La proposta di legge A.C. 3157 modifica il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aggiungendo, tra le finalità a cui il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio. La proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che elenca le finalità a cui il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente tali finalità comprendono:
- il sostegno degli enti privati istituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
A tali finalità si aggiunge, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.L. n. 148 del 2017, convertito dalla Legge n. 172 del 2017, il sostegno degli enti gestori delle aree protette.
L'istituto del 5 per mille
L'istituto del
5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto, inizialmente a titolo sperimentale, dai commi 337-340 dell'
art. 1 della legge n. 266/2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito
Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di
finalità di interesse sociale e di ricerca. L'istituto è stato annualmente confermato da apposite norme di legge fino al 2014, essendo stato reso poi
definitivo a partire dall'
esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (
art. 1, comma 154, legge n. 194/2014) che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.
Nel
2017, in attuazione della
delega conferita al Governo dalla
legge n. 106 del 2016 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, è stato emanato il
D.Lgs. n. 111 del 2017, recante la Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il decreto, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto medesimo, ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare: alla razionalizzazione e
revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei
requisiti per l'accesso al beneficio; alla
semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di
obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della
disciplina sanzionatoria.
L'articolo 9 della legge delega recava i principi e i criteri direttivi al fine di introdurre misure agevolative e di
sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, l'articolo 9, comma 1, indicava tra i principi e i criteri direttivi, alle
lettere c) e d):
- il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche[1] in base alle scelte espresse dai contribuenti, in favore degli enti del terzo settore – vale a dire, il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – nonché la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio e, inoltre, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2007, ha sottolineato che il 5 per mille "opera un meccanismo fiscale di de tax diretto a favorire, mediante una riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l'intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca";
- l'introduzione, per i soggetti beneficiari, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, prevedendosi conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti adempiementi, fermi restando gli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi.
In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il
D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la
disciplina attuativa della normativa dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, ai sensi del D. Lgs. n. 111/2017.
Rispetto alla precedente disciplina dell'istituto,
l'articolo 3 del D. Lgs. n. 111/2017 ed il relativo D.P.C.M. 23 luglio 2020 di attuazione hanno individuato quali
soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli "
enti iscritti nel Registro unico nazionale
degli enti del terzo settore", anziché riproporre l'elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell'assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura, tutela dei diritti civili, ecc., come invece recato dalla normativa precedente (art. 2, co. 4-
novies,D.L. n. 40/2010 e art. 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010).
La nuova formulazione risultava peraltro
coerente con il nuovo assetto normativo delineato dalla
legge n. 106/2016, di riforma del
Terzo settore, che presenta una nozione di ente del Terzo settore
onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un
Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I contribuenti possono dunque destinare le risorse del 5 per mille alle seguenti
finalità:
- enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011). In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto;
- dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017). Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.
La normativa prevede
obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, i quali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice.
Le risorse per il 5 per mille
A differenza di quanto disposto per il primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate "sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato"), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. L'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in
500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/Ministero dell'economia e delle finanze).
L'articolo 1, comma 720 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un
incremento delle risorse per il 5 per mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a 510 milioni per l'anno 2020, in 520 milioni per l'anno 2021 e in
525 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022.
Si segnala che la normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell'esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell'esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell'arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l'esame dei soggetti ammissibili al contributo sia dei relativi ricorsi che questi possono presentare.
Per quel che concerne le risorse, si rammenta, infine, che la
legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il
divieto di utilizzo, per la
copertura finanziaria delle leggi, delle
risorse del cinque per mille dell'IRPEF che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle
scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale.
L'articolo 1, comma 1 della proposta di legge in esame propone pertanto di aggiungere, tra le finalità a cui il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.
I Fondi di assistenza per il personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine
Di seguito si riporta un sintetico riepilogo dei fondi di assistenza già istituiti per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore dei congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.
