Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: D.L. 137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID (c.d. Ristori) - Volume II - Articoli 18-35
Riferimenti: AC N.2828/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 374/2 Volume II
Data: 16/12/2020
Organi della Camera: VI Finanze, X Attività produttive

Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID

(cd. “Decreto Ristori”)

 

D.L. 137/2020 – A.C. 2828

Volume II - Articoli 18-35

 

16 dicembre 2020

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 307/2 Volume II

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 374/2 Volume II

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE VOLUME II

 

Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Articolo 18 (Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 5

Articolo 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 8

Articolo 19-bis (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)  11

Articolo 19-ter (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati). 12

Articolo 19-quater (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19). 17

Articolo 19-quinquies (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi). 18

Articolo 19-sexies (Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina). 19

Articolo 19-septies (Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri). 21

Articolo 19-octies (Finanziamento della diagnostica molecolare). 23

Articolo 19-novies (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali). 25

Articolo 19-decies (Misure urgenti di solidarietà alimentare). 29

Articolo 19–undecies (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)  33

Articolo 19-duodecies (Misure per il potenziamento della Sanità militare). 39

Articolo 20 (Attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti). 40

Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di attività degli psicologi). 43


 

Articolo 20-ter (Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige). 45

Articolo 21, commi da 1 a 6, 7 e 7-bis (Misure per la didattica digitale integrata)  47

Articolo 21, commi da 6-bis a 6-quinquies (Fondo per il recupero dei gap formativi)  54

Articolo 21-bis (Proroga dei dottorati di ricerca). 60

Articolo 22 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche). 63

Articolo 22-bis (Congedo straordinario per i genitori per alcune fattispecie di sospensione delle attività didattiche in presenza e di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)  69

Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). 74

Articolo 23 (Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nel periodo d’emergenza) 77

Articolo 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19). 91

Articolo 23-ter (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati). 94

Articolo 23-quater (Elenco enti del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche). 97

Articolo 23-quinquies (Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). 100

Articolo 24 Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). 103

Articolo 25 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)  111

Articolo 26 (Corte dei conti: udienze, norme processuali, procedure concorsuali)  114

Articolo 27 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)  117

Articolo 28 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)  120

Articolo 29 (Durata straordinaria dei permessi premio). 123

Articolo 30 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare). 126

Articolo 31 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia). 133

Articolo 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali). 136

Articolo 31-ter (Differimento entrata in vigore class action). 139

Articolo 31-quater (Posticipazione di elezioni suppletive per seggi di Camera e Senato)  142

Articolo 31-quinquies (Rappresentatività sindacale). 145

Articolo 31-sexies (Rinvio del federalismo fiscale). 147

Articolo 31-septies (Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con Sogei). 152

Articolo 31-octies, commi 1 e 2 (Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234). 157

Articolo 31-octies, commi 3 e 4 (Risoluzione delle controversie internazionali in materia fiscale). 160

Articolo 31-novies (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap). 164

Articolo 31-decies (Modifiche all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). 169

Articolo 31-undecies (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). 172

Articolo 31-duodecies (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua). 176

Articolo 31-terdecies (Comitato pari opportunità Ordine Commercialisti). 179

Articolo 32 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 181


 

Articolo 32-bis, commi: 1 e 2; 4; 5 e 6; 7 (Oneri per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria nonché per i  contratti a termine del Ministero dell'interno a fini di emersione del lavoro irregolare)  184

Articolo 32-bis, comma 3 (Compensi accessori per le Forze armate). 189

Articolo 32-ter (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio). 191

Articolo 32-quater (Contributi alle regioni da destinare al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19). 193

Articolo 32-quinquies (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori). 197

Articolo 32-sexies (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo). 199

Articolo 33 (Fondo anticipazione di liquidità). 202

Articolo 33-bis (Clausola di salvaguardia) 206

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 34 (Disposizioni finanziarie). 208

Articolo 35 (Entrata in vigore). 231

 


Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Articolo 18
(
Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta)

 

 

L’articolo 18 stanzia 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l’esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

 

L’articolo 18 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

In proposito si sottolinea che sul testo delle due ipotesi di Accordo con i MMG e di Accordo con i PLS è stata sancita l’Intesa in Conferenza Stato-regioni e Province autonome il 30 ottobre 2020 (pubblicata in G.U. del 6 novembre 2020).

Scopo della norma è potenziare la capacità di risposta dell’assistenza territoriale, anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti nel caso in cui siano identificati quali “contatti stretti” di casi confermati di COVID-19 (comma 1).

La copertura di questa nuova autorizzazione di spesa (comma 2) per far fronte al rapido peggioramento dei tassi epidemiologici della pandemia in corso, è corrispondentemente fissata, per l’anno 2020, in 30 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno, in base alla seguente tabella di riparto (Allegato 1 al decreto in esame).

 

Regioni

Quota accesso 2020

RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI

 PIEMONTE

7,36%

2.209.433,59

 V. D'AOSTA

0,21%

63.013,50

 LOMBARDIA

16,64%

4.993.267,96

 BOLZANO

0,86%

257.461,47

 TRENTO

0,89%

267.069,57

 VENETO

8,14%

2.442.545,00

 FRIULI V.G.

2,06%

619.330,03

 LIGURIA

2,68%

804.230,97

 E.ROMAGNA

7,46%

2.237.377,56

 TOSCANA

6,30%

1.889.704,34

 UMBRIA

1,49%

447.008,12

 MARCHE

2,56%

769.003,80

 LAZIO

9,68%

2.903.510,03

 ABRUZZO

2,19%

656.940,83

 MOLISE

0,51%

153.958,45

 CAMPANIA

9,30%

2.790.545,16

 PUGLIA

6,62%

1.986.526,10

 BASILICATA

0,93%

280.312,58

 CALABRIA

3,19%

957.153,68

 SICILIA

8,16%

2.448.426,26

 SARDEGNA

2,74%

823.181,00

 TOTALE

100%

30.000.000,00

 

Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 -  alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

 

La somma stimata di 30 milioni di euro nel 2020, in base alla RT, è frutto del calcolo del costo unitario medio ipotizzato per ciascun test antigenico rapido (15 euro) per il numero dei tamponi, pari a 2 milioni, che si valuta verranno richiesti nei mesi di novembre e dicembre 2020 per la somministrazione sia presso gli studi medici  - per un costo di 18 euro considerato il maggior costo organizzativo -, sia al di fuori degli stessi studi medici per un costo unitario minore - 12 euro, stimato il minore impatto delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Con riferimento ai luoghi al di fuori degli studi medici, si nota che gli accordi raggiunti citano espressamente le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie e Agenzie - incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria - ovvero, ove possibile e se vi è l’adesione del medico, presso il domicilio del paziente.

L’Accordo chiarisce inoltre che il target affidato al personale medico convenzionato riguarda per i propri assistiti: a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; b) i casi sospetti di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido. Qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda sanitaria, per gli assistiti di altri medici di medicina generale, il target è rappresentato dai contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico individuato che si è reso disponibile alla somministrazione del tampone rapido. In proposito si deve fare riferimento alla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 che ha definito la differente durata dei periodi di isolamento fiduciario (casi di infezione) e quarantena (contatti stretti non positivi) per i casi sintomatici e asintomatici.

La scelta di individuare il target sopra definito che raggruppa segnatamente i casi asintomatici risiede anche nel valore diagnostico del test rapido antigenico volto sicuramente ad escludere le infezioni da Sars-CoV-2 per i casi sospetti, in quanto non vi è la possibilità di falsi negativi (mentre, viceversa, non assicura la diagnosi di positività, essendo possibili falsi positivi).

 

Si osserva in proposito che la norma appare dettare un obbligo e non una facoltà per i medici interessati alla somministrazione del test antigenico rapido. Peraltro, i contenuti dei citati Accordi, come definiti da un apposito Atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2s, sono stati sottoscritti tra Sisac - Struttura Interregionale dei Sanitari Convenzionati per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale -, e alcune sigle sindacali, pertanto senza l’unanimità delle rappresentanze delle parti interessate.

 


 

Articolo 19
(
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 

 

L’articolo 19 dispone specifiche misure per l’implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Le modalità attuative sono state successivamente definite con D.M. Finanze del 3 novembre 2020.

 

L’articolo 19 dispone che i MMG e i PLS interessati,  a seguito della comunicazione da parte di regioni e province autonome al Sistema Tessera Sanitaria (TS) dei quantitativi dei tamponi antigenici rapidi ad essi consegnati, sono tenuti, utilizzando le funzionalità del Sistema stesso, a predisporre il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l’indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sanità pubblica - quali isolamento fiduciario e quarantena - e del tracciamento dei contatti, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, che verranno individuate con apposito decreto (v. comma 2).

In proposito si ricorda che attualmente il Sistema Tessera Sanitaria prevede la gestione delle banche dati relative alla App Immuni per il tracciamento dei contatti con l’inserimento – ora a carattere obbligatorio – degli esiti positivi e alle funzionalità di supporto alla campagna di screening sierologico dedicata alle scuole.

 

La norma, al comma 1, ricorda che il presupposto normativo della predetta comunicazione è definito nell’articolo 17-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) che ha previsto una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

 

In proposito si ricorda che il trattamento dei dati in questione mediante l’utilizzo del sistema TS appartiene alle categorie particolari individuate all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che, al paragrafo 1, definisce particolari categorie di dati personali dei quali è vietato il trattamento. Tra questi sono espressamente richiamati quelli relativi alla salute della persona. Lo stesso articolo 9, par. 2, del citato Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati.

 

Al Sistema Tessera Sanitaria è attribuito il compito di rendere immediatamente disponibili i seguenti dati in modo da garantire con tempestività la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi interessati:

 

a)   all’assistito, il referto elettronico (indipendentemente dall’esito), nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;

 

b)   il solo referto elettronico con esito positivo, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla precedente lettera a);

 

La relazione illustrativa chiarisce che, conseguentemente, saranno le ASL a trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS.

 

c)   il numero dei tamponi antigenici rapidi effettivamente eseguiti, aggregato per regione o provincia autonoma, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del citato D.L. Cura Italia (v. approfondimento), ai fini dello svolgimento dei compiti affidatigli in materia di approvvigionamento dei dispositivi necessari all’effettuazione dei test in commento.

 

d)   il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità - ISS ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640[1] che differenzia i casi per sintomaticità/asintomaticità e contatto stretto, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, per l’espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell’art. 47-ter del D.lgs. n. 300 del 1999. La finalità della norma è l’espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive sul territorio nazionale e, in particolare, per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

 

Il comma 2 stabilisce, in coerenza con il precedente comma, che le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In esito a tale disposizione è stato emanato il Decreto del MEF 3 novembre 2011 (pubblicato in G.U. del 5 novembre 2011).

 

 

 


 

Articolo 19-bis
(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)

 

 

Riguardo al presente articolo, si rinvia alla precedente scheda di lettura unitaria, relativa a tale articolo ed all'articolo 1-quinquies.


 

Articolo 19-ter
(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

 

 

L’articolo 19-ter – inserito nel corso dell’esame al Senato - riproduce l’art. 9 del decreto legge n. 149 del 2020 (cd. decreto Ristori-bis). L'articolo integra le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal SSN, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate. Esso modifica il comma 5 della disposizione richiamata ed inserisce i nuovi commi 5-bis e 5-ter.

Con l’inserimento del comma 5-bis viene riconosciuto un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "una tantum", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura.

Con le modifiche apportate al comma 5 dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (trasformato in disposizione a regime fino al termine dell’emergenza epidemiologica), si intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID-19, abbiano sospeso le attività. Nel medesimo comma 5, si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del budget assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.

Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma 5-bis - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "una tantum", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.

La disposizione sopra illustrata ai sensi del comma 5-ter, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

 

L’articolo 19-ter – inserito nel corso dell’esame al Senato - riproduce l’art. 9 del decreto legge n. 149 del 2020 (cd. decreto Ristori-bis).

La norma integra le disposizioni dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020[2] relativamente alle prestazioni acquistate dal Ssn, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate.

Sul punto si ricorda che, nella prima fase dell’emergenza epidemiologica, la circolare 2619 del 29 febbraio 2020 del Ministero della salute ha impegnato le regioni ad adottare piani di emergenza in grado di garantire, ai pazienti critici affetti da COVID-19, un adeguato numero di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive. La successiva circolare 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della salute ha poi fornito le indicazioni operative per incrementare la disponibilità di posti letto del Ssn, prevedendo fra l’altro l'utilizzo delle strutture private accreditate, da valutarsi prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19. Tali indicazioni sono state disciplinate dall’art. 3 del decreto legge n. 18 del 2020[3] che ha previsto il rafforzamento delle reti di assistenza territoriale anche grazie l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate. Conseguentemente, l’art. 32 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disciplinato la procedura relativa all’acquisto, da parte del Ssn, di prestazioni da soggetti privati accreditati fornendo le indicazioni relative alla definizione della remunerazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il citato art. 32 è stato successivamente abrogato dall’art. 4 del decreto n. 34 del 2020, che ha integrato e disciplinato la procedura relativa all’acquisto, da parte del Ssn, di prestazioni dai soggetti privati accreditati.

 

Più in particolare, il citato art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020[4] ha dato facoltà, alle regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro[5], e alle province autonome, di riconoscere alle strutture sanitarie accreditate inserite nei piani regionali di emergenza per pazienti critici affetti da COVID-19, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19[6]. A tal fine, le regioni e le province autonome sono state autorizzate a stipulare accordi contrattuali con strutture private accreditate (ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992), in deroga al limite di spesa previsto a legislazione vigente[7].

Le modalità di definizione della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono demandati ad un decreto interministeriale Salute/MEF, previa Intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il decreto dovrà determinare tali importi in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento Ssn 2020 nonché con le risorse previste all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, e quindi alla somma di 160 mln di euro quale indennità per le strutture private, accreditate e non, che, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (a normativa vigente con il prolungamento del periodo emergenziale fino al 31 gennaio 2021, le disposizioni di cui sopra sono state prorogate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica).  Il decreto non risulta ancora adottato. Sono infatti in corso interlocuzioni con il MEF per la verifica della compatibilità economica rispetto alle risorse disponibili e per la quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento della maggiorazione tariffaria nonché dei criteri per il riconoscimento delle funzioni. Finora, nelle more dell’adozione del decreto, il riconoscimento di specifiche remunerazioni per le strutture che, a vario titolo, sono entrate nei piani COVID ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. a) e b) del decreto legge n. 18 del 2020, è avvenuto secondo regole regionali, sulla base di provvedimenti specifici adottati.

Infine, il comma 4 del citato art. 4 stabilisce che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del Ssn corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame, alla lettera a), interviene sul comma 5 dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020, con la finalità di rendere stabili (a regime) le disposizioni da questo recate (precedentemente la norma transitoria si riferiva al periodo compreso tra la vigenza del decreto legge n. 34 del 2020 e l’adozione del decreto interministeriale Salute/MEF di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario cfr. v. supra). In tal senso, le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020 (che abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti per impiegare il personale sanitario prioritariamente nella gestione dell'emergenza, come previsto dall’art. 5-sexies del decreto legge n. 18 del 2020), acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.

 

La successiva lettera b) introduce nell’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 i commi 5-bis e 5-ter.

Ai sensi del nuovo comma 5-bis, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  regionale, le regioni e le province autonome che, in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono  riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie  di apposito budget per il 2020, fino a un massimo  del 90 per cento del budget a queste assegnato  nell'ambito degli  accordi  e  dei   contratti   stipulati per il 2020 (accordi di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992). Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque sostenuti  dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla base di  uno  specifico  provvedimento  regionale,  ha  sospeso le attività previste dai relativi accordi  e contratti  stipulati  per il 2020.

Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

 

Si ricorda che il ricorso agli erogatori privati accreditati da parte delle regioni rientra nell'ambito della loro programmazione regionale, nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (a cui come detto supra l’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 deroga per gli accordi stipulati con le strutture private accreditate inserite nei piani regionali per i pazienti critici COVID). Più nello specifico, la possibilità di ricorrere alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni urgenti ed improcrastinabili che le aziende sanitarie pubbliche non riescono ad assorbire è possibile, seppure nel rispetto dei budget assegnati nel corso dell'anno che a loro volta devono essere rispettosi dei tetti previsti. Tale possibilità è riconosciuta anche per effetto delle norme di cui al decreto legge n. 104 del 2020, laddove - se da una parte sono previsti compensi incentivanti al personale medico e infermieristico del settore pubblico - dall'altra non esclude la possibilità per le regioni di rivolgersi al settore privato accreditato per concorrere allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto dei budget assegnati.

 

Pertanto, dal punto di vista procedurale, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma 5-bis - l'importo spettante alla struttura sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "una tantum", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.

 

La disposizione sopra illustrata, ai sensi del nuovo comma 5-ter, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.

 


 

Articolo 19-quater
(Acquisto e distribuzione dei farmaci
per la cura dei pazienti affetti da COVID-19)

 

 

L’articolo 19-quater - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione dell'articolo 3 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 - D.L. di cui il comma 2 (anch'esso inserito dal Senato) dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 137 prevede l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi -. La norma in esame dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali[8], ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19; per la copertura finanziaria dello stanziamento la norma rinvia al successivo articolo 34.

 

Le nuove risorse in esame sono gestite, per la suddetta finalità, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

 

Si ricorda che l'articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, definendone l'ambito delle competenze. Nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

 


 

Articolo 19-quinquies
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione
di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

 

 

L’articolo 19-quinquies, inserito al Senato, detta una disposizione a carattere ordinamentale che stabilisce la modalità di definizione dei costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private, mediante un Accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute.

 

L’articolo 19-quinquies, inserito durante l’esame al Senato, stabilisce, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS COV-2, che i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate siano definiti tramite Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e province autonome, su proposta del Ministro della salute. Detto Accordo deve essere adottato entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 18 del DL. 137 (Ristori) in esame ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. A seguito di questa disposizione sono stati adottate due ipotesi di Accordo con i MMG e di Accordo con i PLS sui cui è stata sancita l’Intesa in Conferenza Stato-regioni e Province autonome il 30 ottobre 2020 (pubblicata in G.U. del 6 novembre 2020).

 

 


 

Articolo 19-sexies
(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

 

 

L’articolo 19-sexies, inserito al Senato, stabilisce che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.

 

 

L’articolo 19-sexies, inserito durante l’esame al Senato, prevede che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), come disposto dall'articolo 4-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27 del 2020) è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione degli specializzandi presso le scuole di specializzazione medica.

 

Si ricorda in proposito che, al fine di garantire l'attività assistenziale ordinaria, l’articolo 4-bis del citato DL. 18/2020 (Cura Italia) ha impegnato le regioni e le province autonome ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti.

Come stabilito dal comma 4 del predetto articolo, le disposizioni avevano efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza (originariamente fissato al 31 luglio 2020, successivamente prolungato al 15 ottobre 2020, ora esteso, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021). Per l’adozione di misure finalizzate all’istituzione delle USCA, il DL. 125 del 2020 (L. 159/2020) ha ulteriormente prorogato l’efficacia delle predette norme, nel limite delle risorse disponibili, fino al termine del 31 dicembre 2020.

 

Le USCA sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'Unità speciale. La norma del Cura Italia specifica inoltre che, per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso.

L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta.

Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6, del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per essere a sua volta trasmessa alla regione di riferimento.

Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

 

La circolare del Ministero della salute n. 7865 del 25 marzo 2020 Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 ha inoltre ribadito la necessità di potenziare la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, per i dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o per i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché per i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti. Per coloro i quali non possa essere garantito l'isolamento, la circolare dispone la presa in carico da parte dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in raccordo con i MMG e l'Unità speciale di continuità assistenziale. La stessa circolare specifica che, garantita la necessaria assistenza sanitaria, i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, mediante coprogettazioni e attraverso l'adozione di specifici protocolli, definiscono tutte le misure necessarie per assicurare alle persone sole e prive di caregiver la massima tutela e il supporto per le necessità quotidiane.

Ad oggi, tutte le Regioni hanno istituito le USCA, con DGR od ordinanze, seppur con alcune differenze rispetto alla tipologia dei pazienti da prendere in carico, alla composizione delle Unità e perfino al rapporto tra USCA e numero di abitanti.

 


 

Articolo 19-septies
(Disposizioni per favorire l'accesso
a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

 

 

Il presente articolo 19-septies - inserito dal Senato - prevede lo svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti nonché il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle medesime farmacie, fino ad un massimo di 3.000 euro per beneficiario e nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per il 2021, in relazione all’acquisto e al noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina.

 

Le prestazioni oggetto del presente articolo sono individuate (comma 1) mediante il rinvio all’articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

Il comma 2 del presente articolo 19-septies prevede che queste prestazioni di telemedicina possano essere erogate presso le farmacie summenzionate, previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso, sulla base della prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, con l’applicazione delle tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero con il regime di esenzione eventualmente previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. Si valuti l’opportunità di chiarire quest’ultimo riferimento.

Il credito d’imposta (comma 1 citato) è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle suddette spese di acquisto o noleggio (sostenute nel 2021), fino ad un importo massimo di 3.000 euro per beneficiario (nel rispetto del limite di spesa summenzionato). Si valuti l’opportunità di chiarire se il limite di 3.000 euro si riferisca a ciascuna farmacia oppure a ciascun soggetto (che sia titolare in ipotesi anche di più farmacie).

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti oggetto del credito d’imposta, alle procedure di concessione e di utilizzo del medesimo, alla relativa documentazione, alle condizioni di revoca del beneficio e all'effettuazione dei controlli.

Si valuti l’opportunità di chiarire nella presente sede legislativa la nozione di centro abitato.

In base al comma 3:

§  il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni);

§  al medesimo non si applicano i limiti (previsti per i crediti di imposta) all’utilizzo in compensazione;

§  il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;

§  il medesimo credito non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi[9], e successive modificazioni) e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico, e successive modificazioni).

Il comma 5 specifica che il credito d’imposta è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

Ai fini della copertura dello stanziamento relativo al summenzionato credito d’imposta, si riduce nella misura di 10,715 milioni di euro, per il 2021, la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (comma 6).

 


 

Articolo 19-octies
(Finanziamento della diagnostica molecolare)

 

 

L’articolo 19-octies, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza per il 2021 la spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza. La destinazione e distribuzione delle risorse è da definirsi con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

L’articolo in commento, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza per il 2021 la spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza. L’autorizzazione di spesa ha la finalità di consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.

 

Next Generation Sequencing (NGS) è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza. Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Si riconoscono oltre 60 diversi tipi di sarcoma, distinti in due macrocategorie: sarcomi dell’osso e sarcomi dei tessuti molli. Globalmente i sarcomi rappresentano circa l’1% dei tumori dell’adulto ed il 15% dei tumori pediatrici e la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è di circa il 64%.  

La RT chiarisce che attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

In ultimo, si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze amiche", oggetto di intesa Stato-regioni del 27 ottobre 2017.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di attuazione della disposizione in commento anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse, allocate ai sensi di quanto dalla medesima stabilito.

 

La RT alla disposizione chiarisce che, nella prospettiva della ulteriore diffusione delle terapie a bersaglio molecolari, l’intervento del Ministero della Salute, attraverso il citato decreto,  risulta necessario per:

§  avviare programmi di ricerca clinica per la valutazione indipendente della efficacia della diagnostica molecolare e per orientare le scelte terapeutiche;

§  definire a livello centrale i percorsi diagnostici, la distribuzione e i requisiti di qualità dei laboratori di diagnostica molecolare;

§  definire i criteri di composizione e funzionamento dei pannelli multidisciplinari di specialisti e altri professionisti sanitari che valutano l'appropriatezza della proposta di profilazione genica e dell'intervento terapeutico proposto;

§  valutare la disponibilità di strumentazioni adeguate nel territorio nazionale e la loro integrazione con le reti oncologiche regionali;

§  supportare l'adeguamento tecnologico ove necessario;

§  assicurare la copertura dei costi dei test molecolari di riconosciuta validità definendo al contempo i percorsi diagnostici che ne garantiscano qualità e appropriatezza a livello nazionale.

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall’articolo 34, comma 5, del presente decreto legge in conversione.

 


 

Articolo 19-novies
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

 

 

L’articolo 19-novies, inserito nel corso dell’esame al Senato, istituisce, nello stato di previsione de Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus ''COVID 19'' e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le citate strutture residenziali, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa ad un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L’articolo in esame, inserito nel corso dell’esame al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus ''COVID 19'' e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), nelle case di riposo, nei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e nelle altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

La circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, emanata nelle primissime fasi emergenziali, si riferisce alla necessità di protezione degli operatori, sanitari e non, che, nei porti ed aeroporti, sarebbero potuti venire in contatto con casi sospetti da COVID-19. I dispositivi di protezione individuale (DPI) a cui la circolare si riferisce sono i DPI per prevenire contatti, droplets e trasmissione aerea. In particolare:

§  DPI per protezione respiratoria: mascherine di tipo almeno FFP2. Se mascherine FFP2 o FFP3 non risultano disponibili, mascherine chirurgiche;

§  DPI per protezione per gli occhi: occhiali o visiera;

§  DPI per il corpo: tuta di protezione modello Tychem C (in mancanza di tute impermeabili, si consiglia l’utilizzo di grembiuli di plastica monouso da impiegare sopra gli abiti per prevenire la contaminazione del corpo);

§  DPI per le mani: guanti.

 

Durante la prima fase emergenziale, la corretta gestione delle RSA si è rilevata di grande importanza per il contenimento dell'epidemia e la tutela dei soggetti fragili. In mancanza di protocolli certi e di una adeguata fornitura di DPI, il D.p.c.m. dell'8 marzo 2020, all'art. 2, comma 1, lettera q), ha pertanto previsto che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, fosse limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. La predetta disposizione è stata confermata dai successivi decreti, da ultimo dal D.p.c.m. 3 novembre 2020.

Al fine di fornire indicazioni operative comuni, l'articolo 1-ter del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha demandato al Comitato tecnico-scientifico l'adozione di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le RSA e le altre strutture residenziali pubbliche e private che erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La disposizione del Decreto rilancio ha disposto che le linee guida fossero adottate nel rispetto di alcuni principi, tra i quali la garanzia della sicurezza e del benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate, la garanzia della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la previsione di specifici protocolli per la diagnosi dei contagi e per la sanificazione periodica degli ambienti. Le citate strutture sono state inoltre equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo utile alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Date queste premesse,  l'ISS, su richiesta del Comitato Scientifico, ha elaborato le "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie" in cui si sottolinea la necessità di sottoporre ad un'adeguata sorveglianza attiva i residenti e gli operatori delle RSA in modo da scongiurare l'insorgenza dei focolai. Il documento ricorda che, nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2, è necessaria la massima attenzione nei confronti dei gruppi di popolazione ospitati nelle RSA (anziani fragili con patologie croniche, non autosufficienti, disabili) da considerarsi a maggior rischio di evoluzione grave se colpiti da COVID-19. Proprio in considerazione della loro fragilità, il documento sottolinea l'importanza di isolare immediatamente i casi sospetti in ambienti predisposti all'interno delle stesse RSA o, se non disponibili, di trasferirli immediatamente in strutture dedicate. Per quanto riguarda specificamente la salute mentale, si richiama quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020 "COVID-19. Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza".

Con il perdurare dell'epidemia, le condizioni di isolamento sociale e di solitudine hanno rappresentato un motivo di crescente sofferenza e un fattore di rischio per il benessere degli ospiti, ci si è pertanto persuasi della necessità di assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento. Importanti indicazioni, in questo senso, sono contenute nei Rapporti ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 e n. 43/2020 dedicati, rispettivamente, al sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva e al sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19.

In tale direzione, nel periodo invernale, la circolare 30 novembre 2020 Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura, al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite l’esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti da effettuarsi direttamente in loco affinché, in caso di esito negativo, i visitatori siano autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore della struttura. Il test molecolare è invece raccomandato per l'ingresso di assistiti in larghe comunità chiuse (RSA, strutture per soggetti con disabilità mentale, altro) e per lo screening degli operatori sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio. Con le stesse finalità, la circolare 25420 del 4 dicembre 2020 sottolinea la necessità di assicurare che le visite nelle strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno. A tal fine, vengono fornite indicazioni per l'accesso di familiari e visitatori, e segnatamente, relativamente alla preparazione della struttura, ai momenti che precedono la visita e alle modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza con cui deve svolgersi la stessa.

 

La definizione dei criteri di riparto del Fondo secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture residenziali elencate dal comma 1, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa ad un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. All'onere di 40 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014- legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall’articolo 34, comma 5, del presente decreto legge in conversione.

 

Si rammenta infine che l'art. 104, comma 3, del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 dl 19 maggio 2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti. Il D.p.c.m. 23 luglio 2020 ha definito i criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno affrontato gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;

b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;

c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;

d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;

e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.


 

Articolo 19-decies
(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

 

 

L’articolo 19-decies, introdotto nel corso dell'esame in Senato istituisce un fondo di 400 milioni nel 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

 

La disposizione riproduce, ai primi tre commi, il contenuto dell'art.2 del decreto-legge n.157 del 2020 ("Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), di cui si dispone la contestuale abrogazione.

Il comma 1, più nello specifico, stabilisce che le risorse di detto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano erogate ai comuni entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020. La data individuata corrisponde a quella dell'entrata in vigore del citato DL n.157 decreto.

Al riguardo, si segnala che la richiamata erogazione di risorse è stata effettivamente già effettuata, come si legge nel comunicato del Ministero dell'interno del 28 novembre scorso[10].

Trattandosi di un adempimento già concluso ai sensi di una disposizione oggetto di abrogazione (il citato art.2 del DL n.157 del 2020), la disposizione in esame, al di là del tenore letterale, opera sostanzialmente nel senso di far salvi gli effetti prodotti dalla medesima disposizione.

L'articolo precisa inoltre che il riparto tra gli enti beneficiari avviene sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (v. infra). Gli allegati, come si dirà più diffusamente a breve, contengono il riparto nei confronti dei comuni beneficiari. Considerata la coincidenza di importi fra quanto stanziato con la cit. ord. e la dotazione del fondo in esame, il riparto oggetto della disposizione in esame parrebbe coincidere con quello già effettuato.

Ai sensi del comma 2, in sede di attuazione del presente articolo i comuni sono tenuti a rispettare la disciplina recata nella citata ordinanza.

Il comma 3 autorizza gli enti locali ad operare le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse statali connesse all’emergenza COVID-2019, sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Tale disposizione, non essendo circoscritta alle risorse trasferite ai sensi del comma 1, bensì alle "risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019", parrebbe rivestire una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso.

 

L'ordinanza n.658 del 2020, richiamata nell'articolo in esame, si rammenta, aveva proceduto - in assenza di uno strumento legislativo ad hoc (cui provvede ora il decreto-legge in commento) - ad un'anticipazione del fondo di solidarietà comunale (FSC)[11] da destinare al sostegno dei comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 per iniziative di solidarietà alimentare. La dotazione del FSC, decurtata a tal fine per un importo pari a 400 milioni di euro, è stata successivamente reintegrata ai sensi dell'art.107 del decreto-legge n.107 del 2020.

