Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2021 (FOE)
Riferimenti: SCH.DEC N.260/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 260
Data: 16/06/2021
Organi della Camera: VII Cultura


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Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2021 (FOE)

16 giugno 2021
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto||


Presupposti normativi

L'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998.

Le relative risorse sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione dello stesso MUR e, specificamente, come indicato nell'art. 1 dello schema di decreto, sul piano di gestione 1.

I piani di gestione del cap. 7236 non sono visibili nel decreto annuale di riparto in capitoli.

In particolare, l'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

  • Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

  • Agenzia spaziale italiana (ASI);

  • Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);

  • Enti già finanziati dall'allora MURST, ossia Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica.
    Quest'ultimo è poi confluito, in base all' art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;

  • Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
    Quest'ultimo è poi confluito, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel CNR.

Inoltre, lo stesso art. 7 ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:

  • Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

  • INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;

  • Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).
    L'art. 7 del D.I. 30 settembre 2010 – con il quale sono stati rideterminati, tra l'altro, i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, in particolare affidando al CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del d.lgs. 213/2009, le attività di programmazione scientifica e di coordinamento (art. 3) – aveva disposto che le risorse destinate al Programma erano assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del FOE.
    Il CNR provvedeva ad erogare quota parte del finanziamento all' ENEA per la gestione delle campagne in Antartide.
    Da ultimo, l'art. 1, co. 552, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha scorporato dal FOE il finanziamento del PNRA. In particolare, ha disposto che, a decorrere dal 2021, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, assegna annualmente agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA un contributo di € 23 mln, con corrispondente riduzione delle risorse destinate al FOE;

  • Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
    In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall' art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall' art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 ( L. 122/2010).

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

  • Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

  • Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

  • Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);

  • Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);

  • Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a € 14 mln, a valere sul FOE, con erogazione diretta;

  • Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono nel FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;

  • Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010 ha disposto che il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del MUR –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

 

L'ammontare del Fondo

 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato in tab. C della legge di stabilità.

Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) operata con L. 163/2016, in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due sezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla sezione II della legge di bilancio.

 

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2021, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto.

                                                (milioni di euro)

anno 2011

1.794

anno 2012

1.792

anno 2013

1.768

anno 2014

1.754

anno 2015

1.697

anno 2016

1.680

anno 2017

1.678

anno 2018

1.697

anno 2019

1.773

anno 2020

1.754

anno 2021

1.793

 

Le principali disposizioni di riduzione e incremento del Fondo
 
Negli ultimi anni, varie previsioni normative hanno previsto riduzioni del FOE, altre hanno previsto aumenti per specifiche finalizzazioni.
 
Principali riduzioni del FOE
 
L' art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 ( L. 135/2012), ha previsto una riduzione del FOE, per un importo pari ad € 51,2 mln, a decorrere dal 2013.
 
L' art. 1, co. 343 e 344, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione del FOE per € 42,9 mln nel 2015 e per € 43 mln dal 2016.
In particolare, il co. 343 aveva previsto l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per € 916.000 nel 2015 ed € 1 mln dal 2016. Al riguardo, nella premessa del DM 10 agosto 2015, n. 599, con il quale era stato operato il riparto del FOE per il 2015, si evidenziava che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto". Il decreto non risulterebbe tuttavia intervenuto.
Il co. 344 ha previsto l'adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del medesimo Fondo di € 42 mln dal 2015. E' stato, conseguentemente, adottato il DM 22 aprile 2015, n. 240.
 
Successivamente, l' art. 1, co. 374, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa al FOE di € 4 mln, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.
 
