Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani
Riferimenti: AC N.1063/XVIII AC N.2202/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 516
Data: 25/11/2021
Organi della Camera: VII Cultura, XI Lavoro


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Disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani

25 novembre 2021
Schede di lettura


Indice

Premessa|Cenni al quadro normativo|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Analisi di impatto di genere|


Premessa

La proposta di legge A.C. 1063 – che consta di 9 articoli – reca una specifica disciplina dei tirocini curricolari (ossia, i tirocini destinati a studenti, che hanno lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro), introducendo per la prima volta, a livello legislativo, la definizione degli stessi.

Inoltre, in particolare, introduce un limite al numero complessivo di tirocini – curricolari e extracurricolari (ossia, i tirocini che si svolgono al di fuori di percorsi di studi formalmente riconosciuti) – contemporaneamente attivabili presso un soggetto ospitante, stabilito in base ai lavoratori subordinati in organico del medesimo soggetto ospitante.

La proposta di legge A.C. 2202 – che consta di 2 articoli – interviene nello stesso ambito con interventi molto più limitati.


Cenni al quadro normativo

Come ricordato anche nella dispensa "I tirocini curricolari ed extracurricolari" predisposta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini curricolari sono costituite dall'art. 18 della L. 196/1997 – che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, senza usare le locuzioni curricolare ed extracurricolaree dal regolamento conseguentemente emanato con D.I. 142/1998. A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento.

 

In particolare, l'art. 18 della L. 196/1997, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso le già citate iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha previsto l'intervento di un regolamento, da emanare con decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con l'allora Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le norme generali regolatrici della materia.

In particolare, per quanto qui più interessa, ha previsto che:

  • le iniziative possono essere promosse, fra gli altri, da università, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione per le attività di formazione professionale (art. 5, L. 845/1978);
  • l'attuazione delle iniziative avviene nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione;
  • deve essere garantito un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;
  • i rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, possono avere durata non superiore a 12 mesi, ovvero 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap;
  • in relazione alle attività svolte, devono essere riconosciuti crediti formativi.

Quanto ai soggetti ospitanti, ha fatto riferimento a datori di lavoro pubblici e privati.

 

E', conseguentemente, intervenuto il già citato D.I. 142/1998 che, in particolare, sempre per quanto qui più interessa, ha stabilito che:

  • i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in numero non superiore a 1 per le aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, a 2 contemporaneamente per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, al 10% (contemporaneamente) dei dipendenti a tempo indeterminato per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato (art. 1);
  • i tirocini possono essere promossi, tra l'altro, dai seguenti soggetti, anche tra loro associati: università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della stessa L. 196/1997; istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione (art. 2);
  • i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art. 3);
  • i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; gli estremi identificativi delle assicurazioni; la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; il settore aziendale di inserimento (art. 4);
  • i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento, tra l'altro, alla regione e alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio (art. 5);
  • le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (art. 6);
  • i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima di: 4 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti degli istituti professionali, di corsi di formazione professionale, o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate; 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.  Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati per ciascuna tipologia ( (art. 7).

 

In seguito, l'art. 1, co. 1180, della L. 296/2006 – modificando l'art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/1996 (L. 608/1996) – ha disciplinato l'istituto della comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La citata comunicazione deve essere effettuata da parte dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e degli enti pubblici economici, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Essa deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

 

Nel prosieguo, tuttavia, alla luce del primo periodo di applicazione della nuova normativa, l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007, ha ritenuto di escludere dall'obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (precedentemente inclusi in tale obbligo: v. nota del 4 gennaio 2007 del medesimo Ministero). Al riguardo, ha specificato che i tirocini non soggetti all'obbligo rispondono alle seguenti condizioni:

  • promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
  • destinatari: studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
  • svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

 

Tali previsioni sono state confermate successivamente dall'allora Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 24 del 12 settembre 2011 che, in particolare, richiamando la già citata nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007, ha disposto che per tirocini curriculari devono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Ciò si sostanzia allorché si verifichino le condizioni prima indicate (rispetto alle quali la stessa circolare ha specificato che i centri di formazione professionale che possono promuovere i tirocini possono essere anche accreditati e che lo svolgimento del tirocinio all'interno del corso di studi può anche non essere direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi).

 

Con specifico riferimento all'ambito universitario, si ricorda che l'art. 10, co. 4, lett. d), del regolamento emanato con DM 270/2004, in materia di autonomia didattica degli atenei, ha disposto – riprendendo quanto già previsto dall'art. 10, co. 1, lett. f), del regolamento emanato con DM 509/1999 – che i corsi di studio devono prevedere attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra i quali, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.I. 142/1998.