Fondo di assistenza per i finanzieri
Istituito con legge n. 1265 del 1960, il fondo è dotato di personalità giuridica e il rispettivo statuto è stato approvato con D.P.R. n. 775 del 1978. Il fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e persegue scopi previdenziali ed assistenziali, provvedendo:
- all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
- al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
- all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
- alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
- alla concessione di indennità di buonuscita ai finanzieri che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo o, in caso di morte del finanziere in attività di servizio, ai parenti più prossimi;
- alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato
Il fondo è stato istituito con legge n. 1279 del 1964; con D.P.R. n. 244 del 2010, è stato approvato il vigente Regolamento di riordino del fondo. Il fondo, dotato di personalità giuridica, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e provvede:
- all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
- all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
- alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
- alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
- alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
- all'anticipo, previe intese con l'INPDAP (ora INPS) per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Fondo assistenza e previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri. Il fondo è stato istituito con atto pubblico il 14 gennaio 1964 del Comando Generale dell'Arma nella forma della fondazione ed è stato riconosciuto con D.P.R. n. 109 del 1964. Il fondo, dotato di personalità giuridica, è posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa e si propone di:
- svolgere attività assistenziali e previdenziali nei confronti dei militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri e dei familiari del personale deceduto in attività di servizio;
- concedere premi al personale dell'Arma dei Carabinieri;
- ripartire i proventi contravvenzionali destinati all'Arma dei Carabinieri;
- acquistare o costruire case di abitazione da dare in locazione al personale dell'Arma in servizio, a condizioni agevolate.
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
L'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata eretta a Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630, presso il Ministero dell'interno. Ha natura di fondazione privata e, come da statuto vigente, da ultimo modificato l'8 ottobre 2014, ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.
Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
L'ente è stato istituito dalla legge n. 395 del 1990, che gli ha conferito personalità giuridica di diritto pubblico. Sottoposto alla vigilanza del Ministro della Giustizia, provvede, come da statuto approvato con D.P.C.M. 21 febbraio 2008:
- all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
- al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
- alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
- alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché, il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
- alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito
L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.), costituita con atto notarile del 1952 ed eretta a Ente morale con propria personalità giuridica con D.P.R. n. 4487 del 1952, si propone di dare assistenza agli orfani degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa con almeno un anno di anzianità di servizio ed in regola con il versamento dell'oblazione, deceduti in servizio o in quiescenza. Sono compresi gli orfani naturali, purché ne sia stata giudizialmente riconosciuta o dichiarata la paternità, gli adottivi e i legittimati, nonché i figli dei grandi invalidi per servizio. L'Opera interviene attraverso la concessione di: sussidi scolastici; premi di profitto negli studi; sussidi speciali in caso di comprovate necessità di carattere sociale, economico o familiare; sussidi ai portatori di handicap; sussidi integrativi alla normale assistenza. L'Opera, oltre ai sussidi di natura monetaria, interviene altresì con iniziative quali: assistenza sanitaria; assistenza sociale. Eccezionalmente ed in presenza di particolarissime situazioni di bisogno, sono concessi sussidi straordinari (una tantum) agli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati ed ai militari di truppa in regola con il versamento dell'oblazione e limitatamente al militare ed al suo nucleo familiare (coniuge/o figli).
Istituto "Andrea Doria" per il personale della Marina Militare
L'istituto, il cui statuto è stato approvato con D.P.R. n. 989 del 1948 e, successivamente, con D.P.R. n. 1533 del 1967, poi modificato a partire dal 1991 da successivi decreti del Ministro della Difesa, è un ente dotato di personalità giuridica posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, che svolge attività di assistenza, mediante la concessione di sussidi annuali e contributi o la corresponsione di rette o premi di profitto negli studi, in favore:
- degli orfani in stato di bisogno del personale della Marina Militare deceduto a seguito di lesioni o malattie contratte per causa di servizio;
- degli orfani dei militari della Marina deceduti in servizio per cause non attinenti al servizio;
- delle vedove dei caduti in guerra della Marina che al momento del decesso non avevano prole;
- dei militari in servizio o che abbiano prestato servizio nella Marina Militare, che si trovino in particolari e documentate situazione di particolare bisogno.
