Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo 28 giugno 2022 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali| |
ContenutoPremessa e lavori parlamentari Il 18 maggio, il Senato ha approvato in prima lettura – con 168 voti favorevoli, 5 contrari e 19 astenuti – il disegno di legge A.S. 2318, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo". Il testo, d'iniziativa governativa, è stato oggetto di un significativo ampliamento nel corso dell'esame. In origine, infatti, esso consisteva di 4 articoli, sostanzialmente coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma del settore dello spettacolo, nonché delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori di settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 5 (sull'osservatorio dello spettacolo) e 8 (sul portale INPS e i servizi per i lavoratori dello spettacolo), tutti peraltro interessati da modifiche, in taluni casi piuttosto penetranti, in sede parlamentare. Su questo impianto sono state poi innestate le altre previsioni, riguardanti sia la complessiva governance del settore che i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale: le modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, che già attualmente delinea i principi della materia, con l'obiettivo di rimodulare la cornice normativa di riferimento (articolo 1); la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo (articolo 4); l'istituzione del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (articolo 6) e degli osservatori regionali dello spettacolo (articolo 7); l'istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo (articolo 9); la determinazione dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (articolo 10); la previsione di tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali (articolo 11); gli interventi relativi al fondo unico per lo spettacolo (articolo 12). Il testo, trasmesso alla Camera dei deputati e qui assegnato, sub A.C. 3625, alle Commissioni riunite VII e XI (in analogia con quanto avvenuto al Senato per le Commissioni 7ª e 11ª), è stato abbinato alle p.d.l. A.C. 1985 recante "Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo", A.C. 2658 recante "Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dello spettacolo" e A.C. 2885, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo". Nella seduta del 21 giugno 2022, le Commissioni riunite VII e XI, trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2021-2023, hanno adottato l'adozione come testo base del testo del disegno di legge C. 3625 del Governo, già approvato dal Senato. Analisi dei contenuti
Articolo 1 L'articolo 1 apporta modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 ("Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), dirette a integrare i princìpi della disciplina in materia di spettacolo.
L'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, nel testo vigente, sancisce, infatti, i princìpi della materia, disponendo, al comma 1, oggetto di novella, che la Repubblica: i) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; ii) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; iii) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo.
La Repubblica promuove e sostiene altresì (ai sensi del comma 2) le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile
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La Repubblica è inoltre chiamata a riconoscere: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo (art. 1, comma 3).
Quanto all'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, la Repubblica (ai sensi del comma 4) favorisce e promuove: a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità; b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività; o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere per le attività dello spettacolo.
L'articolo in esame interviene dunque sull'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017, integrandone l'alinea e attribuendo alla Repubblica ulteriori funzioni in materia di spettacolo. In particolare, all'alinea, viene integrato il quadro dei princìpi nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente (cfr. infra):
La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a partecipare alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. La Convenzione individua tra i propri obiettivi: il riconoscimento di una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale; la consapevolezza che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; l'assunzione delle misure necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione medesima riguardo sia al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversità culturale, sia ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.
La Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto sociale degli artisti, tenuto conto che "l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione", reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa.
A tale scopo, con riferimento agli artisti, sono affrontati i temi della situazione contrattuale, della protezione dell'artista, della politica dei visti (mobilità e impiego dei cittadini di Paesi terzi), della formazione lungo tutto l'arco della vita e riconversione, della ristrutturazione delle attività amatoriali, delle garanzie alla formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età.
In tale contesto, il Parlamento europeo rivolge un invito agli Stati membri "a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee", sottolineando che occorre prendere in considerazione la "natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista" e "la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche" (dispositivo, punti da 1 a 3). Inoltre la risoluzione contiene (fra l'altro) un invito alla Commissione e agli Stati membri a «creare un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano».
