Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dalla normativa sul diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica
Riferimenti: AC N.2188/XVIII AC N.1357/XVIII AC N.2679/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 445
Data: 26/05/2021
Organi della Camera: VII Cultura, IX Trasporti


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Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dalla normativa sul diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

26 maggio 2021
Schede di lettura


Indice

Premessa|Il quadro normativo vigente|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Compatibilità con la normativa dell'Unione europea|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Analisi di impatto di genere|


Premessa

La proposta di legge A.C. 2188 – che si compone di 10 articoli – modifica la normativa volta a contrastare la pirateria audiovisiva, al fine di renderla più stringente ed efficace.

In particolare, si attribuisce espressamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa stessa impartiti per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi on line, nonché, nei casi di gravità e di urgenza che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, il potere di inibire con provvedimento cautelare abbreviato i servizi di trasmissione illegale e i relativi siti di promozione.

Si prevedono, inoltre, una serie di obblighi per i motori di ricerca, i social media e le piattaforme bloccati dall'AGCOM o dalla magistratura, nonché per gli hosting provider che, in particolare, sono tenuti a intervenire con immediatezza per eliminare in modo effettivo i contenuti illeciti.

Disposizioni specifiche sono volte a rendere più efficace il contrasto alla registrazione abusiva dell'opera filmica nelle sale cinematografiche.

 Inoltre, in chiave preventiva, si prevedono azioni informative per la generalità dei cittadini e azioni formative per gli studenti.

L'abbinata proposta di legge A.C. 1357 (anch'essa di 10 articoli), si propone di contrastare il fenomeno dell'illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quei contenuti oggetto di trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta. La proposta di legge si concentra infatti sull'attribuzione all'AGCOM di un potere d'intervento d'urgenza per la disabilitazione dell'accesso a contenuti coperti da diritto d'autore illecitamente diffusi, con specifico riferimento ai contenuti in presa diretta e sulla relativa disciplina e contiene alcune disposizioni in materia di sanzioni.

La proposta di legge A.C. 2679 (di 11 articoli) prevede alcune norme in materia di tutela del diritto d'autore delle pubblicazioni di carattere giornalistico, la disciplina dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici,  la definizione dei poteri d'intervento d'urgenza dell'AGCOM con riferimento all'accesso a contenuti coperti da diritto d'autore illecitamente diffusi,  anche in tal caso con specifico riferimento ai contenuti in presa diretta, disposizioni sul contrasto della pirateria cinematografica o audiovisiva, i poteri sanzionatori dell'AGCOM , la disciplina degli obblighi a carico dei motori di ricerca, delle reti sociali telematiche e delle piattaforme digitali (art. 8), la modifica delle disposizioni in materia di responsabilità degli hosting provider e le sanzioni.


Il quadro normativo vigente

La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Cenni
La L. 633/1941 regola la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, in particolare, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a tutela dei diritti morali (riguardanti la tutela dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore) e dei diritti patrimoniali (riguardanti la tutela dei diritti di utilizzazione economica dell'opera).
Entrambe le categorie di diritti sorgono in capo all'autore con la creazione dell'opera. Infatti, l' art. 2576 c.c. e l' art. 6 della stessa L. 633/1941 dispongono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore (la cui tutela è disciplinata dagli artt. 1-71- decies della stessa legge) è costituito dalla " creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".
 
Con particolare riguardo ai diritti di utilizzazione dell'opera, l' autore ha, fra gli altri, il diritto esclusivo di:
- pubblicare l'opera ed utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge (art. 12);
- riprodurre l'opera (art. 13).
Tale diritto ha per oggetto la moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione;
- trascrivere l'opera (art. 14).
Tale diritto ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'art. 13;
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art. 15).
Tale diritto ha per oggetto, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, drammatica, cinematografica, nonché di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale;
- distribuire l'opera (art. 17).
Tale diritto ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'UE, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extra UE;
- tradurre l'opera (art. 18).
Tale diritto ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto;
- noleggiare e dare in prestito l'opera (art. 18- bis).
Il diritto di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
Il diritto di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere.
I diritti esclusivi sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (art. 19).
 
Oltre alla tutela dei diritti d'autore, la L. 633/1941 reca disposizioni per la tutela dei diritti connessi (artt. 72-102), ossia di quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini.
Tra i diritti connessi più importanti vi sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.
In particolare, salvi i diritti spettanti all'autore, e per la durata e alle condizioni stabilite:
- gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, nonché di autorizzare la riproduzione, la diffusione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche (art. 80);
- il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dei suoi fonogrammi (art. 72);
- il produttore di opere cinematografiche o audiovisive ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni (art. 78- ter);
- coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni (art. 79).
Il regolamento di esecuzione della L. 633/1941 è stato emanato con R.D. 1369/1942.
 
Al riguardo, si evidenzia che, dall'indagine La pirateria audiovisiva in Italia (2016-2019), elaborata da IPSOS per conto della Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), e pubblicata nel luglio 2020, è emerso che nel 2019 il 37% degli adulti ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi tv o sport live. Nel complesso si stimano 414 mln di atti di pirateria compiuti. I film sono il contenuto più piratato (metà degli atti di pirateria complessivi) e dal maggior numero di persone (31% della popolazione adulta).
Con riguardo al danno economico della pirateria di film e serie/fiction sulla filiera audiovisiva e sul sistema paese, l'indagine stima un fatturato perso di € 591 mln (€ 431 mln riferibile alla sola pirateria di film). Inoltre, si stimano € 1,07 mld di perdita in termini di fatturato delle aziende (quindi non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa € 450 mln e circa 5.900 posti di lavoro persi.
Qui una sintesi dell'indagine.
 
Per quanto concerne le competenze in materia di diritto d'autore, l' art. 52, co. 2, del d.lgs. 300/1999 ha trasferito al Ministero della cultura le stesse e la disciplina della proprietà letteraria e di promozione delle attività culturali prima attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale previsione è stata confermata dall'art. 10, co. 1, lett. e), del d.lgs. 303/1999.
 
In particolare, nell'ambito del Ministero della cultura, le specifiche competenze sono esercitate dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore che collabora con l' Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell'attuazione delle campagne di sensibilizzazione finalizzate a promuovere sui social media l'utilizzo di contenuti culturali legali online.
Al riguardo, da maggio 2017 la Direzione generale ha aderito, per conto dell'Italia, alla piattaforma web Agorateka, il portale paneuropeo dei contenuti digitali per incentivare l'utilizzo legale di film, e-book, musica, video games e programmi tv. Il portale www.agorateka.eu è realizzato dall'EUIPO ed è creato attraverso l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Più ampiamente, v. qui.
 
