Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale 25 novembre 2021 |
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Premessa|Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
PremessaIl nuovo testo della proposta di legge – che si compone di 4 articoli, e che è stato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base nella seduta del 10 novembre 2021 e modificato nella seduta del 17 novembre 2021 – prevede l'avvio, a partire dall'a.s. 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi delle scuole di ogni ordine e grado. Prevede, inoltre, la medesima sperimentazione nazionale nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). In tali casi, tuttavia, non è previsto un termine di avvio. La letteratura internazionale utilizza una terminologia variegata per riferirsi all'insieme delle competenze non cognitive. A titolo di esempio, si ricorda che, secondo il prof. Ben Williamson, della Facoltà di Scienze sociali dell'Università di Stirling, nel Regno Unito, con il termine "social-emotional learnig" (SEL) – in cui possono essere ricomprense soft skills, non cognitive skills, life skills – si indica quella gamma di qualità personali, spesso descritte come dimensioni non accademiche e non cognitive dell'apprendimento, che comprende categorie come auto-controllo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, carattere e tutto ciò che deriva dalla fusione ‘psico economica' della psicologia positiva con l'economia comportamentale" (B. Williamson, Moduling student emotions through computational psycology: affective learning technologies and algoritmic governance, in Educational Media International, vol. 54, n. 4, 2017, pag. 273). A sua volta, nel 1993, il Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva definito le Life Skills come quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall'OMS è costituito da 10 competenze: Consapevolezza di sé; Gestione delle emozioni; Gestione dello stress; Comunicazione efficace; Relazioni efficaci; Empatia; Pensiero Creativo; Pensiero critico; Prendere decisioni; Risolvere problemi ("Life skills education for childrend and adolescents in schools", 1993). Dal canto suo, l'OCSE, nelle conclusioni del documento del 2015 Skills for Social Progress. The power of social and emotional skills ha evidenziato che, per aiutare le persone ad affrontare le sfide del mondo moderno, i responsabili politici devono pensare in modo più ampio e considerare una vasta gamma di capacità, dove le abilità sociali ed emotive sono importanti quanto le abilità cognitive. Sull'argomento, si veda anche qui e qui |
ContenutoSviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici
L'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'a.s. 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. In argomento, si ricorda, in particolare, che la Raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2020 invitava l'Italia ad adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, per quanto qui interessa, di migliorare le competenze, comprese quelle digitali. Più nello specifico, il Considerando n. 19 evidenziava che il conseguimento delle competenze di base varia notevolmente tra le regioni e il tasso di abbandono scolastico è ben al di sopra della media dell'Unione (nel 2019, 13,5% contro 10,3%), in particolare per gli studenti che non sono nati nell'Unione (33%). In risposta a ciò, il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021 ha previsto la destinazione di € 1.500 mln, a titolo di sovvenzioni, all'investimento "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico" (Investimento M4C1-I.1.4), e la destinazione di € 1.100 mln, a titolo di sovvenzioni, all'investimento " Nuove competenze e nuovi linguaggi" (M4C1-I.3.1).Formazione degli insegnanti per lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici
L'articolo 2 prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione (MI) predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'a.s. 2022/2023. Come sottolineato nel parere della I Commissione, si valuti l'opportunità di indicare con quale tipologia di atto sarà adottato il Piano straordinario. Lo stesso articolo 2 prevede che la formazione in questione è organizzata dal MI con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa ( INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione. Le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola sono state definite, da ultimo, con direttiva ministeriale n. 170/2016. Qui l'elenco dei soggetti accreditati per l'a.s. 2021/2022.Infine, l'articolo 2 dispone che, allo scopo, si provvede, a decorrere dal 2022, nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015. Tale previsione lascerebbe intendere che il Piano straordinario di azioni formative sarà rivolto solo ai docenti delle scuole statali.
L'art. 1, co. 124 e 125, della
L. 107/2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (DPR 80/2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro (ora) dell'istruzione. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione è stata autorizzata la spesa di
€ 40 mln annui dal 2016.