Il Ministero dell'interno ha provveduto al pagamento in favore dei comuni appartenenti alle regioni ordinarie, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna (per un importo pari a circa 387 milioni di euro, riparti ai sensi dell'allegato n.1) e dei comuni appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (per un importo di poco superiore a 13 milioni di euro, assegnati ai sensi dell'allegato n.2).

Le risorse sono state ripartite secondo i seguenti criteri: a) una quota, pari al 80% del totale (320 milioni di euro), è stata assegnata in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) il restante 20% (80 milioni) è assegnata in base alla differenza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a 600 euro; d) al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è raddoppiato il contributo assegnato ai comuni appartenenti all'originaria zona rossa (di cui all'allegato 1[12] del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) rispetto a quanto risulterebbe dall'applicazione die criteri evidenziati.

 

Poiché ai sensi del comma 1 in commento l'erogazione a ciascun comune avviene sulla base degli allegati (e parrebbe intendersi, come detto, sulla base degli importi in esso recati), i comuni appartenenti all'originaria zona rossa parrebbero essere destinati a ricevere, anche con il provvedimento in esame, un importo doppio rispetto a quanto altrimenti ad essi sarebbe spettato (applicando i criteri della proporzionalità del contributo alla dimensione popolazione e alla varianza del reddito procapite rispetto al valor medio nazionale). Si ricorda che in detta ordinanza tale deroga agli appena citati criteri generali veniva argomentata richiamando il "fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" da parte di tali comuni, che effettivamente per primi erano stati chiamati a gestire l'emergenza.

 

Gli aspetti salienti della disciplina recata nella citata ordinanza, che si applica come detto anche all'attuazione da parte dei comuni del presente articolo, sono così riassumibili:

§  i comuni beneficiari sono tenuti a contabilizzare nei propri bilanci gli importi ricevuti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare (art.1, comma 1, dell'ordinanza);

§  in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare dette risorse sono consentite variazioni di bilancio con delibera di giunta (tale disposizione, di cui all'art.1, comma 3, della cit. ord., va letta in combinato disposto con il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in commento, v. supra);

§  i comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni[13] (art.2, comma 3, ord. cit.);

§  ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50): a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art.2, comma 4, ord. cit.);

§  per l'acquisto e per la distribuzione dei buoni spesa e dei generi alimentari i comuni possono fare ricorso agli enti del Terzo settore (art.2, comma 5, ord. cit.);

§  è demandata all'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune l'individuazione della platea dei beneficiari e del relativo contributo avendo riguardo ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e ai nuclei familiari in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (art.2, comma 6, ord. cit.).

Ai sensi del comma 4, per la copertura degli oneri recati dalle disposizioni in commento, si fa rinvio all'art.34 del presente decreto (per l'illustrazione del quale si veda la relativa scheda di lettura).


 

Articolo 19–undecies
(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

 

 

L’articolo 19-undeciesintrodotto durante l’esame parlamentare – autorizza per l’anno 2021 la spesa di 4,89 milioni di euro per l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare.

 

Nel dettaglio si prevede l’arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente,

di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica

militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui

30 dell'Esercito italiano,

20 della Marina militare e

20 dell'Aeronautica militare.

Con riferimento alla disposizione in esame si ricorda che nell'ambito dell'emergenza Covid-19 sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19. Si richiama in particolare il Decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") e il Decreto-legge n. 34/2020 (cd. "Rilancio"). La Commissione Difesa della Camera ha inoltre approvato la risoluzione n. 7-00493, volta sia alla salvaguardia e alla tutela della salute del personale militare e civile della difesa, che al miglioramento delle prestazioni della sanità militare.

Per un approfondimento si veda il tema: Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19

In relazione ai requisiti, alle procedure e al trattamento giuridico ed economico, la disposizione in esame rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020.

 

Il richiamato articolo 7 ha previsto una procedura semplificata per l’arruolamento, eccezionale e temporaneo (di un anno, dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell’Esercito definendone il relativo stato giuridico ed economico. Si tratta di 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri), in servizio temporaneo (ferma attiva della durata di un anno), a cui sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, il richiamato articolo 7 delinea un procedimento particolarmente semplificato in quanto, al fine di velocizzare la selezione delle professionalità. Il comma 2 prevede che la selezione del personale si basi sui giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento istituzionalmente competenti per tali necessità.

Tali Commissioni, ai sensi dell’articolo 1034 del Codice dell’ordinamento militare, esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento sono costituite presso ciascuna Forza armata. Per quanto riguarda l’Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell’ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite Commissioni permanenti (artt. 1047 e ss. del Codice dell’ordinamento militare).

 

Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione, il richiamato comma 2 dell’articolo 7 prevede che gli aspiranti all’arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l’abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l’abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri. Si prevede, inoltre, che i candidati:

§  non siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare, non siano stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;

§  non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

 

Ai sensi del comma 2, le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it), e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

Il comma 3 prevede che i periodi di servizio prestato in virtù della disposizione in esame costituiranno titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

Ai sensi del comma 4 agli ufficiali medici reclutati sulla base del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Tale comma prevede che restino valide le iscrizioni ai corsi di specializzazione universitaria nei confronti dei medici militari, iscritti all'ultimo o al penultimo anno dei citati corsi, arruolati in via eccezionale ai sensi del presente articolo e dell’articolo 7 del d.l n. 18 del 2020.

Si prevede, inoltre:

1.    la sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico – specialistica;

In proposito si segnala che i medici che accedono alle Scuole di Specializzazione con contratto di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs.  368/99, possono beneficiare di periodi di sospensione dalle attività formative, successivamente recuperabili, a mezzo di una proroga del contratto per un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di sospensione viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi. Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia, maternità, congedo parentale. Ulteriori tipologie di assenza breve diverse dalla malattia giustificata  inferiore  a  40  giorni  (come matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi), possono essere beneficiate come “ferie” giustificate per un periodo massimo di 30 giorni di assenza durante l’anno accademico.

2.    il riconoscimento del periodo di attività svolto esclusivamente durante il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo del completamento del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione.

3.    l’obbligo per le Università di assicurare il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti (nuovo comma 3-bis).6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

 

Il comma 5 novella l'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l’arruolamento straordinario per il ruolo dei marescialli al fine di sostituire il riferimento ivi contenuto alla '' professione sanitaria infermieristica'' con la più circoscritta espressione “le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1''.

 

Il citato articolo 2012, inserito tra le norme del Codice riguardanti la sanità militare, reca i “Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”.

In vigore dal 20 febbraioAi sensi del comma Ai sensi del comma 1. il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43 recante le Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di euro a 4,89 milioni per l’anno 2021 per l’attuazione della disposizione in esame, rinviando all’articolo 34 per quanto concerne la relativa copertura.

 

 

 

Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.

Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.

La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.

Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.

La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.

L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:

 

Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa

1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)

2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma

3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale

4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)

5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”

6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN

7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)

 

Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.

Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35).  Nell’anno 2018:

§  per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;

§  per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;

§  per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;

§  per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.

In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.

 


 

Articolo 19-duodecies
(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

 

 

L’articolo 19-duodecies, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza per l’anno 2021 la spesa di 7.800.000 euro per l'anno 2021 per il potenziamento dei servizi resi dalla Sanità militare.

 

Nello specifico, la disposizione in esame, è finalizzata ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, del servizio Sanitario militare, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID -19 sul territorio nazionale.

Al riguardo, la disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

 

Per un approfondimento delle misure di interesse della Sanità militare adottate nel corso dell’emergenza Covid 19, si rinvia alla scheda di lettura relativa al precedente articolo 19- quater.

In questa scheda ci si limita a ricordare che l’articolo 9 del decreto legge n. 18 del 2020 ha autorizzato per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Il citato articolo ha, altresì, autorizzato per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

 

Alla medesima scheda si rinvia per quanto concerne l’attuale assetto della Sanità militare.


 

Articolo 20
(Attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti)

 

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 20 prevedono che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni; inserisca, in quest’ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all’informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria-TS[14], ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[15].

Per le attività di cui ai commi 1 e 2 si dispone un’autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021 (comma 3). Per la relativa copertura finanziaria la norma fa rinvio al successivo articolo 34.

Il comma 3-bis - inserito dal Senato - concerne l'attribuzione della competenza per le attività di sviluppo, implementazione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione app Immuni.

 

In base alla modifica operata dal Senato nel comma 1, l'ambito del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico e telematico riguarda tutti i casi di contatto, come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584, e successivi aggiornamenti, mentre il testo originario fa riferimento a contatti stretti o casuali (senza un riferimento esplicito alla circolare)[16].

Come accennato, il servizio presta supporto telefonico e telematico, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, "i cui dati" (secondo il comma 1 del presente articolo 20) "sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività". Si valuti l’opportunità di chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell’adesione all’app Immuni e che, nell’attuale configurazione, l’inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito del test diagnostico[17].

Per quanto concerne il sistema di tracciamento Immuni, cfr. infra.

Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell’eventuale atto di delega da parte del Ministro della salute (per la suddetta ipotesi alternativa rispetto alla definizione dell’organizzazione e del funzionamento delle attività in esame con decreto ministeriale).

Il comma 3-bis - inserito dal Senato - prevede che dal 1° gennaio 2021 e fino al termine delle relative attività (ivi comprese quelle di cancellazione - o di trasformazione in forma anonima definitiva - dei dati personali) lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione app Immuni (istituita presso il Ministero della salute) sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda inoltre che nella versione approvata dal Senato si è operata una rinumerazione dei commi del presente articolo, per ovviare ad un errore materiale.

 

L'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 70 del 2020, e successive modificazioni, istituisce, presso il Ministero della salute, una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (app Immuni); la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto[18] con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, nonché l’adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame).

Riguardo al funzionamento del sistema di tracciamento basato sulla piattaforma tecnologica, si ricorda che l'utente della app Immuni, qualora sia risultato positivo ad un test diagnostico, trasferisce, su invito dell’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito del test, le sue chiavi anonime nell’applicazione in oggetto. Quest’ultima restituisce un codice numerico (OTP), che il paziente comunica all’operatore sanitario e che viene da questi inserito all’interno di un’interfaccia gestionale dedicata, accessibile mediante il Sistema Tessera Sanitaria-TS[19]. Il caricamento viene confermato dall’utente. La app notifica, quindi, agli altri utenti che siano venuti in contatto con il soggetto positivo il rischio a cui sono stati esposti e le indicazioni da seguire.

Si ricorda che il decreto del 3 giugno 2020 del Ragioniere generale dello Stato, emanato di concerto con il Segretario generale del Ministero della salute, ha definito le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria. Vi si prevede che l'operatore sanitario acceda al Sistema TS, anche tramite SAR[20], e, con il profilo attribuitogli, inserisca i dati forniti dal paziente, concernenti il codice OTP e la data di inizio dei sintomi. Successivamente, il Sistema TS invia tali dati al server di backend del Sistema di allerta COVID-19.

 

Sotto il profilo redazionale, si segnala che la rubrica dell’articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso.

 


 

Articolo 20-bis
(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

 

 

L’articolo 20-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SAR-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in un’unica funzione aziendale.

 

Più nello specifico l’articolo in commento, anche al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito citato, richiama l’applicazione della direttiva (impropriamente definita decreto) del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 recante i criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi.

 

 

La Direttiva del 13 giugno 2006, partendo dal presupposto che le catastrofi, sia naturali che ambientali, possono determinare nelle popolazioni colpite da eventi calamitosi effetti di ordine psichiatrico-psicologico anche di lunga durata, colpendo tanto le vittime quanto i soccorritori., affida alle  Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di costituire, in relazione alle caratteristiche geosociali e all'entità dei rischi presenti nel proprio territorio, equipe per il supporto psico-sociale alla popolazione colpita da calamità  che operano nell'ambito del sistema di emergenza garantendo il proprio intervento sia in eventi catastrofici ad effetto limitato che in eventi catastrofici che travalicano le potenzialità di risposta delle strutture locali. Tali equipe vengono identificate, di norma, utilizzando le risorse esistenti nei servizi dipendenti dal Servizio sanitario regionale.

L'equipe, in rapporto alle varie fasi dell'intervento ed agli specifici bisogni emergenti, deve poter:

§  consentire la realizzazione delle manovre prioritarie per la sopravvivenza fisica dei destinatari dell'intervento e provvedere alla tutela della salute psichica attraverso l'attivazione di tutte le risorse personali e comunitarie;

§  garantire, oltre alla raccolta delle domande di aiuto spontanee, processi di identificazione attiva dei bisogni;

§  mettere in atto le iniziative di supporto in modo coordinato con le altre azioni previste ed attivate nella catena dei soccorsi sanitari, al fine di evitare sovrapposizioni e potenziali conflitti;

§  incentivare i processi di autodeterminazione, riconoscendo ad ogni destinatario dell'intervento il diritto di operare scelte consapevoli relativamente alla propria salute;

§  tutelare la dignità ed il rispetto della persona in tutte le azioni di soccorso, supportando la decodifica delle differenze e delle specificità culturali dei destinatari e vigilando affinché non insorgano processi di stigmatizzazione, in particolare attraverso l'etichettamento di comportamenti che potrebbero sembrare anomali se separati dal contesto in cui sono rilevati;

§  porre particolare attenzione alla distribuzione delle informazioni utili ad attivare comportamenti auto protettivi e di riorientamento adattativo e fornire strumenti per facilitare la comunicazione, la comprensione e l'utilizzo delle informazioni stesse;

§  garantire la raccolta e la conservazione accurata dei dati utili all'intervento, al fine di permettere una costante azione di monitoraggio degli interventi stessi.

A corredo della Direttiva tre allegati: triage, formazione, glossario.

I criteri adottati sono suddivisi in: rete organizzativa, articolata in strutture di riferimento e risorse umane dedicate; destinatari degli interventi; scenari d'azione.

 

 

La RT evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti  la norma non prevede la possibilità di effettuare nuove assunzioni, ma attribuisce ai menzionati enti la mera facoltà di porre in essere un atto organizzativo aziendale di razionalizzazione delle figure professionali degli psicologici già in servizio presso le strutture che, sulla base della ripartizione delle competenze in materia tra Stato e Regioni, e ai sensi dell’articolo 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421),  viene adottato dal direttore generale ed elaborato, a livello locale, da tutti gli organi aziendali. Tale facoltà concessa agli enti non potrà, pertanto, che essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 20-ter
(Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche
nella Regione Trentino-Alto Adige)

 

 

L'articolo 20-ter - inserito dal Senato - modifica una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, che possono essere stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige. Rispetto alla normativa vigente, la quale consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni, la novella consente il rinnovo per un'ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020-2022.

 

Il rinnovo consentito dalla novella in esame è ammesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La novella inserisce un comma 449-bis nell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Si ricorda che, in base alla disciplina di cui ai commi da 449 a 452 del suddetto articolo 1 della L. n. 205, nella suddetta Regione, i contratti d'opera in esame possono essere stipulati, nel periodo e nei termini temporali summenzionati, in ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria (nell'ambito di ciascuna provincia autonoma), e qualora ricorrano le seguenti condizioni:

§  sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

§  l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non sia coperto;

§  il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

§  risulti impossibile provvedere, in base alla normativa vigente, alla sostituzione del titolare del posto;

§  i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

In base ai contratti d'opera in oggetto, i professionisti sottoscrittori sono inseriti nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere (fermo restando che tali contratti non dànno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato). I compensi orari dei medesimi soggetti sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.

 


 

Articolo 21, commi da 1 a 6, 7 e 7-bis
(Misure per la didattica digitale integrata)

 

 

L’articolo 21, modificato dal Senato, incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, le risorse per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinandole all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI), nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'istruzione. Sono altresì stanziati 2 milioni di euro per il 2021 per la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano da ripartire tra le scuole dei relativi territori per le medesime finalità.

 

In dettaglio, il comma 1 aumenta di 85 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinata all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale.

 

Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, l'art. 1, co. 62, della medesima legge ha originariamente autorizzato, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021 e incrementati nuovamente per il 2020, su cui si veda infra), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive. Il relativo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al cap. 8107.

La relazione tecnica al disegno di legge presentato in prima lettura precisa in particolare che le risorse di cui al citato art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) sono state utilizzate "dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi".

 

Al connesso onere, in virtù del comma 7, si provvede ai sensi dell'articolo 34 (su cui si rinvia alla relativa scheda).

 

Per il 2020, tali risorse sono state già incrementate di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019, di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), e di 2 milioni di euro dall'art. 2, co. 3-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

Si fa presente peraltro che l'articolo 87, comma 1, del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790, attualmente all'esame della Camera) aumenta di 8,184 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinandole al potenziamento delle azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica.

 

Si rammenta, per quanto qui di interesse, che a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del virus da COVID-19 connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza[21], a partire da febbraio 2020 (per alcune zone d'Italia) e poi dal 5 marzo 2020 (per tutto il Paese) è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Detta sospensione ha riguardato, con successive proroghe disposte con D.P.C.M[22]., il restante anno scolastico 2019/2020 fino a giugno 2020. L'art. 1, co. 2, lett. p), del D.L. 19/2020, ha infatti demandato ai D.P.C.M. l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto - per quanto di interesse - la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.

Per l'anno scolastico 2020/2021, iniziato durante lo stato di emergenza, sono state adottate ulteriori misure connesse all'attività didattica a distanza, in termini sia di ulteriori risorse, sia di perfezionamento del quadro normativo.

 

Le risorse

Dovendosi dunque attivare la didattica a distanza per proseguire l'anno scolastico 2019/2020, l'art. 120 del D.L. 18/2020 ha stanziato risorse aggiuntive, pari a 85 milioni per il 2020, per: l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (10 milioni di euro)[23]; la messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti (70 milioni di euro); la formazione del personale (5 milioni di euro). In attuazione è intervenuto il D.M. 187/2020.

Con gli avvisi nn. 4878 del 17 aprile 2020 (per le scuole del primo ciclo), 10478 del 6 maggio 2020 (per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e 11978 del 15 giugno 2020 (per le scuole del secondo ciclo) sono state stanziate apposite risorse a valere sui fondi del Programma operativo nazionale PON “Per la Scuola” 2014-2020 per l'acquisto di prodotti informatici. Sempre sui fondi PON, con l'avviso n. 31068 del 27 ottobre 2020, è stata avviata la presentazione di proposte progettuali, da parte delle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna per l’acquisizione di strumenti e dispositivi digitali volti a potenziare la didattica digitale integrata, anche da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi.

L'art. 231 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, destinando parte delle risorse al potenziamento della didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

Fondi aggiuntivi sono stati stanziati con D.M. 9 giugno 2020, n. 27, che ha destinato quota parte - pari a 24.000.255 euro - delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per la dotazione di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza.

Con il D.M. 27 ottobre 2020, n. 151, un'ulteriore quota parte - pari a 3.658.929 euro - delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale è stata stanziata per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti.

 

Il quadro normativo

In questo contesto emergenziale, il Dicastero ha fornito le prime indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento della didattica a distanza già nella nota n. 388 del 17 marzo 2020.

Sul piano delle prestazioni dei docenti, l'art. 2, co. 3, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha stabilito che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre, per l'acquisto di servizi di connettività, delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Peraltro, secondo l'art. 2, co. 3-ter, del medesimo D.L. 22/2020, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, dovevano essere regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca". In proposito, è in corso di perfezionamento il contratto collettivo nazionale integrativo con le organizzazioni sindacali per definire le modalità di svolgimento della DDI da parte dei docenti nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario, su cui si veda la nota n. 1934 del 26 ottobre 2020.

Venendo ai contenuti dell'attività didattica a distanza, il Ministero dell'istruzione ha elaborato il Piano Scuola 2020/2021, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, che ha stabilito, per la tematica in argomento, la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). Sulla base di ciò sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89, secondo le quali: la "didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola". Benchè l'anno scolastico 2020/2021 sia iniziato con attività didattica in presenza, secondo le suddette Linee guida, il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, allegato o integrato nel PTOF, "riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili". Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata rappresenta quindi uno strumento di supporto alla didattica, attivabile in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Si fa presente infatti che, anche in base alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", che sono contenute, da ultimo, nell'Allegato 21 al D.P.C.M. 24 ottobre 2020, è possibile che si verifichino situazioni in cui singole classi o singoli istituti debbano sospendere le attività didattiche in presenza e attivare la didattica a distanza a seguito di casi positivi al COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario.

Infine, con riferimento alla DDI per gli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi si veda l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. Quanto ai profili di tutela della privacy si vedano le linee guida specifiche "Didattica Digitale integrata e tutela della privacy - Indicazioni generali".

 

Tali risorse, in base al comma 2, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali:

§  per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che "dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi." La rilevazione dei fabbisogni di strumentazione tecnologica e connettività presso ciascuna istituzione scolastica era infatti prevista nelle Linee guida per la didattica digitale integrata. Si veda al riguardo la nota n. 1482 del 25 agosto 2020.

Si rammenta che, in base all'art. 1803 c.c., il comodato è il contratto gratuito col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Al riguardo, la nota n. 562 del 28 marzo 2020 richiama i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.M. 28 agosto 2018, n. 129 e precisa che le scuole possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza;

 

§  per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Sul sito web del Ministero dell'istruzione è dedicata una pagina alle piattaforme per la didattica digitale integrata. Il 28 settembre 2020, d'intesa tra Presidenza del Consiglio e Ministero dell'istruzione nell'ambito dell'iniziativa "Solidarietà digitale al servizio della scuola", è stato emanato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto ai fornitori di piattaforme di e-learning e risorse educative digitali a supporto all’attività didattica, con speciale attenzione agli studenti in situazioni di particolare difficoltà.

 

Le suddette risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie (comma 3). In attuazione della disposizione in commento si veda il D.M.155/2020 e relativo Allegato.

Ai sensi del D.M. 155/2020, le risorse sono state assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna scuola, tenendo conto del numero degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’INVALSI, in misura ponderale pari al 70%.

Il comma 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, co. 449 e 450, della L. 296/2006. Si tratta di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. In particolare:

§  il comma 449 citato riguarda l’obbligo di approvvigionamento tramite l’utilizzo delle convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie;

§  il comma 450 citato riguarda l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Tale disposizione, menzionando l'obbligo per le amministrazioni statali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ne esclude l’applicazione per le "scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie", per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, senza alcuna precisazione in merito alla tipologia di acquisti effettuati. In particolare, la disposizione stabilisce che per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del MIUR (ora Ministero dell'istruzione), linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni.

Il MIUR, a dicembre 2018, ha adottato le Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del codice dei contratti pubblici, in cui già si prevede la possibilità per le scuole, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA. Tale possibilità di ricorso al Mercato elettronico è dunque ribadita dalla disposizione in commento.

 

Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi anche in deroga alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici.

Nella nota n. 562 del 28 marzo 2020 sono state fornite alle scuole le indicazioni operative per le modalità di acquisto.

 

Il comma 5 autorizza il Ministero dell’istruzione ad anticipare, in un'unica soluzione, alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite di quelle iscritte in bilancio.

Restano fermi i controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Il Titolo VI del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 143, della L. 107/2015, agli artt. 49-53 detta norme sul “Controllo di regolarità amministrativa e contabile" delle scuole, disciplinando i criteri generali per l’espletamento dei controlli svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l’efficacia delle verifiche. In particolare, l’articolo 49 prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile, ovvero l’insieme delle attività atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sia effettuato non più dal Collegio dei revisori dei conti, come era invece previsto dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, bensì da due revisori dei conti, che operano in posizione paritetica e rappresentano, rispettivamente, il MIUR (ora Ministero dell'istruzione) e il MEF. L'incarico di revisione ha durata triennale, rinnovabile una sola volta con riferimento allo stesso ambito territoriale. Per una sintesi dei contenuti, si veda la circolare n. 74 del 5 gennaio 2019.

 

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

 

Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, stanzia 2 milioni di euro per il 2021 per le finalità di cui al comma 2 (acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso e utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete) da trasferire alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Dette risorse sono ripartite in favore delle istituzioni scolastiche nei territori di competenza. Si valuti l'opportunità di specificare i criteri e le modalità di riparto delle risorse tra le scuole, oppure se si proceda ai sensi del comma 3.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del provvedimento in esame.


 

Articolo 21, commi da 6-bis a 6-quinquies
(Fondo per il recupero dei gap formativi)

 

 

L’articolo 21, commi da 6-bis a 6-quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi con una dotazione di 5.532.195 euro per il 2021, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento.

 

In dettaglio, anche in conseguenza dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, il comma 6-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione di 5.532.195 euro per il 2021.

 

In merito ai contenuti e all'organizzazione dell'attività didattica a distanza resasi necessaria a seguito dell'emergenza epidemiologica, il Ministero dell'istruzione ha elaborato il Piano Scuola 2020/2021, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, che ha stabilito, per la tematica in argomento, la necessità per tutte le scuole - a prescindere dal grado di istruzione - di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). Sulla base di ciò sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89, secondo le quali: la "didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola". A livello nazionale dunque non sono state fissate delle quote standard di DDI per le scuole, in quanto per i servizi educativi e per il primo ciclo, in condizioni normali, la didattica resta in presenza mentre, sempre in condizioni di normalità, si demandano alle scuole secondarie di secondo grado le singole scelte organizzative sulle modalità e sulle percentuali di attivazione della DDI. Ciò in conformità agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 275/1999[24], che consente l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica.

Si fa presente comunque che, anche in base alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", è possibile che si verifichino situazioni in cui singole classi o singoli istituti debbano sospendere le attività didattiche in presenza e attivare la didattica a distanza a seguito di casi positivi al COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario. Queste sono le situazioni di emergenza che determinano l'attivazione della DDI con un sistema "a fisarmonica", che può essere distinto per contesti più o meno ristretti a seconda dei dati rilevati.

In conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, la normativa nazionale ha adottato scelte progressive volte all'estensione della DDI. A ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 fino ad ora, si sono infatti avvicendati diversi D.P.C.M. che hanno modificato gli scenari di attivazione della DDI. In sintesi:

§  il D.P.C.M. 7 agosto 2020 ha demandato alle istituzioni scolastiche l'adozione di ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, richiamando - in virtù delle modifiche apportate dal D.P.C.M. 7 settembre 2020 - le citate Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCOV-2, da settembre allegate ai diversi provvedimenti. Non è stata prevista alcuna rimodulazione delle attività didattiche diversa da quella già predisposta dalle scuole in base alle citate Linee guida per la DDI;

§  il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 - modificato dal D.P.C.M. 18 agosto 2020 - ha introdotto una prima distinzione tra l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole del primo ciclo di istruzione, da un lato, e quella delle scuole secondarie di secondo grado, dall'altro. I primi infatti hanno proseguito la didattica in presenza, mentre le seconde - previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio - devono incrementare il ricorso alla DDI, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9;

§  il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - efficace di fatto dal 26 ottobre 2020 al 5 novembre 2020, in quanto sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 - ha confermato la distinzione tra ordini e gradi di scuola del precedente D.P.C.M., mantenendo in presenza l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia. Ha disposto infatti che - previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio - le scuole secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla DDI per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività. Si veda al riguardo la nota n. 1927 del 25 ottobre 2020, che fornisce indicazioni operative a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

§  il D.P.C.M. 3 novembre 2020 - efficace dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 - ha previsto uno scenario così diversificato:

-       per tutto il territorio nazionale e le regioni collocate in uno "scenario di tipo 3", le scuole secondarie di secondo grado svolgono il 100 per cento delle attività tramite il ricorso alla DDI, eccetto nel caso in cui debbano essere usati laboratori o vi siano alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, per i quali è possibile svolgere attività in presenza. Resta in presenza l'attività didattica ed educativa del primo ciclo di istruzione, della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia;

-       per le regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”, le classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, nonchè le scuole secondarie di secondo grado svolgono le attività esclusivamente con DDI, con la possibilità di svolgere attività in presenza per usare i laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Resta fermo lo svolgimento in presenza dell'attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

In proposito, si veda la nota n. 1990 del 5 novembre 2020, che fornisce indicazioni operative sul D.P.C.M. 3 novembre 2020;

§  il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 novembre 2020 al 15 gennaio 2021, ha previsto il seguente scenario:

-       per tutto il territorio nazionale e le regioni collocate in uno "scenario di tipo 3", le scuole secondarie di secondo grado svolgono il 100 per cento delle attività tramite il ricorso alla DDI e, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni è garantita l'attività didattica in presenza. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza[25];

-       per le regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”, le classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, nonchè le scuole secondarie di secondo grado svolgono le attività esclusivamente con DDI. Resta fermo lo svolgimento in presenza dell'attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

In relazione al D.P.C.M. 3 dicembre 2020, si veda la nota n. 2164 del 9 dicembre 2020.

 

Il comma 6-ter dispone che le risorse sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza svolte dai docenti, con riferimento alle scuole del primo ciclo di istruzione, per sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il comma 6-quater precisa che le scuole del primo ciclo di istruzione sono quelle che si trovano in situazione di maggiore svantaggio, in base ai dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti. Si valuti l'opportunità di inserire tale specificazione anche nel comma 6-ter.

 

Si ricorda che in base all'art. 1, co. 2, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel   corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020,  è un'attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione.

Le risorse in esame dovrebbero quindi intendersi come aggiuntive alle ordinarie attività curriculari, per compensare situazioni di svantaggio nelle conoscenze. Tali risorse sono utilizzate per remunerare il personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento.

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento del Governo, presentato in Assemblea al Senato, con cui sono state recepite le modifiche proposte dalle Commissioni riunite, precisa che a valere sul costituendo Fondo sono da intendersi come limite di spesa.

Inoltre, per il calcolo delle risorse necessarie è stata utilizzata la rilevazione INVALSI, finalizzata all'individuazione delle scuole in difficoltà in base ai livelli di apprendimento conseguiti e al background socio-economico-culturale degli studenti. La rilevazione annuale individua, infatti, le scuole in maggiore difficoltà in relazione al livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (grado 8) e della scuola secondaria di secondo grado (grado 13), assumendo come misura proprio gli esiti delle prove annuali INVALSI in ciascuna disciplina. A tale scopo, le istituzioni scolastiche sono suddivise in tre categorie:

§  in forte svantaggio: scuole con una percentuale di studenti in difficoltà superiore di almeno una deviazione standard alla percentuale media (per scuola) nazionale di studenti in difficoltà;

§  in svantaggio: scuole con una percentuale di studenti in difficoltà compresa tra la percentuale media nazionale e la percentuale media (per scuola) nazionale più una deviazione standard di studenti in difficoltà;

§  non target: scuole con una percentuale di studenti in difficolta inferiore alla percentuale media (per scuola) nazionale.

