D.L. 129/2020 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale 23 ottobre 2020 |
Sintesi del contenutoIl provvedimento in esame (articolo 1) proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. L'entrata in vigore del decreto-legge in commento è fissata (articolo 2) al 21 ottobre 2020. |
Proroga della sospensione delle cartelle di pagamentoCon le modifiche in esame (articolo 1, comma 1, lettera a)), che intervengono sui commi 1 e 2-ter dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), viene prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Inoltre, viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: anche con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Si tratta dei versamenti che sono scaduti a partire dall'8 marzo 2020 (comma 2-ter) e, con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex "zona rossa", quelli che sono scaduti dal 21 febbraio 2020 (ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 68).
A tal fine, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), modificato dall'articolo 154 del decreto-legge "Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) e, da ultimo, dall'articolo 99, comma 1 del decreto-legge "Agosto" (n. 104 del 2020).
Si ricorda che il richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia, ai
commi 1 e 2, aveva sospeso i termini,
scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Ai sensi del successivo
comma 2-bis, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°; marzo 2020 (cd.
zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle
sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data
del 21 febbraio 2020.
Successivamente l'articolo 154 del decreto Rilancio ha modificato il comma 1 dell'articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.
L'articolo 154 del decreto Rilancio ha introdotto altresì il
comma 2-ter all'articolo 68 per chiarire che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 (ovvero del 21 febbraio per la zona rossa) e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci - anziché cinque - rate, anche non consecutive (cd.
decadenza lunga).
L'articolo 104 del citato decreto Agosto, intervenendo sui richiamati commi 1 e 2-
ter dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, ha da ultimo sospeso
fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Ha esteso ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al
15 ottobre 2020 la cosiddetta
decadenza lunga del debitore: anche con riferimento a tali richieste, la decadenza dal beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.
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Proroga adempimenti per il discarico e dei termini di prescrizione e decadenzaLa lettera b) del comma 1 introduce un nuovo comma 4-bis all'articolo 68 del decreto Rilancio.
Per effetto delle modifiche in esame, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, quindi fino al 31 dicembre 2020) sono prorogati di 12 mesi:
Con riferimento al diritto al discarico delle quote iscritto a ruolo si ricorda che, ai sensi del citato
articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per ottenere il discarico il concessionario deve trasmettere all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità, ordinariamente redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 19 chiarisce che tra le cause di perdita del diritto al discarico vi è (lettera
a)) la
mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del
nono mese successivo alla consegna del ruolo e, in caso di rateizzazione - in presenza di specifiche condizioni di legge:
articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - entro il
terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.
Con riferimento alla proroga di un anno dei termini di decadenza, la disposizione fa salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni dell'articolo 157, comma 3, del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020, che a loro volta hanno prorogato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni degli anni passati.
L'articolo 157 sopra richiamato dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
L'articolo stabilisce, inoltre, che i termini di decadenza per la
notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno (
comma 3); si tratta dei
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del
D.P.R. n. 602 del 1973,
prorogati di un anno relativamente:
Viene altresì precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, resta ferma la proroga automatica di due anni (fino al 31 dicembre 2022) disposta ordinariamente dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali.
Il richiamato comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga allo Statuto del contribuente, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La relazione illustrativa del Governo chiarisce che il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159/2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale, in considerazione della generalizzata dichiarazione dello stato di emergenza che interessa l'intero Paese. |
Sospensione dei pignoramenti presso terziL'articolo 1, al comma 2, proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
Le norme in esame a tal fine intervengono sull'articolo 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) come successivamente modificato dall'articolo 99 del decreto "Agosto" (decreto-legge n. 104 del 2020).
Nella sua formulazione originaria, l'articolo 152 sospendeva fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.
L'
articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento.
Si segnala che la redazione dell'articolo 1 non appare in linea con il disposto dell'articolo 2, comma 4 dello Statuto del contribuenteai sensi del quale, per garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, le relative disposizioni modificative debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato, mentre nel caso in esame vengono riportati esclusivamente il termine previgente e quello sostituito. |
Copertura finanziariaIl comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno. Alla copertura di tali oneri si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (vale a dire, entro il 30 novembre prossimo), a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) e dell'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio).
Si tratta delle somme riconducibili ai seguenti
crediti d'imposta:
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia delle entrate, la
spesa effettiva per i suddetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre 2020, a
720 milioni di euro complessivi,
rispetto ad una disponibilità di risorse pari a
1.780,4 milioni di euro, già trasferite all'Agenzia. Si ricorda che nelle relazioni tecniche dei decreti-legge citati si stimavano oneri pari a 1.499 milioni di euro per il credito d'imposta di cui all'
art. 28 del D.L. n. 34/20202 e a 356,3 milioni per il credito d'imposta di cui all'
art. 65 del D.L. n. 18/2020.
Tenuto conto delle modalità di fruizione dei crediti di imposta e dell'andamento effettivo della spesa, la Relazione tecnica stima, nel complesso, che nell'anno 2020 l'onere riferibile ai due citati crediti d'imposta risulterà inferiore rispetto a quanto originariamente previsto. Pertanto, il versamento da parte dell'Agenzia della somma di
275,8 milioni di euro per l'anno
2020 all'Erario non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta.
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010.
Il comma 55 del
D.L. n. 225/2020 prevede, per le
società che esercitano attività
bancaria e finanziaria, la
trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società venga rilevata una perdita d'esercizio,
delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al
d.P.R. n. 917 del 1986), nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto dell'applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati, richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari. In relazione a tale disposizione, il successivo comma 60 ne quantificava l'onere in 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Si tratta del Fondo istituito dall'
articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, con dotazione in termini di sola cassa. Il Fondo, allocato sul cap. 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nel bilancio per il 2020-2023 uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021, 514 milioni per il 2022.
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Entrata in vigore
L'articolo 2 del provvedimento ne fissa
l'entrata in vigore il 21 ottobre 2020, giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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