Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Cultura |
Titolo: | Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - Schema D.Lgs. attuazione art. 6 L. 86/2019 |
Riferimenti: | SCH.DEC N.226/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 226 |
Data: | 07/12/2020 |
Organi della Camera: | VII Cultura |
Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
Attuazione art. 6 L. 86/2019
A.G. 226
Dicembre 2020
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 337
Servizio Studi
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it - @CD_cultura
Hanno collaborato alla redazione del dossier i Dipartimenti Istituzioni e Giustizia
Atti del Governo n. 226
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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CU0184.docx
I N D I C E
§ L’oggetto della delega e i principi e criteri direttivi
§ La procedura per l’emanazione dei decreti legislativi
Articoli 1, 2 e 3, comma 2 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)
Articoli 3 e 4, comma 9 (Ambito di operatività dell’agente sportivo)
Articolo 5 (Contratto di mandato sportivo)
Articolo 8 (Compenso spettante all’agente sportivo)
Articolo 9 (Società di agenti sportivi)
Articolo 10 (Tutela dei minori)
Articolo 11 (Regime disciplinare e sanzioni applicabili alla professione di agente sportivo)
Articoli 12, 13, 14, comma 1, e 16 (Disposizioni finali)
Lo schema di decreto legislativo in commento – approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 – è stato presentato alle Camere in attuazione dell’articolo 6 della L. 86/2019 che, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Preliminarmente, si ricorda - con riferimento a quanto si osserverà nella sezione “Contenuto” - che altri articoli della stessa L. 86/2019 hanno previsto che la delega consisteva in interventi “di riordino e di riforma”.
In particolare, l’articolo 6 citato ha indicato, per il previsto riordino, i seguenti, specifici, principi e criteri direttivi:
§ coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (co. 1, lett. b));
§ previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione (co. 1, lett. d));
§ disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di agente sportivo sia esercitata in forma societaria (co. 1, lett. e));
§ individuazione, anche in ragione dell’entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale (co. 1, lett. f));
§ introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi (co. 1, lett. g));
§ definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (lett. h)).
Ulteriori principi e criteri direttivi concernono l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei e l’indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (co. 1, lett. a) e c)).
In base all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al c.c., la c.d. abrogazione tacita deriva dall’incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o dalla circostanza che la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Lo stesso art. 6 ha disposto che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In base all’art. 6 della L. 86/2019, i decreti legislativi devono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
All’atto della presentazione dello schema alle Camere, l’intesa non è ancora intervenuta.
Sempre in base all’art. 6, gli schemi dovevano essere adottati entro 12 mesi dalla data dell’entrata in vigore della legge, ossia entro il 31 agosto 2020.
Il termine per l’esercizio della delega è poi stato prorogato di 3 mesi dall’art. 1, co. 3, della L. 27/2020, in considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Sempre l’art. 6 della L. 86/2019 ha previsto che gli schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Ha, altresì, previsto che, se il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scade nei 30 giorni che precedono il termine per l’adozione dei decreti legislativi, o successivamente, il termine per l’adozione è prorogato di 90 giorni (c.d. “tecnica dello scorrimento”).
Si tratta della circostanza concretamente realizzatasi. Pertanto, per effetto dello scorrimento, il termine per l’esercizio della delega è fissato al 28 febbraio 2021.
Infine, l’art. 6 ha previsto che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo è possibile adottare decreti integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
L’art. 1, co. 373, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto l’istituzione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
Dunque, a disciplina vigente, il ruolo degli agenti sportivi riguarda solo gli sportivi professionisti.
A legislazione vigente, in base all’art. 2 della L. 91/1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme emanate dalle stesse Federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
A sua volta, l'art. 5, co. 2, lett. d), del d.lgs. 242/1999 attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna FSN o Disciplina sportiva associata (DSA), criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.
Lo statuto del CONI – approvato, da ultimo, con DPCM 10 gennaio 2020 – prevede, all'art. 22, co. 1, che gli statuti delle FSN devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.
In base ai principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA – approvati, da ultimo, con DPCM 14 settembre 2018 –, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria delle singole FSN, nel rispetto dei principi posti dalla L. 91/1981. Inoltre, l’istituzione del settore professionistico da parte di una FSN è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l’attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.
In particolare, ad oggi sono quattro le FSN dotate di un settore professionistico: Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile; Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo; Golf; Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
Infatti, si segnala che, rispetto a quanto indicato dal relativo sito INPS, il CONI, con delibere, rispettivamente, del 7 giugno 2011 e del 19 dicembre 2013, ha escluso la Federazione Motociclistica Italiana e la Federazione Pugilistica Italiana dall’elenco delle Federazioni dotate di un settore professionistico.
In base allo stesso art. 1, co. 373, della L. 205/2017, per l’iscrizione al Registro sono necessari la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, il pieno godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento di una prova abilitante, nonché il pagamento di un’imposta di bollo annuale di € 250.
E' stata fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.
Gli sportivi professionisti e le società affiliate a una FSN professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, a pena di nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.
La definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative, della composizione e delle funzioni delle commissioni giudicatrici, delle modalità di tenuta e degli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché dei parametri per la determinazione dei compensi è stata demandata ad un DPCM, da emanare sentito il CONI.
Invece, è stato affidato direttamente al CONI il compito di definire, con proprio regolamento, i casi di incompatibilità, fissando il conseguente regime sanzionatorio sportivo.
Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 220/2003 (L. 280/2003), la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale (CIO). In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Nello specifico, l’art. 2 dello stesso D.L. 220/2003 (L. 208/2003) ha disposto che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
In tali materie, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del CONI e delle FSN, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
L’art. 3 ha disposto, a sua volta, che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle FSN, non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è disciplinata dal codice del processo amministrativo[1].
In attuazione di quanto previsto dalla L. 205/2017 era intervenuto, anzitutto, il DPCM 23 marzo 2018 che, tra l’altro, facendo salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 – come previsto dalla stessa legge – aveva anche stabilito che i titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservavano la propria validità fino al 31 dicembre 2018.
Il DPCM era stato successivamente modificato prima con DPCM 10 ottobre 2018 – che, in particolare, aveva previsto l’estensione fino al 30 giugno 2019 della validità dei titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 – e, successivamente, dal DPCM 27 giugno 2019 che, in particolare, aveva ulteriormente esteso il termine di validità fino al 31 dicembre 2019.
Nel frattempo, con deliberazione n. 1596 del 10 luglio 2018, il Consiglio Nazionale del CONI aveva approvato il Regolamento degli agenti sportivi, che disciplinava i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi. Tale Regolamento era, poi, stato modificato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1649 del 29 ottobre 2019 (qui il testo aggiornato a seguito della nuova deliberazione). Gli effetti delle modifiche apportate dalla deliberazione n. 1649/2019 erano, però, poi stati sospesi con deliberazione del Presidente del CONI n. 05/05 del 15 gennaio 2020, emessa ai sensi dell'art. 8, co. 11, lett. f) dello Statuto, in attesa di approfondimenti richiesti sull’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nel citato DPCM 23 marzo 2018.
Nel prosieguo, è intervenuto (invece di un nuovo DPCM) il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020 che, ravvisata l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE, al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli, formazione e prove equivalenti, ha sostanzialmente sostituito, ridisciplinando gli stessi contenuti, il DPCM 23 marzo 2018.
In particolare, il DM 24 febbraio 2020 ha previsto che al Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
§ della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
§ della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
§ del tesseramento presso una Federazione sportiva nazionale professionistica.
Confermando i requisiti di iscrizione previsti dalla L. 205/2017, ha, poi, disposto che l’esame di abilitazione si articola in una prova generale che si svolge presso il CONI e in una prova speciale che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche.
Il CONI organizza ogni anno almeno due sessioni di prova generale, che si concludono, rispettivamente, entro la fine dei mesi di aprile e ottobre. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo. Il programma d'esame è individuato dal CONI[2] .
La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, che la presiede, di un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche, di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
Le Federazioni sportive nazionali professionistiche organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale, che si concludono, rispettivamente, entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.
Alla prova speciale è ammesso chi abbia validamente superato la prova generale e sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica.
Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti. Il programma d’esame è individuato da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica[3].
La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni.
Il soggetto che ha validamente superato la prova speciale può chiedere alla Federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale ha svolto la stessa di essere iscritto al Registro federale degli agenti sportivi.
Ricevuto il certificato di avvenuta iscrizione - che la Federazione sportiva nazionale professionistica deve rilasciare entro 20 giorni -, l'interessato chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, apponendo alla richiesta una marca da bollo d’importo pari a € 250. Il CONI vi provvede entro 30 giorni, salvo si proceda al soccorso istruttorio[4], e rilascia un tesserino identificativo con l'indicazione di una o più Federazioni sportive nazionali professionistiche nel cui ambito l'agente è abilitato a operare.
Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento delle prove, l’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente[5]. Inoltre, gli agenti sportivi hanno l'obbligo di frequentare, per un minimo di ore annuo indicato con apposita delibera federale, i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano.
Costituiscono causa di cancellazione dal Registro la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del CONI, il venir meno dei requisiti soggettivi, la violazione dell'obbligo di aggiornamento, la cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica, sempre che l'agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica, il mancato rinnovo dell'iscrizione.
I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'UE abilitati in altro Stato membro possono chiedere alla Federazione o alle Federazioni nazionali sportive professionistiche italiane nell'ambito della cui disciplina sportiva intendono operare, di essere iscritti in apposita sezione del Registro federale.
Ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica, accertato che il richiedente sia abilitato a operare in altro Stato membro dell'UE e nell'ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste dal decreto, lo iscrive alla sezione speciale del Registro federale, dandone comunicazione al CONI che, svolte le verifiche di propria e competenza, procede all'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale entro 30 giorni, salvo si proceda al soccorso istruttorio.
L'”agente stabilito” opera senza limitazione utilizzando il titolo riconosciutogli in altro Stato membro dell'UE e nell'ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese[6].
Agli agenti sportivi stabiliti si applicano comunque le disposizioni del decreto inerenti i requisiti per l’iscrizione al Registro e il pagamento di € 250, la nullità dell’incarico in caso di intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti allo stesso Registro, l’obbligo di aggiornamento annuale, il rinnovo annuale dell’iscrizione, le cause di cancellazione dal Registro. Si applica, altresì, il regolamento del CONI.
Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l'agente stabilito in regola con gli obblighi di aggiornamento, che abbia esercitato in Italia l'attività di agente sportivo in modo effettivo e regolare[7], può chiedere l'iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto ad esame di abilitazione. Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento del CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della stessa misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita[8].
Inoltre, il decreto – ulteriormente modificando la disciplina relativa alla validità dei titoli abilitativi pregressi – ha previsto che i titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Fédération lnternationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 a cittadini italiani, di altro Stato membro dell'UE, ovvero stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, nonché i titoli abilitativi rilasciati, avendo superato il relativo esame di abilitazione, dalla Fédération lnternationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017, conservano validità ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e al relativo Registro federale.
