Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 22 febbraio 2022 |
Indice |
Premessa|Presupposti normativi|Contenuto|Pareri e relazioni allegate| |
PremessaL'atto del Governo AG 356 reca lo schema di ordinanza del Ministero dell'istruzione recante "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (cosiddetto esame di maturità). Esso - come ricorda la relazione illustrativa - è stato predisposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 22 del 2020 (legge n. 41 del 2020). In particolare - prosegue la relazione illustrativa - il suddetto art. 1, comma 956, dispone che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22...". Lo schema di provvedimento - anticipa la relazione illustrativa - dispone che le commissioni siano presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e siano composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, in deroga all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017 (che prevede che siano costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni), conformemente alla citata disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 22 del 2020 (che prevede che, nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione disciplinano le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione). Lo schema di provvedimento - chiosa la relazione illustrativa - è stato oggetto di informativa sindacale preventiva ed è stato trasmesso al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) per il prescritto parere, espresso nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022. "Al riguardo, si evidenzia che si è ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI, relativa all'indicazione della data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari, in quanto la tempistica del procedimento di formazione delle commissioni è demandata a successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione". |
Presupposti normativiL'art. 1, comma 956 della legge di bilancio 2021 (legge n. 234 del 2021) reca disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. In particolare, affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure.
Nello specifico, si dispone che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, anche tra quelle che sono state previste dall'art. 1 del
decreto-legge n. 22 del 2020 (L. 41/2020) per l'anno scolastico 2019/2020
[1]. Le misure adottate non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione è analoga –
fatto salvo il riferimento al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e all'invarianza finanziaria - a quanto ha previsto, per l'anno scolastico 2020/2021, l'art. 1, comma 504, della
L. 178/2020 (L. di bilancio 2021)
[2].
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, l'art. 1 del suddetto
D.L. 22/2020 aveva stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare, fra l'altro:
In particolare, con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il
primo ciclo aveva previsto la
rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tener conto altresì di un
elaborato del candidato. Per il
secondo ciclo, aveva previsto l
'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico
colloquio, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei PCTO. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati
esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di
istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, comma 3, lett.
b) e
d), comma 4, lett.
b), c), e d), comma 6, secondo e terzo periodo)
[5];
Parzialmente differente è stata la disciplina prevista dalle ordinanze ministeriali intervenute per l'
anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della
L. 178/2020.
In particolare, in base all'
OM 52 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, per l'ammissione all'esame occorreva aver
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe poteva deliberare, con adeguata motivazione, la
non ammissione.
L'esame – da svolgere
in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevedeva una
prova orale,
condotta a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e
assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. L'elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.
L'elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni che frequentavano i percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
Nel corso della
prova orale dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.
In base all'
OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
[7], l'ammissione dei candidati era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valutava le
deroghe rispetto al requisito di
frequenza per i tre quarti dell'orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. La partecipazione alle
prove nazionali INVALSI e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai
PCTO
non costituivano requisito di accesso.
L'esame – da svolgere
in presenza a partire dal 16 giugno 2021 – prevedeva un
colloquio orale – la cui durata indicativa era di
60 minuti – che
partiva dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che potevano essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L'argomento era assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe indicava anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell'elaborato, che doveva essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.
Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguiva con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l'esposizione dell'esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato doveva dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, doveva dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'educazione civica.
Il
credito scolastico era attribuito fino a un massimo di
60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il
colloquio potevano essere assegnati fino a
40
punti
[8].
[1] Per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, si veda il relativo
dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020 (
AC 2525).
[2] Lo stesso art. 1, comma 504, della L. 178/2020 aveva, invece, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sedi di esame di Stato, le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati. A tale fine, il successivo comma 505 aveva incrementato di complessivi € 30 mln, per il 2021, le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie.
[3] In attuazione, è intervenuta l'
OM 11 del 16 maggio 2020.
[5] In attuazione, sono intervenute, per il
primo ciclo, l'
OM 9 del 16 maggio 2020 e, per il
secondo ciclo, l'
OM 10 del 16 maggio 2020. Successivamente, è intervenuta l'
OM 41 del 27 giugno 2020, concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli
esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della
sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
[6] Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze nn. 9, 10 e 11 del 2020.
