Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
Serie: Progetti di legge   Numero: 287
Data: 15/04/2020
Organi della Camera: VII Cultura

 


 

XVIII LEGISLATURA

 

 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

D.L. 22/2020 - A.S. 1774

 

 

15 APRILE 2020

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 238

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Emergenza da Covid-19 e scuola: le misure adottate fino al 13 aprile 2020. 5

Schede di lettura. 11

Articolo 1 (Esami di Stato e regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020)  13

Articolo 2, commi 1 e 2  (Misure urgenti per l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021)  27

Articolo 2, commi 3, 5 e 6 (Disposizioni relative all’anno scolastico 2019/2020). 31

Articolo 2, comma 4 (Validità delle graduatorie). 36

Articolo 3 (Tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). 39

Articolo 4 (Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)  41

Articolo 5 (Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia). 42

Articolo 6 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari). 45

Articolo 7 (Sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di università e istituzioni AFAM). 48

Articolo 8 (Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria). 51

Articolo 9 (Entrata in vigore). 52

 


Emergenza da Covid-19 e scuola: le misure adottate
fino al 13 aprile 2020

 

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i provvedimenti normativi d'urgenza adottati a partire dal 23 febbraio che hanno avuto impatto sul settore scolastico sono stati: il D.L. 6/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. 19/2020 e il D.L. 22/2020, quest'ultimo oggetto del presente dossier.

La decisione principale per contenere il contagio è stata la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (originariamente, in alcune zone è stata disposta anche la chiusura delle scuole), da cui è derivata l'esigenza di ridefinire l'organizzazione delle attività, anche mediante modalità di didattica a distanza, che hanno dunque richiesto ulteriori disposizioni di adattamento e attuazione.

Seguendo tale approccio ricostruttivo delle decisioni assunte, si riporta una sintesi delle principali misure di interesse, tenuto conto che il D.L. 6/2020 (L. 13/2020) è stato in parte abrogato dal D.L. 19/2020 e che il D.L. 18/2020, attualmente in fase di conversione (A.S. 1766 - A.C. 2463) presso la Camera dei deputati, dispone l'abrogazione, fra l'altro, del D.L. 9/2020, riproponendone le disposizioni e facendo salvi gli effetti già prodotti. Il D.L. 22/2020, oggetto del disegno di legge di conversione in esame, presuppone (o impatta su) alcuni degli interventi qui esposti, come verrà spiegato nelle schede di lettura relative ai singoli articoli.

 

Ø sospensione delle attività didattiche

Le prime misure di contenimento del COVID-19, per quanto qui di interesse, erano recate dall'articolo 1, co. 2, lett. d), del D.L. 6/2020 (L.13/2020), poi abrogato dal D.L. 19/2020, che aveva disposto, fra l'altro, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza, solo nei comuni o nelle aree inizialmente colpite dal virus COVID-19.

L'articolo 1, co. 1 e 2, del D.L. 19/2020, abrogando il D.L. 6/2020 ad eccezione degli artt. 3, co. 6-bis, e 4, ha poi stabilito in via generale la possibilità - per periodi predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 - di sospendere le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

Si sono susseguiti diversi provvedimenti attuativi delle suddette norme primarie. Per quanto qui di interesse, il D.P.C.M. 4 marzo 2020 aveva esteso all'intero territorio nazionale la sospensione - dal 5 al 15 marzo 2020 - dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, ferma in ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di  attività formative a distanza. Con i DD.P.C.M. 9 marzo 2020 e 1° aprile 2020 (attuativo del D.L.19/2020), la sospensione delle attività didattiche e della frequenza delle attività scolastiche sull'intero territorio nazionale era stata prorogata, rispettivamente, fino al 3 aprile 2020 e poi fino al 13 aprile 2020.

Da ultimo, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 - efficace a partire dal 14 aprile 2020, data dalla quale cessano di produrre effetti, tra gli altri, i DD.P.C. 8 e 9 marzo 2020 e 1° aprile 2020 - ha sospeso  i  servizi  educativi  per  l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche fino al 3 maggio 2020. 

 

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche, sono stati assunti provvedimenti riguardanti:

 

Ø assunzione dei collaboratori scolastici

L'articolo 20 del D.L. 9/2020 ha consentito ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

In fase di conversione del D.L. 18/2020, in virtù dell'abrogazione del D.L. 9/2020, tale disposizione è stata riprodotta in prima lettura al Senato mediante l'introduzione dell'articolo 121-bis.

 

Ø didattica a distanza e valutazione

In tutti i provvedimenti attuativi dei DD.LL. 6/2020 e 19/2020 di contenimento dell'emergenza sanitaria [1] , è stato previsto che i dirigenti scolastici attivano, per la  durata  della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (per maggiori approfondimenti si rimanda alla scheda di lettura relativa all'articolo 2, commi 3, 5 e 6). La previsione di proseguire le attività didattiche con modalità a distanza è contenuta anche da ultimo nel D.L. 19/2020.

Per favorire la didattica a distanza, l'articolo 120 del D.L. 18/2020 - come modificato durante l’esame al Senato - ha incrementato, nell'anno 2020, le risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (10 milioni di euro); alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti (70 milioni di euro); alla formazione del personale (5 milioni di euro).

In attuazione è intervenuto il D.M. 187/2020 che ha dettagliato i criteri previsti dall'articolo 120 del D.L. 18/2020. In particolare, il Dicastero ha ritenuto di dover utilizzare, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito per il riparto delle risorse, lo status socio-economico delle famiglie degli studenti di cui all’indicatore OCSE ESCS che definisce lo status sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle prove INVALSI e ad altre ricerche internazionali, misurato con riferimento a ciascuno studente, mentre il numero degli studenti è quello derivante dall’Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l’anno scolastico 2019-2020. Per un maggiore approfondimento si veda la relativa scheda di lettura contenuta nel dossier n. 232/2 "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. "Cura Italia". Parte I - Schede di lettura - D.L. 18/2020 – A.C. 2463" - Volume II - Articoli 71-127.

In fase di conversione del D.L. 18/2020, il Senato ha introdotto una ulteriore disposizione per consentire alle scuole paritarie di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali e per concedere questi ultimi in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, stanziando 2 milioni di euro per il 2020. Le risorse devono essere ripartite secondo gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali.

Inoltre, il citato articolo 120 ha autorizzato le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, solo per l'anno scolastico 2019-2020.

In fase attuativa il citato D.M. 187/2020 non ha distribuito il contingente di assistenti tecnici tra le scuole, secondo il dettato della norma primaria, ma lo ha attribuito agli Uffici scolastici regionali in base al numero di studenti, come risultante dall'Allegato 2 al medesimo decreto.

Con riguardo alla valutazione degli apprendimenti svolta a seguito della sospensione delle attività didattiche e della conseguente attivazione delle modalità di didattica a distanza, in fase di conversione del D.L. 18/2020 il Senato ha introdotto l'articolo 87, comma 3-ter, che attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza - per l'anno scolastico 2019/2020 - gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Ciò fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/20. A tale ultimo riferimento si rimanda alla scheda di lettura relativa all'articolo 1.

 

Ø lavoro agile

L'articolo 1, comma 2, lett. o), del D.L. 6/2020 (L.13/2020) aveva previsto la possibilità di sospensione o limitazione delle attività lavorative nei comuni o nelle aree interessate da fenomeni di COVID-19, salvo la possibilità di ricorrere al lavoro agile di cui alla L. 18/2017.