A sua volta, l' art. 2, co. 1, del D.L. 63/2005 ( L.109/2005) ha previsto che, al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, i compiti in materia del Ministero della cultura sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infine, ai sensi dell' art. 40 del d.lgs. 35/2017, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sono attribuite specifiche funzioni in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale per quanto riguarda il commercio elettronico e l'ambiente digitale, nonché la vigilanza sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente.
La disciplina del diritto d'autore online
La tutela del diritto d'autore online è essenzialmente disciplinata in via regolamentare dalla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. Il testo del regolamento di cui alla citata delibera è stato oggetto di successive modifiche. Il testo vigente è pubblicato, da ultimo, in allegato alla delibera 295/20/CONS del 7 luglio 2020.
Sotto il profilo della normativa primaria il fondamento giuridico del regolamento citato può essere ricercato:
  1. nell'articolo 182-bis della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore), introdotto dall'articolo 11 della legge n. 248/2000 che ha attribuito all'Agcom (unitamente alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge) al fine di prevenire ed accertare le violazioni della legge, la vigilanza, tra le altre cose, sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
  2. nell'articolo 32-bis del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005), introdotto dal decreto legislativo n. 44/2010 che stabilisce da un lato che "I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi" e, dall'altro, che "L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo". Tale disposizione riguarda i soli servizi di media audiovisivi, definizione dalla quale sono esclusi, ai sensi del medesimo testo unico (art. 2), "i servizi prestati nell'esercizio di attività non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio" e "i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale";
  3. nell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/UE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", che rappresenta la base legale per l'estensione della regolazione più in generale agli Internet Service Provider  e che prevede che il prestatore "sia civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto".
  4. nell'articolo  4  del  citato decreto legislativo,   n.  70/2003, che prevede che i "diritti   d'autore" e i "diritti   assimilati" sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, concernenti  il  divieto, nel cosiddetto "ambito  regolamentato", di "limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro";
  5. nell'articolo 195-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Rientrano in questa tipologia di servizi, popolari applicazioni come Telegram, Whatsapp, Viber o Signal.
La qualificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come "autorità amministrativa di vigilanza" è desumibile dall'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) che qualifica appunto l'Agcom come Autorità nazionale di regolamentazione per tutto il settore delle comunicazioni elettroniche.
La disciplina primaria sopra descritta, a più riprese evocata per fondare pienamente i poteri d'intervento dell'AGCOM, ha formato oggetto di successivi interventi giurisprudenziali, volti a saggiarne l'adeguatezza. In particolare nella sentenza 3 dicembre 2015, n. 247 della Corte costituzionale i giudici della Corte avevano reputato che nessuna delle norme impugnate dal giudice a quo (ossia l'articolo 5, comma 1, concernente la possibilità per l'autorità di limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato in rete, gli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del d.lgs. 70/2003 relativi ai poteri dell'Autorità nei confronti dei prestatori di servizi di mere conduit, caching hosting, e il sopra ricordato articolo 32-bis, comma 3, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) disponesse specificamente l'attribuzione all'autorità di vigilanza di un potere regolamentare quale quello esercitato con l'approvazione del regolamento 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pur non dichiarando l'illegittimità di alcuna delle disposizioni suddette.
Da ultimo la sentenza n. 4993/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato ha confermato che la delibera 680/13/Cons costituisce esercizio legittimo di attribuzioni proprie dell'Autorità, pur rilevando la mancanza di una norma primaria che attribuisse all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica, disciplina poi prevista dal sopra citato articolo 195-bis del decreto-legge n.34 del 2020.
I contenuti del Regolamento AGCOM 680/13/CONS in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica
L' articolo 1 , nell'ambito dei principi generali del Capo I, contiene le definizioni; tra queste si segnalano le seguenti:
  • il "prestatore di servizi": colui che svolge attività di semplice trasporto (mere conduit) o di memorizzazione di informazioni (hosting), come definite rispettivamente negli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003;
  • il "gestore del sito internet": colui che cura la gestione di uno spazio sulla rete internet su cui sono presenti opere digitali o collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi;
  • il "gestore della pagina internet": colui che nell'ambito di un sito internet cura la gestione di uno spazio in cui sono presenti opere digitali o collegamenti ipertestuali (link o torrent) anche caricati da terzi;
  • l'opera digitale: un'opera di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettonica.
  • "rimozione selettiva": eliminazione dalla pagina internet delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante link o torrent o in altre forme;
  • "disabilitazione dell'accesso": disabilitazione dell'accesso  alle opere digitali ovvero  al  sito internet univocamente  identificato  da  uno  o  più  nomi  di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
  • "procedure di notice and take down": procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;
Sono inoltre richiamate diverse disposizioni del Testo unico della radiotelevisione (per la definizione di servizio di media audiovisivo, servizio di media radiofonico, fornitore di servizi di media, programma, palinsesto, ecc.).
 
