Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Finanze |
Titolo: | D.L. 55/2018: Interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016 - A.S. 435/A |
Riferimenti: | AC N.804/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 4/1 |
Data: | 25/06/2018 |
Organi della Camera: | VI Finanze |
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Articolo 01 (Proroga stato di emergenza)
Articolo 01 (Aree attrezzate per finalità turistiche)
Articolo 01 (Barriere architettoniche)
Articolo 01 (Indennità, di occupazione di suolo pubblico)
Articolo 01 (Interventi di immediata esecuzione per singole unità immobiliari)
Articolo 01 (Revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A)
Articolo 01 (Disposizioni in materia di ruderi e collabenti)
Articolo 01 (Semplificazioni amministrative)
Articolo 01 (Soggetti attuatori) 17
Articolo 01 (Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente)
Articolo 01 (Centrali di committenza)
Articolo 01 (Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)
Articolo 01 (Disposizioni in materia di materiali da scavo)
Articolo 1, commi 3, 4 e 5 (Sospensione canone Rai)
Articolo 1, comma 6 (Proroga dei termini di pagamento delle utenze)
Articolo 1, comma 6-bis (Deroga raccolta differenziata rifiuti)
Articolo 1, comma 6-bis (esenzioni in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa")
Articolo 1, comma 8-bis (Copertura del comma 6-bis)
Articolo 1-bis (Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione)
Articolo 1-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)
Articolo 1-bis (Strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione e rispristino)
Articolo 1-bis (Indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale)
Articolo 1-bis (Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale)
Articolo 1-bis (Proroga sospensioni mutui)
Articolo 1-bis (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione)
Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)
Articolo 01
(Proroga stato di emergenza)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.4 proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018.
In particolare, con una novella all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene inserito in tale disposizione un nuovo comma 4-bis: questo prevede che lo stato di emergenza, già prorogato con successivi provvedimenti - da ultimo con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 per 180 giorni - sia ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018.
Ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189, intestata al Commissario straordinario che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.
Inoltre, la disposizione stabilisce una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), stabilendo che lo stato di emergenza in parola possa essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.
Si ricorda che invece l’articolo 24, comma 3, del nuovo codice della protezione civile stabilisce un limite temporale per la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 2018, n. 52, è stata recata la proroga di centottanta giorni dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna, si sono previste risorse nel limite complessivo di euro 570.000.000,00, di cui euro 300.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali e euro 270.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla citata contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, intestata al commissario straordinario.
Si ricorda che l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 aveva già disposto una proroga dello stato di emergenza: in considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la norma aveva previsto che la durata dello stato di emergenza già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, fosse prorogata fino al 28 febbraio 2018. Si prevedeva, allora, che lo stato di emergenza in questione potesse essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni (come poi avvenuto, con la sopracitata Deliberazione del 22/02/2018). Allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi delle norme richiamate, si portava da 500 a 700 milioni di euro il relativo limite di spesa.
Articolo 01
(Aree attrezzate per finalità turistiche)
L'articolo in esame, introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.6, consente di impiegare le aree attrezzate per finalità turistiche dei Comuni per il collocamento di unità abitative immediatamente amovibili dei proprietari di seconde case colpiti dal sisma.
In particolare, viene aggiunto l'articolo 4-ter al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.
L'articolo consente alle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, di mettere a disposizione dei proprietari di seconde case o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ad essi, e le cui unità immobiliari siano state classificate temporaneamente inagibili, parzialmente inagibili o inagibili, le aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
L'articolo dispone inoltre che dette aree siano inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza.
L'articolo non quantifica gli oneri derivanti da tale disposizione ma fissa un tetto di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, individuando la copertura nella contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate.
L'articolo rinvia infine a un'ordinanza del commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l’individuazione e la fruizione delle aree.
Articolo 01
(Barriere architettoniche)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente degli emendamenti 01.13 (t2) e 01.14 (t2) interviene sulle fattispecie stabilite per i contributi per la ricostruzione, attualmente previsti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 189, con riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche e all'adeguamento energetico ed antincendio.
In particolare, con due novelle all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interviene:
Ø sulla lettera a) della norma novellata, relativa agli immobili distrutti, dove si prevede un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico nonché - in base alla novella qui in esame - all’eliminazione delle barriere architettoniche ;
La disposizione di novella, come formulata, sembra incidere sul profilo della superficie preesistente aumentabile, includendo in questa possibilità anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, piuttosto che sulla inclusione di tale fattispecie nell'ambito degli interventi in parola.
Ø sulla lettera c) della norma novellata, relativa agli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, con un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario nonché - con l'estensione apportata dalla novella - anche l'adeguamento energetico ed antincendio, nonché all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si ricorda nel dettaglio che l'articolo 6, oggetto di novella con la disposizione in esame, prevede che gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189, possono essere previsti in una serie di casi, dettandone le relative percentuali; in particolare, nel testo vigente:
a) per gli immobili distrutti, con un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
Articolo 01
(Indennità, di occupazione di suolo pubblico)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.17 e degli identici 01.18 e 01.19, modifica l’articolo 6 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, inserendo il nuovo comma 8-bis.
L'articolo 6 contiene i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Il comma 8 chiarisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alle prestazioni tecniche e amministrative. Il nuovo comma 8-bis dispone che vengano inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.