[7] Qui gli allegati
C/1,
C/2 e
C/3 – relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali –, l'
allegato A – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno – e l'
allegato B, recante la griglia di valutazione della prova orale.
[8] In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardavano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.
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ContenutoL'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina l'oggetto e le definizioni. In particolare, ai sensi del comma 2, gli Uffici scolastici regionali (di seguito, USR) e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, costituiscono le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nella presente ordinanza. L'articolo 2 reca le disposizioni generali del provvedimento. Il comma 1 prevede che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 956, della legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del d.l. 22/2020, le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano costituite, in ragione di una ogni due classi, in deroga all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 62/2017. Si ricorda che il suddetto art. 1, comma 956, della legge di bilancio 2022 ha disposto che, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ("di terza media") e del secondo ("di maturità") ciclo di istruzione.
L'art.
1, comma 3, lettera c), del d.l. 22/2020, poi, attribuisce al Ministro il potere di modificare le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo, in deroga all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 62/2017, la possibilità che queste siano esclusivamente interne da commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, fatta eccezione, per l'esame di maturità, il presidente che è esterno (l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede invece una commissione con presidente e tre commissari esterni e tre commissari interni).
Il
comma 2 afferma che
commissioni devono essere p
resiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e debbono essere
composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Ai sensi del comma 3, il presidente deve essere nominato dal dirigente preposto all'USR; i commissari sono invece designati dai competenti consigli di classe. Il comma 4 precisa altresì che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, pertanto non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento; a garanzia di tale adempimento si prevede che le inosservanze siano suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare (comma 4).
L'articolo 3 disciplina gli abbinamenti delle classi e delle commissioni, con i connessi adempimenti delle istituzioni scolastiche. Il comma 1 prevede che il dirigente/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line sul portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri: a) ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione; b) l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione; c) l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi; d) l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:
Ai sensi del comma 2, nelle situazioni di cui al comma 1, lettera d), sub iii., iv., v., il commissario o i commissari non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati. Il comma 3, invece, prevede che le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti/coordinatori secondo i criteri illustrati e facendo ricorso agli allegati modelli ES-0 ed ES-C (compilati on line nel sistema SIDI, sistema informativo dell'istruzione, un'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni necessarie per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'amministrazione, e trasformati in formato pdf), debbono essere messe a disposizione dell'USR competente, secondo la tempistica che sarà prevista in un successivo avviso della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Il comma 4 precisa che la compilazione telematica di tali modelli compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari e che i dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione di tale modello devono essere memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali Il comma 5, infine, sancisce che il modello ES-0 deve riproporre il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti e che, in relazione a tale consistenza numerica, le istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.
L'articolo 4 reca gli abbinamenti delle classi/commissioni, con i connessi adempimenti degli Uffici scolastici regionali. Ai sensi del comma 1, l'USR, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, deve valutare le proposte formulate dai dirigenti/coordinatori e provvedere alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri di cui sopra. Il comma 2 prevede che L'USR debba procedere, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari (comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti), secondo l'ordine di sopra riportato e che, in caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'USR può costituire una commissione a sé stante. In ogni caso, il comma 3 specifica che non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Ai sensi del comma 4, svolta l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti/coordinatori, gli USR, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, devono provvedere all'acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame, utilizzando i dati inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta attraverso il modello ES. Il comma 5 interviene con riferimento all'acquisizione nel sistema informativo dei dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d'Aosta; questi devono infatti essere indirizzati al Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgosv@postacert.istruzione.it; il comma 6 invece precisa che gli USR (ovvero gli Ambiti territoriali provinciali ove delegati) e i dirigenti/coordinatori sono responsabili in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi.