 

Nel prosieguo, l'art. 2, co. 10-13, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013), allo scopo di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro, ha autorizzato la spesa di € 3 mln per il 2013 e di € 7,6 mln per il 2014 per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali (originariamente) nell'a.a. 2013-2014. Al riguardo, ha disposto che le risorse dovevano essere ripartite su base premiale fra le università statali che attivavano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. Ha, altresì, previsto che le università dovevano provvedere all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità: regolarità del percorso di studi; votazione media degli esami; condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'ISEE. Ulteriore criterio era costituito dalla priorità da accordare agli studenti che avevano concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di € 200 mensili a studente. L'importo era assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50%, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo poteva essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.

La disciplina applicativa è stata definita con DM 17 dicembre 2013 n. 1044 che, in particolare, ha puntualizzato che:

  • ad un tirocinio della durata minima di 3 mesi corrispondono almeno 6 crediti formativi universitari (CFU);
  • le università dovevano comunicare entro il 30 ottobre 2014, attraverso l'apposita procedura telematica predisposta dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il numero di beneficiari delle attività di tirocinio con i relativi contributi erogati, nonché l'ente pubblico o privato presso il quale il beneficiario aveva svolto il tirocinio;
  • eventuali risorse non utilizzate dovevano essere recuperate e destinate alle università che avevano attivato il maggior numero di tirocini in relazione al numero di studenti iscritti.

Il primo recupero delle risorse non utilizzate è stato operato con l'art. 2 del DM 552/2016, recante i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per il 2016, che ha destinato le stesse a (nuovi) tirocini curricolari.

Nel prosieguo, l'art. 9 del DM 738/2019, recante i criteri di ripartizione del FFO per il 2019, ha disposto che le risorse attribuite ai sensi del DM 1044/2013 e dell'art. 2 del DM 552/2016 che risultano non utilizzate sono recuperate e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari.

Con nota dell'allora MIUR prot. n. 109647 del 10 dicembre 2019 è stato chiarito che le risorse disponibili devono essere utilizzate per gli a.a. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 76/2013 (L. 99/2013) e dal DM 1044/2013 (si v. delibera 1101/2021 dell'università La Sapienza di Roma).

 

I principi fondamentali relativi ai tirocini extracurriculari - generalmente diretti all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati - sono, invece, attualmente recati dalla L. 92/2012.

Come ricorda anche la dispensa ante citata, infatti, dopo quanto definito con l'art. 18 della L. 196/1997 e con il D.I. 142/1998, con successivi interventi, la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale. A seguito di ciò, l'art. 1, co. 34, della L. 92/2012, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la definizione di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Sono state, conseguentemente, adottate le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 24 gennaio 2013 e, da ultimo, le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017.

In particolare, in base alle Linee guida del 2017, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a 12 mesi, mentre la durata minima non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad 1 mese.

I disabili (secondo la definizione dell'art. 1, co. 1, L. 68/1999), le persone svantaggiate di cui alla L. 381/1991 (es. invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, etc.), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, possono attivare particolari tirocini di orientamento e formazione ovvero di inserimento/reinserimento. In ragione dei destinatari, per questi tirocini è prevista una durata maggiore di 12 mesi, che arriva a 24 mesi in caso di persone disabili. Per queste tipologie, le linee guida assegnano alle regioni la possibilità di deroga, rispetto a durata e ripetibilità del tirocinio, al fine di garantirne l'inclusione.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i suddetti limiti massimi.

L'indennità riconosciuta al tirocinante è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

 

Sulla base di tali Linee guida, ciascuna regione, esercitando la propria competenza legislativa in materia di formazione professionale, ha definito la disciplina del tirocinio extracurriculare applicabile sul proprio territorio.

 


Contenuto

Definizione del tirocinio curricolare e disposizioni generali (art. 1, A.C. 1063)

 

L'articolo 1 dell'A.C. 1063 definisce a livello legislativo il tirocinio curricolare.

In particolare, dispone che il tirocinio curricolare è finalizzato all'orientamento "e alla formazione professionale" e si differenzia dai tirocini extracurricolari svolti al di fuori di percorsi di studi formalmente riconosciuti (co. 1 e 2, alinea).

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di approfondire il riferimento alla "formazione professionale", ambito che, come già detto, e come si vedrà meglio nell'apposito paragrafo, pertiene alla competenza esclusiva regionale.