Articolo 01
(Interventi di immediata esecuzione per singole unità immobiliari)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente degli identici emendamenti 01.24 e 01.25 novella l’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi di immediata esecuzione, inserendovi un nuovo comma 1-bis, che prevede che i progetti di immediato ripristino di riparazione ed agibilità, di cui al comma 1 della norma novellata, possono riguardare singole unità immobiliari.
Si stabilisce che in tal caso il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento locale all’obiettivo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 8 oggetto di novella.
Si ricorda che l'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189 prevede, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici del Centro Italia, che per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES indicata, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
Articolo 01
(Revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.29 interviene in materia di revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A. per le imprese affidatarie dei lavori di immediata ricostruzione, che viene innalzata e stabilita per lavori di importo superiore non più a 150.000 euro - come previsto dalla normativa vigente - bensì per lavori di importo superiore ai 258.000 euro.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, i lavori di immediata esecuzione di cui alla medesima disposizione sono obbligatoriamente affidati a imprese con una serie di requisiti, tra i quali si prevede, alla lettera c), per lavori di importo superiore ai 150.000 euro - nel testo vigente, qui oggetto di novella che innalza la soglia - che le imprese siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
L'art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici prevedendo, fermo restando quanto previsto da talune disposizioni del medesimo Codice, in via generale che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.
Articolo 01
(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti)
L'articolo in esame - inserito con l'approvazione dell'emendamento 01.31 (testo 2) - modifica l'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.
In particolare, l'articolo 10, comma 1, specifica che l'inagibilità sia accertata o certificata dal comune per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti "e non allacciati alle reti di pubblici servizi". Con la disposizione in esame si intende sopprimere il riferimento alla mancanza di un allacciamento alle reti di pubblici servizi.
L'articolo 10, comma 2, specifica che, ai fini del riconoscimento dei contributi previsti per la ricostruzione, per la predetta categoria di edifici:
§ deve essere attestata l’utilizzabilità, con riferimento alle citate date specificate nel comma 1, dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata, debitamente documentata;
§ devono essere verificate le condizioni per l’ammissibilità a contributo, da parte dell’ufficio per la ricostruzione competente, anche avvalendosi delle schede AeDES.
Il comma 3 consente la concessione a favore dei proprietari dei suddetti immobili, che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, di un contributo, esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area. L’entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili.
Con l'inserimento di un nuovo comma 3-bis all'articolo 10, la norma in esame prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applichino agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004, Parte seconda, in particolare art. 13).
Articolo 01
(Semplificazioni amministrative)
L'articolo in esame - introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 0.1.34 - modifica l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di semplificare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.
L’articolo 12 del D.L. 189/2016 disciplina, infatti, tale procedura, prevedendo la presentazione dell'istanza di concessione dei contributi all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente a specifici allegati (scheda AeDES, relazione tecnica asseverata, progetto degli interventi) e alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio da parte del comune. Ai sensi del comma 2, l’ufficio speciale per la ricostruzione conclude l’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione e il Comune rilascia il titolo edilizio. Con la modifica in esame si propone di espungere la disposizione che prevede l'intervento dell'ufficio speciale per la ricostruzione nella fase istruttoria sulla compatibilità urbanistica.
Articolo 01
(Soggetti attuatori)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.35 (testo 2) modifica l’articolo 15 del decreto-legge n. 189/2016, prevedendo novelle alla normativa attualmente vigente in materia di soggetti attuatori e in materia di responsabile unico del procedimento.
L'articolo 15 del D.L. 189/2016 indica i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto medesimo; essi sono così individuati, nel testo vigente:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano indicato e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La disposizione emendativa qui in esame introduce, alla lettera e) della norma novellata, dopo le previste Diocesi, anche i Comuni come nuovo soggetto attuatore (lettera a) della proposta emendativa).
Si ricorda che il comma 2 dell'attuale art. 15 dispone, relativamente agli interventi di cui alla citata lettera a) del comma 1, che il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.
Inoltre, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis nell'art. 15 oggetto di novella, si prevede che per lo svolgimento degli interventi in questione i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 (lettera b) della proposta emendativa).
Si ricorda che l'art. 50-bis del D.L. 189, inserito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, ha introdotto una articolata serie di disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile per far fronte alle esigenze poste dalla gestione dei territori colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede, al riguardo, che in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni del cratere sismico possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e nei limiti di spesa ivi indicati, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 1). Inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 50-bis in parola, i Comuni medesimi possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale indicati. In base al comma 2, con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Si prevedeva che il provvedimento fosse adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola. Il comma 3 stabilisce che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze, mentre è data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Si ricorda poi che il comma 3-bis stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al citato comma 3. Tali contratti, prevede il successivo comma 3-ter dell'art. 50-bis, possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche, disponendosi di seguito nella norma in ordine ai relativi compensi. Il comma 3-quinquies della norma richiamata vincola il numero dei contratti che i Comuni sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, che non può essere superiore a trecentocinquanta. Successive disposizioni disciplinano i profili delle assunzioni da parte delle Province e della protezione civile.
Si ricorda al riguardo che ruolo e funzioni del RUP sono disciplinate dalla legge sul procedimento amministrativo, L. 241 del 90 e, per appalti e concessioni, dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016, dove l'art. 31 stabilisce che questi è di livello apicale, nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, mentre laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. In materia, con riferimento all'affidamento di appalti e concessioni, sono intervenute anche apposite Linee guida dell'ANAC, n. 3 del 26 ottobre 2016.
