Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti 16 giugno 2021 |
PremessaIl disegno di legge – modificato dalla II e dalla VII Commissione nella seduta del 15 giugno 2021 – intende semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro.
Esso rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica.
In particolare, proseguendo il percorso intrapreso con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia –, dispone che: - l'esame finale dei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51), e dei corsi di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), professioni e tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03), abilita all'esercizio delle relative professioni; - l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo è abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione; - ulteriori titoli universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post-lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, previa emanazione di regolamenti di delegificazione, o su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante e sentito l'ordine o il collegio professionale di riferimento. Infine, il disegno di legge prevede una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Una disciplina transitoria specifica è dettata per coloro che conseguono la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
La
relazione illustrativa dell'A.C. 2751 sottolineava che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Infatti, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea o di laurea magistrale – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo.
L'insieme di queste misure, proseguiva la relazione, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.
175/1980,
202/1987,
5/1999.
Di seguito – per una migliore comprensione del testo – si fornirà, anzitutto, un quadro dei principali istituti dell'ordinamento universitario ai quali lo stesso testo fa riferimento. |
Cenni in materia di ordinamento universitario
Con riguardo al passato più recente, si ricorda che l'art. 17, co. 95, della
L. 127/1997 ha demandato ad uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, la definizione dei
criteri generali
cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell'ordinamento degli studi – da definire, per ciascun ateneo, attraverso l'adozione, ai sensi dell'
art. 11 della L. 341/1990, di un
regolamento didattico di ateneo –, l'individuazione di nuove
tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla stessa
L. 341/1990, il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti.
In attuazione è intervenuto dapprima il regolamento emanato con
DM 509/1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha previsto il rilascio da parte delle università – in sostituzione della laurea c.d. di vecchio ordinamento, di cui alla già citata
L. 341/1990 –; di titoli di primo e di secondo livello (c.d. 3+2), ossia
laurea (L) e laurea specialistica (LS).
Ha, inoltre, introdotto i
crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I CFU misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 CFU. Occorrono 180 CFU per conseguire la laurea e ulteriori 120 per conseguire la laurea specialistica.
Infine, lo stesso DM ha previsto che i
corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono
raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso
decreti ministeriali.
In attuazione, con
DM 4 agosto 2000 e
DM 28 novembre 2000 sono state definite, per quanto qui interessa, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche.
Successivamente, il regolamento emanato con
DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999, modificando, in particolare, la denominazione della laurea specialistica in
laurea magistrale (
LM).
Inoltre, anche in questo parzialmente modificando la disciplina pregressa, ha disposto che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attività formative in uno o più
ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più
ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
Determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50% dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
Nulla ha innovato quanto al numero di CFU necessari per conseguire la laurea e la laurea magistrale.
Conseguentemente, sono stati emanati, per quanto qui più interessa, il
DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree, e il
DM 16 marzo 2007, concernente le classi delle lauree magistrali (che hanno sostituito i decreti ministeriali emanati in attuazione del DM 509/1999).
Nel prosieguo, con
DM 9 luglio 2009 si è proceduto all'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Da ultimo, sempre per quanto qui più interessa, è intervenuto il
DM 46 del 12 agosto 2020, concernente le nuove
classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).
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Contenuto |
Art. 1 Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologoL'articolo 1, comma 1, prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
Tab. 1 - Lauree magistrali abilitanti: titolo abilitativo acquisito con il conseguimento delle lauree magistrali
In base alla normativa vigente, l'
abilitazione all'esercizio professionale della professione sanitaria di odontoiatra è prevista all'articolo 1 della
L. 24 luglio 1985, n. 409, come modificato dall'articolo 13 della legge comunitaria 2002 (
L. n. 14/2003), che ha istituito tale professione sanitaria. Per l'esercizio della stessa, infatti, occorre, oltre al possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. Per disciplinare gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra il Ministero dell'università e della ricerca ha approvato il
D.M. dicembre 1985, definendo le prove orali e pratiche e la durata delle stesse, da svolgersi ogni anno in due sessioni indette unitamente a quelle per altre professioni, tra cui le professioni di farmacista e veterinario.
