Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 |
Riferimenti: | SCH.DEC N.355/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 355 |
Data: | 21/02/2022 |
Organi della Camera: | VII Cultura |
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022
A.G. n. 355
21 febbraio 2022
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -
Dossier n. 506
Servizio Studi
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it -
Atti del Governo n. 355
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica
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Articolo 1 (Finalità e definizioni)
Articolo 2 (Inizio della sessione d'esame)
Articolo 3 (Candidati interni)
Articolo 4 (Candidati esterni)
Articolo 5 (Esame preliminare dei candidati esterni)
Articolo 7 (Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
Articolo 9 (Presentazione delle domande)
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)
Articolo 11 (Credito scolastico)
Articolo 12 (Commissioni d'esame)
Articolo 13 (Sostituzione dei componenti le commissioni)
Articolo 14 (Riunione territoriale di coordinamento)
Articolo 15 (Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
Articolo 16 (Riunione preliminare della sottocommissione)
Articolo 18 (Plichi per la prima prova scritta)
Articolo 19 (Prima prova scritta)
Articolo 20 (Seconda prova scritta)
Articolo 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte)
Articolo 23 (Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale)
Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità)
Articolo 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
Articolo 26 (Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)
Articolo 28 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
Articolo 29 (Pubblicazione dei risultati)
Articolo 30 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
Articolo 31 (Versamento della tassa erariale e del contributo)
Articolo 32 (Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)
Articolo 35 (Disposizioni organizzative)
Lo schema di ordinanza del Ministro dell’Istruzione concernente l'“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022” (Atto del Governo n.355) si compone di 35 articoli e dei seguenti allegati:
1) allegato “A”, costituito dalla Griglia di valutazione della prova orale
[1]
;
2) allegati “B1”, “B2” e “B3”, che riportano le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta;
3) allegato “C”, composto dalle tabelle di conversione dei punteggi relativi al credito scolastico e alle prove scritte.
L'Atto è altresì corredato da una Relazione illustrativa e dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Di entrambi i documenti si dà ampiamente conto nel presente Dossier.
Lo schema è stato deferito dalla Presidenza del Senato e dalla Presidenza della Camera, rispettivamente, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in data 17 febbraio scorso e alla VII Commissione Cultura il 15 febbraio. Entrambe le Commissioni sono chiamate ad esprime i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione bilancio di Senato e la V Commissione Camera potranno formulare, rispettivamente, osservazioni alla 7ª Commissione (in tempo utile rispetto al predetto termine di 20 giorni) e rilievi alla VII Commissione (entro il 25 febbraio).
Il Governo, con la trasmissione del presente schena di decreto, dà seguito a quanto dettato all'art. 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021(legge di bilancio per il 2021). Tale comma - in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 - ha conferito facoltà al Ministro dell'istruzione di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Dette misure sono adottate con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Con ordinanza, ai sensi del medesimo comma 956, si possono riproporre anche le misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le misure non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, individuate dal presente provvedimento, denotano la volontà di un graduale ritorno alla normalità, in linea con la ripresa in presenza delle attività didattiche, con una evidente cesura rispetto alle discipline per gli esami di Stato adottate nel precedente biennio in costanza di fasi più acute della pandemia.
Al riguardo, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 era stato previsto lo svolgimento di un colloquio, con la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, in luogo delle modalità previste in via ordinaria per l'esame di Stato.
Sul punto la Relazione illustrativa chiarisce che "[g]li sviluppi della situazione epidemiologica hanno imposto, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, un generale ampio ricorso alla didattica a distanza e hanno comportato una forte differenziazione tra i territori a livello di misure adottate, con innegabili riflessi sul percorso formativo degli studenti del corrente anno scolastico 2021/2022. La ripresa in presenza delle attività didattiche dal corrente anno scolastico costituisce un segnale di graduale ritorno alla normalità, che viene recepito anche nella presente proposta di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La pregressa difficile situazione relativa allo svolgimento delle attività didattiche rende necessario adattare la struttura dell’esame di Stato alla situazione d’emergenza straordinaria che per taluni versi rimane, con la finalità di restituire al Paese e agli studenti una prova che si avvicini il più possibile alla struttura ordinaria dell’esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".
Con il presente provvedimento, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, fatte salve talune difformità imposte dal persistere della pandemia, sono ricondotte a quanto delineato dal decreto legislativo n. 62/2017
[2]
, ed in particolare dal Capo III relativo all'Esame di Stato nel ciclo di istruzione. A conferma di ciò, fra gli elementi qualificanti dello schema di ordinanza, tornano le prove scritte, di cui la prima di italiano, definita a livello nazionale, e la seconda di indirizzo, che - al fine di tener conto del diverso livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento nel corso della pandemia - è definita a livello di istituto, in deroga alla disciplina generale.
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
L’articolo 1 definisce il contenuto del provvedimento e reca le definizioni.
Il comma 1 specifica che l'ordinanza in esame ha ad oggetto l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
Il comma 2 reca le definizioni applicate nel testo in esame.
Articolo 2
(Inizio della sessione d'esame)
L’articolo 2 fissa la prima prova scritta della sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione il giorno 22 giugno 2022, alle ore 8:30.
Articolo 3
(Candidati interni)
L’articolo 3 reca disciplina dell'ammissione a sostenere l’esame di Stato con riferimento ai candidati interni.
Il comma 1 individua i candidati interni ammessi a sostenere l'esame di Stato nelle seguenti categorie di studenti:
i) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L'ammissione all'esame di Stato è effettuata anche qualora i suddetti studenti non abbiano partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove di verifica dei livelli di apprendimento predisposte dall'INVALSI, ovvero qualora non abbiano svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Si tratta dei requisiti di ammissione all'esame di Stato stabiliti dall’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 62 del 2017 (recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), in assenza dei quali la disposizione in esame consente comunque l'ammissione degli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Per quanto riguarda il requisito di ammissione posto dall’art. 13, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 - consistente nella frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme le deroghe eventualmente disposte ex art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009 -, spetta alle istituzioni scolastiche valutare le deroghe, ai sensi del medesimo art. 14, comma 7, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie o dal suo delegato (comma 1, lett. a)).
L'art. 14, comma 7, del regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni di cui al DPR n. 122 del 2009, richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente.
Stabilisce altresì che le istituzioni scolastiche possano disporre, per casi eccezionali (analogamente a quanto previsto per il primo ciclo) motivate e straordinarie deroghe al predetto limite. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
ii) gli studenti che, a domanda, intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi (comma 1, lett. b)).
L'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017 dispone la diretta ammissione, su domanda, all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per le studentesse e gli studenti che soddisfino i seguenti requisiti: abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Le votazioni non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
iii) ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le seguenti categorie di studenti (comma 1, lett. c)):
Il richiamato art. 13, comma 3, equipara ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.
1) gli studenti della Regione Lombardia in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP, i quali abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall’Intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, e che presentino domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, coerente con il percorso seguito (comma 1, lett. c), sub i.).
Si ricorda che i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) trovano disciplina nel Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005.
In esso si prevede che, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurino i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal medesimo Capo III.
I percorsi sono articolati in due tipologie: i) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale; ii) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
In particolare, l'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005 (richiamato dalla disposizione in commento) prevede che i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema IeFP di durata almeno quadriennale consentano di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), previa frequenza di un apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'AFAM, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Con l'Intesa del 16 marzo 2009, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia si sono impegnate a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare qualità ed economicità del servizio di istruzione e, in particolare, dell’area tecnico professionale. Al fine di incentivare l’integrazione tra i sistemi, è stato previsto che i percorsi di secondo ciclo del sistema di IeFP, nell’ambito della programmazione regionale, possano essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative accreditate dalla Regione, anche dagli Istituti Tecnici e Professionali, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Il direttore generale dell’Ufficio scolastico della Regione Lombardia - sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale gli studenti in questione hanno frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005 (cfr. supra) - dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato.
L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.
I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";
2) gli studenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i quali: abbiano conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 226 del 2005; abbiano positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del DPR 15 marzo 2010, n. 87; presentino domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale (comma 1, lett. c), sub ii.).
L'art. 20 del decreto legislativo n. 226 del 2005 individua i livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze che le Regioni sono tenute ad assicurare. In particolare, la lettera c) del comma 1 (richiamata dalla disposizione in esame) impone alle Regioni di assicurare che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale.
L'art. 6, comma 5, del Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, di cui al DPR n. 87 del 2010, dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano realizzino gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui al richiamato articolo 20, comma 1, lettera c), e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei suddetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.
