Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dalla normativa sul diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica 26 maggio 2021 |
PremessaLa proposta di legge A.C. 2188 – che si compone di 10 articoli – modifica la normativa volta a contrastare la pirateria audiovisiva, al fine di renderla più stringente ed efficace. In particolare, si attribuisce espressamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa stessa impartiti per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi on line, nonché, nei casi di gravità e di urgenza che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, il potere di inibire con provvedimento cautelare abbreviato i servizi di trasmissione illegale e i relativi siti di promozione. Si prevedono, inoltre, una serie di obblighi per i motori di ricerca, i social media e le piattaforme bloccati dall'AGCOM o dalla magistratura, nonché per gli hosting provider che, in particolare, sono tenuti a intervenire con immediatezza per eliminare in modo effettivo i contenuti illeciti. Disposizioni specifiche sono volte a rendere più efficace il contrasto alla registrazione abusiva dell'opera filmica nelle sale cinematografiche. Inoltre, in chiave preventiva, si prevedono azioni informative per la generalità dei cittadini e azioni formative per gli studenti. L'abbinata proposta di legge A.C. 1357 (anch'essa di 10 articoli), si propone di contrastare il fenomeno dell'illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quei contenuti oggetto di trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta. La proposta di legge si concentra infatti sull'attribuzione all'AGCOM di un potere d'intervento d'urgenza per la disabilitazione dell'accesso a contenuti coperti da diritto d'autore illecitamente diffusi, con specifico riferimento ai contenuti in presa diretta e sulla relativa disciplina e contiene alcune disposizioni in materia di sanzioni. La proposta di legge A.C. 2679 (di 11 articoli) prevede alcune norme in materia di tutela del diritto d'autore delle pubblicazioni di carattere giornalistico, la disciplina dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici, la definizione dei poteri d'intervento d'urgenza dell'AGCOM con riferimento all'accesso a contenuti coperti da diritto d'autore illecitamente diffusi, anche in tal caso con specifico riferimento ai contenuti in presa diretta, disposizioni sul contrasto della pirateria cinematografica o audiovisiva, i poteri sanzionatori dell'AGCOM , la disciplina degli obblighi a carico dei motori di ricerca, delle reti sociali telematiche e delle piattaforme digitali (art. 8), la modifica delle disposizioni in materia di responsabilità degli hosting provider e le sanzioni. |
Il quadro normativo vigenteLa tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Cenni
La
L. 633/1941 regola la
protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, in particolare, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a
tutela dei diritti morali (riguardanti la tutela dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore)
e dei diritti patrimoniali (riguardanti la tutela dei diritti di utilizzazione economica dell'opera).
Entrambe le categorie di diritti sorgono in capo all'autore con la creazione dell'opera. Infatti, l'
art. 2576 c.c. e l'
art. 6 della stessa L. 633/1941 dispongono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore (la cui tutela è disciplinata dagli artt. 1-71-
decies della stessa legge) è costituito dalla "
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".
Con particolare riguardo ai
diritti di utilizzazione dell'opera, l'
autore ha, fra gli altri, il
diritto esclusivo di:
-
pubblicare l'opera ed utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge (art. 12);
-
riprodurre l'opera (art. 13).
Tale diritto ha per oggetto la moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione;
-
trascrivere l'opera (art. 14).
Tale diritto ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'art. 13;
-
eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art. 15).
Tale diritto ha per oggetto, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, drammatica, cinematografica, nonché di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale;
-
distribuire l'opera (art. 17).
Tale diritto ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'UE, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extra UE;
-
tradurre l'opera (art. 18).
Tale diritto ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto;
-
noleggiare e
dare in prestito l'opera (art. 18-
bis).
Il diritto di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
Il diritto di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere.
I diritti esclusivi sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (art. 19).
Oltre alla tutela dei diritti d'autore, la
L. 633/1941 reca disposizioni per la tutela dei
diritti connessi (artt. 72-102), ossia di quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini.
Tra i diritti connessi più importanti vi sono quelli spettanti agli
artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai
produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle
emittenti radiofoniche e televisive.
In particolare, salvi i diritti spettanti all'autore, e per la durata e alle condizioni stabilite:
- gli
artisti interpreti e gli
artisti esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, nonché di autorizzare la riproduzione, la diffusione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche (art. 80);
- il
produttore di fonogrammi ha il
diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dei suoi fonogrammi (art. 72);
- il
produttore di opere cinematografiche o audiovisive ha il
diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, autorizzazione al noleggio, al prestito e alla messa a disposizione dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni (art. 78-
ter);
- coloro che esercitano l'attività di
emissione radiofonica o televisiva hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni (art. 79).
Il
regolamento di esecuzione della
L. 633/1941 è stato emanato con
R.D. 1369/1942.
Al riguardo, si evidenzia che, dall'indagine
La pirateria audiovisiva in Italia (2016-2019), elaborata da IPSOS per conto della Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), e pubblicata nel luglio 2020, è emerso che nel 2019 il 37% degli adulti ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi tv o sport live. Nel complesso si stimano 414 mln di atti di pirateria compiuti. I film sono il contenuto più piratato (metà degli atti di pirateria complessivi) e dal maggior numero di persone (31% della popolazione adulta).
Con riguardo al danno economico della pirateria di film e serie/fiction sulla filiera audiovisiva e sul sistema paese, l'indagine stima un fatturato perso di € 591 mln (€ 431 mln riferibile alla sola pirateria di film). Inoltre, si stimano € 1,07 mld di perdita in termini di fatturato delle aziende (quindi non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa € 450 mln e circa 5.900 posti di lavoro persi.
Qui una sintesi dell'indagine.