 

Il tirocinio curricolare deve possedere i seguenti requisiti (co. 2):

  • deve essere attivato da uno dei soggetti promotori, individuati (dal co. 1) in università o istituti di istruzione universitaria "abilitati al rilascio di titoli accademici" – rectius: "statali e non statali legalmente riconosciuti" –, istituzioni scolastiche "che rilasciano titoli di studio con valore legale" – rectius: "statali e paritarie", ovvero "facenti parte del sistema nazionale di istruzione" –, centri di formazione professionale post-diploma o "post-università" – rectius: "post-laurea" – operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio;
  • deve essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi;
  • deve essere destinato a studenti con almeno 18 anni e a studenti universitari. Sono inclusi esplicitamente gli studenti iscritti a master universitari, o a corsi di dottorato, nonché gli studenti di "istituti professionali" e di corsi di formazione post-diploma nel cui ambito il tirocinio è attivato.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di considerare l'effettiva utilità di tali specifiche che, peraltro, non includono gli studenti di corsi di formazione post-laurea.

 

Al contempo, tuttavia, si dispone che le previsioni recate dall'art. 1 non si applicano ai tirocini svolti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado (in cui si collocano anche gli "istituti professionali" che, come già detto, sono esplicitamente richiamati), ai "periodi di alternanza scuola-lavoro" e ai tirocini estivi svolti da "soggetti" – rectius: studenti – con meno di 18 anni (co. 6).

Si valuti dunque l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni relative agli studenti ammessi ai tirocini curricolari recate dai commi 2 e 6.

Per quanto concerne il riferimento ai "periodi di alternanza scuola-lavoro", si ricorda che l'art. 1, co. 784, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018), ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 –; in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

In particolare, i percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di: 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale; 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici; 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali. Le linee guida per l'organizzazione dei percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre 2019.

Si valuti, dunque, l'opportunità di un adeguamento del testo.

 

I tirocini curricolari sono svolti presso "soggetti ospitanti", individuati in: aziende, enti della pubblica amministrazione, studi professionali, associazioni, fondazioni, o altri datori di lavoro con personalità giuridica (co. 1).

 

Il tirocinio curricolare determina i seguenti impegni (co. 3):

  • il soggetto ospitante deve assegnare al tirocinante una o più mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale (di cui all'art. 2), affiancandogli, quale tutor, un lavoratore qualificato o specializzato inquadrato stabilmente nel proprio organico;
  • il tirocinante deve svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, che tiene conto della mancanza di esperienza professionale;
  • il soggetto promotore deve stipulare un'assicurazione (di cui all'art. 6), salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante.

 

In base all'articolo 2 dello stesso A.C. 1063, anche il soggetto promotore è tenuto ad individuare un tutor (co. 3 e 4).

Si valuti l'opportunità di inserire tale previsione già nell'articolo 1.

Inoltre, sempre in base all'art. 1, il soggetto promotore si impegna a istituire tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata e coerente con il percorso di studi del tirocinante, con le attività e le competenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 e con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013 o, se esistente, con il quadro regionale degli standard professionali della regione competente per territorio (co. 5).

Al riguardo, si ricorda che il DM 30 giugno 2015 reca la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del d.lgs. 13/2013 (attuativo della delega contenuta nell'art. 4, co. 64-68, della L. 92/2012, volto alla costituzione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze, basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale e volto ad attestare le competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali).

Si ricorda, infine, che il quadro regionale degli standard professionali della regione competente per territorio è il Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, adottato in coerenza con il Quadro nazionale e con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui al citato DM 30 giugno 2015, nonché con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013. Esso, ove istituito, definisce e classifica l'insieme dei profili professionali nel mondo del lavoro.

Per garantire pari opportunità di accesso al tirocinio curricolare anche agli studenti in condizioni economiche disagiate, al tirocinante è corrisposta un'indennità di partecipazione (disciplinata dall'art. 4) (co. 4).

 

Avvio del tirocinio curricolare e compiti dei tutor (art. 2, A.C. 1063)  

 

L'articolo 2 dell'A.C. 1063 dispone, anzitutto, che i tirocini curricolari sono svolti sulla base di convenzioni stipulate fra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti (nonché eventuali soggetti terzi: v. art. 4, co. 3), che possono riguardare diversi tirocini.

Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi e contengono – oltre all'indicazione della propria durata e decorrenza – indicazioni relative a obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante, modalità di attivazione dei tirocini, valutazione e attestazione degli apprendimenti, monitoraggio (co. 1).