In attuazione di tale disposizione, in data 7 febbraio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno stipulato il Protocollo di intesa per la definizione dei criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 226 del 2005 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto.
Il comma 2 attribuisce al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti. In caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") [3] .
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico alla quale il singolo studente può accedere mediante le proprie credenziali personali.
In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
Il comma 3 dispone che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame siano irrogate dalla commissione di esame e siano applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’art. 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con regolamento di cui al DPR n. 249 del 1998
[4]
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Il comma 4 disciplina l'ipotesi di candidati che abbiano frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti.
In particolare la disposizione distingue tra: a) l'ipotesi in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza. In questo caso, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame; b) la ipotesi in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza. In tal caso, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.
Articolo 4
(Candidati esterni)
L’articolo 4 reca disciplina dell'ammissione a sostenere l’esame di Stato con riferimento ai candidati esterni.
Il comma 1 subordina l’ammissione dei candidati esterni al superamento, in presenza, degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, lo svolgimento dei quali è disciplinato dall’articolo 5 del provvedimento in esame.
Il richiamato art. 14, comma 2, prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 425 del 1997 (relativo agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute), l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.
Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.
L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
Il comma 2 ribadisce i requisiti di ammissione all'esame di Stato, per i candidati esterni, stabiliti dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Sulla base di tali requisiti, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità i candidati esterni, coloro che: a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento, o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 226 del 2005 (rilasciato all'esito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in relazione ai quali si rinvia a quanto detto nella scheda relativa all'articolo 3); d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Il comma 3 dispone che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, i quali soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono soddisfare l'ulteriore requisito di aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
Il comma 4 consente l'ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017 (consistenti nella partecipazione alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché nello svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro).
Il comma 5 prevede che i candidati esterni sostengano l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
Non è consentita l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: a) nell’ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi di cui all’art. 3, comma 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 89, non ancora regolamentati; b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari presso i quali sono attuati i percorsi di cui ai decreti EsaBac ed EsaBac techno; c) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione (si rileva che il testo dell'ordinanza, in questo luogo, reca la precedente denominazione "Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca") e le predette Province autonome (al riguardo cfr. la scheda relativa all'articolo 3), fatta eccezione per coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all’esame di Stato, ma non lo abbiano superato. L’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare.
L'art. 3, comma 2, del regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, di cui al DPR n. 89 del 2010, ha disposto che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provveda con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri previsti dal regolamento medesimo.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR n. 52 del 2013, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".
Il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia si sono impegnate a promuovere, nel loro sistema scolastico, un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat.
Il diploma EsaBac si articola in due tipologie: l’EsaBac generale, nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95) e l’EsaBac Tecnologico (Esabac Techno) negli istituti tecnici del settore economico-indirizzi di “amministrazione, finanza e marketing” e “turismo” (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614).
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla apposita pagina web del Ministero dell'istruzione.
Si veda al riguardo l'articolo 23 dell'Atto in esame e la relativa scheda di lettura del presente Dossier.
Il comma 6 dispone che non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
Articolo 5
(Esame preliminare dei candidati esterni)
L’articolo 5 disciplina lo svolgimento dell'esame preliminare, al superamento del quale l'articolo 4, comma 1, subordina l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato.
Il comma 1 richiede il superamento dell'esame preliminare: i) ai candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe. In tale ipotesi, l'esame preliminare è volto ad accertare la preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali i candidati in questione non si trovano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno; ii) ai candidati esterni in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. In tale ipotesi, i candidati sostengono l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Il comma 2 dispone che gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.
Il comma 3 richiede il superamento dell'esame preliminare ai candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento. Tali candidati sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. I medesimi candidati sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
Il comma 4 prevede che i candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) [5] , sostengano l’esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.
Il comma 5 prevede che i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengano l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima, nonché sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento.
Il comma 6 prevede che i candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, siano ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
L'art. 12 della legge n. 29 del 2006 prevede che, fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuti la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Il comma 7 prevede che i candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, i quali non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, sostengano l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare.
Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.
Il comma 8 dispone che l’esame preliminare sia sostenuto, di norma, nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
Il consiglio di classe, qualora necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Il comma 9 affida al dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie, sentito il collegio dei docenti, la definizione del calendario di svolgimento dell’esame preliminare.
Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
Il comma 10 prevede che il candidato sia ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
Il comma 11 dispone che l’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, valga come idoneità all’ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.
Il comma 12 prevede che, nella ipotesi di non ammissione all’esame di Stato, il consiglio di classe o l’eventuale sottocommissione possano riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima.
L’articolo 6 reca disposizioni relative alle sedi dell'esame di Stato.
Il comma 1 prevede che - ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017 [6] - costituiscano sedi dell’esame, per i candidati interni, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato (si rinvia, al riguardo, all'articolo 3).
Il comma 2 prevede che, per i candidati esterni, costituiscano sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.
Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
Il comma 3 prevede che i candidati esterni siano assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118.
L'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017 dispone che i candidati esterni sono tenuti a presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale (USR) territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'USR di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
La Nota n. 28118 del 12 novembre 2021 concerne i termini e le modalità per la presentazione delle domande dei candidati interni ed esterni all'esame di Stato conclusivo 2021-2022. Il menzionato paragrafo 3 prevede, tra l'altro, che i candidati esterni trasmettano, tramite la procedura informatizzata, le istanze di partecipazione all'USR della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli USR, i quali verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Articolo 7
(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
L’articolo 7 disciplina l'assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni.
Il comma 1 affida al dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie che sono sedi d’esame la verifica delle domande e dei relativi allegati. Qualora necessario, il dirigente/coordinatore invita il candidato a perfezionare la domanda.
Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio scolastico regionale (USR) eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
Il comma 2 prevede che - a seguito del perfezionamento del procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi di esame ai sensi dell’art. 6, comma 3 - il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie associ i candidati esterni, assegnati all’istituzione scolastica statale o paritaria dall’USR, alle diverse sottocommissioni dell’istituto.
A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di 35 candidati.
Il comma 3 dispone che, negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni siano assegnati alle sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.
L’articolo 8 disciplina la possibilità di effettuare le prove di esame fuori dalla sede scolastica e di tenere il colloquio in videoconferenza. Nelle premesse del presente schema di decreto si chiarisce che l'articolo in esame recepisce uno specifico rilievo contenuto nel parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sul presente provvedimento [7] .
Il comma 1 affida ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali (USR) la valutazione delle richieste di effettuare le prove d’esame fuori dalla sede scolastica in relazione alle ipotesi di: i) candidati degenti in luoghi di cura od ospedali ovvero candidati detenuti; ii) candidati comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da Covid 19.
I medesimi dirigenti autorizzano, qualora ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica, provvedendo alla relativa vigilanza.
Il comma 2 disciplina l'ipotesi di candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio.
Ai candidati in questione è fatto onere di inoltrare al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredata di idonea documentazione.
Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
Qualora la impossibilità di allontanarsi dal proprio domicilio si manifesti per lo svolgimento delle prove scritte, in considerazione dell'obbligo di effettuare le prove scritte in presenza, i candidati interessati vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto dall’articolo 26.
Articolo 9
(Presentazione delle domande)
L’articolo 9 prevede la presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, da parte dei candidati interni ed esterni, nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118.
Come accennato, la Nota n. 28118 del 12 novembre 2021 concerne i termini e le modalità per la presentazione delle domande dei candidati interni ed esterni all'esame di Stato conclusivo 2021-2022.
In relazione ai candidati interni, la Nota prevede che gli studenti dell’ultima classe siano tenuti a presentare le domande dal 16 novembre al 6 dicembre 2021 e che gli studenti della penultima classe, che si avvalgono della abbreviazione per merito, presentino le domande dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.
Per i candidati esterni, la presentazione delle domande deve essere effettuata tra il 16 novembre e il 6 dicembre 2021.
Inoltre, per i candidati esterni, la Nota introduce la modalità di presentazione della domanda attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione.
Con successiva circolare n. 3515 del 15 novembre 2021, sono state date indicazioni agli USR in relazione alla nuova procedura informatizzata predisposta per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato da parte dei candidati esterni.
Articolo 10
(Documento del consiglio di classe)
L’articolo 10 disciplina la redazione, da parte del consiglio di classe, del documento previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, di cui la commissione tiene conto nell'espletamento dell'esame di Stato.