Per quanto concerne le competenze in materia di diritto d'autore, l'
art. 52, co. 2, del d.lgs. 300/1999 ha trasferito al Ministero della cultura le stesse e la disciplina della proprietà letteraria e di promozione delle attività culturali prima attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale previsione è stata confermata dall'art. 10, co. 1, lett.
e), del
d.lgs. 303/1999.
In particolare, nell'ambito del Ministero della cultura, le specifiche competenze sono esercitate dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore che collabora con l'
Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell'attuazione delle campagne di sensibilizzazione finalizzate a promuovere sui social media l'utilizzo di contenuti culturali legali
online.
Al riguardo, da maggio 2017 la Direzione generale ha aderito, per conto dell'Italia, alla piattaforma web
Agorateka, il portale paneuropeo dei contenuti digitali per incentivare l'utilizzo legale di film, e-book, musica, video games e programmi tv. Il portale www.agorateka.eu è realizzato dall'EUIPO ed è creato attraverso l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Più ampiamente, v.
qui.
A sua volta, l'
art. 2, co. 1, del D.L. 63/2005 (
L.109/2005) ha previsto che, al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, i compiti in materia del Ministero della cultura sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infine, ai sensi dell'
art. 40 del d.lgs. 35/2017, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sono attribuite specifiche funzioni in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale per quanto riguarda il commercio elettronico e l'ambiente digitale, nonché la vigilanza sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente.
La disciplina del diritto d'autore online
La tutela del diritto d'autore
online è essenzialmente disciplinata in via regolamentare dalla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. Il testo del regolamento di cui alla citata delibera è stato oggetto di successive modifiche. Il testo vigente è pubblicato, da ultimo, in allegato alla
delibera 295/20/CONS del 7 luglio 2020.
Sotto il profilo della normativa primaria il fondamento giuridico del regolamento citato può essere ricercato:
Rientrano in questa tipologia di servizi, popolari applicazioni come Telegram, Whatsapp, Viber o Signal.
La qualificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come "autorità amministrativa di vigilanza" è desumibile dall'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) che qualifica appunto l'Agcom come Autorità nazionale di regolamentazione per tutto il settore delle comunicazioni elettroniche.
La disciplina primaria sopra descritta, a più riprese evocata per fondare pienamente i poteri d'intervento dell'AGCOM, ha formato oggetto di successivi interventi giurisprudenziali, volti a saggiarne l'adeguatezza. In particolare nella sentenza 3 dicembre 2015, n. 247 della Corte costituzionale i giudici della Corte avevano reputato che nessuna delle norme impugnate dal giudice a quo (ossia l'articolo 5, comma 1, concernente la possibilità per l'autorità di limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato in rete, gli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del d.lgs. 70/2003 relativi ai poteri dell'Autorità nei confronti dei prestatori di servizi di mere conduit, caching e hosting, e il sopra ricordato articolo 32-bis, comma 3, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) disponesse specificamente l'attribuzione all'autorità di vigilanza di un potere regolamentare quale quello esercitato con l'approvazione del regolamento 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pur non dichiarando l'illegittimità di alcuna delle disposizioni suddette.
Da ultimo la sentenza n. 4993/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato ha confermato che la delibera 680/13/Cons costituisce esercizio legittimo di attribuzioni proprie dell'Autorità, pur rilevando la mancanza di una norma primaria che attribuisse all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica, disciplina poi prevista dal sopra citato articolo 195-bis del decreto-legge n.34 del 2020.
I contenuti del Regolamento AGCOM 680/13/CONS in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica
L'
articolo 1 , nell'ambito dei principi generali del Capo I, contiene le
definizioni; tra queste si segnalano le seguenti:
Sono inoltre richiamate diverse disposizioni del Testo unico della radiotelevisione (per la definizione di servizio di media audiovisivo, servizio di media radiofonico, fornitore di servizi di media, programma, palinsesto, ecc.).
L'
articolo 2 reca le
finalità e l'ambito di applicazione del Regolamento. Il Regolamento disciplina le attività dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica prevedendo le procedure per l'accertamento e la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
Si esclude espressamente l'applicazione del Regolamento
agli utenti finali che fruiscono di opere in downloading o streaming, nonchè alle applicazioni ed ai programmi attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali tra utenti finali. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'Autorità valuta altresì il
necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatore.
Con riferimento ai limiti riguardanti l'utilizzo dei servizi di condivisione a tutela del diritto d'autore si veda il paragrafo riguardante la compatibilità con la normativa europea, con riferimento alla
Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
L'
articolo 3 reca i
principi generali a cui si ispira l'Autorità nel Regolamento: l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere, con particolare riferimento ai giovani, la promozione della diffusione legale delle opere digitali, la promozione dell'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi.
L'
articolo 4
istituisce il
Comitato per lo sviluppo e l'offerta legale di opere digitali, composto da rappresentanti dell'AGCOM, da un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore interessate (consumatori, autori, artisti, interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi etc.) e dai rappresentanti di organismi già operanti nel settore e presso vari ministeri, quali la SIAE, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, il Comitato tecnico contro la pirateria, il Comitato dei minori, la Polizia postale, il Nucleo speciale della Guardia di Finanza per la radiodiffusione e l'editoria.
Il Comitato ha il compito di fungere da promotore di intese tra i soggetti del settore per la semplificazione della filiera digitale e per l'adozione di codici di condotta, nonché di promuovere l'educazione alla legalità nella fruizione delle opere digitali e lo sviluppo delle opere stesse monitorandone anche l'offerta.
Gli
articoli da 5 a 9 sono dedicati alle
procedure a tutela del diritto d'autore on line che possono essere esperite dall'Autorità.
