Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Profili di interesse della VII Commissione Cultura
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/0/VII
Data: 20/11/2020
Organi della Camera: VII Cultura

xviii legislatura

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2021

Profili di interesse della VII Commissione Cultura

 

A.C. 2790-bis

 

23 novembre 2020

 

 

 

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Dossier n. 323/0/7

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 382/0/VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di interesse della VII Commissione Cultura, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2021-2023 di competenza della VII Commissione Cultura.

 

 

 

 

 


 

I N D I C E

 

La prima Sezione................................................................................................. 1

1.La disciplina contabile della prima sezione.................................................... 1

Schede di lettura Sezione I

1. Principali disposizioni di interesse della VII Commissione........................ 5

Articolo 7 (Sgravi contributivi nel settore dilettantistico)............................... 5

Articolo 18 (Fondo per le imprese creative)..................................................... 7

Articolo 53 (Sistema duale)............................................................................... 11

Articolo 86 (Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa)............................................................................................................. 12

Articoli 87 e 165, commi 10 e 11 (Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)............................................................................................................................... 14

Articolo 89, commi 1 e 2 (Interventi a sostegno del diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali).......... 18

Articolo 89, comma 3 (Interventi a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute)........................................................................................................ 26

Articolo 89, comma 4 (Interventi a sostegno delle residenze universitarie statali e dei collegi di merito accreditati).......................................................................................... 27

Articolo 89, comma 5 (Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)..................................................................................................... 30

Articolo 89, comma 6 (Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca)..................................................................................................... 33

Articolo 90, commi 1-4 (Fondi per la ricerca)............................................... 35

Articolo 90, comma 5 (Valutazione dei progetti di ricerca)......................... 40

Articolo 90, comma 6 (Programma nazionale di ricerche in Antartide).... 42

Articolo 91 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")    44

Articolo 92 (Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)........... 45

Articolo 93 (Contribuzione pensionistica dei professori e ricercatori delle università private)............................................................................................................................... 46

Articolo 96, comma 1 (Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT).............................................................................................................. 47

Articolo 96, comma 2 (Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali)..................................................................................................... 48

Articoli 96, comma 3, e 101, comma 4 (Card cultura per i diciottenni)..... 49

Articolo 96, comma 5 (Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)....................................................................................................... 52

Articolo 97 (Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo)........... 54

Articolo 98 (Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)..................................................... 60

Articolo 99 (Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)............................................................................................................................... 62

Articolo 101, commi 1-3 (Misure a sostegno della filiera della stampa)... 70

-     Credito d’imposta per investimenti pubblicitari............................................ 70

-     Tax credit per le edicole............................................................................. 71

-     Credito d’imposta per le testate edite in formato digitale.............................. 73

Articolo 101, commi 5 e 6 (Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale)................................................................. 75

Articolo 102 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)............................................................................................................................... 77

Articolo 138 (Progetti pilota di educazione ambientale).............................. 80

Articolo 142 (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026).................................................................................................. 81

Articolo 146 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico) 82

Articolo 149 (Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali).. 86

-     Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica (comma 2)   86

Articolo 152 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)   87

Articolo 159, commi 25-32 (Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM) 89

Articolo 161, commi 5-10 (Norme sul personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)................................................................................................. 100

Articolo 161, comma 12 (Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca)............................................................................................................... 106

Articolo 165, commi 1-4 (Misure per l'inclusione scolastica)................... 108

Articolo 165, comma 5 (Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici) 114

Articolo 165, commi 6 e 7 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo) 117

Articolo 165, comma 8 (Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)............................................................................................................................. 119

Articolo 165, comma 9 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione).......................................................................................................... 121

Articolo 165, comma 12 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici) 124

Articolo 201 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)............... 126

Sezione II

La seconda Sezione......................................................................................... 131

1.La disciplina contabile della seconda sezione........................................... 131

-     1. Le unità di voto parlamentare............................................................... 131

-     2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo........... 132

-     3. Classificazione delle spese.................................................................... 133

-     4. La struttura degli stati di previsione della spesa..................................... 134

Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio............................................................................................................................. 136

-     1. Lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione (Tabella 7)................ 137

-     2. Lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (Tabella 11)  145

-     3. Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14) 153

-     4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2)............................................................................................... 164

-     5. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3) 166

 

 


La prima Sezione

1.La disciplina contabile della prima sezione

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un unico provvedimento costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento. La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

 

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-       la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,

-       le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-       le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-       l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-       le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

 

 


Schede di lettura
Sezione I

 


1. Principali disposizioni di interesse della VII Commissione

 

Articolo 7
(Sgravi contributivi nel settore dilettantistico)

 

 

L’articolo 7 introduce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio fa riferimento, riguardo alla destinazione del fondo e al riconoscimento dei relativi sgravi, al solo settore dilettantistico. Si valuti l'opportunità di inserire una limitazione esplicita a tale settore, considerato che la formulazione letterale fa un riferimento generale anche ai rapporti di lavoro sportivo (instaurati con le suddette figure) da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Riguardo al settore dilettantistico, si rileva che, nella normativa vigente, i compensi corrisposti ai relativi operatori sono esclusi da contribuzione previdenziale e che quest'ultima potrebbe essere introdotta da una riforma del lavoro sportivo, alla quale fa riferimento esplicito il presente articolo 7.

Si ricorda, in merito, che la disciplina di delega di cui all'articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, prevede, al comma 1, lettera c), l'individuazione, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...) della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta" e la "definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza".

Lo schema o gli schemi di decreto legislativo relativi a tale delega - la quale, in generale, concerne il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo - devono essere inviati alle Camere entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, in base al combinato disposto del comma 1, alinea, del citato articolo 5 della L. n. 86 e dell'articolo 1, comma 3, della L. 24 aprile 2020, n. 27 [1] .

Riguardo ad alcune linee possibili di riforma per quanto riguarda l'aspetto della contribuzione previdenziale, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio.

Si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di attuazione del fondo di cui al presente articolo 7, considerato anche che la suddetta disciplina di delega pone, riguardo alla riforma in oggetto, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e che i relativi schemi devono essere inviati alle Camere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 


 

Articolo 18
(Fondo per le imprese creative)

 

 

L'articolo 18 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l’obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

 

La disposizione introduce misure di favore per le “imprese creative”, tramite la istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 1).

 

Il comma 4 fornisce la definizione di “settore creativo”. Rientrano in tale settore “tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità”.

 

La questione della definizione di impresa (o attività) culturale è di particolare complessità. Si ricorda che la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), all’articolo 1, commi 57-60, aveva definito "imprese culturali e creative" quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. A favore di tale categoria di imprese, la legge del 2017 aveva previsto l'istituzione di un credito di imposta per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il tetto di spesa del credito di imposta fu fissato a 500 mila euro per il 2018 e ad 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tuttavia, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare), che avrebbe dovuto essere adottato - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, per cui tale agevolazione non ha avuto seguito pratico.

 

In proposito, la difficoltà di definire in senso giuridico la “creatività” di una impresa può trovare fondamento anche nel carattere trasversale (la relazione illustrativa parla di “meta settore”) di una serie di ambiti, “che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro”. Secondo la relazione illustrativa, il settore ha un valore stimato di 92 miliardi di Euro, pari al 6,1 per cento della ricchezza prodotta nel Paese, con un impatto occupazionale di 1,5 milioni di persone. Si tratta di un grande settore dell’economia, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.

 

La normativa dell’Unione europea sembra confortare la definizione presa a riferimento nell’articolo in esame. Il Regolamento (CE) 11/12/2013, n. 1295/2013 ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020). In tale regolamento (art.2), tra le definizioni, viene chiarito che per "settori culturali e creativi" si intendono “tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive”.

 

Va peraltro anticipato che il comma 5 dell’articolo prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) individui i codici ATECO che classificano le attività dei settori creativi, per cui accanto alla definizione descrittiva interverranno indicazioni tecniche delle tipologie di imprese coinvolte. 

Si segnala in proposito la necessità che il comma 5 faccia riferimento al comma 4 e non al comma 3 dell’articolo.

 

Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per:

a)    promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b)   promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c)    sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d)   consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

 

Con riferimento alla lettera c), si ricorda che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa. La definizione di startup innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2 del citato decreto n. 179. Ai sensi di tale disposizione, è startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia un livello di spesa in attività di ricerca e sviluppo almeno pari al 15 per cento del valore maggiore tra costo e produzione, impieghi ricercatori per almeno un terzo della forza-lavoro, sia titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, oltre ad altri requisiti societari.

A sua volta, l'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità.

Relativamente a tale disciplina, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare “Startup innovative, PMI innovative e incubatori certificati”.

 

Il comma 3 prevede, al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, forme di collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. Il comma richiama gli interventi di cui al comma 2, con eccezione della lettera b), relativa alla collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca.

 

Il comma 5, già richiamato, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di dettare le norme di attuazione, con particolare riferimento (oltre che ai codici ATECO delle imprese), alla ripartizione delle risorse, ai criteri per la concessione delle agevolazioni, alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato [2] .

Peraltro nella relazione tecnica è riportato il seguente “presumibile” schema di ripartizione, che dovrà in caso essere confermato dal decreto previsto dal comma 5:

 

Il decreto potrebbe avere anche un contenuto ulteriore, potendo far riferimento ad “ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici”, nonché ad altre forme di intervento del Fondo, volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento.

 


 

Articolo 53
(Sistema duale)

 

 

L’articolo 53 incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

 

La norma in commento incrementa nella suddetta misura le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 110 della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).

 

L’articolo 1, comma 110, della L. 205/2017 ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare il comma 110, lettera b), ha stanziato 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale stanziamento è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2019 dall’art. 1, c. 281, della L. 145/2018 e di 46,7 milioni di euro per il 2020 dall’art. 1, c. 494, della L. 160/2019.


 

Articolo 86
(Incremento del Fondo per l'arricchimento
e l'ampliamento dell'offerta formativa)

 

 

L'articolo 86 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi  per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026.

 

La disposizione aumenta il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, di 117,8 milioni di euro per il 2021, di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l'annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.

La finalità dell'incremento è ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi.

 

Originariamente, l'art. 1 della L. 440/1997 ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato:

§  alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica;

§  all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;

§  all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;

§  alla formazione del personale della scuola;

§  alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria;

§  allo sviluppo della formazione continua e ricorrente;

§  agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi;

§  ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;

§  alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa;

§  alla realizzazione di interventi integrati;

§  alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

Successivamente, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento -PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997.

In seguito, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha inserito una ulteriore destinazione delle risorse di cui all'art. 1 della L. 440/1997, stabilendo che dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.

 

Si ricorda che in virtù dell'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, a decorrere dal 2007, l'autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, unitamente a quella di cui all'art. 1, co. 634, della medesima L. 296/2006 nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'art. 1, co. 3 della L 53/2003 sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).

 

Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306, il Ministro aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili. I criteri per l'assegnazione alle scuole delle risorse a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti dal D.M. 633/2016.

 

Si segnala infine che gli strumenti per garantire l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado sono disciplinati dal d.lgs. 63/2017.

 


 

Articoli 87 e 165, commi 10 e 11
(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)

 

 

L'articolo 87, al comma 1, incrementa di 8.184.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, il Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali. Il comma 2 autorizza inoltre una spesa ulteriore di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica. L'articolo 165, commi 10 e 11, estende agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe formative territoriali con 20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e con 200 docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica.

 

In dettaglio, l'articolo 87, comma 1, aumenta di 8,184 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. Il relativo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al cap. 8107.

 

Per il 2020, tali risorse sono state già incrementate di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019, di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di 2 milioni di euro dall'art. 2, co. 3-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e di 85 milioni di euro dall'art. 21 del D.L. 137/2020 (A.S. 1994, in fase di conversione).

In attuazione dell'art. 21 del D.L. 137/2020 si veda il D.M.155/2020 e relativo Allegato.

 

L'incremento in esame è disposto al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica.

 

Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il Piano, adottato con D.M. 851 del 27 ottobre 2015, persegue  i  seguenti

obiettivi:

§  sviluppo  delle competenze  digitali  degli  studenti,  anche  attraverso  la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;

§  potenziamento degli strumenti didattici e  laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

§  adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero;

§  formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

§  formazione  dei  direttori  dei  servizi  generali  e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

§  potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

§  valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

§  definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

 

L'azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola” del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che in ogni scuola siano presenti gli animatori digitali” ossia docenti che, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, provvedono ad attivare le politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, studenti e famiglie. Tale azione #28 stabilisce che, a decorrere dal 2016, siano destinati 1.000 euro in favore di ciascuna istituzione scolastica statale per la realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative.

Da ultimo, con nota n. 4203 del 20 marzo 2020 è stata comunicata l'erogazione del contributo per il 2020 per l'azione #28.

 

     La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che la somma di 8,184 milioni di euro è calcolata sulla base del contributo di 1.000 euro per ciascuna delle 8.184 scuole.

 

     Il comma 2 autorizza l’ulteriore spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all'art. 234 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che consistono nella realizzazione di un sistema informativo integrato volto:

§  al supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica;

§  alla raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati;

§  alla previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico;

§  alla gestione giuridica ed economica del personale stesso anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale;

§  alla didattica a distanza.

Tali interventi riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Per gli interventi summenzionati, l'art. 234 del D.L. 34/2020 ha stanziato 10 milioni di euro per il 2020, stabilendo che il Ministero dell'istruzione avrebbe affidato la realizzazione di tale sistema informativo alla società di cui all’art. 83, co. 15, del D.L. 112/2008 - L. 133/2008 (ossia SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.).

 

L'articolo 165, comma 10, novella l'art. 1, co. 725, della L. 145/2018, al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole. Tale disposizione consente, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, che costituiscono le équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al summenzionato Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

 

Con avviso pubblico n. 24376 dell’11 luglio 2019 è stata indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un numero massimo di 120 docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche statali delle regioni ricomprese nella tabella A allegata, da esonerare dall’esercizio delle attività didattiche. I 120 docenti esonerati dal servizio costituiscono le équipe territoriali formative. Con D.D. n. 356 del 18 settembre 2019 sono state approvate le relative graduatorie.

 

     In virtù della novella, la possibilità di costituire équipe territoriali formative è estesa anche agli anni scolastici 2021/2020 e 2022/2023. Inoltre, si modifica la composizione delle citate équipe, che sono formate da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al PNSD, e da 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio. Tali docenti sono individuati dal Ministero dell'istruzione. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura aggiunge che i suddetti docenti saranno individuati "con una nuova procedura selettiva".

     Per l'attuazione del comma 10, il comma 11 autorizza la spesa di 1.446.158 euro per il 2021, 3.615.396 euro per il 2022 e 2.169.238 euro per il 2023.

 


 

Articolo 89, commi 1 e 2
(Interventi a sostegno del diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali)

 

 

L’articolo 89, comma 1, conferma, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali, già disposti, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

A sua volta, il comma 2, incrementa, sempre a decorrere dal 2021, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla L. di bilancio 2020 e dallo stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Interventi per ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale

 

Il comma 1 prevede che, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il FFO è incrementato di € 165 mln annui dal 2021 e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali è incrementato di € 8 mln annui dal 2021.

Si tratta esattamente degli incrementi previsti per il 2020 dall’art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che, in particolare, hanno consentito, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021, di aumentare la soglia reddituale per l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti meno abbienti da € 13.000 a € 20.000.

 

Relativamente ai criteri di riparto delle risorse e alle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, stabilisce – analogamente a quanto già previsto dall’art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per il 2020 – che:

§  per le università, gli stessi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

§  per le istituzioni AFAM, gli stessi devono essere definiti con altro decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Più nel dettaglio, si ricorda che l’art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) - le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento [3] - nel ridefinire la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione [4] – ha disposto che sono totalmente esonerati dal pagamento dello stesso contributo (c.d. no tax area) – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del d.lgs. 68/2012 [5] – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):

a)   appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 (aumentati, come si è detto, a € 20.000 per l’a.a. 2020/2021);

b)   sono iscritti all’università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c)    nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell’a.a. precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell’esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all’ISEE (co. 256).

Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).

In particolare:

§  per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 13.001 e € 30.000, e che soddisfano i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), il contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (co. 257) [6] ;

§  per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000, e che soddisfano solo il requisito di cui alla precedente lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei co. 255 e 257, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200 [7] (co. 258).

A decorrere dall’a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell’esonero o delle riduzioni devono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia di tali novità.

     Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.

Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale approva e che stabilisce anche l’importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale.

Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina.

Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme sono ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso [8] .

A sua volta, il co. 267 dello stesso art. 1 della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto che le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle nuove disposizioni entro il 31 marzo 2017, applicandosi comunque le stesse disposizioni in caso di mancato adeguamento entro la data indicata. Ha, altresì, previsto che il (ora) MUR, nella ripartizione annuale delle risorse tra le istituzioni AFAM tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Successivamente, l’art. 1, co. 283, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 10 mln annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

 

Da ultimo, come sopra accennato, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il già citato art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto un incremento, per il 2020, del FFO di € 165 mln per il 2020 e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln.

In attuazione, sono intervenuti per le università il DM 234 del 26 giugno 2020 e, per le istituzioni AFAM, il DM 295 del 14 luglio 2020.

In particolare, il DM 234 del 26 giugno 2020 ha disposto che le università statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021:

a)    all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;

b)   ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 65 mln;

c)    a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 50 mln.

Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le università sono tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse. Qui il riparto.

