Interventi in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi 4 novembre 2020 |
PremessaLe proposte di legge intervengono in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in un'ottica di ulteriore liberalizzazione del settore. In tal senso, sono altresì ridefinite, in particolare, le competenze della Società italiana autori ed editori (SIAE). Inoltre, in una delle due proposte, si prevede l'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori, alla quale, fra l'altro, vengono assegnate le funzioni attualmente svolte, con riferimento alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Preliminarmente si evidenzia che nel presente dossier i contenuti delle proposte di legge saranno esposti per argomento, soffermandosi sulle previsioni principali. Per ulteriori dettagli, si rinvia ai testi a fronte allegati. |
Cenni al quadro normativoI diritti d'autore e i diritti connessi
La L. 633/1941 regola la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, in particolare, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera). In particolare, essa reca disposizioni a tutela dei diritti d'autore (artt. 1-71-decies) e dei diritti connessi (artt. 72-102), ossia di quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (v. infra).
Più nello specifico, l'autore ha, fra gli altri, il diritto esclusivo di:
Tale diritto ha per oggetto la moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione;
Tale diritto ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'art. 13;
Tale diritto ha per oggetto, esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, drammatica, cinematografica, nonché di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale;
Tale diritto ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'UE, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extra UE;
Tale diritto ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto;
Il diritto di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
Il diritto di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere.
I diritti esclusivi sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri (art. 19).
Tra i diritti connessi più importanti vi sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive. In particolare, salvi i diritti spettanti all'autore, e per la durata e alle condizioni stabilite:
Il regolamento di esecuzione della L. 633/1941 è stato emanato con R.D. 1369/1942.
I soggetti che gestiscono l'attività di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi: l'evoluzione liberalizzatrice
Il testo originario dell'art. 180 della L. 633/1941 aveva riservato in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione dei diritti d'autore che, in ogni caso, non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti. In particolare, in base allo stesso art. 180, l'attività di intermediazione dei diritti d'autore è esercitata per effettuare:
In base a quanto disposto dallo stesso art. 180 – che prevede anche che in ogni caso una quota parte deve essere riservata all'autore – i limiti e le modalità della ripartizione sono stati determinati con l'art. 59 del regolamento emanato con R.D. 1369/1942.
A sua volta, l'art. 4 della L. 93/1992 aveva affidato all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori (diritti connessi), nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. Successivamente, l'art. 39, co. 2, del D.L. 1/2012 (L. 27/2012) ha liberalizzato l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi.
E', poi, intervenuta la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, che ha inteso armonizzare le normative nazionali che disciplinavano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti indicati, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi. In particolare, essa ha disposto che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro (art. 5).
Il recepimento della direttiva 2014/26/UE è stato attuato in Italia con il d.lgs. 35/2017. In particolare, l'art. 4 del d.lgs. aveva disposto che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente (v. infra) di loro scelta la gestione dei loro diritti indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ferma rimanendo, però, relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, l'esclusiva riservata alla SIAE dall'art. 180 della L. 633/1941.
Al riguardo, la
relazione illustrativa allo schema di d.lgs. (Atto del Governo n. 366) chiariva che l'
esclusiva valeva in Italia, mentre rimaneva ferma la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo.
A seguito dell'intervento del d.lgs. 35/2017, si è avviata una interlocuzione con le istituzioni dell'UE circa il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE.
Al riguardo, si veda la
risposta del rappresentante del Governo del 28 settembre 2017 all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera n.
5-12302.
Nel prosieguo, è dunque intervenuto l'art. 19 del D.L. 148/2017 (L. 172/2017) che, novellando anche l'art. 180 della L. 633/1941, ha esteso a tutti gli organismi di gestione collettiva (ma non anche alle entità di gestione indipendenti) stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore – affiancandosi alla SIAE - subordinatamente alla verifica del rispetto dei requisiti da parte AGCOM (v. infra).
Successivamente, il 21 dicembre 2017 era stato accolto dal Governo, nell'Assemblea della Camera, in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018, l'ordine del giorno n. 9/4768-AR/78, sull'assunzione di iniziative normative volte a consentire l'attività di gestione dei diritti d'autore anche alle entità di gestione indipendente. Qui la nota della Presidenza del Consiglio del 30 marzo 2018 (della quale è stato dato annuncio nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'Assemblea della Camera del 9 aprile 2018), con la quale è stata confermata la disponibilità del Dipartimento per l'informazione e l'editoria a recepire eventuali future indicazioni in merito a iniziative normative da adottare che consentano l'attività di gestione dei diritti d'autore anche da parte di entità di gestione indipendenti.
Occorre, infine, ricordare che nella Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Anno 2017) (Doc. XLV n. 1), trasmessa alla Presidenza della Camera l'11 aprile 2018, si evidenziava, con riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 19 del D.L. 148/2017 (L. 172/2017), «che la modifica volta ad attribuire, oltre alla SIAE, anche agli "altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35" la riserva esclusiva sull'attività di intermediazione sui diritti d'autore non è sufficiente a garantire un completo processo di liberalizzazione del settore, in quanto limita la prestazione di questa tipologia di servizi a un'unica categoria di soggetti, vale a dire agli organismi di gestione collettiva, ponendosi in contrasto con la più volte auspicata piena apertura alla concorrenza dell'attività di intermediazione del diritto d'autore. Secondo l'Autorità, si dovrebbe consentire l'ingresso sul mercato italiano a operatori diversi dagli organismi di gestione collettiva, come ad esempio a entità di gestione indipendenti che, oltre a essere espressamente previste dalla Direttiva 2014/26/UE, rappresentano una realtà concreta in numerosi Paesi. La norma pone dunque una evidente disparità di trattamento tra gli operatori intermediari sulla base delle mere caratteristiche organizzative degli stessi».
