Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze
Riferimenti: AC N.1209/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 38
Data: 05/10/2018
Organi della Camera: VIII Ambiente, IX Trasporti

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze 
D.L. 109/2018 - A.C. 1209


5 ottobre 2018

marzo 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 63

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D18109

 



 

I N D I C E

 

 

Schede di lettura

CAPO I – Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova. 3

Articolo 1 (Commissario straordinario per la ricostruzione) 3

Articolo 2 (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali) 13

Articolo 3 (Misure in materia fiscale) 15

Articolo 4 (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento) 20

Articolo 5 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità) 23

Articolo 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova) 29

Articolo 7 (Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento) 31

Articolo 8 (Istituzione della zona franca urbana per il sostegno  alle imprese colpite dall’evento) 33

Articolo 9 (Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale) 38

Articolo 10 (Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale) 40

Articolo 11 (Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze) 43

Capo II – Sicurezza della rete nazionale  delle infrastrutture e dei trasporti 44

Articolo 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 44

Articolo 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale  delle opere pubbliche - AINOP) 50

Articolo 14, commi 1-3 e comma 5 (Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di  criticità) 54

Articolo 14, comma 4 (Piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili) 56

Articolo 15 (Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 58

Articolo 16, comma 1 (Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti) 62

Articolo 16, comma 2 (Rimodulazione dell’autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24-A25) 65

Capo III – Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme. Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 69

Articolo 17  (Ambito di applicazione e Commissario straordinario) 72

Articolo 18 (Funzioni del Commissario straordinario) 74

Articolo 19 (Contabilità speciale) 77

Articolo 20 (Ricostruzione privata) 78

Articolo 21 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata) 80

Articolo 22 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti) 87

Articolo 23 (Interventi di immediata esecuzione) 89

Articolo 24 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi) 94

Articolo 25 (Definizione delle procedure di condono) 97

Articolo 26 (Ricostruzione pubblica) 101

Articolo 27 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) 109

Articolo 28 (Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati) 110

Articolo 29 (Legalità e trasparenza) 112

Articolo 30 (Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) 116

Articolo 31 (Struttura del Commissario straordinario) 121

Articolo 32 (Proroga e sospensione dei termini) 125

Articolo 33 (Sospensione del pagamento del canone RAI) 128

Articolo 34 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) 130

Articolo 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento) 131

Articolo 36 (Interventi volti alla ripresa economica) 132

Capo IV – Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale neglianni 2016 e 2017. 136

Articolo 37 (Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni) 136

Articolo 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) 139

Articolo 39 (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici) 141

Capo V – Ulteriori interventi emergenziali 145

Articolo 40 (Cabina di regia Strategia Italia) 145

Articolo 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) 147

Articolo 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) 149

Articolo 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati) 152

Articolo 44 (Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi) 153

Articolo 45 (Norme di copertura) 155

Articolo 46 (Entrata in vigore) 158

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di lettura


 

 

 


CAPO I – Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova

Articolo 1
(
Commissario straordinario per la ricostruzione)

 

 

L’articolo 1 - in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018  - prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (comma 1). Lo stesso articolo disciplina le modalità e i termini per l’emanazione del decreto di nomina, la durata della stessa e (ai commi 2 e 5) il compenso e i poteri derogatori attribuiti al Commissario. Sono altresì previsti e disciplinati (dai commi 2, 3 e 4) organi e soggetti di supporto al Commissario. Viene inoltre prevista l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8).

Disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l’Italia S.p.A., la quale sarà tenuta a far fronte alle spese di ricostruzione (comma 6), e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara (comma 7).

Si fa notare che in seguito al crollo del ponte Morandi, con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza ed è stata assegnata la somma di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018), per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza[1].

Con la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, lo stanziamento è stato integrato con ulteriori euro 28,5 milioni di euro.

Per fronteggiare l’emergenza, con l’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, il Presidente della Regione Liguria è stato nominato Commissario delegato a cui è stata demandata la predisposizione di un piano di interventi, per la realizzazione dei quali è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro (vale a dire la somma delle risorse stanziate dalle citate delibere del Consiglio dei ministri).

Nomina, compiti e durata del Commissario straordinario (comma 1)

Il comma 1 - in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 - prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d’urgenza:

§  le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta;

§  le attività per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

 

La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Modalità e termini per l’emanazione del decreto di nomina (comma 1)

Il comma 1 disciplina altresì le modalità e i termini per l’emanazione del decreto di nomina, stabilendo che lo stesso sia adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, e sentito il Presidente della Regione Liguria.

Compenso del Commissario straordinario (comma 2, primo periodo)

Il primo periodo del comma 2 dispone che al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

In base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare i 50 mila euro annui) e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale (e anch’essa non può superare i 50 mila euro annui).

Organi e soggetti di supporto al Commissario (comma 2, periodi secondo-ottavo, e commi 3-4)

Il comma 2, periodi dal secondo al sesto, prevede che per l’esercizio dei compiti assegnati il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità.

Il comma 4 consente al Commissario di nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari.

I periodi settimo e ottavo del comma 2 disciplinano la copertura degli oneri relativi al personale della struttura di supporto e agli eventuali sub-commissari e, a tal fine, recano un’autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro.

Il comma 3 consente al Commissario di avvalersi di ulteriori soggetti (strutture e uffici di enti pubblici e di concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico).

Struttura di supporto (comma 2, periodi secondo-sesto, e terzo periodo del comma 4)

Il secondo periodo del comma 2 prevede che, per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla composizione della struttura, il medesimo periodo prevede un contingente massimo di personale pari a 20 unità (19 unità di personale non dirigenziale e 1 dirigente non generale), dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

I periodi terzo, quarto e quinto disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in questione, prevedendo:

§  che tale personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza (periodo terzo);

§  che al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri (periodo quarto);

§  che al dirigente è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione (periodo quinto).

 

Quanto alla durata della struttura di supporto, il terzo periodo del comma 4 dispone che essa cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

 

Il sesto periodo del comma 2 prevede che il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio.

Sub-Commissari (comma 4, periodi primo e secondo)

In base al comma 4 il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al predetto contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

Autorizzazioni di spesa e copertura degli oneri (comma 2, periodi settimo e ottavo)

Agli oneri previsti dai commi 2 e 4, rispettivamente per la struttura di supporto e gli eventuali sub-commissari, provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale ad esso intestata.

L’ottavo periodo del comma 2 autorizza, per le finalità indicate, la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla cui copertura provvede l’articolo 45 del presente decreto-legge.

Ulteriori soggetti di cui si può avvalere il Commissario per lo svolgimento di attività tecniche (comma 3)

Il comma 3 dispone che, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori:

- previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto;

- nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

 

Poteri derogatori attribuiti al Commissario (comma 5)

Il primo periodo del comma 5 prevede – per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario – che il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità  di sostituire la locuzione “legge extrapenale” con quella utilizzata dall’art. 47 c.p. “legge diversa dalla legge penale”.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi citati, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede (in base al secondo periodo del comma in esame) alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

La disciplina dettata dal secondo periodo sembra finalizzata a derogare alle disposizioni dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativo all’esecuzione del decreto di esproprio.

In base a tale articolo “l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni” e “lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi”.

Il comma 3, in particolare, reca le disposizioni su cui sembra incidere la deroga in esame, dato che dispone che “lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene”.

La deroga sembra riguardare altresì le disposizioni dell’art. 49 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, che disciplina l’occupazione temporanea, per urgenti ragioni di pubblica utilità, di aree non soggette ad esproprio. L’art. 49 dispone infatti che, in tali casi, al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea e che, al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. Tale verbale, in base al comma 4, è redatto in contraddittorio, secondo una disciplina che ricalca quella prevista dall’art. 24, comma 3.

 

Anche nelle more di tali attività, secondo quanto previsto dal terzo periodo del comma in esame, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività in questione, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

 

Rapporti tra Commissario e Autostrade per l’Italia S.p.A. (comma 6)

Versamento delle risorse necessarie per la ricostruzione (primo periodo)

Il primo periodo del comma 5 prevede che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento (vale a dire la società Autostrade per l’Italia) è tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario.

Come ricordato nella risoluzione in Assemblea n. 6/00014, approvata nella seduta del 4 settembre 2018, “la società Autostrade per l'Italia S.p.A. è attualmente concessionaria della rete autostradale per un'estensione complessiva di 2.857 km; il viadotto Polcevera è parte di tale rete ed è assentito in concessione alla società Autostrade per l'Italia in forza della Convenzione di concessione sottoscritta in data 4 agosto 1997 che ha fissato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2038, ad oggi non modificata, e delle successive integrazioni intervenute con Convenzioni aggiuntive del 15 gennaio 1998, 29 marzo 1999, 21 maggio 1999, 23 dicembre 2002, nonché con la Convenzione Unica sottoscritta il 12 ottobre 2007, diventata efficace l'8 giugno 2008, e l'atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 24 dicembre 2013, diventato efficace il 29 maggio 2014”[2].

 

Di conseguenza, la concessionaria deve provvedere al versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario, ed entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario stesso, dell’importo necessario al predetto ripristino ed alle altre attività connesse (disciplinate dal comma 5), come provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli.

La disposizione in esame precisa che tale versamento lascia comunque impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale il concessionario sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità.

 

Poteri del Commissario in caso di mancato o ritardato versamento (secondo periodo)

In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può procedere all’individuazione, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti di Autostrade S.p.A.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che tale anticipazione potrà essere remunerata ad un tasso annuo non superiore al tasso di riferimento della BCE maggiorato di tre punti percentuali.

Il tasso Bce è il tasso per le operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea. Nella riunione del 13 settembre 2018, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha fissato detto tasso (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) nella misura dello 0,00%, rimanendo così invariato rispetto alle precedenti determinazioni.

 

Stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento (terzo periodo)

Nel caso in questione, di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario, è autorizzata la spesa di 360 milioni di euro (30 milioni annui dall'anno 2018 all’anno 2029) per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario e a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione.

La disposizione in esame disciplina altresì la copertura degli oneri, cui si provvede mediante la riduzione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, a valere sulle risorse dei cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017.

Inoltre, ai fini della compensazione degli effetti finanziari che conseguono in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, la norma prevede altresì:

·     una ulteriore riduzione del medesimo Fondo per gli investimenti, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, di 40 milioni di euro per l’anno 2018 e di 120 milioni di euro per l’anno 2019;

·     una riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, per 20 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, e 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Si tratta del Fondo previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del MEF, con dotazione in termini di sola cassa.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del provvedimento in esame, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari viene incrementato di 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 30 milioni per l’anno 2024, in conseguenza degli effetti positivi, in termini di fabbisogno, che discendono dal comma 6 in esame.

 

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

La legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale a partire dal 2017, che sono stati assegnati con appositi D.P.C.M.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il Fondo investimenti per oltre 36 miliardi dal 2018 al 2033. In particolare, il rifinanziamento disposto dal comma 1072 - sul quale è posta la copertura finanziaria degli oneri del comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge in esame - è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Al momento non sono ancora intervenuti i decreti di ripartizione di tali ulteriori risorse. Il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all’articolo 13, ha prorogato i termini di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto al 31 ottobre 2018. Per quanto riguarda la procedura di ripartizione, si ricorda che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 74/2018, l’articolo 13, comma 01, del citato D.L. n. 91/2018 ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, prevedendo - nel caso che essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano[3].

Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame, e in particolare:

·     dall’articolo 1, comma 6 in esame (30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, cui si aggiunge la ulteriore riduzione di 40 milioni per l’anno 2018 e 120 milioni per l’anno 2019 ai fini della compensazione, in termini di fabbisogno e indebitamento netto). Il comma prevede peraltro il reintegro delle risorse del Fondo all’atto del versamento delle risorse da parte del Concessionario;

·     dall’articolo 5, comma 2 (20 milioni di euro per il 2019 per il trasporto pubblico locale);

·     dall’articolo 6, comma 1 (8 milioni per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 7 milioni per il 2020 per l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova);

·     dall’articolo 14, comma 5 (5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per l’anno 2019 per la realizzazione del sistema di monitoraggio dinamico per la resilienza delle infrastrutture).

Nel complesso, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1072 alla legge n. 205/2017 è così ridotta dal presente decreto-legge:

(milioni di euro) 

 

2018

2019

2020

2021 -2029

Autorizzazione di spesa Fondo (art. 1 co 1072)

800

1.615

2.180

21.520

Riduzioni apportate dal D.L. 109/2018, di cui:

83

195

37

270
(30 annui)

Art. 1 co 6 (Stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento)

30

30

30

30

Art. 1 co 6 (Stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento)

40

120

 

 

Art. 5 co. 2 (Copertura finanziaria contributo regione Liguria per rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova)

 

20

 

 

Art. 6 co. 1 (Copertura oneri per progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione del MIT)

8

15

7

 

Art. 14 co. 5 (Copertura oneri per Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

5

10

 

 

 

Il comma 6 dispone, infine, che all’atto del versamento da parte del concessionario delle somme dovute, il c.d. Fondo investimenti venga corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario.

La disposizione in esame autorizza altresì il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

Disciplina degli affidamenti del Commissario (comma 7)

Il comma 7 disciplina l’affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, disponendo che avvenga:

·     ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE;

Il paragrafo 1 dell’art. 32 della direttiva citata (recepita con il D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici) consente agli Stati membri di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Ciò è possibile, tra l’altro, in base al disposto del paragrafo 2, lettera c), “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. Tale previsione è recepita, in termini identici, nell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

·     ad uno o più operatori economici “estranei” a concessionarie autostradali; la norma prevede infatti che tali operatori non devono avere alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, né essere da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.

 

Si segnala, in giurisprudenza, la sentenza del Consiglio di Stato, III Sez., 18/01/2018, n. 310, in cui si chiarisce che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un “particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza”.

 

L’articolo in esame prevede altresì che l’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

Contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8)

Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, il comma 8 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono:

-   le risorse pubbliche all'uopo destinate;

-   le risorse tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario in seguito al crollo.


 

Articolo 2
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali)

 

 

Per fronteggiare le necessità conseguenti all’evento del 14 agosto 2018, l’articolo 2 autorizza la regione Liguria, la città metropolitana di Genova ed il comune di Genova, ad assumere a tempo determinato, per il 2018 e il 2019, fino a 250 unità di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Più nel dettaglio, previa autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza (nominato con ordinanza  n. 539 del 20 agosto 2018[4]), i suddetti soggetti possono assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti (in particolare l’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 e l’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006 – vedi infra), con contratto a tempo determinato, fino a 250 unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all’emergenza (comma 1).

Alle suddette finalità gli enti citati possono provvedere, d’intesa con il Commissario delegato, con risorse proprie disponibili.

Inoltre, il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti al riparto delle unità di personale e delle risorse tra gli enti, nel limite complessivo di spesa di 3,5 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni per il 2019. Ai suddetti oneri si  provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza (comma 2).

Per le suddette assunzioni si prevede la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti (anche di altre amministrazioni)  per profili professionali compatibili con le esigenze, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato.

Nel caso in cui non sia possibile individuare nelle suddette graduatorie personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità anche semplificati (comma 3).

Si valuti l’opportunità di specificare la portata della locuzione “anche semplificati” riferita ai criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità della selezione pubblica del personale.

Si dispone, infine, un incremento della contabilità speciale di cui alla richiamata  ordinanza n. 539 del 20 agosto  2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza dell’evento, pari a 9 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro per il 2019. Al suddetto onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’art. 44 del D.Lgs. 1/2018, istituito presso il Dipartimento della protezione civile per gli interventi conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari). Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato (comma 4).

 

 

Limiti assunzionali: vincoli di contenimento della spesa di personale

In materia di vincoli finalizzati al contenimento della spesa per il personale, il testo richiama l’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006 e l’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010.

L’art. 1, c. 557, della L. 296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dai commi 655-693 dello stesso provvedimento, ha attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della L. 311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della L. 266/2005 non si applichino più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006. Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente (compreso il personale stabilizzato).

L’art 9, c. 28, del D.L. 78/2010 ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio. La disposizione si applica (sia pur con una serie di deroghe ed eccezioni specificamente individuati) a partire dall’anno 2011, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, i contenuti richiamati costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del S.S.N.


 

Articolo 3
(Misure in materia fiscale)

 

 

L’articolo 3 reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.

Con riferimento ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni è disposta l’esenzione Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu (comma 1).

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi.

Il comma 3 reca l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.

Con il comma 4 si dispone l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo.

Il comma 5 sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo.

 

Più in dettaglio, il comma 1 reca alcune agevolazioni fiscali per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi.

Per tali immobili:

-        è prevista l’esenzione Irpef ed Ires dal periodo d’imposta in corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza alla formazione dell’imponibile dei relativi redditi;

-        è prevista l’esenzione Imu e Tasi, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo del ponte e fino al 31 dicembre 2020.

 

Si affida a un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione IMU e TASI.

 

Si ricorda, sinteticamente, che l'IMU (operativa dal 2012) non si applica all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, comprese le seconde case e gli immobili produttivi, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC). Il gettito IMU è destinato ai comuni.

La TASI, istituita a partire dal 2014, dal 2016 non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Sono previste aliquote ridotte per gli immobili-merce e ulteriori esenzioni stabilite dalla legge. Anche il gettito TASI è destinato ai comuni.

 

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi, a specifiche condizioni.

In primo luogo l’agevolazione opera per i soggetti privati che siano proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento. I danni devono essere verificati con perizia asseverata.

La misura agevolativa consiste nella non concorrenza a formare la base imponibile Irpef, Ires e Irap per le persone fisiche e giuridiche, (in sostanza, in un’esenzione fiscale) dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.

Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si ricorda che il regolamento «de minimis» in questione si applica a tutti gli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel regolamento (cfr. considerando n. 14 Reg. UE n. 1407/2013).

Si ricorda inoltre che, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, è stato istituito il “Registro Nazionale degli Aiuti- (RNA)”.

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

 

Gli aiuti cosiddetti "de minimis" per le imprese che producono prodotti agricoli sono regolati dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro - concessi da uno Stato membro a un'impresa unica - nell'arco di tre esercizi finanziari, che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

a) pesca e acquacoltura;

b) produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il suddetto regolamento 1408/2013 si applica fino al 31 dicembre 2020 (come il regolamento 1407/2013).

 

Per quanto concerne gli aiuti cosiddetti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, questi sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 717/2014.

Tale regolamento prevede, intanto, che si applichi agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;

e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;

h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;

i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;

k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Si prevede, poi, che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacolturanon possa superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si dispone, inoltre, che l'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano in tali settori, nell'arco di tre esercizi finanziari, non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al regolamento (che, per l'Italia, è fissato in 96.310.00 euro).

Il regolamento 717/2014 si applica fino al 31 dicembre 2020.

 

Ai sensi del comma 3, le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai precedenti commi, ovvero in tali immobili residenti o domiciliate (si tratta degli immobili di cui ai commi 1 e 2: oggetto di ordinanze di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi, ovvero che abbiano subito danni direttamente conseguenti a tale evento, verificati con perizia asseverata), nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa nei predetti immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo.

