Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale
Riferimenti: SCH.DEC N.295/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 295
Data: 07/09/2021
Organi della Camera: VII Cultura, IX Trasporti

 


 


XVIII Legislatura

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

 

AG 295

 

7 settembre 2021

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

Ufficio ricerche nei settori delle infrastrutture e dei trasporti

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Dossier n. 434

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento cultura

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Dipartimento trasporti

Tel. 066760-2614 st_trasporti@camera.it -  @CD_trasporti

 

Atti del Governo n. 295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


I N D I C E

 

 

Lo schema di decreto legislativo. 5

La direttiva 2019/790/UE. 5

La norma di delega. 7

Contenuto dello schema. 11

 


Lo schema di decreto legislativo

 

Lo schema in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi infra), si compone di 3 articoli. Su di esso le Commissioni competenti nel merito (2? e 8?, in Senato, e VII e IX, alla Camera) sono chiamate ad esprimere parere entro il 16 settembre 2021.

 

 

La direttiva 2019/790/UE

La direttiva (UE) 2019/790 ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Si è infatti considerato necessario adeguare la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere.

In particolare gli Stati membri vengono incaricati di introdurre eccezioni alla vigente normativa sul copyright per consentire (Titolo II, articoli 3-7):

1)    a organismi di ricerca ed istituti di tutela del patrimonio culturale di estrarre, a scopo di ricerca scientifica, testo e dati da opere o altri materiali a cui hanno lecitamente accesso (articolo 3);

2)    le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali a cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo o dati (articolo 4);

3)    l'utilizzo digitale di opere ed altri materiali, esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, sotto la responsabilità di un istituto di istruzione e con indicazione della fonte (articolo 5);

4)    agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti in maniera permanente nelle loro raccolte ai fini di conservazione dell'opera medesima (articolo 6). 

Al fine di migliorare le procedure di concessione delle licenze e garantire un più ampio accesso ai contenuti (Titolo III, articolo 8-14), gli Stati membri dovranno facilitare:

1)    la riproduzione, distribuzione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di istituti di tutela del patrimonio culturale. La licenza concessa a tal fine deve consentire l'utilizzo dei materiali in qualsiasi Stato membro (articoli 8-11);

2)    la concessione di licenze collettive con effetto esteso (articolo 12), in virtù delle quali gli Stati membri possono disporre che qualora un organismo di gestione collettiva [1] stipula un accordo di concessione di licenza per lo sfruttamento di un'opera, questo può essere esteso ai diritti dei titolari che non lo hanno autorizzato a rappresentarli. Le specifiche circostanze in cui questo meccanismo può essere operativo sono specificate nei paragrafi 2 e seguenti dell'articolo 12;

3)    la possibilità, in caso di difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti per mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta, di ricorrere a un organismo imparziale o di mediatori. Questi "prestano assistenza alle parti nei negoziati e le sostengono nella conclusione degli accordi", anche presentando proposte (articolo 13);

4)    la circolazione delle opere delle arti visive di dominio pubblico, prevedendo che, alla scadenza della durata di protezione di una tale opera, il relativo materiale non sia soggetto a diritto d'autore, "a meno che (...) sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore" (articolo 14).

Gli Stati membri dovranno inoltre adoperarsi per l'introduzione delle seguenti misure per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore (Titolo IV, articoli 15-23):

1)    il riconoscimento dei diritti d'autore agli editori stabiliti in uno Stato membro per l'utilizzo on-line delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, eccezion fatta per gli utilizzi privati e non commerciali, i collegamenti ipertestuali e l'utilizzo di estratti molto brevi (articoli 15-16);

2)    l'obbligo, per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line, di ottenere un'autorizzazione quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore (articolo 17), senza che ciò costituisca un obbligo generale di sorveglianza (articolo 17, par. 8);

3)    la garanzia, per gli utenti, di poter caricare e mettere a disposizione sui servizi di condivisione on-line contenuti con finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche (articolo 17, par. 7, comma 2);

4)    la garanzia, per gli autori e gli artisti che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti per lo sfruttamento di opere o materiali, di:

-        ricevere una remunerazione "adeguata e proporzionata" (articolo 18), con un meccanismo di adeguamento descritto all'articolo 20;

-        ricevere, "regolarmente e almeno una volta l'anno", informazioni "aggiornate, pertinenti e complete" sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni (articolo 19);

-        poter ricorrere ad una procedura alternativa volontaria di risoluzione delle controversie nei casi illustrati nell'articolo 21;

-        revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento, con una procedura da individuare al livello nazionale sulla base dei criteri elencati nell'articolo 22.

Di eventuali disposizioni contrattuali in contrasto con quanto disposto dagli articoli 19, 20, 21 deve essere assicurata l'inapplicabilità (articolo 23). Il termine per il recepimento è stabilito al 7 giugno 2021 (articolo 29), data a partire dalla quale il documento in esame si applicherà "a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale" (articolo 26). Dal 7 giugno 2022, invece, sarà obbligatoriamente applicato l'obbligo di trasparenza a beneficio degli artisti di cui all'articolo 19.

