Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 |
Riferimenti: | AC N.2019/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 175/2 |
Data: | 26/07/2019 |
Organi della Camera: | VII Cultura |
Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
D.L. 59/2019 – A.C. 2019
26 luglio 2019
Servizio Studi
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Dossier n. 142/2
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Dipartimento lavoro
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Progetti di legge n. 175/2
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D19059
INDICE
§
Premessa
§
Articolo 2 (Finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)
§
Articolo 3, comma 3 (Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche)
§
Articolo 3, comma 4-bis (Card cultura per i diciottenni)
§
Articolo 3, comma 4-ter (Sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo)
§
Articolo 4 (Modifiche alla disciplina in materia di titoli di accesso agli spettacoli)
§
Articolo 4-bis (Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)
§
Articolo 5 (Interventi per la manifestazione UEFA Euro 2020)
§
Articolo 6 (Entrata in vigore)
Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, composto di 6 articoli, reca interventi urgenti riguardanti il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo, il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
Durante l’esame al Senato, a questi argomenti se ne sono aggiunti altri. In particolare, sono stati inseriti ulteriori 3 articoli, riguardanti, rispettivamente, il credito di imposta per investimenti pubblicitari nel settore editoriale, televisivo e radiofonico, l’adeguamento antincendio negli edifici scolastici e negli asili nido, gli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali.
Conseguentemente, il Senato ha deliberato l’inserimento del riferimento a questi ulteriori argomenti nel titolo del decreto-legge. Tale integrazione risulterà dalla legge di conversione.
L’articolo 1 – modificato durante l’esame al Senato – reca una disciplina speciale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di determinate esigenze, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni. In particolare, stabilisce che la relativa durata non può superare i 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019. In caso di superamento del termine, prevede il risarcimento del danno per il lavoratore.
Inoltre, modifica la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle medesime fondazioni lirico-sinfoniche e introduce una disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato, volta, in particolare, a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le stesse fondazioni sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato.
Modifica, altresì, la procedura per la definizione della dotazione organica delle medesime fondazioni.
A tali fini, in particolare, modifica l’art. 29 del d.lgs. 81/2015 e sostituisce il co. 2
[1]
dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996 con 12 nuovi commi.
Infine, reca una norma di interpretazione autentica in materia di trattamenti economici aggiuntivi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.
Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Successivamente, tuttavia, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.
In particolare, la Corte ha individuato gli indici di connotazione pubblica nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti, nel patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nell’inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al Codice dei contratti pubblici.
La relazione illustrativa all’A.S. 1374 ricordava che l’intervento è necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17).
Con ordinanza 15 maggio 2017, la Corte d’appello di Roma aveva proposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale circa la conformità della normativa nazionale alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES
[2]
. In particolare, il riferimento era all’art. 3, co. 6, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), nella parte in cui stabiliva che non si applicavano alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni in materia di limiti ai contratti a tempo determinato di cui all’art. 1, co. 01 e 2, del d.lgs. 368/2001
[3]
.
L’art. 1 del d.lgs. 368/2001, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, aveva previsto che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituiva la forma comune di rapporto di lavoro (co. 01), che un termine poteva essere stabilito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (co. 1) e che tali ragioni dovevano essere specificate per iscritto (co. 2).
A sua volta, l’art. 4 del medesimo d.lgs. 368/2001 aveva previsto che il termine del contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto era inferiore a tre anni. La proroga era ammessa una sola volta e a condizione che fosse richiesta da ragioni oggettive e si riferisse alla stessa attività. L’onere della prova delle ragioni oggettive era a carico del datore di lavoro.
L’art. 5 aveva previsto che, qualora, per effetto di una successione di contratti, il rapporto di lavoro avesse complessivamente superato i trentasei mesi, lo stesso si considerava a tempo indeterminato.
Tuttavia, in base all’art. 11, co. 4, le norme di cui agli art. 4 e 5 non si applicavano al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale
[4]
.
Da ultimo, l’art. 3, co. 6, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) ha disposto che le disposizioni dell’art. 1, co. 01 e 2, del d.lgs. 368/2001 non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche, e che, invece, continua ad applicarsi alle stesse, nonostante la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l’art. 3, quarto e quinto comma, della L. 426/1977 (Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali), che vieta, a pena di nullità, i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Al riguardo, la Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), ha ricordato, preliminarmente, che la clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, considerati come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti. In particolare, l’Accordo stabilisce che gli Stati, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, devono introdurre una o più misure relative a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro, stipulati in successione, ed al numero dei rinnovi di questi ultimi.
Ciò premesso, la Corte di giustizia ha ricordato che la normativa nazionale consentiva l’assunzione, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di lavoratori tramite contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, senza prevedere nessuno dei limiti di cui alla clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro. Anzi, i contratti di lavoro in tale settore erano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione nazionale che consente la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione oltre una certa durata, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, ha concluso che la clausola 5 dell’Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.
Inoltre, la Corte ha ritenuto irrilevante, rispetto alla tematica, l’eventuale natura pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche, ricordando che tutti i lavoratori a termine, anche se dipendenti da un ente pubblico, hanno diritto di beneficiare dei meccanismi di tutela previsti dalla clausola 5 dell’Accordo quadro, con le forme che ciascuno Stato membro può scegliere in modo discrezionale tra la conversione a tempo indeterminato del rapporto o una tutela economica.
Contratti di lavoro a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche e di altri soggetti
Il comma 1 dell’articolo in commento reca una disciplina speciale per la stipula, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché, a seguito delle modifiche introdotte durante l’esame al Senato, dei teatri di tradizione
[5]
e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni, di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, riconosce agli stessi la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, oltre i limiti di durata massima previsti in generale dalla normativa vigente (pari, a determinate condizioni, a 24 mesi).
A tal fine, aggiunge i commi 3-bis e 3-ter nell’art. 29 del d.lgs. 81/2015.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 29, co. 3, del d.lgs. 81/2015 ha previsto che al personale artistico e tecnico delle “fondazioni di produzione musicale” di cui al d.lgs. 367/1996 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, co. 1-3 dello stesso d.lgs., in base alle quali, in particolare, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, estensibile a 24 mesi nel caso di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, ovvero nel caso di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di una delle condizioni indicate, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi. Ha, altresì, disposto che ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del medesimo d.lgs., che disciplina le proroghe e i rinnovi dei contratti, in particolare stabilendo che i contratti per attività stagionali – la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro, continuandosi ad applicare, fino all’intervento dello stesso, il DPR 1525/1963 – possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni prima indicate.
In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’art. 29 del d.lgs. 81/2015 dispone che, fatto salvo quanto disposto relativamente al numero complessivo di contratti a termine dall’art. 23 dello stesso d.lgs. – in base al quale, in particolare, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione –, i soggetti ante indicati possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato:
§ a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti;
§ di durata complessiva non superiore a 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019 [6] , anche non continuativi e anche all’esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi;
§ con atto scritto, a pena di nullità. L’atto deve contenere, tra l’altro, l’indicazione espressa della condizione che giustifica l’assunzione di lavoratori a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche cui siano destinati i medesimi lavoratori.
Con riferimento al termine di durata complessiva non superiore ai 48 mesi previsti per le fondazioni lirico-sinfoniche dal testo originario del decreto-legge, si ricorda che il 4 luglio 2019 – dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge – è stato siglato un accordo tra l’Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) e diverse organizzazioni sindacali sulla durata massima dei contratti a termine nel settore, che avrà efficacia sino al 31 dicembre 2019.
In particolare, la premessa dell’accordo evidenzia che il D.L. 59/2019, nel modificare l’art. 29 del d.lgs. 81/2015, “non prevede alcun periodo transitorio, con la conseguente impossibilità per le fondazioni, a far data dal 30/6/2019, di poter ricorrere ad assunzioni a termine di personale che ha già lavorato per periodi superiori ai 48 mesi ed è titolare di diritto di precedenza, con conseguente blocco delle produzioni derivante dall’esigenza d’indire nuove procedure selettive in tempi che non sono compatibili con l’approssimarsi della stagione estiva e della conclusione della stagione artistica 2018/2019”.
Nello specifico, l’accordo stabilisce, tra l’altro, che la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non può superare complessivamente i 240 mesi. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti stipulati nel rispetto del medesimo accordo non potrà avere scadenza successiva al 30 giugno 2020.
Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni del nuovo comma 3-bis non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
Il nuovo comma 3-ter, nel confermare che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato di cui al nuovo co. 3-bis non ne comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.
Alla luce della disciplina speciale introdotta, si valuti l’effettiva necessità di mantenere vigente nell’ordinamento il co. 3 dell’art. 29 del d.lgs. 81/2015, che, tra l’altro, fa riferimento (solo) alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d.lgs. 367/1996 e non anche alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari (di cui alla L. 310/2003).
A sua volta, il comma 4 dell’articolo in esame abroga l’art. 3, co. 5, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), i cui quinto e sesto periodo disponevano che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle fondazioni lirico-sinfoniche a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non potevano superare il 15% dell'organico approvato, e che le stesse fondazioni potevano avvalersi delle tipologie contrattuali flessibili (attualmente disciplinate dal d.lgs. 81/2015).
Abroga, altresì, il co. 8-bis del medesimo art. 3, che stabiliva che, in deroga alle disposizioni di cui al co. 5 – che, come si vedrà nel successivo paragrafo, riguarda anche le assunzioni a tempo indeterminato –, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari poteva effettuare, nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – nonché, indeterminato –, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Reclutamento del personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche
Il comma 2 dell’articolo in commento modifica innanzitutto la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, i nuovi commi 2 e 2-bis dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996 – introdotti dal medesimo comma 2 dell’articolo in commento – confermano che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante esperimento di apposite procedure selettive pubbliche.
Si tratta, infatti, di quanto già previsto dall’art. 11, co. 19, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), nel quale il comma 3, lett. a), dell’articolo in commento inserisce – a fini di coordinamento – il riferimento al novellato co. 2 dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996.
Inoltre, i nuovi commi 2 e 2-bis dispongono che i criteri e le modalità per il reclutamento del personale sono stabiliti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35, co. 3, del d.lgs. 165/2001, con provvedimenti pubblicati sul sito della fondazione.