L' articolo 2 reca le finalità e l'ambito di applicazione del Regolamento. Il Regolamento disciplina le attività dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica prevedendo le procedure per l'accertamento e la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
Si esclude espressamente l'applicazione del Regolamento agli utenti finali che fruiscono di opere in downloading o streaming, nonchè alle applicazioni ed ai programmi attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali tra utenti finali. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione  elettronica, nonché il diritto di iniziativa  economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle  comunicazioni  elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatore.
Con riferimento ai limiti riguardanti l'utilizzo dei servizi di condivisione a tutela del diritto d'autore si veda il paragrafo riguardante la compatibilità con la normativa europea, con riferimento alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
L' articolo 3 reca i principi generali a cui si ispira l'Autorità nel Regolamento: l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere, con particolare riferimento ai giovani, la promozione della diffusione legale delle opere digitali, la promozione dell'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi.
L' articolo 4 istituisce il Comitato per lo sviluppo e l'offerta legale di opere digitali, composto da rappresentanti dell'AGCOM, da un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore interessate (consumatori, autori, artisti, interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi etc.) e dai rappresentanti di organismi già operanti nel settore e presso vari ministeri, quali la SIAE, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, il Comitato tecnico contro la pirateria, il Comitato dei minori, la Polizia postale, il Nucleo speciale della Guardia di Finanza per la radiodiffusione e l'editoria.
Il Comitato ha il compito di fungere da promotore di intese tra i soggetti del settore per la semplificazione della filiera digitale e per l'adozione di codici di condotta, nonché di promuovere l'educazione alla legalità nella fruizione delle opere digitali e lo sviluppo delle opere stesse monitorandone anche l'offerta.
Gli articoli da 5 a 9 sono dedicati alle procedure a tutela del diritto d'autore on line che possono essere esperite dall'Autorità.
L' art. 5 prevede che l'AGCOM intervenga su istanza di parte e l'art. 6 definisce le modalità di presentazione dell'istanza da parte del soggetto legittimato, attraverso un apposito modulo disponibile sul sito dell'AGCOM, che chieda la rimozione di un'opera digitale resa disponibile in internet in violazione del diritto d'autore. La Direzione Servizi media dell'Autorità decide se avviare il procedimento o disporne l'archiviazione entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il procedimento non può essere proposto qualora penda un analogo procedimento davanti all'Autorità giudiziaria.
Qualora la Direzione decida l'avvio del procedimento, l' art. 7 prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento e del termine previsto per la sua conclusione agli interessati, con l'esatta individuazione delle opere digitali che sono assunte in violazione del diritto d'autore e con la menzione della possibilità per i gestori di adeguarsi spontaneamente alla richiesta dell'istante (in tal caso si dispone l'archiviazione del procedimento). La Direzione propone quindi all' organo collegiale (la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità che è l'organo competente, esercitando le funzioni di vigilanza e di accertamento per le violazioni in questione) o l'archiviazione o l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto d'autore, salva l'ipotesi di adeguamento spontaneo.
I provvedimenti che possono essere assunti a tutela del diritto d'autore sono definiti nell' art. 8, oggetto di significative modifiche in particolare a seguito d ella delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018: l' organo collegiale può decidere, nel termine di 35 giorni complessivi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Autorità (prorogabili in caso di particolari esigenze istruttorie di 15 giorni), di disporre l'archiviazione ovvero di esigere, qualora ritenga sussistente la violazione, che i prestatori di servizi impediscano la violazione o vi pongano fine entro tre giorni dalla notifica:
  • qualora il sito sia ospitato su un server nel territorio nazionale, viene ordinato di norma a coloro che offrono i servizi di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere e  di adottare le  misure necessarie per impedirne il caricamento e, in caso di violazioni di carattere massivo, anche di provvedere alla disabilitazione dell'accesso alle opere digitali;
  • qualora il sito sia ospitato su un server fuori dal territorio nazionale, può essere ordinato a coloro che svolgono attività di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito. Inoltre al fine di impedire la reiterazione delle violazioni già oggetto di ordini di disabilitazione emanati dall'Autorità, i prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti indicati nell'elenco in formato .txt messo a disposizione dall'Autorità medesima.
I servizi di hosting, caching e mere conduit godono di un regime di responsabilità affievolito in considerazione del principio, riportato all'articolo 17 del decreto legislativo 70 del 2003 secondo il quale i prestatori di tali servizi non sono assoggettati ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che ciascuno di essi trasmette o memorizza, né ad u n obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Tuttavia l'esonero di responsabilità è subordinato ad alcuni obblighi sia di carattere generale (che si riferiscono a tutti i prestatori dei servizi sopra indicati) che specifici. Per quanto riguarda gli obblighi generali il prestatore è comunque tenuto a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17).
Il servizio di hosting, secondo quanto previsto dalla direttiva europea sul commercio elettronico recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 70 del 2003 (art. 16), è un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. Con riferimento a tale servizio accanto al rispetto degli obblighi sopra descritti, l'esenzione di responsabilità è subordinata al fatto che il prestatore a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Tuttavia queste esenzioni non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (art. 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003).
Il servizio di mere conduit è definito come un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione. Tale servizio include la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Con riferimento a queste ultime attività, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Oltre al rispetto di quanto indicato nel citato articolo 17, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
L'Autorità indica inoltre le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. Inoltre nei casi nei quali sono stati adottati ordini volti a disabilitare l'acceso al sito o alle opere l'Autorità ordina ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autoritàle richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
In caso di inottemperanza è prevista l'applicazione da parte dell'AGCOM di sanzioni amministrative pecuniarie, come consentito dall'art. 1, comma 31, della legge istitutiva dell'Autorità ( legge n. 249/1997).
Qualora l'Autorità ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter intervenire secondo le modalità sopra descritte, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria.
L' articolo 8-bis , introdotto dalla delibera n. 490/18/CONS, disciplina la procedura in caso di reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità. In tal caso il soggetto legittimato dà comunicazione all'Autorità della reiterazione della violazione già accertata, allegando ogni documentazione utile. Se l'Autorità, ad esito della procedura disciplinata dall'articolo 6, rileva la fondatezza della contestazione sanziona i soggetti responsabili e segnala i fatti all'autorità giudiziaria. Nel caso di reiterazione di violazioni fatte da siti collocati fuori dal territorio nazionale, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco dei siti cui i prestatori di servizi di mere conduit devono inibire l'accesso. Il procedimento si può concludere anche con l'archiviazione o con l'apertura di un nuovo procedimento ai sensi dell'articolo 7 se l'organo collegiale rileva che si tratta di una nuova violazione (e non di una reiterazione).
Sotto il profilo procedurale si prevede la possibilità per i titolari del sito, per l' uploader e per il gestore della pagina di proporre reclamo rispetto al provvedimento entro 5 giorni dalla notifica dello stesso, che però non sospende l'efficacia del provvedimento. ll procedimento aperto a seguito del reclamo si conclude in 7 giorni con pronuncia dell'organo collegiale.
L' articolo 9 prevede poi un procedimento abbreviato nell'ipotesi in cui la Direzione che riceve l'istanza ritenga che si possa configurare una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera digitale, ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo. In questo caso i termini del procedimento sono tutti ridotti ed in particolare la decisione dell'organo collegiale deve avvenire entro 12 giorni dalla ricezione dell'istanza.
L'articolo 9-bis, introdotto dalla delibera n. 490/18/CONS, prevede infine un procedimento cautelare in base al quale può essere richiesto dall'avente titolo all'Autorità di ordinare in via cautelare, con provvedimento adottato entro tre giorni dalla richiesta, ai prestatori di servizi ddi porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. Anche in tal caso i destinatari della notifica possono proporre reclamo entro 5 giorni dalla notifica stessa. Sia nel caso di mancata ottemperanza all'ordine, sia nel caso di rigetto del reclamo si prevede l'applicazione delle sanzioni per la violazione del diritto d'autore online, sia la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
Il Capo IV , articoli da 10 a 14 contiene le disposizioni per la tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tali disposizioni vanno ad affiancarsi a quelle già previste nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi ( D.Lgs. n. 177 del 2005 e successive modificazioni), come ulteriore garanzia del diritto d'autore in quanto, come sottolineato nella Delibera dell'Autorità "la sempre maggiore interconnessione tra ambito radiotelevisivo e internet e la progressiva commistione di ruoli e responsabilità in capo ai diversi soggetti operanti nell'uno, nell'altro o in entrambi i settori rende necessario disporre di una pluralità di strumenti di intervento adeguati alle molteplici fattispecie che potrebbero verificarsi nel caso concreto".
L' art. 10 sancisce pertanto il principio generale dell'obbligo del rispetto del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.
L' art. 11 definisce la procedura per l'istanza all'AGCOM da parte dei soggetti legittimati che ritengano vi sia una violazione causata dalla diffusione di un programma inserito in un palinsesto. Con l'istanza tali soggetti possono chiedere che sia impedita la ulteriore diffusione del programma ovvero, nel caso di fornitura di servizi di media non lineari (quando si mettono a disposizione opere in un catalogo), la rimozione del programma dal catalogo.
Anche in questo caso è prevista la non esperibilità di questo tipo di ricorso qualora tra le stesse parti e per il medesimo oggetto sia già in corso un procedimento presso l'Autorità giudiziaria.
La Direzione competente, nel termine di sette giorni dalla ricezione delle istanze, può disporre l'archiviazione in via amministrativa, ovvero avviare il procedimento ai sensi dell'art. 12.
Il procedimento istruttorio è definito nell' articolo 12 e prevede la comunicazione al soggetto che ha presentato l'istanza e al fornitore di servizi di media dell'avvio del procedimento, con l'esatta individuazione dei programmi che si assumono essere in violazione del diritto d'autore. Sono possibili controdeduzioni, da presentare al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.
La Direzione trasmette quindi gli atti all'organo collegiale (anche in questo caso si tratta della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, che è l'organo competente), formulando o una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di provvedimenti di diffida o di ordine, salvo il caso di adempimento spontaneo del soggetto fornitore di servizi media audovisivi all'istanza comunicata (nel qual caso vi è l'archiviazione immediata della richiesta).
L' art. 13 prevede l'esame degli atti da parte dell'organo collegiale, che può terminare:
  • con l'archiviazione;
  • con la diffida ai fornitori di servizi media lineari di trasmettere i programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;
  • con l'ordine ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi ritenuti in violazione della stessa legge.
Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale è fissato in 35 giorni (prorogabili di altri 15 per esigenze istruttorie) dalla ricezione delle istanze da parte dell'Autorità.
Nel caso di inottemperanza alle diffide ed agli ordini è prevista da parte dell'Autorità l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' art. 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997, isitutiva dell'AGCOM, dandone altresì comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
L' art. 14 disciplina la fattispecie delle trasmissioni transfrontaliere, di cui all'art. 1- ter del Testo Unico dei media audiovisivi, prevedendo che qualora si ritenga sussistente una violazione del diritto d'autore da parte di fornitori di servizi di media che siano soggetti alla giurisdizione italiana in base all'art. 1- bis, comma 4 dello stesso Testo Unico o non siano soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'UE, la Direzione possa innanzitutto adottare un formale richiamo al quale può fare seguito, in caso di non ottemperanza, la trasmissione degli atti all' organo collegiale, che può decidere di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi ritenuti in violazione del diritto d'autore.