All'interno di ciascuna delle tre predette categorie, le scuole sono quindi ordinate in base alla distribuzione dell'indice medio di status-socio-economico-culturale (ESCS), calcolato in base alla procedura e agli standard definiti a livello internazionale dall'OCSE.

Pertanto, è stato ipotizzato, per l'anno 2021, un intervento su complessive 1.588 scuole, di cui 757 scuole primarie e 831 scuole secondarie di primo grado. Si prevede quindi che ogni istituto scolastico potrà attivare tre moduli (in italiano, matematiche e inglese), ognuno di 25 ore, per un monte ore complessivo di 75 per ciascuna scuola.

 

Quanto alla disciplina contrattuale vigente, come parametro del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31 dicembre 2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del Fondo dell'istituzione scolastica, si veda la Tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007.

 

Sempre il comma 6-quater stabilisce che, ai fini del riparto delle risorse, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite:

§  le modalità di presentazione delle istanze da parte delle scuole;

§  i criteri di riparto, riferiti alle scuole del primo ciclo in situazione di maggiore svantaggio in base ai dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti.

Ai relativi oneri, secondo il comma 6-quinquies, pari a 5.532.195 euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 21-bis
(Proroga dei dottorati di ricerca)

 

 

L’articolo 21-bis, introdotto dal Senato, consente una proroga facoltativa, per la durata di tre mesi, del termine finale del corso di dottorato di ricerca in favore dei dottorandi iscritti all’ultimo anno, sia titolari che non titolari di borse di studio inclusi i pubblici dipendenti in congedo frequentanti un corso di dottorato. Per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 21,6 milioni di euro per il 2021.

 

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente ai dottorandi dell'ultimo anno di corso beneficiari di borsa di studio di presentare una (ulteriore) richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Si tratta dei dottorandi appartenenti al XXXIII ciclo (2017/2018) che avrebbero terminato il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, i quali hanno beneficiato di una prima proroga bimestrale ai sensi dell'art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

    

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento del Governo, presentato in Assemblea al Senato, con cui sono state recepite le modifiche proposte dalle Commissioni riunite, rende noto che l'applicazione del citato art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020 ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga sono pari a 4.565 unità (che costituisce dunque la platea massima dei potenziali beneficiari della presente misura, rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258).

 

A tale fine, il FFO è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Si prevede peraltro che le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del FFO.

 

A differenza del citato art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020, la disposizione in commento stabilisce che della proroga trimestrale del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso, la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 6.

 

 

La disciplina relativa ai dottorati di ricerca è recata dall’art. 4 della L. 210/1998 - come modificato dall’art. 19 della L. 240/2010 - e dal regolamento emanato con D.M. 45/2013.

In particolare, l’art. 4, co. 2, della L. 210/1998 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate, da ultimo, dal MUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019. Infine, con nota 6623 del 27 febbraio 2019 sono state fornite le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2019-2020 - XXXV ciclo.

A sua volta, l’art. 8, co. 1, primo periodo, del D.M. 45/2013 dispone che l'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica[26], che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno. Dispone, altresì, al secondo periodo, che la domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio – il cui numero, in base all’art. 4, co. 5, lett. c), della L. 210/1998 è determinato annualmente con decreto rettorale – può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto entro il 31 ottobre dello stesso anno.

In base all’art. 6, co. 1, i corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo il caso di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel qual caso - ai sensi dell’art. 7 - la durata del corso di dottorato è ridotta a un minimo di due anni.

L’art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, previa positiva valutazione, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è stato determinato, da ultimo, a seguito dell’adeguamento previsto dall’art. 1, co. 639 e 640, della L. L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) - che a tal fine ha previsto un incremento del FFO - con D.M. 40 del 25 gennaio 2018. In particolare, quest’ultimo ha fissato l’importo annuo di ciascuna borsa a 15.343,28 euro, confermando - secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 45/2013 - che lo stesso è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, nel caso in cui il collegio dei docenti autorizza il dottorando a svolgere attività di ricerca all'estero.

Con riferimento al finanziamento delle borse di studio, l’art. 13, co. 1, del D.M. 45/2013 ha disposto che le medesime borse sono erogate dai soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato. Il Ministero dell’università e della ricerca contribuisce annualmente al finanziamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

 

 


 

Articolo 22
(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 22, in primo luogo, modifica la disciplina[27] che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente[28]. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Riguardo ad un'ulteriore disciplina sul congedo in favore di genitori lavoratori dipendenti, avente un autonomo limite di spesa, cfr. la scheda di lettura del successivo articolo 22-bis.

Il comma 1 del presente articolo 22, inoltre, incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1.

 

Più in particolare, la disciplina in esame - come integrata dal presente articolo 22, in base alle novelle sopra indicate - prevede, in primo luogo, che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto[29] verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ovvero - in base all'ipotesi aggiunta dalla novella di cui al presente articolo 22 - per tutto o parte del periodo in cui il figlio (convivente e infrasedicenne) sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Il diritto è riconosciuto con riferimento ai periodi (o frazioni di periodo) compresi entro il 31 dicembre 2020. Il medesimo diritto è escluso per le prestazioni lavorative che non possano essere rese in modalità agile nonché per i giorni in cui l'altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o usufruisca del congedo straordinario summenzionato (resta fermo che il dipendente possa svolgere la prestazione in modalità agile, ove quest'ultima si basi su un accordo con il datore di lavoro, ai sensi della disciplina generale in materia[30]); è fatto salvo il diritto al lavoro in modalità agile, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici - ovvero minori di anni sedici, in base alla novella[31] ora disposta dalla lettera b-bis) del comma 1 del presente articolo 22 (lettera inserita dal Senato) - avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in esame (lavoro in modalità agile o congedo summenzionato).

Si ricorda che l'eventuale adozione della misura della quarantena a seguito di contatti all'interno di plessi scolastici è attualmente oggetto dell'allegato 21 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, allegato che costituisce la trasposizione del documento recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, adottato dall'Istituto superiore di sanità il 28 agosto 2020 insieme con altre amministrazioni[32].

 

Le norme in esame sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiungono ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie[33].

 

Il diritto al suddetto congedo straordinario del genitore lavoratore dipendente - in base alla disciplina come integrata dalle novelle di cui al presente articolo 22 - è attribuito, fermo restando il rispetto di determinate condizioni[34], esclusivamente per le ipotesi in cui la quarantena del figlio, convivente e minore di anni sedici, sia stata disposta (dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale) a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o per i casi in cui il medesimo figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza; qualora il figlio sia di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa (fermo restando il diritto alla conservazione del posto). Il diritto al congedo in esame è riconosciuto qualora sussistano le seguenti condizioni:

§  la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile;

§  nei medesimi giorni l'altro genitore svolga attività lavorativa, con modalità diversa dal lavoro agile[35]. In relazione a tale condizione, è fatto salvo il diritto al congedo, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici - ovvero minori di anni sedici, in base alla novella[36] ora disposta dalla lettera b-bis) del comma 1 del presente articolo 22 (lettera inserita dal Senato) -, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in esame (lavoro in modalità agile o congedo summenzionato). Si ricorda, inoltre, che, secondo la circolare dell'INPS n. 132 del 20 novembre 2020, è fatto salvo il diritto al congedo anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore svolga modalità di lavoro agile in relazione ad altro figlio con disabilità in situazione di gravità accertata[37];

§  i periodi o le frazioni di periodo in oggetto siano compresi entro il termine del 31 dicembre 2020;

§  sia rispettato per l'istituto in esame il relativo limite di spesa[38], che la novella di cui al presente articolo 22 eleva da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Riguardo ad un'ulteriore disciplina sul congedo in favore di genitori lavoratori dipendenti, avente un autonomo limite di spesa, cfr., come detto, la scheda di lettura del successivo articolo 22-bis.

Per il congedo di cui al presente articolo 22, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro[39] - un'indennità pari al cinquanta per cento della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione (come detto, per i casi in cui la fattispecie sottostante riguardi un figlio di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa). La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali[40]. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore[41].

Per le ipotesi suddette di congedo senza indennità e senza contribuzione figurativa, si valuti l'opportunità di chiarire se il diritto sia subordinato alle medesime condizioni poste per il riconoscimento del congedo con indennità.

 

Per le modalità di pagamento dell'indennità, trovano applicazione (implicitamente) i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali[42].

 

Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.

Si ricorda che i periodi relativi ai trattamenti di maternità delle lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, mentre, per i periodi di congedo parentale, sono esclusi i suddetti effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico).

 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa; qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Si ricorda altresì che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune forme di congedo sono state ammesse, per i lavoratori pubblici e privati, fino al 31 agosto 2020, dagli articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

 

Come accennato, il presente articolo 22 (novella di cui al comma 1, lettera d)) incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa[43] per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei suddetti congedi.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[44] osserva che l'autorizzazione di spesa è stata definita sulla base dei seguenti fattori: numero di minori aventi meno di quattordici anni, tasso di incidenza della quarantena nell'ambito della suddetta fascia di età, indice di diffusione dei contagi, durata della quarantena.

 

Il comma 2 del presente articolo 22 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'elevamento del limite di spesa per i suddetti congedi e dal summenzionato incremento dell'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche. A tal fine, si dispone la riduzione, nella misura di 45,5 milioni di euro (per il 2020), dello stanziamento previsto per la corresponsione di un'indennità temporanea in favore dei lavoratori domestici[45].

Si ricorda che il termine per la presentazione della domanda relativa a tale indennità è scaduto il 30 agosto 2020[46].

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[47] rileva, in merito alla riduzione del suddetto stanziamento, che si è operata una valutazione dei dati relativi alle domande già accolte e a quelle in corso di lavorazione.


 

Articolo 22-bis
(Congedo straordinario per i genitori per alcune fattispecie di sospensione delle attività didattiche in presenza e di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)

 

 

L'articolo 22-bis - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione dell'articolo 13 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - D.L. di cui il comma 2 (anch'esso inserito dal Senato) dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 137 prevede l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi -.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 22-bis definiscono uno specifico limite di spesa per il congedo - con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa - per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata - in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Tale limite, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020, costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla novella di cui all'articolo 22 del presente D.L. n. 137, per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici[48].

Il comma 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2,4 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo di cui al presente articolo 22-bis.

Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo e rinvia al successivo articolo 34 per la copertura finanziaria.

 

Più in particolare, le fattispecie oggetto dello stanziamento di cui al comma 4 riguardano:

§  le sospensioni dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, sospensioni derivanti automaticamente, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e della novella di cui al precedente articolo 19-bis[49], per gli anni di frequenza successivi al primo, dall'eventuale inclusione della regione - nell'ambito del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - in uno "scenario di tipo 4" (contraddistinto da "massima gravità"). Al riguardo, il comma 6 del presente articolo 22-bis fa riferimento all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la quale aveva classificato in tale ambito le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Tuttavia, la norma in esame trova applicazione anche con riferimento alle altre regioni successivamente inquadrate nell'ambito in esame, nei limiti del riparto del fondo di cui ai commi da 2 a 4 del precedente articolo 13-duodecies, mentre lo stanziamento di cui al presente articolo 22-bis concerne esclusivamente le quattro regioni summenzionate -. Si ricorda che sono invece in ogni caso escluse le ipotesi in cui la sospensione dell'attività didattica in presenza sia disposta autonomamente da parte di ordinanze degli enti territoriali;

§  con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata[50], le sospensioni dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, purché le medesime sospensioni siano state disposte ai sensi del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che il suddetto D.P.C.M. prevede, con riferimento a tutte le regioni, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali[51];

§  sempre con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, le ipotesi di chiusure dei centri diurni a carattere assistenziale, purché siano state disposte ai sensi del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020[52]. Si valuti l'opportunità di chiarire a quali fattispecie del D.P.C.M. si faccia riferimento, considerato anche che l'articolo 12 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede che le attività sociali e socio-sanitarie, erogate in base ad autorizzazione o convenzione nei centri semiresidenziali per disabili, siano svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Il diritto al congedo in esame è riconosciuto ad uno solo dei genitori e a condizione che la relativa attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Si consideri l'opportunità di chiarire, anche ai fini di una valutazione circa i profili di parità di trattamento, se trovino applicazione anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dal citato articolo 21-bis del D.L. n. 104, e successive modificazioni. Tali condizioni richiedono che: il figlio e il genitore siano conviventi; il figlio (ai fini del riconoscimento dell'indennità e della contribuzione figurativa) sia di età non superiore a quattordici anni; nei medesimi giorni l'altro genitore svolga attività lavorativa, con modalità diversa dal lavoro agile. In relazione a quest'ultima condizione, è fatto salvo il diritto al congedo, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro in modalità agile o del congedo medesimo; inoltre, secondo la circolare dell'INPS n. 132 del 20 novembre 2020, è fatto salvo il diritto al congedo anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore svolga modalità di lavoro agile in relazione ad altro figlio con disabilità in situazione di gravità accertata[53].

Si ricorda che i congedi di cui al suddetto articolo 21-bis sono riconosciuti con riferimento ai periodi, o frazioni di periodo, compresi entro il termine del 31 dicembre 2020.

Per il congedo di cui al presente articolo 22-bis trova applicazione lo stesso trattamento previsto per i congedi di cui al citato articolo 21-bis.

In particolare, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro[54] - un'indennità pari al cinquanta per cento della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali[55]. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore[56].

 

Per le modalità di pagamento dell'indennità, trovano applicazione (implicitamente) i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali[57].

 

Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.

Si ricorda che i periodi relativi ai trattamenti di maternità delle lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie, mentre, per i periodi di congedo parentale, sono esclusi i suddetti effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico).

 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa di cui al comma 4; qualora emerga, anche in via prospettica, che quest'ultimo sia stato raggiunto, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande.

 

Come accennato, il successivo comma 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2,4 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca del congedo di cui al presente articolo 22-bis.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 149 del 2020[58] osserva che lo stanziamento in oggetto è stato determinato considerando il numero dei figli aventi dodici e tredici anni nelle quattro regioni individuate dalla citata ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.

 

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo in esame, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020, nonché, per l'anno 2021, a 31,4 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, il comma 6 rinvia al successivo articolo 34.

 

Si rileva infine che il Senato ha operato una correzione formale nel comma 3 e nella rubrica del presente articolo 22-bis, i cui testi originari fanno riferimento alla chiusura delle scuole, anziché alla sospensione dell'attività didattica in presenza.


 

Articolo 22-ter
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 22-ter amplia, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.

La dotazione del Fondo, modificata al Senato, viene inoltre rifinanziata per l’anno 2021 per 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti.

 

Il comma 1, novellando in particolare l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, amplia fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento nel quale, nel caso di riduzione dei ricavi tariffari, sono concessi i finanziamenti del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale durante l’emergenza Covid e che era in precedenza fissato dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020: il periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari a partire dal 23 febbraio 2020 viene pertanto ampliato fino al 31 gennaio 2021.

 

Il Fondo è stato istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 (DL Rilancio), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell’art. 44, comma 1 del D.L: n. 104/2020. In tale ultima norma si è previsto che l’incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti occorrenti. Il comma 1-bis del ciato art. 44 ha poi autorizzato ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa di 300 milioni, autorizzata dal comma 1, le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto ministeriale attuativo della ripartizione del Fondo (previsto dall’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020).

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

§  le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

§  gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;

§  la gestione governativa navigazione laghi;

§  la gestione governativa della ferrovia circumetnea;

§  la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Si ricorda che tale Fondo è destinato altresì, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 del D.L. n. 34/2020, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.

 

I criteri di ripartizione del Fondo, sono stati definiti, come previsto dal comma 2 dell’art. 200, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni. Il decreto attuativo è il Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, che ha disposto l'assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown. L'anticipazione è pari al 55% dei ricavi certificati relativi al periodo dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, in attesa dei dati certificati 2019. Complessivamente alle regioni sono stati attribuiti circa 406,219 milioni di euro, mentre 6,245 milioni sono attribuiti complessivamente alle gestioni governative (Ferrovia Circumetnea, Servizio ferroviario Domodossola- confine svizzero e Gestione governativa navigazione laghi). Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, secondo quanto comunicato, consentiranno di rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo. Il 9 settembre 2020 è stato inoltre emanato il decreto dirigenziale n. 262 , di impegno e contemporaneo pagamento dei 406,219 milioni €, sul capitolo 1318/MIT, a titolo di anticipazione e a valere sul fondo.

 

Il comma 2, modificato al Senato, rifinanzia poi il Fondo, per 390 milioni di euro per l'anno 2021, sempre per le finalità di cui al comma 1. La norma dispone inoltre che tali risorse possano essere utilizzate, oltre che per le finalità già previste dall’articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto, così come già previsto l’anno 2020 del D.L. n. 104/2020.

La condizione per usufruire del finanziamento è che tali servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al comma 3.

 

L’articolo 44 del decreto-legge n.104 del 2020 prevedeva che il finanziamento fosse possibile ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 avessero avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

 

In base a tale disposizione pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro saranno destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall’art. 200, comma 1 del DL 34/2020 e 190 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche scolastico.

In base alla modifica approvata al Senato, si specifica che per i servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possano ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

Si rinvia, con il comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2, nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri già definiti con il decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

 

Il comma 4 dispone che per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2 si provveda ai sensi dell'articolo 34.


 

Articolo 23
(Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale
nel periodo d’emergenza)

 

 

L’articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall’entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1).

Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all’udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9).

Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9).

Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l’udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6). Inoltre, il Senato ha disciplinato la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale ed ha inserito ulteriori disposizioni volte a consentire di svolgere con modalità informatiche procedure che altrimenti richiederebbero l’accesso agli uffici giudiziari.

 

L’articolo 23, in combinato con quanto già previsto dall’art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si tratta di disposizioni che, in quanto compatibili, dovranno inoltre essere applicate anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

 

Il comma 1, in particolare, fa salve le disposizioni dell’art. 221 del D.L. n. 34/2020, ove non espressamente derogate dallo stesso articolo 23 (vedi infra). Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito dalla legge n. 159 del 2020), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

 

Il decreto-legge n. 125/2020 ha infatti novellato il decreto-legge n. 83/2020 inserendo nell’allegato n. 1 - relativo alla proroga fino al 31 dicembre 2020 di un elenco di diverse discipline emergenziali - il numero 33-bis, volto a prorogare le disposizioni per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali di cui all’art. 221, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

 

Il Senato è intervenuto su questa disposizione per rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali della fase emergenziale, prolungando fino al 31 gennaio 2021 la vigenza delle disposizioni dell’art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, conseguentemente, sottraendo tali disposizioni all’elencazione dell’Allegato n. 1 del decreto-legge n. 83/2020 (comma 10-bis).

 

Di seguito si dà conto della disciplina applicabile alle attività giurisdizionali in entrambi i settori, e di quella applicabile rispettivamente nel settore penale e in quello civile per effetto del decreto-legge in esame e del richiamato art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Procedimenti civili e penali

Per quanto riguarda i procedimenti civili e penali, il comma 3 prevede che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse, ai sensi rispettivamente dell’art. 128 c.p.c. e dell’art. 472, comma 3, c.p.p.

 

L’art. 128 c.p.c. stabilisce la regola generale della pubblicità delle udienze, consentendo però, nel contempo, al giudice di poter disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse, “se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume”.

Si ricorda che la possibilità di prevedere udienze civili a porte chiuse era già stata prevista, nella prima fase emergenziale, dal decreto-legge n. 18 del 2020. All’epoca, l’adozione di questa modalità era rimessa al capo dell’ufficio giudiziario nell’ambito delle misure organizzative che egli poteva adottare per ridurre la presenza del pubblico nella sede giudiziaria (art. 83, comma 7).

L’art. 472, comma 3, c.p.p. prevede che il giudice disponga che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

 

In base al comma 4, quando ad una udienza civile o penale debba partecipare un detenuto, un internato, una persona in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata, la partecipazione avviene, ove possibile, mediante videoconferenza o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (vedi sopra), applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 146-bis c.p.p.

In particolare, ai sensi del richiamato comma 3 dell’art. 146-bis c.p.p., quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Il comma 4 afferma che è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. In base al comma 5, il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

È disposta inoltre l’abrogazione della disciplina relativa alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti di cui al comma 9 dell’art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale disciplina, come sopra ricordato, era destinata a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 9 dell’art. 221 del DL 34/2020 contiene disposizioni relative alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, stabilendo che la stessa è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 146-bis c.p.p. Rispetto alla disciplina introdotta dall’articolo in esame il comma 9 specificava che:

§  resta fermo quanto previsto in materia di procedimento a distanza e di riprese audiovisive dei dibattimenti dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

§  il consenso dell'imputato o del condannato deve espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

§  l’udienza deve essere tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e deve svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

§  prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

 

Il comma 7, con riferimento alle udienze da remoto, consente al giudice di partecipare all’udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario, derogando espressamente alla disciplina dell’art. 221, comma 7, del DL n. 34/2020, concernente la trattazione da remoto dell’udienza civile[59]. Pur derogando espressamente ad una previsione concernente le udienze civili, la disposizione in esame appare riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali.

 

In base al comma 9, inoltre, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. L’applicazione di questa disposizione presuppone un previo provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia, volto a regolare i collegamenti da remoto.

Si ricorda che una analoga previsione è stata in vigore nella prima fase emergenziale, fino al 30 giugno 2020, per effetto dell’art. 83, comma 12-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Procedimenti penali

Con specifico riguardo al processo penale, l’articolo in esame riprende, in parte, il contenuto di alcune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), adottate per fronteggiare il primo periodo emergenziale e la cui applicazione è stata circoscritta al periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020[60].

Si tratta di disposizioni riguardanti la fase delle indagini preliminari, lo svolgimento delle udienze, i procedimenti penali in Cassazione e lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali.

 

In particolare, il comma 2 interviene per consentire, nella fase delle indagini preliminari, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto.

Al riguardo si prevede che:

§  il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, la stessa sembra riguardare potenzialmente tutti gli atti di indagine (interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili), senza prevedere come necessaria una connotazione di urgenza degli atti stessi. La disposizione in esame fa inoltre specifico riferimento alle ipotesi (di cui all’art. 370 c.p.p.) in cui per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, il pubblico ministero si avvalga della polizia giudiziaria.

§  il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto, all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (di cui all’articolo 294 c.p.p.);

§  l’individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa – come nelle ipotesi delle udienze da remoto di cui al comma 5 -  ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si segnala che, in relazione allo svolgimento dei processi penali da remoto, previsto dal DL 18/2020, era stato adottato in data 21 maggio 2020, un provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati. Nel dettaglio il documento individua gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, compresi gli interrogatori, come previsto dall’art. 83, commi 7, lett. f), 12, 12-bis e 12-quater e 12-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 modificato dal decreto-legge n. 28/2020.

 

La disposizione individua inoltre specifiche misure concernenti le modalità di partecipazione:

§  per le persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si applicano le modalità di cui al comma 4 (vedi sopra);

§  l’identità delle persone che partecipano all’atto, invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, attrezzato per i collegamenti da remoto, è accertata un ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

§  il compimento dell’atto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore;

§  il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facoltà dello stesso di recarsi nel luogo ove si trova il suo assistito;

§  il pubblico ufficiale dà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale.

 

Come accennato, il comma 2 dell’articolo in esame riproduce in parte il contenuto del comma 12-quater dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020 (convertito nella legge n. 77/2020) che, come detto, ha trovato applicazione nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Rispetto alla citata disciplina le novità introdotte con il decreto-legge in esame consistono nell’esplicitazione della possibilità della polizia giudiziaria, e non solo del pubblico ministero, di svolgere attività da remoto nella fase delle indagini e nella specificazione che l’attività da remoto che il giudice può svolgere in questa fase è l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (il comma 12-quater faceva generico riferimento all’attività del giudice nella fase delle indagini preliminari).

 

Con riguardo allo svolgimento delle udienze, il comma 5 dispone che possano svolgersi con collegamenti da remoto le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti.

È specificato che lo svolgimento dell'udienza debba avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

 

Si ricorda al riguardo, che il comma 5 riproduce in larga parte il contenuto del comma 12-bis dell’art. 83 del DL 18/2020 (come modificato dal DL 28/2020). In particolare in merito allo svolgimento delle udienze da remoto si segnala la Relazione n. 46La legge n.27 del 2020 (di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n.18) e il d.l. n. 28 del 2020” dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. In tale Relazione si specifica che la disposizione che prevede modalità idonee per salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, “piuttosto che rappresentare una mera affermazione di principio, pare richiamare il giudice all’obbligo di accertarsi che sia sempre attivo il collegamento con la postazione remota in cui si trovano le parti, essendo egli comunque tenuto alla rinnovazione degli atti qualora tale collegamento non fosse stato in concreto idoneo a permettere un’efficace interlocuzione ai soggetti del giudizio”.

 

Oltre a richiedere, come già previsto dal comma 2, un provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero per l’individuazione dei collegamenti da remoto, la disposizione individua alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell’udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio:

§  il giudice comunica a tutti i soggetti che devono partecipare all’udienza giorno, ora e modalità di collegamento;

§  l’unico soggetto che deve necessariamente trovarsi presso l’ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate;

§  spetta ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore;

§  se l’imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l’identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente;

§  l’ausiliario del giudice darà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale.

 

Il comma 5 esclude la possibilità di procedere con collegamenti da remoto alle seguenti udienze:

§  udienze preliminari e dibattimentali, salvo che le parti vi consentano;

Il comma 5 dell’articolo in esame riproduce in larga parte il contenuto del comma 12-bis dell’articolo 83 del citato DL 18/2020. L’unica differenza sostanziale rispetto alla citata disposizione, in vigore dal 9 marzo al 30 giugno, consiste nella disciplina delle udienze escluse dalla possibilità di svolgimento da remoto, in quanto il comma 12-bis prevedeva l’esclusione delle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti espressamente vi consentano (la clausola di salvezza valeva dunque per tutte le udienze escluse e non solo per le udienze preliminari e dibattimentali).

§  udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti;

§  udienze di discussione di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p.

Le norme del codice di procedura penale richiamate, sono quelle relative allo svolgimento del giudizio abbreviato (art. 441) e quelle relative allo svolgimento della discussione di cui all’art. 523, inserito nel capo V (Discussione finale), del Titolo II (Dibattimento) del codice di procedura penale. In particolare, è escluso che possano svolgersi da remoto le attività previste dall’art. 523 c.p.p. (formulazione e illustrazione delle conclusioni, anche di parte civile, repliche, dichiarazioni finali dell’imputato).

 

Il Senato ha modificato la formulazione dell’ultimo periodo del comma 5 per escludere che si possa procedere da remoto all’incidente probatorio di cui all’art. 392 c.p.p.

 

Il comma 8 riguarda i procedimenti penali in Cassazione e disciplina la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (ai sensi dell’art. 127 c.p.p.) e in pubblica udienza (ai sensi dell’art. 614 c.p.p.). Tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio – con modalità da remoto - senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale.

La richiesta deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata.

In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas:

§  entro i 15 giorni che precedono l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata;

§  la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti;

§  entro i 5 giorni che precedono l’udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni;

§  la Corte può deliberare da remoto (v. infra) e non si applica l’art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza;

§  il dispositivo è comunicato alle parti.

È inoltre specificato che:

§  sono esclusi dall’applicazione delle suddette previsioni i procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame;

§  per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 10 giorni dall’entrata in vigore stessa.

Il comma 8 ricalca in larga parte il contenuto del comma 12-ter dell’articolo 83 del DL 18/2020. Le sole differenze sono ravvisabili nelle previsioni, contenute nel comma 12-ter che prevedevano: il rinvio dell’udienza per le udienze già fissate, per le quali non sia possibile presentare richiesta con 25 giorni di anticipo, così da consentire al difensore di optare per la discussione orale; la sospensione in tutti i casi in cui sia il difensore dell’imputato a chiedere la discussione orale, dei termini di prescrizione e di custodia cautelare per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

 

Con riguardo allo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9):

§  dopo la deliberazione in camera di consiglio, il presidente del collegio sottoscrive il dispositivo che dovrà essere depositato in cancelleria “prima possibile”;

§  le disposizioni che prevedono che le deliberazioni collegiali, possano svolgersi a distanza e che il luogo da cui si collegano i magistrati debba considerarsi camera di consiglio a tutti gli effetti di legge, non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il procedimento penale da remoto e che stabiliscono il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale.

Il comma 9 riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 12-quinquies dell’articolo 83 del DL 18/2020 così come modificato dal DL 28/2020. Si ricorda che, in relazione al comma 12-quinquies dell’art. 83, il Primo Presidente della Cassazione ha dettato, con il decreto n. 44 del 2020, Misure per la celebrazione di adunanze non partecipate da “remoto” le modalità di deliberazione collegiale a distanza; sulla base del decreto si sono tenute diverse camere di consiglio.

 

Procedimenti civili

Con riguardo ai procedimenti civili, il comma 6 detta disposizioni specifiche per le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi (art. 711 c.p.c.) e di revisione delle condizioni di divorzio (art. 9, legge n. 898 del 1970), consentendo che l’udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte, come già previsto dall’art. 221, comma 4, del DL 34/2020 (v. infra).

Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti:

§  rinuncino espressamente all’udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Nella rinuncia dovranno altresì dichiarare di procedere in tal senso “liberamente” e con la consapevolezza delle norme processuali che consentirebbero la partecipazione;

§  confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso;

§  confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione.

 

Ulteriori disposizioni sui procedimenti civili sono state introdotte nel corso dell’esame del decreto-legge in Senato.

 

In particolare, è stato inserito il comma 8-bis per disciplinare l’udienza cartolare presso la Cassazione civile sulla falsariga dell’analoga disciplina per le udienze penali dettata dal comma 8 (v. sopra).

Sull’attuale inapplicabilità dell’udienza cartolare ai procedimenti civili in Cassazione si è espresso l’Ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte, nella relazione n. 85 del 2 novembre 2020.

La nuova disposizione riguarda la decisione dei ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza ai sensi degli artt. 374 (pronuncia delle Sezioni Unite), 375, ultimo comma (pronuncia della sezione semplice in camera di consiglio) e 379 (discussione) e ne prevede la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta da una delle parti o dal procuratore.

Tale richiesta deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata.

In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas:

§  entro i 15 giorni che precedono l’udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata;

§  la cancelleria inoltra tali conclusioni immediatamente, con posta elettronica certificata, ai difensori delle parti;

§  entro i 5 giorni che precedono l’udienza, i difensori delle parti possono depositare, sempre per posta elettronica certificata, le proprie memorie (ex art. 378 c.p.c.).

La deliberazione collegiale in camera di consiglio potrà poi essere assunta mediante collegamenti da remoto, in base a quanto già previsto dal comma 9 della disposizione in commento (v. sopra).

È inoltre specificato che:

§  sono esclusi dall’applicazione delle suddette previsioni i procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

§  per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 10 giorni dall’entrata in vigore stessa.