Per quanto concerne gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, si ricorda, preliminarmente, che, in base all'art. 2 del già citato d.lgs. 35/2017, si intende:
In base all'art. 8, gli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'UE che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del Capo II dello stesso d.lgs. (v. infra). Tale requisito non si applica, in base all'art. 3, co. 2, alle entità di gestione indipendente; d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla SIAE.
In applicazione dello stesso art. 8, le modalità per accertare il possesso dei requisiti sono state definite con
Regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al d.lgs. 35/2017, approvato dall'AGCOM con delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017.
Infine, ai sensi dell'art. 40, co. 3, del medesimo d.lgs. 35/2017, l'AGCOM pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei medesimi requisiti, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso degli stessi.
Qui l'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti in possesso dei requisiti di cui all'
art. 8 del d.lgs. 35/2017, aggiornato al 3 giugno 2019.
Nell'elenco delle imprese che svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è inserito anche il
Nuovo IMAIE, istituito con l'
art. 7 del
D.L. 64/2010 (
L. 100/2010), dopo la liquidazione dell'IMAIE, dichiarato
estinto con
decreto del Prefetto di Roma n. 33961/606/2009 del 30 aprile 2009 per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito, a seguito delle particolari criticità emerse con riferimento alla gestione dell'Istituto evidenziate, in particolare, dalla relazione del collegio dei revisori dell'ente datata 17 settembre 2008 ed allegata al decreto di estinzione.
La SIAE
La natura giuridica della SIAE e il regime applicabile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti, da ultimo, con L. 2/2008. In primo luogo, la Società è stata qualificata "ente pubblico economico a base associativa". Per le funzioni della SIAE, la L. 2/2008 ha rinviato a quanto indicato nella L. 633/1941, disponendo, al contempo, che la stessa società esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e che può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati. La SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria. La vigilanza sulla SIAE è esercitata dal MIBACT, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Lo
Statuto della SIAE è stato approvato, da ultimo, con
DPCM 16 marzo 2018.
Il
Regolamento generale della SIAE è stato approvato con delibera commissariale del 21 febbraio 2013 e modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio di gestione del 9 marzo 2020.
In materia, si ricorda che, nel corso della XVI legislatura, la
VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera ha approfondito, dapprima in sede di audizioni informali, alcune questioni inerenti alla gestione della SIAE. Successivamente, il 15 febbraio 2012 ha deliberato lo svolgimento di un'
indagine conoscitiva sull'applicazione della
L. 2/2008, con particolare riferimento ad attività, gestione e
governance della medesima Società (che, in quel frangente, era in stato di commissariamento, disposto con
DPR 9 marzo 2011).
Qui il
documento conclusivo approvato dalla Commissione il 26 luglio 2012.
A sua volta, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (
AGCM), con
delibera del 25 settembre 2018, ha riscontrato che la SIAE aveva posto in essere, almeno dal 1° gennaio 2012, un
abuso di posizione dominante contrario all'art. 102 TFUE, riconducibile a un'unica e complessa strategia escludente dei concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d'autore e del servizio di tutela dal plagio e consistente nell'imposizione di vincoli nell'offerta di servizi diversi nella gestione dei diritti d'autore, di vincoli nell'offerta di servizi di gestione dei diritti d'autore e il servizio di tutela dal plagio, di vincoli nella gestione dei diritti di autori non iscritti alla SIAE nonché di ostacoli ai concorrenti nel rilascio di licenze ad emittenti TV e nella gestione di repertori di aventi diritto stranieri. Aveva conseguentemente invitato la SIAE a porre immediatamente fine ai riscontrati comportamenti distorsivi della concorrenza e ad astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, disponendo che la Società doveva dare comunicazione all'AGCM delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto richiesto, trasmettendo specifica relazione scritta. Infine, aveva disposto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria simbolica.
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ContenutoSoggetti autorizzati all'attività di intermediazione dei diritti d'autore
Sia l'A.C. 1305, sia l'A.C. 1735, estendono anche alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei diritti d'autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza (A.C. 1305, art. 1, co. 1, lett. n), nn. 1 e 3); A.C. 1735, art. 1, co. 1, lett. b)).
Nel quadro della liberalizzazione, l'A.C. 1735 dispone, in particolare, che:
- è stipulato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; - può essere limitato a una o più delle categorie di diritti di cui al d.lgs. 35/2017; - ripartisce fra la stessa SIAE e i soggetti che conferiscono il mandato le provvigioni dovute dagli aventi diritto, in modo che le stesse non siano duplicate. Nel caso di mancato accordo, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della parte più diligente, dall'AGCOM, che tiene conto degli standard internazionali, ove applicabili, nonché in ogni caso, di alcune categorie di diritti. Si tratta di: - diritto di pubblica esecuzione e diritto di comunicazione al pubblico effettuata con qualsiasi mezzo; - diritto di registrazione, di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; - diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualsiasi supporto riproduttore di suoni, voci, immagini; - diritti di sfruttamento che in futuro possano derivare dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione.
Sui diritti citati, si veda il par. Cenni al quadro normativo.