Si ricorda che l'art. 1, comma 1, alinea, della legge n. 175 del 2017, nel testo vigente, prevede che la Repubblica eserciti le proprie azioni in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19. L'art. 167 del TFUE assicura il contributo dell'Unione europea al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando, al tempo stesso, il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiarne e integrarne l'azione nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - adottata a Parigi, il 17 ottobre 2003, dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e ratificata dall'Italia con legge n. 167 del 2007 - riconduce alla definizione di "patrimonio culturale immateriale" "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale". Vengono espressamente ricordati taluni settori di manifestazione del patrimonio culturale immateriale: le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale. La Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge n. 19 del 2007, individua nel dettaglio i princìpi guida della protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali: principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; principio di sovranità; principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture; principio di solidarietà e di cooperazione internazionali; principio della complementarietà degli aspetti economici e culturali dello sviluppo; principio di sviluppo sostenibile; principio di equo accesso; principio d'apertura e di equilibrio. Inoltre, l'articolo in esame attribuisce alla Repubblica le seguenti ulteriori azioni:
1) In particolare, la norma richiama: a) le attività teatrali; b) le attività liriche, concertistiche, corali; c) le attività musicali popolari contemporanee; d) le attività di danza classica e contemporanea; e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
2) In ordine ai menzionati articoli della Costituzione, si ricorda che: l'art. 9 ha ad oggetto, tra l'altro, lo "sviluppo della cultura" e la tutela del patrimonio artistico della Nazione; l'art. 21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché il divieto di spettacoli e altre manifestazioni contrarie al buon costume; l'art. 33 riconosce la libertà dell'arte e del suo insegnamento; l'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 8 L'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della L. 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i princìpi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Il comma 2 introduce specifici ulteriori princìpi e criteri direttivi con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, in materia di requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, da verificare in sede di attribuzione dei relativi incarichi. Il comma 7 dispone in ordine all'invarianza della spesa conseguente all'attuazione dei commi in esame nonché dei commi 4 e 5 (in relazione ai quali si rinvia alle rispettive schede di lettura). La delega in commento, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i seguenti ambiti: 1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310. Le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dall'intervento normativo sono 14. Esse nella quasi totalità risultano dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato - disposta ai sensi del richiamato d.lgs. n.367 del 1996 - degli 11 maggiori Teatri d'opera e delle due istituzioni concertistiche assimilate, già enti lirici di diritto pubblico in forza della legge n. 800 del 1967. La richiamata legge n.310 del 2003 ha a sua volta costituito la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Per quanto riguarda le disposizioni legislative adottate con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche - che potrebbero pertanto essere interessate dalla delega legislativa in esame - si segnalano quelle volte a favorire un percorso di risanamento delle stesse, attraverso misure di contenimento dei costi e la messa a disposizione di risorse pubbliche per la riduzione del debito pregresso. Si veda, al riguardo, la seguente scheda di approfondimento.
Con riferimento al coordinamento e al riordino della disciplina regolamentare, il comma 1 in commento richiama l'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Ai sensi del comma 3-bis testé richiamato, al fine di favorire il risanamento economico-finanziario delle fondazioni lirico sinfoniche e di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, il Governo era stato chiamato a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle medesime fondazioni tramite l'adozione di regolamenti di delegificazione secondo determinati criteri e princìpi, da adottare entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non risulta in proposito che siffatti decreti siano stati adottati. 2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo» nell'ottica di conferire al settore dello spettacolo "un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa", di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività e di promuovere il riequilibrio di genere. Ciò favorendo "la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente", in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. La raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01) ha sostituito la precedente raccomandazione 2006/962/CE, in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente. Tali raccomandazioni si inquadrano nelle iniziative poste in essere dall'Unione europea al fine di favorire l'acquisizione delle principali competenze di cui devono disporre i giovani e gli adulti alla luce delle esigenze che la globalizzazione pone anche nei confronti della società europea. Gli Stati membri sono invitati a sviluppare l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente, a tal fine avvalendosi del quadro di riferimento europeo contenente le competenze chiave, riportate in allegato al medesimo documento. Fra esse, si segnala quella relativa alla "consapevolezza ed espressione culturale", definita come consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. In particolare, nel quadro di riferimento contenente le competenze chiave allegato all'atto di indirizzo, la nuova raccomandazione mantiene il riferimento alla competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, che implica "la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali". Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Nel dare attuazione alla delega il Governo:
Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 in esame opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n.175 del 2017. Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. In conseguenza del richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n.175 del 2017, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il comma 1 dispone che la delega sia esercitata altresì alle condizioni di cui al comma 6 del citato articolo 2 della legge n.175 del 2017. In conseguenza del richiamo a tale disposizione: i) dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ii) qualora il decreto legislativo determini invece nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle norme legislative che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Si tratta di una norma che dispone in ordine all'invarianza finanziaria della disciplina legislativa delegata, che risulta invero assorbita da quanto disposto al comma 7 dell'articolo in esame. Quest'ultimo stabilisce infatti, con norma di analogo tenore, in merito all'invarianza di spesa derivante dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 (in commento), 3 e 4 (per i quali si vedano le relative schede di lettura).