 

La norma di delega

 

Lo schema in esame, come ricordato, è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021, legge di delegazione europea 2019-2020. Oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, enunciati all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 9 della legge n. 53 reca i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

ü  applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (comma 1, lett. a)).

 

Al riguardo, si evidenzia che il punto 13 dei considerando della direttiva (UE) 2019/790 precisa che "per istituti di tutela del patrimonio culturale si dovrebbero intendere le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, vi dovrebbero altresì far parte gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici".

 

ü  disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lett. b)).

 

L'articolo 3 della direttiva disciplina l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, autorizzando i titolari dei diritti ad applicare misure adeguate a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 3 demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale.

 

ü  esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali (lett. c)).

 

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché risultino soddisfatte determinate condizioni. Il successivo paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo precedente "non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione".

ü  stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo (lett. d)).

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che organismi di gestione collettiva possano (a determinate condizioni) concludere contratti di licenza non esclusiva a fini non commerciali con istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione e distribuzione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta degli istituti medesimi.

Ai sensi del successivo paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti, con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta.

ü  esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lett. e)).

Il paragrafo 5 dell'articolo 8 definisce "fuori commercio" un'opera o un materiale quando si può supporre in buona fede che esso non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.

Consente altresì agli Stati membri di introdurre requisiti specifici (quali una data limite) che non vadano "al di là di quanto necessario e ragionevole".

ü  individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (lett. f)).

Ai sensi della direttiva 2012/28/UE, un'opera è considerata "orfana" se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante sia stata svolta e registrata una ricerca diligente dei titolari dei diritti.

ü  prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo (lett. g)).

L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva demanda agli Stati membri di provvedere a che - se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti - siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali.

 

ü  prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che - nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione - trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lett. h)).

 

ü  definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lett. i)).

 

ü  definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lett. l)).

 

L'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva demanda agli Stati membri di provvedere affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

ü  definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lett. m)).

L'articolo 16 della direttiva conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che - nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore - tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

ü  definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza (lett. n)).

L'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva dispone che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione; b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) in ogni caso, aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

Il legislatore delegato è chiamato a definire le attività di cui alle richiamate lettere a), b) e c), necessarie a ottenere lo scarico di responsabilità da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore.

ü  individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure (lett. o)).

L'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

ü  stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790 (lett. p)).

In base all'articolo 20 della direttiva, il meccanismo di adeguamento contrattuale deve garantire che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti possano rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, qualora la remunerazione inizialmente concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

ü  stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790 (lett. q)).

L'articolo 22 disciplina il diritto di revoca, totale o parziale, da parte di un autore o di un artista (interprete o esecutore), della concessione in licenza o del trasferimento in esclusiva dei propri diritti per un'opera o altri materiali protetti, nell'ipotesi di mancato sfruttamento dell'opera o di altri materiali protetti.

 

 

 

Contenuto dello schema

 

L'articolo 1 dello schema di decreto reca una serie di modifiche alla legge sul diritto d'autore ("Lda"), legge 22 aprile 1941, n. 633.

 

Il comma 1, lettera a), al fine di recepire l'articolo 14 della direttiva, concernente le opere delle arti visive di dominio pubblico, introduce l'articolo 32-quater nella Lda. Tale articolo stabilisce che alla scadenza della durata della protezione di un'opera delle arti visive, la medesima opera non è più soggetta al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale. La disposizione consente, quindi, di diffondere, condividere, anche online, e riutilizzare, anche per finalità commerciali, copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio.

Rimane comunque ferma la disciplina sulla riproduzione di beni culturali prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

Ai sensi dell'art. 25 Lda, in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, della legge n. 52 del 1996, i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, l'art. 20 Lda disciplina il "diritto morale d'autore": l'autore conserva il "diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione", anche dopo la cessione dei diritti stessi.

I diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore riguardano i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. Il Titolo II della Lda disciplina tali diritti connessi. Il suo Capo III-ter reca, in particolare, le disposizioni concernenti i diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio. Quanto alle arti visive, interessate dall'articolo 32-quater di cui si propone l'introduzione, si ricorda qui, tra l'altro, la disciplina sui diritti connessi inerenti a bozzetti di scene teatrali (Titolo II, Capo IV, Lda), fotografie (Capo V), ritratti (Capo VI, Sezione II).

L'art. 99-bis Lda individua il titolare dei diritti connessi nel soggetto che "nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico".

 

Quanto alle opere comprese nella protezione, esse sono così elencate dall'art. 2 Lda (esplicitamente richiamato dall'art. 32-quater, limitatamente alle "opere visive"):

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta secondo specifica disciplina dalla Lda;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) Le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

 

L'espressione "opere visive" è, inoltre, utilizzata dall'art. 69-septies Lda, il quale vi include esplicitamente "gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere".