Il DM 295 del 14 luglio 2020 ha disposto che le istituzioni AFAM statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l’a.a. 2020/2021:

a)    all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln;

b)   ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 3 mln;

c)    a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln.

Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le università sono tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse. Qui il riparto.

 

Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

 

Il comma 2 dispone che, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, è incrementato di € 70 mln annui dal 2021.

In particolare, l’incremento – che fa seguito a quanto previsto, da ultimo, per il 2020, dall’art. 1, co. 265, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) e dall’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – è finalizzato a sostenere gli interventi in favore degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2012.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

§  lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;

§  le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;

§  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;

§  le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

Inoltre, l'art. 6 – nell’indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo [9] – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenzain coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

In particolare, l’art. 8 ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi.

I requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale – finora non intervenuto – continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

Da ultimo, il DM 6 maggio 2020, n. 63 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, € 2.898,51 per gli studenti pendolari ed € 1.981,75per gli studenti in sede.

 

Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l’art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2012), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso, tra l’altro, un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l’altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che fissa l’importo della borsa di studio [10] .

Il Fondo integrativo statale è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR.

 

Con particolare riguardo alle ultime previsioni legislative che hanno inciso sulla dotazione del Fondo integrativo statale, si ricorda che il già citato art. 1, co. 265, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – al fine di promuovere il diritto allo studio universitario – ha disposto l’incremento del Fondo per € 31 mln per il 2020.

A sua volta, il già citato l’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentano i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2012 – ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori € 40 mln per il 2020. In particolare, tale incremento è stato finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultano esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.


 

Articolo 89, comma 3
(Interventi a sostegno delle università
non statali legalmente riconosciute)

 

 

L’articolo 89, comma 3, incrementa di € 30 mln per il 2021 le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute.

 

A tal fine, fa riferimento ai contributi di cui all’art. 2 della L. 243/1991.

 

L’art. 2 della L. 243/1991 ha disposto che lo Stato concede contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale (qui la pagina dedicata del sito del MUR).

Le relative risorse sono allocate sul cap. 1692 dello stato di previsione del MUR.

Da ultimo, i criteri di riparto di tali risorse sono stati definiti, per il 2019, con DM 1174 del 23 dicembre 2019. Qui il quadro generale di assegnazione delle risorse.

 

La relazione illustrativa fa presente che l’incremento è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziate per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali.

 

Per completezza, si ricorda che alle università non statali legalmente riconosciute è stata destinata parte delle risorse del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (vigilati dal MUR), istituito per il 2020 dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di cui l’art. 89, co. 6, del disegno di legge in esame prevede la stabilizzazione a decorrere dal 2021.


 

Articolo 89, comma 4
(Interventi a sostegno delle residenze universitarie statali e dei collegi di merito accreditati)

 

 

L’articolo 89, comma 4, incrementa di € 4 mln per il 2021 lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, di cui al d.lgs. 68/2012.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’incremento è motivato dalle obiettive difficoltà attraversate dai soggetti finanziati per effetto della ridotta residenzialità determinata dall’emergenza da COVID-19.

 

In materia, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 13 del d.lgs. 68/2012 ha indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come struttura residenziale universitaria, disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, le stesse si differenziano in:

§  residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura;

§  collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.

 

In base agli artt. 15-17 del medesimo d.lgs. 68/2012, i collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture private a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.

Il Ministero dell’università e della ricerca concede, con proprio decreto, il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta e che, a tal fine, devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale.

L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati, che a tal fine devono avere ottenuto il riconoscimento da almeno 5 anni e devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale [11] .

Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le università allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

L’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs. ha previsto anche che per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data della sua entrata in vigore, restavano ferme le disposizioni vigenti e gli stessi si consideravano riconosciuti ed accreditati, gravando, in ogni caso, sui medesimi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di disciplina del riconoscimento [12] .

L'accreditamento è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale [13] .

Le relative risorse sono allocate sul cap. 1696/pg. 1 dello stato di previsione del MI [14] .

 

Con particolare riferimento a modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali, queste sono state definite – in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 68/2012 – dal DM 695/2017 e, da ultimo, dal DM 763/2018.

In particolare, quest’ultimo, ha stabilito che:

§  alle residenze universitarie statali (dell’Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore Normale di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, così individuate tenuto conto della specifica natura di istituzione universitaria a “carattere residenziale” posseduta) è attribuita una quota pari al 25% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore a € 3 mln annui;

§  ai collegi universitari di merito accreditati è attribuita la residua quota pari al 75% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel citato DM 695/2017.

La ripartizione delle quote di finanziamento è operata annualmente con decreto del Ministero dell’università e della ricerca [15] .

Per completezza, si ricorda che ai collegi universitari di merito accreditati è stata destinata parte delle risorse del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (vigilati dal MUR), istituito per il 2020 dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di cui l’art. 89, co. 6, del disegno di legge in esame prevede la stabilizzazione a decorrere dal 2021.


 

Articolo 89, comma 5
(Progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato)

 

 

L'articolo 89, comma 5, incrementa le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020), e modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo.

 

A tal fine, novella l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) [16] .

Per la copertura dei posti, ha disposto che si provvede (come già previsto, per analoga procedura, dalla L. di bilancio 2019) [17] :

§  per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori [18] , la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'ASN, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa;

§  per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN già in servizio presso il medesimo ateneo.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 [19] può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo [20] .
Rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall’art. 6, co. 5-sexies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) sembrerebbe, dunque, aver rappresentato una deroga.

Le risorse sono state ripartite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 84 del 14 maggio 2020 che ha previsto la progressione di carriera per circa 1.034 unità.

 

Rispetto alla disciplina descritta, si prevede ora, anzitutto, che il limite di spesa è elevato (da € 15 mln) a € 30 mln.

Si modifica, inoltre, la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all’art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).


 

Articolo 89, comma 6
(Fondo per le esigenze emergenziali di università,
istituzioni AFAM, enti di ricerca)

 

 

L'articolo 89, comma 6, destina risorse anche per il 2021 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

In particolare, dispone che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 [21] , al Fondo sono assegnati € 34,5 mln per il 2021 e che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

Con riguardo ai possibili beneficiari, tuttavia, la disposizione si riferisce (solo) a università, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca e collegi universitari di merito accreditati [22] . A differenza di quanto previsto dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dunque, non sono menzionate anche le università non statali legalmente riconosciute e non è precisato che tra gli enti di ricerca sono destinatari delle risorse solo quelli vigilati dal MUR.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha istituito per l'anno 2020 nello stato di previsione del MUR il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca” [23] , con una dotazione di € 50 mln per il 2020, destinandolo alle università, anche non statali legalmente riconosciute, ai collegi universitari di merito accreditati, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Ha, altresì, previsto che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse dovevano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Successivamente, l’art. 236, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un incremento di € 62 mln del Fondo, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitavano di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 14 luglio 2020 che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed €  45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.

In particolare, il DM ha previsto che le risorse di cui all’art. 100 del D.L. 18/2020 dovevano essere utilizzate per misure straordinarie di sicurezza delle sedi, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza. Le risorse di cui all’art. 236 del D.L. 34/2020 dovevano, invece, essere prioritariamente destinate a: acquisto da parte delle Istituzioni di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari dovevano essere individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”; misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione.

 


 

Articolo 90, commi 1-4
(Fondi per la ricerca)

 

 

L'articolo 90, al comma 1, incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il comma 2 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023. Il comma 3 istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il comma 4 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di Invitalia per il supporto agli interventi nella ricerca.

 

I commi da 1 a 4 dell'articolo 90 prevedono risorse aggiuntive per il settore della ricerca, attraverso l'incremento di un Fondo esistente e l'istituzione di nuovi (alcuni dei quali con una dotazione solo per annualità definite, altre con uno stanziamento a regime). Si fa presente che, per il riparto del Fondo esistente, la normativa vigente prevede il parere delle Commissioni parlamentari, che invece non è previsto nelle disposizioni in commento relative ai nuovi Fondi.

 

In dettaglio, il comma 1 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 7 del d.lgs. 204/1998, di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il FOE è iscritto nel cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari.

Per l'anno 2020, il FOE è stato ripartito D.M. n. 744 dell'8 ottobre 2020 e relativa Tabella.

 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

§  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

§  Agenzia spaziale italiana (ASI);

§  Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);

§  enti già finanziati dall'allora MURST, ossia Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest'ultimo è poi confluito, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;

§  Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Quest'ultimo è poi confluito, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel CNR.

 

Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:

§  Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

§  INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;

§  Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). In proposito,  l'articolo 90, comma 6, su cui si veda la relativa scheda di lettura, rende autonomo il finanziamento al Programma nazionale di ricerche in Antaride, che non insiste più sul FOE;

§  Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

 

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

§  Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

§  Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

§  Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999). L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

§  Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);

§  Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);

§  Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);

§  Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;

§  Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;

§  Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

 

Si fa presente che, in virtù del comma 6 dell'articolo 90, alla cui scheda di lettura si rinvia, il FOE viene contestualmente ridotto, dal 2021, di 23 milioni di euro, a seguito della scelta di scorporare il finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).

 

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Il Fondo è iscritto nel cap. 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'università e delle finanze. Le finalità del Fondo sono:

§  rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR).

Il Programma nazionale della ricerca (PNR), predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca, è il principale documento programmatico che orienta la politica di ricerca in Italia. Attualmente, è in vigore il PNR 2015-2020, approvato dal CIPE il 1° maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. L'11 agosto 2020 il Ministero dell’università e della ricerca ha lanciato una consultazione pubblica per la definizione del Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, che si è chiusa l'11 settembre 2020;

 

§  garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea.

I Programmi quadro rappresentano il principale strumento - unitamente ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione - con cui l'Unione europea sostiene la ricerca e sono elaborati su base pluriennale. I programmi quadro fissano gli obiettivi, le priorità e il pacchetto finanziario tramite cui offrire sostegno a progetti di ricerca di tipo multidisciplinare e transnazionale. Per il settennio 2014-2020 il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione è Horizon 2020, mentre per il settennio 2021-2027 il prossimo Programma quadro proposto dalla Commissione europea è Horizon Europe (COM (2018) 435). Per una sintesi dei rispettivi contenuti si vedano i relativi temi web sul sito della Camera dei deputati.

 

     Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine - sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

 

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con stanziamenti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il Fondo è iscritto nel cap. 7270 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

La finalità del Fondo è di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca.

Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine - sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

 

Il comma 4 autorizza il Ministero dell’università e della ricerca ad avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, per i servizi di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale della ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

Invitalia è una società per azioni quotata avente quale azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. Il MEF esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, in quanto l'Agenzia, posta la sua missione istituzionale (cfr. infra), è ente strumentale del MISE.

L'Agenzia nasce nel 2007 a seguito del riordino della Società Sviluppo Italia disposto dalla legge finanziaria (art. 1, co. 460 della L. 296/2006 ). Sviluppo Italia, oltre a cambiare denominazione in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, ha subito una profonda riorganizzazione strutturale con riguardo ad una razionalizzazione delle funzioni e ad uno snellimento delle attività con forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi.

La missione di Invitalia consiste nel promuovere lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale per rafforzare la competitività del Paese, fungendo da catalizzatore di risorse pubbliche e private. Essa gestisce la gran parte degli strumenti agevolativi nazionali a favore delle imprese e detiene inoltre varie partecipazioni societarie. In particolare l'Agenzia è attiva nei seguenti settori: sostegno allo sviluppo d'impresa; supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione; supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari; sviluppo di investimenti esteri qualificati. Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione organizzativa complessa).

Invitalia, nell'assemblea straordinaria del 7 giugno 2017, ha deliberato le modifiche alle disposizioni statutarie che la qualificano come società in house (cfr. delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC con la quale l'Agenzia è stata riconosciuta come soggetto "in house" di tutte le amministrazioni centrali dello Stato in linea con quanto previsto dall'art. 192 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016). Si rinvia all'ultima Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito su Invitalia. L'elenco delle società controllate da Invitalia è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

 

Le modalità con cui il Ministero si avvale di Invitalia sono stabilite mediante convenzione.

 

Per le summenzionate finalità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il Fondo è iscritto sul cap. 1739 dello stato di previsione del Minstero dell'università e della ricerca.

Si valuti l'opportunità di chiarire a quali atti sia demandata la definizione delle modalità di gestione del Fondo, ovvero se esse siano previste nella convenzione tra Ministero e Invitalia.

 


 

Articolo 90, comma 5
(Valutazione dei progetti di ricerca)

 

 

L'articolo 90, comma 5, razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi di ricerca nonchè la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

 

In dettaglio, la disposizione è finalizzata a semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei medesimi.

Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale quindi di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni (al riguardo, si valuti l'opportunità di stabilire a chi spetti la definizione dell'organizzazione degli esperti in comitati o commissioni), per le attività di:

§  analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili;

§  verifica, monitoraggio e controllo.

 

Per lo svolgimento di queste attività gli oneri - inclusi quelli per i compensi in favore dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca (art. 5 del D.L. 212/2002 - L. 268/2002) - sono a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. La relazione illustrativa fa presente che in questo modo si uniforma - stabilendola al limite massimo - la soglia relativa ai compensi per le attività di valutazione, che attualmente varia dall'1 al 7 per cento delle risorse dei progetti medesimi.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

In base all'art. 21 della L. 240/2010, il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.

 

Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:

§  l'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.L. 212/2002 (L. 268/2002), secondo cui la spesa per i compensi dei soggetti svolgenti selezione e valutazione dei progetti è compresa  nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore al 5 per cento dei predetti fondi;

§  l’art. 32, co. 3, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), secondo cui gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione  tecnico-scientifica,  sono  a  carico delle  risorse  del  Fondo  per  gli  investimenti  nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma  870, della L. 296/2006;

§  l'art. 21, co. 3, della L. 240/2010, secondo cui la spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi. Per effetto dell'abrogazione di tale disposizione, viene meno anche il secondo periodo dell'art. 21, co. 3, in base al quale "il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti". Si valuti la congruità di tale abrogazione.

 

Si segnala che l'art. 20 della L. 240/2010, al primo periodo, fa riferimento ad "appositi comitati" per la valutazione dei progetti di ricerca, stabilendo che "i progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari". Il terzo periodo precisa che le attività sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Considerato l'intento semplificatorio della disposizione in commento, si valuti l'opportunità di un approfondimento sull'eventuale abrogazione dell'art. 20, primo e terzo periodo, della L. 240/2010.


 

Articolo 90, comma 6
(Programma nazionale di ricerche in Antartide)

 

 

L'articolo 90, comma 6, modifica le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), che attualmente rappresenta il canale di finanziamento. Si prevede dunque l'assegnazione annuale di un contributo di 23 milioni di euro a decorrere dal 2021, con modalità da definire con successivi decreti.

 

Con la L. 963/1980 è stata data attuazione al Trattato sull'Antartide  firmato  a  Washington  il  1°dicembre 1959; per assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, la L. 284/1985 ha autorizzato un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche, la cui elaborazione è affidata al Ministro dell'università e della ricerca, al cui interno sono istituiti un Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide e una Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CNSA). Successivamente, la L. 380/1991 ha stabilito che il  Ministro dell'università e della ricerca presenta al CIPE ogni tre anni il  programma del successivo quinquennio, dopo avere preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide; è stata altresì modificata la composizione della CNSA.

La L. 266/1997 (art. 5, co. 3), abrogando le LL. 284/1985 e 380/1991, ha demandato ad un successivo decreto la rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, nonché dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie relative al Programma nazionale di ricerche in Antartide.

In attuazione, il D.I. 30 settembre 2010 ha affidato al Ministero dell'università e della ricerca i compiti di:

§  approvare il  PNRA contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione, proposto dalla  Commissione  scientifica  nazionale  per  l'Antartide (CSNA), definita al successivo art. 2;

§  approvare, previo parere della CSNA, i programmi esecutivi annuali (PEA) predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

§  vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;

§  determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide;

§  emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR e l'ENEA, per la migliore attuazione del Programma.

Al CNR sono affidate fra l'altro le attività di programmazione scientifica e di coordinamento scientifico, mentre il coordinamento logistico è affidato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide.

La programmazione strategica 2017-2019 è stata approvata con D.M. n. 948 del 4 dicembre 2017, nel quale si evince che il fabbisogno finanziario per il triennio 2017-2019 è pari a 74 milioni di euro.

 

La disposizione stabilisce che agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA è assegnato annualmente dal Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, a decorrere dal 2021, un contributo di 23 milioni di euro.

Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine -  adottati ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L. 400/1988, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati:

§  le modalità per l’approvazione e l’aggiornamento del PNRA;

§  i soggetti incaricati dell’attuazione del PNRA;

§  i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.

 

Conseguentemente viene abrogato l'art. 5, co. 3, della L. 266/1997. Tale norma, a differenza della disposizione in commento, aveva demandato ad un decreto del Ministro anche la definizione dei compiti e degli organismi consultivi nonché la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie. Si valuti l'opportunità di una integrazione in tal senso, tanto più che -  con una modifica all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 - si prevede lo scorporo delle risorse del PNRA dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) e dunque non risulterebbe chiara la modalità di erogazione dei finanziamenti tra i soggetti attuatori del PNRA.

Si segnala peraltro che lo scorporo dal FOE delle risorse sul PNRA implicherebbe il venir meno il parere delle Commissioni parlamentari. La relazione illustrativa motiva tale modalità diversa di attuazione e gestione con l'esigenza di tempestività di finanziamento, trattandosi di risorse doverose e stabili connesse all'applicazione di trattati internazionali.