Il comma 2 introduce, con riferimento all'esercizio della delega in relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, specifici princìpi e criteri direttivi, ulteriori rispetto a quelli richiamati al comma 1 (ricapitolati nella scheda di approfondimento che precede). Ai sensi dei nuovi princìpi e criteri direttivi, i decreti legislativi sono tenuti a rivedere i "requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico" attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: i) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, "nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni"; ii) la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti al medesimo bando. Si ricorda che l'art. 11, comma 15, lett. a), n. 3), del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013, definisce il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche quale "unico organo di gestione", nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo, e prevede che il sovrintendente possa essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo (si veda la scheda di approfondimento dedicata a "La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche"). Si anticipa, al riguardo, che l'art. 5, comma 3, del provvedimento in esame sancisce l'incompatibilità tra lo svolgimento delle attività (fra l'altro) di sovrintendente e di direttore artistico con l'attività di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.
Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, con la previsione che i decreti legislativi (di cui al medesimo articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei Live Club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La disposizione di cui al comma in esame, come specificato, è finalizzata a valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui detta forma d'arte performativa si realizza. Si segnala che il tema del riconoscimento giuridico dei Live Club era stato oggetto, fra l'altro, di un atto di indirizzo presentato in sede di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021 (AC3045). In quell'occasione il Governo accolse l'ordine del giorno 9/03045-A/079, volto ad impegnare l'Esecutivo a "valutare[...] l'opportunità di disporre misure per il riconoscimento giuridico dei live-club sul modello degli esistenti esempi europei e della fattispecie dei cinema d'essai, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione ministeriale che individui i criteri identificativi e i requisiti di accesso per il riconoscimento giuridico delle singole realtà". Sotto il profilo finanziario, il comma 8 del presente articolo 2 specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui ai commi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Articolo 2, commi 4 e 8 Il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali di cui all'art. 2, commi 5 e 7, della legge n. 175 del 2017, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 8. I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a d) del comma 4. In particolare, i suddetti princìpi e criteri direttivi prevedono:
Riguardo alla suddetta figura del contratto di lavoro intermittente, si ricorda che essa è disciplinata, in via generale, dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; per i periodi in cui non viene svolta la prestazione lavorativa, è prevista un'indennità di disponibilità qualora il contratto (individuale) stabilisca l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
Sotto il profilo finanziario, il comma 8 del presente articolo 2 specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al comma 4 in esame sono ivi stabilite (nell'alinea) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della L. 22 novembre 2017, n. 175. In base al richiamo del suddetto comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. In base al richiamo del suddetto comma 7 dell'articolo 2 della L. n. 175, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.
Articolo 2, commi 5 e 8
(Delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo)
Il
comma 5 dell'
articolo 2 reca
una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui al successivo
articolo 4. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'
alinea
del
comma 5
, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo
comma 8. I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle
lettere
a)
e
b)
del
comma 5.
In particolare, i suddetti princìpi e criteri direttivi prevedono:
Sotto il profilo finanziario, il
comma 8
del presente
articolo 2
specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui al
comma 5
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della
L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al
comma 4
in esame sono ivi stabilite (nell'
alinea) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della
L. 22 novembre 2017, n. 175.
In base al richiamo del suddetto comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo
e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
In base al richiamo del suddetto comma 7 dell'articolo 2 della L. n. 175, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.