Si ricorda che in base all'art. 1-bis comma 4 citato, si considerano soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

Il termine per l'adozione del provvedimento è in questo caso fissato in complessivi 60 giorni dalla ricezione delle istanze ed è prevista la possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza.
Gli articoli da 15 a 19 recano le disposizioni finali.
Tra queste, l' articolo 16 precisa ai fini del computo dei termini si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi (a differenza di quanto prevede il codice civile secondo il quale si tiene conto del calendario comune), l'art. 17 prevede la possibilità del ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti dell'AGCOM previsti dal regolamento a tutela del diritto d'autore.
L' art. 19 dispone l' entrata in vigore del regolamento.
La protezione del diritto d'autore nei casi di condivisione attraverso piattaforme peer to peer
Si colloca fuori dall'ambito della disciplina regolamentare riguardante la tutela del diritto d'autore online garantita dalla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 il caso in cui la violazione avvenga attraverso la condivisione di contenuti coperti dal diritto d'autore tramite piattaforme di condivisione.
In tali casi la Corte di giustizia dell'Unione europea (C-466/12, C-348/13, C-160/15, C-610/15, ecc.) ha comunque ritenuto debba essere richiamata la normativa generale sul diritto d'autore, quanto meno quando ci si trovi fuori dall'ambito delle semplici comunicazioni intepersonali (anch'esse non soggette al regolamento sopra ricordato). In particolare la Corte di Giustizia dell'UE ritiene che anche la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione  online peer to peer che consente agli utenti di tale piattaforma di condividere opere coperte da diritto d'autore  debba ritenersi compresa nella nozione di "comunicazione al pubblico", che include ogni atto con cui un utente consente l'accesso da parte di altri utilizzatori ad opere protette dal diritto d'autore.

Contenuto

L'obiettivo dell'intervento normativo  e le definizioni nella proposta di legge A.C. 1357

L'unica proposta di legge che prevede un'esplicita indicazione preliminare dello scopo dell'intervento normativo è l'A.C. 1357 che, all'articolo 1, indica come obiettivo della legge il contrasto del fenomeno dell'illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quei contenuti oggetto di trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta.

La medesima proposta di legge A.C. 1357 contiene anche (all'articolo 2) alcune definizioni (tra queste si segnalano le definizioni di «contenuti in diretta», «motori di ricerca», «piattaforme», «hosting provider» e «fornitore abusivo»).

I poteri dell'AGCOM nelle proposte di legge 2188, 1357 e 2679 e il contrasto alla diffusione abusiva di contenuti in presa diretta

L'articolo 1 dell'A.C. 2188, introducendo un nuovo comma 31-bis all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede sanzioni per la mancata ottemperanza agli ordini dell'Autorità (primo periodo del comma 31) e per la mancata ottemperanza agli ordini della medesima autorità in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle reti di comunicazione elettronica (terzo periodo del comma 31). L'articolo 7 della proposta di legge A.C. 2679  modifica in senso corrispondente il terzo periodo del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 con un effetto normativo analogo.

Le sanzioni di cui al primo periodo del comma 31 sono comprese tra "lire venti milioni a lire cinquecento milioni" (in euro: tra 10.319,14 euro e 258.228,45 euro) mentre quelle indicate al terzo periodo sono comprese tra euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
Si segnala che in questa legislatura, successivamente alla assegnazione della proposta di legge, l'articolo 195-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto un terzo periodo al comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 che ha disposto la sopra descritta sanzione specifica nel caso in cui l'inottemperanza riguardasse ordini dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi .
Andrebbe innanzi tutto valutato se la disposizione introdotta non sia da ritenere assorbita dalla disposizione di cui all'articolo 195-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Andrebbe inoltre chiarito se l'intendimento del proponente debba essere riferito al terzo periodo quale sopra riportato, ovvero all'attuale quarto periodo che si limita a precisare che le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono irrogate dall'Autorità.
 

L'articolo 2 dell'A.C. 2188 disciplina i provvedimenti urgenti e cautelari che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre al fine di disabilitare dell'accesso a contenuti illeciti. Contenuti sostanzialmente analoghi presentano gli articoli 3 dell'A.C. 1357 e 5 dell'A.C. 2679. Pertanto ai fini dell'illustrazione dei contenuti si farà riferimento al testo dell'A.C. 2188 segnalando, di volta in volta, le differenze più significative con le altre proposte di legge.

Il comma 1 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, possa ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, anche congiunto, associati a uno o più server, prevedendo inoltre (comma 2) che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordini anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi sopra indicati.

Tali commi non sono presenti all'articolo 3 dell'dell'A.C. 1357.

Il comma 3 disciplina specificamente i casi riguardanti a messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili. In tal caso  l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio,ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP.

la proposta di legge A.C. 1357 dispone che la disabilitazione dell'accesso ai contenuti in diretta disposta dall'Autorità riguarda esclusivamente il periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Il provvedimento può ordinare più blocchi nell'ambito di uno stesso giorno solare ovvero, nel caso di eventi sportivi, più blocchi ripetuti per una intera giornata sportiva.  

Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa (nell'A.C. 1357 non vengono menzionati in nessuna circostanza gli aventi causa)  ed è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima.
  Il comma 4 disciplina il contenuto della domanda che il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La richiesta è volta ad ottenere la disabilitazione immediata dell'accesso ai nomi di dominio e agli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti da uno o più server, e deve essere corredata dalla relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente e comunicata direttamente da parte dello stesso titolare dei diritti o dei suoi aventi causa ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione (nell'A.C. 1357 non è presente quest'ultima previsione. Si dispone tuttavia che l'Autorità, trasmette, o, qualora lo reputi opportuno, ordina al prestatore di trasmettere, il provvedimento anche all'hosting provider il cui server e i cui indirizzi IP e server DNS, anche congiuntamente, non hanno accesso in Italia per il periodo di diffusione dei contenuti in diretta).
  Il comma 5 indica i soggetti ai quali deve essere notificato Il provvedimento di disabilitazione dell'AGCOM e gli effetti del medesimo. Quanto al primo profilo il provvedimento deve essere notificato immediatamente ai prestatori di servizi di accesso alla rete (la proposta di legge A.C. 2679 distingue tra prestatori di servizi e prestatori di servizi di accesso ad Internet prevedendo che la notificazione debba essere fatta ad entrambi), ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol.

ll prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai server indicati nella lista  comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
  Infine il comma 6 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmetta alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.

