Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
Serie: Progetti di legge   Numero: 219/2
Data: 02/12/2019
Organi della Camera: VIII Ambiente

D.L. 123/2019 – A.S. 1631

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 178/2

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento ambiente

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Progetti di legge n. 219/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

Articolo 1 (Proroga dello stato di emergenza). 7

Articolo 1-bis (Aggiudicazione al prezzo più basso degli incarichi di progettazione e di altri servizi tecnici). 9

Articolo 1-ter (Disposizioni in materia di personale pubblico con riferimento ad eventi sismici in Italia centrale). 11

Articolo 2 (Ricostruzione pubblica e privata). 14

Articolo 2-bis  (Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016). 19

Articolo 2-ter (Modifica all’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 22

Articolo 3 (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). 23

Articolo 3-bis (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016). 33

Articolo 3-ter (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi). 36

Articolo 3-quater (Modifiche all’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016). 37

Articolo 3-quinquies (Partecipazione alla Conferenza permanente per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). 39

Articolo 3-sexies  (Art-bonus per Venezia e Matera). 42

Articolo 3-septies (Estensione della durata temporale dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016). 45

Articolo 4 (Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici). 47

Articolo 4-bis (Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)  51

Articolo 5 (Estensione al territorio dei Comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»). 52

Articolo 5-bis (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)  56

Articolo 6 (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma). 58

Articolo 7 (Anticipazioni ai professionisti per le prestazioni tecniche relative alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale) 60

Articolo 8 (Proroga di termini). 62

Articolo 9 (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere). 71

Articolo 9-bis  (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche). 73

Articolo 9-ter (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera). 75

Articolo 9-quater (Modifiche all’art. 94-bis del Testo unico sull’edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 76

Articolo 9-quinquies (Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77). 80

Articolo 9-sexies (Personale a tempo determinato del comune de L’Aquila). 81

Articolo 9-septies (Certificazione degli interventi in variante sugli edifici privati colpiti dal sisma del 2009). 82

Articolo 9-octies (Stanziamenti in favore di comuni e uffici in relazione al sisma del 6 aprile 2009). 83

Articolo 9-novies (Affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento da parte di una Soprintendenza). 85

Articolo 9-decies  (Misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma)  87

Articolo 9-undecies (Indirizzo e coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi). 90

Articolo 9-duodecies (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)  92

Articolo 9-terdecies (Modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)  93

Articolo 9-quaterdecies (Integrazione delle funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017). 94

Articolo 9-quinquies decies (Risorse della contabilità speciale per il sisma di Ischia 2017)  96

Articolo 9-sexiesdecies (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)  98

Articolo 9-septiesdecies (Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109). 99

Articolo 9-duodevicies (Modifiche all’art. 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)  102

Articolo 9-undevicies (Modifiche all'art. 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)  105

Articolo 9-vicies (Interventi volti alla ripresa economica nell'Isola di Ischia). 108

Articolo 9-vicies semel  (Risorse per le attività culturali nelle aree colpite da eventi sismici)  110

Articolo 9-vicies bis (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32). 112

Articolo 9-vicies ter (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009). 117

Articolo 9-vicies quater (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 2012)  118

Articolo 9-vicies quinquies (Proroga esenzione IMU ai comuni colpiti dal sisma di maggio 2012) 120

Articolo 9-vicies sexies (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)  122

Articolo 9-vicies septies (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici). 123

Articolo 9-duodetricies Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016). 126

Articolo 9-undetricies (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato). 128

Articolo 9-tricies  (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016). 129

Articolo 9-tricies semel (Sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25). 131

Articolo 10 (Entrata in vigore). 133

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Proroga dello stato di emergenza)

 

 

L’articolo 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

 

L’articolo in esame inserisce un nuovo comma (comma 4-quater) all’art. 1 del D.L. 189/2016 al fine di prorogare di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2020, il termine dello stato di emergenza nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Si ricorda che lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato prorogato più volte. L’ultima proroga è stata disposta, fino al 31 dicembre 2019, dal comma 4-ter dell’art. 1 del D.L. 189/2016, introdotto dalla lettera b) del comma 988 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). Tale comma non si è limitato a prorogare lo stato di emergenza ma ha anche disposto, per la copertura dei relativi oneri, un incremento di 360 milioni di euro, per l’anno 2019, delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall'art. 44 del Codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 1/2018).

La precedente proroga, fino al 31 dicembre 2018, era stata disposta con il comma 4-bis dell’art. 1 del D.L. 189/2016, a cui la norma in esame fa riferimento.

Si ricorda altresì che la medesima legge di bilancio (al comma 990) ha prorogato la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma si rende necessaria per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale dal 24 agosto 2016, l’assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali volte alla ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione e del tessuto socio-economico del territorio interessato.

 

L’articolo in esame disciplina altresì la copertura degli oneri conseguenti alla proroga dello stato di emergenza prevedendo che, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, si provvede all’assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D.Lgs. 1/2018.

Nel fare riferimento alle citate delibere del Consiglio dei ministri, la norma in esame precisa che le stesse sono adottate ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), il quale disciplina la deliberazione, da parte dello stesso Consiglio, dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Relativamente al Fondo per le emergenze nazionali si ricorda che, in virtù del disposto dell’art. 44 del D.Lgs. 1/2018, l'utilizzo delle risorse di tale fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è finalizzato al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

 


Articolo 1-bis
(Aggiudicazione al prezzo più basso degli incarichi di progettazione e di altri servizi tecnici)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, integra la disciplina vigente relativa all’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell’art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016) prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l’aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

 

Il testo vigente del primo periodo del comma 2-bis dell’art. 2 del D.L. 189/2016 (risultante dalla riscrittura operata dall’art. 23, comma 1, lett. a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), oggetto di integrazione da parte della norma in esame, dispone che l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario avviene:

- per importi fino a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

- per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie di rilevanza europea (indicate dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016), mediante procedure negoziate previa consultazione dei soggetti indicati nella medesima norma.

In base all’art. 35 del Codice, la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali è pari a 144.000 euro.

Si ricorda altresì che, in base alla definizione recata dall’art. 1, comma 1, lettera uuu), dello stesso Codice, si definiscono «procedure negoziate» quelle procedure di affidamento “in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto”.

 

L’articolo in esame dispone che le procedure negoziate per l’aggiudicazione degli incarichi in questione, di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, devono utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti pubblici.

La norma in esame deroga alla previsione di cui all’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, in base alla quale i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale previsione vige anche per i contratti “sottosoglia”, poiché il comma 9-bis dell’art. 36 del Codice (introdotto dal D.L. 32/2019), che individua il criterio del “minor prezzo” quale alternativa sempre percorribile (in luogo dell’OEPV) per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”, precisa che è fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3.

Si ricorda infine che le disposizioni dell’art. 97 del Codice disciplinano i criteri per l’individuazione delle offerte anormalmente basse a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici (comma 2) o inferiore (comma 2-bis). Il comma 2-ter invece, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di rideterminare, con apposito decreto, le modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

 

 


Articolo 1-ter
(Disposizioni in materia di personale pubblico con riferimento ad eventi sismici in Italia centrale)

 

 

L’articolo 1-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché norme per consentire all’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione, per acquisire supporto specialistico all’esecuzione delle attività tecniche e amministrative, tramite convezioni non onerose.

 

 

Il comma 1 modifica il sesto periodo del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 189/2016, nella parte in cui viene disciplinata l'assunzione, da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, di nuovo personale con contratti a tempo determinato.

Il richiamato sesto periodo del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 189/2016 dispone che, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017-2020[1], per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.

 

La modifica in esame prevede, innanzitutto, che i citati contratti a tempo determinato non abbiano durata massima di due anni, come dispone il testo vigente, ma che rispettino i limiti temporali previsti dalla normativa europea. Sembrerebbe opportuno chiarire la portata della presente novella, considerato che la disciplina europea in materia di contratti di lavoro a termine[2] demanda ai singoli Stati membri la definizione di limiti in materia. Viene inoltre previsto che, in luogo di tali contratti, possano essere stipulati rapporti di lavoro con forme contrattuali flessibili, nei limiti e con le modalità in cui tali forme siano consentite nelle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni).

Con riferimento ai profili del personale in oggetto, la modifica in questione non fa più riferimento a profili professionali di tipo tecnico-ingegneristico, come prevede il testo vigente, ma più genericamente a profili di tipo tecnico.

La novella, inoltre, stanzia ulteriori risorse, per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per personale con profilo amministrativo-contabile. Sembrerebbe opportuno specificare in termini più chiari la destinazione di tali risorse e la tipologia dei relativi rapporti di lavoro. Ai fini della copertura finanziaria dell'onere in oggetto, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente[3]. Sembrerebbe opportuno chiarire se anche tali risorse transitino per la contabilità speciale del Commissario straordinario.

 

Il comma 2 introduce una disposizione (comma 1-quinquies dell’art. 3 del D.L. 189/2016) che prevede, per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L. 189/2016, la possibilità per l’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all’esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.

Si ricorda che l’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) disciplina la costituzione delle società in house, ossia società che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo su di esse. Gli statuti di tali società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio. Nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in attuazione delle direttive UE 23, 24, 25/2014, si prevedono, all’art. 5, le tipologie e i requisiti dell’in house providing, e si stabilisce, all’art. 192, l’istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC dove devono essere indicate le stazioni appaltanti che si avvalgono di tale istituto.

 

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e la struttura del Commissario

L'art. 3 del D.L. 189/2016 ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale (comma 1). L'art. 50 ha previsto che il Commissario straordinario provveda all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplini l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (art. 2), la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'art. 50-bis ha stabilito che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Inoltre, gli Uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni possono stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, per 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo contabile. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

 


Articolo 2
(Ricostruzione pubblica e privata)

 

 

L’articolo 2, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, reca una serie di modifiche puntuali alla disciplina della ricostruzione privata e pubblica.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

 

Comma 1 – Modifiche alla disciplina della ricostruzione privata

La lettera 0a), ai punti 1), 2), e 3), introdotta dalla Camera dei deputati, modifica, rispettivamente, le lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 189/2016, ove, al fine di disciplinare gli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione privata, si fa riferimento agli esiti B, C o E della scheda AeDES (utilizzata per la rilevazione dei danni e dell’agibilità dei fabbricati), approvata con il D.P.C.M. 5 maggio 2011.

Le modifiche in esame integrano il citato riferimento normativo con il richiamo al D.P.C.M. 14 gennaio 2015 recante “Approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES (Grande Luce - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e del relativo Manuale di compilazione. Modifica della Scheda AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.”.

La c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

 

La lettera 0b), introdotta durante l'esame alla Camera, reca disposizioni volte a disciplinare la presentazione della richiesta di concessione del contributo nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti legittimati alla concessione del contributo stesso.

Nel caso in questione la lettera in esame stabilisce che:

- la richiesta di concessione del contributo può essere avanzata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati con modalità disciplinate con ordinanza del Commissario;

I soggetti legittimati, come ricordato dalla norma stessa, sono quelli elencati nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 189/2016.

Nel demandare al Commissario la disciplina delle modalità di presentazione in questione, la norma in esame fa riferimento all’art. 2, comma 2, del D.L. 189/2016. Tale comma prevede infatti che, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario “provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento … e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”.

- alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

 

La lettera a) del comma 1 integra la disciplina (dettata dall’art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016) relativa all’individuazione della metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata.

Il testo previgente all’entrata in vigore del presente decreto si limitava a prevedere l’individuazione, con provvedimenti commissariali, di “una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato … e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario (…), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”.

La norma in esame integra la disposizione richiamata al fine di precisare che i provvedimenti commissariali citati devono prevedere una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.

La relazione illustrativa precisa che tale integrazione ha “lo scopo di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma che, in relazione alle differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione, allo stato non consentono di tenere in considerazione l’incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante”.

L’espressione “capacità strutturale” fa riferimento alle caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilità dell’edificio e, quindi, delle sue murature.

 

L’integrazione in esame appare pertanto finalizzata a garantire una maggiorazione del contributo per quelle costruzioni in cui, data la bassa capacità strutturale, l’intervento edilizio deve essere più oneroso.

 

La successiva lettera b) prevede l’abrogazione del comma 10-bis dell’art. 6 del D.L. 189/2016 che dispone la trascrizione nei registri immobiliari – su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità – dell’avvenuta concessione del contributo per la ricostruzione privata.

La relazione illustrativa sottolinea che “tale abrogazione è conseguente alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo”.

 

La stessa lettera prevede, conseguentemente, che sia abrogato anche il comma 10-quater, dato che lo stesso disciplina l’applicazione di norme ora soppresse.

Il comma 10-quater, nel testo previgente all’entrata in vigore del presente decreto, prevede infatti che le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano “anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto”. Tuttavia, il comma 10-bis risulta abrogato dalla norma in esame e i commi 10 e 10-ter sono stati in precedenza abrogati dall’art. 23, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019.

 

Commi 1-bis, 2 e 2-bis – Modifiche alla disciplina della ricostruzione pubblica

I commi 1-bis e 2-bis, introdotti dalla Camera, prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016.

Il termine su cui si interviene, attualmente fissato al 31 dicembre 2018, è contemplato sia nella lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016 (su cui opera la modifica recata dal comma 1-bis in esame), che nel comma 3-ter del medesimo articolo (su cui opera la modifica recata dal comma 2-bis in esame), ove si dettano disposizioni finalizzate all’attuazione della citata lett. a-bis).

 

Il comma 2 integra la disciplina della ricostruzione pubblica, tramite l’aggiunta di un comma 3.1 all’art. 14 del D.L. 189/2016, che precisa che tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e (in base ad una integrazione operata nel corso dell’esame alla Camera) universitari.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato altresì precisato che sono fatti salvi gli interventi già programmati in base alle ordinanze commissariali.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 14 del D.L. 189/2016 ha previsto la concessione di finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, tra i quali immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, nonché delle strutture edilizie universitarie (co. 1, alinea e lett. a).

Per la programmazione degli interventi, ha previsto, anzitutto, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, articolato per le quattro regioni interessate, che doveva quantificare il danno e prevederne il finanziamento in base alle risorse disponibili (co. 2, lett. a).

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.L. 8/2017 (convertito dalla L. 45/2017), ha, altresì, previsto la predisposizione e l’approvazione di piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018, delle condizioni necessarie per la ripresa o lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis dello stesso D.L. 189/2016, nonché in altri comuni delle quattro regioni, limitatamente a quelli nei quali risultavano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani dovevano essere comunicati al MIUR (co. 2, lett. a-bis).

Infine, ha previsto che, qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018, prevedesse la costruzione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati erano comunque destinabili a tale scopo (co. 3).

Con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del Commissario straordinario del Governo è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'a.s. 2017-2018.

Il programma era così articolato:

- costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non potevano essere oggetto di adeguamento sismico;

- riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che avevano avuto un esito di agibilità "E" che ne consentiva il riutilizzo per l'a.s. 2017-2018;

- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che dovevano essere riparate, con adeguamento sismico, entro settembre 2018.

L’Ordinanza 14/2017 è stata in seguito oggetto di modifiche, in particolare con le Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017.

Successivamente, l’art. 3 dell’Ordinanza 10 maggio 2018, n. 56, con cui è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle quattro regioni, ha disposto che, in considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 relativi, per quanto qui interessa, ad edifici scolastici, rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 3-bis.1, del D.L. 189/2016.

Con l’Ordinanza n. 61 del 1 agosto 2018 sono state, poi, dettate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico, tra cui gli edifici scolastici di proprietà' privata.

Per completezza si ricorda che, da ultimo, con DM 427 del 21 maggio 2019 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha destinato 120 milioni di euro relativi all’annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l’edilizia scolastica (cap. 7105/pg 8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni, non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Con nota 24404 dell’11 luglio 2019 è stato pubblicato l’avviso previsto dal DM 427/2019 per l’individuazione degli interventi. Il termine del 10 settembre 2019 da esso previsto per la candidatura è stato poi posticipato al 19 settembre 2019.

Con D.D. 454 del 9 ottobre 2019 sono state approvate, in prima istanza, le graduatorie. Il decreto direttoriale specifica che le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro. Successivamente, le graduatorie sono state sostituite con D.D. 505 del 18 ottobre 2019.

 

Qualora detti edifici siano ubicati nei centri storici, la norma in esame dispone che gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile.

