Istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca 17 novembre 2021 |
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Presupposti normativi|Contenuto||| |
Presupposti normativiLa disciplina generale
L'art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (L. finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero.
Per quanto concerne l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (così denominato in base all'art. 2 del d.lgs. 300/1999, a seguito dell'unificazione dei due previgenti Ministeri), la tabella 1 ha previsto l'accorpamento dei contributi previsti dagli atti normativi sotto indicati:
(
importi in migliaia di euro)
Ha, altresì, prescritto che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Aveva, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB veniva quantificata annualmente nella tab. C della legge di stabilità. A seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), operata con L. 163/2016, gli stanziamenti sono ora determinati direttamente dalla sezione II della legge di bilancio.
Sono stati, pertanto, unificati in un'unica UPB (UPB 25.1.2.1 - cap. 5843) i contributi agli
istituti scientifici speciali (poi
ridenominati, in base al DM 44/2008, che ha abrogato il DM 623/1996, "
enti privati che svolgono attività di ricerca") e quelli ai c.d. enti operanti nel campo della didattica facenti capo, rispettivamente, al settore dell'università e della ricerca e al settore dell'istruzione.
A seguito della riarticolazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due distinti dicasteri durante la XV legislatura (D.L. 181/2006 - L. 233/2006), le relative risorse, a partire dal 2007, sono state riallocate nei due stati di previsione.
Successivamente, malgrado la riunificazione dei due Ministeri operata nella XVI legislatura (art. 1 del D.L. 85/2008 – L. 121/2008), le somme assegnate agli enti privati di ricerca e agli enti operanti nel campo della didattica hanno continuato ad essere allocate in capitoli distinti.
Inoltre, come meglio si vedrà nel successivo paragrafo, per l'erogazione dei contributi agli enti privati di ricerca è stata definita una nuova procedura, che non prevede più la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari di un decreto ministeriale annuale.
Da ultimo, a seguito di quanto disposto dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – che ha istituto il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), con contestuale soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – l'importo destinato agli enti privati di ricerca è allocato nel cap. 1679/pg. 1 dello stato di previsione del MUR, mentre l'importo riservato agli enti operanti nel campo della didattica è allocato sul cap. 1261 dello stato di previsione del MI.
La disciplina specifica per gli (ex) istituti scientifici speciali, ora enti privati di ricerca
I contributi agli istituti scientifici speciali sono stati concessi fino al 2007 sulla base delle indicazioni recate dal regolamento emanato con DM 623/1996. Successivamente, il DM 8 febbraio 2008, n. 44, abrogando il DM 623/1996, ha significativamente modificato il quadro normativo, introducendo, in particolare, oltre alla modifica della denominazione della categoria di beneficiari (da "istituti scientifici speciali" a "enti privati di ricerca"), una nuova procedura in base alla quale gli stessi enti privati di ricerca possono fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale. Quanto all'ambito soggettivo, il DM prevede che sono legittimati a presentare domanda gli enti di ricerca che:
Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, si evidenzia, a titolo di esempio, che alcuni enti inclusi nello schema in esame sono anche destinatari di
contributi erogati dal MIC ai sensi dell'art. 1 della
L. 534/1996, essendo stati inclusi nella
tabella triennale degli
enti culturali 2021-2023 emanata con
D.I. 15 luglio 2021. Si tratta, in particolare, di: Fondazione Giovanni Goria; Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus; Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII; Fondazione di studi storici Filippo Turati; Fondazione Ezio Franceschini Onlus; Istituto italiano di preistoria e protostoria; Istituto nazionale di studi sul Rinascimento; Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino (S.I.S.M.E.L.); Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; Istituto italiano per gli studi storici; Istituto italiano per gli studi filosofici; Fondazione Museo del tessuto di Prato; Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI; Fondazione Adriano Olivetti; Fondazione De Gasperi; Fondazione Giacomo Matteotti; Fondazione Giulio Pastore; Fondazione Gramsci onlus; Fondazione internazionale Nova Spes; Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus; Fondazione Magna Carta; Istituto internazionale Jacques Maritain; Istituto Luigi Sturzo; Istituto nazionale di studi romani; Società Geografica Italiana.
Quanto alla procedura, il DM 44/2008 stabilisce che l'elenco triennale in base al quale gli enti privati di ricerca possono usufruire dei contributi è approvato con decreto del Ministro (ora) dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato dal medesimo Ministro alla scadenza del triennio precedente. La valutazione delle domande, ai fini della formulazione di una proposta al Ministro, è affidata ad una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici, nominata con decreto dello stesso Ministro per ciascun triennio. I criteri di valutazione e di ripartizione delle risorse attengono a:
Il contributo è erogato per il 50% a titolo di anticipazione e per 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. Il giudizio negativo sulle attività o la mancata rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti comportano la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme già erogate. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge di bilancio. Se lo stanziamento è maggiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente, l'elenco può essere aggiornato.
