Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 (enti sportivi e lavoro sportivo)
Riferimenti: SCH.DEC N.431/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 431
Data: 15/09/2022
Organi della Camera: VII Cultura, XI Lavoro

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 (enti sportivi e lavoro sportivo)

15 settembre 2022

marzo 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atti del Governo n. 431

 

 

 

 

 


INDICE

Schede di lettura

§  Presupposti normativi.................................................................... 3

§  Sintesi del contenuto dell’A.G. 431................................................. 6

§  Articolo 1 (Modifiche all’art. 6)..................................................... 8

§  Articolo 2 (Modifiche all’art. 7)..................................................... 9

§  Articolo 3 (Modifiche all’art. 8)................................................... 10

§  Articolo 4 (Modifiche all’art. 9)................................................... 11

§  Articolo 5 (Modifiche all’art. 12).................................................. 12

§  Articolo 6 (Modifiche all’art. 15).................................................. 13

§  Articolo 7 (Modifiche all’art. 16).................................................. 14

§  Articolo 8 (Modifiche all’art. 17).................................................. 15

§  Articolo 9 (Modifiche all’art. 19).................................................. 16

§  Articolo 10 (Modifiche all’art. 22)................................................ 17

§  Articolo 11 (Modifiche all’art. 23)................................................ 18

§  Articolo 12 (Modifiche all’art. 24)................................................ 19

§  Articolo 13 (Modifiche all’articolo 25 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di disciplina del rapporto di lavoro sportivo)..................... 20

§  Articolo 14 (Modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)... 22

§  Articolo 15 (Modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici.).. 23

§  Articolo 16 (Modifiche all’articolo 28 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo).. 24

§  Articolo 17 (Modifiche all’articolo 29 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di prestazioni sportive amatoriali).................................... 26

§  Articolo 18 (Modifiche all’articolo 30 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di formazione dei giovani atleti)....................................... 27

§  Articolo 19 (Modifiche all’articolo 31 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di in materia di “vincolo sportivo” e premio di formazione tecnica)...................................................................................... 28

§  Articolo 20 (Modifiche all’articolo 32 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di controlli sanitari dei lavoratori sportivi)........................ 29

§  Articolo 21 (Modifiche all’articolo 33 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori)................ 30

§  Articolo 22 (Modifiche all’articolo 34 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni)................................ 31

§  Articolo 23 (Modifiche all’articolo 35 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di trattamento pensionistico)............................................ 32

§  Articolo 24 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 34

§  Articolo 25 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 35

§  Articolo 26 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 36

§  Articolo 27 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 37

§  Articolo 28 (Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 38

§  Articolo 29 (Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 39

§  Articolo 30 (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)................................................................... 40

§  Articolo 31 (Disposizioni finanziarie)........................................... 41

Testo a fronte

 

 


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

 

Lo schema di decreto legislativo in commento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2022, è stato presentato alle Camere in attuazione dell’articolo 5 della L. n. 86/2019.

 

Tale norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, ma anche, al comma 3, ad adottare le disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

 

Lo schema di decreto legislativo in commento reca, in particolare, disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 36/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67 e in vigore dal 2 aprile 2021, con cui è stata data attuazione alla delega prevista dal citato articolo 5 della legge n. 86/2019.

 

L’articolo 5, comma 3, dispone che i decreti recanti disposizioni integrative e correttive debbano essere adottati nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura previsti per l’adozione dei decreti che vanno a integrare e correggere, specificati ai commi 1 e 2 del citato articolo.

 

La procedura descritta al comma 2 prevede l’adozione dei decreti attuativi della delega su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Limitatamente alle disposizioni volte al riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale, è richiesto anche il concerto con il Ministro della salute.

 

Con solo riguardo alle disposizioni volte alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, è, invece, richiesto il concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

 

Nel caso in specie, lo schema di decreto è stato presentato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia.

 

La legge delega prevede che sullo schema di decreto in esame sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L’intesa è stata raggiunta il 9 settembre 2022, con prot. 22/168/SR1/C7-C18.

 

La procedura descritta all’articolo 5, comma 3 della legge n. 86/2019 prevede, infine, che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati.

 

I principi e i criteri direttivi indicati all’articolo 5, comma 1 della legge delega, cui si devono conformare i decreti attuativi, compresi quelli recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi precedentemente adottati, sono i seguenti:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

 

 

 

 

 


 

Sintesi del contenuto dell’A.G. 431

 

Lo schema di decreto legislativo A.G. 431 si compone di 31 articoli.

 

I primi 30 articoli modificano altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021. Si evidenzia che le norme oggetto delle modifiche previste dallo schema di decreto in esame, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 36/2021, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su taluni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).

 

Gli articoli 6 e 7 recano modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si porta da 12 a 14 anni l’età raggiunta la quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento.

 

L’articolo 8 reca modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, di disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate.

 

L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi.

 

Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”.

 

Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

 

Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.

