Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64
Riferimenti: AC N.2107/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 62
Data: 30/09/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64

30 settembre 2019
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Omogeneità di contenuto|


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 2107, approvato dal Senato il 24 settembre, reca in primo luogo la conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2019, il quale prevede misure urgenti finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre inserita nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 64 del 2019 (c.d. decreto golden power), non convertito in legge dal Parlamento e decaduto lo scorso 9 settembre.

Il decreto-legge consta di due articoli.

L'articolo 1, dispone, al comma 1, che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 7 ottobre 2019 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in conversione). Nel corso dell'esame in Senato il testo è stato modificato individuando il termine ultimo per l'esercizio delle funzioni del Collegio nel 31 dicembre 2019.

Si ricorda che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019.

In conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 è stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di prorogatio fino al 17 agosto 2019.

Il regime di prorogatio non può avere durata superiore a 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio. Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, ha infatti precisato come la durata del periodo di prorogatio sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa, ed in vista della sua scadenza, allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio è stato adottato il decreto-legge n. 75 del 2019 in conversione.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.


Omogeneità di contenuto

Come già si è ricordato, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la sanatoria degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64/2019 in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nelle materie di rilevanza strategica (cd. "DL Golden Power").

In proposito, si richiamano le sentenze n. 22/2012 e n. 32/2014 della Corte costituzionale.

In particolare, la Corte, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., per l'emanazione di un decreto-legge , ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La Corte ha affermato che l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza. Sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione.

Nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte ha poi evidenziato che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.  

Merita inoltre segnalare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 237 del 2013, ha ammesso la possibilità di inserire nel disegno di legge di conversione disposizioni ulteriori rispetto alla semplice norma di conversione del decreto-legge (nel caso specifico oggetto del giudizio si trattava di una norma di delega legislativa, che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400/1988, non può essere inserita nei decreti-legge), purché omogenee - ai sensi della sentenza n. 22/2012 - con la materia del decreto-legge.

Sotto altro profilo, si ricorda che l' articolo 15, comma 2, lettera d), della legge n. 400/1988 dispone che il Governo non possa, mediante decreto-legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.
Nella prassi si riscontrano, in ogni caso, precedenti di disposizioni, contenute in leggi di conversione, che  fanno salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge non convertiti dal Parlamento.
Tra gli altri si ricordano:
L. 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Art. 1, comma 2, che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 143 del 2018 (in materia di noleggio con conducente);
Art. 1, comma 3, che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 2 del 2019 (in materia di consigli degli ordini circondariali forensi);
L. 9 agosto 2018, n. 96, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
Art. 1, comma 2 che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 79 del 2018 (in materia di fatturazione elettronica dei carburanti);
L. 2 maggio 2014, n. 68,  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
       Art. 1, comma 2, rende validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126 e 30 dicembre 2013, n. 151 (in materia di finanza locale e regionale e di infrastrutture, cd. "salva Roma"), decaduti per mancata conversione.
L. 3 agosto 2007, n. 127,  Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
- art. 1, co. 2, fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67,  Misure urgenti in materia fiscale, decaduto per decorrenza dei termini di conversione.