 

Agli oneri relativi alla disposizione in commento, pari a 23 milioni di euro dal 2021, si provvede proprio riducendo in misure corrispondente il FOE, che è incrementato di 65 milioni di euro dal comma 1 dell'articolo 90 (su cui si rinvia alla relativa scheda).


 

Articolo 91
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")

 

 

L'articolo 91 assegna 25 milioni di euro, nel 2021, al Ministero dell’università e della ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso pendente connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo “Città dello Sport”. La proprietà dell'area e delle opere realizzate passa all'Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all'Agenzia del demanio. Dalla data di definizione dei contenziosi cessa la convenzione tra l'Università Tor Vergata e la società assegnataria dei lavori.

 

In dettaglio, il comma 1 dispone l’assegnazione di 25 milioni di euro - che costituisce limite di spesa - al Ministero dell’università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all’università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell’università stessa.

 

Al comma 2 è previsto il trasferimento, contestuale all’assegnazione delle somme, da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in favore dell'Agenzia del demanio del diritto di proprietà dell’area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale, nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L’atto traslativo deve essere stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.

 

 Il comma 3 prevede l’assegnazione all'Agenzia del demanio di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell’area trasferita.

 

Il comma 4 dispone la cessazione a tutti gli effetti, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, della convenzione stipulata il 23 ottobre 1987 ancora in essere tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.


 

Articolo 92
(Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)

 

 

L'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021.

 

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. La finalità è di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico.

 

Si ricorda che con D.P.C.M. 28 maggio 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito il Dipartimento per lo sport, quale struttura di supporto al Presidente ovvero all'Autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Con D.M. 9 luglio 2020 è stata disciplinata l'organizzazione del Dipartimento per lo sport, che si articola in un Ufficio di livello dirigenziale generale e in tre Servizi di livello dirigenziale non generale.

 

Si stabilisce poi che con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport - per la cui adozione non è previsto un termine - sono individuati i criteri di gestione delle suddette risorse.

 

Per approfondimenti sugli interventi di promozione dello sport si veda il tema "Misure per la promozione dello sport" sul sito internet della Camera dei deputati.


 

Articolo 93
(Contribuzione pensionistica dei professori e
ricercatori delle università private)

 

 

L’articolo 93 concerne la misura della contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute. Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali). Si dispone, inoltre, un trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPS per il 2021, pari a 53.926.054 euro, ai fini della compensazione delle minori entrate contributive, derivanti dalle aliquote più basse (per i suddetti professori e ricercatori delle università private) che restano operanti per il periodo precedente il 2021 (la norma fa riferimento al periodo 2016-2020, periodo per il quale i contributi previdenziali non sono ancora prescritti [24] ). Si specifica che restano in ogni caso acquisite all'INPS le contribuzioni versate per il periodo precedente il 2021.

 

Più in particolare, la norma di equiparazione in oggetto concerne i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute il cui statuto preveda che per il trattamento pensionistico dei propri professori e ricercatori si applichi la disciplina vigente per i dipendenti statali. In base all'articolo 2, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - il quale ha previsto che per le categorie di personale non statale i cui trattamenti siano a carico del bilancio dello Stato rimangano ferme, in via transitoria, le aliquote di contribuzione pensionistica già vigenti -, per i dipendenti delle università private rientranti nella suddetta disciplina pensionistica statale hanno continuato a trovare applicazione, secondo almeno una certa linea interpretativa, aliquote più basse rispetto a quelle vigenti (in base al medesimo articolo 2, comma 2) per i dipendenti statali.

 

La possibilità che lo statuto dell'università privata preveda, per i propri professori e ricercatori, l'applicazione del regime pensionistico valido per i dipendenti statali è ammessa e disciplinata dall'articolo 4 della L. 29 luglio 1991, n. 243.


 

Articolo 96, comma 1
(Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione
da parte del MIBACT)

 

 

L'articolo 96, comma 1, reca un’autorizzazione di spesa decorrente dal 2021 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa è pari a € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln (annui) a decorrere dal 2023.

 

La prelazione è disciplinata dagli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). In particolare, per quanto qui più interessa, il Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

 

 


 

Articolo 96, comma 2
(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei
e luoghi della cultura statali)

 

 

L'articolo 96, comma 2, destina risorse anche per il 2021 e per il 2022 al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

 

Per le misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera.

 

In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

 

In particolare, l’articolo 96, comma 2, novella l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022.

 

Si ricorda che l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020.

Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato l’autorizzazione di spesa di € 65 mln per il 2020 [25] .

Al riguardo, nell’apposita sezione del sito del Mibact è evidenziato che si tratta di una misura immediatamente operativa (ossia, che non richiede l’adozione di atti applicativi).

 


 

Articoli 96, comma 3, e 101, comma 4
(
Card cultura per i diciottenni)

 

 

L'articolo 96, comma 3, autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l’assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

L’articolo 101, comma 4, dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.

 

Al riguardo, preliminarmente, si valuti l’opportunità di accorpare le due previsioni.

 

Infatti, entrambe le disposizioni novellano l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), in base al quale la Carta elettronica è utilizzabile dai soggetti che compiono 18 anni nel 2020 – e, per effetto dell’art. 96, co. 3, in commento, nel 2021 - per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani – e, per effetto dell’art. 101, co. 4, in commento, periodici – anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Nel tempo, infatti, l’utilizzo della Carta è stato progressivamente esteso a nuove tipologie di prodotti.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016 [26] .

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017 [27] .

Ancora in seguito, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del MIBACT (cap. 1430).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso [28] .

A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018 [29] .

Successivamente, l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) aveva definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ai 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel prosieguo, l’art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) aveva ridotto l’autorizzazione di spesa per il 2019 di € 100 mln, a copertura di quota parte degli oneri da esso recati – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compivano 18 anni nel 2019 [30] .

Da ultimo, il già citato art. 1, co. 357, della L. 160/2019 ha esteso ai residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l’assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11-ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa.

In base al successivo co. 358, gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma che non risulta ancora intervenuto.

Con comunicato del 5 marzo 2020, il MIBACT ha reso noto che dalla prima edizione del 2016 i ragazzi che hanno usufruito della Card cultura sono stati oltre € 1,2 mln e che la spesa complessiva è stata di € 550 mln.


 

Articolo 96, comma 5
(Incremento delle risorse per i soggetti giuridici
creati o partecipati dal MIBACT)

 

 

L'articolo 96, comma 5, incrementa, per il 2021 e il 2022, l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa è incrementata (da € 1 mln) a € 11 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A tal fine, si novella l’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di stabilità 2018).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la relazione illustrativa all’A.S. 2960 – poi L. 205/2017 – evidenziava che l’art. 1, co. 317, si rendeva necessario perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

A seguito dell’autorizzazione di spesa, le risorse sono state appostate sul cap. 1952 dello stato di previsione del MIBACT.

Originariamente, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 317 – che dispone anche che le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero (rectius: Ministro) - era pari ad € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019. A decorrere dal 2020, essa era poi stata incrementata a € 1 mln annui dall’art. 1, co. 372, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). Per il solo 2020, infine, l’autorizzazione di spesa è stata incrementata a € 6 mln dall’art. 80, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

Per il 2018 le risorse sono state ripartite con DM 193 del 5 aprile 2018, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione di Archeologia e storia dell’arte, da costituirsi, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana di cui all’accordo di valorizzazione del 22 gennaio 2018 fra MIBACT, Presidente della regione Liguria e sindaco del comune di Genova, € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, € 50.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2019, le risorse sono state ripartite con DM 578 dell’11 novembre 2019, che ha destinato € 150.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 125.000 alla Fondazione FS, € 100.000 alla Fondazione biblioteca di archeologia e storia dell’arte, € 50.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 25.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana, € 25.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, € 25.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2020, le risorse sono state ripartite con DM 470 del 20 ottobre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione.

 


 

Articolo 97
(Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo)

 

 

L'articolo 97 reca disposizioni volte a sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo.

In particolare, incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e innalza le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Inoltre, stabilizza alcune delle disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

 

Preliminarmente, si ricorda che la L. 220/2016 ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo del settore.

In particolare, l’art. 13 ha istituto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento (incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del MIBACT [31] – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore [32] , per un importo che non può essere inferiore a € 400 mln annui [33] .

In base al co. 5, al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 10% e il 15% del Fondo [34] .

Con riferimento agli incentivi fiscali (artt. 15-22), i crediti di imposta riguardano le imprese di produzione (art. 15), le imprese di distribuzione (art. 16), le imprese dell'esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17), il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18), le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere (art. 19) e le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Per ciascuna di tali tipologie, gli articoli citati hanno stabilito le percentuali di corresponsione degli stessi crediti di imposta.

A sua volta, l’art. 21, dettando disposizioni comuni ai diversi crediti di imposta, ha, anzitutto, disposto che gli stessi sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il citato decreto di riparto del Fondo (di cui all’art. 13, co. 5). Inoltre, ha stabilito che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta. Ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Inoltre, ha demandato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta e nell'ambito delle percentuali per ciascuna previsti, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, ovvero alla varie tipologie di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza [35] .

In particolare, il comma 1, lett. a), eleva (da € 400 mln) a € 640 mln annui l’importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

A tal fine, novella l'art. 13, co. 2, secondo periodo, della L. 220/2016.

 

Il comma 1, lett. b), riguarda le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva, per le quali eleva (dal 30%) al 40%:

§  l’aliquota massima del credito di imposta;

§  l’aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;

§  l’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive.
In tale contesto, stabilisce anche che rientrano in tali categorie le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).

A tali fini, novella l’art. 15 della L. 220/2016.

 

L’art. 15 della L. 220/2016 ha disposto, tra l’altro, che alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione. Nella determinazione dell’aliquota del credito di imposta, il decreto di cui all’art. 21 prevede comunque che:

§  per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30%;

§  per le opere audiovisive, l'aliquota del 30% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30%, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'art. 21.

 

Il comma 1, lett. c), riguarda le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per le quali eleva in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta.

Conseguentemente, sopprime la previsione di riconoscimento dell’aliquota del 40% in casi particolari.

A tal fine, novella il co. 1 dell’art. 16 della L. 220/2016 e sopprime il co. 2 dello stesso articolo.

 

In particolare, l’art. 16, co. 1, della L. 220/2016 ha stabilito che alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%elevata al 40% nei casi previsti dal co. 2 – delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

In base al co. 2, nella determinazione dell’aliquota del credito di imposta, il decreto di cui all’art. 21 prevede che:

§  l'aliquota del 30% è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

§  in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40%, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel medesimo decreto di cui all'art. 21.

 

Il comma 1, lett. d), riguarda il credito d'imposta finalizzato all'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere. In particolare, eleva (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

A tal fine, novella l’art. 19 della L. 220/2016.

 

L’art. 19 della L. 220/2021 ha disposto che alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

 

Il comma 1, lett. e), esclude innanzitutto i crediti di imposta di cui agli artt. 15 (imprese di produzione) e 19 (imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere) dal limite massimo complessivo indicato, per le rispettive tipologie di credito di imposta, dal decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016.

Inoltre, stabilizzando alcune delle disposizioni introdotte, per il 2020, dall’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – tenuto conto dell’andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, e nel rispetto del limite delle risorse complessive individuate con il medesimo decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per ciascuna tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna dal più volte citato decreto di cui all’art. 13, co. 5, della medesima legge.

 

L’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha introdotto misure finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, stabilendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Nello specifico, ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – limitatamente agli stanziamenti relativi al 2020, e nel rispetto del limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti, ai sensi dell’art. 21, co. 5, della stessa legge, volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dello stesso decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016.

Ha disposto, inoltre, che, qualora dall’attuazione di quanto previsto derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) [36] , che, a tal fine, sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, ha stabilito che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi e i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva previsti dagli artt. 23-27 della L. 220/2016, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsti dall’art. 28 della stessa legge.

 

Infine, il comma 2 – in accordo con quanto previsto dall’art. 17, co. 12, della L. 196/2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi – dispone che il Ministro dell'economia delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dall’articolo in esame.

In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede mediante riduzione del più volte citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.


 

Articolo 98
(Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)

 

 

L'articolo 98 prevede la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la disposizione in esame disciplina la composizione del consiglio di amministrazione ed autorizza un aumento di capitale pari a 10 milioni di euro nel 2021.

 

Il comma 1, stabilendo la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Luce Cinecittà, specifica che essa subentri in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà s.r.l alla data del 1° gennaio 2021. Ai sensi del comma 2, le azioni sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), d'intesa con il MEF medesimo.

Il comma 3 prevede che i cinque membri consiglio di amministrazione della S.p.A. siano designati nel modo seguente:

§  il membro con funzioni di Presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

§  un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

§  tre membri sono designati Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; uno di questi ricopre la funzione di Amministratore delegato.

Il comma 4 assegna alla S.p.A. (al 1° gennaio 2021) un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della Istituto Luce S.r.l. al 31 dicembre 2020, autorizzando al contempo il MEF ad incrementare tale capitale di 10 milioni nel 2021.

In base allo statuto dell'attuale Istituto Luce Cinecittà s.r.l., il capitale sociale è di 20 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione in carica, nominato dall'Assemblea il 12 giugno 2020, è formato da tre membri che possono essere scelti anche tra membri non soci e resta in carica per tre esercizi.

 

Si ricorda che l'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L.111/2001) aveva previsto la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà, al fine di salvaguardare le funzioni e le attività svolte fino ad allora da Cinecittà Luce S.P.A. Il Ministero dell'economia e delle finanze assumeva la titolarità della relativa partecipazione, che non poteva formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercitava i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

L'art. 1, co. 331, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la procedura prevista dall'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata, in particolare anteponendo il trasferimento - che doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 2 marzo 2014) - alla liquidazione.

Si segnala, inoltre, che l'art. 27, co. 3, della L. 220/2016 (recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"), dispone che, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il Ministero provvede, tra l'altro, alle finalità di cui all'art. 14, co. 10, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), inerente alle risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC). Per le modalità attuative, cfr. il DM n. 341 del 2017.

 

Si ricorda che l'Istituto Luce Cinecittà è nato nel 1924. Conserva nel proprio Archivio oltre 90.000 filmati, dagli anni Dieci agli anni Novanta del Novecento, e oltre 3 milioni di fotografie. L'11 aprile 2018 è stato presentato il portale web dell'Archivio Luce: www.archivioluce.com.

 

 


 

Articolo 99
(Interventi per la prosecuzione del risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L'articolo 99 reca interventi volti a consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:

§  differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento;

§  consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario;

§  proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 - il termine per l’esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento.

Ai fini indicati, autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per le fondazioni lirico-sinfoniche [37] che si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996, o fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, ovvero non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere presentato ad un Commissario straordinario, appositamente nominato (v. infra), e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. La dotazione del fondo di rotazione era stata inizialmente fissata a € 75 mln per il 2014.

 

Successivamente, l’art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali e ha incrementato, per il 2014, di € 50 mln il fondo di rotazione. Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il successivo co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, all’uopo incrementato di € 10 mln per il 2016, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016– un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell’art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento [38] . In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

Nel prosieguo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) aveva introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Tale termine è, poi, stato prorogato dapprima al 2019 (art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018-L. 205/2017) e, da ultimo, al 31 dicembre 2020 (art. 7, co. 1, primo periodo, e 3-bis, del D.L. 162/2019-L. 8/2020).

 

Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall’art. 11, co. 3, lett. b), del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) al Commissario straordinario. Da ultimo, il 1° giugno 2020 è stata pubblicata la prima relazione semestrale 2020 relativa al periodo gestionale di riferimento 2019 (preconsuntivi), che, ricordato che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), fa presente che, se si potesse prescindere dalla situazione emergenziale derivante dal COVID-19, l’osservazione dei risultati conseguiti dalle fondazioni nel 2019 consentirebbe di affermare, con moderato ottimismo, l’esistenza di una dinamica sostenuta nella direzione del risanamento. Tuttavia, la contingenza impone la sospensione di ogni più analitica valutazione in merito. Risulteranno decisive “le manovre di reazione” che si dovranno attuare sul piano gestionale e dovranno ispirarsi ad un principio di prudenza. Sicché, evidenzia ancora la relazione, occorre che le fondazioni procedano alla redazione di veri e propri “piani di contingenza” e attivino un sistema di controllo e di allerta che sia in grado di anticipare possibili situazioni di squilibrio sul piano economico, finanziario e patrimoniale.

 

Per ulteriori dettagli sui contenuti dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si veda infra.

 

Piani di risanamento

 

Il comma 1 prevede che, per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, hanno presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), e dell’art. 1, co. 355 e 356, della L. 208/2015, continuano ad applicarsi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, le previsioni relative ai contenuti inderogabili degli stessi piani, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei medesimi e nelle loro successive integrazioni.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che il riferimento corretto relativo ai contenuti inderogabili dei piani di risanamento è all’art. 11, co. 1 (e non co.3) del D.L. 91/2013.

 

Per le stesse fondazioni differisce, inoltre, (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico (che, come si è visto, a legislazione vigente dovrebbe essere raggiunto annualmente) e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, disponendo che, in assenza di tale raggiungimento nel termine indicato, le stesse sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

La relazione illustrativa fa presente che il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario alla data del 31 dicembre 2020 è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.

 

Il comma 2 riguarda le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno presentato un piano di risanamento in base alle disposizioni pregresse. In particolare, dispone che le stesse possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dalle linee guida conseguentemente adottate (v. ante). Al riguardo, specifica che, ai fini della redazione del piano, si fa riferimento, per la rinegoziazione e ristrutturazione del debito e per la riduzione della dotazione organica, al debito e alla dotazione organica esistenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2019.