L'
art. 5 prevede che l'AGCOM intervenga su
istanza di parte e
l'art. 6 definisce le
modalità di presentazione dell'istanza da parte del soggetto legittimato, attraverso un apposito modulo disponibile sul sito dell'AGCOM, che chieda la rimozione di un'opera digitale resa disponibile in
internet in violazione del diritto d'autore. La Direzione Servizi media dell'Autorità decide se avviare il procedimento o disporne l'archiviazione entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il procedimento non può essere proposto qualora penda un analogo procedimento davanti all'Autorità giudiziaria.
Qualora la Direzione decida l'avvio del procedimento, l'
art. 7 prevede la
comunicazione dell'avvio del procedimento e del termine previsto per la sua conclusione agli interessati, con l'esatta individuazione delle opere digitali che sono assunte in violazione del diritto d'autore e con la menzione della possibilità per i gestori di adeguarsi spontaneamente alla richiesta dell'istante (in tal caso si dispone l'archiviazione del procedimento). La Direzione propone quindi all'
organo collegiale (la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità che è l'organo competente, esercitando le funzioni di vigilanza e di accertamento per le violazioni in questione) o l'archiviazione o l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto d'autore, salva l'ipotesi di adeguamento spontaneo.
I
provvedimenti che possono essere assunti
a tutela del diritto d'autore sono definiti nell'
art. 8, oggetto di significative modifiche in particolare a seguito d
ella delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018: l'
organo collegiale può decidere, nel
termine di 35 giorni complessivi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Autorità (prorogabili in caso di particolari esigenze istruttorie di 15 giorni), di disporre l'archiviazione ovvero di esigere, qualora ritenga sussistente la violazione, che i
prestatori di servizi impediscano la violazione o vi pongano fine
entro tre giorni dalla notifica:
I servizi di
hosting,
caching e
mere conduit godono di un regime di responsabilità affievolito in considerazione del principio, riportato all'articolo 17 del decreto legislativo 70 del 2003 secondo il quale i prestatori di tali servizi
non sono assoggettati
ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che ciascuno di essi trasmette o memorizza, né ad u
n obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Tuttavia l'esonero di responsabilità è subordinato ad alcuni obblighi sia di carattere generale (che si riferiscono a tutti i prestatori dei servizi sopra indicati) che specifici. Per quanto riguarda gli obblighi generali il prestatore è comunque tenuto a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza,
qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio,
a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17).
Il servizio di
hosting, secondo quanto previsto dalla direttiva europea sul commercio elettronico recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 70 del 2003 (art. 16), è un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. Con riferimento a tale
servizio accanto al rispetto degli obblighi sopra descritti, l'esenzione di responsabilità è subordinata al fatto che il prestatore a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Tuttavia queste esenzioni non si applicano se il destinatario del servizio
agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (art. 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003).
Il servizio di
mere conduit
è definito come un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione. Tale servizio include la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Con riferimento a queste ultime attività, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Oltre al rispetto di quanto indicato nel citato articolo 17, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
L'Autorità indica inoltre le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. Inoltre nei casi nei quali sono stati adottati ordini volti a disabilitare l'acceso al sito o alle opere l'Autorità ordina ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autoritàle richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
In caso di inottemperanza è prevista l'applicazione da parte dell'AGCOM di sanzioni amministrative pecuniarie, come consentito dall'art. 1, comma 31, della legge istitutiva dell'Autorità (
legge n. 249/1997).
Qualora l'Autorità ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter intervenire secondo le modalità sopra descritte, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria.
L'
articolo
8-bis
, introdotto dalla delibera n. 490/18/CONS, disciplina la procedura in caso di
reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità. In tal caso il soggetto legittimato dà comunicazione all'Autorità della reiterazione della violazione già accertata, allegando ogni documentazione utile. Se l'Autorità, ad esito della procedura disciplinata dall'articolo 6, rileva la fondatezza della contestazione sanziona i soggetti responsabili e segnala i fatti all'autorità giudiziaria. Nel caso di reiterazione di violazioni fatte da siti collocati fuori dal territorio nazionale, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco dei siti cui i prestatori di servizi di
mere conduit devono inibire l'accesso. Il procedimento si può concludere anche con l'archiviazione o con l'apertura di un nuovo procedimento ai sensi dell'articolo 7 se l'organo collegiale rileva che si tratta di una nuova violazione (e non di una reiterazione).
Sotto il profilo procedurale si prevede la possibilità per i titolari del sito, per l'
uploader e per il gestore della pagina di proporre reclamo rispetto al provvedimento entro 5 giorni dalla notifica dello stesso, che però non sospende l'efficacia del provvedimento. ll procedimento aperto a seguito del reclamo si conclude in 7 giorni con pronuncia dell'organo collegiale.
L'
articolo 9 prevede poi un
procedimento abbreviato nell'ipotesi in cui la Direzione che riceve l'istanza ritenga che si possa configurare una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera digitale, ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo. In questo caso i termini del procedimento sono tutti ridotti ed in particolare la decisione dell'organo collegiale deve avvenire entro 12 giorni dalla ricezione dell'istanza.