 

Gli articoli 29 e 30 reca modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali. Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

 

L’articolo 31 reca disposizioni finanziarie volte a quantificare gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nello schema di decreto ed a provvedere alla relativa copertura finanziaria.

 


 

Articolo 1
(Modifiche all’art. 6)

 

 

L’art. 1 dell’atto in esame modifica l’art. 6 del decreto principale, modificando le forme giuridiche che l’ente sportivo dilettantistico può assumere.

Le innovazioni principali possono essere così sintetizzate:

dal perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili vengono anzitutto eliminate le società di persone, poiché – come si legge nella relazione illustrativa – si è inteso contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società; rilevante, nell’ottica dell’intervento, è stato poi il fatto che le società di persone non possono godere delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 90, comma 1, della L.  289 del 2002;

entro detto perimetro vengono invece ricomprese – con previsione, qui, estensiva – sia le cooperative che gli enti del terzo settore.

Quanto alle cooperative, nella relazione illustrativa si osserva come tale forma giuridica – la quale può beneficiare delle agevolazioni fiscali dell’art. 90, comma 1, della L. 289 del 2002 – sia ampiamente diffusa nella realtà ordinamentale, e dunque si è ritenuto opportuno di mantenere e confermare questa opzione.

Per quel che attiene agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale, la disposizione in commento consente di svolgere, come attività di interesse generale (ma non necessariamente in via prevalente: cfr. art. 2 seguente), l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. A tali enti – secondo il decreto correttivo – si applicano le disposizioni del decreto n. 36 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il d.lgs. n. 117 del 2017, e, per le imprese sociali, con il d.lgs. n. 112 del 2017. Come si legge nella relazione illustrativa, con questo intervento il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest’ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.


 

Articolo 2
(Modifiche all’art. 7)

 

L’art. 2 modifica l’art. 7 del decreto principale, dedicato all’atto costitutivo e allo statuto degli enti sportivi dilettantistici.

L’intervento opera in due direzioni.

In primo luogo, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità – invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche – di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica. Come si legge nella relazione illustrativa, la ratio è evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto lo sport come attività principale.

In secondo luogo, si prevede che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché la specifica forma societaria adottata, con ciò confermandosi che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del Libro V del codice civile. Rimane invece esclusa l’applicazione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, del decreto principale, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento: ciò in coerenza con l’assenza di fine di lucro che caratterizza – salve espresse deroghe – gli enti sportivi dilettantistici.


 

 

Articolo 3
(Modifiche all’art. 8)

 

L’art. 3 modifica l’art. 8 del decreto principale, relativo alla destinazione degli utili.

La disposizione in commento, anzitutto, prevede anche per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme della società cooperativa – opzione, come visto, introdotta dallo stesso decreto correttivo – la regola già prevista per quelli costituiti in forma di società di capitali, secondo cui una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti), oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci (in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato). Dal campo di applicazione di tale previsione vengono però espressamente esclusi gli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 del codice civile, per le quali restano fermi gli specifici vincoli previsti dall’art. 2514 del medesimo codice civile.

In deroga alla regola generale appena illustrata, il nuovo comma 4-bis introduce la possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari – previa autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE, sugli aiuti di Stato – di innalzare dal 50% all’80% la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi. Come evidenziato nella relazione illustrativa e nell’A.T.N., si tratta di una previsione pro-concorrenziale, volta a introdurre forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. La scelta di tale platea di beneficiari è motivata alla luce del fatto che, per un verso, si tratta dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, per altro verso dalla loro maggiore potenzialità di innescare uno sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso.


 

Articolo 4
(Modifiche all’art. 9)

 

 

L’art. 4 modifica l’art. 9 del decreto principale, dedicato alle attività secondarie e strumentali esercitabili dagli enti sportivi dilettantistici, prevedendo che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, di promozione pubblicitaria, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei limiti da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, cui lo stesso art. 9 affida la perimetrazione di tali attività.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la ratio dell’intervento risiede nell’evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso – a ben vedere – producono l’intero ricavo di una società sportiva, senza che con questa precisazione si vada a incidere su alcuna forma o fattispecie di carattere agevolativo o di vantaggio fiscale. Il problema nasce dall’obbligo, previsto dall’art. 7 del decreto originario, di introdurre negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche l’obbligo a svolgere l’attività sportiva “in via stabile e principale”. Questo comporta che qualsiasi altro provento di natura diversa (come, per l’appunto, i rapporti di natura promopubblicitaria) debba rientrare nella previsione dell’art. 9 come attività secondaria e strumentale ed essere soggetto, in termini di volume d’affari, ai limiti che saranno introdotti dall’emanando decreto previsto dal medesimo articolo 9. Molte associazioni e società sportive dilettantistiche hanno però come incassi “unici” proprio quelli di natura promopubblicitaria e delle altre fattispecie cui la disposizione in commento fa riferimento. Pertanto, l’assoggettare questi proventi al limite delle attività secondarie potrebbe mettere in gravi difficoltà un numero significativo di enti sportivi.