In caso di mancata adozione dei citati provvedimenti trova diretta applicazione lo stesso art. 35, co. 3, del d.lgs. 165/2001.
In caso di mancata o incompleta pubblicazione degli stessi provvedimenti, si applicano, invece, le disposizioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2, del d.lgs. 33/2013
[7]
, recante la disciplina in materia di diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
I contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al nuovo comma 2 sono nulli, fermo restando quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, che, nei casi di nullità o annullamento del contratto di lavoro, fa salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, eccetto nei casi in cui la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Infine, si stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
Si tratta delle stesse previsioni presenti nell’art. 19, co. 2-4, del d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che ha ripreso, con modifiche, parte del contenuto dell’art. 18 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nel cui ambito la dottrina ha fatto rientrare anche le fondazioni lirico-sinfoniche
[8]
.
Al riguardo, si ricorda che, con ordinanza 28330/2011, le Sezioni unite della Corte di Cassazione avevano chiarito che per il reclutamento del personale di tutte le fattispecie di società a partecipazione pubblica – all’epoca disciplinato dall’art. 18 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi comunque di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni
[9]
.
Il nuovo comma 2-sexies dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996 – anch’esso introdotto dal comma 2 dell’articolo in commento – dispone che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Esse sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con il bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica.
Si modifica, così, la disciplina introdotta, a decorrere dal 2012, dal terzo e dal quarto periodo del co. 5 dell’art. 3 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), abrogato, come già detto nel precedente paragrafo, dal comma 4 dell’articolo in commento.
L’art. 3, co. 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2012, le assunzioni a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche dovevano essere contenute, annualmente, in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità da assumere non poteva essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio della fondazione.
Il primo e il secondo periodo del medesimo co. 5 dell’art. 3 del D.L. 64/2010 e il co. 5-bis dello stesso art. 3, anch’esso abrogato dal citato comma 4, contengono, invece, norme la cui applicabilità è ormai terminata.
Disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche
I nuovi commi da 2-septies a 2-nonies dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996 – introdotti dal comma 2 dell’articolo in commento – recano una disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, il nuovo comma 2-septies dispone che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato, con “diritto di precedenza” – comunque, dopo le assunzioni derivanti dalle procedure selettive in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge
[10]
– i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, risultino “vincitori” nell’ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione.
Si valuti l’opportunità di chiarire se con l’espressione “diritto di precedenza” si sia inteso dire “prima di espletare ulteriori procedure selettive”.
Inoltre, si valuti se non si debba far riferimento anche ai candidati “idonei” presenti nelle graduatorie.
Il nuovo comma 2-octies dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato, vi provvedono, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche (art. 11, co. 19, primo periodo, D.L. 91/2013), in misura pari al 70% dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:
§ per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico;
§ per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.
La relazione illustrativa all’A.S. 1374 faceva presente che il termine minimo di 18 mesi previsto per il personale artistico e tecnico – ridotto rispetto ad altre previsioni normative di tenore analogo – si giustifica con la specificità del tipo di attività svolta, che vede il ricorso a contratti a tempo determinato sovente frammentari e limitati a singole rappresentazioni teatrali.
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.
Inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.
Le assunzioni in questione devono, comunque, rispettare la disciplina definita dal nuovo comma 2-sexies.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che il richiamo al co. 2-sexies presente nel terzo periodo del co. 2-octies include già tutti gli elementi esplicitamente ribaditi nel medesimo terzo periodo del co. 2-octies.
Le modalità di espletamento delle procedure selettive riservate, “i titoli abilitativi”, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ogni fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Si valuti l’opportunità di esplicitare il riferimento ai “titoli abilitativi”, dal momento che i requisiti di partecipazione alle procedure sembrerebbero essere già fissati dalla disposizione in commento.
Il nuovo comma 2-nonies dispone in ordine ai limiti di spesa e alle condizioni per le assunzioni operate ai sensi dei nuovi commi 2-septies e 2-octies.
In particolare, nelle fattispecie indicate i limiti finanziari previsti dal co. 2-sexies possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nel limite di spesa corrispondente al numero massimo di lavoratori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23, co. 1, del d.lgs. 81/2015 (v. ante).
Tale possibilità è consentita anche a condizione che le fondazioni lirico-sinfoniche:
§ siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori;
§ prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione della spesa prevista per i contratti a tempo determinato.
Si tratta di un meccanismo mutuato da quello previsto dall’art. 20, co. 3, del d.lgs. 75/2017, relativo al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
Definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche
I nuovi commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996 – introdotti dal comma 2 dell’articolo in commento –ridisciplinano la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Si ricorda, infatti, che l’art. 25 della L. 800/1967 aveva previsto la redazione del regolamento organico del personale dipendente degli enti lirici autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate, che doveva essere approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.
In particolare, in base al nuovo comma 2-ter, le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo – che deve tener conto delle esigenze di struttura e di organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici ed i
l settore tecnico - adottato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La proposta è trasmessa ai medesimi Ministeri entro i successivi 60 giorni, previa delibera del Consiglio di indirizzo
[11]
, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La proposta deve essere corredata da:
a) relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica, al fine di garantire l'“equilibrio economico-finanziario” e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, anche tenendo conto degli obiettivi dei piani di risanamento previsti dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dall’art. 1, co. 355, della L. 208/2015
[12]
;
Come evidenziato nella ricostruzione in nota, la legislazione vigente fa riferimento al tendenziale equilibrio economico-finanziario, da raggiungere entro il 2019, e non più all'“equilibrio economico-finanziario”;
b) documento di programmazione che illustri come la dotazione organica sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico-sinfoniche, consistenti nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico-sinfonico e del balletto;
c) indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ultimo biennio e di quelli in essere alla data della proposta, ai sensi del più volte richiamato art. 23 del d.lgs. 81/2015 e dei relativi oneri, nonché il numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.
Il nuovo comma 2-quater dispone che la dotazione organica è approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, e previo parere – per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento
[13]
– del commissario straordinario di cui al già citato art. 11 del D.L. 91/2013
[14]
.
In base al nuovo comma 2-quinquies, le fondazioni lirico-sinfoniche possono presentare, con cadenza triennale, previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria e dell’adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, una proposta di modifica, con le medesime modalità di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Inoltre, ogni fondazione, qualora – all’esito della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti – venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, è tenuta ad attivare, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, il nuovo comma 2-decies dell’art. 22 del d.lgs. 367/1996 – introdotto dal comma 2 dell’articolo in commento – dispone che, a decorrere dalla data di approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del co. 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell’art. 25 della L. 800/1967 sono prive di ogni effetto e che, in ogni caso, il richiamo alle stesse deve intendersi riferito alle nuove dotazioni organiche.
Infine, il comma 3, lett. b)), dell’articolo in commento sopprime il dodicesimo periodo del co. 19 dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che tuttavia contiene disposizioni la cui applicabilità è ormai terminata.
Peraltro, non sopprime anche l’undicesimo periodo dello stesso co. 19, collegato al dodicesimo.
Si ricorda, infatti, che il dodicesimo periodo del co. 19 dell’art. 11 del D.L. 91/2013 ha previsto che la delibera dell’organo di indirizzo delle fondazioni lirico-sinfoniche – che, in base all’undicesimo periodo del medesimo co. 19, doveva essere adottata entro il 30 settembre 2014, e che doveva rideterminare l’organico necessario all’attività da realizzare nel triennio successivo – doveva garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri derivanti dalla dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.
Interpretazione autentica in materia di limiti al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche
Il comma 4-bis dell’articolo in commento – introdotto durante l’esame al Senato –, reca l’interpretazione autentica dell’art. 3, co. 4, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), stabilendo che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi ivi previsti per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche – in base ai quali gli stessi sono riconosciuti, fatti salvi i diritti acquisiti, solo in caso di pareggio di bilancio da parte della fondazione – si applicano esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti tra il 1° luglio 2012 (due anni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 64/2010) e fino alla stipulazione del nuovo CCNL (avvenuta il 25 marzo 2014).
Il citato art. 3, co. 4, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) dispone che, a decorrere da due anni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 64/2010 (1° luglio 2012) e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti, fatti salvi i diritti acquisiti, solo in caso di pareggio di bilancio da parte della fondazione.
L'articolo 2 – modificato durante l’esame al Senato - stanzia risorse per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
La relazione illustrativa all’A.S. 1374 specificava che si tratta di risorse aggiuntive per soddisfare esigenze di carattere generale dell'Amministrazione.
In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di € 15.410.145 per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del MIBAC e delle sue strutture periferiche.
In base al D.P.C.M 171/2014, come modificato dal D.P.C.M. 238/2017, Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale (art. 12):
·
Direzione generale «Educazione e ricerca»;
·
Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
·
Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»;
·
Direzione generale «Spettacolo»;
·
Direzione generale «Cinema»;
·
Direzione generale «Turismo»
[15]
;
·
Direzione generale «Musei»;
·
Direzione generale «Archivi»;
·
Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;
·
Direzione generale «Organizzazione»;
·
Direzione generale «Bilancio».
Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.
Secondo l'art. 31, sono organi periferici del Ministero:
·
i Segretariati regionali;
·
le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
·
i Poli museali regionali;
·
i Musei;
·
le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
·
gli Archivi di Stato;
·
le Biblioteche.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla L. 145/2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'intero accantonamento relativo al MIBAC.
La relazione tecnica all’A.S. 1374 specificava che sono istituiti nuovi capitoli di parte corrente nello stato di previsione della spesa, Tabella 13, riferita al MIBAC. Si tratta dei seguenti capitoli, riguardanti tutte le direzioni generali:
CDR
|
Centro di responsabilità amministrativa
|
Denominazione
|
Capitolo
|
2019
|
2
|
Segretariato generale
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
953.204,85
|
5
|
DG Archivi
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
1.985.843,43
|
6
|
DG biblioteche e istituti culturali
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
1.985.843,43
|
8
|
DG spettacolo
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
556.036,16
|
11
|
DG cinema
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
556.036,16
|
15
|
DG bilancio
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
1.588.674,74
|
17
|
DG educazione e ricerca
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
794.337,37
|
18
|
DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
556.036,16
|
19
|
DG musei
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
2.859.614,54
|
20
|
DG organizzazione
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
1.191.506,06
|
21
|
DG archeologia, belle arti e paesaggio
|
Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico
|
Nuova istituzione
|
2.383.012,11
|
totale
|
15.410.145
|
Il comma 2 autorizza la spesa di € 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui all'art. 3, co. 83, della L. 662/1996. Tale disposizione stabilisce una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Detta quota è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIBAC. Le somme andranno dunque ad incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero per i beni e le attività culturali.