Relativamente alla destinazione urbanistica delle aree in questione, durante l'esame alla Camera è stata operata una modifica volta a prevedere (a differenza del testo iniziale che vieta ogni mutamento) che la stessa deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Il citato art. 23-ter stabilisce, inoltre, che le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo nei termini indicati dalla norma stessa e che, altrimenti, trovano applicazione diretta le disposizioni del medesimo articolo. Si prevede, infine, che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

 

 

 


Articolo 2-bis
(Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016)

 

 

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di ricostruzione privata, inserendovi un nuovo comma volto a prevedere la possibilità, nel corso dell’esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso, qualora necessarie. Si prevede comunque ciò possa avvenire nei limiti del contributo concedibile, e compatibilmente con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.

 

La norma novella l'articolo 6 del D.L. n. 189 del 2016, inserendovi un nuovo comma 12-bis: questo prevede che, nel corso dell’esecuzione dei lavori per danni lievi, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso, qualora si rendessero necessarie. Si prevede comunque ciò possa avvenire:

Ø  nei limiti del contributo concedibile

Ø  e purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.

 

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. 189 reca Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge qui in esame reca modifiche puntuali alla disciplina della ricostruzione privata, con interventi puntuali che sono stati oggetti di modifica durante l'esame alla Camera; tra le modifiche, la lettera a) del comma 1, come risultante dalle modifiche apportate durante l'iter alla Camera, integra la disciplina dettata dall’art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016, relativa all’individuazione della metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata (per la disamina puntuale dei relativi aspetti, si rinvia alla relativa scheda relativa all'articolo 2).

Si ricorda inoltre che in materia è poi intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge qui in esame, recante Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata, che è stato modificato altresì nel corso dell'esame presso la Camera, anche con riguardo alla materia dei contributi per la ricostruzione privata, alla cui scheda si rinvia.

Si ricorda che, per gli edifici con danni lievi, l’articolo 8 del D.L. 189/2016 ha previsto - al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale dal 24 agosto 2016 - la possibilità di effettuare “interventi di immediata esecuzione”, cioè (previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno) la possibilità di effettuare l'immediato ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture.

 

Più nel dettaglio, l'art. 6 vigente, risultante da successive modifiche, prevede che gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con ordinanze commissariali, possono essere previsti per le categorie indicate dalle lettere a)-c): a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche; b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi della normativa richiamata e alle condizioni indicate; b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi della normativa richiamata e alle condizioni indicate; c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi della normativa richiamata e alle condizioni indicate; e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

Si ricorda che in materia è intervenuto l'art. 3 del decreto-legge in esame, recante “Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata”, che è stato modificato altresì nel corso dell'esame presso la Camera, e alla cui scheda si rinvia.

L'art. 6 del D.L. n. 189/2016 reca la disciplina puntuale per i criteri e la determinazione del contributo.

Il comma 12 dell'art. 6 stabilisce che, ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione privata, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In base al comma 13, la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.

Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni previsti, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

 


Articolo 2-ter
(Modifica all’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

 

 

L’articolo 2-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti (nuovo terzo periodo del comma 4 dell’art. 8 del D.L. 189/2016).

 

L’art. 8 del D.L. 189/2016 disciplina i c.d. interventi di immediata esecuzione prevedendo che, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili/utilizzabili e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

Il primo periodo del comma 4 di tale art. 8 dispone che entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio degli interventi in questione, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite dal Commissario.

Il secondo periodo consente altresì al Commissario straordinario, con apposita ordinanza, di disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Su tale ultimo termine interviene la disposizione in esame, prevedendo la l’ulteriore differimento del termine al 30 giugno 2020.

 


Articolo 3
(
Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata.

Il comma 1 del nuovo art. 12-bis introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto nel corso dell'esame alla Camera. Si prevede che l’Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l’individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016. La Conferenza regionale è comunque convocata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione al fine di acquisire l’autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive ai sensi del D.P.R. n. 160 del 2010 e comunque nei casi di sanatoria edilizia disciplinati dal comma 6 dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018. Con una modifica approvata dalla Camera è stata aggiunta tra i casi di convocazione della Conferenza regionale dall’Ufficio speciale per la ricostruzione anche la fattispecie in cui si debbano acquisire i pareri ambientali e paesaggistici per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, nel caso della mancata convocazione del professionista di detta Conferenza.

Inoltre, la convocazione è altresì prevista nei casi di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo in commento, comma inserito durante l'esame alla Camera. Il nuovo comma 1-bis stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, si prevede che la Conferenza regionale accerti la conformità urbanistica dell'intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis (anch'esso introdotto nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati) del provvedimento in esame. Si stabilisce, inoltre, che gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normatyiva vigente o, ove adottato, dal Programma straordinario di ricostruzione, siano sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale con il previo vaglio di ammissibilità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

In base a quanto previsto con una modifica in approvata dalla Camera dei deputati, che ha riscritto il comma 2 dell'articolo 12-bis, gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire due elenchi separati in relazione alle domande di contributo: un elenco delle domande con unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione (elenco A) e un elenco delle domande con unità strutturali destinate ad attività produttive (elenco B), con il rispettivo ordine di priorità.

In base al comma 3, gli Uffici Speciali per la ricostruzione sulla base delle ordinanze commissariali provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, che si prevede interessino, previo sorteggio - secondo quanto previsto con una modifica apportata dalla Camera dei deputati -, almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo.

Con una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione in base alla quale l’effettuazione del controllo a campione sospende i termini per l’adozione del provvedimento di concessione del contributo.

 Per i controlli successivi, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 189/2016, in materia di accertamenti successivi da parte del Commissario straordinario.

 

Modalità semplificate per la concessione del contributo per la ricostruzione privata

 

Il comma 1 prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto nel corso dell'esame alla Camera - gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina ordinariamente prevista dall’art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedimentali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario.

L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 ha previsto che per l'esercizio delle funzioni proprie del Commissario straordinario, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo D.L. 189 e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la ricostruzione aggiornata delle ordinanze emanate si veda il tema web Terremoti a cura della Camera dei deputati.

 

Si ricorda che l’art. 12 del D.L. n. 189/2016 reca la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, dettando la procedura ordinaria qui oggetto di deroga con la disposizione in esame; la norma stabilisce che (fuori dei casi disciplinati dall'art. 8, comma 4 del medesimo D.L. 189), l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto. In base al comma 2 di tale art. 12, all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio. Il comma 3 prevede poi che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'art. 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. Di seguito, in base al comma 4, il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

 

Il comma 5 dell'art. 12 stabilisce che la struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi, prevedendo l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiesta di restituzione in caso di somme indebitamente percepite.

Il comma 6 dell'art. 12 rinvia a ordinanze del Commissario straordinario per definire modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito ai controlli.

 

In base alla disposizione in esame, la concessione del contributo avviene sulla base:

§  del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica

§  dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali.

Se gli interventi necessitano dell’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale, in base al terzo periodo del comma 1.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame fa riferimento, con riguardo al comma 1 della nuova disposizione, alla eliminazione dell’iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato agli Uffici speciali per la ricostruzione.

 

Si ricorda che l’art. 16, comma 4, del D. L. 189/2016 prevede, per gli interventi privati indicati che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, la costituzione di apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente (quest'ultima è l'organo intersettoriale previsto dal comma 1 del medesimo art. 16). La finalità indicata da tale disposizione- di cui all'art. 16 già vigente - era indicata nel 'contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata'; a tal fine, la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi.

Il comma 5 dell’art. 16 prevede che la Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si ricorda altresì che con provvedimenti commissariali si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali. L'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 ha recato la disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali.

 

Il comma 1 prevede poi, al quarto periodo, che la Conferenza regionale è convocata dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che nel caso di richiesta da parte del professionista nella domanda di contributo, anche nei seguenti casi:

§  al fine di acquisire l’autorizzazione sismica;

§  al fine di acquisire i pareri ambientali e paesaggistici ove occorrano per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, nel caso della mancata convocazione da parte del professionista di detta Conferenza (ai sensi del precedente terzo periodo), secondo quanto previsto con l'approvazione di una modifica apporta dalla Camera, che aggiunge tale fattispecie;

§  nonché, ove occorra acquisire i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive.

 

Il D.P.R. n. 160/2010 reca il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale D.P. R. contempla una articolata disciplina in materia di autorizzazioni alle attività produttive: si segnala che l'art. 7, non richiamato espressamente dalla disposizione qui in esame, reca disposizioni in materia di procedimento unico.

 

§  e comunque nei casi di cui all’articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 55 del 2018, relativi a domande di sanatoria edilizia per le quali la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, viene sostituita dalla perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico.

Si ricorda che il citato comma 6 dell’art. 1-sexies del decreto-legge, n. 55 del 2018 ha dettato norme per la semplificazione delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti, nella finalità, indicata dalla norma di allora, di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per i quali fosse stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003, e la domanda di sanatoria non fosse stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 55/2018.

In particolare, si rammenta che l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recala disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati. In base alla norma richiamata, il tecnico incaricato redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, ovvero indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi; in tal caso l'autorizzazione statica o sismica viene rilasciata dal competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale.

Più nel dettaglio, il comma 6 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018  stabilisce che, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola (n. 55 del 2018), la certificazione di idoneità sismica richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985.

La norma richiama gli estremi normativi dei condoni edilizi finora approvati, vale a dire: la legge 47/1985 (c.d. primo condono edilizio); l’art. 39 della legge 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio); l’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio).

In base a tale comma 6, nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dal competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Si ricorda altresì che in base al comma 7 all’art. 1-sexies, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

§  Inoltre, a seguito di una ulteriore modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, la convocazione è altresì prevista nei casi di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo in commento, comma inserito dalla Camera. Il nuovo comma 1-bis stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, si prevede che la Conferenza regionale accerti la conformità urbanistica dell'intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis (anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, per il quale si rinvia alla apposita scheda di lettura del presente dossier) del provvedimento in esame. Si stabilisce, inoltre, che gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria siano sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale con il previo vaglio di ammissibilità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

 

 

 

 

Ordine di priorità per la concessione del contributo

?

In base a quanto previsto con una modifica approvata dalla Camera, che ha riscritto il comma 2 dell'articolo 12-bis, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire due elenchi separati in relazione alle domande di contributo:

Ø  un elenco delle domande con unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione (elenco A)

Ø  un elenco delle domande con unità strutturali destinate ad attività produttive (elenco B).

Si prevede che la concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 segua l’ordine di priorità di seguito illustrato che, in base alla citata modifica apportata dalla Camera, viene ad essere distinto a seconda dell'elenco di riferimento.

???

a)      Per quanto riguarda l'elenco A, inerente alle unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari, l'ordine di priorità è il seguente:

????1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

????2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1 della lettera a);

????3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1 e 2.

 

b)     Per quanto riguarda l'elenco B, inerente alle unità strutturali destinate ad attività produttive, l'ordine di priorità è il seguente:

????1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

????2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1, secondo quanto previsto a seguito della modifica approvata dalla Camera.

 

Con la modifica apportata presso la Camera dei deputati, vengono quindi creati due sistemi distinti e paralleli, per la definizione dell'ordine di priorità di assegnazione dei contributi: da un lato, le unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione, con i rispettivi due criteri di priorità (elenco A); dall'altro, le unità strutturali di attività produttive con i rispettivi due criteri di priorità (elenco B). Per l'effetto, le unità destinate ad attività produttive vengono ad essere allineate - non risultando più 'successive' nell'ordine - a quelle destinate ad abitazione, essendo previsti due elenchi paralleli, con autonomi sistemi di priorità e non più un sistema unico per l'ordine di concessione dei contributi, come invece era previsto dalla originaria disposizione (che recava invece quattro criteri di priorità unitari stabiliti dall'originaria formulazione del comma 2).

 

Il comma 2 del testo originario del decreto-legge stabilisce infatti che l'ordine di priorità in base al quale gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1,è il seguente:

a)      richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese   unità   immobiliari   destinate   ad   abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n. 189 del 2016, per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

b)      richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi del citato art. 6, comma 2, lettere a) e b), e che risultino diverse da quelle di cui alla lettera a);

L'individuazione rinvia dunque al criterio residuale che le richieste di contributo in parola risultino diverse da quelle di cui alla lettera a), ove è invece menzionata la fruizione del contributo dell'autonoma sistemazione.

c)      richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

d)      infine, richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

 

Si ricorda che in base al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 189/2016, i contributi per la ricostruzione privata possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione principale;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del citato D.P.C.M. 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario.

Le lettere a) e b) richiamate dalla disposizione in commento sono state modificate da successive disposizioni, quali: la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229; l'art. 18-undecies, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45; l'art. 2-bis, comma 28, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Si rammenta altresì che l’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 individua le caratteristiche che deve avere l’immobile per essere qualificato “abitazione principale” ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Con riferimento al D.P.C.M. 5 maggio 2011, si ricorda che con esso sono stati approvati il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (scheda Aedes) ed il relativo manuale di compilazione.

Nel manuale citato, al punto 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si forniscono le seguenti definizioni per gli esiti B, C ed E:

B. Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento

L’edificio, nello stato in cui si trova, è almeno in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire alcuni provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti. È necessario, in questo caso, che il rilevatore proponga gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio e che tali provvedimenti siano portati a conoscenza del Comune. Non è, invece, compito del rilevatore controllare che i provvedimenti consigliati vengano effettivamente realizzati.

Da tener presente che i provvedimenti cui ci si riferisce devono effettivamente essere di pronto intervento, cioè realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte.

C. Edificio parzialmente inagibile

Lo stato di porzioni limitate dell’edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante dell’edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l’incolumità dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilità parziale.

E. Edificio inagibile

L’edificio è inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico.

L’edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell’attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla fase della ricostruzione.

 

Infine, si ricorda che il contributo di autonoma sistemazione (c.d. CAS) è una misura destinata ai soggetti la cui abitazione si trova in area in cui è vietato l’accesso (zona rossa), oppure è stata distrutta in tutto o in parte, o è stata sgomberata in seguito ai terremoti che hanno colpito l’Italia centrale. Per approfondimenti, si veda la relativa sezione sul sito della Protezione civile.

 

 

Controlli

 

In base al comma 3, gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione.

Si prevede che tali verifiche interessino, mediante sorteggio - secondo quanto previsto con una modifica apportata dalla Camera - almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo.

 

Con una modifica approvata dalla Camera, è stata soppressa la previsione - presente nel testo originario del decreto-legge - in base alla quale l’effettuazione del controllo a campione sospendeva i termini per l’adozione del provvedimento di concessione del contributo (peraltro, la norma originaria non preveda al riguardo un limite temporale per la sospensione dei termini di adozione del provvedimento di concessione del contributo; tale disposizione risulta appunto soppressa per effetto della modifica apportata in corso di conversione).

 

Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 189/2016, in materia di accertamenti e successivi provvedimenti da parte del Commissario straordinario, disposizione che trova applicazione anche nella disposizione di nuova introduzione qui in commento.

 

L'art. 12 del D.L. 189/2016 reca norme sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Il comma 5 prevede che la struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi.

In particolare, il secondo periodo del comma - richiamato dalla disposizione in commento - stabilisce che qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

In attuazione della norma primaria è stata adottata l'Ordinanza 31 luglio 2018, n. 59 in materia di modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo.


Articolo 3-bis
(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità e termini di adozione.

 

Programmi di ricostruzione e modalità e termini di adozione
(comma 1, primo periodo, e comma 2)

Il comma 1 dell'articolo in esame consente l’adozione di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (vale a dire i comuni del c.d. cratere sismico relativo agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016) maggiormente colpiti dagli eventi sismici in questione, individuati da apposita ordinanza commissariale.

Lo stesso comma stabilisce che l’adozione, da parte delle regioni, può avvenire:

- entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione;

- acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente istituita dall’art. 16 del D.L. 189/2016.

Tale articolo 16 – al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi – ha previsto l’istituzione di un organo a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti. A tale Conferenza sono attribuiti diversi compiti, tra i quali si ricorda, in particolare, quello di esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi.

 

In base al comma 2, i programmi di ricostruzione sono predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione.

Si fa notare che tale attribuzione è in linea con il disposto dell’art. 3, comma 3, del D.L. 189/2016, che attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione una serie di compiti, tra cui quello di curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione.

 

Contenuto dei programmi straordinari di ricostruzione
(comma 1, secondo periodo, e comma 2)

Il comma 1, secondo periodo, dispone che i programmi di cui trattasi tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi, ove adottati, predisposti ai sensi dell’art. 11 del D.L. 189/2016.

Si ricorda che l’art. 5, comma 1, lettera e), del D.L. 189/2016, prevede, tra l’altro, che il Commissario straordinario definisce “i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi”.