Ha previsto, altresì, che i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, che siano abilitati in tali Paesi, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel registro federale della relativa Federazione. Nell'esercizio della loro attività, devono agire d’intesa con l'agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciuto nel Paese di provenienza e nell'ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese[9].
L'istituto della domiciliazione sì applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'UE che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell'Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal decreto. Le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione devono essere stabiliti dal Regolamento del CONI.
Agli “agenti domiciliati” si applicano le stesse disposizioni del decreto sopra indicate per gli agenti stabiliti.
Infine, il decreto ha disposto che ai titoli di agente sportivo conseguiti fuori dall’UE è data la possibilità del riconoscimento professionale attraverso le misure compensative di cui al Regolamento del CONI.
Da ultimo, la Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 127 del 14 maggio 2020 ha approvato il nuovo Regolamento agenti sportivi, nonché, con coeva delibera n. 128, il Regolamento disciplinare agenti sportivi.
Qui la pagina dedicata sul sito del CONI.
Per completezza, si ricorda che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella Relazione relativa al 2017, trasmessa alla Presidenza della Camera l’11 aprile 2018 (Doc. XLV n. 1), aveva sottolineato che la previsione della legge di bilancio 2018 introduceva una nuova area di riserva e di esclusiva, che riduceva il livello della concorrenza nel relativo mercato.
Lo schema di decreto si compone di 16 articoli.
Allo stesso sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione.
Esso reca una nuova disciplina della professione di agente sportivo – al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione su tutto il territorio nazionale –, in particolare estendendo l’ambito dell’operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.
Conseguentemente, prevede l’abrogazione dell’art. 1, co. 373, della L. 205/2017.
Confermandosi l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, sono, dunque, disciplinati con norma di rango primario, fra l’altro, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, gli obblighi nell’esercizio dell’attività, il contratto di mandato, il compenso da corrispondere all’agente sportivo, attualmente normati dal vigente Regolamento agenti sportivi.
In linea generale, si confermano le previsioni del Regolamento, ma non mancano alcune novità.
Nello schema non si dà seguito al principio direttivo – di cui all’art. 6, co. 1, lett. f), della L. 86/2019 – in base al quale dovevano essere presenti anche previsioni di carattere fiscale e previdenziale inerenti il compenso da corrispondere all’agente sportivo.
L’articolo 1 indica l’oggetto dello schema di decreto, precisando che lo stesso detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
L’articolo 3, comma 2, specifica che le disposizioni del decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale.
Al riguardo, si evidenzia che, con riferimento alle previsioni recate dallo schema vengono in rilievo sia la materia “ordinamento sportivo”, sia la materia “professioni”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione include tra gli ambiti di legislazione concorrente. Per la seconda, peraltro, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato» (ex multiis, cfr. sentenze 300/2007 e 179/2008). Più di recente, nelle sentenze 98/2013 e 172/2018 la Corte costituzionale ha ribadito tale impostazione, evidenziando altresì che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando ad esempio che non è nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali.
Per completezza, si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale ha affermato che l'autoqualificazione non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali e, in quanto tali, riconducibili alla competenza statale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tale qualifica (ex multis, cfr. sentenze 355/1994, 354/1994 e 1033/1988). La qualificazione del legislatore non può, quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Essa costituisce, piuttosto, un'esplicita indicazione dell'intenzione del legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.
L’articolo 2 indica le definizioni utilizzate nello schema.
Al riguardo, si evidenzia che tra le definizioni recate dall’art. 2 ve ne sono alcune non utilizzate nell’articolato. Si tratta, in particolare, di quelle relative a “Scuola dello sport” e a “Sport e Salute S.p.A”.
Per converso, non sono presenti alcune definizioni utilizzate nello schema. Si tratta, in particolare, della definizione di “agente stabilito”.
Si valuti, dunque, l’opportunità di una adeguamento del testo dell’articolo 2.
Come sottolinea anche l’analisi tecnico-normativa, le (nuove) definizioni ora introdotte sono quelle relative ad agente sportivo e a lavoratore sportivo (v. infra).
Gli articoli 3 e 4, comma 9, recano la definizione di agente sportivo e ne stabiliscono l’ambito di operatività, anche nel rapporto con la professione forense.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, definisce l’agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato olimpico internazionale (CIO), nonché dal Comitato paralimpico internazionale (IPC) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una FSN, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.
In base all’art. 2, comma 1, lettera m), dello schema, per lavoratore sportivo si intende “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
Preliminarmente si evidenzia che un’ulteriore definizione di agente sportivo – peraltro, parzialmente diversa – è recata anche dall’art. 2 dello schema. Nello specifico, in quest’ultima non si fa riferimento alle discipline sportive riconosciute da IPC e CIP.
In base all’art. 2, comma 1, lettera a), per agente sportivo si intende “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato internazionale olimpico, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione”.
Si valuti, pertanto, l’opportunità di un coordinamento. In ogni caso, si valuti l’opportunità di prevedere la definizione di “agente sportivo” in un’unica disposizione.
Nel merito, si evidenzia che la definizione recata dall’articolo in esame è più ampia di quella derivante dall’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 che, in particolare, come si è visto, fa riferimento solo alle discipline sportive riconosciute dal CONI e solo ai contratti di prestazione sportiva professionistica.
Al riguardo, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione esplicitano che la disciplina normativa è innovata, estendendone l’ambito di applicazione anche al settore dilettantistico.
Si valuti l'opportunità di approfondire l'innovazione introdotta, alla luce dei principi di delega che, come si è visto, prevedono un intervento di riordino (e non anche di riforma).