A tali fini, inserisce l'art. 180-ter nella L. 633/1941 (art. 3, co. 1, lett. d)).
Requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore
Quanto ai requisiti dei soggetti che intendono svolgere l'attività di intermediazione dei diritti d'autore, l'A.C. 1735 fa innanzitutto salve le disposizioni di cui al d.lgs. 35/2017, disponendo, in particolare, che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello stesso. A tal fine, introduce un nono comma nell'art. 180 della L. 633/1941 (art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso nono comma, lett. g)).
Oltre a quanto già ricordato, l'art. 4 del
d.lgs. 35/2017 sancisce il principio secondo cui gli
organismi di gestione collettiva agiscono nell'
interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei lori diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.
L'organismo di gestione collettiva scelto è obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. Prima di assumere la gestione, l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente devono fornire ai titolari dei diritti le
informazioni specificamente indicate, fra le quali quelle relative alle spese di gestione.
I titolari dei diritti hanno il
diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso tra 4 e 6 mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione.
Inoltre, entrambe le proposte di legge elencano gli ulteriori obblighi – in alcuni casi, coincidenti o comunque raffrontabili, in altri, diversi – cui sono tenuti gli intermediari. Tuttavia, mentre l'A.C. 1735 riferisce, di norma, tali requisiti sia agli organismi di gestione collettiva, sia alle entità di gestione indipendente - anche superando alcune differenze previste fra le due categorie di soggetti dal d.lgs. 35/2017 - l'A.C. 1305 li riferisce unicamente alle entità di gestione indipendente.
Preliminarmente, si valuti l'opportunità di operare novellando il d.lgs. 35/2017, al fine di superare un quadro normativo estremamente frammentato.
In particolare, si tratta, di:
In base all'art. 26 del
d.lgs. 35/2017, gli
organismi di gestione collettiva – e, in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs., anche le
entità di gestione indipendente – rendono pubblici, tra l'altro, mantenendoli aggiornati sul proprio sito internet:
statuto;
condizioni di adesione e condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; contratti standard per la concessione di licenze e tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; politica generale relativa alle spese di gestione; politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili; procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili;
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il
d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti, sotto forma di obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria, quando specifici reati siano commessi da soggetti appartenenti allo stesso ente e nel suo interesse. In particolare, l'art. 6 ha disciplinato un modello aziendale volto ad evitare, o quantomeno a ridurre, la possibilità che siano commessi reati da parte dei vertici dell'ente o di coloro che sono ad essi sottoposti, idoneo così a sollevare l'ente dalla propria responsabilità amministrativa. Nello specifico, ha stabilito che, nel caso del rapporto di rappresentanza, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di delitti ed in particolare se viene provato che:
- sono stati adottati ed applicati prima della commissione del reato
efficaci modelli di organizzazione e di gestione, idonei a impedire la commissione dei reati;
- è stato
istituito
all'interno dell'ente, allo scopo di garantire la massima efficienza dei modelli organizzativi,
un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione;
- i soggetti collocati in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi;
- non si sono verificate omissioni o negligenze nell'operato dell'organo di controllo.
Inoltre, indica i caratteri che devono possedere i modelli organizzativi dell'ente per poterlo esonerare da responsabilità. In proposito, in primo luogo
tali modelli di organizzazione e di gestione della società dovranno tener conto della natura e delle caratteristiche dell'ente, delle sue dimensioni e delle peculiarità dell'attività svolta ed in ogni caso, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
A sua volta, la
L. 179/2017, tesa a
tutelare i lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, integrando l'
art. 6 del d.lgs. 231/2001, ha ulteriormente specificato che i modelli organizzativi dell'ente devono altresì contemplare:
- specifici canali che consentano a coloro che dirigono l'ente, o che vi lavorano, di poter presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I canali di segnalazione devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- canali alternativi di segnalazione, anche informatici, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee (sorrette da relative sanzioni disciplinari) per tutelare l'identità del segnalante e mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- il divieto (sorretto da relative sanzioni disciplinari) di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante.
Infine, lo stesso
art. 6 del d.lgs. 231/2001 ha previsto, a sostegno degli enti e soprattutto delle piccole imprese, che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di
codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, da comunicare preventivamente al Ministero della giustizia, affinché questo possa validarne l'idoneità a prevenire i reati; inoltre, negli enti più piccoli, il legislatore consente che le funzioni di vigilanza sui modelli e di loro aggiornamento sono attribuite allo stesso organo dirigenziale, senza bisogno di creare un organismo autonomo. Nelle società di capitali, tale funzione può essere assolta invece dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.
Si ricorda, infine, che l'organizzazione degli
organismi di gestione collettiva è disciplinata dagli artt. da 9 a 13 del
d.lgs. 35/2017. In particolare, in base all'art. 9, gli
organi degli organismi di gestione collettiva sono: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile. Con particolare riguardo all'organo di sorveglianza – che, ai sensi dell'art. 11, è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio costanti delle attività dei soggetti titolari degli organismi di gestione collettiva, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, in particolare, sull'attuazione delle politiche generali –, si dispone che, fermo restando quanto previsto dal
d.lgs. 231/2001, lo stesso è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
Tali disposizioni
non si applicano – in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs. – alle
entità di gestione indipendente;
Si tratta esattamente di quanto già previsto – esclusivamente, però, per gli organismi di gestione collettiva e non anche, in virtù dell'art. 3, co. 2, delle entità di gestione indipendente - dall'art. 22, co. 4, del
d.lgs. 35/2017, che precisa anche che l'organismo di gestione collettiva informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe;
Si valuti l'opportunità di un chiarimento;
In base all'art. 17 del
d.lgs. 35/2017, gli
organismi di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre 9 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari. Se il termine per la distribuzione non può essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilità degli organismi di gestione collettiva.