Posto che la proposta emendativa, alla sua lettera b), formula un generale rinvio all'articolo 50-bis del D.L. 189 del 2016, ove si prevedono fattispecie diverse in ordine alla assunzione di personale da parte dei Comuni del cratere, tra cui forme di assunzione di tipo contrattuale, occorrerebbe valutare di meglio definire il rinvio a tale disposizione, alla luce dei vincoli previsti dall'ordinamento circa requisiti e presupposti per la nomina del responsabile unico del procedimento.
La lettera c) della proposta emendativa novella, infine, il comma 3 dell'articolo 15:
Ø tale norma attribuisce la funzione di soggetto attuatore al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi di cui alla già richiamata lettera e) del comma 1 (vale a dire sui beni ecclesiastici) ove di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o - in alternativa, per effetto della proposta emendativa in esame - per quali non si siano proposte le Diocesi. Si estende quindi, anche alle opere sotto soglia, per le quali le Diocesi non si siano proposte, la fattispecie di diverso soggetto attuatore.
Ø Al tempo stesso, la proposta emendativa prevede che - oltre al MiBac - nella fattispecie in questione, di opera soprasoglia o per la quale alcuna Diocesi si sia proposta, possano essere soggetti attuatori in tal caso anche gli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) del medesimo articolo 15. Si tratta di:
- Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera a);
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera c);
- l'Agenzia del demanio (lettera d).
Non è chiaro con quale sistema si proceda alla individuazione concreta del soggetto attuatore competente, posto che la norma è formulata in termini di alternativa, tra tutti i soggetti indicati.
Articolo 01
(Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente)
Il presente articolo - introdotto con l'approvazione dell'emendamento 01.36 (testo 2) - modifica la disciplina sulla composizione della "Conferenza permanente" istituita dall'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.
L’articolo 16 del D.L. 189/2016 ha affidato la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente». L'articolo 6 del D.L. n. 8 del 2017 è successivamente intervenuto sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).
Quanto alla sua composizione, la "Conferenza permanente" è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti. Con la modifica in esame si stabilisce che, in assenza dell'Ente parco, partecipi alla Conferenza il rappresentante di altra area naturale protetta.
Articolo 01
(Centrali di committenza)
L'articolo in esame, introdotto con l'approvazione in sede referente degli emendamenti 01.38 e 01.39 (testo 2), intende superare lo strumento della Centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici.
In particolare, l'emendamento 01.38 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 escludendo l'unicità della centrale di committenza.
Gli emendamenti 01.39 (testo 2), invece, consentono ai soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite ai sensi della normativa vigente. Attribuiscono inoltre ai Presidenti di Regione - Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.
Il carattere unico della centrale di committenza disposto dalla versione originale dell'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 era già stato attenuato dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017. Questo aveva infatti attribuito alle Regioni sopra menzionate l'obbligo di avvalersi, quali centrali di committenza, dei soggetti aggregatori regionali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.
Articolo 01
(Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci)
L'articolo in esame, introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.47, modifica l’articolo 44 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 che contiene, nell'ambito delle misure per gli enti territoriali, le disposizioni in materia di contabilità e bilancio.
Il comma 1, lettera a) modifica il primo comma del citato articolo, disponendo che, con riferimento ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali era già differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, l'ulteriore differimento delle rate in scadenza nell'esercizio 2019 al secondo anno successivo alla medesima data di scadenza.
Agli oneri derivanti tale disposizione, quantificati in 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il comma 2 dell'articolo in esame prevede che si faccia fronte per mezzo del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016. Il relativo versamento all’entrata del bilancio dello Stato dovrà essere effettuato dal Commissario straordinario entro il 30 giugno di ciascun anno.
Il comma 1, lettera b) modifica il comma 2-bis estende da due a tre anni il periodo per il quale è data facoltà al sindaco e agli assessori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, (indicati in dettagli negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/2016), con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10 del decreto-legge n. 112/2008.
La lettera c) del comma 1 incide anch’essa sul comma 2-bis del citato articolo 44 ed in particolare sul secondo periodo, che disciplina i limiti per la fruizione di permessi e licenze per i componenti degli organi degli enti locali delle zone colpite dal sisma.
Nella vigente formulazione la norma dispone che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016), sono aumentati di 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i limiti per la fruizione di permessi e licenze previsti dall'art. 79, comma 4, del Tuel.
L'art. 79, comma 4, del Tuel prevede che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, abbiano diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese (che diventano 48 per i comuni interessati dalla disposizione in commento), elevate a 48 ore (che diventano 96 per i comuni interessati dalla disposizione in commento) per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Per effetto delle modifiche in commento, le predette norme in materia di limiti a permessi e licenze si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza, come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017.
Con riferimento alla scadenza dello stato di emergenza, peraltro, si segnala che, con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 01.4, la stessa è stata fissata al 31 dicembre 2018.
Agli oneri connessi alla modifica di cui alla lettera c) si fa fronte per mezzo del citato fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016.