Con l’inserimento del comma 9-bis, il Senato ha previsto che il cancelliere possa rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

 

Si fa riferimento alla formula esecutiva che, ai sensi dell’art. 475 c.p.c. deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per l'esecuzione forzata.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

 

La disposizione introdotta dal Senato precisa che:

§  la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula;

§  il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.c.);

§  il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell'attestazione di conformità (ex art. 16-undecies del D.L. n. 179/2012[61]), equivale all'originale.

 

 

Infine con riguardo ai procedimenti civili, come sopra detto, il comma 1 dell’articolo 23 fa salve le disposizioni non espressamente derogate dell’articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Conseguentemente, durante la nuova fase emergenziale, e per effetto delle modifiche approvate dal Senato fino al 31 gennaio 2020 – continuano ad applicarsi le norme che:

§  prevedono l’obbligatorio deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza (art. 221, comma 3, DL 34/2020);

§  consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il deposito telematico di note scritte. In particolare, il comma 4 dell’art. 221 prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;

§  consentono il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche (art. 221, comma 5, DL 34/2020);

§  consentono la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta disciplinandone le modalità (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione in base all’art. 221, comma 6, DL 34/2020);

§  consentono la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice (art. 221, comma 7, DL 34/2020). Questa disposizione è espressamente derogata dal decreto-legge in esame per quanto riguarda il luogo dal quale si collega all’udienza il giudice: l’art. 221 prescrive infatti che il giudice debba trovarsi all’interno dell’ufficio giudiziario mentre l’art. 23 gli consente di partecipare all’udienza anche da un luogo diverso (e dunque anche dal domicilio);

§  disciplinano modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d'ufficio sostituendole temporaneamente all’udienza pubblica prevista dall’art. 193 c.p.c. (art. 221, comma 8, DL 34/2020).

 

In base al comma 10 dell’articolo 23, infine, tutte le citate disposizioni dettate per i procedimenti civili si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali.

Si ricorda che analoga previsione era contemplata dall’art. 83, comma 21, del decreto-legge n. 18 del 2020 per la prima fase emergenziale.

 

Ulteriori disposizioni

Il Senato ha inoltre inserito nell’articolo 23 del decreto-legge il comma 9-ter per consentire mediante collegamento da remoto anche la discussione nell’ambito del procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura.

 

La discussione orale nel giudizio disciplinare è disciplinata dall’art. 18 del d.lgs. n. 109 del 2006[62], che prevede una udienza pubblica tranne che, su richiesta di una delle parti, sia disposta la discussione a porte chiuse (se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi) e che rinvia, in quanto compatibili, alle norme del codice di procedura penale sul dibattimento.

 

Prima dell’udienza, la Sezione disciplinare del CSM comunicherà all’incolpato e al difensore, che abbiano fatto preventiva richiesta di collegamento da remoto, giorno ora e modalità del collegamento. L’applicazione di questa previsione richiede un previo provvedimento del direttore dell’ufficio dei sistemi informativi del CSM, che dovrà individuare e rendere disponibili i mezzi informatici attraverso i quali realizzare i collegamenti.

 

Inoltre, il Senato ha inserito il comma 10-ter per intervenire a regime sul TU spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) e rinviare, per il pagamento telematico dei diritti di copia nel processo amministrativo, alle regole tecniche del processo amministrativo telematico dettate da un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

In particolare, la disposizione aggiunge un comma all’art. 190 del TU che, nel capo relativo ai pagamenti con modalità telematica, attualmente rimette a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze), la determinazione delle regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

Infine, il Senato ha inserito al comma 10-quater la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 23-bis
(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19)

 

 

L’articolo 23-bis interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.

 

Questo articolo aggiuntivo, inserito dal Senato, riproduce in parte il contenuto dell'articolo 23 del decreto-legge n. 149 del 2020 ("Ristori bis").

 

In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d’appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che:

§  sia necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;

§  una delle parti o il PM richieda espressamente la discussione orale;

§  l’imputato manifesti la volontà di comparire.

 

Il comma 2 delinea il procedimento prevedendo che:

§  il PM deve formulare le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell’udienza, con atto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica. Per la trasmissione delle conclusioni, la disposizione consente l’impiego di due modalità:

-       la procedura disciplinata dall’art. 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 in base alla quale la comunicazione è fatta all’indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria;

-        i sistemi individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

§  la cancelleria trasmette immediatamente l’atto, sempre per via telematica, attraverso posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti;

§  i difensori delle altre parti, almeno 5 giorni prima dell’udienza, possono presentare le proprie conclusioni per atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica. In questo caso la disposizione rinvia alle modalità di cui all’art. 24 che prevede, per le comunicazioni relative alla conclusione delle indagini preliminari, l’impiego del portale del processo penale telematico e, per tutti gli altri atti, l’impiego della posta elettronica certificata.

Si valuti l’opportunità di specificare se, richiamando integralmente l’art. 24, si intenda comunque fare riferimento esclusivamente alla PEC.

 

Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell’art. 23, comma 9 (v. sopra). Il dispositivo sarà comunicato alle parti.

 

Il procedimento per tabulas delineato dai primi tre commi non si applica nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti – PM o difensore – facciano richiesta di discussione orale o quando l’imputato richieda di partecipare all’udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulata per iscritto, almeno 15 giorni prima dell’udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte dal comma 2.

 

I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo:

§  che il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro 15 giorni dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, c.d. Ristori-bis (comma 5);

§  che per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre (ossia tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, c.d. Ristori-bis), la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell’udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4 (comma 6).

 

Si ricorda che una disciplina analoga è prevista dall’art. 23, comma 8, sempre fino al 31 gennaio 2021, per i procedimenti penali in Cassazione. Inoltre, sempre intervenendo sull’art. 23, le Commissioni riunite hanno proposto l’estensione del processo per tabulas anche ai procedimenti civili in Cassazione (v. sopra)

 

 

Il comma 7 estende l’applicazione del giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti, anche ai seguenti procedimenti:

§  impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011);

§  impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011);

§  appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.); in questo caso, l’eventuale richiesta di discussione orale deve essere formulata entro il termine perentorio di 5 giorni liberi prima dell'udienza.

 


 

Articolo 23-ter
(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare
nei confronti dei magistrati)

 

 

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione - di massimo sessanta giorni - del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. Estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati

 

Questo articolo, introdotto dal Senato nel corso dell'esame per la conversione del decreto-legge, riproduce il contenuto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 149 del 2020 ("Ristori bis").

 

Al comma 1 dispone, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall’articolo 1 del d.l. n. 19 del 2020 (conv. legge n. 35 del 2020), ossia fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, nei casi in cui l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute.

 

È opportuno rilevare come la disposizione facendo riferimento ai "giudizi penali" sembra voler escludere ogni possibile sospensione con riguardo alla fase delle indagini (ovvero prima dell'esercizio dell'azione penale o di quella disciplinare). La sospensione sembra poter trovare applicazione sia con riguardo ai giudizi di primo grado che di secondo grado, sia che si tratti di procedimenti in fase dibattimentale oppure ancora in sede di udienza preliminare o in fase di trattazione di giudizio abbreviato (condizionato).

 

Si osserva inoltre come le ragioni dell’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso che determinano la sospensione del procedimento risultino tipizzate: sono come detto giustificate le sole assenze dovute a "restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario". Per tale ragione non sembrano poter giustificare la sospensione processuale le assenze dovute ai meri divieti di spostamento invece valore i meri divieti di spostamento fra le zone di diverso colore.

 

La disposizione non sembra chiarire poi se tale sospensione debba operare anche nel caso in cui in una precisa udienza debbano essere ascoltati più testi, solo alcuni dei quali "impossibilitati" a partecipare per le ragioni di contenimento dell’epidemia sanitaria su elencate. 

 

Negli stessi casi, prevede sempre il comma 1, sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di fase delle misure cautelari di cui all'articolo 303 c.p.p.

 

Quanto alla sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato è opportuno rilevare come si tratti di una previsione che era già contenuta nell'articolo 83 del d.l. n. 18 del 2020 c.d. decreto legge cura Italia.

Con riguardo proprio a quest'ultima disposizione, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte dei Tribunali di Siena (Ordinanze 21 maggio 2020), Spoleto (Ordinanze, 27 maggio 2020), Crotone (Ordinanza 19 giugno 2020) e Roma (Ordinanza 18 giugno 2020). Per la legittimità di tale sospensione si veda fra le altre Cassazione Penale, Sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367.

 

Con riguardo invece alla sospensione dei termini di fase delle misure cautelari, è opportuno rilevare come la disposizione faccia riferimento soltanto ai termini di fase delle misure cautelari custodiali previsti dall'articolo 303 c.p.p. e non anche a quelli delle altre misure coercitive e interdittive di cui all'articolo 308 c.p.p., che di conseguenza continueranno a decorrere normalmente.

 

Il comma 2 dell’articolo disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando quanto già previsto dall'articolo 159, comma 1, n. 3 c.p. in tema di sospensione del procedimento per l’impedimento delle parti o del loro difensore, stabilendo che, in tali casi l’udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

 

Ai sensi del comma 3 nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, c.p.p., non si deve tenere conto dei periodi di sospensione dei giudizi penali determinati dall’assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

 

È opportuno ricordare, che l'articolo 83 del decreto legge cura Italia richiamava l'articolo 304, comma 6 c.p.p. per escludere i procedimenti per cui valeva la sospensione obbligatoria delle attività processuali durante la c.d. fase 1 dell’emergenza sanitaria.

Secondo la giurisprudenza tale richiamo avrebbe fatto riferimento indistintamente sia ai termini di fase di cui all'articolo 303 c.p.p. commi 1, 2 e 3, c.p.p. sia ai termini complessivi di custodia cautelare di cui all'articolo 303, comma 4 c.p.p. (si vedano Cass., Sez. VII, 24.03.2020, n. 17474; Cass., Sez. VII, 06.05.2020, n. 15488).

Secondo la disposizione in esame invece si prevede che i periodi di sospensione e rinvio dei processi, dovuti all’assenza dei soggetti previsti dalla norma, non valgano ai fini del computo dei termini di fase, ma solo ai fini del limite della durata complessiva della custodia cautelare previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 303, comma 4 e 304, comma 6 c.p.p. (ossia i termini aumentati della metà di cui all’art. 303, comma 4, c.p.p. ovvero, se più favorevoli, i due terzi del massimo edittale previsto per il reato contestato).

 

L'ultimo comma (comma 4) estende infine le disposizioni relative alla sospensione dei processi in caso di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, per ragioni imposte dal rispetto dell’obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati previsti dall’articolo 15, commi 2 e 6, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (ossia i termini entro cui il P.G. deve formulare le proprie richieste conclusive e il Csm deve pronunciarsi sull’incolpazione e il termine entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

 

È opportuno ricordare che a detto procedimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 si applicano le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili.

 


 

Articolo 23-quater
(Elenco enti del conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche)

 

 

L’articolo 23-quater, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone che agli enti esclusi dall’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dell’Istat (SEC 2010) a seguito dell’accoglimento del loro ricorso da parte della Corte dei Conti, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Inoltre, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat è circoscritta alla sola applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, senza effetti sul conto economico consolidato della P.A.

 

Il comma 1, in particolare, prevede che agli enti indicati nell’Elenco 1 allegato al decreto in esame[63] e che sono stati destinatari di sentenze favorevoli emanate dalla Corte dei Conti (ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera b) dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016), si applicano le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

 

L’articolo 11, comma 6, lettera b) dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile) attribuisce la giurisdizione esclusiva alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT.

L’art. 1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica) prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco predisposto annualmente dall’ISTAT. L’elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010).

La legge n. 243 del 2012, legge rinforzata adottata ai sensi dell’art. 81, comma 6, della Costituzione, ha dettato le disposizioni per l’attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. Si ricorda che l’articolo 97 della Costituzione estende il vincolo del pareggio del bilancio e quello della sostenibilità del debito pubblico a tutte le amministrazioni pubbliche, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea. Gli articoli 3 e 4 della legge n. 243 del 2012 disciplinano i principi dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica) disciplina la Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla quale le stesse devono trasmettere i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio dei conti pubblici.

 

Il comma 2 modifica la norma che attribuisce la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (articolo 11, comma 6, lettera b) dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016), precisando che essa è limitata all’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica.

 

Si ricorda che, in adempimento degli obblighi comunitari, stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC 2010)[64], l’Istat trasmette periodicamente alla Commissione Europea (Eurostat) i dati sull’indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni pubbliche (incluse nel settore S13), al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e la verifica della loro congruenza con i parametri fissati dal Trattato di Maastricht. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l’elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come Amministrazioni pubbliche.

Nel corso degli anni, l’inserimento di alcuni enti in tale elenco (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009), ha determinato l’attivazione di contenziosi dinanzi alla Corte dei conti. In varie circostanze, nel fornire la propria interpretazione delle norme di matrice comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, la Corte dei conti ha accolto i ricorsi volti ad escludere determinati enti dall’elenco ISTAT.

L’esclusione dal conto economico consolidato di specifici enti per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei Conti, ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l’immediata apposizione, da parte di Eurostat, di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica italiane, con evidenti conseguenze negative per il Paese. L’esclusione dall’elenco ISTAT di specifici enti per effetto di sentenze della Corte dei conti ha un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto PA. Inoltre, l’esclusione produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici, in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte dei conti non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.

Si ricorda, infine, che l’elenco viene redatto dall’ISTAT con cadenza annuale, per cui l’Istat è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare se, dal punto di vista non solo giuridico ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.


 

Articolo 23-quinquies
(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso
le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

 

 

L’articolo 23-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 l'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

 

Al fine di non vanificare la portata innovativa delle misure in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - OPG (di cui all’art. 3-ter del decreto legge n. 211 del 2011), di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19, e, contestualmente, di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), l’articolo 23-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa l’autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli OPG (di cui all'art. 3-ter, comma 7, del decreto legge n. 211 del 2011), di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.

 

Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sono state previste dall’art. 3-ter del decreto legge n. 211 del 2011, come modificato dal decreto legge n. 52 del 2014, per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia. Le REMS sono strutture sanitarie ed hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015.

L’internamento nelle REMS ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente”. La sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019 ha confermato che le REMS sono dedicate all’esecuzione delle misure di sicurezza definitive, prevedendo altri percorsi per l’infermità mentale sopravvenuta nel detenuto (art. 148 c.p.). La Corte ha poi segnalato le incertezze, anche in termini di garanzie, delle misure di sicurezza provvisorie, che rappresentano circa il 35% degli invii in REMS.

Le REMS, a vocazione sia terapeutica intensiva che riabilitativa, devono garantire adeguati livelli di sicurezza per utenti e operatori. La gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza del Ministero della salute, mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna, nonché l’accompagnamento dei pazienti in ospedali o ad altre sedi, sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. Con l’autorità prefettizia vanno concordati anche gli interventi delle forze dell’ordine competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza. La sorveglianza delle residenze è in capo alla magistratura di sorveglianza.

Le REMS possono ospitare fino ad un massimo di 20 utenti, con personale presente in tutto l’arco delle 24 ore. La più recente indagine, indica la presenza, sul territorio nazionale, di 30 REMS con una dotazione di 606 posti.

 

In merito si ricorda che il 18 novembre 2020, il “Coordinamento REMS/DSM” e l’“Osservatorio sul superamento degli OPG, sulle REMS, per la salute mentale” hanno sottoscritto un appello alle Istituzioni in relazione alla pandemia da COVID-19, chiedendo che, per la piena tutela della salute degli ospiti e dei professionisti operanti nelle strutture, vengano intraprese e facilitate azioni relative a:

§  predisposizione di piani di prevenzione e protocolli di gestione della pandemia messi a punto da ogni REMS/DSM e validati dall’Azienda Sanitaria/Regione di riferimento (con definizione delle misure di prevenzione, la dotazione e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, la diagnostica per l’accesso e il regolare monitoraggio di utenti e professionisti, i Percorsi per le persone con sospetto o COVID positive con la possibilità di collocazione in idonei ambienti di cura o accoglienza anche all’esterno della REMS e successiva informativa dell’Autorità Giudiziaria);

§  misure di prevenzione, protezione e dimissione anche temporanea con affidamento della persona ai Dipartimenti di Salute Mentale e Servizi Sociali di competenza con Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati e in contesti che abbiano “valenza REMS”;

§  acquisizione di strumenti per l’effettuazione regolare di videochiamate, telefonate ed altre forme di comunicazione. Mantenimento delle attivita? abilitative, delle visite di ministri di culto, volontari e avvocati. In questi casi, per i soggetti in ingresso, si propone l’utilizzo del tampone antigenico rapido;

§  riduzione degli ingressi, diminuendo il ricorso a misure di sicurezza detentive provvisorie;

§  riduzione dell’affollamento degli Istituti di Pena e delle Articolazioni Tutela Salute Mentale, con particolare attenzione alle persone con elevato rischio da COVID-19 e ai soggetti autori di reati connessi all’uso di sostanze, dotando i Dipartimenti salute mentale (DSM) di personale e di risorse finanziarie straordinarie urgenti nel periodo dicembre 2020-giugno 2021 per Budget di Salute da utilizzare per la formazione-lavoro, l’abilitazione all’abitare e la socialità, creando cosi? percorsi di inclusione sociale delle persone, alternativi alle REMS.

 

L’articolo 23-quinquies copre gli oneri, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo Unico Giustizia che vengono annualmente riassegnate ai ministeri dell’interno e della giustizia (ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. a) e b) del decreto-legge n. 143 del 2008).

 

Si ricorda che il Fondo unico giustizia – istituito dall’art. 61, co. 23, del D.L. n. 112/2008, e poi ridisciplinato dall’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 – gestisce le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia, o di irrogazione di sanzioni amministrative, unitamente ai proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione; della gestione delle risorse è incaricata la Società Equitalia Giustizia s.p.a.

Il Fondo provvede annualmente a riversare all’entrata del bilancio dello Stato quote delle risorse, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, che vengono con DPCM riassegnate:

§  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;

§  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

§  all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il Fondo Unico Giustizia non è dunque dotato di uno specifico stanziamento in bilancio in quanto è gestito al di fuori del bilancio dello Stato. Solo in sede di rendiconto nella tabella dell’entrata vengono esposte le risorse del Fondo effettivamente riversate da Equitalia (cap. 2414).

 

Si valuti dunque se, per le particolari caratteristiche del FUG, Fondo Unico Giustizia, non sia necessario riformulare la norma di copertura della spesa autorizzata dalla disposizione in commento.

 


 

Articolo 24
Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito
di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

 

L’articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell’art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

Il Senato ha introdotto una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 1 regolamenta il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali.

L’articolo 415-bis c.p.p. contiene la disciplina relativa all’avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Ai sensi del comma 3 l’avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

 

Tale deposito, nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e il 31 gennaio 2021:

§  deve avvenire esclusivamente utilizzando il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite in tale provvedimento, anche in deroga alle previsioni del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44);

Al riguardo si ricordano le disposizioni tecniche emanate con provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 (pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020) le quali, tra l'altro, prevedono espressamente le caratteristiche tecniche degli atti della fase ex art. 415-bis cod. proc. pen.oggetto di deposito presso gli uffici della Procura (art. 4), tra cui spiccano quelle concernenti il formato del file e la sottoscrizione con firma digitale.

§  si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

 

La disposizione contiene una deroga alla disciplina vigente in materia di deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, contenuta nell’art. 221, comma 11, del decreto legge n. 34 del 2020. La deroga consiste nella previsione diretta dell’obbligo di deposito telematico, in luogo della previsione che demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l’autorizzazione di tale deposito.

L’articolo 221, comma 11 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77 del 2020, contiene disposizioni concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Più nel dettaglio la norma:

§  demanda ad un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare - previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici - l’autorizzazione del deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze da parte del difensore dell’indagato una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ( art. 415-bis, comma 3, c.p.p), nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

§  quanto alle modalità del deposito rinvia ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44)

§  stabilisce che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale suddetto.

 

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, l’individuazione degli ulteriori atti per quali sarà reso possibile (dunque non obbligatorio come nel caso del deposito degli atti di cui all’art. 415-bis c.p.p.) il deposito telematico.

 

Il comma 3 consente agli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico (ai sensi dei commi 1 e 2), di utilizzare il portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

 

I commi 4 e 5 dettano la disciplina, anch’essa con efficacia temporale limitata al periodo decorrente tra l’entrata in vigore del decreto legge in esame ed il 31 gennaio 2021, concernente gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.

In particolare il comma 4 prevede che per i suddetti atti:

§  è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata; il Senato ha specificato che il deposito è consentito mediante l’invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel suddetto Registro;

Il Registro generale degli indirizzi elettronici è disciplinato dall’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, il quale prevede che lo stesso sia gestito dal Ministero della giustizia. Il Registro contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata degli utenti privati individuati dei soggetti abilitati esterni ossia: appartenenti ad un ente pubblico; professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

§  è demandata ad apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) l’indicazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari nonché delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio; il Senato ha demandato al suddetto provvedimento altresì l’individuazione delle specifiche tecniche relative alla sottoscrizione digitale;

Il 9 novembre 2020, il DGSIA ha emanato il provvedimento con cui, in attuazione dell’art. 24, comma 4, sono stati determinati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari degli atti (compreso quello della Cassazione), nonché le specifiche tecniche per procedere al deposito

§  il deposito sia effettuato presso i suddetti indirizzi PEC e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

 

Il Senato ha inserito nel comma 4 specifiche disposizioni relative alle ipotesi in cui il messaggio di posta elettronica certificata ecceda la dimensione massima stabilita nel predetto provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, specificando che in tali casi il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata e che il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

 

Il comma 5 prevede specifiche modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo PEC: il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico, nonché ad inserire nel predetto fascicolo una copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione:

§  della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio.

§  della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza (secondo quanto specificato dal Senato).

 

Il comma 6 specifica che gli atti (di cui all’articolo 415-bis, comma 3), per i quali il comma 1 dell’articolo in esame prevede, nella fase dell’emergenza il deposito telematico obbligatorio, nonché gli atti individuati da decreto del Ministro della giustizia come possibile oggetto di deposito telematico, non possono essere inviati tramite posta elettronica certificata e un eventuale invio degli stessi non produce alcun effetto di legge.

 

Il Senato ha inoltre inserito nell’articolo 24 i commi da 6-bis a 6 decies, con i quali è dettata la disciplina del deposito telematico degli atti di impugnazione.

 

Si segnala, al riguardo che la Corte di Cassazione., Sez. I, con sentenza 3 novembre 2020, n. 32566 ha escluso l’applicabilità della disciplina di cui al comma 4 dell’articolo 24 del decreto legge in esame, alle impugnazioni. Muovendo dal dato che il comma 1 dell’art. 24 «riguarda il deposito degli atti presso la Procura nella sola fase di cui all’art. 415-bis c.p.p.», secondo i giudici di legittimità quelli successivi dovrebbero essere interpretati «alla luce del contesto di applicazione stabilito all’esordio dell’articolo e applicarsi, perciò, soltanto per il deposito negli (altri uffici) della Procura che non siano dotati del portale». Dunque poiché il primo comma dell’art. 24 fa riferimento agli atti di una specifica fase del procedimento penale, quelli seguenti non potrebbero essere attinenti ad altri momenti dello stesso: «se il legislatore avesse voluto prevedere l’uso della pec come modalità di deposito generalizzata di tutti gli atti del processo penale a qualunque ufficio indirizzati» – osserva la Corte – «avrebbe manifestato in modo chiaro tale volontà, anteponendo le norme contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 24 d.l. n. 137 del 2020» a quella di cui al comma 1.

 

In particolare il comma 6-bis prevede che quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione, l'atto in forma di documento informatico:

§  debba essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità individuate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 (vedi sopra)

§  debba contener la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.

La disposizione specifica che resta ferma la disciplina contenuta nel codice di procedura penale relativa alla forma, presentazione e spedizione degli atti di impugnazione (articoli 581, 582, comma 1, e 583 c.p.p,).

In base a quanto previsto dall’art. 581 c.p.p  l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; delle richieste, anche istruttorie; dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’art. 582, comma 1, dispone che, salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’art. 583 c.p.p. prevede che le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. È previsto che il pubblico ufficiale addetto alleghi agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e apponga su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore

 

Il comma 6-ter disciplina la trasmissione dell’impugnazione specificando che la stessa debba essere effettuata tramite PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4 (vedi sopra), con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel provvedimento suddetto. È prevista la deroga esplicita a quanto previsto dall'articolo 582, comma 2, c.p.p.

L’art. 582, comma 2 c.p.p., prevede che le parti private e i difensori possano presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

 

Il comma 6-quater, disciplina la proposizione dei motivi nuovi e le memorie, specificando che la stessa debba avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

 

Il comma 6-quinquies definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla sottoscrizione (6-bis), trasmissione (6-ter) e proposizione di nuovi motivi e memorie (6-quater) degli atti di impugnazione, specificando che le stesse si applicano:

§  a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati;

§  in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410 (opposizione alla richiesta di archiviazione), 461 (opposizione al decreto di condanna) e 667, comma 4, (opposizione all’ordinanza emessa in caso di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta) c.p.p. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario (26 luglio 1974, n. 354).

 

Il medesimo comma specifica che nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (secondo quanto previsto dall'art. 309, comma 7, c.p.p.).

L’art. 309 c.p.p. detta la disciplina del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva prevedendo, al comma 7, che sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

 

Il comma 6-sexies disciplina i casi di inammissibilità dell’impugnazione - che si aggiungono a quelli previsti nella disciplina vigente - nel caso di proposizione dell'atto tramite PEC. In particolare l’impugnazione è inammissibile:

§  quando manca la sottoscrizione digitale dell’atto da parte del difensore;

§  quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

§  quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

§  quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

§  quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto.

La disposizione fa salva la disciplina vigente in materia di inammissibilità delle impugnazioni di cui all’articolo 591 c.p.p.

Secondo quanto previsto dall’art. 591 c.p.p., l'impugnazione è inammissibile: quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; quando il provvedimento non è impugnabile; quando non sono osservate le disposizioni relative alla forma, spedizione, notificazione e termini degli atti di impugnazione (artt.581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.); quando vi è rinuncia all'impugnazione.

 

Il comma 6-septies prevede che nei casi di inammissibilità delle impugnazioni (ai sensi del comma 6 sexies) il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiari con ordinanza, anche di ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione e disponga l'esecuzione del provvedimento impugnato.

 

Il comma 6-octies estende l’applicabilità delle disposizioni relative all’inammissibilità degli atti di impugnazione tramite PEC (di cui  al comma 6-sexies), in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies, ossia le opposizioni di cui agli articoli 410 (opposizione alla richiesta di archiviazione), 461 (opposizione al decreto di condanna) e 667, comma 4, (opposizione all’ordinanza emessa in caso di  dubbio sull'identità fisica della persona detenuta) c.p.p. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario (26 luglio 1974, n. 354).

 

Con riguardo all'attestazione del deposito degli atti di impugnazione trasmessi tramite PEC (commi da 6-bis a 6-quinquies) il comma 6-nonies dispone che la cancelleria provveda ai sensi del comma 5 (vedi sopra).

 

Il comma 6-decies prevede che le disposizioni in materia di deposito tramite PEC degli atti di impugnazione (di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies) si applichino agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Contestualmente il medesimo comma fa salva l’efficacia degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

In merito, si ricorda che, come sopra accennato, la Cassazione Penale, Sez. I, 19 novembre 2020 n. 32566 ha già deciso per l’inammissibilità di un’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero depositata a mezzo PEC, prendendo posizione sulla possibilità di deposito telematico degli atti, in particolare degli atti di impugnazione. La Corte dubita di tale possibilità, argomentando sulla presunta mancanza di deroga espressa della disciplina del codice dell’amministrazione digitale e sulla assenza di repository, ovvero del c.d. fascicolo informatico sul quale, secondo la Suprema Corte, sarebbe imprescindibile depositare l’atto trasmesso a mezzo PEC.

 

Infine, con l’inserimento del comma 6-undecies il Senato ha introdotto la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 25
(Misure urgenti relative allo svolgimento
del processo amministrativo)

 

 

L’articolo 25, in relazione al quale sono state approvate dal Senato modifiche formali, estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 25 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020[65] (conv. legge n. 70 del 2020) che consentono la discussione orale mediante collegamento da remoto con riguardo al processo ammnistrativo, continuino a trovare applicazione in relazione alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar che si svolgono da 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

 

Le disposizioni del decreto-legge n. 28 richiamate dall'articolo qui in commento prevedono la possibilità per le parti costituite di chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto.

Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire che siano assicurati il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Sempre secondo l'articolo 4 del decreto-legge n. 28 si dà luogo alla discussione con modalità da remoto:

§  a richiesta di tutte le parti costituite;

§  su disposizione del presidente del collegio:

-       quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte;

-       nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti.

 

In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l’accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.

 

Il comma 3 dell'articolo 25 precisa poi che per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l’istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 4 (vedi supra) del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.

 

In base all'articolo 4 del decreto legge n. 28 le parti costituite possono chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito.

 

Sempre il comma 1 dell'articolo 25 specifica che fino al 31 gennaio 2021 il decreto del presidente del Consiglio di Stato, con il quale ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, sono definite le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, può essere adottato prescindendo dai prescritti pareri del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

 

È opportuno ricordare che il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 ha modificato il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, intervenendo in materia di adozione delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. Tale disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana). Il decreto in questione, sempre secondo quanto previsto dall'articolo 13, deve essere adottato sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative - che devono esprimersi perentoriamente entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

 

Con riguardo alla disciplina applicativa delle udienze da remoto è opportuno ricordare l'adozione di Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli avvocati ex art. 4, d.l. n. 28 del 2020 e successivamente del Decr. Pres. CdS n. 134 del 22 maggio 2020 -Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti  ed infine del Decr. Pres. CdS n. 151 del 2020 - Disciplina collegamenti da remoto per l'A.P. del 24 giugno 2020.

 

Il comma 2 dell'articolo 25 prevede, poi, che sempre con riguardo al periodo 9 novembre 2020 - 31 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), omesso ogni avviso. In questi casi il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

 

Con riguardo al processo cartolare "coatto" è opportuno ricordare che esso è stato previsto dall'articolo 84, comma 5 del decreto legge n. 18 del 2020 e successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione temporale dal decreto legge n. 28 del 2020. Tale disposizione ha sollevato sia in dottrina che in giurisprudenza dubbi di costituzionalità. Sul punto si veda la sentenza della prima sezione del Tar Campania del 29 maggio 2020, n. 2074 (che ha ritenuto vista la situazione emergenziale non sussistenti i suddetti dubbi).

 

L'articolo 60 del Codice contempla la possibilità di definire il merito della causa con sentenza in forma semplificata, all'esito dell'udienza cautelare. Tale possibilità postula la completezza non solo dell'istruttoria, ma anche del contraddittorio tra le parti in causa.