 

Per quanto concerne la disciplina sulla riproduzione recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, si ricorda qui solamente che le norme di cui agli articoli 107-110 del Codice medesimo, recano disposizioni sull'uso strumentale e precario e la riproduzione di beni culturali nonché sui canoni di concessione e sui corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali (ivi compresi i provvedimenti concessori per la realizzazione di cataloghi di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali) il loro incasso e il riparto dei relativi proventi.

 

La lettera b) introduce l'art. 43-bis nella Lda in materia di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 15 della direttiva.

L'art. 43-bis, comma 1, riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche (in forma singola o associata o consorziata) i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione connessi all'utilizzo online delle loro pubblicazioni (secondo il principio di delega contenuto dall'art. 9, comma 1, lett. h) della legge di delegazione n. 53).

La disposizione fa riferimento all'utilizzo di tali materiali da parte dei prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 223 del 2017 (recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione). Tale lettera b) sostituisce integralmente l'art. 1 (contenente le definizioni) della legge n. 317 del 1986. Esso definisce la nozione di "servizio" includendo in essa, tra l'altro, qualsiasi servizio della società dell'informazione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

A tal fine si intende per: 1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; 2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di riferire la disposizione in esame direttamente all'art. 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal richiamato decreto legislativo n. 233 del 2017.

 

Tra i prestatori di servizi sono esplicitamente inclusi le imprese che realizzano le rassegne stampa e le imprese che effettuano media monitoring (attività di analisi degli utenti dei prodotti editoriali contemplati dalla disposizione in esame).

Si valuti l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano le attività connesse a tale servizio di "monitoring".

 

Riguardo ai diritti di riproduzione e comunicazione, la disposizione in oggetto fa rinvio esplicitamente agli articoli 13 e 16 Lda.

L'art. 13 Lda individua l'oggetto del diritto esclusivo di riprodurre nella moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte di un'opera, in qualunque modo o forma.

L'art. 16 Lda definisce il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico. Tale diritti consiste nell'impiego di un mezzo di diffusione a distanza (il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente). Tale diritto di non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

 

Il comma 2 dell'art. 43-bis chiarisce la nozione di pubblicazione a carattere giornalistico. Si tratta di un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico che possono includere altre opere o materiali protetti (ad esempio fotografie o video). Tale insieme costituisce un elemento singolo all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, avente un titolo unico (giornali o riviste di informazione, di carattere generale o specifico argomento). Sono pubblicate su iniziativa di un editore o di un'agenzia di stampa, con il controllo e la responsabilità editoriale degli stessi. Può essere pubblicato su qualsiasi mezzo di comunicazione. Sono escluse esplicitamente dall'ambito di applicazione della disposizione in esame le pubblicazioni scientifiche ed accademiche periodiche.

Si segnala che la suddetta definizione corrisponde alla nozione di "pubblicazione di carattere giornalistico" di cui all'art. 2, punto n. 5, della direttiva in recepimento.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 43-bis precisa che la disciplina in esame si applica anche agli editori (in forma singola o associata o consorziata e nell'ambito di un'attività economica) di tali pubblicazioni stabiliti in altro Stato membro. Ai sensi del comma 4, sono fatti salvi i diritti degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti le opere in oggetto, ivi compreso il diritto di sfruttare tali opere in forma diversa da quella giornalistica

Tale disposizione è dettata in attuazione del principio di delega di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), della citata legge di delegazione n. 53, ove tale principio dispone che si debba tener conto dei diritti degli autori delle pubblicazioni di carattere giornalistico in oggetto.

 

Il comma 5 dell'art. 43-bis stabilisce che i diritti di riproduzione e comunicazione in esame non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di materiali protetti inclusi nella pubblicazione a carattere giornalistico, utilizzati sulla base di una licenza non esclusiva ovvero di materiali la cui protezione sia scaduta. I medesimi diritti non sono riconosciuti in caso di utilizzo privato o non commerciale delle opere giornalistiche da parte di singoli utilizzatori. Non sono altresì riconosciuti quando si utilizzino singole parole, collegamenti ipertestuali oppure si utilizzino "estratti molto brevi" (comma 6). A tale riguardo, il comma 7 stabilisce che per "estratto molto breve" si deve intendere una porzione dell'opera giornalistica che non dispensi dalla lettura integrale della medesima (secondo la norma di delega di cui alla lettera i) del citato art. 9, co. 1).