 

Il comma 4 esenta dal 14 agosto 2018 dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento. Sono fatti salvi gli obblighi dichiarativi di legge, che rimangono vigenti.

 

Ai sensi del comma 5, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i seguenti termini:

-        termini di notifica delle cartelle di pagamento;

-        termini per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di “accertamento esecutivo” di tributi e contributi (di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);

-        termini di legge previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione,

-        termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi gli enti locali.

La sospensione opera ove le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2 (immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi, ovvero immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti a tale evento, verificati con perizia asseverata).

 

Il comma 6, con riferimento agli oneri recati dall’articolo in esame, rinvia alle norme di copertura finanziaria generale del provvedimento come disciplinate dall’articolo 45 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 4
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento)

 

 

L’articolo 4 riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all’interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017. I benefici consistono nel riconoscimento di un somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2018. I criteri e le modalità di erogazione delle somme stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza.

 

 

Il comma 1 riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all’interno della zona - danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera - delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. in esame) hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017.

I benefici consistono nel riconoscimento di un somma fino al 100 per cento del predetto decremento e sono nel limite massimo di euro 200.000.

La somma è riconosciuta a domanda.

Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

L’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 prevede che siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, qualità personali e fatti elencati nel medesimo articolo. Tra essi, la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.

 

Con riferimento alle modalità di calcolo del decremento di fatturato, si valuti l’opportunità di rapportare tale decremento, anziché al solo anno precedente, ad una media ponderata che tenga presente anche il ciclo economico dell’impresa o del professionista negli ultimi anni.

 

Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2018, e sulla base di criteri e modalità di erogazione stabiliti dal Commissario delegato (nominato ai sensi dell'articolo 1 dell’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018) che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza.

 

Ai sensi del comma 3, i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica[5]. Sono dispensate dall'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[6].

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si ricorda inoltre che, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, è stato istituito il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”.

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

 


 

Articolo 5
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

 

 

L’articolo 5 introduce alcune norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell’autotrasporto. In particolare si prevedono, ai commi 1-4: il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, un sostegno diretto all’efficientamento del trasporto pubblico, risorse speciali per il rinnovo del parco mezzi del tpl nonché una misura agevolativa per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi ferroviari regionali in Liguria. E’ altresì previsto un sostegno all’autotrasporto per l’anno 2018. Il comma 5 invece consente al Commissario delegato di autorizzare varianti in corso di esecuzione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con riferimento alle opere da esso individuate come viabilità alternativa.

 

Sostegno del Trasporto pubblico locale (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell’articolo 5, stanzia a favore della regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l’anno 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, per l’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati, nonché per garantire l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto di tali risorse provvede la regione con proprio provvedimento.

 

La copertura finanziaria degli interventi sopra descritti è assicurata riducendo l’autorizzazione di spesa permanente di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296/2006 che attribuisce alle regioni 190 milioni di euro a partire dall’esercizio 2007 per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007.

 

Sempre al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, il comma 2 dell’articolo 5 assegna alla regione Liguria 20.000.000 di euro per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova.

La relazione tecnica segnala che tali risorse sono da destinare al rinnovo del materiale rotabile, “mediante acquisto di nuovi autobus e/o sostituzione di quelli particolarmente vetusti”

La copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 è conseguita riducendo per 20 milioni di euro per l’anno 2019 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

L’articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio per il 2018 (legge n.205 del 2017) rifinanzia il Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le risorse sono ripartite in diversi settori di spesa relativi tra i quali:  trasporti e viabilità e mobilità sostenibile e sicurezza stradale. I criteri di utilizzo del fondo restano quelli già individuati dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 che prevedono che l'utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Su tali schemi si pronunciano le Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo sono adottati entro il 31 ottobre 2018. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame (cfr. il box contenuto nella scheda dell’articolo 1, comma 6).

 

I contributi al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale

L'art. 1, comma 866 della legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 27, comma 12-ter, ha istituito il c.d. "Fondo mezzi", per finanziare il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale. Il Fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei.

Il Fondo, a seguito della proroga disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015, è divenuto operativo dal 1  gennaio 2017 ed in esso sono confluite le risorse disponibili (di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti - in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Tali risorse sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le precedenti annualità 2015-2016, con due decreti ministeriali (a valere sul cap. 7251/MIT): il D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti) in seguito a sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell'obbligato di conseguire l'Intesa con le regioni sul medesimo e quindi il D.M. 28 ottobre 2016, n. 345. Tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Al Fondo sono inoltre stati assegnati, sempre dal comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Per la ripartizione alle regioni del Fondo, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 25 del 23 gennaio 2017, che ha ripartito tra le regioni una quota di risorse del Fondo pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (cui si deve aggiungere un cofinanziamento regionale per 35,5 mln € complessivi annui), per l'acquisto di autobus urbani ed extraurbani. Il decreto prevede l'utilizzo, in via sperimentale, di una centrale unica di committenza (Consip s.p.a.), che ha recentemente aggiudicato una procedura ad evidenza pubblica che ha avuto ad oggetto 9 lotti, per la fornitura di 1.600 bus, dei quali 8 sono stati aggiudicati (tra il 22 e il 26 giugno 2018), mentre il lotto 1 è andato deserto. All’aggiudicazione è seguita la stipula delle apposite convenzioni. Dal 2 agosto 2018 i soggetti pubblici interessati possono avvalersi delle citate convenzioni per l’acquisizione dei mezzi.

La legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 613, della L. 232/2016) ha poi incrementato le risorse attribuite al Fondo di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, ne ha esteso le finalità (finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto, segnatamente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici) ed ha previsto la redazione del Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS), destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Nella tabella seguente si riepilogano gli stanziamenti confluiti sul Fondo per il rinnovo parco mezzi:

(in milioni di €)

Norma

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

annui dal 2023 al 2033

Co. 83 (l. 147/13)

50

50

50

50

-

-

-

-

-

Co. 866 (l. 208/15)

-

-

-

-

210

210

130

90

-

Co. 613 (l. 232/16)

-

-

-

-

200

250

250

250

250

Totale

50

50

50

50

410

460

380

340

250

 

Sostegno per l’autotrasporto (comma 3)

 

Il comma 3 dell’articolo 5, autorizza una spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018 a sostegno degli autotrasportatori a copertura delle maggiori spese da questi sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».

 

Ai sensi dell’articolo 3, del regolamento UE 1407 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», si prevede il limite di 100.000 euro per ciascuna delle imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi (tale limite è di 200 mila euro per le imprese che svolgono contestualmente anche attività per le quali è fissato tale massimale, ma anche in tal caso le risorse assegnate per il sostegno all’attività di autotrasporto non può superare i 100 mila euro).

Le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi non possono utilizzare gli aiuti per l’acquisto dei mezzi adoperati per la propria attività d’impresa. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del citato Regolamento.

 

La copertura finanziaria è assicurata ai sensi dell’articolo 45 della legge, che disciplina appunto le coperture finanziarie (rispetto al quale si veda l’apposita scheda).

 

Affidamento dei servizi ferroviari regionali in Liguria (comma 4)

 

Il comma 4 dell’articolo 5, differisce al 31 dicembre 2019, per la regione Liguria, il termine entro il quale è possibile l’affidamento dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, ovvero per procedere alla pubblicazione dell’avviso con le informazioni relative alla procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2018.

 

L’articolo 27, comma 2, lettera d) prevede la riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara (ovvero esso non sia conforme a quanto stabilito dall’Autorità di regolazione dei trasporti). Tale riduzione non si applica tuttavia per i contratti di servizio pubblico affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla data del 2 dicembre 2018 (termine così fissato dall’articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 91 del 2018) dell’avviso previsto dall’articolo 7, comma 2, del citato Regolamento CE 1370/2007 (tale avviso va pubblicato almeno un anno prima dell’inizio della procedura di dell’aggiudicazione diretta del contratto e deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell’autorità competente, il tipo di aggiudicazione previsto, i servizi e i territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione, la data d'inizio e la durata previste del contratto di servizio pubblico).

 

Le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni europee

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, entrato in vigore dal 24 dicembre 2017 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento prevede (art. 5)  l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio: la prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri; le altre due modalità, facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

La possibilità di affidamento diretto è però subordinata alla presenza di determinati requisiti: l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti diretti sono peraltro sempre consentiti (sempre fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale) al di sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio (vedi infra).

Per i contratti d trasporto pubblico ferroviario di passeggeri è stata peraltro introdotta una speciale disciplina di deroga al principio generale degli affidamenti con gara, che consente fino al 2 dicembre 2019 (salvo che non sia vietato dalle legislazioni nazionali) l'affidamento diretto con le regole attuali e per una durata massima di 10 anni, prorogabile del 50% in caso di investimenti dell'operatore. Sulla base delle rilevazioni dell'Autorità dei Trasporti tale procedura risulta adottata da alcune regioni per i contratti di trasporto pubblico ferroviario regionale. Si precisa inoltre che anche i contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati direttamente in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara a decorrere dal 24 dicembre 2017 fino al 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza (la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni).

Successivamente al 2019 e fino al 2023 sarà consentito, se ammesso dalle legislazioni nazionali, stipulare contratti per l'affidamento con le regole attuali per un massimo di 10 anni, ma senza possibilità di proroga del 50% in caso di investimenti dell'operatore.

 

Varianti per gli itinerari di viabilità alternativa (comma 5)

 

Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa, il comma 5 consente al medesimo Commissario di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ma nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Lo stesso comma precisa che l’autorizzazione può essere concessa se le varianti sono funzionali all’accelerazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza.

Si ricorda nuovamente che, per fronteggiare l’emergenza, con l’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, il Presidente della Regione Liguria è stato nominato Commissario delegato a cui è stata demandata la predisposizione di un piano di interventi, per la realizzazione dei quali è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro. Tra le finalità del piano di interventi vi è quella di disporre in ordine agli interventi “anche infrastrutturali, necessari ad assicurare la continuità delle attività portuali, ..” che possono essere attuati anche mediante “interventi urgenti per assicurare la viabilità alternativa cittadina e portuale”.

Relativamente alla disciplina dettata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si ricorda che essa individua una serie di casi in cui è possibile modificare i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali senza una nuova procedura di affidamento. Si fa altresì notare che tale disciplina recepisce, in maniera fedele, quella introdotta nell’ordinamento europeo dall’art. 72 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

In dottrina è stato sottolineato che, innovando il precedente assetto normativo, l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (che ha sostituito il precedente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) fa riferimento (al comma 1) a due diverse ipotesi di modifica del contratto: le “modifiche” e le “varianti”.

Altri autori hanno però evidenziato che “In realtà la disciplina contenuta all'articolo 106 non è ispirata a questa separatezza, ed anzi le varianti trovano la parte sostanziale della loro disciplina nell'ambito delle così dette modifiche al contratto” (http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEmbHyPE/0).


 

Articolo 6
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

 

 

L’articolo 6 prevede che, per poter garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, in via d’urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

 

Più nel dettaglio il comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. La disposizione fa salve le competenze attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per far fronte agli oneri derivanti dall’esecuzione di tali attività è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Il comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 rifinanzia il Fondo investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, per complessivi 36 miliardi dal 2018 al 2033. Le risorse in questione sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Al momento non sono ancora intervenuti i decreti di ripartizione di tali risorse.

Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame (cfr. il box contenuto nella scheda dell’articolo 1, comma 6).

 

Il comma 2, per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, stanzia la somma di euro 375.000 per l’anno 2018 e euro 875.000 per l’anno 2019 alla Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Genova le cui esigenze di servizio a supporto dell'operatività del porto sono aumentate in conseguenza del tragico evento. A tali oneri provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza.

 

Come sottolinea la relazione, l’intervento si propone di mitigare gli effetti del tragico evento sulla regolarità e la tempestività dei flussi veicolari, da e per l’ambito portuale. Il crollo del viadotto sul Polcevera infatti ha comportato l'instradamento lungo la viabilità locale di gran parte delle merci in arrivo ed in partenza.

 

Le risorse stanziate sono destinate, in particolare a coprire:

·       l’incremento temporaneo di personale destinato presso la Capitaneria di porto e delle ore di servizio prestato, anche al di fuori dei servizi ordinari, con copertura degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario, di trasferimento e di missione, dalle sedi viciniori. Tale incremento è quantificato nella relazione tecnica in 23 unità per il 2018 e 15 unità per il 2019, in aggiunta al personale già destinato;

·       l'acquisto di mezzi necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale. In particolare la relazione tecnica specifica che si tratta dell'acquisto di due autovetture, per il disimpegno dei servizi d’istituto, (vigilanza attività portuali e viabilità interna al porto) da approvvigionare sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

·       l'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale.


 

Articolo 7
(Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento)

 

 

L’articolo 7 istituisce la “Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova”, prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

 

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 7, ai fini del superamento dell’emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la “Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.

 

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66) ha previsto l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES).

 

Le ZES possono essere infatti istituite solo in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione".

In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

Si ricorda che la Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013.

 

L'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013.

Con l'istituzione della ZLS si intende favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali di queste regioni prevedendo, per le imprese che vi operino, procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES. Non è invece prevista l'attribuzione alle imprese dei benefici fiscali previsti nelle ZES.

La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

 

Il comma 2 prevede per le imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova di accedere ai benefici fiscali e alle altre agevolazioni previste sulla base delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (conv. dalla L. n. 123 del 2017).

 

L’articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto- legge n. 91 del 2017 prevede che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES (ma tale disposizione si applica anche alle ZLS), possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Le procedure semplificate possono essere individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate mentre i regimi procedimentali speciali sono individuati sulla base di criteri derogatori e di modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (se nominato), previa delibera del Consiglio dei ministri.

 

L’articolo 5 del decreto- legge n. 91 del 2017 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.


 

Articolo 8
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno
alle imprese colpite dall’evento)

 

 

L’articolo 8 istituisce nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria, il Comune di Genova (comma 1).

Al comma 2 vengono elencate le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca.

I commi 3 e 4 delimitano il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni, mentre il comma 5 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse.

Il comma 6 indica i riferimenti normativi europei in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni.

Il comma 7, infine, richiama la normativa nazionale di riferimento per l’istituzione delle zone franche urbane.

 

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Si tratta di una disciplina introdotta per la prima volta in Francia nel 1996, Zones Franches Urbanes e finalizzata alla valorizzazione di talune aree urbane svantaggiate.

Per quanto riguarda la normativa italiana, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179.

Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e micro imprese (nel caso della ZFU Sisma Centro Italia le imprese di qualsiasi dimensione nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo) che alla data di presentazione della domanda:

-        hanno la sede principale o l’unità locale dove si svolge l’attività all’interno della ZFU;

-        sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

-        sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, per i nuovi bandi l'accesso alle agevolazioni viene esteso ai professionisti.

I settori ammessi, nel rispetto dei regolamenti de minimis della Unione Europea, sono individuati dalle norme istitutive e di regolazione delle singole ZFU.

Le agevolazioni consistono in:

-        esenzione dalle imposte sui redditi;

-        esenzione dall'IRAP;

-        esenzione dall'imposta municipale propria;

-        esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si ricorda che la prima ZFU ad essere effettivamente costituita è stata quella de L'Aquila, a seguito del sisma del 2009. L'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 ha affidato al CIPE il compito di individuare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, delle zone franche urbane nell'ambito dei territori interessati dal sisma del 2009, alle quali applicare le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge n. 296 del 2006. Con la circolare n. 39/E del 2013 l'Agenzia delle entrate, in condivisione con il MISE e con l'INPS, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina agevolativa rivolta alle imprese localizzate nella zona franca del comune dell'Aquila.

Il decreto 5 giugno 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato e integrato il decreto 10 aprile 2013. Tra le varie modifiche si segnala, in particolare, che anche le imprese che adottano il regime forfettario (ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari con le modalità previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Nelle zone franche urbane già finanziate, le risorse rivenienti dalle revoche, nonché quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni collegate al decreto, con termini e modalità stabiliti con provvedimento del Ministero.

La circolare 9 aprile 2018, n. 172230 - Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle nuove zone franche urbane - a seguito delle modifiche apportate al decreto interministeriale 10 aprile 2013 dal decreto 5 giugno 2017, riporta il quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni nelle ZFU, fornendo indicazioni e chiarimenti in merito alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste.

La circolare stabilisce, inoltre, i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza.

Sul piano europeo, si ricorda che l'efficacia dell'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, approvazione che può essere richiesta solo a seguito della concreta individuazione delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di divieto di aiuti di Stato, i quali prevedono la possibile concessione di deroghe.

Sul sito del MISE è presente una specifica pagina sulle ZFU.

 

 

Più in dettaglio, il comma 1 istituisce nell’ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dalla legge che ha istituito le ZFU (legge n. 296 del 2006)

 

In particolare l'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

 

Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell’attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.

Nello specifico le agevolazioni previste al comma 2 sono:

 

-        esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;

-        esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

-        esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

-        esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana.

 

Le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata, le modalità di fruizione delle agevolazioni sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU nonché da apposite circolari del Ministero dello sviluppo economico. Nelle circolari sono altresì definiti sia il periodo temporale entro il quale è possibile presentare domanda di agevolazione sia i modelli di istanza, che i soggetti devono presentare in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero.

L’importo dell’agevolazione riconosciuta a ciascun soggetto beneficiario, con provvedimento del Ministero pubblicato anche sul sito istituzionale, viene determinato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le imprese ammissibili sulla base degli importi delle agevolazioni richiesti nel modulo di istanza, tenuto conto dei massimali di aiuto previsto dai regolamenti de minimis.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

 

Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4 dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per l’anno 2018, a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 45.

Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell’articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.

Fanno poi eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si ricorda che il regolamento «de minimis» in questione si applica a tutti gli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel regolamento (cfr. considerando n. 14 Reg. UE n. 1407/2013).

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).

Si ricorda inoltre che, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, è stato istituito il “Registro Nazionale degli Aiuti- (RNA)”.

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

 

Il comma 7, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi in commento si applica, in quanto compatibile, il decreto 10 aprile 2013 sopra richiamato.

 

 


 

Articolo 9
(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

 

 

 

L’articolo 9 incrementa la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

 

L’articolo 9 dispone in particolare che la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, riconosciuta ai porti ricadenti nell’ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, venga stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. Si tratta pertanto di un innalzamento dall’1% al 3% della quota del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

La finalità dichiarata nella disposizione è quella di contenere gli effetti negativi che l’evento - che non viene espressamente menzionato nel testo della disposizione - ha prodotto sulle attività dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali.

 

Si ricorda che con il decreto legislativo n. 169/2016 è stato disposto il riordino del sistema portuale italiano con la creazione di 15 nuove Autorità di Sistema portuale, tra cui l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, che comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

Per quanto riguarda il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, questo è stato istituito, nel 2012, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed è disciplinato dall’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. Il Fondo viene alimentato annualmente con l'1% del gettito dell'IVA sull'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale tramite ciascun porto rientrante nelle circoscrizioni delle autorità portuali, con il limite di 70 milioni di euro annui. Il decreto-legge n. 145 del 2013 (art. 13, co. 6) ha poi previsto che una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis sia assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali. La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014, comma 236), ha successivamente previsto l'assegnazione ai porti, da parte del CIPE, di una quota di risorse del Fondo, pari a 20 milioni € annui dal 2015 al 2024, senza l'applicazione delle procedure dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, per gli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali.

Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione del Fondo, i commi 2 e 4 dell’art. 18-bis prevedono che entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi l'ammontare dell’IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.

Il Fondo viene poi ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. Le Autorità di sistema portuale devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali relative al fondo. Per l’annualità 2017 la dotazione del Fondo è stata determinata in complessivi 63,5 milioni di euro, ripartita per 50,8 mln € tra le Autorità di Sistema portuale e per 12,7 milioni € per finalità perequative da ripartire tra le Autorità che ne hanno fatto richiesta. La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole, il 26 luglio 2018, sullo schema di decreto di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti per l’anno 2017.

 

Si ricorda anche che con il Decreto Ministeriale n. 152 del 26 marzo 2018, il MIT ha definito i criteri e le modalità di ripartizione di un altro fondo, il Fondo perequativo per le Autorità portuali (poi divenute Autorità di Sistema Portuale), istituito dalla legge finanziaria 2007 e che dal 2011 ha una dotazione di 50 milioni € annui.

Si ricorda infine che il decreto legislativo n. 169/2016 di riforma delle Autorità portuali, ha previsto, introducendo il comma 5 all’art. 18-bis, in materia di autonomia finanziaria, che le Autorità di sistema portuale possano, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto per la realizzazione di opere e interventi infrastrutturali nei porti, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.


 

Articolo 10
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)

 

 

L'articolo 10 detta disposizioni relative alla competenza sulle controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario e prevede il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per tali giudizi.

 

Il comma 1 dell'articolo 10 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti.

 

L'articolo 7 del codice del processo amministrativo delinea gli ambiti della giurisdizione del Giudice amministrativo (GA). In particolare sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio e il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere.

Alla giurisdizione amministrativa è, poi, attribuita, in via esclusiva, la cognizione delle controversie su particolari materie indicate dalla legge, indipendentemente dalla situazione giuridica dedotta in giudizio (giurisdizione esclusiva). Le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del GA sono indicate dall'articolo 133 del codice del processo amministrativo.

In base a tale articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra le altre:

·       le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; di silenzio e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato; di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;

·       le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

·       le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

·       le controversie: relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,  nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi;

·       le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

·       le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

·       le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie;

·       le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

 

Con riguardo ai limiti della giurisdizione esclusiva è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha stabilito che il legislatore ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva, purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità.  

 

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, ai giudizi di cui al comma 1 si applica l’articolo 125 del Codice del processo amministrativo.

 

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo, nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi contemplati negli artt. 121 (inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) e 123 (sanzioni alternative) del Codice del processo amministrativo, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

 

Infine il comma 3 prevede che il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

 

 L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Governo, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L., ecc.), gli organi giudiziari (Cassazione, Corti di Appello, ecc.) e tutte le amministrazioni dello Stato, in modo esclusivo ed obbligatorio (c.d. patrocinio obbligatorio), e le Regioni a statuto speciale ex art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché varie amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati (c.d. patrocinio autorizzato), sottoposti a tutela od anche solo a vigilanza dello Stato, tra i quali, in primo luogo, diverse Regioni a statuto ordinario (c.d. patrocinio speciale delle Regioni a statuto ordinario), ex art. 107 del D.P.R. n. 616/1977; l’Avvocatura rappresenta e difende, poi, alcuni organismi internazionali; è prevista, altresì, la possibilità per l’Avvocatura di assumere la rappresentanza e difesa dei pubblici impiegati “nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta e l’Avvocato Generale dello Stato ne riconosca la opportunità” (art. 44 R.D. n. 1611/1933 cit.). L’Avvocatura dello Stato difende altresì le autorità indipendenti, alcune società per azioni a partecipazione pubblica (come, ad esempio, l’ANAS) e diversi altri soggetti privati (ad esempio le fondazioni liricosinfoniche). 


 

Articolo 11
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)

 

 

L’articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento.

 

 

L’articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento

La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell’evento.

 

La surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, e mira ad agevolare la soddisfazione del creditore consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare il ricevente (vedi Cass. Civile, sezione terza, sent. n. 28061/2013).

La surrogazione legale è disciplinata dall’articolo 1203 del codice civile.

L’articolo 1203, comma 1, n.5, richiamato nella disposizione in commento, specifica che la surrogazione ha luogo di diritto “negli altri casi stabiliti dalla legge”. I casi ulteriori di surrogazione legale, di cui ai numeri da 1 a 4) del medesimo art. 1203 c.c. sono quelli a vantaggio: di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato; di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari.


 

Capo II – Sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 12
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

 

 

L’articolo 12 istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

 

L'articolo, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). La sede dell'Agenzia è a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione contempla anche la possibilità di prevedere articolazioni territoriali. Per quanto non disciplinato la disposizione precisa che trovano applicazione gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recanti la disciplina generale delle Agenzie (comma 1).

 
?Ai sensi del comma 2, l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste.

Per quanto concerne le competenze della nuova Agenzia, essa mantiene, come detto, quelle dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria (comma 3).

 

 L'Agenzia ha competenza sul sistema ferroviario nazionale, comprese le linee regionali elencate nell'allegato A del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, e svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE. Si tratta, sostanzialmente, dei compiti:

richiamati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 162/2007.

Per le infrastrutture ferroviarie transfrontaliere le competenze in materia di sicurezza ferroviaria possono essere affidate, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'organismo per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo interessato o ad apposito organismo bi-nazionale cui l'Agenzia stessa può partecipare.

 

Le nuove competenze dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali sono disciplinate dal comma 4 dell'articolo. Oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) – fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori – l'istituenda Agenzia:

·       esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

·       promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

·       sovraintende alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

·       propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

·       svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

 

L'Agenzia, per lo svolgimento delle suddette attività, può accedere a tutti i dati contenuti nell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (comma 17).

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Al fine di garantire l'efficacia della attività di controllo esercitata dall'Agenzia e il rispetto degli standard di sicurezza da parte dei concessionari, la disposizione (comma 5) prevede specifiche sanzioni amministrative nei casi in cui i concessionari non adempiano alle disposizioni adottate dall'Agenzia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, sono accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tali sanzioni:

·       per gli enti territoriali sono determinate tra euro 5.000 e euro 200.000 anche in funzione del numero di abitanti;

·       nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale possono essere determinate nella misura corrispondente fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione.

 

In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.

Nei casi in cui il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di mancata ottemperanza, può comminare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

 

I commi 6 e 7 individuano e disciplinano i seguenti organi dell'Agenzia:

·       il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia. Questi è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale;

·        il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.

·       il collegio dei revisori dei conti, il quale è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa) e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile (collegio sindacale).

 

I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Lo statuto dell'Agenzia, che disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca princìpi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento, è deliberato dal comitato direttivo. Tale deliberazione è approvata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito (comma 8 e 10).

 

Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Esso:

·       disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

·       fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

·       determina le procedure per l'accesso alla dirigenza (comma 9).

??Il comma 10 precisa che le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili). Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

I commi 11 e 12 disciplinano rispettivamente il passaggio nei ruoli della nuova Agenzia del personale dell’ANSF e l'assunzione di nuovo personale per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Più nel dettaglio, si prevede che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato siano inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengano il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

In aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

Ai sensi del comma 15, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione.

??Sempre in materia di personale, il comma 13 prevede che nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC (comma 16).


??Il comma 18 individua la copertura degli oneri connessi alla istituzione della nuova Agenzia e quantificati in 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
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In sede di prima applicazione, si prevede che:

·       l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie (comma 14);

·       entro il 1°aprile 2019 (rectius entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, ovvero il 1° gennaio 2019), lo statuto e i regolamenti (vedi supra) sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati (comma 19).
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Conseguentemente alla soppressione della Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, il decreto-legge, da un lato, prevede che la denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» sia sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (comma 20) e, dall'altro, dispone l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, il quale disciplina l'istituzione e l'ordinamento della sopprimenda Agenzia (comma 23).
?

?Ai sensi del comma 21 l'Agenzia è inserita fra i soggetti che possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

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  Infine, ai sensi del comma 22 tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.


 

Articolo 13
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche - AINOP)

 

 

L’articolo 13 disciplina l’istituzione, dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), presso il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in sezioni e sottosezioni, per specifiche opere pubbliche, contenente i relativi dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza dell’opera, l’attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori,  e dell’identificativo dell’opera pubblica (IOP), che consente di individuare univocamente una determinata opera. Sono disciplinate altresì le modalità per lo scambio di informazioni tra le diverse banche dati della amministrazione pubblica, per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici, e per la consultazione della banca dati AINOP.

 

AINOP (commi 1 e 2)

L’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (d’ora in avanti AINOP) risulta formato dalle seguenti sezioni (comma 1): a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;  b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;  c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;  d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;  e) aeroporti;  f) dighe e acquedotti;  g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;  h) porti e infrastrutture portuali;  i) edilizia pubblica.  

Le suddette sezioni sono suddivise in sottosezioni, contenenti, per ogni opera pubblica (comma 2):  a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati  amministrativi  riferiti  ai  costi  sostenuti  e  da sostenere; c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo  della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; e)  la  collocazione  dell'opera  rispetto  alla  classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante  dello  stato  dell'opera  anche  con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;  l)  il  sistema  informativo  geografico  per  la  consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

 

Finalità dell’AINOP (comma 8)

L'AINOP è sviluppato tenendo in  considerazione  la  necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in  particolare  per  i  profili riguardanti la sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti dal  Sistema  di  monitoraggio  dinamico  per  la   sicurezza   delle infrastrutture stradali e autostradali di  cui  all'articolo  14 del presente decreto. 

Le informazioni contenute nell'AINOP  consentono  di  pervenire  ad  una valutazione complessiva sul livello di  sicurezza  delle  opere,  per agevolare  il  processo  di  programmazione  e  finanziamento   degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.    

 

Scambio delle informazioni (commi 3 e 5)

Si prevede la trasmissione ad AINOP dei dati e delle informazioni, previste nel presente articolo, già  rilevati  dalla  banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche, da parte della citata BDAP, sulla base del principio di  unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contrati pubblici) (comma 3).

L'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), prevede l’alimentazione, con cadenza almeno trimestrale, della BDAP, con riferimento ai dati relativi alle opere pubbliche, rilevati mediante i sistemi informatizzati, da parte della amministrazione pubblica e di altri soggetti ivi previsti.

L'articolo 13  della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) disciplina invece l’invio alla BDAP da parte della amministrazione pubblica, dei dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, e quelli relativi alle operazioni gestionali.

La lettera ggggg-bis) dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici definisce “principio di unicità dell'invio”, il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati.

L’art. 29 del medesimo Codice dei contrati pubblici disciplina gli obblighi di trasparenza degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, relativi alla programmazione e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, il comma 4-bis prevede la condivisione di protocollo generale, al fine di definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.     

Le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi, AINOP e BDAP, sono regolate dal decreto del Ministro delle infrastrutture previsto al successivo comma 5 dell’articolo in esame (comma 3).

A decorrere dal 15 dicembre 2018, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata,  da  adottarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità, attraverso le quali i soggetti previsti al  successivo comma 4, rendono disponibili i servizi informatici di  rispettiva  titolarità, per la condivisione dei dati e delle informazioni  nel  rispetto  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche. 

E’ previsto l’obbligo di completamento dell’inserimento dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2019, aggiornato in tempo reale, con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati (comma 5).    

 

Identificativo opera pubblica – IOP (comma 4)

Le Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  gli enti  locali,   l'ANAS,   Rete   Ferroviaria   Italiana   S.p.A.,  i concessionari  autostradali,  i concessionari  di derivazioni,   i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente  nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo  gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica  o  all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP, con i dati  in  proprio  possesso, per la redazione di un documento identificativo,  contenente  i  dati tecnici,  amministrativi  e  contabili,  relativi  a  ciascuna  opera pubblica presente sul territorio nazionale, da cui si genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che riporta  le  caratteristiche   essenziali   e distintive quali: la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa  in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura.

A  ciascuna opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono  riferiti tutti  gli  interventi  di   investimento   pubblico,   realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto  o  in  parte  sull'opera  stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3.

L’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 prevede che per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un Codice unico di progetto, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE (vedi la delibera CIPE 143/2002).

 L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,  assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.     

 

Monitoraggio  dello stato di attuazione degli interventi (comma 6)

Si prevede il monitoraggio  dello stato di attuazione degli interventi, da parte degli enti e delle amministrazioni operanti attività di vigilanza sull'opera, identificati  con  i  relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche,  identificate  con  il  Codice IOP,  e  delle  relative  risorse   economico-finanziarie, assegnate, utilizzando le informazioni presenti  nella  BDAP,  segnalate dai  soggetti  titolari  degli  interventi,  ai  sensi  del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (vedi supra).    

 

Consultazione della banca dati - AIOP (comma 7)

L'AINOP,  gestito  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello Stato e dall'ANSFISA (Agenzia per la sicurezza di ferrovie, strade e autostrade), per la  generazione  dei  codici  IOP,  per  il relativo   corredo   informativo,  per  l'integrazione  e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione  nella  Piattaforma  digitale  nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed consultabile anche  in  formato open data.

Le modalità per il formato open data saranno definite con  il  decreto  ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la  possibilità  di  raccogliere segnalazioni, da sottoporre agli  enti e alle amministrazioni  che  a  qualsiasi  titolo  esercitano  l’attività di vigilanza sull'opera.

L'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 disciplina la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche, per finalità istituzionali, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

 

Ulteriori  disposizioni (comma 9)

L'accesso all'AINOP viene inoltre garantito - nell’ambito dei lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi  di riqualificazione  o  di  manutenzione  delle  opere  pubbliche - al CIPE e alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato.

 

Quantificazione degli oneri (comma 10)     

Per le spese derivanti dalle previsioni del  presente  articolo è autorizzata la  spesa  di  euro  300.000  per  l'anno  2018,  euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere  dall'anno  2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del presente decreto.


 

Articolo 14, commi 1-3 e comma 5
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di  criticità)

 

 

L’articolo 14, commi 1-3 e 5, disciplina la realizzazione e la gestione di un  sistema  sperimentale di  monitoraggio  dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  le infrastrutture  stradali  e  autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Si prevede inoltre al termine della fase sperimentale, l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, implementato attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

 

Sistema  sperimentale di  monitoraggio  dinamico (comma 1)

 

Si prevede - a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto - la realizzazione e la gestione, in via  sperimentale,  di un  sistema  di  monitoraggio  dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  le infrastrutture  stradali  e  autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e  opere  similari), individuate con un decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presentano condizioni di criticità,  connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’emanazione del decreto ministeriale relativo alla fase sperimentale del sistema e compatibile con la durata della medesima sperimentazione.

 

La norma in esame prevede, inoltre, che i soggetti gestori, a qualsiasi titolo, delle infrastrutture stradali e autostradali, individuate dal medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, forniscono  al  Ministero  stesso  i  dati occorrenti per  l'inizializzazione  e  lo  sviluppo  del  sistema  di monitoraggio  dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati   per operare  il  controllo  strumentale  costante  delle  condizioni   di sicurezza  delle  infrastrutture  stesse.   

Da ultimo, è previsto che il  citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture  stradali e autostradali in condizioni di  criticità rechi l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il  Codice  IOP, previsto all'articolo 13.


 

Operatività a regime   del   sistema   di   monitoraggio    dinamico (commi  2 e 3)

 

Al termine del periodo di sperimentazione del sistema di  monitoraggio dinamico, pari a dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  intesa  con  la  Conferenza  Unificata, per la definizione dei termini e delle modalità con cui i soggetti gestori, a qualsiasi titolo, delle infrastrutture  stradali  e  autostradali, forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime   del   sistema   di   monitoraggio    dinamico,    attraverso l'utilizzazione  degli   occorrenti   apparati   per   il   controllo strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza  delle infrastrutture stesse (comma 2).

Da ultimo, si prevede che, ai  fini  dell'implementazione  del  sistema  di   monitoraggio dinamico  per  la   sicurezza   delle   infrastrutture   stradali   e autostradali che presentano condizioni di  criticità,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed  efficaci   tecnologie,   anche   spaziali,   per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse (comma 3).

 

Quantificazione degli oneri (comma 5)

 

Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1-3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018,  10  milioni  di  euro  per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre  2017,  n. 205.

Il comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 rifinanzia il Fondo investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, per complessivi 36 miliardi dal 2018 al 2033. Le risorse in questione sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Al momento non sono ancora intervenuti i decreti di ripartizione di tali risorse. Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame (cfr. il box contenuto nella scheda dell’articolo 1, comma 6).


 

Articolo 14, comma 4
(Piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)

 

 

L’articolo 14, comma 4, prevede l’adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili.

Il piano definisce:

·       i criteri per l’individuazione dei beni da monitorare e da sottoporre a interventi conservativi;

·       i sistemi di controllo strumentale da utilizzare per il monitoraggio;

·       l’ordine di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità legati al territorio e di vulnerabilità dei singoli immobili;

·       le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela.

L’adozione del piano da parte del Mibac è inquadrata nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli artt. 29 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

 

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che, in base all’art. 29 del d.lgs. 42/2004, la conservazione del patrimonio culturale[7] è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro[8]. Dispone, inoltre, che il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

A sua volta, l’art. 30 dispone che lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. Al riguardo, l’art. 32 prevede che il Mibac può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di beni culturali, gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero provvedervi direttamente.

L’art. 39 prevede che il Mibac provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

L’art. 40 dispone che, per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'art. 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato e che gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

 

In materia si ricorda, inoltre, che l’art. 12 del DPCM 171/2014, recante regolamento organizzativo del Mibac, come modificato dal DPCM 238/2017, ha istituito l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, alla quale sono stati affidati compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, sia degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali.

Il 4 settembre 2018 è stato reso noto sul sito del Mibac che a ricoprire il ruolo di Direttore generale della nuova unità è stato chiamato, per i prossimi tre anni, Fabio Carapezza Guttuso.

 

Agli oneri derivanti si provvede, nella misura di € 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Il Fondo per la tutela del patrimonio culturale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali dall’art. 1, co. 9 e 10, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con una dotazione iniziale di € 100 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse devono essere utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE.

 

Il programma triennale 2016-2018 è stato adottato, previo parere parlamentare, con DM 28 gennaio 2016

In seguito sono intervenuti, senza parere parlamentare, vari decreti di rimodulazione. Si tratta dei seguenti: DM 433 del 5 ottobre 2017, DM 463 del 23 ottobre 2017, DM 489, DM 490 e DM 491 del 16 novembre 2017, DM 242 del 15 maggio 2018, DM 320 del 12 luglio 2018, DM 374 del 3 settembre 2018.


 

Articolo 15
(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 2019, ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale.

 

Le suddette assunzioni sono autorizzate al fine di garantire l’esercizio delle attività previste dal provvedimento in esame, nonché l’implementazione dei servizi resi dal richiamato Ministero, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, (ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe).