Il comma 1 dispone che il consiglio di classe elabori il suddetto documento entro il 15 maggio 2022.
Il documento - in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017 [8] - esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di educazione civica.
Il documento indica, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali è stato attivato l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL) sulla base della metodologia Content and language integrated learning (CLIL).
La legge n. 92 del 2019 ha istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società (art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2019).
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo n. 62 del 2017, e dal regolamento di cui al DPR n. 122 del 2009 (art. 2, comma 6, della legge n. 92 del 2019).
In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 92, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35 del 22 giugno 2020, sono state adottate le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Allegato A al decreto).
In esse si specifica che l’educazione civica "supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari".
In particolare, il collegio dei docenti è tenuto a integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica.
Al riguardo, il citato decreto ministeriale n. 35 del 2020 specifica che i collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6, della legge n. 92 del 2019 (art. 2, comma 2).
La metodologia Content and language integrated learning (CLIL) prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera.
L'art. 1, comma 7, lett. a), della legge n. 107 del 2015 pone tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
In relazione ai corsi di studio che prevedono l'utilizzo della metodologia CLIL, si ricorda che il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, di cui al DPR n. 89 del 2919, ha previsto: i) per i licei linguistici, l'insegnamento in lingua straniera di una DNL dal primo anno del secondo biennio e l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una DNL dal secondo anno del secondo biennio (art. 6, comma 2); ii) per gli altri licei, nel quinto anno, l'insegnamento, in lingua straniera, di una DNL (art. 10, comma 5).
Per quanto riguarda gli istituti tecnici, il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, di cui al DPR n. 88 del 2010, all'art. 8, comma 2, lettera b), ha previsto la definizione, con decreto ministeriale, dei criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una DNL compresa nell'area di indirizzo del quinto anno.
Il Ministero dell'istruzione ha fornito alle scuole linee guida e modalità operative per introdurre in modo graduale e flessibile l’insegnamento di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Nota n. 240 del 16 gennaio 2013 e Nota n. 4969 del 25 luglio 2014).
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla apposita pagina web del Ministero dell'istruzione.
Il comma 2 dispone che, nella redazione del documento in questione, i consigli di classe tengano conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 10719 del 21 marzo 2017.
Inoltre, al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di "cittadinanza e Costituzione" e dell’insegnamento di "educazione civica" riferito agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
La nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 10719 del 21 marzo 2017 reca indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 23 luglio 1998, n. 323.
Si ricorda che l'art. 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha ridenominato come «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (PCTO) i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo n. 77 del 2005, prevedendone una specifica durata, in relazione al percorso di studi, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
In relazione al nuovo insegnamento trasversale dell'educazione civica istituito dalla legge n. 92 del 2019, cfr. supra.
Con DPR n. 249 del 1998 è stato adottato il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Tra i diritti dello studente (art. 3), è espressamente menzionato il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Al riguardo, i dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
Il comma 3 prevede che, per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe sia comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
Il comma 4 prevede l'immediata pubblicazione del documento del consiglio di classe nell’albo on line dell’istituzione scolastica.
Dispone altresì che la commissione, nell’espletamento del colloquio, si attenga ai contenuti del documento.
Il comma 5 reca specifiche disposizioni in merito alla redazione del documento del consiglio di classe nella Regione Lombardia, per i candidati ammessi a sostenere l'esame di Stato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., del provvedimento in esame.
In particolare, si prevede che il documento faccia riferimento ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riguardo al colloquio.
Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
Il comma 6 reca specifiche disposizioni in relazione alla redazione del documento del consiglio di classe nelle Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che esso sia predisposto direttamente dall’istituzione formativa, faccia riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riguardo al colloquio.
Articolo 11
(Credito scolastico)
L’articolo 11 disciplina l'attribuzione del credito scolastico.
Il comma 1 prevede che, per il corrente anno scolastico, il credito scolastico sia attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché sulla base delle indicazioni fornite dall'articolo in esame; procedono, inoltre, a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’Allegato C alla presente ordinanza.
Si riporta la tabella di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017, che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico:
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. Inoltre, la tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.
Si riporta, di seguito, la tabella 1 di cui all’Allegato C alla presente ordinanza, che stabilisce la conversione del credito scolastico complessivo:
Il comma 2 prevede che i docenti di religione cattolica partecipino a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono dei relativi insegnamenti.
Si ricorda che l'art. 9, par. 2, dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge n. 121 del 1985, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto dell'iscrizione, gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 1991, ha ribadito (richiamando la precedente sentenza n. 203 del 1989) che, per quanti decidano di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, "l'alternativa è uno stato di non-obbligo". Come ricordato dalla Corte, al fine di corrispondere al non-obbligo, l'Amministrazione ha predisposto, con circolari n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989, moduli sia per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica sia per la scelta ulteriore, da parte dei non avvalentisi, di: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attività, che l'Amministrazione interpreta come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. La Corte asserisce, inoltre, che "alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo 'stato di non-obbligo' può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola".
La circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991 è, quindi, intervenuta a specificare che "la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte vada operata una sola volta all'inizio dell'anno scolastico e valga per tutta la sua durata".
Più recentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 26482 del 7 marzo 2011, relativa al pagamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, ha avuto modo di dichiarare espressamente che tali attività costituiscono un "servizio strutturale obbligatorio".
Il comma 3 prevede che il consiglio di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tenga conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Al riguardo, il Ministero dell'istruzione ha avuto modo di precisare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 63, della legge n. 107 del 2015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa L’organico dell’autonomia, infatti, oltre che garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto, ha le ulteriori funzioni di promozione e ampliamento progettuale e di utilità e supporto all'organizzazione scolastica (nota MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016).
Il comma 4 reca disciplina di ipotesi specifiche relative ai candidati interni.
In particolare: a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta; b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti; c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato; d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta; e) nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all’allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017 (cfr. supra), rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale [9] , adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 gennaio 2011, e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso; f) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano [10] , nel rispetto dei parametri della tabella di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità: i) ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico; ii) i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica; iii) i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno; iv) i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato.
Il comma 5 disciplina l'attribuzione del credito scolastico nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno sulla base della tabella di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
Il comma 6 prevede che, per i candidati esterni, il credito scolastico sia attribuito dal consiglio di classe dinanzi al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62 del 2017.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
Il comma 7 reca disciplina di ipotesi specifiche relative ai candidati esterni.
In particolare: a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe dinanzi al quale sostengono l’esame preliminare sulla base dei seguenti criteri: i) sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; ii) nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; iii) nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza; b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.
Articolo 12
(Commissioni d'esame)
L’articolo 12 disciplina la costituzione delle commissioni di esame.
Il comma 1 prevede che le commissioni d’esame siano costituite da due sottocommissioni, ciascuna delle quali costituita da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
Il comma 2 definisce i criteri sulla base dei quali i competenti consigli di classe provvedono alla designazione dei commissari.
In particolare:
a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 89
[11]
; relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87
[12]
, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88
[13]
; non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento (sulla quale si rinvia alla scheda relativa all'articolo 10);
b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli Allegati B/1, B/2, B/3 (recanti le discipline caratterizzanti l'oggetto della seconda prova scritta rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali). I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;
c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni collegate all’esame di Stato;
d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (fruizione di permessi dal lavoro), hanno facoltà di non accettare la designazione;
f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione (sulla disciplina delle incompatibilità dei commissari, cfr. il successivo art. 16).
Il comma 3 reca specifiche disposizioni in merito alla composizione della sottocommissione nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico. A tali fini, la sottocommissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, qualora non siano già membri della commissione.
Le nomine sono effettuate dal Presidente della commissione in sede di riunione plenaria, sono pubblicate nell’albo on line dell’istituzione scolastica e sono comunicate al competente USR.
I docenti coinvolti in qualità di personale esperto offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.
Il comma 4 disciplina la formazione delle commissioni nella ipotesi in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza. In tale ipotesi - su segnalazione del dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie - sono costituite dall’USR commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.
Il comma 5 reca specifiche disposizioni relative alle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali della Regione Lombardia, ai quali sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i. In tali commissioni, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
Il comma 6 reca specifiche disposizioni in merito alle commissioni di esame di Stato, costituite nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, relative al corso annuale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii. I membri di tali commissioni sono nominati dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e sulla base dei criteri individuati nel Protocollo di intesa stipulato, in data 7 febbraio 2013, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 226 del 2005 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto.
Il comma 7 demanda a una specifica ordinanza del Ministro dell’istruzione l'individuazione di ulteriori disposizioni in merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.