Ancora in seguito, l' art. 3, co. 2, del D.L. 42/2016 ( L. 89/2016) ha disposto che al contributo previsto dall'art. 2, pari (allora) a € 3 mln annui a decorrere dal 2016, destinato alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) – di cui all'art. 31- bis del D.L. 5/2012 ( L. 35/2012) – si provvede, per ciascun anno, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del FOE (e quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO).
Da ultimo, l' art. 32, co. 2, lett. d), del D.L. 162/2019 ( L. 8/2020) ha stabilito che all'incremento di € 4 mln annui dal 2020 delle risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) (disposto dal co. 1 dello stesso art. 32) si provvede, per € 0,5 mln per il 2020 e per € 2 mln annui dal 2021, mediante corrispondente riduzione del FOE.
 
Principali incrementi del FOE
 
L' art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 ( L. 128/2013) ha autorizzato l' assunzione nel quinquennio 2014-2018, da parte dell' INGV, di complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a € 2 mln nel 2014, € 4 mln nel 2015, € 6 mln nel 2016, € 8 mln nel 2017 e € 10 mln dal 2018.
 
L' art. 1, co. 373, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha incrementato di € 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo, destinando le risorse all' Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
 
L' art. 1, co. 247-250, della stessa L. 208/2015 ha previsto un incremento del FOE di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all' assunzione di ricercatori.
I criteri per la ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM 26 febbraio 2016, n. 105, che, in particolare, ha disposto l'assunzione di 215 unità.
 
L' art. 1, co. 305, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto un incremento del FOE di € 25 mln dal 2018, da destinare al sostegno specifico delle " attività di ricerca a valenza internazionale".
 
L' art. 1, co. 633, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FOE di € 2 mln per il 2018 e di € 13,5 mln dal 2019 da destinare all'assunzione di ricercatori.
I criteri per la ripartizione delle risorse e la conseguente ripartizione sono stati stabiliti con DM 163 del 28 febbraio 2018 che, in particolare, ha disposto l'assunzione, oltre che di ricercatori – come previsto dalla legge –, anche di tecnologi, per complessive 307 unità.
 
L' art. 1, co. 632, della stessa L. 205/2017 ha previsto un incremento del FOE di € 350.000 dal 2020 ai fini della trasformazione del regime di progressione stipendiale per classi da triennale in biennale per il personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l 'INAF.
 
L' art. 238, co. 2, del D.L. 34/2020 ( L. 77/2020) ha incrementato il FOE di € 50 mln annui a decorrere dal 2021 per l' assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Peraltro, in base allo stesso testo, solo parte delle risorse, nella misura di € 45 mln annui, sono stati destinati agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, mentre i restanti € 5 mln annui sono stati destinati agli altri enti pubblici di ricerca di cui all' art. 1 del d.lgs. 218/2016, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per essere ripartiti secondo criteri stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
I criteri per la ripartizione dei € 45 mln destinati agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR sono stati definiti con DM 802 del 29 ottobre 2020. Qui la ripartizione.
 
Da ultimo, l'art. 1, co. 541, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il FOE di € 25 mln annui dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati (ossia, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca destinatari del processo di stabilizzazione di cui all'art. 1, co. 668-671 della L. 205/2017, le cui risorse sono state ripartite con DPCM 11 aprile 2018), da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti

 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

 

Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il d.lgs. 218/2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal d.lgs. 213/2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 1 e dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 218/2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016).

L' art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
A sua volta, l' art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un PTA, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).

Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR (art. 5, co. 2, del d.lgs. 218/2016).

Qui il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del Ministero. Per gli anni successivi il riparto è stato operato: per il 2016, con DM 8 agosto 2016, n. 631; per il 2017, con DM 8 agosto 2017, n. 608; per il 2018, con DM 26 luglio 2018, n. 568; per il 2019, con DM 10 ottobre 2019, n. 856 .

 

Da ultimo, il riparto per il 2020 è stato effettuato con il DM 8 ottobre 2020, n. 744 (qui le tabelle), il cui art. 2 ha stabilito che, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2021 e 2022, gli enti avrebbero potuto considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. L'Agenzia Spaziale ltaliana (ASI), con riferimento all'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, avrebbe potuto considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione, nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE.