L’autorizzazione ad assumere riguarda (comma 1):

§   110 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico (per una percentuale almeno pari al 70 per cento), da inquadrare nel livello iniziale della III area;

§   90 unità da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

 

Le assunzioni sono effettuate, per il solo 2019, nell’ambito dell’attuale dotazione organica e in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente turnover (comma 2).

Si ricorda che l’art. 1, c. 227, della L. 208/2015, richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame, prevede che le P.A. possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

In relazione alle richiamate assunzioni, si demanda altresì la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad apposito Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e tenendo conto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, che demandava ad appositi DPCM analoga rimodulazione della dotazione organica in seguito all’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di personale presso il richiamato Ministero (comma 2).

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, c. 565-567 e 570-573, della L. 205/2017 ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere 200 unità di personale a tempo indeterminato (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e la prestazione di adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, e di 70 unità di personale a tempo indeterminato (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020) al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, a condizione che gli stessi tengano conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (che condiziona la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi a determinate condizioni). Allo stesso tempo, i richiamati concorsi sono effettuati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (in materia di mobilità volontaria) e all’articolo 4, comma 3-quinquies del D.L.101/2013 (che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni). Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni (nel rispetto di specifiche limitazioni e procedure), anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate (comma 3).

L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica[9]:

-  dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

-  dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il successivo comma 3-quinquies disciplina il concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001). Al fine di consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, infatti, l’articolo 4, commi da 3-quater a 3-septies, ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Può essere utile ricordare, altresì, che, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 75/2017, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri (ai sensi dell’articolo 39 della L. 449/1997), ma del piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente dall'organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). In sostanza, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica.

L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal D.L. 90/2014) prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (cd. mobilità volontaria).

Si prevede, inoltre, in via sperimentale, la possibilità di dar luogo a trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune (o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione) sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all'interno di tale area i dipendenti sono comunque tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tale previsione si applica anche ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere un familiare con handicap, ma con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Si ricorda che è stato anche istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

Inoltre, il medesimo articolo 30, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, dispone che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione della disciplina legislativa medesima.

Infine, si prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

 

Alla copertura degli oneri (pari a  7 milioni e 257 mila euro annui a decorrere dal 2019)  si provvede (comma 4):

§   quanto a 6 milioni e 660 mila euro annui dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 2/2013 (che ha previsto un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione) da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell’art 11, c. 1, secondo periodo, del richiamato D.Lgs. 2/2013), che, per il predetto importo, resta acquisita definitivamente all'erario;

§   quanto a 597 mila euro annui dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. b) e c), del DPR 136/2003 (in relazione al funzionamento del Registro italiano dighe), che, per il predetto importo, resta acquisita al bilancio dello Stato.


 

Articolo 16, comma 1
(Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti)

 

 

L’articolo 16, comma 1, amplia le competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali.

 

In particolare, la lett. a) del comma 1 dell’art. 16 novella l’art. 37, comma 2,  del DL n. 201/2011, che elenca le competenze dell’Autorità, modificando la lettera g), in base alla quale l’Autorità è attualmente competente, con particolare riferimento al settore autostradale, a:

-        stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;

-        a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione;

-        a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni;

-        a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.

 

Con la modifica della lettera a) in commento si prevede che l’Autorità, oltre che per le nuove concessioni, sia competente a stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per le concessioni richiamate nell’articolo 43, comma 1 del DL 201, cioè per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 stesso (cioè al 28 dicembre 2011).

L’inciso “nuove concessioni” compare peraltro due volte nella lettera g) che viene novellata: la prima con riferimento ai sistemi tariffari dei pedaggi, la seconda per la definizione degli schemi dei bandi di gara.

Si valuti l’opportunità di chiarire se l’estensione delle competenze dell’Autorità, introdotta nella lettera g) con un inciso dopo le parole “nuove concessioni”, si riferisca ad entrambe le ipotesi in cui tali nuove concessioni sono richiamate oppure ad una sola di queste.

 

Con la lett. b) del comma 1, si provvede poi a modificare il già richiamato art. 43, comma 1 del D.L. n. 201, in modo da consentire che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (il riferimento è sempre al DL n. 201 del 2011, quindi al 28 dicembre 2011), laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all’individuazione dei sistemi tariffari, Il CIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), si pronuncia entro trenta giorni.

Attualmente la norma non prevede l’intervento dell’Autorità dei Trasporti, ma prevede unicamente che gli aggiornamenti e le revisioni siano sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia.

Non viene modificata la parte della disposizione che prevede che questi aggiornamenti o revisioni siano poi approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 

La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 2-bis all’art. 43, in base al quale, in entrambi i casi dei commi 1 e 2 dell’art. 43, cioè per tutti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti, che comportino o meno variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, il concedente, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti, deve verificare l’applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all’effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.

Attualmente il comma 2 dell’art. 43 prevede invece che per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali già vigenti che non comportino le variazioni o le modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, queste siano approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 

Si ricorda che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, è entrata nella piena operatività il 15 gennaio 2014. All'Autorità sono affidati compiti significativi di regolazione dell’accesso alle reti infrastrutturali, di promozione e controllo della qualità dei servizi ai passeggeri, di tutela della concorrenza.

Oltre ai compiti in materia autostradale sopra illustrati, l'Autorità ha, tra i suoi compiti principali, anche i seguenti:

·       garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

·       definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;

·       definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;

·       stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;

·       svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;

·       verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali;

·       nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;

·       svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti;

·       monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

·       vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne.

·       ulteriori competenze relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla definizione degli schemi dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale esercitati in house, sono state recentemente attribuite all'Autorità in base all'articolo 48, commi 6-8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

 

L'Autorità può altresì irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall'Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall'Autorità.

L'Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.


 

Articolo 16, comma 2
(Rimodulazione dell’autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24-A25)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 16 prevede una rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa disposta (dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., incrementando di 192 milioni di euro le risorse a disposizione nel biennio 2018-2019 (50 milioni in più per il 2018 e 142 milioni in più per il 2019). Tale anticipazione di risorse è finalizzata a consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

 

Il comma 2 dell’art. 16 – mediante alcuni interventi in novella all’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – prevede una rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa disposta a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 al fine di consentire  l'immediata  esecuzione  degli  interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in  conseguenza  degli  eventi  sismici  del 2009, del 2016 e del 2017.

Tale autorizzazione di spesa, che era stata già rimodulata dall’art. 1, comma 725, della citata legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) (v. commento al comma 725) viene ulteriormente incrementata dal provvedimento in esame per il biennio 2018-2019, con un incremento di 50 milioni di euro per il 2018 e un contributo di 142 milioni di euro per l’anno 2019 (anno per il quale in precedenza non erano previsti stanziamenti), mentre per gli anni successivi il contributo a favore della società concessionaria è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a fronte della previgente previsione secondo cui la riduzione dell’autorizzazione di spesa originariamente recata dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 era limitata al solo biennio 2021-2022 (con riduzioni, rispettivamente, di 50 milioni e di 8 milioni di euro). 

Pertanto, in virtù della rimodulazione temporale operata, il contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA viene circoscritto al solo biennio 2018-2019, con un incremento complessivo di 192 milioni di euro dell’importo del contributo spettante per tale periodo, risultando viceversa ridotte in modo corrispondente per un pari importo – e quindi azzerate – le risorse di competenza per gli esercizi successivi. La rimodulazione – come sottolineato dal Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Armando Siri nella seduta della Camera del 21 settembre 2018, in risposta all’interpellanza urgente Lollobrigida e altri 2-00090 –  ha, quindi, il fine di rendere utilizzabili anticipatamente le annualità successive, sino all'importo residuo di 192 milioni di euro.

 

Si ricorda che nella relazione tecnica allegata all’articolo aggiuntivo del Governo (dalla cui approvazione nel corso dell’esame parlamentare è derivato il citato art. 16-bis  del D.L. 91/2017) si sottolineava che “l’erogazione di un contributo in conto capitale che esclude il recupero delle somme mediante tariffa, non produce effetti sull’utenza”, che “il connesso piano finanziario darà evidenza dell’andamento della spesa” e che gli interventi contemplati nella disposizione avrebbero anticipato “quelli inseriti nella proposta di Piano Economico Finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030”, trattandosi di misure urgenti atte “a prevenire eventuali rischi all’utenza in caso di eventuali eventi sismici che dovessero manifestarsi, nonché di interventi di ripristino del corpo autostradale non più procrastinabili a seguito degli eventi sismici che si sono già realizzati”. Al riguardo, va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 3, del D.L. n. 91/2017, il valore degli interventi di ripristino e  messa  in  sicurezza autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti nonché il contributo autorizzato dalla richiamata disposizione sono riportati nell'aggiornamento del piano  economico-finanziario della  società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.).

Si segnala, inoltre, che già l'art. 52-quinquies del D.L. n. 50/2017 aveva dettato disposizioni finalizzate, attraverso la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione da parte della società concessionaria Strada dei Parchi (e dunque non con un apposito finanziamento dei lavori di messa in sicurezza, come poi si è provveduto a disporre in termini più generali a partire dall’art. 16-bis del DL 91/2017),  a consentire l'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Sulla disposizione da ultimo richiamata si è di recente pronunciata la Corte costituzionale, la quale, con sent. n. 128/2018, ha dichiarato non fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale dalla regione Abruzzo per l’asserita violazione delle competenze regionali concorrenti in materia di protezione civile, governo del territorio e grandi reti di trasporto, osservando, in motivazione, che la norma impugnata è volta ad evitare “che l’aggravio di costo per i lavori di messa in sicurezza sismica delle due autostrade finisse per essere traslato sull’utenza determinando un aumento delle tariffe”.

 

In conseguenza della rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa in oggetto e della sua concentrazione al solo biennio 2018-2019, la lettera d) del comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 e l’incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (a valere sulle cui risorse erano state in precedenza individuate le coperture per gli anni in oggetto). La lettera d) del comma 2 prevede, inoltre, che il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell’ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.

 

Strada dei Parchi SpA è un’azienda della Toto Holding SpA. Nata nel 2003 come joint venture tra il Gruppo Autostrade per l’Italia e il Gruppo Toto, dal 2011, con l’uscita della società del Gruppo Atlantia, è interamente controllata dalla Holding del Gruppo Toto (dalla relazione 2016 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

risulta una partecipazione azionaria di Autostrade per l’Italia S.p.A. pari al 2% del capitale sociale). L’opera si sviluppa per un tracciato totale di 281 km. costituisce un sistema infrastrutturale strategico per il Paese, che unisce il versante tirrenico a quello adriatico e che è basato sull’integrazione funzionale e trasportistica di due importanti itinerari autostradali: 1) Autostrada A24, di estesa complessiva pari a Km 166,5, con funzione di collegamento tra le direttrici A1 “Milano – Napoli”, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la stessa area metropolitana di Roma, L'Aquila e Teramo; 2) Autostrada A25, di estensione pari a Km 114,9, con funzione di collegamento tra la stessa Autostrada A24 (svincolo direzionale di Torano), le città di Chieti, Pescara e l’Autostrada A14 “Bologna – Bari”. Strada dei Parchi S.p.A. ha in concessione la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A24 (Roma-Teramo) e della A25 (Torano- Pescara) e i servizi a loro connessi, subentrando alla precedente “gestione per conto ANAS”.

Le autostrade A24 e la A25 attraversano un’area che interessa i territori delle regioni Lazio e Abruzzo che comprende 6 parchi naturali e il massiccio del Gran Sasso. Dal punto di vista ambientale il sistema autostradale A24-A25 si sviluppa per 281,4 km in un territorio orograficamente complesso ed articolato e caratterizzato da un elevato rischio sismico.

Dalla Relazione sulle attività 2016 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si ricavano, altresì, i seguenti elementi informativi in merito al rapporto concessorio:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030;

in data 18 novembre 2009, è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica tra ANAS e la Società;

in data 29 novembre 2010, è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della Delibera CIPE n. 20 del 13/5/2010, di approvazione della medesima Convenzione;

la Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico-Finanziario previsto dalla Delibera CIPE 39/2007;

è attualmente in corso la procedura di aggiornamento/revisione quinquennale del Piano Economico-Finanziario per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, ai sensi della L. n. 228/2012.

 

Si ricorda che l’art. 1, co. 183 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevede la possibilità per il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, di rinegoziare con la società concessionaria delle autostrade A24 e A25 le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza, in ragione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile (per effetto del DPCM 21 ottobre 2003, Disposizioni  attuative  dell’art.  2,  commi  2,  3  e  4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”), ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa.

 

Si segnala, infine, che nella seduta della Camera del 21 settembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Armando Siri, rispondendo all’interpellanza urgente Lollobrigida ed altri n. 2-00090, ha fatto presente che le varie ipotesi di nuovo Piano Economico Finanziario avanzate negli anni dalla società concessionaria Strade dei Parchi SpA sono risultate tutte incompatibili con le norme vigenti e che il 9 gennaio 2018 è stato istituito un tavolo di lavoro con enti territoriali, MIT e società concessionaria, per arrivare a soluzioni praticabili e condivise. Persistendo numerose criticità tecniche, la proposta è stata, quindi, rimessa al Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS). Il Sottosegretario Siri ha, quindi, osservato che, qualora anche in sede di NARS ne fosse confermata l'inammissibilità, “si configurerebbero ulteriori scenari che contemplano anche la risoluzione del rapporto concessorio”.


 

Capo III – Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme. Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

 

 

Il capo III, composto dagli articoli 17-36, detta un’articolata disciplina per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, che ripropone, in gran parte, disposizioni analoghe a quelle dettate dai provvedimenti emanati in favore dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

 

Le norme finora emanate per i territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

Lo stato di emergenza

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con il D.P.C.M. del 22 agosto 2017 l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento[10].

Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni.

La durata dello stato di emergenza è stata poi prorogata di ulteriori sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018[11].

 

Le ordinanze e gli altri provvedimenti normativi

Con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico, è stata conferita a Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, la nomina a commissario delegato, al fine, in particolare, di predisporre un piano degli interventi urgenti (relativamente alla modifica di tale piano è intervenuta l’ordinanza 19 gennaio 2018), da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. 

Con l'ordinanza n. 480 dell'8 settembre 2017 sono state previste misure volte a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica, in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e alla sospensione dei mutui.

Con l'ordinanza n. 483 del 25 settembre 2017 sono state previste ulteriori misure finalizzate all'assistenza alla popolazione, ad assicurare il presidio militare del territorio colpito e a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi.

L'art. 2 del D.L. 148/2017 ha previsto una serie di interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti.

In particolare, risulta prorogato al 30 settembre 2018 il termine finale di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, che devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (comma 5-bis)[12].

Si prevede inoltre che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e sono considerati esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2018 (comma 5-ter). 

Sono altresì stanziati 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni per l'anno 2020, al fine di favorire interventi per la ricostruzione (comma 6-ter) e, al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi (comma 6-sexies).

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento, non ancora effettuato, delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 (comma 733) ed ha sospeso, fino al 31 dicembre 2018, il pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito ai privati per gli immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (comma 734).

Sono previste, inoltre, assunzioni a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2015, per i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, rispettivamente, nel limite di 4 e 6 unità (comma 752).

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito altresì un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

Con l'ordinanza n. 525 del 7 giugno 2018, si prevedono interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica.

Sono stati, inoltre, sospesi fino al 1° gennaio 2020 i pagamenti delle fatture (relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia) per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, (art. 9, commi 2-quinquies e 2-sexies, del D.L. 91/2018).

 

Relazioni sull’attività svolta

Nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017 svolta presso l'VIII Commissione Ambiente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha presentato la relazione sullo stato dell'attività del Dipartimento, illustrando, tra l'altro, l'attività effettuata nelle zone colpite dal sisma dell'isola di Ischia 2017[13].

 

L’attuale Commissario straordinario

L’attuale Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, è stato nominato con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 (di cui è stato dato avviso nella G.U. del 7 settembre 2018).

 


 

Articolo 17
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)

 

 

L’articolo 17 individua, in particolare, le finalità e l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel capo III del presente decreto-legge, e prevede la nomina di un nuovo Commissario (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) che dovrà occuparsi della gestione straordinaria, che dovrà cessare entro il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 1 chiarisce le finalità e l’ambito di applicazione del capo III del presente decreto-legge, che detta disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

 

Il comma 2 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un nuovo Commissario straordinario per il perseguimento delle citate finalità, in sostituzione di quello attuale, nominato con il D.P.R. 9 agosto 2018 (che cessa quindi di avere efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto di nomina).

Si ricorda che con il citato D.P.R. 9 agosto 2018 (di cui è stato dato avviso nella G.U. del 7 settembre 2018) è stato conferito a Carlo Schilardi l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

 

Con il decreto di nomina è altresì fissata la durata dell’incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Viene altresì disposto che la gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.

 

Al Commissario, sempre secondo quanto disposto dal comma in esame, spetta un compenso determinato, dallo stesso decreto di nomina, nella misura indicata all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario dall’art. 19 del presente decreto-legge.

In base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare i 50 mila euro annui) e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale (e anch’essa non può superare i 50 mila euro annui).

 

In base al comma 3, il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine:

-   programma l'uso delle risorse finanziarie;

-   adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dall’art. 1, comma 7, del D.L. 189/2016.

 


 

Articolo 18
(Funzioni del Commissario straordinario)

 

 

L’articolo 18 individua le funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, e disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni medesime.

 

 

Funzioni affidate al Commissario straordinario (comma 1)

Il comma 1 individua le seguenti funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016:

 

a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016);

Si ricorda che con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 21 agosto 2017, è stata conferita a Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, la nomina a commissario delegato, al fine, in particolare, di predisporre un piano degli interventi urgenti (relativamente alla modifica di tale piano è intervenuta l’ordinanza 19 gennaio 2018), da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del Dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. 

 

b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 189/2016);

 

c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 189/2016);

 

d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’articolo 26 (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.L. 189/2016);

 

e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. 189/2016);

 

f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.L. 189/2016);

 

g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera i), del D.L. 189/2016);

 

h) provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni colpiti degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000,00, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

Si tratta di una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 2, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 189/2016. Nella disposizione richiamata, relativa agli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale, vengono anche dettati dei criteri per l’effettuazione del suddetto piano. Tali criteri richiedono, in sintesi:

1) l’effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica per il supporto e il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010);

2) l’affidamento diretto degli incarichi da parte dei Comuni a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica;

3) il supporto e il coordinamento scientifico da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.

 

i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi alle piccole e medie imprese previsti dall’art. 2, comma 6-sexies, del D.L. 148/2017.

Il citato comma 6-sexies, al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici, ha previsto la concessione, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, di un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

 

Modalità per lo svolgimento delle funzioni (commi 2-5)

Per l'esercizio delle funzioni affidategli (dal comma 1), il Commissario straordinario:

-   provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo (comma 2);

-   opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi (comma 3).

 

I commi 4 e 5 individuano i seguenti organismi di cui si può avvalere il Commissario straordinario:

- l’Unità tecnica-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, ferme restando le competenze ad essa attribuite e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Si tratta dell’unità istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti alla frana verificatisi nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle unità “stralcio” e “operativa” istituite (dall’art. 2 del D.L. 195/2009) per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania.

Si ricorda che l’art. 5 del D.L. 136/2013 ha prorogato l’Unità in questione fino al 31 dicembre 2018.