Articolo 13
(Sostituzione dei componenti le commissioni)
L’articolo 13 reca disposizioni in ordine al procedimento di sostituzione dei componenti la commissione.
Il comma 1 dispone che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del Presidente e dei commissari costituisca obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
Il comma 2 non consente ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
Il comma 3 prevede che - qualora si rendano necessarie sostituzioni di componenti le commissioni, al fine di assicurare la piena operatività delle commissioni medesime sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare - tali sostituzioni siano disposte dal dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei Presidenti.
Il comma 4 dispone che il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimanga a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.
Il comma 5 disciplina la procedura di sostituzione di un componente la commissione, definendo il seguente ordine di priorità: a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame; b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame; c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato; d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato; e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità: i) docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione; ii) docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame; iii) docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.
Il comma 6 dispone che, con riferimento alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, le operazioni d’esame possano proseguire purché sia assicurata la presenza in commissione del Presidente o del sostituto (nominato ai sensi dell'art. 16) e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
Il comma 7 dispone, con riferimento all’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza dei commissari non superiore a un giorno, l'interruzione di tutte le operazioni d’esame relative al giorno medesimo.
Il comma 8 prevede che, in qualsiasi altro caso di assenza, il commissario assente sia sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Il comma 9 prevede che, qualora il Presidente si assenti, per un tempo non superiore a un giorno, possano avere luogo le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione.
In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
Il comma 10 dispone che l'assenza temporanea dei componenti la commissione si riferisca a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.
Articolo 14
(Riunione territoriale di coordinamento)
L’articolo 14 prevede l'organizzazione di riunioni territoriali di coordinamento finalizzate a fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni, nonché a garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione.
La convocazione delle predette riunioni spetta al dirigente preposto all’USR.
Alle riunioni partecipano i Presidenti delle commissioni e i dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di Stato.
La partecipazione alle riunioni di coordinamento - il cui svolgimento può avere luogo anche in modalità telematica - costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle commissioni.
Articolo 15
(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
L’articolo 15 reca disposizioni relative allo svolgimento della riunione plenaria e delle operazioni propedeutiche.
Il comma 1 prevede che il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscano in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 20 giugno 2022, alle ore 8:30.
Il comma 2 dispone che il Presidente, verificata la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunichi i nominativi dei componenti assenti al dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie.
In assenza del Presidente, il commissario più anziano d’età assume la presidenza della riunione e notifica l’assenza del Presidente all’USR.
Nella riunione plenaria il Presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
Il comma 3 affida al Presidente, in sede di riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, l'individuazione e la definizione degli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni, nonché, all’interno di ciascuna di esse, l'ordine di precedenza tra candidati esterni e interni e l'ordine di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, fatte salve motivate esigenze organizzative.
Il comma 4, con la finalità di evitare sovrapposizioni e interferenze, prevede che i Presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordino le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il Presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il Presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche a seguito di opportuni accordi operativi con i Presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, in qualità di commissari, i medesimi docenti.
Il comma 5 disciplina la riunione plenaria per le sottocommissioni alle quali sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza.
In tale ipotesi, il Presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi in questione e che siano stati nominati commissari nelle commissioni medesime.
Il comma 6 prevede che, al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dia notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.
Il calendario dei colloqui è reso disponibile, per i candidati interni, nell’area riservata del registro elettronico cui accedono gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario è trasmesso per posta elettronica.
Articolo 16
(Riunione preliminare della sottocommissione)
L’articolo 16 reca disciplina degli adempimenti preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato.
Il comma 1, al fine di garantire la funzionalità della sottocommissione per l’intero arco dei lavori, conferisce facoltà al Presidente di delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
Il comma 2 prevede che il Presidente scelga, tra i commissari, il segretario di ciascuna sottocommissione, al quale sono affidati compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.
Il comma 3 pone l'obbligo per tutti i componenti della sottocommissione di dichiarare in forma scritta, distintamente per i candidati interni ed esterni: a) se nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati; b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con qualcuno dei candidati.
Il comma 4 disciplina la ipotesi in cui siano state effettuate dichiarazioni affermative ai sensi del comma 3, lettere a) e b). In tale ipotesi, il Presidente comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie, il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 5, trasmettendone comunicazione all’USR.
All’USR spetta provvedere in modo analogo nei confronti dei Presidenti che abbiano dichiarato di trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 3.
Il Presidente della Commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3, lettera b).
Le sostituzioni sono disposte immediatamente.
Il comma 5 impone il medesimo obbligo di dichiarazione di cui al comma 3 ai Presidenti e ai commissari nominati in sostituzione di personale che presenta incompatibilità con l'espletamento dell’incarico.
Il comma 6 prevede che, nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione esamini gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.
L'esame della sottocommissione concerne, in particolare, la seguente documentazione: l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio; le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che intendono avvalersi dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito; le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito; la copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 11, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico; il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10; il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017
[14]
; l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell’art. 20, comma 13, del decreto legislativo n. 62 del 2017
[15]
; per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
Il comma 7 definisce gli adempimenti cui è tenuto il Presidente della Commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato.
In particolare: a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, al quale compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva; b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame, invita il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali/coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe; c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare la relativa documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione è articolata in nove Uffici.
L'Ufficio III, richiamato nella disposizione in commento, ha competenza in relazione agli Ordinamenti dei percorsi liceali, scrutini ed esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Tra le competenze dell'Ufficio rientrano pertanto gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento delle prove.
Il comma 8 individua gli adempimenti ai quali è tenuta la sottocommissione in sede di riunione preliminare.
In particolare, la sottocommissione definisce: a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; b) le modalità di conduzione del colloquio; c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti; d) i criteri per l’attribuzione della lode.
Il comma 9 dispone che le deliberazioni siano debitamente motivate e verbalizzate.
L’articolo 17 determina la tipologia delle prove dell'esame di Stato per l’anno scolastico 2021/2022 e ne fissa il calendario.
Il comma 1 dispone la sostituzione delle prove d’esame di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017 con le seguenti prove:
§ una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
§ una seconda prova scritta sulle discipline di cui agli Allegati B/1, B/2, B/3 (recanti le discipline caratterizzanti l'oggetto della seconda prova scritta rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali), predisposta, sulla base delle modalità dettate dall’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 26 novembre 2018, in modo da garantirne l'aderenza alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo;
§ un colloquio.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatta salva la possibilità di individuare, con decreto ministeriale, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio.
La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 26 novembre 2018, sono stati adottati i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, rispettivamente per la prima e per la seconda prova, agli allegati A e B parte integrante del decreto medesimo.
I quadri di riferimento sono stati elaborati per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.
Essi forniscono indicazioni relative: alle caratteristiche e alla struttura delle prove d'esame; ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi delle prove; alla valutazione delle prove.
Come specificato nella nota di trasmissione del citato decreto ministeriale (nota n. 19890 del 26 novembre 2018), i quadri di riferimento sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida, le quali, in relazione a ciascun percorso di studio, definiscono le competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alla prove d'esame, declinate per i licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di apprendimento (ulteriormente declinati in conoscenze e abilità). I quadri di riferimento hanno la funzione di sistematizzare l'impianto disciplinare e chiariscono i criteri e gli obiettivi in base ai quali saranno "costruite" le prove di esame.
Successivamente, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1095 del 21 novembre 2019 ha adottato un nuovo quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20, sostitutivo di quello allegato al decreto ministeriale n. 769 del 2018.
Il comma 2 fissa il seguente calendario delle prove dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2021/2022:
§ prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30. La durata della prima prova è fissata in sei ore;
§ seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 26 novembre 2018 (cfr. supra). Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le esigenze organizzative non consentano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno. Resta ferma l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolga in più giorni.
Il comma 3 fissa il seguente calendario di svolgimento delle prove suppletive:
§ prima prova scritta suppletiva: mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30;
§ seconda prova scritta suppletiva: giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolga in più giorni.
Il comma 4 dispone che le prove, nei casi previsti, proseguano nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
Il comma 5 prevede che l'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti in quanto impegnate nelle prove suppletive, sia il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Articolo 18
(Plichi per la prima prova scritta)
L’articolo 18 reca disposizioni correlate all'invio dei plichi per la prima prova scritta.
Il comma 1 fa carico agli USR di confermare alla Struttura tecnica Esami di Stato del Ministero dell'istruzione i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale.
I suddetti dati sono forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima rispetto alla data di inizio delle prove di esame.