La relazione illustrativa all’A.S. 1374 precisava che le risorse aggiuntive sono finalizzate ad assicurare lo svolgimento di attività sia tecniche che di supporto per un più efficace ed ottimale svolgimento di funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.
Si ricorda che l'art. 1, co. 351, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui, a decorrere dal 2016, per le finalità di cui all'art. 3, co. 83, della L. 662/1996. In particolare, la quota di spesa autorizzata è stata destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).
Si segnala che nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 - Vol. II, la Corte afferma che "nell’ambito degli stanziamenti del Ministero, rilevanti risultano, al pari dei precedenti esercizi, le risorse destinate alla conservazione e alla tutela del patrimonio provenienti da altre amministrazioni ed, in particolare, dai c.d. fondi-lotto (22,5 milioni) previsti dall’art. 1, comma 351, della legge n. 208 del 2015". A tale ultimo riferimento, la Corte specifica tuttavia che "in conseguenza della sempre maggiore esiguità delle risorse, l’Amministrazione non ha provveduto ad una specifica programmazione destinando i proventi all’acquisto di beni strumentali alla fruizione e conservazione dei beni culturali della società Ales S.p.A.".
Gli oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al MIBAC. Il Ministero dell'economia e delle finanze può apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).
La relazione tecnica all’A.S. 1374 dava conto dei seguenti incrementi dei capitoli dello stato di previsione della spesa:
CDR
|
Centro di responsabilità amministrativa
|
Capitolo
|
2019
|
2020
|
2
|
Segretariato generale
|
7303
|
1.200.000
|
1.200.000
|
5
|
DG Archivi
|
7676
|
2.500.000
|
2.500.000
|
6
|
DG biblioteche e istituti culturali
|
7815
|
2.500.000
|
2.500.000
|
8
|
DG spettacolo
|
8652
|
700.000
|
700.000
|
11
|
DG cinema
|
8551
|
700.000
|
700.000
|
15
|
DG bilancio
|
7672
|
2.000.000
|
2.000.000
|
17
|
DG educazione e ricerca
|
7300
|
1.000.000
|
1.000.000
|
18
|
DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane
|
7708
|
700.000
|
700.000
|
19
|
DG musei
|
7502
|
3.600.000
|
3.600.000
|
20
|
DG organizzazione
|
7602
|
1.500.000
|
1.500.000
|
21
|
DG archeologia, belle arti e paesaggio
|
8281
|
3.000.000
|
3.000.000
|
totale
|
19.400.000
|
19.400.000
|
L’articolo 3, commi 1 e 2 - modificato durante l’esame al Senato - interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l’applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020.
A tal fine, novella gli artt. 44-bis, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies e 44-sexies del d.lgs. 177/2005.
Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1374 evidenziava che le modifiche – che tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari (ovvero, a richiesta) – intendono rendere più funzionali le modalità di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
La medesima relazione sottolineava, infatti, che gli obblighi di investimento e programmazione previsti dal d.lgs. 177/2005 appaiono, in alcuni casi, limitativi della libertà imprenditoriale degli operatori.
Inoltre, ricordava che non sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi previsti dalla normativa previgente, tra cui quello relativo alle opere di espressione originale italiana, la cui mancanza avrebbe determinato, dal 1° luglio, un quadro giuridico incerto.
Preliminarmente, si ritiene opportuno ricordare alcune definizioni.
Le definizioni di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, di opere europee e di produttore indipendente
In base all’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 177/2005, per "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Nello specifico, con tale espressione si intende o la radiodiffusione televisiva (o servizio di media audiovisivo lineare, definito dalla lett. i) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) – e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand –, o un servizio di media audiovisivo a richiesta (o servizio di media audiovisivo non lineare, definito dalla lett. m) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media).
Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.
Costituisce, inoltre, servizio di media audiovisivo una comunicazione commerciale audiovisiva.
In base alla lett. b) del medesimo co. 1, è “fornitore di servizi di media” la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione. Sono escluse da tale definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.
La definizione di opere europee è recata dalla lett. cc) del medesimo co. 1. In particolare, possono essere considerate tali:
- le opere originarie di Stati membri;
- le opere originarie di Stati terzi che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con L. 327/1991 (a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato);
- le opere co-prodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’UE e paesi terzi (anche in tal caso, a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato).
Le opere originarie di Stati membri e di Stati terzi parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, inoltre, devono essere opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri o terzi, parti della medesima Convenzione europea, e devono rispondere a una delle seguenti condizioni:
- essere realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
- la produzione deve avvenire sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
- il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.
Infine, le opere prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'UE nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.
La definizione di produttore indipendente è recata dalla lett. p) del medesimo co. 1 (come sostituita dall'art. 1, co. 1, del citato d.lgs. 204/2017).
In particolare, possono essere considerati produttori indipendenti gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
- per un periodo di 3 anni non destinano più del 90% della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;
- sono titolari di diritti secondari.
Le specificazioni relative a quest’ultima definizione sono stabilite – in base all’art. 44-quinquies, co. 1, lett. a), del d.lgs. 177/2005 - con regolamento AGCOM.
Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
Il comma 1, lettera a), dell’articolo in commento modifica l’art. 44-bis del d.lgs. 177/2005 che, introdotto dal d.lgs. 204/2017 e modificato dall’art. 1, co. 1142, lett. a) e b), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), disciplina gli obblighi di programmazione in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
In particolare, novellando il comma 1, si elimina la previsione di innalzamento progressivo, a decorrere dal 1° luglio 2019, di tali obblighi di programmazione che, dunque, continuano ad essere pari, a regime, alla maggior parte del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
L’art. 44-bis, co. 1, del d.lgs. 177/2005 prevedeva, infatti, che, fino al 30 giugno 2019, i fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari riservavano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato ai servizi sopra indicati. Tale quota era stata innalzata al 53% dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, al 56% per il 2020 e al 60% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Inoltre, novellando il comma 2, si proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell’obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana – ora non più solo audiovisive ma, evidentemente, anche cinematografiche –, ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ad almeno la metà e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno un terzo. Per il 2020 si stabilisce, tuttavia, che la sotto quota prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria, è pari ad almeno un quinto.
La definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana e le misure effettive delle sotto quote sono stabilite dalle disposizioni attuative previste dall’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, su cui interviene lo stesso co. 1 dell’articolo in commento.
Ancora, novellando il comma 3, si limita alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – lasciando liberi, dunque, gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari – l’obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12% del tempo di diffusione (sempre escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite) a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, o documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti (espungendo, dunque, ora, altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali).
L’art. 44-bis, co. 3, del d.lgs. 177/2005 prevedeva il medesimo obbligo anche per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari nella misura minima del 6%.
Al contempo, si riduce (da almeno la metà) ad almeno un quarto la sotto quota minima che la concessionaria deve riservare alle opere cinematografiche.
In base all’art. 4, co. 3, del d.lgs. 204/2017, gli obblighi previsti dall’art. 44-bis, co. 3, del d.lgs. 177/2005, diventano operativi con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall’art. 44-sexies, co. 1, del medesimo decreto legislativo, su cui interviene lo stesso co. 1 dell’articolo in commento.
Infine, novellando il comma 4, si dispone che tutte le percentuali di cui allo stesso art. 44-bis devono essere rispettate su base annua (anche quelle relative agli obblighi di programmazione delle opere di espressione originale italiana, per le quali il previgente co. 4 ne prevedeva il rispetto su base settimanale).
Obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
Il comma 1, lettera b), dell’articolo in commento modifica l’art. 44-ter del d.lgs. 177/2005 che, introdotto dal d.lgs. 204/2017 e modificato dall’art. 1, co. 1142, lett. a), della L. 145/2018, disciplina gli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
In particolare, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, novellando il comma 1, si proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si prevede l’avvio dell’innalzamento della quota dei propri introiti netti annui da destinare all’investimento in opere europee, al contempo abbassando la misura dell’incremento. Dunque, fino al 31 dicembre 2019 la quota continua ad essere non inferiore al 10%, mentre è fissata all’11,5% per il 2020 e al 12,5% a decorrere dal 2021 ed è interamente destinata all’investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti.
L’art. 44-ter, co. 1, del d.lgs. 177/2005 disponeva che, fino al 30 giugno 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservavano al preacquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui – ossia quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) previsto dall’art. 44-quinquies, co. 1, lett. b) – non inferiore al 10%, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tale percentuale era stata innalzata al 12,5%, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, e al 15%, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dal 2020.
Inoltre, introducendo il comma 1-bis, si stabilisce anche che il regolamento o i regolamenti di cui all'art. 44-sexies del medesimo d.lgs. 177/2005 – anch’esso modificato dall’articolo in commento – prevedono che una sotto quota pari almeno al 50% della quota da destinare all’investimento in opere europee sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
Ancora, novellando il comma 2, si proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale, per i medesimi fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è innalzata al 3,5% dei propri introiti netti annui la sotto quota minima (della quota prevista per l’investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, eliminando al contempo gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019 rimane dunque ferma la sotto quota minima pari ad almeno il 3,2%.
Si stabilisce, altresì, che il regolamento o i regolamenti di cui al già citato art. 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75% della sotto quota da destinare all’investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana sia riservata a opere prodotte, sempre da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni.
L’art. 44-ter, co. 2, del d.lgs. 177/2005 disponeva che, fino al 30 giugno 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria riservavano alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti una sotto quota minima pari ad almeno il 3,2% dei propri introiti netti annui. Tale percentuale era stata innalzata al 3,5% per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, al 4% per il 2020 e al 4,5% dal 2021.
Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità, al comma 1, lett. b), punto 3, dell’articolo in commento, di sostituire le parole “pari almeno al 75 per cento di tale quota” con “pari almeno al 75 per cento di tale sotto quota”.
Anche per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, novellando il comma 3, si proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si prevede l’innalzamento della quota dei propri ricavi complessivi annui da destinare all’investimento in opere europee, al contempo abbassando l’incremento al 17% e destinandolo interamente all’investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Al contempo, si eliminano gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi.
Fino al 31 dicembre 2019, dunque, rimane ferma la quota minima del 15%.
Inoltre, introducendo il comma 3-bis, si stabilisce anche che il regolamento o i regolamenti di cui al già citato art. 44-sexies prevedono che una sotto quota pari almeno al 50% della quota obbligatoria da destinare all’investimento in opere europee sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
L’art. 44-ter, co. 3, del d.lgs. 177/2005 disponeva che, fino al 30 giugno 2019, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservava al preacquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui – ossia quelli derivanti dal canone di abbonamento all’offerta radiotelevisiva e dalla pubblicità, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento AGCOM previsto dall’art. 44-quinquies, co. 1, lett. b) – non inferiore al 15%, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tale percentuale era stata innalzata al 18,5%, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, e al 20%, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dal 2020.
Ancora, novellando il comma 4, si proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale, per la medesima concessionaria, è previsto l’innalzamento della sotto quota minima (della quota prevista per l’investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, al contempo abbassando l’incremento. Nello specifico, tale sotto quota è fissata al 4% nel 2020 e al 4,2% a decorrere dal 2021.
Fino al 31 dicembre 2019, rimane dunque ferma la sotto quota pari ad almeno il 3,6%.
Inoltre, introducendo il comma 4-bis, si stabilisce che il regolamento o i regolamenti di cui al più volte citato art. 44-sexies prevedono che almeno l’85% della sotto quota da destinare all’investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, sia riservata alla coproduzione ovvero al pre-acquisto delle stesse.
Anche in tal caso, si valuti l’opportunità, al comma 1, lett. b), punto 7, di sostituire le parole “almeno l’85 per cento delle quote” con “almeno l’85 per cento delle sotto quote”.
L’art. 44-ter, co. 4, del d.lgs. 177/2005 disponeva che, fino al 30 giugno 2019, la concessionaria, tenuto conto del palinsesto, riservava alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per l’investimento in opere europee pari ad almeno il 3,6% dei propri ricavi complessivi netti. Tale percentuale era stata innalzata al 4% per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, al 4,5% per il 2020 e al 5% a decorrere dal 2021.
Infine, novellando il comma 5, si ridefinisce la disciplina che individua la sotto quota (della quota che la concessionaria deve destinare a investimenti in opere europee) da destinare a opere per i minori. Nello specifico, si stabilisce che a opere prodotte da produttori indipendenti e specificatamente destinate ai minori è destinata una sotto quota non inferiore al 7%, di cui almeno il 65% riservato ad opere di animazione.
L’art. 44-ter, co. 5, del d.lgs. 177/2005 disponeva che la concessionaria riservava a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia una sotto quota non inferiore al 5% della quota prevista per gli investimenti in opere europee di cui al co. 3.
Obblighi dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta
Il comma 1, lettera c), dell’articolo in commento modifica l’art. 44-quater del d.lgs. 177/2005 che, introdotto dal d.lgs. 204/2017 e modificato dall’art. 1, co. 1142, lett. b), della L. 145/2018, disciplina gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.
In particolare, modificando il comma 6, si proroga innanzitutto (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti dal regolamento dell’AGCOM attuativo delle disposizioni del comma 1.
Parallelamente, modificando il comma 2, si proroga (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale i medesimi obblighi di investimento si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 44-quater, co. 1, del d.lgs. 177/2005 prevedeva che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovevano la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi 5 anni, in misura non inferiore al 30% del proprio catalogo, secondo quanto previsto con il regolamento AGCOM previsto dal co. 4;
b) obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere recenti, cioè diffuse entro 5 anni dalla produzione, in misura non inferiore al 20% dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con il medesimo regolamento AGCOM di cui al co. 4.
A sua volta, il co. 4 disponeva che il citato regolamento AGCOM – che, in base al co. 3, prevede anche le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti – era adottato nel rispetto, fra l’altro, delle disposizioni relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, in quanto compatibili. Lo stesso regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevedeva, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.
In attuazione è intervenuto il Regolamento dell’AGCOM adottato con Delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018, che, in particolare, per gli obblighi di programmazione, ha chiarito che la percentuale di almeno il 30% del catalogo è calcolata sul monte ore messo a disposizione annualmente nell’ambito del medesimo catalogo.
Per gli obblighi di investimento, il regolamento ha previsto che gli stessi sono assolti con produzione, acquisto o pre-acquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi. Ha, inoltre, stabilito che per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell’ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell’anno per il quale sono computati gli investimenti, prendendo in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari svolta in Italia nell’esercizio del relativo titolo abilitativo.
Inoltre, modificando i commi 1, lett. a), e 4, si introducono, anzitutto, disposizioni specifiche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi.
Il riferimento sembrerebbe essere ai fornitori di c.d. “programmi in pay-per-view”, cioè a soggetti che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmettono a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi.
In particolare, si stabilisce che, per tali fornitori:
§ l’obbligo relativo alla programmazione di opere audiovisive europee si calcola sui titoli del catalogo (e non sul monte ore messo a disposizione annualmente nell’ambito del medesimo catalogo) e non contempla l’obbligo di programmare esclusivamente opere realizzate negli ultimi 5 anni;
§ tra le modalità di assolvimento degli obblighi (di investimento), da definire con il regolamento AGCOM di cui al co. 4, sono ricompresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell’opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell’opera medesima sulla piattaforma digitale.
Ulteriori modifiche riguardano la disciplina applicabile a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.
In particolare, sostituendo il comma 1, lett. b), si riducono gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti e si elimina il particolare riferimento alle opere recenti. Più nello specifico, si fissa la quota obbligatoria, fino all’intervento di un ulteriore regolamento AGCOM previsto dal nuovo comma 1-bis, al 15% dei propri introiti netti annui in Italia e, successivamente all’entrata in vigore del medesimo regolamento, al 12,5% degli stessi introiti.
Inoltre, con il già citato nuovo comma 1-bis, si dispone che, con regolamento AGCOM – adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico –, la medesima quota obbligatoria di investimento può essere innalzata fino al 20%, ove ricorrano i seguenti casi:
§ modalità di investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale;
§ mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e impiego di un numero di dipendenti inferiore a 20 unità, da verificare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento: in tal caso, si prevede l’aumento della quota fino al 3%;
§ mancato riconoscimento ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari [16] proporzionale all’apporto finanziario del produttore dell’opera per la quale è effettuato l’investimento, ovvero adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti: in tal caso, si prevede l’aumento della quota fino al 4,5%.
In base al comma 2 dell’articolo in commento, il regolamento di cui al nuovo comma 1-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Inoltre, in base al nuovo comma 1-ter dell’art. 44-quater del d.lgs. 177/2005, il medesimo regolamento è aggiornato, sentiti i Ministeri sopra indicati, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale, in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all’art. 44-quinquies, co. 4.
A seguito della previsione, nel nuovo comma 1-bis dell’art. 44-quater del d.lgs. 177/2005, di emanazione di un ulteriore regolamento AGCOM, occorre fare riferimento, nei commi 3 e 4 dello stesso art. 44-quater, al regolamento dell’Autorità “di cui al comma 1, lett. a) e b)” (e non “di cui al presente articolo”) e, al co. 6 dello stesso articolo, ai “regolamenti” (e non “al regolamento”) dell’Autorità.
Infine, sempre il comma 1, lettera c), dell’articolo in commento, sostituendo il comma 5 dell’art. 44-quater del d.lgs. 177/2005, modifica la disciplina relativa alle sotto quote (delle quote da destinare alla programmazione e all’investimento in opere audiovisive europee) da riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
In particolare, si stabilisce ora che la sotto quota (pari almeno al 50%) si riferisce esclusivamente alle opere prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.
Si dispone, altresì, che il regolamento o i regolamenti di cui al già citato art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005 prevedono che almeno un quinto della sotto quota da destinare all’investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti, è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana, “di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni”.
Si valuti l’opportunità di chiarire quest’ultima specifica, dalla quale risulterebbe che il 25% della sotto quota da destinare a opere cinematografiche potrebbe essere costituita da opere non prodotte negli ultimi 5 anni. Infatti, l’intera sotto quota di investimento di cui al co. 5 si riferisce a opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.
L’art. 44-quater, co. 5, del d.lgs. 177/2005 stabiliva che una quota non inferiore al 50% della percentuale prevista per le opere europee al co. 1, lett. a) e b), dello stesso art. 44-quater era riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
Competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il comma 1, lettera d), dell’articolo in commento modifica l’art. 44-quinquies del d.lgs. 177/2005 che, introdotto dal d.lgs. 204/2017, disciplina le attribuzioni dell’AGCOM in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
Innanzitutto, si modifica il comma 3, facendo comunque salvo il compito attribuito all’AGCOM di verificare su base annua, secondo le modalità e i criteri stabiliti con proprio regolamento, il rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento.
In particolare, si modifica la disciplina relativa al caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell’anno, posticipandone al contempo (dal 2019) al 2020 la decorrenza.
Più nello specifico, si prevede ora che le eventuali oscillazioni in difetto – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento –, nel limite massimo del 15% della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell’anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno.
Si introduce, altresì, la previsione secondo cui, nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l’anno seguente.
L’art. 44-quinquies, co. 3, del d.lgs. 177/2005 disponeva, in particolare, che, a decorrere dal 2019, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non avesse interamente assolto gli obblighi di investimento previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 10% rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, dovevano essere comunicate all'Autorità, con le relative motivazioni, nel termine di non oltre 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio riferito allo stesso anno. L'Autorità doveva verificare le motivazioni addotte, anche tenuto conto della sussistenza di una o più delle circostanze di cui al co. 2 – al verificarsi delle quali è possibile chiedere deroghe rispetto agli obblighi previsti
[17]
–, e doveva pronunciarsi entro 30 giorni. Restava fermo che, fatte salve eventuali sanzioni nel caso di oscillazioni superiori al 10%, o qualora l'Autorità avesse reputato non fondate le motivazioni addotte, le parti mancanti rispetto alla quota complessiva dovevano comunque essere recuperate, in aggiunta agli obblighi di investimento dovuti per l'anno in corso, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si erano realizzate le eventuali oscillazioni in difetto.