 

Il finanziamento premiale e le risorse per la stabilizzazione del personale precario

 

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il MUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei PTA e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che le modalità di assegnazione delle risorse dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini. A tale finalità sono stati destinati in via sperimentale, per il solo 2017, € 68 mln, a valere sulle risorse del FOE.

Tali somme sono state allocate sul cap. 7237 dello stato di previsione del (soppresso) MIUR.

Conseguentemente, l' art. 20, co. 1, dello stesso d.lgs. 218/2016 ha abrogato l' art. 4 del d.lgs. 213/2009, che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd. quota premiale – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 
Con riferimento al 2017, i criteri erano stati definiti con lo schema di DM AG 196, trasmesso alla Camera, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017, che, peraltro, non prendeva a riferimento né i PTA, né specifici programmi e progetti presentati dagli enti (come previsto dallo stesso art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016), ma si basava essenzialmente sui risultati della VQR, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 ( DM 2527 del 26 settembre 2017).

Quanto previsto dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 è; peraltro poi stato superato, per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali per l'anno 2016), dall'art. 1, co. 647 e 648, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) che, nello specifico, ha previsto che, allo scopo di incentivare il cofinanziamento per la stabilizzazione del personale disciplinata dai co. 668-671 dello stesso art. 1:

  • il 70% doveva essere attribuito in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (DM 27 ottobre 2017, n. 850);
  • il 30% doveva essere attribuito in proporzione alla quota (ordinaria) del FOE 2017 attribuita a ciascun ente con DM 8 agosto 2017, n. 608.

 

Le risorse premiali per il 2016 (pari a € 69,5 mln) e il 2017 (pari a € 68 mln) sono state quindi ripartite con DM 5 febbraio 2018, n. 92.

A decorrere dal 2018, non ci sono state risorse specificamente destinate al finanziamento premiale.

Come evidenzia la relazione illustrativa dello schema in esame, infatti, dal 2018 le risorse prima destinate alla "ex premialità" sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti e, anche per il 2021, nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237.

Più nello specifico, il DM 568 del 26 luglio 2018, relativo al riparto del FOE per il 2018, ha destinato alle stabilizzazioni citate – come richiesto nei pareri espressi dalla 7^ Commissione del Senato e dalla VII Commissione della Camera dei deputati sullo schema di decreto (AG n. 28) – la somma di € 68 mln, ripartendo le risorse proporzionalmente all'assegnazione ordinaria.

Ancora in seguito, con comunicato stampa del 30 luglio 2018, il MIUR aveva reso noto che € 68 mln del FOE sarebbero stati destinati, a regime, alla medesima finalità.

Nel prosieguo, nei pareri resi sullo schema di riparto del FOE per il 2019 (AG n. 100), rispettivamente il 18 settembre 2019 e il 24 settembre 2019, la VII Commissione della Camera e la 7^ Commissione del Senato avevano formulato la condizione che fossero incrementate le assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione, coprendo sia i costi salariali ordinari che quelli accessori. Inoltre, in tali pareri era stata inserita la condizione che i fondi destinati alla stabilizzazione fossero utilizzati dagli enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente per tale finalità, procedendo, in caso contrario, alla redistribuzione proporzionale agli enti che se ne fossero pienamente avvalsi.

 

Da ultimo, nella premessa del parere reso sullo schema di riparto del FOE per il 2020 (AG 192) la VII Commissione della Camera, riferendosi all'incremento del FOE previsto dall'art. 238 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020: v. ante), aveva espresso l'auspicio che gli enti pubblici di ricerca destinatari delle risorse incrementali utilizzino lo stesso prioritariamente, fino al 50%, per l'assunzione di ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. 75/2017.

Al riguardo, si ricorda che l' art. 20, co. 1, del d.lgs. 75/2017 –; come modificato, da ultimo, dal D.L. 183/2020 ( L. 21/2021) –, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.
A sua volta, il co. 2 ha disposto che, fino alla stessa data, le pubbliche amministrazioni possono bandire, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

Contenuto

Premessa

 

Lo schema di decreto è composto di 2 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tab. 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per finalità (tab. 2, 3 e 4) e per singolo ente (tab. 5-16).