Articolo 2, commi 6 e 7
(Delega al Governo in materia di misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo)
Il
comma 6
dell'
articolo 2 reca una
delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché
in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente. La delega deve essere esercitata
entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'
alinea
del
comma 6
. I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle
lettere
da
a)
a
e)
del
comma 6, mentre l'
alinea
del
comma
specifica che, in generale, nell'esercizio della delega occorre tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto; i profili finanziari inerenti all'esercizio della delega sono oggetto - oltre che dei criteri direttivi di cui alla suddetta
lettera
e)
del
comma 5
- del
comma 7.
Come accennato, i soggetti interessati dalla disciplina di delega di cui al
comma 6
in esame sono:
In via generale, si ricorda che l'articolo 66 del
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha operato varie modifiche ed integrazioni alle norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; tale intervento, per gli istituti rientranti nell'oggetto della presente delega, ha riguardato: l'indennità di malattia; i trattamenti di maternità e di paternità (ivi compresi i trattamenti per i congedi parentali); l'introduzione - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - di un trattamento di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) nonché di una relativa aliquota contributiva.
I princìpi e criteri direttivi di cui alla
lettera
a)
del presente
comma 6
prevedono l'aggiornamento dei requisiti - o la definizione di nuovi requisiti - per l'accesso alle misure di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative e con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo.
Riguardo ai profili suddetti, si ricorda che:
In base alla summenzionata disciplina generale, il trattamento NASpI non è subordinato ad alcun limite massimo di reddito precedente, mentre si richiedono
il possesso, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di almeno tredici settimane di contribuzione e la sussistenza di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
La disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede, tra gli altri requisiti, il possesso: di almeno quindici giornate di contribuzione (versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità; di un reddito, relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro
;
Il principio di delega di cui alla
lettera
b)
del presente
articolo 2, comma 6
è costituito dalla determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale, nel limite delle risorse di cui al successivo
comma 7.
Il principio di delega di cui alla successiva
lettera
c)
è costituito dall'incompatibilità delle misure di sostegno introdotte o ridefinite in sede di esercizio della delega con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti. In merito, si ricorda che la disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede
l'incompatibilità dello stesso - oltre che con le attività di lavoro dipendente o autonomo e con i trattamenti pensionistici diretti (a carico di gestioni previdenziali obbligatorie) - con il Reddito di cittadinanza
.
La successiva
lettera
d)
reca il criterio direttivo dell'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori degli interventi di sostegno.
La norma di delega di cui alla
lettera
e)
prevede la determinazione dei contributi (inerenti alle misure di tutela in oggetto) a carico dei datori di lavoro
, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori, commisurato esclusivamente all'eventuale quota delle retribuzioni o dei compensi eccedente il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della
L. 8 agosto 1995, n. 335
(si ricorda che quest'ultima soglia, pari, nel 2022, a 105.014,00 euro, costituisce il limite massimo di imponibile contributivo e di base pensionistica per tutti i lavoratori rientranti nel sistema contributivo integrale).
Il successivo
comma 7
prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al
comma 6
si provveda nel limite massimo delle risorse - pari a 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023 - del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della
L. 30 dicembre 2021, n. 234
, incrementate da quelle derivanti dai contributi previsti dalla suddetta
lettera
e)
del
comma 5
nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.
Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al
comma 6
in esame sono ivi stabilite (nell'
alinea) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della
L. 22 novembre 2017, n. 175.
In base al richiamo del suddetto comma 6, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo
e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
In base al richiamo del suddetto comma 7, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.
Si ricorda inoltre che il 4 agosto 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso il
parere
sulla
versione originaria
(
A.S. n. 2318) del progetto di legge in esame, facendo proprie le raccomandazioni contenute nel corrispondente parere (allegato al documento suddetto) della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inerenti essenzialmente alla
versione originaria
della delega di cui al presente
comma 6
(versione posta dall'
articolo 1, comma 2, del suddetto
A.S. n. 2318).
Articolo 3
(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)
L'
articolo 3
istituisce, presso il Ministero della cultura, il
registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.
Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo (AS 2318), la finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo.