Si valuti l’opportunità di chiarire come si combini la nuova disciplina con la possibilità di richiedere deroghe, prevista dall’art. 44-quinquies, co. 2, del d.lgs. 177/2005.
Si aggiungono, inoltre, due nuovi commi.
In particolare, il nuovo comma 3-bis dispone che, ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’AGCOM comunica annualmente ad ogni fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale, ovvero l’eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell’anno successivo, ovvero l’eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell’anno successivo.
Il nuovo comma 3-ter dispone che, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell’anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15%, si applicano le sanzioni previste dall’art. 51 del d.lgs. 177/2005.
L’art. 51, co. 1, lett. g), del d.lgs. 177/2005 prevede che l'AGCOM applica, secondo procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente previsti dal Titolo VII (artt. 44-44-septies), da regolamenti dell'Autorità e da decreti ministeriali. In base al co. 2, lett. d), dello stesso art. 51, le sanzioni variano da € 100.000 fino a € 5.000.000, ovvero fino all'1% del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a € 5.000.000.
Ai sensi del co. 10 del medesimo art. 51, le somme versate a titolo di sanzione sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana
Il comma 1, lettera e), dell’articolo in commento modifica l’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005 che, introdotto dal d.lgs. 204/2017, reca disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana.
Innanzitutto, intervenendo sul comma 1, si modifica la procedura con il quale devono essere adottati uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, eliminando il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta, invece, ferma la disposizione in base alla quale gli stessi sono adottati sentita l’AGCOM.
Inoltre, novellando il comma 3, alinea, si introduce il riferimento esplicito agli obblighi di investimento previsti per i fornitori di servizi di media non lineari dall’art. 44-quater. Novellando la lett. a) dello stesso comma, si specifica che il regolamento (o i regolamenti) prevedono che le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari originali di espressione originale italiana ovunque prodotte devono assicurare che il ruolo e l’apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo.
Ulteriori modifiche sono volte, in particolare, a coordinare il testo con le novità introdotte negli artt. da 44-bis a 44-quinquies del d.lgs. 177/2005.
Al riguardo, si segnala che il comma 1, lett. e), punto 1, lett. a), secondo periodo, dovrebbe mantenere anche il riferimento al co. 4 dell’art. 44-ter del d.lgs. 177/2005.
Inoltre, nell’art. 44-sexies, co. 1, del medesimo d.lgs. 177/2005, occorre aggiornare i riferimenti al “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
L’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005 affida la definizione della disciplina applicativa relativa alle opere audiovisive di espressione originale italiana a uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, da emanare sentita l’AGCOM – nonché, a legislazione previgente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – e aggiornati con cadenza almeno triennale.
In particolare, i regolamenti stabiliscono, sulla base dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
·
la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l’identità, la creatività, la lingua, i luoghi;
·
le effettive sotto quote da riservare alle opere in questione, nel rispetto dei valori percentuali minimi indicati negli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater.
Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento a quelle realizzate negli ultimi 5 anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione o di animazione, ai documentari originali.
Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, i regolamenti prevedono che gli obblighi di investimento – a legislazione previgente riferiti solo ai fornitori di servizi di media lineari e ora riferiti esplicitamente anche ai fornitori di servizi di media non lineari - sono assolti mediante l’acquisto, il preacquisto o la co-produzione di opere.
Inoltre, gli stessi regolamenti, tenendo conto di eventuali accordi stipulati fra le associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi, o fra il singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono anche:
·
specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento, sia per i fornitori di servizi di media lineari che per quelli non lineari, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e coproduzione delle opere;
·
i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.
L’articolo 3, comma 3, ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo a 49 i membri complessivi, di cui 1 con funzioni di Presidente, e introducendo elementi di maggiore flessibilità.
A tal fine, novella l’art. 3 del d.lgs. 203/2017.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 220/2016 aveva previsto una delega al Governo riguardante la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. La stessa era finalizzata a superare il sistema previgente – che prevedeva, in base alla L. 161/1962 e al regolamento di esecuzione, adottato con DPR 2029/1963, un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione da parte di speciali Commissioni di primo grado e di appello – introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.
E’, conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 203/2017, che ha previsto che alla classificazione delle opere cinematografiche, articolata in 4 categorie
[18]
, provvedono i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo, i quali inviano l’opera, almeno 20 giorni prima della data della prima proiezione, alla Direzione generale cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, per la verifica da parte della (nuova) Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.
In base all’art. 3, co. 3, del d.lgs. 203/2017, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche doveva essere composta da un Presidente e da 49 membri, così individuati:
a) 14 componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b) 7 componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;
c) 7 componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d) 7 componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;
e) 7 componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
f) 4 componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori;
g) 3 componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.
Il successivo co. 6 dispone che la Commissione adotta, entro 30 giorni dalla data di insediamento, un proprio regolamento di funzionamento che prevede l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni. Prevedeva, altresì, che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui alla lett. a), doveva essere assicurata la presenza di tutte le professionalità di cui al co. 3, lett. b), c), d) ed e) e, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi è uso di, animali, anche g).
In base all’art. 11 del d.lgs. 203/2017, la Commissione doveva essere nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Lo stesso art. 11 prevede, altresì che, fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla L. 161/1962.
Infine, l’art. 13 del d.lgs. 203/2017 prevede che, a decorrere dalla medesima data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione, sono abrogati la L. 161/1962 e il DPR 2029/1963.
Per la costituzione della Commissione, la Direzione generale cinema del Mibac aveva pubblicato un avviso per manifestazione di interesse il 23 gennaio 2018, indicando il 7 febbraio 2018 quale termine per la presentazione delle candidature. Il termine era stato poi prorogato, da ultimo, al 22 giugno 2018.
Il decreto di costituzione della Commissione non è, però, intervenuto.
Rispetto al sistema previsto dalla normativa previgente, si dispone ora:
§ la riduzione di una unità nella composizione della Commissione, che risulta così formata da 49 membri complessivi, di cui 1 con funzioni di Presidente;
§ l’individuazione del Presidente obbligatoriamente fra le categorie di cui al co. 3, lett. a);
§ la fusione delle categorie di cui al co. 3, lett. b) e d) – nell’ottica di una maggiore flessibilità sulla composizione del gruppo – con conseguente aumento (da 7) a 14 dei componenti della nuova categoria e soppressione della lett. d).
Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1374 faceva presente che sono state riscontrate alcune difficoltà nella costituzione della Commissione con riferimento alla professionalità dei sociologi. In particolare, evidenziava che, all’esito delle diverse proroghe, sono pervenute solo due candidature;
§ l’eliminazione della previsione secondo cui nelle sottocommissioni deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalità di cui al co. 3, lett. b), c), e) (nonché della ora soppressa lett. d)), ferma restando, invece, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi è uso, di animali, la necessaria presenza di uno dei componenti di cui alla lett. g).
Nell’art. 3 del d.lgs. 203/2017 occorre aggiornare i riferimenti al “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
L’articolo 3, comma 4 – modificato durante l’esame al Senato –, aumenta il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive e prevede che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Inoltre, interviene sulla quota del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo da destinare ai contributi citati.
A tali fini, novella gli artt. 13, 26 e 27 della L. 220/2016.
In particolare, novellando l’art. 13, co. 5, della L. 220/2016, dispone che, nel ripartire il Fondo citato, la quota da destinare ai contributi selettivi e ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – fatta eccezione, ora, per le risorse da assegnare all’Istituto Luce-Cinecittà srl, alla Fondazione “La Biennale di Venezia”, alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e ad altre fondazioni, ai sensi dell’art. 27, co. 3, della medesima L. 220/2016 [19] – deve essere compresa tra il 10% e il 15% (e non più tra il 15% e il 18%, comprese le risorse destinate ai beneficiari ora esclusi dal computo).
Si tratta di due delle tipologie di contributi erogati a valere sulle risorse del citato Fondo
[20]
, istituito dallo stesso art. 13 della L. 220/2016 e alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Le risorse del Fondo non possono essere inferiori a € 400 mln annui
[21]
[22]
.
Inoltre, novellando l’art. 26, co. 2, della L. 220/2016, aumenta (da 5) a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi.
In base all’art. 26, co. 2, della L. 220/2016, i contributi selettivi concessi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende.
I contributi sono attribuiti, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, a seguito della valutazione, a legislazione previgente, di 5 esperti – ora aumentati a 15 – individuati, con le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore.
In base al co. 3 del medesimo art. 26, ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a particolari categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up, e tra quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti, secondo modalità definite con lo stesso decreto ministeriale. Quest’ultimo, in base al co. 4, può prevedere ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti dallo stesso definiti.
In attuazione, è intervenuto il DM 343 del 31 luglio 2017, il cui art. 5 ha previsto che gli esperti – che sono chiamati alla valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi dei co. 2 e 3 dell’art. 26 della L. 220/2016 – sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il DM 343/2017 è stato, poi, modificato con DM 148 del 15 marzo 2018, DM 9 del 15 gennaio 2019, DM 149 del 14 marzo 2019, DM 150 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, senza, tuttavia, novità relative agli esperti chiamati alla valutazione.
Infine, novellando l’art. 27 della stessa L. 220/2016, inserisce il co. 2-bis, che dispone che i contributi per il finanziamento di attività e iniziative di promozione cinematografica sono attribuiti dai medesimi esperti di cui all’art. 26, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all’impatto economico del progetto.
I contributi previsti dall’art. 27 della L. 220/2016 sono finalizzati, tra l’altro, a finanziare iniziative e manifestazioni volte, fra l’altro, a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, promuovere le attività di internazionalizzazione del settore, sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi, promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, sostenere la programmazione di film d'essai, ovvero di ricerca e sperimentazione, sostenere, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico e dai circoli di cultura cinematografica.
Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 341 del 31 luglio 2017, poi modificato con i già citati DM 148 del 15 marzo 2018, DM 149 del 14 marzo 2019 e DM 179 del 2 aprile 2019.
Il comma 4-bis dell’articolo 3 - introdotto durante l’esame al Senato - inserisce i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compiono 18 anni nel 2019 tramite la c.d. Card cultura.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), che ha definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della Card cultura – introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità 2016 – a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016
[23]
.
Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017
[24]
.
Ancora in seguito, la L. 205/2017 aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact (cap. 1430).
Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.
A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018
[25]
.
Successivamente, l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 ha definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln
[26]
[27]
. Ha, altresì, confermato che la carta è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Ha, infine demandato la definizione della disciplina applicativa ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Da ultimo, l’art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ha ridotto l’autorizzazione di spesa per il 2019 di € 100 mln, a copertura di quota parte degli oneri da esso recati.
Il comma 4-ter dell’articolo 3 – introdotto durante l’esame al Senato - individua la disciplina per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un’opera cinematografica o audiovisiva.
A tal fine, inserisce cinque nuovi periodi nell’art. 85-bis, co. 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 85-bis del R.D. 773/1931 – inserito dall'art. 21, co. 1, del d.lgs. 140/2006 – ha disposto, al co. 1, il divieto di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
Al co. 2, ha disposto che il concessionario o il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al co. 1 mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
In particolare, il comma 4-ter prevede che l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno della sala destinata al pubblico spettacolo, da parte del concessionario o del direttore del luogo di spettacolo, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell’art. 2-quinquiesdecies del d.lgs. 196/2003. In ogni caso, l’autorizzazione può essere concessa solo al fine di individuare chi abusivamente registra, in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un’opera cinematografica o audiovisiva con le modalità di cui al co. 1 dell’art. 85-bis del R.D. 773/1931. Dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.
L’art. 2-quinquiesdecies del d.lgs. 196/2003 dispone, con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati
[28]
, che il Garante può prescrivere, con provvedimenti di carattere generale, misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
Dispone, inoltre, che i dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale periodo, gli stessi devono essere distrutti.
L’accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.
Si valuti l’opportunità di riferirsi al “luogo” di pubblico spettacolo – cui fa riferimento l’art. 85, co. 1 e 2, del R.D. 773/1931 - piuttosto che alla “sala” e ai “locali”.
L’articolo 3-bis - introdotto durante l’esame al Senato - modifica la disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. In particolare, riformula, dal 2019, la misura dell'incentivo e individua la copertura dei relativi oneri.
A tal fine, novella l'art. 57-bis del D.L 50/2017 (L. 96/2017).
L'art. 57-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha previsto l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.
Tuttavia, pur prevedendo che l'incentivo fiscale fosse riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, ha disposto il relativo stanziamento di risorse soltanto per il primo anno.
In particolare, la misura dell'incentivo, nel limite massimo di € 62,5 mln per l'anno 2018, è stata definita pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Le modalità e i criteri di attuazione sono stati definiti con DPCM 16 maggio 2018 (pubblicato nella GU n. 170 del 24 luglio 2018). In particolare, per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica le cui modalità sono definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per l’anno 2018, la comunicazione telematica doveva essere presentata tra il 60° e il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il 30 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria era poi stata data notizia di una serie di rilievi formulati dalla Commissione europea su diversi aspetti della misura. Una prima obiezione aveva riguardato l’ipotesi che si configurasse un aiuto di Stato indiretto, con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma. Una seconda obiezione aveva riguardato gli investimenti per l’anno 2017, per i quali la misura avrebbe avuto carattere sostanzialmente retroattivo, perdendo quindi la sua funzione incentivante. Infine, era stato obiettato che i costi della pubblicità – generalmente classificati come costi di funzionamento (e non di investimento) – non avrebbero potuto essere considerati, in quanto tali, quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.
Da ultimo, l’art. 1, co. 762, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha precisato che le agevolazioni sono concesse entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di aiuti c.d. de minimis.
In particolare, sono stati citati i seguenti regolamenti:
§
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";
§
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
§
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
L’11 aprile 2019 è stato pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018. Qui le informazioni pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria
[29]
.
Il testo in esame prevede, dunque, la copertura degli oneri per gli incentivi a decorrere dall'anno 2019, al contempo disponendo che, a decorrere dal medesimo anno, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, ma nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, la disciplina previgente viene limitata al 2018.
Quanto alle modalità di attuazione, prevede l'applicazione del regolamento adottato con il citato DPCM 90/2018, specificando che, per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre. La precisazione si è resa necessaria in quanto il periodo di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione è fissato dal regolamento, come si è visto, nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo, sul presupposto dell’esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.
Alla copertura degli oneri per gli anni successivi al 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui all'art. 1 della L. 198/2016, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Il DPCM deve essere emanato entro il termine di scadenza previsto dall'art. 5, co. 1, del DPCM 90/2018, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito e, dunque, entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'articolo 4 esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 545-bis, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).
La relazione illustrativa all’A.S. 1374 menzionava, in particolare, i parchi divertimento i quali, tra gli spettacoli viaggianti, hanno spesso capienze superiori anche a 20.000 persone, evidenziando che tale settore non è interessato dal fenomeno del secondary ticketing e, dunque, non è necessario imporre ad esso la nominatività dei titoli di accesso.
L’art. 1, co. 1099 e 1100, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha modificato la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dall’art. 1, co. 545-546, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).
In particolare, ha stabilito che, dal 1° luglio 2019, i biglietti per le attività di spettacolo in impianti con più di 5.000 spettatori devono essere nominativi, riportando l'indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso. Tale disciplina, a legislazione vigente, non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.
In base alla stessa disciplina, al divieto di vendita o di collocamento dei titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari si connette - salvo che il fatto non costituisca reato – la pena dell'inibizione della condotta e sanzioni amministrative pecuniarie da € 5.000 a € 180.000, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio, ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste.
Non è comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali o di variare l’intestazione nominativa, secondo regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare previa intesa con il MIBAC e sentita l’AGCOM. Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche senza rincari, salva la possibilità di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.
In attuazione, è intervenuto il provvedimento dell'Agenzia dell'entrate 27 giugno 2019.
La disciplina generale recante le specificazioni e le regole tecniche sul secondary ticketing era stata definita con DM 12 marzo 2018.
L'articolo 4-bis - introdotto durante l'esame al Senato - differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
A tal fine, il comma 1 novella, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Dette disposizioni riproducono nella sostanza una parte del disegno di legge A.S. 1100, attualmente all'esame della 7a Commissione del Senato in sede deliberante, anche se in quel testo il differimento opera fino al 31 dicembre 2021 per le strutture scolastiche e fino al 31 dicembre 2019 per gli asili nido.
Si ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
Successivamente, l’art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva disposto che l’adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 10-bis del citato D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono state adottate con D.I. 12 maggio 2016.
Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio era poi stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, al 31 dicembre 2017 dall'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) e al 31 dicembre 2108 dall'art. 6, co. 3-bis, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018).
In materia, si ricorda che con DM 13 febbraio 2019, n. 101 il MIUR ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi € 114.160.000,00, per le annualità dal 2019 al 2022, finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici
[30]
.
A sua volta, l'art. 4, co. 2-bis, del già citato D.L. 244/2016 aveva fissato al 31 dicembre 2017 – prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 6, co. 3-ter, del già citato D.L. 91/2018 - il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data della sua entrata in vigore non si fosse ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla medesima lett. a)
[31]
, fermi restando i termini indicati per gli altri adempimenti previsti dalle lett. b) e c) dello stesso art. 6, co. 1.
Con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
L'articolo 5 prevede la facoltà da parte di Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma. Il commissario straordinario provvede, in qualità di stazione appaltante, allo svolgimento delle procedure per la realizzazione dei lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture. Può, inoltre, predisporre ed approvare il piano degli interventi, nonché applicare riduzioni di termini temporali previsti da talune disposizioni del Codice degli appalti e fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Sono quindi dettate norme per la predisposizione e l’approvazione del piano degli interventi.
Nomina e compiti del Commissario
Il comma 1 prevede, in particolare, la possibilità per Roma Capitale di nominare il Commissario per il campionato europeo di calcio 2020 nel territorio di Roma per le seguenti finalità:
- garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma, in coerenza con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004);
- assicurare la tempestività degli interventi.
Il campionato europeo di calcio UEFA 2020 verrà ospitato in diverse città europee, tra cui Roma.
Inoltre, si segnala che il 15 luglio 2019 sul sito del comune di Roma è stata data notizia della nomina del commissario straordinario per tale manifestazione.
Il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, in vista del campionato europeo di calcio del 2020.
La norma non appare circoscrivere l'ambito degli interventi necessari al solo svolgimento della manifestazione sportiva, prevedendo che gli stessi possano riguardare "anche" gli eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa all’A.S. 1374, la nomina del commissario che svolge le funzioni di stazione appaltante in occasione di manifestazioni sportive, sostituendosi agli organi del Comune, segue un modello già adottato per le Universiadi 2019 di Napoli.
Si ricorda che l’art. 1, co. 375-388, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), come modificato dall’art. 10 del D.L. 91 del 2018 (L. 108/2018), al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario a cui è stato affidato il compito di provvedere all’attuazione del piano degli interventi necessari (co. 375). Sono state, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l’approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (co. 376-382). Ulteriori norme sono state rivolte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (co. 383-387). Per le finalità perseguite è stata autorizzata la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (co. 388).
Analoghe disposizioni, sebbene più articolate, sono state disposte nell’ambito delle misure per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021), disciplinati dall’art. 61 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), come modificato, da ultimo, dall’art. 30, co. 14-ter, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019). Tali disposizioni sono richiamate dal testo in esame.
Il comma 2 stabilisce che il commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, senza compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Poteri del commissario
Il comma 3 attribuisce le seguenti facoltà al commissario:
- predisporre ed approvare il piano degli interventi;
- operare le riduzioni dei termini previste dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, di seguito anche “Codice”).
Gli artt. 60, 61 e 62 del Codice, recependo gli artt. 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio, per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione, fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.
- ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e 189 del Codice.