Articolo 01
(Disposizioni in materia di materiali da scavo)
Il presente articolo - introdotto in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 01.1000 - modifica l'art. 28, comma 13-ter, D.L. n. 189 del 2016 in materia di deroghe alla disciplina delle terre e rocce da scavo. Tale comma 13-ter consente di trasportare e depositare i materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, e precisa che in tal caso tali materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto), per un periodo non superiore a 18 mesi. Con la modifica in esame si intende estendere tale facoltà per un periodo non superiore a 30 mesi.
Si ricorda che i commi da 13-bis a 13-octies all'art. 28 del D.L. 189/2016, recano una serie di deroghe alla vigente disciplina relativo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Ciò viene esplicitato dal primo dei commi in questione, il comma 13-bis, ove viene precisato che la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza è disciplinata dai commi successivi, in deroga alla disciplina vigente contenuta nelle seguenti disposizioni: art. 266 del D.Lgs. 152/2006; D.M. Ambiente n. 161/2012; D.L. 69/2013.
Si ricorda che con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applica il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti.
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. 69/2013, il D.M. 161/2012 si applica solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).
Negli altri casi la normativa da rispettare è quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013. Tale disciplina alternativa si applica quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006), nonché ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.
Si ricorda infine che il D.P.R. n. 120 del 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017) reca un regolamento di delegificazione contenente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.
Articolo 1, commi 1 e 2
(Proroga e sospensione dei termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi)
Il comma 1 modifica l’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (versamenti e adempimenti tributari in genere, come previsto dal decreto del MEF del 1° settembre 2016, cui vengono aggiunti ulteriori adempimenti elencati al comma 1 del citato articolo) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici.
In particolare, viene modificato il comma 11 dell'articolo 48, disponendo che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro previste dal testo previgente (comma 1, lettera a), punti 1) e 2)).
Al medesimo comma 11, viene aggiunto un periodo che disciplina le conseguenze dell’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, che comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché le relative sanzioni e interessi. La cartella dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (comma 1, lettera a), punto 3)).
Si ricorda che il ravvedimento consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e, in misura minore, dal decreto legislativo n. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, cd. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.
Si segnala che nella relazione tecnica del Governo viene offerta una rappresentazione previsionale dell'impatto finanziario della sospensione dei versamenti, nell'ipotesi di ripresa degli stessi mediante piani di rateizzazione (in sessanta rate) a partire dal 1° gennaio 2019. Da tale analisi emerge:
- un effetto negativo relativo alle entrate tributarie per l'anno in corso, pari a 34,42 milioni di euro (di cui 30,92 milioni di tributi erariali e 3,5 milioni di tributi locali), per il 2019, pari a 35,4 milioni di euro (di cui 31,8 milioni di tributi erariali e 3,6 milioni di tributi locali) e per il 2020, pari a 980.000 euro (di cui 880.000 di tributi erariali e 100.000 di tributi locali);
- un effetto positivo relativo alle entrate tributarie per l'anno 2021, 2022 e 2023 pari 23,6 milioni di euro (di cui 21,2 milioni di tributi erariali e 2,4 milioni di tributi locali).
Pertanto, tale intervento dovrebbe determinare la proroga di versamenti per un ammontare complessivo di 118 milioni di euro che, attraverso i saldi appena descritti, dovrebbe tradursi in un effetto complessivo nullo in termini di copertura finanziaria.
Viene inoltre modificato il comma 13 dell'articolo 48, che dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche per tali adempimenti viene prorogato, dal maggio 2018 al 31 gennaio 2019, il termine entro il quale dovranno essere effettuati, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di sessanta rate mensili, in luogo delle ventiquattro previste dal testo previgente (comma 1, lettera b)).
Anche in questo caso, la relazione tecnica del Governo offre una rappresentazione previsionale degli effetti finanziari, per cui risultano sulla base dei dati a disposizione effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro e, supponendo che tutti i soggetti optino per la rateizzazione in sessanta rate mensili, gli oneri stimati sono pari a 39,4 milioni di euro per l'anno in corso, 35,5 milioni per il 2019 e 3,9 per il 2020, a fronte di risparmi pari a 23,7 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Ad esito dell'esame in sede referente della Commissione speciale su atti urgenti del Governo, sono stati approvati gli emendamenti 1.3, 1.11, 1.15, 1.20 nonché gli identici 1.26 (testo 2) e 1.27, mediante i quali è stato modificato il testo dell'articolo 1, comma 1.
L'emendamento 1.3 modifica la lettera a), numero 2) del comma 1, che richiama il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, specificando che lo stesso è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
Con l'emendamento 1.11 viene specificato che, con riferimento al versamento delle somme oggetto di sospensione ai sensi delle lettere a) e b), su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta.
L'emendamento 1.15 introduce la lettera a-bis) che sopprime il primo periodo del comma 11-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai sensi del quale "la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11". Tale modifica appare dettata dal necessario coordinamento con altre disposizioni del decreto in esame che intervengono sulla ripresa dei versamenti del canone, innovando la previsione di cui al citato comma 11-bis, che viene di conseguenza soppressa.
L'emendamento 1.20 integra la modifica del comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, incisa dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto in esame. In particolare, viene esplicitato che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2019. Il testo del decreto in esame, infatti, prevedeva due termini, per cui quello del 31 gennaio 2019 appariva connesso alla sola ipotesi di rateizzazione di pagamenti e adempimenti. Con la modifica in argomento, viene identificato un termine omogeneo per l'esecuzione di tali pagamenti e adempimenti o, in alternativa, per l'avvio di un piano rateale che ne determini la ripresa graduale.