- l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale ad esso intestata (dall’art. 19 del presente decreto-legge).

Tale possibilità è contemplata, dal comma 9 dell’art. 50 del D.L. 189/2016, anche per il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

 


 

Articolo 19
(Contabilità speciale)

 

 

L’articolo 19 prevede l’istituzione di un’apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse finanziarie finora stanziate per la ricostruzione (dal D.L. 148/2017 e dalla legge di bilancio 2018) - che vengono incrementate di 60 milioni di euro - nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l’assistenza alla popolazione.

 

 

Il comma 1 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse:

§  del fondo di cui all’art. 2, comma 6-ter, del D.L. 148/2017;

Tale comma, per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020, da iscrivere in apposito fondo.

§  del fondo di cui all’art. 1, comma 765, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Tale comma ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

 

In base al comma 2, sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui trattasi e per l’assistenza alla popolazione.

Si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016, ove però si dispone l’esclusione delle risorse finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

 

Il comma 3 prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), ai cui oneri si provvede ai sensi dell’art. 45, destinato ad incrementare le risorse della contabilità speciale.

 

 


 

Articolo 20
(Ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito, nonché di provvedere all’erogazione dei contributi fino al 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario. Sono altresì individuate le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con tali contributi.

 

Il comma 1 prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui trattasi, il Commissario straordinario provvede (mediante atti di carattere generale e di indirizzo, che lo stesso Commissario può emanare in virtù di quanto disposto dall’art. 18, comma 2) a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione dei danni e dei fabbisogni (prevista dall’art. 18, comma 1, lettera c)).

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di specificare che il patrimonio danneggiato cui si riferisce la disposizione in esame è solo quello privato.

 

Il comma 2 individua le seguenti tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100% delle spese occorrenti:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. a), del D.L. 189/2016 e vi aggiunge le ipotesi, ivi non contemplate, di “delocalizzazione e trasformazione urbana”.

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. b), del D.L. 189/2016.

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. d), del D.L. 189/2016.

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. e), del D.L. 189/2016.

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei.

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. f), del D.L. 189/2016.

 

La norma precisa che l’erogazione dei contributi dovrà avvenire mediante provvedimenti del Commissario e sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

Sono altresì disciplinati i criteri da rispettare nell’emanazione dei provvedimenti commissariali finalizzati all’erogazione dei contributi, disponendo che gli stessi siano adottati:

-   ai sensi dell’art. 18, comma 2;

-   in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo.

 

 

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE. Il menzionato articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui:

-   riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento;

-   nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

 

Il comma 4 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario.


 

Articolo 21
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 21 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%. Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

 

Anche l’articolo in esame riproduce le disposizioni corrispondenti relative agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 e collocate nell’art. 6 del D.L. 189/2016.

 

Tipologie di danni agli edifici e interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (commi 1, 5 e 6)

Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2), distinguendo tre diverse classi di danno, come schematizzato dalla tabella seguente.

La stessa disposizione ricorda quanto già statuito dal comma 4 del precedente articolo, vale a dire che l’erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.


 

 

Danni subiti dall’immobile

Costi ammessi a contributo

Contributo

Distrutto (lettera a)

Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 100%
dei costi

Danni lievi (lettera b)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita

Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

Danni gravi (lettera c)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita

Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio

 

 

Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti previsti dall’art. 30, comma 3.

Tale comma 3 dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura (al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali) del 10%, incrementabile fino al 12,5% per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5%. Con provvedimento del Commissario può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

 

 

Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

 

 

Soggetti beneficiari dei contributi e condizioni da rispettare (comma 2)

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

 

Immobili

Soggetti beneficiari
del contributo

Condizioni da rispettare

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari

 

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito “adibite ad abitazione principale” (inteso ai sensi dell’art. 13, comma 2, III-V periodo, del D.L. 201/2011, v. infra) doveva valere alla data del 21 agosto 2017

Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari

 

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data del 21 agosto 2017

- il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)

Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c)

P.es. unità immobiliari adibite a seconda abitazione

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento o familiari che si sostituiscano ai proprietari

 

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato

 

- edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- negli edifici era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c). Tale requisito doveva valere alla data del 21 agosto 2017

Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)

Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione

- viene prescritto il generico requisito “danneggiati dal sisma”, invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito di essere “adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali” doveva valere alla data del 21 agosto 2017

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all’entità del danno subito.

 

Disciplina dei contributi e delle relative domande di concessione (commi 3, 4, 7 e 9)

In base al comma 3, per i soggetti indicati nella tabella precedente, la percentuale riconoscibile è pari al 100% del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2.

 

Il comma 4 dispone che il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

 

Le domande di concessione dei contributi contengono, secondo quanto disposto dal comma 7, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti previsti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Con il D.P.R. 445/2000 è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

 

Il comma 9 dispone che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.

 

Ulteriori disposizioni (commi 8, 10-13)

Decadenza in seguito ad alienazione (commi 8 e 10)

Il comma 8 disciplina il caso del proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati – se diversi dal coniuge, da parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016 sulle “unioni civili” – dopo la data del 21 agosto 2017 e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi o entro due anni dal completamento di detti interventi. In tal caso egli decade dalle provvidenze e deve rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti da provvedimenti commissariali.

 

Il comma 10 individua i seguenti casi in cui è esclusa la decadenza prevista dal comma 8:

- vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017;

- trasferimento della proprietà che si verifica all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito di procedure concorsuali.

 

Deroghe alla disciplina delle deliberazioni condominiali (comma 11)

Le disposizioni del comma 11 intendono rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto.

Il primo periodo deroga, così, alla disciplina delle maggioranze assembleari previste dal codice civile per i lavori sull’immobile condominiale che costituiscano innovazioni (art. 1120 e 1121) e altri interventi (art. 1136, quinto comma).

L’art. 1120 c.c. prevede due diverse maggioranze per le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune: fermo restando la necessità della maggioranza degli intervenuti, è richiesto - in relazione alla tipologia di intervento – un numero di voti che rappresenti almeno due terzi (667 millesimi, primo comma) o la metà del valore dell’edificio (500 millesimi, secondo comma). L’art. 1121 c.c. riguarda le innovazioni che comportino una spesa molto gravosa o voluttuaria, che possono essere deliberate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi. L’art. 1136, quinto comma, c.c. prevede la stessa maggioranza (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell’edificio), oltre che per deliberare le innovazioni di cui all’art. 1120, primo comma, c.c., anche per l’installazione di impianti TV non centralizzati che comportino modifiche delle parti comuni (art. 1122-bis, c.c.).

 

Per disporre tali interventi di recupero sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Si osserva che, se da una parte si abbassa il quorum, dall’altra, il riferimento ai condomini (anziché agli intervenuti) potrebbe rendere più difficile la validità della deliberazione.

 

Per quanto riguarda la deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile prevista dal secondo periodo del comma in esame, il riferimento agli interventi ivi previsti sembra essere alle riparazioni straordinarie di notevole entità. Per approvare tali interventi – in forza della deroga - sarà necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio (anziché la metà).

 

Non applicazione del Codice dei contratti pubblici (comma 12)

Il comma 12, ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l’esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta di una disposizione che deroga all’art. 1, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale lettera, infatti, prevede l’applicazione delle norme del Codice anche, tra l’altro, all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all’allegato I. Tra i lavori indicati nell’allegato I rientrano la costruzione completa o parziale di edifici.

 

Criteri di selezione dell’impresa cui affidare i lavori (comma 13)

Il comma 13 disciplina la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi, che deve essere compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Alla selezione:

- devono partecipare almeno 3 imprese;

- possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 29.

 

Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione individuata dai provvedimenti commissariali, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 

 

 

 


 

Articolo 22
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

 

 

L'articolo 22 individua le finalità per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

 

Si ricorda che l'ordinanza n. 3274 del 2003 ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale operata con l'ordinanza n. 3519/2006).

 

In particolare, tali contributi sono finalizzati a

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato. Si prevede, infine, che lo stesso intervento rispetti le disposizioni in termini di resistenza sismica eventualmente individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Rispetto alle analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia costituisce una ulteriore finalità indicata quella di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati.

Quanto alla trasformazione urbana, si ricorda qui solamente che l'articolo 120 del t.u. enti locali disciplina le società di trasformazione urbana (STU) costituite dai Comuni e dalle Città metropolitane, società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La norma stabilisce, tra l'altro, che gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.

 

b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve essere finalizzato all’adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

 

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito sono classificati gli interventi di miglioramento, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; interventi di adeguamento quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

 

Il citato decreto 21 ottobre 2003 (Allegato 1) definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

 

c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al capo I della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

 

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza (§ 8.4 delle nuove norme tecniche).

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

 

Si ricorda, infine, che nel decreto-legge n. 189 del 2016, art. 7, (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono presenti disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo in esame.


 

Articolo 23
(Interventi di immediata esecuzione)

 

 

L’articolo 23 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

In sintesi, la procedura disciplinata dall’articolo in esame prevede:

- la presentazione di un progetto e l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura (comma 1);

- la comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino ai Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto (comma 4).

- l’affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).

 

 

Il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture (commi 1, 2 e 3)

 

Riguardo alle verifiche sugli edifici, il comma 1 stabilisce che la disciplina in esame si applichi agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la c.d. scheda AeDES. I soggetti interessati possono effettuare l’immediato ripristino della agibilità di tali edifici, presentando un apposito progetto e un’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici in oggetto (di cui all'articolo 17 del decreto-legge) e lo stato della struttura, nonché la valutazione economica del danno.

 

La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014, viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento". L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato.

 

Ai sensi del comma 2, i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari. Si prevede altresì che, in tale caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui al comma 1, ossia alla finalità di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici.

Con provvedimenti del commissario straordinario, anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo ai sensi dell’articolo 18, comma 2 (v. relativa scheda), sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione disciplinati dal comma 1 dell’articolo in esame (comma 3).

 

L’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino (comma 4)

 

I soggetti interessati comunicano ai Comuni interessati (individuati dall'articolo 17 del decreto-legge), l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi nel rispetto delle disposizioni stabilite nei provvedimenti del commissario straordinario, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni concernente l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

La comunicazione di inizio lavori è asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001).

 

L’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) reca la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. Il suo rilascio spetta, ai sensi del comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali. Tale disciplina attribuisce alla Soprintendenza l'espressione di un parere vincolante su tutte le istruttorie riguardanti i beni tutelati. Il parere del Soprintendente assume carattere obbligatorio ma non vincolante all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della Regione, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

 

L'articolo 6-bis del t.u. edilizia assoggetta a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22. L'articolo si applica, quindi, agli interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Tale articolo prevede che gli interventi in questione siano realizzabili:

§  previa comunicazione, anche per via telematica, e (ai sensi del comma 2) asseverata da un tecnico abilitato, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente;

§  fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

La comunicazione riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Inoltre, sempre in base al comma 2, l’interessato trasmette all'amministrazione comunale:

§  l'elaborato progettuale;

§  la citata asseverazione del tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

La CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 6-bis in oggetto prevede, infine, la possibilità da parte delle regioni a statuto ordinario di estendere la CILA a ulteriori interventi e sono dettate le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni ivi previste.

 

Si ricorda qui, molto sinteticamente, che l'articolo 6 del t.u. dell'edilizia disciplina gli interventi di “edilizia libera” (cioè che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo), l'articolo 10 reca le disposizioni sugli interventi subordinati a permesso di costruire, l'articolo 22 è dedicato agli interventi assoggettati a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività, disciplinata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990).

Inoltre, le disposizioni in esame derogano agli articoli 93 e 94 del testo unico dedicate alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Essi dispongono, rispettivamente, in merito alle modalità di denuncia dei lavori ed alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche ed all’autorizzazione per l'inizio dei lavori.

 

 

Nella comunicazione devono essere indicati:

§  il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice;

§  gli allegati o le autocertificazioni eventualmente necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Entro 60 giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio o dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste dal presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dall'interessato.

 

I requisiti per le imprese affidatarie dei lavori (comma 5)

 

Gli interventi di immediata esecuzione, disciplinati dall’articolo in esame, sono obbligatoriamente affidati a imprese:

§  che hanno presentato la domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori (articolo 29 del presente decreto-legge) (lettera a));

§  che hanno prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) (medesima lettera a));

 

L’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplina la procedura riguardante la cd. autocertificazione antimafia. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, in particolare, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 (misure di prevenzione). La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a)     attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b)     attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

§  che sono in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (lettera b));

§  che, per i lavori di importo superiore ai 258.000 euro, sono in possesso della qualificazione prevista dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) (lettera c)).

 

L'art. 84 del Codice dei contratti pubblici disciplina il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici prevedendo che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. La norma in esame, quindi, pone una soglia più alta rispetto a quella prevista dalla normativa di carattere generale. Simile deroga, peraltro, è contenuta nel comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 concernente gli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016. Si ricorda, infine, che previsioni analoghe alla norma in esame sono state disposte per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto. Il decreto n. 3106 del 7 novembre 2017, recante l’approvazione e l’aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”, ha previsto infatti la qualificazione rilasciata dalle SOA per lavori di importo pari o superiore a 258.000 euro come indicato dall’ordinanza n. 51/15.

 

 

Esclusioni (comma 6)

 

Il comma 6 esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo i casi relativi alle procedure di condono previste dall'articolo 25 del decreto-legge (alla cui scheda si rinvia), fino alla definizione delle procedure relative.


 

Articolo 24
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

 

 

L'articolo 24 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione dell'istanza di concessione dei contributi, da parte dei soggetti legittimati ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. Si rinvia a successivi atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche.

 

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4 in materia di interventi di immediata esecuzione, l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia, indicati dall’articolo 17 del decreto-legge, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la tipologia dell'intervento progettato.

 

I soggetti legittimati alla richiesta del contributo economico sono indicati dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge in esame, alla cui scheda si rinvia.

 

La disposizione in esame elenca la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, quale:

a)     la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici per servizi di architettura e di ingegneria (di cui all'articolo 30 del decreto-legge): questa deve attestare la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e vi si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;

 

La c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

 

b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

c) va inoltre allegata la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio.

 

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio (comma 2).

 

I Comuni colpiti dal sisma di Ischia, indicati dall’articolo 17 del decreto-legge, procedono a verificare:

-        la spettanza del contributo e il relativo importo

-        la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 13, la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori al criterio della migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe prevista dall'articolo 29 in materia di legalità e trasparenza, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati dal Commissario sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 

Successivamente, i Comuni trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche.

 

La definizione del procedimento è assegnata al Commissario straordinario o a suo delegato, ed avviene con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua.

 

L'erogazione dei contributi - che è a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario - avviene sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo (comma 4).

 

Il comma 5 prevede che la struttura commissariale procede con cadenza mensile - avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata - a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari.

Le verifiche a campione devono comunque riguardare almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.

Qualora dalle verifiche emerga una carenza dei presupposti per la concessione ovvero una non corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, provvedendo a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

 

Il comma 6 rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Si ricorda che l'articolo 18, comma 2, del decreto in esame stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

 

Il comma 7 reca una clausola di invarianza, stabilendo che all’attuazione dell'articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 25
(Definizione delle procedure di condono)

 

 

L'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il comma 1 dispone, nella finalità di dare attuazione alle disposizioni del decreto-legge, che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia - individuati all’articolo 17, comma 1 - definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

La norma definisce l'ambito di applicazione della previsione alle istanze di condono presentate ai sensi:

Ø della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Ø del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, come convertito in legge.

Si valuti l’opportunità di indicare, nell'ambito del riferimento alle istanze di condono presentate ai sensi del DL n. 269/2003, le specifiche disposizioni in rilievo (ad esempio, l’art. 32 del citato DL), considerato il carattere eterogeneo del contenuto del provvedimento cui è fatto rinvio.

 

Per la definizione delle istanze, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985.

 

Si ricorda che il Capo IV della L. n. 47 del 1985 concerne 'Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti', recando norme sulla Sanatoria delle opere abusive (art. 31), Opere costruite su aree sottoposte a vincolo (art. 32), le Opere non suscettibili di sanatoria (art. 33), la Somma da corrispondere a titolo di oblazione (art. 34), il Procedimento per la sanatoria (art. 35) e la Rateizzazione (art. 36), il Contributo di concessione e gli Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria (art. 37 e 38), gli Effetti del diniego di sanatoria e la Mancata presentazione dell'istanza (art. 39 e 40), l'Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni (art. 41), la Prevalenza sulle leggi speciali (art. 42), il Procedimenti in corso (art. 43) e la Sospensione dei procedimenti (art. 44).

Il Capo V reca invece le Disposizioni finali, in materia di Aziende erogatrici di servizi pubblici (art 45), Benefici fiscali (art 46), Diritti dell'acquirente (art 47), Dichiarazioni dei rappresentanti (art 47-bis), una Disposizione transitoria (art 48), le Sanatorie regionali (art 49), Variazioni di bilancio (art 50), la Determinazione delle superfici (art 51) e l'Iscrizione al catasto (art 52).

Si ricorda in particolare che l'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante una "Sanatoria delle opere abusive", stabilisce per i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultassero essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite, la possibilità, su loro richiesta, di conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

A tal fine, la norma indica che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere, in base alla norma, coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Si stabiliva, inoltre, per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, che i soggetti indicati conseguissero la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della stessa legge n. 47.

 

Si ricorda che Disposizioni attuative della L. n. 47 del 1985 sono state dettate dall'art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, come convertito in legge. Tale norma, al comma 25, ha disposto che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicassero alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Tale norma ha dettato disposizioni sull'ambito oggettivo di applicabilità di sanatoria edilizia, disciplinando la relativa domanda con attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori nei termini indicati. Vi si prevede un'articolata disciplina per la sanatoria in questione, prevedendosi, tra l'altro (co. 40), che all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento.

 

Sulla sanatoria di eventuali abusi e sulla chiusura delle pratiche di condono è di recente intervenuto anche il D.L. 55/2018, prevedendo:

- una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (art. 1-sexies, commi 1-5);

- la semplificazione delle modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche relative ai tre condoni edilizi (legge 47/85, legge 724/94, e legge 269/03) ancora in corso, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (art. 1-sexies, commi 6-8);

- la deroga alla disciplina sulle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, per consentire la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada (art. 1-quater); 

- l'installazione temporanea, eseguita senza alcun titolo edilizio, viene ricondotta nell'ambito delle attività di edilizia libera previste dal testo unico edilizia nel caso di interventi temporanei a carattere emergenziale. La sanatoria riguarda sia i proprietari (o parenti fino al terzo grado), sia usufruttuari, sia i titolari di diritti reali di godimento. I proprietari dovranno smantellare la casetta entro 90 giorni dalla dall'ordinanza di agibilità dell'immobile danneggiato. Inoltre, in questi casi, insieme alla domanda di contributo è richiesta una apposita garanzia o fideiussione (art. 07).