Per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione a farmacista è necessario essere in possesso delle lauree del vecchio ordinamento, quali Farmacia (quinquennale) ovvero Chimica e tecnologia farmaceutiche (oltre al tirocinio pratico post lauream di 6 mesi previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523) ovvero della laurea specialistica nella classe 14/S (Farmacia e farmacia industriale) o della laurea magistrale nella Classe LM 13 (Farmacia e farmacia industriale). Per accedere all'esame di abilitazione alla professione di Veterinario è necessario essere laureati in Medicina veterinaria a ciclo unico (classe LM-42). Con l'ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca del 21 gennaio 2021 sono state indette per i mesi di giugno e novembre 2021, rispettivamente, la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, per quanto qui interessa, di odontoiatra, farmacista e veterinario. A tali sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
Con riferimento all'abilitazione a
psicologo, l'articolo 2 della L.
56/1989 che ha definito l'ordinamento della professione di psicologo, prescrive che per esercitare tale professione è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'
esame di Stato ed essere iscritto nell'
apposito albo professionale.
Attualmente, possono sostenere l'esame ed ottenere la conseguente abilitazione all'esercizio della professione di psicologo i laureati che, oltre ad aver conseguito un titolo idoneo (classe 58/S ai sensi del
D.M. 509/99 o laurea magistrale LM 51 ai sensi del
DM 270/04 ovvero i laureati in Psicologia in base al vecchio ordinamento didattico), abbiano svolto un regolare tirocinio.
La durata del tirocinio è di un anno, in base alla disciplina della professione sanitaria di psicologo, regolata dagli art. 50-54 del
DPR n. 328 del 2001 , ed in particolare dall'articolo 52, comma 2, che disciplina la
sezione A dell'albo degli psicologi, i cui iscritti svolgono specifiche attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità e le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito, oltre che il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. Questi ultimi sono gli iscritti alla sezione B del menzionato Albo degli psicologi, che accoglie i laureati nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, e che abbiano effettuato un tirocinio della durata di sei mesi.
Si ricorda che la
legge n. 3 del 2018 di riordino delle professioni sanitarie, all'articolo 9, ha disposto che il Ministro della salute (e non più il Ministro della giustizia) assume l'esercizio di alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi.
Il comma 2 dello stesso art. 1 dispone che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Su quest'ultimo profilo interviene, più in generale, l'articolo 3, co. 2.
Al riguardo si ricorda, come
ante accennato, che già l'art. 102 del DL. 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto, a regime, il
valore abilitante della
laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41) per poter fare fronte più tempestivamente alle criticità del Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante personale medico abilitato. In particolare, l'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo svolto nell'ambito del medesimo corso di laurea costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione (v.
box).
Il comma 3 dispone, con specifico riferimento alla professione di psicologo, che una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere anche svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. Allo scopo, detto corso di studio è conseguentemente adeguato nei termini previsti dall'articolo 3, cui si fa rinvio.
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Art. 2 Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industrialeL'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abilita all'esercizio della professione e dunque consente l'iscrizione all'albo professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Rispetto a questo quadro normativo, l'articolo 2 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al D.M. 12 agosto 2020, n. 446 , che ha determinato in modo uniforme a livello nazionale le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, il percorso di studio universitario prevede infatti già al suo interno un periodo di tirocinio, quale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea. Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma, spetterà ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali dell'ordine professionale, stabilire modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale (v. infra, articolo 5, comma 2, d.d.l.).
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Art. 3 Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitantiL'articolo 3 riguarda l'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante rese abilitanti.