Successivamente, l'articolo 18 del D.L. 9/2020 aveva introdotto disposizioni per lo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento a tutto il territorio nazionale.

Da ultimo, l'articolo 87, commi da 1 a 3, del D.L. 18/2020, stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, tra cui le scuole. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. Per maggiori approfondimenti si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 2, commi 3, 5 e 6.

 

Ø organi collegiali

In fase di conversione del D.L. 18/2020, il Senato ha introdotto, all'articolo 73, il comma 2-bis che estende la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, anche agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Tale modalità è riconosciuta anche nel caso in cui non sia stata già prevista dagli atti "regolamentari interni" di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n.297 del 1994.

Si ricorda che, da ultimo il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha confermato la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

 

Ø pulizia delle scuole

L’articolo 77 del D.L. 18/2020 ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. Le predette risorse sono finalizzate a:

§  acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali;

§  acquisto di materiali per la protezione e l’igiene personale, sia del personale sia degli studenti.

     In attuazione, il D.M. 20 marzo 2020, n. 186 ha indicato i criteri di riparto delle risorse che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni e della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D. Le indicazioni operative sulle modalità di acquisto di tali prodotti sono state fornite alle scuole con la nota n. 562 del 28 marzo 2020 e la nota n. 563 del 28 marzo 2020.

 

Ø supplenze

L’articolo 121 del D.L. 18/2020 ha previsto l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza.

Al riguardo, tuttavia, con nota 323 del 18 marzo 2020 è stato fatto presente che “l’art. 121 del D.L. 18/2020 oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”. 

 

Ø validità dell' anno scolastico 2019/2020

L'articolo 32 del D.L. 9/2020 ha confermato la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19. In aggiunta a ciò, sempre per tutte le scuole che non possono completare i prescritti giorni di lezione, si prevede la decurtazione proporzionale dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

In fase di conversione del D.L. 18/2020, in virtù dell'abrogazione del D.L. 9/2020, tale disposizione è stata introdotta in prima lettura attraverso l'articolo 121-ter.

 

Ø viaggi di istruzione

L'articolo 28, comma 9, del D.L. 9/2020 ha previsto il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020, poi abrogati dal D.L. 19/2020 che ha comunque confermato la sospensione dei predetti viaggi di istruzione.

In fase di conversione del D.L. 18/2020, in virtù dell'abrogazione del D.L. 9/2020, tale disposizione è stata integrata in prima lettura con l'introduzione dell'articolo 88-bis, comma 8, che elimina qualsiasi riferimento temporale, potendosi dunque applicare a tutte i viaggi e iniziative di istruzione disposti in ragione della citata dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, esso conferma che in caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi, è previsto un rimborso, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. La disposizione precisa tuttavia che è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Per un maggiore approfondimento, si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 2, commi 3, 5 e 6.


Schede di lettura


Articolo 1
(Esami di Stato e regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020)

 

L’articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l’anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l’adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell’istruzione.

In particolare, si prevede la semplificazione degli esami di Stato, profilando due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.

 

Le disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che, in base alla L. 62/2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla “valutazione degli alunni” e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

Al riguardo, si evidenzia che, benché il comma 1 faccia riferimento generico alla “valutazione”, le specifiche recate dai commi successivi – sulla cui base devono essere emanate le citate ordinanze ministeriali – non contengono disposizioni applicabili alla “valutazione” in corso d’anno, ma riguardano tutte la “valutazione finale”. Nello stesso senso sembrerebbe interpretarsi anche la rubrica dell’articolo, che fa riferimento specifico alla “valutazione dell’anno scolastico 2019/2020”.

Si valuti, dunque, l’opportunità di un chiarimento.

 

Si ricorda, peraltro, che in materia di valutazione, durante l’esame al Senato del D.L. 18/2020 (A.S. 1766-A.C. 2463), è stato introdotto, nell’art. 87, il co. 3-ter, in base al quale “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

 

La formulazione di tale disposizione potrebbe non essere coordinata – nel suo riferimento alla produzione degli effetti - con alcune previsioni di deroga recate dal D.L. in commento (v. infra).

Si valuti, dunque, l’opportunità di coordinare le previsioni inserite nel D.L. 18/2020 durante l’esame parlamentare con quelle recate dal D.L. in commento.

 

Valutazione finale e ammissione degli studenti alla classe successiva

 

Il comma 4, lett. a), dispone che, nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, le ordinanze disciplinano le modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli studenti, comprese quelle per lo svolgimento dello scrutinio finale.

In tal caso, le previsioni riguardano gli alunni della scuola primaria, nonché gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Infatti, si dispone che si procede in deroga a quanto previsto, per il primo ciclo, dall’art. 2 del d.lgs. 62/2017 e, per il secondo ciclo, dall’art. 4 del DPR 122/2009.

L’art. 2 del d.lgs. 62/2017 dispone che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi. Essa è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono degli stessi insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Sono oggetto di valutazione, fino al 31 agosto 2020, le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione [2] .

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria [3] .

 

L’art. 4 del DPR 122/2009 dispone che nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico.

Per il recupero di eventuali debiti formativi, si veda infra.

 

In base al comma 3, lett. a), e al comma 4, alinea, – sia nel caso in cui l’attività didattica in presenza riprenda entro il 18 maggio 2020, sia nel caso in cui non riprenda entro tale data – le ordinanze devono disciplinare anche i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base del programma svolto, nonché del possibile recupero degli apprendimenti nel successivo a.s.

A tal fine, si deroga:

-       per la scuola secondaria di primo grado, alle disposizioni (art. 5, co. 1, e art. 6, d.lgs. 62/2017) riguardanti la frequenza minima necessaria e la possibile non ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento.

L’art. 5, co. 1, del d.lgs. 62/2017 dispone che, ai fini della validità dell’a.s., per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

L’art. 6 dello stesso d.lgs. dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni sono ammessi alla classe successiva – fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 6, del DPR 149/1998, in materia, tra l’altro, di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che implicano la non ammissione – eccetto che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe ne deliberi, con adeguata motivazione, la non ammissione;

-       per la scuola secondaria di secondo grado, alle disposizioni (art. 4, co. 5 e 6, DPR 122/2009) riguardanti la votazione minima necessaria e la possibile sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio per gli studenti che non abbiano conseguito la medesima votazione.

L’art. 4, co. 5, del DPR 122/2009 dispone che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Il co. 6 del medesimo art. 4 prevede che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Non si fa riferimento – come nel caso della scuola secondaria di primo grado – alla deroga rispetto alle disposizioni riguardanti la frequenza minima necessaria, prevista, invece, per l’ammissione all’esame di Stato.

L’art. 14, co. 7, del DPR 122/2009 dispone che, nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, in relazione ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 3 del d.lgs. 62/2017 prevede che gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

 

Integrazione e recupero degli apprendimenti

 

Il comma 2 stabilisce che – sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020, sia nel caso in cui non riprenda entro tale data – le ordinanze dispongono che l’eventuale integrazione e l’eventuale recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020. L’integrazione e il recupero devono tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state adottate con D.M. 254/2012. Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, predisposto dal Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con cui è stata proposta alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012, anche in ragione delle novità introdotte dal d.lgs. 62/2017.

Le Indicazioni nazionali per i licei sono state adottate con D.M. 211/2010; le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali per il primo biennio sono state adottate, rispettivamente, con Direttiva 57/2010 e Direttiva 65/2010, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno sono state adottate, rispettivamente, con Direttive 4/2012 e 5/2012.