Il comma 2 dispone che la predetta conferma ovvero la comunicazione di eventuali discordanze sia resa nota, da parte degli USR, alla predetta Struttura tecnica entro i cinque giorni successivi al rilascio delle stampe centrali di cui al comma 1.
Nel caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi, i dirigenti preposti agli USR sono tenuti a fornire congrua motivazione.
Il comma 3 prevede che la richiesta dei plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva, da parte degli USR, alla predetta Struttura tecnica, sia effettuata dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa.
La richiesta deve essere formulata sulla base delle notizie e dei dati che i Presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della prima prova scritta.
Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
Il comma 4 dispone che l’invio dei plichi della prima prova scritta sia effettuato per via telematica (cd. "plico telematico", documento digitale protetto con procedimenti di cifratura, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 35, comma 2).
Articolo 19
(Prima prova scritta)
L’articolo 19 reca disciplina della prima prova scritta dell'esame di Stato.
Si prevede che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017 [16] , la prima prova scritta accerti la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
La prima prova consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Può essere strutturata in più parti, anche con la finalità di consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1095 del 21 novembre 2019.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1095 del 21 novembre 2019 reca il "Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20", il quale ha sostituito il precedente quadro allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 2018 (sul quale cfr. la scheda relativa all'articolo 17).
Sul punto il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel parere reso sul presente provvedimento, ha sottolineato che nel periodo di pandemia "il tempo-scuola non è stato omogeneo" e che pertanto non tutti "gli studenti hanno potuto affrontare le diverse tipologie testuali previste dalla normativa vigente". Per tale ragione ha rivolto una raccomandazione affinché "nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni".
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Articolo 20
(Seconda prova scritta)
L’articolo 20 reca disciplina della seconda prova scritta dell'esame di Stato, che non riveste carattere nazionale.
Il comma 1 reca previsioni in ordine alle modalità di svolgimento, all'oggetto e alle finalità della seconda prova scritta di indirizzo.
In particolare, dispone: che la seconda prova si svolga in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica; che abbia ad oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio; che sia intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
Il comma 2, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, opera un rinvio agli Allegati B/1, B/2, B/3 all'ordinanza in esame ai fini della individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta. I tre Allegati recano, infatti, le discipline caratterizzanti l'oggetto della seconda prova scritta rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.
Sul punto, Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel citato parere reso sul presente provvedimento, esprime riserve: i) sulla circostanza che "la prova non avendo carattere nazionale non garantisce uniformità nella verifica dei livelli di apprendimento raggiunti"; ii) sull'assenza di indicazioni che possano garantire la collegialità nella formulazione della prova almeno a livello di istituto (tale rilievo è stato in parte recepito dal Governo, cfr. il comma 2, secondo periodo, v. infra); sui richiamati allegati nella misura in cui essi individuano soltanto una tra le discipline di indirizzo; iv) sul rischio che la prova di indirizzo diventi una semplice riproposizione di fatto di una prova analoga a quelle effettuate nel corso dell'anno. Tali perplessità inducono il Consiglio superiore ad auspicare l'individuazione di strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta.
Dispone altresì che, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborino collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe della totalità delle classi coinvolte. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, è sorteggiata, tra tali proposte, la traccia da svolgere nelle classi coinvolte.
Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui nella istituzione scolastica sia presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione. In tale caso, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è a cura della singola sottocommissione, nel termine del 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, si procede al sorteggio.
Il comma 4, in merito alle caratteristiche della seconda prova scritta, opera un rinvio alle indicazioni contenute nei quadri di riferimento adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 26 novembre 2018 (in relazione al quale si rinvia alla scheda relativa all'articolo 17).
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, la durata è definita collegialmente da ciascuna sottocommissione, entro il termine del 21 giugno 2022.
Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.
Il comma 5 reca specifiche disposizioni in ordine alla seconda prova nei percorsi dell’istruzione professionale, prevedendo che la stessa abbia carattere pratico e sia tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, la prova è predisposta con le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3.
Il comma 6 reca specifiche disposizioni relative allo svolgimento della seconda prova nei corsi annuali, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, per essi, che le commissioni: predispongano la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale; definiscano, in sede di riunione preliminare, le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può avere luogo in uno o due giorni.
Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova.
Il comma 7 reca specifiche disposizioni relative ai percorsi di secondo livello di istruzione professionale, prevedendo che, in essi, la commissione d'esame tenga conto anche del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza.
Il comma 8 reca specifiche disposizioni in merito allo svolgimento della seconda prova nei licei coreutici. In essi - al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea - si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea.
I candidati che hanno effettuato l’esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla redazione della relazione accompagnatoria. Analogamente vi provvedono i candidati della sezione di danza contemporanea.
Il comma 9 prevede che, nei licei musicali e coreutici, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, qualora necessario, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova possa svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici.
Nei licei musicali, inoltre, ai fini dello svolgimento della seconda prova d’esame, è riconosciuto al candidato di potere avvalersi di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei medesimi licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d’esame (prova di strumento), il candidato può avvalersi di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale.
L’accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe.
Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale), non è consentita l’esecuzione di passi a due/duetti, in considerazione del fatto che il candidato si è già esibito in una performance collettiva nella prima parte della seconda prova.
Il comma 10 - con riguardo agli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet) - introduce la possibilità di effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del Computer Aided Design (CAD).
È ritenuto opportuno che tutti i candidati appartenenti alla medesima classe eseguano la prova con le medesime modalità operative.
Il Computer Aided Design (CAD), ovvero Computer Aided Design and Drafting (CADD), è la tecnologia che consente di progettare e poi creare la relativa documentazione tecnica, sostituendo il disegno manuale con un processo automatizzato.
Il comma 11 dispone che, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, sia consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5641 del 30 marzo 2018, aggiornata con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 22274 del 30 ottobre 2019.
Al fine di consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi delle predette calcolatrici sono tenuti a consegnarle alla Commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.
Si segnala che, con nota n. 7382 del 27 aprile 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha rettificato in ordine al fatto che nell’elenco allegato alla nota n. 5641 del 30 marzo 2018, relativo alle calcolatrici ammesse all’uso durante la seconda prova scritta dell’esame di Stato nei licei scientifici, per mero errore, è stato inserito il modello HP40gs. Ha, pertanto, precisato che la calcolatrice HP40gs non è utilizzabile in sede di esame di Stato, in quanto dotata di funzionalità di calcolo simbolico CAS (Computer Algebraic System).
In allegato alla nota n. 7382 è stato quindi ripubblicato l’elenco corretto delle calcolatrici utilizzabili.
L'elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse all'uso nell'esame di Stato è stato, infine, ripubblicato in allegato alla nota n. 22274 del 30 ottobre 2019.
Il comma 12 reca specifiche disposizioni in merito allo svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici.
In particolare, le istituzioni scolastiche interessate sono tenute a indicare espressamente, nel modello utilizzato per la configurazione delle Commissioni, la Lingua e cultura straniera l del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova.
Negli istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.
Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.
Si ricorda che il Piano degli studi del liceo linguistico di cui all'allegato D al DPR n. 89 del 2010 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) include la Lingua e cultura straniera 1 per 132 ore annuali nel primo biennio e 99 ore annuali nel secondo biennio e nel quinto anno; la Lingua e cultura straniera 2 per 99 ore annuali nel primo biennio e 132 ore annuali nel secondo biennio e nel quinto anno.
In entrambi i casi, sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.
Inoltre, l'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 10 del 29 gennaio 2015
[17]
- che elenca le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio dei percorsi liceali oggetto della seconda prova scritta - per il liceo linguistico prevede: " Lingua e cultura straniera 1; Lingua e cultura straniera 2; Lingua e cultura straniera 3".
Come già si è avuto modo di segnalare, con l'Accordo EsaBac la Francia e l’Italia si sono impegnate a promuovere, nei rispettivi sistemi scolastici, un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat.
Il diploma EsaBac si articola in due tipologie: l’EsaBac generale, nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95) e l’EsaBac Tecnologico (Esabac Techno) negli istituti tecnici del settore economico-indirizzi di “amministrazione, finanza e marketing” e “turismo” (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614).
Per ulteriori informazioni, cfr. la scheda relativa all'articolo 4.