Per l'attuazione di quanto illustrato, lo stesso comma 2 dispone che il fondo di rotazione è incrementato, per l'anno 2021, di € 40 mln e che il finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione non può essere superiore a € 20 mln. Prevede, altresì, che, per l’erogazione delle risorse si applicano le disposizioni di cui al co. 7 dello stesso art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

Per l’erogazione delle risorse originariamente previste per il fondo di rotazione, l’art. 11, co. 7, richiamato ha previsto che il commissario straordinario doveva predisporre un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale dovevano essere indicati, tra l'altro, il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non avesse adempiuto nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme doveva essere subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni, di contratti conformi al contratto tipo.

Infine, prevede che le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio finanziario 2023. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti, ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

 

In argomento, si ricorda che l’art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2013) ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione – che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che non sono finora intervenuti dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi.

In particolare – nel testo come modificato dall’art. 7, co. 1-bis, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) –, ha previsto che tra i criteri da seguire per la revisione vi è l’individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana.

L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherebbe alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di una riflessione in rapporto a quanto previsto dal testo in commento.

 

Il comma 3 dispone che, ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei co. 1 e 2 si applica quanto disposto dall’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). 

 

L’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942 [39] anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), corredati di tutti gli atti indicati al co. 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei piani di risanamento, ancorché non abbiano proposto il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all’art. 160 del medesimo R.D.).

 

Commissario straordinario per il risanamento

 

Il comma 4 proroga le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li hanno già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati.

L’incarico è conferito con le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

A sua volta, il comma 6 dispone che gli oneri per il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico del bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche ammesse alla procedura di cui ai commi 1 e 2.

 

Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra persone che abbiano comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Con il medesimo decreto è stabilito il compenso, nel limite massimo nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011), a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento, nonché la durata dell'incarico.

Su questa base, con D.I. 17 gennaio 2014 era stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico era poi stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.

Successivamente, l’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha differito le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.

Su questa base, con D.I. 42 del 22 gennaio 2016 era stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.

L’incarico all'avv. Sole è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, prima, con D.I. 180 del 14 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2017, poi con D.I.  104 del 15 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2018.

Da ultimo, a seguito della ulteriore proroga delle funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’incarico all’avv. Sole è stato confermato fino alla stessa data con D.I. 143 del 12 marzo 2019.

 

Il comma 4 dispone, altresì, che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 [40] , a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività.

Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.

Mutatis mutandis, tale possibilità è stata prevista per la prima volta, per la durata massima di 24 mesi, dal già citato art. 1, co. 357, della L. 208/2015 [41] e, in seguito, per la durata massima di 12 mesi, dal già citato art. 1, co. 602, della L. 145/2018 [42] . Entrambe le disposizioni avevano stabilito il conferimento al massimo di 3 incarichi di collaborazione (limite che non si riscontra nella disposizione in commento) e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale (ambito di operatività non previsto dalla disposizione in commento).

Il conferimento degli incarichi era stato previsto nel limite di spesa di € 75.000 annui, a valere su corrispondente riduzione del FUS.

Da ultimo, l’art. 24, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale in questione [43] , autorizzando la spesa di € 25.000, a valere su corrispondente riduzione del FUS [44] .

 

La relazione tecnica fa presente che, alla luce dell’esperienza, si è ritenuto necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Fa, inoltre, presente che si è ritenuto di elevare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.

 

Autorizzazione di spesa

 

Il comma 5 autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’attuazione di quanto previsto.

 


 

Articolo 101, commi 1-3
(Misure a sostegno della filiera della stampa)

 

 

L’articolo 101, commi 1-3, dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

In particolare, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

A tal fine il comma 1 introduce un nuovo comma l-quater all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

L’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato, tra l’altro, la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Nello specifico, il comma 1 ha previsto prevede che, per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 sono stati stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (cd. regime de minimis).

Il comma 1-bis (inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 59 del 2019) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Da ultimo, il comma 1-ter (inserito dall’articolo 98 del decreto legge Cura Italia, n. 18 del 2020 e modificato dall’articolo 96 del decreto legge Agosto, n. 104 del 2020) ha stabilito che l'importo del credito d’imposta sia commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il 75% dei soli investimenti incrementali), entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

 

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all’illustrato comma 1-ter, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, che ha stabilito le modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta in commento.

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016. Esso è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

 

Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tax credit per le edicole

Il comma 2 proroga - per gli anni 2021 e 2022 – il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole).

 

I commi 806-809 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) hanno introdotto un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

L'articolo 1, comma 393, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha esteso il credito d'imposta anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione (comma 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019).

Il comma 808 rimanda la definizione delle modalità attuative a un D.P.C.M. (poi emanato come D.P.C.M. 31 maggio 2019), anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione di eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta. Il comma 809 reca le norme di copertura:

a)   13 milioni di euro nell’anno 2019 e 4 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sul il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);

b)   13 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.

 

Da ultimo, il citato articolo 98 del decreto legge Cura Italia (comma 2) ha ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo della misura attraverso:

l'incremento dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario da 2.000 a 4.000 euro per l'anno 2020;

l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;

l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame estende quindi il credito d’imposta al 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità illustrate, per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, il tetto di spesa per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all’anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro.

 

Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto il Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Credito d’imposta per le testate edite in formato digitale

Il comma 3 estende al 2021 e al 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

 

Si ricorda che l’articolo 190 citato ha riconosciuto, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, - quale misura di sostegno fiscale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di € 8 mln.

Il beneficio è concesso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato (regime de minimis), a seguito di istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, vale a dire nell’esercizio di competenza.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. In particolare, esso non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici e si può utilizzare esclusivamente in compensazione.

Sulla disciplina dei contributi diretti all’editoria, si veda il tema web Interventi per l’editoria, curato dal Servizio Studi della Camera.

Si prevede inoltre la revoca nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il comma 7 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

 

Il credito d’imposta è quindi riconosciuto, alle condizioni e con le modalità previste, entro il limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1 778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.


 

Articolo 101, commi 5 e 6
(Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani,
riviste e periodici anche in formato digitale)

 

 

L’articolo 101, commi 5 e 6, istituisce un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, precisando i presupposti e la definizione delle modalità di erogazione del beneficio.

 

In particolare il comma 5 prevede che il contributo sia assegnato ai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 20.000 euro, ammessi alla fruizione dei voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.

 

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, contiene la prima parte del piano voucher rivolta alle famiglie meno abbienti (con ISEE inferiore ai 20.000 euro) e diretta ad assicurare uno sconto massimo fino a 500 euro sul canone del servizio a banda ultralarga per un periodo di 12 mesi. Oltre a tale scopo lo sconto può essere utilizzato per acquistare (unitamente ai servizi di connessione) anche un tablet o un personal computer. Il contratto deve essere stipulato per la massima velocità di connessione disponibile per l'unità immobiliare e deve comunque assicurare una connessione ad almeno 30 Mbps. Le risorse previste per tale forma di sostegno alla domanda sono pari a 204 milioni di euro.

 

Lo scopo dell’intervento è quello di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022. In ragione di ciò il medesimo comma 5 indica in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il tetto di spesa per l’erogazione del beneficio.

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 6.

 

Il comma 6 prevede che a fini dell’attribuzione del contributo si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, sopra ricordato, precisando tuttavia che ulteriori disposizioni applicative del comma 5 potranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

 

Il decreto ministeriale del 7 agosto 2020 prevede, ai fini della fruizione del contributo ivi indicato, che il beneficiario presenti presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati in un apposito elenco, disciplinato dall'articolo 6 del medesimo decreto, un’apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già  fruito del contributo. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel

Italia S.p.a., soggetto attuatore delle disposizioni concernenti i voucher per la connettività, gli elementi identificativi del richiedente e dell’offerta del servizio (ed eventualmente del computer o del tablet) incluso nell’offerta. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal  computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.A., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di  notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l'insussistenza dei requisiti decadono dal beneficio loro riconosciuto.


 

Articolo 102
(Destinazione delle entrate a titolo
di canone di abbonamento alla televisione)

 

 

L'articolo 102 prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che – rispetto alla previsione della L. 488/1999 (art. 27, co. 8, primo periodo), in base alla quale alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva essere attribuito per intero il canone di abbonamento alla radiotelevisione, ad eccezione della quota pari all’1% già spettante all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia [45] – l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e l’art. 1, co. 292, della L. di stabilità 2015 (L. 190/2014), inserendo un secondo periodo nel co. 4 dell’art. 21 dello stesso D.L. 66/2014, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da attribuire alla stessa RAI.

In seguito, con l’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone operata dall’art. 1, co. 152 e ss., della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015), che hanno previsto l’addebito dello stesso, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture elettriche, è stato stabilito che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) sono destinate in parte alla RAI, in parte all'Erario per varie finalità.

Nello specifico, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015 – come modificato, in particolare, dall’art. 1, co. 90, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) e, da ultimo, dall’art. 1, co. 356, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) – ha disposto che, dal 2017, il 50% del c.d. extra gettito è riversato all’Erario per essere destinato: fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, L. 198/2016), nel quale, in base allo stesso art. 1, co. 162, confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, co. 431, L. 147/2013).

Ha disposto altresì, l'assegnazione alla RAI della restante quota del c.d. extra-gettito e che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità [46] sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Dispone, infine, che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

Per completezza, si ricorda che, a partire dall’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, è stata avviata una progressiva riduzione dell’importo dovuto per uso privato. In particolare, l’importo annuo del canone RAI per uso privato è stato definitivamente fissato in € 90 dall’art. 1, co. 89, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018).

Sempre per completezza, si ricorda che, oltre alle risorse provenienti dal canone, l’art. 1, co. 101, della stessa L. di bilancio 2019 ha riconosciuto alla RAI un contributo di € 40 mln annui, per il 2019 e il 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale [47] .

 

La relazione illustrativa fa presente che, dopo 4 anni di applicazione della normativa introdotta dalla L. di bilancio 2016, il livello complessivo delle entrate derivanti dal versamento del canone può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di € 2 mld annui. È quindi ormai da ritenersi superato il meccanismo di assegnazione delle risorse previsto dall’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015.

 

L’articolo 102 abroga, pertanto, dal 1 gennaio 2021, l’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015 e dispone, che, dalla medesima data, le entrate derivanti dal versamento del canone RAI sono destinate:

a) quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Al medesimo Fondo continuano a confluire anche le risorse relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Dispone, altresì, che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo e che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

 

Conseguentemente alle nuove previsioni sulla destinazione delle entrate derivanti dal versamento del canone, lo stesso articolo 102 sopprime, dal 1 gennaio 2021, il secondo periodo dell’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) che, come si è visto, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% degli introiti derivanti dal canone da attribuire alla RAI.

Infine, modifica, quale necessario coordinamento, il co. 163 dell’art. 1 della L. 208/2015 (che fa riferimento al “Fondo di cui alla lett. b) del co. 160”, ossia il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).


 

Articolo 138
(Progetti pilota di educazione ambientale)

 

 

L'articolo 138 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

 

 

 

Il comma 2 che modificava in più punti, l’art. 1-ter del D.L. 111/19 (c.d. decreto clima), è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 142
(
Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

 

 

L’articolo 142 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina).

 

 

In particolare si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro unitaria.

 

L’articolo in questione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

 

 


 

Articolo 146
(Comuni TPL Scuola -
Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

 

 

L'articolo 146 istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

 

In dettaglio, il comma 1, istituisce il Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Analoghi finanziamenti sono previsti per le regioni dall’art. 152 del presente disegno di legge, alla cui scheda si rinvia.

 

L’istituzione del fondo, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa, risponde all’esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per il trasporto pubblico e quelle per il trasporto scolastico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ha previsto le nuove misure nel settore dei trasporti applicabili fino al 3 dicembre 2020. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico", mentre nell’Allegato 16 sono riportate le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, a cui non si applica (in base all’art. 1, comma 9, lett. mm) del DPCM), il criterio del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza, previsto in generale per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.

In particolare, le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome.  In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

 

Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il secondo periodo del comma 1 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: si tratta della disposizione che ha autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (per una descrizione di tale ultimo fondo si veda il box sub).

 

Si ricorda altresì che l’art. 27 del DL n. 149/2020 (c.d. DL Ristori-bis il cui contenuto è confluito nell’emendamento Governativo 1.1000 al DL n. 137/2020 – c.d. DL Ristori in corso di esame parlamentare al Senato per la conversione in legge), rifinanzia per l’anno 2021 per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti, la dotazione del Fondo per il ristoro alle aziende di trasporto pubblico locale dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19, ampliando inoltre fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo stesso.

 

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è stato demandato a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico. Con il Decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

Il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente, è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Successivamente, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, ha disposto un incremento della dotazione del Fondo nell’importo di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020 [48] , che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

 

 


 

Articolo 149
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)

 

 

L'articolo 149 reca una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. [omissis] Il comma 2 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l’edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. [..].

 

 

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica (comma 2)

Il comma 2 modifica il comma 63 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.

Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall’art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

 

 


 

Articolo 152
(Regioni TPL Scuola -
Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 152 finanzia i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

In dettaglio il comma 1 istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1.

 

Si ricorda che le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15 del DPCM 3 novembre 2020, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

Nella seduta del 5 novembre 2020 della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio atti n.  187/CSR  del 5 novembre 2020), è stato raggiunto un accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione dell’articolo 111 del decreto-legge n. 34/2020, modificato dall’articolo 41 del decreto legge n. 104/2020, che ha istituito il “Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” per garantire alle regioni e alle province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza in data 20 luglio 2020. L’accordo prevede tra l’altro (punto 7), che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell’impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'anno scolastico. Inoltre (punto 1) le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l’assegnazione alla Regioni ordinarie di ulteriori contributi (indicati in Allegato 1) per investimenti per il periodo 2021-2034 (di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Un finanziamento analogo a quello in commento è disposto a favore dei comuni dall’articolo 146 del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

 

Il secondo periodo del comma 1 rinvia l’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020.

Si tratta della disposizione che ha autorizzato le regioni e le province autonome all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340 adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.


 

Articolo 159, commi 25-32
(Disposizioni in materia di personale
delle Istituzioni AFAM)

 

 

I commi da 25 a 32 dell’articolo 159 recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare:

§  il comma 25 modifica ulteriormente la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni;

§  i commi 26 e 27 riguardano l’incremento, all’esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali;

§  il comma 30 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio;

§  il comma 28 differisce ulteriormente (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;

§  il comma 29 prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche in proporzione all’incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il comma 32;

§  il comma 31 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

 

Preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 508/1999, il sistema delle Istituzioni AFAM è composto dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati. Complessivamente, come ricapitolato sul sito del Ministero, si tratta di 145 istituzioni, di cui 82 statali.

 

 

Disposizioni in materia di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali

 

Il comma 25 modifica la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni.

A tal fine, novella il terzo periodo del co. 2 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) e introduce nel medesimo un quinto periodo.

 

L’art. 22-bis, co. 2, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) [49] – ha previsto che, nell'ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, infra), con DPCM, di concerto con il Ministro (ora) dell’università e della ricerca [50] e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017), compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche.

Il quarto periodo ha disposto che, per l’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

 

Più nello specifico, il comma 25, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, anche con contratto di lavoro flessibile, stabilisce che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione).

Completato tale inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM di cui si è detto, ovvero di analogo DPCM, può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1 dicembre 2020, anche con contratto di lavoro flessibile.

 

Per effetto delle novelle di cui si è dato conto, non è più previsto il termine fissato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) per la conclusione del processo di statizzazione.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali

 

L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Ai fini dell'attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo [51] , con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

In seguito, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali [52] [53] .

La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019. In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni:

a)    gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

b)   la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.

La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Sempre in base al D.I., entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione.

Con nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019, il MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione [54] , facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.

Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).

Entro il 1° luglio 2020 non sono intervenuti decreti di statizzazione. Successivamente, rispondendo, il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”.

Da ultimo, con le modifiche apportate all’art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) dall’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), è stato stabilito, in via legislativa, che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 (termine ora non più presente, come si è visto, nello stesso art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017, come novellato dal co. 25 del testo in commento).

 

Disposizioni in materia di dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM

 

Il comma 26 dispone che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere dal 1° novembre 2021 sono incrementate le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare.

A tal fine, il comma 27 autorizza una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 158.

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, per ogni istituzione AFAM, pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca, 12 docenti.

 

A sua volta, il comma 28, secondo periodo, dispone che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. A sua volta, il comma 29, terzo e quarto periodo, dispone che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle istituzioni AFAM ai sensi del medesimo co. 29, e che alle istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del co. 26.

Si fa riferimento, evidentemente, ai criteri di riparto e all’assegnazione di tutta la dotazione organica.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di inserire il contenuto del comma 28, secondo periodo, alla fine del comma 26, specificando che il decreto interministeriale riguarda il riparto della dotazione organica complessiva.

 

Introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio

 

Il comma 30 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all’introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni (AFAM).

La disciplina del rapporto di lavoro di tali figure tecniche è definita nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un’apposita sezione, dove si stabilisce altresì il relativo trattamento economico, prendendo a riferimento l’inquadramento economico dell’attuale Area EP1 del comparto.