 

Ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione

 

Il comma 6, primo e secondo periodo, prevede che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescinde, innanzitutto, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (art. 7, co. 4, art. 13, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 62/2017).

Inoltre, per la scuola secondaria di primo grado, si prescinde dalle già richiamate disposizioni sulla frequenza minima necessaria e sulla possibile non ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (art. 5, co. 1, e art. 6, d.lgs. 62/2017).

L’art. 6 del d.lgs. 62/2017 dispone, per quanto qui interessa, che gli alunni che frequentano la classe terza del percorso di istruzione secondaria di primo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo – fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 6, DPR 149/1998, in materia, tra l’altro, di sanzioni o provvedimenti adottati dal consiglio di istituto che implicano la non ammissione allo stesso esame – eccetto che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe ne deliberi, con adeguata motivazione, la non ammissione. Il voto di ammissione all'esame è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

 

Analogamente, per la scuola secondaria di secondo grado si prescinde anche dalla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e dalla votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 13, co. 2, lett. a) e d), d.lgs. 62/2017).

Infine, sempre per la scuola secondaria di secondo grado, si prevede che nello scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.

 

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 62/2017, è considerata requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo la partecipazione alle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe terza, effettuate, entro il mese di aprile, dall’INVALSI, attraverso prove standardizzate, computer based, in italiano, matematica e inglese.

Le indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado sono state fornite dall’allora MIUR con nota 2936 del 20 febbraio 2018. Il requisito si è applicato a decorrere dall’a.s. 2017/2018.

Per l'a.s. 2019/2020, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l’INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere tra il 1° e il 30 aprile 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 3 all’8 aprile 2020.

A seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso, con impegno dell’INVALSI a riprogrammare le stesse alla ripresa delle attività didattiche in presenza (v. in particolare, il comunicato stampa del 10 marzo 2020).

 

Inoltre, in base all’art. 13 del d.lgs. 62/2017 – come modificato, quanto alle decorrenze, dall'art. 6, co. 3-septies e 3-octies, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), –, l’ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è disposta dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie e che – fatto salvo quanto previsto dal già citato art. 4, co. 6, DPR 149/1998 – siano in possesso dei seguenti requisiti:

-       frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (dall’a.s. 2018/2019);

-       conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare l’ammissione, con adeguata motivazione (dall’a.s. 2018/2019);

-       svolgimento delle attività previste nel triennio nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (dall’a.s. 2019/2020) [4] .

Al riguardo, si ricorda che, in una delle FAQ predisposte dal Ministero dell’istruzione nella pagina web per supportare la didattica a distanza, si precisa che la sospensione delle attività didattiche vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

-       partecipazione, durante l’ultimo anno, alle prove predisposte dall’INVALSI, computer based, volte a verificare gli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese (dall’a.s. 2019/2020) [5] .

Per l'a.s. 2019/2020, con nota prot. n. 7826 del 23 ottobre 2019, l’INVALSI aveva comunicato il calendario della rilevazione degli apprendimenti degli studenti delle quinte classi della scuola secondaria di secondo grado. Per le classi non campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 2 al 31 marzo 2020. Per le classi campione, le prove si sarebbero dovute svolgere dal 9 al 12 marzo 2020.

Anche in questo caso, a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), lo svolgimento delle prove è poi stato sospeso, con impegno dell’INVALSI a riprogrammare le stesse alla ripresa delle attività didattiche in presenza (v. ante).

 

Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

 

In base al comma 3, lett. c), e al comma 4, alinea, – sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020, sia nel caso in cui non riprenda entro la stessa data – le ordinanze disciplinano le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che siano composte da commissari appartenenti esclusivamente all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017.

 

L’art. 16, co. 4, del d.lgs. 62/2017 dispone che, per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, presso ogni scuola si costituisce una Commissione d’esame ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro.

 

Non si prevedono, invece, novità per le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

 

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, l’art. 8, co. 2, del d.lgs. 62/2017 dispone che presso le istituzioni scolastiche è costituita una commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente scolastico. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

 

 

 

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

 

In base al comma 3, lett. b), e al comma 4, lett. b), le ordinanze, in deroga all’art. 8 del d.lgs. 62/2017, disciplinano:

§  nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le prove dell’esame, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse, e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale;

§  nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero, per ragioni sanitarie, non sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, la sostituzione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale.

In base all’art. 8 del più volte citato d.lgs. 62/2017, l’esame conclusivo del primo ciclo si articola in tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione in due sezioni) predisposte dalla commissione d’esame e in un colloquio.

La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per il superamento dell’esame è richiesta una valutazione di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Lo svolgimento dell’esame è stato disciplinato con DM 741 del 3 ottobre 2017 [6] .

Da ultimo, con nota prot. n. 5772 del 4 aprile 2019 erano state fornite indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nell’a.s. 2018/2019.

 

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

 

In base al comma 3, lett. d), e al comma 4, lett. c), le ordinanze, in deroga agli artt. 17 e 18 del d.lgs. 62/2017, disciplinano:

§  nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le prove dell’esame, anche prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, affinché la stessa sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. Per la predisposizione della seconda prova si prevede che il Ministero dell’istruzione individui criteri che ne assicurino uniformità;

§  nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero, per ragioni sanitarie, non sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, articolandone i contenuti e il punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione.

 

Inoltre, il comma 6, secondo periodo, dispone che, evidentemente in entrambi i casi, nell’integrazione del punteggio che è nella disponibilità della commissione d’esame, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.

Il comma 6, terzo periodo, dispone che le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio.

 

In base agli artt. 17 e 18 del più volte citato d.lgs. 62/2017, l’esame di Stato si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio, nell’ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Con decreto del Ministro sono individuate annualmente le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio [7] .

Il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove di esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio [8] ) e del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.

La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.

Inoltre, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione, a condizione che abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

 

A sua volta, il comma 4, lett. d), dispone che, nel solo caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero, per ragioni sanitarie, non sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze disciplinano anche la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all’art. 2 del d.lgs. 262/2007, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell’eccellenza.

In base all’art. 2 del d.lgs. 262/2007, la valorizzazione delle eccellenze, che riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, considera sia le prestazioni individuali di singoli studenti, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche. Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In base all’art. 3, l'individuazione delle eccellenze avviene mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, organizzate di norma per fasi successive, dal livello della singola istituzione scolastica fino al livello nazionale.

Il Ministero dell’istruzione sottoscrive specifiche intese con soggetti pubblici e privati, compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri specificamente previsti, fra i quali l’avere a riferimento, per ogni iniziativa, un'autorità scientifica significativa, la disponibilità di risorse organizzative e professionali, il prestigio scientifico.

Ai sensi dell’art. 4, il riconoscimento dei risultati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, quali benefit e accreditamenti per l'accesso a istituti e luoghi della cultura, l’ammissione a tirocini formativi, la partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, benefici di tipo economico.

In base all’art. 5, prima dell’avvio di ogni anno scolastico il Ministro dell’istruzione definisce, con proprio decreto, il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce le informazioni sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

Il programma annuale per l’a.s. 2019/2020 è stato definito con DM 541 del 18 giugno 2019, che ha previsto che accedono al beneficio dei riconoscimenti e dei premi gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A.

Ha, altresì, previsto che la quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza sarebbe stata determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie allocate sul cap. 1512 dello stato di previsione dell’allora MIUR [9] .