Il successivo art. 11 dispone che, entro 150 giorni dalla citata perimetrazione, i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

 

Il comma 2 stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La norma non fa, dunque, riferimento alla conformità urbanistica dell’edificio ricostruito ma, al fine di accelerarne la ricostruzione, alla sola sua conformità rispetto al preesistente edificio in tutto o in parte crollato o demolito o oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo.

Tale previsione va letta alla luce di quanto disposto dall’art. 3 del decreto-legge in esame, che - a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera - prevede ora (rispetto al testo iniziale del provvedimento) che il professionista incaricato abbia la facoltà ma non l’obbligo di attestare la conformità edilizia ed urbanistica dell’intervento, potendo limitarsi ad attestarne la sola conformità all’edificio preesistente al sisma (per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura sull’art. 3).

 

Il secondo periodo del comma 2 dispone che sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all’art. 1-sexies, comma 1, del D.L. n. 55/2018, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Il periodo successivo dispone altresì che resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all’art. 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del D.L. 55/2018.

Il citato comma 1 dell’art. 1-sexies consente la presentazione, anche contestualmente alla domanda di contributo, di richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria nel caso di interventi edilizi sugli edifici privati (collocati nei comuni del c.d. cratere sismico) realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi (nelle ipotesi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia “leggera”, vale a dire le ipotesi contemplate dall’art. 22, comma 1, del D.P.R. 380/2001) o in difformità da essi[4].

La stessa norma fa salvo, in ogni caso, il pagamento di una sanzione il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

 

 


Articolo 3-ter
(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)

 

 

L'articolo 3-ter in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera, stabilisce che le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente legge, possano essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (introdotto al decreto-legge in esame).

Si ricorda che l'art. 12-bis è stato introdotto nel D.L. n. 189/2016 dall'articolo 3 del decreto-legge in esame; tale nuova norma reca disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata: il nuovo art. 12-bis introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali (si rinvia, per la disamina della disposizione, alla scheda relativa all'articolo 3 del decreto-legge qui in esame).

La disposizione qui in esame prevede ciò avvenga nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

 

Considerato che l'articolo 12-bis in parola è oggetto di modifiche nel corso dell'iter di conversione, si valuti di specificare il rinvio alla norma in parola come modificata dalla legge di conversione in esame.

 

 


Articolo 3-quater
(Modifiche all’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016)

 

 

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, integra un riferimento normativo contenuto nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione alle opere pubbliche e ai beni culturali, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal mese di agosto del 2016.

Gli interventi in parola sono elencati dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189. I soggetti attuatori - sulla base di quanto disposto dal comma 4 del citato art. 14 - predispongono ed inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

L'art. 15 del D.L. n. 189/2016 individua, tra i soggetti attuatori, le quattro regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e prevede che esse possano svolgere, nei territori di competenza, la funzione di soggetto attuatore, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

In particolare, la norma qui novellata prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori degli interventi sono:a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;d) l'Agenzia del demanio;e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (140).

 

Relativamente all'attività necessaria per la realizzazione degli interventi di competenza delle regioni, si prevede - al comma 2 - che il Presidente di regione-Vicecommissario, con apposito provvedimento, possa delegare i comuni ? gli altri enti locali interessati, anche in deroga, recita il testo vigente, alle previsioni contenute nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16).

La novella proposta integra il riferimento alla possibile deroga, oltreché all'articolo 38, anche con il riferimento all’articolo 37, comma 4, del medesimo Codice dei contratti pubblici.  

 

L'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che il comune non capoluogo di provincia che agisce in qualità di stazione appaltante procede:

a)      ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b)      mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c)      ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione centralizzati, per lavori di determinato importo, applicabili ai sensi della legislazione vigente in materia contenimento della spesa (art. 37, comma 1 e comma 2 primo periodo del comma, del Codice).

L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, prevedendo un apposito elenco, tenuto presso ANAC, per le stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza e a cui sono iscritti di diritto determinati soggetti. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. La norma prevede inoltre i criteri sulla base dei quali sono individuati i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

 


Articolo 3-quinquies
(Partecipazione alla Conferenza permanente per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

 

L’articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall’art. 16 del D.L. 189/2016, come “dovere d’ufficio”.

 

L'articolo 16 del D.L. 189/2016 ha istituito la Conferenza permanente, quale organo a competenza intersettoriale, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Essa opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria: infatti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che è adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte (cfr. art. 14-quater, co. 1, L. 241/1990). Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. La determinazione comporta la non applicazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi edilizi. Tale è l’effetto del rinvio all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 7 del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), che esclude talune opere e interventi pubblici dall’applicazione del titolo II del T.U., in cui sono contenute le norme riguardanti i titoli abilitativi edilizi tra i quali il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali opere e interventi non è richiesto, pertanto, il rilascio di titoli abilitativi edilizi.

Quanto alle funzioni della Conferenza permanente, esse riguardano:

-       l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

-       il potere di approvare i progetti, che sono predisposti dai soggetti attuatori (di cui all’art. 15 del D.L. 189/2016) e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, dai Comuni, dalle unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessati. La norma specifica che i predetti progetti sono approvati ai sensi dell’articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), che disciplina le diverse fasi relative alla procedura di approvazione dei progetti sui lavori, definendo norme di dettaglio in relazione all’attività svolta dalle conferenze di servizi;

-       l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali (di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali) e l’acquisizione dell’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

-       l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali, previsto dall'art. 27 del D.L. n. 189/2016. Tale programma, secondo quanto prevede l’articolo 27 citato, è approvato dal Commissario straordinario, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonché agli acquedotti.

 

In base alla vigente disciplina, la Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

La Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario o dal suo delegato e composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, della provincia, dell’ente parco (o in assenza di quest’ultimo di altra area naturale protetta) e del Comune territorialmente competenti.

Con l’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 del Commissario straordinario, sono state disciplinate le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza, prevedendo, in particolare, che in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, partecipa alla Conferenza anche un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse dai Ministeri esplicitamente indicati (Beni culturali, Ambiente, Infrastrutture), designato con le modalità previste dall’articolo 14-ter, comma 4, delle legge n. 241 del 1990.

L’ordinanza prevede inoltre che ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. L’ordinanza stabilisce inoltre i termini entro i quali le amministrazioni designano il proprio rappresentante.

La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

 

In relazione alla qualificazione della partecipazione alla Conferenza permanente come “dovere d’ufficio”, si ricorda che la nozione di dovere di ufficio può identificarsi con la prestazione del dipendente della P.A., che si esplica attraverso lo svolgimento dei compiti propri dell’organo o dell’ufficio presso il quale egli è incardinato.

 

Per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego privatizzati, i comportamenti inerenti al dovere d’ufficio del dipendente sono disciplinati dal «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», stabilito «al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico» (art. 54, co. 1, d.lgs. n. 165/2001). Il Codice – che, come previsto dalla legge, è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – deve essere «consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione» (art. 54, co. 2).

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni (art. 16, DPR 62/2013).

I doveri dei pubblici dipendenti trovano inoltre specificazione nella contrattazione collettiva, dove sono dettati in maniera puntuale i doveri e gli obblighi dei pubblici dipendenti.

Ad esempio, il CCNL Comparto Ministeri 2016-2018 individua i doveri dei dipendenti e specifica che le violazioni degli obblighi ivi previste (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione di sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare.

 


Articolo 3-sexies
(Art-bonus per Venezia e Matera)

 

 

L’articolo 3-sexies, introdotto durante l’esame alla Camera, estende la fruizione del c.d. Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

 

In particolare, si prevede l’applicazione, anche nei territori indicati, di quanto disposto dall’art. 17, co. 1, del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

 

L’art. 17, co. 1, del D.L. 189/2016 (L. 229/2016) ha previsto che il credito di imposta di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) - appunto l'Art-bonus - spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MIBACT) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni di cui all'art. 1 dello stesso D.L. 189/2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

Ha, altresì, previsto che per la realizzazione dei lavori su beni immobili in questione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 11-bis, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015). In base a quest’ultima disposizione - come modificata dall’art. 1, co. 340, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) - le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 222/1985[5] sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici.

 

L’Art-bonus

 

L’Art-bonus è stato introdotto dall’art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) per il periodo 2014-2016 originariamente come credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro dirette (oltre che alla cultura) alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgevano esclusivamente attività nello spettacolo.

Nel corso del tempo esso è stato modificato prevedendo:

- l'ampliamento della tipologia di interventi per i quali è possibile fruire del credito di imposta (attualmente, si tratta interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo);

- il carattere permanente del suddetto meccanismo, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 318 e 319, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015). A decorrere dal 2016, la misura del credito d'imposta è del 65%.

Qui il sito dedicato all'Art-bonus.

 

         Si segnala che i territori nei quali si applica l'Art-bonus sono anzitutto quelli indicati dalla L. 798/1984, che reca interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico; si tratta dei comuni di Venezia e Chioggia. In aggiunta a ciò, si prevede che le medesime disposizioni sull'Art-bonus si applichino anche alla città di Matera[6].

 

            Per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia, il Parlamento ha approvato, a partire dall'alluvione del 4 novembre 1966, una serie di "leggi speciali". La prima “legge speciale” per Venezia (L. 171/1973, intitolata "Interventi per la salvaguardia di Venezia") ha definito tre obiettivi ritenuti prioritari per la salvaguardia di Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica. Per il perseguimento di tali obiettivi, la legge ha previsto successivi provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti: lo Stato, la Regione e gli enti locali.

Successivamente è stata approvata una seconda legge speciale (L. 798/1984) che ha cercato di ampliare la portata dell'intervento normativo, anche attraverso nuove linee di finanziamento, nonché di risolvere le criticità della precedente “legge speciale”. I finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984 sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treporti) e Chioggia.

            L’ultima relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia (Doc. CXLVII, n. 1) è stata presentata al Parlamento nel dicembre 2013.

            Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede nel seguente modo:

-         quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004, (L. 307/2004);

-         quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

·        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Articolo 3-septies
(Estensione della durata temporale dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

 

L’articolo 3-septies, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica l’art. 19, comma 1, del D.L. 189/2016 estendendo da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

Si ricorda che l’art. 19 del D.L. 189/2016 prevede che per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e dunque fino al mese di dicembre 2019), in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L’art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996 ha previsto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, che il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

L’art. 15 della legge n. 266/1997 - contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti, le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI - ha previsto le modalità operative di quest’ultimo Fondo. La norma ha disposto che la garanzia del Fondo possa essere concessa - a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e a fronte di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese – ai seguenti soggetti:

-          banche;

-          intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB;

-          società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (S.F.I.S) iscritte all'apposito albo.

La garanzia del fondo è stata inoltre estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB.

Il Fondo di garanzia costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle PMI. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Si ricorda, infine, che le agevolazioni nell'utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle PMI residenti nelle zone colpite dal terremoto introdotte dall’art. 19 del D.L. n. 189/2016 sono state successivamente estese dal D,L. n. 8/2017 alle PMI residenti nei territori delle zone colpite dal sisma del 18 gennaio 2017.

 

 


Articolo 4
(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

 

 

L’articolo 4, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall’art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l’aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

 

Aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie
(lettera a))

 

La lettera a) integra la disciplina in questione mediante l’inserimento (all’art. 28) di un nuovo comma 3-bis che reca disposizioni finalizzate all’aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del medesimo decreto-legge.

L’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 8/2017 ha successivamente disposto che tale piano è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di quel decreto, vale a dire entro il 10 giugno 2017.

Per il finanziamento di tali piani, il comma 13 dell’art. 28 ha stabilito che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 28 ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016. Lo stesso comma 13 dispone inoltre, tra l’altro, che “con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002”.

In attuazione di tale disposizione, con l’ordinanza di protezione civile n. 495 del 4 gennaio 2018 il citato importo è stato ripartito, a titolo di anticipazione, tra le regioni interessate dagli eventi sismici (…) in misura proporzionale alla stima complessiva delle macerie dalle stesse quantificata, e confluisce sulle rispettive contabilità speciali al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività” di raccolta e trasporto delle macerie.

Nel corso dell’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sui processi di ricostruzione relativi ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tenutasi nella seduta dell’VIII Commissione del 13 marzo 2019, in replica alla osservazione di alcuni deputati volta ad evidenziare che le regioni hanno già elaborato i piani regionali, il sottosegretario ha sottolineato che “sulla questione macerie il Commissario firma nel momento in cui arrivano le richieste. I documenti parlano: la regione Lazio ha presentato la sua richiesta di contributo ulteriore, che è di 30 milioni, ed è stata concessa, mentre le altre regioni ancora devono spendere parte di quei soldi dati nell'anticipazione di 100 milioni, che – ricordo – il 6 maggio scadono. Quindi le regioni che hanno avuto l'anticipazione di quei 100 milioni ripartiti devono spenderli entro il 6 maggio, entro 18 mesi. Così ha stabilito l'Unione europea; il Fondo di solidarietà dell'Unione europea deve essere speso entro 18 mesi. Siamo addirittura nella situazione in cui, dati alla mano … ci sono regioni che non hanno neanche completato la spesa di quanto già stanziato nella prima tranche. Oggi, finalmente si è sbloccata la situazione e le regioni che avevano in pancia i piani... la regione Marche aveva il piano, ma probabilmente non aveva avanzato la richiesta dell'ulteriore finanziamento, era questo quello che mancava, almeno carte alla mano, poi se non è così andremo a verificare, però questa è attualmente la situazione: chi ha presentato la richiesta, corredata di piano di completamento definitivo delle macerie, ha ricevuto immediata risposta dal Commissario straordinario”.

 

La norma in esame precisa che l’aggiornamento in questione deve:

- essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario;

- e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;

- includere, in particolare, l’individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo.

 

Viene altresì disciplinato il caso in cui l’aggiornamento non venga effettuato entro la scadenza prevista, prevedendo che il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.

 

Affidamento con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, delle attività di raccolta delle macerie (lettera b))

 

La lettera b) integra il disposto del comma 6 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (disciplinata dall’art. 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016).

Tale opzione si aggiunge a quelle già previste dal testo previgente del comma in questione, che prevede che la raccolta delle macerie insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero se le caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate.

Relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’art. 63 del Codice dei contratti pubblici elenca una serie di casi nei quali è possibile utilizzare tale procedura per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Di tali casi si ricorda, in particolare, quello di cui alla lettera c) del comma 2, che consente l’uso della citata procedura “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.

 

Semplificazione per l’operatività di impianti mobili di smaltimento (lettera c))

 

La lettera c) introduce una semplificazione procedurale nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l’ausilio di impianti mobili (nuovo comma 7-bis dell’art. 28 del D.L. 189/2016).

In tal caso, la disposizione introdotta prevede la riduzione da 60 a 15 giorni del termine previsto dall’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto.

L’art. 208 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disciplina, al comma 15, il caso di impianti mobili di smaltimento o di recupero, prevedendo che gli stessi siano autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, lo stesso comma 15 stabilisce che l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione unica di cui è in possesso e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta, e che “la regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”.

 

Metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie (lettera c-bis))

 

La lettera c-bis), introdotta durante l'esame alla Camera dei deputati, inserisce un nuovo periodo dopo il settimo periodo del comma 11 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di disciplinare i controlli sulle frazioni di rifiuto che residuano dalle macerie dopo che, in fase di raccolta o di deposito temporaneo, si è provveduto allo scarto dell’amianto e all’eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

I periodi quinto e sesto del comma 11 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 prevedono che, qualora il rinvenimento di amianto nelle macerie avvenga durante la raccolta o il deposito temporaneo, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento.

Si ricorda che nell’allegato D alla parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), recante “Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000”, il codice 20.03.99 identifica i “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.

 

Per le frazioni residuali di cui sopra, la norma in esame prevede che la verifica che le stesse siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.

Si ricorda che le procedure per la caratterizzazione dei rifiuti dipendono anche dall’operazione e dall’impianto di recupero o smaltimento a cui gli stessi rifiuti sono destinati. Per esempio, ai fini dello smaltimento in discarica si fa riferimento al D.M. Ambiente 27 settembre 2010 (recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica…”), come modificato dal D.M. Ambiente 24 giugno 2015. Ai fini del recupero mediante procedure semplificate, invece, si fa riferimento al D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e al D.M. 12 giugno 2002, n. 161, rispettivamente per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi.

 


Articolo 4-bis
(Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

 

 

L’articolo 4-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati.

 

A tal fine, la disposizione riscrive il comma 6 dell’art. 31 del D.L. 189/2016 che attualmente prevede che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, sia possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori (che quali devono essere iscritti nella speciale “Anagrafe antimafia degli esecutori” prevista dall’art. 30, comma 6, del medesimo decreto-legge 189/2016). La stessa disposizione stabilisce che sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti così indicati.