 

Si segnala da ultimo che il citato art. 1-sexies del D.L. 55/2018, al comma 3, ha previsto,  nei casi di domanda di sanatoria in relazione a fattispecie di abuso edilizio e difformità, che il tecnico incaricato rediga una "valutazione della sicurezza" in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni (emanate ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata "che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio". Tale previsione non è rinvenibile nella disposizione in commento del decreto-legge in esame.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire i profili temporali di applicazione della previsione, posto che questa fa riferimento alle istanze di condono – presentate sulla base della normativa indicata – "pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto", senza riferimenti alla data di realizzazione dell'abuso edilizio rispetto all'evento sismico.

 

Il comma 2 stabilisce che i comuni medesimi - di cui all’articolo 17, comma 1 del decreto - provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

In base al comma 3, il procedimento per la concessione dei contributi previsti dal decreto in esame è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento delle istanze.

 

 

Per una ricostruzione delle norme adottate in materia di sanatoria degli abusi edilizi con riferimento al sisma del Centro Italia, con i successivi interventi parlamentari anche in relazione ai rilievi posti in materia dal Quirinale, si veda il dossier UVI "Ricostruire. L'Aquila, Pianura padana, Centro Italia: quali politiche e quante risorse per il dopo terremoto?" (aggiornamento 2018), con particolare riguardo alla Parte terza, p. 56 e ss.


 

Articolo 26
(Ricostruzione pubblica)

 

 

L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

 

 

Il comma 1 demanda a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per i seguenti interventi:

- la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

- gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture

- nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all’art. 10, comma 1, del Codice ( vale a dire cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stesse sono sottoposte pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

 

Tali interventi devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture.

Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni, effettuata dal Commissario.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto-legge il Commissario straordinario opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

 

In base al comma 2, con l'indicata finalità di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, sempre con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare:

a)     un piano delle opere pubbliche e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tale piano quantifica il danno prevedendo il relativo finanziamento in base alle risorse disponibili;

b)    piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, che sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la lettera indica l'obiettivo del regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, stabilendo in ogni caso il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale.

Si prevede anche il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia indicati all'articolo 17 del testo, ponendosi un limite di spesa di 250 mila euro annui.

c)     un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

Si ricorda che con direttiva Mibact 23 aprile 2015 (GU n. 169 del 23 luglio 2015) – di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Ai sensi della stessa direttiva, la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali è articolata in una Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC, che opera presso il Segretariato generale, e in Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che operano presso i segretariati regionali del Ministero.

 

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

 

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Tale individuazione può avvenire in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto da parte del Commissario.

 

La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce - in base al dettato normativo - presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando.

 

L’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:

 -   il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un’adeguata motivazione, di cui all’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;

 -   l’individuazione, nell’ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all’articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Si ricorda che l'articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

    qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

    quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

    nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

 

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.

Si ricorda infine che analoga disposizione è prevista, nell'ambito della normativa post sisma del Centro Italia, dall'articolo 14 del D.L. 189 del 2016, comma 3-bis, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. 8 del 2017.

 

 

La disposizione prevede quindi che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si prevede che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia prevista dall'articolo 29 del decreto-legge.

 In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia. Si dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge, in materia di legalità e trasparenza.

 

L'art. 1, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua al comma 53 determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

 

 

I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha infatti previsto che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Essa è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali indicati, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. L'individuazione da parte delle stazioni appaltanti avviene mediante pubblico sorteggio comunque nel rispetto del principio di rotazione, previa comunicazione all'ANAC.

La stazione appaltante può poi, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. Specifiche norme valgono per la composizione in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo. Sono inoltre dettate norme sulle incompatibilità (co. 4-6) e sulle modalità di nomina (co. 7-9). Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante, mentre i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

 

Il comma 4 incarica dell'espletamento delle procedure di gara la Regione Campania e gli enti locali nella regione che siano a tal fine individuati dalla Regione stessa, relativamente agli immobili di loro proprietà e previa specifica intesa. La norma pone il limite delle risorse disponibili e prevede la previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di contabilità speciale.

Il comma ricalca in larga parte quanto previsto, nell'ambito del D.L. 189/2016 adottato dopo il sisma del Centro Italia, per la ricostruzione pubblica. L'art. 14, co 3-quater (inserito dall'art. 18-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 8/2017 come convertito) prevede infatti che le Regioni interessate dal sisma del centro italia, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, 'quali stazioni appaltanti', procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della relativa contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire nel comma 4 che gli enti indicati procedono all'attività prevista in qualità di stazioni appaltanti.

 

Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di contabilità speciale di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico (comma 5).

 

In base al comma 6, i soggetti attuatori (di cui all’articolo 27 del decreto-legge) oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario stesso e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali (di cui al comma 2, lettere a) e c della norma in esame).

 

Il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, ad uno o più degli operatori economici - indicati all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici - per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si prevede che ciò avvenga in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

L'affidamento degli incarichi in questione è consentito solo:

Ø in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità

Ø e, per importi inferiori a quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

 Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX

 

La norma specifica che restano ferme le previsioni dell'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici per i lavori pubblici.

 

Nel dettaglio, l’art. 24 del D.Lgs 50/2016 prevede in particolare che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46 che elenca gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

 

 

Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti previsti e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo (comma 8).

 

Si prevede l'erogazione in via diretta per i contributi previsti dalla disposizione in esame, nonché per le spese per l'assistenza alla popolazione (comma 9).

I criteri e le modalità attuative di tale previsione sono definiti dal Commissario straordinario con propri provvedimenti, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 11).

 

Il monitoraggio dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (comma 10).

 

Si ricorda che il citato D. Lgs. reca l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Si prevedono, nel dettaglio, disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, recando una serie di disposizioni su comunicazione dei dati, natura delle informazioni e definizione set informativo nonché modalità e regole di trasmissione dei dati. Sono contenute altresì norme sui titolari delle banche dati, già esistenti, e sulla disponibilità dei dati, nonché sulla trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L’art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».


 

Articolo 27
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche
e ai beni culturali)

 

 

La norma individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica.

 

La norma indica quali soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica:

a) la Regione Campania;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) i Comuni;

f) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

 

Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento al sisma del centro Italia, si segnala che la disposizione inserisce i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie (lett. g).

L'art. 15 del D.L. 189 del 2016, adottato per il sisma di Amatrice, oggetto di successive novelle, da ultimo con l'art. 011 del D.L. n. 55 del 2018, individua quali Soggetti attuatori per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: a) le Regioni interessate, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.


 

Articolo 28
(Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

 

 

L'articolo 28 prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di         beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di:

Ø beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici

Ø e di beni mobili registrati.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di chiarire che anche per l’assegnazione di contributi in caso di distruzione o danneggiamento di beni mobili registrati occorre il necessario nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico del 21 agosto 2017.

 

Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del decreto-legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di "atti di carattere generale e di indirizzo".

 

 La norma in esame dispone si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, come risultante (rispettivamente) dallo stato di famiglia e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all’albo professionale alla data del 21 agosto 2017.

 

Si specifica che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

 

Il comma 2 dispone che le disposizioni del comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 in materia di aiuti per calamità naturali.

 

Il regolamento (UE) 651/2014 dichiara alcune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett.b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (ue) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).


 

Articolo 29
(Legalità e trasparenza)

 

 

L'articolo 29 dispone l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

 

Il comma 1 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia) in materia di legalità e trasparenza, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

 

La norma in esame prevede che il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell’Anagrafe ivi prevista.

 

La finalità viene individuata nello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata sia nell’affidamento sia nell'esecuzione dei contratti pubblici e privati con contribuzione pubblica, che abbiano ad oggetto lavori, servizi e forniture per la ricostruzione nei Comuni colpiti.

 

Si valuti l’opportunità di fare riferimento non ai Comuni "di cui all'articolo 1", bensì ai Comuni come individuati dall'articolo 17 del decreto-legge.

 

Si ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha istituito un'apposita Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale, recando poi la disciplina della cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

 

Più nel dettaglio, l’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed oggetto di successive novelle, ha previsto, con le medesime finalità indicate nella norma qui in esame, l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una apposita Struttura di missione diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione.

La Struttura, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti indicati di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici, in base alla norma istitutiva. In materia di Anagrafe Antimafia, si ricorda che in base all’articolo 30, comma 6, del D.L. 189/2016, costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del c.d. codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono effettuate dalla citata Struttura di missione, competente, come detto, a rilasciare l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90.

In estrema sintesi, le disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevedono che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno.

L'art. 30, al co. 4, novellato dal D.L. n. 8 del 2017, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni indicati, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato. Ai sensi della lettera b), sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, ai relativi oneri finanziari provvedendosi per 1 milione di euro a valere sul Fondo di indicato, cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

In base al comma 6 della norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Con il D.L. n. 8 del 2017 si è intervenuti in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Sono state altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

 

Il comma 7 dell'articolo 30, anch'esso novellato dal D.L. 8 del 2017, ha visto ampliata la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, segnatamente prevedendosi che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, previa presentazione della relativa domanda.

 

La normativa indica (co. 8 dell'art. 30 citato) i dati riportati nell'Anagrafe, quali:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;

e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato.

Sono previste norme per favorire la tempestività delle verifiche, con le risorse strumentali allocate presso la Struttura e un regime di accessibilità dei dati dal GICERIC, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali previsto dalla normativa è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti, prevedendosi poi, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, la possibile sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario indicate, risultando comunque sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

L'art 30 prevede poi (co. 14) che in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa indicata, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

Inoltre, si stabilisce, tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale indicate comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, che le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

 

Si segnala che in data 28 dicembre 2016 è stato sottoscritto, dal Commissario del Governo per la ricostruzione del centro Italia, l'ANAC e Invitalia, l'Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma.

 

 

Il comma 2 dispone che si provveda con le risorse previste a legislazione vigente.


 

Articolo 30
(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

 

 

L'articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.

 

Il comma 1 fissa i requisiti per l'affidamento, da parte di privati, di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati (andrebbe specificato il riferimento al sisma di Ischia), mentre il comma 2 interessa esclusivamente i direttori dei lavori.

Si ricorda che, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), articolo 3, comma 1, lettera p), si definisce operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

 

Il comma 1, per i suddetti incarichi di progettazione e direzione dei lavori, individua i soggetti cui essi possono essere affidati dai privati richiamandosi all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive.

 

Il citato articolo 46 del Codice dei contratti pubblici ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria le seguenti categorie di soggetti:

-        i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, intendendo con ciò professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti. Tra questi servizi rientrano anche attività tecnico-amministrative, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (per questi ultimi interventi, sono ammessi i restauratori qualificati di beni culturali);

-        le società di professionisti, vale a dire le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

-        società di ingegneria, ossia società di capitali che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

-        prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

-        raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;

-        consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura

 

I requisiti ulteriori indicati dal comma 1 dell'articolo 30 consistono nel:

·       possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità;

·       e nel non avere violato norme contributive e previdenziali ostative al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In proposito, si rileva che la nozione di adeguati livelli di affidabilità e professionalità appare formulata in termini generici non risultando individuati parametri di riferimento né i soggetti titolati a valutare il possesso o meno del requisito per l'affidamento degli incarichi.

Il DURC, entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Le imprese, le aziende e le società ne hanno bisogno per partecipare a gare di appalto e subappalto di lavori pubblici. E' necessario anche per stipulare contratti, stati di avanzamento lavori, per le liquidazioni finali e altro ancora. Il DURC ha una validità di 120 giorni.  

 

Il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto (dunque, non solo con l'impresa che vince la selezione). Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti familiari e personali. A tale riguardo, il comma fornisce indicazioni circa i rapporti non episodici vietati di tipo professionale, menzionando quelli di legale rappresentante, titolare, socio e direttore tecnico.

Non appare precisato il confine tra episodicità e non episodicità. Si valuti l’opportunità di definire tale formulazione.

Costituiscono cause di impedimento al ruolo di Direttore lavori, inoltre, i rapporti familiari e personali; ai sensi del comma, si tratta dei rapporti di coniugio, di parentela, di affinità, ovvero di rapporti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) con il titolare o con chiunque rivesta cariche societarie nelle società partecipanti alla selezione. L'assenza di rapporti vietati è dichiarata dal direttore mediante autocertificazione al committente, della quale si trasmette copia agli uffici speciali per la ricostruzione. E' contemplata la possibilità di controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, che saranno effettuati dalla struttura commissariale.

Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il contributo, che è a carico del Commissario straordinario, risulta stabilito, in percentuale con i limiti massimi:

·     per i lavori di importo inferiore a 500mila euro, la percentuale potrà arrivare fino al 12,5%;

·     per i lavori di importo superiore compreso tra la soglia di 500mila euro ed un tetto di due milioni di euro scenderà al 10%;

·     per importi oltre i due milioni di euro, sarà del 7,5%.

Le suddette percentuali dei contributi sono al netto di Iva e contributi previdenziali. Si fa riferimento a una graduazione che tenga conto della tipologia di prestazione tecnica e dell'importo dei lavori. L'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi sono rinviate a provvedimenti del Commissario.

Per le due fasce di importi inferiori a due milioni di euro, la norma esplicita che i contributi resteranno comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del presente decreto-legge.

Stando alla formulazione del comma 3, risulterebbe da chiarire se i limiti relativi alla contabilità speciale valgano per i contributi relativi ai lavori sopra i due milioni di euro, dato che questi ultimi risultano menzionati in un periodo successivo, privo di tale esplicitazione.

Inoltre, il comma 3 prevede la possibilità di contributi aggiuntivi per le sole indagini e prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%, di nuovo al netto di IVA e contributi previdenziali, mediante appositi provvedimenti del Commissario.

 

Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma assegna a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una soglia massima di assunzione degli incarichi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

 La formulazione potrebbe essere chiarita, al fine di definire in che modo i futuri provvedimenti debbano tenere conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1.

 

Il comma 5, che si applica agli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli dell'articolo 22 (alla cui scheda si rinvia) è finalizzato ad evitare concentrazioni di incarichi non giustificate da ragioni di organizzazione tecnico-professionale. A tale scopo, provvederà il Commissario straordinario mediante futuri suoi atti.

Il comma 5 non definisce quindi i criteri per valutare i motivi delle concentrazioni di incarichi demandandone l'individuazione al Commissario.

 

Il comma 6 interessa la procedura su l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Si prescrive che le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque professionisti.

 

In linea generale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, le suddette soglie di rilevanza comunitaria degli importi sono le seguenti:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, ma se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti determinati prodotti (menzionati nell'allegato VIII del Codice dei contratti pubblici);

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, tale soglia che si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali operanti nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX (di nuovo, al Codice dei contratti pubblici).

Peraltro, l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, al comma 2, determina le soglie di rilevanza nei settori speciali, nella maniera seguente:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX (al Codice degli appalti).

 

Gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione saranno a carico delle risorse della contabilità speciale (di cui all'articolo 19 del decreto-legge, cui si rinvia), ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo.

 

L'articolo 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.


 

Articolo 31
(Struttura del Commissario straordinario)

 

 

L'articolo 31 mette a disposizione del Commissario straordinario una struttura di personale, delineando la composizione della struttura e disciplinando il trattamento economico e giuridico spettante a coloro che ne faranno parte; si pongono limiti massimi di spesa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, la nuova struttura è posta alle dirette dipendenze del Commissario. La struttura è distinta dall'Unità tecnico-amministrativa della quale il Commissario può avvalersi in base all'articolo 18, comma 4 (cui si rinvia). 

 

Il comma 1 dell'articolo 31 stabilisce la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse a lui assegnate e attribuisce al Commissario il potere di disciplinare l'articolazione interna della struttura in questione. Tale articolazione potrà consistere anche nella creazione di aree e unità organizzative in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il Commissario disciplinerà l'articolazione della struttura mediante propri atti.

 

Il comma 2 riguarda le sedi e le dotazioni organiche di personale della nuova struttura di cui il Commissario si avvarrà. La struttura, i cui oneri saranno mantenuti entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge sarà alle dirette dipendenze del Commissario.

Essa avrà tre sedi: una a Roma e due operative ubicate l'una a Napoli e l'altra nell'isola di Ischia. Quanto alla dotazione di risorse umane, è prevista la formazione di un contingente di un massimo di tredici unità, delle quali dodici non dirigenziali e una dirigenziale di livello non generale. Le suddette tredici unità saranno scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche, -con riferimento alla nozione di amministrazioni pubbliche recata dal decreto legislativo n. 165/2001, articolo 1, comma 2 -, escludendo però il personale docente educativo nonché quello amministrativo tecnico ausiliario delle scuole.

Secondo il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante l'organizzazione del Governo.

 

Inoltre, il Commissario ha facoltà di avvalersi di esperti, in numero massimo di tre.

Oltre agli esperti di cui al comma 2, l'articolo 31 prevede apporti di esperti, nell'ambito di un comitato, anche al comma 6.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se gli esperti di cui al comma 2 siano soggetti diversi da quelli previsti nell'ambito del comma 6, anche al fine di definirne le rispettive funzioni.

Si valuti altresì l'opportunità di definire requisiti e qualifiche degli esperti previsti

 

In base al comma 2, gli esperti ivi previsti saranno nominati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, anche in deroga all'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del menzionato decreto legislativo 165/2001.

Tra le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, alle quali dunque il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti, vi sono la previsione, al suo comma 6, che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione purché sussistano determinati presupposti di legittimità (indicati nel comma stesso) e, al comma  6-bis, che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 

 

Il comma 3 definisce la posizione del personale chiamato ad entrare nella struttura alle dirette dipendenze del Commissario.

Il personale appartenente alla struttura alle dipendenze del Commissario sarà posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale  spettante presso l'amministrazione di appartenenza. Sempre in materia di trattamento economico, il personale non dirigenziale della struttura riceverà il trattamento economico accessorio -compresa l'indennità di amministrazione- previsto per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 7, lettera a) prevede che il personale non dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17 abbia diritto a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili (effettivamente svolte).

Al comma 1 dell'articolo 17 si prevedono gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia, mentre al comma 3 si fa riferimento alla ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, all'uso di risorse finanziarie, progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari.

Il parametro dell'orario di lavoro è rappresentato dalle ore di servizio previste dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di provenienza. In tutti casi, si prevede il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro dettata dal decreto legislativo n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). 

Il dirigente della struttura, a sua volta, percepirà la retribuzione di posizione equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio, più un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato. L'indennità sostitutiva, che sarà fissata dal Commissario straordinario per mezzo di un suo provvedimento, in ogni caso non potrà superare il 50 per cento della retribuzione di posizione. Si fa presente che la lettera b) del comma 7, consente di attribuire al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

 

Circa la ripartizione degli oneri dei trattamenti economici, l'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che restino a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale, mentre sia a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario la parte di oneri inerente al trattamento non fondamentale.           

 

Il comma 4 prescrive che le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 copriranno il funzionamento della struttura commissariale nonché i compensi spettanti agli esperti di cui al comma 2.

 

Ai sensi del comma 5, la medesima contabilità speciale farà fronte alle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'isola di Ischia effettuate dal Commissario, dagli esperti e dai componenti della struttura commissariale. 

 

Il comma 6, concerne esperti di cui il Commissario straordinario può avvalersi nell'ambito di un comitato “tecnico scientifico”. A differenza di quanto si legge al comma 2, quindi, l'apporto degli esperti di cui al comma 6 pare espletarsi soltanto in forma collegiale di comitato e non a livello di singoli.