 

Studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali

 

Il comma 5 dispone che le ordinanze prevedono specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali.

La L. 170/2010 ha riconosciuto quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia [10] .

Nell’area dei bisogni educativi speciali (BES) sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici; quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale [11] .

 

Candidati privatisti

 

Per l’ammissione dei candidati privatisti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, il comma 6, primo periodo, prevede innanzitutto che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla partecipazione alle prove INVALSI e, per la scuola secondaria di secondo grado, anche di quello relativo allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. (art. 10, co. 6, e art. 14, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 62/2017).

 

Inoltre, il comma 7 dispone che i candidati privatisti svolgono gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in presenza, al termine dell’emergenza epidemiologica.

 

Si valuti l’opportunità di un approfondimento, anche considerando la possibile concomitanza con le date dei test per l’accesso ai percorsi universitari.

 

L’art. 10, co. 5 e 6, del d.lgs. 62/2017 prevede che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Ai fini dell’ammissione, i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

A sua volta, l’art. 14, co. 1, dispone che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, in qualità di candidati esterni, coloro che, tra l’altro: compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Il co. 2 prevede che l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno, ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

Infine, il co. 3, ultimo periodo, stabilisce che l’ammissione all'esame di Stato è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui sosterranno lo stesso esame alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

Con riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il comma 3, lett. b), e il comma 4, lett. b), prevedono che – sia nel caso in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, sia nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza – le ordinanze prevedono specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.

 

Con riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il già citato comma 7 dispone che i candidati privatisti sostengono lo stesso nel corso della sessione straordinaria di cui all’art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017 (che evidentemente dovrebbe svolgersi successivamente allo svolgimento degli esami preliminari e, dunque, al termine dell’emergenza epidemiologica).

L’art. 17, co. 11, del d.lgs. 62/2017 prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Infine, prevede che l’esame di Stato dei candidati esterni sarà comunque configurato negli stessi termini previsti dalle ordinanze ministeriali per i candidati interni.

 

Al contempo, il comma 4, lett. c), – riferito alla sola ipotesi in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza – dispone che le ordinanze dettano specifiche previsioni per i candidati esterni.

Si valuti l’opportunità di coordinare le previsioni, disciplinando in un unico comma lo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo da parte dei candidati privatisti.

 

Scuole italiane all’estero

 

Il comma 8 dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell’istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l’applicazione delle ordinanze adottate dallo stesso Ministro dell’istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al d.lgs. 64/2017, anche avuto riguardo all’evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Si valuti l’opportunità di approfondire le ragioni della previsione di un diverso atto normativo per l’intervento in Italia (ordinanze) e per la scuola italiana nel mondo (decreti del Ministro).

 

Secondo i più recenti dati forniti dall’UNESCO, di fronte alla pandemia da Covid 19 oltre centottanta Stati hanno disposto la chiusura di istituti scolastici e di università e circa 1 miliardo e mezzo di studenti hanno interrotto, posticipato o sospeso l’esercizio del loro diritto all’istruzione (il 91,3% del totale).

Ottantacinque Paesi hanno fermato l’attività didattica su tutto il territorio nazionale, mentre altri quindici Stati hanno introdotto blocchi a livello regionale.

La Cina, primo ad avere disposto la sospensione delle lezioni frontali, registra una proroga della sospensione delle attività formative da parte di scuole ed atenei: si tratta di 233 milioni di studenti. Ha interrotto le proprie attività anche il sistema formativo sud-coreano (7 milioni di studenti) ed il Pakistan (45 milioni di discenti).

In Sudamerica sono stati chiusi tutti gli istituti d’istruzione in Venezuela, Perù, Argentina, Cile mentre in Brasile questa decisione è stata presa - contro la volontà del presidente Bolsonaro - dallo Stato di San Paolo. Nessuna restrizione in Messico.

Negli Stati Uniti ci sono istituti chiusi in venti Stati, tra cui New York e la California, mentre analoghe misure sono state adottate in tre province del Canada.

In Medio Oriente sono sospese le lezioni in Giordania, Libano, Palestina ed in Israele; hanno sospeso le attività tutte le scuole di sedici Stati africani, compresi Sudafrica, Marocco, Libia ed Egitto.

In Europa, ventisette Paesi e 65 milioni di studenti sono senza lezioni. In particolare, secondo quanto riferisce un rapporto di Eurydice-Italia (la rete europea d’informazione sull’istruzione), aggiornati al 19 marzo scorso, in molti Stati dell’UE si è fatto ricorso alla didattica a distanza per sovvenire alle esigenze degli studenti privati del diritto di frequentare le tradizioni lezioni in presenza, sia attraverso modalità centralizzate in capo ai rispettivi dicasteri, sia in forme decentrate, rimesse ai singoli istituti scolastici.

In Finlandia, l’organizzazione della didattica è demandata direttamente alle singole scuole. Esistono già numerosi materiali online che gli insegnanti possono utilizzare per l’insegnamento/apprendimento a distanza.

Il Ministero dell’istruzione francese ha predisposto una sezione apposita dove è possibile trovare tutte le informazioni e le raccomandazioni per la comunità scolastica.

In Germania, gli insegnanti sono chiamati a garantire la disponibilità di canali di comunicazione e a inoltrare materiale didattico e compiti ai propri studenti.

In Grecia, il Ministero dell’istruzione mette a disposizione materiale didattico per tutti i livelli e tutte le materie che può essere utilizzato tramite il principale servizio online del Ministero.

In Spagna, le scuole e gli insegnanti utilizzeranno le reti dell’amministrazione scolastica per consentire agli studenti di proseguire i processi di apprendimento.

 

Disposizioni finanziarie

 

Il comma 9 dispone che le disposizioni di cui all’articolo in commento devono garantire, per il primo ciclo di istruzione, l’assenza di nuovi o maggiori oneri. Per il secondo ciclo, devono garantire il limite di spesa di € 174,9 mln annui.

Si tratta del limite di spesa previsto per i compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni esaminatrici, quale risultante dall’autorizzazione di spesa pari a € 138 mln annui prevista dall’art. 3, co. 2, della L. 1/2007, aumentata, dal 2007, a € 183 mln annui dall’art. 1, co. 3, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) e ridotta di € 8,1 mln annui, dal 2014, dall’art. 18, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

L’entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa – evidentemente derivante dalla diversa composizione delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – deve essere riscontrata, al termine degli esami di Stato, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006), nel rispetto del saldo dell’indebitamento netto.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 2, commi 1 e 2
(
Misure urgenti per l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021)

 

L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; alle graduatorie relative alle scuole italiane all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei libri di testo.

 

In dettaglio, il comma 1, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, in relazione:

 

a)      all’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (di cui all'art. 3 del d.lgs. 281/1997), anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria (su cui si veda la scheda relativa all'art.1, co. 2) e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico, che - secondo la relazione illustrativa - potrebbero subire dei rallentamenti.

In base all'art. 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Inoltre, secondo il citato art. 74 del d.lgs. 297/1994, spetta al Ministro dell'istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami. Ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998, alle Regioni è delegata invece la determinazione del calendario scolastico.

Nel caso in esame si prevede una procedura derogatoria rispetto a quella vigente, nella misura in cui si prevede l'intesa in Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dell'inizio delle lezioni.

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'intesa sostituisca le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico.

 

b)     all’adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo [12] , da concludersi comunque entro il 15 settembre 2020, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni [13] , assegnazioni provvisorie [14] e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse (31 agosto) previsto dall’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001), fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

In base all'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001, le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. Entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto.

