Ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del MIBACT 3 giugno 2020 |
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Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni| |
Presupposti normativi(a cura del Servizio Studi) L'art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. In particolare, il co. 2, rinviando alla tabella 1 l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, ha disposto che gli importi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi "corrispondentemente rideterminate" le relative autorizzazioni di spesa.
Disposizioni analoghe erano già state previste dalla L. 549/1995 (art. 1, co. 40-43). Il fatto che, dopo tale intervento, fossero state approvate varie disposizioni recanti finanziamenti a specifici enti, ha indotto il Legislatore ad intervenire nel 2001 per accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti all'interno di un'unica UPB. A seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpati in attuazione della L.549/1995 sono divenuti una delle voci dello schema di riparto ora trasmesso alle Camere ai sensi dell'art.32 della L. 448/2001. In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) il capitolo 3670.
In tale capitolo, fino all'esercizio finanziario 2007 sono confluiti, in base alla tab. 1 della L. 448/2001, anche i contributi ordinari e straordinari di cui agli artt. 1 e 7-8 della
L. 534/1996, da assegnare alle istituzioni culturali individuate,
a domanda, rispettivamente, ogni tre anni e ogni anno. Successivamente, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, co. 396) ha previsto la costituzione di un apposito capitolo di bilancio relativo ai contributi
ex L. 534/1996, divenuto il capitolo 3671, poi soppresso dalla L. 160/2020. Quest'ultima ha previsto, nello stato di previsione del MIBACT, il cap.
2571.
Il suddetto capitolo 3670 è stato soppresso dalla L. 160/2019 (l. di bilancio 2020) che ha istituito, nello stato di previsione del MIBACT, due nuovi capitoli: - il capitolo 2570, relativo alle somme da erogare a enti, istituti, fondazioni ed altri organismi; - il capitolo 3673, relativo ai contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale. Si segnala inoltre che il D.P.C.M. 169/2019, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIBACT, ha trasferito le competenze relative agli istituti culturali dalla Direzione generale biblioteche alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.
In particolare, in base al
D.M. 28 gennaio 2020 n.21, le competenze in materia di istituti culturali sono esercitate dal Servizio II della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali; tuttavia, come risulta da informazioni rese per le vie brevi, poiché la predetta Direzione generale educazione sta completando la propria struttura dirigenziale di seconda fascia, l'atto in esame è stato seguito dalla Direzione generale biblioteche, al fine di non interrompere l'azione amministrativa.
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Contenuto(a cura del Servizio Studi) Lo schema di decreto interministeriale reca il riparto dello stanziamento iscritto nel cap.2570 della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, da erogare agli enti culturali individuati dalla tab. 1 della L. 448/2001 relativamente all'anno finanziario 2020. Lo schema si compone di 4 articoli e reca i seguenti allegati:
Tali decreti completano la ripartizione dei contributi per biblioteche non statali non di pertinenza regionale, con riferimento all'importo totale disponibile nel 2019;
L'importo da ripartire per il 2020
Preliminarmente si ricorda che, a seguito della riforma operata dalla L. 163/2016 relativamente alla legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), lo stanziamento assegnato al cap. 2570 è ora determinato direttamente dalla seconda sezione della legge di bilancio. L'art. 1, co.368, della L. 160/2019 ha incrementato di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla L. 549/1995 afferenti al MIBACT. In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, la somma di 3,5 milioni di euro è stata così ripartita tra i due citati capitoli di nuova istituzione: - le risorse sul cap. 2570, per il 2020, sono pari a 17.807.391 euro; - le risorse sul cap. 3673, per il 2020, sono pari a 750.000 euro. Le risorse del cap. 3673, relative ai contributi alle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale, riguardano anche una delle voci del riparto in esame riferito al cap.2570. Pertanto, nello schema di decreto in esame è stata individuata la somma da accantonare sul cap. 2570 in favore delle suddette biblioteche non statali per essere poi complessivamente attribuita, in sede di assestamento del bilancio 2020, al cap. 3673, unitamente allo stanziamento già disposto su tale capitolo dalla L. 160/2019.
Le risorse del cap. 3673 verranno quindi ripartite con decreto del direttore generale a conclusione del relativo processo di valutazione, secondo le circolari nn. 138/2002 e 5/2009.
Oggetto del riparto in esame è pertanto la somma di 17.807.391 euro riferita al cap. 2570, che risulta in aumento di 2.744.400 euro rispetto allo stanziamento del 2019, pari a 15.062.991 euro. Sommando anche l'importo del cap. 3673 l'importo totale è di 18.557.391 euro, con un incremento percentuale di circa il 23,2% rispetto al contributo 2019. I criteri per la ripartizione 2019
La relazione illustrativa evidenzia che il procedimento di ripartizione è vincolato dalla sedimentazione delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive a cui, negli anni, anche dopo la razionalizzazione della materia operata con la L. 549/1995 e con la L. 448/2001, sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti dalle riduzioni o dagli aumenti delle risorse. Gli importi dei contributi vengono infatti rideterminati ogni anno in proporzione al contributo precedente, sulla base dello stanziamento assegnato al capitolo. La ripartizione per il 2020 vede quindi un aumento proporzionale di tutte le voci già ripartite per l'anno 2019, tenendo conto dell'incremento complessivo determinato dalla L. 160/2019.