Tali disposizioni
non si applicano – in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs. – alle
entità di gestione indipendente;
In base all'art. 13 del
d.lgs. 35/2017, il controllo contabile degli
organismi di gestione collettiva è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del
codice civile e delle altre leggi applicabili.
Tali disposizioni
non si applicano – in virtù dell'art. 3, co. 2, del medesimo d.lgs. – alle
entità di gestione indipendente;
Relativamente alla verifica dei requisiti previsti, l'A.C. 1735 stabilisce che la stessa spetta all'AGCOM, che deve pubblicare nel proprio sito internet, con efficacia di pubblicità legale, l'elenco costantemente aggiornato dei soggetti che ne risultano in possesso. A tal fine, introduce un decimo comma nell'art. 180 della L. 633/1941 (art. 3, co. 1, lett. c), n. 5, capoverso decimo comma). Si tratta, come si è visto, di quanto già prevede l'art. 40, co. 3, del d.lgs. 35/2017, che, tuttavia, non fa riferimento all'efficacia di pubblicità legale. Anche per tale aspetto, si valuti, pertanto, l'opportunità di novellare il d.lgs. 35/2017. Dispone, inoltre, che tali disposizioni si applicano anche con riguardo agli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 5, co. 1, secondo periodo).
A sua volta, l'A.C. 1305, da un lato, sopprime il citato art. 40, co. 3, del d.lgs. 35/2017 (art. 4, co. 1, lett. b)); dall'altro, stabilisce che la già citata AGAE (v. infra) cura la tenuta e la pubblicazione nel proprio sito internet del registro degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro e ogni altra comunicazione di pertinenza. L'iscrizione nel registro è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (art. 3, co 1, lett. b), capoverso co. 1-bis, lett. g)).
Ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore
Relativamente alla ripartizione dei proventi, l'A.C. 1305 elimina il riferimento specifico al regolamento, cui la norma vigente demanda, come si è visto, la definizione dei limiti e delle modalità di riparto. A tal fine, sopprime, infatti, il secondo periodo del quinto comma dell'art. 180 della L. 633/1941. Non è specificato, tuttavia, con quale atto si dovrà provvedere (art. 1, co. 1, lett. n), n. 4). Si valuti l'opportunità di un chiarimento.
L'A.C. 1735, invece, dispone che i proventi non distribuibili sono utilizzati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 35/2017, nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio. A tal fine, novella l'art. 180 della L. 633/1941, introducendovi un ottavo comma (art. 3, co. 1, lett. c), n. 5).
L'art. 19 del
d.lgs. 35/2017 dispone che gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono considerati
non distribuibili trascorsi
3 anni dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure per l'
identificazione e la localizzazione
dei titolari. Gli importi non distribuibili sono
utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale dei membri o dell'assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare gli importi nel termine di
prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.
Con riferimento all'ipotesi in cui i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo alla percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ma i titolari di tali diritti, per qualsiasi motivo, non provvedono alla percezione di tali proventi, le proposte di legge recano previsioni diverse.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'
art. 180, sesto comma, della
L. 633/1941 dispone che quando i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di
cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alla SIAE il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.
Il settimo comma prevede che tali proventi riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (poi soppressa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
In particolare, l'A.C. 1305 estende l'applicazione della disciplina anche ai cittadini italiani che non abbiano il domicilio o la residenza nella Repubblica. Inoltre, stabilisce che, trascorso un anno dalla loro esigibilità, il potere di esercitare i diritti per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa è conferito agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente cui il titolare ha conferito la gestione dei propri diritti (e non più esclusivamente alla SIAE) e che tali proventi, detratte le spese di riscossione, sono versati agli aventi diritto entro il termine di 3 mesi dalla riscossione. A tal fine, novella l'art. 180, sesto e settimo comma, della L. 633/1941 (art. 1, co. 1, lett. n), nn. 5) e 6).
L'A.C. 1735, invece, prevede solo che, trascorsi 3 anni dalla riscossione operata dalla SIAE senza che gli aventi diritto abbiano reclamato tali proventi, gli stessi sono considerati non distribuibili ai sensi del già citato art. 19 del d.lgs. 35/2017. A tal fine, novella l'art. 180, settimo comma, della L. 633/1941 (art. 3, co. 1, lett. c), n. 4). In tal caso, tuttavia – a differenza di quanto lo stesso A.C. dispone nell'ottavo comma dell'art. 180 della L. 633/1941 – non si prevede esplicitamente che tali proventi sono utilizzati anche per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio. Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento.
Ridefinizione della natura e delle competenze della SIAE
L'A.C. 1305 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Società italiana autori ed editori (SIAE) cessa di essere un ente pubblico economico e può trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze. Conseguentemente, dispone che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto un arbitrato volto alla ricognizione della provenienza del patrimonio immobiliare della SIAE. Ciò è finalizzato a disporre, con successivo decreto degli stessi Ministri, la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà dell'ente suddetto che all'esito dell'arbitrato saranno individuati quali di proprietà dello Stato, ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale, che viene direttamente trasferito al MIBACT.
Qui informazioni sul patrimonio immobiliare SIAE.