Il comma 8 demanda ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, la definizione dei criteri per la determinazione dell'equo compenso dovuto in virtù della disciplina in esame. Tra i criteri il regolamento dovrà tenere conto, tra l'altro, del numero di visualizzazione online dell'articolo nonché, delle seguenti caratteristiche dell'editore: anni di attività, rilevanza sul mercato, numero di giornalisti impiegati. Si dovranno poi valutare, riguardo ad entrambe le parti (editore e prestatore di servizi) i costi sostenuti per gli investimenti tecnologici e infrastrutturali e i benefici economici, in termini di visibilità e di ricavi pubblicitari, derivanti dalla pubblicazione online dell'opera a carattere giornalistico. Ai sensi del comma 9 dell'articolo in esame, dei criteri definiti dal regolamento dell'Autorità si dovrà tenere conto in sede di negoziazione del contratto, tra editore e prestatore di servizi, concernente il compenso per l'utilizzo dei diritti. Si prevede, inoltre, che i prestatori di servizi non devono limitare la visibilità degli editori nei risultati di ricerca. Ove si verifichino ingiustificate limitazioni di visibilità nel corso della fase negoziale, tale circostanza potrà essere valutata alla luce del rispetto degli obblighi di buona fede (alla quale si devono attenere le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ai sensi dell'art. 1337 c.c.).

Il comma 10 delinea una procedura per la determinazione del compenso ove non sia raggiunto un accordo tra le parti entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato. In tali casi si prevede che ciascuna delle parti possa rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, specificando la parte dovrà esplicitare la propria proposta economica. Entro sessanta giorni, anche quando una delle parti regolarmente convocata non si presenti, l'Autorità decide quale proposta economica rispetti i criteri stabiliti dal proprio regolamento (di cui al comma 8). Se nessuna proposta rispetta i criteri, la medesima Autorità decide d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso. Rimane fermo, a seguito della determinazione dell'Autorità, il diritto di adire l'autorità giudiziaria individuata (dal comma 11) nella sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente sulle controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore (prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 168 del 2003) anche al fine di esperire l'azione per abuso di dipendenza economica.

L'art. 9 della legge n. 192 del 1998 ("Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive") richiamato dall'articolo in parola, definisce abuso di dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Il patto che realizza l'abuso è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

 

Il comma 12 prevede che i prestatori di servizi siano tenuti a mettere a disposizione, su richiesta degli editori (che sono comunque tenuti agli obblighi di riservatezza prescritti in relazione alle informazioni ricevute) o dell'Autorità, ogni informazione utile alla determinazione dell'equo compenso. Il medesimo comma attribuisce all'Autorità poteri di vigilanza sul rispetto di tale obbligo nonché il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di informazioni. La misura della sanzione può raggiungere una quota fino all'uno per cento del fatturato della parte inadempiente, realizzato nell'ultimo esercizio chiuso in data antecedente alla richiesta di informazioni. Non si applicano le norme in materia di pagamento in forma ridotta (art. 16 della legge n. 689 del 1981).

L'art. 16 della legge n. 689 del 1981 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

Il comma 13 stabilisce che gli editori riconoscano una somma agli autori degli articoli giornalistici, commisurata all'equo compenso. Tale somma, compresa tra il due ed il cinque per cento dell'equo compenso, è determinata per i lavoratori autonomi su base convenzionale; può essere determinata anche tramite accordo collettivo per i lavoratori dipendenti.

Si veda il principio di delega di cui all'art. 9, comma 1, lettera l), della legge di delegazione n. 53.

 

Il comma 14 fissa l'estinzione dei diritti in oggetto dopo due anni dalla pubblicazione dell'opera di carattere giornalistica, calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di sua pubblicazione.

Il comma 15 prevede che le disposizioni in esame non si applichino alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.

Il comma 16 stabilisce che ai diritti in questione si applichino le eccezioni e limitazioni previste dalla medesima legge sul diritto d'autore.

Stabilisce, inoltre, che si applichi altresì l'art. 2 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017). Tale articolo attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari - in presenza dei presupposti di legittimità ivi enunciati - per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Attribuisce inoltre alla medesima Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso, nonché l'individuazione delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate.

 

L'Autorità ha approvato le opportune modifiche al proprio regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (con delibera n. 490/18/CONS), al fine di introdurre le previsioni relative al procedimento cautelare per la tutela del diritto d’autore online, in ottemperanza all’art. 2 della legge europea 2017, per il completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE. Si veda, al riguardo, la pagina internet Tutela del diritto d'autore sul sito dell'Autorità.

 

Le lettere da c) a f), h) e i) recano ulteriori modifiche alla legge sul diritto d'autore.

La lettera c) reca modifica al quarto comma dell'art. 46 Lda relativo alle opere cinematografiche. Tale comma concerne l'ulteriore compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura e al direttore artistico, nonché, secondo la novella in esame, agli adattatori dei dialoghi, agli artisti interpreti primari e comprimari, inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori (riguardo a questi ultimi, v. infra la lettera h)). Tale compenso, calcolato in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera, è, secondo la novella in esame, irrinunciabile. Forma ed entità sono stabiliti mediante accordi di categoria.

Le modifiche all'art. 46-bis (lettera d)) introducono nelle norme ivi previste il riferimento alla nozione di compenso "adeguato e proporzionato". A tale riguardo si veda l'art. 170 Lda, come modificato dalla lettera n) (si rinvia al relativo commento). L'art. 46-bis disciplina i compensi dovuti agli autori di opere cinematografiche e assimilate, nonché agli autori delle traduzioni o adattamenti delle opere cinematografiche in lingua straniera, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore. Ulteriore novella al quarto comma dell'art. 46-bis attribuisce all'AGCOM la competenza a stabilire l'ammontare del compenso in difetto di accordo tra le parti (in analogia con quanto previsto dall'art. 43-bis, v. supra).