L'articolo 5 disciplina il procedimento di selezione dei commissari. A mente del comma 1, ciascun consiglio di classe designa i commissari (anche riunendosi in modalità a distanza); il comma 2 invece prevede che, dopo tale designazione, il dirigente/coordinatore procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'USR per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale. Il consiglio di classe – ai sensi del comma 3 - nella designazione dei commissari, deve operare tenendo presenti i seguenti criteri: a) i commissari devono essere scelti fra docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento; le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi ed ulteriori di licei, istituti professionali e istituti tecnici. b) i commissari devono essere individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline; in ogni caso, deve assicurata la presenza del commissario di italiano e del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell'esame di Stato; c) in ragione della natura trasversale dell'insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento; d) i commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente; e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati; f) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati; g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.
Al riguardo, si precisa che l'
art. 33 della legge 104/1992 disciplina i permessi e le agevolazioni straordinarie riconosciute al lavoratore che assiste una persona affetta da handicap grave (discendente, coniuge, parente o affine entro il terzo grado).
h) deve essere in ogni caso evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno. A mente del comma 4, nel caso in cui il docente, titolare di una disciplina affidata a commissario, sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022 è nominato commissario il supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico
L'articolo 6 reca la disciplina di alcuni criteri particolari da applicarsi in situazioni peculiari. Ai sensi del comma 1, infatti, nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari devono essere designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti; qualora ciò non sia possibile, occorre procedere alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati. Il comma 2 specifica che per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'art. 15, comma 6, del d.lgs. 226/2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia (dove le le parti si impegnano a superare, in via negoziale, i rispettivi ricorsi in Corte Costituzionale in materia di istruzione e formazione professionale, e si impegnano a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa), i commissari designati dal consiglio di classe dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.
Si ricorda che l'art.
15 comma 6 del d.lgs. 226/2005 disciplina un corso di durata annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui previa frequenza consente, al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, di sostenere l'Esame di Stato.
Il comma 3 concerne invece la disciplina delle le classi in cui vi sono studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac e EsaBac techno (un doppio diploma di istruzione secondaria superiore italo-francese); l'ordinanza precisa che in tali classi deve essere assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina di lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di Storia. Ai sensi del comma 4, invece, nelle sezioni con opzione internazionale cinese, deve essere assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (Storia). Se tuttavia il commissario di lingua e letteratura cinese dovesse coincidere con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe deve designare, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari di lingua e letteratura cinese. Il comma 5 sancisce l'obbligo di designare un commissario di lingua e letteratura spagnola e un commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola, nelle classi con opzione internazionale spagnola. Infine, il comma 6 prevede che, nelle sezioni con opzione internazionale tedesca, deve essere garantita la presenza del commissario di lingua e letteratura tedesca e del commissario della disciplina veicolata nella lingua tedesca.
L'articolo 7 disciplina l'elenco dei presidenti di commissione e le istanze di nomina. A mente del comma 1, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 183/2019, presso l'USR è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In conformità al disposto del menzionato decreto, il comma 2 prevede che sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. In linea con il decreto ministeriale, il comma 3 stabilisce che hanno facoltà di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione: a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, illustrate all'articolo 5. b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali; c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico; d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza; e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico; f) i docenti in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale; g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni; i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni; j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni rilevanti del suddetto
d.m. 183/2019 ai fini della piena comprensione della disposizione in esame sono due:
A mente del comma 4, hanno altresì facoltà di presentare istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j): a) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente; b) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza; c) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame; d) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/1992; e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali. Il comma 5 precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto dall'art. 4 del d.m. 183/2019 ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, è riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente nella scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici. Il comma 6 disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione. La disposizione prevede che le istanze di inclusione siano trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS (il portale del Ministero dell'istruzione che consente la presentazione in formato digitale delle istanze), secondo la tempistica adottata con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze. A mente del comma 7, ove, in sede di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali anomalie, debbono provvedere agli adempimenti consequenziali; pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse andranno gestite anche sul modello ES-E. Il comma 8, infine, sancisce che, seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti devono essere elaborati dal sistema informativo e esser trasmessi ai competenti USR, che provvederanno alla loro pubblicazione degli stessi.