In particolare, si valuti se essa possa essere ricondotta alle esigenze di miglioramento della "coerenza giuridica, logica e sistematica” richiamate nel principio di delega.
In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che “qualora la delega abbia ad oggetto […] la revisione, il riordino e l’assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Sentenze 239/2003 e 170/2007)[10].
A loro volta, l’articolo 3, commi 2 e 3, e l’articolo 4, comma 9, intervengono sul reciproco ambito di attività di agenti sportivi e avvocati.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 373, della L. 205/2017 – di cui, come già detto, l’art. 15 dello schema prevede l’abrogazione –, pur stabilendo, a pena di nullità dei contratti, che gli sportivi professionisti e le società affiliate a una FSN professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro degli agenti sportivi, fa salve le competenze professionali riconosciute per legge.
Per quanto riguarda, in particolare, la posizione degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che “l’avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall’art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017”.
Il CNF interpreta, dunque, la clausola di salvezza delle competenze professionali prevista dalla L. 205/2017 come facoltà per l’avvocato di svolgere le attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, senza potere però, in assenza di iscrizione al Registro, procedere alla stipula del contratto.
Lo stesso CNF, consente peraltro all’avvocato di essere contemporaneamente iscritto all’Albo professionale e al Registro degli agenti sportivi, seppure “a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”, con il significativo corollario che, proprio alla luce di tale dato, l’avvocato resta sempre assoggettato alle norme dell’ordinamento forense, anche sotto il profilo deontologico, fermo restando l’obbligo di osservare – per la singola operazione in cui sia coinvolto – le conferenti norme dell’ordinamento sportivo (Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 25 giugno 2020).
Dal canto suo, invece, il CONI fa presente che gli avvocati non iscritti nel Registro possono legittimamente intervenire nella conclusione dei contratti sportivi, esclusa l’attività di tesseramento, esercitando le competenze proprie dell’avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico (cfr. sito del CONI-FAQ agenti sportivi, FAQ 21).
Sul punto, lo schema in esame:
§ dispone che le disposizioni introdotte non attribuiscono all’agente sportivo competenze riservate agli avvocati dalla legge professionale forense (art. 3, co. 2).
L’art. 2, co. 5, della L. 247/2012 afferma che sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;
§ circoscrive la salvaguardia delle competenze professionali riconosciute per legge alla sola professione forense, prevedendo che sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive (art. 3, co. 3).
L’art. 2, co. 6, della stessa L. 247/2012 stabilisce che, “fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate”, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;
§ prevede la compatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e quella al Registro nazionale degli agenti sportivi (v. infra) (art. 4, co. 9).
Anche alla luce delle diverse interpretazioni date alla normativa vigente, si valuti l’opportunità di chiarire quali siano le attività in ambito sportivo precluse all’avvocato non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi.
L’articolo 4, commi 1-8, reca disposizioni per l’istituzione, presso il CONI, del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l’agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione regolamentata, e ne definisce la disciplina di dettaglio a livello legislativo.
Conseguentemente, l’articolo 15 prevede l’abrogazione dell’art. 1, co. 373, della L. 205/2017.
L’articolo 14, comma 2, fa salva la validità di titoli abilitativi pregressi.
In particolare, in base all’articolo 4, commi 1-8, al Registro può iscriversi, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di € 250, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità.
Il titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell’esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.
Il procedimento per l’iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo, la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, le cause di cancellazione, l’obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione, l’obbligo di copertura assicurativa, le regole e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione - che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o - si prevede ora - presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti FSN, organizzate in almeno due sessioni all’anno - nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, devono essere definiti con il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport di cui all’art. 12, co. 1, dello schema.
Lo stesso art. 4 dispone, altresì, che i cittadini dell’UE, abilitati in altro Stato membro all’esercizio dell’attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche di cui all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono essere iscritti nell’apposita sezione “Agenti sportivi stabiliti” del Registro nazionale, secondo regole e procedure fissate dal medesimo regolamento di cui all’art. 12, co. 1.
Lo stesso regolamento di cui all’art. 12, co. 1 disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell’iscrizione nel Registro ai sensi dell’art. 14 della medesima Direttiva 2005/36/CE, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento.
L’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE (attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 206/2007) dispone, in particolare, che, se in uno Stato membro ospitante l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. In particolare, gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. L'accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione per 2 anni nel corso dei precedenti 10, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Anche in tal caso, gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono attestare, fra l’altro, un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. Non si possono chiedere i 2 anni di esperienza professionale se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata[11] dei livelli di qualifiche corrispondenti al compimento di un ciclo di studi secondario o post secondario.
Infine, lo stesso art. 13 dispone che, in deroga alle previsioni in base alle quali gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono attestare, fra l’altro, un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, lo Stato membro ospitante autorizza l'accesso ad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione post-secondario di almeno 1 anno.
A sua volta, l’art. 14 dispone che quanto previsto dall’art. 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente – di norma, a sua scelta[12] – un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni o una prova attitudinale se la durata della formazione da lui seguita è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante, ovvero se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante, ovvero, ancora, se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
Lo stesso art. 4 dispone, altresì, che, decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l’agente sportivo stabilito (al riguardo, si rinvia a quanto ante osservato), in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l’attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, può richiedere l’iscrizione ordinaria al Registro nazionale, senza essere sottoposto all’esame di abilitazione.