Opera Nazionale per i figli degli Aviatori (O.N.F.A.)
L'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), istituita nel 1937 sotto l'egida dell'Aeronautica Militare, ha assunto dal 1978 la configurazione giuridica di Ente pubblico necessario, preposto al conseguimento, a livello nazionale, della cura morale e materiale degli orfani del personale militare aeronautico, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. L'Opera, oggi regolata dagli articoli 54 ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, persegue i propri scopi attraverso:
- l'assistenza diretta, accogliendo gli orfani in asili, scuole primarie e secondarie, etc. gestite direttamente presso proprie strutture;
- l'assistenza indiretta, attraverso l'erogazione di sussidi monetari agli orfani rimasti in famiglia.
L'articolo 1, comma 2, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille destinata dai contribuenti alla nuova finalità prevista al comma 1. Tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Prevedendo che tale decreto dovrà essere adottato altresì ai sensi dell'articolo 5 e con le modalità e le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 111 del 2017, la norma comporta l'obbligo per il Governo di trasmettere alla Camera e al Senato lo schema di decreto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari prima della sua adozione, nonché la determinazione, con il medesimo provvedimento:
- delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille degli enti destinatari del contributo;
- delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
- di un importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti;
- delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti;
- delle modalità di pagamento del contributo e dei termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impiego.
L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, stabilisce, infine, che agli enti beneficiari si applichino le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017, che prevede:
- l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e di trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- l'obbligo per gli enti beneficiari di pubblicare sul proprio sito web, entro i successivi trenta giorni, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i sette giorni seguenti;
- l'irrogazione, previa diffida e salvo il beneficiario vi ottemperi entro 30 giorni, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito nel caso il beneficiario non provveda alla pubblicazione degli importi ricevuti e del rendiconto nei termini previsti;
- il versamento delle sanzioni così eventualmente irrogate all'entrata del bilancio dello Stato;
- la pubblicazione sul proprio sito web, da parte dell'amministrazione, entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, degli elenchi dei soggetti beneficiari, con l'indicazione dei relativi importi, nonché dei link ai rendiconti pubblicati sui siti web dei medesimi enti.
L'articolo 2, comma 1, prevede che l'introduzione della nuova finalità a cui i contribuenti possono destinare il 5 per mille dell'IRPEF abbia effetti a decorrere dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020. Si evidenzia, a tal proposito, che, essendo scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, la disposizione richiede un aggiornamento dei termini. L'articolo 2, comma 2, prevede che all'attuazione delle disposizioni della legge in esame, a decorrere dall'anno 2021, si provveda nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rammenta che il citato articolo 1, comma 154 della legge di stabilità 2015, come modificato dalla legge di bilancio 2020, ha autorizzato, per la liquidazione della quota del cinque per mille, la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il disegno di legge in esame deriva dall'abbinamento di due proposte di legge presentate in Senato, rispettivamente, in data 30 luglio 2019 (AS 1443, "Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco" - primo firmatario sen. Gianfranco Rufa) e 3 ottobre 2019 (AS 1521, "Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria" - primo firmatario sen. Gianfranco Rufa). I disegni di legge, assegnati in sede redigente in data 31 ottobre 2019 alla 6° Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati esaminati congiuntamente dalla Commissione a partire dalla seduta del 5 novembre 2019. Nella seduta del 19 maggio 2020 è stato adottato, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato dei due disegni di legge con il nuovo titolo "Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111". Nella seduta del 18 giugno 2020 sono stati approvati gli articoli del testo unificato, successivamente approvato con votazione finale dell'Assemblea del Senato nella seduta del 9 giugno 2021. Trasmesso alla Camera, il disegno di legge A.C. 3157 è stato assegnato in sede referente alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 14 giugno 2021. |