Articolo 21
(Correzione e valutazione delle prove scritte)
L'articolo 21 disciplina la correzione e la valutazione delle prove scritte da parte della sottocommissione. Si prevede nello specifico che:
- l'avvio della correzione delle prove scritte ha luogo al termine della seconda prova scritta. A tale attività va dedicato un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare (comma 1);
- il punteggio massimo da attribuire alle prove scritte è pari a 30, corrispondenti a 15 punti per ogni prova. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, incluso il presidente, sulla base delle griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi dei quadri i riferimento previsti dalla normativa vigente
[18]
(comma 2);
- è previsto che dei risultati di ciascuna prova si dia pubblicità almeno due giorni (con esclusione dei giorni festivi) prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui tramite: i) affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione e ii) distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. Tale forma di pubblicità è assicurata "per tutti i candidati", inclusi i candidati con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato (comma 3).
L'articolo 22 reca le modalità di svolgimento della prova dell'esame di Stato consistente nel colloquio.
A tal fine il comma 1 richiama l’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, specificando che il colloquio è volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP) e che la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente (comma 1).
Si segnala che ai sensi del richiamato comma 9, il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo
[19]
.
Ai sensi del comma 2, con il colloquio si mira a verificare il possesso di una serie di conoscenze e competenze da parte del candidato, che, nello specifico, deve dimostrare:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di essere in grado di analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Ciò, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Con riguardo a tale insegnamento si prevede che non sia prevista la nomina di un commissario specifico, in quanto si tratta di una materia trasversale e tenuto conto che gli argomenti trattati risultano inclusi nel richiamato documento.
Il colloquio si avvia con l’analisi, da parte del candidato, del materiale selezionato dalla sottocommissione: si tratta di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali (comma 3).
Sono compiti della sottocommissione:
i) assicurare l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, nonché il coinvolgimento delle diverse discipline, in modo tale da evitare una rigida distinzione tra le stesse (comma 4, secondo periodo). I commissari conducono l’esame nelle discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche con riguardo alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte (comma 4, secondo periodo);
ii) curare la predisposizione e l’assegnazione dei materiali utilizzati nei colloqui - volti a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare - all’inizio di ogni giornata in cui si svolgono i medesimi colloqui, prima del loro avvio (comma 5, periodi primo e secondo);
iii) tener conto, nella predisposizione dei materiali e nella conseguente assegnazione ai candidati, del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe. Nello svolgimento di tale attività occorre considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, le iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida (comma 5, terzo periodo).
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) - veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia Content and language integrated learning (CLIL)
[20]
- possono essere accertate in sede di colloquio solo se il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame (comma 6).
La prova orale, nel caso in cui interessi studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 62/2017 (comma 7).
L'articolo 20 disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Per approfondimenti si rinvia alle schede di lettura degli articoli 24 e 25 del presente Dossier.
Per quanto riguarda il colloquio che si svolge nell'ambito dei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, esso si svolge nel rispetto delle modalità sopra richiamate, fatto salvo quanto segue (comma 8):
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, hanno la facoltà di chiedere di essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. In tal caso, la sottocommissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
Il comma 9 contempla una disciplina ad hoc nel caso in cui il colloquio si svolga nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii, si veda la relativa scheda di lettura del presente Dossier) intrapresi dopo aver conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale. In tal caso, nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, nonché la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.
Il punteggio massimo che la sottocommissione può attribuire a ciascun studente in esito al colloquio è pari a venti punti. All’attribuzione del punteggio - che avviene nel medesimo giorno nel quale il colloquio ha luogo - concorre l’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A (comma 10).
Articolo 23
(Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale)
L'articolo 23 concerne le prove orali svolte nell'ambito del progetto EsaBac, istituito nel quadro della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, nonché nell'ambito di percorsi ad opzione internazionale.
Come già anticipato (cfr. la scheda di lettura relativa all'art.4), con l'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, la Francia e l’Italia hanno convenuto di promuovere nei rispettivi sistemi scolastici un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell’arco del triennio conclusivo della scuola secondaria lo studio della lingua e della letteratura francese, per quattro ore settimanali, e della Storia veicolata in lingua francese per due ore a settimana. In Francia, il curricolo prevede un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura italiana e di Storia veicolata in italiano.
Esistono due tipologie di diploma EsaBac: l’EsaBac generale, nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane e l’EsaBac Tecnologico (Esabac Techno) negli istituti tecnici del settore economico - indirizzi di “amministrazione, finanza e marketing” e “turismo”.
Come rilevato nelle premesse del presente schema di decreto, sull'articolo in esame si registra la disponibilità del Governo ad accogliere uno specifico rilievo contenuto nel parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sul presente provvedimento, diretto a precisare che le prove orali afferenti ai richiamati percorsi internazionali debbano essere svolte nella stessa giornata del colloquio, prima del suo inizio.
Ai sensi del comma 1, per le sezioni di percorsi liceali in cui è attivato il progetto EsaBac, è prevista una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale di Storia, veicolata in francese. Tale previsione avviene in deroga al "decreto EsaBac", che contempla anche prove scritte.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n.95 del 2013, recante "Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)", all'articolo 5, definisce la disciplina sulle prove di esame riferite alla parte di esame specifica ESABAC. Esse consistono in una prova di lingua e letteratura francese, scritta e orale, nonché di una prova scritta di storia
[21]
.
Con riferimento alle sezioni di istruzione tecnica in cui è attivato il progetto EsaBac techno, il comma 2 dispone che gli esami finali siano costituiti da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla Storia, da tenersi in francese. Anche in tal caso la disposizione deroga la disciplina vigente, contenuta nel decreto MIUR n. 614 del 4 agosto 2016, recante "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto “ESABAC TECHNO” (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat Tecnologico)".
Nell’ambito della valutazione generale del colloquio si tiene conto dell'esito delle prove orali di cui ai commi 1 e 2 (comma 3).
Ai soli fini del Baccalauréat, il comma 4 prevede che la sottocommissione esprime il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali in ventesimi e che il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac techno risulti dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
Il candidato, ai fini del rilascio dei relativi diplomi, deve aver ottenuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (cioè a 12/20) (comma 5).
Quanto ai candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, essi sono chiamati a sostenere una prova orale sulle relative lingue e letterature e una prova orale di Storia da svolgersi nella relativa lingua straniera (comma 6). Tale prova mira ad accertare le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera (comma 7).
In analogia con quanto previsto con riferimento alle prove ESABAC (al comma 3), la sottocommissione tiene conto della valutazione della prova orale di cui al comma 6 ai fini della valutazione generale del colloquio (comma 8).
Agli studenti che conseguono il diploma del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale è consentito l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.
Articolo 24
(Esame dei candidati con disabilità)
L'articolo 24 detta disposizioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato da parte di studenti con disabilità.
Fermo restando che questi ultimi sono ammessi a sostenere l’esame sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 (si veda la relativa scheda di lettura), ai sensi del comma 1, il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, che possono avere valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
Il comma 2 consente, a determinate condizioni, lo svolgimento del colloquio in modalità telematica. A tal fine il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire i casi in cui tale modalità, in ragione del PEI, sia necessaria, in quanto l’esame orale in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In presenza di esigenze sopravvenute successivamente all’insediamento della commissione con la riunione plenaria, il compito di dare attuazione al presente comma spetta al presidente, sentita la sottocommissione.
Con il superamento delle prove d’esame, ove di valore equipollente, lo studente consegue il diploma finale, in cui non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti (comma 3).
La sottocommissione - ai fini della predisposizione e dello svolgimento delle prove d’esame, ha la facoltà di avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Al presidente della commissione è affidato il compito, da svolgersi sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe e dopo aver acquisito il parere della sottocommissione, di nominare il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con (comma 4).
Nel caso di candidati non vedenti, su richiesta della scuola, il Ministero trasmette i testi della prima prova scritta anche in codice Braille o, in alternativa (per gli studenti che non conoscono tale codice), in ulteriori formati (audio e/o testo). Altrimenti la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Nel caso invece di candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi su richiesta delle scuole che specificano la dimensione del carattere e l'impostazione interlinea ritenute necessarie (comma 5).
Per la prima prova scritta, in presenza di candidati ricoverati e/o presso case di reclusione e solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è consentito chiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’Ufficio scolastico regionale competente, un apposito plico cartaceo da ritirare presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. Per tutte le prove in formato speciale è altresì previsto un obbligo di comunicazione in capo alle scuole diretto alla Struttura tecnica esami di Stato per email (comma 6).
Ai sensi del comma 7, per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità è consentita l'assegnazione di un tempo differenziato, fermo restando che ciò non può di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
Le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A possono essere adattate a cura delle sottocommissioni in relazione al PEI (comma 8).