 

Attraverso la riscrittura del comma 6 si introducono le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

 

§  è esteso il campo d’applicazione della norma così da consentire la subappaltabilità (alle condizioni indicate, cioè previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla normativa) non solo delle lavorazioni speciali (come prevede il testo vigente) ma di tutte le lavorazioni;

§  è specificato che se si intende subappaltare lavorazioni con l’autorizzazione del committente, il contratto deve, a pena di nullità, contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto;

§  è previsto che la dichiarazione di voler procedere al subappalto, da inserire nel contratto, deve indicare le opere e le quantità da subappaltare”, ma non anche – diversamente dalla formulazione odierna – l’identità dei subappaltatori. Il nominativo dell’impresa subappaltatrice dovrà infatti essere fornito successivamente (v. infra).

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di chiarire il significato della previsione secondo cui il contratto deve recare l’indicazione “delle quantità da subappaltare”.

 

§  è introdotto l’obbligo di trasmettere, prima dell'inizio delle lavorazioni, un addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici (per le quali rimane il requisito di iscrizione nella succitata “Anagrafe antimafia degli esecutori” prevista dall’art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016).

Si valuti l’opportunità di precisare quale sia il soggetto destinatario della trasmissione.

 


Articolo 5
(
Estensione al territorio dei Comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

 

 

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, estende la misura prevista a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”, a valere sulle risorse disponibili già assegnate, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del D.L. 189/2016, e ai comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E”, in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell’accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni).

 

I territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono indicati negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e 30 ottobre 2016) e 2-bis[7] (sisma del 18 gennaio 2017) del D.L. 189/2016.

A tal fine, l’articolo interviene operando una integrazione al disposto del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017.

 

La formulazione originaria e vigente dell’articolo in esame, prima delle modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati, estende la misura “Resto al Sud” ai comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, senza derogare ai limiti di età previsti ai fini dell’accesso alla stessa e senza porre come condizione che i comuni stessi presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E”.

 

L'art. 1 del D.L. 91/2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 601, L. n. 145/2018), dispone l’attivazione della misura denominata «Resto al Sud», diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che:

·         non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che

·         siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (commi 2 e 6).

L’istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA, soggetto gestore della misura[8] (comma 3).

L’istanza possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, dai soggetti predetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

a) impresa individuale;

b) società, ivi incluse le società cooperative[9].

La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria, fatta eccezione per le attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

Come sopra detto, i beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni in questione (comma 6)[10].

Appare opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate: si tratta dunque di un incentivo a sportello, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

L’istruttoria sull’istanza è svolta da INVITALIA, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ad esclusione dei periodi necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste, una sola volta (comma 5)[11].

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore de minimis (comma 7).

Il finanziamento consiste per:

·         il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per

·         il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento (secondo quanto previsto dal D.M. 9 novembre 2017, n. 174, attuativo del comma 15 e la convenzione INVITALIA-ABI, attuativa del comma 14).

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito, prestata da una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame (l’istituzione della Sezione speciale e le modalità operative della garanzia sono state disciplinate dal D.M. 15 dicembre 2017[12]).

Attraverso la misura “Resto al Sud” sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse[13] (commi 10 e 11).

I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai soci beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 12).

Quanto alle risorse finanziarie stanziate per la misura, il comma 16 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura – a valere  sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire, previa rimodulazione e riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo, in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 17 ha demandato al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

 

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal soggetto gestore del Fondo, INVITALIA, le risorse complessivamente assegnate (1.250 milioni di euro nel periodo) e poi oggetto di riparto annuale ai sensi delle predette delibere CIPE, sono destinate, per quota parte (275 milioni) alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e per quota parte (975 milioni) per il finanziamento della misura in senso proprio.

Alla data del 25 ottobre 2019, le domande approvate sono state 3907, con un impegno di spesa correlato di 135 milioni di euro, mentre, le domande in corso di valutazione sono circa 380, mentre quelle in compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura sono circa 13.000. INVITALIA stima, applicando un tasso percentuale medio di approvazione, che le domande pendenti assorbiranno ulteriori 175 milioni di euro. L’andamento viene considerato in linea con l’avvio della misura, posto anche che non risulta ancora pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto ministeriale attuativo delle norme estensive dell’ambito di applicazione della misura stessa contenute nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 601), le quali, come sopra accennato, hanno disposto che l’incentivo “Resto al Sud” si applichi ai giovani imprenditori fino a 45 anni di età (anziché fino a 35 come originariamente previsto) e anche a coloro i quali esercitano attività libero professionali (oltre che alle imprese e alle società).

 


Articolo 5-bis
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale (con l’impegno di non modificarla per un decennio) nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, prevede che le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni colpiti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Lo stesso comma prevede, come condizione per l’assegnazione degli incentivi/premi in questione, l’impegno a non modificare la residenza/dimora abituale per un decennio.

Si osserva che la norma non indica le conseguenze (ad es. in termini di restituzione dell’incentivo) nel caso in cui tale impegno non dovesse essere rispettato.

 

Il comma 2 stabilisce che gli incentivi e i premi contemplati dal comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Viene altresì previsto che:

- le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione;

- i benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei comuni individuati dal comma 1.

Si osserva che non è chiarito se anche in tale ultimo caso sia richiesto l’impegno a non modificare la residenza/dimora abituale per un decennio.

 

Il comma 3 demanda alle regioni l’individuazione dei comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

 

Si fa notare che la promozione dell'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza nei piccoli comuni (intesi come “i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti”), nonché dell'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni, rappresenta uno degli obiettivi della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”.

La stessa legge prevede, all’art. 2, che “per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento … al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità”.

Si segnala altresì che alcune regioni hanno adottato misure specifiche per incentivare il trasferimento della residenza nei piccoli comuni del proprio territorio a rischio di spopolamento. Si ricordano, a titolo di esempio, gli interventi adottati dalle regioni Sardegna e Molise.

Si veda per la Sardegna l’art. 3-bis della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, che prevede un contributo a fondo perduto per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un Comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti al piccolo Comune e un contributo a fondo perduto a coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale, da un Comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti al piccolo Comune che ne sia sprovvisto.

Per la regione Molise si veda l'avviso pubblico emanato con deliberazione n. 362 del 16 settembre 2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 10 dicembre 2018, nell’ambito dell’intervento del Fondo (istituito dall’art. 45 della L. 99/2009) preordinato alla promozione di sviluppo economico - intervento strategico “Reddito di residenza attiva - Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazione fino a 2000 abitanti”. L’avviso fa parte degli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e finanze e la Regione Molise, n. 79716 del 27 giugno 2019. Esso definisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributi economici, suddivisi in tre annualità, per i soggetti che intendono trasferire la propria residenza in uno dei comuni molisani con meno di 2.000 abitanti e che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel comune o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico culturale.

 


Articolo 6
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

 

 

L’articolo 6 modifica l’art. 23, comma 1-bis, del D.L. 32/2019 (convertito dalla L. 55/2019), al fine di estendere anche ai comuni elencati nell’allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell’allegato 1, del D.L. 189/2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali (lettera a). Al riparto dei previsti fondi si provvede con l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali (lettera b).

 

Il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 32/2019 assegna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ai comuni con più di 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Le risorse sono assegnate al fine di attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018), che regolano, per gli enti locali, compresi quelli in disavanzo, la possibilità di utilizzo della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione con alcune limitazioni.

Il citato comma 897 (art. 1, legge di bilancio 2019), in particolare, consente in via generale agli enti locali l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera a) al 31 dicembre dell'esercizio precedente. L’importo del risultato di amministrazione che può essere applicato al bilancio di previsione è peraltro calcolato al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. Inoltre, gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

 

Relativamente all’individuazione dei comuni colpiti, la norma oggetto di modifica fa riferimento ai comuni inclusi negli elenchi citati al comma 13-bis dell’art. 48 e all’allegato 1 del D.L. 189/2016.

Il richiamato comma 13-bis dell’art. 48 del D.L. 189/2016 indica i comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, ove sono elencati, rispettivamente, i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Si segnala che, a norma dell'art. 18-undecies, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, in particolare, il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 nel D.L. 189/2016, è stato esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies.

Pertanto, con la modifica apportata dalla lettera a) dell’art. 6 in esame, l’individuazione dei comuni interessati dall’attribuzione dei contributi non è più effettuata dall’art. 23, comma 1-bis, del D.L. 32/2019 mediante il rinvio al comma 13-bis dell’art. 48 del D.L. 189/2016 (concernente la materia delle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari da parte di soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma) bensì direttamente con l’esplicito rinvio anche all’elenco dei comuni di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016.

In sostanza, in forza della norma in esame i comuni interessati dalla attribuzione del previsto contributo risultano essere i comuni, con più di 30 mila abitanti, indicati negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016.

 

Con la lettera b) dell’art. 6, si stabilisce altresì che al riparto dei previsti fondi si provvede con l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nella relazione illustrativa al provvedimento in esame si precisa che “con tale previsione il Governo dà seguito e attuazione a un ordine del giorno (9/1898/21) presentato alla Camera dei deputati, che chiedeva di estendere la predetta misura ai comuni di cui al menzionato allegato 2”.

 


Articolo 7
(Anticipazioni ai professionisti per le prestazioni tecniche relative alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

 

 

L’articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016 che disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (comma 1), e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l’obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione (comma 2).

 

Il comma 1 dell’art. 7, che modifica l’articolo 4, comma 3, primo periodo, del D.L. 189/2016, istitutivo del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, estende la destinazione delle risorse di tale Fondo anche per le anticipazioni dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori di cui all’art. 34 comma 7-bis del medesimo D.L. 189/2016.

 

Il comma 2 modifica il citato comma 7-bis dell’art. 34 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l’obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L’art. 34 del D.L. 189/2016 stabilisce, al comma 5, un limite all’entità del contributo pubblico riconosciuto alle prestazioni necessarie allo svolgimento dell’attività tecnica su interventi edilizi di “riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici” del 2016.

Il comma 7-bis dell’art. 34 del D.L. 189/2016, aggiunto dall'art. 37, comma 1, lett. c-quater), n. 2), del D.L.109/2018 (cd. decreto Genova), è finalizzato a disciplinare le modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti citati, ai quali spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un’anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista e una anticipazione del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Il restante importo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. La definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un’apposita ordinanza commissariale (che non risulta ancora emanata).

La relazione tecnica al provvedimento in esame chiarisce che, poiché l’anticipazione del compenso è già prevista dal comma 7-bis dell’art. 34 del D.L. 189/2016, la disposizione in esame non reca nuovi o maggiori oneri.

Si ricorda, altresì, che l’ordinanza 9 giugno 2017, n. 29, recante alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, in attuazione del summenzionato art. 34, contiene, all’allegato A, le disposizioni finalizzate all'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario medesimo e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 che possono operare nella ricostruzione. Gli articoli 7 e 8 del Protocollo d'intesa, allegato A, disciplinano le fattispecie relative alle spese per le prestazioni tecniche e le percentuali di contributo erogato ai professionisti, mentre all'art. 13 stabilisce la durata dell'accordo medesimo che aveva efficacia sino al 31 dicembre 2018. L’art. 10 del medesimo Protocollo d’intesa specifica che Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del vice commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

 

 


Articolo 8
(Proroga di termini)

 

 

L’articolo 8 prevede, al comma 1, la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali.

In particolare, la lett. a), riformulata presso la Camera, differisce il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016; la lettera a-bis), introdotta dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di applicare ai sindaci e assessori dei comuni colpiti dal sisma con meno di 5.000 abitanti l’indennità di funzione prevista per i comuni fino a 30.000 abitanti.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2020 l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

Il comma 1-ter dispone che le Autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo D.L. n. 189/2016. La proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il comma 2 riduce del 40% l’ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020.

Il comma 2-bis, dispone che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

 

Il comma 3 proroga dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017.

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria.

 

Il comma 1, alla lettera a), come sostituita durante l'esame presso la Camera, prevede il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, 2019 nonché agli esercizi 2020 e 2021 (scadenze non previste dal testo originario) dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016[14] che ha interessato il Centro Italia (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del D.L n. 269 del 2003.

A tal fine, viene novellato l’articolo 44, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 189/2016[15], che prevedeva già il differimento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

In particolare, il pagamento delle rate in scadenza nei suddetti esercizi viene differito, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo anno e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.

Gli oneri derivanti da tale disposizione vengono coperti dal comma 4 dell’articolo 8 in esame (v. oltre).

 

La lettera a-bis) del comma 1, introdotta durante l’esame alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2024 la facoltà conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici ed in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una zona rossa - di applicare l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale.

 

I comuni interessati dalla disposizione in esame sono quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici:

§  del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del D.L. 189/2016;

§  del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del D.L. 189/2016;

§  del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del D.L. 189/2016.

 

La disposizione apporta una modifica all'articolo 44, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 (comma introdotto dall’art. 9-bis del D.L. 8/17), che dava la possibilità di aumentare le indennità di funzione di sindaci e assessori per un anno. Successivamente, tale termine è stato portato dapprima a due anni, con il D.L. 148/2017 (art. 2-bis, comma 29 che, al contempo, ha inciso anche sul monte orario dei permessi e licenze degli amministratori locali), e successivamente a tre anni, ad opera dell’articolo 015, comma 1, lett. b), del D.L. 55/2018.

 

La disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2024 la deroga al regime delle indennità, disciplinate dal D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).

 

Il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall’indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 TUEL). L’indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000.

 

 

L'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale.

 

Il D.L. n. 78/2010, oltre a sopprimere la parametrazione dell’indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale (art. 5, co. 6, lett. b), ha ridotto l’indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10% per i restanti comuni (art. 5, co. 7).

Nell’operare la riduzione dell’indennità, il D.L. 78/2010 ha rinviato ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e “deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi” (Corte dei conti, Sezione riunite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1; si veda da ultimo Corte dei conti, Sez. di controllo regione Sardegna, parere 23 settembre 2019, n. 58). Per gli importi dell’indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54).

 

A sua volta l'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) ha previsto un aumento del numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa.

In particolare (comma 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (comma 136).

 

La disposizione in esame, dunque, deroga alle citate disposizioni (art. 82 TUEL e art. 1, comma 136, L. 56/2014); fa, in ogni caso, espressamente salva la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità (art. 61, comma 10, D.L. 112/2008).

 

L'art. 61, comma 10, del D.L. 112/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, venissero rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di stabilità. Inoltre, il D.L. 112 ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione (art. 76, comma 3).

 

Il comma 1, lettera b), limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma.

A tal fine viene modificato il comma 3 dell’articolo 44 del D.L. n. 189/2016, che, nel disporre la sospensione, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, di tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché delle Province in cui questi ricadono) relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, prevede la possibilità di proroga di tale sospensione mediante decreto del Ministro dell’interno, di concerto con quello dell’economia.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso della Camera, modifica l'articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando al 31 dicembre 2020 (rispetto al vigente termine del 31 dicembre 2019) l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate, e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 2016, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

 

Si ricorda che l’articolo 48, comma 7, stabilisce l’esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni (indicate nell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016). Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986). La norma prevede inoltre che non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata.

 

Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, dispone che le Autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 189/2016, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo D.L. n. 189/2016.

Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.

La proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 109/2018, dunque, ai territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

 

Nel rimandare alla decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 e alle osservazioni formulate al comma 2-bis, si osserva che il comma 1-ter andrebbe coordinato con quanto già disposto dal comma 3 del presente articolo, il quale proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale ? dell’azienda.

 

Il comma 2 stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi (cd busta paga pesante), in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti (commi 11 e 13 dell’articolo 48) ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

 

Si ricorda che il decreto ministeriale 1º settembre 2016, e successivamente i commi 10 e 10-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dispongono la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei soggetti che a partire dalla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

I commi 11 e 13 del richiamato decreto legge n. 189, come da ultimo modificati dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cd decreto clima), stabiliscono tra l’altro che i soggetti dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, e diversi dagli esercenti attività agricole, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Si segnala infine che già in passato il legislatore è intervenuto riducendo l’ammontare del non versato da restituire come conseguenza di eventi sismici (cfr. l’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, infra).

 

Gli oneri derivanti dal comma 2 vengono coperti dal comma 4 dell’articolo 8 in esame (v. oltre).

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE (UE) n. 651/2014 (GBER), secondo le modalità procedimentali e certificative già disciplinate dal D.L. n. 189/2016 (comma 1 dell’articolo 12-bis).

