Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID (c.d. Ristori) - Articoli 1-15-bis
Serie: Progetti di legge   Numero: 374/1 Volume I
Data: 14/12/2020
Organi della Camera: V Bilancio, VI Finanze

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con gli emendamenti approvati dalle Commissioni Riunite

Volume I – Articoli 1-15-bis

Edizione provvisoria

 

 D.L. 137/2020 - A.S. n. 1994

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 307/1 volume I

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

Dipartimento finanze

Tel. 066760-9496 - st_finanze@camera.it -  @CD_finanze

 

Progetti di legge n. 374/1 volume I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 9

Articolo 1, comma 1-bis del ddl di conversione (subem. 1.1000/3000) (Abrogazione dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157 del 2020, salvi gli effetti). 11

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 16

Articolo 1, comma 14-bis (em. 1.186) (Estensione e compatibilità degli aiuti con disciplina UE)  24

Articolo 1-bis (em. 1.0.52) (Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati) 26

Articolo 1-bis (em. 1.1000 lett. b)) (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020). 29

Articolo 1-bis.1 (subem. 1.1000/3000) (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche). 33

Articolo 1-bis.2 (subem. 1.1000/3000) (Fondo perequativo). 34

Articoli 1-bis.3 e 19-bis (em. 1.1000 e subem. 1.1000/3000 e 1.1000/5000) (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive). 36

Articolo 1-ter (em. 1.1000 lett. b)) (Controlli antimafia). 40

Articolo 2 (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295). 43

Articolo 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)  46

Articolo 4 (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari) 49

Articolo 4-bis (em. 4.0.7) (Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa). 51

Articolo 4-bis (em. 4.0.10 (testo 2)) (Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori del sisma Centro Italia). 53

Articolo 4-bis (id. em. 4.0.12 e 27.0.8) (Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti). 55

Articolo 5, commi 1 e 5, e articolo 6-bis, commi 1 e 7 (subem. 1.1000/3000) (Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente). 61

Articolo 5, comma 2 e articolo 6-bis, comma 2 (subem. 1.1000/3000) (Misure a sostegno degli operatori turistici) 64

Articolo 5, commi 3 e 5 e articolo 6-bis, commi 3 e 7 (subem. 1.1000/3000 e identici 1.1000/3000/93 testo 2 e 1.1000/3000/15 testo 3) (Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali). 66

Articolo 5, comma 4  (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo)  71

Articolo 5, commi 4-bis e 4-ter (em. 5.42 testo 2) (Credito d’imposta musica e spettacoli da vivo) 74

Articolo 5, comma 4-bis (em. 5.44 testo 3 e identici) (Disposizioni in materia di compenso per copia privata). 76

Articolo 5, commi 6 e 7 (Tax credit vacanze). 78

Articolo 5, comma 7-bis (em. 5.96 testo 2) (Interventi relativi ai contributi diretti per le imprese editrici di quotidiani e periodici). 83

Articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)  88

Articolo 6-bis, commi 3-bis e 3-ter (subem. 1.1000/3000/94) (Contributo per la Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini). 93

Articolo 6-bis, comma 3-bis (1.1000/3000/95) (Incarichi di collaborazione presso il MIBACT)  95

Articolo 6-bis, commi 4 e 5 (subem. 1.1000/3000) (Disposizioni inerenti a contributi nei settori della cultura e del turismo). 98

Articolo 6-bis, commi 5-bis-5-quater (sub 1.1000/3000/97 (testo 2)) (Istituito del Fondo per la valorizzazione delle grotte) 100

Articolo 6-bis, commi 6 e 7 (subem. 1.1000/3.000, lett. c)) (Finanziamenti alle imprese esportatrici). 101

Articolo 6-bis, commi 6-bis e 6-ter (subem. 1.1000/3000/114 id. a 1.1000/3000/134 testo 2 e subem. 1.1000/3000/115) (Modifiche al Testo unico dei media audiovisivi e radiofonici)  104

Articolo 6-bis, commi da 6-bis a 6-quater (subem. 1.1000/3000/111 (testo 2)) (Contributo per i collegi universitari di merito accreditati). 106

Articolo 6-ter (subem. 1.1000/3000/136 (testo 2) e identici) (Contributo una tantum per le edicole). 109

Articolo 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura) (ABROGATO). 112

Articolo 7-bis (sub. 1.1000/140 (testo 2) e identici) (Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro). 115

Articolo 8 (Credito d’imposta locazioni). 117

Articolo 8-bis (em. 8.0.47 T2) (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche). 119

Articolo 8-bis (em. 1.1000, lett. e)) (Credito d’imposta locazioni per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020). 124

Articolo 9 (Esenzione seconda rata IMU su immobili e pertinenze riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1). 126

Articolo 9-bis (em. 1.1000g, subem. 1.1000/5000 e 1.1000/3000/165 id a /186 T2) (Cancellazione della seconda rata IMU). 130

Articolo 9-bis.1 (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU). 134

Articolo 9-bis.1, commi da 1-bis a 1-octies (subem. 1.1000/3000/189 testo 2 e identici) (Misure di sostegno delle imprese di pubblico esercizio inerenti all'esonero dal pagamento di canoni)  137

Articolo 9-bis.1-bis (em. 1.1000/3000/201 (testo 2))  (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali). 142

Articolo 9-ter (em. 1.1000 lett. g)) (Proroga versamento ISA). 144

Articolo 10 (Proroga presentazione modello 770). 147

Articolo 10-bis (em. 10.0.21 testo 2 e identici) (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)  148

Articolo 10-bis (em. 10.0.137) (Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica). 150

Articolo 11 (Finanziamento della prosecuzione degli interventi di integrazione salariale relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica). 155

Articolo 12, commi da 1 a 8 e da 12 a 17, Articolo 12-bis e Articolo 12-bis.1 (em. 1.1000, subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/214, em. 12.100 ed em. 12.5000) (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale). 157

Articolo 12, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento). 167

Articolo 12, commi 16-bis e 16-ter (em. 1.100/3000/216 testo 2) (Assunzioni cooperative sociali) 170

Articolo 12-bis.1.1 (em. 1.1000/3000/228)  (Operatori volontari del servizio civile universale)  172

Articolo 13 (Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive) 174

Articolo 13-bis (em. 13.0.9) (Disposizioni in materia di contribuzione volontaria). 176

Articolo 13-bis (em. 1.1000 lett. l)) (Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive). 177

Articolo 13-ter (em. 1.1000, lett. l)) (Sospensione dei versamenti tributari). 180

Articolo 13-ter.1 (subem. 1.1000/3.000) (Sospensione versamenti dicembre). 182

Articolo 13-ter.1.1 (em. 1.1000/3000/264) (Dipendenti pubblici che segnalano illeciti) 184

Articolo 13-ter.1.1 (subem. 1.1000/3000/266)  (Registro unico degli operatori di gioco)  187

Articolo 13-ter.2 (em. 1.1000/3000, lett. f) ed em. 1.1000/3000/289 (testo 2)) (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP). 189

Articolo 13-ter.3 (subem. 1.1000/3000) (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap). 194

Articolo 13-ter.4 (subem. 1.1000/3000) (Proroga pagamento “rottamazione ter”). 195

Articolo 13-ter.5 (subem. 1.1000/3000) (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico su apparecchi da intrattenimento) 197

Articolo 13-ter. 6 (subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/5000) (Proroga pagamento “rottamazione ter”). 200

Articolo 13-ter.6-bis (em. 1.1000/3000/325, testo 2) (Misure per velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale). 206

Articolo 13-quater, commi 1-4 e 7 (em. 1.1000, lett. l), sub. 1.1000/3000, lett. f) e sub. 1.1000/5000) (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee). 208

Articolo 13-quater, commi 5 e 6 (em. 1.1000, lett. l) e sub. em. 1.000/3.000 lett. f), n. 2)) (Estensione e compatibilità degli aiuti con disciplina UE). 210

Articolo 13-quinquies (em. 1.1000 e 1.1000/5000) (Bonus baby-sitting per lavoratori autonomi nelle regioni caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto). 213

Articolo 13-sexies (em. 1.1000, lett. l)) (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore). 217

Articolo 13-septies (em. 1.1000 lettera l)) (Rifinanziamento CAF). 219

Articolo 13-octies (em. 1.1000) (Norme in materia di sicurezza sul lavoro relative ad agenti biologici). 221

Articolo 13-novies (em. 1.1000, lett. l) e sub. 1.1000/5000) (Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2020 - Sospensione versamenti tributari e contributivi Lampedusa e Linosa). 223

Articolo 13-decies (em. 1.1000) (Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL). 226

Articolo 13-undecies (em. 1.1000) (Finanziamento dell'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico di alcuni Fondi bilaterali). 228

Articolo 14 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza). 229

Articolo 15 (Indennità per alcune categorie di lavoratori). 233

Articolo 15-bis (subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/5000) (Indennità per alcune categorie di lavoratori). 240

Articolo 15-bis, commi 11-bis e 11-ter (em. 1.1000/3000/35 T2 e id.) (Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello). 248

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 1-bis del ddl di conversione (subem. 1.1000/3000)
(Abrogazione dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157 del 2020, salvi gli effetti)

 

Il disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione dei decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020, con salvezza dei loro effetti.

 

Con l'approvazione in sede referente del subemendamento 1.1000/3000, si propone l'abrogazione dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

La disposizione è formulata quale aggiuntivo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 137 del 2020.

I decreti-legge di cui qui si tratta sono:

ü  decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

ü  decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

ü  decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

 

Al contempo, le modifiche proposte dalle commissioni riunite 5a e 6a recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, dei tre decreti-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, tali decreti-legge risultano 'a perdere' ai fini della loro puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 137 del 2020.

 

 

Legislatura XVIII - decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[1], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[2].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12[3], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[4], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[5], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[6].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[7], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[8], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[9], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[10], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[11], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126[12], a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. " Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi ultimi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159[13], a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

 


Articolo 1
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

 

 

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera a), le Commissioni di merito propongono la soppressione della disposizione originaria che demanda a uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (tale precisazione è proposta dall'emendamento 1.5000) che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del “Decreto Rilancio” e che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito (l’emendamento 1.5000 propone di sostituire in tali termini l'attuale riferimento al "predetto ristoro"), il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il contributo oggetto dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare del contributo è determinato: per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come quota del contributo già erogato; per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera a), le Commissioni di merito propongono l'inserimento di una disposizione che riproduce l'articolo 1, comma 2, del D.L. 149/2020. Essa prevede che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo in esame è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1, per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO: 561030-gelaterie e pasticcerie; 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti; 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina; 551000-Alberghi. Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera a), le Commissioni di merito propongono l'inserimento di ulteriori disposizioni, corrispondenti all'articolo 1, commi 4 e 5, del D.L. 149/2020, volte a riconoscere nel 2021 il contributo agli operatori con sede operativa nei centri commerciali nonché agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed è concesso al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, pubblicato nella GU n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

 

Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera a), le Commissioni di merito propongono la soppressione del comma 2, il quale demanda a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, l'eventuale individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

 

Il comma 3 prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 4 prevede che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (in luogo dell'originario riferimento ai "soggetti riportati nell'Allegato 1", secondo quanto propone l'emendamento 1.5000), che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Il comma 5 prevede che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) e che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito (in luogo dell'originario riferimento alla mancata restituzione del "predetto ristoro", secondo quanto propone l'emendamento 1.5000), il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

 

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 hanno introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare, il comma 1 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Il contributo non spetta (comma 2):

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate)

- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta)

- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati)

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti - titolari di partita IVA - e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS), 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Il contributo spetta esclusivamente (comma 3):

ai titolari di reddito agrario, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (articolo 32 del TUIR)

ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera a) del TUIR);

- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR);

- compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).

Il comma 4 definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

La condizione stabilita dal presente comma non deve invece essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché dai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

I commi 5 e 6 definiscono l'ammontare del contributo, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 5):

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto (comma 6) per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai sensi del comma 7, il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I commi 8, 9 e 10 indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (comma 8).

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (articolo 10).

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 “Fondi di Bilancio”.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

Il comma 15 reca la quantificazione degli oneri, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, e indica la copertura finanziaria facendo rinvio all'articolo 265.

 

Il comma 6 prevede che per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto di cui al suddetto articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 7 dispone che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, come quota del contributo già erogato;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal suddetto articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (sui quali si veda il box sopra); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (l'emendamento 1.5000 propone d'inserire tale riferimento al periodo d'imposta), il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento, prevista dal comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame.

Il comma 8 prevede che, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 10 rinvia alle disposizioni contenute nei commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, che si applicano in quanto compatibili.

Il comma 11 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e di ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo in esame.

Il comma 12 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni.

 

Per approfondimenti sul nuovo quadro degli aiuti di Stato (Temporary framework) si veda l’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 13 abroga l'articolo 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

 

L’articolo 25-bis ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

In particolare, il comma 1 ha previsto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Il comma 2 ha demandato la disciplina attuativa a un decreto del MEF da adottare, di concerto con il MISE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto dovrà altresì assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello del 2019.

Il comma 3 ha previsto che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

In base al comma 4, l’efficacia delle suddette misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

 

Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera a), le Commissioni di merito propongono la sostituzione del comma 14, il quale reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per il 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per lo stesso 2020, ai quali si provvede, quanto a 5 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 25-bis del D.L. n. 34/2020 e, quanto a 2.503 milioni di euro per il 2020, ai sensi dell'articolo 34 (alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia).

Nella nuova formulazione proposta dalle Commissioni di merito (che riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 149/2020), il comma 14 prevede che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo in esame è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1, per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:

- 561030-gelaterie e pasticcerie;

- 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;

- 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;

- 551000-Alberghi.

Tali operatori devono avere il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del provvedimento in esame.

 

Con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera a), le Commissioni di merito propongono l'inserimento dei nuovi commi 14-bis, 14-ter e 14-quater.

Il nuovo comma 14-bis (che riproduce l'articolo 1, comma 4, del D.L. 149/2020) prevede che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo in esame è riconosciuto nel 2021:

- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali;

- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Tali operatori devono essere interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 e il contributo è loro erogato, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

Il nuovo comma 14-ter (che riproduce l'articolo 1, comma 5, del D.L. 149/2020) prevede che, fermo restando il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro, per i suddetti operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, individuati dal comma 14-bis, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, il contributo di cui al comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo in esame. Qualora, al contrario, tali operatori svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO non rientranti nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo in esame ed è ugualmente determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020.

Il comma 14-quater reca la copertura dei relativi oneri, valutati in 2.954,9 milioni di euro per il  2020 e pari a 280 milioni di euro per il 2021, di cui 508 milioni di euro per il 2020 e 280 milioni di euro per il 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla GU n. 276 del 5 novembre 2020, ai quali si provvede quanto a 2.949,9 per il 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.


Articolo 1, comma 14-bis (em. 1.186)
(Estensione e compatibilità degli aiuti con disciplina UE)

 

 

L’articolo 1, comma 14-bis – di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento con l’approvazione dell’em. 1.186 – interviene sul comma 9 dell’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), il quale, al primo periodo, eleva da 25 mila a 40 mila euro l’importo massimo delle operazioni di micro credito, e al secondo periodo, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’adozione di modifiche alla disciplina attuativa del micro credito, necessarie per adeguarla alla disposizione di cui al primo periodo. Il comma 14-bis in esame prevede la soppressione di tale secondo periodo.

 

 

Nel dettaglio, il comma 9 dell’articolo 13 del D.L. n. 23/2020, al primo periodo, novella l’articolo 111, comma 1, lettera a) del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), elevando da 25 mila euro a 40 mila euro l’importo massimo delle operazioni di micro credito.

Il secondo periodo - che qui si propone di sopprimere - dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono apportate al regolamento di cui al D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, attuativo della disciplina del micro credito di cui all’articolo 111 del TUB, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo.

Si evidenzia che il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, recante la disciplina del micro credito in attuazione dell’art. 111 del TUB, all’articolo 4, comma 1, attualmente prevede che i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di micro credito.

Il comma 2 dispone che l'operatore di micro credito possa concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

Vi è dunque, allo stato attuale, un disallineamento tra norma primaria – articolo 111 del TUB, come novellato dall’articolo 13, comma 9, primo periodo del TUB – e normativa attuativa secondaria.

 

La soppressione della norma che dispone l’adeguamento della disciplina secondaria appare ispirata all’esigenza di rendere immediatamente efficace la norma. Per la certezza degli operatori sembra rimanere l’esigenza, se non di adeguare il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, almeno di chiarire con circolare come la novella legislativa agisca sui limiti alle operazioni poste dal decreto ministeriale del 2014.

Si fa presente che l’art. 111 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) consente il microcredito anche ad operatori diversi dagli intermediari finanziari abilitati entro il ricordato limite dei 40 mila euro (precedentemente al decreto-legge n. 23 del 2020 il limite era fissato a 25 mila euro). Lo stesso articolo, al comma 5, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emani disposizioni attuative per disciplinare, tra l'altro, i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, i limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attività e alle condizioni economiche applicate e le informazioni da fornire alla clientela, per cui una normazione secondaria è in ogni caso prevista.


Articolo 1-bis (em. 1.0.52)
(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati)

 

 

L’articolo 1-bis, di cui si propone l’introduzione con l’approvazione dell’emendamento 1.0.52, inserisce le imprese sociali - che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento mirato di persone con disabilità stipulano convenzioni quadro (aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro) al fine di favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili ed estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.

 

Preliminarmente, va ricordato che l’articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 – che la disposizione in commento sostituisce integralmente – attualmente prevede che i servizi per il collocamento obbligatorio (sentito il Tavolo tecnico composto, tra l’altro, da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale) stipulino con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro (comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e le cooperative sociali[14] ed i relativi consorzi le suddette convenzioni quadro su base territoriale, validate da parte delle regioni e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali realizzato attraverso le predette convenzioni riguardi i lavoratori disabili - con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio – tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (ex art. 3 della L. 68/1999[15]).

 

La disposizione in commento inserisce le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017[16] nel novero dei suddetti soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le predette convenzioni quadro e dispone, contestualmente, che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative sociali, come attualmente previsto dal richiamato art. 14, ma anche alle imprese sociali medesime (cpv. art. 14, c. 1)

Conseguentemente, anche le imprese sociali possono soddisfare, attraverso tali convenzioni quadro, il suddetto obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, entro determinati limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione (cpv. art. 14, c. 3 – vedi infra).

 

I successivi commi da 2 a 4 confermano la disciplina attualmente vigente circa il contenuto delle citate convenzioni quadro e l’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, richiamando tra i soggetti a cui tale disciplina si applica anche le predette imprese sociali.

In particolare:

§  la convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti (cpv. art. 14, c. 2):

-       le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

-       i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale, mentre l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi per il collocamento obbligatorio delle categorie protette;

-       le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

-       la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo del numero delle coperture per ciascuna impresa, che è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il suddetto coefficiente. Tale coefficiente è individuato secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

-       la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

-       l'eventuale costituzione di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

-       i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

§  come anticipato, se l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù delle convenzioni quadro, riguarda i lavoratori disabili, tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente e nei limiti di percentuali massime individuati con le convenzioni quadro. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti (per le quali il più volte richiamato art. 3 della L. 68/1999 dispone l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile). La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro (cpv. art. 14, c. 3);

§  l’inserimento lavorativo di soggetti disabili realizzato attraverso la convenzione quadro è subordinato all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a carico delle imprese conferenti (cpv. art. 14, c. 4).

 

 

Per completezza, si ricorda che gli artt. 11 e 12 della più volte richiamata L. 68/1999 recano misure assimilabili a quelle dettate dall’art. 14 del D.Lgs. 276/2003, in quanto anch’esse dirette alla stipulazione di convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma che miri al conseguimento degli obiettivi occupazionali posti dalla medesima legge per i lavoratori disabili.

Tuttavia, tali misure presentano talune differenze rispetto a quella in esame per quanto riguarda, in primo luogo, l’ambito di applicazione che nella L. 68/1999 concerne i soli lavoratori disabili e non anche quelli svantaggiati.

In secondo luogo, in base all’art. 14 del D.Lgs. 276/2003 i lavoratori disabili o svantaggiati sono assunti alle dipendenze delle cooperative, che ricevono le commesse dai datori di lavoro che decidono di aderire alle convenzioni quadro.  Nell’art.  12 della  L.  68/1999, invece, l’inserimento dei disabili presso le cooperative sociali è temporaneo, in quanto essi, pur se distaccati presso la cooperativa sociale, sono assunti a tempo indeterminato dal datore di lavoro che si impegna ad affidare alle cooperative sociali alcune commesse di lavoro e ad attuare uno “specifico percorso formativo personalizzato”.

 


Articolo 1-bis (em. 1.1000 lett. b))
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

 

 

L’articolo 1-bis - di cui le Commissioni di merito propongono l'inserimento mediante approvazione dell'emendamento 1.1000 lettera b) e che corrisponde all'articolo 2 del D.L. 149/2020 - riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;

- dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al provvedimento in esame;

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Estende al contributo a fondo perduto le procedure di erogazione di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del provvedimento in esame. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;

- dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al provvedimento in esame;

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’dell'articolo 19-bis del provvedimento in esame.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

La misura intende sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19».

Il comma 2 estende al contributo a fondo perduto le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

 

Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 ha previsto che il contributo a fondo perduto da esso introdotto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 4 ha previsto che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 5 ha previsto che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 hanno introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare, il comma 1 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Il contributo non spetta (comma 2):

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate)

- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta)

- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati)

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti - titolari di partita IVA - e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS), 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Il contributo spetta esclusivamente (comma 3):

ai titolari di reddito agrario, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (articolo 32 del TUIR)

ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera a) del TUIR);

- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR);

- compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).

Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 137/2020 ha definito la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. La condizione non deve invece essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché dai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

I commi 5 e 6 hanno definito l'ammontare del contributo, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 5):

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo è stato in ogni caso riconosciuto (comma 6) per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai sensi del comma 7, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I commi 8, 9 e 10 hanno indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto. I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (comma 8). L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 10.

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle precedenti disposizioni sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (articolo 10).

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 “Fondi di Bilancio”.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al provvedimento in esame.

 

Il comma 3 rinvia all’articolo 34 per la copertura degli oneri, valutati in 563 milioni di euro per il 2020.


Articolo 1-bis.1 (subem. 1.1000/3000)
(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)

 

 

L’articolo 1-bis.1 - corrispondente all'articolo 6 del D.L. 157/2020 e di cui le Commissioni di merito propongono l'inserimento mediante approvazione del subemendamento 1.1000/3000 - estende le misure relative al contributo a fondo perduto dettate dall’articolo 1 del provvedimento in esame ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 del provvedimento in esame.

 

Secondo il comma 1, esse si applicano in particolare anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4.

Il comma 2 rinvia all’articolo 34 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri, valutati in 446 milioni di euro per il 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per il 2021.

 


Articolo 1-bis.2 (subem. 1.1000/3000)
(Fondo perequativo)

 

 

L’articolo 1-bis.2 - proposto dalle Commissioni riunite 5a e 6a con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000 -istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l'anno 2021, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato.

 

La disposizione in esame riproduce il contenuto dell'articolo 23 del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori quater") con alcune modifiche di coordinamento.

 

A valere sulle risorse del Fondo perequativo può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi. La disposizione demanda l'individuazione dei parametri da utilizzare per la concessione di tali benefici ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.

 

La disposizione prevede una dotazione 5.300 milioni di euro per l’anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive, previste per il 2021 a seguito delle proroghe o sospensioni di natura fiscale, relative alle disposizioni di cui ai seguenti articoli (di cui si propone l'introduzione con l'approvazione del medesimo subemendamento 1.1000/3000 in sede referente) del presente decreto-legge:

§  13-ter.2 (già art. 1 del DL 157, recante "Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP")

§  13-ter.1 (già art. 2 del DL 157, recante "Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre")

§  13-ter.4 (già art. 4 del DL 157, recante "Proroga termini definizioni agevolate")

§  13-ter.5 (già art. 5 del DL 157, recante "Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento")

 

Riguardo alla formulazione della disposizione, si osserva che nel testo dell'emendamento in oggetto sono riportati i riferimenti agli articoli 1, 2, 4 e 5 del DL n. 157. Si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento del testo.

Alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 34.

 

L'articolo in esame, inoltre, richiama esplicitamente i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, da considerare ai fini delle misure perequative:

§  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

§  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto liquidità"), convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,

§  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

§  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

§  decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129[17] (recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale").

 

A queste, si aggiungono le misure previste dal presente decreto-legge (e quindi dei decreti "ristori" che il presente decreto-legge accoglie).


Articoli 1-bis.3 e 19-bis (em. 1.1000 e subem. 1.1000/3000 e 1.1000/5000)
(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)

 

 

Gli articoli 1-bis.3 e 19-bis - dei quali il subemendamento 1.1000/3000 e l'emendamento 1.1000, approvati in sede referente, propongono l'inserimento - costituiscono la trasposizione, rispettivamente, dell'articolo 24 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157, e dell'articolo 30 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - decreti di cui le stesse proposte emendative prevedono l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi -. Le norme in esame - introducendo un comma 16-bis e un comma 16-ter nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni - disciplinano la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e definiscono una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive.

La novella di cui all'articolo 19-bis prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblichi, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato.

In base alla medesima novella, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive - rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale - definite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il presidente della regione interessata, possono essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applichino le misure medesime. La novella di cui all'articolo 1-bis.3 dispone che il successivo inquadramento della regione in un livello di rischio (o scenario) inferiore rispetto a quello della precedente classificazione comporti in ogni caso l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative al livello (o scenario) immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia per la classificazione del rischio ritenga congruo un periodo inferiore.

La novella di cui all'articolo 19-bis prevede inoltre forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico e dispone la pubblicazione, entro il 12 novembre 2020, dei dati del monitoraggio posti a base dell’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.

 

Come detto, la disciplina in esame è inserita all'interno dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, le cui misure si applicano fino al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 33, e successive modificazioni.

La suddetta procedura di adozione delle ordinanze ministeriali di individuazione delle regioni a più alto rischio è identica a quella già prevista dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, che ha trovato applicazione fino al 3 dicembre 2020; il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, attualmente vigente, individua la procedura mediante il richiamo della novella in esame[18], ai fini dell'emanazione delle ordinanze ministeriali di individuazione delle regioni con rischio "alto" da collocare, rispettivamente, nello "scenario di tipo 3" (di elevata gravità) e nello "scenario di tipo 4" (di massima gravità)[19].

 

Come accennato, l'articolo 19-bis in esame prevede che nelle regioni a più alto rischio così individuate possano essere stabilite misure più restrittive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di quelle contemplate dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2020, e successive modificazioni. Si valuti l'opportunità di chiarire se resti ferma la procedura di emanazione dei decreti suddetti prevista dall'articolo 2 del medesimo D.L. n. 19, e successive modificazioni.

Si ricorda che il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, richiamato dalla novella di cui al presente articolo 19-bis, reca la disciplina sui criteri relativi alle attività di monitoraggio in esame (sulla base dei princìpi generali stabiliti dall'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020).

Il suddetto decreto del Ministro della salute prevede altresì che tramite una Cabina di regia (la quale assicuri il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, nonché dell’Istituto Superiore di Sanità) il Ministero della salute operi una classificazione settimanale del livello di rischio della trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle regioni e province autonome. In merito, la novella di cui all'articolo 19-bis prevede che la Cabina di regia elabori i dati in coerenza con il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (documento ora presente nell’allegato 25 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020).

 

Riguardo al Comitato tecnico-scientifico, si ricorda che esso è stato istituito dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020.

Il Comitato è composto dal segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.

 

La novella di cui all'articolo 19-bis stabilisce che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia siano pubblicati per estratto, concernente il monitoraggio dei dati, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.

Sempre in base alla novella di cui al presente articolo 19-bis, le ordinanze ministeriali:

-         sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose. Si rileva che, in sede interpretativa, nell'attuazione dell'articolo 30 del D.L. n. 149 del 2020 - articolo ora oggetto di trasposizione, come detto, in seno al D.L. n. 137 con il presente articolo 19-bis -, si è assunto che l'efficacia delle ordinanze di rinnovo (di determinazione, cioè, dello stesso livello o scenario già stabilito da precedenti ordinanze) possa avere anche una durata inferiore a 15 giorni;

-         vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla cui base sono adottate, fatta salva la possibilità di reiterazione dei medesimi provvedimenti.

La novella di cui all'articolo 19-bis prevede inoltre che l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che abbia determinato le misure restrittive comporti in ogni caso una nuova classificazione. La novella di cui all'articolo 1-bis.3 interviene su quest'ultimo punto, prevedendo che tale nuova classificazione sia costituita dal livello (o scenario) immediatamente inferiore e che essa sia applicata per almeno 14 giorni, fatta salva la diversa valutazione da parte della Cabina di regia; tale novella fa inoltre salvi gli atti già adottati in conformità alle disposizioni dalla stessa introdotta. Si valuti l'opportunità di chiarire se la durata minima di 14 giorni prevista dalla suddetta novella (fatta salva la diversa valutazione da parte della Cabina di regia) operi esclusivamente nell'ambito dell'orizzonte temporale di applicazione del singolo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La novella di cui all'articolo 19-bis prevede altresì che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia, in ogni momento possa essere disposta, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dall’applicazione di tali misure restrittive.

 

Analogamente a quanto previsto dalla novella di cui all'articolo 19-bis in esame, già gli articoli 2 e 3 del citato D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevedevano[20]: la possibilità di stabilire, con ordinanza ministeriale (sentiti i presidenti delle regioni interessate), l'esenzione dalle misure in determinati territori della regione; la riclassificazione ove si presenti un livello di rischio inferiore per 14 giorni; la durata minima di 15 giorni dell'efficacia delle ordinanze; il venir meno di tale efficacia allo scadere dell'efficacia del D.P.C.M. di riferimento.

 

Infine, la novella di cui al presente articolo 19-bis reca una disposizione di carattere transitorio. Essa stabilisce che, entro il 12 novembre 2020 (tre giorni dalla data di entrata in vigore della stessa novella[21]), siano pubblicati i dati sulla base dei quali è stata emanata l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 (pubblicata sulla G.U. n. 276 del 5 novembre 2020).

 

Tale ordinanza ha operato, agli allegati 1 e 2, una prima individuazione delle regioni ove applicare le misure più restrittive previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020.

 

Si ricorda infine che il subemendamento 1.1000/5000, approvato anch'esso in sede referente, propone alcune correzioni materiali nell'articolo 19-bis, nonché un'integrazione dell'oggetto della rubrica del medesimo articolo, la quale, nella versione originaria, fa riferimento al solo profilo della pubblicazione dei dati.


Articolo 1-ter (em. 1.1000 lett. b))
(Controlli antimafia)

 

 

Dispone l'applicazione in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge nonché dal decreto-legge n. 137 del 2020, del protocollo d'intesa per la prevenzione di infiltrazioni criminali sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e finanze, dall'Agenzia delle entrate.

 

La disposizione in esame riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2020 ("Ristori bis") con una modifica di mero coordinamento.

 

Questo articolo aggiuntivo - proposta dalle Commissioni riunite 5a e 6a con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 - concerne la prevenzione di infiltrazioni criminali, ai fini dell'attribuzione dei contributi a fondo perduto previsti sia dal presente decreto-legge sia dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19").

Si dispone l'applicazione, per questo riguardo, del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"). 

Siffatto Protocollo d'intesa è chiamato a disciplinare - secondo la previsione appunto del decreto-legge n. 34 del 2020 (nel citato articolo 25, comma 9) - i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011, anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'articolo 92, commi 3 e seguenti, del medesimo decreto legislativo n. 159, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

 

Il decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") raccoglie gli articoli da 83 a 101 entro un Libro II, in materia di documentazione antimafia (con una sotto-ripartizione in: documentazione antimafia, comunicazioni antimafia, informazioni antimafia; si aggiungono due capi dedicati rispettivamente a: la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; le disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali, ossia scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare).