Ancora, l’art. 4 dispone che, con il più volte citato regolamento di cui all’art. 12, co. 1, sono fissati i criteri di ammissione all’attività di agente sportivo in Italia di cittadini provenienti da Paesi esterni all’UE, nel rispetto della vigente disciplina relativa all’immigrazione (d.lgs. 286/1998 e DPR 304/1999).
Agli agenti sportivi stabiliti, nonché ai cittadini provenienti da paesi esterni all’UE, si applica comunque la disciplina recata dal decreto legislativo.
Infine, stabilisce che ai lavoratori sportivi e alle società o associazioni sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di eliminare, nel comma 6 dell’articolo 4 in commento, lo specifico riferimento al concerto con il Ministero (rectius: Ministro) degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto comunque dall’articolo 12, comma 1.
A sua volta, l’articolo 14, comma 2, fa salva la validità dei titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015.
Si tratta della stessa previsione presente nell’articolo 1, comma 373, della L. 205/2017 – di cui, come già detto, l’art. 15 dello schema prevede l’abrogazione – rispetto alla quale, però, come si è visto, i decreti attuativi via via intervenuti hanno introdotto varie novità.
Lo stesso articolo 14, comma 2, prevede che è fatta salva anche la validità dei “titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi”.
Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento. In particolare, si valuti l’opportunità di indicare nel testo le fattispecie di titoli pregressi validi per l’esercizio della professione come, da ultimo, indicati nel Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020.
L’articolo 5 reca la disciplina del contratto di mandato sportivo. Si tratta di una tipologia contrattuale che non trova disciplina nell’ordinamento statale, ma nell’ordinamento sportivo.
Attualmente, la disciplina è recata dall’art. 21 del Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020.
In particolare, l’art. 21 dispone che il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno: le generalità complete delle parti contraenti; l’oggetto; la data di stipula e la durata, che non può essere superiore a 2 anni, pena la sua riduzione ex lege a 2 anni (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intende conferito per 2 anni); il corrispettivo dovuto all’agente sportivo; la sottoscrizione delle parti e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell’esercente la tutela legale o la curatela legale; il numero delle parti nel cui interesse agisce l’agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.
Il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o nella lingua di uno dei Paesi dell’UE; in questo secondo caso, deve essere depositata una traduzione giurata.
Il contratto di mandato – che non può essere rinnovato in modo tacito – può essere conferito:
- da una o da più parti (c.d. mandato plurimo);
- in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
Lo stesso art. 21 dispone che, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 c.p., che punisce l’esercizio abusivo di una professione, il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la Federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo. L’agente sportivo, che vi abbia parimenti preso parte, è soggetto alle sanzioni.
Relativamente ai contratti di mandato, a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica sono delegate, oltre alla disciplina relativa ai compensi, la disciplina relativa alle vicende modificative ed estintive del contratto, la specificazione dei diritti e degli obblighi delle parti nell’esecuzione del contratto, gli ulteriori requisiti del contratto, la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età.
Infine, l’art 21 dispone che l’agente sportivo ha l’obbligo di depositare il contratto di mandato presso la Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa Federazione, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento. Il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la Federazione sportiva nazionale professionistica. Devono essere altresì depositate presso la stessa Federazione eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso, entro 20 giorni dal verificarsi delle stesse. L’agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l’avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.
Ogni Federazione sportiva nazionale professionistica è delegata ad istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità.
In particolare, sostanzialmente confermando quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, si dispone ora che il contratto di mandato deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta e contenere le generalità complete delle parti contraenti e la loro sottoscrizione, l’oggetto e la data di stipulazione, il compenso dovuto all’agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento.
La lingua di redazione del contratto deve essere l’italiano o, in subordine, una lingua di uno dei Paesi dell’UE.
Al contratto di mandato sportivo deve essere apposto un termine di durata non superiore a 2 anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore, o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a 2 anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di 2 soggetti da lui assistiti e può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente sportivo: in assenza di tale clausola, si intende a titolo non esclusivo.
Lo stesso contratto è nullo se stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi. La sopravvenienza di una di tali cause in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto al termine della stagione sportiva in corso al momento dei sopraggiunti incompatibilità o conflitto d’interessi.
Si conferma anche che il contratto deve essere depositato dall’agente sportivo presso la Federazione sportiva nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla data della sua stipulazione, disponendo che le relative modalità sono stabilite dal regolamento di cui all’art. 12, co. 1.
Innovando rispetto a quanto previsto dal Regolamento, si dispone, invece, che, nel caso di redazione del contratto in una lingua di uno dei Paesi dell’UE, le parti depositano presso la stessa Federazione anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.
Infine, si conferma che presso ciascuna Federazione sportiva nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.
Al riguardo, la relazione tecnica fa presente che agli oneri connessi alla gestione del Registro dei contratti di mandato sportivo si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni sportive nazionali.
Gli articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, le situazioni di incompatibilità per l’esercizio della professione di agente sportivo e gli obblighi dell’agente sportivo nell’esercizio della stessa.
Incompatibilità e conflitto di interessi
L’articolo 6 individua in via legislativa le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, affidando al Codice etico di cui all’art. 12, co. 2, la possibilità di stabilire ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d’interessi.
Attualmente, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi sono individuate – sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 373, della L. 205/2017 – dall’art. 18 del Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020.
In particolare, l’art. 18 citato dispone che gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici e non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla Federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
L’esercizio della professione di agente sportivo è precluso a coloro che: sono atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una Federazione sportiva nazionale professionistica; sono atleti non professionisti, tesserati in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui abbiano conseguito il titolo abilitativo; ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le Federazioni sportive internazionali, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, l’Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla Federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo; instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un’influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla Federazione sportiva nazionale professionistica nell’ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti indicati. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica.