Si rinvia, in proposito, alla Decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 con la quale la Commissione ha dichiarato illegittime talune misure di aiuto connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo e a  calamità naturali verificatesi in Italia dal 1997 al 2002. Tra le misure di aiuto prese in considerazione dalla Commissione, rientrano taluni interventi normativi – analoghi a quelli di cui al comma 2 - che hanno prorogato i termini per il pagamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori sospesi in conseguenza dell’evento calamitoso, disponendo che il pagamento avvenisse tramite versamento in misura ridotta dell’ammontare ancora dovuto delle imposte.

Tra le misure dichiarate incompatibili dalla Commissione UE vi è l’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tale articolo - per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009 – ha disposto che la ripresa della riscossione avvenisse, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012; ed ha disposto altresì che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, fosse ridotto al 40 per cento. La Commissione europea, nel dichiarare l’illegittimità di tale intervento ha affermato che: “Nella valutazione dei regimi di aiuto contemplati dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, è tenuta a verificare che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

– deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale;

– l’aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale.

Ciò posto, si valuti l’opportunità di precisare che il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2 debba avvenire nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE (UE) n. 651/2014 (GBER), secondo le modalità procedimentali e certificative già disciplinate dal D.L. n. 189/2016, ovvero nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti “de minimis”.

Più nel dettaglio, si ricorda che l’art. 107, par. 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevede che «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali» siano compatibili con il mercato interno. Il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), applicabile fino al 31 dicembre 2020, esenta dall’obbligo di notifica alla Commissione, tra l’altro, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, alle condizioni fissate dall’articolo 50 del medesimo regolamento. L’articolo citato dispone, nel dettaglio, che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento[16].

Fanno comunque eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli

Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316.

 

Il comma 3 proroga dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale ? dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS).

A tal fine, viene novellato il comma 24 dell’articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017, il quale, per i predetti soggetti, aveva differito al 31 maggio 2018 la sospensione dei pagamenti delle fatture in oggetto, già originariamente disposta dall’articolo 48, comma 2 del D.L. n. 189/2016.

Il termine del 31 maggio 2018 è stato poi ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2019 dall’articolo 1, comma 6 del D.L. n. 55/2018 e al 1° gennaio 2020 dall’articolo 9, comma 2-quinquies del D.L. n. 91/2018.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le sospensioni sono disciplinate dalle autorità di settore che, con propri provvedimenti, individuano le necessarie compensazioni tariffarie.

 

Il comma 4, modificato durante l’esame alla Camera, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) e dal comma 2 dell’articolo 8.

 

Gli oneri vengono complessivamente quantificati in 16,54 milioni di euro per l'anno 2020,19,74 milioni di euro per l'anno 2021,16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.

 

La copertura viene effettuata a carico delle risorse previste per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche, di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n.244/2007 (legge finanziaria per il 2008) (comma 4, lettera b)).

Sulle medesime risorse insistono altre coperture relative a norme introdotte dal decreto in esame (per la proroga della sospensione dei mutui e della esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 2012, nonché per la proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili).

 

Si segnala che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111/2019 (A.S. 1547), approvato il 21 novembre 2019 dal Senato e, utilizza, all’articolo 8, comma 2, una copertura di 13,8 milioni a valere sulle medesime risorse. La Commissione Bilancio del Senato, con riferimento all'articolo 8, nel confermare l'idoneità e la consistenza delle risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri, ha precisato che per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 le risorse giacenti sulle contabilità speciali n. 1386 e n. 1923 sono pari, alla data del 25 ottobre 2019, rispettivamente a euro 153.087.990,27 e a euro 63.394.864,95.

 

Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Articolo 9
(
Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

 

 

L’articolo 9, come sostituito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede, al comma 1, che alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano essere concessi:

-         mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile;

-         contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;

-         mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

 

Viene, poi, specificato, che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.

 

Rispetto alla versione originaria dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.123 del 2019, è stata prevista una diversa articolazione delle misure, originariamente individuata nella possibilità di concedere un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Nel testo modificato, si distingue, invece, tra mutui agevolati per investimenti e mutui agevolati senza vincolo di destinazione, rispetto ai quali viene previsto un limite diverso di finanziamento rispetto alla spesa complessiva.

 

Il comma 2 prevede l’applicabilità dei massimali previsti dalla normativa europea per gli aiuti de minimis.

 

Il comma 3, inserito nel corso dell’esame in alla Camera, prevede che le misure previste dall’articolo in esame si applichino anche alle imprese boschive ubicate negli stessi comuni colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

 

Si ricorda al riguardo che il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali reca all’art. 3, comma 2, lettera q) la definizione di impresa forestale. È tale l’impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali. Tali elenchi o albi devono essere articolati per categorie o sezioni, distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, delle loro capacita' tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni, prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

 

Il comma 4 reca la copertura dell’onere, stabilita in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il ddl di bilancio per il 2020-2022 (A.S. 1586), all’esame del Senato, dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 

Il comma 5, di natura innovativa rispetto al testo originario, rinvia, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità delle agevolazioni previste dal comma 1.

 

 


Articolo 9-bis
(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)

 

L'articolo, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone la ulteriore proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019, limitatamente agli skilift siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

 

Con la disposizione, si interviene sull’articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituendone il comma 5-bis.

La norma vigente ha previsto che, in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, sia prorogata di un anno - dunque sino al 2019, in base alla norma attualmente vigente - previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

Con la novella introdotta dalla Camera, viene mutato il riferimento agli impianti di risalita - riferendosi la nuova norma sia a quelli in scadenza nel 2018 e sia nel 2019 - e si proroga al 31 dicembre 2020 la vita tecnica di tali impianti (limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, come già previsto dalla legislazione vigente). Si prevede, come fa la norma già vigente, la previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

La norma, qui oggetto di ulteriore proroga, era stata prevista con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 e, successivamente, era stata modificato dall'art. 1, comma 1135, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con una proroga a tutto l'anno 2019. Si ricorda che la lettera c) del comma 1135, oltre a  prorogare di un ulteriore anno la vita tecnica degli impianti di risalita, aveva anche esteso l'ambito di applicazione della disposizione anche agli skilift siti nella regione Marche.

 

La norma in parola prevede una deroga espressa a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 203 del 2015 che contiene le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie, destinate al trasporto di persone.

Tale decreto ministeriale stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/9/CE - relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone -precisando che spirato il periodo di vita tecnica dell’impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.

La direttiva 2000/9/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dal regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, che stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Sulla vita tecnica degli impianti a fune sono intervenute negli ultimi anni diverse norme legislative:

§ il decreto-legge n. 150 del 2013 , ha disposto una proroga dei termini per la scadenza della vita tecnica degli impianti a fune;

§ il decreto-legge n. 133 del 2014 (art. 31-bis, co. 1) ha eliminato i termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri, quando gli stessi risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 dell’art. 31-bis, ha previsto quindi, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, la possibilità di una proroga per gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non sia scaduta, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. In attuazione del comma 2 è stato emanato il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2014 che ha confermato la concessione della proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune (Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2014). Il comma 3 dell’art. 31-bis ha esteso i benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali

§ il decreto-legge n. 185 del 2015 (art. 10, co. 2-bis) ha quindi portato la proroga, originariamente di un anno, a due anni. astrutture e trasporti n. 10 del 2 febbraio 2016. Le disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono state invece recentemente definite con D.M. 11 maggio 2017.

Si segnala che disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono state recentemente recate altresì con il Decreto 29 maggio 2019, n. 189, "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto.".


Articolo 9-ter
(Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera)

 

 

L’articolo 9-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019 un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Successivamente le modalità applicative del regime sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 31 maggio 2019.

 

Per una dettagliata ricostruzione del regime opzionale richiamato si consiglia la lettura della scheda dell’articolo 5-bis del dossier Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

 

La disposizione in esame dispone pertanto che anche le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), possono optare per il regime fiscale opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento.

 

 

 


Articolo 9-quater
(Modifiche all’art. 94-bis del Testo unico sull’edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

 

 

L’articolo 9-quater, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.

 

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1., dell’articolo in esame sostituisce, al comma 1, lettera a), numero 1, dell’art. 94-bis del DPR n. 380/2001, il riferimento al peak ground acceleration-PGA con quello ad “accelerazione AG” ai fini della definizione degli “interventi rilevanti per la pubblica incolumità” nelle località a media sismicità.

Il testo vigente del comma 1, lettera a), numero 1, del vigente art. 94-bis - introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 32/2019 (c.d decreto sblocca cantieri) – prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del Testo unico sull’edilizia, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83, interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, tra gli altri, “gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g).

Come riportato sul sito della Protezione civile, la PGA-Peak Ground Acceleration è definita come valore di accelerazione massima del suolo misurata nel corso di un terremoto o attesa in un determinato sito. È una grandezza di significato analogo ad Ag (accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante), ma che tiene conto dell’influenza degli eventuali effetti di amplificazione del moto sismico dovuti alle caratteristiche del sottosuolo o alla topografia.

 

Il comma 1, lettera a), numero 1, punti 1.2 e 1.3 modificano, poi, i numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 1 del citato art. 94-bis al fine di stabilire che le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, non costituiscono “interventi rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità se effettuati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Si ricorda che l’art. 94-bis considera - nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del Testo Unico - interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera a):

1)         gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità, zona 1, ed a media sismicità, zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,20g e 0,25g: tale categoria di interventi risulta da una modifica approvata dal Senato in prima lettura.

2)         le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3)         gli interventi relativi a:

-           edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 'rilievo fondamentale' per le finalità di protezione civile

-           nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che “possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso”.

Sono invece considerati interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (lettera b):

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, zona 3 e zona 2, quest'ultima limitatamente a valori del PGA compresi fra 0,15g e 0,20g;

2)         le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3)         le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2), vale a dire le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non richiedano più articolate calcolazioni e verifiche per la loro particolare complessità strutturale;

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Sono poi definiti, alla lettera c), interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità gli interventi che, per loro caratteristiche che la norma definisce 'intrinseche' e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 3 dell’art. 94-bis del DPR n. 380/2001 stabilisce, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, il divieto di iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art. 94.

Tuttavia, il successivo comma 4 della citata norma prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, in deroga a quanto previsto all'art. 94, comma 1, le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione scritta non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" così qualificati dalla norma stessa.

Il comma 3 del citato art. 94-bis stabilisce che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. Tale ultima disposizione, a sua volta, precisa che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

In sostanza, dunque, la norma in esame appare finalizzata ad escludere la previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle zone a bassa sismicità.

 

 

Le zone sismiche

 

Nel 2003 sono stati emanati i nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale: l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003) ha dettato i principi generali sulla base dei quali è stato compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Le classi sismiche sono le seguenti:

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti.

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti.

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari.

Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari.

In base alla OPCM le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1 alla ordinanza stessa, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica. Si rammenta che quattro allegati alla ordinanza costituiscono parte integrante della stessa. Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati per la riduzione del rischio sismico in materia di sisma-bonus sono state adottate con il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito sono classificati gli interventi di miglioramento, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; interventi di adeguamento quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

 

Il comma 1, lettera a), numero 2, punto 2.1, dell’articolo in esame apporta, inoltre, una modifica di carattere formale al comma 1, lettera b), numero 1, dell’art. 94-bis del Testo unico sull’edilizia volta a chiarire che rappresentano interventi di “minore rilevanza” anche gli interventi in zona 3 (zona a bassa sismicità).

 

Infine, il comma 1, lettera a), numero 2, punto 2.2 novella il numero 2 della lettera b) del comma 1 dell’art. 94-bis aggiungendo la previsione che tra gli interventi di “minore rilevanza” concernenti le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti rientrano anche quelli relativi ad edifici e infrastrutture di cui alla lettera a), punto 3 (ossia edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali situati nelle località a bassa sismicità).

 

 


Articolo 9-quinquies
(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

 

 

L’articolo 9-quinquies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, riscrive la disposizione che vieta la concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data.

 

Il testo vigente del primo periodo della norma oggetto di riscrittura (recata dal comma 5 dell’art. 3 del D.L. 39/2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”) prevede che i citati contributi o agevolazioni per gli immobili danneggiati dal sisma dell’Aquila non spettano per i beni alienati dopo la data del sisma (vale a dire dopo il 6 aprile 2009).

La riscrittura operata dall'articolo in esame prevede invece che la non spettanza di contributi e agevolazioni sia limitata ai beni alienati, dopo la medesima data, a soggetti privati diversi:

-       dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado;

-       dal partner dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e dal convivente di fatto. La disposizione fa, infatti, riferimento alla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, la quale disciplina, all’art. 1, sia l’unione civile (commi 1-35) che la convivenza di fatto (commi 36-65).

 

L’articolo in esame sostituisce interamente il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 39/2009 con una nuova formulazione in cui, rispetto al testo vigente, non figurano più le disposizioni collocate nei periodi secondo, terzo e quarto. Al fine di rendere più agevole il trasferimento della proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo e di semplificare gli adempimenti connessi al trasferimento medesimo, risultano infatti soppresse le disposizioni del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 39/2009 che prevedono:

-         il divieto di alienazione (a pena di nullità) della proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo, o ogni altra agevolazione per la ricostruzione, per 2 anni dalla concessione del contributo;

-         la trascrizione della concessione del contributo, o dell'agevolazione (ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità) nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto e sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.

 


Articolo 9-sexies
(Personale a tempo determinato del comune de L’Aquila)

 

 

L’articolo 9-sexies – introdotto nel corso dell’esame presso la Camera riconosce anche per il 2020 al Comune de L’Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame dispone che tale facoltà è esercitabile, fino al 31 dicembre 2020:

-         in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

-         applicando il sistema derogatorio previsto dall’articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato;

      In base al richiamato comma 14, il comune de L’Aquila sino al 2019 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 1, c. 715, della L. 205/2017) può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2, c. 3-sexies, del D.L. 225/2010, ossia in deroga a determinate disposizioni sul blocco delle assunzioni[17], avvalendosi del sistema derogatorio di cui all’art. 7, c. 6-ter, del D.L. 43/2013 (che consente di derogare alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di pubblico impiego), nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

-          nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni sul contenimento della spesa complessiva di personale.

 

 


Articolo 9-septies
(Certificazione degli interventi in variante sugli edifici privati colpiti dal sisma del 2009)

 

 

L’articolo 9-septies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

 

La disposizione in commento modifica l’art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, intervenendo sul comma 5-bis che individua una serie di misure finalizzate a sanzionare eventuali ritardi nei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici e prevede specifiche certificazioni a conclusione dei lavori.

Per quanto di interesse per la disposizione in esame, il comma 5-bis prevede, in caso di migliorie o di altri interventi difformi, che siano il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario a certificare che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente e ad accludere le quietanze dei pagamenti effettuati (nono periodo).

Analoga certificazione deve essere effettuata dal committente in relazione alle migliorie o agli interventi difformi apportati su un immobile isolato o sulle parti esclusive di un immobile in aggregato (decimo periodo).

 

L’articolo in esame sostituisce il nono e il decimo periodo del comma 5-bis stabilendo che:

§  per i lavori realizzati su parti comuni di un edificio, in caso di migliorie o di altri interventi difformi, spetta al direttore dei lavori, all’amministratore di condominio, al rappresentante del consorzio o al commissario certificare che i lavori sono stati contrattualizzati e allegare le quietanze dei pagamenti effettuati (nono periodo);

§  per i lavori realizzati su parti di un edificio soggette a proprietà esclusiva o su immobili isolati, in caso di migliorie o di altri interventi difformi, spetta al singolo condomino, o al proprietario l’onere di consegnare la certificazione attestante il riconoscimento (e non, come previsto attualmente, al committente).

 


Articolo 9-octies
(Stanziamenti in favore di comuni e uffici in relazione al sisma del 6 aprile 2009)

 

 

Il presente articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

Tali stanziamenti sono operati mediante modifiche al comma 2 dell’art. 3 del D.L. 113/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

Tale comma ha riconosciuto ai comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione: per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli UTR (uffici territoriali per la ricostruzione); per l'anno 2019 un contributo pari a 2 milioni di euro.

Il medesimo comma ha previsto il trasferimento di tali risorse al Comune di Fossa, che le ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, degli effettivi fabbisogni.

Su tali risorse interviene la lettera a) del comma 1 del presente articolo (v. infra).

Il suddetto comma 2 dell’art. 3 del D.L. 113 ha previsto altresì, per l'anno 2019, un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (disposti dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere - contributo da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (istituito dall’art. 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012) -.

Su tali risorse interviene la lettera b) del comma 1 del presente articolo (v. infra).