I sopra citati commi 3 e seguenti dell'articolo 92 del Codice antimafia prevedono che decorso il termine di trenta giorni (di cui al comma 2, primo periodo) ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 - ossia le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti; gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico; i concessionari di lavori o di servizi pubblici; i contraenti generali cui il soggetto aggiudicatore abbia affidato la realizzazione dell'opera - procedono all'erogazione anche in assenza dell'informazione antimafia.

I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le misure.

La revoca si applica anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente.

 Il versamento delle erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali (cfr. articolo 67, comma 1, lettera g) del Codice)  può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti pubblici richiedenti, dell'informazione antimafia liberatoria.

 

In attuazione del citato articolo 25, comma 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa in data 8 giugno 2020, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate.

Il Protocollo prevede - quale fattore di semplificazione - che non si proceda a nuovi accertamenti antimafia in caso di iscrizione dell'operatore economico presso le cosiddette white list ovvero presso la "Anagrafe antimafia degli esecutori" predisposta per gli interventi di ricostruzione post-sisma in centro­Italia. In tali casi, l'iscrizione 'sostituisce' le verifiche previste dal Codice antimafia.

Il medesimo Protocollo detta disposizioni diversificate a seconda dell'importo del contributo.

Per le erogazioni non superiori a 150.000 euro di valore complessivo, la documentazione antimafia non è richiesta, alla luce delle recenti modifiche normative (intervenute con l'articolo 78, comma 3-quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, modificativo dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del Codice antimafia, decreto legislativo n. 159 del 2011).

Ad ogni modo, l'Agenzia delle Entrate richiederà la comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, individuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio assegnato. Ed essa corrisponde i contributi sotto condizione risolutiva, legata all'esito dei successivi accertamenti.

Per le erogazioni superiori a 150.000 euro di valore complessivo, l'Agenzia delle entrate acquisisce l'autocertificazione con la quale il soggetto richiedente nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (cfr. l'articolo 85, commi 1 e 2, del Codice antimafia), attestano di non trovarsi nelle condizioni ostative (di cui all'articolo 67, del medesimo Codice).

L'Agenzia procede all'assegnazione del contributo richiesto in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Codice antimafia), sotto condizione risolutiva legata all'esito dei successivi accertamenti.

In ogni caso, ove il controllo riguardi un soggetto non censito nella Banca dati nazionale unica antimafia ovvero quando dalla consultazione della predetta Banca dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice antimafia, il prefetto è tenuto a disporre le necessarie verifiche.

Se tali verifiche prefettizie conducano al rilascio di documentazione interdittiva antimafia, si procede (da parte dell'Agenzia delle entrate) all'attività di recupero del contributo erogato.

Il Protocollo inoltre tratta delle modalità di consultazione della Banca dati nazionale unica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima potrà avvalersi di un sistema di trasmissione automatizzata delle informazioni necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, disciplinato mediante apposita convenzione di natura tecnico-informatica (la cui elaborazione è rimessa alle competenti strutture dipartimentali).

 


Articolo 2
(
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

 

 

L’articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

 

Nel dettaglio, il comma 1 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2020 l'apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, primo comma, della legge n. 1295 del 1957 per le finalità relative alla concessione di contributi in conto interessi (si veda infra) di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 (si veda il box precedente), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che nella fase dell’emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità. La misura in esame si giustificherebbe pertanto in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

In base ai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all’anno 2018, riportata nella relazione tecnica, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

a)    dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

b)   dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

c)    dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

 

            In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e

amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

a)    Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

b)   Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

 

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto

medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

 

Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva

Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.

 

Per una illustrazione degli interventi più recenti in materia di impianti sportivi e promozione dello sport, si rinvia al dossier curato nell'ambito dei temi della Camera.

 

Il comma 2 rinvia all'articolo 34 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

 


Articolo 3
(Fondo per il sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 3 – nel testo risultante dalle modifiche proposte dalle Commissioni con l’approvazione dell’emendamento 1.1000 (e subemendamenti 1.1000/3000 e 1.1000/5000) e dell’emendamento 3.5000 – istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di € 142 mln (€ 50 mln nel testo originario).

 

In particolare, a seguito delle modifiche proposte dalle Commissioni, il comma 1 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport. Come già detto, le Commissioni propongono che lo stanziamento del Fondo per il 2020 sia elevato da € 50 mln ad € 142 mln.

 

Si valuti l’opportunità di utilizzare anche nella rubrica dell’articolo la denominazione “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.

 

A sua volta, il comma 2 stabilisce, anzitutto, che il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dispone, altresì, a seguito delle modifiche proposte dalle Commissioni, che i criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.

 

Il comma 2-bis, che le Commissioni propongono di inserire, dispone che al Fondo affluiscono anche le risorse stanziate per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI[22] [23], al fine di assicurare alle stesse adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell’incremento delle attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

In base alla stessa disposizione, le risorse dovevano essere ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

 

Successivamente, l’art. 29 del D.L. 149/2020 – il cui contenuto le Commissioni propongono di riversare, con l’emendamento 1.1000, come modificato dai subemendamenti 1.1000/3000 e 1.1000/5000, nel testo del D.L. in commento – ha disposto che le risorse di cui all’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse del Fondo istituito dall’art. 3 in esame.

 

Per effetto di quanto previsto dal D.L. 149/2020 e, dunque, della confluenza delle risorse previste dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), le modalità di riparto delle stesse si intenderebbero superate dalla previsione dell’art. 3 in commento, che dispone che i criteri di ripartizione e l’erogazione delle stesse sono definite dall’autorità amministrativa.

Al riguardo, tuttavia, la relazione illustrativa all’A.S. 2013 – ossia, allo stesso D.L. 149/2020 – evidenziava che l’intervento normativo permetteva di procedere all’emanazione di un unico atto “dell’autorità governativa delegata in materia di sport” per delineare i criteri di ripartizione delle risorse.

Al riguardo, si rinvia all’osservazione contenuta nel dossier del Servizio Studi n. 378 del 12 novembre 2020.

 

Da ultimo, l’art. 10 del D.L. 157/2020 – il cui contenuto le Commissioni propongono di riversare, con il già citato subemendamento 1.1000/3000, nel testo del D.L. in commento – ha ulteriormente incrementato il Fondo, per il 2020, di € 92 mln[24].

 

Il comma 3 dispone che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell’art. 34.

 

Per completezza, si ricorda che alle stesse associazioni e società sportive dilettantistiche sono state destinate, per il 2020, ulteriori risorse, tra le quali quelle del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale istituito dall’art. 217 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), pari a € 40 mln[25].


Articolo 4
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari)

 

 

L’articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

A tal fine l'articolo in esame novella l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia) il quale prevedeva, nella sua formulazione precedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, la sospensione su tutto il territorio nazionale fino al 30 ottobre 2020[26] di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

 

L’articolo 4 oltre ad estendere l'ambito temporale di applicazione della sospensione fino al 31 dicembre 2020, integrando sempre l'articolo 54-ter, prevede anche che sia inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137 in esame.

 

Riguardo a tale disposizione, si osserva che essa prevede l'inefficacia delle procedure esecutive avviate nel periodo di vigenza della sospensione operata dall'art. 54-ter (la quale operava, in base al decreto-legge n. 18 come convertito, comunque fino al 30 ottobre 2020), quindi nel periodo di vigenza della presente proroga al 31 dicembre 2020 (in vigore dal 29 ottobre 2020), comunque entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 137. Si rileva peraltro come l'inefficacia operi con riguardo a procedure effettuate in un arco temporale compreso tra il 25 ottobre (si ricorda in proposito che la legge n. 27 del 2020 è stata promulgata il 24 aprile e pubblicata in GU il 29 aprile) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

Si valuti l'opportunità di meglio precisare l'ambito operativo della disposizione.

 

La disciplina del pignoramento immobiliare è contenuta negli artt. 555-559 del codice di procedura civile, nonché negli artt. 2914, n. 1, 2915, 2916, 2923 del codice civile. Il pignoramento immobiliare si compie con il realizzarsi delle seguenti attività:

a)    iniziativa del creditore procedente, che si concreta in un atto scritto (c.d. libello) contenente la descrizione dei beni e dei diritti immobiliari individuati che si intendono sottoporre ad esecuzione;

b)   sottoscrizione dell'atto;

c)    ingiunzione ex art. 492 da parte dell'ufficiale giudiziario;

d)   notificazione al debitore;

e)    trascrizione nei pubblici registri immobiliari;

f)    deposito nella cancelleria del tribunale competente (art. 557), onde consentire la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

 

Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).

 

È opportuno ricordare che l'art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), il c.d. “Decreto del fare”, ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica. Il divieto di pignoramento si applica solo se:

§  il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà;

§  il debitore vi risieda anagraficamente;

§  l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione;

§  l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche.

 

Sempre in tema di pignoramento immobiliare l'articolo 41-bis del decreto legge n. 124 del 2019 (conv. legge n. 157 del 2019) ha introdotto una disciplina, seppure «in via eccezionale, temporanea e non ripetibile», che prevede una particolare forma di rinegoziazione del mutuo in favore del consumatore che non ha potuto pagare il mutuo ed è soggetto al pignoramento immobiliare.

In base a questa disciplina, il consumatore può proporre, fino al 31.12.2021, un’istanza di rinegoziazione del mutuo laddove abbia visto la propria abitazione principale oggetto di un pignoramento tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.

La legge, però, prevede tre condizioni che devono congiuntamente sussistere per avvalersi di questa facoltà:

§  il beneficio spetta a condizione che non vi siano altri creditori intervenuti nella procedura di pignoramento oltre al creditore procedente.

§  il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione.

§  il debito complessivo non deve essere superiore a euro 250.000.

In base all'articolo 41-bis il consumatore può richiedere quindi una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero anche un finanziamento con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che potrà operare nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

 

 


Articolo 4-bis (em. 4.0.7)
(Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa)

 

L’articolo 4-bis, di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento (em. 4.0.7), modifica la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, per espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso.

A tale scopo si sopprime la norma del decreto-legge Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020) che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Tali soggetti tornano dunque a essere destinatari prioritari delle garanzie del Fondo, in luogo di destinatari esclusivi.

 

Le norme in esame, più in dettaglio, propongono la soppressione dell’articolo 41-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. Decreto Agosto, che individua le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico quali destinatari esclusivi della garanzia del Fondo “mutui prima casa” istituito dalla legge di stabilità 2014.

Viene dunque chiarito che, dall’entrata in vigore della norma in commento, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020; di conseguenza, per effetto delle modifiche in esame, le giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico tornano a essere identificati quali categorie con priorità nell’attribuzione del beneficio e non più destinatari esclusivi dei benefici del Fondo e non più destinatari esclusivi delle relative agevolazioni.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, Il Fondo, rifinanziato nel tempo, prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al nuovo Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul sito del MEF.

Si ricorda infine che l'articolo 1, comma 233 della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha assegnato 10 milioni di euro per il 2020 al Fondo, riducendo altresì - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. L'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal comma 233, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. L'articolo 31, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) assegna 100 milioni di euro per il 2020 al Fondo.

 

 

 


Articolo 4-bis (em. 4.0.10 (testo 2))
(Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori del sisma Centro Italia)

 

L’articolo 4-bis - di cui le Commissioni riunite 5a e 6° del Senato propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 4.0.10 (testo 2) – sospende sino al 31 marzo 2021 le procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. A tali risorse non sono altresì applicabili le norme che disciplinano il fallimento.

 

L’articolo preliminarmente chiarisce che lo scopo della disposizione è quello di sostenere l'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione e l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia.

A tal fine  la norma stabilisce che nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189) non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati:

- le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (articolo 4 del sopra citato decreto-legge);

- le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governa per la relativa ricostruzione;

- i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

 

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse del Fondo sono state incrementate nel corso degli anni: per il 2018 di 300 milioni di euro  (art. 01 D.L. 55/18) e di 85 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati (art 1, comma 989, della legge di bilancio 2019); di 360 milioni di euro per il 2019 (art. 1, comma 988, lett. b), dalla legge di bilancio 2019 e di ulteriori 100 milioni di euro, versati dalla Camera dei deputati di cui, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata a favore dei comuni colpiti dal sisma, con meno di 30 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi (articolo 9-undetricies del D.L. 123/19).

Si ricorda inoltre che la stessa norma prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Per una dettagliata panoramica delle misure adottate in materia di eventi sismici si rinvia al tema web Terremoti presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

La disposizione chiarisce inoltre che le risorse e i contributi sopra citati non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14).

 

L’ultimo periodo dell’articolo stabilisce che le disposizioni in esame si applicano sino al 31 marzo 2021.

 

 


Articolo 4-bis (id. em. 4.0.12 e 27.0.8)
(
Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

 

 

L’articolo reca una serie di modifiche alla legge n. 3 del 2012, finalizzate a semplificare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori.

 

L'articolo, del quale le Commissioni riunite hanno proposto l'inserimento con l'approvazione degli identici emendamenti 4.0.12 e 27.0.8, al comma 1, interviene sulla legge n. 3 del 2012, anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore).

 

 In primo luogo è modificata la definizione di consumatore fornita dall'articolo 6 mutuando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,  lett. e), del d. lgs. 14/2019 (lett. a).

La legge n. 3/2012, all'art. 6, nella sua formulazione vigente, dispone che, per consumatore, si intende il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Rispetto alla formulazione vigente la nuova definizione di consumatore comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.

 

La lett. b) del comma 1 interviene poi sull'articolo 7 della legge n. 3 relativo ai   presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento.  Oltre a sopprimere la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano - su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione - può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, la disposizione interviene anche sulle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura aggiungendovi anche l’avere già ottenuto l’esdebitazione per due volte, l’avere determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Infine, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 7 della legge n. 3 si prevede che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.           

 

Una delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa, all'articolo 66 del d.lgs. n. 14 del 2019, consiste nell’estensione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari.

La disposizione in esame (lett. c) inserisce nella legge n. 3 del 2012 il nuovo articolo 7-bis, il quale riproduce il contenuto del su richiamato articolo 66 in tema di procedure familiari.  Tale disciplina trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune.

La nuova specifica procedura contempla: la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

La disposizione richiama “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.

 

Si ricorda che:

 

La lett. d) dell'articolo in esame modifica l'articolo 8 della legge n. 3 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore), riprendendo sostanzialmente quanto previsto dagli artt. 67, commi 3 e 5, 68, comma 4, e 75, comma 3, del Codice dell'impresa. Si prevede in particolare che la proposta possa prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi in questo caso attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.  L’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, i quali entro 30 giorni (anziché entro 15 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 4, del d. lgs. n. 14/22019) devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

 

La lett. e), riprendendo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice dell'impresa, apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge, che disciplina il deposito della proposta di accordo. Nello specifico sono introdotte nuove disposizioni nell'articolo 9 per le quali si prevede che sia alla proposta di piano del consumatore che alla domanda di accordo di composizione della crisi debba essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere, fra le altre l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Si prevede inoltre che l'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

  

La lett. f) inserisce poi due ulteriori commi all'articolo 12 della legge n. 3, i quali riprendono in larga parte quanto previsto dall'articolo 69, comma 2, e dall'articolo 48, comma 5 del Codice dell'impresa.

In particolare il nuovo comma 3-ter dell'articolo 12 prevede sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore

Il comma 3-quater stabilisce che il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

 

La lett. g) interviene sul procedimento di omologazione del piano del consumatore di cui all'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012.

Si tratta anche in questo caso di modifiche che riprendono quanto previsto dal Codice dell'impresa. Nello specifico viene riscritto il comma 3 dell'articolo 12-bis prevedendo che il giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

Viene poi introdotto un nuovo comma 3-bis il quale riprende le sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Questi non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

 

La lett. h) modifica l'articolo 13 della legge n. 3 del 2012 in tema di esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore, in primo luogo espungendo il riferimento ai crediti di cui all'art. 7 comma 1, terzo periodo (disposizione soppressa dalla lett. b) e in secondo luogo inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti.

 

            

La lett. i) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 14-ter (liquidazione dei beni) della legge n. 3 del 2012. Anche in questo caso mutuando quanto previsto dal Codice dell'impresa si stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

 

La lett. l) riscrive l'articolo 14-decies relativo alle azioni del liquidatore prevedendo l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori.

 

La lett. m) aggiunge un ulteriore articolo alla legge n. 3, l'articolo 14-quaterdecies, rubricato "Debitore incapiente". La disciplina dettata dal nuovo articolo si applica esclusivamente al debitore persona fisica "meritevole".

Questi nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità (non rientrano nelle utilità, precisa la disposizione, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi - che deve peraltro predisporre una relazione particolareggiata da allegare alla stessa domanda - al giudice competente. Alla domanda deve essere allegato anche l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Per quanto riguarda la relazione del organismo di composizione della crisi essa deve contenere: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; nonché se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.  All'organismo di composizione della crisi spettano in questi casi compensi ridotti della metà.

Il giudice, quindi, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti (per accertare l'esistenza di quest'ultime il giudice può chiedere all'organismo di composizione della crisi di compiere le opportune verifiche).

Il decreto con il quale è concessa l'esdebitazione è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

 

Il comma 2 dell'articolo prevede che le nuove disposizioni introdotte dal comma 1 trovino applicazione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Ai sensi del comma 3 nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze del 60 per cento dei creditori

 

Il comma 4, infine prevede che nel caso in cui il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 (vedi supra lett. f) e g), procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

 


Articolo 5, commi 1 e 5, e articolo 6-bis, commi 1 e 7 (subem. 1.1000/3000)
(Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente)

 

L’articolo 5, comma 1, e il comma 1 dell’articolo 6-bis – che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione del subemendamento 1.1000/3000incrementano, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 e di € 90 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

Il comma 5 dell’articolo 5 e il comma 7 dell’articolo 6-bis dispongono che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell’articolo 34.

 

Si valuti l’opportunità di accorpare le previsioni, nonché di novellare complessivamente l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

L’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale[27] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.

Successivamente, l’art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, aveva incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[28]. A sua volta, il co. 3-bis ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del MIBACT.

Ancora dopo, l’art. 80, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, aveva disposto che la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata, per il 2020, a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale è incrementata a € 150 mln.

Da ultimo, l’art. 12, co. 1, del D.L. 157/2020 – il cui contenuto le Commissioni propongono di riversare, con il già citato subemendamento 1.1000/3000, nel testo del D.L. in commento – ha assegnato al Fondo di parte corrente € 90 mln per il 2021. In particolare, la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. 157/2020 faceva presente che l’incremento era volto a consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

 

In attuazione delle diverse disposizioni, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019. Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020[29]. Ulteriori risorse sono state attribuite ai medesimi organismi con DM 557 del 3 dicembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione della Corte dei conti. In base al comunicato stampa del Mibact, si tratta di € 13,4 mln;

§  con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante. Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
Tali risorse sono state incrementate di ulteriori € 5 mln, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, con
DM 480 del 26 ottobre 2010. Ulteriori risorse sono state attribuite al medesimo settore con DM 559 del 3 dicembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa del Mibact, si tratta di € 5 mln;

§  con DM 273 del 5 giugno 2020 sono stati destinati al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con
DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl;

§  con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con
DM 315 del 10 luglio 2020. Lo stesso decreto ha inoltre destinato ulteriori € 2 mln, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva.
Altri € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, con
DM 450 del 7 ottobre 2020. Ulteriori risorse provenienti dal Fondo di parte corrente sono state destinate con DM 558 del 3 dicembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa, si tratta di € 50 mln;

§  con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
Successivamente, con
DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal
DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln ai teatri di rilevante interesse culturale, ai centri di produzione teatrale, ai teatri di tradizione e ai centri di produzione danza; € 4 mln al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che hanno inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln al sostegno di festival, cori e bande; € 1,1 mln al Fondo nazionale per la rievocazione storica;

§  con DM 380 del 5 agosto 2020 erano stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, per il sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica. In seguito, il DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l’importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln;

§  con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

§  con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza scuole private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;

§  con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi;

§  con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari;

§  con DM 529 del 20 novembre 2020 sono stati destinati € 5 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo.

Infine, sul sito del Mibact è stata data notizia del DM 503 del 9 novembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. Il titolo dello stesso DM, allo stato, non indica, tuttavia, a quali soggetti sono destinate le risorse.


Articolo 5, comma 2 e articolo 6-bis, comma 2 (subem. 1.1000/3000)
(Misure a sostegno degli operatori turistici)

 

 

L’articolo 5, comma 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.  L'articolo 6-bis (di cui le Commissioni riunite 5a e 6a propongono l'introduzione con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000) comma 2, incrementa ulteriormente di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo. Inoltre, esso estende la platea dei beneficiari degli aiuti a valere sul medesimo fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti.

Il comma 5 dell'articolo 5 e il comma 7 dell'articolo 6-bis dispongono in ordine alla copertura del relativo onere.

 

Le nuove imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 6-bis, sono quelle autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale") e delle relative leggi regionali di attuazione, non soggette a obblighi di servizio pubblico. Esse esercitano, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 ("Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane"). A tal fine la disposizione in esame novella l'art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. dalla legge. 77 del 2020).

 

Si segnala, peraltro, che l'articolo 6-bis, comma 2, in esame riproduce il contenuto dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori quater") con una modifica di mero coordinamento.

 

L'art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) ha istituito un apposito fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Successivamente, l'art. 77, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto) ha novellato il citato articolo 182, estendendo le finalità di sostegno del fondo alle guide e agli accompagnatori turistici e incrementando la dotazione dello stesso da 25 a 265 milioni di euro.

 

Si ricorda che in attuazione dell'art. 182 citato, il D.M. 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo, pari a 25 milioni di euro per il 2020, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Tale decreto individua i beneficiari tra i soggetti che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 (agenzie di viaggio) e 79.12 (tour operator). Il decreto reca inoltre le modalità di calcolo del contributo da erogare al beneficiario, le cause di revoca delle somme accordate, la disciplina dei controlli. Successivamente, a seguito dell'incremento delle risorse disposto dal D.L. n. 104, con D.M. 5 ottobre 2020, si è previsto che ulteriori 220 milioni di euro fossero destinati, per l'anno 2020, al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator, con le medesime modalità di cui al decreto 12 agosto 2020. Con ulteriore decreto datato 5 ottobre 2020, sono state dettate, inoltre, le modalità applicative per il riparto di una quota parte - pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020 - destinata a guide turistiche e accompagnatori turistici (codice ATECO 79.90.20).

 

Si prevede che alla copertura degli oneri si provveda ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge in esame (v. la relativa scheda).

 


Articolo 5, commi 3 e 5 e articolo 6-bis, commi 3 e 7 (subem. 1.1000/3000 e identici 1.1000/3000/93 testo 2 e 1.1000/3000/15 testo 3)
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 5, comma 3, e il comma 3 dell’articolo 6-bis – che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione del subemendamento 1.1000/3000 incrementano complessivamente di ulteriori € 400 mln per il 2020 e di € 50 mln per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Inoltre, lo stesso comma 3 dell’articolo 6-bis – con le modifiche che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione dei subemendamenti 1.1000/3000/93 testo 2 e 1.1000/3000/15 testo 3 –destina parte del medesimo Fondo, per € 1 mln per il 2021, al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il comma 5 dell’articolo 5 e il comma 7 dell’articolo 6-bis dispongono che alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali si provvede ai sensi dell’articolo 34.

 

In particolare, l’articolo 5, comma 3, incrementa il Fondo di € 50 mln per il 2020, mentre l’articolo 6-bis, comma 3, lo incrementa di € 350 mln per il 2020 e di € 50 mln per il 2021.

Si valuti l’opportunità di accorpare le previsioni, nonché di novellare complessivamente l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Più nello specifico, l’articolo 6-bis, comma 3, destina, anzitutto, l’incremento di € 350 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

 

L’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), istituendo nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[30] con una dotazione iniziale di € 171,5 mln per il 2020, lo ha destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché al ristoro delle perdite derivanti – inizialmente – dal (solo) annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Inoltre, ha previsto che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, devono essere stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo[31].

Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), novellando l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha incrementato di € 60 mln per il 2020 la dotazione iniziale del Fondo – portandola, dunque a € 231,5 mln –, e ha ampliato le possibilità di utilizzo dello stesso, stabilendo che le risorse possono essere destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Ancora in seguito, l’art. 12, co. 3, del D.L. 157/2020 – il cui contenuto le Commissioni propongono di riversare, con il già citato subemendamento 1.1000/3000, nel testo del D.L. in commento – ha incrementato il Fondo di € 350 mln per il 2020 e di € 50 mln per il 2021, destinando l’incremento di € 350 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. In particolare, la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. 157/2020 faceva presente che l’incremento era volto a consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

 

In attuazione delle diverse disposizioni, sono finora intervenuti:

§  il DM 267 del 4 giugno 2020, cha ha destinato € 30 mln al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri. Le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l’acquisto di libri;

§  il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 10 mln al c.d. “tax credit librerie”, ossia al credito di imposta, istituito dall’art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

§  il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato € 50 mln ai musei civici, ai musei diocesani, agli altri musei e luoghi della cultura non statali dotati di personalità giuridica, agli altri musei e luoghi della cultura non statali di appartenenza pubblica dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale. Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con DM 448 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln) e con DM 517 del 13 novembre 2020 (€ 17,6 mln).
Da ultimo, è intervenuto il
DM 560 del 3 dicembre 2020 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – che, in base al comunicato stampa, destina al settore € 15 mln;

§  il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln al sostegno dei piccoli editori. Il DM è poi stato modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020;

§  il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate con DM 548 dell’1 dicembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione;

§  il DM 372 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d’arte in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con DM 468 del 19 ottobre 2020 e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di ulteriori € 15 mln, con DM 485 del 29 ottobre 2020.

Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con DM 527 del 18 novembre 2020, che ha destinato € 10 mln, e con DM 521 del 16 novembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa, si tratta di € 14,4 mln.
Da ultimo è intervenuto il già citato
DM 560 del 3 dicembre 2020 che, in base al comunicato stampa, destina al settore € 10 mln;

§  il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato € 12 mln al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all’aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

§  il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato € 5 mln al sostegno dei traduttori editoriali; modifiche allo stesso sono poi state apportate con DM 562 del 4 dicembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione;

§  il DM 533 del 24 novembre 2020, che ha destinato € 12 mln all’editoria specializzata nell’arte e nel turismo ed € 10 mln al sostegno dei soggetti che forniscono servizi guida, audioguida o didattica agli istituti e ai luoghi della cultura.

 

Infine, il 6 dicembre 2020 sul sito del Mibact è stata data notizia della firma del decreto che ripartisce le risorse incrementali autorizzate per il 2020 dal D.L. 157/2020. In particolare, in base al comunicato stampa, le nuove risorse sono così ripartite: € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere; € 130 mln agli organizzatori di congressi; € 90 mln agli erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

 

Lo stesso articolo 6-bis, comma 3, inoltre, destina € 1 mln per il 2021 delle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM.

Al contempo, tuttavia, reca un’autonoma previsione di copertura di quest’onere, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 34, co. 5, del D.L. in esame. Al riguardo, si rinvia a quanto osservato infra.

 

Nel merito, a titolo di esempio, si ricorda che, a seguito delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, il Gran Premio di Formula 1 Emirates dell’Emilia Romagna, in programma dal 31 ottobre al 1 novembre 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, si è svolto a porte chiuse. Qui il comunicato.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, a seguito dell’art. 1, co .1, lett. d), e dell’art. 2, co. 1, del DPCM 18 ottobre 2020 (che, per tale aspetto, aveva confermato quanto già previsto dall’art. 1, co. 6, lett. e), del DPCM 13 ottobre 2020), dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020 erano stati consentiti, per quanto qui interessa, gli eventi e le competizioni organizzati da organismi sportivi internazionali, per i quali era permessa la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali era possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori[32].

Successivamente, però, il DPCM 24 ottobre 2020 ha previsto, all’art. 1, co. 9, lett. e), – per quanto qui interessa – che gli eventi e le competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali restavano consentiti, ma all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 si sono applicate dal 26 ottobre al 5 novembre 2020.

Successivamente, quanto previsto in argomento dal DPCM 24 ottobre 2020 è stato confermato dall’art. 9, co. 1, lett. e), del DPCM 3 novembre 2020 – le cui disposizioni si sono applicate dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 – e dall’art. 1, co. 10, lett. e), del DPCM 3 dicembre 2020, le cui disposizioni si applicano dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire perché, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, si faccia riferimento a risorse provenienti da un Fondo istituito presso il Mibact per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di considerare che le competenze in materia di sport non fanno più capo al Mibact.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 19, lett. a), del D.L. 181/2006 (L. 233/2006), ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di sport che in precedenza facevano capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Pertanto, anche al fine di velocizzare il ristoro, si valuti l’opportunità di prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie direttamente nello stato di previsione del Ministero dell’economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell’assegnazione al Dipartimento per lo Sport.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di collocare tale previsione nell’articolo 3, che già reca disposizioni relative al settore dello sport.

 

Infine, si segnala il contenuto ultroneo del penultimo periodo dell’art. 6-bis, co. 3, e la necessità di coordinamento della previsione di copertura degli oneri recata dall’ultimo periodo dello stesso co. 3 con la previsione generale di copertura degli oneri recati da tutto l’art. 6-bis, presente nel co. 7.


Articolo 5, comma 4
(
Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo)

 

 

L’articolo 5, comma 4, a cui le Commissioni riunite hanno apportato modifiche meramente formali, prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Per i suddetti titoli di acquisto, i termini per presentare la corrispondente istanza di rimborso decorrono dalla data in entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dal 29 ottobre 2020).

 

In dettaglio, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, la disposizione estende l'applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) anche al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021.

 

Si riepiloga brevemente la disciplina recata dal citato art. 88, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), come modificato dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Esso ha stabilito l'applicazione dell'art. 1463 del codice civile - ossia la sopravvenuta impossibilità della prestazione - ai contratti di acquisto:

§  di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali;

§  di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

In base al principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Il periodo di decorrenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione - che comunque doveva essere motivata in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19 - si è verificato dalla data di adozione del D.P.C.M. 8 marzo 2020[33] (cioè dall'8 marzo medesimo) fino al 30 settembre 2020.

 

In virtù della disposizione in commento, solo per i contratti di acquisto di biglietti che riguardino gli spettacoli dal vivo, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (quindi il 26 ottobre 2020) e il 31 gennaio 2021 (nuovo termine finale di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020[34]).

 

 Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, entrato in vigore il 26 ottobre 2020, rientra nei provvedimenti che possono essere adottati in attuazione del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, come modificati da ultimo dal D.L. 125/2020, per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19.

In base al D.L. 19/2020, tali provvedimenti contengono misure assunte per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e possono disporre, per quanto di interesse:

§  la limitazione o la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (art. 1, co. 2, lett. g));

§  la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo (art. 1, co. 2, lett.i));

§  la limitazione o la sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 2, lett.r)).

Inoltre, il D.L. 33/2020, all'art. 1, co. 8, stabilisce che - dal 18 maggio al 31 gennaio 2021 - è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono secondo le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 19/2020.

 

            Pertanto, dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - all'art. 1, co. 9, lett. m) - ha previsto la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. E' stato invece consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 9, lett. r)).

            Tuttavia, prima della scadenza del 24 novembre 2020 e in sostituzione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, è stato adottato il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020, che ha confermato la sospensione degli  spettacoli  aperti  al  pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto cultura (art. 1, co. 9, lett. m)) e ha disposto la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, co. 9, lett. r)).

            Da ultimo, il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 novembre 2020 al 15 gennaio 2021, ha ribadito sia la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (art. 1, co. 10, lett. m)), sia la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi (art. 1, co. 10, lett. r)).