I proventi delle vendite confluiscono in un apposito fondo istituito con un terzo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività ad essa connesse, nonché alla realizzazione di iniziative volte alla tutela e al sostegno del patrimonio creativo non remunerativo. A tali fini, si introduce nell'art. 1 della L. 2/2008 i nuovi commi 4-octies e 4-novies (art. 3, co. 1, lett. f)).
Inoltre, entrambe le proposte di legge ridefiniscono le competenze della stessa SIAE, attribuendo ad altri soggetti alcuni compiti in materia di tutela dei diritti d'autore.
L'A.C. 1735 evidenzia, in particolare, che il riordino delle competenze è operato al fine di prevenire abusi di posizione dominante e potenziali comportamenti lesivi della concorrenza (art. 1, co. 1, lett. a)). Più nello specifico, entrambe le proposte di legge:
Inoltre, entrambe le proposte di legge intervengono, ma con previsioni differenti, in materia di competenze relative ai compensi dovuti agli autori ed agli editori per la riproduzione per uso personale delle opere dell'ingegno pubblicate o delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'
art. 68, quarto comma, della
L. 633/1941 dispone che i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un
compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
uso personale. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
A sua volta, il quinto comma dispone che le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente (nei limiti – tranne che per le opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato – stabiliti dal co. 3, ossia, il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali) con corresponsione di un
compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche.
A sua volta, l'
art. 181-ter dispone che i compensi di cui al quarto e al quinto comma dell'art. 68 sono
riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla SIAE. In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con
DPCM, sentite le parti interessate e il comitato consultivo permanente per il diritto di autore (di cui all'art. 190). La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con DPCM, sentito il medesimo comitato consultivo permanente, in base ad apposite convenzioni.
In particolare, l'A.C. 1305 – novellando l'art. 181-ter della L. 633/1941 – dispone che i compensi dovuti sono riscossi dagli enti di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente sulla base di apposite convenzioni (e non più dalla SIAE). Conseguentemente, sostituisce il riferimento alla SIAE con quello agli enti di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, per le restanti previsioni dell'art. 181-ter citato (art. 1, co. 1, lett. r). Ancora – novellando l'art. 68, quarto comma, terzo periodo, della L. 633/1941 – elimina la possibilità di derogare (tramite accordo tra SIAE e associazioni delle categorie interessate) alla disposizione che stabilisce la misura minima del compenso dovuto agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno dai responsabili dei centri copia per le riproduzioni per uso personale delle stesse opere dell'ingegno (art. 1, co. 1, lett. d). Nello stesso ambito, invece, l'A.C. 1735 – sempre novellando l'art. 181-ter della L. 633/1941 – dispone che la misura e le modalità di pagamento dei suddetti compensi, in mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, sono determinate con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (anziché con DPCM) e che la ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con decreto dello stesso Ministro (anziché con DPCM), sempre sentito il comitato consultivo per il diritto d'autore e sempre in base ad apposite convenzioni (art. 2, co. 1, lett. l)).
Inoltre, entrambe le proposte di legge intervengono – con previsioni differenti – sul disposto dell'art. 180, terzo comma, della L. 633/1941, in base al quale l'attività della SIAE nei paesi stranieri in cui essa ha una rappresentanza organizzata si esercita secondo le norme stabilite dal regolamento. In particolare, l'A.C. 1735 sopprime tale disposizione (art. 3, co. 1, lett. c), n. 2). L'A.C. 1305, invece, sostituisce il riferimento alla SIAE con quello agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, senza tuttavia modificare conseguentemente il riferimento alla "rappresentanza organizzata" (evidentemente, della SIAE) (art. 1, co. 1, lett. n), n. 2). E' opportuno, dunque, un chiarimento. Infine, le due proposte di legge intervengono su ulteriori, differenti, ambiti. In particolare, l'A.C. 1735:
L'
art. 73 della L. 633/1941 dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 3, co. 2, del
DPCM 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.
A sua volta, l'art. 73-
bis prevede – per quanto non già ricordato – che gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso
anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è
effettuata senza scopo di lucro;
In particolare, l'
art. 2, co. 132, del
D.L. 262/2006 (
L. 286/2006) dispone che il Fondo citato è ripartito tra gli aventi diritto dalla SIAE, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni di categoria interessate, e che per tale attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del medesimo Ministro, a valere sulle risorse del Fondo.
A seguito di tale previsione, dunque, si intenderebbe che il Fondo sarà ripartito dallo stesso MIBACT. Si valuti, comunque, l'opportunità di una esplicitazione al riguardo.
A sua volta, l'A.C. 1305:
Si valuti l'opportunità di adeguare conseguentemente la parte della disposizione citata in cui si fa riferimento solo alla SIAE. Dispone, inoltre, che i singoli enti provvedono, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, ad accordarsi o a stipulare un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati (art. 1, co. 1, lett. g))).
L'
art. 115 della L. 633/1941 stabilisce che, dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il periodo indicato, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata.
In base all'art. 116, l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi o a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla SIAE, con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della società medesima.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore;
In base all'
art. 144 della L. 633/1941, gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un
compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore (ossia, di ogni vendita comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte).