Di analogo tenore risultano le novelle recate dalla lettera i) ai commi 2 e 3 dell'art. 84 Lda: vi si prevede che i compensi dovuti, per ogni utilizzazione dell'opera cinematografica, agli artisti interpreti ed esecutori - anche comprimari - di parti di notevole importanza artistica, debbano essere in misura "adeguata e proporzionata". Anche tale modifica all'art. 84 attribuisce all'AGCOM la competenza a determinare la misura del compenso in caso di mancato accordo tra le parti.

Nel testo vigente degli articoli 46-bis e 84 la competenza posta in capo all'AGCOM dalla novella è attualmente attribuita ad un collegio arbitrale di tre membri, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945. Secondo la relazione illustrativa, il ricorso al collegio arbitrale è stato scarsamente utilizzato.

 

La lettera e) reca novella all'art. 68, Lda, attribuendo agli istituti di tutela del patrimonio culturale la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere protette presenti nelle loro raccolte. Tali istituti sono definiti dall'art. 70-ter, comma 3, introdotto dalla lettera g) (v. infra).

 

La lettera f) reca l'abrogazione del comma 12 dell'art. 69-quater. Tale comma stabilisce che non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

Secondo la relazione illustrativa, l'abrogazione mira ad adeguare la norma al dato reale, in quanto è emerso che le opere in commercio possono essere orfane.

 

La modifica all'art. 80 di cui alla lettera h) include i direttori del doppiaggio e i doppiatori nella categoria degli artisti interpreti ed artisti esecutori (insieme, come previsto nel testo vigente, agli attori, ai cantanti, ai musicisti, ai ballerini e alle altre persone che "rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo" le opere).

 

La lettera g) introduce gli articoli da 70-bis a 70-sexies, recanti specifiche eccezioni e limitazioni alle norme dettate dalla legge sul diritto d'autore.

L'art. 70-bis recepisce quanto previsto dall'art. 5 della direttiva concernente l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere. In particolare, il comma 1 consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, nonché di altri materiali contenuti in reti o banche dati, e la loro comunicazione al pubblico ad uso didattico ed effettuati con mezzi digitali, nei limiti giustificati da tali finalità. L'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Tale comma sostanzialmente estende ai mezzi digitali quanto già previsto, per gli usi didattici, dall'art. 70 Lda, aggiungendo il riferimento agli "altri materiali" estratti da reti a banche dati cui si accede legittimamente. Si stabilisce che tali utilizzi siano effettuati sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei locali del medesimo istituto e comunque in luogo o ambiente elettronico sicuro, e che tali materiali siano accessibili esclusivamente al personale docente e agli studenti interessati dalle attività didattiche in oggetto. I materiali devono comunque essere accompagnati dalla menzione del titolo, dell'autore, dell'editore e del traduttore che figurino nell'opera (comma 2). Quanto previsto dal comma 1 non si applica, ai sensi del comma 3:

§  quando il materiale sia destinato principalmente al mercato dell'istruzione,

§  agli spartiti e alle partiture musicali,

§  quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e che rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.

A tale riguardo si segnala il criterio di delega di cui alla lett. c) dell'art. 9 della legge di delegazione europea 2019-2020 il quale prevede la possibilità di talune limiti alle eccezioni in questione.

 

Riguardo alle attività didattiche transfrontaliere, il comma 4 stabilisce che gli utilizzi aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in altro Stato membro, devono intendersi effettuate esclusivamente in tale Stato membro.

Il comma 5 stabilisce la nullità delle pattuizioni contrarie a quanto stabilito dall'art. 70-bis in questione.

 

L'art. 70-ter recepisce quanto previsto dall'art. 3 della direttiva e riguarda l'utilizzo di materiali per scopi di ricerca scientifica da parte organismi di ricerca nonché da istituti di tutela del patrimonio culturale. Questi ultimi sono definiti dal comma 3 del presente articolo (conformemente a quanto espresso dal considerato n. 13 della direttiva) ed includono biblioteche, musei, archivi, aperti al pubblico o accessibili al pubblico - inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici - nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

Si ricorda che l'art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 53 delega il Governo ad applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi.

 

Gli organismi di ricerca sono definiti dal comma 4. Sono ad essi riconducibili le entità che svolgono attività di ricerca o attività didattiche che includano la ricerca scientifica (ad esempio le università e le relative biblioteche) le quali operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato, ovvero perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni in esame quegli organismi di ricerca sui quali viene esercitata un'influenza determinante da parte di imprese commerciali (comma 5).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in parola, ai soggetti sopra menzionati è consentita la riproduzione ai fini dell'estrazione di testo o di dati (come definita dal comma 2, che fa riferimento alle tecniche automatizzate per l'analisi di grandi quantità di dati) da opere o materiali presenti in banche dati o reti, limitatamente agli scopi di ricerca o di tutela del patrimonio culturale, sempreché queste banche dati e reti siano accessibili in modo lecito da parte dei soggetti interessati.