 

La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto per i titoli di accesso e i biglietti, che - in base al co. 2 dell'art. 88 - avviene su apposita istanza dei soggetti acquirenti, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.18/2020 (cioè entro il 16 aprile 2020), o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. In base alla disposizione in commento, per i biglietti relativi agli spettacoli dal vivo, il termine di trenta giorni per presentare istanza di rimborso decorre dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

 

All'istanza di rimborso, presentata all'organizzatore dell'evento anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, deve essere allegato il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o all'emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. Si segnala che non viene esplicitato a chi spetti la decisione tra i due strumenti.

L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

 


Articolo 5, commi 4-bis e 4-ter (em. 5.42 testo 2)
(Credito d’imposta musica e spettacoli da vivo)

 

 

I commi 4-bis e 4-ter ampliano l’ambito di applicazione del credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, aumentandone il limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 7, della legge 112 del 2013, al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l'offerta di opere dell'ingegno e di promuovere lo sviluppo di artisti emergenti, ha riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all'importo di 200.000 euro e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale credito è riconosciuto esclusivamente per opere prime, seconde o terze, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Successivamente, l’articolo 80, commi 6-bis e 6-ter del decreto legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto) ha esteso l’ambito di applicazione del credito di imposta e ne ha aumentato il limite di spesa, destinandovi 5 milioni di euro a decorre dal 2021. Sopprimendo dalla rubrica del citato articolo 7 il riferimento ai giovani artisti e compositori emergenti, nonché tutto il comma 2, ha reso il beneficio non più circoscritto esclusivamente alle sole opere prime, seconde o terze di nuovi talenti ma fruibile dalle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione.

Alla copertura finanziaria si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, introdotto dal comma 200 della legge di stabilità per il 2015.

Si prevede infine l’autorizzazione della Commissione europea (articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

 

La norma in commento interviene sull’illustrato articolo 7 del decreto-legge 91 del 2013 per modificare, al comma 1, il requisito dell’esistenza delle imprese dal 1º gennaio 2012; si prevede quindi che l’impresa esista da almeno un anno prima della richiesta di accesso al credito d’imposta. E’ inoltre aumentato l'importo massimo del credito d’imposta da 200.000 a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (comma 4-bis, lettera a)).

 

La lettera b) elimina il rinvio ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) per l’accesso al credito d’imposta, in considerazione del nuovo regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria (cd. temporary framework, per il quale si invia allo specifico tema web). E’ eliminato, inoltre, l’obbligo per l’impresa di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi. A tal fine è soppresso il comma 4 dell’articolo 7.

 

Ai sensi del nuovo comma 4-ter dell’articolo 5 le nuove disposizioni si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea.

 

 


Articolo 5, comma 4-bis (em. 5.44 testo 3 e identici)
(Disposizioni in materia di compenso per copia privata)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 5 – che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione dell’emendamento 5.44 testo 3 identico a 5.46 e 5.48 (testo 2) – modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi.

 

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 71-septies della L. 633/1941 ha stabilito che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (c.d. compenso per “copia privata”). Il compenso è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sottoposto ad aggiornamento triennale, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica[35].

In base all’art. 71-octies, co. 1 e 2, il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per il 50% per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50% per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro 6 mesi, il 50% del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori interessati.

 

In particolare, il comma 4-bis prevede che la SIAE ripartisce il compenso per copia privata per apparecchi e supporti di registrazione audio ad essa corrisposto, al netto delle spese, per il 50% per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante 50%, in parti uguali, tra i produttori di fonogrammi e gli artisti intrepreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore[36], di cui al d.lgs. 35/2017[37].

A tal fine, novella il co. 1 e abroga il co. 2 dell’art. 71-octies della L. 633/1941.


Articolo 5, commi 6 e 7
(Tax credit vacanze)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 5 modifica la disciplina del tax credit vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 7 reca la copertura del relativo onere. Con l'approvazione dell'em. 5.500 le Commissioni riunite 5a e 6 a propongono una modifica nella formulazione di tale comma.

 

Il comma 6 in esame reca novelle all'art. 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020). Il comma 1 dell'art. 176 riconosce (per il periodo d'imposta 2020 nonché, secondo la novella in esame, per il periodo d'imposta 2021) un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast. Tali imprese dovranno essere in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 30 giugno 2021 (tale termine è stato prorogato dalla novella in esame dal 31 dicembre 2020).

Come sopra accennato, il beneficio è riconosciuto una sola volta.

 

L'agevolazione è concessa per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona).

Il beneficio è fruibile esclusivamente:

§  nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;

§  il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.

Lo sconto sul corrispettivo è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

 

Il medesimo comma 6, inoltre, introduce un nuovo comma 5-bis all'art. 176. Tale nuovo comma stabilisce che, ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6 dell'art. 176. Quest'ultimo demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità applicative, da eseguire anche avvalendosi della società per azioni PagoPA. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

Per ulteriori dettagli sui contenuti dell'art. 176, v. infra.

 

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 6, valutati (secondo una correzione della formulazione del comma proposta con l'approvazione dell'em. 5.500 in sede referente) in 280 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

§  quanto a 280 milioni per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34 del presente decreto-legge;

§  quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

§  quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Si segnala che lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'A.G. 198 (recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto, assegnato in data 20 ottobre 2020 alle commissioni bilancio di Camera e Senato) ha evidenziato che:

§  la spesa correlata al contributo a fondo perduto (di cui all'articolo 25 del DL 34/2020), stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica;

§  la spesa correlata al cd. tax credit vacanze, stimata in 1677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Dalla Relazione allegata e dalle Premesse allo schema di decreto si evince, in particolare, che per quanto riguarda il tax credit vacanze sono stati generati bonus per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (per effetto di una stima iniziale eccessivamente prudenziale).

Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, all'esito al monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, la assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del DL 34/2020 (contributo a fondo perduto).

Si ricorda che lo schema di decreto n. 198 è stato adottato in attuazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n.34 del 2020, il quale reca disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, definendo una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.

La 5a commissione del Senato ha espresso parere favorevole in data 27 ottobre 2020. La V commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole in data 29 ottobre 2020. Al momento della redazione della presente scheda il decreto ministeriale non risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

 

Contenuto dell'articolo 176 del D.L. n. 34 del 2020 come modificato dall'art. 5, comma 6, in esame

 

L'articolo 176, comma 1, riconosce, per i  periodi  di imposta 2020 e 2021, per una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al DPCM n. 159 del 2013) inferiore ai 40.000 euro per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast. Tali imprese dovranno essere in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 30 giugno 2021.

 

La disposizione specifica che, ai fini del riconoscimento del beneficio, si può considerare l'ISEE in corso di validità, ordinario ovvero corrente (ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 159 del 2013).

 

Il DPCM n. 159 del 2013 reca il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. L'art. 9 del regolamento stabilisce che può essere calcolato l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'Indicatore e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle variazioni della situazione lavorativa ivi elencate.

Si ricorda qui, in estrema sintesi, che l'ISEE, istituito dal D.lgs. 109/1998, è un indicatore utilizzato per confrontare, mediante apposite scale di equivalenza volte a misurare forfettariamente le differenti condizioni soggettive, la situazione economica del nucleo familiare del soggetto che richiede prestazioni sociali agevolate. È calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata sul sito dell'INPS.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 96 del 2006 reca disciplina dell'agriturismo. L'art. 2 della legge citata stabilisce che per attività agrituristiche debbano intendersi le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 c.c.), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Si segnala, infine, che è all'esame della 10a commissione del Senato il disegno di legge A.S. n. 1413, approvato dalla Camera dei deputati, il quale conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi. Per un inquadramento generale della materia si veda la relativa Nota n. 122 (luglio 2019).

 

Il comma 2 stabilisce che il credito si può riconoscere ad un solo componente del gruppo familiare, nella misura massima di:

§  500 euro per nucleo familiare;

§  300 euro per i nuclei familiari di due persone;

§  150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

 

Il comma 3 stabilisce le seguenti condizioni per la fruizione del beneficio, a pena di decadenza:

§  le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio;

§  il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (di cui al d.lgs. n. 127/2015, art. 2, recante la disciplina sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi); si specifica che la fattura o il documento dovranno riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;

§  il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

 

Ai sensi del comma 4 il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il comma 5 prevede il rimborso dello sconto all'impresa turistica ricettiva, all'agriturismo o al bed and breakfast, sotto forma di credito d'imposta. Si chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). Non si applicano a tali crediti compensabili i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, pari 250.000 euro) di cui, rispettivamente, all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il medesimo credito di imposta può essere oggetto di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza (tale locuzione è stata inserita in sede di coordinamento formale nel corso dell'esame presso la Camera), anche parziale, di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. La norma pone in capo all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Si ricorda che l’articolo 17 del d.lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Al fine di contrastare indebite compensazioni, l'art. 3 del D.L. n. 124 del 2019 (conv. dalla l. n. 157 del 2019) consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; estende l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

 

Ai sensi del nuovo comma 5-bis, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo   le   modalità applicative già definite ai sensi del successivo comma 6. Quest'ultimo demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi della società per azioni PagoPA.

In attuazione del presente comma è stato adottato il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

 

La piattaforma pagoPA è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA. PagoPA S.p.A. è la società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia costituita ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 135 del 2018. Tale articolo 8 ha trasferito, dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. A tale fine ha previsto la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni per assicurare la massima diffusione delle forme di pagamento con strumenti elettronico.

Sul sistema pagoPA, si veda il relativo sito internet.

 

Con il provvedimento del 17 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze. Istruzioni semplificate su quanto vale, come chiederlo e a chi spetta sono state messe a disposizione in una guida e in un vademecum dedicato.

Con la Circolare 18/E del 3 luglio 2020, l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha fornito alcuni chiarimenti sulla fruizione del beneficio, riguardanti l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, i requisiti per la fruizione, le modalità di rimborso dello sconto al fornitore, la cessione del credito.

 

Il comma 7 dell'art. 176 reca la copertura degli oneri.

 


Articolo 5, comma 7-bis (em. 5.96 testo 2)
(Interventi relativi ai contributi diretti per le imprese editrici
di quotidiani e periodici)

 

 

Il comma 7-bis dell’articolo 5 – che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione dell’emendamento 5.96 testo 2 – conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall’art. 96 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020, relative ai contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici.

 

Le disposizioni sono introdotte in considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale.

In particolare, si dispone, anzitutto, che, con riferimento all’annualità di contributo 2020, si applica, alle medesime condizioni, quanto previsto relativamente all’annualità di contributo 2019 dall’art. 96, co. 4, del D.L.104/2020 (L. 126/2020), che ha stabilito che i costi “regolarmente rendicontati” nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo. Tale disposizione si applica a: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche[38].

Lo stesso art. 96, co. 4, ha, altresì, disposto che l’avvenuto pagamento nel termine indicato è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che evidenzia anche gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati e che deve essere trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro 10 giorni dall’ultimo pagamento.

Infine, ha previsto che, nel caso in cui l’impresa non paghi i costi esposti per l’ammissione al contributo o nel caso in cui la certificazione di avvenuto pagamento non sia trasmessa nel termine indicato, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto (evidentemente, relativo all’annualità successiva), fermo restando l’obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

 

Si prevede, inoltre, che, con riferimento all’annualità di contributo 2021, alle medesime imprese editrici si applica quanto previsto relativamente all’annualità di contributo 2020 dall’art. 96, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che ha modificato la percentuale minima di copie vendute della testata (sul numero di copie distribuite) necessaria per accedere ai contributi riducendola (dal 30%) al 25% delle copie distribuite per le testate locali e (dal 20%) al 15% delle copie distribuite per le testate nazionali[39].

 

Infine, si prevede, sempre per l’annualità contributiva 2021, che si applica quanto previsto relativamente all’annualità di contributo 2020 dall’art. 96, co. 5, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che ha disposto che, qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l’annualità 2019, l’importo è parificato a quello corrisposto per il 2019, e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 2 della L. 198/2016, conferendo una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha stabilito, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come: cooperative giornalistiche; enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; limitatamente a cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro[40] [41].

Con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi, l’articolo 2 della legge  ha previsto, fra l’altro, la riduzione a 2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo), l'obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti e di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna, l’impiego di un numero minimo di dipendenti.

Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, la medesima disposizione ha previsto, per quanto qui più interessa, un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa (in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50% di tali ricavi) e la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30% delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali).

In attuazione è intervenuto il d.lgs. 70/2017 che, per gli aspetti che qui più interessano, ha stabilito, anzitutto, all’art. 5, co. 1, lett. e), quale requisito necessario per la concessione del contributo per l’edizione cartacea dovuto alle categorie di imprese editrici sopra indicate, la vendita della testata nella misura di almeno il 30% delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20% delle copie annue distribuite, per le testate nazionali[42].

Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo dovuto ai medesimi soggetti, l’art. 8 del d.lgs. 70/2017 ha confermato, anzitutto, il principio – stabilito dal D.L. 63/2012 (L. 103/2012) – in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute.

In particolare, con riferimento ai costi ammessi al rimborso[43], ha disposto che gli stessi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (quali, ad esempio, bonifico bancario o postale), anche se gli stessi pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con modalità tracciabili.

Lo stesso art. 8 ha disposto che, ai fini del rimborso dei costi, nonché della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti tre scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite massimo del rimborso che, per l'edizione cartacea, è crescente in relazione all'aumento del numero di copie annue vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici. Per l'edizione in formato digitale, il limite massimo del rimborso è unico, ed è pari a € 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (evidentemente, parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite massimo del rimborso complessivo fissato (per tutti gli scaglioni) in € 2.500.000.

Gli scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per quota cartacea venduta. Tale quota va da un minimo di € 0,20 a un massimo di € 0,35 per i quotidiani e da un minimo di € 0,25 a un massimo di € 0,35 per i periodici. Il limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a € 3.500.000.

Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'edizione digitale, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee ed è pari a € 0,40. La quota complessiva di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a € 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo complessivo di € 3.500.000[44].

A sua volta, l’art. 11 dello stesso d.lgs. 70/2017 ha disposto, con riferimento agli stessi soggetti – ribadendo il principio introdotto dall’art. 2, co. 62, della L. 191/2009, e poi ripreso anche da altre disposizioni successivamente intervenute –, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L’articolo 11 ha, altresì, disposto che il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata, consistente nell'anticipo di una somma pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente, è versata entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda (v. infra)[45].

La rata di anticipo è erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori (indicati nel DPCM 28 luglio 2017: v. infra), e previa verifica della regolarità contributiva previdenziale, nonché previa verifica di non inadempimento fiscale di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973.

Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta, ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non può beneficiare della rata di anticipo e il contributo è liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.

La seconda rata è versata, a saldo, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria e agli stessi accertamenti previsti per il pagamento della rata di anticipo, entro il termine di conclusione del procedimento, fissato dall’art. 12 dello stesso d.lgs. 70/2017 nel 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

In base all’art. 12, a tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell'art. 6, co. 2, del DPR 223/2010.

Infine, l’art. 14 ha previsto che le disposizioni sin qui riassunte si applicano anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

 

In attuazione dell’art. 10 del d.lgs. 70/2017, è intervenuto il DPCM 28 luglio 2017, il cui art. 2 ha previsto che la domanda per accedere al contributo deve essere presentata dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, corredata di una serie di documenti. Entro il successivo 30 settembre, le imprese editrici richiedenti il contributo producono, a pena di decadenza, gli ulteriori documenti richiesti, fra i quali il bilancio di esercizio e il prospetto analitico, certificato da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, dei costi connessi alla produzione della testata in formato cartaceo e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il pagamento.

 

Al riguardo, successivamente, l’art. 191 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di garantire il pagamento, entro i termini previsti, della rata di anticipo dei contributi dovuti per l’annualità 2019 a tutti i soggetti finora indicati, ha disposto che la verifica di regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo[46].


Articolo 6
(Misure urgenti di sostegno all'export e
al sistema delle fiere internazionali)

 

 

L’articolo 6, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. “Fondo Legge n. 394/1981".

Il comma 2 rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981".

Il comma 3 estende l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili.

Il comma 4 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all’articolo in esame si provveda ai sensi dell’articolo 34.

 

Segnatamente, il comma 1 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 le disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, istituito all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 394/1981), cd. Fondo L. n. 394/1981.

Contestualmente, il comma 2 incrementa di euro 200 milioni per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri istituito dall'art. 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma, che consistono nell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.

 

La relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento dei Fondi è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a SIMEST nel periodo successivo 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal "Temporary framework" della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza Covid – 19 (sul punto, cfr. infra, comma 3).

 

Il rifinanziamento interviene inoltre a seguito della comunicazione, il 21 ottobre 2020, di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo 394/81, con contestuale chiusura della ricezione da parte di SIMEST S.p.a. delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo in questione e del relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata (cfr. Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020).

 

Il Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri è stato istituito con l’art. 2 del d.l. n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394/81.

L’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 (conv. dalla l. n. 133/2008), come modificato dall’art. 42 del D.L. n. 83/2012, ha riformato la disciplina dei finanziamenti, prevedendo che essi possano essere concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE sugli aiuti di importanza minore “de minimis”, Reg. n. 1407/2013/UE (art. 6, co. 1 del D.L. 112/2008 e ss. mod. e int.) e comunque in conformità alla normativa UE sugli aiuti di Stato.

L’articolo 18-bis del D.L.. n. 34/2019 ha esteso l’operatività del Fondo al finanziamento di iniziative intraprese dalle imprese italiane in mercati anche dell’Unione europea oltre che, come già previsto, extra UE. Le iniziative ammesse ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre - fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari (art. 6, co. 2 del D.L. 112/2008).

Il 70 per cento annuo delle risorse del Fondo è destinato alle piccole e medie imprese (PMI) per le predette iniziative (art. 6, co. 3 del D.L. n. 112/2008).

Il D.M. 7 settembre 2016, il D.M. 8 aprile 2019 e il D.M. 11 giugno 2020, adottati in attuazione della predetta disciplina, hanno fissano i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo.

La gestione degli interventi di agevolazione è affidata a SIMEST sulla base di una apposita convenzione stipulata con il Ministero competente (già MISE, ora MAECI). Il Fondo è gestito fuori bilancio, con un apposito conto di tesoreria (n. 22044).

L’organo competente ad amministrare il Fondo è il Comitato Agevolazioni[47].

Quanto alla gestione contabile del Fondo, si rinvia all’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, pp. 53 e ss.

 

Il Fondo è stato rifinanziato più volte con i decreti legge adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:

§  il D.L. n. 18/2020, all’articolo 54-bis ha rifinanziato il Fondo di 350 milioni per l’anno 2020 ;

§  il D.L. n. 34/2020, all’articolo 48, ha disposto un ulteriore rifinanziamento di 200 milioni per l’anno 2020;

§  il D.L. n. 104/2020, all’articolo 91, ha istituito, presso il Fondo, una sezione dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Contestualmente, ne ha ulteriormente incrementato le disponibilità di 300 milioni di euro per il 2020, demandando al “Comitato Agevolazioni” la determinazione della quota parte delle predette risorse da destinare alla Sezione enti fieristici. La sezione opera, a condizioni di mercato, mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

 

Oltre ad essere stato rifinanziato, il Fondo Legge n. 394/1981 è stato potenziato nella sua operatività, ai sensi di quanto consentito dal quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, cd. Temporary Framework.

In primo luogo, è stato previsto l’intervento combinato del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito dall’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Una delle finalità di tale nuovo Fondo (contemplata dal citato comma 1, lett. d)) è infatti quella di erogare cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.

In secondo luogo, l’articolo 48 del D.L. n. 34/2020, ha previsto che:

§  fino al 31 dicembre 2021, il Comitato agevolazioni con propria delibera, possa, in conformità alla normativa UE in materia di aiuti di Stato, elevare i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, fino al doppio di quelli attualmente previsti;

§  fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi dal Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, possono eccedere gli importi massimi degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione UE;

§  fino al 31 dicembre 2020, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia (in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo).

 

Quanto al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, la dotazione finanziaria iniziale prevista dall’articolo 72, comma 1 del D.L. n. 18/2020 ammontava a 150 milioni di euro per l'anno 2020. Tale dotazione è stata successivamente integrata, per lo stesso anno, di 250 milioni dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48) e di 63 milioni di euro dal D.L. n. 104/2020 (articolo 91)[48].

Infine, si segnala che l’articolo 58 del D.L. n. 18/2020 ha disposto, che, fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, può essere concessa una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

 

Il comma 3 apporta modifiche e integrazioni alla disciplina della Sezione speciale del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, contenuta nell’articolo 91 del D.L. n. 104/2020.

L’operatività della Sezione, secondo la formulazione originaria dell’articolo 91, è stata prevista solo a favore degli enti fieristici, sotto forma di società di capitali.

Il comma in esame:

1)   estende l’ambito di applicazione del Fondo anche a favore delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale (novella al comma 1 dell’articolo 91 del D.L. n. 104).

La relazione illustrativa rileva, al riguardo, che alcuni “enti fiera” organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese, è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi. Di qui la necessità dell’intervento estensivo in esame;

2)   dispone che - a valere sulle risorse della Sezione e nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea (em. coord. 1) in materia di aiuti di Stato - possano essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni (integrazione al comma 3 dell’articolo 91 del D.L. n. 104/2020).

La relazione illustrativa afferma che, con la norma in esame, si intende far beneficiare il settore delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del "Temporary framework" della Commissione europea.

 

Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE, duramente colpita dalla crisi da COVID-19, rientra l'adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01 e ss. mod e int.", una disciplina quadro degli aiuti di Stato, temporanea e straordinaria, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite.

La base giuridica di tali misure di sostegno è nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, il quale dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità.

Al riguardo, si segnala che il 31 luglio 2020, La Commissione UE ha approvato il regime di aiuti relativo al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e l’operatività combinata con il Fondo Legge 394/1981 (di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. n. 34/2020). Gli aiuti possono essere concessi nell'ambito della misura a partire dalla sua approvazione da parte della Commissione ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

 

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021. Inoltre, sono state ulteriormente estese tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti. Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 4 dispone che - agli oneri di cui all’articolo in esame - pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 34, che reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 


Articolo 6-bis, commi 3-bis e 3-ter (subem. 1.1000/3000/94)
(Contributo per la Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini)

 

 

I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 6-bis – che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione del subemendamento 1.1000/3000/94, estende la finalità della L. 238/2012 al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane e prevede l’assegnazione di un contributo pari ad € 1 mln annui, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

 

A tal fine, il comma 3-bis novella il titolo e l’art. 2, co. 1, della citata L. 238/2012 recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale[49] – inserendovi, anzitutto, il riferimento anche alle orchestre giovanili italiane.

Non novella, invece, l’art. 1 della stessa legge, nel quale pure dovrebbe essere inserito lo stesso nuovo riferimento.

 

Si valuti l’opportunità di novellare anche l’art. 1 della L. 238/2012.

 

Inoltre, lo stesso comma 3-bis, nell’ambito della novella dell’art. 2, co. 1, della L. 238/2012 prevede l’erogazione, dal 2021, di un contributo di € 1 mln annui alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

 

Al riguardo, si ricorda che – come indicato nel relativo sito – l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini è stata fondata nel 2004 dal Maestro Riccardo Muti. Essa è formata da strumentisti di età inferiore a 30 anni, provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso audizioni svolte da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti. I musicisti restano nell’Orchestra – che divide la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna – per un solo triennio.

La gestione dell'Orchestra è affidata alla Fondazione Cherubini, costituita dalle municipalità di Piacenza e Ravenna e dalle Fondazioni Toscanini e Ravenna Manifestazioni. Sempre in base alle informazioni presenti nel sito, l'attività dell'Orchestra è resa possibile grazie al sostegno del MIBACT.

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, con D.D. 16 ottobre 2020, n. 1844, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini sono stati assegnati, per il 2020, € 686.000, per il progetto speciale Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Attività 2020 (ai sensi dell’art. 44, co. 2, del DM 27 luglio 2017, recante i criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all’art. 1 della L. 163/1985).

 

Il comma 3-ter dispone che al relativo onere si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo[50].


Articolo 6-bis, comma 3-bis (1.1000/3000/95)
(Incarichi di collaborazione presso il MIBACT)

 

 

L’articolo 6-bis, comma 3-bis, introdotto dalle Commissioni riunite con l'approvazione delle proposte 1.1000/3000 e 1.1000/3000/95, modifica il termine a partire dal quale possono essere autorizzati incarichi di collaborazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), attualmente connesso alla data di pubblicazione dei bandi di concorso, tuttavia sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica. In virtù della novella apportata all'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) è possibile conferire tali incarichi nelle more della pubblicazione dei suddetti bandi.

 

Si riepiloga preliminarmente la disciplina dettata dall'art. 24, co. 1 del D.L. 104/2020), secondo cui per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[51].

 

In virtù delle modifiche proposte dalle Commissioni riunite con l'approvazione del subemendamento 1.100/3000/95 all'emendamento 1.1000/3000, il MIBACT può conferire detti incarichi nelle more della pubblicazione (e non più a decorrere dalla pubblicazione) dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Ciò consente dunque l'attivazione immediata di tali incarichi, tanto più che in virtù del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 novembre 2020 al 15 gennaio 2021, è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche (art. 1, co. 10, lett. z), già sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020.

 

La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in  5.427 unità di personale.

In una nota del Direttore generale della Direzione generale organizzazione del MIBACT del 26 novembre 2020 si riepiloga la situazione del personale del Dicastero e lo stato delle procedure concorsuali. Si rappresenta anzitutto che nell’arco temporale di cinque anni (2020/2025) le cessazioni ridurranno ulteriormente l’organico per un totale complessivo di n. 5131 unità di personale delle diverse aree - corrispondenti a n. 136 unità per l’Area I, n. 3312 unità per l’Area II e n. 1683 unità per l’Area III. Per far fronte a tali carenze, il MIBACT ha avviato un piano di reclutamento, riepilogato nella nota citata.

Per quanto di interesse, si ricorda che l'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

In proposito, nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 giugno 2020, sono previsti tra l'altro 250 posti per il MIBACT da inquadrare,  con  il  profilo di funzionario amministrativo, nell'Area funzionale III - F1. L’Amministrazione dei beni culturali è attualmente in attesa dell’avvio delle relative fasi di selezione.

Non risultano invece ancora banditi i concorsi per la medesima Area III - posizione economica F1 per i profili tecnici. La Direzione generale organizzazione ha reso noto che sono state avviate interlocuzioni con il Dipartimento della funzione pubblica per la delega alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) dello svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero, a decorrere dal 2021, di complessive n. 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, appartenenti alla Area III, posizione economica F1, professionalità specialistiche, con competenze di spiccata specificità e professionalità proprie del Dicastero, ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della legge n. 145/2018.

 

Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021.

Ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. La relazione tecnica precisa quindi che sarà possibile conferire 500 incarichi di collaborazione per gli anni 2020 e 2021.

Si stabilisce poi che ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

 

Per completezza, si ricorda che l'articolo 161, comma 5, del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790, attualmente all'esame della Camera dei deputati), novella a sua volta l'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 estendendo a tutti gli Uffici periferici del MIBACT (e non solo alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio) la possibilità di stipulare incarichi di collaborazione.

L'art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, menziona quali organi periferici del Dicastero:

a)    i Segretariati regionali;

b)   le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c)    le Direzioni regionali Musei;

d)   i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;

e)    le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

f)    gli Archivi di Stato;

g)   le biblioteche.

 


Articolo 6-bis, commi 4 e 5 (subem. 1.1000/3000)
(Disposizioni inerenti a contributi nei settori della cultura e del turismo)

 

 

L'articolo 6-bis (di cui le Commissioni riunite 5a e 6a propongono l'introduzione con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000), comma 4, prevede che una serie di contributi, ivi elencati, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale.

Il comma 5 stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi, nei settori della cultura e del turismo.

 

La disposizione in esame riproduce il contenuto dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori quater") con modifiche di coordinamento.

 

Il comma 4 fa riferimento ai contributi percepiti ai sensi delle seguenti norme:

§  art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 ("cura Italia", conv. dalla legge n. 27 del 2020), relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri; la lettera d) citata prevede benefici che consistono nell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 (cfr. art. 12, comma 6, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 89 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (cfr. art. 12, comma 1, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", conv. dalla legge n. 77 del 2020), relativo ad aiuti per talune categorie di operatori del settore del turismo (cfr. art. 12, comma 2, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 183, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34, concernente il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (cfr. art. 12, comma 3, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 91, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto", conv. dalla legge n. 126 del 2020), il quale istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di cui al D.L. n. 251 del 1981) per l’internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali (cfr. art. 12, comma 6, del presente decreto-legge e la relativa scheda).

 

Il medesimo comma 4 stabilisce che i contributi elencati:

§  non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

§  non rilevano altresì ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (di cui al TUIR, art. 61, in materia di deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa, nonché art. 109, comma 5, in materia di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi),

§  non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta (si tratta della base imponibile IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cfr. art. 4).

 

Sempre con riferimento ai contributi sopra elencati, il comma 5, come già detto, stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi.

La disposizione specifica, altresì, che si debba fare riferimento ai contributi concessi "nei settori del turismo e della cultura".

Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di questi due settori.

 

Si ricorda che l'art. 1, co. 1175, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti. Il D.M. 30 gennaio 2015 reca la disciplina relativa al DURC.


Articolo 6-bis, commi 5-bis-5-quater (sub 1.1000/3000/97 (testo 2))
(Istituito del Fondo per la valorizzazione delle grotte)

 

 

Con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000/97 (testo 2), le Commissioni di merito propongono l'inserimento dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all'articolo 6-bis. Le nuove disposizioni istituiscono nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massimo.

 

Il comma 5-bis esplicita la finalità della disposizione in termini di ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia ''COVID-19".

Il comma 5-ter demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia ''COVID-19''.

Il comma 5-quater reca la copertura dei relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


Articolo 6-bis, commi 6 e 7 (subem. 1.1000/3.000, lett. c))
(Finanziamenti alle imprese esportatrici)

 

 

L’articolo 6-bis, di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’approvazione del sub. em. 1.1000/3.000, lett. c), al comma 6, rifinanzia per 400 milioni di euro per l'anno 2020 il "fondo Legge 394/81", istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Il Fondo è gestito da SIMEST.

Viene anche rifinanziato per 100 milioni per il medesimo anno il fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con riferimento alla finalità del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394.

Il comma 7 riguarda la copertura finanziaria dell’intero articolo, pari a 860 milioni per il 2020 e a 140 milioni per l’anno 2021, assicurata tramite rinvio all’articolo 34.

 

 

I commi in esame corrispondono, nel loro contenuto, all’articolo 12, commi 6 e 7 del D.L. n. 157/2020 (cd. “Ristori-quater”).

 

Si osserva che andrebbe operato un coordinamento tra le disposizioni in esame e quanto già dispone l’articolo 6 del decreto legge, il quale anch’esso opera, al comma 1, un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo legge 394/1981 e, al comma 2, un rifinanziamento di 200 milioni per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata, con riferimento con riferimento alla finalità del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394.

 

Il Fondo 394/81 è stato istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, come precisato dal D.L. n. 34/2019 (articolo 18-bis).

Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo ha carattere rotativo.

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

§  la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

§  studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

§  altri interventi prioritari.

Sulle risorse del Fondo opera una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI), pari al 70 per cento annuo.

L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) ha previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo[52].

La gestione degli interventi di agevolazione è disciplinata da una convenzione stipulate tra SIMEST e Ministero dello sviluppo economico[53].

Il comma 2 dell’articolo 48 del decreto legge n. 34 del 2020, peraltro, ha autorizzato l’Amministratore del Fondo Legge n. 394/1981 (il Comitato agevolazioni) ad elevare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b).