 

Articolo 26
(Corte dei conti: udienze, norme processuali, procedure concorsuali)

 

 

L’articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. 

Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali.

Reca clausola di invarianza finanziaria.

 

Il comma 1 dispone lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze pubbliche della Corte dei conti.

Questo, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione richiama l'articolo 91, comma 2 del Codice di giustizia contabile (decreto legislativo n. 174 del 2016), secondo cui il presidente o il giudice monocratico della Corte dei conti può disporre che l'udienza si svolga a porte chiuse, se ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Tale modalità di svolgimento diviene obbligataria, in tempo di emergenza epidemiologica.

La disposizione mantiene salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (il quale a sua volta fa altresì rinvio agli articoli 83 e 84 di quel medesimo decreto-legge). Si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti)[66] delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte.

 

Si ricorda che il citato articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. 'cura Italia') è stato man mano modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 28 del 2020. E l'articolo 26-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. 'decreto agosto') ne ha prorogato il termine, sostituendo a quello innanzi stabilito (31 agosto 2020) altro individuato per relationem cioè riferito al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Il comma 2 novella l'articolo 257 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti.

La novella mira a sostituire il termine ultimo ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ed attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, rendendolo - anziché fisso e predeterminato come era (il 31 dicembre 2020) - mobile, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica.

Nonché sopprime - alla luce della diversa modulazione temporale sopra ricordata - il 'vincolo' che le procedure concorsuali cui applicare le modalità decentrate e digitali, dovessero essere solo quelle "in corso" ossia già avviate.

 Infine prevede che, là dove si menziona il "personale" della Corte dei conti, si intenda da annoverare la componente altresì dei magistrati.

Pertanto la disposizione si applica anche alle procedure concorsuali relative al personale di magistratura contabile.

 

Dal Senato in prima lettura è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria.

Talché all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In ordine al reclutamento di personale di magistratura contabile, può ricordarsi come la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) abbia - all'articolo 1, comma 322 - autorizzato l'assunzione di referendari della Corte dei conti anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, secondo una pluriennale modulazione di spesa lì dettata.

L'articolo 23 del decreto-legge n. 162 del 2019 ha rideterminato il ruolo organico della magistratura contabile nel numero di 636 unità (incrementandolo così di 25 unità), di cui 532 fra consiglieri, primi referendari e referendari, e 100 presidenti di sezione (oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto).

 

Secondo i dati riportati nella relazione del Presidente della Corte dei conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, l’organico magistratuale, che prevede una dotazione pari a 611 posti, si presentava (al 1° gennaio 2020) con una copertura effettiva di 437 unità, cui si dovevano aggiungere alcune unità in posizione di fuori ruolo e aspettativa, con una vacanza in organico di 167 magistrati (pari a circa il 28,5 per cento), con un trend positivo rispetto all'anno precedente (+ 4,9 per cento) per l'azione di reclutamento di nuovi referendari.

Con riguardo alla distribuzione sul territorio del medesimo personale, nella medesima relazione si evidenziava come esso eserciti la propria attività, in assegnazione principale, per il 73,2 per cento presso le sedi regionali (in numeri assoluti, 320 unità) e per il 26,7 per cento per cento presso gli uffici di Roma (in numeri assoluti, 117 unità). I magistrati addetti ai diversi settori del controllo erano, ad avvio di 2020, 176 (pari al 40,2 per cento) – distribuiti per 104 unità nelle sezioni regionali e 72 presso gli uffici centrali -, quelli con funzioni giudicanti 138 (pari al 31,5 per cento) – distribuiti per 114 unità nelle sezioni regionali e 24 in quella centrale -, mentre i magistrati con funzioni requirenti si attestano su 118 unità (pari al 27 per cento) – distribuiti per 102 unità nelle sezioni regionali e 16 in quella centrale.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, a fronte dell’organico di 2.594 unità di personale amministrativo, risultavano in servizio (al 1° gennaio 2020) 2.160 dipendenti, tenuto conto anche di quelli in posizione di comando, con una copertura pari all’ 83,2 per cento delle posizioni. Si aggiungono 54 unità di personale dirigenziale.

È stata avviata una programmazione delle assunzioni di un contingente di personale amministrativo, tra cui 288 unità di funzionari amministrativi.


 

Articolo 27
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

 

 

L’articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica (comma 1).

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2).

Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione.

Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

 

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1 è consentito svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario. Lo svolgimento attraverso le suddette modalità, sia delle udienze pubbliche e camerali che delle camere di consiglio, deve essere autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, secondo le rispettive competenze; tale decreto, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica o la camera di consiglio, può altresì disporre lo svolgimento delle predette udienze o camere di consiglio anche solo parzialmente tramite collegamenti da remoto, in base alle dotazioni informatiche e alle risorse tecniche e finanziarie disponibili per la giustizia tributaria.

Qualora venga disposta la discussione da remoto, la segreteria ha l’onere di comunicare alle parti l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, di regola almeno tre giorni prima della trattazione. Delle udienze che si svolgono da remoto si redige apposito verbale nel quale si dà atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, in particolare per ciò che riguarda la trattazione dei dati personali, che deve avvenire nel rispetto della relativa disciplina. Tanto i verbali redatti quanto i provvedimenti adottati in occasione di un collegamento da remoto si considerano assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Il comma 2 prevede che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. In tal caso la parte interessata deve formulare apposita istanza, da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono in ogni caso considerati presenti a tutti gli effetti.

Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di termini non inferiori a:

§  dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali;

§  cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica.

Nell’impossibilità di rispettare i predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo, di modo che sia possibile assicurare il rispetto dei termini medesimi. Nei casi di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o comunque dimorino in luoghi diversi da quelli in cui ha sede la commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente della sezione interessata.

Il comma 4 rinvia alla disciplina generale contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per l’individuazione delle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, per le parti non espressamente disciplinate dall’articolo in esame.

 

Modificando il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che reca la disciplina del processo tributario, il citato articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto nel processo tributario alcune misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, segnatamente quelli riguardanti le comunicazioni via posta elettronica certificata, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche.

A sua volta il predetto articolo 16 è stato recentemente modificato dall’articolo 135, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), che, sostituendone integralmente il comma 4, ha introdotto alcune novità operative a regime: in particolare, accanto alla già vigente possibilità per le parti di richiedere l’udienza da remoto, per effetto del decreto Rilancio anche il giudice tributario può disporre che l’udienza si tenga a distanza per alcune specifiche controversie, individuate in applicazione di specifici criteri stabiliti dai Presidenti delle Commissioni tributarie.

Il decreto Rilancio ha inoltre esteso l’applicabilità della disciplina sulla partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio; ha consentito la partecipazione da remoto non solo alle parti processuali, ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle commissioni tributarie; ha permesso di richiedere l’udienza da remoto per le parti non solo all’atto del ricorso, o nel primo atto difensivo, ma anche successivamente, purché prima dell’avviso di trattazione dell’udienza.

Nel confermare le procedure per l’emanazione delle regole tecnico operative per le udienze da remoto, il decreto ha aggiunto al relativo iter il parere del Garante per la protezione dei dati personali; ha eliminato la previsione che imponeva alle sezioni tributarie di dedicare almeno un’udienza al mese alla trattazione di controversie per le quali fosse stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Più specificamente, il richiamato comma 4 prevede che la partecipazione alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche (di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

La partecipazione da remoto all'udienza pubblica (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (in base all’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 la segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni prima della data stessa).

Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.

 

Infine, il Senato è intervenuto su questa disposizione inserendovi - comma 4-bis – la clausola di invarianza finanziaria.

 

Articolo 28
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

 

 

L’articolo 28, modificato dal Senato nel corso dell'esame per la conversione in legge del decreto-legge, prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo consente al detenuto in regime di semilibertà di poter fruire di licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma dell'articolo 52 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario).

 

L'articolo 52 O.P. prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

 

Tale possibilità è esclusa nel caso in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. La norma precisa inoltre che in questi casi continuino ad applicarsi le “ulteriori disposizioni” di cui all’art. 52 della legge sull’ordinamento penitenziario (O.P.) e pertanto:

§  durante la licenza al condannato si applica il regime della libertà vigilata;

 La libertà vigilata, è appena il caso di ricordare, è una misura di sicurezza non detentiva, che consiste nella concessione della libertà al condannato, il quale è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l’assistenza.

 

§  se il condannato trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essergli revocata;

 

§  se il condannato non rientra in istituto al termine della licenza o dopo che la stessa sia stata revocata, può essergli revocato il regime di semilibertà, oltre ad essere punibile in via disciplinare o, nei casi più gravi, penalmente per il reato di evasione (a norma dell’art. 385, primo comma, del codice penale)

 

Il regime di semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, che consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 48 e seguenti della legge n. 354 (O.P.). L'ordinamento penitenziario contempla di fatto tre diverse fattispecie di semilibertà. Una prima ipotesi di semilibertà riguarda pene detentive brevi: è regolata dal comma 1 dell’art. 50 O.P., e concerne le pene dell’arresto o della reclusione non superiori a sei mesi, sempreché l’interessato non possa fruire dell’affidamento in prova. Una seconda ipotesi concerne pene detentive di entità media o alta, in corso di esecuzione, tanto che è necessario siano state scontate almeno per la metà (o per due terzi, se riguardano alcuni dei reati elencati all’art. 4-bis O.P. o infine per almeno vent’anni, in caso di condanna all’ergastolo): in questi casi, quale che sia il residuo da scontare, la prima parte del comma 2 dell’art. 50 consente appunto di proseguire l’esecuzione in regime di semilibertà. La terza ipotesi, disciplinata sempre dal comma 2 dell'art. 50 O.P. è definita “surrogatoria” perché la misura viene applicata in luogo dell’affidamento in prova. (con riguardo a quest'ultima ipotesi è opportuno ricordare che la sentenza  n. 74 del 2020 della Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà ex art. 47, comma 4, O.P., in quanto compatibile, anche nell’ipotesi della semilibertà cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per la quale la semilibertà viene applicata riguardo a pene inferiori ai quattro anni, quando non sia possibile disporre l’affidamento in prova al servizio sociale).

 

Il comma 2 dell'articolo 28, come modificato dal Senato, stabilisce che in ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi, in nessun caso, oltre il 31 gennaio 2021 (nel testo originario del decreto-legge "31 dicembre 2020").

È appena il caso di rilevare che una analoga previsione era contemplata dall'articolo 124 del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto legge cura Italia). Tale disposizione prevedeva infatti che le licenze concesse ai detenuti in semilibertà avessero durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza non avesse ravvisato gravi motivi ostativi.

 

Fonte: Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 


 

Articolo 29
(Durata straordinaria dei permessi premio)

 

 

L’articolo 29, come modificato dal Senato, prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 29 prevede che, fino al 31 gennaio 2021 (il testo originario del decreto-legge prevedeva il "31 dicembre 2020") ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o (il testo originario del decreto-legge prevedeva le due condizioni come cumulative. Il Senato ha reso le due ipotesi alternative, sostituendo la parola "e" con "o") che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, ove ne ricorrano i presupposti, i permessi premio possano essere concessi, anche in deroga ai limiti temporali fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975 (O.P.).

 

L’art. 30-ter O.P. stabilisce che ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta durante l’esecuzione della pena e che non risultano essere socialmente pericolosi, possono essere concessi i cd. permessi premio dal magistrato di sorveglianza sentito il Direttore dell’Istituto penitenziario. Tali permessi si prefiggono il fine di consentire ai condannati di coltivare, fuori dall’Istituto penitenziario, interessi affettivi, culturali, di lavoro ecc. La durata dei permessi non può essere superiore ogni volta a 15 giorni e non può comunque superare la misura complessiva di 45 giorni in ciascun anno di espiazione della pena.

 

Il lavoro all'esterno, disciplinato dall'articolo 21 O.P. e dall'articolo 48 del d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), è uno strumento di sostegno al detenuto che consiste in una particolare modalità di esecuzione della pena.

 

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 121 del 2018 (recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) prevede la possibilità per i detenuti (minorenni) di essere ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, nei casi in cui si ritenga che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.

 

Come sottolinea la relazione illustrativa il beneficio aggiuntivo opera per detenuti che già hanno dato prova di affidabilità per essere stati già assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e aver già goduto di permessi. Peraltro, la concessione dello speciale beneficio qui previsto avviene in presenza dei presupposti generali per l’accesso ai permessi premio e, quindi, solo a favore dei soggetti non pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare.

 

Questa disciplina derogatoria non trova però applicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, per una serie di categorie di condannati. La disciplina infatti non si applica ai condannati per i delitti indicati dall’articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) c.p., e con riferimento ai condannati per delitti (nel testo originario del decreto legge "rispetto ai delitti") commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p. tra i reati la cui pena è in esecuzione.

 

La disposizione così come formulata sembrerebbe introdurre due diverse tipologie di preclusioni:

§  una preclusione "parziale" per i condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis OP, diversi da quelli di terrorismo, eversione e associazione mafiosa e per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis c.p. i quali potrebbero avere accesso al beneficio in caso di cumulo con altri reati se hanno già espiato la pena relativa ai suddetti delitti;

§  una preclusione "totale" per i condannati per i delitti di terrorismo eversione e associazione mafiosa ("delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste") i quali, in caso di cumulo con altri reati non potrebbero in nessun caso accedere al beneficio anche nel caso in cui avessero già espiato la pena relativa ai suddetti delitti.

Analoga previsione è prevista peraltro con riguardo all'accesso alla detenzione domiciliare dal successivo articolo 30 del decreto legge qui in conversione (vedi infra).

 

 

 

 


 

Articolo 30
(
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

 

 

L’articolo 30 prevede, fino al 31 gennaio 2021, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

 

Il comma 1 dell’articolo 30 introduce una disciplina speciale in materia di detenzione domiciliare, originariamente applicabile dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020, che ricalca sostanzialmente analoga disciplina prevista per la prima fase emergenziale dall’art. 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 e in vigore fino al 30 giugno scorso.

Il Senato ha modificato questa previsione per differire al 31 gennaio 2021, il termine per l’applicazione della disciplina introdotta.

 

Durante questa nuova fase emergenziale, su istanza del condannato, la pena detentiva che non superi i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, può essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Il medesimo comma esclude dall’ambito soggettivo di applicazione di questa misura le seguenti categorie di soggetti:

§  i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) e dagli artt. 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale. Con formulazione analoga a quella prevista dall’art. 29 del decreto-legge (v. sopra), la lett. a) del comma 1 precisa che in caso di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo mediante il compimento di atti di violenza e per i delitti riconducibili all’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), la preclusione opera anche quando i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi quando, in caso di cumulo, il giudice della cognizione o dell’esecuzione abbia accertato la connessione (ex art. 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p.) tra i reati la cui pena è in esecuzione. In sostanza, dunque, anche quando la pena per il delitto ostativo sia stata già scontata, la misura della detenzione domiciliare speciale non si può applicare se il reato per il quale si sta ancora scontando una pena era connesso a quello ostativo;

§  i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale) (lett. b);

§  i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge (lett. c).

Il regime di sorveglianza particolare prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 14-bis e ss. dell'O.P. In base all’art. 14 bis possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile più volte, ma ogni volta in misura non superiore a 3 mesi) i detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti penitenziari; quelli che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti; quelli che nella vita penitenziaria mettono in stato di soggezione altri detenuti. L'art. 14-ter O.P. prevede che avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare possa essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo.

§  detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (DPR n. 230 del 2000) (lett. d);

§  detenuti nei cui confronti, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, venga redatto un rapporto disciplinare (ex art. 81, comma 1, Reg.) per la promozione o la partecipazione a disordini o a sommosse (art. 77, comma, 1, nn. 18 e 19, Reg.) (lett. e);

§  detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato (lett. f).

 

Con particolare riguardo alle cause ostative il decreto-legge in conversione ricalca sostanzialmente quelle già previste dal comma 1 dell’articolo 123 del DL 18/2020 e dal comma 2 dell'art. 1 della legge 199/2010. Come evidenzia la relazione illustrativa, rispetto alla legge del 2010 si evidenziano alcune differenze: in primo luogo sono stati aggiunti i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, con la precisazione che la preclusione opererà anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, quando sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b e c, c.p.p. con i reati la cui pena è ancora in esecuzione. Inoltre, sono stati esclusi, quali elementi preclusivi per l'accesso alla misura, il fatto che vi sia la «concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga» ovvero il fatto che sussistano «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti». La ragione di tale scelta - rileva la relazione illustrativa – è che “si tratta di due presupposti che limitano l’utilizzo dell’istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento. Pertanto, rispetto a detenuti la cui pena complessiva o residua da espiare è contenuta si è ritenuto possibile derogare a quei presupposti. Peraltro, in questa prospettiva, è stato espressamente previsto (al comma 3) che deve essere sempre disposta «l’applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici”, per elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose”.

 

La procedura prevista per l'applicazione della misura dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi rimane in larga parte quella contemplata dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010 (v. infra), le cui disposizioni sono richiamate, in quanto compatibili, proprio dal comma 8 dell'articolo in esame.

Conseguentemente, in base al comma 2 la detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 - per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del PM.

Ai fini dell’esecuzione delle pene detentive domiciliari secondo quanto previsto dal comma 1, il comma 6 consente - differentemente da quanto previsto dalla legge n. 199 del 2010 - alla direzione dell’istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione.

La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che:

§  la pena da eseguire non è superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena,

§  non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e

§  il condannato ha fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo (vedi infra commi 3 e 4).

La stessa Direzione dovrà inoltre trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione richiesta dall’art. 94 del TU stupefacenti.

 

Si tratta della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, della documentazione relativa alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche e all'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.

 

Il comma 3 prevede che, nei casi in cui sia disposa l'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi del comma 1, deve essere applicata - con il consenso del condannato (comma 4) - anche la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. L'applicazione della suddetta procedura di controllo - che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi -  è esclusa per:

§  i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi;

§  i condannati minorenni.

Il comma 5 specifica che la distribuzione dei dispositivi di controllo - i cosiddetti braccialetti elettronici - debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il 9 novembre 2020 (10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge) e periodicamente aggiornato. In particolare, con tale provvedimento deve essere individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, che possono essere utilizzati, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti.

Il comma 5 prevede, inoltre, che l'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. L’ultimo periodo del comma esclude l’attivazione degli strumenti di controllo «nel caso in cui la pena residua non superi di 30 giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici». In sostanza, dunque, il c.d. braccialetto elettronico sembrerebbe non applicarsi ai condannati la cui pena da eseguire è inferiore a 7 mesi. Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto disposto al comma 3 che prevede l’applicazione delle procedure di controllo elettronico quando la pena è superiore ai sei mesi.

 

Come evidenzia la relazione tecnica, attualmente sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, il contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo prevede fornitura e servizio di 1000- 1200 braccialetti al mese per l'intera durata contrattuale (il contratto scade il 31 dicembre 2021), riconoscendo pertanto alla amministrazione la facoltà di installare circa 43.200 braccialetti elettronici. La relazione ritiene che «sia l’entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell’intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all’effettivo fabbisogno».

Con riguardo, in generale, all'impiego dei braccialetti elettronici si rinvia alla nota breve n. 173.

 

 

Con particolare riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva domiciliare, il comma 7 prevede che l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, deve provvedere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 (prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità) dell’Ordinamento penitenziario minorile (d.lgs. n. 121 del 2018), da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.

 

Come anticipato, il comma 8 fa salva l’applicazione delle ulteriori disposizioni dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010 (v. infra), ove compatibili.

 

Il comma 9 prevede che la disciplina della detenzione domiciliare speciale, dettata dai commi da 1 a 8 dell’articolo 30, si applichi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 (termine indicato dal comma 1).

 

 

La disciplina introdotta dal decreto-legge deroga espressamente a quanto previsto, a regime, dall’art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge n. 199 del 2010 che, per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario, ha dapprima introdotto in via temporanea la misura dell’esecuzione nel domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e poi ha stabilizzato la misura (dal 2013), allungando a 18 mesi il residuo di pena che si può eseguire nel domicilio.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 199 prevede che ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, possa essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.

La misura - ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 199 - non può essere concessa:

§  ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis O.P.)

§  ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale)

§  ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis O.P.)

§  qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti

§  qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 199 prevede che nel caso in cui la condanna a diciotto mesi - o meno - di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, previo accertamento dell’esistenza e dell’idoneità dell’alloggio, nonché, se si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente, previa verifica della documentazione medica attestante lo stato di tossicopendenza o alcooldipendenza e del programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare.

Il comma 4 dell'articolo 1 disciplina invece il caso in cui il condannato, con pena da scontare fino a 18 mesi, sia in carcere. In tal caso il condannato potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso - anche senza la richiesta dell’interessato - la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool, intenzionata a seguire un programma di cura che potrà essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990). Il magistrato di sorveglianza provvederà - ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 -con un’ordinanza per la concessione della detenzione domiciliare.

In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico (comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 199).

L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna, competente per gli interventi di sostegno e controllo, segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette le relazioni trimestrali e conclusiva (comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 199).

 

Infine, il Senato ha introdotto – inserendo il comma 9-bis – la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 31
(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati
dal Ministero della giustizia)

 

 

L’articolo 31, in relazione al quale è stata approvata dal Senato una modifica formale, prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 31 prevede la possibilità di procedere, per l’elezione degli organi territoriali o, se prevista in forma assembleare, anche nazionali, degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, con modalità telematiche da remoto, per evitare - come specifica la relazione illustrativa - che la consultazione elettorale esponga i partecipanti a rischi per la salute e determini un pericolo di ulteriore diffusione del contagio. Tali modalità devono essere disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi entro il 28 dicembre 2020), previa approvazione del Ministero della giustizia.

 

Con riguardo al potere di vigilanza del Ministero della giustizia, tale Dicastero svolge la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali. L’attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso. Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.
In particolare gli ordini (sia nazionali che territoriali) sui quali il Ministero svolge una funzione di vigilanza sono:

§  l'Ordine degli Agenti di cambio (Il titolo professionale di riferimento è quello di agente di cambio);

§  l' Ordine nazionale dei  Dottori agronomi e Dottori forestali (I titoli professionali di riferimento sono Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario);

§  l' Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);

§  l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Il titolo professionale di riferimento è quello di architetto) titoli professionali di riferimento: Architetto);

§  l'Ordine degli Assistenti sociali (I titoli professionali di riferimento sono: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);

§  l'Ordine degli Attuari ( I titoli professionali di riferimento sono: Attuario, Attuario junior);

§  lOrdine degli Avvocati (Il titolo professionale di riferimento è quello di Avvocato);

§  l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (I titoli professionali di riferimento sono: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile);

§  l'Ordine dei Geologi (I titoli professionali di riferimento sono: Geologo, Geologo junior);

§  l'Ordine dei Geometri (I titoli professionali di riferimento sono: Geometra, Geometra laureato)

§  l'Ordine dei Giornalisti (Il titolo professionale di riferimento è quello di giornalista);

§  l' Ordine degli Ingegneri (I titoli professionali di riferimento sono: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell’informazione junior);

§  l'Ordine dei Notai (Il titolo professionale di riferimento è quello di notaio);

§  l'Ordine dei Tecnologi alimentari (Il titolo professionale di riferimento è quello di tecnologo alimentare);

§  l' Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito agrario, Perito agrario laureato);

§  l'Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito industriale, Perito industriale laureato).

 

Con riguardo all'ordine degli psicologi l’attività del Ministero è limitata alla fase elettorale in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.

 

Il Ministero della giustizia, inoltre svolge la funzione di vigilanza e controllo:

§  sugli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 3 DM n. 202 del 2014);

§  sull’Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 DM n. 160 del 2013);

§  sugli Organismi di mediazione (art. 3 del DM n. 180 del 2010)

§  sul Registro dei gestori della vendite telematiche (art. 3 del DM n. 32 del 2015). 

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti:

§  delle Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate

§  del Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall’ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente

§  degli Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private

 

Il Ministero esercita infine la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze:

§  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (legge 8 gennaio 1952, n. 6);

§  Cassa nazionale del notariato (legge 27 giugno 1991, n. 220).

 

Il comma 2 dell'articolo 31 prevede che con il medesimo regolamento il consiglio nazionale possa anche prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

 

Infine ai sensi del comma 3 il consiglio dell'ordine può differire di al massimo novanta giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni, nel caso in cui questa data sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi al 29 ottobre 2020).


 

Articolo 31-bis
(
Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali
e nazionali degli ordini professionali)

 

 

L’articolo 31-bis, introdotto dal Senato, nel corso dell'esame per la conversione del decreto-legge, estende in primo luogo la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche

 

L'articolo 31-bis, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riproduce il contenuto dell'articolo 25 del decreto legge n. 149 del 2020 (c.d. ristori bis).

 

Nello specifico la disposizione, al comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge c.d. rilancio (d.l. n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020.

La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge n.149,  stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, possano autorizzare, per gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019),  programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

La modifica apportata dalla disposizione in esame è quindi finalizzata a rendere possibile, in considerazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria, lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali delle procedure su ricordate

 

Per quanto riguarda il concorso notarile, bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018, le prove scritte si sono svolte nell’aprile 2019. I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati a partire dal 14 dicembre 2020.

 

Relativamente all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, bandito con il decreto del Ministro della giustizia dell’11 giugno 2019, le prove scritte si sono svolte nelle giornate del 10-12 dicembre 2019. Si ricorda inoltre che l’articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2020, (conv. l. n. 41 del 2020) ha sospeso fino all’8 giugno (60 gg a decorrere dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22) lo svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi inclusa, quindi, quella forense

 

I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali.

 

Per le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali vigilati dal Ministero della giustizia si veda l'articolo 31 del decreto-legge in esame.

 

Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data del 9 novembre 2020).

Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data del 9 novembre, attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni (per un periodo non superiore a 90 giorni) in modo da consentire l’adozione della modalità telematica previste dal comma 2.

Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che – sino all’insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche – sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

 

L'articolo 3 del decreto legge n. 293 del 1994 convertito nella legge n. 444 del 1994 (la disposizione in esame richiama erroneamente la legge di conversione) prevede la nullità degli atti, diversi da quelli di ordinaria amministrazione, ovvero da quelli urgenti e indifferibili, adottati nel periodo di proroga dagli organi amministrativi scaduti. 


 

Articolo 31-ter
(
Differimento entrata in vigore class action)

 

 

L’articolo 31-ter differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.

 

Più nel dettaglio, l’articolo 31-ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 26 del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. "Ristori bis"), interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell’entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all’azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. Tale termine era stato inizialmente individuato dalla stessa legge n. 31/2019 in dodici mesi (19 aprile 2020), divenuti poi diciannove mesi in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge 162/2019 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione dalla legge 8/2020.

La norma in esame dispone un’ulteriore proroga di sei mesi (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l’entrata vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021.

 

La legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).

La riforma, in sintesi, prevede:

§  l'estensione dell'ambito di applicazione dell'azione di classe. Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei"; l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che si siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Destinatari dell'azione di classe saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Dal punto di vista oggettivo, l'azione sarà esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;

§  l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione, sempre nel codice di procedura civile, accanto all'azione di classe, di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui. Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni, potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

In particolare, per quanto riguarda l'azione di classe, la legge ne articola il procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

Quanto all'adesione all'azione - che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito - la riforma prevede:

§  che si possa aderire all'azione di classe nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, sarà il tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine e a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;

§  che si possa aderire all'azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.

Inoltre, la legge:

§  individua il giudice competente a conoscere dell'azione nella sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle corti di appello);

§  prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura;

§  disciplina il compenso da corrispondere, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la c.d. quota lite. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare; la misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti).


 

Articolo 31-quater
(Posticipazione di elezioni suppletive per seggi di Camera e Senato)

 

 

L’articolo 31-quater dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021.

 

L'articolo in esame riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristori quater') ed è stata introdotto entro il corpo del presente decreto-legge dal Senato in prima lettura in sede di conversione.

 

Le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti dovrebbero essere "indette" - secondo la normativa vigente - entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

 

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sent. 196/2013 in relazione all’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali, che sancisce l’indizione delle elezioni entro tre mesi).

 

Il presente articolo dispone, per le elezioni suppletive di seggi dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, lo svolgimento entro il 31 marzo 2021, per ogni vacanza di seggio dichiarata nel 2020 (per la quale, si intende, non si sia svolta l'elezione suppletiva già nell' 'election day' dello scorso 20-21 settembre 2020).

È posta clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che al momento di pubblicazione del presente dossier non vi sono seggi uninominali vacanti presso il Senato. Presso la Camera dei deputati, si è reso vacante il seggio della circoscrizione uninominale Toscana - Siena 12, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.

 

A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 165 del 2017, vige - sia per la Camera sia per il Senato - un sistema elettorale di tipo 'misto', parte maggioritario e parte proporzionale. Esso non è stato inciso dalla legge n. 51 del 2019, la quale ha introdotto alcune modifiche per assicurare l'applicabilità della legge elettorale indipendentemente da quale sia il numero dei parlamentari.

Ne segue che i 3/8 del totale dei seggi siano assegnati in collegi uninominali, con formula maggioritaria, dunque con proclamazione come eletto del candidato più votato. I restanti seggi sono attribuiti con sistema proporzionale, in collegi plurinominali.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito - sia alla Camera sia al Senato - nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (d.P.R. n. 361/1957, art. 84, comma 1). In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede secondo il medesimo ordine stabilito per le proclamazioni da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale (d.P.R. n. 361/1957, art. 84, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5).

Se rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, invece, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, sia alla Camera (d.P.R. n. 361/1957, art. 86, comma 3) sia al Senato (d.lgs. 533/1993, art. 19).

 

Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (d.lgs. n. 533/1993, art. 21-ter).

Essa si applica anche alle elezioni suppletive della Camera dei deputati, per il rinvio normativo recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957).

Tale vigente disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (d.lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2).

Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3).

Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni. Qualora invece il termine di 90 giorni cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4).

Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, legge n. 145/2018).

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (d.lgs. 533/1993, art. 21-ter, commi 1 e 2).

 

Su tale 'scadenzario' è già intervenuto, a fini di posticipazione di elezioni suppletive, il decreto-legge n. 26 del 2020 - articolo 1, comma 1, lettera a). Esso ha ampliato la 'finestra' temporale entro cui procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato.

Ha statuito che per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale indire le elezioni fosse determinato in 240 giorni dalla data della vacanza (dichiarata dalla Giunta delle elezioni). Secondo tale disposizione, il termine ultimo lì previsto è il 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre 2020.

Per effetto di tale previsione, si è svolta nella tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 ('election day' per il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, ribadito dal medesimo decreto-legge n. 26 del 2020 all'articolo 1-bis, ed innanzi sancito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011) la elezione suppletiva per il seggio del collegio uninominale n. 03 della regione Sardegna per il Senato, dopo che il Presidente della Giunta delle elezioni del Senato ne aveva dichiarato la vacanza il 18 marzo 2020.