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame incrementa le risorse, previste dal comma 2 dell’art. 3 del D.L. 113/2016, destinate ai comuni del cratere sismico diversi dal Comune dell'Aquila per le finalità ivi indicate, prevedendo un contributo per l'anno 2020, pari a 1,5 milioni di euro.

 

La successiva lettera b) aumenta le risorse, previste dal medesimo comma 2 dell’art. 3 del D.L. 113/2016, destinate all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere aquilano, prevedendo anche per il 2020 un contributo pari a 500.000 euro.

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, disponendo una riduzione, pari a 2 milioni di euro per il 2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


Articolo 9-novies
(Affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento da parte di una Soprintendenza)

 

 

L’articolo 9-novies, introdotto dalla Camera, integra la disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, consentendo l’affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame integra il comma 2 dell'art. 3-bis del D.L. 113/2016 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), che disciplina interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il citato art. 3-bis detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, e ad autorizzare l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, il comma 2 dell’art. 3-bis, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 2012, autorizza fino al 31 dicembre 2020, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti e con le modalità stabilite.

La novella di cui al presente articolo consente di affidare le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) al personale a tempo determinato assunto, ai sensi delle norme in esame, dalla suddetta Soprintendenza, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con le società Ales-Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ed Invitalia S.p.A.

 

La disciplina e le funzioni del RUP sono previste dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016); in particolare, il RUP svolge le seguenti funzioni: formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, o assensi, comunque denominati; verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.  è la società  in house del Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo (MiBACT) - che ne detiene il 100% del pacchetto azionario - impegnata in attività  di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività  di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Socio Unico. La società Ales è stata costituita ai sensi dell'art. 10, commi 1, lett. a), 2 e 3, del D. Lgs.1 dicembre 1997, n. 468 e dell'art. 20, commi 3 e 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196. Con la legge di stabilità 2016 è stata effettuata la fusione per incorporazione della società ARCUS SpA – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES SpA, avvenuta ope legis ex art. 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015 n.208.

Invitalia è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale Agenzia offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali; è, inoltre, centrale di committenza e stazione appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio. Sviluppo ltalia S.p.A., istituita con il D.Lgs. n. 1/1999, come integrato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 3/2000, in data 1° gennaio 2007, con la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 459-463, L. 296/2006), ha assunto la nuova denominazione “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa”.

 


Articolo 9-decies
(Misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma)

 

 

L'articolo 9-decies, introdotto dalla Camera, estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente.

A tal fine, viene novellato l'art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

 

In particolare, la disposizione in commento stabilisce che - anche per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 - gli Uffici scolastici regionali con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola.

 

I limiti numerici per la formazione delle classi sono contenuti del D.P.R. 81/2009.

 

Si prevede poi che i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possano istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica anche degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della L.107/2015, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

 

Il D.L. 91/2017 (L. 123/2017) all'art. 15-octies, comma 1, ha stabilito che "l'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b)".

 

Si rammenta che l'art. 1, co. 69 della L. 107/2015, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ha previsto la costituzione annuale di un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto) non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

 

Si introduce inoltre la possibilità per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di istituire, con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in deroga a specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Nello specifico, le disposizioni derogate sono:

-         l'art. 19, co 5, del D.L. 98/2011, secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma si procede conferendo la reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre scuole;

-         l'art. 19, co. 5-ter, terzo periodo, del D.L. 98/2011, secondo cui non si procede all'assegnazione di un posto di dirigente scolastico e di un posto di DSGA in via esclusiva, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo in Conferenza unificata per la definizione dei criteri di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

            Sul dimensionamento scolastico e sulla necessità di pervenire ad un accordo in sede di Conferenza unificata per la definizione del suddetto contingente, si veda la nota 19/139/CR11a/C9 del 25 luglio 2019 della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

            Per far fronte alle misure sopradescritte, si incrementa (da 2,25 milioni di euro a 4,15 milioni di euro) la spesa già autorizzata per il 2020 e si autorizza la spesa di 4,75 milioni di euro nel 2021 e 2,85 milioni di euro nel 2022. In base a quanto già previsto a legislazione vigente, dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di assegnazione di ulteriori posti.

            Gli oneri previsti sono così coperti:

-       quanto a 1,9 milioni di euro nel 2020 e 2,85 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

-       quanto a 4,75 milioni di euro nel 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

Il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» è stato istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 202, della L. 107/2015. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono state allocate sul cap. 1285.

 

            Si prevede infine che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Articolo 9-undecies
(Indirizzo e coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi)

 

 

L'articolo 9-undecies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, novella l'art. 18-bis del decreto-legge n. 8/2017 al fine di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana. La disposizione si riferisce a quelle attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile. Sono mantenute ferme, peraltro, le funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia.

La novella mantiene in capo alla medesima Presidenza del Consiglio, inoltre, le funzioni di indirizzo e coordinamento riconducibili al progetto "Casa Italia" espungendo, a tale riguardo, lo specifico riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 e nel 2017.

Riprendendo sostanzialmente quanto previsto dal testo vigente, le funzioni di indirizzo e coordinamento mirano a sviluppare, ottimizzare e integrare gli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio abitativo. Viene peraltro espunto il riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

Qui di seguito si riportano i testi a fronte delle disposizioni vigenti e delle modifiche proposte.

 

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Articolo 18-bis

Realizzazione del progetto "Casa Italia"

Testo vigente

Modifiche proposte

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017,

[segue]

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile.

[segue comma 1]  al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia.

1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all’ottimizzazione e all’integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia.

(...)

(...)

 

La struttura di missione “Casa Italia” è stata istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese anche attraverso l’utilizzo di una quota del fondo di cui al DL n. 50/2017 per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Successivamente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, è stato istituito dal DL n. 8/2017 un apposito Dipartimento presso la Presidenza del consiglio, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici (art. 18-bis, DL 18/2017). L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 86/2018 ("Riordino ministeri") ha soppresso la previsione legislativa che aveva disposto l’istituzione del Dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative funzioni rimangono comunque affidate alla Presidenza del Consiglio. Tale soppressione è stata operata mediante modifiche all’art. 18-bis del D.L. n. 8/2017 che eliminano ogni riferimento al citato Dipartimento.

 

Quanto alle funzioni di protezione civile, si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. n. 30/2017, è stato approvato il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile. Per un inquadramento di carattere generale sul sistema di protezione civile si rinvia al dossier di inizio legislatura - Ambiente, territorio e protezione civile.

 


Articolo 9-duodecies
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

 

 

L’articolo 9-duodecies, introdotto dalla Camera, rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l’utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall’art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017.

 

L’articolo 9-duodecies, aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica la misura contenuta nell’art. 3 del decreto-legge n.91/2017 che ha istituito una procedura sperimentale per l’utilizzo delle terre abbandonate o incolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, includendovi tra i beneficiari i territori compresi nei comuni colpiti dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali territori, i termini indicati nell’art. 3 del DL n.91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019.

 

L’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 ha introdotto misure per la valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il disposto ha previsto che i Comuni di tali regioni provvedano (il termine previsto nel provvedimento era di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) ad effettuare una ricognizione dei terreni di cui sono titolari al fine di poterli dare in concessione ai soggetti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. Con il provvedimento di assegnazione, l'immobile viene consegnato al beneficiario; con l'immissione in uso, il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività - agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive – indicate nel progetto presentato.

Nel caso di beni immobili privati, chi ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni può manifestare al comune l’interesse all’utilizzazione dei beni, presentando un progetto di valorizzazione. Il comune, qualora valuti positivamente il progetto, informa l'avente diritto, che può manifestare il consenso al contratto di affitto. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune o all’avente diritto un canone d'uso indicizzato.


Articolo 9-terdecies
(Modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

 

 

L’articolo 9-terdecies, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

 

La disposizione oggetto di modifica (recata dall’art. 2-bis, comma 40, del D.L. 148/2017) stabilisce, al primo periodo, che, nei centri storici o negli ambiti oggetto dei piani di ricostruzione dei centri storici (previsti dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 39/2009), i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi.

Tale disposizione viene modificata prevedendo che il programma coordinato in questione riguarda anche interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

Conseguentemente, viene operata un’analoga modifica all’ultimo periodo del citato comma 40 - ove si demanda all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere l’individuazione dei criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica - prevedendo che la valutazione stessa riguardi anche gli interventi di ricostruzione privata.

La norma in esame prevede, inoltre, sempre con una modifica al comma 40, che gli interventi previsti nel citato programma coordinato vengano attuati restando in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale (Testo unico dell’ambiente – D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e paesaggistici (Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. 42/2004).

 

 

 

 


Articolo 9-quaterdecies
(Integrazione delle funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

 

 

L’articolo 9-quaterdecies, introdotto durante l'esame presso la Camera, modifica l’art. 18, comma 1, del D.L. 189/2016 prevedendo che tra le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 rientrano anche quelle di provvedere alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame introduce all’art. 18, comma 1, del D.L. 109/2018 una nuova lettera i-ter) in base alla quale il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017:

 

§  provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto;

·         

§  dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.

 

Si ricorda che l’art. 18 del D.L. 109/2018, nel testo vigente, individua le seguenti funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016:

-          opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

-          vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

-          opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

-          coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche;

-          interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

-          tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

-          coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

-          coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico

-          espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;

-          provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni colpiti degli studi di microzonazione sismica di III livello;

-          provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi alle piccole e medie imprese previsti dall’art. 2, comma 6-sexies, del D.L. 148/2017;

-          provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

 

 


Articolo 9-quinquies decies
(Risorse della contabilità speciale per il sisma di Ischia 2017)

 

 

L’articolo 9-quinquies decies, introdotto nel corso dell’esame in presso la Camera dei deputati, stabilisce, con riferimento agli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame modifica l'art. 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), aggiungendo il nuovo comma 3-bis.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal Capo III del medesimo decreto-legge 109/2018, non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste.

 

L’art. 19 del D.L. 109/2018 prevede l’istituzione di un’apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse finanziarie finora stanziate per la ricostruzione (dal D.L. 148/2017 e dalla legge di bilancio 2018) - che vengono incrementate di 60 milioni di euro - nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l’assistenza alla popolazione. Il comma 1 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse:

§  del fondo di cui all’art. 2, comma 6-ter, del D.L. 148/2017;

Tale comma, per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020, da iscrivere in apposito fondo.

§  del fondo di cui all’art. 1, comma 765, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Tale comma ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

In base al comma 2, sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui trattasi e per l’assistenza alla popolazione. Il comma 3 prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021).

Si ricorda che il Capo III del D.L. 109/2018 disciplina gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Per un approfondimento degli interventi previsti per il sisma del 2017 ad Ischia si rinvia al relativo tema web.


Articolo 9-sexiesdecies
(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

 

 

L’articolo 9-sexiesdecies, introdotto durante l'esame alla Camera, provvede a semplificare le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

 

 

L’articolo in esame riscrive il comma 13 dell’art. 21 del D.L. 109/2018 sopprimendo le disposizioni che prevedono e disciplinano la procedura concorrenziale da seguire per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori.

Il nuovo testo si limita infatti a prevedere che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese iscritte nella speciale “Anagrafe antimafia degli esecutori”.

Si ricorda che la speciale “Anagrafe antimafia degli esecutori” testé menzionata è stata prevista dall’art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016, per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L’operatività di tale anagrafe è stata estesa, dall’art. 29 del D.L. 109/2018, anche agli interventi per la ricostruzione nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

 

Le disposizioni che risultano abrogate, in quanto non riprodotte nel nuovo testo del comma 13, prevedono:

- che la selezione avvenga mediante procedura concorrenziale, a cui (secondo la norma vigente) devono essere invitate (in numero non inferiore a 3) solo le imprese iscritte nella succitata anagrafe, intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta;

- la trasmissione degli esiti della medesima procedura concorrenziale, in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 


Articolo 9-septiesdecies
(Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

 

L’articolo 9-septiesdecies, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede e disciplina l’approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l’isola di Ischia il 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (nuovo art. 24-bis del D.L. 109/2018).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi dell’art. 24-bis del D.L. 109/2018 introdotto dall'articolo in esame.

 

Piano di ricostruzione (comma 1)

Il comma 1 del nuovo art. 24-bis del D.L. 109/2018 prevede che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in questione, nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.

 

Procedura di approvazione del piano di ricostruzione (comma 2)

In base al comma 2, per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina (prevista dall’art. 11 del D.L. 189/2016) per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati a programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In estrema sintesi, l’art. 11 prevede (al comma 1) che i citati strumenti urbanistici attuativi siano predisposti dai Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate. Il comma 4 di tale articolo stabilisce invece, tra l’altro, che i Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi e li pubblicano all'albo pretorio. Dopodiché, decorso il termine concesso ai soggetti interessati per presentare osservazioni e opposizioni, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente prevista dall’art. 16 del D.L. 189/2016. Il successivo comma 5 stabilisce che, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il Comune approva definitivamente lo strumento attuativo.

 

Al fine di tener conto dei diversi soggetti operanti in Campania rispetto a quelli previsti dall’art. 11 per le zone dell’Italia centrale, il comma 2 prevede le seguenti varianti rispetto alla procedura delineata dall’art. 11 medesimo:

a) le funzioni che l’art. 11 attribuisce all’Ufficio speciale per la ricostruzione sono affidate alla regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 dell’art. 11 è reso dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al citato comma 4 del citato è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione:

- del Commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

- del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante;

- e dei sindaci dei comuni colpiti (cioè Casamicciola, Forio e Lacco Ameno).

 

Valenza del piano di ricostruzione (comma 3)

Il primo periodo del comma 3 dispone che il piano di ricostruzione in questione assolve alle finalità:

- dei piani attuativi previsti dall’art. 11 del D.L. 189/2016;

Si ricorda che l’art. 11 dispone che la predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi in esso previsti è finalizzata alla programmazione integrata degli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

- e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana previsti dall’art. 17, comma 3, del D.L. 109/2018.

Tale comma 3 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica.

 

In base al secondo periodo del comma 3, il piano di ricostruzione, alle condizioni indicate, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati.

La norma prevede che ciò avvenga alle seguenti condizioni:

- il piano di ricostruzione riguarda i beni paesaggistici di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

L’art. 136 (con cui si apre il Capo II del Titolo I della Parte III del Codice, intitolato “Individuazione dei beni paesaggistici”) contiene l’elencazione dei seguenti immobili e delle seguenti aree di notevole interesse pubblico (che come tali soggetti alle disposizioni di tutela del Codice):

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice (quella relativa alla tutela dei beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

- il piano stesso è conforme a quanto previsto dal Codice per la pianificazione paesaggistica;

La norma, nello specifico, fa riferimento alle previsioni e prescrizioni dell’art. 135 (che disciplinano le finalità della pianificazione paesaggistica) e dell’art. 143 (che disciplina i contenuti del piano paesaggistico) del Codice.

- il piano è approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’art. 143, comma 2, dello stesso Codice.

L’art. 143, comma 2, del Codice prevede, tra l’altro, che il piano paesaggistico è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni e che lo stesso piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo medesimo.

 

Qualora le condizioni succitate siano soddisfatte (e quindi il piano abbia valore di piano paesaggistico per i territori interessati), il secondo periodo del comma 3 prevede che gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Acquisizione al patrimonio comunale delle aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito (comma 4)

Il comma 5 stabilisce che le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico:

- per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici;

- e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.

 

 


Articolo 9-duodevicies
(Modifiche all’art. 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

 

 

L’articolo 9-duodevicies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica la disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, al fine di prevedere:

§  l’erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l’assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario;

§  l’applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici;

§  l’affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte della prevista commissione giudicatrice;

§  la coerenza dei progetti degli interventi previsti, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, con tutti i piani previsti nella ricostruzione pubblica (si tratta dei piani per le opere pubbliche, le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli edifici scolastici, beni culturali e sui dissesti idrogeologici).

 

L'articolo 26 del D.L. 109/2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), oggetto di modifica, reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. La citata disposizione detta norme per le procedure di affidamento in base al Codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

 

 

In primo luogo, l’articolo in esame modifica il comma 3 dell’art. 26, al fine di:

§  prevedere per tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture – e non solo per quelli aggiudicati da parte del Commissario straordinario – riguardanti gli interventi compresi nei piani previsti per la ricostruzione pubblica, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, l’applicazione della procedura negoziata senza bando e la selezione di almeno cinque operatori economici;

§  di affidare i lavori previsti senza la valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Tale individuazione può avvenire in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto da parte del Commissario.

La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce - in base al dettato normativo - presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando.