L'articolo
9-bis, introdotto dalla delibera n. 490/18/CONS, prevede infine un procedimento cautelare in base al quale può essere richiesto dall'avente titolo all'Autorità di ordinare in via cautelare, con provvedimento adottato entro tre giorni dalla richiesta, ai prestatori di servizi ddi porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. Anche in tal caso i destinatari della notifica possono proporre reclamo entro 5 giorni dalla notifica stessa. Sia nel caso di mancata ottemperanza all'ordine, sia nel caso di rigetto del reclamo si prevede l'applicazione delle sanzioni per la violazione del diritto d'autore online, sia la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
Il
Capo IV
, articoli da 10 a 14 contiene le disposizioni per la
tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tali disposizioni vanno ad affiancarsi a quelle già previste nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (
D.Lgs. n. 177 del 2005 e successive modificazioni), come ulteriore garanzia del diritto d'autore in quanto, come sottolineato nella Delibera dell'Autorità "la sempre maggiore interconnessione tra ambito radiotelevisivo e internet e la progressiva commistione di ruoli e responsabilità in capo ai diversi soggetti operanti nell'uno, nell'altro o in entrambi i settori rende necessario disporre di una pluralità di strumenti di intervento adeguati alle molteplici fattispecie che potrebbero verificarsi nel caso concreto".
L'
art. 10 sancisce pertanto il
principio generale dell'obbligo del rispetto del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi e radiofonici.
L'
art. 11 definisce la
procedura per l'istanza all'AGCOM da parte dei soggetti legittimati che ritengano vi sia una violazione causata dalla diffusione di un programma inserito in un palinsesto. Con l'istanza tali soggetti possono
chiedere che sia impedita la ulteriore diffusione del programma ovvero, nel caso di fornitura di servizi di media non lineari (quando si mettono a disposizione opere in un catalogo), la rimozione del programma dal catalogo.
Anche in questo caso è prevista la non esperibilità di questo tipo di ricorso qualora tra le stesse parti e per il medesimo oggetto sia già in corso un procedimento presso l'Autorità giudiziaria.
La Direzione competente, nel termine di sette giorni dalla ricezione delle istanze, può disporre l'archiviazione in via amministrativa, ovvero avviare il procedimento ai sensi dell'art. 12.
Il
procedimento istruttorio è definito nell'
articolo 12 e prevede la comunicazione al soggetto che ha presentato l'istanza e al fornitore di servizi di media dell'avvio del procedimento, con l'esatta individuazione dei programmi che si assumono essere in violazione del diritto d'autore. Sono possibili controdeduzioni, da presentare al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.
La Direzione trasmette quindi gli atti all'organo collegiale (anche in questo caso si tratta della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, che è l'organo competente), formulando o una
proposta di archiviazione o una proposta di adozione di provvedimenti
di diffida o di ordine, salvo il caso di adempimento spontaneo del soggetto fornitore di servizi media audovisivi all'istanza comunicata (nel qual caso vi è l'archiviazione immediata della richiesta).
L'
art. 13 prevede l'esame degli atti da parte dell'organo collegiale, che può terminare:
Il
termine per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale è fissato in
35 giorni (prorogabili di altri 15 per esigenze istruttorie) dalla ricezione delle istanze da parte dell'Autorità.
Nel caso di
inottemperanza alle diffide ed agli ordini è prevista da parte dell'Autorità l'
applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'
art. 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997, isitutiva dell'AGCOM, dandone altresì comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
L'
art. 14 disciplina la fattispecie delle
trasmissioni transfrontaliere, di cui all'art. 1-
ter del Testo Unico dei media audiovisivi, prevedendo che qualora si ritenga sussistente una violazione del diritto d'autore da parte di fornitori di servizi di media che siano soggetti alla giurisdizione italiana in base all'art. 1-
bis, comma 4 dello stesso Testo Unico o non siano soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'UE, la Direzione possa innanzitutto adottare un
formale richiamo al quale può fare seguito, in caso di non ottemperanza, la trasmissione degli atti all'
organo collegiale, che può decidere di
adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi ritenuti in violazione del diritto d'autore.
Si ricorda che in base all'art. 1-bis comma 4 citato, si considerano soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media: a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia; b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
Il termine per l'adozione del provvedimento è in questo caso fissato in complessivi 60 giorni dalla ricezione delle istanze ed è prevista la possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza.
Gli
articoli da 15 a 19 recano le
disposizioni finali.
Tra queste, l'
articolo 16 precisa ai fini del computo dei termini si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi (a differenza di quanto prevede il codice civile secondo il quale si tiene conto del calendario comune),
l'art. 17 prevede la possibilità del
ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti dell'AGCOM previsti dal regolamento a tutela del diritto d'autore.
L'
art. 19 dispone l'
entrata in vigore del regolamento.
La protezione del diritto d'autore nei casi di condivisione attraverso piattaforme peer to peer
Si colloca fuori dall'ambito della disciplina regolamentare riguardante la tutela del diritto d'autore
online garantita dalla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 il caso in cui la violazione avvenga attraverso la condivisione di contenuti coperti dal diritto d'autore tramite piattaforme di condivisione.
In tali casi la Corte di giustizia dell'Unione europea (C-466/12, C-348/13, C-160/15, C-610/15, ecc.) ha comunque ritenuto debba essere richiamata la normativa generale sul diritto d'autore, quanto meno quando ci si trovi fuori dall'ambito delle semplici comunicazioni intepersonali (anch'esse non soggette al regolamento sopra ricordato). In particolare la Corte di Giustizia dell'UE ritiene che anche la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione
online
peer to peer che consente agli utenti di tale piattaforma di condividere opere coperte da diritto d'autore debba ritenersi compresa nella nozione di "comunicazione al pubblico", che include ogni atto con cui un utente consente l'accesso da parte di altri utilizzatori ad opere protette dal diritto d'autore.