Secondo quanto riportato nella Relazione sul rendiconto generale dello stato 2019 della Corte dei conti, “nel 2019, i volumi della gestione del Fondo 394/81 sono stati pari a 868 operazioni accolte, per 290 milioni (inclusa la quota a valere sul Fondo crescita sostenibile); rispetto a 790 accoglimenti, per 248 milioni, nel 2018”.

Lo scorso 20 ottobre 2020 il Comitato Agevolazioni ha con propria delibera decretato la sospensione delle domande di finanziamento agevolato, in considerazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Per una panoramica complessiva delle misure a favore della internazionalizzazione delle imprese, si veda anche la guida per il sostegno all’internazionalizzazione.

Il Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72 del decreto-legge n. 34 del 2020 è finalizzato alla realizzazione di diverse attività (campagna straordinaria di comunicazione, promozione del sistema Paese, cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da amministrazioni pubbliche), ma quella che viene rifinanziata dal comma in esame è esclusivamente quella volta alla erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai dal Fondo 394. I cofinanziamenti in commento in linea generale sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del medesimo Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c).

Si ricorda che gli aiuti de minimis fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE. Gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume infatti che non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316.


Articolo 6-bis, commi 6-bis e 6-ter (subem. 1.1000/3000/114 id. a 1.1000/3000/134 testo 2 e subem. 1.1000/3000/115)
(Modifiche al Testo unico dei media audiovisivi e radiofonici)

 

 

L’articolo 6-bis, in cui le Commissioni riunite propongono l'introduzione di commi aggiuntivi, a seguito dell'approvazione degli identici subemendamenti di cui sopra, nonché del subemendamento 1.1000/3000/115 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo unico dei media audiovisivi e radiofonici.

 

 

In particolare, la proposta delle Commissioni riunite prevede che l'articolo 27, comma 6 del suddetto Testo unico, si applichi anche alle emittenti nazionali.

 

A tale proposito giova ricordare che l'attuale formulazione del citato articolo 27, comma 6, prevede che sono consentite le acquisizioni di   emittenti   analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora   a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute   o   di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario.

La stessa norma, inoltre, consente alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

A tale riguardo, si ricorda che lo stesso Testo unico, all'articolo 2, fornisce la definizione di emittente a "carattere comunitario". Si tratta, in pratica, di una emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale e che si impegni a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il cinquanta per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso nella fascia oraria tra le 7 e le 21.

 

 

Come sopra evidenziato, quindi, la proposta emendativa mira ad applicare questa possibilità anche alle emittenti nazionali.

 

La stessa proposta, inoltre, introducendo alcune modifiche al comma 6 dello stesso articolo 27 stabilisca che, in caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

 

A tale riguardo per avere un quadro completo delle modifiche formulate, si segnala che la proposta 1.1000/3000/115, approvata dalle Commissioni riunite contiene una interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 5 del richiamato Testo unico. Secondo tale interpretazione per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione, a qualsiasi titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza in conformità alla direttiva sul quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2009/140CE) e al Codice delle comunicazioni elettroniche.   

 

 

 

 

 


Articolo 6-bis, commi da 6-bis a 6-quater (subem. 1.1000/3000/111 (testo 2))
(Contributo per i collegi universitari di merito accreditati)

 

 

I commi da 6-bis a 6-quater dell’articolo 6-bis che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione del subemendamento 1.1000/3000/111 testo 2 – prevedono il riconoscimento di un contributo di € 3 mln per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati, al fine di sostenere le strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede.

 

In particolare, si dispone che le relative “modalità di attuazione” sono stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca.

 

Si valuti l’opportunità di fare riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, invece che alla definizione delle “modalità di attuazione”.

 

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 34, co. 5, del medesimo D.L. in esame.

 

L’intervento si affianca a quello previsto, da ultimo, dall’art. 89, co. 4, del disegno di legge di bilancio per il 2021 (A.C. 2790) che incrementa di € 4 mln per il 2021 lo stanziamento destinato ai collegi universitari di merito accreditati (e alle residenze universitarie statali).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 del d.lgs. 68/2012 ha indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come struttura residenziale universitaria, disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, le stesse si differenziano in:

§  residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura;

§  collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.

 

In base agli artt. 15-17 del medesimo d.lgs. 68/2012, i collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture private a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.

Il Ministero dell’università e della ricerca concede, con proprio decreto, il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta e che, a tal fine, devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale.

L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati, che a tal fine devono avere ottenuto il riconoscimento da almeno 5 anni e devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale[54].

L’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs. ha previsto che per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data della sua entrata in vigore, restavano ferme le disposizioni vigenti e gli stessi si consideravano riconosciuti ed accreditati, gravando, in ogni caso, sui medesimi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di disciplina del riconoscimento[55].

L'accreditamento è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale[56].

Le relative risorse sono allocate sul cap. 1696/pg. 1 dello stato di previsione del MUR[57].

 

Con particolare riferimento a modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali, queste sono state definite – in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 68/2012 – dal DM 695/2017 e, da ultimo, dal DM 763/2018.

In particolare, quest’ultimo, ha stabilito che ai collegi universitari di merito accreditati è attribuita una quota pari al 75% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel citato DM 695/2017[58].

La ripartizione della quota di finanziamento è operata annualmente con decreto del Ministero dell’università e della ricerca[59].

 

Per completezza, si ricorda che ai collegi universitari di merito accreditati sono stati destinati, per il 2020, con DM 294 del 14 luglio 2020, € 3 mln del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (vigilati dal MUR), istituito per il 2020 dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Di tale Fondo l’art. 89, co. 6, del disegno di legge di bilancio 2021 prevede la stabilizzazione a decorrere dal 2021.


Articolo 6-ter (subem. 1.1000/3000/136 (testo 2) e identici)
(Contributo una tantum per le edicole)

 

 

L’articolo 6-ter che le Commissioni propongono di inserire con l’approvazione del subemendamento 1.1000/3000/136 testo 2 identico a 1.1000/3000/135 (testo2), 1.289 (testo 2), 5.97 (testo 2) e 5.0.20 (testo 2) – prevede un contributo una tantum per il 2021 per gli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

 

Si ripropone così un intervento disposto, per il 2020, con l’art. 189 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, nell’ambito delle disposizioni limitative dell’esercizio delle attività produttive adottate, a seguito del D.L. 6/2020 (L. 13/2020) e del D.L. 19/2020 (L. 35/2020), per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus, l’attività delle edicole non è mai stata sospesa.

Infatti, come aveva sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’editoria nell’ambito dellaudizione nella VII Commissione della Camera, il 29 aprile 2020, il Governo, in considerazione della funzione di pubblico servizio svolta dal sistema dell’informazione, aveva ritenuto di escludere le edicole e l’intera filiera della stampa dal novero delle attività commerciali e produttive soggette agli obblighi di sospensione.

In particolare, aveva evidenziato come tale scelta fosse stata imposta dal rispetto del dettato costituzionale che, attraverso l'art. 21, garantisce il diritto fondamentale di informare e di essere informati; un diritto tanto più rilevante in un così grave frangente per la vita civile e istituzionale del Paese.

 

In tale quadro, l’art. 189 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste[60], non titolari di redditi da lavoro dipendente o di pensione – previa domanda diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo una tantum fino a € 500, entro il tetto di spesa € 7 mln per il 2020. Ha, altresì, disposto che, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si doveva procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale e che il contributo una tantum non concorreva alla formazione del reddito a fini IRPEF.

In attuazione, è intervenuto il DPCM 3 agosto 2020 – pubblicato nella GU n. 240 del 28 settembre 2020 – che, in particolare, ha precisato che costituiva requisito di ammissione l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Ha, altresì, precisato che tale attività poteva essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone. Infine, ha fissato fra il 1° ed il 30 ottobre 2020 il termine per l’invio della domanda telematica.

L’elenco dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo per il 2020 è stato approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l’editoria 1° dicembre 2020. Il D.D., evidenziato che alla data di scadenza erano state presentate 5.368 domande, delle quali 5.365 ammissibili (di cui, 184 ammissibili con riduzione dell’importo richiesto, a seguito di ripartizione del contributo massimo concedibile tra i rappresentanti legali dell’impresa che hanno presentato istanza), ha disposto l’erogazione di € 2.635.500,04.

 

Rispetto alla disciplina prevista per il 2020, si dispone ora che il contributo una tantum per il 2021 è riconosciuto, fino ad € 1.000 ed entro il tetto di spesa di € 7,2 mln, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente.

Non è, dunque, richiesto il requisito – necessario per usufruire del contributo per il 2020 – di non essere titolari di pensione. Non è neanche precisato se il contributo per il 2021 concorre o meno alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Si conferma, invece, che, in caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.

 

Il contributo è riconosciuto previa domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, da presentare entro il 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al citato DPCM 3 agosto 2020.

 

Si dispone, inoltre, che, per quanto non previsto dall’articolo in commento, si applicano le disposizioni di cui al medesimo DPCM 3 agosto 2020.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire se, in mancanza di espressa previsione legislativa, possano ritenersi applicabili per il contributo 2021 anche le disposizioni recate dal citato DPCM – in applicazione della norma primaria, costituita dall’art. 189 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – relative alla non titolarità di redditi da pensione quale requisito per l’accesso al contributo, nonché alla circostanza che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF (artt. 2, co. 1, lett. b) e 5, co. 2, del DPCM).

 

Ai fini indicati, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo incrementate di € 10 mln per l’anno 2021.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede si provvede a valere sulle risorse incrementali del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), previste dall’art. 34, co. 5, del D.L. in esame.

 

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016[61].

Esso è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM[62].

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM[63].


Articolo 7
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
(ABROGATO)

 

 

L’articolo 7, già abrogato dall’art. 21, comma 3 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto Ristori-bis) la cui abrogazione viene recepita dalle Commissioni di merito con l’approvazione dell’emendamento 1.1000, lettera d) - introduceva, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell’epidemia "Covid-19".

 

In particolare, il comma 1 faceva riferimento alle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (DPCM 24 ottobre 2020).

Si ricorda che il  DPCM 24 ottobre 2020, ha sostituito il precedente DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020. Le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 si applicano dal 26 ottobre al 24 novembre 2020. Esso prevede, in particolare, all'art. 1, comma 9, le seguenti disposizioni di interesse per la filiera agroalimentare, alle lettere:

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché' fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché' l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il comma 2 prevedeva che l’erogazione dei sopra richiamati contributi dovesse avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

 

Al proposito, si ricorda che la predetta Comunicazione della Commissione è stata modificata e integrata il 3 aprile scorso dalla Comunicazione C(2020) 2215 final, l’8 maggio dalla Comunicazione C(2020) 3156 final, il 29 giugno dalla Comunicazione C(2020) 4509 final e, infine, il 13 ottobre con la Comunicazione C(2020) 7127 final.

 Per un approfondimento sugli aiuti di Stato nell’Unione europea, nell’attuale epidemia da Covid-19, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Il comma 3 demandava ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. Si prevede, inoltre, che all’attuazione della misura in esame provveda l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.  

 

Il comma 4, infine, stabiliva che agli oneri di cui al presente articolo 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvedesse ai sensi dell’articolo 34, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.

 

Come anticipato, l’articolo in commento è stato abrogato dall’art. 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori-bis (il cui testo – come noto - si sta facendo confluire nel provvedimento in esame). Il medesimo art. 21 del dl 149/2020, contestualmente (al comma 4), ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare - in parte - l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura disposto dallo stesso articolo per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. Si ricorda che il contenuto del suddetto art. 21 – anche per quanto concerne l’estensione dell’esonero contributivo per il mese di dicembre 2020 - è stato riproposto dalle Commissioni di merito con l’approvazione dell’emendamento 1.1000, lettera m), che introduce l’art. 16-bis nel provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).


Articolo 7-bis (sub. 1.1000/140 (testo 2) e identici)
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo
posto sotto sequestro)

 

 

L’articolo 7-bis - che le Commissioni di merito del Senato propongono di introdurre con l’approvazione in sede referente del subemendamento 1.1000/140 (testo 2) identico a 1.1000/3000/41 (testo 2), 1.1000/371 (testo 2), 1.0.61 (testo 2), 7.0.3 (testo 2) e 7.0.4 (testo 2) – prevede che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate anche alla corresponsione, nell’anno 2021, di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. Ciò, nei limiti dell’incremento del suddetto Fondo, che viene contestualmente disposto nella misura di 0,5 milioni di euro per il 2021.

 

Nello specifico, il comma 1 interviene in tal senso nei confronti del Fondo di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 2 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006).

 

Si ricorda, al riguardo, che il suddetto art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 2 del 2006, ha autorizzato, presso l’allora Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro, destinando, allora, a tal fine, 500.000 euro (annui) a decorrere dal 2006 (comma 1-ter del medesimo art. 5).

 

Il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (pubblicato sul sito del MIPAAF e della cui pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2006) ha determinato le modalità per l’erogazione dei relativi contributi.

 

Si ricorda, altresì, che le risorse del predetto Fondo sono attualmente allocate nel capitolo 1492 dello stato di previsione del MIPAAF e ammontano, nel progetto di bilancio 2021 attualmente all’esame del Parlamento, a 207.960 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

 

Il comma 2 prevede che, ai suddetti fini, il Fondo sia incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il comma 3 dispone che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (di conversione del presente decreto), siano definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui sopra, nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell’anno 2020.

 

Il comma 4 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, al quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, (di cui all’art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014), come rifinanziato dal presente provvedimento.


Articolo 8
(Credito d’imposta locazioni)

 

 

L’articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L’agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Si ricorda inoltre che lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che alle imprese operanti in alcuni settori (di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1), secondo la modifica proposta dalle Commissioni riunite con l’emendamento approvato 8.5000), coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.

Tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Il comma 2 stabilisce che alla norma in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al richiamato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Il comma 3 dispone inoltre che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Si ricorda che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

A tal proposito si ricorda che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate fino al 30 settembre 2021, nonché estende le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti. Per una panoramica completa della materia si rinvia al tema Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE realizzato dal Servizio Studi della Camera.

 

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria della disposizione stabilendo che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo (valutati in 259,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto) si provvede ai sensi dell’articolo 34 alla cui scheda di lettura si rimanda.

 


Articolo 8-bis (em. 8.0.47 T2)
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

 

 

L’articolo 8-bis – di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento con l’approvazione dell’em. 8.0.47 T2 – istituisce, nello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla riduzione, nell’anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge (comma 1).

L'ARERA, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, e definisce altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata. In particolare, per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati dall’Autorità al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW (comma 2).

Vengono fissate le modalità attraverso le quali il MEF versa le somme iscritte sul Fondo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (comma 4).

Alla copertura finanziaria dell’onere recato dalla misura in esame, si provvede attraverso riduzione del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 34 (comma 3).

 

 

Nel dettaglio, il comma 1, istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ''trasporto e gestione del contatore'' e ''oneri generali di sistema''.

 

La norma avrebbe dunque lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sarebbe opportuno chiarire se la norma riguarda tutte le attività commerciali, sull’intero territorio nazionale, che esercitano attività corrispondenti ai codici Ateco indicati negli allegati del decreto legge.

Si fa presente – come illustrato meglio in seguito nella ricostruzione normativa - che per un analogo intervento – che non faceva riferimento ai codici ATECO ma in generale alle utenze non domestiche in bassa tensione - relativo al trimestre maggio-luglio del 2020 sono stati stanziati 600 milioni. La dotazione del fondo per un ammontare di 180 milioni impone pertanto di intervenire calibrando l’intervento in base alla sua estensione territoriale, alla sua entità e alla durata dei benefici.

 

Con riferimento alle componenti delle bollette si ricorda come in esse siano presenti il pagamento dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore), oneri generali di sistema (applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione) e imposte.

La valorizzazione di tali voci segue un complesso meccanismo di determinazione delle singole componenti fisse e variabili legate sia all’energia prelevata sia alla potenza, nonché ai corrispettivi fissi applicati periodicamente a ciascun punto di prelievo. Parte della bolletta è, dunque, naturalmente commisurata al livello di consumo di ciascun cliente e sostanzialmente si adegua automaticamente in caso di contrazione dell'attività. La rimanente parte della bolletta, pur riflettendo le caratteristiche di prelievo del cliente, non risente del livello di consumo. Questo in coerenza con la complessa struttura dei costi lungo la filiera.

ARERA dunque, già con la Segnalazione trasmessa al Parlamento e al Governo il 24 aprile 2020 (Delibera ARERA 136/2020/l/com - Doc. Camera NN 13 n. 51), aveva proposto, per l’attuale situazione di crisi determinata dalla pandemia, interventi normativi che, per contenere il costo dell’energia nella situazione emergenziale, sfruttassero questa struttura tariffaria e si focalizzassero sulla riduzione o sull’azzeramento delle "quote fisse" relative alle voci della bolletta elettrica "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali", anche con una modulazione temporale. Tale proposta è stata recepita dal legislatore con un intervento contenuto, nell’articolo 30 del D.L. n. 34/2020 (D.L. n. 77/2020). La norma ha previsto che ARERA, operasse, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’onere di tale intervento è stato fissato in 600 milioni per il 2020 (cfr. più diffusamente, infra, ricostruzione normativa).

 

Il comma 2 demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di rideterminare, con propri provvedimenti, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo tale che:

a)   sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo

b)   per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci - "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema" - non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

 

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall’articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, L. n. 190/2014) come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

 

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nella misura del:

§  cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del decreto legge e,

§  del restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021.

L'ARERA, con propri provvedimenti, deve assicurare l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.

 

Si ricorda che ARERA, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, ha disposto la costituzione, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, di un apposito conto di gestioneConto emergenza COVID-19”- a valere sulle giacenze disponibili[64] - per un valore complessivo iniziale di l ,5 miliardi di euro. (Delibera 60/2020/R/COM).

 

 

 

Come detto, nella Segnalazione trasmessa da ARERA al Parlamento e al Governo il 24 aprile 2020 (Delibera ARERA 136/2020/l/com - Doc. Camera NN 13 n. 51), l’Autorità ha sottoposto all'attenzione di Parlamento e Governo l'opportunità di valutare ipotesi di intervento normativo, per mitigare la attuale situazione di disagio e le eventuali criticità dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico e dei rifiuti. L'Autorità ha inoltre indicato, nella Segnalazione, i primi provvedimenti urgenti da lei stessa adottati nell’esercizio dei poteri regolatori e normativi ad essa attribuiti per far fronte alla situazione emergenziale, quali la sospensione dell'applicazione delle procedure di inadempimento previste per gli utenti dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, rispetto agli eventuali mancati pagamenti delle fatture emesse dal distributore, in scadenza nel mese di aprile.

Al fine di tenere conto dell'effetto per i distributori derivante dal conseguente minor incasso dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione di gas naturale, l'Autorità ha individuato specifiche deroghe, per un arco di tempo determinato, a favore dei distributori nella fissazione degli importi da corrispondere alla CSEA e al Gestore dei servizi energetici (GSE), per gli oneri generali di sistema.

Per  garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, l’Autorità ha disposto la costituzione, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, di un apposito conto di gestione “Conto emergenza COVID-19”- a valere sulle giacenze disponibili[65] - per un valore complessivo di l ,5 miliardi di euro. (Delibera 60/2020/R/COM).

Quanto alle iniziative da adottare, l’ARERA ha in quella sede rilevato come, in generale - vista la limitatezza delle risorse a disposizione -  le misure emergenziali, pur necessarie - non possano essere mantenute nel tempo in via strutturale; ciò causerebbe, infatti, una perdita di solidità economico-finanziaria per intere filiere settoriali, con ricadute negative, in ultima istanza, sui clienti/utenti dei servizi. Infatti, con riferimento agli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico, la riduzione dei prelievi di energia elettrica da parte delle diverse tipologie di clienti "non domestici" comporta un mancato gettito (solo parzialmente compensato dall'aumento dei consumi domestici che è ragionevole attendersi), che dovrà essere recuperato.

ARERA ha dunque proposto nella Segnalazione interventi normativi che, per contenere il costo dell’energia nella attuale situazione emergenziale, sfruttino questa struttura tariffaria e si focalizzino sulla riduzione o sull’azzeramento delle "quote fisse" relative alle voci della bolletta elettrica "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali", anche con una modulazione temporale.

ARERA inoltre ha quantificato finanziariamente in 600 milioni di euro, l’applicazione, per il trimestre aprile - giugno 2020, ai clienti finali del settore elettrico non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3.3 kW (quindi, tipicamente, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori), di una quota fissa di entità corrispondente a 3 kW di potenza impegnata.

Tale intervento – accolto da legislatore e adottato con l’articolo 30 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) si è tradotto – secondo le stime dell’Autorità - in una significativa riduzione della bolletta (rispetto a quella che sarebbe emessa in assenza di intervento), anche superiore al 70% per clienti, ad esempio, con 15 kW di potenza impegnata. La somma autorizzata, pari come detto a 600 milioni per il 2020, è confluita nel Conto emergenza COVID-19.

L’Autorità, in data 26 maggio 2020, ha pubblicato la deliberazione di attuazione dell’articolo 30 del D.L. n. 34/2020.

Si rinvia alla pagina istituzionale dell’Autorità dedicata alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

 

 


Articolo 8-bis (em. 1.1000, lett. e))
(Credito d’imposta locazioni per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020)

 

L’articolo 8-bis, che si propone di introdurre a seguito dell’esame presso le Commissioni riunite (em. 1.1000, lett. e)), estende ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle cd. zone rosse il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (istituito dal articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e ampliato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n 149 del 2020 (cd. Ristori bis).

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Si ricorda inoltre che lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).

 

L’articolo 8 del decreto-legge in esame prevede che alle imprese operanti in alcuni settori, coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetti il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. L’agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Il comma 1 dell’articolo 8-bis, che si propone di introdurre con l’emendamento 1.1000, lettera e), attribuisce il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 8 sopra menzionato, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto in esame (in sostanza, nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona; tale Allegato 2 è oggetto di proposta di modifica, per effetto dell’em. 1.1000, lett. u)) e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del provvedimento in esame (che si propone di introdurre con l’em. 1.1000, lett. c), e alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Per rendere pubblici i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici, l’articolo 19-bis riprende alcune previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dispone che il Ministero della salute settimanalmente pubblichi sul proprio sito istituzionale e comunichi ai Presidenti di Camera e Senato i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici; con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, il medesimo Ministro può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia istituita ad hoc e sentito altresì il Comitato tecnico scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale. Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.

 

Il comma 2 esame quantifica gli oneri della misura così estesa in 234,3 milioni di euro per l’anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguentemente all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, che individua le aree ove applicare le misure di contenimento epidemiologico disposte con il citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020; rinvia, per la copertura finanziaria, all’articolo 34 del provvedimento (per cui si veda la relativa scheda di lettura).

 


Articolo 9
(Esenzione seconda rata IMU su immobili e pertinenze riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1)

 

 

L’articolo 9, che si propone di modificare in più parti, a seguito dell’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento, anch’esso oggetto di proposta di modifica da parte delle Commissioni riunite; dunque, per effetto delle modifiche proposte in sede referente, l’esenzione dalla seconda rata IMU 2020 viene estesa a ulteriori immobili.

L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Per il ristoro ai comuni della relativa perdita di gettito, a seguito dell’estensione dell’agevolazione proposta in sede referente, si eleva l’incremento del Fondo di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, che viene aumentato di un importo pari 112,7 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Si segnala preliminarmente che l’articolo 9-bis – che riproduce il contenuto dell’articolo 5 del decreto legge n. 149 del 2020 e di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento - estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Inoltre, l’articolo 9-bis.1 – che riproduce il contenuto dell’articolo 8 del decreto legge n. 157 del 2020 e di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento - specifica che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione.

 

In primo luogo, per effetto delle proposte di modifica in sede referente (em. 1.1000/5000) viene novellata la rubrica dell’articolo, al fine di chiarire che l’esenzione dalla seconda rata IMU 2020 riguarda gli immobili e le pertinenze riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al provvedimento in esame.

 

L’articolo 9, nella sua formulazione originaria, abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Si tratta in sostanza dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.

Per effetto delle proposte di modifica avanzate in sede referente (em. 1.1000/5000 e 9.500) si chiarisce che l’esenzione spetta agli immobili e alle pertinenze ove si svolgono le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al provvedimento in esame, che si propone di modificare con l’em. 1.1000.

 

Si ricorda che l’em. 1.1000, lett.t), propone di sostituire la tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge in esame - così riproducendo l’articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge n. 149 del 2020 - al fine di includere ulteriori attività imprenditoriali nel bacino dei destinatari delle agevolazioni fiscali e finanziarie disposte dai provvedimenti emergenziali.

 

Di conseguenza, per effetto delle modifiche proposte con gli em. 1.1000/5000 e 9.500, l’esenzione dalla seconda rata IMU 2020 viene estesa a ulteriori immobili, tra cui a titolo esemplificativo i posti telefonici pubblici e gli Internet Point, gli immobili ove si svolgono corsi di danza, corsi sportivi e ricreativi, ove sono gestiti apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, le lavanderie industriali, immobili ove si svolge il commercio al dettaglio di bomboniere e la gestione di stazioni per autobus, le biblioteche e gli archivi, immobili ove sono fabbricati articoli esplosivi.

Resta fermo che l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

 

Le norme in esame si aggiungono all’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall’articolo78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) che, a tale scopo, vengono espressamente fatte salve.

 

In ragione dell’emergenza sanitaria ed economica, i provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo hanno disposto determinate esenzioni dal pagamento dell’IMU dovuta nel 2020 per i settori maggiormente colpiti dalla crisi.

In particolare, l’articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha abolito la prima rata dell'IMU 2020, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

L’agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Successivamente l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l’esenzione dalla sola seconda rata IMU 2020 dovuta sugli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il decreto Agosto ha inoltre specificato che l’esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata per effetto dell'articolo 177 sopra menzionato.

Il medesimo provvedimento prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il Governo nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 137 chiarisce che le fattispecie già contemplate dall’articolo 78, ove non prevedano la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.

 

Ai sensi del comma 2, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19, per cui si rinvia al relativo tema web.

 

Di conseguenza, in ragione del proposto ampliamento dei destinatari dell’agevolazione, si propone di modificare il comma 3 (em. 1.1000, lett. f), n. 2) che, per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU in esame, incrementa il Fondo di ristoro istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020) di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 (nella formulazione originaria l’incremento era pari a di 101,6 milioni di euro).

La proposta di modifica riprende l’articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 149 del 2020.

 

Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo (v. supra), nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che il successivo articolo 9-bis - di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 1.1000, lettera g) - prevede al comma 2 una ulteriore integrazione delle risorse del Fondo di ristoro istituito dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2, D.L. n. 34 del 2020) per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Il medesimo comma 2 dispone che alla ripartizione del suddetto incremento di risorse si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020, che saranno adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020 (8 gennaio 2021) (em. 1.1000/500).

 

Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, che ha provveduto al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.

Per le risorse autorizzate dall’articolo 78 del D.L. n. 104/2020, finalizzate al ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU e, per gli anni 2021 e 2022, dell’IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, il comma 5 ha previsto che al loro riparto si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto n. 104.

 

Il secondo periodo del comma 3, secondo le modifiche proposte in sede referente (em. 1.1000/500), dispone che alla ripartizione delle risorse incrementali di cui al primo periodo (112,7 milioni per l'anno 2020), si provvede con i decreti di ristoro previsti dall’articolo 78, comma 5, del decreto legge n. 104 del 2020. Per l’adozione di tali decreti - che in base alla norma originaria avrebbero dovuto essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto – le proposte di modifica approvate in sede referente fissano un nuovo termine, stabilito entro l’8 gennaio 2021 (sessanta giorni dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020) in luogo del 28 dicembre, come indicato nel testo originario del provvedimento in esame.

 

Conseguentemente (em. 1.1000, lett. f), n. 3) si propone di modificare anche il comma 4 dell’articolo in esame, quantificando gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 in 132,4 milioni di euro per l'anno 2020 (in luogo di 121,3 milioni), cui si provvede ai sensi della norma di copertura generale del provvedimento.

 

 


Articolo 9-bis (em. 1.1000g, subem. 1.1000/5000 e 1.1000/3000/165 id a /186 T2)
(Cancellazione della seconda rata IMU)

 

 

L’articolo 9-bis - di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’emendamento 1.1000, lettera g) e i subem. 1.1000/5000 e 1.1000/3000/165 id a /186 T2 - estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

 

L’articolo  riproduce il contenuto dell’articolo 5 del decreto legge n. 149 del 2020, cd. Ristori bis.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 9 del decreto in esame ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento.

Si segnala inoltre che già per effetto dei decreti legge Rilancio e Agosto non è dovuta l’IMU 2020 sugli immobili delle imprese del settore turistico e ricettivo (stabilimenti balneari, termali, alberghi e immobili destinati alle attività turistiche, immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni) e sono esentati dalla seconda rata IMU 2020 cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.

In tale ambito, l’articolo 9-bis.1 – che riproduce il contenuto dell’articolo 8 del decreto legge n. 157 del 2020 e di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento - specifica che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione.

 

 

Più in dettaglio, l’articolo 9-bis, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, cancella la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, sostanzialmente attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e gli immobili (subem. 1.1000/3000/165 id a /186 T2) si trovino nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cd. zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto, che detta le norme per l’adozione di eventuali successive ordinanze, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Le norme si aggiungono alla predetta esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall’articolo78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) e alla richiamata cancellazione della seconda rata IMU per alcune tipologie di immobili dei settori ricettivi, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di eventi disposta dall’articolo 9 del decreto legge 137 del 2020 (decreto Ristoro) che, a tale scopo, vengono espressamente fatte salve.

Ai sensi di tali provvedimenti, l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19, per cui si rinvia al relativo tema web.

Si segnala che tale disposizione non viene ripetuta nella norma in commento.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all’Imposta Municipale Propria – IMU. L’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Tra le principali innovazioni la riforma:

§  ha concesso di dedurre completamente l'IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento)

§  ha eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;

§  ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;

§  ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);

§  ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno);

§  ha consentito ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, era affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

 

 

Ai sensi del comma 2, per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU in esame, il Fondo di ristoro istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020) viene incrementato è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Come proposto dalle Commissioni riunite col subem. 1.1000/5000, al riparto degli incrementi del Fondo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149 del 2020 che ha originariamente introdotto la norma in esame).

 

Come precisato nella Relazione tecnica al decreto legge n. 149 del 2020, dall’agevolazione in esame, tenuto conto che si riferisce alla sola seconda rata IMU, si stima una perdita di gettito per l’anno 2020 pari a 38,7 milioni di euro, di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.

Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché l’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Da ultimo, il decreto legge in esame ha ulteriormente aumentato la dotazione di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020 in relazione all’estensione dell’abolizione della seconda rata 2020 ad ulteriori categorie di immobili.

 

In ragione dell’ulteriore ampliamento dei destinatari dell’agevolazione proposto in sede referente, si propone inoltre (em. 1.1000, lett. f), n. 2) di incrementare il Fondo di ristoro fino a 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 (nella formulazione originaria l’incremento era pari a di 101,6 milioni di euro).

La proposta di modifica riprende l’articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 149 del 2020.

 

Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020 Rilancio, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita nella seduta del 23 giugno 2020. Si segnala, peraltro, che il D.M. 22 luglio 2020 provvede al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.

Per le risorse autorizzate dall’articolo 78 del decreto Agosto, finalizzate al ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 e per gli anni 2021 e 2022 dell’IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, il comma 5 ha previsto che al loro riparto si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tali decreti e quelli previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto in esame avrebbero dovuto essere adottati entro il 28 dicembre 2020, vale a dire sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il comma 2 in esame fissa inoltre un nuovo termine per la loro emanazione, più precisamente entro l’8 gennaio 2021 (sessanta giorni dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 149 del 2020 che ha originariamente introdotto la norma in esame).