L'emendamento 1.27 introduce la lettera b-bis) che modifica il primo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai sensi del quale i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini di tale deduzione dal reddito imponibile, il contribuente avrebbe potuto dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità del fabbricato all'autorità comunale. Con l'emendamento in esame entrambi i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato vengo posticipati al 31 dicembre 2018.
Il comma 2 modifica l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, stabilendo che nei comuni interessati dai terremoti del 2016 è prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Sulla base di quanto rappresentato nella relazione tecnica del Governo, il minor gettito atteso per l'anno in corso risulterebbe pari a 10 milioni di euro, di cui 6 milioni di pertinenza erariale, 2 milioni di minor gettito degli enti previdenziali e 2 milioni di minor gettito per altri enti. Tali importi sarebbero compensati dai corrispettivi aumenti di gettito per l'anno 2019, derivanti dalla ripresa di notifiche e riscossioni.
Articolo 1, commi 3, 4 e 5
(Sospensione canone Rai)
Il comma 3, modificato in sede referente, stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento Rai alle radioaudizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici.
In particolare, la norma indica l'ambito oggettivo per tale sospensione, facendo riferimento ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016): si tratta rispettivamente di 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto (allegato 1), dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2), e dei 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 (allegato 2-bis, introdotto, con una novella al decreto-legge n. 189, dall'articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8/2017, che ha provveduto ad ampliare il cratere sismico), per complessivi 140 Comuni individuati.
Si tratta, nel dettaglio, quanto all'Allegato 1, dei comuni: REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Quanto all'Allegato 2, del Comuni: Sono stati inseriti nel cratere i comuni: REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto d'Esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsampietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG). Quanto all'allegato 2-bis, il cratere comprende i comuni di Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ), Farindola (PE), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).
Il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, come convertito in legge, reca la Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, prevedendo, in materia di abbonamento alle radioaudizioni, che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Si stabilisce la presunzione di detenzione o di utenza di un apparecchio radioricevente in presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, nonché nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, con la previsione di specifica dichiarazione per superare tali presunzioni. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
La norma in esame prevede, poi, il versamento delle somme, oggetto di temporanea sospensione, - a seguito dell'approvazione dell'em. 1.81 in sede referente - in un'unica rata ovvero - mediante una rateizzazione con le seguenti caratteristiche:
Ø fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo
Ø mancata applicazione di sanzioni e interessi
Ø decorrenza dei versamenti dal 1° gennaio 2021.
In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, si prevede l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, delle relative sanzioni e interessi, prevedendosi che la relativa cartella sia notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.
L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.
Si ricorda che il ravvedimento (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e, in misura minore, dal decreto legislativo n. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, cd. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.
Il comma 4 prevede che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato previsto mediante addebito nella bolletta elettrica sia effettuata secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3.
La norma fa riferimento al canone ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge n. 208/2015 in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato con sistema di addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.
La citata lettera c) ha infatti novellato il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, aggiungendo, con la lettera c), una ulteriore previsione nell'ambito dell'articolo 3 del regio decreto, e prevedendo che per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica - per i quali la detenzione di un apparecchio si presume sulla base dell'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica - il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Ai sensi di tale previsione, le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre, mentre sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
Si ricorda che la sospensione del pagamento del canone tv era già stata stabilita, in via generale, dal decreto del MEF del 1° settembre 2016. Inoltre, con il decreto-legge n. 8/2017 (con l'articolo 11, comma 1, lettera f), dello stesso) si era già disposto in merito alla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c) della l. n. 208/2015, dettando la relativa normativa nell'articolo 48, comma 11-bis del decreto-legge n. 189/2016, comma tuttora vigente, e che risulta non novellato dalla norma in esame.
In particolare, il decreto del MEF del 1° settembre 2016 aveva previsto che, nei confronti delle persone fisiche aventi, al 24 agosto 2016, residenza ovvero sede operativa nel territorio dei comuni indicati, ovvero anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni in questione, fossero sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, non procedendosi al rimborso di quanto già versato. Su tale previsione, e sulla proroga del relativo termine, era intervenuto poi l'art. 48 del decreto-legge n. 189/2016 (che ha dettato la normativa quadro in materia di terremoto, poi oggetto di numerose novelle e integrazioni), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.
Il comma 11-bis all’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 - come detto tuttora vigente, e non novellato dalla norma in esame - ha previsto che:
Ø la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato addebitato in bolletta è effettuata con le modalità previste dal comma 11 del medesimo articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016;
Ø la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla tv si prevede avvenga entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi;
Ø qualora per effetto degli eventi sismici la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per il secondo semestre 2016 e per l’anno 2017.
Il comma 5 demanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della norma in esame. A tal fine, viene previsto, per l'emanazione di tale provvedimento direttoriale, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Articolo 1, comma 6
(Proroga dei termini di pagamento delle utenze)
Il comma 6 modifica l'art. 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148/2017 che, a sua volta, aveva modificato e integrato il decreto-legge n. 189/2016, prevedendo che la proroga della sospensione di cui all’articolo 48, comma 2, di tale ultimo decreto-legge, relativa ai termini di pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarassero l’inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Tale proroga è differita dal decreto-legge in esame dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019.