La disposizione oggetto di modifica prevede attualmente che per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici (procedura negoziata senza bando e selezione di almeno cinque operatori).

In base alla norma vigente i lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

 

L'art. 77 del Codice dei contratti pubblici prevede che per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

 

In secondo luogo, l’articolo in esame modifica il comma 6 dell’art. 26, al fine di:

§  prevedere che i progetti degli interventi previsti, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, siano coerenti tra l’altro con tutti i piani previsti nell’ambito della ricostruzione pubblica (piani per le opere pubbliche, le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli edifici scolastici, beni culturali e sui dissesti idrogeologici).

Si ricorda che il vigente comma 6 dell’art. 26 prevede che i soggetti attuatori (di cui all’art. 27 del D.L. 109/2018) oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario stesso e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali.

 

L’articolo in esame, infine, abroga il comma 11 dell’art. 26 del D.L. 109/2018, al fine di:

§  stabilire che l’erogazione diretta dei contributi previsti per la ricostruzione pubblica e delle spese per l'assistenza alla popolazione avvenga senza la previa definizione dei criteri e delle modalità attuative operata attraverso i provvedimenti del Commissario straordinario.

Si prevede l'erogazione in via diretta per i contributi previsti, nonché per   le spese per l'assistenza alla popolazione (comma 9). Il vigente comma 11 prevede che i criteri e le modalità attuative di tale previsione sono definiti dal Commissario straordinario con propri provvedimenti, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 


Articolo 9-undevicies
(
Modifiche all'art. 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

 

 

L'articolo 9-undevicies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, novella l'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. decreto Genova), in materia di affidamento di incarichi di progettazione per gli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Si prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici (come previsto dal testo già vigente), aggiungendo che ciò avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste in materia di offerte anormalmente basse. Si aggiunge - rispetto al testo vigente dell'art. 30 oggetto di novella - la previsione che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

 

L'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha recato disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Tale disposizione fissa i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.

In particolare, il comma 6 - qui oggetto di novella - riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria e prevede, nel testo vigente, che le procedure per l'affidamento di tali incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia tutti gli operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ivi incluse quindi, oltre ai professionisti singoli, anche le società di professionisti, le società di ingegneria e gli altri soggetti indicati dalla citata disposizione).

Con la disposizione approvata dalla Camera, si prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria, avviene sì mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici (come previsto dal testo già vigente), ma si aggiunge che ciò avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione dei prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice dei contratti pubblici in materia di offerte anormalmente basse.

Si ricorda più nel dettaglio che l'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 recante il Codice dei contratti pubblici reca norme in materia di Offerte anormalmente basse. Si prevede che gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In particolare il comma 2 di tale articolo 97 dispone che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il comma 2-bis prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Infine, il comma 2-ter dispone che al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

Si rammenta che  l'art. 1, comma 20, lett. u), n. 1), del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha sostituito il precedente comma 2 dell'articolo 97, inserendo gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter, appunto richiamati nella disposizione in esame. Per approfondimenti al riguardo si veda il relativo dossier.

 

Inoltre, con la disposizione introdotta dalla Camera, si aggiunge - rispetto al testo vigente dell'art. 30 oggetto di novella - la previsione che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

L'art. 31 (recante Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al comma 8 nel dettaglio stabilisce che gli incarichi di progettazione (nonché quelli di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento) vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo codice dei contratti pubblici. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo Codice dei contratti pubblici stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, secondo le indicate modalità; la lettera a) prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

 

Nella parte finale dell’articolo in esame, viene poi riprodotto il testo vigente in base all'art. 30, comma 6, ultimo periodo, del D.L. 109/2018, prevedendo che gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione saranno a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 19 del medesimo decreto-legge, in materia di contabilità speciale del Commissario straordinario.

 

 


Articolo 9-vicies
(Interventi volti alla ripresa economica nell'Isola di Ischia)

 

 

L'articolo 9-vicies in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera, stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.   

 

A tal fine si propone novella all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Tale articolo 36 individua come potenziali beneficiarie dei contributi le imprese - ubicate nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia - attive nei seguenti settori (comma 1):

§  settore turistico e servizi connessi;

§  pubblici esercizi;

§  commercio;

§  artigianato;

§  attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali.

Le condizioni al cui ricorrere è subordinata l'erogazione del contributo sono:

-         che tali imprese siano insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia;

-         che le stesse abbiano registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e di 2,5 milioni di euro per il 2019.

 

La modifica in esame integra il comma 1 dell'art. 36 inserendo, tra i possibili beneficiari degli aiuti in parola, le imprese che abbiano totalmente cessato l'attività, nel caso di dichiarazione di inagibilità di immobile strumentale la cui ubicazione sia infungibile rispetto all'attività dell'impresa.

 

Il comma 2 dell'art. 36 citato demanda a un provvedimento del Commissario straordinario la definizione di criteri, procedure, modalità di concessione e calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato (comma 3); all'onere si provvede (comma 4) a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato intestata al Commissario straordinario di cui all'art. 19 del D.L. n. 109/2018.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 17, comma 2, del medesimo D.L. n. 109/2018 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un nuovo Commissario straordinario, in sostituzione del Commissario nominato con il D.P.R. 9 agosto 2018 (che cessa quindi di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto di nomina). Con d.P.C.M del 25 ottobre 2018 è stato quindi nominato il Commissario straordinario (Cons. Carlo Schilardi).

L’Ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 21 febbraio 2019 reca criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’art. 36 del D.L. n. 109/2018, in favore delle imprese localizzate nei comuni interessati dal sisma.

 


Articolo 9-vicies semel
(Risorse per le attività culturali nelle aree colpite da eventi sismici)

 

 

L'articolo 9-vicies semel, introdotto alla Camera, autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, si novella l'art. 1, co. 606, della L. 145/2018.

Prevede altresì il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di una quota (pari a 700.000 euro) delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

 

Risorse per attività culturali nelle aree dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza anche per il 2020 e per il 2021 la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, si novella l'art. 1, comma 606, della L. 145/2018.

In particolare, la legge di bilancio per il 2019 aveva già autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento di attività culturali nelle summenzionate zone interessate dal terremoto, disponendo che la ripartizione dovesse essere effettuata con le stesse modalità previste per il riparto delle somme destinate alle stesse finalità dall’art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), ossia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Le stesse previsioni sono dunque ora estese agli anni 2020 e 2021.

 

E' stato, conseguentemente, adottato il D.M. 113 del 26 febbraio 2019 che ha destinato le risorse ad attività culturali di spettacolo dal vivo.       

Al riguardo, si ricorda che l’art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L.19/2017) aveva previsto che per il 2017 una quota non superiore a 4 milioni di euro delle somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all’art. 24, co. 1, della L. 183/2011) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Era stato conseguentemente adottato il D.M. 16 maggio 2017, n. 218, che aveva destinato le risorse ad attività culturali di spettacolo dal vivo.

 

Alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede (ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame) mediante utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo. Per ulteriori approfondimenti si veda il focus Il Fondo unico per lo spettacolo sul sito internet della Camera dei deputati.

 

Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri di risorse per iniziative culturali nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (comma 3)

Il comma 3 prevede il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di una quota (pari a 700.000 euro) delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.

 

Il comma 614 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.

Il 70% di tale importo viene quindi trasferito, dall'articolo in esame (che introduce un secondo periodo al citato comma 614), al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che in data 17 gennaio 2019 il Ministero e il Comune dell’Aquila hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l’organizzazione e l’attivazione delle iniziative.

 


Articolo 9-vicies bis
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

 

 

L’articolo 9-vicies bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso (a far data dal 16 agosto 2018) e la città metropolitana di Catania (il 26 dicembre 2018).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

 

Ordine di priorità per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata (comma 1, lettera a))

La lettera a) del comma 1 riscrive il comma 1 dell’art. 9 del D.L. 32/2019 al fine di modificare i criteri per stabilire l’ordine di priorità da seguire ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione nell'ambito dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione (individuati dall’allegato 1 al D.L. 32/2019)[18].

A differenza del testo vigente, in base al quale i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito, il nuovo testo previsto dalla norma in esame dispone che si proceda secondo il seguente ordine di priorità:

a) richieste (avanzate dai proprietari o dagli usufruttuari o dai titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari) relative a unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che alla data degli eventi sismici risultavano adibite ad abitazione principale;

La norma in esame prevede che il requisito dell’abitazione principale deve essere inteso ai sensi dell’art. 13, comma 2, periodi terzo, quarto e quinto, del D.L. 201/2011.

Tali disposizioni individuano le caratteristiche che deve avere l’immobile per essere qualificato “abitazione principale” ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, detta imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli), cui l’imposta continua ad applicarsi con specifiche agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Con riferimento al citato D.P.C.M. 5 maggio 2011, si ricorda che con esso sono stati approvati il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (scheda Aedes) ed il relativo manuale di compilazione. Nel manuale citato, al punto 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si forniscono le seguenti definizioni per gli esiti B, C ed E:

B. Edificio temporaneamente inagibile (tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;

C. Edificio parzialmente inagibile;

E. Edificio inagibile.

 

b) richieste (avanzate dai proprietari o dagli usufruttuari o dai titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari) relative a unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, che alla data degli eventi sismici, risultavano concesse in locazione (sulla base di un contratto regolarmente registrato) o in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste (avanzate dai proprietari o dagli usufruttuari o dai titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato) relative a strutture e parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);

d) richieste (avanzate dai titolari di attività produttive o commerciali ovvero da chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione) relative ad unità immobiliari, impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste (avanzate dai proprietari o dagli usufruttuari o dai titolari di diritti reali di godimento o dai familiari che si sostituiscano ai proprietari) relative alle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Si fa notare che rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le unità immobiliari adibite a seconda abitazione.

 

Si fa notare che si tratta delle stesse casistiche contemplate (benché con un ordine diverso) dall’art. 6, comma 2, del D.L. 189/2016, che individua le categorie di soggetti che, a domanda, per le tipologie immobiliari considerate e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata.

 

Spese finanziabili con i contributi per la ricostruzione privata (comma 1, lettera b))

La lettera b) introduce una disposizione in base alla quale rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento (mediante l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive (nuovo comma 2-bis dell’art. 10 del D.L. 32/2019).

 

Assunzioni nei comuni della città metropolitana di Catania (comma 1, lettera c) e c-bis)

La lettera c) del comma 1 - che sostituisce il comma 1 dell’art. 14-bis del D.L. 32/2019 - proroga al 2021 l’autorizzazione in favore dei comuni della città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, ad assumere personale a tempo determinato in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa.

Più in dettaglio, ai suddetti Comuni è consentita la assunzione fino a 40 unità complessive di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nel limite di spesa di 0,83 milioni di euro per il 2019 e 1,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania.

Analogamente alla disposizione sostituita, le deroghe alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale riguardano:

- l’art. 259, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina la riduzione delle dotazioni organiche degli enti locali dissestati, disponendo che l’ente locale ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e che la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce;

- l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- i commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006, che riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

Il punto 2) della lettera c), con una modifica al comma 2 dell’art. 14-bis, estende all’anno 2021, la possibilità prevista per i comuni della città metropolitana di Catania, limitata agli anni 2019 e 2020, di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in base al quale dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato (o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Personale della Struttura del Commissario straordinario per il sisma del 26 dicembre 2018 (lettera d), punto 1))

Il punto 1) della lettera d) modifica il secondo periodo del comma 2 dell’art. 18 del D.L. 32/2019, al fine di prevedere un incremento di 5 unità (da 10 a 15) del contingente di personale della Struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Si ricorda che l’art. 6 del D.L. 32/2019 ha previsto, per la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni in questione, la nomina (con apposito D.P.C.M.), fino al 31 dicembre 2021, di un Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

In attuazione di tale norma la carica di Commissario è stata attribuita a Salvatore Scalia.

Nel documento depositato dal Commissario nel corso della sua audizione informale tenutasi, nell’ambito dell’esame in sede referente alla Camera dei deputati del presente decreto-legge, nella seduta del 6 novembre 2019 della Commissione VIII (Ambiente), si legge che “il Commissario straordinario è stato individuato, nella persona dello scrivente, con provvedimento della S.V. del 05/08/2019 e si affianca al commissario per l’emergenza delegato ex ocdpc 566/2018 ed individuato nella persona del dirigente generale del drpc Sicilia. La nomina del Commissario Straordinario è stata vistata dalla Corte dei Conti solo il 07/10/2018 e chi scrive si è immesso in possesso dell’ufficio il 16/10/2019 prendendo atto della assoluta mancanza di strutture umane e materiali non essendo stata prevista alcuna sede ove installare l’ufficio e la struttura di supporto, che sarà composta, a regime, da appena 10 unità, 3 delle quali consulenti, e che dovrà affrontare la ricostruzione di un’area vasta e frammentata con un elevato numero di sfollati, taluni ancora ospitati in albergo; sino a quando la struttura commissariale sarà priva di personale l’ufficio del commissario non potrà essere operativo anche perché incapace di spesa sino all’apertura della contabilità speciale che non potrà avvenire sino a quando non prenderà servizio un adeguato staff amministrativo-contabile”.

 

Riprogrammazione dello stanziamento per la Struttura commissariale per il sisma del 26 dicembre 2018 (lettera d), punto 2))

Il punto 2) della lettera d) apporta due modifiche al comma 6 dell’art. 18 del D.L. 32/2019, al fine di riprogrammare gli stanziamenti ivi autorizzati per la copertura delle spese di funzionamento della Struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Tale riprogrammazione consiste nella riduzione di 300.000 euro dello stanziamento relativo al 2019, che viene compensato da un incremento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

Tale riprogrammazione appare giustificata dalla circostanza, evidenziata nel documento depositato dal Commissario nel corso della sua audizione informale del 6 novembre 2019, che il Commissario stesso si è immesso in possesso dell’ufficio solamente in data 16 ottobre 2019 “prendendo atto della assoluta mancanza di strutture umane e materiali non essendo stata prevista alcuna sede ove installare l’ufficio e la struttura di supporto”, nonché dal fatto che “l’uf?cio del commissario non potrà essere operativo anche perché incapace di spesa sino all’apertura della contabilità speciale che non potrà avvenire sino a quando non prenderà servizio un adeguato staff amministrativo-contabile”. Per tali circostanze, quindi, è presumibile che il volume delle somme erogate sarà, per l’anno 2019, inferiore a quanto programmato in sede di emanazione del D.L. 32/2019.

Compensazione degli effetti finanziari (comma 2)

Con il comma 2 dell’articolo in esame si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l’anno 2020 e a euro 880.000 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Tale Fondo - istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione in termini di sola cassa – è teso a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

 


Articolo 9-vicies ter
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009)

 

 

L’articolo 9-vicies ter, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge.

 

Si tratta di una norma che sembra essere consequenziale alle modifiche operate dall’articolo 9-bis, che ha esteso la portata dei citati programmi (predisposti, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 40, del D.L. 148/2017, dai Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila) anche agli interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata e non solo pubblica (come invece previsto dal testo vigente).

L’articolo in esame prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi del citato comma 40 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017, in conformità con le modifiche introdotte dal presente decreto.

 


Articolo 9-vicies quater
(
Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 2012)

 

 

L’articolo 9-vicies quater, introdotto dalla Camera, proroga al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

Gli enti locali interessati dalla sospensione sono quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 maggio 2012 e individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017.

 

L’individuazione dei comuni colpiti è stata operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012. A tali territori sono stati aggiunti quelli, in presenza di nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, dei comuni indicati dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012.

L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha stabilito che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. La norma consente ai Presidenti delle regioni dei territori colpiti dal sisma (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale. Il successivo comma 44 ha prorogato lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012 al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione.

La richiamata disposizione dettata dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016, ha previsto, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la proroga all'anno 2018 della sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Con la norma in esame si dispone, per tali enti locali, che sia prorogata al 2021 la sospensione (prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo differita dal comma 1006 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti relative al 2020, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzione e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

La disposizione in esame quantifica i relativi oneri in 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale norma richiamata reca una serie di modifiche al D.L. n. 6/1998, recante interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

La norma di copertura in esame sembra riferirsi, in assenza di ulteriori specificazioni, alle disponibilità afferenti alle apposite contabilità speciali, costituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 del medesimo D.L. n. 6/1998, intestate ai presidenti delle regioni, operanti quali funzionari delegati, su cui sono confluite le risorse per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria.