Sempre l’art. 18 prevede che è fatto divieto all’agente sportivo, o alla società di cui l’agente è socio, di svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il divieto si applica anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest’ultima.
Con l’eccezione del corrispettivo di cui all’art. 21, co. 2, lett. d), (v. infra), configura ipotesi di conflitto di interessi anche la situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.
I contratti di mandato stipulati dall’agente sportivo in violazione del divieto di conflitto di interessi sono annullabili.
In particolare, l’art. 6 dispone che è vietato esercitare l’attività di agente sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001), dei relativi enti strumentali o loro consorzi e associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016);
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, società, consorzi o associazioni di cui alla lett. a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla FSN presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il CIO, l’IPC, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le FSN, le DSA e gli EPS, e comunque presso società o associazioni sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l’abilitazione a svolgere l’attività di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un’influenza sulle associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l’abilitazione a svolgere l’attività di agente sportivo.
Le situazioni di incompatibilità, di cui alle lett. d) ed e) cessano al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l’attività sportiva. Le situazioni di incompatibilità di cui alle lett. f) e g) cessano decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.
Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe riferirsi alle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere d) ed e) e alle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere f) e g) (e non alla situazione di incompatibilità di cui alle lettere d) ed) e alla situazione di incompatibilità di cui alle lettere f) e g)).
Si segnala, inoltre, la presenza di un doppio riferimento al comma 1 quando ci si riferisce alle lettere d) ed e).
Dispone, inoltre, che all’agente sportivo è vietato:
§ avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo (disciplinato dall’art. 5), in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
Al riguardo, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si valuti l'opportunità di individuare con maggiore determinatezza la fattispecie degli "interessi diretti ed indiretti;
§ avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso.
Anche in questo caso, si valuti l'opportunità di individuare con maggiore determinatezza la fattispecie degli "interessi diretti ed indiretti;
§ offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all’art. 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità;
§ avviare trattative o stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dello stesso agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Lo stesso divieto si applica anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta società o associazione.
Tali divieti si applicano anche alla società di agenti sportivi di cui l’agente sportivo sia socio ai sensi dell’art. 9.
Obblighi dell’agente sportivo
L’articolo 7 individua in via legislativa gli obblighi dell’agente sportivo nell’esercizio della sua attività.
Attualmente, i doveri dell’agente sportivo sono individuati dall’art. 17 del già citato Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020.
In particolare, esso prevede che gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali professionistiche e delle Federazioni sportive internazionali nell’ambito delle quali prestano la propria attività professionale, nonché del codice etico eventualmente adottato dal CONI su proposta della Commissione CONI agenti sportivi.
Dispone, inoltre, che gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza e frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano, per un minimo di ore all’anno indicate con apposita delibera federale.
Infine, prevede che gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi[13] (al riguardo si veda, più approfonditamente, scheda art. 11 del presente dossier).
In particolare, l’art. 7 aggiunge al rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza – già previsti dal Regolamento di cui si è detto – anche quello di corretta e leale concorrenza. Conferma, inoltre, la previsione in base alla quale l’agente sportivo esercita l’attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui l’art. 12, co. 2, prevede l’adozione, nonché ogni altra normativa applicabile, comprese le disposizioni adottate dal CONI e dal CIP e quelle dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle adottate dalle Federazioni sportive internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l’agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
Conferma, infine, che tra gli obblighi dell’agente sportivo vi è anche quello di aggiornamento professionale, demandando la definizione delle relative modalità al regolamento di cui all’art. 12, co. 1.
L’articolo 8 disciplina il compenso spettante all’agente sportivo, come corrispettivo dell’attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo.
Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che nessuno dei decreti intervenuti in attuazione dell’art. 1, co. 373, della L. 205/2017 ha disciplinato i parametri per la determinazione dei compensi.
A sua volta, l’art. 21, co. 7, del più volte citato Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020 dispone che, relativamente ai contratti di mandato, è delegata a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica la disciplina relativa ai compensi. Le Federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un limite massimo ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell’atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto.
Al riguardo, ad esempio, l’art. 5.8 del Regolamento agenti sportivi adottato dalla Federazione italiana gioco calcio prevede che il mandato deve specificare l'ammontare della remunerazione prevista per l’agente sportivo, che può essere stabilita o in una somma forfettaria, ovvero in una percentuale calcolata sul reddito complessivo lordo del calciatore o sui valori della transazione. Nel caso di opzione percentuale, le parti possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione:
a) l’ammontare totale della remunerazione dovuta all’agente sportivo per l’assistenza fornita a un calciatore o a un club per le finalità di conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, ovvero di conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica, ovvero di tesseramento dei professionisti presso la Federazione non deve eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;
b) l’ammontare totale del corrispettivo dovuto all’agente sportivo per l’assistenza fornita ad un club per la finalità di conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica non deve eccedere il 3% del valore del trasferimento.
In particolare, l’art. 8 dispone che i parametri per la determinazione del compenso degli agenti sportivi devono essere definiti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (art. 17, co. 3, L. 400/1988), sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni sportive nazionali competenti. I parametri possono essere aggiornati con le stesse modalità ogni 5 anni, previa verifica di adeguatezza e congruità.
Nell’ambito dei parametri, il compenso è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.
II compenso deve essere corrisposto, mediante modalità di pagamento tracciabili, esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l’agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall’agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può (però) autorizzare la società o associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all’agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
Lo stesso art. 21, co. 2, lett. d), Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020 prevede che il contratto di mandato deve indicare il corrispettivo dovuto all’agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che deve essere eseguito esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con il soggetto destinatario della prestazione professionistica, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando tale soggetto a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società, le associazioni sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla FSN competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l’ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei 12 mesi precedenti, nonché l’istituto bancario presso il quale è stato effettuato l’accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.