 

In base all’art. 1 del CCNL 16 febbraio 2002, il personale delle Istituzioni AFAM è inquadrato nelle seguenti aree professionali:

§  area della docenza, articolata, in base all’art. 20, in professori di prima fascia e professori di seconda fascia. Da ultimo, l’art. 98 del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;

§  area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. Da ultimo, l’art. 13 del CCNL del 4 agosto 2010 ha disposto che il personale amministrativo e tecnico è articolato nelle Aree Prima (Coadiutore), Seconda (Assistente), Terza (Collaboratore), EP1 (Elevate Professionalità: Direttore di ragioneria e di biblioteca), EP2 (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).

 

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine – sono definiti i criteri di riparto del Fondo tra le Istituzioni AFAM, nonché i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni del suddetto personale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – recante disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni – e dall’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

L’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – di cui l’art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale emanato con DPR 143/2019 prevede l’abrogazione (a seguito di quanto disposto dall'art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020-L. 12/2020) a decorrere dall'a.a. 2021/2022, decorrenza su cui, però, interviene il co. 28 dell’articolo in commento (v. infra) – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'all. A al CCNL 4 agosto 2010.

 

Differimento dell’applicazione del regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM

 

Il comma 28, primo periodo, differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente (e del personale amministrativo e tecnico) delle istituzioni AFAM, emanato con DPR 143/2019.

 

Al riguardo, si ricorda che l’applicazione del DPR 143/2019 – regolamento emanato in attuazione dell'art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999 – era già stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che, contestualmente, ha disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

Per la nuova disciplina recata dal DPR 143/2019, si veda il tema web Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di chiarire se – a fronte del differimento del termine di applicazione del regolamento – si intenda differire anche il termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

 

Disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di docenza nelle istituzioni AFAM statali

 

Lo stesso comma 28, primo periodo, disciplina, altresì, nelle more dell’applicazione del citato regolamento, l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali.

In particolare, stabilisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1” (L. 12/2020), che – si ricorda – in realtà ha previsto l’inserimento nelle graduatorie nazionali per titoli di cui allo stesso art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017 dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021.

 

Con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 [55] – di cui l’art. 8 del regolamento emanato con DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione, in relazione alla nuova disciplina da esso dettata – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d’ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti (d’ora in avanti, GNE). Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999.

Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:

§  alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. Tale possibilità, prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all'a.a. 2020/2021 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);

§  alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018);

§  alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017. In base alla disposizione istitutiva, in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.

§  Successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’inserimento nelle suddette graduatorie anche dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021.

A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che i soggetti in questione saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del prossimo anno solare.

 

L’intenzione, dunque, sarebbe quella di attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito di quanto disposto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) solo ove esaurite le graduatorie per soli titoli pregresse.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare in norma primaria che i docenti che maturano l’esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021 saranno inseriti in nuove graduatorie, da costituire (e non più nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, come previsto dall’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020).

 

Il comma 29 dispone che gli incarichi di docenza attribuiti dalle Istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche sono ridotti, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, in conseguenza dell’incremento di organico disposto ai sensi del co. 26. Resta comunque ferma la durata dei contratti in essere.

A tali fini, come già accennato, le medesime istituzioni effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi in parola.

 

A sua volta, il comma 32 modifica la disciplina per il conferimento degli incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, attribuiti ai sensi dell’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

 

L’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 ha stabilito che per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono – in deroga a quanto disposto dall'art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001 [56] – all’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa [57] .

A sua volta, il co. 285 ha disposto che gli incarichi di insegnamento di cui al co. 284 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

In particolare, il comma 32, novellando il co. 285 del citato art. 1 della L. 160/2019, circoscrive il divieto di conferimento di tali incarichi al personale di ruolo nella medesima istituzione.

 

Disposizioni in materia di procedure per il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici nelle istituzioni AFAM

 

Il comma 31 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

A tal fine, inserisce 3 ulteriori periodi nell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 ha stabilito, per quanto qui più interessa, che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

 

In particolare, si stabilisce ora che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia.

La relazione tecnica fa presente, al riguardo, che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln.

 

Si dispone, altresì, che la (eventuale) quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo (Istituzione AFAM statale) e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).


 

Articolo 161, commi 5-10
(Norme sul personale del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo)

 

 

L'articolo 161, commi da 5 a 10, reca una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Il comma 5 aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati. Il comma 6 prevede l’estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. I commi 7 e 8 prevedono, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse. I commi 9 e 10 prorogano per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura.

 

Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 5)

 

In dettaglio, il comma 5 novella l'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020). In virtù della novella, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio), il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 [58] .

L'art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, menziona quali organi periferici del Dicastero:

a)    i Segretariati regionali;

b)   le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c)    le Direzioni regionali Musei;

d)   i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;

e)    le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

f)    gli Archivi di Stato;

g)   le biblioteche.

 

La disposizione estende dunque a tutti gli Uffici periferici la possibilità di stipulare incarichi di collaborazione, i quali assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi decorre dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021.

 

La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in  5.427 unità di personale.

Si ricorda che l'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

 

L'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 stabilisce poi che ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. L'ulteriore novella apportata dalla disposizione in commento aumenta il limite di spesa per il 2021 da 16 a 24 milioni.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale aumento, pari a 8 milioni di euro, del limite di spesa per il 2021 consentirà agli Uffici periferici il conferimento di 750 incarichi, in luogo dei 500 originariamente previsti dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020.

 

In base alla normativa vigente, ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

 

Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa presso gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale per servizi professionali nei beni culturali (comma 6)

 

Il comma 6 novella l'art. 22, co. 6, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), secondo cui ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui. A tal fine, ciascun istituto o luogo della cultura provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio.

 

In base all'art. 101 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. L'art. 33 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, individua gli uffici del MIBACT dotati di autonomia speciale.

 

Il suddetto co. 6 dell’art. 22 del D.L. 50/2017 ha tuttavia previsto la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (solo) per il periodo 2017-2019, per importi definiti, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 - L. 189/2008). Con la novella in commento, si estende agli anni 2021 e 2022 tale compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura esplicita che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

 

Utilizzo di ALES per attività di accoglienza e vigilanza nei musei e per attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (commi 7 e 8)

 

Il comma 7 novella l'art. 1-ter, co. 1, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019). In virtù della novella, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 20 giugno 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 (termine non previsto nel testo in vigore), e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività, nonchè - in base alla novella - delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (comma 7, lett. a)).

 

Si ricorda che A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi è stata, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 (d.lgs. poi abrogato dal d.lgs. 150/2015), ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista [59] , secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello del “in house providing”. Essa – per quanto qui più interessa – svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l’altro, della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania.

Per completezza, si ricorda, inoltre, che l'art. 1, co. 322, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES S.p.A.

 

In virtù della novella in commento, si precisa poi che non si applica l'art. 192, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (comma 7, lett. b)). Quest'ultima disposizione dispone che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

 

Sempre mediante novella, si stabilisce che alla società Ales, oltre alle risorse disponibili a legislazione vigente, è assegnato un contributo (attualmente previsto solo per il triennio 2019-2021) pari a 5.345.00 euro nell'anno 2021 (era 245.000 euro per il 2021) e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (comma 7, lett. c)).

Il comma 8 precisa che tal fine è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

 

Contratti a tempo determinato presso istituti e luoghi della cultura per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico (commi 9 a 10)

 

In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale, il comma 9 consente di prorogare, per un periodo massimo di sei mesi (oltre la scadenza prevista al 31 dicembre 2020), i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. Si tratta dei contratti di cui all'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

L’art. 8 del D.L. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milione di euro per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori [60] .

In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

Da ultimo, l'art. 7, co. 6 e 7, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020.

 

Resta fermo il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. La proroga è consentita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2021.

Ai destinatari dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. 75/2017,  in base al quale le amministrazioni, al fine di superare il precariato possono, fino al 31 dicembre 2021 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti [61] .

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che, alla scadenza del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio, anziché 36 mesi.

 

Gli oneri conseguenti a tale proroga sono stimati in 500.000 euro per l'anno 2021, per cui si autorizza la corrispondente spesa (comma 9).

Articolo 161, comma 12
(Uffici di diretta collaborazione del
Ministero dell'università e della ricerca)

 

 

L'articolo 161, comma 12, incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Preliminarmente si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. L'art. 3, co. 6, del D.L. 1/2020 ha previsto l'adozione - originariamente entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 30 settembre 2020 dall'art. 116 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri; sui regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato mentre non è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, sono stati approvati, in esame definitivo, i regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione. Tali regolamenti non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

 

     L'art. 1, co. 3, del D.L. 1/2020 ha autorizzato la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021 per i maggiori oneri di funzionamento.

 

     La disposizione in commento stabilisce quindi che, per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, la relativa dotazione finanziaria è incrementata di 500.000 euro a decorrere dal 2021.

     La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che si tratta di dare un maggior supporto all'attività di indirizzo politico.


 

Articolo 165, commi 1-4
(Misure per l'inclusione scolastica)

 

 

L'articolo 165, commi da 1 a 4, reca una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica. Il comma 1 incrementa le risorse del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia, finalizzandole ad un contestuale aumento di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024. Il comma 2 incrementa, per l'anno 2021, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il comma 3 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità. Il comma 4 stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.

 

Fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia e posti di sostegno (comma 1)

 

In dettaglio, il comma 1 novella l'art. 1, co. 366, della L. 232/2016, inserendo il comma 366-bis. Quest'ultimo dispone un rifinanziamento del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia (di cui al citato art. 1, co. 366, allocato sul cap. 1280 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), pari a pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029, con l'obiettivo di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.

L’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando 140 milioni di euro per il 2017 e 400 milioni di euro annui dal 2018.

In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di 40,7 milioni di euro per il 2017, 132,1 milioni di euro per il 2018, 131,6 milioni di euro per il 2019, 133,8 milioni di euro per il 2020, 136,7 milioni di euro per il 2021, 140,5 milioni di euro per il 2022, 145,8 milioni di euro per il 2023, 153,9 milioni di euro per il 2024, 166,4 milioni di euro per il 2025 e 184,7 milioni di euro annui dal 2026.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. 205/2017 ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro annui dal 2019.

Da ultimo, l'art. 1, co. 266, della L. 160/2019 ha incrementato il Fondo di 12,06 milioni di euro nel 2020, 54,28 milioni di euro nel 2021 e 49,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di aumentare i posti di sostegno.

 

Parallelamente, la dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle citate risorse, è incrementata di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021/2024 così suddivisi: 5.000 posti sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

La riparto delle risorse, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione - per la cui adozione non è previsto un termine - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

All’incremento in esame non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, co. 373, della L. 232/2016, secondo cui l’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura riporta, in Tabella 1, la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, e dei relativi posti di sostegno, dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2020/2021.

Per approfondimenti sulle misure per gli alunni con disabilità si veda la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.

 

Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità

 

Il comma 2 aumenta le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Sul piano della formulazione del testo, si segnala che l'art. 1, co. 125, non istituisce un Fondo, ma prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione.

 

Si ricorda che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016.

Il co. 125 dell'art.1 della L.107/2015 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.

La suddetta autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 è stata dapprima incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, co. 256, della L. 160/2019. Successivamente è stata ridotta dall'art. 5, co. 2-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

 

La suddetta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso.

Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti:

§  le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento. Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale previsione è motivata dall'esigenza di non generare costi aggiuntivi connessi alle sostituzioni del personale che frequenta i corsi di formazione;

§  i criteri di riparto;

§  le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;

§  la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo;

§  i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative.

 

Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità (comma 3)

 

Il comma 3 stanzia 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della medesima L. 104/1992.

 

L'art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992 stabilisce che l'integrazione scolastica degli alunni disabili si realizza, fra l'altro, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

 

Una misura analoga, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è stata prevista dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. 63/2017.

 

Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.

 

Misure educative e didattiche per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (comma 4)

 

Il comma 4 puntualizza che, al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’art. 5 della L. 170/2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla L. 104/1992 erogate in attuazione dell’art. 3 del d.lgs. 66/2017.

 

La L.170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA. In particolare, l'art. 3 della L. 170/2010 stabilisce che la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.  E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

In attuazione il Ministero ha adottato, nel 2011, le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 

Per gli studenti con DSA, l'art. 5 della L. 170/2010 prevede appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, sottoposti a monitoraggio periodico. In particolare, per tali studenti le scuole garantiscono:

§  l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

§  l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

§  per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Inoltre, agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

 

Per maggiori dettagli si veda la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.

 

A tali studenti non spettano dunque risorse professionali aggiuntive, previste dall'art. 3 del d.lgs. 66/2017, quali docenti di sostegno, un numero adeguato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di collaboratori scolastici.

 


 

Articolo 165, comma 5
(Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici)

 

 

L'articolo 165, comma 5, prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Conseguentemente, autorizza la spesa necessaria.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:

§  ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis);

§  ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, disponendo che la stessa riguarda l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici (co. 5-ter);

§  ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva sono autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura sono utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria [62] (co. 5-quater);

§  ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies);

§  ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per titoli per la copertura – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – dei posti eventualmente residuati. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi (co. 5-sexies).

 

La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato).

Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda era poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019 [63] .

Successivamente, l’art. 20 del D.L. 9/2020 – il cui contenuto è stato poi riversato nell’art. 121-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) - ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

 

Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati [64] .

La graduatoria nazionale è stata approvata, in prima istanza, con D.D. 686 del 16 giugno 2020, e poi rettificata e sostituita con D.D. 713 del 24 giugno 2020.

Essa include 391 soggetti (a fronte di 485 istanze pervenute).

 

Da ultimo, con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020, è stata disciplinata la mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

 

Nello specifico, il comma 5 dispone che, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020, all’esito della procedura selettiva di cui si è detto, nonché di assumere a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità che nella medesima procedura selettiva siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021.

Dispone, altresì, che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio restano confermate per la durata delle stesse.

A tal fine, autorizza la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln a decorrere dal 2031.


 

Articolo 165, commi 6 e 7
(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)

 

 

L'articolo 165, comma 6, prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell’a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza a dicembre 2020.

Il comma 7, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, incrementa la relativa dotazione organica a decorrere dall’a.s. 2021/2022.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 230-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – riproponendo sostanzialmente quanto previsto fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2019/2020 dall’art. 120, co. 4 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – ha autorizzato le scuole dell’infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 1.000 unità, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica [65] . Gli oneri relativi sono stati stimati in € 9,3 mln per il 2020.

Ha, altresì, previsto che il relativo contingente doveva essere ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti, con decreto del Ministro dell’istruzione.

In attuazione, è intervenuto il DM 104 del 19 agosto 2020, che - come già il DM 187 del 26 marzo 2020, intervenuto in attuazione del D.L. 18/2020 - ha evidenziato che la dotazione organica aggiuntiva non consentiva l’assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo [66] . Pertanto, ha previsto che la dotazione organica aggiuntiva era assegnata agli Uffici scolastici regionali (USR) sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione. La ripartizione del contingente è stata indicata nella tabella allegata. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli USR, avuto riguardo a un’omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dovevano procedere all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Nel medesimo provvedimento dovevano essere indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. I dirigenti scolastici delle scuole polo dovevano richiedere all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla nomina e dovevano stipulare con l’avente titolo un contratto a tempo determinato con termine massimo fino al 31 dicembre 2020 [67] .

 

Il comma 6 prevede, quindi, la proroga al 30 giugno 2021 del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 230-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando, a tal fine, la spesa di € 13,80 mln nel 2021.

 

Il comma 7 dispone che, per assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione.

Al riguardo, la relazione tecnica, evidenzia che la disposizione opera in deroga a quanto previsto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

L’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) prevede che, dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’a.s. 2011/2012 [68] .

 

Conseguentemente, lo stesso comma 7 dispone che le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021, sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità.

A tal fine, autorizza la spesa di € 9,26 mln nel 2021, € 31,43 mln nel 2022, € 30,51 m per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 31,16 mln nel 2027 ed € 32,44 mln (annui) a decorrere dal 2028.


 

Articolo 165, comma 8
(Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)

 

 

L'articolo 165, comma 8, prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia.

 

A tal fine, autorizza la spesa di € 11,67 mln nel 2021, € 38,43 mln nel 2022, € 37,32 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 38,48 mln nel 2027 ed € 40,79 mln (annui) dal 2028.

L’incremento deve essere ripartito fra le regioni con il decreto di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale, ogni 3 anni, si procede alla determinazione dell’organico dell’autonomia.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’a.s. 2016-2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni 3 anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata [69] .

Al riguardo, si ricorda che la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva posti di potenziamento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma non per la scuola dell’infanzia.

Successivamente, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte dell’organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015 [70] .

Da ultimo, l’art. 1, co. 279, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha incrementato la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia di 390 posti, destinando l’incremento al potenziamento dell’offerta formativa.

 

Si ricorda, altresì, che, in base all’art. 1, co. 65, della L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

 

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità di far riferimento al “decreto” di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, e non al “decreto del Ministro dell’istruzione”, dal momento che, come si è visto, si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.


 

Articolo 165, comma 9
(Incremento del Fondo per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione)

 

 

L'articolo 165, comma 9, prevede, dal 2021, un incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017. Inoltre, per il 2021, destina parte delle risorse del Fondo al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previsto dallo stesso d.lgs.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il D.Lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi [71] ) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.

Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.

Per l’estensione del Sistema integrato, l’art. 12 del d.lgs. ha istituito un Fondo nazionale, con una dotazione originariamente pari a € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019 [72] .