Il comma 6 prevede che le riproduzioni così realizzate devono essere conservate con adeguati livelli di sicurezza. Al riguardo, il comma 7 consente ai titolari dei diritti ad adottare le misure idonee al mantenimento dell'integrità e della sicurezza dei dati. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere disciplinate, secondo il comma 8, sulla base di specifici accordi tra le parti interessati (titolari dei diritti, organismi di ricerca, istituti di tutela del patrimonio culturale).

Il comma 9 stabilisce la nullità di pattuizioni contrarie a quanto stabilito dai commi 1, 6 e 7.

 

In attuazione dell'art. 4 della direttiva, l'art. 70-quater, comma 1, consente le riproduzioni e l'estrazione di testo e di dati da reti e banche dati, da parte di chi ha legittimamente accesso a tali reti e banche dati, quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. Rimane ferma la disciplina di cui all'art. 70-ter e - ai sensi del comma 3 dell'art. 70-quater in esame - devono essere garantiti i medesimi livelli di sicurezza ivi previsti. Si specifica che i dati riprodotti o estratti possono essere conservati solo per il tempo necessario agli scopi previsti.

 

In attuazione dell'art. 16 della direttiva, l'art. 70-quinquies, comma 1, attribuisce all'editore quota parte del compenso dovuto all'autore quando questi abbia trasferito o concesso all'editore un diritto mediante licenza. In ossequio al principio di delega di cui alla lettera m) del comma 1, art. 9, della citata legge di delegazione n. 53, l'articolo in esame stabilisce che tale quota non possa essere superiore al cinquanta per cento del compenso, anche quando la quota sia stabilita mediante accordi collettivi. Le disposizioni in esame non possono pregiudicare il prestito, come disciplinato dall'art. 69 Lda, da parte delle biblioteche e delle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.

 

L'art. 70-sexies contempla il caso di estrazione di copie di dati, ai sensi dei precedenti articoli 70-bis e 70-ter, quando a tali dati siano state applicate le misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater Lda.

In tali casi gli istituti di istruzione (art. 70-bis, comma 1), gli istituti di tutela del patrimonio culturale (art. 70-ter, comma 3) e gli organismi di ricerca (art. 70-ter, comma 4) possono procedere alle operazioni sopra menzionate, purché tale l'estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

L'articolo 102-quater richiamato dalle disposizioni in esame stabilisce che:

§  i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché

§  i titolari del diritto riconosciuto dall'articolo 102-bis, comma 3, Lda al costitutore di una banca di dati di poter vietare, alle condizioni ivi previste, le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa

possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

 

La lettera l) introduce il Titolo II-quater recante la disciplina sull'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (di seguito "prestatori di servizi" per brevità), in attuazione dell'art. 17 della direttiva.

Il nuovo Titolo si compone degli articoli da 102-sexies a 102-decies e si applica ai prestatori di servizi il cui scopo principale (o uno dei principali scopi) è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti, caricati dai suoi utenti. Il prestatore organizza e promuove tali dati allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente. Tale definizione recata dal comma 1 dell'art. 102-sexies riprende la definizione contenuta dall'art. 2, numero 6), della direttiva in recepimento.

Il comma 3 del medesimo art. 102-sexies afferma che tali prestatori di servizi, concedendo l'accesso a materiali protetti, devono essere autorizzati dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. Tale autorizzazione (comma 4) include le opere protette dal diritto d'autore anche quando l'utente conferisca tali opere sulla piattaforma a scopo non commerciale o tale attività non generi ricavi significativi.

Da tale disciplina sono espressamente esclusi (dal comma 2):

§  i prestatori di servizi che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro,

§  i prestatori di servizi che danno accesso ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro,

§  le piattaforme di svi1uppo e di condivisione di software open source,

§  i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,

§  i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale (salvo quanto tali mercati e servizi consentano di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti).

 

Non si applica la limitazione di responsabilità prevista, per le attività di memorizzazione dei dati - hosting, dall'art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 (recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

Nelle attività di memorizzazione e hosting di dati a richiesta di un destinatario del servizio, ai sensi del citato articolo 16, comma 1, il prestatore non è responsabile quando:

§  non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

§  agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso, su comunicazione delle autorità competenti, non appena venga a conoscenza dei fatti.

 

L'art. 102-septies stabilisce che i prestatori dei servizi in oggetto, in mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 102-sexies, devono essere ritenuti responsabili a meno che non riescano a dimostrare cumulativamente le seguenti circostanze:

§  avere compiuto i massimi sforzi (secondo elevati standard di diligenza professionale) per ottenere l'autorizzazione;

§  avere compiuto i massimi sforzi (secondo elevati standard di diligenza professionale) per non rendere disponibili i contenuti protetti, avendo ricevuto le pertinenti informazioni dai titolari dei diritti;

§  avere tempestivamente disabilitato l'accesso di contenuti protetti - dopo la ricezione di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, e aver compiuto, dopo la ricezione della segnalazione, i massimi sforzi (secondo elevati standard di diligenza professionale) per impedirne il caricamento in futuro.