L'articolo 8 concerne le modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato. Ai sensi del comma 1, le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo. Il comma 2 prevede che le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato devono essere presentate attraverso il modello ES-1 e che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina. In ogni caso, ai sensi del comma 3, non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari e che, perciò le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche. A mente del comma 4, i presidenti delle commissioni devono essere scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui menzionato decreto n. 183/2019.
In particolare, si evidenzia che sul punto assumono rilevanza - del suddetto decreto ministeriale - l'art. 4, che disciplina l'elenco dei criteri sottesi alla nomina dei presidenti di commissione, e l'art. 7, che disciplina le modalità di assegnazione territoriale dei presidenti stessi.
Inoltre, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'USR può nominare personale non inserito in tale elenco, purché questo sia in possesso dei requisiti che gli aspiranti presidenti di commissione devono avere per la nomina (si tratta di requisiti analiticamente elencati all'art. 4, comma 2, del citato d.m. 183/2019).
Nel dettaglio, la disposizione menzionata sancisce che si deve trattare di:
a) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
b) dirigenti scolastici In servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
c) docenti In servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di presidenza;
e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo n.165 del 2001;
f) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
i) dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
j) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Il comma 5 prevede, inoltre, che le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell'esame di Stato siano trasmesse tramite il modello ES-1 ed esclusivamente on line nel portale POLIS; ai sensi del comma 6, tuttavia, il personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, ha facoltà di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza. Il comma 7 interviene con riferimento alle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e del Friuli-Venezia Giulia in cui la lingua d'insegnamento sia quella slovena oppure in cui l'insegnamento sia impartito in forma bilingue sloveno - italiano, prevedendo che il relativo personale debba trasmettere il modello ES-1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. In ogni caso, la trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 deve avvenire nel rispetto della tempistica prevista con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Infine, il comma 8 sancisce che il personale collocato a riposo, ai fini del conferimento della nomina, deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità di trovarsi nelle situazioni indicate nell'ordinanza in esame.
L'articolo 9 regola il procedimento di controllo dei modelli ES-1. A mente del comma 1, i dirigenti/coordinatori e i dirigenti degli USR ovvero degli Ambiti territoriali provinciali, per quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico: a) la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina, con particolare riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati dagli aspiranti; b) la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili; c) l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti; è infatti consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore. Il comma 2 prevede poi che ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti conseguenti; ciò significa che qualora le modifiche sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno riportate anche sul modello ES-E. Ai sensi del comma 3, inoltre, sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande convalidate dai soggetti responsabili e che non assumono rilevanza le domande revocate (comma 3). Il comma 4, infine, stabilisce che gli USR ovvero gli Ambiti territoriali provinciali e i dirigenti/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.
L'articolo 10 disciplina il procedimento di nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Ai sensi del comma 1, i presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono nominati: a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'art. 7 del d.m. 183/2019;
Sul punto, si ricorda che tale articolo prevede che i presidenti di commissione siano assegnati, in ordine di priorità discendente:
b) all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. 183/2019;
Si tratta dei medesimi criteri già illustrati all'articolo 8.
c) in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del d.m. 183/2019.
Al riguardo, si ricorda che il suddetto
art. 9 precisa che la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti; per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, il comma 2 prevede che le nomine siano subordinate all'inesistenza di preclusioni e di condizioni personali ostative all'incarico, previste agli articoli 13 e 14 del d.m. 183/2019.
Al riguardo, si ricorda che il citato
art. 13 prescrive che i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati:
La disposizione tuttavia specifica che solamente per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.
L'
art.14 invece illustra l'elenco delle condizioni ostative all'incarico di presidente e di commissario; queste sono:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
Infine, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10, i presidenti devono di regola essere nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra; tuttavia, ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
L'articolo 11 disciplina le preclusioni alla nomina in qualità di presidente. Ai sensi dell'unico comma 1, in conformità al disposto dell'articolo 13 del d.m. 183/2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti: a) nell'istituzione scolastica sede di servizio (anche con riferimento alle istituzioni scolastiche di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; b) nelle istituzioni scolastiche del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'articolo. 17; c) nelle istituzioni scolastiche ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno; d) nelle istituzioni scolastiche nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.