La disposizione (al
comma 1), nel richiamare l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, dispone che tale registro sia
articolato in sezioni secondo le categorie professionali
ivi previste.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), all'articolo 3, primo comma, individua un (primo) elenco di categorie di lavoratori dello spettacolo i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti al predetto Ente.
Il secondo comma dell'art. 3, come modificato dall'art. 43, comma 2, della
legge n. 289 del 2002, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS (le cui funzioni sono attualmente attribuite all'INPS), che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, siano adeguate le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il
DM del 15 marzo 2005, recante "Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo", il quale individua le attività attualmente rientranti nell'obbligo di iscrizione al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo
.
Quanto alla definizione dei
requisiti e delle
modalità per l'iscrizione nel registro
in commento, essa è demandata a un
decreto del Ministro della cultura (comma 2). Il decreto è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.
Ai sensi del
comma 3, il registro nazionale è pubblicato nel sito
web
istituzionale del Ministero della cultura.
Alla tenuta del registro provvede la Commissione tecnica istituita presso l'Osservatorio dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame (cfr. la relativa scheda).
Al
comma 4
si precisa che l'
iscrizione
all'istituendo registro
non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del citato d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.708 del 1947
.
Il
comma 5
conferisce facoltà alle
istituzioni scolastiche pubbliche
di attingere al registro
di cui all'articolo in esame al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), di cui all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Si ricorda che - ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 107 del 2015 (che ha novellato l'art. 3 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al DPR n. 275 del 1999) - il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF è predisposto dalla istituzione scolastica (in particolare dal collegio dei docenti) con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente. Il PTOF deve risultare coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, nonché riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
Il
comma 6
reca
clausola di
invarianza finanziaria
dell'articolo in esame, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 4 L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. Il comma 1 dispone che tale professione sia riconosciuta quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. Il comma 2 definisce le funzioni che l'agente svolge in rappresentanza degli artisti, degli esecutori e degli interpreti nei confronti di terzi, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata. Tali funzioni, nello specifico, sono individuate nel: i) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali (lett. a)); ii) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore in base a un mandato espresso (lett. b)); iii) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica (lett. c)); iv) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale (lett. d)); v) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente (lett. e)). Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività di agente con le attività di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici per un importo superiore a euro 100.000. Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Ai commi 5 e 6 si prevede, rispettivamente, che:
Articolo 5 L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il comma 1 specifica che l'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo è finalizzata a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità. Il comma 2 enumera dettagliatamente le tipologie di dati e informazioni che l'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale. Si tratta, nello specifico:
Quanto alle funzioni dell'Osservatorio, sono individuate le seguenti:
Agli Osservatori regionali dello spettacolo è dedicato l'articolo 8 del provvedimento in esame (cfr. la relativa scheda di lettura);
Il comma 5 istituisce presso l'Osservatorio una Commissione tecnica, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame. Dispone altresì che ai componenti di detta Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 6 demanda a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
In relazione al procedimento di adozione dei suddetti decreti, si prevede che essi siano adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro 40 giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Il comma 7 prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di 10 esperti, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Il medesimo comma 7 prevede altresì che l'Osservatorio possa stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché convenzioni con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica disciplinati dal regolamento di cui al DPR n. 212 del 2005. È espressamente disposto che, nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non siano impiegati in alcun modo in sostituzione di posizioni professionali. Il comma 8 pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7. Si ricorda che il FUS è stato istituito dall'art. 1 della legge n. 163 del 1985 con finalità di sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Sul FUS si veda la scheda di approfondimento inserita nella scheda di lettura relativa all'articolo 13 del provvedimento in esame. Il comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, con cui è stato istituito l'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente; quest'ultimo resta tuttavia operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo. Articolo 6 L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. Il comma 1 specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto si provvede a stabilire: i) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza (lett. a)); ii) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi (lett. b)); iii) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale (lett. c)). Il decreto di cui al comma in esame è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Il comma 3 dispone che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.
Si ricorda che il
Consiglio superiore dello spettacolo
è stato istituito ai sensi dell'art.3 della legge n.175 del 2017, con funzioni di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo. Per la disciplina del funzionamento e del regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio si veda il
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n.73 del 30 gennaio 2018.