La norma prevede che i fondi che affluiscono alle contabilità speciali sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

 

 


Articolo 9-vicies quinquies
(Proroga esenzione IMU ai comuni colpiti dal sisma di maggio 2012)

 

 

L’articolo 9-vicies quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

 

Il comma 1 proroga sino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

 

Viene dunque prorogato al 31 dicembre 2020 il termine– originariamente fissato dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 74/2012 (e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019) – dell’esenzione IMU per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

 

I comuni interessati dalla proroga dell’esenzione sono:

-         i comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, eventualmente ridotti nel perimetro dai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati (ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017), in considerazione dell'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione;

-         i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza al 2020 disposta dall’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017 a far data dal 2 gennaio 2019. Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda (articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 147 del 2018). L’articolo 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Si ricorda che l’esenzione in parola è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019, per i comuni dell’Emilia–Romagna, dall’articolo 1, comma 985, della legge di bilancio 2019 (legge n. 205 del 2018), mentre successivamente il decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019, articolo 26) ha esteso la medesima proroga anche ai comuni di Lombardia e Veneto.

Secondo la norma in esame, la suddetta è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

 

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 14,4 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Tale norma richiamata reca una serie di modifiche al D.L. n. 6/1998, recante interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

La norma di copertura in esame sembra riferirsi, in assenza di ulteriori specificazioni, alle disponibilità afferenti alle apposite contabilità speciali, costituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 del medesimo D.L: n. 6/1998, intestate ai presidenti delle regioni, operanti quali funzionari delegati, su cui sono confluite le risorse per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria.

La norma prevede che i fondi che affluiscono alle contabilità speciali sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

 

 


Articolo 9-vicies sexies
(
Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

 

 

L’articolo 9-vicies sexies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

L'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, interviene sulla disciplina dei mutui ipotecari o chirografari erogati da banche o intermediari finanziari in favore di soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi citati, stabilendo che per i mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero accesi in relazione alla gestione di attività commerciali ed economiche svolte nei medesimi edifici, possa essere ottenuta, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, previa autocertificazione e su domanda, una sospensione dal pagamento riferito all'intera rata ovvero alla sola quota capitale. La sospensione è riconosciuta fino all'avvenuta ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L’articolo in esame, primo periodo, modifica il richiamato comma 2-bis prorogando il termine della sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari al 31 dicembre 2020.

 

Il secondo periodo della disposizione provvede alla copertura degli oneri finanziari stabiliti nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020.

 


Articolo 9-vicies septies
(
Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

 

 

L’articolo 9-vicies septies, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare il segretario dell’ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

 

A tale proposito, si ricorda che l’albo dei segretari comunali e provinciali, gestito dal Ministero dell’interno ed al quale si accede per concorso, è articolato per sezioni regionali, nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali (art. 98 TUEL e art. 9, DPR n. 465/1997)[19].

In particolare, la contrattazione collettiva (art. 31 CCNL 16 maggio 2001) prevede la classificazione dei segretari comunali e provinciali in tre fasce professionali, denominate A, B e C:

a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione;

b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.

c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.

 

La deroga è ammessa solo nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ex art. 15, comma 4, DPR 465/1997, sia andata deserta e fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.

 

La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del TUEL e del DPR n. 465/1997.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ex Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali[20] n. 150/1999 e dell’art. 15 del DPR 465/1997, i Sindaci o i Presidenti di provincia che intendono avviare il procedimento di nomina di cui all’art. 99 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) chiedono all’Albo Nazionale o Regionale di pubblicare l’avviso di ricerca di un segretario per l’Ente.

In particolare, per i comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti, le istanze di pubblicazione devono essere inviate agli Albi Regionali di competenza, i quali previo riscontro formale e sostanziale delle stesse ne richiederanno la pubblicazione all’Albo Nazionale tramite l’apposito modulo.

Gli avvisi di avvio del procedimento di nomina del segretario sono pubblicati sul sito internet http://albosegretari.interno.it.

Ai sensi della deliberazione del CdA dell’ex Agenzia nazionale n. 150/1999, per consentire ai segretari interessati di manifestare al Sindaco o al Presidente l’interesse alla nomina nella sede, tale avviso resta in pubblicazione, sul sito internet dell’Albo, per dieci giorni consecutivi, durante i quali il capo dell’amministrazione non può procedere né all’individuazione né alla nomina del segretario titolare.

 

La deroga è accordata ai Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017. L’elenco puntuale dei Comuni interessati è recato, rispettivamente, dagli allegati n. 1. n. 2 e n. 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

A tale proposito, si ricorda che gli stessi Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati autorizzati dall’art. 2-bis, co. 27, del D.L. 148/2017 ad essere parte di convenzioni inter-regionali con altri Comuni anche se non confinanti, per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale.

Secondo la normativa ordinaria vigente, infatti, (ossia l'articolo 3-quater del decreto-legge n. 44 del 2005), i Comuni posti in posizione di confine, con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a Regioni diverse, che condividono analoghe condizioni territoriali, possono (senza maggiori oneri di finanza pubblica) stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto (nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni).

La disposizione del decreto-legge 148/2017 ha introdotto una deroga circa il requisito della contiguità territoriale dei Comuni che intendano accedere alla convenzione inter-regionale. Permangono immutati gli altri requisiti - di formato demografico ed omogeneità territoriale - previsti dalla norma vigente.

 

L’articolo in commento stabilisce, inoltre, che il segretario comunale nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell’ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell’ultima sede di servizio (comma 2).

 

Si ricorda in proposito che nell’ambito del trattamento economico spettante ai segretari, la retribuzione di posizione è collegata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare (art.41 del CCNL del 16 maggio 2001).

 

Le disposizioni introdotte possono trovare applicazione per le nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024 (comma 3).

 

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98).

In particolare, il segretario coordina i dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza.

 

 


Articolo 9-duodetricies
Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

 

 

L’articolo 9-duodetricies, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone al comma 1, che - per l’anno 2020- il Commissario straordinario, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro delle somme assegnate dall’articolo 9-undetricies, comma 1 alla contabilità speciale ad esso intestata, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l’incremento dell’offerta di beni e servizi per i cittadini e delle imprese.

 

Si ricorda che l’articolo 9-undetricies, comma 1 del provvedimento in esame, dispone che le somme versate dalla Camera dei deputati all’entrata del bilancio statale (100 milioni di euro) sono destinate per l’anno 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per poi essere trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario stesso di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016.

L’articolo 4, comma 3 del D.L. n. 189/3016 dispone che a Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui allo stesso articolo 4 destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis del D.L. n. 189. Sulla contabilità speciale confluiscono poi anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

 

Ai sensi del comma 1, il programma di sviluppo si realizza mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di connettività e di rete, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese

 

La destinazione delle risorse alle predette finalità avviene nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

 

 

Il comma 2 dispone che per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

Gli interventi proposti nell’ambito del programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario.

 

Il comma 3 dispone che al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 9-undetricies
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

 

 

L’articolo 9-undetricies, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede il trasferimento dei 100 milioni di euro -  versati dalla Camera dei deputati e destinati nell’esercizio 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate - alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partite dal 24 agosto 2016.

Si prevede, inoltre, che, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, una quota pari a 26,8 milioni di euro dei suddetti cento milioni sia destinata a favore dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, con meno di 30 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi.

 

La norma riguardante il trasferimento delle somme versate dalla Camera dei deputati risulta analoga (eccezion fatta per la diversa entità dell’importo versato) a quelle introdotte, per gli esercizi 2017 e 2018, rispettivamente, dall’art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), pari ad 80 milioni di euro, e dall’art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 85 milioni di euro.

Si ricorda che il succitato Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è stato istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”).

Il comma 3 di tale articolo dispone, tra l’altro, che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo citato.

Si ricorda altresì che la nomina dell’attuale Commissario straordinario è stata prevista dall’art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, e che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 ottobre 2018 che ha nominato Commissario il professor Piero Farabollini.

 

La norma in esame prevede, in particolare, che i suddetti 26,8 milioni di euro siano impiegati per la realizzazione di uno o più interventi, fino ad un importo massimo di 200 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.


Articolo 9-tricies
(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

 

 

            L'articolo 9-tricies, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016. In tale contesto, sono impiegati restauratori abilitati all'esercizio della professione con contratti di lavoro a tempo determinato e possono essere conferite borse di studio.

 

            In dettaglio, il programma speciale di recupero e restauro è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione e il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). L'oggetto delle attività di recupero e restauro è rappresentato dalle opere mobili custodite in depositi di sicurezza in quelle regioni colpite dal terremoto del 2016.

 

            In base agli artt. 13 e 29 del D.P.C.M. 76/2019, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e l'Opificio delle pietre dure sono istituti del MIBACT dotati di autonomia speciale afferenti - quali uffici dirigenziali di livello non generale - alla Direzione generale educazione e ricerca, la cui attività operativa e di ricerca si esplica nel campo del restauro delle opere d'arte. Gli attuali ordinamenti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e dell'Opificio delle pietre dure sono stati adottati, rispettivamente, con D.M. 7 ottobre 2008 e con D.M. 7 ottobre 2008.

 

            Nell'ambito del programma speciale, il MIBACT può impiegare restauratori abilitati all'esercizio della professione mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga ai limiti annui di spesa vigenti[21] per il ricorso, da parte di amministrazioni pubbliche, a contratti di lavoro a tempo determinato, a convenzioni ed a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (tale limite per le amministrazioni statali è pari, fatte salve alcune disposizioni speciali, al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009).

 

            In base al d. lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, i restauratori di beni culturali sono una delle figure professionali tra quelle individuate - in base alle rispettive competenze - per esercitare interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione dei beni stessi. In particolare, l'art. 29 del Codice dispone che "gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. I profili di competenza dei restauratori sono stati definiti con D.M. 26 maggio 2009, n. 86, mentre i criteri e i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro sono stati definiti con D.M. 26 maggio 2009, n. 87.

           

            Le modalità di selezione dei candidati negli anni 2020 e 2021 sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

            La durata massima dei summenzionati contratti a tempo determinato è di 24 mesi, anche non consecutivi, fermo restando che i rapporti stipulati non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di diritto e improduttiva di effetti giuridici.

           

            Oltre alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, il MIBACT può conferire borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di recupero e restauro. Le modalità di tale conferimento sono stabilite dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione e il restauro.

            Data la diversità della fattispecie del contratto a tempo determinato rispetto a quella della borsa di studio, sembrerebbe che il termine "restauratori" riferito ai beneficiari delle borse di studio possa individuare una platea potenzialmente differente rispetto ai destinatari dei predetti contratti.

 

            Agli oneri derivanti dalla realizzazione del programma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle specifiche risorse, assegnate alla contabilità speciale, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti nell'ambito del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'art. 4, co. 3, del D.L. 189/2016. A tal fine, le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 


Articolo 9-tricies semel
(Sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

 

 

L'articolo 9-tricies semel, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone la sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione.

 

Il comma 1 dispone che, nelle more della rinegoziazione tra Governo e società concessionaria delle condizioni della concessione delle Autostrade A24 e A25 prevista dall'art. 1, comma 183, della legge n. 228/2012, sia sospeso l’incremento delle tariffe di pedaggio.

Detta sospensione - anche finalizzata ad evitare gli effetti di eventuali incrementi sugli utenti - è disposta per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021, in ogni caso non oltre la data di conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale concessione qualora tale data sia anteriore al 31 ottobre 2021.

Nel periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

 

La società Strada dei Parchi è concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Avezzano-Pescara (per un totale di km 281,4).

La convenzione stipulata il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la società Strada dei Parchi disciplina il rapporto concessorio per la gestione della rete autostradale A24-A25.

La rinegoziazione con la società concessionaria delle Autostrade A24 e A25 delle condizioni della concessione è disposta dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 228/2012, in considerazione della classificazione di tali autostrade quali opere strategiche per le finalità di protezione civile (ex DPCM del 21 ottobre 2003), della conseguente esigenza di effettuare lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e realizzazione di tutte le opere rese necessarie a seguito del sisma del 2009, nonché dei conseguenti maggiori oneri incidenti sull'equilibrio del piano economico finanziario di concessione.

 

Il comma 2 prevede che, in conseguenza di quanto stabilito al comma precedente, sia contestualmente sospeso l’obbligo del concessionario delle Autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all’art. 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell’importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

Ai sensi del comma 3, le rate del corrispettivo sospese per effetto del comma 2 saranno versate - con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale - dal concessionario delle Autostrade A24 e A25 ad ANAS S.p.A. al termine della concessione.

Restano ferme le scadenze delle restanti rate del corrispettivo di cui all’art. 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti ad ANAS S.p.A.

 

Con riferimento agli anni 2015 e 2016, l'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 aveva previsto la sospensione dell'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della convenzione stipulata il 18 novembre 2009 (ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione), destinando l'importo non versato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

La concessione della sospensione era stata vincolata alla previa presentazione, da parte del concessionario, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un piano di convalida per interventi urgenti, da approvare, entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 52-quinquies prevede altresì che il concessionario proceda al versamento ad ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate scadenti il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.

Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante ad ANAS S.p.A.

 


Articolo 10
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto-legge è quindi vigente dal 25 ottobre 2019.

 

 

 



[1]   Cfr. l'articolo 1, comma 990, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. 

[2]   Disciplina di cui alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE, del 28 giugno 1999.

[3]    Fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

[4]     La disposizione del comma 1 dell’art. 1-sexies si applica anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia.

[5]     Le attività previste nell'art. 16, lett. a), della L. 222/1985, che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto, sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

[6]     Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 (pubblicata nella G.U. n. 270 del 18 novembre 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.

      Con la successiva ordinanza di protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, si è provveduto, tra l’altro, alla nomina del Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in questione.

      Relativamente a Matera si ricorda che la Giunta comunale di Matera ha approvato la delibera di richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale a causa degli eccezionali eventi atmosferici dell’11 e del 12 novembre 2019.

[7]     A norma dell'art. 18-undecies, comma 2, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 il riferimento agli allegati 1 e 2 nel D.L. 189/2016, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo art. 18-undecies, D.L. n. 8/2017.

[8]     INVITALIA S.p.A. è il soggetto gestore della misura. per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un’apposita convenzione.

[9]     In quest’ultimo caso i benefici della misura “resto al Sud” sono cumulabili, nei limiti delle risorse disponibili, anche con le agevolazioni della cd. “Legge Marcora” (art. 17 L. n. 49/1985) fermo il rispetto dei limiti agli aiuti di Stato cd. de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis).

[10]   Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti dalla misura, a condizione che la presenza di tali essi nella società non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali soci non possono accedere ai finanziamenti (comma 12).

      Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).

[11]   Le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione ad INVITALIA, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale (comma 4).

[12] La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del finanziatore verso il soggetto beneficiario. La controgaranzia della Sezione speciale è concessa su richiesta del garante nella misura dell’80 percento, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

      La controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal garante al finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del beneficiario che del garante. Sulla restante quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, le modalità per il conferimento di garanzie sono state fissate nella Convenzione ABI. Il comma 13 dell’articolo 1 del D.L. n. 91 infatti dispone che l’erogazione dei finanziamenti è condizionata anche al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento (comma 13).

[13] Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

[14]   Si tratta dei comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, nell’ambito delle Regioni colpite, rispettivamente, dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del gennaio 2017.

[15]   “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

[16] La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

      Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

[17]   Più specificamente, il richiamato c. 3-sexies ha riconosciuto al Comune de L’Aquila la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A..

[18]   L’allegato 1 al D.L. 32/2019 elenca i seguenti 21 comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Molise a far data dal 16 agosto 2018 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018): Acquaviva Collecroce; Campomarino; Castelbottaccio; Castelmauro; Guardialfiera; Guglionesi; Larino; Lupara; Montecilfone; Montefalcone del Sannio; Montemitro; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Palata; Portocannone; Rotello; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; Santa Croce di Magliano; Tavenna.

      Nello stesso allegato sono altresì indicati i seguenti 9 comuni della città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018): Aci Bonaccorsi; Aci Catena; Aci Sant'Antonio; Acireale; Milo; Santa Venerina; Trecastagni; Viagrande; Zafferana Etnea.

[19]   Alla carriera di Segretario comunale e provinciale si accede attraverso il superamento di un corso-concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che posseggono un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti/equiparate. Successivamente al superamento del concorso pubblico per esami si accede ad un corso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, seguito da un periodo di tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, in base alla quale viene predisposta la graduatoria dei partecipanti cui fa seguito l’iscrizione all’Albo Nazionale nella fascia iniziale della carriera, nei limiti dei posti messi a concorso. A tale Albo il sindaco o il presidente della provincia attingono per individuare e nominare il Segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.

[20]   La gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente al Ministero dell’interno. Nel XVI legislatura, infatti, è stata operata una profonda riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, comma da 31-ter a 31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.

[21]  Di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.