A questo proposito si segnala che l'articolo 195-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio") ha riconosciuto all'Autorità, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE, il potere di ordinare di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, su istanza del titolare dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione (mentre, come detto il comma 1, ha previsto specifiche sanzioni in caso di inottemperanza ad ordini concernenti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi).
In ragione di tale modifica l'AGCOM ha avviato il 22 ottobre 2020, con delibera n. 540/20/CONS, una consultazione pubblica sullo schema di modifica del Regolamento a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. L'AGCOM nella delibera evidenzia che: "la ratio della novella legislativa è da rinvenirsi nella necessità di ricondurre all'ambito di applicazione del Regolamento quei soggetti che, pur in presenza di contenuti in violazione della legge sul diritto d'autore, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, non possono essere destinatari, alla luce delle vigenti disposizioni, di un ordine di rimozione dei contenuti caricati illecitamente in quanto ciò comporterebbe l'impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell'Unione. In assenza della norma del Decreto rilancio, pertanto, sarebbe possibile per l'Autorità ordinare soltanto la disabilitazione dell'accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento ha mutuato dalle Direttive europee (...). La norma  intende dunque colmare tale vuoto  normativo attribuendo all'Autorità il potere di imporre ordini di rimozione selettiva delle opere digitali o di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, laddove, fino ad ora, i soli esiti possibili erano la disabilitazione dell'accesso all'intero servizio o l'archiviazione del procedimento. Come chiarito in numerose decisioni dell'Autorità (si veda, ex multis, la delibera n. 164/20/CONS), non risulterebbe proporzionata l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'accesso nella sua interezza a un servizio prestato da un fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizzi, anche indirettamente, risorse di numerazione nazionale. L'Autorità ha, conseguentemente, archiviato tutti i procedimenti relativi a tale tipologia di servizi fino ad ora portati alla sua attenzione mediante la presentazione di istanze da parte dei titolari dei diritti".

L'A.C. 1357 prevede inoltre che disposizioni sopra indicate si applichino anche ai titolari dei diritti che ritengono che la diffusione di un programma, o di parti di esso, in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o di un catalogo di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione dei propri diritti d'autore o dei propri diritti connessi e stabilisce che con la notificazione del provvedimento sia instaurato d'ufficio il procedimento abbreviato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui alla delibera AGCOM 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (si veda il paragrafo relativo alla normativa vigente), anche ai fini dell'esercizio del diritto al reclamo di un eventuale terzo contro-interessato che è disciplinato esclusivamente da questa proposta di legge (all'articolo 4). Tale reclamo può essere presentato all'Autorità, senza alcun onere o costo, anche amministrativo, ai sensi dell'articolo 9-bis del regolamento di cui alla citata  delibera AGCOM 680/13/CONS, chiedendo la sospensione immediata del provvedimento di disabilitazione ovvero la modifica parziale del provvedimento medesimo. Ciò al fine di evitare che dal provvedimento di disabilitazione e, in particolare, dal blocco degli indirizzi IP, dei server DNS e dei relativi server in Italia nel periodo di trasmissione dei contenuti in diretta, possano emergere pregiudizi per un soggetto terzo che legittimamente utilizza lo stesso server oggetto del provvedimento di disabilitazioneIl reclamo può essere presentato anche dall'hosting provider il cui server è oggetto del provvedimento di disabilitazione.L'Autorità, ricevuto il reclamo, qualora ritenga, dopo essersi consultata con il titolare dei diritti e con i prestatori interessati dal provvedimento di disabilitazione, che la disabilitazione possa pregiudicare i diritti soggettivi del reclamante, revoca, in tutto o in parte, il provvedimento ordinando ai prestatori di riabilitare il server dell'hosting provider o anche solo alcuni indirizzi IP o server DNS, specificando ai prestatori le modalità di applicazione del provvedimento.

Inoltre la medesima proposta di legge, all'articolo 5, istituisce una struttura operativa che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei contenuti in diretta attraverso la quale l'Autorità coordina le modalità di attuazione del provvedimento di disabilitazione  ovvero le modalità esecutive di quanto disposto in materia di reclamo. A tale struttura partecipano, anche da remoto, i prestatori e titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati, che devono collaborare anche al fine di aggiornare la lista e scambiarsi le informazioni relative ai nuovi IP e server DNS utilizzati dai fornitori abusivi. Si disciplinano inoltre la copertura degli oneri (mediante un contributo annuale a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna richiesta e ciascun reclamo presentati dai titolari dei diritti determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e aggiornato annualmente in ragione delle somme ricavate dal versamento dei medesimi contributi), le modalità delle comunicazioni effettuate dall'Autorità in applicazione della legge (mediante posta elettronica certificata, fatte salve le comunicazioni destinate a soggetti ubicati o residenti all'estero, per le quali è sufficiente, ai fini della prova dell'invio, la posta elettronica non certificata) e l'obbligo per i prestatori di inviare con periodicità annuale all'Autorità l'elenco analitico di quanto disposto in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge.

Infine l'articolo 6 disciplina il trattamento dei dati personali per le finalità di contrasto della fruizione illegale dei contenuti in diretta. si prevede che lo stesso costituisca base legittima del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e sia eseguito, se del caso, senza l'osservanza dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e senza che tali risultati siano utilizzabili a fini disciplinari. Si precisa poi che la disabilitazione non costituisce adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che i prestatori stanno trasmettendo o memorizzando, né di un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che sono già stati oggetto del provvedimento di disabilitazione.

Gli obblighi degli operatori in ordine al contrasto alla diffusione abusiva di contenuti coperti da diritto d'autore

L'articolo 3 dell'A.C. 2188 disciplina gli obblighi a carico dei motori di ricerca, dei social media e delle piattaforme in relazione alla diffusione abusiva di contenuti protetti da diritti d'autore. L'art. 8 dell'A.C. 2679 presenta una disciplina analoga e pertanto anche in tal caso si farà riferimento al testo dell'A.C. 2188, indicando eventuali differenze significative con la disciplina prevista nella proposte di legge A.C. 2679.

Si dispone in particolare che i social media, i fornitori di servizi di siti internet d'intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili, devono immediatamente provvedere a eliminare o a disabilitare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di disabilitazione, ovvero non appena ricevuta la comunicazione o la notifica, anche da parte del titolare dei diritti o di un suo avente causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di rimozione o disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi (comma 1).
 Il comma 2 dispone che i motori di ricerca debbano immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare (secondo l'A.C. 2679 rimuovere) i contenuti, le pagine internet e le applicazioni comunque connesse all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria il provvedimento di disabilitazione, ovvero che lo stesso sia loro comunicato, anche da parte di un titolare dei diritti o di un suo avente causa.

I motori di ricerca possono essere inquadrati tra i fornitori di servizi di caching. Tale attività è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo n.70 del 2003 che prevede che nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

L'A.C. 1357, pur prevedendo una disciplina sostanzialmente analoga sotto il profilo teleologico, presenta tuttavia, all'articolo 7, una formulazione diversa. Si prevede infatti che al fine di impedire che gli hosting provider possano essere facilmente raggiungibili da parte degli utilizzatori finali attraverso siti web o pagine internet dei fornitori abusivi, ovvero delle applicazioni o delle pagine internet messe a disposizione dalle piattaforme, i motori di ricerca e le piattaforme devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare tali siti web e tali pagine internet e a eliminare dai propri store on line le applicazioni e le pagine internet, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'Autorità il provvedimento di disabilitazione.

La disciplina del servizio di hosting nelle proposte di legge A.C. 2188 e A.C. 2679

L'articolo 4 dell'A.C. 2188 novella l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, concernente le responsabilità del prestatore del servizio di hosting. Non è presente nella proposta di legge A.C. 1357 alcuna disposizione corrispondente mentre la proposta di legge A.C. 2679 presenta una formulazione sostanzialmente identica a quella dell'A.C. 2188. Anche in tal caso si farà riferimento quindi al testo dell'A.C. 2188.