Si ricorda peraltro che, in base all'art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994, come novellato da ultimo dall'1, co. 17-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020-2021 vige un obbligo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato.

La relazione illustrativa fa presente che - stante la possibilità di concludere entro il 15 settembre (e non entro il 31 agosto) le procedure per l'immissione in ruolo - anche il termine per la conclusione delle operazioni connesse all'avvio dell'anno scolastico può essere prorogato;

 

c)      all'utilizzo - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - delle vigenti graduatorie ai fini dell'assegnazione temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del personale scolastico all'estero. In base al successivo comma 2, le ordinanze del Ministro dell'istruzione riguardanti le attività del sistema della formazione italiana nel mondo sono formulate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Si ricorda che il d.lgs. 64/2017, adottato a norma dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. h), della L. 107/2015, all'art. 19 detta le modalità di selezione del personale da destinare all'estero, attraverso un bando emanato dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione; per i posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

La prima applicazione delle procedure di cui al citato art. 19 si è avuta proprio nell'anno scolastico 2019-2020 in virtù dell'art. 6, co. 3 del D.L. 91/2018, che ha fatto decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 anziché dall’anno scolastico 2018/2019 i relativi effetti. Sempre l'art. 6, co. 3, del D.L. 91/2018 ha prorogato per l'anno scolastico 2018/2019 la validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/2018, con riferimento alle assegnazioni temporanee di cui all'art. 24 e alle destinazioni all'estero sui posti che si rendevano disponibili nell'ambito di determinati contingenti.

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati emanati due bandi, rispettivamente, per i dirigenti scolastici - D.D. n. 2020 dell’8 gennaio 2019 - e per il personale docente e ATA - D.D. n. 2021 dell’8 gennaio 2019. Le graduatorie relative al personale docente e ATA sono state approvate con D.D. n. 1084 del 15 luglio 2019, distinte per area linguistica, per tipologia di istituzione e per codice funzione, mentre quelle relative alla selezione dei dirigenti scolastici, distinte per aree linguistiche, sono state approvate con D.D. n. 1087 del 15 luglio 2019.

Come risulta dalla apposita pagina web del Ministero dell'istruzione, le predette graduatorie sono state rettificate più volte anche a seguito di esclusioni o riammissioni di candidati.

La relazione illustrativa segnala che alcune di esse - in particolare quelle riferite al personale docente e ATA di cui al citato D.D. n. 1084 del 15 luglio 2019 - risultano mancanti o esaurite, sia per le nomine nel frattempo effettuate sia per rinunce o esclusioni e, pertanto, il Dicastero dell'istruzione dovrebbe emanare un nuovo bando. Stante l'eccezionale situazione emergenziale e la sospensione delle procedure concorsuali (su cui si rimanda alla scheda di lettura relativa all'art. 4), si prevede la vigenza delle precedenti graduatorie corrispondenti, ove esistenti, di cui ai DD.MM. 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico.

In tal modo, il MAECI può procedere alle assegnazioni temporanee, attingendo alle predette graduatorie, per un anno scolastico, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 64/2017.

L'art. 24 del d.lgs. 64/2017 dispone che il MAECI, di concerto con il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea tanto presso scuole statali all’estero quanto presso altre iniziative rientranti nell’ambito della formazione italiana nel mondo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il relativo personale è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'art. 19 ed è collocato fuori ruolo, conservando, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.

 

d)     all’eventuale conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga agli artt. 151, co. 1, e 188, co. 1, del d.lgs. 297/1994, come modificati dall'art. 6 del D.L.104/2013 (L. 128/2013).

Gli art. 151, co. 1 - relativo alla scuola primaria - e 188, co. 1 - relativo alla scuola secondaria di primo grado - stabiliscono che i libri di testo possono essere adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso (secondo l'art. 15 del D.L. 112/2008). Si segnala che le adozioni dei testi scolastici, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Con la nota n. 4586 del 15 marzo 2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il MIUR ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, rinviando alla nota n. 2581 del 9 aprile 2014 la ricostruzione normativa applicabile. 


Articolo 2, commi 3, 5 e 6
(Disposizioni relative all’anno scolastico 2019/2020)

 

L'articolo 2, commi 3, 5 e 6, detta disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020 in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Si precisa che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile (comma 3).

Si stabilisce poi che, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico (comma 5).

Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comma 6).

 

Prestazioni didattiche e lavorative

 

In dettaglio, il comma 3 dispone che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici a disposizione.

Si ricorda che l'art. 120 del D.L.18/2020 ha stanziato 85 milioni di euro per lo svolgimento della didattica a distanza, delle quali 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le risorse sono state ripartite con il D.M. 187/2020.

 

Emergenza sanitaria e apprendimento a distanza

In tutti i provvedimenti attuativi dei DD.LL. 6/2020 e 19/2020 di contenimento dell'emergenza sanitaria [15] , si stabilisce che i dirigenti scolastici attivano, per la  durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La previsione di proseguire le attività didattiche con modalità a distanza è contenuta anche nel D.L. 19/2020. La sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale è stata disposta con il D.P.C.M. 4 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo, ed è stata da ultimo prorogata al 3 maggio 2020 dal D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Nella nota n. 278 del 6 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha fornito le prime indicazioni per la didattica a distanza, affidando all’Ufficio scolastico regionale competente il monitoraggio dell’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza. Gli esiti del monitoraggio sono ritenuti funzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione ed i Dipartimenti interessati. Successivamente, nella nota n. 279 dell'8 marzo 2020, il Ministero ha dettagliato le modalità di svolgimento della didattica a distanza, "che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture". Ha altresì affermato che "ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile".

Nella citata nota n. 279 si consiglia comunque di "evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. [...] Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali".

Indicazioni più dettagliate sono contenute nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, che distingue la progettazione delle attività didattiche a distanza tra scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado; essa declina inoltre l'apprendimento a distanza anche per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA e con bisogni educativi speciali non certificati.

Qui la pagina del Ministero dell'istruzione dedicata alla didattica a distanza.

Sulla questione, il Ministro dell'istruzione, nell'informativa resa al Senato il 26 marzo 2020, ha comunicato che "il 67 per cento delle scuole che hanno attivato l'attività a distanza prevede per essa specifiche forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) non certificati; il 48 per cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza."

 

Si precisa inoltre che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, fermo quanto stabilito in merito alla didattica a distanza e tenuto conto dell’art. 87 del D.L. 18/2020, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici.

 

Si ricorda che l'art. 87, co. da 1 a 3, del D.L. 18/2020, stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Esso precisa che queste ultime: 

§  limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

§  prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della L.81/2017;

§  qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’art. 18, co. 2, della predetta L. 81/2017, secondo cui il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non trova applicazione.

 

Si segnala che con la nota n. 323 del 10 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione, in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche in presenza per ragioni sanitarie, ha disposto che ciascun dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento. Sono state peraltro dettate indicazioni specifiche per gli assistenti tecnici (con particolare riguardo alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza), per il personale addetto alle aziende agrarie, per i collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali si limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi.

 

Reiterazione del periodo di formazione e di prova

 

Il comma 5 dispone, solo per l'anno scolastico 2019/2020, la sostituzione delle attività di verifica del periodo di formazione e di prova - che dovrebbero essere svolte dai dirigenti tecnici nel caso di reiterazione del periodo di prova conseguente ad un giudizio negativo - con un parere consultivo del dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione, qualora tali attività non siano svolte entro il 15 maggio.