I pareri parlamentari sullo schema di decreto relativo alla tabella triennale 2017-2019 Nel parere sullo schema di decreto ministeriale istitutivo della tabella triennale 2017-2019 (A.G. 105), reso il 2 ottobre 2019, la VII Commissione della Camera aveva sottoposto al Governo la necessità di procedere al riparto triennale quanto più possibile all'inizio del triennio di riferimento. La 7a Commissione del Senato, invece, esprimendo il proprio parere il 1° ottobre 2019, oltre a rappresentare la stessa necessità, aveva invitato il Governo anche a:
Le previsioni del bando per il triennio 2020-2022 rilevanti per lo schema in esame
Il bando pubblico ai fini dell'elaborazione della tabella triennale 2020-2022 è stato emanato, pressoché alla fine del primo anno del triennio, con D.D. 3 dicembre 2020, n. 101.
Con riguardo alla tempistica e alle modalità di accesso ai contributi per il triennio 2020-2022, l'art. 10 del bando ha disposto che le domande potevano essere trasmesse, assieme agli allegati, esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO, nel periodo compreso fra le ore 10.00 del 15 dicembre 2020 e le ore 12.00 del 28 gennaio 2021. Una volta effettuata la trasmissione, entro le ore 12.00 del 4 febbraio 2021 era necessario scaricare dal servizio telematico SIRIO il file PDF della domanda, firmarlo digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, e reinviarlo attraverso il medesimo servizio telematico. L'art. 5, co. 5, dello stesso bando ha stabilito che al termine dei lavori – per il quale non è stata indicata una data – la Commissione doveva proporre al Ministro la graduatoria delle domande con i punteggi attribuiti, e doveva elaborare una proposta di assegnazione dei contributi. Sulla base di tale proposta, il Ministro provvede all'assegnazione dei contributi.
Con riferimento ai criteri di valutazione, l'art. 5, co. 2 e 3, ha previsto la ripartizione di 50 punti nei seguenti termini, analoghi a quelli previsti dal bando precedente: a) qualità delle attività di ricerca (max 10 punti) in termini di: 1. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo (max 2 punti); 2. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'UE (max 2 punti); 3. risultati conseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019 nell'attività di ricerca nei termini indicati dal DM 44/2008 (max 6 punti); b) qualità dei soggetti proponenti (max 10 punti) in termini di: 1. tradizione storica dell'ente (max 4 punti); 2. rilevanza nazionale dell'ente (max 2 punti); 3. rilevanza internazionale dell'ente (max 2 punti); 4. attualità dell'ente sulla base dei riscontri ottenuti nella comunità scientifica (max 2 punti); c) coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto (max 20 punti), di cui: 1. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 10 punti); 2. rilevanza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento sostenute dall'ente (max 10 punti); d) qualità della struttura (max 10 punti) in termini di: 1. consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti); 2. qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti); 3. consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti); 4. consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti;) 5. consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto). Ha, altresì, disposto che sarebbero state ammesse al finanziamento solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 6 punti nei criteri di cui alle lett. a) e b) e almeno 12 punti nel criterio di cui alla lett. c).
Con riguardo alla misura del contributo, l'art. 4, co. 5, ha disposto che a ciascun soggetto è riconosciuto un contributo variabile fra € 15.000 ed € 35.000 (a fronte di un contributo variabile fra € 30.000 ed € 60.000 previsto dal bando precedente) su base annua, pari al 60% dei costi di funzionamento riconosciuti e ammessi. |
ContenutoLo schema di decreto individua gli enti privati di ricerca da ammettere al contributo ordinario per il triennio 2020-2022 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché, in termini previsionali, per l'anno 2022.
Dalla relazione illustrativa del Direttore generale della Direzione generale della ricerca del MUR, si evince che, all'esito della verifica di ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dal bando – effettuata dagli uffici – sono state sottoposte alla valutazione della Commissione 87 domande, a fronte di 89 pervenute.
Delle 87 domande ammesse per il triennio 2020-2022, 52 provengono da enti già destinatari di finanziamenti in base al D.I. 10 dicembre 2019, n. 1133, recante la tabella 2017-2019 (30 enti già presenti nella stessa tabella non hanno, invece, presentato domanda) e 35 da enti nuovi.
Dalla relazione della Commissione di valutazione, si evince che, sul totale delle domande ammesse, 15 non sono state ammesse al finanziamento per non aver conseguito almeno 35 punti. Dei medesimi 15 enti, 4 erano inseriti nella tabella 2017-2019. Un ente (non presente nella tabella 2017-2019), invece, non è stato ammesso a valutazione in quanto nella domanda non è stato indicato "il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell'annualità 2020".
Gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2020-2022 sono, dunque, 71 (di cui 48 già destinatari dei contributi nel periodo 2017-2019), che hanno riportato punteggi compresi tra 35 e 50. Le schede con i giudizi espressi dalla Commissione per ogni ente valutato non risultano allegate allo schema.
Il verbale del 20 luglio 2021 evidenzia che le valutazioni di ogni domanda di partecipazione, sulla base delle quali è stata stilata la proposta di graduatoria, sono disponibili sulla piattaforma dedicata SIRIO.
L'importo disponibile per il 2020 – allocato, come detto, sul cap. 1679/pg 1 dello stato di previsione del MUR – risulta pari ad € 3.750.000. Di questi:
Con riferimento al finanziamento dell'Istituto di studi politici San Pio V, si ricorda che il verbale della riunione della Commissione di valutazione del 27 gennaio 2011 – allegato allo schema di decreto istitutivo della tabella triennale 2011-2013 (
Atto n. 460) – ricordava che il MEF, con nota del 5 dicembre 2007, aveva confermato che il finanziamento previsto dalla L. 293/2003 gravava sullo stanziamento del cap. 1679. Al riguardo si evidenziava, infatti, che, mentre per gli anni 2003 e 2004 il MEF aveva apportato le occorrenti variazioni di bilancio, per il 2005 e 2006 l'erogazione della somma dovuta all'Istituto S. Pio V era avvenuta mediante imputazione al cap. 1679. In occasione del riparto per il 2007 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenendo che il finanziamento avesse natura aggiuntiva, aveva avanzato una richiesta al MEF, invitandolo a disporre le conseguenti variazioni di bilancio. Il MEF aveva comunicato quanto già sopra indicato
Con riferimento a tale nuovo accantonamento, non è presente nessuna altra informazione.
Al riguardo, si valuti l'opportunità di richiedere informazioni aggiuntive al Governo.
La somma da ripartire tra gli enti privati di ricerca per il 2020, rispetto alla somma disponibile per il 2017, primo anno di vigenza della tabella triennale 2017-2019, pari a € 2.750.000, registra un decremento del – 54,5%.
Sempre per il 2020, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di € 15.000 a un massimo di € 35.000, come previsto dal bando (per il 2017, primo anno della tabella triennale 2017-2019, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscillava da un minimo di € 30.000 a un massimo di € 48.000).
Le somme più consistenti sono attribuite a: Fondazione italiana sclerosi multipla - FISM Onlus (€ 35.000: – 7,9% rispetto alla tabella 2017-2019); Venice International University (€ 35.000: – 27,1% rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (€ 27.875: – 30,3% rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (€ 27.875: – 22,6% rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione Telethon (€ 27.875, non presente nella tabella 2017-2019); Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti (€ 27.875: – 18,0% rispetto alla tabella 2017-2019).
In corrispondenza degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2017-2019, si registrano variazioni, comunque negative, che vanno, sempre per il 2020, da un massimo di – 62,5% (Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del nonprofit, e Istituto internazionale per gli alti studi scientifici "E.R. Caianiello" - I.I.A.S.S.) ad un minimo di – 7,9% (già citata Fondazione italiana sclerosi multipla - FISM Onlus).
Con riguardo agli anni 2021 e 2022 – con riferimento ai quali la tabella prevede l'assegnazione del medesimo importo di € 1.250.000 annui –, l'art. 4, co. 3 e 4, del bando aveva disposto che la misura del contributo era rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella tabella triennale 2020-2022, in relazione allo stanziamento previsto annualmente dalla legge di bilancio. Qualora lo stanziamento complessivo del cap. 1679, al netto degli accantonamenti, dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella può essere aggiornata.
Al riguardo, la premessa dello schema fa presente che, a fronte dello stanziamento complessivo sul cap. 1679 di € 4.250.000 per il 2021, € 1.500.000 sono destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V, ed € 1.500.000 sono destinati alla costituzione del pg 3 denominato "Contributo alla Fondazione Magna Grecia". Pertanto, anche per il 2021 lo stanziamento destinato agli enti presenti nella tabella triennale 2020-2022 è pari a €. 1.250.000.
Identico stanziamento complessivo – pari a € 4.250.000 – è previsto dallo stato di previsione del MUR per il 2022, di cui al disegno di legge di bilancio 2022-2024.
Nella Tabella 1 allegata si opera un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2020-2022 e i contributi disposti dalla tabella triennale 2017-2019 (D.I. 10 dicembre 2019, n. 1133, per l'anno 2017), con le variazioni percentuali calcolate per l'anno 2020 rispetto al 2017.
Nella Tabella 2 allegata sono riportati gli enti presenti nel D.I. 10 dicembre 2019, n. 1133, non presenti nella proposta per il triennio 2020-2022. |
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