Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2021 (FOE) 16 giugno 2021 |
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Presupposti normativiL'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998. Le relative risorse sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione dello stesso MUR e, specificamente, come indicato nell'art. 1 dello schema di decreto, sul piano di gestione 1.
I piani di gestione del cap. 7236 non sono visibili nel decreto annuale di riparto in capitoli.
In particolare, l'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:
Inoltre, lo stesso art. 7 ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:
Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:
L'ammontare del Fondo
L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato in tab. C della legge di stabilità. Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) operata con L. 163/2016, in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due sezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla sezione II della legge di bilancio.
Di seguito si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2021, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto. (milioni di euro)
Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti
L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.
Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il d.lgs. 218/2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal d.lgs. 213/2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti. In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 1 e dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 218/2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016).
L'
art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un
piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un
documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
A sua volta, l'
art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un
PTA, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la
consistenza e le
variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).
Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR (art. 5, co. 2, del d.lgs. 218/2016).
Qui il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del Ministero. Per gli anni successivi il riparto è stato operato: per il 2016, con
DM 8 agosto 2016, n. 631; per il 2017, con
DM 8 agosto 2017, n. 608; per il 2018, con
DM 26 luglio 2018, n. 568; per il 2019, con
DM 10 ottobre 2019, n. 856
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Da ultimo, il riparto per il 2020 è stato effettuato con il DM 8 ottobre 2020, n. 744 (qui le tabelle), il cui art. 2 ha stabilito che, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2021 e 2022, gli enti avrebbero potuto considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. L'Agenzia Spaziale ltaliana (ASI), con riferimento all'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, avrebbe potuto considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione, nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE.
Il finanziamento premiale e le risorse per la stabilizzazione del personale precario
L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il MUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei PTA e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che le modalità di assegnazione delle risorse dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini. A tale finalità sono stati destinati in via sperimentale, per il solo 2017, € 68 mln, a valere sulle risorse del FOE. Tali somme sono state allocate sul cap. 7237 dello stato di previsione del (soppresso) MIUR.
Conseguentemente, l'
art. 20, co. 1, dello stesso d.lgs. 218/2016 ha abrogato l'
art. 4 del d.lgs. 213/2009, che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd. quota premiale – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Con riferimento al 2017, i criteri erano stati definiti con lo
schema di DM AG 196, trasmesso alla Camera, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017, che, peraltro, non prendeva a riferimento né i PTA, né specifici programmi e progetti presentati dagli enti (come previsto dallo stesso
art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016), ma si basava essenzialmente sui risultati della VQR, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 (
DM 2527 del 26 settembre 2017).
Quanto previsto dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 è; peraltro poi stato superato, per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali per l'anno 2016), dall'art. 1, co. 647 e 648, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) che, nello specifico, ha previsto che, allo scopo di incentivare il cofinanziamento per la stabilizzazione del personale disciplinata dai co. 668-671 dello stesso art. 1:
Le risorse premiali per il 2016 (pari a € 69,5 mln) e il 2017 (pari a € 68 mln) sono state quindi ripartite con DM 5 febbraio 2018, n. 92. A decorrere dal 2018, non ci sono state risorse specificamente destinate al finanziamento premiale.
Come evidenzia la relazione illustrativa dello schema in esame, infatti, dal 2018 le risorse prima destinate alla "ex premialità" sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti e, anche per il 2021, nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237.
Più nello specifico, il DM 568 del 26 luglio 2018, relativo al riparto del FOE per il 2018, ha destinato alle stabilizzazioni citate – come richiesto nei pareri espressi dalla 7^ Commissione del Senato e dalla VII Commissione della Camera dei deputati sullo schema di decreto (AG n. 28) – la somma di € 68 mln, ripartendo le risorse proporzionalmente all'assegnazione ordinaria. Ancora in seguito, con comunicato stampa del 30 luglio 2018, il MIUR aveva reso noto che € 68 mln del FOE sarebbero stati destinati, a regime, alla medesima finalità. Nel prosieguo, nei pareri resi sullo schema di riparto del FOE per il 2019 (AG n. 100), rispettivamente il 18 settembre 2019 e il 24 settembre 2019, la VII Commissione della Camera e la 7^ Commissione del Senato avevano formulato la condizione che fossero incrementate le assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione, coprendo sia i costi salariali ordinari che quelli accessori. Inoltre, in tali pareri era stata inserita la condizione che i fondi destinati alla stabilizzazione fossero utilizzati dagli enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente per tale finalità, procedendo, in caso contrario, alla redistribuzione proporzionale agli enti che se ne fossero pienamente avvalsi.
Da ultimo, nella premessa del parere reso sullo schema di riparto del FOE per il 2020 (AG 192) la VII Commissione della Camera, riferendosi all'incremento del FOE previsto dall'art. 238 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020: v. ante), aveva espresso l'auspicio che gli enti pubblici di ricerca destinatari delle risorse incrementali utilizzino lo stesso prioritariamente, fino al 50%, per l'assunzione di ricercatori precari con le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. 75/2017.
Al riguardo, si ricorda che l'
art. 20, co. 1, del d.lgs. 75/2017 –; come modificato, da ultimo, dal
D.L. 183/2020 (
L. 21/2021) –, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.
A sua volta, il co. 2 ha disposto che, fino alla stessa data, le pubbliche amministrazioni possono bandire, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno,
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.
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ContenutoPremessa
Lo schema di decreto è composto di 2 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tab. 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per finalità (tab. 2, 3 e 4) e per singolo ente (tab. 5-16).
Lo schema è, inoltre, corredato di relazione illustrativa che evidenzia, anzitutto, che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
Il
Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, frutto di un ampio confronto avviato dal MUR con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta, tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile, nonché allineato temporalmente alla programmazione pluriennale dell'Unione Europea 2021-2027 sia per i fondi strutturali e d'investimento europei, sia per
Horizon Europe (il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione), è stato approvato con
delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020.
Esso è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento, piani nazionali e missioni.
Le
priorità di sistema sono: sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca; consolidare la ricerca fondamentale; rafforzare la ricerca interdisciplinare; garantire la centralità della persona nell'innovazione; valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo; accompagnare lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e professionisti del trasferimento di conoscenza; promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; assicurare il coordinamento della ricerca nazionale, europea, internazionale; verso i nuovi orizzonti della ricerca.
I
grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree d'intervento rispecchiano le sei aggregazioni (
clusters) di
Horizon Europe e considerano gli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente. Essi sono: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.
In analogia con il programma
Horizon Europe, i grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati ad un livello di granularità più fine (
28 aree di intervento).
I
piani nazionali sono 2: il Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, dedicato al potenziamento e al consolidamento del complesso delle infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed europeo, e il Piano nazionale per la scienza aperta, dedicato ad approfondire le tematiche di diffusione di processi compatibili con il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca (
open science) e dell'innovazione (
open innovation)
Le
missioni sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. Le relative misure devono abbracciare tutte le fasi del processo, dalla ricerca fino alla dimostrazione, attraverso vari settori e ambiti scientifici.
La stessa relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che la programmazione della ricerca affidata agli enti pubblici di ricerca, con i propri PTA, anche per quest'anno dovrà inoltre essere coerente con il PNR 2015/2020, tenendo a riferimento le 12 Aree di specializzazione in esso in esso individuate, e con quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, nonché con il resto del panorama programmatico europeo messo in atto attraverso Horizon 2020.
Il
Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 è stato
approvato dal CIPE il 1 maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente
(SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.
Esso è basato su
sei programmi di intervento: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.
In particolare, individua
12 aree di specializzazione suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.
Le risorse disponibili
L'art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2021, per un importo complessivo indicato pari a € 1.793.343.350. Come evidenziato dal co. 1, le risorse sono allocate, come già detto, sul cap. 7236/pg.1 dello stato di previsione del MUR, secondo quanto riportato nella tab. 1.
Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI (per i quali v. infra) – ammontano, come indicato dal co. 2, a € 1.761,6 mln. Rispetto al 2020 (€ 1.721,6 mln), si registra –sempre al netto degli importi appena indicati – un incremento del 2,3%. Le assegnazioni ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR
I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e altre assegnazioni.
In base alla tab. 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a € 1.169,7 mln. Esso costituisce il 66,4% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti e il 102,9% del totale dell'assegnazione ordinaria 2020 (percentuale identica per tutti gli enti, come evidenziato nel prospetto allegato al presente dossier).
Gli altri contributi, per un totale complessivo di € 591,9 mln (pari al 33,6% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti), sono costituiti:
Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del co. 2 dell'art. 1. In particolare:
La relazione illustrativa evidenzia che, come negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti di carattere straordinario e di carattere continuativo. Le ulteriori assegnazioni
Il co. 4 dell'art. 1 concerne le ulteriori assegnazioni. Si tratta, in particolare, di:
Rispetto al decreto di riparto 2020, non sono previste assegnazioni ad ANVUR. Le indicazioni per gli anni successivi
L'art. 2, co. 1, reca le indicazioni per il 2022 e il 2023. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2021, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.
Il co. 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2022 e il 2023, relativamente alle assegnazioni per le "Attività di ricerca a valenza internazionale", riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali. Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100% della quota assegnata nel 2021, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di collaborazione o da disposizioni normative di riduzione del FOE o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.
Il co. 3 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il co. 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.
Raffronto 2021/2020 Nel prospetto allegato si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2020, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2021 (come risultanti dall'articolato e dalle tab. da 1 a 16), con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione delle assegnazioni non ordinarie. |
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