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ContenutoL'obiettivo dell'intervento normativo e le definizioni nella proposta di legge A.C. 1357L'unica proposta di legge che prevede un'esplicita indicazione preliminare dello scopo dell'intervento normativo è l'A.C. 1357 che, all'articolo 1, indica come obiettivo della legge il contrasto del fenomeno dell'illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quei contenuti oggetto di trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta. La medesima proposta di legge A.C. 1357 contiene anche (all'articolo 2) alcune definizioni (tra queste si segnalano le definizioni di «contenuti in diretta», «motori di ricerca», «piattaforme», «hosting provider» e «fornitore abusivo»). I poteri dell'AGCOM nelle proposte di legge 2188, 1357 e 2679 e il contrasto alla diffusione abusiva di contenuti in presa direttaL'articolo 1 dell'A.C. 2188, introducendo un nuovo comma 31-bis all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede sanzioni per la mancata ottemperanza agli ordini dell'Autorità (primo periodo del comma 31) e per la mancata ottemperanza agli ordini della medesima autorità in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle reti di comunicazione elettronica (terzo periodo del comma 31). L'articolo 7 della proposta di legge A.C. 2679 modifica in senso corrispondente il terzo periodo del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 con un effetto normativo analogo.
Le sanzioni di cui al primo periodo del comma 31 sono comprese tra "lire venti milioni a lire cinquecento milioni" (in euro: tra 10.319,14 euro e 258.228,45 euro) mentre quelle indicate al terzo periodo sono comprese tra euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
Si segnala che in questa legislatura,
successivamente alla assegnazione della proposta di legge, l'articolo 195-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto
un terzo periodo al comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 che ha disposto la sopra descritta sanzione specifica nel caso in cui l'inottemperanza riguardasse ordini dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi
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Andrebbe innanzi tutto valutato se la disposizione introdotta non sia da ritenere assorbita dalla disposizione di cui all'articolo 195-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Andrebbe inoltre chiarito se l'intendimento del proponente debba essere riferito al terzo periodo quale sopra riportato, ovvero all'attuale quarto periodo che si limita a precisare che le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono irrogate dall'Autorità. L'articolo 2 dell'A.C. 2188 disciplina i provvedimenti urgenti e cautelari che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre al fine di disabilitare dell'accesso a contenuti illeciti. Contenuti sostanzialmente analoghi presentano gli articoli 3 dell'A.C. 1357 e 5 dell'A.C. 2679. Pertanto ai fini dell'illustrazione dei contenuti si farà riferimento al testo dell'A.C. 2188 segnalando, di volta in volta, le differenze più significative con le altre proposte di legge. Il comma 1 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, possa ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, anche congiunto, associati a uno o più server, prevedendo inoltre (comma 2) che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordini anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi sopra indicati. Tali commi non sono presenti all'articolo 3 dell'dell'A.C. 1357. Il comma 3 disciplina specificamente i casi riguardanti a messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili. In tal caso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio,ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP. la proposta di legge A.C. 1357 dispone che la disabilitazione dell'accesso ai contenuti in diretta disposta dall'Autorità riguarda esclusivamente il periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Il provvedimento può ordinare più blocchi nell'ambito di uno stesso giorno solare ovvero, nel caso di eventi sportivi, più blocchi ripetuti per una intera giornata sportiva. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa (nell'A.C. 1357 non vengono menzionati in nessuna circostanza gli aventi causa) ed è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. ll prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai server indicati nella lista comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
A questo proposito si segnala che l'articolo 195-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio") ha riconosciuto all'Autorità, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE,
il potere di ordinare di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, su istanza del titolare dei diritti,
ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione (mentre, come detto il comma 1, ha previsto specifiche sanzioni in caso di inottemperanza ad ordini concernenti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi).
In ragione di tale modifica l'AGCOM ha avviato il 22 ottobre 2020, con
delibera n. 540/20/CONS, una consultazione pubblica
sullo schema di modifica del Regolamento a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. L'AGCOM nella delibera evidenzia che: "la
ratio della novella legislativa è da rinvenirsi nella necessità di ricondurre all'ambito di applicazione del Regolamento quei soggetti che, pur in presenza di contenuti in violazione della legge sul diritto d'autore, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, non possono essere destinatari, alla luce delle vigenti disposizioni, di un ordine di rimozione dei contenuti caricati illecitamente in quanto ciò comporterebbe l'impiego di tecniche di filtraggio che
la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell'Unione. In assenza della norma del Decreto rilancio, pertanto, sarebbe possibile per l'Autorità ordinare soltanto la disabilitazione dell'accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento ha mutuato dalle Direttive europee (...). La norma intende dunque colmare tale vuoto normativo attribuendo all'Autorità il potere di imporre ordini di rimozione selettiva delle opere digitali o di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, laddove, fino ad ora, i soli esiti possibili erano la disabilitazione dell'accesso all'intero servizio o l'archiviazione del procedimento. Come chiarito in numerose decisioni dell'Autorità (si veda,
ex multis, la delibera n. 164/20/CONS), non risulterebbe proporzionata l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'accesso nella sua interezza a un servizio prestato da un fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizzi, anche indirettamente, risorse di numerazione nazionale. L'Autorità ha, conseguentemente, archiviato tutti i procedimenti relativi a tale tipologia di servizi fino ad ora portati alla sua attenzione mediante la presentazione di istanze da parte dei titolari dei diritti".