L'art. 97 del Codice disciplina le offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, se la stazione appaltante lo richiede, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle loro offerte (comma 1) e, ai sensi del comma 5, per farlo hanno un termine non inferiore a quindici giorni. L'art. 183 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, al comma 10 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, e al comma 15 che l'amministrazione medesima valuti entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta presentata da un operatore economico. L'art. 188 del Codice disciplina i contratti di disponibilità e, in tal caso, l'eventuale riduzione dei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera da parte dell'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
- ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, il termine previsto dall’art. 32, co. 11, del Codice.
L’art. 32 del Codice, che disciplina le varie fasi in cui sono articolate le procedure di affidamento dei contratti pubblici, al comma 11 stabilisce che il contratto non può essere stipulato a partire dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.
Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il d.lgs. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.
- fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del Codice.
L’art. 63 elenca, in particolare, i casi e le circostanze per cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, (cioè quando nessuna offerta viene presentata o ritenuta appropriata, il fornitore di lavori o servizi è unicamente un determinato operatore economico, i termini previsti per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati), dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti (commi 1 e 2).
I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.
Ulteriori circostanze sono disciplinate ai commi da 3 a 5 dell’articolo 63, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della citata direttiva, riguardano gli appalti pubblici di forniture, di servizi, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale.
Piano degli interventi
Il comma 4, primo periodo, prevede che il commissario trasmette il piano degli interventi:
- al Presidente del Consiglio dei ministri;
- ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'Autorità di governo competente in materia di sport (si veda per la nomina il DPCM 27 giugno 2018).
Conferenze di servizi, approvazione del piano degli interventi e poteri sostitutivi
Il comma 4, secondo periodo, prevede, per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, che il Commissario convochi le Conferenze dei servizi previste dalla vigente normativa e applichi - laddove compatibili - le disposizioni di cui all’art. 61, co. 3, 4 e 5, del D.L. 50/2017, emanate per lo svolgimento degli eventi di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2020 e 2012.
L'art. 61 del D.L. 50/2017 ha previsto la nomina, con DPCM, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di un Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, del marzo 2020 e del febbraio 2021.
In particolare, il co. 3 ha previsto che il Commissario convochi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, co. 4, della L. 241/1990.
Il co. 4 ha stabilito che, all’esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
Il co. 5 ha previsto che - nel rispetto della normativa dell'UE, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate - il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
In materia di conferenza dei servizi, si ricorda che il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, comma 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, comma 6).
L’art. 14, comma 4 (come modificato dal D.lgs. 104/2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dispone che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art. 14-ter).
In particolare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, in caso di partecipazione alla conferenza di amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, le singole amministrazioni statali potendo comunque intervenire ai lavori in funzione di supporto. Ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere (entro 10 giorni dalla comunicazione relativa alla determinazione motivata di conclusione della conferenza) al suddetto rappresentante il proprio dissenso al fine di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.
In tale ambito si ricorda inoltre che l’art. 62 del D.L. 50/2017 è intervenuto sulla disciplina della conferenza decisoria per la costruzione di impianti sportivi dettata dall’art. 1, co. 304, lett. b) della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013), che prevede in caso di progetto che comporti atti di competenza regionale la convocazione della conferenza di servizi da parte della regione. In particolare, il comma 2-bis dell’art. 62 prevede tra l’altro che, nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
L’articolo 5-bis - introdotto durante l’esame al Senato - reca interventi inerenti il processo in atto relativo alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali [32] .
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che negli ultimi anni si è a più riprese intervenuti per sostenere economicamente le Istituzioni in parola.
In particolare, l’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali
[33]
.
Ha, altresì, disposto che gli enti locali devono continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione relative alle Istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR
[34]
.
Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – ha previsto l'istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020
[35]
.
Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005, che ha destinato € 5,6 mln agli Istituti superiori musicali non statali ed € 1,9 mln alle Accademie di belle arti non statali. Qui e qui le tabelle di ripartizione.
Successivamente, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 10 mln per il 2019, ed € 35 mln dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali, ribadendo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle Istituzioni.
Nelle more del processo di statizzazione, le risorse previste per il 2018 sono state così ripartite:
DM
|
Istituti di studi musicali
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Accademie |
€ 7 mln
|
€ 2 mln
|
|
€ 7 mln
|
€ 2 mln
|
|
€ 3,5 mln
|
0,5 mln
|
La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019.
In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione è avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata
[36]
– da presentare al MIUR entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze, secondo modalità definite dalla competente Direzione generale. Le domande sono valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione propone entro il termine di 90 giorni:
a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal MIUR, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.
La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo. Entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del MIUR, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione.
Con nota MIUR 10637 del 27 giugno 2019, il MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse devono essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019.
Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 e dell’art. 1, co. 652, della L. 205/2017, relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione
[37]
. In particolare, ha fatto presente che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.
In particolare, novellando l’art. 1, co. 652, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), si incrementano anzitutto di € 4 mln le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione delle Istituzioni sopra indicate, per un totale, dunque, di € 32,5 mln.
Tali risorse aggiuntive sono utilizzate a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione delle medesime Istituzioni, nel caso in cui per gli enti locali – che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero farsi carico delle stesse situazioni debitorie – sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 205/2017) e il 31 marzo 2018. In tali casi, infatti, le situazioni debitorie pregresse sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di € 4 mln per il 2019.
Le relative risorse sono attribuite all’Istituzione interessata, previa richiesta da parte della stessa e verifica da parte del MIUR della consistenza del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall’Istituzione – ovvero, dall’ente locale per conto della stessa – e da ulteriori debiti derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali notificate entro il 31 luglio 2019.
Le eventuali situazioni debitorie relative a Istituzioni finanziate da enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario nell’arco temporale sopra indicato che eccedano il limite massimo di spesa fissato, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate prima o dopo lo stesso arco temporale, sono inserite nella massa passiva del comune in dissesto, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 254, co. 1, del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), la massa passiva viene accertata dall’organo straordinario di liquidazione mediante la formazione di un piano di rilevazione. Quest’ultimo è formato entro 180 giorni dall’insediamento dell’organo straordinario di liquidazione, elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, o capoluogo di provincia, e per le province.
In base alle informazioni disponibili sul web, il Commissario straordinario del comune di Terni ha dichiarato il dissesto finanziario in data 1° marzo 2018. Risultano in situazione di dissesto anche i comuni di Catania e di Nocera Terinese, ma le relative delibere sono state adottate in date che non ricadono nel periodo fissato dall’articolo in commento.
Inoltre, si dispone che, per il 2019, le risorse “di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50” possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle Istituzioni, all’atto della presentazione della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta dal D.I. 121/2019 nei termini ivi indicati.
Si tratta di quanto previsto dalla citata nota MIUR 10637 del 27 giugno 2019, che – come prima indicato, fa riferimento all’erogazione di una “prima parte del finanziamento 2019”.
Si intenderebbe, dunque, che l’oggetto dell’assegnazione possa essere costituito dalla quota prevista per il 2019 dal D.L. 50/2017 e non anche dalla quota aggiuntiva introdotta dalla L. 205/2017.
Alla copertura degli oneri determinati dall’incremento delle risorse per la statizzazione delle Istituzioni sopra indicate, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse non più necessarie nell’ambito del corso-concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, pari a € 8,26 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e già destinate al Fondo “La Buona Scuola”.
A tal fine, si novella l’art. 10, co. 2, del D.L. 135/2018 (L. 12/2019).
L’art. 10 del D.L. 135/2018 (L. 12/2019) ha previsto – sostanzialmente in deroga rispetto alla procedura ordinaria, fissata dall'art. 29 del d.lgs. 165/2011 e dal successivo DM 138/2017
[38]
– che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.
Ha, altresì, disposto che le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso medesimo, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» (art. 1, co. 202, L. 107/2015) nella misura di € 8,26 mln annui, per essere destinate alle assunzioni di personale.
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ne prevede la presentazione alle Camere per la conversione in legge.
Ne dispone, altresì, l’inserimento nella Raccolta ufficiale negli atti normativi della Repubblica italiana e l’obbligo per chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
[1]
L’art. 22, co. 2, del d.lgs. 367/1996 prevedeva che al personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche non si applicavano le disposizioni in materia di proroghe e rinnovi del contratto a termine, nonché di continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine, di cui all’art. 2 della L. 230/1962, successivamente abrogata dall’art. 11 del d.lgs. 368/2001.
[2] Si tratta delle organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea) e CEEP (Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica).
[3] La questione nasceva da una causa promossa da una dipendente che aveva lavorato, sulla base di diversi contratti a termine stipulati in successione tra il 2007 e il 2011, per la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. Ritenendo di essere stata stabilmente inserita nell’organico del Teatro e di aver svolto le stesse funzioni di quelle attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, essa aveva proposto ricorso presso il tribunale, facendo valere che nei suoi contratti di lavoro non erano indicate le esigenze tecniche, organizzative o produttive specifiche che avrebbero giustificato la loro conclusione a tempo determinato. Il tribunale di Roma aveva respinto il ricorso, in quanto la disciplina (allora) applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11, co. 4, del d.lgs. 368/2001, poi confluito nel vigente art. 29 del d.lgs. 81/2015) escludeva l’applicabilità dei limiti generali sul lavoro a termine e quindi non richiedeva l’indicazione delle causali, non stabiliva una durata massima e non fissava un tetto ai rinnovi. Nell’appello proposto dinanzi alla Corte d’appello di Roma, la dipendente aveva sostenuto che la disciplina nazionale specifica applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche non era conforme al diritto dell’Unione europea.
[4] Tutte le disposizioni del d.lgs. 368/2001 citate sono state abrogate, a decorrere dal 25 giugno 2015, dal d.lgs. 81/2015 (art. 55, co. 1, lett. b)), che ha introdotto una nuova disciplina in materia.
[5] I teatri di tradizione, disciplinati dall'art. 28 della L.800/1967 e, per il triennio 2018-2020, dall’art. 18 del DM 27 luglio 2017, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province. La L. 800/67 prevede che il Ministro, sentita la Commissione consultiva per il settore musica, possa, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di “teatro di tradizione” a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Qui l’elenco dei teatri di tradizione presente sul sito del Mibac.