 

Per quanto riguarda il personale docente ed educativo, il periodo di formazione e di prova - il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo - è disciplinato dall'art. 1, co. da 115 a 120, della L. 107/2015 nonché dagli articoli da 437 a 440 del d.lgs. 297/1994. Con D.M. 850 del 27 ottobre 2015 sono stati definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova [16] . La prova ha la durata di un anno scolastico; il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, Quest'ultimo, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere (obbligatorio, ma non vincolante) sul superamento del periodo di formazione e di prova, è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, all'esito di un giudizio sfavorevole del dirigente scolastico, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile, disposto con provvedimento motivato del dirigente scolastico. Il provvedimento indica altresì gli elementi di criticità emersi ed individua le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal comitato per la valutazione al termine del secondo periodo di prova.

 

In argomento, si segnala peraltro che l'art. 32 del D.L. 9/2020 ha stabilito, per tutte le scuole che non possono completare i prescritti giorni di lezione, la decurtazione proporzionale dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale.

 

Viaggi e iniziative di istruzione

 

 Il comma 6 conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione era stata inizialmente disposta dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020 (poi abrogati dal D.L. 19/2020) per i comuni e le aree interessate dal contenimento del virus COVID-19. I successivi provvedimenti attuativi ne hanno esteso l'applicazione all'intero territorio nazionale, per periodi temporali limitati, legati alla vigenza delle misure di contenimento. L'arti. 1, co. 1, del summenzionato D.L. 19/2020 ha ammesso la possibilità di adottare misure - tra cui la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione - per periodi predeterminati, "ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020". Da ultimo, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (attuativo del D.L.19/2020) ha prorogato, fra l'altro, la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 3 maggio 2020.

Con la disposizione in commento, si stabilisce dunque in via generale, senza alcun limite temporale, la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione per l'intero anno scolastico 2019/2020 (che termina il 31 agosto 2020), anche oltre la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, pari a sei mesi (quindi fino al 31 luglio 2020).

 

Si ricorda che l'art. 28, co. 9, del D.L. 9/2020, tuttora vigente, ha previsto il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi limitatamente al periodo 23 febbraio - 15 marzo 2020 in virtù del D.L. 6/2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi. Si segnala inoltre che in fase di conversione del D.L. 18/2020, in virtù dell'abrogazione del D.L. 9/2020, tale disposizione è stata integrata in prima lettura con l'introduzione dell'articolo 88-bis, comma 8, che elimina qualsiasi riferimento temporale, potendosi dunque applicare il rimborso a tutti i viaggi e iniziative di istruzione disposti in ragione della citata dichiarazione dello stato di emergenza.

Per le modalità e i limiti al rimborso, si veda la relativa scheda di lettura contenuta nel dossier n. 232/2 "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. "Cura Italia". Parte I - Schede di lettura - D.L. 18/2020 – A.C. 2463" - Volume II - Articoli 71-127.


Articolo 2, comma 4
(Validità delle graduatorie)

 

L'articolo 2, comma 4, conferma, nell’anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Parallelamente, si anticipa all’anno scolastico 2020/2021 l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (GAE), allineandone le tempistiche rispetto alle graduatorie di istituto, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 la decorrenza degli effetti.

 

Il comma 4 proroga, per l'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, rinviando al medesimo anno scolastico 2020/2021:

§  le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, per le supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche. Si tratta delle graduatorie introdotte dall'art.1-quater del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, che possono essere utilizzate in subordine alle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il conferimento delle tipologie di supplenze summenzionate. Dette graduatorie avrebbero dovuto essere aggiornate nel corrente anno scolastico per trovare applicazione nel prossimo triennio, ma - in base a quanto riportato nella relazione illustrativa - non è stato ancora emanato il relativo regolamento istitutivo;

§  di costituzione delle graduatorie di istituto per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle brevi e saltuarie.

Le suddette graduatorie, una volta rinnovate, sanno comunque utilizzate per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

Si ricorda che l’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato:

-          supplenze annuali (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;

-          supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra);

-          supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze - considerate appunto brevi e saltuarie - si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.

La disciplina per l’affidamento delle supplenze al personale docente è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con D.M. 131/2007, in base al quale, per le graduatorie di circolo e di istituto, si prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, l’aggiornamento delle graduatorie di circolo o di istituto viene effettuato con cadenza triennale, previa emanazione di apposito provvedimento ministeriale.

Da ultimo, con D.M. 1° giugno 2017, n. 374, si è proceduto all’aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno validità per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il medesimo D.M. ha, invece, previsto che l’aggiornamento della prima fascia delle medesime graduatorie sarebbe stato effettuato a decorrere dall'a.s. 2019/2020. A ciò si è provveduto con il D.M. 24 aprile 2019, n. 374, che ha disposto la validità delle relative graduatorie per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

 

Si conferma la validità degli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, novellato dal D.M. n. 666 del 15 luglio 2019, in cui si sono inseriti coloro i quali si sono abilitati e/o specializzati successivamente al termine ultimo di aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, attraverso finestre temporali di inserimento.

Essi devono essere comunque compilati, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno.

Si segnala che il D.M. n. 326 del 2015 aveva previsto due finestre di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per coloro che acquisivano il titolo di abilitazione entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno; successivamente, il D.M. n. 666 del 2019 ha previsto la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi per coloro che acquisivano il titolo entro il 1° ottobre di ciascun anno, rendendo annuale la finestra di inserimento. Gli stessi termini valevano anche nei confronti degli aspiranti che avevano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno.

 

Con particolare riferimento al sostegno, si ricorda che l'art. 1-quater del citato D.L. 126/2019 ha previsto una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Al riguardo, il d.lgs. 66/2017, all'art. 12, co. 5, novellato da ultimo dal d.lgs. 96/2019, ha disciplinato il percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, a conclusione del quale si acquisisce il titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. I relativi piani di studio, le modalità attuative e organizzative avrebbero dovuto essere disciplinati con decreto del Ministro, che non risulta ancora emanato.

Pertanto, l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il triennio 2018-2021, è avvenuto - sulla base del precedente D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 - con D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019, che ha modificato il D.M. 30 settembre 2011. Con D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 sono stati attivati i relativi corsi presso gli atenei, per l'anno accademico 2019/2020. Le scadenze per le relative preselezioni, inizialmente fissate il 2 e 3 aprile 2020, sono state posticipate al 18 e 19 maggio 2020 dal D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020.

I requisiti di accesso al percorso di specializzazione sono:

§  per la scuola dell'infanzia e primaria, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; il diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

§  per la scuola secondaria di primo e secondo grado, l'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure la laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso unitamente a 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto all'art. 5, co. 1 e 2, del d.lgs. 59/2017.

La relazione illustrativa segnala che il "percorso di specializzazione attualmente in corso non prevede più, per la secondaria di primo e secondo grado, l'abilitazione quale titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, creando dunque di fatto una platea di soggetti che, nelle more della costituzione delle specifiche graduatorie provinciali previste dal regolamento, non potrebbero trovare una corretta collocazione".

 

Si anticipa inoltre, all'anno scolastico 2020/2021, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 e validità per un triennio, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all’art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006, riallineandolo all'aggiornamento delle graduatorie di istituto.