In particolare, in base al co. 2 del citato art. 12, il Fondo nazionale finanzia:

a)    interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b)   quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c)    la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

A sua volta, il co. 4 ha disposto che il Ministero, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione.

L’art. 8 dello stesso d.lgs. ha previsto l’adozione, ogni 3 anni, di un Piano di azione nazionale pluriennale. Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Il primo Piano di azione nazionale è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017. In particolare, l’art. 3, co. 4, della Delibera ha previsto che le regioni dovevano assicurare un finanziamento pari almeno al 20% per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato.

Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta lintesa per il riparto del Fondo per il 2017. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 22 dicembre 2017, n. 1012 [73] .

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 26 ottobre 2018, n. 687 [74] .

Successivamente, l’art. 1, co. 741, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato il Fondo di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019.

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2019 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2019. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 19 dicembre 2019, n. 1160 [75] .

Da ultimo, l’art. 233, co. 1 e 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato il Fondo, per il 2020, di € 15 mln, stabilendo che, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto dello stesso, solo per l'anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale.

L’intesa per il riparto del Fondo per il 2020 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 giugno 2020. Il riparto delle risorse è stato operato con DM 30 giugno 2020, n.53 [76] .

 

In particolare, l’articolo 165, comma 9, autorizza la spesa di € 60 mln annui, a decorrere dal 2021, volta all’incremento del Fondo.

Dispone, inoltre, che per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’art. 12, co. 4, del d.lgs. 65/2017, una quota parte dell’incremento, pari a € 1,5 mln, è destinata al Ministero dell’istruzione.

 

Si valuti l’opportunità di integrare il riferimento all’art. 12 del d.lgs. 65/2017 anche con il richiamo del comma 2 che, come si è visto, definisce gli interventi finanziabili con il Fondo nazionale.

 

Nello specifico, le risorse in questione sono destinate all’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’art. 5, co. 1, lett. e), del medesimo d.lgs. 65/2017.

L’art. 5, co. 1, lett. e), del d.lgs. 65/2017 prevede che lo Stato attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 50 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).


 

Articolo 165, comma 12
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)

 

 

L'articolo 165, comma 12, posticipa ulteriormente (dall’anno scolastico 2021/2022) all’anno scolastico 2022/2023 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.  

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017 e l'art. 1, co. 272 della L. 160/2019 – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo, all’anno scolastico 2021/2022, la soppressione delle disposizioni citate.

 

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.


 

Articolo 201
(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 201 inserisce la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

 

L’articolo 25 della legge 133 del 1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), citato le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23 per cento (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 28.158 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

Il comma 1 inserisce quindi la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa la modifica si rende necessaria per armonizzate la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

 

 

 


Sezione II

 


La seconda Sezione

1.La disciplina contabile della seconda sezione

 

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II (art. 21, co. 1-sexies, legge n. 196/2009):

-        sono formate sulla base della legislazione vigente, includendo l'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e le rimodulazioni compensative che interessano anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio;

-        evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono l’unità di voto.

1. Le unità di voto parlamentare

Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.

L’unità di voto deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)     la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio;

b)     il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica [77] .

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

3. Classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)    missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)    programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

 

Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

 

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

4. La struttura degli stati di previsione della spesa

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti Allegati:

?      Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?      Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?      Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?      Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?      Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:

?     la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con riferimento alle azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

?     per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;

?     un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

 

 


 

Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio

 

Le principali previsioni di spesa di competenza della VII Commissione si rinvengono nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione (Tabella 7), del Ministero dell’università e della ricerca (Tabella 11) e nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14).

Ulteriori stanziamenti di interesse sono presenti anche negli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3).

 

 


 

1. Lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione (Tabella 7)

Preliminarmente, si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, contestualmente sopprimendo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come evidenzia l’Appendice “La struttura per missione e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.), l’attuazione del riordino impatta sulla struttura degli stati di previsione a partire dal disegno di legge di bilancio 2021-2023.

In particolare, al Ministero dell'istruzione sono stati attribuiti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in ordine al sistema dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore. Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse della missione Istruzione scolastica, nell’ambito della quale vengono confermati i programmi di spesa già definiti nell’esercizio precedente [78] . Per quanto riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell’istruzione acquisisce quota parte delle risorse dei programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

1.1 Le spese del MI autorizzate per gli anni 2021-2023

La tabella 7 del disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 50.408,6 mln per il 2021, € 48.027,8 mln per il 2022 e € 46.746,6 mln per il 2023.

Rispetto agli stanziamenti previsti per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 - allora inclusivi anche delle risorse ora riferite al Ministero dell’università e della ricerca si registra una diminuzione di – € 9.633,8 mln per il 2021, di – € 12.014,6 mln per il 2022 e di – € 13.295,8 mln per il 2023.  

 

Gli stanziamenti per spese finali del Ministero dell’istruzione autorizzati per il 2021 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 6,6% della spesa finale del bilancio statale, a fronte del 7,3% registrato in base alla legge di assestamento 2020, che, tuttavia, anch’essa ricomprendeva anche la quota di competenza, ora, del Ministero dell’università e della ricerca.

 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni assestate
2020

BLV 2021

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Diff.
bil 2021/
bil.2020

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

56.531,0

58.138,9

49.018,3

49.401,2

-7.129,8

46.714,7

45.521,8

Spese in c/capitale

3.511,5

3.743,7

885,4

1.007,4

-2.504,1

1.313,1

1.224,8

SPESE FINALI

60.042,5

61.882,6

49.903,7

50.408,6

-9.633,8

48.027,8

46.746,6

Rimborso passività finanziarie

18,3

18,3

0,0

0,0

-18,3

0,0

0,0

TOTALE MI

60.060,8

61.900,9

49.903,7

50.408,6

-9.652,1

48.027,8

46.746,6

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a € 50.908,6 mln per il 2021, € 48.027,8 mln per il 2022 e € 46.746,6 mln per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:

 

(dati di CASSA, valori in milioni di euro) *

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni assestate
2020

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Diff.
bil 2021/
bil.2020

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

56.820,6

58.588,3

49.601,2

-7.219,4

46.714,7

45.521,8

Spese in c/capitale

3.702,6

4.016,7

1.307,4

-2.395,2

1.313,1

1.224,8

SPESE FINALI

60.523,2

62.605,0

50.908,6

-9.614,5

48.027,8

46.746,6

Rimborso passività finanziarie

18,3

18,3

0,0

-18,3

0,0

0,0

TOTALE MI

60.541,5

62.623,3

50.908,6

-9.632,8

48.027,8

46.746,6

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

1.2 Le previsioni di spesa per il 2021

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone, relativamente al Ministero dell’istruzione, una diminuzione delle spese finali (in conto competenza) del – 16,0% rispetto a quanto previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020.

In termini assoluti, la diminuzione, come già detto, è di – € -9.633,8 mln, derivante dalla diminuzione di € 7.129,8 mln relativo alle spese correnti e di € 2.504,1 mln relativo alle spese in conto capitale.

 

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del Ministero per l'anno 2021 (spese finali) è, invece, pari a € 49.903,7 mln.

In particolare, rispetto al BLV, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di € 504,9 mln, imputabile ad incrementi sia delle spese correnti sia delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

2020

2021

legge di bilancio

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

Effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

56.531,0

49.018,3

20,0

49.038,3

362,9

49.401,2

Spese in c/capitale

3.511,5

885,4

110,0

995,4

12,0

1.007,4

SPESE FINALI

60.042,5

49.903,7

130,0

50.033,7

374,9

50.408,6

Rimborso passività finanziarie

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE MI

60.060,8

49.903,7

130,0

50.033,7

374,9

50.408,6

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano un aumento di € 130,0 mln (ascrivibile ad incrementi sia delle spese correnti sia delle spese in conto capitale).

Anche le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano un effetto positivo per € 374,9 mln (ascrivibile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).

 

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero dell’istruzione pari a € 50.408,6 per il 2021.

1.3 Analisi per Missione/Programmi

La tabella che segue espone le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna delle 2 Missioni e per ciascuno degli attuali 10 Programmi di spesa del Ministero, a raffronto con i dati della legge di bilancio 2020.

La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.

 


 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

 

Ministero dell’istruzione


 

Missione/Programma

2020

2021

legge di bilancio

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 2

Variazioni
a. 23 c. 3 l. b)

1

Istruzione scolastica (22)

48.495,2

49.795,3

0,0

130,0

49.925,3

362,9

50.288,2

1.1

Programmazione e coordinamento dell’istruzione (22.1)

1.219,0

1.690,5

0,0

0,0

1.690,5

60,0

1.750,5

1.2

Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)

911,7

1.082,0

0,0

110,0

1.192,0

8,2

1.200,2

1.3

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

549,0

536,5

0,0

20,0

556,5

0,0

556,5

1.4

Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)

49,4

48,9

0,0

0,0

48,9

0,0

48,9

1.5

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

398,8

382,6

0,0

0,0

382,6

0,0

382,6

1.6

Istruzione del primo ciclo (22.17)

28.884,4

30.006,8

0,0

0,0

30.006,8

177,7

30.184,6

1.7

Istruzione del secondo ciclo (22.18)

16.024,4

15.596,8

0,0

0,0

15.596,8

94,0

15.690,8

1.8

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione (22.19)

458,5

451,0

0,0

0,0

451,0

23,0

474,0

2

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

8.709,9

-

-

-

-

-

-

2.1

Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore  (23.1)

358,2

-

-

-

-

-

-

2.2

Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

520,5

-

-

-

-

-

-

2.3

Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

7.831,1

-

-

-

-

-

-

3

Ricerca e innovazione (17)

2.730,1

-

-

-

-

-

-

3.1

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

2.730,1

-

-

-

-

-

-

4

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

125,6

108,5

0,0

0,0

108,5

12,0

120,5

4.1

Indirizzo politico (32.2)

12,4

8,4

0,0

0,0

8,4

0,0

8,4

4.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

113,2

100,1

0,0

0,0

100,1

12,0

112,1

 

TOTALE MINISTERO

60.060,8

49.903,7

0,0

130,0

50.033,7

374,9

50.408,6

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata principalmente sulla Missione 1 Istruzione scolastica, che rappresenta il 99,8% del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 49.795,3 mln), tale Missione registra un incremento di + € 492,9 mln, dovuta principalmente a interventi operati in Sezione I (nell’ambito dei programmi 1.1. Programmazione e coordinamento dell’istruzione, 1.2. Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, 1.6. Istruzione del primo ciclo, 1.7. Istruzione del secondo ciclo, 1.8. Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici, per complessivi + € 362,9 mln), ma anche a modifiche operate in Sezione II (nell’ambito dei programmi 1.2. Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, 1.3. Istituzioni scolastiche non statali, per complessivi + € 130,0 mln), per un totale complessivo per il 2021 di € 50.288,2 mln.

 

Relativamente agli interventi operati in Sezione I, si evidenzia, in particolare:

§  l’incremento di € 60 mln annui dal 2021 della dotazione del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) (cap. 1270) (art. 165, co. 9). Le relative risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a € 309 mln;

§  l’incremento di € 8,2 mln annui dal 2021 delle risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (cap. 4007) (art. 87, co. 1). Le relative risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a € 20,0 mln;

§  l’incremento – per € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023, € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026 – del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (confluito, dal 2007, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto allo studio, anche per gli studenti privi di mezzi (art. 86). Pertanto, le risorse allocate per il 2021 sui capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capp. 1194, 1195, 1196, 1204, 2394) ammontano a complessivi € 2.448,2;

§  lo stanziamento di € 10 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici per gli alunni con disabilità e l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo (cap. 2184/pg. 4, 2186/pg. 4, 2188/pg. 4 e 2185/pg. 4) (art. 165, co. 3 e 4).

 

Con riguardo alle modifiche operate in Sezione II (in base a quanto riportato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 546), si evidenzia:

§  il rifinanziamento del Fondo unico per l’edilizia scolastica (cap. 8105), per € 100 mln annui dal 2021 al 2035. Le risorse allocate sul cap. 8105 risultano, pertanto, complessivamente pari a € 526,8 per il 2021. A queste si sommano quelle allocate sul cap. 8106, relativo ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per edilizia scolastica, pari a € 390 mln per il 2021, che non subiscono variazioni rispetto al BLV;

§  il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per € 10 mln annui dal 2021 al 2024 (cap. 8107). Sul cap. 8107, pertanto, sono allocate risorse complessivamente pari a € 35 mln per il 2021. La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento è volto a favorire il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali;

§  il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), relativa al contributo alle scuole paritarie per alunni con disabilità, per € 20 mln dal 2021 (cap. 1477/pg. 2). Sul cap. 1477, pertanto, sono allocate risorse complessivamente pari a € 556,2 mln per il 2021.

 

Non subiscono variazioni, invece, rispetto al bilancio a legislazione vigente:

§  le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore (cap. 2043), pari a € 103 mln per il 2021;

§  le risorse del fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (cap. 2836), pari a € 100 mln per il 2021;

§  le risorse del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (cap. 1464), pari a € 48,4 mln per il 2021.

 

Anche la Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche registra un incremento rispetto alla dotazione a legislazione vigente (+ € 12,0 mln), in questo caso dovuto interamente a interventi operati in Sezione I (nell’ambito del programma 4.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).

Al riguardo si ricorda, infatti, che l’art. 87, co. 2, del disegno di legge di bilancio ha autorizzato una spesa di € 12 mln per il 2021 per la realizzazione di un sistema informativo integrato del Ministero dell’istruzione (cap. 7075).

1.4 Le tabelle A e B

Nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti stanziamenti relativi al MI per € 20,0 mln per il 2021, € 28,3 mln per il 2022 e € 15,2 mln per il 2023.

Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al MI per € 23,5 mln per il 2021, € 25 mln per il 2022 e € 30 mln per il 2023.

 

 

 

 


 

2. Lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (Tabella 11)

Preliminarmente, si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, contestualmente sopprimendo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come evidenzia l’Appendice “La struttura per missione e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.), al Ministero dell’università e della ricerca sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Al Ministero sono attribuite le risorse della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria che tuttavia risulta modificata nell’articolazione per programmi di spesa. Per una più efficace rappresentazione in bilancio delle funzioni svolte, sono stati istituiti due nuovi programmi, che assicurano tra l’altro il criterio di affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità. Si tratta di:

-    nuovo programma 23.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca [79] .

-    nuovo programma 23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale, istituito per tener conto della centralità che la dimensione internazionale assume nei settori della formazione superiore e della ricerca [80] .

Sempre nell’ambito della missione Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria viene confermato il contenuto del programma 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, mentre, a parità di denominazione rispetto all’esercizio precedente, vedono alcune modifiche i programmi 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore [81] e 23.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica [82] .

Al Ministero dell’università e della ricerca è attribuita, inoltre, la missione Ricerca e innovazione con il programma 17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata che vede una revisione di alcune azioni [83] .

Per quanto riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell’università e della ricerca acquisisce quota parte delle risorse spettanti dei programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca [84] .

2.1 Le spese del MUR autorizzate per gli anni 2021-2023

La tabella 11 del disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 12.793,1 mln per il 2021, € 12.990,1 mln per il 2022 e € 12.708,5 mln per il 2023.

 

Gli stanziamenti per spese finali del Ministero autorizzati per il 2021 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, l’1,7% della spesa finale del bilancio statale.


 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni assestate
2020

BLV 2021

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

-

-

9.080,2

9.429,7

9.512,6

9.501,6

Spese in c/capitale

-

-

2.996,4

3.363,4

3.477,5

3.206,9

SPESE FINALI

-

-

12.076,6

12.793,1

12.990,1

12.708,5

Rimborso passività finanziarie

-

-

10,8

10,8

4,0

4,2

TOTALE MUR

-

-

12.087,4

12.803,9

12.994,1

12.712,6

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a € 12.893,1 mln per il 2021, € 12.990,1 mln per il 2022 e € 12.708,5 mln per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:

(dati di CASSA, valori in milioni di euro) *

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni assestate
2020

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

-

-

9.529,7

9.512,6

9.501,6

Spese in c/capitale

-

-

3.363,4

3.477,5

3.206,9

SPESE FINALI

-

-

12.893,1

12.990,1

12.708,5

Rimborso passività finanziarie

-

-

10,8

4,0

4,2

TOTALE MUR

-

-

12.903,9

12.994,1

12.712,6

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

2.2 Le previsioni di spesa per il 2021

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MUR per l'anno 2021 (spese finali) è pari a € 12.076,6 mln.

In particolare, rispetto al BLV, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di + € 716,5 mln, imputabile a incrementi sia delle spese correnti sia delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:

 


 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

2020

2021

legge di bilancio

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

Effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

-

9.080,2

0,0

9.080,2

349,5

9.429,7

Spese in c/capitale

-

2.996,4

2,0

2.998,4

365,0

3.363,4

SPESE FINALI

-

12.076,6

2,0

12.078,6

714,5

12.793,1

Rimborso passività finanziarie

-

10,8

0,0

10,8

0,0

10,8

TOTALE MUR

-

12.087,4

2,0

12.089,4

714,5

12.803,9

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano un incremento di + € 2,0 mln (ascrivibile alla spesa in conto capitale).

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano, nel complesso, un effetto positivo di + € 714,5 mln (ascrivibile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).

 

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MUR (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 12.803,9 per il 2021.

2.3 Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna delle 3 Missioni e per ciascuno degli 8 Programmi di spesa del MUR, evidenziando le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.