 

Articolo 5
(Modifiche all’art. 12)

 

L’art. 5 modifica l’art. 12 del decreto principale, recante le disposizioni tributarie, estendendo anche alle Discipline Sportive Associate la previsione dettata per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, secondo cui gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.


 

Articolo 6
(Modifiche all’art. 15)

 

 

L’art. 6 modifica l’art. 15 del decreto principale, in materia di tesseramento, offrendone – in linea con i principali orientamenti giurisprudenziali – una nuova definizione, quale atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Si evidenzia così la natura autorizzativa del tesseramento, anche al fine di chiarire – come precisa la relazione illustrativa – che esso non determina la nascita di alcun rapporto associativo. Si aggiunge, poi, che il tesserato ha diritto a di partecipare non solo alle attività organizzate dalle realtà di cui è parte, ma anche da quelle riconosciute da esse.


 

Articolo 7
(Modifiche all’art. 16)

 

 

L’art. 7 modifica l’art. 16 del decreto principale, in materia di età per il tesseramento, elevando da 12 a 14 gli anni compiuti i quali diviene necessario acquisire l’assenso personale del soggetto ai fini del tesseramento.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente.


 

Articolo 8
(Modifiche all’art. 17)

 

 

L’art. 8 modifica l’art. 17 del decreto principale, in materia di tecnici e dirigenti sportivi, prevedendo che tali figure debbano osservare, oltre alle norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, come attualmente previsto, anche quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate.


 

Articolo 9
(Modifiche all’art. 19)

 

 

L’art. 9 modifica l’art. 19 del decreto principale, precisando che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.


 

Articolo 10
(Modifiche all’art. 22)

 

 

L’art. 10 modifica l’art. 22 del decreto principale, inserendo il riferimento al regolamento di esecuzione 2021/963 della Commissione europea, al posto di quello all’abrogato regolamento di esecuzione UE n. 262/2015, nell’ambito delle fonti normative rilevanti ai fini dell’individuazione dei requisiti per qualificare un equide come “cavallo atleta”. Tale regolamento di esecuzione – si ricorda – reca modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali.

Viene inoltre operata una mera modifica formale nel riferimento all’acronimo della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante, che da FitetrecAnte è indicata come Fitetrec-Ante.


 

Articolo 11
(Modifiche all’art. 23)

 

 

L’art. 11 modifica l’art. 23 del decreto principale, in materia di visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, operando – in analogia a quanto disposto dall’art. 10 del decreto in commento – una mera modifica formale nel riferimento all’acronimo della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante, che da FitetrecAnte è indicata come Fitetrec-Ante.


 

Articolo 12
(Modifiche all’art. 24)

 

 

L’art. 12 sostituisce integralmente l’art. 24 del decreto principale, in materia di manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, sancendo che esse, ove si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di Promozione Sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione. Come si spiega nella relazione illustrativa, la disposizione intende ricomprendere nel suo perimetro applicativo tutte le manifestazioni oggetto dell’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, pubblicata nella G.U. 210 del 9 settembre 2011 (“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”).

Ciò in quanto, il testo vigente del decreto principale non menziona le manifestazioni per le quali non vi è la competenza della Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o di un Ente di Promozione Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di altri enti territoriali.


 

 

Articolo 13
(Modifiche all’articolo 25 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di disciplina del rapporto di lavoro sportivo)

 

 

L’articolo 13 modifica l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 che reca la definizione di lavoratore sportivo e disciplina il relativo rapporto di lavoro.

In primo luogo, l’articolo in commento amplia la definizione di lavoratore sportivo, aggiungendo alle categorie attualmente previste (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (comma 1, lett. a), seconda parte). Resta ferma la previsione che il lavoratore sportivo esercita l'attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico e verso un corrispettivo.

Viene altresì soppressa la precisazione, attualmente contenuta nell’articolo 25 oggetto di modifica, che esclude esplicitamente dalla definizione di lavoro sportivo le prestazioni amatoriali, anche in conseguenza del venir meno della figura dell’amatore, sostituita da quella del volontario, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 17 dello schema di decreto in esame all’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 (vedi infra) e (comma 1, lett. a), prima parte).

Per quanto concerne la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, l’articolo 13 in esame, nel confermare che lo stesso può avere natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui si svolge, apporta le seguenti modifiche:

§  specifica che la disciplina è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport (comma 1, lett. b));

§  qualora il contratto di lavoro sportivo sia stipulato come collaborazione coordinata e continuativa, elimina la presunzione della natura subordinata del rapporto prevista dalla normativa vigente in caso di modalità di esecuzione organizzate dal solo committente (comma 1, lett. c) e d));

§  elimina la previsione secondo cui l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina generale ((comma 1, lett. e));

§  dispone che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro possano (comma 1, lett. f));

-      essere retribuiti dai beneficiari previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale prevista per i lavoratori sportivi. Tali redditi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino ad importo complessivo pari a 15.000 euro;

-      ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive;

§  conferma che il contratto individuale del direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente – come attualmente previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021 (sostituito dall’articolo 16 dello schema di decreto in esame – vedi infra) -, disponendo al contempo che tali contratti riguardino anche i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (comma 1, lett. g), capoverso 6-bis, primo periodo);

§  dispone che alle prestazioni dei direttori di gara professionisti non si applica il regime tributario previsto per i lavoratori sportivi dilettantistici e per alcuni lavoratori sportivi professionisti dall’art. 36, co. 6, del D.Lgs. 36/2021 secondo cui i relativi compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino ad importo complessivo pari a 15.000 euro (comma 1, lett. g), capoverso 6-bis, secondo periodo).