 

Tali graduatorie, soggette ad aggiornamento triennale, per effetto di quanto previsto all’art. 1, co. 10-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) sono state revisionate, come previsto nel D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. L’anticipazione di un anno dell’aggiornamento delle stesse, con validità delle nuove graduatorie ad esaurimento dall’anno scolastico 2021/2022, consentirà il parallelismo tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie d’istituto. Secondo la relazione illustrativa, "la contemporaneità risponde ad una precisa esigenza di coerenza dell’ordinamento poiché ai sensi del D.L. citato e della L.124/1999 la prima fascia delle graduatorie d’istituto (cui segue la seconda fascia per il personale abilitato e la terza per il personale non abilitato ma con il titolo di studio per farlo) è una mera trasposizione delle graduatorie ad esaurimento. Tutte le volte in cui, pertanto, le graduatorie di istituto vengono aggiornate senza che parallelamente siano modificate le GAE che generano la prima fascia delle graduatorie di istituto, si genera un contenzioso da parte di aspiranti che, non potendo ottenere il miglioramento di posizione per il mancato aggiornamento delle GAE, lamentano la pretermissione dai contratti di supplenza derivanti da graduatorie di istituto (significative sentenze TAR Lazio n. 1024/19 e n. 10374/17)."

 

 


Articolo 3
(Tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

 

L'articolo 3 riduce (da quarantacinque giorni, come termine ordinario) a sette giorni il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine ridotto sia applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi.

 

In dettaglio, il comma 1 prevede che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.

Il CSPI è un organo consultivo del Ministero dell'istruzione ed è disciplinato dal d.lgs. 233/1999. In base all'art. 2 del citato d.lgs., il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli, esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

A legislazione vigente, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. La disposizione in commento introduce dunque una deroga a tale previsione, recata dall'art. 3 del d.lgs. 233/1999.

 

Il comma 2 riduce a sette giorni anche il termine per l'espressione dei pareri sui provvedimenti già trasmessi a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza (quindi dal 31 gennaio 2020), per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo. Su tali provvedimenti, a prescindere dal tempo già trascorso, si applica il termine di sette giorni che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (9 aprile 2020).

 

La relazione illustrativa motiva tale riduzione dei termini con la necessità di garantire speditezza all'azione del Ministero specialmente per le fasi connesse all'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame (conclusione dell'anno scolastico in corso e avvio del prossimo).


Articolo 4
(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

           

L'articolo 4 reca una interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del D.L.18/2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.

 

La disposizione puntualizza che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, prevista dall'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L. 18/2020 (pari a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al 16 maggio 2020) implica l'impossibilità a svolgere le relative prove concorsuali. Ciò quindi parrebbe non limitare la possibilità di emanare nuovi bandi di concorso.

 

L'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L.18/2020, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da COVID-19, prevede la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile.

 

La circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione chiarisce che le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a prescindere dalla fase della procedura. In altri termini, rileva la modalità della procedura e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura concorsuale interamente telematica può essere esperita anche se si trova attualmente nella fase iniziale.

 

Si segnala che, nella riunione del 6 aprile, il Consiglio dei ministri (si veda il comunicato stampa), ha autorizzato il Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

 

Si valuti l'opportunità di una integrazione al titolo del decreto-legge che non parrebbe includere la fattispecie oggetto dell'articolo in esame.

 


Articolo 5
(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

 

L'articolo 5 prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni.

 

Più nel dettaglio l'articolo estende l'applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero.

 

Il comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto legge cura Italia), in corso di conversione, prevede, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e quindi fino al 16 maggio 2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. (Per l'interpretazione autentica di tale disposizione si rinvia alla scheda relativa all'articolo 4).

 

Ai sensi dell'articolo 1 d.P.R. n. 137 del 2012 per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

 

Con riguardo al potere di vigilanza del Ministero della giustizia, tale Dicastero svolge la funzione di vigilanza su alcuni Ordini professionali. L’attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso. Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.
In particolare gli ordini (sia nazionali che territoriali) sui quali il Ministero svolge una funzione di vigilanza sono:

·         l'Ordine degli Agenti di cambio (Il titolo professionale di riferimento è quello di agente di cambio);

·         l' Ordine nazionale dei  Dottori agronomi e Dottori forestali (I titoli professionali di riferimento sono Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario);

·         l' Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);

·         l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Il titolo professionale di riferimento è quello di architetto) titoli professionali di riferimento: Architetto);

·         l'Ordine degli Assistenti sociali (I titoli professionali di riferimento sono: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);

·         l'Ordine degli Attuari (I titoli professionali di riferimento sono: Attuario, Attuario junior);

·         lOrdine degli Avvocati (Il titolo professionale di riferimento è quello di Avvocato);

·         l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (I titoli professionali di riferimento sono: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile);

·         l'Ordine dei Geologi (I titoli professionali di riferimento sono: Geologo, Geologo junior);

·         l'Ordine dei Geometri (I titoli professionali di riferimento sono: Geometra, Geometra laureato)

·         l'Ordine dei Giornalisti (Il titolo professionale di riferimento è quello di giornalista);

·         l' Ordine degli Ingegneri (I titoli professionali di riferimento sono: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell’informazione junior);

·         l'Ordine dei Notai (Il titolo professionale di riferimento è quello di notaio);

·         l'Ordine dei Tecnologi alimentari (Il titolo professionale di riferimento è quello di tecnologo alimentare);

·         l' Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito agrario, Perito agrario laureato);

·         l'Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati (I titoli professionali di riferimento sono: Perito industriale, Perito industriale laureato).

 

Con riguardo all'ordine degli psicologi l’attività del Ministero è limitata alla fase elettorale in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.


Il Ministero della giustizia, inoltre svolge la funzione di vigilanza e controllo:

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti:

·         delle Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate

·         del Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall’ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente

·         degli Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private

Il Ministero esercita infine la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze:

Compete, poi, al Ministero della giustizia - per alcune delle professioni [17]  su cui esercita la vigilanza - anche il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito europeo ed extra-europeo da cittadini sia italiani, sia stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, nella parte generale, in modo che tutti possano averne conoscenza.   

Come detto, quindi, i professionisti che hanno conseguito all'estero il titolo professionale e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale e se dall’esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, può essere chiesto all’interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa.


Articolo 6
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari)

 

L'articolo 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

 

Più nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza,  il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire -  anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007 [18] volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio:

 

·         delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (La disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328);

 

·        delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,

 

nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

 

Con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale (comma 2).

 

In attuazione di quest'ultima disposizione è stato adottato il DM 9 aprile 2020, n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria.

 

Sul piano redazionale, si valuti l’opportunità di chiarire - in relazione alla locuzione "protrarsi dello stato di emergenza" - che i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2 sono riferibili allo stato di emergenza epidemiologica in corso (dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per 6 mesi, a decorrere dalla data della medesima delibera).

 

Il comma 3 dell'articolo riguarda specificamente la professione forense. La disposizione prevede infatti che il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio (la disposizione richiama infatti il "numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4 del Decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70").

 

Con riguardo alla professione forense la disciplina del tirocinio professionale è dettata dalla legge n. 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) e dal su ricordato DM 17 marzo 2016 n. 70.

Ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 247 il tirocinio ha la durata di 18 mesi; deve essere svolto in forma continuativa (la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre 6 mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti) e, secondo quanto precisato al comma 5, può essere svolto con diverse modalità:

·         presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;

·         presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, ma per non più di dodici mesi;

·         per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;

·         sempre per non più di sei mesi, in via “anticipata”: in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, secondo quanto previsto da apposite convenzioni con le università, stipulate ai sensi dell’art. 40 della legge n. 247 del 2012.