 

Lo schema è, inoltre, corredato di relazione illustrativa che evidenzia, anzitutto, che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

Il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, frutto di un ampio confronto avviato dal MUR con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta, tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile, nonché allineato temporalmente alla programmazione pluriennale dell'Unione Europea 2021-2027 sia per i fondi strutturali e d'investimento europei, sia per Horizon Europe (il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione), è stato approvato con delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020.
Esso è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento, piani nazionali e missioni.
Le priorità di sistema sono: sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca; consolidare la ricerca fondamentale; rafforzare la ricerca interdisciplinare; garantire la centralità della persona nell'innovazione; valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo; accompagnare lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e professionisti del trasferimento di conoscenza; promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; assicurare il coordinamento della ricerca nazionale, europea, internazionale; verso i nuovi orizzonti della ricerca.
I grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree d'intervento rispecchiano le sei aggregazioni ( clusters) di Horizon Europe e considerano gli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente. Essi sono: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.
In analogia con il programma Horizon Europe, i grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati ad un livello di granularità più fine ( 28 aree di intervento).
I piani nazionali sono 2: il Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, dedicato al potenziamento e al consolidamento del complesso delle infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed europeo, e il Piano nazionale per la scienza aperta, dedicato ad approfondire le tematiche di diffusione di processi compatibili con il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca ( open science) e dell'innovazione ( open innovation)
Le missioni sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. Le relative misure devono abbracciare tutte le fasi del processo, dalla ricerca fino alla dimostrazione, attraverso vari settori e ambiti scientifici.

La stessa relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che la programmazione della ricerca affidata agli enti pubblici di ricerca, con i propri PTA, anche per quest'anno dovrà inoltre essere coerente con il PNR 2015/2020, tenendo a riferimento le 12 Aree di specializzazione in esso in esso individuate, e con quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, nonché con il resto del panorama programmatico europeo messo in atto attraverso Horizon 2020.

Il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 è stato approvato dal CIPE il 1 maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.
Esso è basato su sei programmi di intervento: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.
In particolare, individua 12 aree di specializzazione suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.

Le risorse disponibili

 

L'art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2021, per un importo complessivo indicato pari a € 1.793.343.350.

Come evidenziato dal co. 1, le risorse sono allocate, come già detto, sul cap. 7236/pg.1 dello stato di previsione del MUR, secondo quanto riportato nella tab. 1.

 

Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI (per i quali v. infra) – ammontano, come indicato dal co. 2, a € 1.761,6 mln.

Rispetto al 2020 (€ 1.721,6 mln), si registra –sempre al netto degli importi appena indicati – un incremento del 2,3%.

Le assegnazioni ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR

 

I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e altre assegnazioni.

 

In base alla tab. 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a € 1.169,7 mln. Esso costituisce il 66,4% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti e il 102,9% del totale dell'assegnazione ordinaria 2020 (percentuale identica per tutti gli enti, come evidenziato nel prospetto allegato al presente dossier).

 

Gli altri contributi, per un totale complessivo di € 591,9 mln (pari al 33,6% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti), sono costituiti:

 

  • dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di € 12,3 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2 dello schema;
  • dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di € 530,4 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3 dello schema.
    Al riguardo, il co. 5 dell'art. 1 dispone che le rispettive assegnazioni possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti.
    A sua volta, il co. 3 dello stesso art. 1 fa presente che in tali somme sono inclusi i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura.
    In particolare, precisa che tali contributi – che, oltre che come contributi finanziari a valere sul FOE, possono assumere la forma di contributi in natura (in-kind) - costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto.
    Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MUR, i quali assumono la qualifica di representing entity e che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte di tali representing entity, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura;
  • dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di € 49,2 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 4 dello schema.