In particolare, il comma 1 prevede che gli esami finali delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti, di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
Il comma 2 dispone che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Rispetto alla disciplina recata dall'art. 17, co. 95, della L. 127/1997, tuttavia, non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa dell'A.C. 2751 faceva presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge in commento. Con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo (ma non anche, come previsto dall'art. 1, co. 2, di "certificazione" del medesimo tirocinio), compresa la determinazione dei CFU, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
In base al comma 3, a loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai medesimi corsi di studio, con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990. |
Art. 4 Ulteriori titoli universitari abilitantiL'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria - ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle professioni per le quali non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream. La riforma, dunque, non potrà trovare applicazione per le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono tutte un tirocinio successivo al conseguimento della laurea. In particolare, in base al comma 1, gli ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti:
Si valuti l'opportunità di specificare che, anche nella seconda ipotesi, di iniziativa ministeriale, i titoli universitari divengono abilitanti all'esercizio della professione attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988. Il comma 2 prevede che i citati regolamenti di delegificazione debbano anche, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge:
Il comma 2-bis, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, co. 2, della L. 400/1988, delinea le norme generali regolatrici della materia cui il Governo dovrà adeguasi nell'emanazione dei regolamenti. In particolare, i regolamenti di delegificazione dovranno:
Infine, il comma 3, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, co. 2 e 3, del disegno di legge, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed a decreti rettorali, rispettivamente, l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. |
Art. 4-bis Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitantiL'articolo 4-bis dispone norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una disciplina attuativa.
La
legge n. 3 del 2018 di
riordino delle professioni sanitarie ha disposto modifiche, agli articoli 8 e 9, agli ordinamenti delle professioni di chimico e fisico, e di biologo, nei termini più avanti indicati.
In particolare, il comma 1 prevede che le citate professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali. La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere:
Si valuti l'opportunità di indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla riforma, in analogia a quanto previsto negli articoli 1 e 2 (nonchè in virtù del rinvio operato dal comma 2 dell'articolo in esame).
Per la professione di biologo il tirocinio post-
lauream è stato abrogato dall'art. 1 del
DPR 27 marzo 2001, n.195. Attualmente, l'
accesso alla professione di biologo è consentito per gli iscritti all'albo, a seguito del superamento
di un esame di Stato.
Le prove, elencate agli articolo 31 e 32 del regolamento di cui al
DPR n. 328 del 2001 , sono differenziate in base alle qualifiche degli iscritti registrati in due distinte sezioni dell'albo:
-
sezione A che accoglie gli iscritti con il titolo professionale di
biologo con laurea specialistica (classe 6/S - Biologia; classe 7/S - Biotecnologie agrarie; classe 8/S - Biotecnologie industriali; classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; classe 69/S - Scienze della nutrizione umana);
-
sezione B che accoglie gli iscritti con
laurea (classe 12 - Scienze biologiche; classe 1 - Biotecnologie; classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) e che attribuisce il titolo professionale di biologo iunior.
Le prove sono ridotte per coloro che risultano già iscritti nella sezione B e richiedono di effettuare il passaggio alla Sezione A. Per le attività professionali consentite agli iscritti nella sezione A e nella sezione B, l'articolo 31 del DPR n. 328/2001 oltre ad applicare specifiche
riserve ed attribuzioni, prevede un elenco di attività esclusive che implicano, rispettivamente:
- l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, con elenco di specifici compiti (v. co. 1, lett. a - i));
- l'uso di metodologie standardizzate, con esecuzione autonoma tecnico professionale (v. co. 2, lett. a - e)).
La
legge n. 3 del 2018 di
riordino delle professioni sanitarie, all'articolo 9, ha poi disposto che il Ministro della salute (e non più il Ministro della giustizia) assume l'esercizio di alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.
Con riferimento all'
accesso alla professione di chimico e di fisico, la citata
legge n. 3 del 2018 sul riordino delle professioni sanitarie ha previsto, all'articolo 8, la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Tale Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute ed il rispettivo ordinamento è dettato dal
D.M. 23 marzo 2018.
Il
tirocinio, per entrambi i profili, è previsto nell'ambito del percorso di laurea e l'iscrizione all'albo è consentita previo superamento dello specifico
esame di Stato.
Il medesimo articolo 8 ha poi previsto, al comma 7, che nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici siano istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al DPR n. 328/2001 istitutivo dei settori nell'ambito degli albi professionali.