Nella medesima tornata elettorale, si ricorda, si sono altresì svolte le elezioni suppletive per il seggio del collegio uninominale n. 09 del Veneto per il Senato (vacanza - peraltro - dichiarata il 24 giugno 2020).

Ambedue le elezioni suppletive sono state indette con d.P.R. del 7 luglio 2020.

 

Per altro tipo di consultazioni elettorali, un differimento è stato dettato dal decreto legge n. 148 del 2020, poi trasposto quale articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, del decreto-legge n. 125 del 2020.

Vi si dispone il differimento delle consultazioni elettorali, per il corrente anno 2020, riguardanti i Comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa, le quali si terranno così entro il 31 marzo 2021, nonché delle consultazioni relative ai Consigli metropolitani, ai Presidenti di provincia e ai consigli provinciali.

 


 

Articolo 31-quinquies
(Rappresentatività sindacale)

 

 

L’articolo 31-quinquiesintrodotto al Senato - riproduce l’art. 15 del D.L. 157/2020 (cosiddetto decreto Ristori-quater) che reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all’interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, in particolare ponendo al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e prorogando, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale.

 

In particolare, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in commento, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, prevede (comma 1):

§  che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell’accertamento della rappresentatività sindacale, siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2021. La norma precisa che tali dati – come previsto dalla normativa vigente recata dall’art. 43, c. 7, del D.Lgs. 165/2001 - sono trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni;

Il richiamato art. 43 del D.Lgs. 165/2001 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di trasmettere all’ARAN i dati relativi alle deleghe in modo che l’Agenzia possa procedere all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali necessari a tal fine. Per tali motivi, il termine per la rilevazione dei suddetti dati è generalmente posto dall’ARAN, attraverso apposite circolari, al termine del secondo anno antecedente quello di inizio di ciascun periodo contrattuale (ad esempio, per il periodo contrattuale 2019-2021, il termine era posto al 31 dicembre 2017)[67].

§  in deroga alla normativa vigente posta dall’art. 42, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 (vedi infra), la proroga degli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Il richiamato art. 42, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 affida ad appositi accordi o contratti collettivi nazionali la definizione della composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.

Viene, inoltre, attribuita agli accordi o contratti collettivi la possibilità di prevedere il ricorso a modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali (comma 2).

 

La Relazione illustrativa allegata al decreto legge n. 157 del 2020, precisa che l’intervento recato dal presente articolo consente un risparmio di spesa per il 2020 correlato agli oneri che l’amministrazione deve sostenere per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni delle RSU. In particolare, il differimento delle predette elezioni, sempre secondo la medesima Relazione, consente di evitare il rischio che il suddetto onere possa essere sostenuto ripetutamente durante l’anno, in quanto il rischio epidemiologico potrebbe comprometterne il regolare svolgimento.

 


 

Articolo 31-sexies
(Rinvio del federalismo fiscale)

 

 

L'articolo 31-sexies, introdotto in prima lettura, differisce di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

 

L'articolo recepisce i contenuti dell'art.16 del decreto-legge n.157 del 2020[68] nel decreto-legge in esame.

 

Più in dettaglio, l'articolo, che si compone di un solo comma, interviene su alcune disposizioni del D.lgs. n. 68/2011 con cui il Governo ha dato attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009, che pare opportuno richiamare.

 

La finalità del decreto legislativo n. 68/2011 (federalismo regionale), si rammenta, è quella di assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi.

Il decreto individua le nuove fonti per il finanziamento delle funzioni di competenza regionale, peraltro accresciutesi in modo rilevante nell'ambito del processo di decentramento in atto sin dalla fine degli anni '90 e sugellato con la riforma costituzionale del 2001.

Il rafforzamento dell'autonomia tributaria viene prefigurato anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni di spesa e di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

L'autonomia è alimentata da tributi propri, nonché dal gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dei trasferimenti per finalità perequative.

 

Il comma 1 posticipa di (ulteriori) due anni la decorrenza dell'entrata a regime del sistema finanziario delle RSO delineato dal d.lgs. n.68/2011. Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi (l'ultimo dei quali è l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n.124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili).

Si segnala peraltro che con la legge di bilancio per il 2019 (l.n. 145/2018,  art.1, commi 958 e 959) è stata disposta l'istituzione, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, finalizzato alla completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario contenuti nel citato decreto legislativo 68/2011.

Il tavolo è stato istituito con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 giugno 2019[69]. L'attività è rivolta a specifici ambiti, quali la definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato D.lgs. e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo), nonché la valutazione di eventuali adeguamenti della normativa vigente.

L'istituzione del tavolo, come si precisa nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2019, è motivata dalle complessità tecniche relative alla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF, a invarianza di pressione fiscale complessiva, per assicurare la fiscalizzazione dei trasferimenti oggetto di soppressione e all'individuazione delle modalità di attribuzione di una quota del gettito dell'IVA riferito alle attività di recupero fiscale. L'esito dell'attività del tavolo, a tutt'oggi non conclusa, era mirata ad evitare ulteriori rinvii dell'attuazione delle citate disposizioni recate nel D.Lgs. 68/2011.

 

La Relazione tecnica al decreto-legge n.157, di cui la disposizione in esame riproduce i contenuti, si limita a segnare che l'ulteriore rinvio tiene conto della complessità della procedura per l’avvio del nuovo meccanismo di finanziamento.

L'ennesimo rinvio parrebbe collegato alla mancata conclusione dell'attività del tavolo e, verosimilmente, al mancato superamento di criticità riguardanti, fra l'altro, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei costi standard (negli ambiti diversi da quello sanitario), nonché dei criteri di attuazione della richiamata disposizione relativa al principio di territorialità dell'IVA.

 

Un'ipotesi di ulteriore rinvio, di durata annuale e non biennale come quello recato nel provvedimento in esame, era contenuto, come accennato, anche all'art.151 del disegno di legge di bilancio per il 2021 presentato dal Governo in parlamento (AC 2790). Tale disposizione, successivamente oggetto di stralcio ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, risultava in linea con la richiesta di rinvio avanzata dalle regioni e dalle province autonome.

Nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 novembre, ai sensi del punto n. 6 del medesimo accordo, le parti hanno infatti concordato sul differimento all’anno 2022 dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato inserito uno schema di testo normativo che è stato integralmente recepito nella disposizione recata nella disposizione originariamente inserita nel disegno di legge di bilancio.

 

Pur concordando, come detto, sull'opportunità del rinvio, le regioni hanno avuto comunque occasione di evidenziare la necessità di riprendere i lavori del tavolo tecnico per l’attuazione del D.Lgs. 68 del 2011. Tale richiesta è stata espressa dalla Conferenza Stato-Regioni in sede di audizione[70] sul disegno di legge AS 1925 di conversione del decreto-legge n.104 del 2020 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia").

 

La norma, nello specifico, interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto D.lgs. n.68/2011, relativi, rispettivamente, alle modalità di determinazione dell’addizionale regionale Irpef, alla compartecipazione IVA, alla soppressione dei trasferimenti statali e all’istituzione di un fondo perequativo.

 

L'impianto delineato dal D.lgs. n.68/2011, con riferimento alle fonti finanziarie delle RSO, è basato principalmente:

a)     su una rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef tale da garantire al complesso delle RSO un gettito corrispondente i) ai trasferimenti statali da sopprimere (in base all'art. 7 del D.lgs.); ii) all'applicazione dall'aliquota di base vigente al momento dell'entrata in vigore del medesimo D.lgs..

All'aliquota così definita andranno sommate le eventuali maggiorazioni che le regioni hanno eventualmente deliberato dal 2012 (rispetto all'aliquota di base, pari all'1,23 per cento, come definita dall'art. 6, comma 1, del D.lgs.).

La rideterminazione dell'addizionale è demandata ad un DPCM, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto "con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale", sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

É altresì previsto che detto decreto sia adotto entro sessanta giorni dall'emanazione del DPCM di individuazione dei trasferimenti da sopprimere.

Il termine per l'emanazione di quest'ultimo  DPCM è fissato per il 31 luglio 2020 (art.7, comma 2, del D.lgs. n.68/2011, già trascorso infruttuosamente). Il comma 1, lettera c), punto 2, in commento differisce di due anni tale termine e conseguentemente anche il termine per l'emanazione del DPCM per la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef. Il comma 1, lettera a), differisce sino al 2023 la decorrenza della nuova addizionale regionale e della riduzione delle aliquote Irpef (ad invarianza di prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente);

b)     su una rideterminazione della compartecipazione regionale all’IVA (art.4 del d.lgs. n.68/2011) diretta a finanziare il sistema perequativo, che rappresenta uno dei pilastri dell'autonomia finanziaria delle RSO (v. infra).

L'aliquota di compartecipazione è stabilita con DPCM al livello minimo sufficiente a garantire il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai LEP in una sola regione.

Le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle RSO sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.

Tale principio tiene conto del luogo in cui avviene la cessione, nel caso di beni di consumo, del luogo di ubicazione, nel caso di immobili, e del luogo del domicilio del fruitore, nel caso di prestazione di servizi.

A legislazione vigente, il termine di decorrenza del nuovo regime di compartecipazione è fissato al 2021. Ora esso è posticipato al 2023 (comma 1, lettera b));   

c)     sui trasferimenti dall'istituendo fondo perequativo regionale (art.15 del d.lgs. 68/2011). Si tratta di un fondo diretto a garantire, in ogni regione:

i) il finanziamento integrale delle spese che riguardano specifici ambiti che incidono sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio. La perequazione è di tipo verticale ed è finanziata da una compartecipazione al gettito dell'IVA che viene determinata in modo da assicurare la copertura del finanziamento delle richiamate spese. Al termine di una fase transitoria (in cui si ha riguardo alla spesa storica), il finanziamento sarà calibrato sui costi standard;

ii) una riduzione delle differenze in termini di capacità fiscale fra le RSO attraverso la messa a disposizione delle regioni con minore capacità fiscale di ulteriori risorse da destinare alle spese diverse da quelle a cui lo Stato riconosce l'esigenza di assicurare un livello essenziale della prestazione. La perequazione è di tipo orizzontale, essendo alimentata con risorse provenienti dalle regioni con maggiore capacità fiscale.

La data di istituzione del fondo perequativo ai sensi dell'articolo in commento (comma 1, lettera d)) è posticipata dal 2021 al 2023;

d)     sulla contestuale soppressione (c.d. fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e (ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) in conto capitale alle RSO, aventi carattere di generalità e permanenza, destinati all'esercizio delle competenze regionali e di funzioni da parte di province e comuni.

Detta soppressione, che ai sensi della legislazione vigente è prevista a partire dal 2021, è ora posticipata al 2023 (comma 1, lettera c), punto n.1).


 

Articolo 31-septies
(Razionalizzazione del modello contrattuale del
Ministero dell’economia e delle finanze con Sogei)

 

 

L’articolo 31- septies, introdotto al Senato, stabilisce che tutti i dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze stipulino entro il 31 dicembre 2021 appositi accordi con Sogei per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informatici dipartimentali. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti, per quanto riguarda i sistemi informativi relativi al sistema della finanza pubblica.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 17 del decreto legge n. 157 del 2020, cd. Ristori quater).

 

A tal fine viene novellato l’art. comma 3-bis del D.L. 95/2012, che ha disposto il trasferimento alla Sogei S.p.A. delle attività svolte in precedenza da Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della P.A. Tale disposizione, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 297) prevedeva che entro il 30 giugno 2015 la Sogei S.p.A. stipulasse con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF un apposito accordo quadro non normativo, in cui fossero disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali avrebbero stipulato a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A.

Successivamente, la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 588) ha previsto che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF possa stipulare un apposito disciplinare con la Sogei per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.

 

La disposizione in esame stabilisce dunque un nuovo termine per la stipula degli accordi e prevede il rinnovo degli accordi in modo decentrato, consentendo anche agli altri dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di definire con la Sogei appositi atti negoziali che tengano conto delle rispettive esigenze di sviluppo e conduzione dei sistemi informatici dipartimentali.

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto legge n. 157, ai sensi dell’attuale articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 95/2012, fino all’emanazione dell’accordo unico ivi previsto, rimarrebbero prorogate ex lege le due Convenzioni vigenti con Sogei (una che regola i rapporti con i Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale e dell’Amministrazione Generale, oltre che con la Corte dei conti, e l’altra che interessa il Dipartimento delle Finanze e le Agenzie fiscali), non più idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e non modificabili da parte dei Dipartimenti (ad eccezione della modifica dei massimali consentita dalla legge di bilancio 2020, art. 1, comma 286). L’unica soluzione compatibile con questo scenario risiede nella possibilità di superare lo schema dell’Accordo Quadro unitario e permettere a tutti i Dipartimenti di sottoscrivere propri rapporti contrattuali con Sogei per la gestione dell’informatica di propria competenza. A seguito dell’intervento normativo ciascun Dipartimento potrà mantenere una operatività strumentale al perseguimento di obiettivi differenti connessi con la specificità delle relative funzioni.

 

Nel dettaglio la disposizione in esame, modifica il primo periodo del comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. 95/2012, eliminando le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei le attività precedentemente svolte da Consip (ossia il conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione).

 

Il secondo periodo del comma 3-bis, come novellato, consente a tutti i dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre - come si è detto - alla Ragioneria, e con la parziale eccezione del Dipartimento delle finanze (vedi oltre il sesto periodo), di stipulare propri atti con la Sogei per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l’erogazione dei connessi servizi.

 

Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica (terzo periodo).

 

Il quarto periodo prevede che il Capo del Dipartimento amministrazione generale, a partire dal 1° gennaio 2020, con uno o più provvedimenti proceda, sentita la Sogei, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 nelle more di adozione degli accordi da parte dei dipartimenti interessati. Ciò è necessario – come rileva la relazione illustrativa - al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei.

 

Il quinto periodo reca una disposizione transitoria, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari.

 

Una disposizione ad hoc è prevista per il Dipartimento delle Finanze che adotta ai sensi del sesto periodo un accordo valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie Fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora.

Il settimo periodo, prevede che il vigente accordo tra Sogei ed il Dipartimento delle finanze, riguardante anche le Agenzie fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo.

 

La convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e Sogei il 3 settembre 2013, è stata oggetto di proroga da ultimo con l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo).

 

Il menzionato articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 ha previsto - al fine di garantire la continuità operativa e gestionale per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato - una proroga degli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

L’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2017 (Determinazione n. 83/2019), evidenzia che il rapporto tra Sogei S.p.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.

Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.

Invero la Corte dei conti - nella citata determinazione n. 83 del 2019 di controllo sulla gestione finanziaria 2017 - annota al riguardo: "Nel corso del 2017 e del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche alla definizione del suindicato Accordo Quadro fino ad ora senza significativi risultati. Deve ancora una volta sottolinearsi la criticità della gestione del nuovo Accordo quadro che non ha visto significativi progressi, tanto da porre la questione se il medesimo mantenga una effettiva rilevanza, per la stessa strategia del MEF nel campo dell’Information Technology, costituendo tale situazione di impasse un fattore negativo per la dinamica gestionale".

Per le acquisizioni dell’area “Economia”, invece, i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Questa “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi (era stato l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a porre le basi del trasferimento da Consip a Sogei, mediante scissione, delle attività informatiche riservate allo Stato e di quelle di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché della convenzione che regola il passaggio a Consip, in qualità di centrale di committenza, delle acquisizioni di beni e servizi per Sogei).

In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

Come ricordato in avvio, è intervenuto poi l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017.

Nel corso del 2018 è stato svolto l’iter di rinegoziazione della Convenzione con Consip, il cui esito, a gennaio 2019, ha consentito - ancora secondo la Corte dei conti - "di definire una disciplina contrattuale tesa a una maggiore qualificazione del rapporto" tra i due soggetti (Sogei e Consip).

 


 

Articolo 31-octies, commi 1 e 2
(Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234)

 

 

L'articolo 31-octies - corrispondente all'articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. 157/2020 e introdotto nel corso dell'esame al Senato - stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Tale responsabilità è connessa ai seguenti inadempimenti da parte dei soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato:

§  mancata trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi;

§  mancata utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi;

§  mancata espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 52 della L. 234/2012 ha previsto (co. 1) che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il MISE ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

Il co. 2 ha prevista che il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

In base al co. 3, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Il co. 4 ha previsto che le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

Il co. 5 ha previsto che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

Il co. 6 ha demandato a un regolamento del Ministro dello sviluppo economico l'adozione della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi alle varie tipologie di aiuti elencate al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento avrebbe dovuto individuare altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (DM 115/2017).

Il co. 7 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché la mancata indicazione espressa, nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti, dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e dell'avvenuta interrogazione dello stesso sono rilevati, anche d'ufficio, dai soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

In particolare, il comma 1 motiva l'esonero in questione in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.

Il comma 2 prevede siano apportate, entro il 31 dicembre 2022, le necessarie modifiche al regolamento di cui al DM 115/2017, al fine di:

§  - definire modalità semplificate per l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa;

§  - razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

 


 

Articolo 31-octies, commi 3 e 4
(Risoluzione delle controversie internazionali in materia fiscale)

 

 

L'articolo 31-octies, comma 3, inserito al Senato, limita alle ipotesi di dolo la responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. Si prevede la medesima limitazione anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e relative disposizioni di attuazione.

Il successivo comma 4, anch’esso inserito al Senato, interviene sulla disciplina relativa al termine dal quale sono dovuti gli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute dal contribuente nell’ambito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

 

La disposizione in esame riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 157 del 2020 (Ristori quater).

 

Il comma 3 interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, a tal fine modificando il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Quest'ultimo reca la disciplina inerente la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica (di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994), limitando tale responsabilità alle ipotesi di dolo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, ai fini della definizione del contenzioso, mediante gli istituti elencati dalle norme stesse.

La disposizione in esame integra l'elenco di tali istituti con il riferimento:

-         ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852, recepita con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

-         alle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e agli atti adottati dall'Agenzia delle entrate in attuazione di tali procedure.

 

Più in dettaglio l’articolo 29, comma 7, secondo periodo prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica sia limitata alle ipotesi di dolo ai fini della definizione del "contesto" mediante gli istituti della transazione fiscale regolata dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), dell'adesione all'accertamento di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Successivamente, la legge n. 186/14 ("Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio") ha esteso l'applicabilità della sopra richiamata disposizione agli accordi in materia di ruling internazionale conclusi dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003, alle procedure previste in via generale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE ("relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate").

Agli istituti sopra ricordati vengono quindi ad aggiungersi, secondo la novella proposta, gli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. Direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism), volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

 

Nel merito, la direttiva ripropone la struttura generale della Convenzione 90/436/CEE, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate:

§  presentazione dell'istanza da parte del contribuente;

§  valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza;

§  raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione;

§  in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Rispetto all'impianto della richiamata convenzione n. 90/436/UEE, con la direttiva vengono introdotti i seguenti elementi di novità:

§  ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1 della Direttiva);

§  introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una Commissione consultiva competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della Commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5);

§  previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una Commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale.

 

La direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 49 del 2020; per ulteriori approfondimenti si veda il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato "Risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea - Atto del Governo 143".

Riguardo alle procedure amichevoli internazionali, cfr. la pagina internet dedicata sul sito del Dipartimento delle finanze.

 

Il comma 4 modifica l'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Esso prevede che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applichino gli interessi al tasso del quattro per cento annuo. Il tasso è stato fissato con D.M. 21 maggio 2009 ed è applicato a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Con la novella in esame si prevede che tali interessi siano applicati a decorrere dalla data degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, quando le imposte o le maggiori imposte siano dovute in esecuzione dei predetti accordi.

 

La maggior parte delle convezioni fiscali bilaterali ha assunto a modello la Convenzione tipo elaborata nel 1963, e più volte aggiornata, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un commentario ne illustra i contenuti e funge da base per l'interpretazione degli articoli della convenzione tipo. Il modello non è vincolante, non costituisce una fonte del diritto internazionale e pone una serie di raccomandazioni dalle quali le singole convenzioni si possono discostare. L'art. 25 del Modello OCSE prevede il meccanismo della procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure o MAP), quale strumento di risoluzione delle controversie di tipo interpretativo o applicativo delle Convezioni. Esso consente alle competenti autorità dei due Stati contraenti di risolvere mediante "mutuo accordo" le controversie che possono derivare dall'applicazione della Convenzione.

 

Le convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni mirano ad evitare che il medesimo presupposto del tributo[71] sia soggetto a tassazione in diversi Stati. Gli stessi, infatti, nella loro autonoma potestà impositiva, possono rendere applicabile la propria normativa fiscale sulla base del criterio della residenza del soggetto percettore dei redditi, ovunque prodotti (c.d. principio della tassazione su base mondiale), oppure sulla base del criterio della localizzazione del reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto percettore (tassazione su base territoriale). Conseguentemente, quando i criteri che informano la normativa fiscale di due o più paesi si sovrappongono, con riguardo ad un medesimo presupposto impositivo, si verifica il fenomeno dell’assoggettamento del medesimo reddito a due imposizioni (nei paesi in cui il reddito è stato prodotto e nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto). Tali convenzioni sono dunque accordi internazionali tra due parti (convenzioni bilaterali), anche se non mancano esempi di accordi con più Stati (convenzioni multilaterali).

Per un elenco aggiornato degli accordi sulle doppie imposizioni ratificati dall'Italia si veda la pagina internet dedicata sul sito del MEF. Sul medesimo sito è anche disponibile l'elenco degli accordi amministrativi per lo scambio di informazioni o per l'effettuazione di verifiche fiscali simultanee, conclusi tra gli Stati al fine di dare piena attuazione agli accordi bilaterali.

Per approfondimenti, cfr. il dossier di inizio legislatura del Servizio del bilancio del Senato (Documento di base n. 57, pp. 93-97).

 

 


 

Articolo 31-novies
(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

 

 

L’articolo 31-novies, introdotto al Senato, consente ai gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Il comma 2 chiarisce che l'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo. Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. Il comma 3 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies del decreto legge m- 91 del 2014, con le quali è stata già regolata la facoltà di proroga del termine di durata di fondi immobiliari.

 

L’articolo riproduce sostanzialmente l’articolo 19 del decreto legge n. 157 del 2020, cd. Ristori quater.

 

Il comma 1 consente, entro il 31 dicembre 2020, ai gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Con la direttiva 2011/61/UE (Alternative investment fund managers directive - AIFMD), attuata nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state disciplinate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Tali fondi di investimento alternativi (FIA) sono organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli, in conformità di una politica di investimento predefinita, a beneficio degli stessi. Vengono definiti "alternativi" in quanto sono oggetto della disciplina tutti i fondi che non sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche e integrazioni) sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in inglese undertakings for the collective investment in transferable securities - UCITS, acronimo con il quale viene identificata la relativa direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE, cosiddetta "UCITS V"). I fondi "UCITS" sono caratterizzati da una disciplina armonizzata e da una quota significativa di investimenti facilmente liquidabili e da un livello di trasparenza sui valori degli attivi rafforzato (valori mobiliari). I FIA sono invece caratterizzati da una maggiore flessibilità rispetto agli attivi "eleggibili" nell'ambito della politica di investimento. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Proprio in ragione della ridotta quota di valori mobiliari inclusi fra le attività, tali organismi assumono di norma la forma di fondi chiusi, caratterizzati da un numero fisso di quote di partecipazione e da diritti di rimborso dei partecipanti connessi a date predeterminate. Tali fondi sono pertanto contraddistinti da una scadenza di lungo periodo, in genere superiore ai 10 anni, e da un taglio minimo della quota generalmente superiore a quello degli altri fondi. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non incidono su quello del patrimonio del fondo stesso. Nell'ambito dei fondi chiusi, vengono definiti "fondi immobiliari" quelli che investono il patrimonio in misura non inferiore ai due terzi in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

 

La proroga straordinaria è possibile per i fondi immobiliari esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui:

(i)                non sia stata ancora esercitata la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ove previsto dal regolamento del fondo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30 (cosiddetto “periodo di grazia”). In tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della proroga straordinaria e, solo in seguito, del periodo di grazia;

(ii)              il fondo si trovi nel periodo di grazia ovvero tale proroga sia stata già deliberata;

(iii)           il regolamento di gestione del fondo già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all’articolo 22, comma 5 -bis, del decreto legge n. 91 del 2014;

(iv)            la scadenza del fondo ricorra entro il 31 dicembre 2020.

 

L'adozione della proroga straordinaria vale come revoca del periodo di grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della prima. Una volta scaduto il termine della proroga straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi della durata residua del periodo di grazia alla data della revoca.

 

Il comma 2 chiarisce che l'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo. I gestori possono prevedere la riunione e il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, definiti dall’articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020. L’avviso di convocazione dell’assemblea è pubblicato con un preavviso minimo di sette giorni di calendario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione.

L'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate durante il periodo di emergenza connesso alla crisi sanitaria in atto. Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

§  il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

§  l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

§  l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

 

Durante il periodo di proroga straordinaria e nel successivo (eventuale) periodo di grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto a quanto originariamente indicato nel relativo regolamento al momento dell’istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

 

Il comma 3 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies del decreto legge m- 91 del 2014.

Il citato comma 5-quater stabilisce che (anch'esso) che le società di gestione del risparmio esercitano il potere di proroga previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. Il comma 5-quinquies stabilisce norme volte a favorire una maggiore partecipazione assembleare, consentendo alle società di gestione del risparmio:

a) di chiedere agli intermediari la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) di consentire ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza (per quanto tale aspetto appaia superato dal richiamo alle norme stabilite dal decreto legge n. 18 del 2020);

c) di consentire ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di proroga, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

Il successivo comma 5-sexies stabilisce che, ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

Il comma 5-septies dispone che successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberino la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione, nonché il divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

Il comma 5-octies stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni appena citate si intendono approvate in via generale (vedi infra, comma 4 della disposizione in esame).

Il comma 5-novies dispone che le società di gestione del risparmio comunichino tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte con riferimento alla proroga.

 

Infine, il comma 4 stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate alle disposizioni in esame si intendono approvate in via generale ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia e, pertanto, non devono essere sottoposte all’approvazione specifica dell'Istituto di vigilanza. In applicazione delle richiamate disposizioni stabilite dal decreto legge n. 91 del 2014, inoltre, le società di gestione del risparmio dovranno comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte con riferimento alla proroga straordinaria.


 

Articolo 31-decies
(Modifiche all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

 

 

L’articolo 31-decies – introdotto dal Senato - recepisce il contenuto dell’art. 21 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cosiddetto Ristori quater). Tale articolo ridefinisce la dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attribuendogli risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Esso, inoltre, integra l’elenco dei codici ATECO che individuano le attività per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo.

 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo in esame novella l’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), che ha istituito il suddetto Fondo presso il MIPAAF. In particolare, la dotazione finanziaria dello stesso, che consisteva nel testo iniziale in 600 milioni di euro per il 2020, viene rideterminata in 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa. Si precisa, poi, che le risorse relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020, nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 dell’art. 58 del suddetto decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 (che ha attuato il comma 6 del citato art. 58 del dl 104/2020, individuando Poste italiane spa quale concessionario in base ad una convenzione con il MIPAAF). Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto – prosegue la disposizione in commento - “il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro” (lettera a).

 

La relazione tecnica annessa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 157 del 2020 (AS 2031) rileva che, con la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si riduce l’importo del suddetto Fondo a 250 milioni di euro nell’anno 2020, a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e si incrementa la dotazione dello stesso Fondo per l’anno 2021, di 200 milioni di euro. Al contempo, si prevede che le risorse previste per il 2021 possano costituire fonte di finanziamento delle istanze già presentate nel 2020, oltre che per quelle connesse alla precisazione della platea di beneficiari.

 

Si ricorda che il comma 6 dell’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto, in particolare, che, per l'attuazione  delle disposizioni di tale articolo, relativo al Fondo per la filiera della ristorazione,  il  MIPAAF possa  stipulare,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la diffusa e immediata operatività della misura  garantendo,  altresì, elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei servizi finanziari di pagamento.

 

Al riguardo, si osserva che il citato articolo 6 del decreto ministeriale 27 ottobre 2020 disciplina l’istruttoria delle domande e le modalità di trasferimento delle risorse al concessionario (Poste italiane spa). La qualifica di “soggetto gestore” - cui fa riferimento la disposizione in commento, al comma 1, lettera a), nel prevedere che gli siano trasferite risorse di 250 milioni di euro entro il 31 dicembre 2020 – non è citata nel decreto ministeriale 27 ottobre 2020, pur apparendo, dal contesto, coincidere con quella del concessionario. 

 

Il medesimo comma 1, alla lettera b), aggiunge all’elenco di attività già previste per le quali è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice ATECO 55.20.52, che è relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole. Precisa, poi, che gli ittiturismi, ai soli fini della procedura connessa all’accesso a tale Fondo, indicano il codice ATECO 56.10.12 relativo alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (già presente nel testo previgente).

 

La citata relazione tecnica all’AS 2031 rileva che, con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, anche laddove il richiedente sia registrato con codice ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (codice ATECO 55.20.52), nonché consentendo agli ittiturismi di presentare la medesima domanda, non essendo muniti di specifico codice, pur essendo assimilati ope legis agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 - che viene integrato dalla disposizione in commento - stabilisce che le risorse finanziarie disposte sul Fondo sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi), già in attività alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il comma 2 prevede che l’articolo 3 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020 - che specifica le risorse disponibili del Fondo, indicandole in 600 milioni di euro per il 2020 - sia conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).

 

Il comma 3, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Fondo previste al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, ai quali si provvede ai sensi dell’art. 34 del provvedimento in esame, che disciplina le disposizioni finanziarie dello stesso.


 

Articolo 31-undecies
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

 

 

L’articolo 31-undeciesintrodotto nel corso dell’esame al Senato – integra il quadro normativo delineato dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 25 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. ristori-quater).

 

 

In considerazione della scadenza delle concessioni relative ad alcune tratte autostradali, l'art. 13-bis del D.L. 148/2017 ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento di tali concessioni (relative alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia). Il comma 1 di tale articolo dispone, in particolare, che:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016[72], che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020.

Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall'art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente “Le concessioni autostradali” (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo.

Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[73]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”.

Per una trattazione più approfondita riguardo al riaffidamento della concessione dell’A22 si rinvia alla scheda di lettura dell’art. 130 del ddl di bilancio 2021 (contenuta nel volume II del dossier n. 382 del 20 novembre 2020), che reca modifiche all’art. 13-bis del D.L. 148/2017, riguardanti però aspetti diversi da quelli su cui interviene l’articolo in esame, nonché alla nota del MIT del 27 novembre 2020.