 

Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del co. 2 dell'art. 1.

In particolare:

  • al CNR (tab. 5) è destinata un'assegnazione complessiva di € 665,3 mln, di cui € 603,5 mln quale assegnazione ordinaria, che – come evidenzia la premessa dello schema – comprende € 2,6 mln in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
    Al riguardo, si ricorda che, a differenza degli anni fino al 2017, a partire dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) tale assegnazione non è stata esplicitamente prevista. La medesima premessa dello schema sottolinea che si procede in tal senso in continuità con quanto disposto con il DM 608/2017, di riparto del FOE per il 2017.
    Per completezza, si ricorda che tali somme si aggiungono, in particolare,  al contributo straordinario – pari a € 30 mln (allocato sul cap. 7236/pg. 7) – concesso al CNR per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 dall' art. 1, co. 404, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

  • All'Agenzia spaziale italiana (ASI) (tab. 6) è destinata un'assegnazione complessiva di € 505,3 mln, di cui € 79,2 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tab. 7) è destinata un'assegnazione complessiva di € 305,9 mln, di cui € 258,4 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tab. 8) è destinata un'assegnazione complessiva di € 118,1 mln, di cui € 97,3 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tab. 9) è destinata un'assegnazione complessiva di € 71,1 mln, di cui € 66,5 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tab. 10) è destinata un'assegnazione complessiva di € 24,3 mln, di cui € 20,5 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (tab. 11) è destinata un'assegnazione complessiva di € 20,5 mln, di cui € 15,4 mln quale assegnazione ordinaria.

  • Alla stazione zoologica "Anton Dohrn" (tab. 12) è destinata un'assegnazione complessiva di € 14,8 mln, di cui € 13,9 mln quale assegnazione ordinaria.

  • Al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (tab. 13) è destinata un'assegnazione complessiva di € 28,7 mln, di cui € 8,9 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM) (tab. 14) è destinata un'assegnazione complessiva di € 2,8 mln, di cui € 2,4 mln quale assegnazione ordinaria.

  • Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi (tab. 15) è destinata un'assegnazione complessiva di € 3,0 mln, di cui € 2,3 mln quale assegnazione ordinaria.

  • All'Istituto italiano di studi germanici (tab. 16) è destinata un'assegnazione complessiva di € 1,6 mln, di cui € 1,4 mln quale assegnazione ordinaria.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, come negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti di carattere straordinario e di carattere continuativo.

Le ulteriori assegnazioni

 

Il co. 4 dell'art. 1 concerne le ulteriori assegnazioni. Si tratta, in particolare, di:

  • € 14,0 mln alla società Sincrotrone di Trieste;
  • € 12,4 mln per il funzionamento dell'INDIRE.
    La relazione illustrativa evidenzia che l'importo è comprensivo della somma assegnata dal citato DPCM 11 aprile 2018, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 668-671 della L. 205/2017, ai fini della stabilizzazione dei ricercatori;
  • € 5,4 mln per il funzionamento dell'INVALSI.
    La relazione illustrativa evidenzia che le somme sono destinate anche a favore del processo di stabilizzazione delle figure professionali previste dal citato art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. 75/2017.

Rispetto al decreto di riparto 2020, non sono previste assegnazioni ad ANVUR.

Le indicazioni per gli anni successivi

 

L'art. 2, co. 1, reca le indicazioni per il 2022 e il 2023. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2021, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

 

Il co. 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2022 e il 2023, relativamente alle assegnazioni per le "Attività di ricerca a valenza internazionale", riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali. Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100% della quota assegnata nel 2021, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di collaborazione o da disposizioni normative di riduzione del FOE o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

 

Il co. 3 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il co. 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

 

Raffronto 2021/2020

Nel prospetto allegato si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2020, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2021 (come risultanti dall'articolato e dalle tab. da 1 a 16), con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione delle assegnazioni non ordinarie.