 

Alla convenzione deve essere allegato un piano formativo individuale, i cui contenuti sono concordati fra soggetto promotore e soggetto ospitante, che lo sottoscrivono attraverso i loro rappresentanti legali, o i loro delegati. Il piano è altresì sottoscritto dal tirocinante, al quale deve esserne consegnata una copia. Esso indica (co. 2 e 4):

  • le mansioni e la durata del tirocinio (con riferimento alla durata, si veda, infra, quanto dispone l'art. 3);
  • gli obiettivi e le modalità di svolgimento;
  • le ore giornaliere e settimanali di impegno;
  • l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione;
  • le garanzie assicurative;
  • i nominativi del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante.

 

Il tirocinio curricolare deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi indicati nel piano formativo individuale.

I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il relativo monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite (co. 3).

 

Il tutor del soggetto ospitante – che, in particolare, è responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante durante tutta la durata del tirocinio – deve possedere esperienza e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di 3 tirocinanti, includendo nel computo sia quelli curricolari che quelli extracurricolari (co. 4).

 

Inoltre, si dispone che i tirocinanti non possono essere lasciati soli all'interno della sede del "soggetto promotore" – rectius: "soggetto ospitante" –, neanche per brevi periodi e che il tutor del "soggetto promotore" – rectius: "soggetto ospitante" – o un'altra persona da questi delegata, deve essere presente all'interno del luogo dove il tirocinante svolge il tirocinio (co. 7).

 

Si prevede, inoltre, il divieto per i datori di lavoro, nei 12 mesi precedenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi, oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità, di ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, destinatari di licenziamenti collettivi – rectius: "ovvero in cassa integrazione guadagni, o in mobilità" –interessati dalle stesse procedure nella medesima unità operativa.

Il divieto non si applica nel caso di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nonché nel caso di specifici accordi sindacali (co. 5).

Si ricorda, sul punto, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è motivato da obiettive esigenze inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3, L. 604/1966). A tal fine, deve accertarsi che i lavoratori licenziati non possano essere riutilizzati in altre mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte (c.d. obbligo di repechage).

L'istituto del licenziamento collettivo è disciplinato principalmente dall'art. 24 della L. 223/1991. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro e nella cessazione dell'attività.

Quanto alle procedure di cassa integrazione guadagni, si fa riferimento: alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO, che può essere richiesta dalle aziende industriali non edili e dalle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori); alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS, che consiste in un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori in caso di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali); alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD, che consiste in un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari, in quanto esclusi da tale tutela o in quanto hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie).

La procedura di mobilità, che si colloca temporalmente tra la decisione di procedere al licenziamento collettivo e il momento dell'effettiva rimozione del lavoratore dal processo produttivo, ha la funzione di attutire, ove possibile, gli effetti del licenziamento collettivo sull'occupazione aziendale e sul mercato del lavoro. La procedura, regolata dagli artt. 4, co. 2-12, e 5, co. 1-2, della L. 223/1991, è; avviata dall'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale qualora, nel corso di attuazione del programma adottato dalla stessa, essa ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo. L'effetto della procedura di mobilità è quello di interrompere il rapporto di lavoro, al contrario di quanto accade con la CIG o con CIGS (durante le quali il rapporto è solo sospeso).

Con riferimento ai licenziamenti fatti salvi dalla norma, ossia il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, si ricorda che costituisce giusta causa di licenziamento una condotta grave del lavoratore tale da far venir meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso (art. 2119 c.c.).

Come previsto dall' art. 3 della L. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Infine, sono posti alcuni divieti in capo al datore di lavoro (co. 6), il quale non può destinare i tirocinanti a:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva, di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva;
  • sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.

 

Durata e condizioni di svolgimento del tirocinio (art. 3, A.C. 1063 e art. 2, co. 1, A.C. 2202)  

 

L'articolo 3 dell'A.C. 1063 reca, innanzitutto, disposizioni in materia di durata massima, per determinate ipotesi, del tirocinio curricolare, prevedendo che (co. 1):

  • il tirocinio curricolare che ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e "a basso contenuto intellettuale", non può avere durata superiore a 3 mesi, per un totale di 480 ore;
  • il tirocinio curricolare che ha per oggetto mansioni di concetto non può avere una durata superiore a 6 mesi, per un totale di 960 ore.

Si intenderebbe, dunque, che tirocini curricolari aventi per oggetto mansioni più elevate non abbiano un limite massimo di durata predefinito a livello legislativo.

Al riguardo, si ricorda che l'individuazione delle qualifiche e delle relative mansioni è affidata alla contrattazione collettiva. In particolare, sono definite anche le mansioni manuali o prevalentemente manuali o quelle esecutive o ripetitive, che, in quanto tali, non necessitano di alcuna personale valutazione/elaborazione e sono sovente attribuite ai lavoratori con la qualifica di operai.