 

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 34, norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Si ricorda infine che i commi aggiuntivi 4-quinquies- 4-septies dell’articolo 1 del decreto legge n. 125/2020 (decreto Proroghe Covid 19) prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

 


Articolo 9-bis.1
(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

 

 

L’articolo 9-bis.1 - di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 1.1000, lettera g) - specifica che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 5 del decreto legge n. 149 del 2020, cd. Ristori bis).

 

L’articolo 9-bis.1 estende quindi l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, a tutti i soggetti passivi IMU individuati ai sensi delle norme generali sull’imposta (ovvero dal comma 743 della legge di bilancio 2020) a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzioni.

 

Si ricorda che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

 

La modifica interviene per chiarire l’applicazione soggettiva delle predette esenzioni. Esse sono state disposte da un insieme di norme, succedutesi nel tempo, tutte accomunate dalla condizione secondo cui i proprietari delle strutture esenti fossero altresì i gestori delle attività esercitate.

Ai sensi del richiamato comma 743, soggetti passivi dell’imposta non sono soltanto i proprietari di immobili, ma più in generale i possessori, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

Di conseguenza, con le norme in esame viene chiarito che l’operatività delle esenzioni IMU disposte coi decreti emergenziali in favore di alcuni immobili produttivi è esteso a tutti i soggetti passivi dell’imposta che siano altresì gestori delle attività economiche interessate dall’agevolazione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi.

 

La precisazione disposta dalle norme in esame riguarda le seguenti disposizioni:

§  l’articolo 177 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), che ha previsto l’abolizione della prima rata dell'IMU per l’anno 2020 per alcune tipologie di immobili produttivi e, in particolare, la richiamata lettera b) del comma 1, che riguarda gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

§  l’articolo 78, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto), il quale ha esentato la seconda rata IMU 2020 per alcune tipologie di immobili. In particolare, tra questi figurano: gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata, esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020 (comma 1, lettera b)); immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, rientranti nella categoria catastale D/3, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 1, lettera d)); immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 1, lettera e));

§  l’articolo 9 del provvedimento in esame, che abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento medesimo. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi;

§  l’articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori bis), di cui l’articolo 9-bis del provvedimento in esame riproduce il contenuto, che estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.


Articolo 9-bis.1, commi da 1-bis a 1-octies (subem. 1.1000/3000/189 testo 2 e identici)
(Misure di sostegno delle imprese di pubblico esercizio inerenti all'esonero dal pagamento di canoni)

 

 

I commi da 1-bis a 1-octies - di cui si propone l'introduzione con l'approvazione in sede referente degli identici subemendamenti 1.1000/3000/189 (testo 2), 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2) - recano la proroga di talune misure di sostegno per i pubblici esercizi a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tali misure prevedono, per taluni esercizi, l'esonero dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. È quindi previsto uno stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della corrispondente diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Sono dettate procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo.

Le disposizioni in esame prevedono, inoltre, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Sono infine proposte modifiche puntuali alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, concernenti la posa in opera di elementi o strutture amovibili presso spazi o siti di interesse artistico o culturale.

 

Il comma 1-bis, esonera - dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 - gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche.

Tale esonero era già stato previsto dall'art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", conv. dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

Si rammenta che nell'ambito di una riforma complessiva prevista dai commi da 837 a 847 della citata legge n. 160, il comma 816 istituisce il citato canone unico, che dal 2021 sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e  delle (di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone, prevede il citato comma 816, è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a prestazioni di servizi.

La disposizione in esame, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, (conv. dalla legge n. 8 del 2020).

A tale riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.

 

Il comma in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di:

a)   esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)   esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)   esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)   esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

. Il comma 1-ter, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di  concessione  per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile,  destinati  a mercati  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate (di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Tale esonero era già stato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, del d-l n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", conv. dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 15 ottobre 2020.

Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma e ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.

 

Il comma 1-sexies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare "entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto".

Si valuti l'opportunità di riferire il termine per l'emanazione del decreto ministeriale alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni (di cui si propone l'introduzione in sede di esame del disegno di legge di conversione) in luogo della data di entrata in vigore (29 ottobre 2020) del presente decreto-legge n. 137.

 

Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

 

Ai sensi del comma 1-quater, nello stesso periodo - quindi dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 - le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo[66]. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).

Tale disposizione riproduce quanto già previsto dall'art. 181, comma 2, del d-l n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020.

 

Il comma 1-quinquies stabilisce che i medesimi soggetti di cui al comma 1-bis possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della legge n. 287 del 1991 (v. supra).

La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

L'art. 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.

L’art. 146 del Codice riguarda l'autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4).

Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia).

In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall'art. 181, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020.

 

Il comma 1-septies stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076).

 

Il comma 1-octies reca novelle all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", conv. dalla legge n. 120 del 2020). Tale comma 5 dispone che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (aree di cui all’art. 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Le modifiche proposte mirano a chiarire che le eccezioni debbano riguardare gli spazi prospicienti (in luogo di "adiacenti") i siti archeologici o altri beni di eccezionale (in luogo di "particolare") valore storico o artistico.

Per una più ampia descrizione dell'art, 10, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, cfr. il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul disegno di legge di conversione A.C. 2648 (ultima lettura parlamentare).

 


Articolo 9-bis.1-bis (em. 1.1000/3000/201 (testo 2))
(
Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

 

 

L’articolo 9-bis.1-bis attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile (solo abitazione principale), che riduce il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine, l'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro.

 

L'articolo aggiuntivo in esame è stato proposto in sede referente con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000/201 (testo 2).

 

Nel dettaglio, il comma 1 attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone di locazione.

Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di cui al comma 4 ed è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

 

Si segnala la necessità di verificare il testo del comma 1 sotto il profilo redazionale. Le parole "e che" sembrano infatti riferirsi all'immobile anziché al locatore. Inoltre le parole "nel limite" sono ultronee.

 

Il comma 2 stabilisce l'obbligo per il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

 

Il comma 3 rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione delle modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché delle modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

 

Il comma 4 istituisce, per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, nella corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Si veda la scheda relativa all'articolo 34 per una ricostruzione della dotazione del fondo.


Articolo 9-ter (em. 1.1000 lett. g))
(Proroga versamento ISA)

 

 

L’articolo 9-ter - di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 1.1000, lettera g) - estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 6 del decreto legge n. 149 del 2020 (cd. Ristori bis).

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 98 del decreto legge n. 104 del 2020 ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

Si ricorda che al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, l’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale.

Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016).

Inoltre, si prevede che l’Agenzia delle entrate renda disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l’applicazione degli ISA nell’area riservata del suo sito internet istituzionale.

Nel provvedimento del 31/01/2020 dell’Agenzia delle entrate sono individuati i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, nonché le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

L’articolo 148 del decreto legge 34 del 2020 (decreto Rilancio) introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che per alcune attività economiche e professionali, soggette agli ISA è disposto lo slittamento del secondo acconto delle imposte dal 30 novembre al 30 aprile 2021, a prescindere dal calo di fatturato.

In particolare, la disposizione prevede che ai soggetti che esercitano le  economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici  di affidabilità fiscale, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, la sopra citata proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I beneficiari della norma in esame sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 (ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi, trasporti, altre attività) e nell'Allegato 2 al decreto in esame (commercio al dettaglio e servizi alla persona) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Tali aree sono individuate con le ordinanze del Ministro della salute previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (cosiddette zone rosse) nonché dall’articolo 30 del decreto in esame, concernente l’adozione delle suddette ordinanze a seguito del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

La stessa previsione si applica altresì ai soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (zone arancioni).

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo (valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020).


Articolo 10
(Proroga presentazione modello 770)

 

 

L’articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i relativi versamenti nel corso dell’anno d’imposta 2019.

 

Preliminarmente si ricorda che il modello 770/2020 (anno d’imposta 2019) è utilizzato dai sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato) per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

§  redditi di lavoro dipendente e assimilati;

§  redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

§  dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;

§  locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;

§  somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;

§  somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;

§  somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Il modello 770/2020, che avrebbe dovuto presentato entro il 31 ottobre, è stato approvato con il provvedimento n. 8963/2020 dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo in esame proroga il termine di presentazione del modello sopra citato al 10 dicembre 2020.

 

Tale intervento è stato sollecitato da alcune categorie di professionisti (ad es. con lettera dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro) che lamentavano una coincidenza dei termini con altre scadenze, come per la presentazione delle domande di cassa integrazione.

 

Si rammenta che l’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 prevede che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati.

 

 


Articolo 10-bis (em. 10.0.21 testo 2 e identici)
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

 

 

L’articolo stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

 

L'articolo, del quale le Commissioni riunite hanno proposto l'inserimento con l'approvazione dell'emendamento 10.0.21, testo 2  - identico a 10.0.22 (testo 2), 10.0.27 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2) -, stabilisce al comma 1 che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati invia eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Tale rapporto è richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi) riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. La disposizione chiarisce che sono inclusi nell'ambito della stessa tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

 

Il comma 2 specifica che la detassazione stabilita dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal. Viene ribadito inoltre che sono oggetto della detassazione esclusivamente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

 

L’articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del  COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020, modificato poi dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 aprile 2020 e dalla Comunicazione 2020/C 164/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020.

Si ricorda che la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) prevede che la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

 


Articolo 10-bis (em. 10.0.137)
(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

 

L’articolo modifica la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica estendendo, oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario. Le disposizioni aventi vigenza temporanea, che dal 31 dicembre 2020 viene estesa al 30 giugno 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 30 giugno 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

 

L'articolo, del quale le Commissioni riunite hanno proposto l'inserimento con l'approvazione dell'emendamento 10.0.137, incide sull'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020, che ha modificato la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power), inserendo tre nuovi commi nell'articolo 4-bis del decreto legge n. 105 del 2019.

 

Il comma 3-bis, al fine di contenerne gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estende temporaneamente l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. La norma in esame propone di estendere il termine di applicazione di tali disposizioni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

 

L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 105 del 2019, disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, la normativa consente al Governo di esercitare:

§  il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3). L'esercizio del potere è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione (articolo 2, comma 4);

§  l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5);

§  l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo).  L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).

Tali poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

§  l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

§  l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;

§  per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

 

La lettera a) del comma 3-bis, come modificata dalle disposizioni in esame, stabilisce che, fino al 30 giugno 2021 sono soggetti all'obbligo di notifica anche specifiche delibere, atti o operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, inclusi i settori finanziario, creditizio e assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter del decreto legge n. 21 del 2012 (il cui iter di adozione è in corso, vedi infra), che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.

 

Tali delibere, atti od operazioni, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 2, sono notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi. Ai sensi del successivo comma 2-bis, è già prevista la notifica di qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detenga uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea.

 

L'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020 ha pertanto esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti gli attivi connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, che con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea.

 

La lettera b) del comma 3-bis, come modificata dalle norme in esame, stabilisce che fino al 30 giugno 2021 sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e agli ulteriori beni e rapporti connessi ai fattori critici:

§  gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del TUF,

§  gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, per un valore complessivo dell'investimento pari o superiore a un milione di euro. Sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento.

 

Il citato articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012 prevede che l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter del medesimo decreto, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del TUF, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente a ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. L'inosservanza degli obblighi di notifica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

 

L'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020 ha pertanto esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto)  sia con riferimento agli attivi strategici, includendo quelli connessi a tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, che con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

 

Si segnala che con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

 

Si segnala inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali attuativo del citato articolo 2, comma 1-ter del decreto legge n. 21 del 2012 è in corso di definitiva adozione. Il testo dello Schema è stato trasmesso alle Camere (A.G. 178), che hanno espresso il relativo parere.

 

La lettera c) del comma 3-bis, come modificata dalle norme in esame, stabilisce che fino al 30 giugno 2021 la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 6 appena citato dispone che qualora l'acquisto di partecipazioni notificato ai sensi del comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze:

a)   che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b)   che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

c)   che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

 

L'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020 ha pertanto incluso, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti.

 

Il comma 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 105 del 2019 stabilisce, infine, che le disposizioni temporanee sinora esaminate, la cui vigenza viene estesa fino al 30 giugno 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine di cui al 30 giugno 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

L'ultimo periodo del comma 3-quater precisa che, fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti connessi ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

 


Articolo 11
(Finanziamento della prosecuzione degli interventi di integrazione salariale relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 11 consente - ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell’adozione di ulteriori interventi legislativi in materia - la conservazione in conto residui, nell’esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro. Si ricorda che il successivo articolo 34, comma 3, lettere b) e c), dispone una riduzione, nella misura di 3.000 milioni di euro, degli stanziamenti in materia relativi al 2020. Dal combinato disposto dei due articoli deriva che, nell’ambito dell’importo di cui all’articolo 11, una quota pari a 588,4 milioni può (in tutto o in parte) essere utilizzata nel 2020 ovvero (in caso di mancato utilizzo) essere conservata in conto residui nell’esercizio finanziario relativo al 2021, mentre il restante importo, pari a 3.000 milioni di euro, può essere utilizzato esclusivamente nel 2021, mediante la suddetta conservazione in conto residui; peraltro, nell'ambito di tali quote, il comma 13 dell'articolo 12 dispone l'utilizzo per il 2020 di una quota pari a 582,7 milioni e per il 2021 di una quota pari a 1.501,9 milioni, in termini di saldo netto da finanziarie; la quota residua, pari a 1.503,8 milioni di euro, è utilizzata per il 2021 dall'articolo 54, comma 1, del disegno di legge di bilancio per il 2021 (A.C. n. 2790-bis), il quale dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tale importo, ai fini del finanziamento degli interventi di integrazione salariale previsti dal medesimo articolo. Come emerge dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[67], la rimodulazione temporale delle risorse è stata definita anche in base ai dati relativi all’effettivo utilizzo dei trattamenti di integrazione in esame. La medesima relazione tecnica rileva che gli effetti dell'articolo 11 relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sono già scontati nelle previsioni contenute nel Documento programmatico di bilancio per il 2021.

 

Più in particolare, la disposizione in esame novella l'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ponendo una deroga, ai fini suddetti, al meccanismo previsto dal medesimo comma 9; si ricorda che da quest’ultimo deriverebbe il versamento, entro il 20 dicembre 2020, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, delle risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020.

Si ricorda che il suddetto meccanismo concerne le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, dal medesimo D.L. n. 34 del 2020 e dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126[68].

 


Articolo 12, commi da 1 a 8 e da 12 a 17, Articolo 12-bis e Articolo 12-bis.1 (em. 1.1000, subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/214, em. 12.100 ed em. 12.5000)
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale)

 

 

I commi da 1 a 6 e 8 dell’articolo 12 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e determina - ai sensi del comma 2 e fatte salve le fattispecie di esonero di cui al comma 3 - l'obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro. Nel suddetto periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione (con la causale COVID-19) non possono superare il limite di sei settimane - ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti - (comma 1 citato). In merito ai suddetti trattamenti, l'articolo 12 del successivo D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - D.L. di cui l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, propone, al capoverso articolo 12-bis, la trasposizione in seno al D.L. n. 137 (con le contestuali clausole di abrogazione e salvezza degli effetti del medesimo D.L. n. 149) - ha specificato che le prestazioni possono concernere i lavoratori alle dipendenze (del datore di lavoro richiedente il trattamento) alla data del 9 novembre 2020.

Inoltre, il medesimo articolo 12 del D.L. n. 149 e l'articolo 13 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - D.L. di cui il subemendamento 1.1000/3000, approvato anch'esso in sede referente, propone, al capoverso articolo 12-bis.1, la trasposizione in seno al D.L. n. 137 (con le contestuali clausole di abrogazione e salvezza degli effetti del medesimo D.L. n. 157) - recano norme relative ai precedenti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19; tali norme concernono i termini temporali delle procedure (con conseguente soppressione del comma 7 del presente articolo 12) e l'ambito dei lavoratori interessati (che vengono individuati anche in tal caso mediante il riferimento alla data del 9 novembre 2020).

I commi 8, 12 e 13 del presente articolo 12, insieme con i citati articolo 12 del D.L. n. 149 ed articolo 13 del D.L. n. 157 e con le suddette trasposizioni - proposte in sede referente - di questi ultimi (nei capoversi articoli 12-bis e 12-bis.1), concernono i limiti di spesa per i trattamenti in oggetto e la copertura finanziaria. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[69] (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal citato comma 8 dell'articolo 12).

Il comma 14 del presente articolo 12 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[70], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile[71]. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 14 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 16). La copertura finanziaria dello sgravio è definita dal comma 17.

Il comma 15 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 in esame.

 

Si ricorda che, in base alla normativa finora vigente di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, all’articolo 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1 del citato D.L. n. 104 del 2020, gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 possono essere autorizzati, con riferimento a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di trentasei settimane, fatto salvo un periodo aggiuntivo per alcune aree territoriali[72].

Il comma 1 del presente articolo 12 prevede che le suddette ulteriori sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, costituiscano la misura massima che possa essere richiesta nel medesimo periodo (con la causale COVID-19); gli interventi di integrazione - o le frazioni di intervento - richiesti ed autorizzati, prima del 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L. n. 137), per periodi (o frazioni di periodo) collocati successivamente al 15 novembre 2020 concorrono al calcolo del suddetto limite delle sei settimane.

Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[73], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato[74].

Riguardo ai lavoratori interessati, l'articolo 12, commi 2 e 3, del D.L. n. 149 del 2020, di cui ora propone la trasposizione in seno al D.L. n. 137 il suddetto articolo 12-bis, commi 2 e 3, specifica che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle sei settimane in oggetto possono riguardare i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro (richiedente la prestazione) alla data del 9 novembre 2020[75]; inoltre, lo stesso termine temporale è stato posto - da parte dell'articolo 13 del D.L. n. 157 del 2020, di cui il suddetto articolo 12-bis.1 propone la trasposizione in seno al D.L. n. 137 - anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi del citato articolo 1 del D.L. n. 104 del 2020[76].

Le norme di cui all’articolo 12 non fanno riferimento al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[77], trattamento che è stato invece oggetto di specifiche previsioni da parte delle norme precedenti (relative agli interventi di integrazione con causale COVID-19). La circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 conferma che tale trattamento non è oggetto del presente articolo 12. Si consideri l'opportunità di valutare tale profilo, considerato anche che le norme transitorie restrittive delle possibilità di recesso dal rapporto di lavoro, di cui ai commi da 9 a 11 del presente articolo 12, non operano distinzioni tra i settori produttivi (cfr., al riguardo, la relativa scheda di lettura).

 

Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.

Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni). Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga - così come per gli altri trattamenti in oggetto con causale COVID-19 - l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto può essere adempiuto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva circa la richiesta di intervento medesimo[78]; anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).

Si ricorda altresì che i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[79].

 

Ai sensi del comma 2 del presente articolo 12, le sei settimane di intervento di integrazione in esame sono ammesse per i datori di lavoro per i quali sia stato già interamente autorizzato l’ultimo periodo di nove settimane previsto dalla disciplina già vigente (periodo di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 104 del 2020) e sono riconosciute solo dopo il decorso del suddetto periodo già autorizzato[80] (la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 chiarisce che la domanda per le sei settimane in oggetto può comunque essere presentata anche prima che si verifichino tali condizioni); le suddette condizioni non si applicano per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020. In tale fattispecie rientrano alcuni ambiti dei settori commerciali, artigianali, del turismo, della cultura e dello sport (al riguardo, la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 fa riferimento altresì al D.P.C.M. del 3 novembre 2020, che ha sostituito il suddetto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, ed al successivo D.P.C.M. del 3 dicembre 2020).

In base al medesimo comma 2, il riconoscimento delle sei settimane determina l’obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro[81], ad esclusione dei casi individuati dal successivo comma 3 (in quest'ultimo l'emendamento 12.5000, approvato in sede referente, propone una modifica esclusivamente formale). L'esonero concerne: i datori di lavoro che abbiano subìto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale - rispetto al primo semestre del 2019 - pari o superiore al 20 per cento; i datori rientranti nelle fattispecie limitative di cui ai D.P.C.M. summenzionati (al riguardo, la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 chiarisce che tale fattispecie di esenzione concerne anche i soggetti - rientranti nei settori summenzionati - che abbiano fatto domanda, per il periodo temporale in oggetto, prima dell'entrata in vigore del presente D.L. n. 137); i datori che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019[82]. Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultima esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese nonché se i suddetti parametri, relativi al fatturato, riguardino tali datori, considerato che la norma adopera l’aggettivo "aziendale".

Fatti salvi i casi di esclusione summenzionati, il datore di lavoro deve versare un contributo a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, relativo alle sei settimane in oggetto (comma 4 del presente articolo 12).

Il contributo è pari (comma 2 citato dell'articolo 12) ad una determinata quota percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; tale aliquota è pari al 9 per cento per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione (inferiore, come detto, al 20 per cento) del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati) e al 18 per cento per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Alla domanda relativa al trattamento per le sei settimane in oggetto, il datore di lavoro (comma 4 citato dell'articolo 12) allega un’autocertificazione[83] concernente la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati). In mancanza di autocertificazione, si applica la suddetta aliquota del 18 per cento (fatti salvi i casi di esclusione del contributo). Sono comunque disposte le necessarie verifiche, relative alla sussistenza dei requisiti - inclusi nell’autocertificazione - per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo 12, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Ai sensi del comma 5, le domande relative ai trattamenti di cui all’articolo 12 in esame devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (al riguardo, il messaggio dell'INPS n. 4484 del 27 novembre 2020 e la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 hanno chiarito che il termine del 30 novembre 2020, posto in via transitoria dal medesimo comma 5, non trova applicazione, in quanto risulterebbe in ogni caso più restrittivo).

In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS[84], il datore di lavoro - ai sensi del comma 6 del presente articolo 12 - è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[85], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione; il comma pone altresì un termine specifico (28 novembre 2020) per la fase di prima applicazione, qualora esso risulti più ampio rispetto a quello che deriverebbe dai summenzionati criteri; considerato che (in base ai riferimenti temporali della fattispecie sottostante) tale termine non può risultare più ampio, si valuti se tale norma transitoria sia da considerare superflua. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.

Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che, nel caso di pagamento diretto dei trattamenti in esame (con la causale COVID-19), la normativa[86] (che già pone il principio di decadenza summenzionato) prevede che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo - anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda -. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[87].

Inoltre, in merito ai termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione con causale COVID-19, l'articolo 12, comma 1, del citato D.L. n. 149 del 2020 - comma di cui ora propone la trasposizione in seno al D.L. n. 137 il comma 1 del suddetto articolo 12-bis - prevede il differimento al 15 novembre 2020 dei termini ricadenti nel periodo 1° settembre 2020-30 settembre 2020 e relativi (a pena di decadenza) alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti[88]. Di conseguenza, viene soppressa la norma di differimento posta dal comma 7 del presente articolo 12, che prevedeva il differimento al 31 ottobre 2020 dei soli termini in oggetto in scadenza nel periodo 1° settembre 2020-10 settembre 2020.

Il comma 8 dell'articolo 12 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[89] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità di cui al medesimo articolo 12. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021 - è stabilito nel limite massimo di 450 milioni di euro per il 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[90]. Le risorse sono successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 12 del presente articolo 12 stabilisce i limiti di spesa per i trattamenti di integrazione di cui al medesimo articolo - ad esclusione dell’assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS, per il quale, come detto, il concorso finanziario statale viene determinato dal precedente comma 8 -; tali limiti vanno in sostanza integrati - come specifica la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 - con gli stanziamenti disposti dai citati articolo 12 del D.L. n. 149 del 2020 e articolo 13 del D.L. n. 157 del 2020 (articoli di cui ora, come detto, si propone la trasposizione in seno al D.L. n. 137 con gli articoli 12-bis e 12-bis.1). I limiti di spesa complessivi sono quindi pari a: 1.227,3 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS[91]; 500,2 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga. L’importo complessivo dei due limiti è pari, quindi, a 1.727,5 milioni.

Ai sensi del medesimo comma 12 dell'articolo 12 e degli articoli 12-bis e 12-bis.1, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si valuti l’opportunità di chiarire se le clausole di monitoraggio e salvaguardia in esame si applichino con riferimento a ciascuno dei limiti di spesa summenzionati.

Sotto il profilo temporale, tali limiti sono posti in termini globali, mentre, nella quantificazione degli oneri e nelle relative disposizioni di copertura finanziaria, il  comma 13 dell'articolo 12 e gli articoli 12-bis e 12-bis.1 operano una distinzione tra il 2020, il 2021 e il 2022, in considerazione - come spiega la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 137[92] - dei tempi del "fisiologico operare delle procedure amministrative" e delle "conseguenti registrazioni contabili" (nonché in considerazione degli effetti fiscali indotti).

 

Come accennato, il comma 14 del presente articolo 12 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[93], con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al medesimo articolo 12. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020[94] ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Si valuti l’opportunità di chiarire se il riferimento concerna i soli interventi di integrazione concessi con causale COVID-19.

Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale (avente un limite massimo di quattro mesi) di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Il presente comma 14 specifica altresì (in conformità con le disposizioni di cui al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104) che: lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all’INAIL[95]; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda che la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 - emanata con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 - ha specificato che l’esonero contributivo in esame è compatibile con le richieste dei suddetti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19[96], qualora queste ultime concernano una o più unità produttive diverse dall’unità o dalle unità per le quali si opti per l’esonero.

Peraltro, il comma 15 del presente articolo 12 prevede che i datori i quali abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi del medesimo articolo 12. Gli identici emendamento 12.100 e subemendamento 1.1000/3000/214, approvati in sede referente, propongono di specificare che la facoltà in esame (attribuita al datore di lavoro) può essere esercitata anche con riferimento ad una frazione dei lavoratori interessati dall'esonero.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, per i datori di lavoro che avessero fatto (prima dell’entrata in vigore del presente D.L. n. 137) richiesta di intervento di integrazione salariale (con causale COVID-19) per periodi compresi in quello oggetto del comma 1 dell’articolo 12, il trattamento di integrazione sia compatibile con lo sgravio o se, in ipotesi contraria, i datori possano revocare (ai fini del godimento dello sgravio) la richiesta di intervento di integrazione.

Dal richiamo del citato articolo 3 del D.L. n. 104 deriva altresì che:

-         ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo di cui al comma 14 in esame si applichino i divieti e le sospensioni di cui ai commi da 9 a 11 del presente articolo 12, in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. La violazione delle norme relative ai suddetti divieti e sospensioni comporta la revoca dell’esonero contributivo, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale COVID-19[97];

-         l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Il successivo comma 16 subordina l'applicazione del beneficio di cui al comma 14 all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, e successive modificazioni[98]. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, e successive modificazioni, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[99] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2021[100].

Il comma 17 del presente articolo 12 provvede alla quantificazione delle minori entrate derivanti dal precedente comma 14 ed alla relativa copertura finanziaria. Alle minori entrate relative al 2021, valutate pari a 61,4 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo 12. Alle minori entrate relative al 2022, valutate pari a 3 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

 

 


Articolo 12, commi 9-11
(D
isposizioni in materia di licenziamento)

 

 

I commi da 9 a 11 dell’articolo 12 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il quale resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

Le disposizioni in esame, in considerazione della facoltà di fruire di ulteriori ammortizzatori sociali entro il 31 gennaio 2021, secondo quanto disposto dai commi 1 e 14 del medesimo articolo 12 (alle cui schede di lettura si rinvia per un esame più approfondito), escludono la possibilità, entro la stessa data, di interrompere il vincolo contrattuale da parte dei datori di lavoro che non vi abbiano fatto integralmente ricorso.

 

In sintesi, il comma 1 dell’articolo 12, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono  presentare domanda  di  concessione dei  trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Il comma 14 dell’articolo 12, invece, prevede, in via eccezionale, in favore dei datori di lavoro privati[101] (esclusi quelli del settore agricolo), che non richiedano le misure di cui al comma 1, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

 

In tal senso, la interpretazione delle disposizioni in esame rimanda al contenuto dell’articolo 14 del dl 104/2020, che preclude espressamente il ricorso alle procedure di licenziamento suddette ai datori di lavoro che non abbiano fatto integralmente ricorso agli ammortizzatori sociali (a differenza delle disposizioni di cui ai commi da 9 ad 11 dell’articolo 12), fino al 31 dicembre 2020[102].

In particolare, le disposizioni in commento prevedono che:

§  resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223[103] (cfr. infra, scheda di approfondimento sull’istituto del licenziamento collettivo) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (comma 9);

§  resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[104] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge[105](comma 10).

 

In base al comma 11, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

§  dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

§  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione  del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[106].

 

L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.

 

 

 


Articolo 12, commi 16-bis e 16-ter (em. 1.100/3000/216 testo 2)
(Assunzioni cooperative sociali)

 

 

L’articolo 12, ai commi 16-bis e 16-ter, di cui si propone la introduzione con la approvazione dell’emendamento 1.100/3000/216 (testo 2), estende al 2021, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, il contributo già previsto in favore delle cooperative sociali a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, dovute per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza di genere aventi decorrenza dal 1° gennaio 2021 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2021.

 

La disposizione, in dettaglio, estende il contributo previsto in favore delle cooperative sociali per gli anni 2018-2020 dall’articolo 1, comma 220 della l. 205/2017, in riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio[107] (tale contributo è previsto per un massimo di 36 mesi, sempre entro il limite di spesa di un milione di euro). Del contributo per le nuove assunzioni, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2021 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2021, beneficiano le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 (recante “Disciplina delle cooperative sociali”)[108] (comma 16-bis).

 

Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),  con la dotazione iniziale di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016[109]. Il predetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 16-ter).

 

 

 


Articolo 12-bis.1.1 (em. 1.1000/3000/228)
(Operatori volontari del servizio civile universale)

 

 

L’articolo 12-bis.1.1 prevede una circoscritta e transitoria deroga al requisito di ammissione relativo alla soglia anagrafica massima consentita, ai fini dell'ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest'ultimo sia rimasto interrotto durante l'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica.

 

La disposizione - contenuta in proposta emendativa approvata in sede referente - prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che essi abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile durante l'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

È così posta, in via straordinaria, una deroga al requisito anagrafico vigente per l'ammissione a svolgere il servizio civile universale.

Prevede infatti l'articolo 14 ("Requisiti di partecipazione") del decreto legislativo n. 40 del 2017 (recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale") che ammessi a svolgere il servizio civile universale siano i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

 

Non occorre ricordare come la legge-delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile (legge n. 106 del 2016) abbia previsto l'istituzione del servizio civile "universale", finalizzato alla "difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica".

Ha fatto seguito il decreto-legislativo n. 40 del 2017, a sua volta rivisitato dal decreto legislativo n. 43 del 2018.

Conseguentemente i settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono : assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto 'rilancio', all'articolo 15) e il decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto 'agosto', all'articolo 83) hanno incrementato rispettivamente di 21 milioni e di 20 milioni la dotazione per il 2020 del Fondo per il servizio civile universale.

 

In tema di servizio civile, è in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati un disegno di legge (A.C. n. 1812) recante, tra le sue disposizioni, norma di delega al Governo per la predisposizione di un Testo Unico, finalizzato al riordino del complesso delle disposizioni vigenti in materia di servizio civile, alla razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo, allo snellimento delle procedure amministrative.


Articolo 13
(Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive)

 

 

L’articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In dettaglio, per quanto concerne l’ambito di applicazione, la sospensione riguarda i datori di lavoro appartenenti ai predetti settori, con sede operativa nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto in esame, i cui dati identificativi verranno comunicati all’INPS e all’Inail da parte dell’Agenzia delle Entrate (commi 1 e 2).

 

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 3):

§  in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

§  mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Gli oneri conseguenti all’applicazione dei benefici in commento - attribuiti in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato – sono valutati in 504 milioni di euro per il 2020, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 34 che disciplina la copertura finanziaria del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) (commi 4 e 5).

 

La Relazione tecnica allegata al decreto, precisa che la stima dell’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione, valutato in 504 mln di euro per il 2020, è stata effettuata estraendo da UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ATECO contenuti nell’Allegato 1.