In ogni caso, proprio al fine di far conseguire al praticante tutte le capacità necessarie per la gestione di uno studio legale, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. Un anno di tirocinio può anche essere sostituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, come previsto dal comma 9 dell’art. 41.

 

E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

 

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.

 

La disposizione prevede inoltre durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la sospensione di tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all’interno degli uffici giudiziari. E' demandata al Ministro della giustizia con proprio decreto tutti la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

 

L’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (conv. legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

 

Il comma 4, infine, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (vedi supra).

 

 

 

 

 


Articolo 7
(Sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di università e istituzioni AFAM)

 

L’articolo 7 prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, sia delle procedure elettorali in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero attivarsi nel medesimo periodo.

 

Più nello specifico, si prevede la sospensione, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza.

Si dispone, inoltre, che, fino alla medesima data, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.

Al riguardo, si evidenzia che non ci sono previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM.

Sembrerebbe, dunque, che l’intenzione sia quella di prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli statuti non dispongano in materia.

 

Si ricorda che la regola della continuità degli organi amministrativi è espressione del più generale principio di continuità dell'azione amministrativa, di derivazione giurisprudenziale, non codificato in un’unica e specifica disposizione di legge.

Per la Corte costituzionale, il principio di continuità dell'azione amministrativa è strettamente correlato a quello di buon andamento (si cfr. Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 15).

Secondo tale principio, deve essere mantenuta la continuità dell'ufficio, anche in caso di discontinuità del suo titolare. Così, innanzitutto, in caso di impedimento temporaneo del titolare dell'ufficio, spesso la legge individua il soggetto che ha il compito di sostituirlo (supplente), oppure, quando ciò non accade, l'ufficio può essere affidato al titolare di un ufficio diverso, che ne diviene ad interim il reggente.

In secondo luogo, quando il rapporto di ufficio si estingue per scadenza del termine, il titolare resta in carica fino all’insediamento del successore (prorogatio). In tale materia, il D.L. 293/1994 (L. 444/1994) reca una disciplina generale che assicura la continuità dell’esercizio delle pubbliche funzioni e regola l’avvicendamento tra i titolari di organi. In particolare, si stabilisce che la prorogatio si verifica ope legis quando il precedente titolare è scaduto ed il nuovo non è stato ancora nominato. Durante tale periodo, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, purché venga specificata in motivazione l’urgenza e l’indifferibilità.

 

Dunque, nel caso di specie, la previsione legislativa specifica è quella in base alla quale, ove gli statuti non individuino il sostituto, subentra il decano dei professori di prima fascia.

Si valuti, dunque, l’opportunità di sopprimere le parole “dalla legge o”.

 

I soggetti che subentrino nell’incarico in base a quest’ultima previsione, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga rispetto alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

Infine, si dispone che, al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 240/2010 – come modificato, per quanto qui interessa, dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – sono elettivi gli incarichi universitari relativi a Rettore, membro del Senato accademico e organi monocratici a capo delle varie articolazioni universitarie (ad es., Direttori di Dipartimento), nonché ad alcuni dei membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti.

In particolare, il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane e il suo mandato dura 6 anni e non è rinnovabile.

Il Senato accademico è costituito su base elettiva e conta un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore alle 35 unità, inclusi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di 4 anni e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il Rettore, componente di diritto, e una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri componenti sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il Cda sia composto di 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il Cda sia composto di un numero inferiore di membri, deve essere esterno ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il presidente del Cda è eletto dal medesimo consiglio tra il Rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in 4 anni, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.

Nel Nucleo di valutazione, composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, deve essere assicurata una rappresentanza elettiva degli studenti.

Rappresentanze elettive degli studenti sono, infine, presenti nelle commissioni paritetiche studenti-docenti istituite in ciascun Dipartimento e nell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.

 

Nell’ambito delle istituzioni AFAM sono, invece, elettivi, in base al DPR 132/2003 – emanato sulla base della L. 508/1999 –, gli incarichi relativi a Direttore, membro del Consiglio accademico, membro della Consulta degli studenti e, limitatamente ad alcune sue componenti, membro del Consiglio di amministrazione.

In particolare, in base all’art. 6, il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti – fino all’intervento del regolamento concernente i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti di cui all’art. 2, co. 7, lett. a), della L. 508/1999 – dallo statuto.

Ai sensi dell’art. 7, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, di cui: il Presidente e il Direttore dell’istituzione AFAM; un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico; uno studente designato dalla Consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Qualora enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, il Cda è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di 2, nominati dal Ministro dell’università e della ricerca, su designazione dei predetti soggetti.

In base all’art. 8, il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 13, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente, oltre a due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

In base all’art. 12, la Consulta degli studenti è composta da 3 studenti eletti per gli istituti fino a 500 studenti, da 5 per gli istituti fino a 1.000, da 7 per gli istituti fino a 1.500, da 9 per gli istituti fino a 2.000, da 11 per gli istituti con oltre 2.000 studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, gli organi citati durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.


Articolo 8
(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

 

L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria.

 

In dettaglio, si stabilisce che le disposizioni del decreto in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Inoltre, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle misure contenute nel provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 9
(Entrata in vigore)

 

L'articolo 9 dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo (9 aprile 2020) a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 



[1] In particolare, i DD.P.C.M. 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

[2] Tale previsione è abrogata, dal 1 settembre 2020, dall’art. 2, co. 9, della L. 92/2019, che ha previsto l’introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore, dell’insegnamento trasversale dell'educazione civica, in sostituzione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. L’insegnamento dell’educazione civica resta comunque oggetto delle valutazioni periodiche e finali.

[3] In base allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

[4] In particolare, in base a quanto disposto dall’art. 1, co. 784-787, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono svolti, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, per una durata complessiva minima di:

-     210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore);

-     150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);

-     90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

[5] Limitatamente alla disciplina “tedesco” per le scuole in lingua tedesca, e alle discipline “italiano” e “tedesco” per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, la decorrenza di tale disposizione è stata posticipata all’a.s. 2022/2023 dall’art. 6, co. 5-bis, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

[6] Con note prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 e n. 7885 del 9 maggio 2018, l’allora MIUR aveva fornito indicazioni al riguardo.

[7] Per l’a.s. 2019/2020, le discipline oggetto della seconda prova sono state individuate con DM 28 gennaio 2020. Qui le tabelle allegate: Licei; Istituti tecnici; Istituti professionali; Lingua slovena. Qui il motore di ricerca delle materie.

[8] Con il decreto del Ministro con cui sono definite le discipline oggetto della seconda prova è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

[9] In base al DM 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il 2020 e il triennio 2020-2022, la disponibilità del cap. 1512 per il 2020 è pari a € 1.712.791.

[10] Qui la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.

[11] Qui la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.

[12] L'accesso ai ruoli è disciplinato dall'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994.

[13] L'utilizzazione in altra istituzione scolastica è disciplinata dall'art. 455 del d.lgs. n. 297/1994.

[14] L'assegnazione provvisoria è disciplinata dagli artt. 475 e 476 del d.lgs. n. 297/1994.

[15] In particolare, i DD.P.C.M. 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

[16] In base al D.M. 850 del 27 ottobre 2015, sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

 

[17] Il riconoscimento del titolo professionale di architetto conseguito all’estero è di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

 

[18] Recante la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.