E' qui espressamente prescritto che debba trattarsi di esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. Il Commissario straordinario regolerà mediante suoi provvedimenti la costituzione ed il funzionamento del comitato. Il numero degli esperti che comporranno il comitato non è precisato dalla disposizione in esame.

 

Ai componenti del comitato non è dovuta corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, bensì soltanto eventuali rimborsi spese per missioni. Agli eventuali rimborsi spese si provvederà attingendo alle risorse di cui alla contabilità speciale prevista dall'articolo 19.        

L'ottavo comma pone limiti massimi di spesa per l'attuazione delle misure recate dall'articolo stesso, di euro 350mila per l'anno 2018 già in corso, e di 1 milione e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.


 

Articolo 32
(Proroga e sospensione dei termini)

 

 

L’articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali.

 

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge n. 148 del 2017 al fine di prorogare all'anno di imposta 2019 l'esenzione - attualmente in vigore fino al 2018 - dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (sisma di Ischia). L'esenzione viene applicata anche ai fini del calcolo ISEE. Per i medesimi fabbricati, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI - attualmente in vigore fino al 2018 - viene contestualmente prorogata all'anno di imposta 2020.

 

La tabella seguente, tratta dalla relazione tecnica allegata al decreto legge, riepiloga gli effetti finanziari complessivi del comma 1.

 

 

 

 

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dalle proroghe disposte dal comma precedente. Il rimborso deve comunque contenersi entro il limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

Il Decreto dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2018 ha disposto il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2017, derivante dal comma 5-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, secondo l'articolazione riportata nella tabella seguente.

 

 

Con il comma 3 dell'articolo in esame si autorizza il Commissario straordinario a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2018, da erogare nel 2019, e fino a un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori oneri sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Le risorse sono tratte dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 17.

 

Il comma 4 estende alle rate in scadenza nel 2020 il differimento del pagamento dei mutui contratti dai comuni disposto dall'articolo 1, comma 733 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). In base a tale norma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) ai comuni interessati dal terremoto di Ischia, e trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, era stato differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

 

L'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.). La CDP S.p.A. è subentrata nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003 sono stati successivamente determinate le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. disciplinata dal comma 8 del medesimo decreto-legge.

 

Gli oneri derivanti da tale comma sono quantificati dalla relazione tecnica in 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Di tali importi, la quota capitale ammonta a 0,19 milioni di euro per il 2020 e 0,20 milioni per il 2021, mentre la quota rimanente consiste negli interessi. Il profilo temporale degli oneri si estende al 2021 in quanto, come spiega la relazione tecnica, le rate in scadenza il 31 dicembre di ogni anno sono retrocesse dalla CDP al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

 

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018, del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

 

La sospensione in esame è stata prevista dall'articolo 1, comma 734, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare, senza oneri aggiuntivi, tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio 2018, in capo alle banche e gli intermediari finanziari era posto l'obbligo di informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

 

Il comma 6 reca modifiche all'articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2018 finalizzate ad ampliare le facoltà di assunzione di personale dei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività di ricostruzione. In particolare si consente di estendere la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre quella di vigenza dello stato di emergenza, purché nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che fissa per i contratti di lavoro subordinato un termine di durata non superiore a dodici mesi, salva la possibilità di una durata superiore, ma non eccedente ventiquattro mesi, qualora ricorrano alcune condizioni; si raddoppia il numero di unità di personale che può essere assunto dal Comune di Lacco Ameno (da 4 a 8 unità) e dal Comune di Casamicciola Terme (da 6 a 12) per gli anni 2019 e 2020; si estende al Comune di Forio la facoltà di assumere personale nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020; si aumenta conseguentemente la stima dell'onere da 353.600 a 500.000 euro per l'anno 2018; si stima infine un onere pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il comma 7 individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dall'intero articolo nelle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.


 

Articolo 33
(Sospensione del pagamento del canone RAI)

 

 

L’articolo 33 prevede, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti nell’isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione  del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021.

 

Si tratta della stessa sospensione di cui beneficiano i territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, disposta, da ultimo, dall’art. 1, co. 3-5, del D.L. 55/2018 (L. 89/2018), che, tuttavia, a differenza della disposizione in commento, ha anche previsto il rimborso – senza interessi – delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data della sua entrata in vigore.

 

In particolare, nello stabilire la sospensione indicata nei comuni di cui all’art. 17, fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al R.D.L. 246/1938 (L. 880/1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Il R.D.L. 246/1938, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 153, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), prevede, anzitutto, nel Titolo I (art. 1), che, in generale, chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Si stabilisce la presunzione di detenzione o di utenza di un apparecchio radioricevente in presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, nonché nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Tali presunzioni possono essere superate solo con specifica dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Disposizioni specifiche sono poi previste, nel Titolo II (artt. 2-26), per gli utenti privati – per i quali, in particolare, si dispone che, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (art. 3, come novellato dall’art. 1, co. 153, lett. c), della L. 208/2015)  – e, nel titolo III (art. 27), per il canone dovuto per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Circa il recupero delle somme oggetto di sospensione, lo stesso comma 1 dispone che esse sono versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1º gennaio 2021.

 

Inoltre, si dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati, nonché dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso.

 

Si ricorda che il ravvedimento (art. 13 del d.lgs. 472/1997) consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) e, in misura minore, dal d.lgs. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, c.d. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche, il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.

 

Agli oneri derivanti dalla sospensione disposta – pari a € 100.000 per il 2018 e a € 900.000 annui per il 2019 e 2020 – si provvede ai sensi dell’art. 45 (v. infra).


 

Articolo 34
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

 

 

L’articolo 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020.

 

Non si fa comunque luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

L’articolo in esame, inoltre, stabilisce anche i termini per la regolarizzazione dei contributi sospesi, disponendo, più specificamente, che gli adempimenti e i pagamenti relativi ai richiamati contributi si effettuino entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

E’ prevista, altresì, la possibilità di rateizzare il pagamento fino a un massimo di sessanta rate mensili (di pari importo), nel qual caso la regolarizzazione avviene a decorrere dal mese di febbraio 2021.

E’, inoltre, previsto che, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Agli oneri derivanti dalla richiamata sospensione, pari a 6,5 milioni di euro per il 2018, 25 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 si provvede ai sensi del successivo articolo 45 (alla cui scheda si rimanda).

Inoltre, ai richiamati oneri si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della L. 196/2009.

 

In sintesi, si sensi del comma 12 dell’articolo 17 della legge di contabilità pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

I commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 dispongono una procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Si prevede a tal fine che il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 35
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

 

 

L’articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

 

Più in dettaglio, il comma 1 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti:

-        dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

-        dall'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS;

-        dalle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

 

I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Per i profili di copertura delle disposizioni in esame, si fa rinvio all'articolo 45 del decreto in esame, ai sensi del quale si provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti da una serie di disposizioni, fra cui quella oggetto della presente scheda di lettura.


 

Articolo 36
(Interventi volti alla ripresa economica)

 

 

L'articolo 36 concede contributi, alle condizioni in esso previste, alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia.

 

In particolare, il comma 1 individua come potenziali beneficiarie dei contributi le imprese attive nei seguenti settori:

settore turistico e servizi connessi;

pubblici esercizi;

commercio;

artigianato;

attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali.

 

Secondo il report ISTAT del 26 settembre 2018, continua anche nel 2017 il trend di crescita del settore agrituristico registrato negli ultimi anni, sia per il numero di strutture che per le presenze dei clienti e il suo valore economico. Nel 2017 sono 23.406 le aziende agrituristiche autorizzate, 745 in più rispetto all’anno precedente (+3,3%). L’incremento è dato dalla differenza tra le 2.121 nuove autorizzazioni e le 1.376 cessazioni. I comuni nel cui territorio sono localizzate le aziende agrituristiche sono 4.893, rispetto all’anno precedente sono 27 in più (+0,6%). Le presenze dei clienti negli agriturismi ammontano a 12,7 milioni (+5,3% rispetto al 2016), come emerge dall’indagine Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. I conti economici dell’agricoltura consentono di misurare la dimensione economica del settore agrituristico che è pari nel 2017 a 1,36 miliardi di euro, in crescita del 6,7% sul 2016. Prosegue la tendenza a differenziare la tipologia delle attività agrituristiche offerte con pacchetti integrati: 8.225 aziende svolgono sia alloggio sia ristorazione, 10.757 offrono oltre all’alloggio altre attività agrituristiche e 1.987 propongono tutte le quattro tipologie agrituristiche (alloggio, ristorazione, degustazione e altre attività). Nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno è localizzato il 60,5% degli agriturismi con alloggio, il 56,3% di quelle con ristorazione, il 60,4% di aziende con degustazione e il 63,9% con altre attività. L’84,2% delle aziende agrituristiche è situato in aree montane e collinari, il restante 15,8% in pianura. La crescita del numero degli agriturismi, registrata in tutto il Paese, è molto più decisa nel Centro (+6,3%) rispetto al Mezzogiorno (+3,9%) e al Nord (+0,8%). In Toscana e nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, l’agriturismo si conferma una realtà consistente e radicata, rispettivamente con 4.568 e 3.187 aziende autorizzate, una elevata presenza di turisti e un consistente valore economico del settore.  Più di un’azienda su tre (36,2%) è a conduzione femminile. La maggiore concentrazione si rileva in Toscana con 1.789 unità, pari al 39,2% del totale degli agriturismi regionali e al 21,1% di quelli nazionali a conduzione femminile. Risulta significativa la crescita delle strutture agrituristiche produttrici di prodotti di qualità (DOP e IGP) che passano, fra il 2011 e il 2016, da 791 a 2.533 unità. Sempre fra il 2011 e il 2016, l’incremento del numero dei comuni con agriturismi DOP e IGP si sviluppa secondo una traiettoria che evidenzia lo spostamento del baricentro della crescita verso il Centro del Paese.

 

Le condizioni al cui ricorrere è subordinata l'erogazione del contributo sono:

- che le imprese prima indicate siano insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia;

 

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con il D.P.C.M. del 22 agosto 2017 l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento.

Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni.

Con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico, è stato nominato un commissario delegato della giunta della Regione Campania, al fine di predisporre un piano degli interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.

Con l'ordinanza n. 480 dell'8 settembre 2017 sono state previste misure volte a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica, in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e alla sospensione dei mutui.

Con l'ordinanza n. 483 del 25 settembre 2017 sono state previste ulteriori misure finalizzate all'assistenza alla popolazione, ad assicurare il presidio militare del territorio colpito e a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi.

L'art. 2 del D.L. 148/17 ha previsto una serie di interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

In particolare, risulta prorogata al 30 settembre 2018 il termine finale di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, che devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (comma 5-bis).

In merito, si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del D.M. del 20 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. 252/17) aveva disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 148/17 ha inoltre esteso anche al comune di Forio.

Si prevede inoltre che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne

hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e sono considerati esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2018 (comma 5-ter).

Sono altresì stanziati 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni per l'anno 2020, al fine di favorire interventi per la ricostruzione (comma 6-ter) e, al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, è concesso, nei limiti di spesa complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi (comma 6-sexies).

La legge di bilancio 2018 ha disposto il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento, non ancora effettuato, delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 (comma 733) ed ha sospeso, fino al 31 dicembre 2018, il pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito ai privati per gli immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (comma 734).

Sono previste inoltre assunzioni a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all' articolo 19 del d.lgs. 81/15, per i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, rispettivamente, nel limite di 4 e 6 unità (comma 752).

Nello stato di previsione del MEF è istituito altresì un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

Nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017 svolta presso l'VIII Commissione Ambiente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha presentato la relazione sullo stato dell'attività del Dipartimento, illustrando, tra l'altro, l'attività effettuata nelle zone colpite dal sisma dell'isola di Ischia 2017 (vedi, l' allegato 2 (Ischia - Sisma del 21 agosto 2017 - Attività di censimento del danno e rilievo dell'agibilità); e l'allegato 3 (Rapporto di attività inerenti alla gestione emergenziale connessa con gli eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia).

 

- che le stesse abbiano registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di € 2,5 mln per il 2018 e di € 2,5 mln per il 2019.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario (recte, commissario delegato: vedi supra), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di criteri, procedure, modalità di concessione e calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati.

Il comma 3 specifica che i contributi sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

Il regolamento (UE) 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett.b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (UE) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).

Il  regolamento (CE) n. 1407/2013, anch'esso richiamato dal comma in esame, reca disposizioni in materia di aiuti "de minimis", ossia aiuti il cui importo complessivo non supera i 200.000 Euro per tre anni consecutivi. Tali misure di aiuto non costituiscono aiuti di stato ai sensi del trattato e per loro non si applica l'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3.

 

Il comma 4 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.


 

Capo IV – Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale neglianni 2016 e 2017

Articolo 37
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni)

 

 

L’articolo 37 prevede, il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal D.L. 189/16, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la delocalizzazione definitiva in strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche, e l’inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

 

Nell’ambito delle funzioni attribuite al Commissario straordinario dall'articolo 2, comma 1, lettere a)-l-bis), del D.L. 189/16, la lettera a), punto 1, dell’articolo in esame, abroga la funzione prevista dalla lettera l), in cui si prevede che il Commissario straordinario assicuri il monitoraggio degli aiuti previsti dal D.L. 189/16, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato. Con il punto 2 della medesima lettera a), aggiungendo la lettera e-bis) al comma 5 dell’art. 2 del D.L. 189/16, la suddetta funzione di monitoraggio viene attribuita ai vice commissari (cioè i presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici 2016/2017).

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14.8.2015 C(2015)5549 final[14] ) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale[15].

La lettera b), modificando l'articolo 5, comma 2, lettera g), del D.L. 189/16, prevede l’approvazione,  su  richiesta  del titolare dell'impresa, da parte dell'Ufficio regionale competente, della definitiva delocalizzazione, in strutture temporanee, delle attività agricole e zootecniche che -  per  le  loro  caratteristiche - possono essere utilizzate in via definitiva.

Tale disposizione è volta a favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate.

L’art. 5, nell’ambito degli interventi sulla ricostruzione privata, prevede al comma 2 l’erogazione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte a determinate tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici. In particolare, la lettera g) prevede che tali contributi siano destinati anche alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità.

 

La lettera c) prevede, aggiungendo la lettera e-bis) al comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 189/16, che le Università siano incluse tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. La norma in esame prevede altresì che le Università operino limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici – pari, a euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, a euro 135.000 e a euro 209.000, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, aggiudicati, rispettivamente, da amministrazioni aggiudicatrici centrali, indicate nell'allegato III, e da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali). 

Si ricorda che l’art. 15, comma 1, del D.L. 189/16, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1 del medesimo D.L. 189/16, elenca i soggetti attuatori degli interventi, che sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


 

Articolo 38
(Rimodulazione delle funzioni commissariali)

 

 

L’articolo 38 prevede, la nomina con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell’attuale Commissario straordinario del Governo e l’applicazione al Commissario delle disposizioni del D.L. 189/16 e di ogni altra  disposizione vigente. Si stabilisce inoltre che il compenso del Commissario straordinario venga stabilito nel decreto di nomina, nel limite massimo previsto pari a 100.000 euro complessivi annui.       

 

Il comma 1 prevede la nomina con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario  straordinario  del Governo per  la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria  interessati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto 2016, nominato con D.P.R. 9 settembre  2016 (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29 settembre 2016).

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del medesimo decreto. Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 (comunicato pubblicato sulla G.U. 233/17) Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il periodo di un anno rinnovabile.

In merito agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nel 2016 e nel mese di gennaio 2017. La durata dello stato di emergenza è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018  (dall'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 91/2017), di ulteriori centottanta giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e successivamente fino al 31 dicembre 2018, prorogabile per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi (art. 01, del D.L. 55/2018).  

Si ricorda che la gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018 (art. 1, co. 4 del D.L. 189/16). 

 

Per un approfondimento sull'attività della struttura commissariale si rinvia al sito web sisma 2016.gov.it 

 

Il comma 2 prevede l’applicazione al Commissario delle disposizioni del D.L. 189/16, come modificato dal presente decreto, e di ogni altra  disposizione  vigente, concernente  gli  interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche e Umbria.

Per approfondire le disposizioni riguardanti gli eventi sismici avvenuti in Italia centrale nel 2016/2017 si rinvia alla relativa pagina web.

 

Il comma 3 prevede che con il suddetto decreto di nomina venga stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma  3, del  D.L.  98/11, cui  si  provvede con  le  risorse  disponibili sulla contabilità speciale del Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del D.L.189/16.

L’art. 15, comma 3 del D.L. 98/11 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.


 

Articolo 39
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)

 

 

L’articolo 39 qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emila Romagna e del 2016 nelle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

 

L’articolo 39 - ferma restando la disciplina dell’art. 545 c.p.c. sui crediti impignorabili – introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice civile.

Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Paese nel periodo 2009-2016 (comma 1).

 

Per quanto riguarda la possibilità di sottrarre risorse della pubblica amministrazione all’esecuzione forzata, si ricorda che il principio della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e 2910 del codice civile) si applica generalmente anche allo Stato ed agli enti pubblici, ma con alcune limitazioni.

L’art. 2740 cc stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (primo comma). Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge (secondo comma). L’art. 2910 cc prevede che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (primo comma). Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito  o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (secondo comma).

Il principio della responsabilità patrimoniale illimitata sancito nell'art. 2740 c.c. trova applicazione anche nei confronti della P.A.: di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro la posizione della P.A. non è diversa, in linea di principio, da quella di altro debitore, con conseguente ammissibilità della esecuzione forzata per espropriazione (Trib. Milano 10 settembre 2007).

La PA, tuttavia, non sempre risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Restano anzitutto esclusi il pignoramento o l'esecuzione forzata nei confronti dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili (Cass., sent. n. 4496/1986). Possono essere oggetto di espropriazione forzata (e quindi sono pignorabili) solo i beni pubblici che rientrano nel patrimonio “disponibile”, ovvero quei beni che non sono stati sottoposti ad alcun vincolo di destinazione. Infatti, i beni patrimoniali inizialmente disponibili, ma che sono stati sottoposti ai vincoli di destinazione per il soddisfacimento di una finalità pubblica, diventano a loro volta indisponibili, non possono essere sottoposti ad espropriazione forzata e sono dunque impignorabili. La giurisprudenza ha chiarito che l’impignorabilità di somme di denaro o di crediti dello Stato e degli altri enti pubblici deve risultare da apposita norma di legge (o da provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) che imprima a tali beni il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio, in modo da creare un netto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici (Cass., sentt. n. 9727/1995, n. 14847/2000, n. 15601/2005, n. 3287/2008). Nello stesso senso, Corte cost., sent. n.138/1981, che ha aggiunto che “la iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di somme, di qualunque provenienza, o di crediti - salvo, per quest'ultimi, che traggano origine da rapporti di diritto pubblico - non può valere a paralizzare l'azione esecutiva, non potendo da essa desumersi un vincolo di destinazione in senso tecnico idoneo a far ricomprendere tali somme o crediti nell'ambito del patrimonio indisponibile. Rimane salva, naturalmente, l'ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati con apposita norma di legge al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, e resta impregiudicata - perchè esula dall'ambito del presente giudizio - la questione sul se tale vincolo possa legittimamente sorgere in modo diverso”. La normativa speciale ha superato sino ad oggi il vaglio di costituzionalità della Consulta, che ha ribadito la ratio e la legittimità di tale disciplina, perché finalizzata all’attuazione dell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività amministrativa (v. Corte Cost., nn. 142 e 350, 353/1998).