In particolare, si è tenuto conto di un’aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%, nonché della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell’aliquota contributiva del 30%[110]. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

 

 


Articolo 13-bis (em. 13.0.9)
(
Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

 

 

L’articolo 13-bis proroga la validità dei versamenti della contribuzione volontaria all'INPS effettuati in ritardo, consentendo di effettuarli entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

 

L'articolo aggiuntivo in esame è stato proposto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 13.0.9.

 

Più in dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame dispone che, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

Ciò in deroga a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia (articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 184 del 1997).

 

Si rammenta che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 184 del 1997 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) disciplina le modalità di versamento della contribuzione volontaria alla gestione pensionistica. In particolare:

1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.

2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.

3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

 

 


Articolo 13-bis (em. 1.1000 lett. l))
(Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive)

 

 

L’articolo 13-bis - di cui si propone l’introduzione con l’approvazione dell’emendamento 1.1000, lett. l) - riproduce l’art. 11 del DL 149/2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis) che estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - già prevista dall’articolo 13 del D.L. 137/2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 - anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.

 

Nel dettaglio, per quanto concerne l’ambito di applicazione, la suddetta sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 – di cui all’articolo 13 del D.L. 137/2020 (cfr la relativa scheda di lettura) – viene estesa in favore dei datori di lavoro privati:

§  appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. Per tali beneficiari viene specificato che la sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL, contrariamente a quanto previsto per i datori di lavoro privati che beneficiano della sospensione in base al richiamato articolo 13 (comma 1);

§  che hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e 19-bis del presente disegno di legge di conversione del D.L. 137/2020 (cfr. la relativa scheda di lettura) che affidano al medesimo Ministro - nell'ambito del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l’inclusione di nuove regioni in uno "scenario di tipo 4", con l'attribuzione di un livello di rischio "alto", appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto (comma 2). Si valuti l’opportunità di esplicitare anche per i beneficiari di cui al comma 2 se la sospensione in oggetto non debba operare, similmente a quanto previsto dal comma 1, relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

In merito all’identificazione del periodo di sospensione, la circolare INPS n. 129 del 2020 (che ha sostituito la precedente circolare n. 128 del 2020) precisa che la sospensione di cui all’art. 13 del D.L. 137/2020, come specificato dall’articolo 13-bis in commento, è relativa ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

Tuttavia, dalla formulazione delle due norme richiamate si evince che la sospensione di cui all’art. 13 del D.L. 137/2020 ha come oggetto i contributi dovuti per la competenza di novembre (quindi scadenza nel mese di dicembre), mentre quella di cui all’art. 11 del D.L. 149/2020, riprodotto dall’art. 13-bis in commento, ha come oggetto i contributi dovuti a novembre (quindi competenza di ottobre).

Anche in merito all’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della sospensione, la lettera delle due norme citate sembra riferirsi a platee diversificate - individuate nei rispettivi Allegati ai medesimi decreti legge - mentre la richiamata circolare n. 129 precisa che destinatari di entrambe le disposizioni sono i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L. 149/2020

L’INPS precisa, inoltre, che la sospensione – che non interessa rateazioni o sospensioni previste dalle norme precedentemente emanate in materia di Covid-19 - si applica anche:

-       alle rate in scadenza nel mese di novembre, ma relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps;

-       alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro);

-       alle quote a carico dei lavoratori (ex circ. 52/2020, par. 3).

 

I dati identificativi dei suddetti datori di lavoro verranno comunicati all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate (comma 3).

 

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 4):

§  in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

§  mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Gli oneri conseguenti all’applicazione dei benefici in commento - attribuiti in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato – sono valutati in 206 milioni di euro per il 2020, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 34 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (commi 5 e 6).

Sul punto, si ricorda che l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 classifica nel suddetto scenario di tipo 4 le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Conseguentemente, per le regioni che verranno successivamente inquadrate nell'ambito in esame – a seguito delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salutel’articolo 13-quater del presente disegno di legge (che riproduce il contenuto dell’art. 8 del D.L. 149/2020) provvede alla copertura dei relativi oneri, con riferimento all’articolo 13-bis in commento, nei limiti del riparto del fondo di cui ai commi da 2 a 4 del medesimo articolo 13-quater (cfr. la relativa scheda di lettura).

Sul punto, la richiamata circolare INPS n. 129 del 2020 specifica che i relativi ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 nelle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano, precisando al contempo che l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione dei suddetti territori, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.

Ad integrazione di quanto disposto dalla predetta circolare è intervenuto il messaggio n. 4361 del 2020 con cui l’INPS comunica, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che nei suddetti ambiti territoriali sono ricomprese anche le regioni Campania e Toscana, in considerazione dell’emanazione dell’Ordinanza del 13 novembre 2020 - che ha disposto l’inserimento delle predette regioni nelle c.d. zone rosse a partire dal 15 novembre - e del fatto che la citata ordinanza è stata firmata in data antecedente al 16 novembre 2020, termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza a novembre 2020 per la competenza del mese di ottobre 2020.

 

La Relazione tecnica allegata al decreto, precisa che la stima dell’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione, valutato in 206 mln di euro per il 2020, è stata effettuata estraendo da UNIEMENS i contributi relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ATECO contenuti negli Allegati 1 e 2.

In particolare, si è tenuto conto di un’aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%, della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell’aliquota contributiva del 30%[111], nonché del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall’art. 13 del D.L. 137/2020. Con riferimento ai diversi interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, i monti retributivi del mese di novembre sono pari a:

-      462,8 milioni di euro, di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;

-      234,2 milioni di euro, di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno.

 


Articolo 13-ter (em. 1.1000, lett. l))
(
Sospensione dei versamenti tributari)

 

 

L’articolo 13-ter dispone la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge.

 

Nel dettaglio, l'articolo in esame, proposto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.1000, lettera l), dispone che, per i seguenti soggetti:

-         che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,

-         per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis (c.d. aree arancioni e rosse),

-         nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima  gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis,

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a)      ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b)     ai versamenti relativi all’IVA.

 

Il comma 2 precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 3 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

Per una ricostruzione delle misure riguardanti la sospensione degli adempimenti fiscali e il potere di accertamento fin qui introdotte in risposta all'emergenza da COVID-19, si rinvia al tema web della Camera dei deputati in materia di accertamento e riscossione.

 

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020. Per la copertura finanziaria si rinvia all’articolo 34.

 

La relazione tecnica precisa che all'onere di 549 milioni di euro per l'anno 2020 corrisponde un maggior gettito per lo stesso importo nell'anno 2021.


Articolo 13-ter.1 (subem. 1.1000/3.000)
(Sospensione versamenti dicembre)

 

 

L’articolo 13-ter.1, di cui la 5a e 6a Commissione del Senato propongono l’inserimento con il subemendamento approvato 1.1000/3.000, stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per chi ha intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione con il versamento della prima rata entro la medesima data.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto legge n. 157 del 2020 (cd. Ristori quater).

 

In particolare il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 (rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

§  ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

§  ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

§  ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Il comma 2 stabilisce inoltre che tali versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019.

 

Il comma 3 dispone altresì che la sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

§  ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

§  ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate alla data  del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. zone arancioni e rosse);

§  ai soggetti oggetto di misure restrittive che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 (principalmente commercio al dettaglio e servizi alla persona), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate alla data del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. zone rosse).

 

Il comma 4 chiarisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La disposizione stabilisce che comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo valutati complessivamente in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 


Articolo 13-ter.1.1 (em. 1.1000/3000/264)
(Dipendenti pubblici che segnalano illeciti)

 

 

L’articolo 13-ter.1.1 incide - estendendolo - sul novero di dipendenti in ambito pubblico, cui si applica la tutela di legge in materia di segnalazione di illeciti.

 

La disposizione - contenuta in proposta emendativa approvata in sede referente - incide sull'ambito soggettivo, qualora si tratti di dipendenti pubblici, di applicazione della disciplina in materia di segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing).

Le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, sono dettate dalla legge n. 179 del 2017.

Il suo articolo 1 riscrive l'articolo 54-bis ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

Lì è previsto cosa si debba intendere per "dipendente pubblico", quale soggetto a favore del quale è allestita la tutela di legge qualora segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Dunque per dipendente pubblico si intende: il dipendente delle amministrazioni pubbliche (l'enumerazione di queste è recata dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 2); il dipendente di un ente pubblico economico; il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico.

Ancora quella disposizione - ossia l'articolo 54-bis del decreto-legislativo n. 165 del 2001, come riscritto dall'articolo 1 della legge n. 179 del 2017 -  dispone che la disciplina di tutela del segnalante illeciti lì prevista si applichi anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Ebbene, ora si aggiunge la previsione che si applichi anche ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad "attività regolatoria" da parte della pubblica amministrazione.

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 203 del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. n. n. 2790), colpito dallo stralcio disposto preliminarmente all'avvio del suo esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

 

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro, a tal fine introducendo nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis. 

Una complessiva disciplina normativa del cd. whistleblowing (espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza) è sopraggiunta con la legge n. 179 del 2017.

Essa ha integrato la fino ad allora vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico segnalanti illeciti, ed ha introdotto forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

Della legge n. 179 del 2017, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico. Prevede, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'ambito della segnalazione risulta il medesimo rispetto a quello di cui al previgente articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego, riferendosi a "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza" il dipendente pubblico. L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

È sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare (comma 3). La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. La riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

È prevista una clausola di esclusione, in base alla quale le tutele non sono garantite alle segnalazioni rispetto alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

L'articolo 2 della legge n. 179 estende al settore privato, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 ("Responsabilità amministrativa degli enti"), la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio (la disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 concerne la responsabilità amministrativa da reato degli enti, società ed associazioni privati, nonché degli enti pubblici economici; essi sono responsabili sotto il profilo amministrativo per i reati commessi da determinati soggetti - prevalentemente, con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione - nell'interesse o a vantaggio dell'ente; tale responsabilità è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l'adozione e l'attuazione da parte dell'ente di un modello di organizzazione e gestione avente determinati requisiti).

L'articolo 3 della legge n. 179 integra la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. E con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato,  introduce come "giusta causa" di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.), il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

 


Articolo 13-ter.1.1 (subem. 1.1000/3000/266)
(Registro unico degli operatori di gioco)

 

L’articolo propone la modifica della disciplina del Registro unico degli operatori di gioco, includendo fra le categorie di operatori tenuti all'iscrizione i concessionari delle lotterie istantanee. Viene previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre alle disposizioni attuative della disciplina, fra le quali vengono incluse quelle relative alla sospensione degli operatori dal Registro, siano individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione allo stesso. Per accrescere le informazioni a disposizione del pubblico si prevede inoltre che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblichi sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco.

 

La disposizione, contenuta in proposta emendativa approvata in sede referente, prevede modifiche all'articolo 27 del decreto legge n. 124 che ha previsto l'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020 (termine prorogato di sei mesi dall'articolo 69 del decreto legge n. 18 del 2020). L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame reca modifiche redazionali volte a rendere più chiaro l'elenco delle diverse categorie di operatori tenuti all'iscrizione di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto legge n. 124 del 2019, senza alterarne il contenuto.

La lettera b) del comma 1 include fra le categorie di operatori tenuti all'iscrizione i concessionari delle lotterie istantanee (nuova lettera g-bis) del comma 3), mentre l'elenco vigente prevede l'iscrizione dei titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3).

La lettera c) del comma 1 specifica che l'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza, ove le stesse siano previste, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 27 del decreto legge n. 124 del 2019.  

La lettera d) prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre alle disposizioni attuative, fra le quali vengono incluse quelle relative alla sospensione degli operatori dal Registro, siano individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione allo stesso, al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori.

La lettera e) prevede che al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblichi sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco.

La lettera f) modifica, infine, il comma 10 dell'articolo 27 del decreto legge n. 124 del 2019 il quale prevede che a decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal centocinquantesimo giorno (invece del novantesimo previsto dal testo vigente) successivo all'entrata in vigore del decreto attuativo delle disposizioni in esame, cessi di avere efficacia l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, n. 220.


Articolo 13-ter.2 (em. 1.1000/3000, lett. f) ed em. 1.1000/3000/289 (testo 2))
(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP)

 

 

L’articolo 13-ter.2 proroga il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti.

 

L'articolo aggiuntivo in esame è stato proposto in sede referente con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000, lettera f), come modificato dal subemendamento 1.1000/3000/289 (testo 2).

 

Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Beneficiari di tale proroga sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che non beneficiano dei differimenti previsti dai commi successivi.

 

Il comma 2 conferma la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) già disposto dall’articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 2020.

 

Si rammenta che l’articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per  coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di c.d. trasparenza fiscale. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 2020, inoltre, estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa nella c.d. Area rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in c.d. Area arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

I commi 3 e 4 posticipano al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Beneficiari di tale proroga sono:

-         i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (comma 3);

-         i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, esercitano attività d’impresa, arte o professione e che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 149 del 2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis (comma 4).

 

Per l'individuazione delle Regioni alle quali si applicano le misure di contenimento previste dall'articolo 2 (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto - c.d. Area arancione) e dall'articolo 3 (scenario di massima gravità e livello di rischio alto - c.d. Area rossa) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si vedano le ordinanze del Ministro della salute del 5 dicembre 2020.

 

Per l'illustrazione della situazione attuale in Italia, si veda la pagina internet dedicata del Ministero della salute.

 

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

·         Area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

·         Area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta.

·         Area rossa: Abruzzo.

 

 

 

Il DPCM del 3 novembre 2020

 

A seguito dell'aggravarsi della situazione emergenziale, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Dpcm del 3 novembre 2020 ha introdotto ancor più stringenti misure, rispetto ai precedenti provvedimenti, che trovano applicazione dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

 Sono soggette a ulteriori restrizioni le misure di contenimento del contagio da applicare sull'intero territorio nazionale (art. 1). Il Dpcm del 3 novembre introduce ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di "elevata" (art. 2) ovvero di "massima" gravità (art. 3) e da un livello di rischio alto.  Per l'individuazione di tali aree, costituisce termine di riferimento il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità), condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020, aggiunto come allegato 25 del Dpcm vigente. Il documento delinea 4 ipotetici scenari di trasmissione del virus sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale, proponendo una "scalabilità" delle misure sulla base dei differenti scenari.

La ascrivibilità di Regioni e Province autonome a uno dei detti scenari è effettuata tenendo conto del livello di rischio individuato sulla base del monitoraggio definito dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 (Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'Allegato 10 del Dpcm del 26 aprile 2020). Ai fini dell'applicazione delle misure stabilite dagli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre, il Ministro della salute, con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, nonché il Comitato tecnico-scientifico con specifico riferimento ai dati monitorati, individua le Regioni che si collocano in uno degli scenari 3 (elevata gravità) o 4 (massima gravità). Ai sensi dell'art. 2, nelle Regioni classificate nello "scenario 3", si applicano (in aggiunta alle misure valevoli sull'intero territorio nazionale, fatte salve analoghe più rigorose misure, e a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministro della salute nella GU) alcune misure - maggiormente restrittive - in tema di limitazioni di spostamenti esterni e interni rispetto al territorio regionale e sospensione delle attività di ristorazione.

Per quanto riguarda le Regioni classificate nello "scenario 4" - ferma l'applicazione delle altre misure del decreto ove non ne siano previste di più rigorose - l'art. 3 del Dpcm detta stringenti prescrizioni che coinvolgono spostamenti e attività di ristorazione (analogamente allo "scenario 3"), nonché attività ulteriori rispetto a quelle considerate nello "scenario 3" (commercio al dettaglio e servizi alla persona).  Sono, inoltre, rafforzate restrizioni previste, in forma più attenuata, per l'intero territorio nazionale (in ambito sportivo, didattico e formativo, nonché in relazione al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni).

Specifiche parti del territorio regionale, nella disciplina sia dello "scenario 3" che dello "scenario 4", in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, possono essere esonerate dall'applicazione delle (suddette) più restrittive misure, con la medesima ordinanza con cui le misure sono disposte, tuttavia previa acquisizione di una intesa (anziché del mero parere) con il Presidente della Regione interessata. Le ordinanze del Ministro della salute configuranti "scenari 3 e 4" sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data del 3 dicembre 2020 (termine di efficacia finale del decreto). Al Ministro della salute è demandato di verificare, con frequenza almeno settimanale, il permanere dei presupposti di tali provvedimenti e di provvedere al loro aggiornamento, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in uno scenario con livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione.

Nell'ambito delle misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 5), rilevanti elementi di novità riguardano il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.  Rispetto al precedente decreto, che introduceva un mero incentivo del lavoro agile, il Dpcm del 3 novembre dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino "le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato" (recependo una indicazione contenuta nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, art. 3, comma 3).   Come nel decreto precedente, si ripropone, quale soglia minima di ricorso al lavoro agile, la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 202013.  Inoltre, pur restando demandata a decreti del Ministro della pubblica amministrazione la definizione delle modalità di svolgimento, il Dpcm vigente disciplina nel dettaglio le attribuzioni dei dirigenti.

Infine, il Dpcm fa carico alle pubbliche amministrazioni di differenziare - oltre agli orari di ingresso del personale (come già previsto dal decreto precedente) - anche gli orari di uscita (fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali).

 

Per ulteriori dettagli, si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato "Le misure di contenimento del contagio nei Dpcm di attuazione con Testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020" (pagine 20-27) del 9 novembre 2020.

 

Il comma 5, come modificato in sede referente con l'approvazione del subemendamento 1.1000/3000/289 (testo 2), disciplina la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4, i quali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Viene escluso il rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 6 proroga al 30 aprile 2021 il termine del 30 novembre previsto dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 42-bis, comma 5, citato prevede che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Tale termine è quindi ora prorogato al 30 aprile 2021.

 

Il comma 7, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni di euro per l’anno 2020, e rinvia all'articolo 34 per la corrispondente copertura finanziaria.

 

Per un riepilogo costantemente aggiornato delle misure in materia fiscale e finanziaria introdotte finora per fronteggiare la crisi da COVID-19, si rinvia alla relativa pagina internet dei temi Camera.

 


Articolo 13-ter.3 (subem. 1.1000/3000)
(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

 

 

L’articolo 13-ter.3 (subemendamento 1.1000/3000), di cui si propone l’introduzione a seguito dell’esame in sede referente, proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 i termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

 

L’articolo riproduce l’articolo 3 del decreto legge n. 157 del 2020, cd. Ristori quater.

 

L'unico comma dell'articolo in esame proroga al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, in scadenza il 30 novembre 2020.

 

L’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, le società e le associazioni a esse equiparate, devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio postale, tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Entro il medesimo termine, i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'IRAP. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

 

 


Articolo 13-ter.4 (subem. 1.1000/3000)
(Proroga pagamento “rottamazione ter”)

 

 

L’articolo 13-ter.4 (subem. 1.1000/3000), di cui si propone l’introduzione a seguito dell’esame in sede referente, proroga dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

 

L’articolo riproduce l’articolo 4 del decreto-legge n. 157 del 2020, cd. Ristori quater.

 

Il comma 1 dell’articolo 13-ter.4 (di cui si propone l’introduzione con il subem. 1.1000/3000) modifica l’articolo 68, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020).

Con le modifiche in esame si differisce dal 10 dicembre 2020 al 21 marzo 2021 il termine per il versamento:

§  della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento disposta dal decreto-legge n. 119 del 2018, cd. rottamazione-ter (articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto citato), ivi comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del decreto-legge n. 119 del 2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo (articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018);

§  della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, disposta anch’essa dal decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 5, comma 1, lettera d));

§  della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di cd. rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019 (a seguito della successiva riapertura dei termini operata dall'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34);

§  delle rate, in scadenza nel 2020 e prorogate al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, disciplinata all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019).

 

Più in dettaglio, per effetto delle modifiche in esame il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020 delle predette definizioni agevolate (di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), non determina l’inefficacia delle stesse definizioni, ove il debitore effettui l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021.

A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni nel versamento (di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

Il predetto comma 14-bis stabilisce infatti che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle norme in esame, rinviando alla norma di copertura del provvedimento (articolo 34, per cui si veda la relativa scheda di lettura).

 


Articolo 13-ter.5 (subem. 1.1000/3000)
(Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico su apparecchi da intrattenimento)

 

 

L'articolo 13-ter.5 (di cui le Commissioni riunite 5a e 6a propongono l'introduzione con l'approvazione dei subemendamenti 1.1000/3000  e 1.1000/3000/5000) stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.

 

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (v. box, infra).

Essa riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori quater") con una modifica di mero coordinamento.

 

Si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 (conv. dalla legge n. 40 del 2020) ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

§  la proroga al 18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre, in scadenza il 22 novembre 2020;

§  l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;

§  l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.

 

L'articolo in esame dispone quindi, al comma 1, che le somme relative al versamento del saldo PREU e del canone concessorio, riferito alla raccolta di gioco dei mesi del (quinto) bimestre settembre-ottobre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, per effetto delle disposizioni qui sopra sunteggiate, siano versate nella misura del 20 per cento.

Si dispone che la restante quota dell'ottanta per cento possa essere versata con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

Alla copertura degli oneri (valutati dal comma 2 in 559 milioni di euro per l’anno 2020) si provvede ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge.

 

Il PREU è stato istituito dall’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto legge n. 269 del 2003 (conv dalla legge n. 326 del 2003) per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS demandando all’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato il compito di fissare con propri provvedimenti le modalità attuative. In attuazione di tali disposizioni sono stati emananti decreti del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010.

 

 

Gli apparecchi da intrattenimento

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot),  sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto n. 773 del 1931) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, c.d. Video Lottery Terminal (VLT). Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1)   il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2)   la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3)   l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4)   le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5)   le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6)   le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 

Per una panoramica della disciplina dei giochi legali in Italia si rinvia alla pagina web del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

 

 


Articolo 13-ter. 6 (subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/5000)
(Proroga pagamento “rottamazione ter”)

 

 

L’articolo 13-ter. 6 (subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/5000), di cui si propone l’inserimento per effetto dell’esame in sede referente, apporta modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo.

Con riferimento alle misure strutturali, tra l’altro, viene chiarito il regime della rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a cinquemila euro, oggetto di previa verifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Inoltre si prevede, in linea generale, che il pagamento della prima rata delle somme rateizzate determini l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in luogo di disporre l’impossibilità di proseguire nelle stesse (commi 1 e 2).

Viene introdotta una semplificazione delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro). Per queste istanze, ove accolte, la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque (commi 3 e 4).

Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 (comma 5).

Infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017; comma 6).

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 7 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. Ristori quater).

 

 

L’articolo 19 del decreto legislativo n, 603 del 1973, che contiene la disciplina generale della rateazione delle somme iscritte a ruolo, è stato oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo (tra cui, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del 2015, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 23 del 2014).

Il comma 1 dell’articolo 19 prevede che l'agente della riscossione debba concedere, su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l’agente della riscossione deve concedere la rateizzazione. Sono escluse dalla dilazione le somme dovute a titolo di diritti di notifica. Ove le somme siano di importo superiore a sessantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione dì obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento (comma 1-bis) della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Si può chiedere (comma 1-ter) che i predetti piani di rateazione siano costituiti da rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, è possibile iscrivere ipoteca (comma 1-quater) sugli immobili di debitore o il fermo amministrativo di beni mobili registrati ed eventuali coobbligati nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dal beneficio.

A seguito della presentazione della richiesta di dilazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determinava l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Tali effetti si producono a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Nella sua formulazione antecedente al provvedimento in esame, il comma 1-quater esclude dalla rateazione le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis.

L’articolo 48-bis richiamato prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Le predette rateazioni (comma 1-quinquies), se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, possono essere aumentate fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente alcune condizioni:

·         accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

·         solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Il comma 3 disciplina le conseguenze in caso di mancato pagamento, di cinque rate anche non consecutive: ciò comporta

-          la decadenza dal beneficio della rateazione;

-          la riscossione immediata dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, in un’unica soluzione e immediatamente;

-          il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Il comma 3-bis prevede che, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

Ai sensi del comma 4, le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

 

Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) viene integralmente sostituito il comma 1-quater dell’articolo 19.

Con una formulazione diversa, ma che sostanzialmente riproduce la disciplina vigente con maggiore precisione, si chiarisce che dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta, ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione. Le norme in esame confermano anche il divieto di avviamento di nuove procedure esecutive.

Rispetto alle norme vigenti si chiarisce che la richiesta di dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza.

 

La lettera b) del comma 1 introduce due nuovi commi all’articolo 19.

 

Il nuovo comma 1-quater.1 prevede la possibilità di concedere la dilazione delle somme oggetto di verifica da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 48-bis del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, ma solo dopo l’accoglimento della relativa richiesta di rateazione.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che, per effetto delle nuove norme, la preclusione alla rateizzazione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell’istanza di dilazione.

 

Più in dettaglio, le norme in esame prescrivono che non può in nessun caso concessa la dilazione delle somme oggetto della predetta verifica, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione.

Come ricordato in precedenza, il comma 1-quater - nella formulazione antecedente alle norme in parola - pone, quale effetto della presentazione della richiesta di dilazione, il divieto di avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; inoltre, nel caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Come anticipato, per le somme oggetto di verifica da parte della PA la dilazione non è concessa.

 

Viene chiarito inoltre in una nuova norma (nuovo comma 1-quater.2) che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (in luogo di determinare, come nella formulazione previgente del comma 1-quater, l’impossibilità di proseguire nelle stesse), alle medesime condizioni precedentemente vigenti: che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Il comma 2 dispone che le modifiche illustrate si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 (data così precisata dal subem 1.1000/3000/5000).

 

I commi 3 e 4 prevedono una semplificazione delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021.

 

Il comma 3 dispone in dettaglio una temporanea deroga agli obblighi di documentazione della obiettiva difficoltà del contribuente, condizione per accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla disciplina generale, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della concessione del beneficio, solo per somme iscritte a ruolo di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro).

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile dunque presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centomila euro.

 

Con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi per le predette richieste semplificate (comma 4), la decadenza dal beneficio (con conseguente immediata esigibilità dell’intero importo e possibilità di dilazione a specifiche, più stringenti condizioni) si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque rate, come ordinariamente previsto dal menzionato articolo 19, comma 3 (cd. decadenza lunga).

 

Il comma 5 riapre i termini per la dilazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio.

Tali carichi possono essere nuovamente dilazionati ai sensi della disciplina generale sopra illustrata presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applica la decadenza lunga di cui al già illustrato comma 4.

 

Si ricorda in sintesi che l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, come successivamente modificato nel corso del 2020 (da ultimo, per effetto dei decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 125 del 2020, che ha abrogato il primo facendone tuttavia salvi gli effetti) ha sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all’inizio dell’emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cd. decadenza lunga del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l’effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2021.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 13-ter.1, di cui si propone l’introduzione con il subem. 1.1000/3000 e che riproduce l’articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2020 (Ristori quater), stabilisce la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre 2020 per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.  Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.  La sospensione si applica inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione con il versamento della prima rata entro la medesima data.

 

Infine, il comma 6 dell’articolo in esame (con un’integrazione all’illustrato articolo 68, comma 3-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, comma quest’ultimo introdotto dall’articolo 154 del cd. decreto Rilancio) consente di ripristinare la dilazione anche per debiti nei riguardi dei quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017), in deroga alle previsioni in essi contenute.

 

Il comma 3-bis ha rimosso la preclusione - prevista dall’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018 - alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione agli istituti di definizione agevolata, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto, determinandone l’inefficacia.

Più in dettaglio, si dispone che per i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (cd. rottamazione ter, saldo e stralcio; si veda, per ulteriori informazioni, la scheda dell’articolo 4 del provvedimento in esame), possono essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. rottamazione delle cartelle), ovvero la possibilità di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cd. rottamazione bis).

L’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione ter) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell’Agenzia delle entrate e alla documentazione presente sul sito web della Camera dei deputati.

 

 


Articolo 13-ter.6-bis (em. 1.1000/3000/325, testo 2)
(Misure per velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

 

L’articolo 13-ter.6-bis, introdotto dalle Commissioni riunite con l'approvazione della proposta 1.1000/3000/325, testo 2, dispone che il girante per l'incasso dell'assegno possa attestare la conformità della copia informatica dello stesso all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

 

Si rappresenta preliminarmente che l'articolo 66 del regio decreto n. 1736 del 1933 dispone che, ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti. Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto legge n. 70 del 2011.

 

In virtù delle modifiche proposte dalle Commissioni riunite con l'approvazione del subemendamento 1.100/3000/325, testo 2, all'emendamento 1.1000/3000, viene integrato l'articolo 66 del regio decreto n. 1736 del 1933 specificando che il girante per l'incasso dell'assegno può attestare la conformità della copia informatica dello stesso all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante deve assicurare il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso dell'assegno deve inviare alla banca negoziatrice la copia informatica generata nel rispetto delle disposizioni in esame con modalità che assicurino l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e diano certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

 

L'articolo 8, comma 7 del decreto legge n. 70 del 2011 prevede una serie di modifiche all'ordinamento nazionale volte ad allineare allo standard europeo l'esercizio del credito. La lettera a) sostituisce l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 11 del 2010, disponendo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa. Le lettere c) e d) hanno modificato il regio decreto n. 1736 del 1933, prevedendo che:

1) l'assegno bancario e l'assegno circolare possano essere presentati al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (terzo comma dell'articolo 31 e ultimo periodo del primo comma dell'articolo 86);

2) il portatore possa esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato (numero 3) del primo comma dell'articolo 45);

3) il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica (ultimo comma dell'articolo 61);

4) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscano ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto legge n. 70 del 2011, n. 70 (ultimo comma dell'articolo 66).

La lettera d) stabilisce che con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Il regolamento è stato adottato con il D.M. 3 ottobre 2014, n. 205.

La lettera e) stabilisce infine che la Banca d'Italia disciplini con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale. In attuazione di quanto disposto da tale lettera la Banca d'Italia ha adottato il Regolamento 22 marzo 2016.


Articolo 13-quater, commi 1-4 e 7 (em. 1.1000, lett. l), sub. 1.1000/3000, lett. f) e sub. 1.1000/5000)
(
Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

 

 

L’articolo 13-quater rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del provvedimento in esame (comma 2). L'articolo consente inoltre di impiegare per le regolazioni contabili le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (comma 3). Le risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020 potranno essere conservate in conto residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo viene individuata nelle risorse di cui all'articolo 34 (comma 7).

 

L'articolo aggiuntivo in esame è stato proposto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.1000, lettera l), come modificato dal subemendamento 1.1000/3000, lettera f), e dal subemendamento 1.1000/5000.

 

Nel dettaglio, il comma 1 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 19-bis (si veda la relativa scheda) per quanto riguarda la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. area arancione e rossa).

 

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-ter, 13-bis, 13-ter, 13-quinquies, 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell’articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del MEF. Il fondo ha una dotazione di 1.790 milioni di euro per l’anno 2020 e di 290,1 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il comma 3 precisa che le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-quinquies e 22-bis, il comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

 

Sul piano della formulazione del testo, si segnala che il riferimento corretto è al fondo di cui al comma 2 anziché al comma 1.

 

Il comma 4 dispone che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

 

Anche per questo comma si segnala che, sul piano della formulazione del testo, il riferimento corretto è al fondo di cui al comma 2 anziché al comma 1.

 

Il comma 7 rinvia all'articolo 34 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.


Articolo 13-quater, commi 5 e 6
(em. 1.1000, lett. l) e sub. em. 1.000/3.000 lett. f), n. 2))
(Estensione e compatibilità degli aiuti con disciplina UE)

 

 

L’articolo 13-quater, comma 6 – di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’approvazione dell’em. 1.1000, lett. l) del Governo – dispone che le misure di sostegno disciplinate dagli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9 del decreto legge si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell’emergenza da COVID-19 (cd. Temporary Framework), della Commissione europea.