Si ricorda che il contenuto del menzionato
art. 13 del
d.m. 183/2019 è stato già illustrato nell'analisi dell'articolo precedente.
L'articolo 12 disciplina poi le condizioni personali ostative all'incarico di presidente. A mente del comma 1, in linea con il disposto dell'art. 14 del d.m. 183/2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente: a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b) avere in corso procedimenti disciplinari; c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima; d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami; e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro; g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
Si ricorda che il contenuto del menzionato
art. 14 del
d.m. 183/2019 è stato già illustrato nell'analisi dell'articolo 10 del presente schema di ordinanza.
Il comma 2 disciplina un'ulteriore serie di condizioni personali ostative all'assunzione dell'incarico di presidente, sancendo infatti che esso è altresì precluso a: a) docenti designati commissari; b) docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari; c) personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato; d) personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni entri in servizio dopo il 30 aprile 2022; e) personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
L'articolo 13 disciplina l'esonero dall'incarico del personale. L'unico comma 1 prevede, infatti, che i dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli USR, non sia praticabile soluzione alternativa, siano esonerati dall'incarico.
L'articolo 14 reca disposizioni che concernono il personale non utilizzato nelle operazioni di esame. Ai sensi del comma 1, al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2022; il comma 2 precisa inoltre che i dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
L'articolo 15 disciplina, nell'ambito della nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato, la nomina su preferenza e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza. Ai sensi del comma 1, conformemente al disposto dell'art. 4, commi 1 e 4, del d.m. 183/2019, i presidenti di commissione devono essere nominati dal dirigente preposto all'USR attingendo dall'elenco regionale dei presidenti, salvo quanto si dirà a proposito dell'articolo 18.
Al riguardo, si rileva che il comma 1 dell'
art. 4 del menzionato decreto sancisce che i presidenti di commissione debbono essere nominati annualmente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale, fatto salvo quanto previsto al
comma 4; quest'ultimo prevede che, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, in caso di esaurimento dell' elenco regionale, il dirigente preposto all' Ufficio scolastico regionale possa nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui al comma 2 (si tratta delle categorie che devono orientare l'USR, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, nella nomina dei presidenti di commissione e che sono state illustrate nell'analisi dell'articolo 8 della presente ordinanza).
Il
comma 2 prevede inoltre che le
nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili (tenute alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1), devono essere
disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando precedenza a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.
Ai sensi del
comma 3, le
sedi
esprimibili sono i distretti scolastici, ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio,
nonché i
comuni della provincia di servizio o di residenza, purché questa sia compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza; in ogni caso, è sancita
l'impossibilità di
richiedere
sedi al di
fuori
dell'ambito provinciale.
Il
comma 4, infine, afferma che,
prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla
nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia.
L'assegnazione d'ufficio deve essere effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza,
nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia; in
assenza dell'opzione, si procede a partire dal
comune di servizio.
L'articolo 16 disciplina, nell'ambito della nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato, la nomina su preferenza e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo. Ai sensi del comma 1, successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1; anche in questo caso deve essere data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza. Il comma 2 specifica che le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza; non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale. Ai sensi del comma 3, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti; l'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia; in modo del tutto simile rispetto a quanto previsto nell'articolo precedente, in assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio. Il comma 4, infine, prevede che l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.
L'articolo 17 disciplina le nomine residuali dei presidenti in ambito regionale nelle province con non più di quattro distretti. A mente del comma 1, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.m. 183/2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale.
Si ricorda che l'art.
13 comma 2 del
d.m. 183/2019 prevede, in deroga al comma 1, che solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si possa procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.
Il medesimo comma 1 della disposizione in commento precisa che occorre comunque garantire l'osservanza di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. 183/2019, di seguito specificate: a) divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; b) divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni scolastici precedenti l'anno in corso; c) divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno. Ai sensi del comma 2, inoltre, in caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'USR può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza. In ogni caso, il comma 3 stabilisce che i posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'USR competente. A mente del comma 4, conformemente al disposto dell'articolo 9 del d.m. 183/2019, la preferenza nella nomina dei presidenti, nell'ambito delle categorie di personale di cui all'art. 4 del citato decreto, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.