In rapporto alla natura o alla qualità della prestazione, l' attività di concetto è contemplata per i lavoratori con la qualifica di impiegati e consiste in un'attività intellettuale, non meramente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni cui gli stessi sono preposti, secondo un indirizzo di personale responsabilità per ciò che riguarda sia la decisione sia l'iniziativa, anche se nei limiti predeterminati dalle direttive dei superiori; ad essi compete il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore nella misura necessaria per esplicare i compiti loro affidati. Nell'ambito di tale categoria, gli impiegati d'ordine esercitano funzioni di minore rilievo, con preminenza di prestazioni esecutive, e svolgono lavoro intellettuale ma come mera attuazione delle direttive dei superiori, senza possibilità d'iniziativa propria se non per quanto riguarda le modalità esecutive e sotto il continuo controllo di un superiore.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di sopprimere la locuzione "a basso contenuto intellettuale", che, a differenza delle espressioni "attività di concetto" e "attività meramente esecutiva", non è utilizzata nelle formule dei contratti collettivi, oltre a palesarsi di difficile delimitazione.

 

Il tirocinio curricolare può essere oggetto di rinnovo o di proroga unicamente nel rispetto dei suddetti limiti di durata (co. 1).

 

Un'ulteriore fattispecie per la quale è prevista una durata massima è costituita dal tirocinio curricolare istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso, la durata massima, comprese eventuali proroghe, è stabilita in 12 mesi, per un totale di 1.920 ore (co. 2).

Rispetto a quanto previsto dal D.I. 142/1998, dunque, si riduce la durata massima dei tirocini in questione da 24 a 12 mesi.

 

Si valuti l'opportunità di chiarire se con l'espressione "condizioni sociali disagiate", si intende far riferimento alla capacità economica, da valutarsi, ad esempio, sulla base del valore ISEE.

Inoltre, si valuti l'opportunità di utilizzare una definizione più ampia in riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari incaricati della presa in carico degli studenti affetti da menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate.

In argomento, si ricorda preliminarmente che, agli effetti della L. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili "i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, della vista o dell'udito".

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è di un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con Decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992 (per un approfondimento si rinvia alla pagina dedicata del sito INPS).

D'altra parte, lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla L. 104/1992 che declina due condizioni di svantaggio:

-     la persona con "handicap" (c.d. lieve) che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare per l'individuo emarginazione o svantaggio sociale (art. 3, co. 1);

-     la persona con "handicap grave" quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (art. 3, co. 3).

 

Il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi Livelli di Assistenza descrive gli ambiti di attività e i regimi assistenziali (domicilio, residenza, centro diurno) nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative, etc.), integrate con le prestazioni sociali rivolte alle categorie fragili. A seconda delle specifiche condizioni della persona, della gravità e della modificabilità delle sue condizioni, nonché della severità dei sintomi, le prestazioni possono essere erogate in forma intensiva o estensiva, oppure mirare al semplice mantenimento dello stato di salute della persona e delle sue capacità funzionali ed essere erogate in regime residenziale o semiresidenziale e possono essere a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario .

Per quanto riguarda i servizi sociali, si ricorda che, in Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci. Pertanto, i servizi sociali sono diversamente denominati a seconda della regione o anche dell'Ambito territoriale di riferimento.

Nel piano formativo individuale deve essere indicato l'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante, che di norma è identico all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante, pari a 36-40 ore settimanali. Tuttavia, il soggetto promotore e il soggetto ospitante devono accogliere la (eventuale) richiesta del tirocinante di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, che deve essere almeno pari a 20 ore. Ciò, tenuto conto della natura specifica del tirocinio curricolare, svolto da studenti impegnati contemporaneamente in un corso di studi (co. 3).

Si ricorda, in proposito, che secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 66/2003, l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro, che stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, possono prevedere, ai fini contrattuali, una durata minore.

Si stabilisce, inoltre (co. 5), che il soggetto promotore e il soggetto ospitante:

  • non possono obbligare il tirocinante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia;
  • sono tenuti ad accordare al tirocinante il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.

 

Il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi (co. 6).

Lo stesso tirocinio è interrotto qualora il tirocinante consegua medio tempore un titolo di studio. Al fine di completare la formazione, in sostituzione del tirocinio curricolare – la cui interruzione decorre a partire dal giorno del conseguimento ufficiale del titolo – può essere avviato un tirocinio extracurricolare (co. 7).