 

 


 

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)

 

 

L’articolo 14 reca alcune limitate modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. 36/2021, che disciplina il rapporto di lavoro subordinato sportivo sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.

In primo luogo, conferma che a tale rapporto di lavoro non si applicano le disposizioni dettate dalla normativa vigente relativa alle mansioni a cui deve essere adibito il lavoratore e alle conseguenze dell’eventuale assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto, ma modifica il riferimento normativo contenuto nell’articolo 26 del D.Lgs. 36/2021, rinviando non più all’art. 13 della L. 300/1970 come attualmente previsto, ma all’art. 2103 del codice civile, in quanto tale articolo è stato oggetto di ulteriori modifiche successive a quelle apportate dal richiamato art. 13 (comma 1, lett. a)).

Inoltre, sostituisce la locuzione “indennità di anzianità” con “trattamento di fine rapporto” con riferimento al trattamento economico che viene corrisposto dall’apposito Fondo costituito dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva (comma 1, lett. b)).

 

 

 


 

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di
rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici.)

 

L’articolo 15 interviene sull’articolo 27 del D.Lgs. 36/2021 e condiziona l’efficacia del contratto di lavoro sportivo subordinato nel settore professionistico all’approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

Vengono confermate le altre condizioni di validità del contratto previste dalla normativa vigente, in base alle quali lo stesso:

§  deve essere stipulato, in forma scritta a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato;

§  deve essere depositato, entro sette giorni dalla stipulazione (termine non previsto dalla normativa vigente), dalla società presso la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata per l’approvazione. L’obbligo di deposito riguarda anche tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

 

Viene altresì confermato quanto attualmente previsto in merito alla validità delle clausole contrattuali, ossia che:

§  le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo;

§  nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

 

 

 


 

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 28 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di
rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo)

 

L’articolo 16, che riscrive completamente l’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021, non contiene più la disciplina relativa alla stipulazione del contratto di lavoro del direttore di gara, come nella versione attuale del citato articolo 28 (che viene conseguentemente trasposta nell’articolo 25 del medesimo D.Lgs. n. 36 come modificato dall’articolo 13 dello schema di decreto in esame), ma disciplina il lavoro sportivo dilettantistico (comma 1).

In primo luogo, viene introdotta la presunzione di lavoro autonomo (mentre nel settore professionistico la presunzione è quella di lavoro subordinato), nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (comma 2):

§  la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

§  le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

 

L’articolo in commento semplifica altresì gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi disponendo che l’obbligo di comunicare ai centri per l’impiego l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 9- bis, co. 2 e 2-bis, del D.L. 510/1996) si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale - è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività (comma 3).

Si ricorda che tale Registro è stato istituito dal D.Lgs. 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport e a cui sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva.

Inoltre, l’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative in oggetto è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (comma 4).

Al fine di consentire i suddetti adempimenti, si demanda ad apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport – da adottarsi entro il 1° aprile 2023 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari. All’adozione di tale decreto è subordinata l’applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico (comma 5).

 


 

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 29 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di p
restazioni sportive amatoriali)

 

L’articolo 17 modifica la disciplina delle prestazioni sportive amatoriali, recata dall’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021.

In primo luogo, tale disciplina viene ora estesa a tutte le società e le associazioni sportive, a prescindere dalla loro qualificazione dilettantistica, nonché agli enti paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute S.p.A.

In secondo luogo, l’articolo in commento ne modifica la denominazione in prestazioni sportive volontarie e precisa che ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente ai fini fiscali.

 


 

Articolo 18
(Modifiche all’articolo 30 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di formazione dei giovani atleti)

 

 

L’articolo 18 modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 precisando che i contratti di apprendistato ivi previsti possono essere stipulati sia dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che dalle società sportive professionistiche.

 

La disposizione in commento, inoltre, consente alle società sportive professionistiche di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni, in luogo del limite minimo di 18 anni previsto dalla normativa generale (di cui all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015).

Resta fermo il limite massimo di età pari a 23 anni già abbassato dalla legge di bilancio 2022 rispetto a quello posto a 29 anni in via generale.

 

La Relazione illustrativa precisa che tale ultima modifica è volta a facilitare l’accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le caratteristiche dell’apprendistato alle specificità dello sport in cui le età di inizio e di cessazione differiscono rispetto a quelle della generalità dei lavori.

 

 


 

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 31 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di in materia di “vincolo sportivo” e premio di formazione tecnica)

 

 

L’articolo 19 modifica l’articolo 31 del D.Lgs. 36/2021 che reca una nuova disciplina per la graduale abolizione del c.d. vincolo sportivo, ora estesa anche al settore dilettantistico.

In particolare, l’articolo in commento rinvia al 31 luglio 2023, in luogo del 1° luglio 2022 attualmente previsto, l’eliminazione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta sia professionista, sia dilettante (comma 1, lett. a), n. 1).

Stabilisce, inoltre, che non solo le Federazioni sportive nazionali, ma anche le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso vincolo, fermo restando che, decorso il termine di cui sopra, il medesimo vincolo si intende abolito (comma 1, lett. a), n. 2).

Viene, infine, eliminata la locuzione “amatoriale o giovanile” dalla lettera della norma, lasciando il riferimento alla sola attività dilettantistica (comma 1, lett. b)).

 

 


 

Articolo 20
(Modifiche all’articolo 32 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di controlli sanitari dei lavoratori sportivi)

 

 

L’articolo 20 modifica l’articolo 32 del D.Lgs. 36/2021 che disciplina i controlli sanitari dei lavoratori sportivi.

In particolare:

§  precisa che per la definizione delle disposizioni in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi non è più richiesto l’intervento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, ma solo l’adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri (o dell'Autorità politica con delega allo sport) (comma 1, lett. a));

§  prevede la possibilità, e non più l’obbligo come attualmente previsto, che le suddette disposizioni contemplino anche l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo - eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale - nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche (comma 1, lett. b), nn. 1, 2 e 3, e c));

§  conferma i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (comma 1, lett. d), capoverso “6-bis). Sul punto, la Relazione illustrativa precisa che tale intervento è volto ad uniformare metodi e procedure in materia di controlli medici e criteri tecnici generali per la tutela sanitaria.

 

 


 

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 33 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di
sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori)

 

 

L’articolo 21 modifica l’articolo 33 del D.Lgs. 36/2021 che individua le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi.

La modifica introdotta dall’articolo in esame, in particolare, rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui al precedente articolo 32, volto alla definizione delle disposizioni in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi.

Sul punto, la Relazione illustrativa precisa che tale intervento correttivo è volto ad evitare una possibile sovrapposizione del ruolo del medico specialista in medicina dello sport, il quale certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, con quello del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008, il quale ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei 10 lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

 

 

 

 

 


 

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 34 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di
assicurazione contro gli infortuni)

 

 

L’articolo 22 modifica l’articolo 34 del D.Lgs. 36/2021 che detta disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi subordinati, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuative e per gli sportivi dei settori dilettantistici.

In particolare:

§  non si richiede più che il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali a cui è demandata la fissazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia emanato su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, mentre si dispone che il medesimo decreto sia adottato di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport (comma 1, lett. a));

§  elimina la previsione secondo cui ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (comma 1, lett. b));

§  si precisa che la copertura per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente) (comma 1, lett. c)).

Tali modifiche, come specificato anche nella Relazione illustrativa, sono volte ad ampliare per i lavoratori sportivi e per i volontari tesserati le garanzie previste tramite le coperture assicurative.

 

 


 

Articolo 23
(Modifiche all’articolo 35 del D.Lgs. n. 36 del 2021 in materia di
trattamento pensionistico)

 

 

L’articolo 23 modifica l’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 che reca disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.

In primo luogo, l’articolo in commento modifica le aliquote contributive attualmente previste per i lavoratori sportivi dilettanti. In particolare fissa al 25 per cento l’aliquota contributiva:

§  per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, eliminando la previsione di un aumento graduale dal 20 per cento nel 2022 al 33 per cento nel 2025 (comma 1, lett. d));

§  per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome, eliminando la progressività dell’aumento dal già previsto 15 per cento in tale anno fino al 25 per cento nel 2025 (comma 1, lett. d) e e)).

In entrambi i casi, si dispone l’applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

 

La norma dispone, inoltre:

§  l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 per cento delle aliquote fino al 31 dicembre 2027, con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo (comma 1, lett. f), cpv “8-bis”);

§  fino al 31 dicembre 2027, una riduzione del 50% delle aliquote dovute alla Gestione separata INPS, con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo (comma 1, lett. f), cpv “8-ter”). Sul punto la Relazione illustrativa precisa che non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. Viene altresì precisato dalla medesima Relazione che la riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione (comma 1, lett. f), cpv “8-quater”);

§  l’esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del decreto in esame;

§  per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’assolvimento, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, della comunicazione mensile all’INPS utile ai fini del calcolo dei contributi (comma 1, lett. f), cpv “8-quinquies”).

 

Si dispone infine che le disposizioni contenute nel richiamato articolo 35 non trovino applicazione nei confronti dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome occasionali (comma 1, lett. a), n. 2, e lett. d)).

 

 


 

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 24, modificativo dell’articolo 36, prevede che, fino a 15 mila euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.

Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente.

In ambito professionistico, tale regime fiscale si applica, per gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Ai fini della corretta applicazione della norma che prevede l’esclusione dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, fino a 15.000 euro, dalla base imponibile a fini fiscali, si dispone l’obbligo per il lavoratore sportivo di rilasciare, all’atto di pagamento, un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Il comma 6-quater, che l’articolo 24 prevede sia inserito all’articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2021, prevede, inoltre, che ai premi riconosciuti a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, si applichi l’articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973. Tale disposizione prevede che ai premi dei giochi svolti in occasione di competizioni sportive si applichi una ritenuta alla fonte del 20 per cento.

 


 

Articolo 25
(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 25 prevede le modifiche all’articolo 37, che disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, necessarie al suo coordinamento con le altre modifiche proposte al D.Lgs. n. 36/2021.

Si prevede l’applicazione anche all’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, della disciplina previdenziale e tributaria prevista rispettivamente all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6. Ne consegue: l’applicazione delle aliquote contributive alla sola parte di compenso eccedente i 5.000 euro l’anno, la contribuzione in forma ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2027 e l’assoggettamento alle imposte sul reddito della sola parte dei compensi eccedenti i 15.000 euro.


 

Articolo 26
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 26, modificativo dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 36/2021, chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo.

La prima è composta da società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative. La qualificazione dei settori in cui operano rimane di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate.

La seconda, a cui viene ora data una definizione in positivo e non solo per differenza, comprende le associazioni sportive e le società, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

L’area del dilettantismo, inoltre, include anche gli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ad esse, infine, si prevede si applichino le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.


 

Articolo 27
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 27, modifica l’articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2021, che istituisce le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico.

La modifica consiste nella soppressione delle parole “anche di livello agonistico”.

 


 

Articolo 28
(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 28, modifica l’articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2021, in materia di assistenza nelle attività motorie e sportive.

Alla lettera a) si precisa che il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina è necessario per lo svolgimento di corsi di attività motorie e sportive offerti all’interno di palestre e non, più genericamente, per lo svolgimento di “corsi e attività motorie e sportive”. Inoltre, si richiede a tal fine che l’istruttore debba essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo. Infine, si precisa che il chinesiologo e l’istruttore non svolgono attività sanitaria.

La successiva lettera b) precisa che anche gli Enti di Promozione Sportiva paralimpici sono competenti a stabilire i requisiti abilitanti per le singole attività motorie e sportive che l’istruttore di specifica disciplina deve possedere.

La lettera c) prevede che siano esenti dall’obbligo di svolgere i corsi di attività motorie e sportive con il coordinamento di un chinesiologo o un istruttore di specifica disciplina le attività sportive, anche non agonistiche, disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Infine, la lettera d) non prevede più espressamente l’esenzione dal medesimo obbligo a vantaggio del ballo e della danza.


 

Articolo 29
(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 29, modifica l’articolo 51 del D.Lgs. n. 36/2021, recante norme transitorie. In particolare, sono aggiornati i riferimenti contenuti nel Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 e nel D.Lgs. n. 81/2015 alle modifiche intervenute nella normativa sul lavoro sportivo.

Si evidenzia che l’articolo in esame non modifica il comma 1, che dispone l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40, non oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto in commento, già efficaci dal 1° gennaio 2022.

 


 

Articolo 30
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

 

 

L’articolo 30, modifica l’articolo 52 del D.Lgs. n. 36/2021, recante abrogazioni.

Oltre ad alcune disposizioni di coordinamento, stabilite alla lettera a), numero 2) e alla lettera b), viene prevista alla lettera a), numero 1) la reviviscenza dell’articolo 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2021, di cui in precedenza si prevedeva l’abrogazione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tale disposizione, che dunque non sarà abrogata, esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI dalla norma che prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Pertanto, anche se caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette, continueranno a non essere sottoposte alla normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese alle associazioni e società sportive di cui sopra.

 

 


 

Articolo 31
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 31 valuta in 230 mila euro per l’anno 2023 e in 330 mila euro a decorrere dal 2024 gli oneri derivanti dall’articolo 13, che prevede la possibilità per i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche e, previa autorizzazione, di essere retribuiti, beneficiando dell’esclusione di tali compensi, fino a 15 mila euro, dalla formazione del reddito imponibile.

Sono, invece, valutati in 31,3 milioni di euro per l’anno 2024, 4,5 milioni di euro per il 2025, 4,7 milioni di euro per l’anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l’anno 2027 gli oneri derivanti dall’articolo 23, che rimodula le aliquote contributive applicabili a regime ai rapporti di lavoro sportivo prevedendo però, in alcuni casi, la riduzione del 50 per cento della contribuzione fino al 2027 (anziché il graduale aumento delle aliquote nel tempo).