 

 (dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

 

Ministero dell’università e della ricerca


 

Missione/Programma

2021

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 2

Variazioni
a. 23 c. 3 l. b)

1

Ricerca e innovazione (17)

2.668,6

0,0

2,0

2.670,6

275,0

2.945,6

1.1

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

2.668,6

0,0

2,0

2.670,6

275,0

2.945,6

2

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

9.381,0

0,0

0,0

9.381,0

404,5

9.785,5

2.1

Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore  (23.1)

311,0

0,0

0,0

311,0

99,0

410,0

2.2

Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

530,3

0,0

0,0

530,3

10,5

540,8

2.3

Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

8.277,6

0,0

0,0

8.277,6

195,0

8.472,6

2.4

Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)

1,8

0,0

0,0

1,8

100,0

101,8

2.5

Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)

260,3

0,0

0,0

260,3

0,0

260,3

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

37,8

0,0

0,0

37,8

35,0

72,8

3.1

Indirizzo politico (32.2)

5,6

0,0

0,0

5,6

35,0

40,6

3.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

32,2

0,0

0,0

32,2

0,0

32,2

 

TOTALE MINISTERO

12.087,4

0,0

2,0

12.089,4

714,5

12.803,9

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

La spesa complessiva del MUR è allocata principalmente sulla Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, che rappresenta il 76,4% del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 9.381,0 mln), tale Missione registra un incremento + € 404,5 mln, dovuto unicamente a interventi operati in Sezione I (nell’ambito dei Programmi 2.1. Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, 2.2. Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 2.3. Sistema universitario e formazione post-universitaria, 2.4. Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca), per un totale complessivo per il 2021 di € 9.785,5 mln.

 

In particolare, si evidenzia:

§  l’incremento, dal 2021, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per € 165 mln annui e del Fondo per il  funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM per € 8 mln annui, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (art. 89, co. 1) (cap. 1694 e cap. 1673). Pertanto, per il 2021, le risorse del FFO ammontano, complessivamente, a € 8.234,1 mln; quelle del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM ammontano, complessivamente, a € 34,3 mln;

§  l’incremento, dal 2021, di € 70 mln annui del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (art. 89, co. 2) (cap. 1710). Le risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 307,8 mln;

§  l’incremento, per il 2021, di € 30 mln delle risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute (art. 89, co. 3) (cap. 1692). Le risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a € 98,3 mln;

§  l’incremento, per il 2021, di € 4 mln delle risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (art. 89, co. 4) (cap. 1696) Le risorse per il 2021 ammontano, pertanto, complessivamente, a € 20,7 mln;

§  l’assegnazione di € 25 mln per il 2021 al MUR per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo “Città dello Sport” (art. 91) (nuovo cap. 1717);

§  lo stanziamento di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022 finalizzato all’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio (art. 159, co. 30) (nuovo cap. 1755);

§  l’istituzione del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di € 100 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 250 mln per il 2023, € 200 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 150 mln per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 (art. 90, co. 3) (nuovo cap. 7270).

 

Non registra, invece, variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente il Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (cap. 7266), la cui dotazione per il 2021 ammonta a € 85,0 mln.

 

Anche la Missione 1 Ricerca e innovazione registra un incremento rispetto alla dotazione a legislazione vigente (+ € 277,0 mln), in questo caso dovuto a interventi operati in Sezione I (per complessivi € 275,0 mln) e a modifiche operate in Sezione II (per complessivi + € 2,0 mln).

 

Relativamente agli interventi operati in Sezione I, si evidenzia, in particolare:

§  l’incremento di € 42 mln annui, dal 2021, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) (cap. 7236). Ciò deriva dall’incremento di € 65 mln annui (art. 90, co. 1) e dalla modifica delle modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), attraverso la previsione di un contributo (svincolato dal FOE) di € 23 mln (nuovo cap. 7735), al cui onere si provvede, comunque, attraverso corrispondente riduzione dello stesso FOE (art. 90, co. 6). Lo stanziamento complessivo del FOE per il 2021 è, pertanto, pari a € 1.891,3 mln;

§  l’istituzione nello stato di previsione del MUR del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di € 200 mln per gli anni 2021 e 2022 ed € 50 mln per il 2023 (art. 90, co. 2) (nuovo cap 7730).

 

Con riguardo alle modifiche operate in Sezione II (in base a quanto riportato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 540), si evidenzia il rifinanziamento, per € 2 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici (cap. 7239/pg. 1).

 

Sempre rispetto alla dotazione a legislazione vigente, registra un incremento anche la Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ € 35,0 mln) dovuto interamente a interventi operati in Sezione I nell’ambito del programma 3.1. Indirizzo politico.

 

In particolare, per il 2021, si destinano € 34,5 mln al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (art. 89, co. 6) (nuovo cap. 1570).

 

Non registrano, invece, variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente:

 

§  il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (capp. 7245, 7345), la cui dotazione per il 2021 ammonta complessivamente a € 345,3 mln;

§  il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (cap. 7310), la cui dotazione per il 2021 è pari a € 23,3 mln.

2.4 Le tabelle A e B

Nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti stanziamenti relativi al MUR per € 15,2 mln per il 2021, € 21,8 mln per il 2022 e € 26,8 mln per il 2023.

Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al MUR per € 16,5 mln per il 2021, € 30 mln per il 2022 e € 30 mln per il 2023.

 


 

 

3. Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14)

3.1 Le spese del MIBACT autorizzate per gli anni 2021-2023

La tabella 14 del disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del MIBACT, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 2.887,7 mln per il 2021, € 2.589,8 mln per il 2022 e € 1.850,6 mln per il 2023.

Rispetto agli stanziamenti previsti per il 2020 dalla legge di bilancio 2020, si registra un incremento di + € 399,3 mln per il 2021 e di + € 101,5 mln per il 2022, e una diminuzione e di – € 52,1 mln per il 2023.

 

Gli stanziamenti per spese finali del MIBACT autorizzati per il 2021 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, lo 0,4% della spesa finale del bilancio statale, percentuale invariata rispetto a quanto registrato dalla legge di assestamento 2020.

 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni assestate
2020

BLV 2021

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Diff.
bil 2021/
bil.2020

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

1.540,6

2.118,8

1.429,9

1.744,2

203,6

1.532,0

1.404,7

Spese in c/capitale

947,8

1.117,5

807,7

1.143,5

195,8

1.057,9

1.031,6

SPESE FINALI

2.488,4

3.236,4

2.237,6

2.887,7

399,3

2.589,8

2.436,3

Rimborso passività finanziarie

43,6

43,6

33,3

33,3

-10,3

17,4

12,6

TOTALE MIBACT

2.531,9

3.279,9

2.270,9

2.921,0

389,1

2.607,2

2.448,8

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

In termini di cassa, le spese finali del MIBACT sono pari a € 3.025,8 mln per il 2021, € 2.589,8 mln per il 2022 e € 2.436,2 mln per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:


 

(dati di CASSA, valori in milioni di euro) *

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni assestate
2020

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Diff.
bil 2021/
bil.2020

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

1.632,0

2.235,1

1.747,8

115,8

1.532,0

1.404,7

Spese in c/capitale

1.008,4

1.232,1

1.277,9

269,5

1.057,9

1.031,6

SPESE FINALI

2.640,5

3.467,2

3.025,8

385,3

2.589,8

2.436,2

Rimborso passività finanziarie

43,6

43,6

33,3

-10,3

17,4

12,5

TOTALE MIBACT

2.684,0

3.510,8

3.059,1

375,0

2.607,2

2.448,7

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

3.2 Le previsioni di spesa per il 2021

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone, relativamente al MIBACT, un incremento delle spese finali (in conto competenza) del + 16,0% rispetto a quanto previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020.

In termini assoluti, l’incremento, come già detto, è di + € 399,3 mln, dovuto all’incremento di + € 203,6 mln nelle spese correnti e di + € 195,8 mln nelle spese in conto capitale.

 

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MIBACT per l'anno 2021 (spese finali) è pari a € 2.237,6 mln.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di + € 650,1 mln, imputabile all’incremento di + € 314,3 mln delle spese correnti e di + € 335,8 delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:


 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

,

2020

2021

legge di bilancio

BLV *

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

Effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

1.540,6

1.429,9

114,6

1.544,5

199,7

1.744,2

Spese in c/capitale

947,8

807,7

85,8

893,5

250,0

1.143,5

SPESE FINALI

2.488,4

2.237,6

200,4

2.438,0

449,7

2.887,7

Rimborso passività finanziarie

43,6

33,3

0,0

33,3

0,0

33,3

TOTALE MIBACT

2.531,9

2.270,9

200,4

2.471,3

449,7

2.921,0

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di + € 449,7 mln (ascrivibile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano un incremento di + € 200,4 mln (imputabile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).

 

Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIBACT (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 2.921,0 per il 2021.

3.3 Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna delle attuali 4 Missioni e per ciascuno degli attuali 17 Programmi di spesa del MIBACT [85] , a raffronto con i dati della legge di bilancio 2020.

La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.

 


 

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro) *

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo


 

Missione/Programma

2020

2021

legge di bilancio

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2

Variazioni
a. 23 c. 3 lett b)

1

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

2.268,5

1.914,4

0,0

169,9

2.084,4

449,7

2.534,1

1.1

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

403,4

404,0

0,0

50,0

454,0

1,1

455,1

1.2

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

7,6

7,4

0,0

0,0

7,4

0,0

7,4

1.3

Tutela dei beni archeologici (21.6)

63,2

60,8

0,0

0,0

60,8

0,0

60,8

1.4

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

128,5

121,8

0,0

0,0

121,8

1,0

122,8

1.5

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10)

92,9

83,8

0,0

2,4

86,2

1,0

87,2

1.6

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

129,6

125,2

0,0

0,5

125,7

14,0

139,7

1.7

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

319,2

296,4

0,0

25,0

321,4

27,0

348,4

1.8

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

127,2

99,1

0,0

50,0

149,1

0,0

149,1

1.9

Tutela del patrimonio culturale (21.15)

710,7

430,7

0,0

37,0

467,7

165,6

633,3

1.10

Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

24,0

21,0

0,0

5,0

26,0

0,0

26,0

1.11

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

241,5

240,8

0,0

0,0

240,8

240,0

480,8

1.19

Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)

19,5

19,3

0,0

0,0

19,3

0,0

19,3

1.20

Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze

1,1

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

2

Ricerca e innovazione (17)

89,2

87,3

0,0

20,4

107,7

0,0

107,7

2.1

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)

89,2

87,3

0,0

20,4

107,7

0,0

107,7

3

Turismo (31)

43,3

45,5

0,0

10,0

55,5

0,0

55,5

3.1

Sviluppo e competitività del turismo (31.1)

43,3

45,5

0,0

10,0

55,5

0,0

55,5

4

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

131,0

223,7

0,0

0,0

223,7

0,0

223,7

4.1

Indirizzo politico (32.2)

11,4

29,8

0,0

0,0

29,8

0,0

29,8

4.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

119,6

194,0

0,0

0,0

194,0

0,0

194,0

 

TOTALE MINISTERO

2.531,9

2.270,9

0,0

200,4

2.471,3

449,7

2.921,0

* Dati tratti dal ddl di bilancio.

 


 

La spesa complessiva del MIBACT è allocata principalmente sulla Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, che rappresenta l’86,8% del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 1.914,4 mln), tale Missione registra un incremento di + € 619,6 mln, dovuto principalmente a interventi operati in Sezione I (per complessivi + € 449,7 mln, di cui gran parte registrati nell’ambito dei programmi 1.9. Tutela del patrimonio culturale e 1.1. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo) ma anche a modifiche operate in Sezione II (per complessivi + € 169,9 mln), per un totale complessivo per il 2021 di € 2.534,1 mln.

 

Relativamente agli interventi operati in Sezione I, si evidenzia, in particolare:

§  l’autorizzazione di spesa per € 150 mln per il 2021 per l’assegnazione della c.d. Card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 (art. 96, co. 3) (cap. 1430);

§  l’incremento di € 240 mln annui, dal 2021, delle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 97) (cap. 8599) che, pertanto, ammontano complessivamente a € 473,6 mln per il 2021;

§  l’autorizzazione di spesa per € 25 mln per il 2021 ed € 20 mln per il 2022 per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (art. 96, co. 2) (cap. 5676);

§  l’incremento per € 5,1 mln per il 2021 ed € 5,6 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 volto a consentire la proroga fino al 31 dicembre 2025 della possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile (art. 161, co. 7 e 8) (cap. 2080). Le risorse, pertanto, ammontano a € 5,3 mln per il 2021;

§  l’incremento di € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 96, co. 5) (cap. 1952). Le risorse, pertanto, ammontano a € 12 mln per il 2021.

 

Con riguardo alle modifiche operate in Sezione II, si evidenzia, in particolare:

§  il rifinanziamento di alcuni dei capitoli di spesa afferenti al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per complessivi + € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050. Si tratta, nello specifico, di + € 26,2 mln destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 6621), + € 9,3 mln destinati alle attività musicali (cap. 6622), + € 11,8 mln destinati alle attività teatrali di prosa (capp. 6623 e 6626), + € 1,8 mln destinati alle attività di danza (cap. 6624) e + € 0,8 mln destinati alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (cap. 8721). Pertanto, le risorse complessive del FUS (capp. 1390, 1391, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) ammontano per il 2021 a € 408,4 mln [86] ;

§  il rifinanziamento per € 30 mln nel 2021, € 50 mln nel 2022 e € 70 mln annui dal 2023 al 2032 del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (cap. 8099), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 63,6 mln;

§  il rifinanziamento per € 50 mln nel 2021 e € 70 mln annui dal 2022 al 2031 dell’autorizzazione di spesa relativa all'attuazione degli interventi del Piano strategico Grandi progetti beni culturali (cap. 8098), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 114,1 mln.

 

Relativamente alle ulteriori modifiche operate in Sezione II, nella tabella che segue sono riportate le ulteriori principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento che hanno riguardato la Missione (come riepilogato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 543 e ss.).

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) *

RIFINANZIAMENTI

 

2021

2022

2023

2024 e seguenti

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Programma 1.5. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "Spese per il funzionamento e le attività istituzionali del centro per il libro e la lettura" - (Cap-pg: 3614/1) - (Permanente)

BLV

1,3

1,3

1,3

11,5

Rif.

0,7

0,7

0,7

7,5

LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "Trasferimenti alle imprese"   - (Cap-pg: 3650/1) - (Permanente)

BLV

-

-

-

-

Rif.

0,2

0,2

0,2

0,2

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "Funzionamento istituti"   - (Cap-pg: 3610/3) - (fino al 2050)

BLV

3,3

3,3

3,3

3,3

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

Programma 1.6. Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 278 "Basilica S. Francesco d'Assisi" - (Cap-pg: 4652/1)

BLV

0,2

0,2

0,2

0,2

Rif.

0,5

-

-

-

Programma 1.7. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 "Istituti settore museale"   - (Cap-pg: 5650/7)

BLV

1,9

3,9

3,9

3,9

Rif.

25,0

20,0

-

-

Programma 1.9. Tutela del patrimonio culturale

DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali"   - (Cap-pg: 1321/1)

BLV

0,8

0,8

0,8

0,8

Rif.

7,0

10,0

-

-

Programma 1.10. Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane

L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "Piano per l'arte contemporanea"   - (Cap-pg: 7707/13) - (fino al 2050)

BLV

1,4

1,4

1,4

1,4

Rif.

5,0

5,0

5,0

5,0

* Nella tavola sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (BLV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.), nonché l’anno di scadenza della variazione. Per gli anni successivi al triennio di previsione, gli importi esposti in Tabella sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.

 

Modesti incrementi si registrano anche per la Missione 2 Ricerca e innovazione (+ € 20,4 mln) e per la Missione 3 Turismo (+ € 10,0 mln), in entrambi i casi interamente imputabili a interventi operati in Sezione II.

 

In particolare, nell’ambito della Missione 2 Ricerca e innovazione, si evidenzia:

§  il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui alla L. 549/1995 per € 8,9 mln annui dal 2021 relativamente ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 2570), e per € 0,5 mln annui dal 2021 relativamente ai contributi per il funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale (cap. 3673). Pertanto, sul cap. 2570 le risorse disponibili per il 2021 ammontano a € 26,5 mln; sul cap. 3673, ammontano a € 1,4 mln;

§  il rifinanziamento per € 7,7 mln annui dal 2021 dell’autorizzazione di spesa (L. 244/2007) relativa ai contributi a istituzioni culturali (cap. 2571), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 22,9 mln.

 

Relativamente alle ulteriori modifiche operate per le due Missioni in parola con interventi in Sezione II, nella tabella che segue sono riportate le ulteriori leggi di spesa oggetto di rifinanziamento (come riepilogato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 539-540 e 550).


 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro) *

RIFINANZIAMENTI

 

2021

2022

2023

2024 e seguenti

Missione 2. RICERCA E INNOVAZIONE

Programma 2.1. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali

L n. 237 del 1999 art. 6 c. 1 "Contributi ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali" - (Cap-pg: 2551/2) - (fino al 2050)

BLV

0,5

0,5

0,5

0,5

Rif.

0,6

0,6

0,6

0,6

L n. 353 del 1973 art. 1 "Contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza" - (Cap-pg: 2551/1) - (Permanente)

BLV

1,4

1,4

1,4

1,4

Rif.

1,6

1,6

1,6

1,6

DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies "Dl Proroga termini" (Accademia Vivarium novum) - (Cap-pg: 2560/3) - (Permanente)

BLV

0,5

0,5

0,5

0,5

Rif.

3,5

3,5

3,5

3,5

DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquiesdecies "Dl proroga termini" (Fondazione Libri italiani accessibili) - (Cap-pg: 2551/11)

BLV

-

-

-

-

Rif.