Il comma 1 dispone che il prestatore di un servizio di hosting non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tale fine delle informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto violato (comma 1, lettera a) e che, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi.

Il comma 2 precisa tuttavia che le disposizioni di favore sopra indicate non si applichino qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore del servizio o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.
 L'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di hosting, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse (comma 3).

Le differenze rispetto al testo vigente del'articolo 16 riguardano:
  • l'obbligo per il prestatore del servizio di  hosting  al fine di valutare la liceità di quanto memorizzato di avvalersi di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto che si assume violato;
  • l'obbligo per il prestatore del servizio di hosting di rimuovere o disabilitare  in maniera permanente l'accesso alle informazione illecitamente diffuse, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi;
  • la precisazione che l'esenzione di responsabilità non opera e il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati.

La relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 2188 richiama anche l'articolo 17 della direttiva n. 2019/790/UE  che disciplina l'autorizzazione per i servizi di condivisione di contenuti online nell'ipotesi in cui questi soggetti mettano a disposizione contenuti coperti dal diritto d'autore. La disciplina introdotta dalla direttiva (sulle disposizioni della quale si rinvia al paragrafo relativo alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea subordina questa possibilità ad un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva (gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; i produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; i produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; gli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite). La disposizione citata prevede che, quando la piattaforma offra al pubblico tali contenuti, effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico. In tal caso viene conseguentemente esclusa l'applicazione delle disposizioni di esenzione di responsabilità previste per i servizi di  hosting (che presuppongono la non conoscenza della violazione del diritto d'autore ). Si prevede tuttavia un regime di maggior favore nel caso in cui i prestatori di servizi dimostrino, con riferimento alla messa a disposizione del pubblilco di  contenuti coperti dal diritto d'autore, di:  a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, b) di aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. Al ricorrere di tali circostanze la responsabilità viene esclusa. Una disciplina di ulteriore maggior favore per i nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR (ai quali è richiesto l'adempimento solo di quanto previsto dalla lettera a)) e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali). I prestatori di servizi per i quali il numero medio di visitatori unici mensili di  supera i 5 milioni devono devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.


La disciplina dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici (art. 5  A.C. 2679) 

La proposta di legge A.C. 2679 contiene una specifica ed ampia disciplina degli obblighi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti telematici che risulta in massima parte sovrapponibile ai contenuti dell'articolo 17 della direttiva n. 2019/790/UE  (per una sintetica descrizione del contenuto della disposizione vedi supra).

Si segnala a questo proposito che la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) prevede il recepimento della direttiva 2019/790/UE. Si valuti pertanto l'opportunità di sopprimere l'articolo in commento.

Tali soggetti sono definiti come prestatori di servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il prestatore di servizi organizza e promuove a scopo di lucro precisando che non rientrano in tale definizione i prestatori di servizi quali le enciclopedie telematiche senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme digitali di sviluppo e di condivisione di software a codice sorgente aperto, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, i mercati telematici, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale (tali disposizioni non sono previste dalla direttiva). 

Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico nei casi in cui concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. A tale fine, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici deve ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non si applica alle fattispecie previste ora descritta. Resta ferma la possibilità di applicare il citato articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2003 ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo. 
In assenza di autorizzazione, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è responsabile per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostri di:

   a) aver compiuto, in maniera comprovabile, tutti gli atti in suo potere al fine di ottenere un'autorizzazione. A tale fine rilevano anche il prezzo al quale il titolare dei diritti d'autore è disposto a concedere l'autorizzazione, nonché la mancata risposta al prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici in un termine congruo, comunque non superiore a novanta giorni, dalla richiesta di autorizzazione presentata al titolare dei diritti d'autore, restando comunque impregiudicata la libertà del titolare dei diritti d'autore di concedere o no l'autorizzazione, senza che questo comporti un'esenzione di responsabilità per il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici;

   b) aver compiuto, in maniera comprovabile e secondo elevati parametri di diligenza professionale di settore, tutti gli atti in suo potere al fine di assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto informazioni pertinenti e necessarie da parte dei titolari dei diritti d'autore. A tale fine, gli elevati parametri di diligenza professionale di settore per assicurare che nel proprio servizio di condivisione di contenuti telematici non siano presenti contenuti di titolarità di terzi sono valutati tenendo conto di tutti i criteri tecnologici esistenti nonché del loro evolversi nel corso del tempo e della disponibilità sul mercato di tecnologie, messe in commercio da fornitori terzi e già acquistabili da tutti i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici, che consentono di individuare automaticamente i contenuti illeciti. Le tecnologie di cui al precedente periodo devono, in ogni caso, essere adeguate e proporzionate al tipo di contenuto;

   c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione motivata dai titolari dei diritti d'autore, per disabilitare immediatamente l'accesso o per rimuovere dai loro siti internet le opere e gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto ogni azione atta a impedire il caricamento in futuro di tali opere o materiali ai sensi di quanto disposto dalla lettera b). In caso di segnalazioni provenienti da noti titolari di diritti d'autore, tali segnalazioni consistono in una dichiarazione di titolarità da parte dei titolari dei diritti d'autore e nell'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali i titolari dei diritti affermano la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti.

Al fine di accertare se la condotta del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è conforme a quanto appena descritto, in attuazione del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:

   a) la tipologia, il pubblico, la dimensione del servizio di condivisione di contenuti telematici e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio;

   b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici.

Per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nei primi tre anni in cui i servizi sono disponibili al pubblico, si applica un regime semplificato. Se il numero medio di visitatori unici mensili dei prestatori di servizi di cui al primo periodo supera il numero di 5 milioni, calcolati sulla base dell'anno precedente, ai medesimi prestatori di servizi si applicano disposizioni più stringenti. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici e i titolari dei diritti d'autore non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, compreso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o di una limitazione. 
Sono inoltre previste le deroghe alle disposizioni di tutela ora indicate.

Si prevede che gli utenti di servizi di condivisione di contenuti telematici, nel rispetto dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono caricare e mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore generati tramite i predetti servizi quando li utilizzano a scopo di citazione, critica o rassegna e caricatura, parodia o pastiche.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici forniscono ai titolari dei diritti d'autore, su richiesta dei medesimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda le attività sopra descritte. Qualora tra prestatori di servizi e titolari dei diritti d'autore siano stati conclusi accordi di licenza, i prestatori forniscono ai titolari informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici provvedono ad adottare una procedura per i casi di reclamo e di ricorso, celere ed efficace, da rendere disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dai medesimi utenti. La procedura di cui al presente comma può prevedere la presenza o la supervisione delle associazioni dei consumatori anche tramite accordi con i fornitori dei servizi di condivisione di contenuti telematici. I titolari dei diritti d'autore che chiedono la disabilitazione dell'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, ovvero che chiedono che tali opere o altri materiali siano rimossi, devono motivare la richiesta. In caso di richieste provenienti da noti titolari di diritti d'autore, sono sufficienti una dichiarazione di titolarità da parte del titolare dei diritti e l'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali il titolare dei diritti afferma la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti. I reclami presentati sono trattati senza ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono sottoposte a verifica umana da parte del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici. In ogni caso, la disabilitazione e la rimozione dei contenuti non sono subordinate alla previa definizione del reclamo o del ricorso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici informano i loro utenti, nei termini e alle condizioni d'uso stabiliti dai medesimi prestatori, della possibilità di utilizzare opere o altri materiali conformemente alle eccezioni o alle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dalla legislazione vigente.