Sull'argomento, invece, l'articolo 2 dell'A.C. 2202 prevede (solo) che le eventuali proroghe del tirocinio formativo e di orientamento (si tratta dell'espressione utilizzata dall'art. 7 del D.I. 142/1998 che, come si è visto, non distingue fra tirocini curricolari e tirocini extracurricolari) devono risultare da atto scritto contenente la specificazione delle ragioni giustificative e, in ogni caso, non possono avere durata superiore a 3 mesi.

Dispone, altresì, che, in caso di mancata indicazione delle ragioni giustificative o di superamento del limite massimo di durata della proroga, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (co. 1).

Si valuti l'opportunità di esplicitare se si intenda fare riferimento sia al tirocinio curricolare che al tirocinio extracurricolare.

 

Indennità da corrispondere al tirocinante (art. 4, A.C. 1063)  

 

L'articolo 4 dell'A.C.1063 prevede, innanzitutto, la corresponsione al tirocinante curricolare di un'indennità obbligatoria, di importo lordo mensile minimo pari a 350. L'importo è adeguato ogni 3 anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. L'indennità non è però dovuta per la partecipazione a tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore. Tuttavia, nel caso di proroga di un tirocinio curricolare con durata iniziale inferiore a 160 ore, l'indennità spetta al tirocinante per tutte le ore svolte (co. 1 e 2).

 

Nel caso in cui la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare sia inferiore all'80% delle ore mensili previste, è possibile una riduzione proporzionale dell'importo dell'indennità, fermo restando l'importo minimo, pari a € 175 mensili (co. 5).

Non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità durante i periodi di sospensione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari, ovvero per chiusure formalizzate del soggetto ospitante per un periodo pari almeno a 15 giorni solari (co. 6).

Infine, qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a € 260 (co. 8).

Una previsione in parte analoga è contenuta anche nell'art. 3, co. 4.

Si valuti, dunque, l'opportunità di unificare le disposizioni.

 

Come già accennato, alla stipula della convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare può partecipare anche un soggetto terzo – pure in forma di compartecipazione – il quale si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, in tutto o in parte, l'importo dell'indennità del tirocinante, nonché a rimborsare l'acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio (co. 3).

 

L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (co. 4).

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, elenca i r edditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante.

Tuttavia, alla luce del fatto che la partecipazione al tirocinio curricolare non è configurabile quale attività lavorativa, alla corresponsione dell'indennità al tirocinante non consegue la perdita dello stato di disoccupazione dallo stesso eventualmente posseduto (co. 7).

Si ricorda che lo stato di disoccupazione è un presupposto fondamentale per poter accedere alle forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro.

In base a quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 150/2015, nonché dall'art. 4, co. 15-quater, del D.L. 7/2019 (L. 26/2019), sono considerati disoccupati i soggetti che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego e che alternativamente:

  • sono privi di impiego e, pertanto, non svolgono attività lavorativa nè di tipo subordinato, né di tipo autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.
All'indennità mensile di partecipazione dovuta nel caso di tirocini curricolari fa riferimento anche, senza ulteriori specifiche, l'articolo 1 dell'A.C. 2202 (si veda il paragrafo Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria)

Numero massimo di tirocini curricolari e extracurricolari contemporaneamente attivabili (art. 5, A.C. 1063)  

 

L'articolo 5 dell'A.C. 1063 prevede che il numero massimo di tirocini – curricolari e extracurricolari – contemporaneamente attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito tenuto conto della proporzione tra i medesimi tirocini e i lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante.

In particolare, il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, curricolari ed extracurricolari, secondo i seguenti limiti (co. 2):

a) soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato: un tirocinante;

b) soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti;

c) soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti. Ai fini del calcolo, si applica l'arrotondamento all'unità superiore. Solo per tale fattispecie, si precisa che i lavoratori a tempo determinato sono considerati a condizione che la data di inizio del contratto sia antecedente alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio, e che nel numero dei lavoratori subordinati in organico sono ricompresi anche gli apprendisti.

 

Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria (art. 6, A.C. 1063 e art. 1, A.C. 2202)  

 

L'articolo 6 dell'A.C. 1063 dispone innanzitutto che i tirocini curricolari con durata uguale o superiore a 160 ore devono essere oggetto di comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l'Impiego da parte del soggetto ospitante. Al riguardo, si richiama l'art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/1996 (L. 608/1996) (v. ante).

Si ripristina così la disciplina applicata prima della citata nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Precisa, inoltre, che, nel caso di omissione della comunicazione, si applica un'ammenda pari a € 50 per ciascun giorno di ritardo (co. 1).

 

Dispone, infine, che i tirocinanti devono essere assicurati:

  • contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
  • per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice. Tale polizza deve coprire anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e la copertura assicurativa deve comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare (co. 2).