[6] Il testo originario del decreto-legge prevedeva una durata complessiva non superiore a 48 mesi, e non prevedeva la decorrenza dal 1° luglio 2019.
[7] Le disposizioni del d.lgs. 33/2013 richiamate riguardano, rispettivamente, il divieto di erogazione di fondi, la responsabilità dirigenziale e le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione.
[8] Si veda, in particolare: P. Carpentieri, Il diritto amministrativo dell’eccellenza musicale italiana: l’organizzazione e il finanziamento delle fondazioni lirico-musicali, in Aedon, Fascicolo n. 3-settembre-dicembre 2018.
[9] Per completezza, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 167/2013, aveva fatto presente che l’art. 18 del D.L. 112/2008 – che pur faceva riferimento a procedure selettive pubbliche basate sui principi di pubblicità, trasparenza, pari opportunità e decentramento di cui al co. 3 dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – non assicurava che la selezione del personale avvenisse mediante procedure aperte al pubblico, come richiesto dall’art. 97 Cost., e con garanzia di imparzialità di reclutamento. Pertanto, tali procedure selettive pubbliche non erano assimilabili al concorso previsto dallo stesso art. 97 Cost. per l’accesso al pubblico impiego.
Nella sentenza 227/2013, la Corte aveva, dunque, definito “paraconcorsuale” la procedura di cui all’art. 18 citato.
[10] Si veda quanto evidenziato dalla 5^ Commissione del Senato nella seduta del 23 luglio 2019 con riferimento all’emendamento 1.1000 (T2).
[11] In base all’art. 11, co. 15, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il Consiglio di indirizzo è composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 % del contributo erogato dallo Stato.
[12]
L’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di far fronte allo stato di grave crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle stesse, ha previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.
Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare, in base al testo originario dell’art. 11, gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero entro l’esercizio 2016.
Successivamente, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) –, di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Ancora in seguito, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.
Da ultimo, l’art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.
[13]
In base alla seconda relazione semestrale 2018 sul monitoraggio dei piani di risanamento, riferita al periodo gestionale primo semestre 2018, presentata alle Camere il 14 febbraio 2019, il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona).
[14]
L’incarico di commissario straordinario è conferito attualmente, fino al 31 dicembre 2020, a seguito del D.I. n. 143 del 12 marzo 2019, all’avv. Gianluca Sole.
[15] Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) ha stabilito il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali) in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono state trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Pertanto, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono stati trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
[16]
In base all’All. A alla delibera AGCOM del 3 febbraio 2011, n. 30/11/CSP, per “diritti secondari” si intendono i diritti diversi dai “diritti primari – ovvero quelli relativi alla trasmissione di un’opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica come individuati contrattualmente dalle parti – nonché i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all’estero.
[17] Il citato co. 2 dispone che i fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all’AGCOM deroghe rispetto agli obblighi quando ricorrano uno o più dei seguenti casi:
• il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori europei indipendenti, o non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, incluse le opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte;
• il fornitore di servizi di media audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una soglia che l’AGCOM deve definire con proprio regolamento (a fronte di una quota di mercato inferiore all’1% prevista attualmente a livello legislativo);
• il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili negli ultimi due anni di esercizio.
In tali casi, il fornitore di servizi di media audiovisivi interessato deve illustrare all’AGCOM i motivi della richiesta e fornire ogni utile elemento a supporto.
[18] Opere per tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere vietate ai minori di anni 14, opere vietate ai minori di anni 18. Per i film vietati ai minori di anni 14 o 18, può essere consentito l’accesso in sala di un minore che abbia compiuto, rispettivamente, almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui egli sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
[19] Il citato art. 27, co. 3, della L. 220/2016 – come modificato dall’art. 1, co. 818, della L. 145/2018 –, dispone che, a valere sul Fondo, il Ministero provvede, altresì:
- alle finalità di cui all'art. 14, co. 10, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
- alle finalità di cui all'art. 19, co. 1-quater, del d.lgs. 19/1998, inerente i contributi da assegnare per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
- alle finalità di cui all'art. 9, co. 1, lett. b), e co. 1-bis, del d.lgs. 426/1997, inerenti i contributi che da assegnare alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
[20]
Ulteriori tipologie di contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo sono costituite da incentivi fiscali (artt. 15-22) e incentivi automatici (artt. 3-25). Inoltre, nell’ambito del Fondo sono state previste due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari. Il primo riguarda il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche (L. 220/2016: art. 28). La dotazione annua è di € 30 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, € 20 mln per il 2020 ed € 10 mln per il 2021. Il secondo riguarda la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (L. 220/2016: art. 29). La dotazione annua è pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
[21]
Le risorse del Fondo sono parametrate annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a € 400 mln annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
Da ultimo, l’art. 1, co. 615, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha incrementato di € 4 mln per il 2019 le risorse del Fondo, da destinare al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta.
Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Mibac. Al riguardo, tuttavia, si ricorda che la relazione tecnica all’A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del MEF gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d’imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):
-
art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall’art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765);
-
art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall’art. 39 della stessa L. 220/2016), pari ad € 26,4 mln per il 2017, € 26,0 mln per il 2018 ed € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872).
[22]
Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con DM 13 luglio 2017, per il 2018 con DM 148 del 15 marzo 2018 e, per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019 e DM 199 del 24 aprile 2019.
[23] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.
[24] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.
[25]
I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018 sono dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che ha ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta può essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.
[26] Al contempo, infatti, l’autorizzazione di spesa per il 2019, come prevista a legislazione previgente, è stata ridotta. In particolare, l’art. 1, co. 803, secondo periodo, ha previsto una riduzione di € 20 mln, mentre l’art. 1, co. 616, ha previsto una riduzione di ulteriori € 40 mln. Tuttavia, a fronte della riduzione di € 60 mln complessivi, il limite massimo di spesa previsto dal co. 604 per il 2019 è pari, come visto, a € 240 mln e, dunque, la medesima riduzione è, di fatto, pari a € 50 mln. In tal senso, si vedano la relazione tecnica all’A.C. 1334-B e la seconda nota di variazioni.
[27] La relazione tecnica all’A.C. 1334 evidenziava che per il 2016 si erano registrati sull’applicazione dedicata 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di € 178.136.500, peraltro non completamente utilizzato.
Per il 2017, alla data del 19 settembre 2018 si erano registrati 416.718 diciottenni, con una spesa massima teorizzabile pari a € 208.359.000.
[28] Nel regolamento UE 2016/679 il rischio inerente al trattamento è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano i considerando 75–77).
[29]
Si vedano anche i dati depositati dal rappresentante del Governo il 9 maggio 2019, in risposta all’interrogazione a risposta immediata in VII Commissione della Camera 5-02091.
[30] Si tratta di parte delle risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall’art. 1, co. 140, della L. 232/2016 e rifinanziato dall’art. 1, co. 1072, della L. 205/2017. Nello specifico, il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con DPCM 28 novembre 2018. In particolare, complessivi € 3.118,6 mln dal 2018 al 2033 (di cui € 61,4 mln nel 2018 e € 134,3 mln nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria e di prevenzione del rischio sismico.
[31] Tali adempimenti concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite ed altre disposizioni).
[32] Si tratta di 5 Accademie di belle arti non statali (c.d. Accademie storiche: Bergamo "Carrara", Genova "Ligustica", Perugia "Vannucci”, Ravenna, Verona “Cignaroli”) e 18 Istituti superiori musicali non statali (Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate – Va –, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Tirinese – CZ –, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti, Ribera – AG –, Rimini, Siena, Taranto, Terni).
[33] Tra i principi da tener presenti per la statizzazione, ha indicato i seguenti, già previsti dalla L. 508/1999:
• possibilità di accorpamenti e fusioni, e definizione delle modalità di convenzionamento con scuole, università, altri soggetti pubblici e privati;
• valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, e definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
• rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
• programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo strumenti di raccordo con università e istituti tecnici superiori (ITS);
• verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse.
[34] Infine, ha previsto che, nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con DPCM sono definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le Istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.
[35] Le risorse sono allocate sul cap. 1750 dello stato di previsione del MIUR.
[36] In particolare, si tratta di: progetto di statizzazione, con relativo cronoprogramma; eventuale progetto di federazione o fusione, e relativo cronoprogramma, con altre istituzioni AFAM statali, o non statali interessate al processo di statizzazione, ovvero, nel caso di federazioni, con istituti universitari; elenco nominativo del personale docente e non docente in servizio, indicando le modalità di reclutamento; i bilanci consuntivi 2015, 2016 e 2017 e bilanci preventivi 2018 e 2019; relazione analitica sulle eventuali situazioni debitorie fino al 2017; risorse edilizie e strumentali disponibili; proposta di revisione dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità in conformità con quanto previsto per le Istituzioni AFAM statali; previsione di eventuali contributi da parte degli enti locali, anche a seguito del processo di statizzazione; dichiarazione di impegno, da parte degli enti locali, a continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili già utilizzati dalle Istituzioni e a farsi carico delle situazioni debitorie dell’Istituzione, contratte dalla stessa o dall’ente locale per conto dell’Istituzione, alla data della domanda di statizzazione. Con riferimento a tale ultima previsione, lo stesso DM (art. 2, co. 6) ha previsto che, nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria, emergano debiti non indicati nella documentazione, o contratti successivamente alla domanda di statizzazione, di cui gli enti locali non siano disponibili a farsi carico, l’Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, è accorpata ad altre Istituzioni statali o in fase di statizzazione, oppure soppressa, assicurando il mantenimento dei posti di personale docente assunto a tempo indeterminato alla data del 24 giugno 2017.
[37] Il DM 2 aprile 2019 ha previsto la seguente assegnazione:
|
2019 |
2020 e ss. |
Istituti superiori di studi musicali non statali |
€ 23.000.000 |
€ 48.000.000 |
Accademie di belle arti non statali |
€ 5.500.000 |
€ 7.000.000 |
TOTALE |
€ 28.500.000 |
€ 55.000.000 |
[38] Il regolamento emanato con DM 3 agosto 2017, n. 138 ha previsto un corso-concorso articolato in tre fasi: eventuale prova pre-selettiva; concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione dirigenziale e tirocinio.