0,2

0,2

-

-

DPR n. 805 del 1975 art. 22 "Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali" - (Cap-pg: 2535/1) - (Permanente)

BLV

1,2

1,2

1,2

1,2

Rif.

0,8

0,8

0,8

0,8

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 334 "Contributo in favore dell'Istituto don Luigi Sturzo" - (Cap-pg: 2560/2)

BLV

-

-

-

-

Rif.

0,3

0,3

0,3

 

Missione 3. TURISMO

Programma 3.1. Sviluppo e competitività del turismo

DL n. 34 del 2020 art. 179 c. 1 "Fondo per la promozione del turismo in Italia" - (Cap-pg: 6833/1)

BLV

-

-

-

 

Rif.

10,0

15,0

-

-

 

Non subisce variazioni, invece, rispetto al BLV la Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

3.4 Le tabelle A e B

Nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti stanziamenti relativi al MIBACT per € 17,7 mln per il 2021, € 28,9 mln per il 2022 e € 28,9 mln per il 2023.

Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti invece stanziamenti relativi al MIBACT per € 11 mln per il 2021, € 21 mln per il 2022 e € 31 mln per il 2023.


 

4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2)

 

Le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione fanno capo ai seguenti Programmi:

·      10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4), nell’ambito della missione 10 Comunicazioni (15).

·      11.1 Ricerca di base e applicata (17.15), nell’ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17);

·      18.1 Attività ricreative e sport (30.1), nell’ambito della missione 18 Giovani e sport (30).

 

Nell’ambito del Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento di + € 110 mln per il 2021. Tale aumento è dovuto all’incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (cap. 2196), a seguito di quanto disposto dall’art. 102, che prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, dal 2021, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al citato Fondo (e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA). Le risorse del Fondo per il 2020 ammontano, dunque, a € 301,2 mln per il 2021.

 

Con riferimento al Programma 11.1 Ricerca di base e applicata, si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento di + € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché di + € 80 mln per il 2023 e di complessivi + € 1.600 dal 2024 al 2029, dovuto a modifiche operate in Sezione II. Si tratta, nello specifico, del rifinanziamento, fino al 2029, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 253 e 254, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), che, al fine di garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, ha incrementato – per € 390 mln nel 2020, € 452 mln nel 2021, € 377 mln nel 2022, € 432 mln nel 2023 e € 409 mln nel 2024 – le somme assegnate in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (art. 1, co. 95, L. 145/208) (cap. 7477).

 

Nell’ambito del Programma 18.1 Attività ricreative e sport, si registra, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un incremento di € 56,5 mln dovuto a interventi in Sezione I e un incremento di € 30 mln dovuto a modifiche operate in Sezione II.

Quanto agli interventi in Sezione I, si ricorda, in particolare, l’istituzione di un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di € 50 mln per il 2021 (art. 92) (cap. 2085 di nuova istituzione);

Relativamente alle modifiche operate in Sezione II, si evidenzia il rifinanziamento per € 30 mln annui, dal 2021 fino al 2030, dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 362, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), il quale, al fine di attribuire natura strutturale al Fondo Sport e Periferie, ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui dal 2018 (cap. 7457) [87] .

 

Nell’ambito dello stesso programma, non subiscono variazioni, per il 2021, rispetto al BLV:

§  le risorse del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (cap. 2143), pari a € 50 mln;

§  le risorse a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap 2154), pari a € 10,2 mln;

§  le risorse da trasferire al Comitato italiano paralimpico (CIP) per il finanziamento delle attività istituzionali (cap. 2132), pari a € 23,2 mln;

§  le risorse per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450), pari a € 61,2 mln;

§  le risorse per il finanziamento del CONI (cap. 1896), pari a € 40 mln;

§  le risorse da destinare al finanziamento di “Sport e salute spa”, pari a € 373,4 mln (cap. 1897).


 

5. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)

 

Le dotazioni finanziarie del MISE di interesse della VII Commissione fanno capo al programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell’ambito della missione 5 Comunicazioni (15).

In tale ambito, rispetto al bilancio a legislazione vigente, non si evidenziano variazioni.

In particolare, le somme destinate al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021) sono pari per il 2021 a € 8 mln.

 

 

 

 



[1]      Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

[2]      Per un quadro completo della disciplina in materia, corredato delle disposizioni emanate per fronteggiare la pandemia, si rinvia allo specifico tema dell’attività parlamentare.

[3]     Le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall’art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.

[4]     Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.

[5]     L’art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

      Ha, altresì, previsto l'esonero totale dal pagamento per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

      Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

      Ha, infine, previsto che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

[6]     Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 70; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.190.

[7]     Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 200; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.785.

[8]     L’art. 12 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha stabilito che per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

Ha definito, altresì, i criteri sulla base dei quali è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente, che, in particolare, attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, prevedendo anche alcuni meccanismi perequativi, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l’università si trova ad operare.

Il modello di calcolo è determinato con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell’università e della ricerca, che stabilisce anche la quota del FFO da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente.

Per il triennio 2018-2020 è intervenuto il DM 8 agosto 2018, n. 585. In particolare, il DM ha stabilito che la percentuale di FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire sulla base del costo standard è del 22% per il 2018, del 24% per il 2019 e del 26% per il 2020.

Qui, qui e qui le tabelle di determinazione del costo standard per singolo ateneo relative, rispettivamente, al 2018, al 2019 e al 2020.

[9]     In particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

[10]   Il medesimo art. 18 del d.lgs. 68/2011 ha previsto anche che al finanziamento delle borse di studio si provvede, altresì, attraverso:

- il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente). La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140;

- risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo. L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.

[11]   In attuazione di quanto disposto dall’art. 17 del d.lgs. 68/2012, sono intervenuti il DM 672/2016, che ha disciplinato il riconoscimento dei collegi universitari di merito, il DM 673/2016, che ne ha disciplinato l’accreditamento.

[12]   Da ultimo, è intervenuto il D.D. 2165/2019, che ha decretato quali collegi universitari legalmente riconosciuti, essendosi adeguati ai nuovi criteri di accreditamento di cui all’art. 17 del d.lgs. 68/2012 mantengono la qualifica di collegio universitario di merito accreditato acquisita inizialmente ex lege in base all’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs., e quali la perdono.

[13]    Qui la pagina dedicata del sito del MUR.

[14]   Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 173, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 4 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti. A sua volta, l’art. 1, co. 246, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

[15]   Da ultimo, per il 2019, lo stanziamento complessivo, pari a € 14.940.563,00, è stato ripartito con DM 1122 del 6 dicembre 2019.

[16]   La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

      In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

      Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’ASN, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

[17]   Art. 1, co. 401, L. 145/2018.

[18]    Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

[19]   In base all’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di ricerca a tempo determinato di tipo B, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. A sua volta, il co. 5-bis, introdotto dall’art. 19, co. 1, lett. f), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

[20]   In base allo stesso art. 24, co. 6, della L. 240/2010 – sempre come modificato dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) dal 2022 le università possono destinare fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo alle chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B, che abbiano conseguito la stessa ASN.

[21]   Lo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 dichiarato fino al 31 luglio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, è stato da ultimo prorogato al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.

[22]   Ai collegi universitari di merito sono destinate risorse anche dall’art. 89, co. 4.

[23]   Il Fondo è allocato sul cap. 1570 dello stato di previsione del MUR.

[24]   Riguardo ai termini di prescrizione, cfr. l'articolo 3, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[25]   Le risorse sono allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione del Mibact.

[26]   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[27]   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

[28]   In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

[29]   I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018 sono dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che ha ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.

[30]   Gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019 sono stati definiti con D.I. 177/2019, in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2021.

[31]   Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

-    art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

-    art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

[32]   Il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

[33]   Da ultimo, l’art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. In base alla relazione tecnica all’A.S. 1586 tali risorse sono allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.

[34]   Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:

- per il 2017, con DM 13 luglio 2017;

- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;

- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;

- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020 e con DM 405 del 12 agosto 2020.

[35]   In attuazione dell’art. 21, co. 5, della L. 220/2016 sono intervenuti il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 15 della L. 220/2016 e il D.I. 15 marzo 2018 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della medesima L. 220/2016.

[36]   Per il fondo di parte capitale di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.

[37]   Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14.

[38]   In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla prima Relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014

[39]   L’art. 182-ter del R.D. 267/1942 consente ai debitori, con il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all'art. 160) di transigere le pendenze fiscali proponendo il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, a specifiche condizioni di legge. Il debitore può effettuare tale proposta anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (previsto, per l'imprenditore in crisi, dall'art. 182-bis).

[40] In base all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[41]   Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice erano stati approvati con D.D. 26 maggio 2016.

[42]   Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati erano stati approvati con D.D. 8 maggio 2019.

[43]   La relazione illustrativa all’A.S. 1925 faceva presente che gli incarichi erano scaduti il 30 giugno 2020.

[44]   Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati sono stati approvati con D.D. 7 ottobre 2020, n. 1830.

[45]    Destinazione derivante della L. 1184/1935, come modificata dal d.lgs.lgt. 56/1946, provvedimenti poi abrogati dal D.L. 200/2008 (L. 9/2009).

[46]    L’art. 47 del d.lgs. 177/2005 dispone, per quanto qui più interessa, che l'ammontare dei canoni di abbonamento sono determinati annualmente in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3). Dispone, altresì, che è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 4).

[47]    Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto, fra l’altro, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

[48]    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[49]    Per completezza, si ricorda che l'art. 33, co. 2-quinquies, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto, tra l’altro – in modo non del tutto chiaro (al riguardo, si veda il Dossier n. 332/2 vol. I del 7 ottobre 2020) –, che quanto previsto dal co. 2-ter si applica, per quanto non diversamente stabilito, “esclusivamente all’anno accademico 2020/2021”.

[50]    L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, sopprimendo, contestualmente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[51]    Le risorse sono allocate sul cap. 1750 dello stato di previsione del MUR.

[52]    Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005, mentre quelle relative al 2018 sono state ripartite con DM 395 del 16 maggio 2018, DM 647 del 15 ottobre 2018 e DM 870 del 28 dicembre 2018.

[53]    In particolare, l’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha disposto – modificando in modo non testuale quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – che gli enti locali, ad eccezione di quelli per i quali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, sono tenuti ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. A tal fine, ha incrementato di € 4 mln le risorse per il 2019 al fine di utilizzare le risorse aggiuntive a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario nel periodo considerato.

[54]    Il DM 2 aprile 2019 ha previsto la seguente assegnazione:

 

2019

2020 e ss.

Istituti superiori di studi musicali non statali

€ 23.000.000

€ 48.000.000

Accademie di belle arti non statali

€ 5.500.000

€ 7.000.000

TOTALE

€ 28.500.000

€ 55.000.000

 

[55]    Come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999.

[56]    L’art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, ha disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

[57]    Per completezza, si ricorda che tali disposizioni hanno superato quanto previsto dall’art. 6 del regolamento emanato con DPR 143/2019, che aveva stabilito che, per le medesime esigenze, potevano essere conferiti incarichi di insegnamento, per un impegno annuale non superiore al 70% dell’impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, mediante stipula di contratti d’opera (art. 2222 c.c.). In particolare, si trattava, alternativamente, di:

-     conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni con esperti di riconosciuta qualificazione artistica e professionale;

-     espletamento di procedure disciplinate con regolamento dell’Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa di candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

[58]   L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali:

a)    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)    l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)    devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

[59]    Inizialmente era partecipata al 30% dall'allora MIBAC e al 70% da Italia Lavoro s.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro s.p.a. al MIBAC.

[60]    Qui la pagina dedicata sul sito del MIBACT.

[61]    I suddetti requisiti sono:

a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; 

b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

[62]    La previsione appare finalizzata a consentire spostamenti fra province o fra posizioni.

[63]    Il 5 febbraio 2020, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.

[64]    La domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

[65]    La relazione illustrativa al D.L. 18/2020 (A.S. 1766) evidenziava che "nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici per ragioni storiche, in quanto si trattava di scuole prive di laboratori informatici. L’evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. L’assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell’organizzazione della didattica a distanza".

[66]    Si tratta di un aspetto sul quale il Dossier del Servizio Studi n. 295/6 vol. III del 9 luglio 2020 aveva richiamato l’attenzione.

[67]    Gli oneri gravano sugli stanziamenti di cui ai cap. n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327.

[68]    Come risulta dallo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2020/2021, la dotazione organica del medesimo personale nell’a.s. 2011/2012 era pari a 207.123 unità.

[69]    Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016. In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. allegati al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l’organico dell’autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall’organico di fatto.

A tal fine, l’art. 1, co. 366 e 373-374, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.

In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019. Al riguardo, si vedano, in particolare, il D.I. 124/2018 (consistenza organica a.a.s. 2017/2018 e 2018/2019) il D.I. 1047/2019 (consistenza organica a.s. 2019/2020) e il D.I. 113/2020 (consistenza organica a.s. 2020/2021).

[70]    Con nota 16041 del 29 marzo 2018 il MIUR aveva dunque reso noto che per la scuola dell’infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all’organico di fatto dell’a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado”.

[71]    I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[72]    Il Fondo è allocato sul cap. 1270 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione.

[73]    In particolare, il DM ha ripartito il 40% delle risorse sulla popolazione 0-6 anni, il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell’infanzia statale.

[74]    In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln tra le regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 26,13%, e in proporzione all’incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale (qui la tabella di riparto 2018).

[75]    In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017, € 30 mln tra le regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 24%, e in proporzione all’incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale, e € 10 mln in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 3 anni (per il riparto 2019 si v. la tabella A allegata al DM).

[76]    In particolare, il DM ha ripartito € 249 mln secondo la distribuzione di cui al DM 1160/2019 ed € 15 mln al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell’ISTAT.

[77]   Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

[78]   Le uniche modifiche si rilevano per il programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, con il cambiamento della denominazione dell’azione 22.8.8 in “Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica“(in luogo di “Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica“) tesa a sottolineare l’importanza dell’indirizzo del Ministero in materia di valutazione dell’istruzione scolastica.

[79]   Il programma, oltre all’azione delle spese di personale, include l’azione 23.4.2 “Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca“ che acquisisce parte delle risorse dall’azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, parte dall’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati“ e parte dall’azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d’onore“;

[80]   Il programma, oltre all’azione delle spese di personale, include tre azioni: l’azione 23.5.2 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale“ (ex azione 17.22.5 di uguale denominazione), l’azione 23.5.3 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi“ (ex azione 17.22.6 di uguale denominazione) e l’azione 23.5.4 “Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore“ (ex azione 23.1.5 di uguale denominazione).

[81]   In particolare, il programma 23.1 perde l’azione 23.1.5 “Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore” che si sposta nel nuovo programma 23.5 mantenendo la propria denominazione; inoltre parte delle risorse dell’azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d’onore” confluiscono nel nuovo programma 23.4 nell’azione 23.4.2.

[82]   Il programma 23.2 cede parte delle risorse dell’azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica” al nuovo programma 23.4 nell’azione 23.4.2 “Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca” (si tratta delle spese di funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

[83]   In particolare, oltre all’azione per le spese di personale:

- nell’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati” confluiscono per intero le risorse dell’azione 17.22.7 “Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico” (ora soppressa);

- l’azione 17.22.5 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale” e l’azione 17.22.6 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi” sono soppresse confluendo nel nuovo programma 23.5.

[84]   Il programma 32.2 Indirizzo politico comprende ora anche l’azione 32.2.5 “Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, introdotta nel 2020 per l’attuazione del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e finalizzata alla gestione di un apposito Fondo per le straordinarie esigenze connesse all’emergenza da COVID-19.

[85]   Come evidenzia l’Appendice “La struttura per missione e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.), per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel 2021 vi è una ricollocazione di risorse tra programmi nell’ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. In particolare, il programma 21.16 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane acquisisce le risorse per il funzionamento dell’Antenna della Cultura (intervento connesso ad un progetto europeo di cooperazione culturale) che nel 2020 erano collocate nel programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale. Quest’ultimo programma acquisisce, invece, nel 2021 le risorse per l'attuazione degli interventi del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" che prima erano collocate nel programma 21.15 Tutela del patrimonio culturale. Si evidenzia, infine, l’istituzione della nuova azione 21.14.6 “Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19” avvenuta nel corso del 2020 in attuazione delle disposizioni dell’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) che ha previsto due specifici fondi, uno per la spesa di parte corrente e uno per quella di conto capitale, per assegnare risorse agli operatori dei settori spettacolo, cinema e audiovisivo tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

[86]   Per completezza, si ricorda che, a decorrere dal bilancio relativo all’a.f. 2019, il cap. 6657 – destinato al sostegno e alla valorizzazione dei carnevali storici – non risulta formalmente iscritto tra i capitoli afferenti a FUS, benché le manifestazioni carnevalesche siano state incluse tra quelle finanziate dal citato Fondo a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 329, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ha previsto conseguentemente le necessarie modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS. Le modifiche sono state apportate con DM 245 del 17 maggio 2018.

A seguito di contatti informali con il MIBACT si è appreso che ciò è dovuto ad esigenze contabili.

Per il 2021, le risorse allocate sul cap. 6657 ammontano a € 1 mln.

[87]   In corrispondenza del cap. 7457, la tabella 7 riporta anche un incremento di € 6,5 mln rispetto al BLV, derivante da interventi di I sez., attribuibile alle disposizioni recate dall’art. 95, relative al completamento del progetto “Mantova Hub”, oggetto di stralcio.