 

 

Il comma prevede che le disposizioni del decreto legge, contenute:

§  nell’articolo 1, che disciplina il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020;

§  nell’articolo 1-bis, che riconosce un contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020;

§  nell'articolo 8-bis, relativo al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020;

§  nell’articolo 9-bis, che dispone la cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2,

si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni e integrazioni (cd. “Temporary Framework”).

 

Il comma in sostanza, riproduce il contenuto dell’articolo 8, comma 6, del D.L. n. 149/2020.

 

Si rammenta che i regimi di aiuto a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle recenti misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, già previsti nel primo decreto-legge “Ristori” (d.l. n. 137 del 2020), e qui estesi, si applicano anch’essi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo. Per essi, non risulta, alla data attuale, pubblicata l’autorizzazione da parte della Commissione UE ai sensi del Temporary Framework.

Sul sito istituzionale della Commissione europea è tenuto in costante aggiornamento l'elenco delle decisioni sugli aiuti di Stato ad essa notificati dai diversi Stati membri, ai sensi del Quadro Temporaneo, e la sintesi dei regimi autorizzati per l'Italia e gli altri paesi UE.

 

In via generale, i regimi di aiuti nel contesto dell'attuale pandemia trovano la loro legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che:

§  al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

§  al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Dunque, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia da Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica.

Gli Stati membri possono indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad es., il settore del commercio, dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza) e notificare tali misure di compensazione dei danni alla Commissione, che le valuterà direttamente[112].

Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 devono essere valutati dalla Commissione alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

Su tale base giuridica poggia l'adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary Framework - Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int): una disciplina quadro degli aiuti di Stato, temporanea e straordinaria, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza (cfr. punti 15 -16 della Comunicazione).

Il Quadro Temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Si richiama, in particolare, il già citato Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE; nonché la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd . "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).

Dunque, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro, nonché possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo previste.

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro).

La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale. Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

 

Il sub em. 1.000/3.000 lett. f), n. 2, lettera b) ha disposto la soppressione del comma 5 dell’articolo 13-quater nel testo proposto dall’em. 1.1000, lett. l).

Il comma 5, soppresso dal sub emendamento, trasponeva nel decreto legge in esame quanto originariamente previsto dall’articolo 8, comma 5 del D.L. n. 149/2020 (cd. Ristori -bis)[113]. L’articolo 8, comma 5 del D.L. n. 149/2020 è stato però abrogato dal successivo D.L. n. 154/2020 (cd. Ristori-ter, articolo 4, comma 1). La soppressione operata dal sub em. 1.000/3.000, è dunque conseguente a tale abrogazione.

 


Articolo 13-quinquies (em. 1.1000 e 1.1000/5000)
(Bonus baby-sitting per lavoratori autonomi nelle regioni caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto)

 

 

L’articolo 13-quinquies - di cui si propone l’introduzione con l’approvazione dell’emendamento 1.1000, lett. l) - riproduce l’art. 14 del DL 149/2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis) che, limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto, riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia. La misura è disposta in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

 

In dettaglio, la fruizione del bonus baby-sitting in esame è riconosciuta, a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149/2020) per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020. Sul punto, il messaggio INPS 4678/2020 precisa che possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia (vedi infra) le prestazioni lavorative di babysitting svolte dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) al 3 dicembre 2020 (in considerazione del fatto che le misure di cui al predetto DPCM 3 novembre 2020 erano valide sino a tale data), salvo successive proroghe. Al riguardo, il successivo DPCM 3 dicembre 2020 ha previsto che, sino al 7 gennaio 2021, nelle scuole secondarie di secondo grado le attività scolastiche si svolgono con la modalità della didattica digitale integrata per tutti gli studenti. A partire dal 7 gennaio 2021, il 75% degli studenti delle medesime scuole deve tornare a svolgere l’attività didattica in presenza.

 

Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto (commi da 1 a 3):

§  ai genitori lavoratori, anche affidatari, iscritti alla Gestione separata INPS[114] o alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

§  limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e 19-bis del presente disegno di legge di conversione del D.L. 137/2020 (di cui si chiede l’introduzione con l’approvazione dell’emendamento 1.1000 - cfr. la relativa scheda di lettura) che affidano al medesimo Ministro - nell'ambito del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l’inclusione di nuove regioni in uno "scenario di tipo 4", con l'attribuzione di un livello di rischio "alto". Al riguardo, il successivo comma 7, nel quantificare gli oneri conseguenti all’applicazione del presente articolo 13-quinquies, fa riferimento all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la quale classifica nel suddetto scenario di tipo 4 le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Considerato tale richiamo, il limite di spesa di cui al successivo comma 6 si intende riferito a tali regioni, mentre per le regioni che verranno successivamente inquadrate nell'ambito in esame - in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute - si provvede nei limiti del riparto del fondo di cui ai commi da 2 a 4, dell’art. 13-quater del presente disegno di legge (che riproduce il contenuto dell’articolo 8 del D.L. 149/2020 - cfr. la relativa scheda di lettura). Sono invece escluse le ipotesi in cui la sospensione dell'attività didattica in presenza sia disposta autonomamente da parte di ordinanze degli enti territoriali;

Sul punto, il messaggio INPS 4678/2020 – con riferimento all’art. 14 del D.L. 149/2020, riprodotto dal presente art. 13-quinquies – precisa che, tenuto conto delle ordinanze del Ministro della Salute che sono state adottate nel rispetto del predetto D.P.C.M., le aree del territorio nazionale interessate dalla misura in commento sono     Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Campania, Toscana e Abruzzo. Il medesimo messaggio specifica, inoltre, che il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio.

§  alternativamente ad entrambi i genitori;

§  subordinatamente alle condizioni che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

§  alle medesime condizioni, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata:

-     iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali – come si propone di specificare con l’approvazione dell’emendamento 1.1000/5000 - sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Sul punto, si ricorda che il richiamato DPCM del 3 novembre 2020 dispone per tutto il territorio nazionale che le scuole secondarie di secondo grado ricorrano totalmente alla didattica a distanza[115] (per le zone ad alto rischio tale previsione opera dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado[116]), ma riconosce a tutte le regioni la possibilità di svolgere attività in presenza se necessaria a realizzare l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

-     ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Analogamente a quanto esposto con riferimento al precedente punto, si ricorda che il richiamato DPCM[117] riconosce ai suddetti centri la facoltà di svolgere la loro attività se assicurano, attraverso eventuali specifici protocolli adottati dalle regioni, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio.

 

Il suddetto beneficio – riconosciuto nel limite di spesa di 7,5 mln di euro per il 2020 (comma 6) - non è erogato per le prestazioni rese dai familiari (comma 4), viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017[118] e la sua fruizione relativamente ai servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido[119] (comma 5).

Riguardo al profilo temporale, si valuti l'opportunità di chiarire se lo stanziamento di cui all’articolo in commento e le risorse derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 13-quater, commi da 2 a 4, del presente disegno di legge (che riproduce il contenuto dell’art. 8 del D.L. 149/2020) concernano le sole sospensioni e chiusure disposte nell'ambito temporale di validità del citato DPCM 3 novembre 2020, il quale trova applicazione fino al 3 dicembre 2020, o se possano trovare applicazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, anche per eventuali proroghe delle disposizioni sulle sospensioni e chiusure in oggetto.

 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa sulla base delle domande pervenute, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, e procede al rigetto delle domande presentate se dal monitoraggio emerga il superamento del medesimo limite di spesa (comma 6).

 

Alla copertura dei relativi oneri - pari a 7,5 milioni di euro per il 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno – si provvede ai sensi dell’articolo 34 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 8).


Articolo 13-sexies (em. 1.1000, lett. l))
(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

 

 

L’articolo 13-sexies - di cui si propone l’introduzione con l’approvazione dell’em. 1.1000, lett. l) - riproduce l’art. 15 del decreto legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis). L’articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA e con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

 

 

L’articolo 15 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale (associazioni e circoli), ovvero  alle  organizzazioni  di volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province autonome (di cui alla legge n. 266 del 1991, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e delle province autonome  (di  cui  all'articolo  7 della legge n. 383 del 2000), nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di  cui  all'art.  10 del  D. Lgs.  n.  460 del 1997), iscritte nella   relativa anagrafe.

 

Per una panoramica delle misure a sostegno del Terzo settore intervenute nel periodo emergenziale, si rinvia al paragrafo a queste dedicato contenuto all’interno del Tema web Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus pubblicato nella sezione Portale della documentazione del sito istituzionale della Camera dei Deputati.

Si ricorda inoltre che sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), in cui saranno compresi tutti gli enti del Terzo settore (ETS), superando in tal modo la molteplicità dei registri regionali e provinciali ancora ad oggi esistenti. Dal momento della sua pubblicazione in G. U. partirà il processo di implementazione, da parte deli uffici regionali e provinciali del Runts, della piattaforma telematica nazionale, che si concluderà con l’individuazione di una data specifica da parte del Ministero del Lavoro a partire dalla quale il Runts sarà operativo (probabilmente tra i mesi di marzo e aprile 2021). I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), che verranno automaticamente trasmigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del Runts, con l'eliminazione contestuale dei registri attuali delle APS e delle ODV. Fino a quando non diventerà definitivamente operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad essere applicate le norme previste per le diverse tipologie di associazioni ed i relativi Registri di iscrizione. Per quanto riguarda le Onlus, che costituiscono una qualifica fiscale (e non una specifica categoria di ETS) e che risultano quindi iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate, tali organizzazioni dovranno individuare e quindi richiedere l’iscrizione nella sezione più adatta del Runts in cui collocarsi.

 

Al fine di   assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, ai sensi del comma 2, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono da fissare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Il comma 3 stabilisce la non cumulabilità delle erogazioni del Fondo con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legge n.137 del 2020[120], che hanno, rispettivamente, previsto l’erogazione di:

 un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del medesimo decreto;

le misure di sostegno in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede come stabilito dalla norma di copertura di cui all'articolo 31 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


Articolo 13-septies (em. 1.1000 lettera l))
(Rifinanziamento CAF)

 

 

L’articolo 13-septies, di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 1.1000, lettera l), autorizza per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’INPS, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l’assistenza dei Centri di assistenza fiscale (CAF) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE.

 

L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 16 del decreto legge n. 149 del 2020, (cd. Ristori bis).

 

 

Preliminarmente si ricorda che ogni anno viene sottoscritta una convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE (da ultimo Certificazione ISEE 2020-2021: convenzione tra INPS e CAF).

 

L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata infatti, nella misura o nel costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D.Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate. L'ISEE, ridisciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 e calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Le modalità per presentare la DSU sono le seguenti:

§  INPS - la DSU può essere compilata on line, direttamente dall'interessato, utilizzando il servizio dell'INPS.

§  CAF - la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS;

§  ISEE precompilato - dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell'INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della pre-compilata. Il cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce che al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Tale intervento è stato sollecitato dalla Consulta nazionale dei CAF in quanto, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto, alla data del 21 luglio 2020 sono state già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento di quanto avvenuto nell’intero anno precedente (nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU).

A tale proposito la Relazione sottolinea che l’INPS ha rappresentato che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell’ISEE attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre l’esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell’Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.

 

L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione in esame (pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno) si provvede ai sensi dell'articolo 34, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Il comma 2 autorizza inoltre l’INPS ad utilizzare le risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza - Rem (articolo 82, comma 10, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) per la quota parte non utilizzata.

 

Si ricorda che il comma 7 del richiamato articolo 82 stabilisce che il reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Inoltre, le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il successivo comma 10 del richiamato articolo 82, che ha fissato l'autorizzazione di spesa per il 2020 per l'erogazione del Rem in 971,3 milioni di euro, ha infatti compreso in tale autorizzazione 5 milioni di euro per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 44 del 29 luglio 2020 è stato adottato il sopra citato schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e la trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC), delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di reddito di emergenza (Rem) per l’anno 2020.

 


Articolo 13-octies (em. 1.1000)
(Norme in materia di sicurezza sul lavoro relative ad agenti biologici)

 

 

L'articolo 13-octies - di cui l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, propone l'inserimento - costituisce la trasposizione dell'articolo 17 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - D.L. di cui lo stesso emendamento 1.1000 prevede l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi -. La disciplina in esame sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008[121], e successive modificazioni, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati"[122]. In particolare, tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori (o nei locali destinati ad animali da laboratorio) e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati mutua il contenuto dell'ultima versione degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE[123], e successive modificazioni. Si ricorda infatti che i citati allegati V e VI sono stati per intero novellati dalla direttiva (UE) 2019/1833[124]; tali novelle devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021, ma tale termine è anticipato[125] al 24 novembre 2020 per quanto riguarda l'applicazione (dei medesimi allegati) concernente il virus SARS-CoV-2.

 

L'articolo in esame costituisce un recepimento immediato in via integrale della nuova versione dei suddetti allegati della normativa europea.

Le principali modifiche rispetto alla versione previgente dei citati allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, riguardano:

-         il titolo degli allegati (si segnala, in particolare, che nel titolo dell’allegato XLVIII viene sostituito il termine ‘specifiche’ con il termine ‘contenimento’);

-         l’introduzione di titoli di riferimento per le diverse misure (informazioni generali, luogo di lavoro, impianti, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti, altre misure);

-         l’introduzione di una nozione iniziale in cui viene specificato il significato del termine ‘raccomandato’;

-         l’introduzione di alcune note a piè di pagina esplicative;

-         alcuni cambiamenti terminologici (per esempio, ‘sigilli’ anziché ‘dispositivi di chiusura’, ‘scarico’ anziché ‘emissione’, ‘indumenti protettivi’ anziché ‘tute di protezione’, ‘scarico’ anziché ‘smaltimento’, ‘stoccaggio in condizioni di sicurezza’ anziché ‘deposito sicuro’, ‘convalidati’ anziché ‘collaudati’ con riferimento ai mezzi chimici o fisici indispensabili all’inattivamento);

-         la riorganizzazione dell'ordine delle voci, in base ad un criterio contenutistico delle stesse;

-         la riqualificazione da facoltative a raccomandate per le misure relative ad alcune fattispecie.


Articolo 13-novies (em. 1.1000, lett. l) e sub. 1.1000/5000)
(
Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2020 - Sospensione versamenti tributari e contributivi Lampedusa e Linosa)

 

 

L’articolo 13-novies estende innanzitutto il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA. L'articolo specifica infine che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "de minimis".

 

L'articolo aggiuntivo in esame è stato proposto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.1000, lettera l), come modificato dal subemendamento 1.1000/5000.

 

In particolare, il comma 1 apporta alcune modifiche all’articolo 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori), del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 differisce al 21 dicembre 2020 la scadenza di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

 

a)      Il differimento della scadenza dei termini viene innanzitutto esteso ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti, entro la medesima data del 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (che dovranno essere effettuati per l'intero importo);

b)     dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis con il quale si stabiliscono una serie di condizioni per poter accedere alla riduzione del 40% dell'importo dovuto prevista dal comma 1 di cui sopra. In particolare, si prevede che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti:

1.      del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,

2.      del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e

3.      del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, il comma aggiuntivo rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020.

 

Il modello di comunicazione previsto dal comma in esame è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del primo dicembre 2020.

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par. 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[126].

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni (articolo 3, par. 2, c. 1)[127]. Tale importo è ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2).

Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-bis. Da ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 maggio 2020 ha confermato per l'Italia il limite triennale di 25.000 euro per impresa. Viene inoltre fissato un importo complessivo massimo nazionale, per l'Italia pari a 840.502.950 euro su tre anni (articolo 3, par. 3, All. II).

Il massimale applicabile ai settori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, è invece pari a 30.000 euro, su base triennale (articolo 3, par. 2), con un limite cumulativo nazionale che per l'Italia è fissato a 96.310.000 euro, sempre su tre esercizi finanziari (articolo 3, par. 3, All. I).

 

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2020, e rinvia all’articolo 34 per la necessaria copertura finanziaria.

 

 


Articolo 13-decies (em. 1.1000)
(Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

 

 

L'articolo 13-decies - di cui l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, propone l'inserimento - costituisce la trasposizione dell'articolo 19 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - D.L. di cui lo stesso emendamento 1.1000 prevede l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi -. La disciplina in esame proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria (di cui all'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) che consente all’INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.

 

Si ricorda che gli incarichi in esame sono previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed anche (in tale ambito) in considerazione del ruolo di "soggetto attuatore" svolto dall’INAIL[128].

Gli incarichi conferiti dall’INAIL ai sensi della norma transitoria in esame sono di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2020, nella disciplina previgente[129]).

I medesimi incarichi sono ammessi in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[130]; i limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni relativi a varie tipologie di contratti di lavoro, diverse da quello dipendente a tempo indeterminato.

Per le modalità relative agli incarichi, la norma transitoria oggetto di proroga fa rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del citato D.L. n. 18.

Agli oneri finanziari derivanti dalla proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, oneri quantificati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL e destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, quantificati in 10,3 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 del presente D.L. n. 137.

 


Articolo 13-undecies (em. 1.1000)
(Finanziamento dell'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico di alcuni Fondi bilaterali)

 

 

L'articolo 13-undecies - di cui l'emendamento 1.1000, approvato in sede referente, propone l'inserimento - costituisce la trasposizione dell'articolo 20 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - D.L. di cui lo stesso emendamento 1.1000 prevede l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi -. La disciplina in esame amplia le possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS. Si prevede, in particolare, che lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 1.600 milioni di euro per il 2020, possa essere utilizzato anche per erogazioni dell'assegno in oggetto relative a periodi precedenti il 13 luglio 2020.

 

Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione. Per l'assegno ordinario in oggetto (con causale COVID-19) a carico dei due Fondi suddetti l'articolo 12, comma 8, del presente D.L. n. 137, prevede un ulteriore concorso a carico dello Stato, pari a 450 milioni di euro per il 2021; prima di quest'ultimo stanziamento, in base alle norme precedenti (ivi compresa la norma oggetto dell'intervento di cui al presente articolo 13-undecies) ed ai relativi decreti di attuazione, sono stati assegnati: 2.400 milioni di euro al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; 1.200 milioni al Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.


Articolo 14
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

 

 

Ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, l’articolo 14 riconosce la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l’accesso all’erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem. I requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l’unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre. Resta fermo anche l’elenco delle incompatibilità, se non per l’aggiunta di quelle riferite alle indennità elencate dall’articolo 15 del decreto in esame. La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020. Il riconoscimento della quota del Rem e? effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza.

 

Il Reddito di emergenza (REM) è stato istituito dall’art. 82 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020[131]) in qualità di sostegno economico straordinario per quei nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). L’erogazione del beneficio è stata prevista in due quote (ovvero per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

Nel corso dell'esame del disegno di conversione del decreto legge 34/2020, sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda relativa al Rem (entro il 31 luglio 2020 in luogo del 30 giugno 2020). Ancora nel corso dell'esame parlamentare è stato inserito il comma 2-bis che, ai fini del riconoscimento del REM, ha semplificato le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendevano presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.  Più precisamente, si è previsto che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto. L'INPS è responsabile dell’erogazione e del monitoraggio della misura.

 

La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem (novembre e dicembre) deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

Come ricorda la circolare n. 102 dell’INPS dell’11 settembre 2020, i requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare, come individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE valida al momento della presentazione della domanda del Rem. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente, mentre non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

 

Il Rem e? riconosciuto in presenza cumulativamente dei seguenti requisiti:

§  un valore del reddito familiare riferito al mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;

 

La soglia del reddito familiare per il diritto al Rem è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di cittadinanza). Tale scala di equivalenza può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

 

§  assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo,  degli stabilimenti termali e dello spettacolo) del presente decreto-legge;

 

L’articolo 15, comma 1, del decreto in esame cita le indennità riconosciute dall’articolo 9 del decreto legge n. 104 del 2020, relative ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Inoltre al comma 2 riconosce, a seguito di determinate condizioni, una indennità ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, mentre al comma 3 riconosce, sempre a determinate condizioni (specificate al successivo comma 4), una indennità onnicomprensiva a: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori iscritti ai Fondi pensioni dello spettacolo. Il comma 5 riconosce inoltre indennità ai lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Il comma 7 del citato articolo 15 chiarisce che tali indennità non sono fra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Rem di cui all’articolo in commento. Il successivo comma 8 ricorda che le indennità sopra elencate non concorrono alla formazione del reddito. Si sottolinea inoltre che l’indennità relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo, di cui agli articoli 17 e 17-bis del decreto in esame, come espressamente specificato all’interno degli articoli stessi, non è riconosciuta ai percettori del Rem.

Per quanto riguarda le incompatibilità definite dagli art. 82 del decreto legge n. 34 del 2020 e 23 del decreto legge n. 104 del 2020  relativamente ad ulteriori indennità riconosciute nel periodo emergenziale si rinvia alla Circolare 102 dell’INPS dell’11 settembre 2020. Preme qui ricordare che Il Rem, inoltre, non e? compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità). Il Rem è invece compatibile con i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità; b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

 

§  possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a (requisiti di residenza), c e d (requisiti economici), 2-bis (accertamento residenza occupanti abusivi di immobile) e 3 (incompatibilità), dell’art. 82 del decreto legge n. 34 del 2020.

 

Più precisamente:

§  residenza in Italia al momento della presentazione della domanda;

§  un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Come specificato dalla citata circolare INPS, il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini ISEE, viene autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed e? oggetto di successiva verifica;

§  un valore dell'ISEE inferiore a 15.000 euro riferito al 2018.

 

Il riconoscimento della quota del Rem di cui ai commi 1 e 2 e? effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020 nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza. Resta ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 265, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede che eventuali risorse residue relative alle misure di cui ai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 4).

 

L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem per il 2020 è stata fissata dall’art. 82, comma 10, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in 966,3 milioni di euro (a cui si aggiungono 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem) ed è iscritta su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza".

Come rilevato dalla Relazione tecnica (RT) allegata al provvedimento, il tasso di accoglimento delle domande è risultato molto inferiore (circa il 50 per cento in meno) di quanto inizialmente stimato. La spesa per le quote Rem previste dal decreto legge n. 34 del 2020, a tutto settembre 2020 è stata pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari, con ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerate prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva di 325,5 mln di euro, la Relazione aggiunge gli oneri previsti per la mensilità stabilita dall’art. 23 del decreto legge n.104 del 2020 (c.d. Decreto agosto) che stima pari a 172,5 milioni. In base a tali previsioni, rispetto al limite di spesa autorizzato dal Decreto Rilancio (966,3 milioni di euro per il 2020) residuerebbero pertanto, per il 2020, risorse per 468,3 milioni di euro; poiché la RT stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404 mila con una spesa complessiva di 452 milioni per il 2020, le risorse residue risultano capienti per la copertura delle mensilità Rem di novembre e dicembre 2020.

Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, l'Osservatorio statistico INPS rileva, al 31 luglio 2020 (termine per la presentazione della domanda per le due quote Rem di cui all’art. 82 del Decreto rilancio), che risultano aver fatto domanda di Reddito di Emergenza 599.942 nuclei: al 48% di questi (290.072) è stato erogato il beneficio, al 51% (303.817) è stato respinto, mentre il restante 1% (6.053) è in attesa di definizione della domanda. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (46%), a seguire le regioni del Nord (34%) e infine quelle del Centro (20%). La Relazione tecnica al provvedimento specifica che, dagli archivi dell’Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell’art.23 del decreto legge n. 104 del 2020; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

 

Il comma 5 reca una norma di chiusura, ai sensi della quale per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

 


Articolo 15
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 1 a 8 dell’articolo 15 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro, la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati - ai sensi del comma 7 - devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 8). L'indennità in esame (così come quella precedente) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7.

Il comma 10 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande relative all'indennità di marzo 2020 (pari a 600 euro) per i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il comma 11 reca il richiamo normativo ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo.

Riguardo ad un'ulteriore indennità onnicomprensiva in favore delle stesse categorie di lavoratori interessate dal presente articolo 15, cfr. la scheda di lettura del successivo articolo 15-bis

 

Si ricorda che la precedente indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, è stata prevista, per le categorie di lavoratori in oggetto, dall'articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126[132].

Come accennato, il comma 1 del presente articolo 15 prevede che ai soggetti beneficiari di tale precedente indennità - per la quale il termine di decadenza per la presentazione della domanda è posto al 13 novembre 2020 dal successivo comma 9 - la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda. Per gli altri soggetti - che non rientrino nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[133]) poste per la precedente indennità o che, in ogni caso, non abbiano presentato la relativa domanda entro il suddetto termine del 13 novembre 2020 - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del successivo comma 7, e sulla base dei requisiti di cui ai commi da 2 a 6. Riguardo al termine per la domanda, si segnala che la circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020 - ritenendo ("su conforme parere ministeriale") che esso non abbia natura decadenziale - concede un termine più ampio rispetto alla data del 30 novembre 2020, posta dal citato comma 7, ammettendo che la domanda sia presentata entro il termine del 18 dicembre 2020.

Si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento, ai sensi del comma 1, della nuova indennità ai summenzionati soggetti già beneficiari sia escluso qualora sia nel frattempo insorta una delle cause ostative previste dalle norme in materia[134].

 

I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[135], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo - tale condizione non è prevista ai fini della precedente indennità summenzionata di 1.000 euro (cfr. il comma 1 del citato articolo 9 del D.L. n. 104) -; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[136] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti sono state già riconosciute (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) l'indennità di 1.000 euro, di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n. 104, e un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[137]; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione. Per la medesima indennità relativa al mese di marzo 2020, il comma 10 del presente articolo 15 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande[138].

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.

I soggetti individuati dal comma 3 - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute la suddetta indennità di 1.000 euro, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104, nonché (in precedenza) un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[139] - sono:

-         i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020)[140] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-         i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[141], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020);

-         i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[142] e che non abbiano un contratto in essere alla suddetta data di entrata in vigore; a quest'ultimo riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020 - oltre a specificare che la preclusione concerne i contratti di lavoro rientranti nella tipologia suddetta[143] - fa riferimento non alla data di entrata in vigore (29 ottobre 2020), ma al giorno successivo. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[144] nella cosiddetta Gestione separata INPS[145] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data del 17 marzo 2020 alla medesima Gestione separata;

-         gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[146] né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 4). Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla data di presentazione della domanda, considerato che la necessità di presentazione di una domanda è esclusa (in base ai commi 1 e 7) per i soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità di 1.000 euro.

Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - e dalla circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020 - emanata con riferimento al presente articolo 15, commi 3 e 4 -, la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute la suddetta indennità di 1.000 euro, di cui al comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104, nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[147] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[148], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

-         titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-         titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-         assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020), di pensione[149] o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.

I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[150] che rientrino in una delle seguenti fattispecie e che non siano titolari di pensione[151]: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020), dai quali derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l’unica prevista per la prima indennità temporanea per i lavoratori in oggetto, relativa al mese di marzo 2020 e pari a 600 euro[152]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020[153], nonché per la summenzionata precedente indennità di 1.000 euro[154]). Per i lavoratori dello spettacolo in esame, il presente articolo non riproduce le disposizioni - previste con riferimento alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020[155] e per la precedente indennità onnicomprensiva di 1.000 euro[156] - di esclusione dal beneficio per i soggetti titolari, ad una determinata data, di rapporto di lavoro dipendente. Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo. Sotto il profilo redazionale, inoltre, si valuti l'opportunità di esplicitare che la condizione di assenza di un trattamento pensionistico concerne entrambe le fattispecie soggettive summenzionate[157]. L'emendamento 15.5000, approvato in sede referente, propone di espungere il principio che l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, in base alla considerazione che tale principio è formulato in termini generali dal successivo comma 8.

Il comma 7, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse né con il Reddito di emergenza, di cui all'articolo 14 del presente decreto. Si ricorda che il comma 1 del successivo articolo 17 esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo). Riguardo a ulteriori indicazioni relative alla cumulabilità o al divieto di cumulo delle indennità in esame con altre prestazioni, cfr. il paragrafo 8 della citata circolare INPS n. 137 del 2020 (con riferimento, tra l'altro, al divieto di cumulo con il Reddito di cittadinanza - fatta salva l'ipotesi di un temporaneo incremento della misura di quest'ultimo - ed alla cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[158]).

Il medesimo comma 7 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso - entro il 30 novembre 2020; tuttavia, come detto, la circolare INPS n. 137 del 2020 - ritenendo ("su conforme parere ministeriale") che il termine non abbia natura decadenziale - ammette che la domanda sia presentata entro il 18 dicembre 2020. Come detto, per i soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro e relativa alle medesime categorie di lavoratori (indennità richiamata dal comma 1), non c'è necessità di domanda.

Il subemendamento 1.1000/3000/5000, anch'esso approvato in sede referente, propone di sopprimere il comma 9, concernente il termine temporale (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (di cui all'articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. n. 104 del 2020). Riguardo al nuovo termine (già vigente), si rinvia alla scheda di lettura del comma 10 del successivo articolo 15-bis.

Il comma 8, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro (per il 2020). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si prevede inoltre - mediante il richiamo dell'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni - che, qualora residuino risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse siano versate dall'INPS entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si consideri l'opportunità di una valutazione circa la compatibilità di tali termini temporali con le suddette indicazioni della circolare dell'INPS n. 137 del 2020, relative ai termini per la domanda (cfr. sub il precedente comma 7).

Riguardo alle norme di cui ai commi 9 e 10, cfr. supra, sub, rispettivamente, il comma 7 ed il comma 2.

Il comma 11 rinvia per la copertura degli oneri di cui al presente articolo alle disposizioni di cui al successivo articolo 34.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica del presente articolo, considerato che la medesima menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto.

 

 


Articolo 15-bis (subem. 1.1000/3000 e 1.1000/3000/5000)
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

L'articolo 15-bis - di cui propongono l'inserimento il subemendamento 1.1000/3000 e l'emendamento 1.1000, approvati in sede referente (insieme con il subemendamento del subemendamento 1.1000/3000/5000, che corregge alcuni errori materiali) - costituisce la trasposizione dell'articolo 9 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - D.L. di cui le stesse proposte emendative prevedono l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi -.

I commi da 1 a 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15-bis riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 10 differisce il termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una delle precedenti indennità onnicomprensive (concernenti le medesime categorie). Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati - ai sensi del comma 8 - devono presentare domanda all'INPS entro il 15 dicembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 9). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 9 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 8.

Il comma 7 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'ambito di una preclusione per il riconoscimento di precedenti indennità temporanee in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo e rinvia per la relativa copertura al successivo articolo 34.

 

Si ricorda che le ultime due indennità temporanee in favore dei lavoratori in oggetto sono state previste dall'articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 15 del presente D.L. n. 137[159]; anche la misura di ciascuna di tali due indennità è pari a 1.000 euro.

Come accennato, il comma 1 del presente articolo 15-bis prevede che ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva, di cui all'articolo 15 del presente D.L. n. 137, la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda[160]. Per gli altri soggetti - ivi compresi quelli che non rientrino nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[161]) poste per la precedente indennità - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del successivo comma 8, e sulla base dei requisiti di cui ai commi da 2 a 6.

Si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento, ai sensi del comma 1, della nuova indennità ai summenzionati soggetti già beneficiari sia escluso qualora sia nel frattempo insorta una delle cause ostative previste dalle norme in materia[162].

 

I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[163], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo - tale condizione non è prevista ai fini della penultima precedente indennità di 1.000 euro (di cui al comma 1 del citato articolo 9 del D.L. n. 104) -; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[164] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti sono state già riconosciute (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) le due precedenti indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, al citato comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n. 104 e di cui al comma 2 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137, e un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[165]; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione; per la medesima indennità di marzo, peraltro, il comma 10 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande[166].

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.