Va, infine, ricordata la sentenza n. 186 del 2013 della Corte costituzionale che, diversamente, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che avevano previsto il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle ASL appartenenti alle Regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge Finanziaria 2005. In particolare, il blocco delle azioni esecutive, introdotto nel 2010 con la Legge di stabilità 2011, era poi stato prorogato di anno in anno fino al 31 dicembre 2013, e dapprima applicabile alla sola esecuzione ordinaria, era poi stato esteso anche ai giudizi di ottemperanza nei confronti del giudice amministrativo. Con la sentenza del 2013, la Consulta ha decretato che la proroga di anno in anno dell’impignorabilità è di fatto lesiva del principio costituzionale che tutela il diritto alla difesa giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. e ne ha pertanto dichiarato l’incostituzionalità.

 

 

La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione post-sismica nei territori (comma 1):

-      della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

-      della regione Emilia Romagna (provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e a Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1 del D.L. 74/2012 (L. conv. 122/2012)

-      delle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria), di cui all’allegato 1 al D.L. 189/2016 (L. conv. 229/2016).

 

Si ricorda come, recentemente, disposizione analoga a quella in esame è stata introdotta dal decreto-legge n. 8 del 2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito dalla legge n. 45 del 2017. L’art. 20 del decreto ha stabilito che le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; il riferimento è alle somme rinvenienti da donazioni raccolte mediante numeri solidali e versamenti su conti correnti) e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia sono rilevabili d'ufficio dal giudice.

Si segnala che l’impignorabilità delle risorse della Protezione civile è già stata prevista dalle seguenti disposizioni:

-      art. 1 del D.L. n. 313/1994, in materia di “Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e del la Guardia di finanza”, ai sensi del quale non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi di contabilità speciale comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titoli dovuti al personale amministrato;

-      art. 14 del D.L. n. 669/1996 che ha esteso l’impignorabilità di cui alla disposizione precedente anche alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile.

 

 

Spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa verifica della corretta destinazione (comma 2).

A questi ultimi non si applica la disposizione di cui all’articolo 48-bis del DPR 602 del 1973, che prevede la verifica della posizione fiscale ai fini del buon esito del pagamento delle somme (comma 4).

Il citato art. 48 del DPR 602/1973 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

L’articolo 39 stabilisce (comma 3):

-      l’inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell’accreditamento in favore dei beneficiari;

-      l’assenza di obblighi di accantonamento delle somme.

 

Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l’efficacia sino:

a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009;

b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).

 

Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).

 

L’art. 39 detta, infine, una disposizione transitoria che chiarisce che la disciplina introdotta sull’insequestrabilità e impignorabilità non si applica agli atti notificati fino al 28 settembre 2018, giorno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto (comma 6).


 

Capo V – Ulteriori interventi emergenziali

Articolo 40
(Cabina di regia Strategia Italia)

 

 

L’articolo 40 prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Segretario del CIPE, senza nuovi o maggiori  oneri  per la finanza pubblica, di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI, con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare  le  iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

 

In particolare, la disposizione in commento prevede che l’istituzione della Cabina di regia abbia luogo con un DPCM da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La lettera a) del comma 1 assegna alla Cabina di regia il compito di verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite  delle risultanze  del  monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  di  piani  e programmi di investimento infrastrutturale, adottando le  iniziative idonee a superare i ritardi.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di coordinare la lettera a) – in cui si richiamano le risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche – con i commi 1-3 dell’art. 14, ove si prevede un sistema di monitoraggio dinamico per talune tipologie di infrastrutture  stradali  e  autostradali.

 

La successiva lettera b) affida al nuovo organismo il compito di verificare altresì lo stato di attuazione degli interventi connessi  a fattori di rischio per il territorio, quali  dissesto  idrogeologico, vulnerabilità  sismica  degli  edifici   pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e di prospettare possibili rimedi.

 

Si segnala che in materia di mappatura e prevenzione del rischio sismico era stata istituita nel settembre 2016 la struttura di missione “Casa Italia” per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese anche attraverso l’utilizzo di una quota del fondo di cui al DL n. 50 del 2017 per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Successivamente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, era stato istituito dal DL 8/2017 un apposito Dipartimento presso la Presidenza del consiglio, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici (art. 18-bis, DL 18/2017). Il Dipartimento, in particolare, provvedeva alle attività indicate dall’art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone  a rischio sismico 1, e all'incentivazione dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici. La Cabina di regia istituita dalla disposizione in commento è destinata, pertanto, a sostituire il preesistente Dipartimento Casa Italia nell’espletamento dei compiti di monitoraggio e verifica previsti dalla vigente normativa.

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 86/2018 (recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni di Ministeri) ha tuttavia soppresso la previsione legislativa che aveva disposto l’istituzione del Dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, lasciandone le relative funzioni comunque affidate alla Presidenza del Consiglio. Tale soppressione è stata operata mediante due modifiche all’articolo 18-bis del D.L. n. 8/2017 che eliminano ogni riferimento al citato Dipartimento.

Si ricorda, altresì, che l’art. 4, comma 3, primo periodo, del citato D.L. n. 86/2018 ha trasferito al Ministero dell'ambiente i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, in precedenza attribuiti alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; in tale ambito, restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tale fine, il secondo periodo del comma 3 sopprime la previsione - di cui al comma 9, dell'articolo 7 del D.L. 133/14  - che regola le competenze della citata Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e, con una novella al comma 8 dell'articolo 7 del D.L. 133/14, il previsto concerto con la Struttura di missione medesima. Quest'ultima era stata istituita con D.P.C.M. del 27 maggio 2014 (Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, "#Italia sicura"), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la funzione di accelerare l'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e di sviluppo di infrastrutture idriche.

 

Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra la lettera b) del comma 1 e l’art. 18-bis del DL n. 8/2017, tuttora in vigore.

 

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che il supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia sia assicurato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 


 

Articolo 41
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)

 

 

L’articolo 41 stabilisce che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell’Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite.

 

La norma in esame, al fine di definire l’ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 99/1992 (recante “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”).

Secondo tale definizione, sono considerati “fanghi” i residui derivanti dai processi di depurazione:

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto precedente;

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1).

 

La finalità della disposizione in esame, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore.

Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal D.Lgs. 99/1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006)[16] e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca.

La citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell’11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l’altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo.

Si fa notare che il Ministero dell’ambiente, come sottolineato nella risposta all'interrogazione 4/13953, persegue da diversi anni “l’aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992 per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani”. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che contiene modifiche agli allegati I A, II A, I B e II B al D.Lgs. 99/1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018.

 

Come anzidetto, l’articolo in esame detta anche le condizioni alle quali si intende comunque rispettato il limite fissato per gli idrocarburi.

La norma dispone che, ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1.000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP).

La citata nota L stabilisce che «la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3% di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 "Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene - estrazione di dimetile sulfosside", Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio…».


 

Articolo 42
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

 

 

L’articolo 42 stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica, come accertate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi.

 

L’accertamento – che deve riguardare economie derivanti da interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento – deve essere effettuato con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Si valuti la congruità del termine indicato, in ragione delle modifiche che potrebbero intervenire durante l’esame parlamentare del decreto-legge.

 

La definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata, invece, ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Al riguardo, si ricorda che nell’art. 117 della Costituzione, l’edilizia scolastica non è menzionata.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l'energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).

 

In particolare, nella sentenza 71/2018 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) - che ha previsto che l’INAIL doveva destinare € 100 mln per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti - nella parte in cui non prevede che  il DPCM sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che, il fatto che il finanziamento disposto  interessi esclusivamente materie di competenza concorrente impone di assicurare il più ampio coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale, da realizzare mediante lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

“Tale forma di coinvolgimento regionale risulta, del resto, tanto più necessaria, se si tiene conto che il comma 85 demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal suo terzo periodo non soltanto la ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni ammesse alla stessa, ma anche l'adozione  dei  «criteri  di selezione dei progetti». Ciò comporta un'ulteriore significativa incidenza sulle competenze regionali in  materia di programmazione dell'edilizia scolastica”.

 

Alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale, si valuti, pertanto, l’opportunità di prevedere l’intesa della Conferenza Stato-Regioni ai fini della adozione del decreto ministeriale che definisce modalità e criteri di attribuzione delle risorse.

 

Le linee di finanziamento rispetto alle quali è previsto l’accertamento delle economie disponibili sono le seguenti:

·       Art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) e conseguente delibera CIPE 22/2014.

L’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici – per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto[17].

Con delibera 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter–8-quinquies, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln – ha assegnato al MIUR 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie già approvate dalle regioni.

Infine, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25, corrispondenti al volume delle economie fino ad allora accertate, a favore degli enti locali presenti nelle graduatorie allegate alla medesima delibera CIPE 22/2014 e non ancora finanziati.

·       Art. 1, co. 177, della L. 107/2015

L’art. 1, co. 177, della L. 107/2015 ha autorizzato la spesa di € 40 mln per il 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

E’, quindi, intervenuto il DM 594 del 7 agosto 2015 che, ripartendo le risorse per regioni e province, ha previsto l'indizione di una procedura di selezione pubblica nazionale.

Con DM 933 del 10 dicembre 2015 è stata approvata la graduatoria degli enti beneficiari delle risorse, procedendo alla ripartizione di € 36.451.888,47.

Con DM 45 del 30 gennaio 2017 si è proceduto alla ripartizione tra le regioni e le province degli ulteriori € 3.548.111,53.

Infine, con DM 1 settembre 2017 si è proceduto all’assegnazione di € 7.581.976,30, corrispondenti al volume delle economie fino ad allora accertate, a favore degli enti locali presenti nelle graduatorie e non ancora finanziati.

 

Per completezza, si ricorda che nella seduta del 6 settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole con raccomandazioni sul testo dell’Accordo quadro finalizzato a definire i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020, nonché a snellire le procedure e velocizzare la erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel settore dell’edilizia scolastica.

In particolare, l’Accordo prevede che nel triennio 2018-2020 tutte le risorse per l’edilizia scolastica sono ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto dei seguenti criteri, con l’indicazione dei relativi pesi:

Inoltre, l’Accordo prevede che le risorse gestite dal MIUR nel triennio 2018-2020 sono erogate agli enti locali direttamente e che il MIUR si impegna a individuare termini differenziati per l’aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali, tenendo conto dei livelli di progettazione.

 


 

Articolo 43
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati)

 

 

L'articolo 43 prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.

 

In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati[18] possono beneficiare:

- della sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018

- e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

INVITALIA, su richiesta dei beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri, in termini di fabbisogno, sono pari a € 30 mln per il 2018 e a € 10 mln per il 2019; ad essi si provvede ai sensi dell’articolo 45, alla cui scheda si rinvia.

Il comma 2 autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.


 

Articolo 44
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

 

 

L’articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

 

L’autorizzazione (in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale), opera anche nel caso in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 148/2015 (50 milioni, v. infra) e non utilizzate, anche in via prospettica.

 

Appare opportuno un chiarimento in ordine al significato della locuzione “anche in via prospettica”.

 

La sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e il relativo onere finanziario sono verificati in sede di accordo governativo. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato (o sarà) raggiunto il limite di spesa, è preclusa la stipulazione di ulteriori accordi.

 

In attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, della L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni (articolo 21,comma 1, lettera b)). Tuttavia, il successivo articolo 21, comma 4, ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima disposti dagli articoli 4, comma 1 e 22, comma 2, del medesimo D.Lgs. 148) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

A tal fine, il Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008), è stato incrementato del medesimo importo annuo in precedenza richiamato per il triennio 2016-2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto interministeriale 25 marzo 2016, n. 95075, sono state definiti i criteri per l'applicazione delle disposizioni richiamate.


 

Articolo 45
(Norme di copertura)

 

 

L’articolo 45 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

                                                                                                           

In particolare, il comma 1 quantifica gli oneri complessivi, derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, in 49,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 63,3 milioni per l'anno 2019, a 70,6 milioni per l'anno 2020, a 42,6 milioni per l'anno 2021 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali oneri aumentano a 79,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 69,8 milioni per l'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Gli oneri discendono dalle seguenti disposizioni:

§  art. 1, comma 2, che attribuisce un compenso al Commissario straordinario per la ricostruzione e al personale della struttura di supporto;

§  art. 3, che reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero;

§  art. 5, che introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell’autotrasporto;

§  art. 8, che istituisce una zona franca nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova;

§  art. 12, che prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

§  art. 13, che prevede l’istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);

§  art. 19, che incrementa le disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per gli anni 2019-2021;

§  art. 33, che dispone la sospensione del pagamento del canone RAI fino a gennaio 2021 per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017;

§  art. 34, che dispone la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020;

§  art. 35, che prevede la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017

§  art. 43, comma 1, che consente la sospensione per un periodo di 12 mese del pagamento della quota capitale delle rate per i soggetti beneficiari dei mutui agevolati.

A tali oneri si provvede:

a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli  articoli 3 e33 del presente decreto;

b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Tale copertura, si sottolinea, fa fronte all’incremento per gli anni 2018 e 2019 degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del MEF con dotazione in termini di sola cassa;

c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, utilizzando l’accantonamento del MEF;

d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;

e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Si tratta delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

L’articolo 148 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il capitolo di entrata del bilancio dello Stato su cui vengono iscritte tali somme è il cap. 3592/art.14. Nell’anno in corso, è stato versato sul capitolo in questione, alla data del 1 ottobre 2018, l’importo di 234 milioni di euro circa.

f)  quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a  49.810.000 euro per l'anno 2020, a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000 euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[19].

 

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra oneri da coprire con l’articolo 45 e la relativa copertura finanziaria predisposta per il quadriennio 2018-2021, in termini di saldo netto da finanziare, secondo quanto riportato nell’Allegato sugli effetti finanziari delle norme della Relazione tecnica.

 (in euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

2018

2019

2020

2021

ONERI

 

 

 

 

a)      Minori entrate, di cui:

6.905.000

26.705.300

 26.610.000

100.000

Art. 3 (Esenzione IMU/TASI e imposte dirette)

305.000

805.300

710.000

100.000

Art. 33 (Sospensione canone RAI)

100.000

900.000

900.000

-

Art. 34 (Sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione  obbligatoria)

6.500.000

25.000.000

25.000.000

-

b)      Maggiori spese, di cui

42.300.000

36.600.000

44.000.000

42.500.000

Art. 1, co 2 (Compenso Commissario Straordinario e al personale della Struttura di supporto)

 1.500.000

 1.500.000

 1.500.000

-

Art 5 (TPL)

20.500.000

-

-

-

Art 8 (Istituzione Zona franca urbana)

20.000.000

-

-

-

-Art. 12 (Agenzia nazionale sicurezza ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali)

-

 14.100.000

 22.300.000

 22.300.000

Art. 13 (Archivio informatico delle opere pubbliche)

 300.000

 1.000.000

 200.000

 200.000

Art. 19 (contabilità speciale Commissario Straordinario)

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

TOTALE ONERI da coprire con ART. 45

49.205.000

63.305.300

70.610.000

42.600.000

Lett. a) Copertura con maggiori entrate/minori spese ex articoli 3 (per il 2022) e 33 (per il 2021, ripresa Canone RAI)

-

-

-

1.350.000

Lett c) Fondo speciale conto capitale

200.000

20.800.000

20.000.000

20.000.000

Lett d) Fondo speciale conto corrente (quota MEF)

-

32.505.300

-

-

Lett d) Fondo speciale conto corrente (quota MIT)

-

-

800.000

800.000

Lett e) Somme acquisite dal bilancio dello Stato derivanti da sanzioni Antitrust

49.005.000

-

-

-

Lett f) Riduzione Fispe

 

10.000.000

49.810.000

20.450.000

TOTALE RISORSE A COPERTURA ART. 45

49.205.000

63.305.300

70.610.000

42.600.000

 

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 nello stato di previsione del MEF con dotazione in termini di sola cassa, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto (si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura).

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 46
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 46 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 



[1]             La norma fa riferimento agli interventi “da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”, vale a dire quelli relativi: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

[2]             La società Autostrade per l’Italia ha reso pubblici, sul proprio sito web, tutti i testi delle convenzioni vigenti, al link www.autostrade.it/autostrade-per-genova.

[3]             La modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 permette inoltre per gli interventi rientranti nelle suddette materie già individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, il raggiungimento dell’intesa anche successivamente alla adozione degli stessi decreti.

[4]             Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento del 14 agosto 2018, con la suddetta ordinanza il Presidente della regione Liguria viene nominato Commissario delegato e viene stabilito un piano di interventi,  per la realizzazione dei quali si autorizza  l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro.

[5] Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE i progetti (nazionali) diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 TFUE, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 108. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica.

[6] L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[7]     In base all’art. 2 del d.lgs. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. In particolare, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sulla nozione di bene culturale, si veda, più ampiamente, il Focus predisposto dal Servizio Studi della Camera.

[8]     In base allo stesso art 2 del d.lgs. 42/2004, per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

[9]     Specifiche deroghe sono previste da parte di determinate norme (ad es. per i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 329, della L. 208/2015; per il personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del D.L. 117/2016).

[10]            Con la stessa delibera, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, è stato disposto l’utilizzo di un importo limite di 7 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

[11]            Per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici, la delibera ha integrato lo stanziamento di risorse disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 per un importo di 11,6 milioni di euro, sempre a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Un’ulteriore integrazione (di 16,1 milioni di euro, sempre a valere sul Fondo per le emergenze nazionali) era stata in precedenza disposta con la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017.

[12]            In merito si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del D.M. del 20 ottobre 2017 (pubblicato nella G.U. 252/2017) aveva disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 148/17 ha inoltre esteso anche al comune di Forio.

[13]            Si vedano l’allegato 2 (Ischia - Sisma del 21 agosto 2017 - Attività di censimento del danno e rilievo dell'agibilità) e l'allegato 3 (Rapporto di attività inerenti alla gestione emergenziale connessa con gli eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia).

[14]            Nella decisione la Commissione europea opera una ricognizione delle misure e dei regimi di aiuto (riduzione del carico fiscale e dei contributi previdenziali obbligatori (dovuti all’INPS) nonché dei premi assicurativi obbligatori (dovuti all’INAIL) - a favore di imprese aventi sede o comunque ubicate nelle aree colpite da diverse calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990 fino al terremoto in Abruzzo.

[15]            Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili

[16]            La sentenza della Cassazione richiama l’art. 127 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile…”. Si ricorda altresì che l’art. 184, comma 3, lettera g), include tra i rifiuti speciali anche i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue.

[17]   In particolare, l’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva destinato allo scopo indicato € 150 mln per il 2014, disponendo anche che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

[18] Si tratta degli strumenti previsti dalle seguenti fonti: D.L. 786/1985 (L. 44/1986), D.L. 26/1995 (L. 95/1995), D.L. 510/1996 (L. 608/1996), e d.lgs. 185/2000.

[19]   Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.