Il comma 4 reca clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in commento si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Articolo 7 L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il terzo comma dell'art. 117 Cost. - si ricorda - dispone che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto rileva in questa sede, ai sensi dello stesso art. 117, terzo comma, costituiscono materie di competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.
Il comma 1 prevede che le Regioni concorrano all'attuazione dei suddetti princìpi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia. Il medesimo comma 1 attribuisce alle Regioni le seguenti specifiche azioni:
Si segnala che in molte Regioni sono stati istituiti osservatori dello spettacolo, fra cui, senza pretesa di esaustività, quelli istituti: in Veneto (ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n.17 del 2019); in Basilicata (art. 10 della l.r. n.37 del 2014); in Campania (art.11 della l.r. n. 6 del 2007); in Sicilia (art.15 della l.r. n.25 del 2007); in Sardegna (art. 6 della l.r. n. 18 del 2006); in Puglia (art. 6 della l.r. n. 6 del 2004); in Emilia-Romagna (art. 8 della l.r. n. 13 del 1999). In alcune Regioni risultano invece istituite strutture che svolgono analoghe funzioni in materia di spettacolo, nell'ambito di attribuzioni più ampie. Si vedano, ad esempio: la Regione Lombardia (in cui è stato inizialmente istituito l'Osservatorio culturale, ai sensi dell'art.14 della l.r. n.9 del 1993, le cui funzioni sono ora demandate - ai sensi dell'art.44 della l.r. n.25 del 2016 - a PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia); la Regione Marche (con particolare riguardo all'Osservatorio regionale per la cultura, istituito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n.4 del 2010); la Regione Abruzzo (in cui è stato istituito l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo, ai sensi dell'art.23 della l.r. n.46 del 2014); la Regione Friuli-Venezia Giulia (in cui è stato istituito l'Osservatorio regionale della cultura, ai sensi dell'art.7 della l.r. n.16 del 2014); la Regione Umbria (in cui le funzioni di Osservatorio dello spettacolo sono esercitate - ai sensi dell'art.3 della l.r. n.17 del 2004 dalla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro). L'articolo in esame stabilisce che le le regioni attendano alle azioni sopra illustrate sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Articolo 8 Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero. Il comma 2 specifica che i servizi in oggetto comprendono anche - attraverso un canale di accesso dedicato, denominato "Sportello unico per lo spettacolo" e attivato sul portale dell'INPS - l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano - per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli - delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, e, ai fini della relativa copertura, dispone una riduzione, in misura e termini temporali identici, del Fondo unico per lo spettacolo.
Articolo 9
(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo)
L'
articolo 9
istituisce, presso il Ministero della cultura, il
Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.
Il
comma 1
specifica che lo scopo
dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il
dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19.
Il
comma 2
individua le seguenti particolari
funzioni-obiettivo
del Tavolo:
i)
l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (lett.
a));
ii)
il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni (lett.
b));
iii)
il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (lett.
c)).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge n. 289 del 2002, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito (fra l'altro) il Ministro della cultura e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'INPS (che ha assunto le funzioni allora attribuite all'ENPALS), che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, siano adeguate le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.
Pertanto le attività di monitoraggio e di elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo - che il Tavolo è tenuto a svolgere ai sensi della lett.
c)) - sono presumibilmente da considerare quali attività complementari rispetto al monitoraggio periodico delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo condotto dall'INPS, nonché preliminari all'adozione del suddetto decreto di adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il
comma 3
demanda a un
decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione:
i)
della
composizione
del Tavolo. Al riguardo, il decreto ministeriale dovrà evidentemente recepire ed eventualmente integrare quanto già dispone il comma 4 (v.
infra);
ii)
delle
modalità di funzionamento
del Tavolo.
Il decreto è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
È espressamente previsto che ai componenti del Tavolo non spettino compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
Il
comma 4
reca disciplina della
composizione del Tavolo (della quale, come accennato, dovrà tener conto il decreto ministeriale di cui al comma 3), prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Il
comma 5
dispone che dall'attuazione dell'articolo in commento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 10 L'articolo 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022. Agli oneri derivanti dall'elevamento in esame, quantificati in 0,9 milioni di euro per il 2022 e 1,8 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione, per gli identici importi, dell'accantonamento relativo al Ministero della cultura del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento). Riguardo ad un quadro sui trattamenti in oggetto, si rinvia alle circolari dell'INPS n. 132 del 10 settembre 2021 e n. 182 del 10 dicembre 2021. Articolo 11 L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (in relazione ai quali cfr. la scheda di approfondimento). Tale disposizione è volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore. Per l'attivazione dei suddetti tirocini formativi e di orientamento si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'art. 1, comma 721, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (corrispondente al 1° gennaio 2022), che abbia ad oggetto la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri: revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Articolo 12 L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (comma 2). In particolare:
Al riguardo, si ricorda che tra le finalità della delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) è presente la promozione del riequilibrio di genere.
Al riguardo, si ricorda che il DM del 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" (su cui cfr. più estesamente la scheda di approfondimento che segue), pone tra gli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo (di cui all'art. 2) la promozione del "ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti" (art. 2, comma 2, lett. c)). Inoltre, l'art. 20 del medesimo decreto pone, tra le condizioni per la concessione di contributi agli organismi che organizzano manifestazioni liriche, l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, "salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore" (art. 20, comma 1, lett. c)), nonché l'impiego di "artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione" (art. 20, comma 1, lett. d)). Si ricorda, infine, che tra i princìpi e criteri direttivi della delega sullo spettacolo conferita dal provvedimento in esame è incluso il "sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani" di cui all'art. 2, comma 4, lett. o), della legge n. 175 del 2017, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteNel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, appare riconducibile alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo "spettacolo" non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento. Precisa la Corte che «nell'attuale sistema costituzionale l'art. 117, comma terzo, Cost., contempla la materia della "promozione ed organizzazione di attività culturali" senza esclusione alcuna, salvi i soli limiti che possono indirettamente derivare dalle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost. (come, ad esempio, dalla competenza in tema di "norme generali sull'istruzione" o di "tutela dei beni culturali"). Ciò comporta che ora le attività culturali di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo. Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli stessi strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a caso all'interno dei "principi fondamentali", dedica un significativo riferimento all'art. 9)». Singole parti dell'articolato chiamano in causa poi anche competenze ulteriori. È il caso, ad esempio, per le norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale (articoli 3, 4, 8, 9 e 10, delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previdenza sociale, di cui all'art. 117, comma 2, rispettivamente lett. l), m) e o); come pure della competenza concorrente in materia di professioni (in particolare con riferimento all'articolo 3 istitutivo del registro nazionale dei professionisti dello spettacolo; al riguardo si ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato"). Ancora, con riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche, pure oggetto dell'intervento (articolo 2), la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha rilevato che, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, esse hanno conservato sul piano sostanziale una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. g) in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. La norma sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati (articolo 11) pare ascrivibile sia alla competenza concorrente in materia d'istruzione che all'istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale. A fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ex artt. 118 e 120 Cost. Si vedano, in particolare, le deleghe disposte dall'art. 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli artt. 3 e 4; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ex art. 5; la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'art. 6; la previsione, recata nell'art. 7, di Osservatori regionali dello spettacolo. Con riferimento al Tavolo permanente per lo spettacolo, di cui all'art. 9, non risulta previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie né entro il procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento (comma 3), né rispetto all'individuazione dei membri (art. 4). Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.
Si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, la Sottocommissione per i pareri della 1° Commissione Affari costituzionli ha espresso sul testo, nella seduta del 18 maggio 2022, un parere non ostativo con la seguente osservazione: «si segnala l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti».
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliSi ricorda, su un piano più generale, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» (cfr. fra molte sent. n. 307 del 2004). A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2022, l'art. 9, come noto, prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». Vengono poi in rilievo almeno altre due previsioni costituzionali: 1) l'art. 33, primo comma, a tenore del quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; 2) l'art.36, primo comma, secondo cui «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». |