Si tratta di una estensione di quanto attualmente previsto con il Regolamento adottato dal CONI.
Infatti, l’art. 25, co. 2, del Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020 dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare (solo) alla Federazione sportiva nazionale professionistica competente, che li rende disponibili sul proprio sito internet entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta delle Federazioni sportive nazionali professionistiche.
A differenza di quanto attualmente previsto dal Regolamento, non si dispone la pubblicazione dei dati.
L’articolo 9 regolamenta in via legislativa la costituzione, da parte degli agenti sportivi, di società.
Attualmente, la costituzione di società da parte di agenti sportivi è disciplinata dall’art. 19 del più volte citato Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020.
In particolare, l’art. 19 – ribadito che l’attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo – dispone che l’agente ha, tuttavia, la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali.
L’organizzazione dell’attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell’iscrizione al Registro, al ricorrere delle seguenti condizioni: l’oggetto sociale deve essere costituito dall’attività di agente sportivo ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali; i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale; la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività; i soci non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.
Dispone, altresì, che, al momento dell’iscrizione, presso la Commissione CONI agenti sportivi deve essere depositata la visura camerale storica della società o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente o dichiarazione sostitutiva. Le modifiche sopravvenute devono essere comunicate e depositate entro 20 giorni dal loro verificarsi.
Infine, stabilisce che eventuali altri soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo.
In particolare, l’art. 9 prevede – sostanzialmente confermando quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento del CONI – che l’organizzazione, da parte dell’agente sportivo, dell’attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all’art. 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel medesimo Registro;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.
Dispone, inoltre, che la possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all’iscrizione della società medesima nell’apposita sezione “Società di agenti sportivi” del Registro nazionale degli agenti sportivi.
All’atto dell’iscrizione in tale sezione, devono essere depositati presso il CONI la copia autenticata dell’atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l’elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro 20 giorni dal loro verificarsi.
Infine, dispone che i soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere le attività di cui all’art. 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.
L’articolo 10 disciplina la tutela dei minori.
Attualmente, l’art. 21, co. 2, lett. e), del più volte citato Regolamento agenti sportivi adottato dal CONI nel 2020 prevede – come già anticipato – che, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, esso deve essere sottoscritto da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela legale o la curatela legale. A sua volta, lo stesso art. 21, co. 7, lett. f), delega ad ogni Federazione sportiva nazionale professionistica la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età.
Al riguardo, ad esempio, l’art. 5.5 del Regolamento agenti sportivi adottato dalla Federazione italiana gioco calcio nel confermare che, quando a conferire il mandato all'agente sportivo è un calciatore minore di età, l’incarico deve essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale, dispone anche che, in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età, all’agente sportivo non è dovuto alcun pagamento, utilità o beneficio e che tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.
Prevede, inoltre, che un calciatore minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un agente sportivo prima del compimento del 16° anno di età.
In particolare, si stabilisce ora che il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del 14° anno di età.
Si conferma, comunque, che il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
Si statuisce anche che nessun pagamento, utilità o beneficio e? dovuto all’agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell’agente sportivo da parte della società o associazione sportiva contraente.
Infine, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 in ordine alla lingua di redazione del contratto, si prevede che il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.
L’articolo 11, intervenendo in materia di regime disciplinare e sanzionatorio applicabile alla professione di agente sportivo, fa, anzitutto, salve le fattispecie di responsabilità civile e penale vigenti.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, si ricorda il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p., in base al quale chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000. La condanna comporta la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Al riguardo, la giurisprudenza ha specificato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione altresì “il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cass. Pen. Sez. VI, 12/02/2020, n. 12282).
In tale contesto, l’articolo in esame demanda, poi, al più volte citato regolamento di cui all’art. 12, co. 1, la definizione della disciplina sanzionatoria sportiva per le violazioni, da parte dell’agente sportivo, di quanto disposto dal decreto legislativo, nonché delle altre fattispecie normative indicate dall’art. 7.
In merito, si rileva che la norma di delega demanda al decreto legislativo la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti. Lo schema di decreto, invece, a sua volta rinvia a una diversa fonte, il DPCM attuativo, la definizione del suddetto quadro sanzionatorio.
Si valuti, dunque, l’opportunità di un approfondimento sulla coerenza di tale disposizione con la norma di delega.
Inoltre, lo stesso art. 11 prevede l’istituzione presso il CONI della Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale. Anche per la definizione della composizione della suddetta Commissione, delle sue attribuzioni – inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro –, delle sue regole procedimentali e del suo funzionamento, lo schema rinvia al regolamento di cui all’art. 12, co. 1.
Si ricorda che, attualmente, la disciplina delle violazioni della normativa sugli agenti sportivi è contenuta nel Regolamento disciplinare agenti sportivi, adottato dal CONI il 14 maggio 2020.
In base al Regolamento, la competenza a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi è attribuita alla Commissione federale della Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti. Correlativamente, la Commissione CONI agenti sportivi (di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento CONI) assume il ruolo di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della predetta Commissione federale.
Le violazioni sono sanzionate in base allo stesso Regolamento disciplinare agenti sportivi che all’art. 1 individua i fatti disciplinarmente rilevanti nelle violazioni delle disposizioni del Regolamento agenti sportivi e nel compimento senza titolo delle attività riservate agli iscritti al Registro.