L'A.C. 1357 prevede inoltre che disposizioni sopra indicate si applichino anche ai titolari dei diritti che ritengono che la diffusione di un programma, o di parti di esso, in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o di un catalogo di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione dei propri diritti d'autore o dei propri diritti connessi e stabilisce che con la notificazione del provvedimento sia instaurato d'ufficio il procedimento abbreviato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui alla delibera AGCOM 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (si veda il paragrafo relativo alla normativa vigente), anche ai fini dell'esercizio del diritto al reclamo di un eventuale terzo contro-interessato che è disciplinato esclusivamente da questa proposta di legge (all'articolo 4). Tale reclamo può essere presentato all'Autorità, senza alcun onere o costo, anche amministrativo, ai sensi dell'articolo 9-bis del regolamento di cui alla citata delibera AGCOM 680/13/CONS, chiedendo la sospensione immediata del provvedimento di disabilitazione ovvero la modifica parziale del provvedimento medesimo. Ciò al fine di evitare che dal provvedimento di disabilitazione e, in particolare, dal blocco degli indirizzi IP, dei server DNS e dei relativi server in Italia nel periodo di trasmissione dei contenuti in diretta, possano emergere pregiudizi per un soggetto terzo che legittimamente utilizza lo stesso server oggetto del provvedimento di disabilitazione. Il reclamo può essere presentato anche dall'hosting provider il cui server è oggetto del provvedimento di disabilitazione.L'Autorità, ricevuto il reclamo, qualora ritenga, dopo essersi consultata con il titolare dei diritti e con i prestatori interessati dal provvedimento di disabilitazione, che la disabilitazione possa pregiudicare i diritti soggettivi del reclamante, revoca, in tutto o in parte, il provvedimento ordinando ai prestatori di riabilitare il server dell'hosting provider o anche solo alcuni indirizzi IP o server DNS, specificando ai prestatori le modalità di applicazione del provvedimento. Inoltre la medesima proposta di legge, all'articolo 5, istituisce una struttura operativa che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei contenuti in diretta attraverso la quale l'Autorità coordina le modalità di attuazione del provvedimento di disabilitazione ovvero le modalità esecutive di quanto disposto in materia di reclamo. A tale struttura partecipano, anche da remoto, i prestatori e titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati, che devono collaborare anche al fine di aggiornare la lista e scambiarsi le informazioni relative ai nuovi IP e server DNS utilizzati dai fornitori abusivi. Si disciplinano inoltre la copertura degli oneri (mediante un contributo annuale a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna richiesta e ciascun reclamo presentati dai titolari dei diritti determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e aggiornato annualmente in ragione delle somme ricavate dal versamento dei medesimi contributi), le modalità delle comunicazioni effettuate dall'Autorità in applicazione della legge (mediante posta elettronica certificata, fatte salve le comunicazioni destinate a soggetti ubicati o residenti all'estero, per le quali è sufficiente, ai fini della prova dell'invio, la posta elettronica non certificata) e l'obbligo per i prestatori di inviare con periodicità annuale all'Autorità l'elenco analitico di quanto disposto in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge. Infine l'articolo 6 disciplina il trattamento dei dati personali per le finalità di contrasto della fruizione illegale dei contenuti in diretta. si prevede che lo stesso costituisca base legittima del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e sia eseguito, se del caso, senza l'osservanza dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e senza che tali risultati siano utilizzabili a fini disciplinari. Si precisa poi che la disabilitazione non costituisce adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che i prestatori stanno trasmettendo o memorizzando, né di un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che sono già stati oggetto del provvedimento di disabilitazione.
Gli obblighi degli operatori in ordine al contrasto alla diffusione abusiva di contenuti coperti da diritto d'autoreL'articolo 3 dell'A.C. 2188 disciplina gli obblighi a carico dei motori di ricerca, dei social media e delle piattaforme in relazione alla diffusione abusiva di contenuti protetti da diritti d'autore. L'art. 8 dell'A.C. 2679 presenta una disciplina analoga e pertanto anche in tal caso si farà riferimento al testo dell'A.C. 2188, indicando eventuali differenze significative con la disciplina prevista nella proposte di legge A.C. 2679. Si dispone in particolare che i social media, i fornitori di servizi di siti internet d'intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili, devono immediatamente provvedere a eliminare o a disabilitare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di disabilitazione, ovvero non appena ricevuta la comunicazione o la notifica, anche da parte del titolare dei diritti o di un suo avente causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di rimozione o disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi (comma 1).
I motori di ricerca possono essere inquadrati tra i fornitori di servizi di
caching. Tale attività è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo n.70 del 2003 che prevede che nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
L'A.C. 1357, pur prevedendo una disciplina sostanzialmente analoga sotto il profilo teleologico, presenta tuttavia, all'articolo 7, una formulazione diversa. Si prevede infatti che al fine di impedire che gli hosting provider possano essere facilmente raggiungibili da parte degli utilizzatori finali attraverso siti web o pagine internet dei fornitori abusivi, ovvero delle applicazioni o delle pagine internet messe a disposizione dalle piattaforme, i motori di ricerca e le piattaforme devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare tali siti web e tali pagine internet e a eliminare dai propri store on line le applicazioni e le pagine internet, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'Autorità il provvedimento di disabilitazione.
La disciplina del servizio di hosting nelle proposte di legge A.C. 2188 e A.C. 2679L'articolo 4 dell'A.C. 2188 novella l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, concernente le responsabilità del prestatore del servizio di hosting. Non è presente nella proposta di legge A.C. 1357 alcuna disposizione corrispondente mentre la proposta di legge A.C. 2679 presenta una formulazione sostanzialmente identica a quella dell'A.C. 2188. Anche in tal caso si farà riferimento quindi al testo dell'A.C. 2188. Il comma 1 dispone che il prestatore di un servizio di hosting non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tale fine delle informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto violato (comma 1, lettera a) e che, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi. Il comma 2 precisa tuttavia che le disposizioni di favore sopra indicate non si applichino qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore del servizio o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.