In sede di esame parlamentare, le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di costruzione della tab. 1 della L. 448/2001. Da ultimo, nelle premesse al
parere favorevole reso il 26 febbraio 2019 dalla 7
a Commissione del Senato sul riparto relativo al 2019 (Atto del Governo n. 70), è stato è stata reiterata al Governo la richiesta di rivedere quanto prima i criteri e le modalità di costruzione della citata tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Sul medesimo Atto n. 70, la VII Commissione della Camera ha espresso un
parere favorevole il 27 febbraio 2019.
I soggetti tra i quali è operata la ripartizione
L'art. 1 dello schema reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire per l'anno 2020, pari, come già detto, a 17.807.391 euro, distinto in due quote, pari a 12.247.146 euro e a 5.560.245 euro, di cui agli artt. 2 e 3, che corrispondono a due gruppi.
L'art. 2 reca la sottoripartizione tra singoli destinatari (o gruppi di destinatari) della quota parte, pari a 12.247.146 euro, assegnata a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi già inseriti nella tabella allegata alla L. 549/1995 e ora costituenti la prima voce della tabella allegata alla L. 448/2001. Il gruppo di contributi di cui all'art. 2 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione, e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali.
I tre finanziamenti da attribuire con bando includono contributi per:
Con riguardo al gruppo delle cinque importanti istituzioni culturali, si tratta dei contributi per:
Al riguardo si ricorda che il contributo al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), confluito, a decorrere dal 2002, nell'attuale cap. 2570, è finalizzato ad onorare gli obblighi di cui all'art. 2 dell'Accordo Italia-UNESCO per disciplinare l'istituzione del Centro, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 e ratificato dall'Italia con
L. 723/1960.
L'art. 3 reca la ripartizione della ulteriore quota parte, pari a 5.560.245 euro destinata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata alla L. 448/2001. Si tratta di contributi a dodici istituzioni culturali e di un finanziamento – quello destinato agli archivi privati di notevole interesse storico – da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione.
Si ricorda che l'art. 1, co. 26-
ter, del
D.L. 95/2012 (L. 135/2012) aveva disposto la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (destinati, fra gli altri, ai sensi dell'art. 35, co. 2, del
d.lgs. 42/2004, agli archivi storici, costituiti - in base all'art. 30, co. 4 - dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate), a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione, e fino al 31 dicembre 2015. In seguito, l'art. 1, co. 314, della
L. 205/2017 ha stabilito che dal 1°gennaio 2019 i contributi previsti dell'art. 35 del d.lgs. 42/2004 sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro nel 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. Sempre a decorrere dal 1°gennaio 2019, l'art. 1, co. 26-
ter, del D.L. 95/2012 è abrogato.
Le dodici istituzioni culturali sono le seguenti:
L'art. 4 specifica che l'importo destinato al funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionali verrà rimodulato, a decorrere dall'esercizio 2020, dal cap. 2571 al cap. 3673, in attuazione dell'art. 1, co. 368, della L. 160/2019.
La relazione illustrativa evidenzia che la mancanza di indicazioni dei destinatari per alcune voci deriva dal fatto che la loro individuazione è conseguente a procedure concorsuali appena iniziate. In allegato allo schema di decreto sono riportati i piani relativi all'esercizio finanziario 2019, da cui possono essere desunti i beneficiari del 2019 relativamente alle voci messe a bando, Si tratta:
La ripartizione disposta dagli artt. 2 e 3 dello schema di decreto è riportata nella Tabella n. 1 che segue, a raffronto con gli importi relativi agli anni 2015 (D.I. 23 giugno 2015), 2016 (D.I. 3 maggio 2016), 2017 (D.I. 4 agosto 2017), 2018 (D.I. 11 maggio 2018) e 2019 (D.I. 24 maggio 2019). Nella Tabella n. 2 si riportano invece gli enti inclusi nella tab. 1 della L.448/2001 con i relativi importi originari e le leggi di autorizzazione di spesa.
TABELLA N. 1 RAFFRONTO CONTRIBUTI ANNI 2015-2020 (dati arrotondati in migliaia di euro)
[1] La somma individuata si considera accantonata in vista della sua attribuzione, in fase di assestamento del bilancio 2020, al cap. 3673 dotato di 750.000 euro. L'importo complessivo per tale contributo ammonta pertanto a 941.489 euro.
TABELLA N. 2
ENTI INCLUSI NELLA TAB. 1 DELLA L. 448/2001, CON I RELATIVI IMPORTI ORIGINARI E LE LEGGI DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA
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Osservazioni(a cura del Servizio Studi) Si valuti l'opportunità di integrare le premesse dello schema di decreto con il riferimento al D.L. 104/2019 (L. 132/2019), istitutivo del Ministero per i beni e e attività culturali e per il turismo, e con l'indicazione completa del D.M. 28 dicembre 2018, n. 580. |