A sua volta, l'art. 152 stabilisce che, fermo restando che tale compenso è a carico del venditore, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla SIAE, è a carico dei soggetti che effettuano la vendita. In ogni caso, i soggetti intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto;
Ulteriori compiti attribuiti attualmente alla SIAE sono inoltre attribuiti dall'A.C. 1305 all'AGAE (v. infra). Abolizione del contrassegno SIAE
Sia l'A.C. 1305 (art. 1, co. 1, lett. q)) che l'A.C. 1735 (art. 2, co. 1, lett. i)), abrogano l'art. 181-bis della L. 633/1941, che prevede l'apposizione del contrassegno della SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla stessa legge, destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Al riguardo, si ricorda, più nel dettaglio, che – in virtù dell'
art. 181 della L. 633/1941, che stabilisce che la SIAE può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti – il citato art. 181-
bis, introdotto dall'
art. 10, co. 1, della L. 248/2000, prevede che la
SIAE appone un
contrassegno (c.d. bollino SIAE) su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni
supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di
opere o di parti di opere tra quelle protette dalla stessa legge, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno è apposto sui supporti ai soli fini della
tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. L'
apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. La definizione di tempi, caratteristiche e collocazione del contrassegno è stata demandata ad un DPCM.
E', pertanto, dapprima intervenuto il
DPCM 338/2001, poi modificato dal
DPCM 296/2002.
Successivamente, con
sentenza 8 novembre 2007 (causa C-20/05), la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea – richiamando la
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (come modificata dalla
Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – ha fatto presente che le disposizioni sopra citate, in quanto sussumibili nella categoria delle "regole tecniche", non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati, in quanto non era intervenuta la
preventiva notificazione alla Commissione.
In seguito, è stato dunque emanato il
DPCM 31/2009, previamente
notificato alla Commissione europea (procedimento di notifica n. 2008/0162/I, avviato, allo stato di progetto, in data 23 aprile 2008: cfr.
Comunicato del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicato nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2009), che ha abrogato il DPCM 338/2001 e ha introdotto una
nuova disciplina dei termini e delle modalità di
richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno.
In particolare, l'
art. 1, co. 2, del
DPCM 31/2009 ha stabilito che sono
legittimamente circolanti, ai sensi dell'art. 181-
bis della
L. 633/1941, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della
L. 248/2000, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima
L. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al
DPCM 338/2001, come modificato dal
DPCM 296/2002.
Per completezza, si ricorda, che, in materia, l'art. 2, co. 4, lett.
f), n. 5, della
L. 175/2017 aveva inserito fra i criteri direttivi per l'adozione di decreti legislativi riferiti al settore delle attività musicali, il
progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE, per quanto concerne la registrazione di opere musicali. La delega, tuttavia, non è stata esercitata nei termini previsti.
Conseguentemente, entrambe le proposte di legge modificano l'art. 171-bis, co. 1, l'art. 171-ter, co. 1, lett. d), e l'art. 171-sexies, co. 2, della L. 633/1941, eliminando dagli stessi il riferimento al contrassegno SIAE (A.C. 1305, art. 1, co. 1, lett. da i) a m); A.C. 1735, art. 2, co. 1, lett. f), n. 1, e lett. g) e h)). Inoltre, solo l'A.C. 1735 modifica, opportunamente, anche il co. 2 del già citato art. 171-bis (art. 2, co. 1, lett. f), n. 2)) e abroga l'art. 171-septies della L. 633/1941 (art. 2, co. 1, lett. i)). Autorità per la garanzia degli autori e degli editori
1. Istituzione e funzioni dell'AGAE
Come già accennato, l'A.C. 1305 prevede l'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) (art. 3, co. 1, lett. a)), cui attribuisce, oltre ad alcune funzioni attualmente spettanti alla SIAE, anche competenze in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi che attualmente fanno capo all'AGCOM. A tal fine, novella la L. 2/2008 e il d.lgs. 35/2017.
In particolare, dispone che l'AGAE opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate dalla L. 633/1941 (come novellata dalla stessa proposta di legge). A tal fine, si sostituisce il co. 1 dell'art. 1 della L. 2/2008 che, a legislazione vigente, si riferisce alla SIAE (art. 3, co. 1, lett. a)). Si intenderebbe, dunque – come precisa anche la relazione illustrativa –, che si tratta di una autorità amministrativa indipendente. Al contempo, tuttavia, lo stesso A.C. 1305 prevede che l'AGAE è vigilata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, per le materie di sua specifica competenza, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine, novella l'art. 1, co. 3, della L. 2/2008, che attualmente riferisce tale disciplina alla SIAE (art. 3, co. 1, lett. d)). Al riguardo, si valuti opportunità di approfondire la previsione della vigilanza ministeriale su una autorità amministrativa indipendente.
Con riguardo alle funzioni attribuite all'AGAE, la pdl prevede, anzitutto, che ogni riferimento all'AGCOM presente nel d.lgs. 35/2017 è sostituito con il riferimento all'AGAE (art. 4, co. 1, lett. a)).
Inoltre, introducendo il co. 1-bis nel medesimo art. 1 della L. 2/2008 (art. 3, co. 1, lett. b)), l'A.C. 1305 dispone che l'AGAE (oltre a quanto già detto):
Al riguardo, si ricorda che l'
art. 40, co. 1, del d.lgs. 35/2017 dispone che l'AGCOM – in base alle modifiche proposte, l'AGAE – vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.
Si valuti, dunque, l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto dispone l'art. 40, co. 1, del d.lgs. 35/2017;
In argomento, si ricorda che l'AGCOM – in base alle modifiche ora proposte, l'AGAE – applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
art. 41 del d.lgs. 35/2017, nei casi previsti da medesimo decreto.