Il comma 9 riguarda gli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove. A costoro è rilasciato l’attestato di credito formativo.
In proposito si segnala che tale attestato è disciplinato all’articolo 20, comma 5, del d.lgs. 62/2017
[22]
, ai sensi del quale agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
Si prevede inoltre che il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato esclusivamente nel richiamato attestato (e dunque non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico).
Ai sensi del comma 10, per gli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale: i) per il terzultimo e penultimo anno è attribuito un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI; ii) relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 11 della presente ordinanza (si veda in proposito la relativa scheda di lettura).
Articolo 25
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
L'articolo 25 reca la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato da parte di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che presenta alcune analogie con quella descritta all'articolo 24.
All'esame sono ammessi i candidati con DSA sulla base di quanto disposto, oltre che dall'articolo 3 (cfr. relativa scheda di lettura), dal piano didattico personalizzato (PDP) (comma 1).
Le modalità di svolgimento delle prove d’esame sono definite dalla sottocommissione sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe.
Nello specifico occorre consentire ai candidati, nell'ambito delle prove scritte: i) l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP; ii) di disporre di tempi più lunghi di quelli ordinari; ii) di fruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle medesime prove registrati in formati “mp3”; iv) di potersi avvalere della lettura dei testi da parte di un componente della sottocommissione; v) di poter fruire della trascrizione del testo su supporto informatico per i candidati che utilizzano la sintesi vocale.
Nel diploma ottenuto in caso di esito positivo dell’esame di Stato non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi (comma 2).
Le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A alla presente ordinanza possono essere adattate, nei casi in cui la sottocommissione lo ritenga necessario, al PDP (comma 3).
Gli studenti che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con previsione dell'esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie. L'esito positivo dell'esame consente, in tal caso, il rilascio dell’attestato di credito formativo
[23]
, che costituisce l'unico documento in cui si fa menzione dell’effettuazione delle prove differenziate
[24]
(comma 4).
Qualora la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, i candidati che, pur avendo seguito un percorso didattico ordinario, hanno fruito della dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sono sottoposti ad una prova orale sostitutiva della prova scritta. Anche in tal caso, nel diploma eventualmente conseguito non viene fatta menzione della predetta dispensa (comma 5).
In presenza di studenti con altri bisogni educativi speciali, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato sulla base del quale è assicurato loro l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno (comma 6).
Articolo 26
(Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)
L'articolo 26 consente ai candidati che si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte (commi 1 e 2) o al colloquio (comma 3) di sostenere le prove stesse, rispettivamente, nella sessione suppletiva o in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
L'impedimento deve conseguire da assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo
[25]
(riconosciuto tale dalla sottocommissione), anche in relazione alla situazione pandemica.
I candidati, in casi eccezionali, cioè quando non siano in grado di sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o il colloquio entro il richiamato termine, possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria entro il giorno successivo all’assenza (comma 4).
In capo alla sottocommissione sono posti obblighi informativi, circa le decisioni assunte, nei confronti degli interessati e dell'Ufficio scolastico regionale competente, il quale a sua volta notizia il Ministero dell'istruzione che fissa tempi e modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria (comma 5).
Qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente stabilisce le modalità con cui l'esame stesso debba proseguire, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie (comma 6).
L'articolo 27 detta le modalità di verbalizzazione delle operazioni di esame da parte della sottocommissione (comma 1).
La verbalizzazione descrive le attività in maniera sintetica e fedele, esplicitando le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, nonché garantendo la trasparenza delle attività e che le deliberazioni siano congruamente motivate (comma 2).
Per la verbalizzazione è previsto il ricorso all’applicativo “Commissione web
[26]
”, salvo motivata impossibilità (comma 3).
Articolo 28
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
L'articolo 28 descrive le modalità di attribuzione del voto finale e di certificazione, nonché gli ulteriori adempimenti a conclusione dell'esame di Stato.
Le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti prendono avvio subito dopo la conclusione dei colloqui (comma 1).
Quanto all'attribuzione del punteggio finale, l'ordinanza ripropone l'impianto dell'articolo 18 ("esiti dell'esame") del citato d.lgs 62/2017, che reca la disciplina in via ordinaria, con alcune specifiche modifiche che interessano l'anno scolastico 2021/2022, la principale delle quali riguarda la rimodulazione dei punteggi riservati al credito scolastico e alle prove dell'esame di Stato.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venti punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per ciascuna prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti (comma 2).
Rispetto alla disciplina ordinaria, l'ordinanza opera dunque la seguente rimodulazione: al credito scolastico vengono aggiunti dieci punti (il punteggio massimo è fino a cinquanta e non fino a quaranta come previsto all'art.18, comma 1), alle prove scritte sono sottratti cinque punti per ciascuna di esse (il punteggio massimo è fino a quindici punti e non fino a venti, come previsto all'articolo 18, comma 2), mentre rimane invariato il punteggio massimo attribuibile al colloquio (l'art.18, comma 2, già prevede un punteggio fino a 20 punti).
Per il superamento dell’esame di Stato, il punteggio minimo è di sessanta centesimi (comma 3).
Il punteggio massimo e quello minimo sono dunque i medesimi previsti in via ordinaria.
Alla sottocommissione è attribuita la facoltà di integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti "sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera c)", del presente provvedimento.
Al riguardo, si ricorda (cfr. la relativa scheda di seduta) che la richiamata lettera c) stabilisce che tale facoltà è attivabile ove il candidato "abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti".
La condizione da ultimo richiamata corrisponde alla disciplina prevista in via ordinaria dal d.lgs. 62/2017
[27]
. Tale facoltà, in via ordinaria, si fonda sulla ratio di premiare gli studenti che si siano distinti nell'ambito sia del profitto scolastico (in quanto si richiede di aver conseguito un credito pari ad almeno trenta punti sui quaranta totali) sia delle prove finali (in quanto si richiedono "almeno" cinquanta punti sui sessanta totali).
La previsione, nel differente contesto normativo definito dal presente provvedimento, pare non tener conto della richiamata rimodulazione dei punteggi (cfr. supra) con cui si è inteso valorizzare ancor di più il credito formativo
[28]
e ridurre il peso delle prove scritte. Il punteggio integrativo, come disciplinato nella presente ordinanza, non pare più conforme alla ratio iniziale, bensì ad assicurare un punteggio aggiuntivo esclusivamente a coloro che abbiano conseguito il punteggio massimo nelle prove d'esame (ovvero cinquanta punti su cinquanta), a condizione che abbiano un credito formativo almeno di poco superiore alla sufficienza (trenta punti su cinquanta).
Si valuti l'opportunità di un approfondimento, con particolare riferimento alla modifica della disciplina del punteggio integrativo che tenga conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dalla presente ordinanza.
Alla sottocommissione spetta altresì la facoltà di attribuire all’unanimità la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4 e che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe (comma 5).
Fra gli adempimenti successivi allo svolgimento e valutazione delle prove, si segnala la relazione conclusiva sull’andamento generale dell’esame di Stato a cura del coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, da trasmettere al competente Ufficio scolastico regionale, alla Direzione generale competente e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato (comma 6).
Al rilascio dell’attestato di credito formativo (per i candidati con disabilità o con DSA), nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, provvedono i presidenti delle commissioni, tranne nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, nel qual caso delegano il dirigente/coordinatore a provvedere (comma 7).
Il citato decreto ministeriale n. 88 dispone l'adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente
[29]
, ad esso allegati.
I certificati attestanti il conseguimento dei titoli di studio (ma non il diploma in originale in quanto tale, non essendo quest'ultimo assimilabile ad un certificato) recano, come previsto dall'ordinamento in via generale, una dicitura con cui si esclude che gli stessi possano essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (comma 8).
Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac ed EsaBac techno (cfr. la scheda di lettura dell'art.23), le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI (comma 9).
Il SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) è un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora.
Ai sensi del comma 10, i cui contenuti sono già in parte anticipati al comma 7, al termine dell’esame, ove possibile, la commissione provvede a consegnare i diplomi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Con specifico riferimento agli esami EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è invece consegnato in tempi successivi.
Il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono infine resi disponibili agli studenti nell’apposita piattaforma (comma 11).
Articolo 29
(Pubblicazione dei risultati)
L'articolo 29 contiene indicazioni riguardanti le modalità di pubblicazione dei risultati dell'esame di Stato.
Nello specifico, si prevede l'affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, alla quale accedono gli studenti della classe di riferimento (comma 1). In caso di mancato superamento dell’esame è prevista la sola dicitura “Non diplomato”.