Nel primo caso, le sanzioni per l’agente vanno dalla censura, al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 10.000 a € 100.000, alla sospensione dell’esercizio dell’attività (per massimo 36 mesi), fino alla radiazione. Per l’esercizio abusivo della professione si applicano, invece, le seguenti sanzioni: inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa, che può arrivare sino alla inibizione perpetua; inibizione a partecipare alla prova generale e alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale; inibizione alla domiciliazione prevista dal Regolamento degli agenti sportivi; inibizione a presentare istanza di riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo.
L’articolo 12 affida la definizione della disciplina attuativa delle norme del decreto legislativo ad un regolamento e prevede l’emanazione di un Codice etico degli agenti sportivi.
L’articolo 14, comma 1, individua la disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento.
L’articolo 13 reca la clausola di neutralità finanziaria.
L’articolo 16 dispone i termini dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
In particolare, l’articolo 12, comma 1, dispone che il regolamento di attuazione è emanato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (ex art. 17, co. 3, L. 400/1988), di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Più nello specifico, con il suddetto regolamento è individuata la disciplina di attuazione e di integrazione delle norme contenute nel decreto legislativo.
Al riguardo, l’analisi di impatto della regolamentazione fa presente che alla normativa di grado secondario è rimandata “la sola definizione degli aspetti più tecnici”.
L’articolo 14, comma 1, dispone che, nelle more della emanazione del regolamento, continua ad applicarsi la disciplina del DPCM 23 marzo 2018.
Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento in quanto, come si è visto (paragrafo Presupposti normativi), il DPCM 23 marzo 2018 è stato, sostanzialmente, sostituito dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, che ne ha ridisciplinato i contenuti.
Tuttavia, l’articolo 15 prevede l’abrogazione dell’art. 1, co. 373, della L. 205/2017 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che, in base all’articolo 16 è il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si valuti l’opportunità di posticipare il termine previsto per l’abrogazione dell’art. 1, co. 373, della L. 205/2017, presupposto legislativo della disciplina attuativa vigente, che continua ad applicarsi fino all’intervento del regolamento previsto dall’articolo 12, comma 1, dello schema.
A sua volta, l’articolo 12, comma 2, dispone che, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo, e tenendo conto dei principi dell’ordinamento sportivo internazionale, sempre entro 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi.
Si valuti l’opportunità di prevedere un termine di emanazione del Codice etico che consenta di tener conto anche delle previsioni recate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport.
Il Codice è volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell’attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d’interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza.
La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l’agente sportivo.
L’articolo 13 dispone che dall’attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Al riguardo, l’art. 1, co. 647-650, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto previsioni attinenti le controversie connesse a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. In particolare, ha previsto: l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l'esercizio di siffatta giurisdizione da parte unicamente del TAR del Lazio, sede di Roma; la “sopravvivenza”, rispetto a tale giudizio, di un previo giudizio sportivo, a tassativa condizione che la sua disciplina (da parte di statuto e regolamenti del CONI e delle FSN) risponda ad alcune condizioni, ossia unicità di grado, decisione anche nel merito, definitività entro 30 giorni (dalla pubblicazione dell'atto impugnato); l'applicazione al giudizio amministrativo sopra detto di un rito abbreviato; l'applicazione di tale novero di disposizioni anche alle controversie (allora) in corso.
[2] In base al DM, il programma d’esame ha per oggetto, almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, la disciplina del professionismo sportivo, lo statuto del CONI, i principi di giustizia sportiva del CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI.
[3] In base al DM, il programma d’esame ha per oggetto, almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale e il regolamento in materia di tesseramenti federali.
[4] Istituto disciplinato dall’art. 6 della L. 241/1990. In base allo stesso, il responsabile del procedimento può chiedere – fra l’altro – la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali. Per approfondimenti, v. qui.
[5] Il tesserino deve essere restituito in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione.
[6] In ogni documento a sua firma deve utilizzare la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della Federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato.
[7] L'esercizio effettivo e regolare dell’attività di agente sportivo è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale.
[8] Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI sì può avvalere delle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l'abilitazione.
[9] In ogni documento a propria firma devono utilizzare la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della Federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati e il nominativo dell'agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati.
[10] Al riguardo, si ricorda che nel parere reso l’11 giugno 2019 sull’A.C. 1603-bis (poi L. 86/2019), il Comitato per la legislazione aveva invitato ad approfondire il principio di delega argomentando che, poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra(va) indicare la volontà di innovare la legislazione vigente, “appare quindi opportuno specificare ulteriormente il principio di delega". Il principio di delega non ha tuttavia subito modificazioni nel corso dell'iter parlamentare.
[11] In base all’art. 3, par. 1, della stessa direttiva, per formazione regolamentata si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.
[12] Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga. Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga sia inappropriata, o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di tale richiesta della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante, in deroga al principio che lascia al richiedente il diritto di scelta, può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.
[13] La Commissione CONI agenti sportivi, fra l’altro: cura l’iscrizione nel Registro nazionale, assicurando l’uniformità dei criteri di valutazione, e la cancellazione dallo stesso; definisce il programma di esame della prova generale; predispone il bando per l’esame di abilitazione; esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti; rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l’esame di abilitazione e che intendono esercitare l’attività; stabilisce ogni anno il massimale delle polizze di assicurazione per la responsabilità professionale, sentite le federazioni sportive nazionali professionistiche; provvede all’accreditamento delle attività formative promosse ed organizzate da enti ed istituti; adotta i provvedimenti sanzionatori; pubblica nel Registro le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione.