Disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 22 febbraio 2022 |
Indice |
Premessa|Presupposti normativi|Contenuto|Pareri e relazioni allegate| |
PremessaL'atto del Governo AG 354 reca lo schema di ordinanza del Ministero dell'istruzione concernente gli "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (ex esami di terza media). Esso - come ci ricorda la relazione illustrativa – è il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2021), sono adottate, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, specifiche misure sullo svolgimento degli esami del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 in deroga alla disciplina ordinaria (decreto legislativo n. 62 del 2017, recante " Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" e DM 741 del 2017, recante "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione", che attua il predetto decreto legislativo. A differenza delle precedenti ordinanze derogatorie – prosegue la relazione illustrativa – riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (rispettivamente l'OM n. 9/2020 e l'OM n. 52/2021) che non avevano contemplato lo svolgimento delle prove scritte, "la presente ordinanza ministeriale relativa all'anno scolastico 2021/2022 prevede di ricondurre l'esame di Stato quasi interamente all'assetto dell'esame di Stato ordinario svoltosi fino all'anno scolastico 2018/19, prima della pandemia, con lo svolgimento in presenza della prova scritta di italiano, della prova scritta sulle competenze logico-matematiche e di un colloquio. L'esame di Stato per l'anno scolastico 2021/2022 si pone nell'ottica di contemperare il riconoscimento delle difficoltà connesse ad un percorso scolastico discontinuo, svoltosi negli ultimi due anni sia in presenza che a distanza, con la prospettiva di un progressivo ritorno alla continuità e all'ordinarietà. Pertanto, sono previsti due principali aspetti di deroga rispetto al regime ordinario: le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame e l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio anziché nella specifica prova scritta articolata in due sezioni prevista dal d.lgs. n. 62 del 2017. Inoltre, in base dell'evolversi della situazione epidemiologica, viene contemplata la possibilità di svolgere in videoconferenza il colloquio previsto nell'ambito dell'esame. Poiché l'eliminazione della sola prova scritta relativa alle lingue straniere non incide sulla maggior parte delle disposizioni ordinarie, l'ordinanza fa rinvio in più articoli al DM 741/2017, attuativo del d.lgs.n. 62 del 2017. In particolare, rimangono invariate: - la modalità di svolgimento dell'esame per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, in ospedale e istruzione domiciliare - le modalità di attribuzione del voto finale - l'organizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni - l'ammissione e partecipazione all'esame dei candidati privatisti". In data 7 febbraio 2022 – aggiunge la relazione illustrativa - il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale, richiedendo la riproposizione dell'esame di Stato nelle modalità previste dalla citata ordinanza ministeriale 52/2021 per l'anno scolastico 2020/2021, ovvero la sostituzione di tutte le prove scritte con la predisposizione e presentazione durante la prova orale di un elaborato sulla base di una tematica definita dal consiglio di classe, dal momento che - recita il parere - la "presente ordinanza non sembra tenere conto delle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali degli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, che da marzo 2020 hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale". La relazione illustrativa chiosa affermando che si "è ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico". |
Presupposti normativiL'art. 1, comma 956 della legge di bilancio 2021 (legge n. 234 del 2021) reca disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. In particolare, affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure.
Nello specifico, si dispone che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, anche tra quelle che sono state previste dall'art. 1 del
decreto-legge n. 22 del 2020 (L. 41/2020) per l'anno scolastico 2019/2020
[1]. Le misure adottate non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione è analoga –
fatto salvo il riferimento al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e all'invarianza finanziaria - a quanto ha previsto, per l'anno scolastico 2020/2021, l'art. 1, comma 504, della
L. 178/2020 (L. di bilancio 2021)
[2].
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, l'art. 1 del suddetto
D.L. 22/2020 aveva stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare, fra l'altro:
In particolare, con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il
primo ciclo aveva previsto la
rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tener conto altresì di un
elaborato del candidato. Per il
secondo ciclo, aveva previsto l
'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico
colloquio, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei PCTO. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati
esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di
istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, comma 3, lett.
b) e
d), comma 4, lett.
b), c), e d), comma 6, secondo e terzo periodo)
[5];
Parzialmente differente è stata la disciplina prevista dalle ordinanze ministeriali intervenute per l'
anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della
L. 178/2020.
In particolare, in base all'
OM 52 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, per l'ammissione all'esame occorreva aver
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe poteva deliberare, con adeguata motivazione, la
non ammissione.
L'esame – da svolgere
in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevedeva una
prova orale,
condotta a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e
assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. L'elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.
L'elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni che frequentavano i percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
Nel corso della
prova orale dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.
In base all'
OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
[7], l'ammissione dei candidati era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valutava le
deroghe rispetto al requisito di
frequenza per i tre quarti dell'orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. La partecipazione alle
prove nazionali INVALSI e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai
PCTO
non costituivano requisito di accesso.
L'esame – da svolgere
in presenza a partire dal 16 giugno 2021 – prevedeva un
colloquio orale – la cui durata indicativa era di
60 minuti – che
partiva dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che potevano essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L'argomento era assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe indicava anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell'elaborato, che doveva essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.
Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguiva con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l'esposizione dell'esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato doveva dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, doveva dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'educazione civica.
Il
credito scolastico era attribuito fino a un massimo di
60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il
colloquio potevano essere assegnati fino a
40
punti
[8].
[1] Per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, si veda il relativo
dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020 (
AC 2525).
[2] Lo stesso art. 1, comma 504, della L. 178/2020 aveva, invece, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sedi di esame di Stato, le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati. A tale fine, il successivo comma 505 aveva incrementato di complessivi € 30 mln, per il 2021, le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie.
[3] In attuazione, è intervenuta l'
OM 11 del 16 maggio 2020.
[5] In attuazione, sono intervenute, per il
primo ciclo, l'
OM 9 del 16 maggio 2020 e, per il
secondo ciclo, l'
OM 10 del 16 maggio 2020. Successivamente, è intervenuta l'
OM 41 del 27 giugno 2020, concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli
esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della
sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
[6] Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze nn. 9, 10 e 11 del 2020.
[7] Qui gli allegati
C/1,
C/2 e
C/3 – relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali –, l'
allegato A – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno – e l'
allegato B, recante la griglia di valutazione della prova orale.
[8] In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardavano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.
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ContenutoL'articolo 1 del provvedimento in esame reca le finalità e le definizioni. In particolare, si precisa che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (al termine della scuola secondaria di primo grado) si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica (comma 2). Il comma 3 reca le definizioni.
L'articolo 2 regola l'espletamento dell'esame di Stato.
Ai sensi del comma 1, in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9-bis, del DPR n. 249 del 1998.
Si ricorda che il suddetto
comma 6 dell'art. 4 del DPR 249/1998 prevede che
le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Il
comma 9-bis, poi, prevede che, con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 (che fa riferimento alla commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone), nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico,
la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Il voto di ammissione – secondo il comma 2 - è attribuito in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017 (che prevede che il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo sia espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo (comma 3). L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito, ai sensi del comma 4, da: a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017; b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017; c) colloquio, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017.
Si ricorda che il suddetto
art. 7 del DM 741/2017 prevede che
la prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno
3 terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
[1], con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle 3 tracce sorteggiate.
Il citato
art. 8 del medesimo DM 741/2017, poi, prevede che la
prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
La commissione
predispone almeno 3 tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
Il suddetto
art. 10 del DM 741/2017, infine, prevede che
il colloquio sia finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze,
abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle citate
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una
prova pratica di strumento.
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica (comma 5). Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento (comma 6). Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui sopra si svolge con le modalità previste dall'art. 14 del DM 741/2017 (comma 7).
Si ricorda che il suddetto art. 14 del DM 741/2017 prevede, per lo svolgimento dell'esame di Stato, che la sottocommissione (prevista e disciplinata dall'art. 4, commi 6 e 7 del medesimo DM 741/2017, ma senza che il testo in esame rimandi a tale riferimento normativo) se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 del medesimo DM 741/2017. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170 del 2010, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal citato art. 13 del medesimo DM 741/2017. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge n. 170 del 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e della legge n. 104 del 1992, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato (comma 8). Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 15 del DM 741/2017 (comma 9).
Si ricorda che l'
art. 15 del suddetto DM 741/2017 prevede che
l'alunna o l'alunno,
ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
L'ammissione all'esame di Stato viene disposta ai sensi dall'art. 22, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 62 del 2017 (che disciplina la valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale). Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della
prova nazionale di cui all'art. 7, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 62 del 2017 (cosiddetta
prova INVALSI, che si svolge di regola entro il mese di aprile), tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta
nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento suddetta prova nazionale INVALSI. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 del medesimo DM 741/2017 (che regola la determinazione del voto finale dell'esame di Stato e gli adempimenti conclusivi della procedura).
Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'art. 5 del DM 741/2017, che regola la riunione preliminare dell'esame di Stato e il calendario delle operazioni (comma 10).
Si anticipa, in proposito, che l'art. 10 del presente provvedimento prevede – in via residuale – che restino ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza. Tra gli articoli del predetto DM non richiamati espressamente nel presente provvedimento (ma comunque applicabili, ove compatibili con la presente ordinanza) si ricorda l'art. 4, relativo alle sedi d'esame e alle commissioni d'esame (si ricorda che l'atto del Governo n. 356, uno dei 3 schemi d'ordinanza predisposti dal Governo in vista dei prossimi esami di fine ciclo d'istruzione, ha ad oggetto esclusivo le "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022").
Si ricorda che il suddetto
art. 4 del DM 741/2017 prevede che siano
sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una
commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di
Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico appartenente al ruolo della scuola secondaria. Per ogni
istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il
coordinatore delle
attività educative e didattiche.
La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
L'articolo 3 regola le modalità per l'attribuzione della valutazione finale.
Nello specifico, il comma 1 prevede che la commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'art.13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame (comma 2). L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (comma 3). Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (comma 4).
Si ricorda che il suddetto art.
13 del DM 741/2017 prevede che
, ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica
. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "
esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.
L'articolo 4 regola l'esame di Stato per i candidati privatisti.
Ai sensi del comma 1, i candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dal descritto art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente schema di ordinanza. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore (comma 2). L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi (comma 3).
Si ricorda che il suddetto
art. 3 del DM 741/2017 prevede che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di
candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame,
il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle predette prove.
L'articolo 5 disciplina le prove standardizzate (prove INVALSI) e la certificazione delle competenze.
Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'art. 7 del decreto legislativo 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato (comma 1). Ai sensi dell'art. 2 del DM 742/2017, relativo alla finalità delle certificazioni delle competenze, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del medesimo DM 742/2017 (comma 2).
Si ricorda che il suddetto
art. 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede che
l'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività effettua rilevazioni nazionali
attraverso prove standardizzate,
computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in
italiano,
matematica e
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Le predette prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il
Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le suddette prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
Il citato
art. 2 del DM 742/2017, poi, prevede che la
certificazione delle competenze è rilasciata
al termine della classe quinta di scuola primaria e al
termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. L'
art. 4 del medesimo DM 742/2017, inoltre, prevede, al comma 1, che sia adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, riportato all'allegato B dello stesso decreto.
Tale modello, a mente del
comma 2,
è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di
italiano e
matematica. Ai sensi del
comma 3 del medesimo art. 4, poi, il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della
lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.
L'articolo 6 prevede le disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero.
Ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui allo schema di ordinanza in esame si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio (comma 2). Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo n. 64 del 2017, che reca la "Disciplina della scuola italiana all'estero", anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti (comma 3).
L'articolo 7 disciplina l'esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti.
Ai sensi del comma 1, l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello–primo periodo didattico, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da: a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale; b) prova scritta relativa all'asse matematico; c) colloquio pluridisciplinare.
Si ricorda che il suddetto
art. 4, comma 2 del DPR 263/2012 prevede che i percorsi di primo livello di istruzione degli adulti siano articolati in due periodi didattici, dei quali il primo, quello di cui alla
lettera a) finalizzato al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo.
Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015 (per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello (comma 2). Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica (comma 3). L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012 (definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto), in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente (comma 4). L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti (comma 5). Tali disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191, che prevede che per i candidati per i quali il patto formativo individuale prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2022, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti (comma 6). All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze (comma 7). Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione per la definizione del Patto formativo individuale, di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo, in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio, di cui al citato art. 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023 (comma 8).
L'articolo 8 disciplina l'effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza.
Ai sensi del comma 1, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'art. 15 del DM 741/2017 (il cui contenuto è stato illustrato in relazione all'art. 2, comma 9 del presente provvedimento), i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza (comma 2). Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza (comma 3). Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (comma 4). Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui al presente schema di ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali (comma 5).
L'articolo 9 reca la disciplina per i candidati assenti e le sessioni suppletive. Ai sensi dell'unico comma 1, per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
L'articolo 10 che reca le disposizioni finali, prevede – come anticipato - che restino ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza (disposizioni - come visto - in parte già singolarmente richiamate, a determinati fini, agli articoli 2, 3, 4 e 8 del presente provvedimento).
[1] Nel 2018 sono stati pubblicati i
Nuovi scenari in relazione alle
Indicazioni nazionali.
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Pareri e relazioni allegateLo schema di ordinanza in esame è corredato di relazione illustrativa e del parere su tale schema approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 7 febbraio 2022 (sul parere si rinvia al paragrafo "premessa" del presente dossier). |