Articolo 1, comma 6-bis
(Deroga raccolta differenziata rifiuti)
Con l'approvazione in sede referente degli emendamenti 1.90 (testo 2) e 1.91 (t2) si inserisce nell'articolo 1 del decreto in esame un nuovo comma 6-bis recante una deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti.
I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, facenti dunque parte del cratere sismico, a partire dal 24 agosto 2016 e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede possano derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell'ambiente.
La norma derogata stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Si ricorda che il comma 1-bis della norma oggetto di deroga prevede, nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, che il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare
Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, si prevede nella proposta emendativa la stipula di un accordo di programma con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione interessata.
Si segnala che la norma, recante una deroga, appare formulata in termini retroattivi; si segnala altresì che con altra proposta emendativa approvata in sede referente si è intervenuti in materia di proroga temporale allo stato di emergenza.
Articolo 1, comma 6-bis
(esenzioni in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa")
Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.106 viene inserito nell'articolo 1 del decreto in esame un nuovo comma 6-bis recante esenzioni in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa".
In particolare, il comma in esame modifica il comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, ai sensi del quale, le autorità di regolazione competenti disciplinano le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148/2017.
Tale previsione viene integrata dalla disposizione per cui, con i medesimi provvedimenti, sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in argomento, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Articolo 1, comma 6-bis
(Deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale)
L'emendamento 1.115 (testo 2), approvato in sede referente, prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.
In particolare, la deroga è ammessa per il 2019, per un limite massimo di 6 mesi e nel rispetto di uno stanziamento complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per il medesimo anno, limitatamente alle imprese che rientrino nelle seguenti condizioni: abbiano un organico superiore a 400 unità lavorative; siano ubicate nei comuni (colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) di cui all'allegato 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e siano contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa; presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali.
Il trattamento in deroga in esame è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi.
L'elenco di cui al suddetto allegato 1 comprende comuni che rientrano nelle seguenti aree di crisi industriale complessa: area di Rieti (riconosciuta con D.M. del 13 aprile 2011); area di Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno (riconosciuta con D.M. del 10 febbraio 2016); area di Terni-Narni (riconosciuta con D.M. del 7 ottobre 2016).
Si ricorda che, secondo la disciplina generale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione aziendale non può avere una durata superiore a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini di tale calcolo, si tiene conto anche dei periodi eventuali di trattamento ordinario di integrazione salariale, sempre se relativi, nel quinquennio mobile, alla medesima unità produttiva (il limite di cumulo delle due tipologie suddette di trattamento è pari invece a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).
Articolo1, commi 7, 8 e 9
(Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e copertura finanziaria)
Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023[1].
Il comma 8, di cui sono stati corretti alcuni refusi con l'approvazione in sede referente degli emendamenti 1.124 e 1.125, contiene innanzitutto la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.
Le relative coperture finanziarie vengono individuate come segue.
Le coperture per l'anno 2018 sono reperite attingendo per 40 milioni di euro al Fispe, per 24 milioni al Fondo per le esigenze indifferibili[2] e per 27,02 milioni ai fondi speciali di parte corrente del MEF (cfr. infra).
Le coperture per l'anno 2019 sono ottenute per 43,1 milioni mediante corrispondente riduzione del Fispe, per 15 milioni mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e per 10 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente del MEF (cfr. infra). I restanti 10 milioni di euro sono coperti delle maggiori entrate e minori spese disposte dal medesimo decreto-legge (articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4 e 5).
Le coperture per l'anno 2020 sono ottenute per 8,18 milioni riducendo i fondi speciali di parte corrente del MEF e per 3,9 milioni dalle maggiori entrate e minori spese disposte dal decreto-legge (cfr. i commi dell'articolo 1 indicati sopra).
Gli oneri relativi agli anni 2012, 2022 e 2023, infine, sono interamente coperti dalle maggiori entrate e dalle minori spese individuate dallo stesso decreto-legge (cfr. i commi dell'articolo 1 indicati sopra).
Quanto, in particolare, ai fondi speciali di parte corrente, sono parzialmente utilizzati gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 milioni di euro per il 2018 e 5 per ciascuno degli anni 2019 e 2020), al Ministero dello sviluppo economico (1 milione per il 2018), al Ministero dell'interno (1 milione per il 2018), al Ministero dell'ambiente (1 milione per il 2018), al MEF (7,02 milioni per il 2018) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (10 milioni per il 2018, 5 milioni per il 2019 e 3,18 milioni per il 2020)[3].
Il comma 9, infine, contiene l'autorizzazione al MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1, comma 8-bis
(Copertura del comma 6-bis)
Il comma in esame, introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.115 (testo 2), reca la copertura dei maggiori oneri associati al comma 6-bis introdotto dal medesimo emendamento.
In particolare il comma 8-bis provvede alla copertura degli oneri disposti dal comma 6-bis entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, ricorrendo al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 1-bis
(Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.9 (testo 2) novella l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in materia di interventi di immediata esecuzione.
Con la lettera a) della proposta emendativa, si novella il primo periodo di tale comma 4, estendendo al 31 dicembre 2018 - rispetto al 30 aprile 2018 attualmente previsto - il termine (di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 della norma) e comunque non oltre la data del 31 dicembre - secondo la novella - entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2.
Con la lettera b) della proposta emendativa, al secondo periodo del comma si elimina il vincolo attualmente previsto al differimento del termine in parola, attualmente previsto in un'unica volta, potendosi quindi procedere a più differimenti a seguito della novella; inoltre, si posticipa il termine entro il quale adottare i possibili differimenti con ordinanza del Commissario - termine attualmente previsto non oltre il 31 luglio 2018- che viene previsto invece non oltre il 31 luglio 2019.
Si ricorda che l'attuale disposizione, dettata dal secondo periodo del comma 4 in parola, dispone che con ordinanza il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018.
Con la lettera c) della proposta, dopo il secondo periodo è inserita la previsione che, per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del D.L. 189 relativamente ai centri e nuclei di particolare interesse, qualora l’intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni dall’approvazione del piano attuativo o 150 giorni dalla deperimetrazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale.
Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, lettera e) del D.L. 189, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dal sisma, con propri provvedimenti il Commissario straordinario provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. Si ricorda poi che l’articolo 11 del D.L. n. 189 reca l'articolata disciplina in materia Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.
Ai sensi del comma 2 della proposta emendativa, sono differiti i seguenti termini:
- è differito al 31 dicembre 2018 il termine per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES da parte del tecnico incaricato - attualmente previsto al 31 marzo 2018 dalla normativa primaria;
L'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al comma 5, prevede infatti che i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali. L'inosservanza del termine o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.
In materia sono altresì intervenuti l'art. 9, comma 1, dell'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 nonché l'Ordinanza 28 marzo 2018, n. 52
- il termine del 30 giugno 2018, di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Tale ordinanza ha previsto, ferme restando le ulteriori disposizioni previste dal citato art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES il termine perentorio al 30 giugno 2018, stabilendo, al comma 2, che il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.
- a seguito della disposta proroga, si stabilisce che in detto periodo di proroga non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza stessa in ordine alla inammissibilità della domanda.
Si segnala che, con tali disposizioni, attraverso norma primaria si incide su disposizioni di tipo ordinanziale adottate dal commissario.
Articolo 1-bis
(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)
Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.15 (testo 2) si sostituisce integralmente l'articolo 8-bis del D.L. 189/2916 in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative, riscrivendone radicalmente la disciplina e prevedendo la prestazione di apposite garanzie.
Il comma 1 della nuova disposizione prevede l'applicazione della disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente da una serie di soggetti, quali: i proprietari; i loro parenti entro il terzo grado; gli usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento, su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data dell’entrata in vigore della disposizione in esame.
Tale previsione si applica a condizione che:
- le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
- che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis)
- e che siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.
Si ricorda che in base al citato art. 6, co. 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 389, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
Si stabilisce il termine di 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, entro il quale i soggetti di sopra richiamati provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi; si stabilisce, quale eccezione a tale previsto ripristino, il caso in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell’entrata in vigore della disposizione in esame e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell’edificio esistente dichiarato inagibile, nonché la corresponsione dei contributi per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 380.
Sono fatte inoltre salve, in incipit della disposizione, le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico.
Il comma 2 prevede la non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato; si fa fermo l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1.
Il comma 3 stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1.
Si segnala che la norma incide retroattivamente su ordinanze già emanate.
Il comma 4 prevede, per il caso di inadempimento alle attività di demolizione previste dal presente articolo, che vi provveda il Comune nel cui territorio è stato realizzato l’intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o manufatti o strutture.
Il comma 5 stabilisce che, al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di demolizione stabiliti, la domanda di contributo debba essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano già presentato la domanda di contributo, l'obbligo di consegnare l’integrazione documentale di cui al comma in parola è stabilito entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. In base al comma 6, la garanzia deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell’immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l’intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente una serie di requisiti, quali:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
Articolo 1-bis
(Strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione e rispristino)
L'articolo in esame - introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 1.0.18 (testo 2) - esclude dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica taluni strumenti urbanistici attuativi di interventi relativi ad opere di ricostruzione o rispristino.
A tal fine esso novella l'articolo 11 del D.L. n. 189 del 2016, il quale disciplina l’attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l’individuazione delle relative competenze. In particolare, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi previsti. La pianificazione urbanistica dovrà assicurare un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate. Gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni individuano, tra l’altro, gli aggregati edilizi, le unità minime d’intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi.
La norma in esame integra il comma 2 dell'articolo 11 del D.L. n. 189 de 2016, escludendo dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS gli strumenti urbanistici attuativi che non prevedano contemporaneamente:
a) aumento della popolazione insediabile, rispetto alla popolazione residente secondo il censimento del 2011, attribuendo 120 metri cubi per ogni abitante da insediare;
b) aumento delle aree urbanizzate, rispetto a quelle esistenti prima degli venti sismici a far data dal 24 agosto 2016;
c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione di incidenza.
Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) sono disciplinate dalla Parte II del codice ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006). Si ricorda qui solamente che secondo la definizione recata dall'art. 5 del Codice medesimo, la VAS è il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. La VIA comprende invece l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto
Per approfondimenti si veda il temaweb Autorizzazioni e valutazioni ambientali.
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.20 (testo 2) novella l’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in materia di soggetti attuatori, intervenendo sul tema delle diocesi, ed inserendo nella norma novellata un nuovo comma 3-bis.
Tale disposizione prevede che, fermo restando il protocollo d’intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo del singolo intervento non superiore a 500.000 euro, ai fini della selezione dell’impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata, di cui al comma 13 dell’articolo 6.
L'art. 6, comma 13 del D.L. n. 189/2016, stabilisce che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.
La norma rinvia ad una ordinanza commissariale emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della disposizione è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 (107) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si segnala, con riferimento all'articolo 15 del D.L. 189/2016, che altri profili risultano novellati dalla proposta emendativa 01.35 (testo 2) inerente i soggetti attuatori, tra cui le Diocesi.
Articolo 1-bis
(Indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale)
L'emendamento 1.0.33 (testo 2), approvato in sede referente, prevede l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.
Resta fermo il limite delle risorse finanziarie già stanziate (pari a 124,5 milioni di euro), come ripartite tra le Regioni interessate - Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - da parte della Convenzione del 23 gennaio 2017, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle suddette Regioni.
Gli eventi sismici oggetto della norma sono quelli del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
La misura in esame concerne i lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a séguito dell'evento sismico, qualora per i medesimi non trovino applicazione (anche in relazione all'ubicazione dell'azienda) disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La misura trova applicazione anche per il caso in cui i lavoratori in oggetto siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con essi conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. Tuttavia, per questa seconda fattispecie, l'indennità è riconosciuta per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
Per i lavoratori del settore agricolo, la norma specifica che le indennità in esame non sono equiparate al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Articolo 1-bis
(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)
Gli emendamenti 1.0.62 e 1.0.129 approvati in sede referente inseriscono un nuovo articolo 1-bis in materia di disciplina relativa agli abusi edilizi.
Il comma 1 della proposta prevede che la certificazione di idoneità sismica, richiesta per adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15/05/1985 - recante Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive - effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle più opportune relative ai materiali. La fattispecie viene riferita alle domande di sanatoria edilizia non definite alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Le domande si prevede siano quelle formulate ai sensi:
- della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
- dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in materia di Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie
- ovvero dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, recante Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
Si indica come finalità quella di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In base alla disposizione, il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal citato D.M. 15/05/1985, prevedendo poi la norma che, nel caso in cui non risulti possibile la redazione del Certificato di Idoneità Statica ai sensi del D.M. menzionato, il tecnico incaricato indichi gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi; in tal caso, l’autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Il comma 2 della disposizione prevede che ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
Il comma 3 delimita l'applicazione delle disposizioni in esame ai soli interventi dli ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Articolo 1-bis
(Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.110 consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici oggetto del presente provvedimento anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.
L'intervento di demolizione e ricostruzione:
§ non deve creare pregiudizio alla sicurezza stradale;
§ deve rispettare la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente.
Gli articoli 16 e seguenti del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) recano le disposizioni di carattere generale concernenti le fasce di rispetto e le distanze di sicurezza dalle strade. Il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice (di cui al D.P.R. 495/1992) definisce nel dettaglio le fasce di rispetto da osservare fuori dai centri abitati, per ciascuna tipologia di strada (v. articoli da 26 a 28).
La deroga è rilasciata dall'ente proprietario della strada in sede di Conferenza dei servizi.
Articolo 1-bis
(Proroga sospensioni mutui)
L'articolo in esame, introdotto con l'approvazione in sede referente degli emendamenti (identici) 1.0.111 e 1.0.112, modifica l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017 e l’articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, che contengono norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in genere.
In particolare, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 previsto dal decreto-legge n. 189/2016, già prorogato al 31 dicembre 2018 limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta viene ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2020. Nel caso di attività economiche e soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine di sospensione dei pagamenti viene posticipato al 31 dicembre 2021.
La disciplina era stata oggetto di integrazione per effetto dell’articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148/2017, che aveva previsto la possibilità per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, le banche e gli intermediari finanziari erano obbligate a informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Ove non avessero adempiuto a tali obblighi, le rate sarebbero state comunque sospese fino al 31 dicembre 2018, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e fino al 31 dicembre 2020, nel caso di strutture localizzate in "zona rosa". Tali termini, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016, vengono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Articolo 1-bis
(Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione)
L'articolo in esame introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.130 dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
La norma indica la finalità di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa.
Al Commissario Straordinario è assegnato un termine per provvedere a tale adozione, di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori degli interventi.
In proposito si ricorda che l'art. 15 del d.l. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 ha identificato tali soggetti attuatori nelle Regioni interessate dagli eventi sismici, nel Ministero Beni culturali, nel Ministero Infrastrutture e trasporti, nell'Agenzia del demanio nonché nelle Diocesi per gli interventi sottoposti alla propria giurisdizione e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
L'articolo in esame richiede un aggiornamento periodico delle Linee guida, con frequenza almeno trimestrale, in considerazione dei provvedimenti adottati.
La norma reca una clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 1-bis
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)
L'articolo in esame, introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.2000, dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.
In tal senso si rappresenta che, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 2 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015.
Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di recupero.
La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.
La disposizione in esame, pertanto, amplia il termine per l'invio dei dati e delle osservazioni, già esteso da trenta a centoventi giorni per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, portandolo a centottanta giorni. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi 25 giorni, l’importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l’importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.
Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.
[1] Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.
[2] Il fondo è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014) con la denominazione di "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione".
[3] Gli stanziamenti di questi fondi speciali correnti sono iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018.