Anche in tal caso, si valuti l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto dispone l'art. 41 del d.lgs. 35/2017;
La banca dati – che è pubblica, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali – consente, attraverso appositi sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa dei dati raccolti e degli utilizzi delle opere nel territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti (capoverso co. 1-bis, lett. h));
Tali attribuzioni sono identiche a quelle – già richiamate – affidate alla SIAE dall'
art. 1, co. 1, secondo periodo, della L. 2/2008;
L'art. 2 della
L. 287/1990 vieta le
intese restrittive della libertà di concorrenza, ovvero le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. In base all'
art. 4, l'AGCM può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.
A sua volta, l'art. 3 vieta l'
abuso da parte di una o più imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
L'art. 6 vieta le
operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, ovvero le autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze;
Tali attribuzioni sono raffrontabili con quelle – già richiamate – affidate alla SIAE dall'
art. 1, co. 1, terzo periodo, della L. 2/2008, che però fa riferimento solo all'intesa con il MIBACT.
Inoltre, introducendo il co. 1-ter nel più volte citato art. 1 della L. 2/2008, l'A.C. 1305 stabilisce che è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati, nel settore della gestione dei diritti d'autore. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle sue competenze (art. 3, co. 1, lett. b)). Ulteriori competenze dell'AGAE sono individuate anche dall'art. 1 dell'A.C. 1305, che interviene novellando la L. 633/1941. In particolare:
L'art. 71-
septies della
L. 633/1941 stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (c.d.
compenso per "copia privata"). Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. I predetti soggetti devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. La misura del compenso è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sottoposto ad aggiornamento triennale, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.
In base all'art. 71-octies, il compenso per copia privata per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il 50% per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50% per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Anche il compenso per copia privata per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30% agli autori e per il restante 70% in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il 50% al (ora) nuovo IMAIE, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. Il 10% di tutti i compensi incassati per copia privata, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SIAE, è destinato dalla stessa società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad attività per favorire la creatività dei giovani autori.
- supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; - garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; - accerta che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente agiscano in conformità con le disposizioni della stessa L. 633/1941 e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'UE; - può esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno. A tali fini, sostituisce l'art. 181, primo comma, della L. 633/1941 (art. 1, co. 1, lett. p)).
Si ricorda che il
primo comma dell'art. 181 della L. 633/1941 dispone che, oltre alle funzioni attribuite alla SIAE dalla stessa legge o da altre disposizioni, la medesima Società può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto;
Inoltre, novellando il co. 2 del medesimo art. 182-bis, lo stesso A.C. 1305 dispone che, sempre ai medesimi fini, l'AGAE "si coordina, a norma del comma 1" con l'AGCOM. Tale previsione, tuttavia, non appare in linea con quanto disposto dal richiamato co. 1, come novellato (art. 1, co. 1, lett. s), n. 2). Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento al riguardo.
L'art. 182-
bis, co. 1, della
L. 633/1941 dispone che all'AGCOM e alla SIAE è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lett. a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
d-
bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-
septies;
d-
ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.
In base al co. 2, a tal fine, la SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina con l'AGCOM.
Infine, il co. 3, primo periodo, dispone che, per lo svolgimento di tali compiti, l'AGCOM può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.
2. Composizione e organizzazione dell'AGAE
L'A.C. 1305 prevede, anzitutto, che lo statuto dell'AGAE, che ne definisce i poteri, le modalità di funzionamento e l'organizzazione, è approvato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, sostituisce il co. 4 dell'art. 1 della L. 2/2008 (art. 3, co. 1, lett. e)). Anche in tal caso, si valuti l'opportunità di approfondire la previsione di parere parlamentare sullo statuto di un'autorità amministrativa indipendente.
In base al co. 4 citato, lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con DPCM, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso co. 4 prevede anche che il presidente è nominato con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
Alla composizione e all'organizzazione dell'AGAE sono dedicati i nuovi commi da 4-bis a 4-septies della L. 2/2008, introdotti dall'art. 3, co. 2, lett. f), dell'A.C. 1305.
In particolare, quanto alla composizione dell'AGAE, si prevede che l'Autorità è un organo collegiale composto da 5 membri, compreso il presidente, che durano in carica 5 anni e il cui mandato non è rinnovabile. Le candidature per la carica di componente dell'AGAE sono presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un bando di concorso predisposto dalla stessa Autorità, di cui è data tempestiva notizia nel sito della stessa. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae. Gli stessi curriculum vitae, nonché gli "elaborati" sono pubblicati dall'AGAE nel proprio sito (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-bis).
Nel merito, si osserva innanzitutto che non è perspicuo il riferimento agli "elaborati". Inoltre, anche con riguardo a disposizioni che saranno illustrate nel prosieguo, si evidenzia che non è indicato a chi competono, in prima applicazione, ovvero prima della costituzione dell'AGAE, attribuzioni spettanti, a regime, alla medesima Autorità. Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.
Per quanto concerne l'inconferibilità della carica di componente dell'AGAE, si dispone, innanzitutto, che non possono essere candidati i soggetti che nei 7 anni precedenti la nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-ter):
Si valuti l'opportunità di prevedere, anche in quest'ultimo caso, la possibilità di superare la preclusione con la riabilitazione del condannato.
Si ricorda che, in base all'
art. 178 c.p., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; i presupposti per accedere alla riabilitazione sono elencati dall'
art. 179 c.p.
