Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
Riferimenti: AC N.2887/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero:
Data: 03/03/2022
Organi della Camera: VII Cultura


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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

3 marzo 2022
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

La proposta di legge in esame (AC 2887),  composta da 3 articoli, è finalizzata ad introdurre nell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, allo scopo di garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dare certezza alle famiglie, e valorizzare una categoria di personale altamente qualificata liberandola da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva, garantendo l'applicazione del CCLN del comparto scuola. Allo scopo essa apporta modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità").

Viene inoltre previsto che il Ministero dell'istruzione, nelle more della definizione del profilo contrattuale e del CCNL del comparto scuola da applicare nonché dell'orario di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, provveda alla stabilizzazione del personale che già ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione e formazione.

La legge n. 104 del 1992 prevede, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio e dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, unitamente al sostegno. L'art. 13 (Integrazione scolastica), al comma 3, della citata legge, stabilisce, tra l'altro, nelle scuole di ogni ordine e grado,  l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Come ricordato anche dalla relazione illustrativa, nel corso degli anni, le regioni e i comuni si sono dotati di proprie norme e regolamenti, disciplinando in modo diverso, nel territorio italiano, tale delicatissima funzione, con il suo affidamento a cooperative a seguito di gare di appalto, di bandi di accreditamento indetti dagli enti pubblici per gli enti gestori del servizio o di regole contrattuali stabilite dai datori di lavoro per i lavoratori, in conformità al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Alla diversità sulla modalità del rapporto di lavoro si è aggiunta anche una differenza retributiva, in quanto ogni ente locale prevede il pagamento in favore del soggetto gestore del servizio (spesso cooperative) di una quota oraria del costo della prestazione, diversa per ogni territorio, che non viene corrisposta interamente all'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ma una cui quota consistente viene trattenuta dallo stesso soggetto gestore del rapporto contrattuale, quale corrispettivo per il lavoro di organizzazione o di intermediazione della prestazione lavorativa degli assistenti, unitamente ai costi di gestione. Oltre a una retribuzione non adeguata, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione in presenza di determinate situazioni (assenza dell'alunno o dello studente per malattia, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti eccetera) non percepisce nessun compenso.
I comuni e le regioni continuano ad avere sempre meno risorse per garantire il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, che devono ricorrere al giudice per rivendicare il diritto dei loro figli".
  

In estrema sintesi - anticipando ciò che sarà illustrato di seguito nel dettaglio -  gli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame apportano alcune modifiche, rispettivamente, alla legge n. 104 del 1992 e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, introducendo la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nell'organico del personale scolastico, con l'attribuzione esclusiva in capo al Ministero dell'istruzione di tutte le competenze relative a tale figura.
  L'articolo 3, poi, definisce la procedura di stabilizzazione del personale che già svolge l'attività da diversi anni, prevedendo l'indizione su base regionale di un concorso per titoli ed esami.

Per un approfondimento sui recenti interventi legislativi adottati a favore degli studenti con disabilità, si rinvia all'apposita sezione dei temi web del Portale della documentazione.


Contenuto

L'art. 1 , composto da un unico comma, reca - come anticipato - "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Nello specifico, esso reca, alla lettera a), una novella all'art. 13, comma 3 della suddetta legge n. 104/1992, in materia di integrazione scolastica, e - alla lettera b) - 3 novelle all'art. 15 della medesima legge, in materia di gruppi per l'inclusione scolastica.

a)  In base alla novella di cui alla lettera a) - che incide sull'art. 13, comma 3, della legge 104/1992 - nelle scuole di ogni ordine e grado,  fermo restando l'obbligo per il Ministero dell'istruzione (anzichè per gli enti locali - come attualmente previsto - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite - come già previsto a legislazione vigente - attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (ai fini dell'integrazione scolastica della persona disabile);

Come sopra già ricordato, l'articolo 13 della legge n. 104/1992 disciplina l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita'.
Il comma 3, su cui incide la lettera a) in commento, dispone testualmente che  nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Si ricorda, al riguardo, che il suddetto DPR 616/1977, in materia di trasferimento e deleghe di funzioni amministrative dello Stato - il cui richiamo viene espunto dalla disposizione in commento - prevede, in particolare, all' art. 42, secondo comma, che l'assistenza scolastica, consista - tra l'altro - nell'assistenza ai "minorati psico-fisici" e, ai sensi dell' art. 45, primo comma, che le funzioni amministrative indicate nel predetto art. 42 siano attribuite ai comuni, che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale.

b) In base alle novelle di cui alla lettera b), poi, sono apportate alcune modifiche all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, in materia di gruppi per l'inclusione scolastica:

    1) la prima di queste incide sul comma 4 del suddetto art. 15, prevedendo che il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT), costituito per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle citta' metropolitane, sia composto non più solo da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione - come previsto a legislazione vigente - bensì «da personale docente e da assistenti per l'autonomia e la comunicazione esperti nell'ambito dell'inclusione»;

    2) la seconda di queste novelle incide sul comma 8 del medesimo art. 15, prevedendo che il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), istituito presso ciascuna istituzione scolastica, oltre ad essere composto da docenti curriculari, da docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonchè da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica, sia composto anche da «assistenti per l'autonomia e la comunicazione» e da specialisti «delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio»;

    3) la terza e ultima di tali novelle modifica il comma 10 dell'art. 15 della legge n. 104 del 1992. Con essa, confermando la costituzione dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilita, al fine della definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI) - di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge - e della verifica del processo di inclusione, si comprende, oltre alla proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno - come previsto a legislazione vigente - la proposta di «assistenza per l'autonomia e la comunicazione». Inoltre, si dispone che ogni gruppo di lavoro operativo, oltre ad essere composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe - come attualmente previsto - sia composto anche «dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione».

L'art. 2, composto anch'esso da un unico comma - come anticipato - reca "Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", incidendo, nello specifico, alla lettera a) sull'art. 3 del predetto decreto legislativo; alla lettera b), sull'art. 7 dello stesso; alla lettera c) sull'art. 10; alla lettera d) sull'art. 13, comma 2; alla lettera e), sull'art. 14 e alla lettera f) sull'art. 16.

a) nel dettaglio, la lettera a)  reca 4 novelle all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di prestazioni e competenze; in particolare:

     1) integra il comma 2, lettera a) del suddetto art. 3, prevedendo che lo Stato provveda, per il tramite dell'Amministrazione scolastica - tra l'altro - al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti all'assegnazione nella scuola statale oltre che dei docenti per il sostegno didattico - come previsto a legislazione vigente - anche all'assegnazione «degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione»;

     2) abroga la previsione - prevista al comma 4 dell'art. 3 - dell'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici , come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente;

In relazione alla previsione di cui al n. 2),  che abroga  il riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, si valuti l'opportunità di indicare con quale atto normativo tali criteri verranno individuati e adottati. Si valuti inoltre l'opportunità di conservare il coinvolgimento della Conferenza unificata in una materia come l'istruzione, che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, è compresa tra le materie di legislazione concorrente (fatte salve le norme generali e l'autonomia delle istituzioni scolastiche).

    3) sopprime la previsione di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 3. Essa prevede - a legislazione vigente - che gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto, provvedano ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (su cui interviene anche l'art. 1, comma 1, lettera a) del presente provvedimento), nonchè dall'art.139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (che attribuisce alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, tra l'altro, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio), ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici;

    4) interviene sul comma 5-bis del suddetto art. 3, operando un coordinamento tra lo stesso e il precedente comma 5, sopprimendo - al comma 5-bis - il riferimento alla lettera a) del comma 5 (soppressa - come visto - dal n. 3)) e espungendo il riferimento alle «risorse professionali»;

b) la lettera b) dell'unico comma, poi, reca due novelle all'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di piano educativo individualizzato; nello specifico:

   1) modifica il comma 2, lettera d) del suddetto art. 7, in materia di piano educativo individualizzato (PEI), prevedendo che gli interventi di inclusione nell'ambito della classe e in progetti specifici, esplicitati dal PEI, siano svolti oltre che dal personale docente - come previsto a legislazione vigente - anche dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione. Prevede, inoltre, che il PEI espliciti - tra l'altro - la proposta del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, e non più - come previsto attualmente - la proposta «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3»;

  2) integra il comma 2-ter del citato art. 7. Tale comma prevede - a legislazione vigente  - che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al medesimo articolo 7 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Ora, la disposizione in commento prevede che tale decreto definisca le modalità, oltre che per l'assegnazione delle misure di sostegno, anche per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione;

c) la lettera c), poi, reca due novelle all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno; in particolare:

 1) integra il comma 1 del suddetto art. 10. Tale comma prevede - a legislazione vigente - che in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 104/1992  - che prevede e disciplina il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) - il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all'art. 9, comma 8), sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonche' della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. Ora, la disposizione in commento prevede che il dirigente scolastico invii all'ufficio scolastico regionale anche la richiesta complessiva dei posti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

2) integra altresì il comma 2 del medesimo art. 10, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale assegni le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno e - questa è l'integrazione - «di assistenza per l'autonomia e la comunicazione»;

d) la lettera d), inoltre, integra l'art. 13, comma 2 del citato d.lgs 66/2017, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuino le attività rivolte non solo ai docenti - come previsto a legislazione vigente - ma anche agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione - in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti alunni con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica;

e) la lettera e), poi, aggiunge il comma 3-bis all'art. 14 del suddetto decreto legislativo 66/2017, in materia di continuità del progetto educativo e didattico. Tale comma aggiuntivo prevede che, ai fini di tale art. 14, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di assistenza per l'autonomia e la comunicazione qualora il contingente di assistenti assunti con contratto a tempo indeterminato risulti non adeguato alle esigenze ovvero stipula ulteriori contratti a tempo determinato in conformità a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo (che prevede che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possano essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato);

f) la lettera f), infine, aggiunge il comma 1-bis all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 66/2017, in materia di istruzione domiciliare. Tale comma aggiuntivo prevede che le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal medesimo art.16 si applichino anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

L'articolo 3, infine, definisce la procedura di stabilizzazione del personale che già svolge da diversi anni l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, prevedendo l'indizione su base regionale di un concorso per titoli ed esami.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione dello studente disabile, indica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per assumere il personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Il comma 2 prevede che per accedere alla summenzionata procedura concorsuale occorra possedere, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della   domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:

  • avere svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione e formazione. Da notare in proposito che non è richiesto un ulteriore requisito temporale come limite per il computo dei 36 mesi, che nella disciplina generale relativa alla stabilizzazione del personale della PA deve essere collocato negli ultimi otto anni (vedi infra);
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 3 prescrive ulteriori requisiti:

  • per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni di almeno 900 ore;
  • per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture Braille, l'attestazione di   una   formazione in tale metodo di almeno 900 ore;
  • per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neuro-sviluppo, il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali ovvero nella comunicazione aumentativa e alternativa.

Il comma 4 dispone che la procedura concorsuale si svolga su base regionale e che i candidati siano collocati in una graduatoria di merito basata sul punteggio complessivo conseguito.

Il comma 5 stabilisce che modalità di svolgimento della procedura concorsuale, termini per la presentazione delle domande di partecipazione e criteri di valutazione siano disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.

 

Stabilizzazione del personale della PA – normativa generale
La disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del D.L. 75/2017 che prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2022 per gli enti pubblici di ricerca) la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  • sia in servizio.  successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati);
  • sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
  • abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (termine che riguarda anche il personale sanitario), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  
Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni - fino al 31 dicembre 2022, anche per le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per il personale degli enti pubblici di ricerca - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  • sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  • abbia maturato al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2021 per le procedure bandite da enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).
 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento all'ambito dell'istruzione, si ricorda che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali. Attribuisce, invece, alla competenza concorrente l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale (di esclusiva competenza regionale).

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3 che disciplinano  la procedura di stabilizzazione del personale che già svolge da diversi anni l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, prevedendo l'indizione di un concorso per titoli ed esami, sembra possa richiamarsi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma 2, lettera g).