 

 

L’articolo in esame, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell’art. 13-bis in questione (vale a dire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari (come previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1), stabilisce che:

§  la società da essi a tal fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies c.c. ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020; tale data risulta da una modifica operata nel corso dell’esame al Senato e sostituisce la data di entrata in vigore della presente disposizione prevista dal testo originario) di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;

La norma in esame è quindi finalizzata a consentire il riscatto delle azioni possedute da soggetti privati al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo previsto dalla citata lettera b) del comma 1 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017.

Nel fare riferimento alle pubbliche amministrazioni, la norma in esame richiama la definizione recata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Si fa notare che la modifica proposta con il subemendamento 1.1000/3000/5000 non muta il termine previsto inizialmente: la norma in esame era infatti collocata nell’art. 25 del D.L. 157/2020 entrato in vigore il 30 novembre 2020.

§  in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell’art. 2437-quater c.c.) per l’offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni;

Il comma 2 dell’art. 2437-quater c.c. dispone che l’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni (termine che viene ridotto a 5 giorni dalla norma in esame per la fattispecie in esso prevista) dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Lo stesso comma dispone altresì che per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta (termine che viene ridotto a 10 giorni dalla norma in esame per la fattispecie in esso prevista).

Il successivo comma 5 dispone che in caso di mancato collocamento entro 180 giorni (che sono ridotti a 20 dalla norma in esame per la fattispecie in esso prevista) dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.

Si fa notare che la disposizione in esame è identica a quella che compariva nel testo iniziale di un emendamento al disegno di legge di conversione del “decreto-legge agosto” (D.L. 104/2020), poi eliminata nella riformulazione finale, nonché a quella recata dal comma 2 dell’art. 130 del disegno di legge di bilancio 2021, stralciato ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Nella relazione illustrativa al testo iniziale del citato emendamento veniva sottolineato, in merito alla riduzione dei termini in esame, che tale riduzione viene operata “in considerazione della necessità di consentire anche sotto il profilo temporale il rispetto del nuovo termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione”.

§  relativamente all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997.

La relazione tecnica sottolinea che tale disposizione viene introdotta in coerenza con la natura di detto fondo (che è destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria). Nella relazione illustrativa al ddl di bilancio 2021 viene inoltre sottolineato che la disposizione in esame è altresì coerente con le previsioni del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 (su cui interviene l’art. 130, comma 1, del ddl di bilancio 2021) che impone, successivamente all’affidamento della nuova concessione, alla concessionaria uscente, di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo medesimo.

Si ricorda che l’art. 55, comma 13, della L. 449/1997, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in esenzione di imposta, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).


 

Articolo 31-duodecies
(Utilizzo dei materiali legnosi provenienti
dalla manutenzione dei corsi d'acqua)

 

 

La disposizione, introdotta dal Senato, al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, dispone che il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e  sono considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali''.

 

Si stabilisce che il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 del Mipaaf. Essi sono conseguentemente considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali'' ai sensi dell'articolo 2 del D.M. nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto ministeriale.

La disposizione indica le finalità di

§  garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti

§  nonché garantire la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa.

 

La RT allegata al maxiemendamento presentato nel corso dell'esame al Senato afferma che la disposizione ha lo scopo di migliorare la funzionalità idraulica dei fiumi e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni, in relazione a fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico. Rileva poi che la pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti è rallentata dalla difficoltà di individuare risorse finanziarie per finanziare opere di bonifica sottolineando come la compensazione dei costi delle attività inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua possa in tal senso avvenire attraverso la cessione dei materiali legnosi estratti, segnalando al riguardo come l'equiparazione delle biomasse legnose ottenute da questi lavori di bonifica a quelle previste dal D.M 2 marzo 2010 possa essere un valido contributo - anche nell'ottica della economia circolare - per alleviare di oneri eccessivi agli enti competenti statali, regionali o locali, affermando la stessa RT che tale equiparazione non comporta oneri ulteriori per il bilancio dello Stato.

Il D.M. 02/03/2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 103) ha recato l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

Si ricorda che l'art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha infatti previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, fossero stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi, di cui al medesimo art. 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. Successivamente va rammentato che il comma 382-septies è stato abrogato dal comma 11 dell'art. 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante l'Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del citato D.M. recante le finalità e il campo di applicazione prevede che il D.M. stabilisce: a) le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto stesso, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8, previsto dall'art. 1, comma 382-quater della  citata legge n. 296 del 2006; b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

L'art. 2 del D.M., recante le definizioni, definisce, alla sua lett. a, «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

E' opportuno ricordare che le lettere b) e c) dettano invece rispettivamente le definizioni di «biomassa da intese di filiera», quale la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro; e di  «biomassa da filiera corta», quale la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. Il D.M. stabilisce che la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al decreto.

Si ricorda poi che l'art. 3, in materia di modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse (norma modificata dall'art. 1, comma 1, D.M. 6 agosto 2015) prevede che il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo k = 1,8 presenti al GSE domanda di qualifica per l'impianto (alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del D.M.) con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ed è tenuto inoltre a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione prevista.

Infine, la citata Tabella B, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. indica le tipologie di biomassa e biogas e le modalita' di individuazione del comune amministrativo del luogo di produzione della biomassa da filiera corta, recando il seguente prospetto:

 

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE COMUNE AMMINISTRATIVO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DELLA BIOMASSA DA FILIERA CORTA

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

I - colture dedicate agricole e forestali

Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate

II - gestione del bosco

Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio

III - residui di campo delle aziende agricole

Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo

IV - residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali

Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell'impresa di trasformazione

V - residui di zootecnia

Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici

 

 

In materia, per un approfondimento sul tema si veda lo studio sull’utilizzo di biomasse combustibili e biomasse rifiuto per la produzione di energia, a cura dell'Ispra; con riferimento alle tecniche di pulizia dell'alveo dei fiumi, e alle condizioni e i limiti delle operazione di espunzione dei materiali anche legnosi ivi arenati e alla specifica funzione che svolge la vegetazione nei corsi d'acqua, con riguardo alla “gestione e manutenzione” dei corsi d’acqua stessi, si veda il rapporto 'Le buone pratiche per gestire il territorio e ridurre il rischio idrogeologico', a cura di Legambiente e della Protezione civile; in particolare si veda il cap.  2.8 Pulizia dell’alveo, con un quadro degli interventi inerenti la effettiva riduzione del rischio idraulico.

 


 

Articolo 31-terdecies
(Comitato pari opportunità Ordine Commercialisti)

 

 

L’articolo 31-terdecies, inserito al Senato, introduce alcune norme in materia di parità di genere all’interno dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A tal fine è modificato in più parti il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

Si ricorda che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) è l’organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti ed è costituito da 21 consiglieri eletti tra gli iscritti all’Albo. Istituito ai sensi del d.lgs. n. 139 del 2005, il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell’esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L’attività dell’ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione.

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal d.lgs.  139/2005, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l’esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine; designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia; valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.

 

In particolare, il comma 1, lettera a) inserisce un nuovo comma 1-bis all’articolo 8 del d.lgs. 139 del 2005, ai sensi del quale presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Si ricorda che il predetto articolo 8 individua gli organi dell'Ordine territoriale dei commercialisti, che sono il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.

 

La lettera b) pone in capo al Consiglio il compito di predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. A tal fine è inserita una nuova lettera m-bis) all'articolo 12, comma 1, che definisce le attribuzioni del Consiglio.

 

La lettera c) prevede che per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori siano ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto. A tal fine è aggiunto un periodo all'articolo 21, comma 5.

 

La lettera d) interviene sulle modalità di presentazione delle candidature per l’elezione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituito presso il Ministero della giustizia, prevedendo che ciascuna lista sia formata, tra l’altro, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato (articolo 25, comma 6).

 

La lettera e) introduce un nuovo comma 4-bis all'articolo 26, prevedendo che presso il Consiglio nazionale dell’Ordine venga istituito il Comitato nazionale di pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.

 

Il comma 2 stabilisce che il requisito dell’equilibrio tra i generi per le liste elettorali riguardanti l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori e l’elezione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (rispettivamente, lettere c) e d) del comma 1) non si applica ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 


 

Articolo 32
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a:

§  indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia;

§  oneri connessi all'impiego delle polizie locali;

§  prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.

 

 

Il comma 1 dispone che lo stanziamento sia finalizzato alla prosecuzione - per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 - del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.

A tal fine sono autorizzate risorse per il pagamento della indennità di ordine pubblico (euro 44.177.280, si evince dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (euro 15.304.267) del personale delle Forze di polizia.

Così come sono autorizzate risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evince dalla relazione tecnica).

La quantificazione degli oneri è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base delle unità di personale impiegate giornalmente durante il periodo di maggiore virulenza dell'epidemia nei mesi di marzo-aprile 2020 ossia: 58.000 unità per le Forze di polizia (16.000 unità per la Polizia di Stato; 35.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 7.000 unità per la Guardia di Finanza) e 12.000 unità delle polizie locali.

 

Per le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede il comma 2, autorizzando 734.208 euro per il medesimo lasso temporale. 

La quantificazione dell'onere è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base dell'impiego di trentadue unità di personale, impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento.

Il comma 3 reca la disposizione di copertura finanziaria degli oneri complessivamente previsti - pari a 67.761.547 euro ­- mediante rinvio a quanto statuito dall'articolo 34 del decreto-legge (v. infra).

 

L'arco temporale cui fa riferimento il presente articolo - dal 16 ottobre al 24 novembre 2020 - è scandito, per il termine a quo, secondo la cessazione degli effetti delle analoghe previsioni dettate per le Forze di polizia dall'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020.

E più in generale, il 15 ottobre 2020 era la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica, prevista dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e 'recepita' dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (successivamente la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato quel termine al 31 gennaio 2021, e le si è affiancato il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125).

Per il termine ad quem, è la medesima proiezione temporale prevista dal d.P.C.m. 20 ottobre 2020 (all'articolo 12) per le misure lì dettate, valevoli appunto fino al 24 novembre 2020.

 

Questo articolo si iscrive in una sequenza di previsioni.

Dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa è stata pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 stimava l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiungete allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

Ed il suo comma 3 si rivolgeva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale autorizzava - con una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020 - tra l'altro il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, per 693.120 euro.

Successivamente, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha autorizzato (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1°(gradi) luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (altra previsione, recata dal comma 4, concerneva il Corpo della polizia penitenziaria).

Precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale..


 

Articolo 32-bis, commi: 1 e 2; 4; 5 e 6; 7
(Oneri per la
funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria nonché per i  contratti a termine del Ministero dell'interno
a fini di emersione del lavoro irregolare)

 

 

L’articolo 32-bis reca, ai commi 1 e 2, autorizzazioni di spesa per: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia; per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

Analoghe previsioni sono proposte per il Corpo della polizia penitenziaria, con l'introduzione da parte del Senato in prima lettura del comma 5 (e del comma 6 per la correlativa specifica copertura finanziaria).

Il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa vigente per i contratti a termine del Ministero dell'interno volti alla regolarizzazione di rapporti di lavoro.

Segue (al comma 7) disposizione circa la copertura finanziaria.

 

L'articolo - senza considerare le modifiche introdotte dal Senato - riproduce il contenuto dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristori-quater').

 

Il comma 1 autorizza la spesa (ulteriore rispetto a quelle fin qui disposte) di:

§  48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

§  13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Questo, per l'attività resa nel periodo ricompreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020.

    

Analoga proiezione temporale ha la previsione del comma 2, la quale autorizza l'ulteriore spesa di 5.325.302 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il dispositivo di soccorso e le attività di soccorso e di scorta tecnica per bio-contenimento (dunque per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale e per il dispiegamento delle squadre specialistiche).

Siffatte previsioni si prefiggono la copertura di oneri di spesa conseguenti a maggiori compiti del personale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del decreto-legge stima un impiego di: 16.000 unità della Polizia di Stato; 35.000 dell'Arma dei Carabinieri; 7.000 della Guardia di finanza - per un totale di 58.000 unità, cui si aggiungono oltre 12.000 appartenenti alle polizie locali.

Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse previste sono volte alla retribuzione del lavoro straordinario reso necessario per richiamare dal turno libero il personale - nel numero giornaliero stimato, in media, di 600 unità - onde sostituire quello posti in isolamento per la vicenda Covid-19 - nonché per l'impiego di squadre specialistiche, incluse quelle per il contrasto del rischio biologico (complessivamente, 32 squadre).

 

Analoghe previsione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è contenuta nel comma 5.

Esso è proposto - assieme al comma 6 per la correlativa copertura finanziaria - con modificazione introdotta dal Senato in prima lettura.

Si ha dunque riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 3.636.500 euro per l'anno 2020.

Per la copertura finanziaria - prevede il comma 6, si è ricordato - si attinge:

§  in parte (571.500 euro) mediante corrispondente riduzione del Fondo dello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari (ex articolo 1, comma 457, della legge n. 205 del 2017);

§  in parte (3.065.000 euro) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 (allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia).

         

Il comma 4 concerne diversa materia.

Esso rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell’interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale - tra cui quello a tempo determinato - nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n.50 del 2016).

L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni.

La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-quater), era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021.

La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021.

La relazione tecnica ricorda che tali risorse coprono l'impiego complessivo - per un periodo di sei mesi - di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).

 

Il comma 7 reca la disposizione di copertura finanziaria del presente articolo, rinviando all'articolo 34 (infra).

Rimane fermo che per il Corpo della polizia penitenziaria (comma 5) vale la specifica copertura finanziaria prevista dal comma 6 (introdotti, questi due commi, dal Senato in prima lettura).

 

Per quanto concerne le disposizioni in materia di prestazioni straordinarie connesse all'emergenza da Covid-19, questo articolo si iscrive in una sequenza di previsioni.

Dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa è stata pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 stimava l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiunte allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

Ed il suo comma 3 si rivolgeva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale autorizzava - con una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020 - tra l'altro il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, per 693.120 euro.

Successivamente, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha autorizzato (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

Precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Infine l'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha destinato complessivi 67.761.547 euro alla prosecuzione - per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 - del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.

A tal fine ha autorizzato risorse per il pagamento della indennità di ordine pubblico (euro 44.177.280, si evinceva dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (euro 15.304.267) del personale delle Forze di polizia.

Così come ha autorizzato risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evinceva dalla relazione tecnica).

La quantificazione degli oneri era calcolata (si leggeva nella relazione tecnica) sulla base delle unità di personale impiegate giornalmente durante il periodo di maggiore virulenza dell'epidemia nei mesi di marzo-aprile 2020 ossia: 58.000 unità per le Forze di polizia (16.000 unità per la Polizia di Stato; 35.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 7.000 unità per la Guardia di Finanza) e 12.000 unità delle polizie locali.

Ed ha autorizzato 734.208 euro per le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la quantificazione dell'onere era calcolata - si leggeva nella relazione tecnica - sulla base dell'impiego di trentadue unità di personale, impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento).

 

Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, l'articolo 74, comma 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, come sostituito dall'articolo 219, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato - per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, i dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, i direttori degli istituti penali per minorenni - la spesa di 7.094.500 euro per il pagamento anche in deroga ai limiti vigenti (nonché ulteriori 1.585.125 euro per altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede).

Indi l'articolo 37, comma 4 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha autorizzato, per l'anno 2020, la spesa complessiva di 5.541.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020.

 


 

Articolo 32-bis, comma 3
(Compensi accessori per le Forze armate
)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 32-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485 (di cui euro 4.338.323 per l’anno 2020 ed euro 2.169.162 per l’anno 2021) per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all’emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

 

Il comma in esame riproduce il contenuto dell'articolo 20, comma 3  del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristori-quater').

 

La norma riguarda il personale militare:

§  impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.) in relazione all’emergenza COVID-19;

§  medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento “Drive Through” Difesa dell’Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

 

I compensi accessori di cui al comma 3 in esame riguardano il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfetario di impiego.

Il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001[74] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[75], poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94[76].

Tale tipologia di compenso è nata – come spiega la relazione tecnica - per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

 

In relazione ai citati compensi accessori, il comma 3 in esame permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:

§  all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;

§  all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.

 

Come precisato nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 157 del 2020 e relativa all’articolo 20 di cui il comma in esame ne riproduce il contenuto, ai fini del calcolo degli oneri sono state prese in considerazione dalla relazione tecnica:

§  78 unità di personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con 80 ore mensili di lavoro straordinario per 93 giorni (di cui 62 giorni nel 2020 e 31 giorni nel 2021);

§  922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento “Drive Through” Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, a cui viene attribuito il compenso forfetario di impiego (15 gg feriali e 5 gg festivi al mese).

 

La tabella seguente riassume la quantificazione degli oneri operata dalla citata relazione tecnica, che riporta tabelle di dettaglio per tipologia di personale e per anno.

 


 

Articolo 32-ter
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

 

 

L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, prevede che ai magistrati onorari che svolgono la funzione di giudice onorario di tribunale sia corrisposta l'indennità di udienza anche qualora l'udienza si svolga con trattazione scritta anziché in presenza.

 

La norma in esame è quindi finalizzata a riconoscere ai giudici onorari di tribunale (GOT) il diritto all'indennità di udienza anche se questa si svolge secondo le nuove modalità previste dall’art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, resesi necessarie a causa dell'emergenza Covid, ovvero con deposito telematico degli atti e trattazione scritta.

 

L’art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020 prevede la possibilità, per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (e dunque quando non siano essenziali le parti), di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono inoltre disciplinati nel dettaglio alcuni profili concernenti i termini entro i quali il giudice deve comunicare alle parti la sostituzione dell’udienza con le note scritte (30 giorni prima della data fissata per l’udienza), nonché i termini per il deposito delle stesse note (5 giorni prima della predetta data). È data alle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, su cui il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti deposita note scritte, il giudice emette i provvedimenti previsti in caso di mancata comparizione all’udienza dall'articolo 181 del codice di procedura civile (ovvero fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo).

 

L’equiparazione operata dall’art. 32-ter tra la modalità di trattazione dell’udienza in presenza e quella scritta consente il riconoscimento dell’indennità di udienza prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del 1989. Secondo tale disposizione, ai giudici onorari di tribunale è infatti riconosciuto un compenso sulla base delle giornate di udienza svolte: si tratta di un'indennità di 98 euro complessivi per tutte le attività di udienza svolte nello stesso giorno. Se tuttavia l'impegno lavorativo si protrae oltre le 5 ore in una stessa giornata, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 4, il giudice onorario avrà diritto ad un'ulteriore indennità di 98 euro.

È inoltre stabilito che, ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva per il superamento delle 5 ore lavorative, la durata delle udienze venga rilevata dai rispettivi verbali (comma 2-ter). Attualmente l’ammontare dell’indennità è stato da ultimo fissato in 98 euro dal d.l. 151/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 186/2008; è comunque previsto, (comma 3), che l'importo di tale indennità possa essere adeguato ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per il triennio precedente.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che dall’attuazione di questa disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 32-quater
(Contributi alle regioni da destinare al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)

 

 

L’articolo 32-quater, introdotto in prima lettura, assegna alle Regioni ordinarie: i) al comma 1, un contributo, pari a 250 milioni di euro, per l'anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020, stabilendo che i conseguenti risparmi siano destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19; al comma 2, un contributo, pari a 110 milioni di euro, per l'anno 2021, alle regioni da destinare direttamente al ristoro delle richiamate categorie.

 

L'articolo, comma 1, suddiviso in cinque periodi, riproduce i contenuti dell'art.22 del decreto-legge n.157 del 2020, di cui si dispone contestualmente l'abrogazione.

Il primo periodo stabilisce che il contributo complessivo è ripartito fra le Regioni secondo quanto previsto nella tabella A contenuta nell'articolo stesso e che si riporta a seguire.

 

 

 

 

Riparto del contributo spettante alle Regioni a statuto ordinario destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 contenuto nell'art.22, comma 1, tabella A, del presente provvedimento.

 

Ai sensi della disposizione in esame, detto contributo non incide sugli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione, che rimangono fermi.

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) dispone in ordine alla modalità con cui le regioni a statuto ordinario sono chiamate a concorrere alla finanza pubblica per il settore non sanitario.

Più in dettaglio, si prevede che il concorso, che per il 2020 è pari a 1.746,2 milioni di euro, sia realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo assegnato alle Regioni al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. L'importo del mancato trasferimento è esattamente pari a quello del contributo alla finanza pubblica (ai sensi del comma 835 della medesima legge di bilancio). L'intervento determina effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo, pari a 908,4 milioni, e per il restante importo, pari a 837,8 milioni, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, secondo gli importi indicati in una tabella (la n. 6) allegata alla medesima legge di bilancio.

 

Il secondo periodo dispone che il contributo in esame non concorre alla determinazione del saldo di bilancio di ciascuna regione (di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

 

In proposito, la relazione tecnica al presente provvedimento chiarisce che l'intervento non incide sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti e non altera la capacità di spesa degli stessi nel 2020 (che peraltro costituisce l'ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dal citato l’art. 1, comma 466, della legge n.232/ 2016).

 

Il terzo periodo stabilisce che le medesime risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato.

Come precisato nella relazione tecnica, la ricomposizione della spesa che si determina con la misura in esame non ha effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020 "in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020".

 

Il quarto periodo autorizza variazioni di bilancio delle Regioni, relative all’utilizzo delle risorse trasferite ai sensi della norma in esame, tramite delibera di giunta, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede la competenza dell'organo assembleare.

 

Il quinto periodo quantifica gli oneri dell'articolo in esame, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per i quali si provvede ai sensi delle norme di copertura del provvedimento recate all'articolo 26 (per il commento del quale di rinvia alla relativa scheda di lettura).

La RT al riguardo chiarisce che il miglioramento del risultato di amministrazione determina un incremento della capacità di spesa delle Regioni che si prevede che si realizzi interamente nell’esercizio 2021, con effetti negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa.

 

Il comma 2 dispone un contributo in favore delle "Regioni a statuto ordinario" pari a 110 milioni di euro, per il 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza COVID-19.

Il riparto è effettuato "fra le regioni e le province autonome" con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta che le medesime regioni e province autonome formulano in sede di autocoordinamento, e previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Il termine per l'adozione di detto decreto è il 31 gennaio 2021.

Si registra il mancato coordinamento fra il primo periodo, che assegna il contributo in oggetto alle "Regioni a statuto ordinario", e il secondo, in cui si prevede che al riparto del medesimo contributo partecipino le "Regioni e le province autonome".

Il riparto sarà effettuato tenendo conto che:

§  una quota pari a 90 milioni di euro, deve essere destinata: a) per la metà di tale importo (pari a 45 milioni) alle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in ragione del periodo di permanenza nel medesimo stato; b) per il 30 per cento (pari a 27 milioni) alle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, in ragione della permanenza in tale scenario; c) per il 20 per cento (pari a 18 milioni) alle regioni non rientranti nelle precedenti categorie.

§  la restante quota, pari a 20 milioni, è diretta esclusivamente alle regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto alle misure recate nei provvedimenti statali. Occorre che tali ordinanze siano adottate alla data di presentazione della richiamata proposta di riparto da parte delle regioni in sede di autocoordinamento (v. supra).

 

Il comma 3 dispone che la copertura degli oneri recati al comma 2, pari a 110 milioni di euro, sia assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall’articolo 34, comma 6 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


 

Articolo 32-quinquies
(Misure di ristoro per le famiglie residenti
e per le imprese locali delle isole minori)

 

 

L’articolo 32-quinquies - introdotto dal Senato - dispone il trasferimento ai comuni delle isole minori di tre milioni di euro per il 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa. Demanda le modalità di riparto delle somme ad un decreto ministeriale e dispone in ordine alla copertura degli oneri.

 

Il trasferimento delle risorse finanziarie in oggetto è disposto (comma 1) in considerazione della maggiore onerosità dell'approvvigionamento idrico nelle isole minori.

Il comma 2 demanda il riparto delle risorse ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le somme sono attribuite in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 3).

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076).

 

Si ricorda che le "isole minori" sono state individuate, seppur per uno specifico profilo, in un elenco dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14/2/2017 ("Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili").

Detto DM ha precisato, nel preambolo, di prendere in considerazione - in aderenza alla definizione di isola adottata da Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea) - le sole isole minori con superficie superiore a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone (escludendo l'isola di Gorgona, in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di Giustizia).

Pare utile ricordare che secondo Eurostat un territorio può essere definito come isola se, soddisfa, oltre ai criteri richiamati dal D.M., anche quello, per quanto qui interessa, di non disporre di un collegamento fisico permanente con il continente (fonte: Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» - 2012/C 181/03).

Si segnala che è all'esame delle Commissioni 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) e 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati il progetto di legge Atto Camera n. 1285 (approvato dal Senato) recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri". Per approfondimenti cfr. il relativo dossier del Servizio studi della Camera.

Per quanto concerne la questione dell'approvvigionamento idrico nelle isole minori, cfr. il "Libro Bianco" del 2019, a cura dell’ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (Le isole minori tra sole, mare e vento, p. 44 e seguenti).


 

Articolo 32-sexies
(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti
al bacino PIP - Emergenza Palermo)

 

 

L’articolo 32-sexies, introdotto in prima lettura, autorizza gli enti locali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

 

La proposta normativa in esame recepisce una specifica condizione, ai sensi dell'art.81 della Costituzione, contenuta nel parere favorevole della Commissione bilancio sul maxiemendamento su cui il Governo ha posto, in prima lettura, la questione di fiducia. Il testo originario della disposizione in esame prefigurava invece che la prosecuzione di detti rapporti di lavoro avvenisse nelle more di un processo di stabilizzazione di detto personale, tramite che avrebbe dovuto transitare in un ruolo speciale ad esaurimento da istituire presso una delle società partecipate dalla Regione siciliana. Si trattava di una soluzione per molti aspetti analogo a quella delineata da una disposizione legislativa regionale (l'art.64 della L.R. n.8 del 2018, v. infra), peraltro censurata dalla Corte costituzionale.

 

L'articolo aggiuntivo in comento, più in generale, si inserisce in un contesto normativo che trova fondamento nell'art. 19 della legge regionale siciliana n.30 del 1997 (recante misure di politiche attive del lavoro), che detta una disciplina relativa allo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché alla partecipazione ad iniziative formative, anche con lo svolgimento di esperienze lavorative. Lo strumento legislativo regionale dà, nel complesso (e fatte salve talune differenze) attuazione all'art. 15 del decreto-legge n. 299 del 1994, riguardante la disciplina dei Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (PIP).

 

In tale ambito, la legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24 (Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) ha finanziato interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.

A tal fine, l'art. 15 di tale legge regionale prevede un contributo di 10.000 milioni di lire al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto «Emergenza Palermo», nonché del personale di supporto dei relativi cantieri.

Successivamente, le misure di inserimento lavorativo sono state estese ad altri soggetti al fine di perseguire la finalità, recata nel decreto legislativo n. 280/1997, (di attuazione della delega di cui all’articolo 26 della legge n.196 del 1997) in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

 

La disposizione in commento, nell'autorizzare la prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro, non specifica quali siano gli enti locali interessati.

 

La Regione siciliana ha costantemente sostenuto, negli anni, iniziative per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) e il sostegno al reddito dei medesimi soggetti, se disponibili a svolgere attività di interesse pubblico e sociale. Tale impegno si è sostanziato in numerosi interventi, anche legislativi, che in alcuni casi sono stati oggetto di vaglio della Corte costituzionale.

Al riguardo, si segnala che la L.R. n. 8 del 2018 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), all'art.64, ha introdotto misure per la tutela (fra gli altri) dei soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP). Nello specifico, la disciplina dispone il transito, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Resais spa (partecipata dalla Regione), di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni, fra cui quelli appartenenti al bacino «Emergenza Palermo ex PIP» di cui al citato art. 19 della legge della Regione Siciliana n.30 del 1997.

Tale disciplina è stata tuttavia censurata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n.194 del 2020, ne ha dichiarato l'illegitimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva (anche) in materia di ordinamento civile. Nello specifico, la Corte ha rilevato che la disciplina regionale invade la sfera dell'ordinamento civile, nella misura in cui dispone la trasformazione ex lege di rapporti esistenti di tipo formativo, piuttosto che lavorativo, in favore di amministrazioni pubbliche della Regione, in contratti a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa, senza rispettare la disciplina delle eccedenze di personale e delle nuove assunzioni dettata, per le società a partecipazione pubblica, dal d.lgs. n. 175 del 2016 (artt. 19, 20 e 25).

In tale sede, la Corte ha peraltro rilevato che "rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25" (Considerato in diritto n.11.3).

 

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a tal fine, prevede che "l'amministrazione interessata" (espressione che parrebbe riferirsi agli enti locali autorizzati dal comma 1 alla prosecuzione dei richiamati rapporti di lavoro) provvede agli adempimenti di competenza con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 33
(Fondo anticipazione di liquidità)

 

 

L’articolo 33 attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Nello specifico, l'articolo, al quale il Senato in prima lettura ha apportato una modifica di carattere meramente formale, autorizza detti enti al ricorso, limitatamente al 2020, alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza la necessità di operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

 

Si tratta di una disposizione in linea con la richiesta avanzata dalle Autonomie speciali in sede di sottoscrizione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di finanza pubblica  per assicurare le risorse necessarie  per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19[77].

Nell'ultimo considerato della parte motiva si precisa che le Regioni esprimono avviso favorevole al richiamato accordo evidenziando alcune questioni e sollecitando il Governo affinchè "proceda ad individuare una soluzione al fondo di anticipazione liquidità al fine dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione".

 

Gli enti che potranno beneficiare di tale facoltà, come detto, sono esplicitamente identificati dalla norma in esame come "le Regioni a statuto speciale", senza menzione alla Province autonome di Trento e Bolzano. Invero, nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le Province autonome.

Al riguardo, si segnala che la Commissione affari costituzionali  e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei rispettivi pareri favorevoli sul decreto-legge, hanno segnalato l'opportunità di integrare l'art.33 con un riferimento esplicito alle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali, incluse le autonomie speciali, sono disciplinate, in via ordinaria, dal D.Lgs. n.118 del 2011[78].

Ai sensi dell'art.42 del citato D.Lgs., il risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi[79]. Esso è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati.

La quota vincolata del risultato di amministrazione è rappresentata dalle entrate accertate e dalle corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la Regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

 

Per quanto concerne, nello specifico, le modalità contabili di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità occorre avere riguardo al paragrafo 3.20-bis contenuto nell'allegato n.4/1 al medesimo D.L.gs..

Le anticipazioni di liquidità (diverse da quelle erogate dal tesoriere dell'ente) sono registrate tra le accensioni di prestiti e non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il paragrafo richiama quanto disposto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, ai sensi del quale "non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio".

 

Per le anticipazioni di liquidità che devono essere chiuse entro l'anno, la circostanza che non si tratti di risorse aggiuntive è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

 

Per le anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

 

Nel citato paragrafo si precisa altresì che il "meccanismo di creazione del fondo di anticipazione con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese".

 

Le anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali sono concesse a vario titolo sulla base di disposizioni normative, fra le quali si segnalano quelle che autorizzano anticipazioni per i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.