Inoltre, si stabilisce che, a pena di decadenza, la carica di componente dell'AGAE è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza, ovvero con "l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore" (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-septies).
Al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si valuti l'opportunità di definire più puntualmente l'incompatibilità con "l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto" nelle imprese in questione, considerato che dal concretizzarsi di tale situazione deriva la decadenza dalla carica.
Per quanto concerne la scelta dei componenti dell'AGAE, si dispone che 3 componenti devono essere in possesso di competenze economico-giuridiche; gli altri 2 componenti devono essere in possesso di competenze tecnico-scientifiche. Tutti i componenti sono scelti fra coloro che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati, operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore relativo ai prodotti editoriali (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-quater).
Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica sul proprio sito l'elenco dei candidati che soddisfano le due tipologie di requisiti previsti e procede al relativo sorteggio (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-quinques).
Senza indugio, procede, dunque a comunicare i nominativi dei soggetti sorteggiati alle due Camere, per il deferimento alle Commissioni competenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricola.
Al riguardo, si ricorda che, alla Camera dei deputati, con la pronuncia del 26 giugno 2013, la Giunta per il regolamento ha stabilito che "In via sperimentale ed in attesa di eventuali modifiche regolamentari in materia di audizioni da parte delle Commissioni e di pubblicità dei lavori, preso atto di specifiche richieste avanzate in materia da alcuni Presidenti di Commissione, è consentito alle Commissioni di dar corso, nell'ambito della procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare su nomine governative, all'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati".
Per quanto riguarda il Senato, la possibilità di audizione di persone designate per nomine pubbliche è stata espressamente sancita all'interno del regolamento, con le modifiche apportatevi il 20 dicembre 2017. In particolare, l'articolo 47 (concernente l'acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni) è stato integrato con un comma 1-bis ai sensi del quale: "In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento".
Ove almeno due terzi dei componenti di ciascuna Commissione esprima parere contrario, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo, nella medesima area di competenza: in questo caso, è prevista – testualmente, questa volta, in termini prescrittivi, e non di possibilità – un'audizione da parte delle Commissioni parlamentari. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni "dall'inizio della procedura", il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nomina con proprio decreto i candidati estratti, anche in mancanza del parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire che cosa si intenda con la locuzione "dall'inizio della procedura". Il Presidente dell'AGAE è eletto dai componenti della medesima Autorità al proprio interno (art. 3, co. 1, lett. f), capoverso co. 4-sexies).
Infine, si dispone che ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico. A tal fine, si sostituisce il co. 2 dell'art. 1 della L. 2/2008 (art. 3, co. 1, lett. c)).
Il
co. 2 dell'art. 1 della L. 2/2008 dispone che l'
attività della
SIAE è disciplinata dalle
norme di diritto privato e che tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla
giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
Si intenderebbe che tale previsione, riferendosi ai ruoli, riguardi il personale dell'AGAE. Si valuti, in ogni caso, l'opportunità di un chiarimento.
Clausola di invarianza finanziaria
L'A.C. 1735 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni dello Stato e l'AGCOM esercitano le funzioni loro attribuite dalla stessa legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 4). L'A.C. 1305 non dispone al riguardo.
Entrata in vigore e disposizioni finali
L'A.C. 1735 stabilisce le disposizioni introdotte entrano in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale (art. 5, co. 1, primo periodo). L'A.C. 1305 non reca disciplina al riguardo. Pertanto, in base all'art. 10 delle preleggi, le sue disposizioni entrano in vigore nel quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale.
L'A.C. 1735 prevede, altresì, che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche al regolamento di cui al R.D. 1369/1942, attuativo della L. 633/1941, e che, entro 3 mesi dalla stessa data, la SIAE provvede a modificare conseguentemente il proprio statuto (art. 5, co. 2 e 3). L'A.C. 1305 non reca disposizioni analoghe. |
Relazioni allegate o richiesteLe proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario poiché si modificano norme primarie. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl diritto d'autore non è menzionato nell'art. 117 della Costituzione. Per alcuni profili, vengono in rilievo, tuttavia, le materie "Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "ordinamento civile", entrambe affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. g) ed l), della Costituzione. Per altri aspetti, viene in rilievo anche la materia "tutela della concorrenza", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliIn base all'art. 9 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. A sua volta, l'art. 21, primo comma, dispone che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E, in base all'art. 33, primo comma, l'arte e la scienza sono libere. Sotto l'aspetto patrimoniale, il diritto d'autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'art. 35, primo comma. |
Formulazione del testoNell'A.C. 1305: - all'art. 2, co. 1, lett. g), è necessario sostituire le parole "nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere" con le parole "nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere"; - all'art. 3, co. 1, lett. b), capoverso co. 1-bis, lett. c), occorre sostituire il riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il riferimento al Ministero dell'istruzione.
Si ricorda, infatti, che il
D.L. 1/2020 (
L. 12/2020) ha previsto l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Nell'A.C. 1735, all'art. 3, co. 1, lett. d), capoverso Art. 180-ter, co. 2, lett. c), il secondo e il terzo periodo devono costituire un comma a sé, in quanto riguardano il mandato nel suo complesso.
In entrambe le proposte di legge, ovunque ricorra, occorre fare riferimento al Ministro – o al Ministero – per i beni e per le attività culturali e per il turismo (e non al Ministro – o al Ministero – per i beni e le attività culturali).
Si ricorda, infatti, che il
D.L. 86/2018 (
L. 96/2018) ha riattribuito le competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali.
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