 

Il riconoscimento del diritto d'autore per le pubblicazioni di carattere giornalistico nella proposta di legge A.C. 2679

La proposta di legge 2679 dedica tre articoli alla disciplina della protezione del diritto d'autore per le pubblicazioni di carattere giornalistico.

L'articolo 1 dispone che agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 13 e 16, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'utilizzo telematico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. tali diritti non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, ai collegamenti ipertestuali e oltre che all'utilizzo di singole parole, ai titoli, con eventuali collegamenti ipertestuali, e agli estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico composti da non più di dieci parole o che sono costituiti da miniature di immagini.

Ai sensi dell'articolo 2 tali diritti non modificano e non pregiudicano i diritti degli autori e quelli di altri titolari di diritti relativamente a opere e ad altri materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico. I medesimi diritti non possono essere invocati contro i citati soggetti che conservano il diritto di sfruttare le proprie opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico nella quale sono inseriti. Nei casi in cui un'opera o altri materiali sono inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui all'articolo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I medesimi diritti non possono, altresì, essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione è scaduta. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico riconoscono all'autore di un'opera inserita in una pubblicazione di carattere giornalistico il 20 per cento dei proventi percepiti a seguito dell'utilizzo da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione della pubblicazione di carattere giornalistico contenente tale opera.

L'articolo 3 dispone infine che I diritti di cui all'articolo 1 abbiano una durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Si prevede poi che i diritti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti per le pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.


Le azioni formative e informative previste dalla proposta di legge A.C. 2188

Gli articoli 6 e 7 della proposta di legge A.C. 2188  prevedono azioni informative per la generalità dei cittadini e azioni formative per gli studenti.

 

In particolare, l'articolo 6 dispone la realizzazione di campagne biennali di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Al riguardo, si ricorda che la moderna tutela della proprietà intellettuale include tre principali aree: brevetti (a protezione delle nuove idee); marchi depositati (a protezione di simboli finalizzati a distinguere le varie aziende); diritto d'autore (a protezione delle espressioni artistiche) (più ampiamente, v. qui)

Dunque, l'oggetto delle campagne sembrerebbe più ampio dei contenuti tutelati dal diritto d'autore a cui fa riferimento il titolo della proposta di legge.

 

Nello specifico, prevede che le campagne devono essere realizzate dal Ministero della cultura, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alle stesse campagne deve essere destinato un importo pari al 10% dei compensi per la riproduzione privata di fotogrammi e videogrammi.

A tal fine, novella l'art. 71-octies, co. 3-bis, della L. 633/1941, aggiungendovi due periodi finali.

Si segnala che. a seguito del D.L. 22/2021, occorre far riferimento al Ministero della cultura (e non al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all'art. 11 della L. 150/2000, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
In base al successivo art. 12, spetta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria predisporre, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il piano di comunicazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni . Ogni amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza, anche avvalendosi della collaborazione del medesimo Dipartimento.
L'art. 14 dispone, infine, che la realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qui le linee guida per l'elaborazione dei programmi di comunicazione delle pubbliche amministrazione.
 
Con riferimento alle risorse da destinare alle campagne di comunicazione previste dal testo in esame, si ricorda che l' art. 71-septies della L. 633/1941 ha stabilito che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (c.d. compenso per "copia privata"). Il compenso è determinato con decreto del Ministro della cultura e sottoposto ad aggiornamento triennale (da ultimo, è intervenuto il DM 30 giugno 2020 ).
A sua volta, l' art. 71-octies, co. 3-bis, introdotto dall' art. 1, co. 335, della L. 208/2015, ha disposto che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10% di tutti i compensi incassati ai sensi dell'art. 71- septies è destinato dalla SIAE, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro della cultura, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.
Per completezza, si ricorda, però, che, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, l' art. 90 del D.L. 18/2020 ( L. 20/2020) - come novellato dall'art. 80, co. 2- bis, del D.L. 104/2020 ( L. 126/2020) - ha stabilito che il 10% dei compensi per copia privata incassati nel 2019 e nel 2020 è destinata, invece, al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all' art. 180 della medesima L. 633/1941.

L'articolo 7 dispone che l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale, di cui all'art. 5 della L. 92/2019, comprende anche la sensibilizzazione degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali.

La L. 92/2019 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre dell' a.s. 2020/2021, l'introduzione dell' insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. In base all'art. 5, nell'ambito di tale insegnamento è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.
In particolare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale prevede, fra le altre, abilità di: analisi, confronto e valutazione critica dell'affidabilità delle fonti e dei contenuti digitali; interazione attraverso varie tecnologie digitali; conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali.
L'educazione alla cittadinanza digitale rappresenta uno dei tre assi portanti delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica emanate con DM 35 del 20 giugno 2020 .

Si valuti l'opportunità di novellare l'art. 5 della L. 92/2019.

Le Sanzioni penali ed amministrative per il mancato adempimento agli ordini dell'Autorità e nelle altre fattispecie

L'articolo 8, comma 1, della proposta di legge A.C. 2188  disciplina le sanzioni penali e la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla mancata ottemperanza dell'ordine di disabilitazione dell'Autorità. Contenuto analogo presentano l'articolo 10 dell'A.C. 2679 e l'articolo 8 della proposta di legge A.C. 1357

Si prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione o di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 2 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con riferimento alle persone giuridiche si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall'articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che il D. lgs. n. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, muovendosi lungo due direttrici principali: da un lato, utilizzando la tecnica del reato presupposto al fine di imputare all'ente una responsabilità propria e, dall'altro, richiedendo l'implementazione di un modello aziendale capace di sollevare l'ente dalla propria responsabilità.
Nel caso delle persone giuridiche, il comportamento illecito messo in atto da uno o più soggetti che rivestano una posizione di vertice all'interno dell'ente, o da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei primi, riveste la qualità di reato presupposto, sul quale si innesta la responsabilità amministrativa della persona giuridica. La responsabilità dell'ente e quella dell'autore del reato presupposto rimangono comunque ben distinte: quest'ultimo sarà chiamato a rispondere penalmente per il reato presupposto, mentre l'ente risponderà sotto forma di sanzione amministrativa per aver consentito la commissione, da parte di uno dei suoi membri, del reato.
D'altro canto, il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente di esimersi da responsabilità attraverso l'implementazione di un modello aziendale efficace ad evitare, o quantomeno a ridurre, la possibilità che siano commessi reati da parte dei suoi vertici o di coloro che sono ad essi sottoposti. Tale modello è delineato negli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.
In applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 all'ente possono essere applicate sanzioni: interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e pecuniarie, oltre a confisca e pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 10, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In applicazione dell'art. 25-novies, relativo ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione fino a 500 quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

Il comma 2 dell'articolo 8 dell'A.C. 2188 prevede l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per chiunque illecitamente accede o utilizza trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Tale disposizione prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
L'A.C. 1357 prevede inoltre (all'articolo 9) alcune sanzioni amministrative. In particolare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, in caso di mancata esecuzione  del provvedimento di disabilitazione  rilevata dall'Autorità anche avvalendosi della Polizia postale e delle comunicazioni o del Corpo della guardia di finanza, si applica la sanzione amministrativa della sospensione immediatamente esecutiva fino a un massimo di sei mesi delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività di prestatore di servizi della società dell'informazione. In secondo luogo viene introdotto un comma 1- bis all' articolo 17 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, diretto a sanzionare le violazioni dei diritti di sfruttamento audiovisivo degli eventi realizzate in pregiudizio dei legittimi titolari o licenziatari degli stessi prevedendo che queste ultime siano soggette alle sanzioni di cui alla  sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L'articolo 17 del decreto legislativo n. 9 del 2008 disciplina le Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione e prevede che i contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.

L'articolo 5 della proposta di legge A.C. 2188 e l'articolo 6 della proposta di legge A.C. 2679 dispongono infine che chiunque, a fini di lucro, esegue abusivamente la fissazione (la Pdl 2679 precisa "su un supporto"), in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità previste dall'art. 85-bis, co. 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493.

A tal fine, si prevede la novella l'art. 171-ter, co. 1, della L. 633/1941, aggiungendo la lettera h-bis).

 

Con tale previsione si prosegue il percorso di contrasto al c.d. fenomeno del camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica nella sala cinematografica.

Al riguardo, si ricorda l'art. 85 -bis del R.D. 773/1931 ha vietato l' introduzione, l'installazione o comunque l' utilizzazione abusiva, nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Successivamente, con le modifiche introdotte dall'art. 3, co. 4- quater, del D.L. 59/2019 ( L. 81/2019), ha previsto la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza all'intero della sala destinata al pubblico spettacolo. In particolare, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto dell'autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale termine, i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero .
'Si ricorda altresì che l'art. 171- quater della legge 633/1941 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro conceda in noleggio o comunque conceda in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o  esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80".
L'adeguamento delle disposizioni regolamentari e la clausola di neutralità finanziaria

L'articolo 9 dell'A.C. 2188 e l'articolo 10 dell'A.C. 2679 dispongono che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provveda, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

Disposizione analoga è presente all'articolo 10 dell'A.C. 1357 (con un termine di adeguamento di 60 giorni anziché 90) e che prevede anche che siano disposte  le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione alla presente legge mediante la struttura operativa di cui all'articolo 5.

Il testo del regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 è stato oggetto di successive modifiche. Il testo vigente è pubblicato, da ultimo, in allegato alla delibera 295/20/CONS del 7 luglio 2020.

L'articolo 10 dell'A.C. 2188 è l'unica disposizione che prevede la clausola di neutralità finanziaria. In particolare, dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni recate dal testo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 


Relazioni allegate o richieste

Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario perché si modificano disposizioni adottate con norma primaria.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge intervengono su diversi ambiti oggetto del riparto di cui all'art. 117 della Costituzione.

Viene in rilievo, anzitutto, la materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g).

Parimenti, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia opere dell'ingegno (art. 117, secondo comma, lett. r).

Il diritto d'autore non è, invece, menzionato nello stesso art. 117.

 

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 della proposta di legge A.C. 2188, rileva, infine, la materia "istruzione", attribuita alla competenza legislativa concorrente, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma).


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In base all'art. 9 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura.

A sua volta, l'art. 21, primo comma, dispone che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

In base all'art. 33, primo comma, l'arte e la scienza sono libere.

Sotto l'aspetto patrimoniale, il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'articolo 35, primo comma.


Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

La Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/UE e 2001/29/UE, ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

In particolare, per quanto qui più interessa, si stabilisce che gli Stati membri devono adoperarsi per l'introduzione delle seguenti misure per garantire il buon finanziamento del mercato per il diritto d'autore (Titolo IV, artt. 15-23):

  • il riconoscimento dei diritti d'autore agli editori stabiliti in uno Stato membro per l'utilizzo on-line delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, eccezion fatta per gli utilizzi privati e non commerciali, i collegamenti ipertestuali e l'utilizzo di estratti molto brevi (artt. 15-16);
  • l'obbligo, per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line, di ottenere un'autorizzazione quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore (art. 17), senza che ciò costituisca un obbligo generale di sorveglianza (art. 17, par. 8);
  • la garanzia, per gli utenti, di poter caricare e mettere a disposizione sui servizi di condivisione on-line contenuti con finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche (ossia, opera letteraria, artistica, musicale in cui l'autore ha volutamente imitato lo stile di di altri autori, ovvero composizione, per lo più letteraria o musicale, risultante dalla giustapposizione di brani di opere diverse di un solo autore o di più autori che utilizzano stili e linguaggi diversi) (art. 17, par. 7, co. 2);
  • la garanzia, per gli autori e gli artisti che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti per lo sfruttamento di opere o materiali, di:

-   ricevere una remunerazione "adeguata e proporzionata" (art. 18), con un meccanismo di adeguamento descritto all'art. 20;

-   ricevere, "regolarmente e almeno una volta l'anno", informazioni "aggiornate, pertinenti e complete" sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni (art. 19);

-   poter ricorrere ad una procedura alternativa volontaria di risoluzione delle controversie nei casi illustrati nell'art. 21;

-   revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento, con una procedura da individuare al livello nazionale sulla base dei criteri elencati nell'art. 22.

Il termine per il recepimento della Direttiva è stabilito al 7 giugno 2021.

Al riguardo, si ricorda che la Direttiva è inclusa nell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (A.S. 1791-B). Essa deve essere recepita con decreto legislativo, tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 9 dello stesso disegno di legge.

L' art. 31, co. 1, della L. 234/2012 - come modificato dall' art. 29, co. 1 della L. 115/2015 - dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei 3 mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

Lo stesso allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019/2020 include, inoltre, la Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/UEE. Essa mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. In considerazione della loro natura di strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, si desidera così facilitare la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare:

  • si stabilisce il principio del "paese d'origine" per taluni servizi online forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva (art. 3);
  • si disciplina la gestione collettiva obbligatoria dei diritti di ritrasmissione di programmi radiofonici e televisivi con mezzi diversi da quelli via cavo (artt. 4-7);
  • si regola l'uso di opere protette o altro materiale mediante immissione diretta, in cui l'organismo di diffusione trasmette i programmi non direttamente al pubblico ma ad un distributore di segnali, il quale poi trasmette al pubblico (art. 8).

Anche per tale direttiva il termine per il recepimento è stabilito al 7 giugno 2021. A tal fine, si deve tener conto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 8 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.


Procedure di contenzioso

Si segnala che il 4 febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia e di altri 23 Stati membri (tra cui Francia, Germania e Spagna) la procedura d'infrazione n. 2021/0056, per mancato recepimento entro il termine del 21 dicembre 2020, della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 

Si ricorda tuttavia che i principi e i criteri direttivi per il recepimento e l'attuazione della direttiva sono fissati dal'articolo 4 della legge n. 53 del 22 aprile 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).

 


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano allo stato documenti all'esame della Commissione europea sulla materia.


Incidenza sull'ordinamento giuridico


Coordinamento con la normativa vigente

Si veda il par. Contenuto.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.


Analisi di impatto di genere

In base alla pubblicazione del Nuovo IMAIE L'impiego delle interpreti femminili nelle opere audiovisive, del giugno 2018, in Italia le interpretazioni femminili nelle opere audiovisive (nel ruolo di primario o comprimario) hanno rappresentato il 38,52% del totale. 

Dalla pubblicazione Tutti i numeri del cinema e dell'audiovisivo italiano (anno 2018) della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIBACT emerge che, nel 2018, è stato prodotto da sole donne:

  •        l'11% dei film documentari italiani (76% da soli uomini e 13% da uomini e donne);
  •        il 7% dei film di finzione italiani (91% da soli uomini e 2% da uomini e donne).