La sussistenza della responsabilità del prestatore di servizi è valutata caso per caso, secondo il principio di proporzionalità, anche sulla base della tipologia, del pubblico e della dimensione del servizio, nonché della tipologia di opere o di altri materiali e dell'adeguatezza ed efficacia delle tecnologie disponibili. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore (comma 2).

Il comma 3 pone un capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online specifici obblighi informativi.

Il comma 4 chiarisce che dalle disposizioni in esame non derivano obblighi di sorveglianza generalizzati.

 

L'art. 102-octies dispone in merito alla responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione online che operino sul mercato da meno di tre anni e con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro.

Tale fatturato, specifica l'articolo in esame, è valutato a norma delle disposizioni concernenti le micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/61/CE.

Si prevede che tali prestatori di servizi siano responsabili ai sensi dell'articolo 102-septies salvo che dimostrino cumulativamente le seguenti circostanze:

§  di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione

§  di avere tempestivamente disabilitato l'accesso alle opere o ad altri materiali o aver rimosso dai propri siti web tali opere o altri materiali, in seguito alla ricezione della segnalazione dei titolari dei diritti

I prestatori di servizi che, oltre a possedere le caratteristiche sopra ricordate, abbiano registrato un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente superiore a 5 milioni, devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati, per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.

 

L'articolo 102-novies prevede che la collaborazione tra prestatori di servizi e titolari di diritti non pregiudichi la disponibilità dei contenuti caricati nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e delle relative eccezioni e limitazioni. Inoltre, la disposizione prevede che gli utenti che intendano caricare contenuti possono avvalersi delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi in relazione a:

§  citazione, critica, recensione;

§  utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche (ossia la deliberata imitazione di opere di altri autori).

Della possibilità di avvalersi di eccezioni o limitazione alle norme sul diritto d'autore deve essere data comunicazione agli utenti.

L'articolo prevede, infine, che l'applicazione delle disposizioni del nuovo Titolo II-quater in questione, non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento nei dati personali. Si applica comunque il regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003).

 

L'articolo 102-decies riguarda le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti. Si prevede (comma 1) che i titolari dei diritti possono chiedere la rimozione motivando tale richiesta. Le decisioni sulla richiesta dì disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore è tenuto a dare immediata comunicazione agli circa l'avvenuta disabilitazione o rimozione.

Il comma 2 demanda all'AGCOM l'emanazione di apposite linee guida per la definizione degli strumenti di reclamo celeri ed efficaci che devono essere messi a disposizione degli utenti ai fini della contestazione delle decisioni che comportino la disabilitazione o rimozione dei contenuti.

Ai sensi del comma 3, nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.

Il comma 4 pone in capo all'AGCOM l'emanazione di un regolamento (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione) che definisca le modalità di ricorso, presso la medesima Autorità, contro le decisioni di rimozione o disabilitazione di contenuti.

 

La lettera m) introduce il Titolo II-quinquies recante la disciplina sull'utilizzo di opere fuori commercio e altri materiali, in attuazione degli articoli da 8 a 11 della direttiva.

 

L’articolo 102-undecies contiene la definizione di opera o altri materiali fuori commercio e individua le modalità in base alle quali gli istituti di tutela del patrimonio culturale devono valutare la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali dell’opera o di altri materiali.

In particolare, l’articolo in questione stabilisce che un’opera o altri materiali sono da considerarsi fuori commercio qualora si possa presumere, in buona fede, che l’intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico, per il tramite dei consueti canali commerciali, all’interno dell’Unione europea.

Si stabilisce, inoltre, che le stesse opere o gli altri materiali per essere definite fuori commercio non debbano essere disponibili nei canali commerciali da almeno 10 anni.

Al contempo l’articolo in esame rinvia ad un successivo decreto del Ministro della cultura, da adottarsi a seguito di consultazioni con i titolari dei diritti, con gli organismi di gestione collettiva e con gli istituti di tutela del patrimonio culturale, l’individuazione di ulteriori specifici requisiti per la definizione delle opere fuori commercio.

 

L’articolo 102-duodecies stabilisce che l’istituto di tutela del patrimonio culturale, una volta che abbia accertato che l’opera o altri materiali della propria raccolta sono fuori commercio, richiede all’organismo di gestione collettiva, rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa disposizione del pubblico dell’opera o altri materiali, eventualmente concordando l’ambito di applicazione territoriale della licenza.

 

L’articolo 102-terdecies attribuisce all’organismo di gestione collettiva interessato il compito di informare tutti i titolari dei diritti della richiesta di licenza pervenuta e di valutare l’adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali effettuata dall’istituto di tutela del patrimonio culturale.