L'Albo della professione di chimico e di fisico è quindi composto da 4 sezioni:
-
sezione A, Chimica, i cui iscritti assumono il titolo di Chimico, con una delle seguenti lauree magistrali: LM 13 farmacia e farmacia industriale; LM 54 scienza chimiche; LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale; o delle lauree specialistiche in una delle seguenti classi: Classe 14/S farmacia e farmacia industriale; Classe 62/S scienze chimiche; Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale; ovvero diplomi di laurea degli ordinamenti previgenti: chimica; chimica industriale; chimica e tecnologie farmaceutiche; farmacia.
-
sezione A, Fisica, i cui iscritti assumono il titolo di Fisico; con una delle seguenti lauree magistrali: LM 17 – fisica; LM 58 – scienze dell'universo; LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; o delle lauree specialistiche in una delle seguenti classi: Classe 20/S – fisica; Classe 66/S – scienze dell'universo; Classe 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; ovvero diploma di laurea ordinamento previgente in fisica.
-
sezione B, Chimica, i cui iscritti assumono il titolo Chimico Iunior, con uno dei seguenti titoli: lauree L 27 – scienze e tecnologie chimiche o L 29 – scienze e tecnologie farmaceutiche; Classe 21 – scienze e tecnologie chimiche; Classe 24 – scienze e tecnologie farmaceutiche.
-
sezione B, Fisica, i cui iscritti assumono il titolo Fisico Iunior, con laurea classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella classe 25 – scienze e tecnologie fisiche.
Il comma 2 dispone che, per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale "di cui al comma 1" (al riguardo, v. osservazione ante), e per il corrispondente adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di delegificazione devono essere adottati sentite le rappresentanze nazionali per singolo ordine o collegio professionale,fermo restando il concerto del Ministero - rectius: del Ministro - vigilante sui singoli ordini o collegi. |
Art. 5 Disposizioni transitorie e finaliL'articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali.
Anzitutto, il comma 1 dispone che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'a.a. successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Si intenderebbe, dunque, che i percorsi diverranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo come adeguati. Al riguardo, si valuti, comunque, l'opportunità di un chiarimento.
Precisa, altresì, che la stessa disciplina riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.
Al riguardo, si ricorda che, in base agli art. 5-10 del
d.lgs. 19/2012, le sedi e i corsi di studio universitari (in base all'art. 3 del medesimo d.lgs., statali e non statali, compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche) sono soggetti ad
accreditamento iniziale e periodico.
In particolare, per
accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'università, da parte del MUR, ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori
ex ante definiti dall'ANVUR (soggetti, per i corsi di studio, a revisione triennale), volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
Per
accreditamento periodico si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e
almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti, su ulteriori indicatori definiti
ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione inerente il rispetto degli indicatori.
In attuazione di tali previsioni, sono intervenuti diversi atti normativi secondari. In particolare, i
requisiti per l'accreditamento inziale e periodico delle sedi e dei corsi, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, sono quelli definiti con
DM n. 6 del 7 gennaio 2019.
Occorre, tuttavia, ricordare che, da ultimo, l'art. 19, co. 2, del
D.L. 76/2020 (
L. 120/2020) ha affidato la definizione della disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari ad un regolamento di delegificazione – al momento non intervenuto –, a tal fine novellando l'
art. 8 del d.lgs. 19/2012.
Il comma 2 reca una disciplina transitoria che si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti, evidentemente, tuttavia, ad eccezione del corso di laurea magistrale in psicologia, per il quale interviene, con disposizioni specifiche, l'art. 5-bis. Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di specificare che la disciplina recata dall'articolo 5, comma 2, non riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale in psicologia.
In particolare, il comma 2 dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, e sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che "hanno conseguito" i titoli di studio di cui al testo in commento sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studi o successivamente al medesimo. Al di là della formulazione letterale, l'intenzione sembrerebbe quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore della legge) i predetti titoli di studio, sia coloro che li conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di ricomprendere nel testo entrambe le ipotesi.