I soggetti individuati dal comma 3 - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le due precedenti indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137, nonché (in precedenza) un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[167] - sono:

-         i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020)[168] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-         i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[169], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020);

-         i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[170] e che non abbiano un contratto in essere alla suddetta data di entrata in vigore; a quest'ultimo riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020, con riferimento alla precedente indennità onnicomprensiva di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137, oltre a specificare che la preclusione concerne i contratti di lavoro rientranti nella tipologia suddetta[171], fa riferimento non alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 137 (29 ottobre 2020), ma al giorno successivo. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[172] nella cosiddetta Gestione separata INPS[173] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data del 17 marzo 2020 alla medesima Gestione separata;

-         gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[174] né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 4). Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla data di presentazione della domanda, considerato che la necessità di presentazione di una domanda è esclusa (in base ai commi 1 e 8) per i soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità di 1.000 euro, di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137.

 

Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - e dalla circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020 - emanata con riferimento alla precedente indennità di 1.000 euro, di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137 -, la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

 

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le due precedenti indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, al comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e di cui al comma 5 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137, nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[175] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[176], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

-         titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-         titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-         assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020), di pensione[177] o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.

I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[178] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020), dai quali derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l’unica prevista per la prima indennità temporanea per i lavoratori in oggetto, relativa al mese di marzo 2020 e pari a 600 euro[179]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020[180], nonché per le precedenti due indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, al comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e di cui al comma 6 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137[181]).

L'indennità di cui al presente comma 6 è esclusa nei casi di:

-         titolarità di un trattamento pensionistico (preclusione conforme a quella stabilita per le suddette indennità precedenti[182]). Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di chiarire - in conformità alla circolare dell'INPS n. 137 del 2020, relativa alla norma identica, concernente la precedente indennità di cui al citato comma 6 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137 - che la condizione di assenza di un trattamento pensionistico sia posta con riferimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020)[183] e che la condizione concerne entrambe le fattispecie soggettive summenzionate (per le quali è riconosciuta l'indennità);

-         sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità[184]. Si valuti l'opportunità di chiarire se tale condizione sia posta con riferimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020) nonché di esplicitare che la condizione concerne entrambe le fattispecie soggettive summenzionate (per le quali è riconosciuta l'indennità). Si ricorda che, per i lavoratori in esame, tale preclusione non è prevista per la precedente indennità onnicomprensiva di cui al citato comma 6 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137, mentre era posta dalle norme relative alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020[185] e all'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro di cui al comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 104[186]. In merito alla preclusione concernente tali precedenti indennità una norma di interpretazione autentica è posta dal comma 7 del presente articolo 15-bis.

Quest'ultimo comma limita la suddetta preclusione (per le indennità precedenti summenzionate, da quella relativa al mese di marzo 2020 fino a quella di cui all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 104) ai casi di sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato[187]; la preclusione sembrerebbe in ogni caso concernere anche tutti i rapporti di lavoro intermittente, compresi quelli per i quali il comma 6 del presente articolo 15-bis stabilisce la cumulabilità con la nuova indennità ivi prevista. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Il comma 8, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse. Si ricorda che i successivi articoli 17 e 17-bis escludono il cumulo delle indennità in esame con quelle ivi previste (relative a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo). Riguardo a ulteriori indicazioni relative alla cumulabilità o al divieto di cumulo delle indennità in esame con altre prestazioni, cfr. il paragrafo 8 della citata circolare INPS n. 137 del 2020 (con riferimento, tra l'altro, al divieto di cumulo con il Reddito di cittadinanza - fatta salva l'ipotesi di un temporaneo incremento della misura di quest'ultimo - ed alla cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[188]).

Il medesimo comma 8 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso - entro il 15 dicembre 2020. Il successivo comma 10 differisce dal 13 novembre 2020 al suddetto termine del 15 dicembre 2020 il termine (avente esplicita natura perentoria) per la presentazione delle domande relative alle penultime precedenti indennità onnicomprensive, di cui al citato articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. n. 104 del 2020[189]. Riguardo al termine per la presentazione delle domande relativa all'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del presente D.L. n. 137, la circolare INPS n. 137 del 2020 - ritenendo ("su conforme parere ministeriale") che il termine ivi previsto del 30 novembre 2020 non abbia natura decadenziale - ammette che la domanda sia presentata entro il 18 dicembre 2020. Si valuti l'opportunità di una più chiara definizione di tali profili, considerato che il comma 1 del presente articolo 15-bis esclude dalla necessità di domanda i soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del presente D.L. n. 137, per la quale, tuttavia, il termine per la domanda scade, come detto, in data successiva rispetto al termine del 15 dicembre 2020, posto dal comma 8 del presente articolo 15-bis.

Il comma 9, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro (per il 2020). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si prevede inoltre - mediante il richiamo dell'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni - che, qualora residuino risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse siano versate dall'INPS entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si consideri l'opportunità di una valutazione circa la compatibilità di tali termini temporali con il termine del 15 dicembre 2020 per la presentazione delle domande, posto dal precedente comma 8.

Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente articolo 15-bis (pari a 466,5 milioni di euro per il 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per il 2021) e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui al successivo articolo 34.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica del presente articolo, considerato che la medesima menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto.

 

 

 


Articolo 15-bis, commi 11-bis e 11-ter (em. 1.1000/3000/35 T2 e id.)
(Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello)

 

 

I commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 15-bis - di cui si propone l’introduzione con l’approvazione degli identici emendamenti 1.1000/3000/35 testo 2, /56 testo 2 e /367 testo 2prorogano per il 2021 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

 

Il suddetto sgravio contributivo totale - analogo a quello previsto per il 2020 dall’art. 1, c. 8, della L. 160/2019 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - è riconosciuto con riguardo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10 per cento - di cui all’art. 1, c. 773, della L. 296/2006 – relativa ai periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (comma 1).

A decorrere dal 2007, il richiamato art. 1, c. 773, della L. 296/2006 ha ridotto, a regime, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti - generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione del suddetto sgravio – pari a 1,2 milioni di euro per il 2021, a 2,9 mln per il 2022, a 4 mln per il 2023, a 2,1 mln per il 2024 e a 0,5 mln per il 2026 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito dall’art. 1, c. 200, della L. 190/2014 (comma 2).

 

 

Incentivi e risorse per l’apprendistato nella normativa vigente

In tema di incentivi all'assunzione di apprendisti, la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 108, L. 205/2017) ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero totale dei contributi previdenziali dovuti - nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi - per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Per completezza, si ricorda che la medesima legge di bilancio 2018 ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di bilancio 2020:

-        circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

-        75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019 e di 46,7 milioni limitatamente al 2020) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

-        15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;

-        5 milioni di euro per l'estensione dei suddetti incentivi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo numero 150 del 2015 (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta della disapplicazione del contributo di licenziamento, della riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5% e dello sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro;

-        5 milioni di euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

 



[1]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[2]     Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[3]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[4]     V. supra nota 3.

[5]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[6]     Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[7]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[8]     V. nota 7.

[9]     V. nota 7.

[10]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[12]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[13]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[14]   Di cui all’art. 1, c. 1, lett. b), della L. 381/1991, vale a dire quelle che svolgono attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari, ossia attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

[15]   In base alla richiamata L. 68/1999 i lavoratori rientranti nelle categorie protette, considerata la comprovata difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua. L’art. 3, in particolare, configura in capo ai datori di lavoro, pubblici e privati, l’obbligo – che può essere assolto anche attraverso il ricorso al telelavoro (ex art. 22, c. 5, L. 183/2011) - di impiegare lavoratori appartenenti alle suddette categorie protette nella misura seguente (quote di riserva):

-      il 7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti;

-      2 lavoratori per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti;

-      un lavoratore per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

[16]   Ai sensi del citato D.Lgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

[17]   Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 27 novembre 2020, n. 159 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

[18]   Il richiamo è ivi posto all'articolo 30 del D.L. n. 149 del 2020 - articolo ora oggetto di trasposizione, come detto, in seno al D.L. n. 137 con il presente articolo 19-bis -.

[19]   I quattro scenari di riferimento (dal meno grave al più grave) della situazione di trasmissibilità sono definiti dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, documento ora presente nell’allegato 25 del medesimo D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

[20]   Queste disposizioni sono ora già vigenti a livello legislativo, ai sensi dell'articolo 30 del D.L. n. 149 del 2020 - articolo oggetto di trasposizione, come detto, in seno al D.L. n. 137 con il presente articolo 19-bis -.

[21]   Quest'ultima è infatti entrata in vigore con l'entrata in vigore del citato articolo 30 del D.L. n. 149 del 2020.

[22]   Il registro per il riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito con deliberazione 1574 del 18 luglio 2017, sulla base dell’art. 5, co. 2, lett. c), del d.lgs. 242/1999 - ai sensi del quale il Consiglio nazionale del CONI delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.

Qui le discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel registro.

Nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI vi è una Sezione CIP (Comitato italiano paralimpico), dedicata alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate ai seguenti organismi sportivi: federazioni e discipline sportive paralimpiche riconosciute dal CIP; federazione sportive nazionali e discipline sportive associate le cui attività paralimpiche siano state riconosciute dal CIP; enti di promozione sportiva paralimpica riconosciuti dal CIP.

Qui approfondimenti.

[23]   Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come incrementato dall’art. 265, co. 5, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

[24]   La relazione tecnica al D.L. 157/2020 faceva presente che l’incremento previsto derivava dalla circostanza che, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi emanati dal Dipartimento per lo sport –per un numero complessivo di 38.523 associazioni –erano necessari € 171,4 mln.

[25]   In particolare, i criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, che ha previsto, per quanto qui più interessa, che le risorse del Fondo nell'anno 2020 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI, secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport. In attuazione, sono intervenuti il decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport 11 giugno 2020 (qui l’allegato 1) e, successivamente, per l’utilizzo di risorse residuate a conclusione della procedura avviata con lo stesso, il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 (qui l’allegato 1).

      Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per lo sport.

[26]   Sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27 del 2020 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tale legge di conversione è entrata in vigore il 30 aprile 2020 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).

[27]   La relazione tecnica all’A.S. 1766 (relativo al D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[28]   Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si provvede per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[29]   Al riguardo, con comunicato stampa dell’11 giugno 2020, il MIBACT aveva fatto presente che l’incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute.

[30]   Il Fondo è allocato sul cap. 2062.

[31]   Al riguardo, sia la Commissione Affari costituzionali della Camera, nel parere reso il 10 giugno 2020, sia la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso in pari data, avevano richiamato l’attenzione sulla mancata previsione di coinvolgimento, ai fini dell’emanazione dei decreti, della Conferenza unificata.

[32]   Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potevano stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, erano state fatte salve, in ogni caso, le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

[33] Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha previsto le seguenti misure di contenimento valevoli su tutto il territorio nazionale (art. 2, co. 1, lett. b) e d)): la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004.

      Per un riepilogo di tutti i provvedimenti di contenimento si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 306 di ottobre 2020, Le misure di contenimento del contagio nei D.P.C.M. di attuazione.

 

[34]   La prima dichiarazione dello stato di emergenza, con scadenza fino al 31 luglio 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; la seconda dichiarazione, con scadenza fino al 15 ottobre 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020; la terza dichiarazione, con scadenza fino al 31 gennaio 2021, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.

 

[35]   Da ultimo, è intervenuto il DM 30 giugno 2020.

[36]   Per diritti connessi al diritto d’autore si intendono quei diritti riconosciuti non direttamente all’autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. Tra i diritti connessi più importanti vi sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

[37]   In base al d.lgs. 35/2017, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore può essere svolta da organismi di gestione collettiva e da entità di gestione indipendente. In base all’art. 2, in particolare: per organismo di gestione collettiva, si intende un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri, e/o non persegue fini di lucro. In tale definizione è inclusa esplicitamente la SIAE; per entità di gestione indipendente, si intende un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell’organismo di gestione collettiva ma che, a differenza di questo, non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti, e persegue fini di lucro.

[38]   Al riguardo, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, nelle FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici, ha precisato che, in considerazione del «contesto straordinario e derogatorio che ha dato origine all’emanazione dello stesso articolo 96, si può ritenere […] di includere nell’ambito di operatività della norma tutti i costi di produzione della testata, compresi quelli relativi al personale, che potranno essere pagati entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo. Analogo discorso può essere fatto per le altre voci strettamente inerenti alle retribuzioni del personale, come le ritenute previdenziali e le ritenute d’acconto, ferma restando la necessità che l’impresa risulti regolare sotto i profili previdenziale e fiscale all’atto del pagamento del contributo, così come disposto dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 70 del 2017, non oggetto di deroga».

[39]   La relazione illustrativa allo stesso A.S. 1925, ddl di conversione del D.L. 104/2020, sottolineava, al riguardo, che l’intervento era orientato a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione di vendite subita nel corso del 2020 per effetto dell'emergenza sanitaria.

[40]   Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per: imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

[41]   La stessa L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali (al riguardo, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento: art. 4, L. 250/1990); periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico (al riguardo, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento); imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

[42]   Ai fini di tale requisito, si intende testata nazionale quella distribuita in almeno 5 regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all’1% della distribuzione locale.

[43]   Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell'anno di riferimento del contributo medesimo: costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di € 120.000 e di € 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento; costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie; costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento; costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

[44]   A ciò, si aggiungono eventuali, ulteriori, quote "premiali" collegate all’assunzione di soggetti di età inferiore a 35 anni, all’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ai costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale ed eventuali riduzioni del contributo collegate all’eccedenza del limite massimo retributivo.

[45]   La prima rata non è corrisposta se inferiore a € 2.500. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.

[46]   Il 3 giugno 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha reso noto che era in pagamento la rata di anticipo del contributo per l’annualità 2019 in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici risultate aventi titolo, di cui all'elenco.

[47]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione della legge di bilancio 2018, è stato adottato il D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato.

[48] Il Fondo è finalizzato anche alla realizzazione delle seguenti iniziative ed attività:

·       realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

·       potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

·       cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

·       stipula da parte del il MAECI, fino al 31 dicembre 2020, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

[49]   In particolare, la L. 238/2012 – già oggetto di varie novelle – prevede, a legislazione vigente, che:

§  a decorrere dal 2013, è assegnato un contributo di € 1 mln annui a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;

§  a decorrere dal 2017, è assegnato un contributo di € 1 mln annui a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz";

§  a decorrere dal 2018, è assegnato un contributo a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera, pari ad € 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ad € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

§  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è assegnato un contributo di € 250.000 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

[50]   Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l’unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 329), le manifestazioni carnevalesche–, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la L. 220/2016 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

[51]   L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali:

a)    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)    l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)    devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

[52]  Il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione della legge di bilancio 2018, è stato adottato il D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato.

[53]  A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la competenza primaria sul sostegno alle esportazioni è passata dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Nelle more della formalizzazione delle nuove convenzioni con il MAECI, è stata sottoscritta, da SIMEST e MAECI, una convenzione di proroga, fino al 30 giugno 2020, della convenzione del 28 marzo 2014.

[54]   In attuazione di quanto disposto dall’art. 17 del d.lgs. 68/2012, sono intervenuti il DM 672/2016, che ha disciplinato il riconoscimento dei collegi universitari di merito, e il DM 673/2016, che ne ha disciplinato l’accreditamento.

[55]   Da ultimo, è intervenuto il D.D. 2165/2019, che ha decretato quali collegi universitari legalmente riconosciuti, essendosi adeguati ai nuovi criteri di accreditamento di cui all’art. 17 del d.lgs. 68/2012 mantenevano la qualifica di collegio universitario di merito accreditato acquisita inizialmente ex lege in base all’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs., e quali la perdevano.

[56]   Qui la pagina dedicata del sito del MUR.

[57]   Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 173, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 4 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti. A sua volta, l’art. 1, co. 246, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

[58]   La restante quota del 25% è attribuita alle residenze universitarie statali (dell’Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore Normale di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).

[59]   Da ultimo, per il 2019, lo stanziamento complessivo, pari a € 14.940.563,00, è stato ripartito con DM 1122 del 6 dicembre 2019.

[60]   La disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica è recata principalmente dal d.lgs. 170/2001, il cui art. 2 – da ultimo modificato dall’art. 64-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – stabilisce che il sistema di vendita si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi (esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e non esclusivi (esercizi che possono vendere, alle condizioni stabilite dallo stesso d.lgs., quotidiani e/o periodici in aggiunta ad altre merci). Con riferimento ai punti vendita non esclusivi, con Risoluzione n. 537007 del 7 febbraio 2018 la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che l’utilizzo della congiunzione “o” all’art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 170/2001 (intervenuta con il D.L. 50/2017, a fronte dell’”ovvero” precedentemente previsto), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, appare finalizzata a garantire ai soggetti titolari di tali punti vendita la possibilità di optare per la vendita di una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi.

[61]   Al Fondo affluiscono:

- le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;

- le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;

- le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

Inoltre, al Fondo affluiscono risorse provenienti dalle maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito). In particolare, l’art. 1, co. 90, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha stabilizzato la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la metà dell’extra gettito è riversata all’Erario, per essere destinata, fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Al riguardo, l’art. 102 del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. 2790) prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del medesimo canone, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui, dal 2021, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

[62]   Per il 2017 è intervenuto il DPCM 12 ottobre 2017; per il 2018 è intervenuto il DPCM 17 aprile 2018; per il 2019 è intervenuto il DPCM 6 maggio 2019. Da ultimo, l’art. 3-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019), nel prevedere che alla copertura degli oneri derivanti dagli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali si provvede, a regime, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite complessivo stabilito ogni anno con il DPCM che ripartisce le risorse fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, ha disposto che tale DPCM deve essere emanato entro il 31 marzo di ogni anno. Il DPCM relativo al 2020 non risulterebbe, tuttavia, intervenuto.

[63]   Per il 2017 è intervenuto il DPCM 27 novembre 2017, che ha ripartito € 114.429.960; per il 2018 è intervenuto il DPCM 18 ottobre 2018, che ha ripartito € 112.589.609; per il 2019 è intervenuto il DPCM 29 ottobre 2019, che ha ripartito € 143.316.7127,50.

[64]   Si ricorda che presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali sono costituiti appositi conti che gestiscono in relazione ai servizi sopra richiamati, secondo le regole e con le modalità definite dall’Autorità, i fondi raccolti presso gli utenti dei servizi in relazione alla copertura dei costi connessi a oneri generali di sistema e meccanismi perequativi dei sistemi tariffari.

[65]   Si ricorda che presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali sono costituiti appositi conti che gestiscono in relazione ai servizi sopra richiamati, secondo le regole e con le modalità definite dall’Autorità, i fondi raccolti presso gli utenti dei servizi in relazione alla copertura dei costi connessi a oneri generali di sistema e meccanismi perequativi dei sistemi tariffari.

[66]   In particolare, l'art. 5 dell'Allegato del citato D.P.R. n. 160 reca la specificazione dell'insieme dei file che costituiscono ogni domanda telematica al SUAP.

[67]   Cfr. l’A.S. n. 1994.

[68]   Cfr. infatti il rinvio posto dall’articolo 114, comma 6, del medesimo D.L. n. 104.

[69]  Tali Fondi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[70]   In base all’interpretazione seguita costantemente dall’INPS, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici - cfr. la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020, che esclude dall’ambito in oggetto le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (nozione che non ricomprende gli enti pubblici economici) -. Si ricorda che la suddetta circolare n. 105 concerne l'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il quale disciplina lo sgravio contributivo di cui il comma 14 in esame prevede una possibilità di prosecuzione. Cfr., in merito, infra.

[71]   Riguardo al calcolo del beneficio, cfr. infra.

[72]   Alcuni periodi aggiuntivi sono stati previsti: per la durata massima di tre mesi, con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (articolo 19, commi 10-bis e 10-ter, articolo 20, comma 7-bis, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, del citato D.L. n. 18); limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata aggiuntiva massima di quattro settimane (non cumulabili con il periodo di tre mesi suddetto), con riferimento ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies del citato articolo 22 del D.L. n. 18).

[73]   Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra.

[74]   Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, i trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale COVID-19 in oggetto) sono stati concessi secondo un’autonoma disciplina e non sono oggetto del presente articolo 12. Per la relativa disciplina, cfr. la novella di cui all'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 104 del 2020 ed il comma 2 del medesimo articolo 2.   

[75]   Non sono posti requisiti di anzianità pregressa di lavoro (cfr. l'articolo 19, comma 8. del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni).

      Per l'applicazione del termine per le ipotesi "di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto", cfr. il paragrafo 1.3 della circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020.

[76]   Al riguardo, la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 consente (su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che le domande di intervento, purché presentate nel rispetto dei relativi termini di decadenza, possano essere integrate (anche oltre i suddetti termini) con riferimento ai lavoratori rientranti nel nuovo riferimento temporale. Si ricorda che quest'ultimo concerne anche il trattamento CISOA (trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato) previsto dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 104.

[77]   Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga, cfr. la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni).

[78]   Cfr. il comma 2 del citato articolo 19 del D.L. n. 18, e successive modificazioni, e il comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni, nonché il paragrafo 4 della citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (anche per quanto riguarda le modalità particolari relative ad alcuni Fondi di solidarietà bilaterali).

[79]   Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18 nonché il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

[80]   La citata circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica, in relazione ad una precedente norma analoga, che, qualora per il periodo decorso non sia stato fruito per intero il trattamento, il datore può egualmente fare domanda per le ulteriori settimane, ma senza possibilità di recupero delle settimane precedenti di trattamento.

[81]   Si ricorda che per i trattamenti in esame (con causale COVID-19) non è previsto alcun contributo addizionale (cfr. il comma 4 del citato articolo 19 del D.L. n. 18), fatte salve la fattispecie in esame nonché quella relativa all’ultimo periodo di nove settimane previsto dalla disciplina già vigente (periodo di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 104 del 2020). La disciplina del contributo posta per quest'ultimo periodo è identica a quella stabilita dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo 12, ad esclusione dell'introduzione (nella disciplina relativa alle sei settimane in oggetto) della fattispecie di esonero dal contributo per i datori interessati dalle suddette chiusure o limitazioni di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

[82]   Riguardo al criterio di individuazione del momento dell'avvio dell'attività ai fini in oggetto, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

[83]   Ai sensi del richiamato articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[84]   Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).

[85]   Si ricorda che, con riguardo ad una norma precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).

[86]   Cfr. l’articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del citato D.L. n. 18 del 2020.

[87]   Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.

[88]   Riguardo a quest’ultima fattispecie, cfr. supra.

[89]   Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.        

[90]   Si ricorda che per l'assegno ordinario in oggetto (con causale COVID-19) sono stati già assegnati, prima del presente stanziamento, in base alle norme precedenti ed ai relativi decreti di attuazione: 2.400 milioni di euro al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; 1.200 milioni al Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[91]   La circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 e la circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 specificano che per il Fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, costituito (ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 148 del 2015) in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 si fa fronte mediante le relative risorse statali soltanto in caso di indisponibilità o disponibilità parziale del Fondo bilaterale.

[92]   Cfr. l’A.S. n. 1994.

[93]   Riguardo a tale nozione, cfr. supra, in nota.

[94]   In particolare, in conformità con l’interpretazione della circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 (emanata, come detto, con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 del 2020), l’importo massimo del beneficio è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle suddette ore di fruizione nel mese di giugno 2020. Per alcune tipologie di contributi escluse dal beneficio, cfr. infra.

[95]   Per ulteriori tipologie di contributi escluse dallo sgravio, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.

[96]   Gli interventi di integrazione salariale ammessi in base alla relativa normativa generale (anziché con causale COVID-19) sono pienamente compatibili con l’esonero contributivo in esame, come specifica la citata circolare dell’INPS n. 105.

[97]   Riguardo ad altre condizioni per la fruizione dell’esonero in esame, derivanti da norme generali, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.

[98]   La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020 e C/2020/7127 del 13 ottobre 2020. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.

[99] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[100] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021".

[101] In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[102] In particolare, la disposizione dell’articolo 1 del dl 104/2020, prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane. Le 18 settimane devono essere fruite all’interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’articolo 3 dello stesso decreto prevede, invece, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1.

[103] Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.

[104] Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

[105] Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione .

[106] Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

[107] Ai sensi dell’art. 5-bis del dl 93/2013 (recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), i centri anti-violenza e le case rifugio sono promossi da enti locali (in forma singola o associata), associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza (che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato) o dai predetti soggetti in forma consorziata. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

[108] Ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

[109] Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 mln di euro nel 2020, 66,2 mln nel 2021, 121,9 mln nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 mln di euro per il 2020, di 67,55 mln per il 2021 e di 89 mln di euro annui a decorrere dal 2022. La dotazione è stata nuovamente incrementata dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 114, comma 4) di 250 mln di euro per il 2020 e di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, il richiamato art. 34, c. 5, del D.L. 137/2020 prevede una riduzione del Fondo di 30 milioni di euro per il 2022, mentre il disegno di legge di bilancio 2021-2023 (AC 2790) prevede un incremento di 800 mln di euro per il 2021 e di 500 mln di euro annui a decorrere dal 2022.

 

[110] Sul punto, si ricorda infatti che l’art. 27 del D.L. 104/2020 ha introdotto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale (cosiddetto decontribuzione sud), pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia).

[111] Sul punto, si ricorda infatti che l’art. 27 del D.L. 104/2020 ha introdotto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale (cosiddetto decontribuzione sud), pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia).

[112] In questi termini letterali si esprime il paragrafo 15 del Temporary Framework (versione consolidata), citato più avanti.

[113] L’art. 8, co. 5 del D.L. n. 149/2020 (cd. “Ristori-bis”) demandava ad uno o più decreti interministeriali la possibilità di individuare, a date condizioni, ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 137/2020 e al contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA riconosciuto all'articolo 2, comma 1. La possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, operava entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. L’articolo 4, comma 1 del successivo D.L. n. 154/2020 (cd. “Ristori-ter”) ha disposto l’abrogazione di tale previsione.

[114] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[115] Cfr. l’art. 1, c. 9, lett. s), del medesimo DPCM.

[116] Cfr. l’art. 3, c. 4, lett. f), del medesimo DPCM.

[117] Cfr. l’art. 12, c. 1, del medesimo DPCM.

[118] Ai sensi del richiamato art. 54-bis, le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto di Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:     piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);     assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;     insegnamento privato supplementare; attività degli assistenti di stadio. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.

[119] Si ricorda che il bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 355, della L. 232/2016), a decorrere dal 2017, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 343 e 344, della L. 160/2019) ha modificato la normativa relativa al bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. A decorrere dal 2020, il bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro). Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

[120] Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

[121] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[122] L'elenco di tali agenti è posto dall'allegato XLVI del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni. Si ricorda che l'inserimento in tale allegato del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") è stato operato con la novella di cui all'articolo 4 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159).

[123] Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

[124] Direttiva 2019/1833/UE della Commissione, del 24 ottobre 2019, "che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico".

[125] L'anticipazione del termine è stata stabilita dalla novella posta dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020.

[126] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.

[127] Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia alla Nota su Atti dell'Unione europea n. 52 "Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell'emergenza del coronavirus", giugno 2020.

[128] Si ricorda che i "soggetti attuatori", in base all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.

[129] La disciplina previgente faceva riferimento anche alla cessazione dell'emergenza, qualora tale cessazione fosse intervenuta prima del 31 dicembre 2020. Il riferimento alla cessazione è ora implicitamente soppresso dalla proroga in esame.

[130] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.

[131] Misure urgenti in materia di salute, sostegno n.77/2020.al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

[132] Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.

[133] Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.

[134] Riguardo a tali norme, cfr. infra.

[135] La circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

      La circolare opera anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è successivamente operata - con riferimento alle indennità di cui al presente articolo 15, comma 2 - dalla circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020.

[136] La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 - così come le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità temporanee precedenti - ha chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[137] Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[138] Cfr. (nell'A.S. n. 1994) la parte della relazione tecnica concernente l'articolo 34 del presente decreto.

[139] Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[140] La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[141] Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[142] In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[143] Per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. sub il successivo comma 4.

[144] Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020), come chiarito dalla citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020.

[145] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[146] La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 - così come le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità temporanee precedenti - ha chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[147] Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.

[148] La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 opera, ai fini delle indennità in esame, una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[149] La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 - così come le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità temporanee precedenti - ha chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[150] Fondo gestito dall’INPS.

[151] La circolare dell'INPS n. 137 del 2020 ha specificato che la condizione dell'assenza di trattamento pensionistico è posta con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2020). La medesima circolare - così come le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità temporanee precedenti - ha chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.  

[152] Indennità di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020. Il periodo temporale al quale doveva essere commisurato il requisito contributivo era costituito dall'anno 2019. Riguardo al periodo temporale di riferimento per le indennità successive, cfr. infra.

[153] Indennità di cui ai commi 10 e 11 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020. Anche in tal caso il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019.

[154] Di cui al comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020. Anche in tal caso il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019.

[155] Cfr. supra, nelle note, per i riferimenti. La condizione dell'assenza di un contratto di lavoro era posta con riferimento, per l'indennità di marzo, alla data del 17 marzo 2020 e, per l'indennità di aprile e maggio, alla data del 19 maggio 2020.

[156] Cfr., riguardo a quest'ultima, la circolare dell'INPS n. 125 del 28 ottobre 2020, la quale esplicita che la condizione dell'assenza di un contratto di lavoro era posta con riferimento alla data del 15 agosto 2020.

[157] Come specificato dalla citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020.

[158] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[159] Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.

[160] Riguardo al termine per la presentazione della domanda per l'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del presente D.L. n. 137, cfr. la scheda del comma 10 del presente articolo 15-bis. Si ricorda che il suddetto articolo 15 prevede un analogo meccanismo di erogazione automatica, in favore dei soggetti beneficiari della precedente indennità, di cui al citato articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. n. 104.

[161]          Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.

[162] Riguardo a tali norme, cfr. infra.

[163] La circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

      La circolare opera anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è successivamente operata - con riferimento alle indennità di cui all'articolo 15, comma 2, del presente D.L. n. 137 del 2020 - dalla circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020.

[164] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[165] Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[166] Cfr. (nell'A.S. n. 1994) la parte della relazione tecnica concernente l'articolo 34 del presente D.L. n. 137.

[167] Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[168] La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[169] Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[170] In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[171] Per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. sub il successivo comma 4.

[172] Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157 (30 novembre 2020), analogamente a quanto chiarito (con riferimento alla precedente indennità onnicomprensiva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137) dalla citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020.

[173] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[174] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[175] Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.

[176] La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 opera, ai fini delle indennità in esame, una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[177] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[178] Fondo gestito dall’INPS.

[179] Indennità di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020. Il periodo temporale al quale doveva essere commisurato il requisito contributivo era costituito dall'anno 2019. Riguardo al periodo temporale di riferimento per le indennità successive, cfr. infra.

[180] Indennità di cui ai commi 10 e 11 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020. Anche in tal caso il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019.

[181] Anche per l'indennità di cui al comma 4 dell'articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020, il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019, mentre per l'indennità di cui al comma 6 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137 il periodo temporale di riferimento era quello intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 137).

[182] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[183] La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 fa infatti riferimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 137 (29 ottobre 2020).

[184] Riguardo all'istituto del lavoro intermittente, cfr. supra, sub il comma 3 del presente articolo 15-bis.

[185] Cfr. supra, nelle note per i riferimenti normativi. La condizione dell'assenza di un contratto di lavoro era posta con riferimento, per l'indennità di marzo, alla data del 17 marzo 2020 e, per l'indennità di aprile e maggio, alla data del 19 maggio 2020.

[186] Cfr., riguardo a quest'ultima, la circolare dell'INPS n. 125 del 28 ottobre 2020, la quale esplicita che la condizione dell'assenza di un contratto di lavoro era posta con riferimento alla data del 15 agosto 2020.

[187] Riguardo ai termini temporali di riferimento, cfr. supra, in nota.

[188] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[189] Per il previgente termine del 13 novembre 2020 (avente anch'esso esplicita natura perentoria), cfr. il comma 9 dell'articolo 15 del presente D.L. n. 137.