Anche l'articolo 1 dell'A.C. 2202 estende gli obblighi di comunicazione ai tirocini curricolari.

In particolare, novellando il già citato art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/1996 (L. 608/1996), dispone, anzitutto, che, nel caso di tirocini curricolari, la comunicazione deve indicare i dati anagrafici del tirocinante, la data iniziale e finale del tirocinio, le mansioni assegnate al tirocinante, nonché, come previsto per i tirocini extracurricolari, l'importo dell'indennità mensile di partecipazione per tutta la durata del tirocinio curricolare.

Prevede, altresì, che copia della comunicazione deve essere consegnata al tirocinante. In caso di mancata consegna, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.500 per ciascun tirocinante.

La relazione illustrativa precisa che tale ultima previsione riguarda si i tirocini curricolari che quelli extracurricolari.

 

Monitoraggio (art. 7, A.C. 1063)  

 

L'articolo 7 dell'A.C. 1063 prevede, anzitutto, che il "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, monitora lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 6 (co. 1).

Al riguardo, si ricorda che l' art. 1 del D.L. 1/2020 ( L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si valuti, dunque, l'opportunità, ai co. 1, 2 e 3 dell'art. 7, di un adeguamento del testo.

 

Dispone, inoltre, che nell'attività di monitoraggio si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali "elementi distorsivi" presenti nello svolgimento del tirocinio curricolare, quali: reiterazione del soggetto ospitante nel coprire una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolte non conformi al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza di tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno (co. 2).

 

Si valuti l'opportunità di demandare ad un atto normativo secondario, da pubblicare sul sito del Ministero responsabile, la disciplina del monitoraggio.

 

Infine, prevede che il "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" pubblica ogni anno nel proprio sito una relazione sull'attività di monitoraggio, al fine di consentire la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (v. ante) (co. 3).

 

Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria (art. 8, A.C. 1063)

 

L'articolo 8 dell'A.C. 1063 dispone che – ferme restando sia la competenza statale in materia di vigilanza sulla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio, sia le sanzioni previste in caso di omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (v. infra) – l'attivazione del tirocinio curricolare in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti determina la sospensione dello stesso, nonché il divieto, per il soggetto promotore o per il soggetto ospitante autore della violazione, di istituire nuovi tirocini curricolari per un periodo di 12 mesi (co. 1).

Inoltre, stabilisce che (co. 2):

  • il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di cui all'art. 3, co. 1 e 2, è considerato contratto di apprendistato.

Ai sensi di quanto previsto dal capo V del d.lgs. 81/2015, emanato in attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con durata minima pari a 6 mesi, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Attualmente sono previste tre tipologie di apprendistato:
  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni, in tutte le attività, al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
  • apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca, in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale o del diploma di maturità professionale, volto al conseguimento di titoli di studio specialistici.

  • il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato.
Si ricorda in proposito che, ai sensi dell' art. 2094 del codice civile, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Dispone, altresì, che, in caso di mancata corresponsione dell'indennità per il tirocinio curricolare, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 30.000, fermo restando l'obbligo di corrispondere le indennità dovute in favore del tirocinante (co. 3).

 

Infine, prevede che all'interruzione del tirocinio curricolare da parte del tirocinante non consegue la perdita dei crediti formativi universitari eventualmente connessi allo stesso tirocinio, a condizione che sia stato effettuato il numero di ore minimo a tal fine stabilito dai soggetti promotori (co. 4).

 

Disposizioni finali e abrogazioni (art. 9, A.C. 1063 e art. 2, co. 2, A.C. 2202)  

 

L'articolo 9 dell'A.C. 1063, in conseguenza della nuova disciplina introdotta, abroga il regolamento di cui al D.I. 142/1998 (co. 3).

Tuttavia, dispone che ai tirocini curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge – fissata dopo 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (co. 2) – continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (co. 1).

L'articolo 2 dell'A.C. 2202, invece, abroga solo il co. 3 dell'art. 7 del D.I. 142/1998, che disciplina i termini delle eventuali proroghe dei tirocini formativi e di orientamento, nei termini ante esposti (co. 2).

 


Relazioni allegate o richieste

Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

  Le proposte di legge intervengono in materia di norme generali sull'istruzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché di istruzione universitaria, ambito per il quale è necessario intervenire con legge dello Stato.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento all'ambito dell'istruzione, si ricorda che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali. Attribuisce, invece, alla competenza concorrente l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale (di esclusiva competenza regionale).

Al riguardo, per analogia, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 200/2009, ha incluso fra le norme generali sull'istruzione il (allora) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.

 

Con particolare riguardo all'istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005 la Corte ha chiarito, in linea generale, che "la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi", mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.

In tale quadro, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. 276/2003, recante la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, in quanto la stessa, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, atteneva alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni.

La Corte, inoltre, con sentenza 287/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che disponeva in materia di livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Infatti, ha ritenuto tali disposizioni invasive della competenza regionale in materia di formazione professionale, censurando anche la parte dell'art. 11 che stabiliva la diretta applicazione dell'art. 18 della L. 196/1997 e del relativo regolamento di attuazione in caso di inerzia delle regioni.

La materia "università", invece, non è citata nell'art. 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'art. 33, il cui sesto comma dispone che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Corte, con sentenza n. 423/2004 ha sottolineato che "si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998).

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

 

In merito allo svolgimento di tirocini formativi, si segnala che l'8 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (2020/2764(RSP)) sul "Potenziamento della garanzia per i giovani", in cui afferma che i tirocini devono essere retribuiti e limitati nella durata e nel numero.

L'atto del Parlamento europeo, riferendosi in particolare al programma "garanzia per i giovani", esorta gli Stati membri a garantire che nell'ambito di questo strumento i giovani ricevano offerte di tirocinio di qualità ed equamente remunerate, sulla base di accordi scritti giuridicamente vincolanti. Gli accordi dovrebbero specificare i compiti del tirocinante e prevedere una retribuzione dignitosa. I datori di lavoro non dovrebbero ricorrere ai tirocini per sostituire posti di lavoro.

La risoluzione invita inoltre la Commissione a rivedere gli strumenti europei esistenti, quali ad esempio il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità che prevedano oltre l'equa remunerazione, l'accesso alla protezione sociale e che aiutino i giovani a compiere la transizione verso un'occupazione stabile e non a creare posti di lavoro precari.

Il diritto dei giovani «al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione» è affermato dalla raccomandazione (UE) 2017/761 sul Pilastro europeo dei diritti sociali.

Nell'ambito del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione europea è orientata a rivedere nel 2022 il Quadro di qualità per i tirocini, adottato con raccomandazione del Consiglio nel marzo 2014.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

 

Non risultano lavori legislativi in corso sull'argomento.


Analisi di impatto di genere

  Le proposte di legge intendono normare uno strumento finalizzato all'orientamento e alla formazione dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro già durante il percorso di studi.

 

Tenuto conto della classificazione basata sul Bilancio di genere:

  • l'ambito di intervento delle disposizioni è riconducibile al settore Istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere;
  • la modalità di intervento si configura come azione positiva;
  • la misura è qualificabile come regolamentazione.

In base al Rapporto Almalaurea 2018 sul profilo dei laureati, che ha analizzato i dati sui tirocini curriculari svolti durante gli studi da laureati magistrali biennali, i tirocini curricolari, nella maggior parte dei gruppi disciplinari, coinvolgono più le donne (58,7%) che gli uomini (51,8%).

 

Successivamente, il Rapporto Almalaurea 2020 sul profilo dei laureati – premesso che, ai fini del rapporto, per "tirocini riconosciuti dal corso di studio" (o curriculari) si intendono sia i tirocini effettivamente organizzati dal corso sia le attività lavorative già svolte e riconosciute solo successivamente dal corso – ha confermato che la probabilità di vedersi riconosciuto un tirocinio è più elevata tra le donne rispetto agli uomini.

Più in generale, ha fatto presente che negli ultimi dieci anni la quota di laureati che si è visto riconosciute dal corso di laurea attività di tirocinio è cresciuta in modo rilevante: dopo un periodo di sostanziale stabilità dal 2011 al 2015, dal 2017 si è assistito ad una crescita di 2 punti percentuali per ogni biennio, fino a raggiungere il 59,9% tra i laureati del 2019.

In particolare, nel 2019 si è visto riconosciute attività di tirocinio il 60,7% dei laureati, il 63,1% dei laureati magistrali biennali (più un 14,9% che non ha svolto un tirocinio nel biennio magistrale ma l'aveva svolto nel precedente triennio) e il 50,4% dei laureati magistrali a ciclo unico.

 

Da ultimo, in base al medesimo Rapporto 2021, nel 2020 si è registrata una leggera contrazione: infatti, si è visto riconosciute dal corso di laurea attività di tirocinio il 57,6% dei laureati. Lo stesso rapporto evidenzia, inoltre, che chi ha svolto un tirocinio curriculare ha il 12,2% di probabilità in più di essere occupato a un anno dal conseguimento del titolo rispetto a chi non ha svolto tale tipo di attività.