Successivamente, l'art. 6, co. 1, della L. 92/2019 ha previsto che, nell'ambito delle risorse previste dall'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, una quota parte pari a € 4 mln annui a decorrere dal 2020 è destinata alla formazione sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica (introdotto dalla medesima legge). Ancora dopo, l'art. 1, co. 256, della L. 160/2019 ha incrementato di € 12 mln per il 2020 e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando € 11 mln per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica e € 1 mln annui nel triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi. Da ultimo, l'art. 5, co. 2- ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha ridotto di € 5 mln per il 2020 l'autorizzazione di spesa recata dal citato art. 1, co. 256, della L. 160/2019, al fine di coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole (statali) di ogni ordine e grado.Sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici
L'articolo 3, commi 1-6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'a.s. 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'a.s. 2024/2025 compreso). In particolare, dispone che la stessa è finalizzata:
Al riguardo, si ricorda che a livello internazionale, per dispersione scolastica esplicita si intende la quota dei giovani fra 18 e 24 anni con al massimo il titolo di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica di durata non superiore a 2 anni e non più in formazione. La dispersione scolastica implicita riguarda, invece, gli studenti che terminano il percorso di studio, ma senza raggiungere i traguardi previsti. Sull'argomento, si veda qui.In particolare, i percorsi in questione devono essere improntati alle migliori pratiche, anche derivanti da "progetti di scuola-lavoro" o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 784-787, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 – in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere. In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di: - 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore); - 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore); - 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore). Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre 2019.
Si valuti, dunque, l'opportunità di un adeguamento del testo.
La sperimentazione è svolta ai sensi dell'art. 11 del DPR 275/1999. L'art. 11 del DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59" dispone che il Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione, anche su proposta, fra gli altri, del Consiglio (ora) superiore della pubblica istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce, altresì, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. Su tale base normativa, ad esempio, con DM 30 luglio 2021, n. 237 è stata autorizzata, a partire dall'a.s. 2021/2022, per un triennio a partire dalla classe prima, la sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori" da parte di determinate istituzioni scolastiche. I criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione devono essere definiti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. In particolare, il decreto deve definire i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, singolarmente o in rete, le modalità della partecipazione, le procedure di valutazione dei progetti. Al riguardo, si stabilisce sin d'ora che il MI si avvale, per la valutazione dei progetti, della collaborazione di INDIRE e INVALSI. La partecipazione delle scuole alla sperimentazione è autorizzata con decreti dei direttori degli Uffici scolastici regionali, a seguito della positiva valutazione dei progetti presentati. Per l'attuazione della sperimentazione, le scuole utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Al riguardo, come sottolineato nel parere della I Commissione, si valuti l'opportunità di esplicitare se la sperimentazione riguarda anche le scuole paritarie. Per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione è costituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato tecnico scientifico, del quale fanno parte rappresentanti di INDIRE e INVALSI, nonché rappresentanti dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e dei docenti per ogni ordine e grado di scuola. Ai componenti del Comitato non è dovuta nessuna indennità, o compenso, o gettone di presenza, o altra utilità comunque denominata. Adempimenti successivi alla sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici L' articolo 1, comma 2, dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Le Linee guida individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
L'articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
Si valuti l'opportunità di chiarire il raccordo, anche temporale, fra la relazione al Parlamento e l'adozione delle Linee guida, per evitare incertezze in sede applicativa.
Sperimentazione nazionale nei percorsi dei CPIA e nei percorsi IeFP L' articolo 4 dispone, anzitutto, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei CPIA, nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'art. 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici. In base all'art. 2 del DPR 263/2012, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale. Qui la pagina sul sito del MI dedicata ai CPIA.
Prevede, inoltre, che i
criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi
IeFP devono essere stabiliti con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro
8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni.
Al riguardo, si ricorda che per il sistema di istruzione e formazione professionale – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la
competenza legislativa esclusiva è delle
regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, si sensi del
d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di
percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un
titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di
percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un
titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
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Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa VII Commissione ha avviato l'esame del testo il 27 ottobre 2020. Il 14 luglio 2021 ha deliberato la costituzione di un comitato ristretto, che ha elaborato un nuovo testo, adottato come testo base dalla stessa Commissione il 10 novembre 2021. Il nuovo testo è poi stato modificato il 17 novembre 2021 ed inviato alle Commissione competenti in sede consultiva. Il 25 novembre 2021 è stato conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come modificato il 17 novembre 2021. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaIl 25 novembre 2021 la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Nella stessa giornata, la XII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. La V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. La XI Commissione non si è espressa. |