Infine, sono valutati in 24,4 milioni di euro nel 2023, 13,16 milioni di euro per l’anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 gli oneri derivanti dalle forme di detassazione previste all’articolo 24, che prevede l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei compensi fino a 15.000 euro e una ritenuta d’acconto del 20 per cento sui premi riconosciuti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La copertura finanziaria è individuata, quanto a 24,63 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 34 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Quanto a 44,79 milioni di euro per l’anno 2024, 24,48 milioni di euro per l’anno 2025, 24,68 milioni di euro per l’anno 2026, 24,78 milioni di euro per l’anno 2027 e 19,98 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 la copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili ed urgenti.

 


 

 

Testo a fronte

 



D Lgs. 36/2021 testo vigente

D Lgs. 36/2021 come modificato dallo schema di decreto legislativo

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

 

Titolo I – Disposizioni comuni e principi generali

 

Art. 1

 

(Oggetto)

 

 

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Identico

 

 

Art. 2.

 

(Definizioni)

 

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;

o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

oo) sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;

rr) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Identico

 

 

Art. 3

 

(Principi e obiettivi)

 

 

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;

b) promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;

d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;

e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;

f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;

g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;

h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;

i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;

m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

 

Identico

 

 

Art. 4

 

(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

 

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

 

 

Identico

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal presente decreto.

 

 

Identico

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Identico

 

 

Art. 5.

 

(Invarianza finanziaria)

 

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Identico

 

 

Titolo II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

Capo I – Associazioni e società sportive dilettantistiche

 

Art. 6

 

(Forma giuridica)

 

 

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto.

2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

 

2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

 

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Identico

Art. 7

(Atto costitutivo e statuto)

 

 

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1Identico

 

 

1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

 

 

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

 

 

Art. 8

 

(Assenza di fine di lucro)

 

 

 

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

 

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

 

3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

 

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile.

 

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

 

 

4-bis. Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

 

 

Art. 9

 

(Attività secondarie e strumentali)

 

 

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Identico

 

 

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 10

 

(Riconoscimento ai fini sportivi)

 

 

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

Identico

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

 

Identico

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

 

Identico

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

 

Identico

 

 

Art. 11

 

(Incompatibilità)

 

 

1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Identico

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni tributarie)

 

 

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Identico

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Identico

 

 

Titolo II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

Capo II – Società sportive professionistiche

 

Art. 13

 

(Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche)

 

 

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. E' obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

 

Identico

2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

 

Identico

3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

 

Identico

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.

 

Identico

5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

 

Identico

6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

 

Identico

7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Identico

8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

 

Identico

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

 

Identico

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

 

Identico

 

 

Art. 14

 

(Deposito degli atti costitutivi)

 

 

1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Identico

 

 

Titolo III – Persone fisiche

Capo I– Atleti

 

Art. 15

 

(Tesseramento)

 

 

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

 

 

 

1. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

 

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

 

3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

 

 

 

Art. 16

 

(Tesseramento degli atleti minorenni)

 

 

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

 

Identico

 

 

 

2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

 

2. Il minore che abbia compiuto 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

 

Identico

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

 

Identico

 

 

Titolo III – Persone fisiche

Capo II – Tecnici, dirigenti e direttori di gara

 

Art. 17

 

(Tecnici e dirigenti sportivi)

 

 

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

 

Identico

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

 

 

 

Art. 18

 

(Direttori di gara)

 

 

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

 

Identico

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

 

Identico

 

 

Titolo IV – Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali

Capo I – Disposizioni generali

 

Art. 19

 

(Benessere degli animali impiegati in attività sportive)

 

 

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

 

Identico

2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

Identico

3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

Identico

4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

Identico

5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.

Identico

6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.

Identico

7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

Identico

8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.

 

 

 

Art. 20.

(Competizioni sportive)

 

 

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

 

Identico

2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

 

Identico

 

 

Art. 21

 

(Sanzioni disciplinari)

 

 

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.

 

Identico

 

 

Titolo IV – Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali

Capo II – Sport equestri

 

Art. 22

 

(Definizione del «cavallo atleta»)

 

 

1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

1. Un cavallo e in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;

 

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021;

 

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

 

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

 

Identico

 

 

Art. 23

 

(Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo)

 

 

1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

 

 

 

Art. 24

 

(Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)

(Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)

 

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di Promozione Sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

 

 

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo I – Lavoro sportivo

 

Art. 25

 

(Lavoratore sportivo)

 

 

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

 

 

 

 

 

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

 

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

 

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

 

Identico

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.

 

 

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

 

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

 

Identico

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Identico

 

 

Art. 26

 

(Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)

 

 

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

 

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell’articolo 2103 del codice civile.

 

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Identico

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

Identico

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

 

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

 

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

 

Identico

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Identico

 

 

Art. 27

 

(Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)

 

 

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

Identico

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Identico

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Identico

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

 

Identico

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

 

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L’approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto.

 

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

 

Identico

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Identico

 

 

Art. 28

 

(Direttore di gara)

 

(Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo)

 

1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.

1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

 

 

2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

 

 

3. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9- bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

 

 

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

 

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 

 

 

Art. 29

 

 

(Prestazioni sportive amatoriali)

 

(Prestazioni sportive dei volontari)

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

 

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

 

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

 

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

 

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

 

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Identico

 

 

Art. 30

 

(Formazione dei giovani atleti)

 

 

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

 

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

 

Identico

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

 

Identico

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

 

Identico

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

 

Identico

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

 

Identico

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

 

Identico

 

7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, della legge

30 dicembre 2021, n. 234.

 

 

Art. 31

 

(Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)

 

 

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

 

 

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

 

2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

 

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

 

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Identico

 

 

Art. 32

 

(Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)

 

 

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

 

2. Le norme di cui al comma 1, possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

 

3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi.

 

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

 

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

 

Identico

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

 

Identico

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

Identico

 

6-bis. Per l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica con il decreto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

 

 

 

Art. 33

 

(Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori)

 

 

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è accertata con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1.

 

 

 

 

 

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

 

Identico

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.

 

Identico

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Identico

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

 

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

 

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Identico

 

 

Art. 34

 

(Assicurazione contro gli infortuni)

 

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

 

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

 

 

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Identico

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.

 

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4.

 

 

 

Art. 35

 

(Trattamento pensionistico)

 

 

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

 

Identico

2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

 

2. Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

 

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

 

Identico

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

Identico

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

 

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

 

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento.

 

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

 

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.

 

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

 

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari

al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

 

 

8-bis. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro.

 

 

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

 

 

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

 

 

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

 

 

Art. 36

 

(Trattamento tributario)

 

 

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Identico

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Identico

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Identico

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

 

Identico

5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Abrogato

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

 

 

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

 

 

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro;

 

 

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

 

Abrogato

 

 

Art. 37

 

(Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale)

 

 

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

 

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

 

 

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo.

 

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

 

Identico

4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

 

4. L’attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall’articolo 36, comma 6.

 

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

 

Identico

6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

Abrogato

 

 

Art. 38

 

 

(Settori professionistici e dilettantistici)

 

(Area del professionismo e del dilettantismo)

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

1. L’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

 

 

1-bis. L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

 

 

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

 

 

 

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

 

Art. 39

 

(Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

 

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Identico

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

Identico

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

 

Identico

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

 

Identico

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

 

Identico

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

 

Identico

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Identico

 

 

Art. 40

 

(Promozione della parità di genere)

 

 

1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

 

Identico

2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai princìpi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

 

Identico

3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Identico

 

 

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Capo III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

 

Art. 41

 

(Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport)

 

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

 

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.

 

Identico

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

 

Identico

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

 

Identico

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

 

Identico

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

 

Identico

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

 

Identico

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

 

Identico

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

Identico

 

 

Art. 42

 

(Assistenza nelle attività motorie e sportive)

 

 

1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'in-terno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

 

 

 

 

 

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'in-terno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

Il chinesiologo e l’istruttore non svolgono attività sanitaria.”;

 

2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

 

Identico

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

 

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

 

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

 

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

 

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

 

Identico

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

Identico

 

 

Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato

Capo I – Gruppi sportivi dei corpi civili dello stato

 

Art. 43

 

(Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre)

 

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

 

Identico

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

 

Identico

3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

Identico

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

Identico

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

 

Identico

 

 

Art. 44

 

(Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro)

 

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.

 

Identico

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

Identico

3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

Identico

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

Identico

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

 

Identico

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Identico

 

 

Art. 45

 

(Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.

 

Identico

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

 

Identico

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.

 

Identico

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

Identico

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

Identico

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Identico

 

 

Art. 46

 

(Spese di funzionamento)

 

 

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Identico

 

 

Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato

Capo II – Gruppi sportivi militari

 

Art. 47

 

(Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa)

 

1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

 

Identico

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

 

Identico

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);

c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

 

Identico

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

 

Identico

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

 

Identico

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

 

Identico

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

 

Identico

 

 

Art. 48

 

(Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»)

 

 

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

 

Identico

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

 

Identico

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;

b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).

 

Identico

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

 

Identico

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

Identico

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

 

Identico

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Identico

 

 

Art. 49

 

(Spese di funzionamento)

 

 

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Identico

 

 

Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato

Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione

 

Art. 50

 

(Titolo preferenziale)

 

 

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

 

Identico

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

Identico

 

 

Titolo VII – Disposizioni finali

 

Art. 51

 

(Norme transitorie)

 

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

 

Identico

 

 

 

 

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

 

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

 

 

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

 

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

 

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

 

c) identico

 

2. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».

 

3. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 della legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

 

 

Art. 52

 

(Abrogazioni)

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

 

d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati: (7)

a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

 

d) abrogata

 

 

d-bis) l’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

 

 

 

 

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

identico

 

2-bis. All’articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “, e quelli erogati” a “associazioni sportive dilettantistiche” sono soppresse.