Al riguardo, si ricorda che il contenuto dell'
art. 9 del d.m. 183/2019 è stato già illustrato nell'analisi dell'articolo 10 della presente ordinanza; le categorie di cui all'
art. 4 del citato decreto, invece, sono state illustrate nell'ambito del commento dell'articolo 8 dell'ordinanza in analisi.
Il comma 5 precisa in ogni caso che, parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica. Ancora, il comma 6 stabilisce che l'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, debba avvenire secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione, integrato con l'elenco delle scuole paritarie (comma 6). Ai sensi del comma 7, tuttavia, qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso sono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.
L'articolo 18 regola la nomina diretta dei presidenti di commissione da parte dei dirigenti preposti agli USR. Ai sensi del comma 1, al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, i dirigenti preposti agli USR provvedono, in subordine alle ordinarie operazioni di nomina, alle nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del d.m. 183/2019.
Si ricorda che le categorie di cui all'art. 4, comma 2 del citato decreto sono state illustrate nell'ambito dell'analisi dell'art. 8 dell'ordinanza in esame.
Il comma 2 stabilisce inoltre che i dirigenti preposti agli USR, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì: a) le istanze di nomina in qualità di presidente dei docenti di cui all'art. 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) (docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con determinati anni di servizio di ruolo e ulteriori requisiti), e, conseguentemente, dei docenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e) (docenti in servizio in istituti statali con determinati requisiti), purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell'espletamento degli esami di Stato. b) le istanze di nomina in qualità di presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di ruolo ovvero di tipo A e B. Ai sensi del comma 3, inoltre, qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla copertura delle necessità, l'USR procede all'assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri: a) commissione istituita presso la medesima istituzione scolastica; b) commissione istituita presso le istituzioni scolastiche viciniori. Il comma 4 specifica che i dirigenti preposti agli USR, con riferimento alle specifiche situazioni, hanno la facoltà di anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2. Ai sensi del comma 5, inoltre, per quanto concerne le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, restando invece fermo il divieto di esercizio presso l'istituzione scolastica di servizio. A mente del comma 6, qualora le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 non risultassero sufficienti alla copertura delle esigenze, i dirigenti preposti agli USR sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio. Infine, il comma 7 stabilisce che, per le operazioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione di sua competenza, il dirigente scolastico impegnato nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo deve individuare, con apposita delega, un docente che svolge le funzioni di presidente della commissione d'esame.
L'articolo 19 disciplina la fase finale di nomina delle commissioni di esame. Ai sensi del comma 1, al termine del procedimento di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli USR, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti. Il comma 2 prevede inoltre che provvedimenti di nomina siano notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di un'e-mail alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS. In virtù del comma 3, in caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica. Per quanto concerne i restanti provvedimenti di nomina agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, il comma 4 prescrive che questi siano notificati ai diretti interessati dagli USR attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali. A mente del comma 5, gli USR devono adottare e notificare il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente dai risultati del procedimento informatizzato e allegando modelli ES-C; il comma 6 specifica inoltre che gli USR e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della nomina dei presidenti nell'ambito territoriale e nella scuola stessa. Infine, il comma 7 sancisce che eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli USR, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.
L'articolo 20 disciplina l'impedimento ad espletare l'incarico; ai sensi del comma 1, siffatto impedimento deve essere comunicato immediatamente all'USR competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione. Il comma 2 prevede che l'impedimento ad espletare l'incarico da parte dei commissari deve essere comunicato immediatamente anche al proprio dirigente/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione. Infine, il comma 3 afferma che la documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'USR e al proprio dirigente/coordinatore, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
L'articolo 21, infine, disciplina le commissioni nelle scuole italiane all'estero prevedendo, nel suo unico comma 1, che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero siano diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
Pareri e relazioni allegateLo schema di ordinanza in esame (che contiene 3 allegati) è corredato di relazione illustrativa e del parere su tale schema approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 7 febbraio 2022. |