In base al comma 3, alle università che non adeguano i propri regolamenti didattici entro 12 mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati, ai sensi degli artt. 3 e 4 – rectius: nonché 4-bis –, per l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli di studio universitari resi abilitanti, i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria sono erogati successivamente all'invio al Ministero dell'università e della ricerca dei regolamenti didattici adeguati. |
Art. 5-bis Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologoL'articolo 5-bis detta una disciplina transitoria per gli studenti che "conseguono" la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Al di là della formulazione letterale, l'intenzione sembrerebbe quella di includere in tale disciplina transitoria sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore della legge) la laurea magistrale in psicologia, sia coloro che la conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base al previgente ordinamento didattico non abilitanti. Anche in questo caso, al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di ricomprendere nel testo entrambe le ipotesi. In particolare, in base al comma 1, gli studenti che "conseguono" la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Si prevede un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, per stabilire la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, oltre che le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Per la valutazione del tirocinio, le università devono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
Il comma 2 dispone che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale previsto dalla normativa vigente si abilitano all'esercizio della professione di psicologo dopo aver superato una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, oltre che su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Il tirocinio professionale cui fa riferimento la disposizione del comma 2 è quello previsto all'articolo 52, comma 2, del
DPR 5 giugno 2001, n. 328 che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato (v.
ante art. 1) che, nel caso della professione di psicologo, fa riferimento agli ammessi al predetto esame qualora in possesso della laurea specialistica di classe 58/S – Psicologia e previo svolgimento di un
tirocinio della durata di un anno.
Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale devono essere definite da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, volto altresì a stabilire la composizione paritetica della commissione giudicatrice. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge presentato dal Governo era corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico-normativa, analisi di impatto della regolamentazione. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa materia università non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'art. 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Il provvedimento in esame incide sulla materia delle professioni che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione colloca tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente. In questa materia, peraltro, come specificato da giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, i profili relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse - prescritto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione - sono di competenza esclusiva dello Stato.
Con riferimento alla materia delle
professioni, posta tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale - da cui la Corte fa derivare la natura concorrente - si giustifica una
uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Ad esempio, sulla base di considerazioni di tale tenore, la Corte, con sentenza n. 98/2013 (richiamata costantemente nelle sentenze successive), ha censurato una legge regionale recante definizione delle attività di alcune figure professionali, in quanto "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato". La Corte, nella citata pronuncia, conferma come la competenza delle Regioni debba limitarsi "alla disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale: tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali". Sulla medesima linea argomentativa si muovono anche pronunce più recenti, come le sentenze n. 147 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 228 del 2018. In quest'ultima, in particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost, la legge reg. Puglia 2017, n. 60, in materia di clownterapia, che individua e disciplina la figura professionale del clown di corsia, definendone il percorso formativo, e prevede l'istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di clownterapia. Ribadendo la competenza statale nell'individuazione delle figure professionali, la Corte ha specificato che tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione "vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco fa riferimento". (In tal senso anche le sentenze n. 98 del 2013, n. 217 del 2015, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).
Nella medesima sentenza la Corte ha precisato che "in materia di professioni, il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione, cosicché la legge definisce i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale
e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio". (Nello stesso senso, le sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011, n. 271 del 2009, n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006).
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'art. 33, quinto comma, della Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'esame di Stato "per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale".
Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti affidata alla discrezionalità del legislatore statale (in tal senso le sentenze 174/1980, 16/1985, 43/1982, 58/1963) e ha precisato che affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza 174/1980); in particolare nella disciplina legislativa dell'esame di Stato, sia di quello in ambito scolastico sia di quello in ambito professionale "
non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale" (sentenza 43/1972).
Con specifico riferimento all'esercizio delle professioni, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre specificato che la previsione di cui all'articolo 33, comma quinto, della Costituzione è dettata dall'esigenza di accertare preventivamente che il professionista, per ragioni di tutela dell'interesse collettivo, abbia le competenze e le capacità necessarie per il corretto svolgimento dell'attività professionale
(sentenze 456/1993, n. 29/1990 e 77/1964). Tuttavia la stessa Corte ha riconosciuto
che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza ( sentenze n. 174 e n. 175 del 1980). In tali casi la Corte ha precisato che
"tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito" (sentenza 207/1983).
Il legislatore può quindi stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127/1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza 5/1999).
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Attribuzione di poteri normativiSi veda il paragrafo Contenuto. |