In modo analogo si dà conto dell'esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno (comma 3).
Il punteggio finale è riportato sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame (comma 2).
Al comma 4 si prevede che l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso degli studenti cui sia stata attribuita la lode ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
Il richiamato d.lgs. n.262 del 2007, recante "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", dispone, all'articolo 7, comma 2, che gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.
Articolo 30
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
L'articolo 30 disciplina i casi in cui, nell'evenienza in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, lo svolgimento dei lavori delle commissioni e del colloquio possano avvenire in videoconferenza. Tale possibilità è comunque esclusa con riferimento all'effettuazione delle prove scritte (comma 1, lett. a))
Nel caso in cui non sia possibile, a motivo della recrudescenza della pandemia, applicare le eventuali misure stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, il presidente della commissione informano l'Ufficio scolastico regionale competente per le conseguenti valutazioni e decisioni (comma 1, lett. b)).
Inoltre il presidente dispone la partecipazione in videoconferenza di uno o più commissari d’esame qualora siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, fermo restando il dovere di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte (comma 1, lett. c)).
Dell’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica si dà conto nel verbale (comma 2).
Articolo 31
(Versamento della tassa erariale e del contributo)
L'articolo 31 disciplina le modalità di versamento:
i) della tassa erariale cui sono tenuti sia i candidati interni all'atto di iscrizione all'esame (comma 1), sia quelli esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione (comma 2);
ii) dell’eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, che è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La quantificazione del contributo è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Lo stesso è restituito, su istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio e può essere variato (con conseguente conguaglio o rimborso) in caso di eventuale cambio di assegnazione d’istituto, ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore o minore.
Articolo 32
(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)
L'articolo 32, composto da un unico comma, detta indicazioni al fine di assicurare la tenuta degli atti e dei documenti relativi agli esami di Stato, nonché l'esercizio del diritto di accesso ai medesimi.
Nello specifico, i predetti atti e documenti sono consegnati con apposito verbale al dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso quest'ultimo, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
L'articolo 33 stabilisce che i termini indicati nella presente ordinanza siano di diritto prorogati al giorno seguente nell’ipotesi in cui cadano in un giorno festivo.
L'articolo 34 detta disposizioni ad hoc riferite agli esami di Stato che si svolgono nella Regione Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane all’estero.
Nello specifico, nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta è svolta una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese (comma 1).
A tal fine l'ordinanza richiama la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 2018, recante " Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta".
Sul punto, nelle premesse del presente schema di decreto, si precisa che il Governo ha ritenuto di accogliere uno specifico rilievo contenuto nel parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sul presente provvedimento, in cui si fa presente che l'effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana rende necessaria l'effettuazione della prova scritta di lingua francese. Il Consiglio superiore ha richiamato l'attenzione sulla legge costituzionale n.4 del 1948, che riconosce la parità linguistica tra francese e italiano.
Nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano la terza prova scritta (in lingua tedesca) è sostituita da una prova orale, di cui si tiene conto nell’ambito della valutazione del colloquio (comma 2).
Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la terza prova scritta è sostituita da una prova orale e di essa si tiene conto nell’ambito della valutazione di quest’ultimo. Al fine di recepire uno specifico rilievo contenuto nel citato parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sul presente provvedimento, si precisa che tale prova orale si svolge nella stessa giornata del colloquio (comma 3).
Al riguardo, l'ordinanza non specifica quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta, che ai sensi della presente ordinanza dovrà svolgersi oralmente, nelle scuole con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
Si valuti l'opportunità di un approfondimento.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli esami svolti dagli studenti che frequentano le scuole italiane all’estero, fatto salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione, adottati qualora sia indispensabile adattare l’applicazione della presente ordinanza all’evoluzione della situazione epidemiologica nei Paesi in cui operano tali scuola (comma 4).
Articolo 35
(Disposizioni organizzative)
L’articolo 35 reca disposizioni organizzative.
Il comma 1, prevede che - ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti - i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali (USR) valutino l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o alle strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
Il comma 2 dispone che l’invio della prima prova scritta sia effettuato attraverso il cd. "plico telematico" (cfr. articolo 18), contenente i testi della prima prova scritta.
Ciascuna sede di esame è destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura. Il dirigente scolastico, ai fini della ricezione del plico, è tenuto a garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un "referente di sede".
Il comma 3 prevede che le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame, dettate dalla ordinanza in esame, siano diramate con successive indicazioni.
Il comma 4 prevede che i dirigenti preposti agli USR dispongano, ove necessario, lo svolgimento dei colloqui in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.
Si dispone, infine, la trasmissione dell'ordinanza in esame ai competenti organi di controllo.
[1] Attraverso la quale la commissione può assegnare al colloquio fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento gli indicatori, i livelli, i descrittori e i punteggi riportati in griglia.
[2] Recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
[3] Il citato art. 37, comma 3, prevede che "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente".
[4] Il citato art. 4, comma 11, prevede che "Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".
[5] Vale a dire i candidati in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento, ovvero i candidati in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 226 del 2005.
[6] Il richiamato art. 16, comma 1, prevede che "Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati".
[7] Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha rilevato che "Per evitare contenzioso, conflitti e difformità sul territorio nazionale" sarebbe stato necessario "chiarire quali siano i casi in cui è possibile effettuare il colloquio in videoconferenza e in che rapporto ciò si configuri con la sessione suppletiva"
[8] Il richiamato art. 17, comma 1, dispone che "Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori".
[9] Le Linee guida sono state adottate in attuazione dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, comma successivamente abrogato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 61 del 2017, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
[10] Si ricorda che, in data 7 febbraio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno stipulato il Protocollo di intesa per la definizione dei criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 226 del 2005 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto (cfr. la scheda relativa all'articolo 3).
[11] La richiamata lettera c) dell’art. 10, comma 1, del DPR 89/2010 reca uno dei criteri sulla base dei quali sono riordinati i percorsi dei licei. Nello specifico, essa dispone che "la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale".
[12] La richiamata lettera a) dell’art. 5, comma 3, del DPR 87/2010 disciplina la quota di autonomia che gli istituti professionali possono utilizzare sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.
[13] La richiamata lettera a) dell’art. 5, comma 3, del DPR 88/2010 disciplina la quota di autonomia che gli istituti tecnici possono utilizzare sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.
[14] Il richiamato art. 20, comma 5, dispone che "alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame".
[15] Il richiamato art. 20, comma 13, dispone che "in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto".
[16] Il richiamato art. 17, comma 3, dispone che "la prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato".
[17] "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado".
[18] Per la prima prova si richiama il quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la seconda prova si ha riguardo ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, da convertirsi in quindicesimi sulla base della tabella 2 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
[19] Tale disposizione subordina l'ammissione all'esame di Stato alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui è sostenuto l'esame medesimo alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro.
[20] Cfr. art.10 del presente provvedimento e la relativa scheda di lettura.
[21] Le due prove scritte costituiscono, nell’ambito dell’esame di Stato, la quarta prova scritta. Tale prova, che ha la durata totale di 6 ore ed è effettuata successivamente allo svolgimento della terza prova scritta, comprende la prova scritta di lingua e letteratura francese (4 ore) e la prova scritta di storia in lingua francese (2 ore). La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l’effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese.
[22] Recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107".
[23] Tale attestato è disciplinato ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017, già richiamato in sede di illustrazione dell'articolo 24.
[24] Di ciò non vi è alcuna risultanza né nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico alla quale accedono gli studenti della classe di riferimento.
[25] Con riferimento al colloquio, l'impedimento deve essere tale da non consentire neppure lo svolgimento in videoconferenza.
[26] Come si legge sulla pagina web del Ministero dell'istruzione ad esso dedicata, "Commissione web è l'applicativo realizzato dal Ministero per la gestione delle attività connesse agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, messo a disposizione delle Commissioni d’esame".
[27] Come previsto in via ordinaria dall'art.18, comma 5, del d.lgs. 62/2017, esplicitamente richiamato dall'articolo in commento, tale facoltà è attivabile ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.
[28] Con l'attribuzione a quest'ultimo di un punteggio massimo fino a cinquanta punti, il medesimo riservato alle prove dell'esame di Stato.
[29] Il modello del curriculum dello studente riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e si compone di tre parti: 1) una prima, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito; 2) una seconda, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni; 3) una terza, denominata “Attività extrascolastiche”, a cura dello studente, che contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.