Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano 24 maggio 2022 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 3151, nel testo approvato dalla Commissione, introduce una serie di disposizioni volte a valorizzare il melodramma italiano, prevedendo iniziative di carattere celebrativo e promozionale.
Si evidenzia che, rispetto al testo iniziale della proposta di legge, la Commissione ha espunto gli originari articoli 2 e 3, dedicati rispettivamente alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri di tradizione, in quanto già rientranti nel più ampio perimetro del disegno di legge delega di cui al testo presentato in Senato dal Governo sub A.S. 2318 ("Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"), in corso di esame al momento in cui il testo attuale della proposta di legge A.C. 3151 veniva definito, e poi approvato in prima lettura dal Senato in data 18 maggio 2022.
Più in particolare, l'art. 1 sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.
La
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ed è divenuta esecutiva nell'ordinamento italiano in forza della L. 167/2007. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della Convenzione, "per "
patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana".
La Convenzione impegna gli Stati aderenti ad adottare iniziative volte a tutelare e promuovere le variegate manifestazioni in cui il patrimonio culturale immateriale si esprime. Di particolare rilievo, fra l'altro, quanto previsto dall'art. 16, ai sensi del quale "al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità". Si segnala, in proposito, che nel mese di marzo 2022 il
Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha
proposto l'inserimento nella Lista dell'Arte del Canto Lirico Italiano.
L'art. 2 istituisce, per il 6 ottobre di ogni anno, la Giornata nazionale dell'opera lirica italiana, la quale comunque non determina gli effetti civili previsti dalla L. 260/1949. In occasione della celebrazione, si prevede che le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e organismi interessati, promuovano iniziative di carattere comunicativo e divulgativo dell'opera lirica italiana, specie a beneficio dei giovani e nell'ambito scolastico.
L'art. 3 disciplina alcune iniziative per la diffusione del melodramma italiano, operando su tre livelli d'intervento distinti. In primo luogo, si prevede che i soggetti destinatari dei contributi di cui alla L. 163/1985 – cioè: i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) realizzino, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado e negli istituti di recupero dei minori, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano
Il
FUS, istituito dalla L.
163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.
In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Per ogni approfondimento, si rinvia all'apposito
tema di documentazione parlamentare.
In secondo luogo, si prevede che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano. Infine, si dispone che gli istituti italiani di cultura all'estero possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.
Gli
istituti italiani di cultura all'estero, disciplinati dalla
L. 401/1990, attualmente nel numero di 82, sono luoghi di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all'estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con il nostro Paese. Questi enti, fra l'altro: organizzano eventi di arte, musica, cinema, letteratura, teatro, danza, moda,
design, fotografia, architettura; offrono corsi di lingua e cultura italiana; promuovono la cultura scientifica dell'Italia; gestiscono una rete di biblioteche; creano contatti tra gli operatori culturali italiani e stranieri; facilitano il dialogo tra le culture fondato sui principi della democrazia.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteL'intervento appare riconducibile principalmente alla materia, di competenza concorrente, "promozione e organizzazione di attività culturali", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile"). Con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, inoltre, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». In questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dalla norma appaiono avere carattere "addizionale" rispetto ad analoghe iniziative che le Regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze. Più di recente, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, la Corte ha confermato il suddetto orientamento "a prescindere da ogni richiamo, pur ipotizzabile, all'area della tutela "conservativa" dei beni culturali, [...] appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)", concludendo che "la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale [...]". |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliLa proposta in esame si correla direttamente all'articolo 9 della Costituzione, che, come noto, impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, secondo quello che è stato definito il modello dello "Stato di cultura". Inoltre, aspirando a collocarsi fra gli atti attuativi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, essa trova copertura anche nell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che pone quale vincolo alla legislazione statale e regionale il rispetto degli impegni internazionali. |