Le differenze rispetto al testo vigente del'articolo 16 riguardano:
La relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 2188 richiama anche l'articolo 17 della direttiva n. 2019/790/UE che disciplina l'autorizzazione per i servizi di condivisione di contenuti
online nell'ipotesi in cui questi soggetti mettano a disposizione contenuti coperti dal diritto d'autore. La disciplina introdotta dalla direttiva (sulle disposizioni della quale si rinvia al paragrafo relativo alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea subordina questa possibilità ad un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva (gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; i produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; i produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; gli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite). La disposizione citata prevede che, quando la piattaforma offra al pubblico tali contenuti, effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico. In tal caso viene conseguentemente esclusa l'applicazione delle disposizioni di esenzione di responsabilità previste per i servizi di
hosting (che presuppongono la non conoscenza della violazione del diritto d'autore
). Si prevede tuttavia un regime di maggior favore nel caso in cui i prestatori di servizi dimostrino, con riferimento alla messa a disposizione del pubblilco di contenuti coperti dal diritto d'autore, di: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, b) di aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. Al ricorrere di tali circostanze la responsabilità viene esclusa. Una disciplina di ulteriore maggior favore per i nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR (ai quali è richiesto l'adempimento solo di quanto previsto dalla lettera a)) e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali). I prestatori di servizi per i quali il numero medio di visitatori unici mensili di supera i 5 milioni devono devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.
La disciplina dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici (art. 5 A.C. 2679)La proposta di legge A.C. 2679 contiene una specifica ed ampia disciplina degli obblighi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti telematici che risulta in massima parte sovrapponibile ai contenuti dell'articolo 17 della direttiva n. 2019/790/UE (per una sintetica descrizione del contenuto della disposizione vedi supra). Si segnala a questo proposito che la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) prevede il recepimento della direttiva 2019/790/UE. Si valuti pertanto l'opportunità di sopprimere l'articolo in commento. Tali soggetti sono definiti come prestatori di servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il prestatore di servizi organizza e promuove a scopo di lucro precisando che non rientrano in tale definizione i prestatori di servizi quali le enciclopedie telematiche senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme digitali di sviluppo e di condivisione di software a codice sorgente aperto, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, i mercati telematici, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale (tali disposizioni non sono previste dalla direttiva). Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico nei casi in cui concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. A tale fine, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici deve ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non si applica alle fattispecie previste ora descritta. Resta ferma la possibilità di applicare il citato articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2003 ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo. a) aver compiuto, in maniera comprovabile, tutti gli atti in suo potere al fine di ottenere un'autorizzazione. A tale fine rilevano anche il prezzo al quale il titolare dei diritti d'autore è disposto a concedere l'autorizzazione, nonché la mancata risposta al prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici in un termine congruo, comunque non superiore a novanta giorni, dalla richiesta di autorizzazione presentata al titolare dei diritti d'autore, restando comunque impregiudicata la libertà del titolare dei diritti d'autore di concedere o no l'autorizzazione, senza che questo comporti un'esenzione di responsabilità per il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici; b) aver compiuto, in maniera comprovabile e secondo elevati parametri di diligenza professionale di settore, tutti gli atti in suo potere al fine di assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto informazioni pertinenti e necessarie da parte dei titolari dei diritti d'autore. A tale fine, gli elevati parametri di diligenza professionale di settore per assicurare che nel proprio servizio di condivisione di contenuti telematici non siano presenti contenuti di titolarità di terzi sono valutati tenendo conto di tutti i criteri tecnologici esistenti nonché del loro evolversi nel corso del tempo e della disponibilità sul mercato di tecnologie, messe in commercio da fornitori terzi e già acquistabili da tutti i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici, che consentono di individuare automaticamente i contenuti illeciti. Le tecnologie di cui al precedente periodo devono, in ogni caso, essere adeguate e proporzionate al tipo di contenuto; c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione motivata dai titolari dei diritti d'autore, per disabilitare immediatamente l'accesso o per rimuovere dai loro siti internet le opere e gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto ogni azione atta a impedire il caricamento in futuro di tali opere o materiali ai sensi di quanto disposto dalla lettera b). In caso di segnalazioni provenienti da noti titolari di diritti d'autore, tali segnalazioni consistono in una dichiarazione di titolarità da parte dei titolari dei diritti d'autore e nell'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali i titolari dei diritti affermano la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti. Al fine di accertare se la condotta del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è conforme a quanto appena descritto, in attuazione del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: a) la tipologia, il pubblico, la dimensione del servizio di condivisione di contenuti telematici e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio; b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici. Per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nei primi tre anni in cui i servizi sono disponibili al pubblico, si applica un regime semplificato. Se il numero medio di visitatori unici mensili dei prestatori di servizi di cui al primo periodo supera il numero di 5 milioni, calcolati sulla base dell'anno precedente, ai medesimi prestatori di servizi si applicano disposizioni più stringenti. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici e i titolari dei diritti d'autore non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, compreso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o di una limitazione. Si prevede che gli utenti di servizi di condivisione di contenuti telematici, nel rispetto dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono caricare e mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore generati tramite i predetti servizi quando li utilizzano a scopo di citazione, critica o rassegna e caricatura, parodia o pastiche. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici forniscono ai titolari dei diritti d'autore, su richiesta dei medesimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda le attività sopra descritte. Qualora tra prestatori di servizi e titolari dei diritti d'autore siano stati conclusi accordi di licenza, i prestatori forniscono ai titolari informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici provvedono ad adottare una procedura per i casi di reclamo e di ricorso, celere ed efficace, da rendere disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dai medesimi utenti. La procedura di cui al presente comma può prevedere la presenza o la supervisione delle associazioni dei consumatori anche tramite accordi con i fornitori dei servizi di condivisione di contenuti telematici. I titolari dei diritti d'autore che chiedono la disabilitazione dell'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, ovvero che chiedono che tali opere o altri materiali siano rimossi, devono motivare la richiesta. In caso di richieste provenienti da noti titolari di diritti d'autore, sono sufficienti una dichiarazione di titolarità da parte del titolare dei diritti e l'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali il titolare dei diritti afferma la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti. I reclami presentati sono trattati senza ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono sottoposte a verifica umana da parte del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici. In ogni caso, la disabilitazione e la rimozione dei contenuti non sono subordinate alla previa definizione del reclamo o del ricorso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici informano i loro utenti, nei termini e alle condizioni d'uso stabiliti dai medesimi prestatori, della possibilità di utilizzare opere o altri materiali conformemente alle eccezioni o alle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dalla legislazione vigente.