Tali norme sono dirette ad abbattere i tempi medi di pagamento, la cui lunghezza ha condotto ad una recente condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020).

Il primo importante strumento legislativo adottato per affrontare il problema è il decreto-legge  n.35 del 2003[80]. Più di recente e in connessione al possibile aggravarsi del fenomeno per via dell'emergenza da Covid-19, è stata introdotta la disciplina di cui agli articoli 115 e seguenti del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto crescita)[81].

Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale ha in talune occasioni censurato disposizioni legislative che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, per finalità diverse, con effetto di accrescere la capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Sono in proposito indicative, fra le altre, le sentenze n.4 del 2020 e la n.181 del 2015[82].

L'articolo in esame (al comma 1, secondo periodo) quantifica infine gli oneri in termini di indebitamento  e  fabbisogno (pari  a  5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e 2025), che sono coperti ai sensi dell'articolo 34 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 33-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L'articolo 33-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[83].

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

 

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 34, come modificato dal Senato, incrementa la dotazione del FISPE, l'autorizzazione di spesa relativa all'APE sociale e la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. L'articolo quantifica, inoltre, gli effetti in termini di minori entrate IRPEF derivanti dalla riduzione del credito di imposta per le vacanze, provvede a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalle Camere e sostituisce, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, con l'allegato 5 al presente decreto-legge. Reca, altresì, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. L'articolo stabilisce che la dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'articolo provvede inoltre ad attribuire al MEF il compito di monitoraggio delle risorse al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento approvate dal Parlamento, a disporre il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all’INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all’INPS, a incrementare il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso del MEF e a consentire la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo di una serie di somme stanziate nell'ambito dei decreti legge nn. 34 e 104 del 2020. L'articolo reca infine alcune disposizioni di natura contabile relativamente a somme impegnate e ad anticipazioni di tesoreria, e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

 

 

In sede referente si propone di modificare l'articolo 34 con l'approvazione dell'emendamento 1.1000, lettera s), come modificato dal subemendamento 1.1000/3000, lettera o), dal subemendamento 1.1000/3000/5000 e dal subemendamento 1.000/3000/598.

 

Nel dettaglio, il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, di 16 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo in questione presenta una dotazione nel bilancio di previsione 2020-2022 pari a 24 milioni per il 2020, 359 milioni per il 2021 e 586,1 milioni per il 2022.

 

Il comma 2 incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

 

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

 

Il comma 3 reca la quantificazione, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2022, degli oneri in termini di minori entrate derivanti dal successivo comma 6, lettera a).

 

Nella relazione tecnica il Governo chiarisce che si tratta della stima di minore entrate IRPEF derivanti dalla riduzione del credito di imposta per le vacanze previsto dal successivo comma 6, lettera a) (si veda di seguito).

 

Il comma 4, introdotto dal Senato, dispone che, in considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter (risoluzione stragiudiziale delle controversie) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.

 

Il comma 5 precisa che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis, 32-quater, e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

 

Per un'illustrazione della richiesta dell'autorizzazione all'indebitamento da ultimo presentata dal Governo al Parlamento il 21 novembre 2020, e del relativo inquadramento normativo, si veda la relativa Documentazione di finanza pubblica n. 22 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato. Qui si ricorda soltanto che il 26 novembre 2020 il Parlamento ha autorizzato il Governo (Risoluzione n. 6/00154 della Camera e Risoluzione n. 6/00152 del Senato) a un maggior indebitamento, per il solo anno 2020, pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 8 miliardi di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Il comma 5, infine, sostituisce l'importo per l'anno 2020 dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con quello indicato nell'Allegato 5 annesso al presente decreto, riportato di seguito.

 

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2020

2021

2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-341.000

-89.950

-74.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

599.840

344.816

338.750


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2020

2021

2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-389.000

-142.950

-124.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

647.840

397.816

388.750

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1 della legge di bilancio 2020 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.?

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

L’allegato 1 all’articolo 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) era già stato sostituito dall’articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, successivamente, dall'articolo 265, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e, infine, dall'articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, come illustrato nella tabella seguente (in neretto le cifre modificate da ciascun provvedimento).

Livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti dalla legge di bilancio 2020, dal decreto-legge n. 18, dal decreto-legge n. 34 e dal decreto-legge n. 104 del 2020

(milioni di euro)

 

 

2020

2021

2022

Legge di bilancio 2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-79.500

-56.500

-37.500

Cassa

-129.000

-109.500

-87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

314.340

311.366

301.350

Cassa

363.840

364.366

351.350

D.L. n. 18/2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-104.500

-56.500

-37.500

Cassa

-154.000

-109.500

-87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

339.340

311.366

301.350

Cassa

388.840

364.366

351.350

D.L. n. 34/2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-259.830

-82.950

-72.400

Cassa

-309.330

-135.950

-122.400

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

494.670

337.816

336.250

Cassa

544.170

390.816

386.250

D.L. n. 104/2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-336.000

-89.950

-74.900

Cassa

-384.000

-142.950

-124.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

594.840

344.816

338.750

Cassa

642.840

397.816

388.750

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dall'articolo 1 della legge di bilancio coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 6 incrementa di 610 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La dotazione è stata nuovamente incrementata dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 114, comma 4) di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Il comma 7 indica gli articoli del decreto-legge in esame da cui derivano oneri, e precisamente gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33, nonché i commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo. Tali oneri sono determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni per l'anno 2021, 161,6 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023 e 2 milioni euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni euro per l'anno 2021, 298,6 milioni per l'anno 2022, in 73 milioni euro per l'anno 2023, in 21 milioni euro per l'anno 2024 e in 23 milioni euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede come segue:

a)   quanto a 860 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, relativo al tax credit vacanze.

 

Si tratta delle somme stanziate per la fruizione del credito d'imposta per le vacanze previsto dall'articolo 176 del D.L. n. 34 del 2020. È relativo al periodo d’imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. Per le modalità di attuazione del credito d'imposta, si veda il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020. Il medesimo articolo 176 reca al comma 7 la quantificazione degli oneri derivanti dal credito d'imposta in circa 1.677,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in circa 733,8 milioni per l’anno 2021.

In merito alla disponibilità delle somme stanziate per il credito d’imposta per le vacanze, si segnala che lo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (Atto del Governo 198[84]) - adottato in attuazione dell’articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consente, a seguito del monitoraggio delle misure previste dai decreti-legge emergenziali (nn. 18, 23 e 34 del 2020), la compensazione finanziaria dei maggiori effetti finanziari derivanti da alcune previsioni di spesa a valere sulle risorse di altre misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate - riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate all’articolo 25 (contributo a fondo perduto esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario) e all’articolo 176 (tax credit vacanze), evidenziando che mentre la spesa relativa al contributo a fondo perduto si è rilevata più elevata di quanto stimato (6.192 milioni per il 2020), la spesa riguardante il c.d. tax credit vacanze, originariamente stimata in 1.677,2 milioni, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Nello specifico, nel preambolo dello schema di decreto, è riportato che alla data del 23 settembre 2020 il tax credit vacanze ha generato 1.547.676 bonus per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento di 1.677,2 milioni) e che, di tali bonus, solo 653.863 (meno della metà) risultano effettivamente utilizzati.

Con lo schema di decreto, pertanto, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone l’assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Contributo a fondo perduto) a valere sulle risorse non utilizzate del tax credit vacanze.

Considerando, quindi, la riduzione di 500 milioni disposta con l’AG 198 e quella di 860 milioni disposta dal comma in esame, la dotazione di risorse per il tax credit vacanze per il 2020, di cui all’articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, risulta ridimensionata a 317,2 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento originario di 1.677,2 milioni).

 

b)   Quanto a 1.680 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle integrazioni salariali previsto dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (introdotto dall'articolo 71 del decreto-legge n. 34 del 2020), il quale istituisce nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione, per il 2020, pari a 2.673,2 milioni di euro – in luogo dei 2.740,8 milioni precedentemente previsti – al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale.

 

c)   Quanto a 3.390 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

Le autorizzazioni di spesa ridotti da questa lettera riguardano i trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga previsti per l'emergenza COVID-19 dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020.

In particolare, l’articolo 19 del decreto-legge n. 34 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che potevano essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Il comma 9, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lettera i), del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce un limite massimo di spesa per tali prestazioni pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020.

È intervenuto successivamente l’articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevedendo - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga la concessione di diciotto settimane di trattamento collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il comma 11 di tale articolo definisce i limiti di spesa per i trattamenti, distintamente con riferimento alle varie tipologie, pari a 5.174 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS, 2.889,6 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, 156,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

 

d)   Quanto a 32 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Si tratta dell'indennità di 600 euro riconosciuta - inizialmente per il mese di marzo e poi estesa al mese di aprile 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020 - in favore dei liberi professionisti (titolari di partita IVA) e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS. Per tale autorizzazione, l'articolo 27, comma 2, prevede un limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

 

e)   Quanto a 18,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

In questo caso la riduzione riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di 600 euro riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali). Per tale autorizzazione, l'articolo 28, comma 2, prevede un limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

 

f)    Quanto a 18,8 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di 600 euro riconosciuta in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Per tale autorizzazione, l'articolo 30, comma 2, prevede un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

 

g)   Quanto a 3,4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

La riduzione riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di 600 euro riconosciuta in favore dei lavoratori dello spettacolo. Per tale autorizzazione, l'articolo 38, comma 2, prevede un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

 

h)   Quanto a 101,3 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo.

 

L’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il comma 1, in particolare, prevede un limite di spesa pari, per effetto delle modifiche successivamente intervenute, a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - firmato il 30 aprile 2020 e registrato con il n. 10 il 4 maggio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con repertorio n. 1254 dell’8 maggio 2020 - provvede all’individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 marzo 2020.

Il Decreto prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa indicato all’articolo 1 del Decreto, pari a 220 milioni di euro per il 2020. Tale limite di spesa viene conseguentemente ridotto dalla lettera in esame.

 

i)    Quanto a 804 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

I commi da 1 a 12 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono un complesso di indennità temporanee in favore di alcune categorie di lavoratori. Per tali prestazioni il comma 12 pone un limite di spesa unico disposto da successivi provvedimenti nella misura di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Le indennità di cui ai commi da 1 a 12 riguardano: i liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS  e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (commi da 1 a 3); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (comma 4); i lavoratori dipendenti stagionali, nonché i lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (commi 5 e 6) e i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 8 e 9); gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7); i lavoratori dello spettacolo (commi 10 e 11).

 

l)    Quanto a 730 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010 (recante proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013.

 

L'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010 prevede che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

La relazione tecnica conferma che le predette risorse presentano la necessaria disponibilità.

 

La relazione tecnica precisa inoltre che le coperture finanziarie delle lettere da d) a l) corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l’anno 2020 rinvenienti dall’attività di monitoraggio di cui al primo periodo del comma 8 dell’articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Nell’ambito del monitoraggio è emerso che l’intervento di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 18 del 2020 ha necessità di essere rifinanziato per l’anno 2020 per 9,1 milioni di euro. La relazione presenta quindi a seguire le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

Riepilogo dei dati relativo all’indennizzo erogato da INPS a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

 

 

 

Si rammenta che i commi 8 e 9 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 recano disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, prevedendo, in base agli esiti del monitoraggio, una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.

In particolare, il comma 8 prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, il comma 8 introduce una procedura (in deroga a quella prevista dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009 - legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate.

Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria ai fini della gestione, il comma 8 ne prevede, ai fini del loro utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all’entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.

Tale procedura di compensazione finanziaria derogatoria della legge di contabilità e finanza pubblica è autorizzata per il solo esercizio finanziario 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, fermo restando il divieto di utilizzo delle risorse relative a oneri inderogabili[85], nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica (come peraltro previsto dal predetto comma 12-bis della legge di contabilità medesima).

Per gli anni successivi, pertanto, per la compensazione finanziaria degli oneri derivanti dalle misure predette, si dovrà fare riferimento alla apposita procedura disciplinata dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, per i casi in cui siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri derivanti dalle leggi di spesa rispetto alle previsioni. Tale procedura prevede che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provveda alla riduzione degli stanziamenti previsti negli stati di previsione (con esclusione delle spese per oneri inderogabili) [86].

Il comma 8, infine, nell’introdurre tale facoltà di compensazione con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze delle risorse autorizzate dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, specifica che resta comunque fermo quanto stabilito dall’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del D.L. n.34 del 2020[87].

Il comma 9 prevede che, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, eventuali risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Per ulteriori dettagli su tali procedure di monitoraggio e compensazione dei maggiori effetti finanziari, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 265 nel Dossier sul decreto-legge n. 34 del 2020.

 

m)   Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, 137 milioni di euro per l’anno 2022, a 23 milioni di euro per l’anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, con dotazione in termini di sola cassa. Il Fondo, allocato sul cap. 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nel bilancio per il 2020-2023 uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021, 514 milioni per il 2022.

 

n)   Quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (si veda sopra).

 

o)   Quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La dotazione è stata nuovamente incrementata dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 114, comma 4) di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

p)     Quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera a) del presente comma.

 

q)   quanto a 160 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.

 

Si tratta delle somme, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, stanziate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 per riconoscere un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5). Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 7). Le possibilità e i divieti di cumulo delle suddette indennità sono disciplinati dal comma 6. Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri complessivi della misura (pari appunto a 680 milioni di euro per l'anno 2020) nonché l'indicazione delle fonti di copertura.

 

r)    Quanto a 5.260 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Si tratta del Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Per un approfondimento sulla costituzione del fondo e il ritardo nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, si veda il volume II del Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativi al decreto legge n. 34 del 2020.

 

s)   Quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 202.

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA.

 

t)    Quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, per detto importo, definitivamente all’erario.

 

L'articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

 

u)   Quanto a 170 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.

 

v)   quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale). La relazione tecnica chiarisce che le relative economie sono state accertate sulla base delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell’apposita Conferenza dei servizi.

 

z)   Quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 256, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

Il comma 256 della legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

 

aa)  quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);

 

bb) Quanto a 157 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);

 

cc)  quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies (si veda la relativa scheda);

 

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b) (si veda la relativa scheda);

 

ee)  quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a) (si veda la relativa scheda);

 

ff)    quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione ''Fondi da ripartire'' - programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del MEF;

 

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.

 

Il comma 8 dispone che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste dall’articolo, 17, comma 13 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti legge n. 18, 34, 23, 104 del 2020 e dal presente decreto.

 

Si rammenta che l'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 demanda a sua volta al MEF il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, dal decreto-legge n. 23 del 2020, dal decreto-legge n. 104 del 2020 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative previste dall’articolo, 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per una ricostruzione delle risorse rese disponibili con le prime tre autorizzazioni al maggiore indebitamento netto approvate dal Parlamento, e dei relativi impieghi, si rinvia alla scheda sull'articolo 34 del Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativo al decreto-legge n. 137 del 2020 e all'ulteriore documentazione ivi richiamata.

 

Per quanto riguarda la procedura di monitoraggio prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si rammenta che il relativo articolo 17, comma 13, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

Il comma 9 dispone che le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo.

 

Il comma 10 incrementa di 90 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di accelerare nel 2020 l’estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all’Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 11 dispone che al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis , 229, commi 2-bis e 4-bis , del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l’anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell’esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all’articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, è da intendersi riferita all’anno 2021.

 

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 34 del 2020, si rammenta che:

§  l’articolo 198 istituisce un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell’epidemia di COVID 19. Il comma 2 individua la copertura finanziaria;

§  l'articolo 199 prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri. In particolare, il comma 7 prevede, per tale finalità, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020. Le disposizioni dei commi da 10-bis a 10-quater, prevedendo l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e, per le disponibilità residue del fondo nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne;

§  L'articolo 229, comma 2-bis, in materia di trasporto scolastico, prevede, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 4-bis, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 104 del 2020:

§  l'articolo 85, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020; esso è destinato alle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 in materia di trasporti interregionali ovvero sulla base di autorizzazioni regionali per compensare i danni subiti da suddette imprese in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19;

§  l’articolo 88 estende a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 (comma 1), rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità attuative delle sopra citate disposizioni e fissando un limite di 28 milioni di euro per l’anno 2020 e 7 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 2). La norma prevede anche la copertura finanziaria dell’intervento (comma 3);

§  l’articolo 89 istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l’intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (comma 1). I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (comma 2). L’intervento è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 3) e se ne disciplina la copertura finanziaria (comma 4).

Infine, l'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, eventuali risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Per effetto del comma in esame, pertanto, tale disposizione è ora da intendersi riferita all'anno 2021.

 

Il comma 12 dispone che ai fini dell’articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda il comma 5), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni  destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all’impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall’articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda il comma 5), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 4-quater , comma  1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell’articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.

 

Si rammenta che l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 dispone:

1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

 

Il comma 13 dispone che le somme destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell’articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

 

Si rammenta che l'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, il comma 8 introduce una procedura (in deroga a quella prevista dal comma 12-bis dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate.

Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria ai fini della gestione, il comma ne prevede, ai fini del loro utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all’entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.

 

Il comma 14 stabilisce che le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

 

Il comma 15, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


 

Articolo 35
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 35 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge n. 137 del 2020 è dunque vigente dal 29 ottobre 2020.

 

 

 

 



[1]     In base a tale norma, la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è affidata all’Istituto superiore di sanità che, allo scopo, predispone e gestisce una specifica piattaforma dati, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare.

[2]     Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

[3]     Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

[4]     Il termine dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 4, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 34 del 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’Allegato, n. 30 al decreto legge n. 83 del 2020 di proroga termini.

[5]    Sono sette le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise; Calabria e Molise sono commissariate.

[6]     Nel corso dell’esame parlamentare della legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, l’applicazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono state estesi anche agli enti del Ssn quali: aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; IRCCS, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.

[7]     I limiti di spesa a cui derogare sono stai fissati dall'art. 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124 del 2019 (c.d. Decreto fiscale) che lo fissa in un valore non superiore al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 e dall’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

[8]     Fondo istituito - ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.

[9]     Testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[10]   Nello specifico, si legge che il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, direzione centrale della Finanza locale, ha provveduto ad accreditare ai comuni delle regioni a statuto ordinario le somme spettanti a valere sul fondo di 400 milioni di euro istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 154/2020). Quanto i particolare ai comuni appartenenti alle autonomie speciali, si precisa che il Viminale ha accreditato le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e province autonome, per il successivo trasferimento da parte di queste ultime delle risorse ai comuni dei rispettivi territori.

[11]   Si tratta, come noto, del fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione Istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), parallelamente alla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), e alimentato proprio con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

[12]   Ai tratta dei seguenti comuni:1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.

[13]   A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'art.66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

[14]   Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[15]   Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, e successive modificazioni, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, definendone l'ambito delle competenze. Nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

[16]   Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto", cfr. la citata circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584. La medesima circolare illustra le azioni chiave dopo l'identificazione di un caso, ai fini delle attività di tracciamento (contact tracing), sorveglianza epidemiologica e sorveglianza attiva dei contatti.

[17]   Cfr. la citata circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584.

[18]   Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto", cfr. supra, in nota.

[19]   Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr., come detto, il relativo portale.

[20]   "Sistema di accoglienza regionale", attraverso il quale gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS.

[21]   La prima dichiarazione dello stato di emergenza, con scadenza fino al 31 luglio 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; la seconda dichiarazione, con scadenza fino al 15 ottobre 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020; la terza dichiarazione, con scadenza fino al 31 gennaio 2021, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.

[22]   Per un riepilogo di tutti i provvedimenti di contenimento si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 306 di ottobre 2020, Le misure di contenimento del contagio nei D.P.C.M. di attuazione.

[23]   In occasione dell’attuale emergenza sanitaria, a seguito di specifiche call lanciate il 28 febbraio 2020, il Ministero dell'istruzione ha invitato tutti i produttori di hardware e di software che desiderassero rendere disponibili a titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità. Con la nota n. 562 del 28 marzo 2020, il Dicastero ha poi precisato che "le piattaforme per l’apprendimento a distanza [erano] state già messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero, che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. (...) Le predette piattaforme per la didattica a distanza [sono state] offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con il Ministero di apposito protocollo di intesa".

[24]   Per quanto qui di interesse, l'art. 4 del D.P.R. 275/1999 stabilisce che le scuole possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

§  l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

§  la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;

§  l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap;

§  l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

§  l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

      L'art. 5 del medesimo D.P.R. 275/1999 consente alle scuole di adattare il calendario scolastico, nonché di variare l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel PTOF.

[25]   Al riguardo, il D.P.C.M 3 dicembre 2020 prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza." Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, "il Prefetto ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità" in questione.

[26]   Il bando per l'ammissione deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste.

[27]   Di cui all'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[28]   La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - che concerne i soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusivo riferimento ai congedi summenzionati - specifica che, ai fini in oggetto, si considerano equiparati ai genitori gli affidatari o collocatari (del minore) e che, in ogni caso, il requisito della convivenza implica che il minore abbia la stessa residenza anagrafica del richiedente.

[29]   Si ricorda che, per i casi in cui la quarantena sia stata invece disposta per la positività del figlio (al virus SARS-CoV-2), i genitori conviventi rientrano a loro volta nell'ambito della quarantena precauzionale, la quale è equiparata, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia o di ricovero ospedaliero del lavoratore (cfr. l'articolo 26, comma 1, e l'articolo 87, comma 1, alinea, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni).

      Per la nozione di "contatto stretto", cfr. la circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, prot. 18584.

[30]   Per tale disciplina generale, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni. Per alcune delle disposizioni specifiche e transitorie vigenti, cfr. infra. Si ricorda che l'articolo 18, comma 1, della suddetta L. n. 81 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva.

[31]   Novella concernente il comma 5 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020.

[32]   Queste ultime sono: Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Riguardo all'eventuale adozione della misura della quarantena, il capitolo 2.2.3 del documento afferma che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti positivo al virus SARS-CoV-2, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale valuterà se prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti; la chiusura di una scuola o di una parte della stessa dovrà essere valutata dal suddetto dipartimento in base al numero di casi confermati, a eventuali cluster e al livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola - osserva sempre il documento - non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il medesimo dipartimento potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire l'eventuale circolazione del virus. Il successivo capitolo 2.3 specifica che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti contatto stretto di un contatto stretto, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che, per un successivo accertamento di positività, non si ricada direttamente nella fattispecie (e nelle relative indicazioni) di cui al suddetto capitolo 2.2.3.

[33]   Cfr. l'articolo 26, comma 2-bis, e l’articolo 39, commi 1 e 2-bis, del citato D.L. n. 18 del 2020, l’articolo 90, comma 1, secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e l'articolo 21-ter del citato D.L. n. 104 del 2020 (per la proroga dei termini, relativamente ai citati articolo 39, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18 e articolo 90, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34, cfr. l'articolo 1, comma 3, e il relativo allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e successive modificazioni).

[34]   Riguardo a queste ultime, cfr. infra.

[35]   La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 - che concerne, come detto, i soli lavoratori dipendenti del settore privato - individua (rispettivamente, nei paragrafi 2.3 e 2.4) le situazioni di compatibilità o di incompatibilità dei congedi in esame con le tipologie di assenza dal lavoro dell'altro genitore.

[36]   Novella concernente il comma 5 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020.

[37]   Per quest'ultima nozione, cfr. l'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

[38]   La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 specifica che il limite di spesa concerne i soli congedi richiesti dai lavoratori del settore privato. Tale specificazione è anche contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1994).

[39]   La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 specifica infatti che, per i dipendenti pubblici, la domanda di congedo deve essere presentata all'amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima.

[40]   Il comma 4 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020 opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; tale richiamo è identico, dunque, a quello operato dall'articolo 34 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, per l'indennità relativa ai congedi parentali. Riguardo al suddetto comma 2 dell'articolo 23, comma escluso dall'ambito di tali richiami, cfr. infra.

[41]   Tali ratei non vengono computati in quanto il citato articolo 21-bis, comma 4, del D.L. n. 104 del 2020 esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23 del testo unico (cfr. supra). Per le modalità specifiche di calcolo della retribuzione media globale giornaliera, cfr. gli altri commi del medesimo articolo 23.

[42]   Riguardo a tali criteri, cfr. l'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni (tale comma è richiamato, per i congedi parentali, dall'articolo 34, comma 4, del medesimo testo unico), nonché la citata circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020.

[43]   Di cui al comma 8 del citato articolo 21-bis del D.L. n. 104 del 2020.

[44]   Cfr. l’A.S. n. 1994.

[45]   Indennità di cui all'articolo 85 del citato D.L. n. 34 del 2020.

[46]   Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del citato D.L. n. 104 del 2020.

[47]   Cfr. l’A.S. n. 1994.

[48]   Riguardo al suddetto articolo 22, si rinvia alla relativa scheda di lettura, anche con riferimento alle ipotesi di congedo privo di indennità e di contribuzione figurativa per i figli di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni.

[49]   Quest'ultimo articolo provvede alla trasposizione (in seno al presente D.L. n. 137) dell'articolo 30 del D.L. n. 149 del 2020. La novella suddetta concerne l'articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni.

[50]   Per quest'ultima nozione, cfr. l'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

[51]   Cfr. l'articolo 1, comma 9, lettera s), e l'articolo 3, comma 4, lettera f), del medesimo D.P.C.M.

[52]   Si ricorda che le disposizioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - anch'esso citato dalla norma in esame - sono state sostituite da quelle del medesimo D.P.C.M. 3 novembre 2020.

[53]   Per quest'ultima nozione, cfr., come detto, l'articolo 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992.

[54]   La circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020 specifica infatti, con riferimento ai congedi di cui al citato articolo 21-bis, che, per i dipendenti pubblici, la domanda di congedo deve essere presentata all'amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima. La medesima circolare specifica che il limite di spesa concerne i soli congedi richiesti dai lavoratori del settore privato.

[55]   Il comma 2 del presente articolo 22-bis opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; tale richiamo è identico, dunque, a quello operato dall'articolo 34 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, per l'indennità relativa ai congedi parentali. Riguardo al suddetto comma 2 dell'articolo 23, comma escluso dall'ambito di tali richiami, cfr. infra.

[56]   Tali ratei non vengono computati in quanto il comma 2 del presente articolo 22-bis esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23 del testo unico (cfr. supra). Per le modalità specifiche di calcolo della retribuzione media globale giornaliera, cfr. gli altri commi del medesimo articolo 23.

[57]   Riguardo a tali criteri, cfr. l'articolo 22, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni (tale comma è richiamato, per i congedi parentali, dall'articolo 34, comma 4, del medesimo testo unico), nonché la citata circolare dell'INPS n. 116 del 2 ottobre 2020.

[58]   Cfr. l'A.S. n. 2013.

[59]   Si ricorda che l’art. 221, comma 7, consente – fino al 31 dicembre 2020 - la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento.

[60]   Le norme il cui contenuto viene parzialmente riprodotto sono quelle di cui all’art. 83, dal comma 12-bis al comma 12-quinquies, sulle modalità di celebrazione delle attività processuali durante la fase dell’emergenza. Tali disposizioni sono state oggetto di modifica da parte del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 70 del 2020.

[61]   È l’art. 16-undecies del decreto-legge n. 179/2012 a disciplinare le modalità dell'attestazione di conformità dei documenti informatici, prevedendo che quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico e può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

[62]   D.Lgs. 23/02/2006, n. 109, Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[63]   Si tratta dei seguenti enti:

§  Acquirente Unico S.p.a.;

§  Società Finanziaria di Promozione della cooperazione economica con i Paesi dell’Est europeo –Finest;

§  Trentino Sviluppo S.p.a.;

§  Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni – Finlombarda S.p.a;

§  Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.a. – GEPAFIN S.p.a;

§  Finanziaria regionale Valle d’Aosta – Società per azioni – Finaosta S.p.a;

§  Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

§  Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia.

[64]   Obblighi di cui al Regolamento (UE) n.549/2013 del 21 maggio 2013.

[65]   Con riguardo all'articolo 4 e alla sua attuazione si veda la seguente sezione del sito della giustizia amministrativa:https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/udienze-da-remoto-art4dl282020.

[66]   Per questo riguardo, si sono finora succeduti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, n. 153 del 18 maggio 2020, n. 287 del 27 ottobre 2020.

[67]   Cfr, a mero titolo esemplificativo, la Circ. ARAN 2/2017.

[68]   "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[69]   Si veda il Comunicato 09/11/2019 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Istituzione del tavolo tecnico per la definizione delle modalità applicative delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2019, n. 263.

[70]   La Conferenza delle regioni ha depositato un proprio documento presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi della Commissione bilancio del Senato in occasione dell'audizione svoltasi il 31 agosto 2020.

[71]   L’atto o la circostanza di fatto al verificarsi dei quali il tributo è dovuto; esso viene indicato anche come «fatto imponibile», «oggetto dell’imposta» o «fatto generatore».

[72]   A pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato viene ricordato che “nel gennaio 2016, il MIT e le amministrazioni dei territori attraversati dalla A22 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che consentiva l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Si dovevano, dunque, liquidare i soci privati che detengono circa il 14% della società Autostrada del Brennero S.p.A. L’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 non si è ancora concluso ed anche la data, oramai imminente, del 30 giugno trascorrerà senza che venga perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A.”.

[73]   V. pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato.

[74]   Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[75]   Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[76]   Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

[77]   L'accordo è stato sottoscritto nel corso della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 20 luglio 2020 (Rep. atti n.115/CSR).

[78]   "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

[79]   Il risultato di amministrazione non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, che sono rappresentate dal fondo pluriennale vincolato.

[80]   "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali". L'art.1, comma 10, istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle Regioni e Province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

[81]   Con cui è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, Province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, mutuando l'impianto del citato D.L. n.35 del 2003.

[82]   Per il cui commento si rinvia alle Note brevi del Servizio studi del Senato n. 172 "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", febbraio 2020 e n.212 "I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[83]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

[84]   Lo schema ha ricevuto parere favorevole da parte della 5a commissione del Senato in data 27 ottobre 2020. La V commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole in data 29 ottobre 2020.

[85]   Ossia le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa).

[86]   In particolare, la legge n. 196/2009 (articolo 17, commi 12 e seguenti) assegna al Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, il monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi tali scostamenti, il comma 12-bis definisce una procedura per la copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, che consente:

§  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, di provvedere, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente (con esclusione delle spese per oneri inderogabili);

§  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di provvedere - laddove la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente non risulti sufficiente - alla riduzione di stanziamenti previsti negli stati di previsione del bilancio dello Stato (con esclusione delle spese per oneri inderogabili).

      In entrambi i casi, gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle commissioni competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimersi entro 7 giorni. Gli schemi dei decreti sono altresì corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

[87]   L’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 - da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - possono essere destinati ad alimentare il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020) per far fronte agli oneri derivanti dal regime di sostegno pubblico all’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, con un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. I citati articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 recano varie misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica.