Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga (testo trasmesso dalla Camera dei deputati) 19 giugno 2018 |
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Contenuto del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 (nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati)|Quadro normativo| |
Contenuto del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 (nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati)Il decreto-legge in esame - approvato, in prima lettura, dalla Camera e trasmesso al Senato - reca alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 1 dispone uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. L'articolo 2 reca un chiarimento riguardo al finanziamento delle proroghe, adottate dalle regioni entro il 2017, di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga.
Riguardo all'articolo 1, si ricorda che, per la Regione Sardegna, sono attualmente riconosciute come aree di crisi industriale complessa quella del polo industriale di Portovesme (ai sensi del D.M. 13 settembre 2016) e quella di Porto Torres (ai sensi del D.M. 7 ottobre 2016). La relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge[1] osserva che è necessario procedere con immediatezza ad un ulteriore finanziamento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga nelle suddette aree, in quanto per la regione Sardegna le risorse stanziate risultano insufficienti a garantire gli obiettivi programmati. Più specificamente, la relazione tecnica di accompagnamento[2] precisa che le risorse di cui all'articolo 1 sono intese a garantire la prosecuzione per ulteriori 6 mesi di trattamenti di mobilità in deroga in scadenza il 30 giugno 2018[3]; la platea potenziale interessata - secondo la medesima relazione tecnica - è pari a circa 1.000 lavoratori. Lo stanziamento in oggetto, pari, come detto, a 9 milioni di euro per il 2018, è posto, ai sensi del comma 2dell'articolo 1, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. La Camera ha operato una riformulazione tecnica del comma 1 del presente articolo 1, al fine di chiarire testualmente che lo stanziamento in esame è posto con riferimento all'anno 2018 e che esso costituisce una quota ulteriore di risorse rispetto a quelle già previste per gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Il successivo articolo 2 opera un chiarimento riguardo al finanziamento delle proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, adottate dalle regioni entro il 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 145, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. La novella specifica che il finanziamento è ammesso anche per i casi in cui le regioni abbiano adottato la proroga dopo il 31 dicembre 2016, purché essa riguardi trattamenti in scadenza entro quest'ultima data; resta fermo che (come già previsto dalla formulazione finora vigente) la durata della proroga non può superare il limite del 31 dicembre 2017. Secondo la suddetta relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge, la modifica si rende necessaria per superare le difficoltà applicative derivanti dalla formulazione fino ad ora vigente, la quale creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche. La relazione tecnica di accompagnamento, inoltre, afferma che le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti per coprire tutte le proroghe oggetto della novella, in quanto i riparti tra le regioni sono stati effettuati tenendo conto di tutte le sospensioni o riduzioni di orario di lavoro in esame. Si ricorda che, ai sensi del citato comma 145, le proroghe potevano essere adottate (senza soluzione di continuità) dalle regioni - a séguito a specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse - per un periodo massimo di 12 mesi, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale - relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette -, nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga. Gli effetti della novella di cui al presente articolo 2 sono oggetto della nota prot. 40/8118 del 14 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del messaggio INPS n. 2388 del 13 giugno 2018. Tali atti specificano che, dovendosi ritenere salvi i provvedimenti già emanati secondo la formulazione previgente, resta ferma la validità dei provvedimenti regionali adottati entro l'anno 2016 che disponessero proroghe (in continuità) di precedenti trattamenti di integrazione salariale in deroga, a prescindere dalla circostanza che tali precedenti trattamenti scadessero entro il 31 dicembre 2016 o successivamente.
[1] Cfr. l'A.C. n. 583.
[2] Cfr. il citato A.C. n. 583.
[3] Non si fa invece alcun riferimento alla cassa integrazione straordinaria in deroga.
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Quadro normativoPer quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la L. 181/1989 (come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013) ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. In particolare, l'art. 27 del D.L. n. 83/2012 prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa"). Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi. Le aree di crisi industriale complessa attualmente sono le seguenti:
L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017.Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015 né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto ministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS. L'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha consentito l'impiego, nel 2018, per la concessione, nelle aree interessate da crisi industriale complessa (come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico), di interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (per quanto attiene alla mobilità in deroga). I trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati. Con il decreto ministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate (per le competenze relative al 2016) alle regioni le risorse finanziarie (pari a 169.781.840 euro) per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa - riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 - ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015. Per le medesime finalità, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (pari a 117 milioni di euro) per le competenze relative al 2017.
L'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politiche attive del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. |