Il riconoscimento del diritto d'autore per le pubblicazioni di carattere giornalistico nella proposta di legge A.C. 2679La proposta di legge 2679 dedica tre articoli alla disciplina della protezione del diritto d'autore per le pubblicazioni di carattere giornalistico. L'articolo 1 dispone che agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 13 e 16, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'utilizzo telematico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. tali diritti non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, ai collegamenti ipertestuali e oltre che all'utilizzo di singole parole, ai titoli, con eventuali collegamenti ipertestuali, e agli estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico composti da non più di dieci parole o che sono costituiti da miniature di immagini. Ai sensi dell'articolo 2 tali diritti non modificano e non pregiudicano i diritti degli autori e quelli di altri titolari di diritti relativamente a opere e ad altri materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico. I medesimi diritti non possono essere invocati contro i citati soggetti che conservano il diritto di sfruttare le proprie opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico nella quale sono inseriti. Nei casi in cui un'opera o altri materiali sono inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui all'articolo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I medesimi diritti non possono, altresì, essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione è scaduta. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico riconoscono all'autore di un'opera inserita in una pubblicazione di carattere giornalistico il 20 per cento dei proventi percepiti a seguito dell'utilizzo da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione della pubblicazione di carattere giornalistico contenente tale opera. L'articolo 3 dispone infine che I diritti di cui all'articolo 1 abbiano una durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Si prevede poi che i diritti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti per le pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge. |
Relazioni allegate o richiesteLe proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario perché si modificano disposizioni adottate con norma primaria. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe proposte di legge intervengono su diversi ambiti oggetto del riparto di cui all'art. 117 della Costituzione. Viene in rilievo, anzitutto, la materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g). Parimenti, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia opere dell'ingegno (art. 117, secondo comma, lett. r). Il diritto d'autore non è, invece, menzionato nello stesso art. 117.
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 della proposta di legge A.C. 2188, rileva, infine, la materia "istruzione", attribuita alla competenza legislativa concorrente, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma). |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliIn base all'art. 9 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. A sua volta, l'art. 21, primo comma, dispone che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. In base all'art. 33, primo comma, l'arte e la scienza sono libere. Sotto l'aspetto patrimoniale, il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'articolo 35, primo comma. |
Compatibilità con la normativa dell'Unione europeaLa Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/UE e 2001/29/UE, ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. In particolare, per quanto qui più interessa, si stabilisce che gli Stati membri devono adoperarsi per l'introduzione delle seguenti misure per garantire il buon finanziamento del mercato per il diritto d'autore (Titolo IV, artt. 15-23):
- ricevere una remunerazione "adeguata e proporzionata" (art. 18), con un meccanismo di adeguamento descritto all'art. 20; - ricevere, "regolarmente e almeno una volta l'anno", informazioni "aggiornate, pertinenti e complete" sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni (art. 19); - poter ricorrere ad una procedura alternativa volontaria di risoluzione delle controversie nei casi illustrati nell'art. 21; - revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento, con una procedura da individuare al livello nazionale sulla base dei criteri elencati nell'art. 22. Il termine per il recepimento della Direttiva è stabilito al 7 giugno 2021. Al riguardo, si ricorda che la Direttiva è inclusa nell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (A.S. 1791-B). Essa deve essere recepita con decreto legislativo, tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 9 dello stesso disegno di legge.
L'
art. 31, co. 1, della L. 234/2012 - come modificato dall'
art. 29, co. 1 della L. 115/2015 - dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei 3 mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Lo stesso allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019/2020 include, inoltre, la Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/UEE. Essa mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. In considerazione della loro natura di strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, si desidera così facilitare la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi. In particolare:
Anche per tale direttiva il termine per il recepimento è stabilito al 7 giugno 2021. A tal fine, si deve tener conto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 8 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020. |
Procedure di contenziosoSi segnala che il 4 febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia e di altri 23 Stati membri (tra cui Francia, Germania e Spagna) la procedura d'infrazione n. 2021/0056, per mancato recepimento entro il termine del 21 dicembre 2020, della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Si ricorda tuttavia che i principi e i criteri direttivi per il recepimento e l'attuazione della direttiva sono fissati dal'articolo 4 della legge n. 53 del 22 aprile 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).
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Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaNon risultano allo stato documenti all'esame della Commissione europea sulla materia. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Coordinamento con la normativa vigenteSi veda il par. Contenuto. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Analisi di impatto di genereIn base alla pubblicazione del Nuovo IMAIE L'impiego delle interpreti femminili nelle opere audiovisive, del giugno 2018, in Italia le interpretazioni femminili nelle opere audiovisive (nel ruolo di primario o comprimario) hanno rappresentato il 38,52% del totale. Dalla pubblicazione Tutti i numeri del cinema e dell'audiovisivo italiano (anno 2018) della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIBACT emerge che, nel 2018, è stato prodotto da sole donne:
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