L’articolo prevede inoltre che, una volta accertata l’adeguatezza della verifica, l’organismo di gestione collettiva comunichi la richiesta di licenza al Ministero della cultura che procede con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della richiesta stessa.

Una volta che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano delle opposizioni da parte dei titolari dei diritti, l'organismo di gestione collettiva può procedere al rilascio della licenza.

A quel punto l’utilizzo dell’opera oggetto della licenza può avere inizio una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della licenza stessa sul portale unico europeo gestito dall’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

 

L’articolo 102-quaterdecies disciplina la possibilità per i titolari dei diritti di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze in qualunque momento tramite una comunicazione all’organismo di gestione collettiva (si tratta del cosiddetto diritto di opt-out).

 

L’articolo 102-quinquiesdecies stabilisce che per quanto attiene agli utilizzi transfontanieri, la licenza concessa per opere o altri materiali fuori commercio in un paese dell’Unione europea, ne consente l’utilizzo da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale anche nel territorio italiano a meno che non siano stati previsti dei limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.

 

L’articolo 102-sexiesdecies precisa che la disciplina individuata dall’articolo 102-undecies debba essere applicata anche alle opere fuori commercio che risultino “orfane”.

 

L’articolo 102-septiesdecies prevede che il Ministro della cultura promuova un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva.

 

La lettera n) dà attuazione all’articolo 18 della direttiva e inserisce un nuovo comma all’articolo 107 della legge sul diritto d’autore.

In particolare il comma in questione stabilisce il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti in modo da tutelare gli autori, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi e degli artisti interpreti o esecutori, dei direttori del doppiaggio e dei doppiatori, nel caso in cui concedano la licenza o trasferiscano i diritti per lo sfruttamento delle loro opere.

Al fine di individuare dei principi per la determinazione della remunerazione vengono individuati i seguenti profili da valutare: il valore dei diritti concessi in licenza trasferiti e i ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

 

La lettera o) introduce nella legge sui diritti d’autore gli articoli da 110-ter a 110-septies.

Si tratta di disposizioni che introducono una serie di misure al fine di garantire il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d’autore.

In particolare l’articolo 110-ter prevede che in caso di difficoltà nella conclusione di un accordo contrattuale per la concessione di una licenza che consenta l’utilizzo di opere audiovisive su servizi di video su richiesta (video on-demand), i soggetti operanti nel settore e i titolari dei diritti possono avvalersi, al fine di definire il relativo accordo, all'AGCOM che assiste le parti nel corso della negoziazione formulando, eventualmente, delle proposte.

 

L’articolo 110-quater introduce alcuni obblighi di trasparenza con l’obiettivo di permettere agli autori e agli artisti interpreti o esecutori di ottenere, con cadenza almeno trimestrale, dal cessionario o dal licenziatario, le informazioni aggiornate e complete sulla sfruttamento e sull’esecuzione delle loro opere.

 

L’articolo 110-quinquies prevede che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno facoltà di richiedere l’attivazione di un meccanismo di adeguamento contrattuale al fine di ottenere una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, qualora quella inizialmente pattuita si riveli nel tempo sproporzionatamente bassa.

 

L’articolo 110-sexies stabilisce che, per quanto attiene le controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e di adeguamento contrattuale, ciascuna delle parti possa rivolgersi all’AGCOM che definisce la controversia secondo procedure che vengono stabilite con un proprio regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, fermo restando la possibilità per le parti di adire l’autorità giudiziaria.

 

L’articolo 110-septies disciplina le ipotesi della risoluzione del contratto di licenza su istanza dell’autore o dell’artista interprete esecutore nei casi di mancato sfruttamento di un’opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva per causa che non sia imputabile all’autore o all’artista.

 

La lettera p) recepisce l’articolo 23 della direttiva inserendo, nella legge sul diritto d’autore, l’articolo 114-bis.

In particolare l’articolo in questione stabilisce l’inopponibilità di tutte quelle pattuizioni inserite all’interno di accordi che siano in contrasto con i nuovi articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies.

 

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo prevede una clausola di salvaguardia dei contratti conclusi e dei diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

Lo stesso articolo, inoltre, estende l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall’AGCOM, anche ai prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegna stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, in considerazione degli obblighi di vigilanza che sono attribuiti all’Autorità su questi operatori.

 

L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo concerne gli oneri finanziari derivanti dalle attività di vigilanza e sanzionatorie attribuite dal provvedimento in esame all’AGCOM.

Tali oneri, secondo quanto previsto dall’articolo 3 saranno coperti attraverso i proventi di un contributo che dovrà essere versato dei soggetti vigilati e la cui entità sarà fissata dall’Autorità stessa, con propria deliberazione, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi dei soggetti obbligati.

 

 

 



[1] Ai sensi dell'articolo 3, lett. a), della direttiva 2014/26/UE, richiamata dall'articolo 12 del testo in commento, si intende per organismo di gestione collettiva "un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: i) è detenuto o controllato dai propri membri; ii) è organizzato senza fini di lucro".