Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore 14 giugno 2022 |
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PremessaIl 25 maggio il Senato – a conclusione del procedimento in sede redigente – ha approvato con 175 voti favorevoli e 7 contrari, il disegno di legge n. 2333-A, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Il testo presenta consistenti modifiche rispetto a quello licenziato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021, che recava "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". In vista della seconda lettura, si dà conto di tali modifiche nel presente Dossier. A uno sguardo di sintesi, il progetto di legge in esame, che nella sua nuova struttura si compone di 16 articoli, introduce la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario: il DPCM del 25 gennaio 2008(1). L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente progetto di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Ad oggi tale segmento comprende 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti (di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese) (2) . Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro. Infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE(3) si evince che l'80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma e, fra questi, il 91 per cento ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi. Occorre inoltre ricordare come la riforma degli ITS figuri fra gli impegni previsti nel PNRR.
In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), che si pone i seguenti obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese, da perseguire replicando il "modello Emilia Romagna" in cui collaborano scuole, università e imprese. Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (che raggiungerebbe pertanto circa 38.000 unità entro il 2026). Le risorse sono dirette ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In particolare, l'obiettivo specifico è conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS almeno del 100%. Si intende perseguire tale finalità puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. Infine, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il documento evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.
Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il progetto di legge presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare: i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); ii) a nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; iii) alla suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli: quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale (peraltro attivabili sono a determinate condizioni); iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM; v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali; vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, che prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese; vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro; viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione; x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, sulla base di criteri in parte definiti nel provvedimento in esame, secondo una logica di programmazione triennale; xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale); xii) al potenziamento degli istituti al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini. |
ContenutoCapo I - PRINCÌPI Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca i Princìpi cui si conformano le nuove disposizioni. Articolo 1 L'articolo 1, modificato dal Senato, dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e disciplina i requisiti di accesso ad esso. In base al comma 1, costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Rispetto al provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura: - la finalità della legge è, come detto, l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e non più la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore; - muta la denominazione degli "ITS Academy", che nel testo licenziato in prima lettura corrispondeva alle Accademie per l'istruzione tecnica (e non tecnologica) superiore; - è venuto meno l'esplicito collegamento tra la finalità della legge e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si anticipa in questa sede che l'art. 14, comma 7, del provvedimento in esame dispone che resti ferma la disciplina del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999. La disciplina del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore è contenuta principalmente nelle "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori", di cui al DPCM 25 gennaio 2008. A seguito della eventuale approvazione del progetto di legge in esame, risulterebbe superato il Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, che reca disciplina degli Istituti tecnici superiori (ITS), i quali (come detto), con la denominazione di ITS Academy, andrebbero a costituire il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Si rileva, inoltre, che la disciplina del sistema IFTS ha costituito, sotto diversi profili un termine di paragone per la disciplina degli ITS Academy che si intende introdurre, sebbene rilevanti novità distinguano il nuovo sistema di istruzione tecnologica dal vigente sistema di istruzione e formazione tecnica. Tra le novità, si ricordano: l'introduzione di un sistema di accreditamento inziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; la previsione di definizione di nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; la strutturazione dei percorsi degli ITS Academy in due livelli; la definizione di una governance degli ITS Academy, che presenta differenze rispetto a quella degli attuali ITS; l'introduzione di un sistema di raccordo degli ITS Academy con le università e con le istituzioni AFAM; l'istituzione di un Comitato nazionale ITS Academy. Per quanto non specificato dal testo in esame, nell'eventuale nuovo assetto parrebbero non essere presenti impedimenti a che gli ITS Academy possano continuare a partecipare ai poli tecnico-professionali istituiti in attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007.
Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: i) un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ii) ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore. Nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera, si disponeva (peraltro all'articolo 5, comma 6) che potessero accedere ai richiamati percorsi, previa selezione pubblica, coloro che fossero in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore.
Si rammenta che
l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 226 del 2005 prevede che i titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale - che siano di durata almeno quadriennale e che rispondano ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del medesimo d.lgs. n. 226 - costituiscano titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
Il successivo comma 6 prevede che i medesimi titoli e qualifiche consentano di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
In merito ai titoli di accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) nella normativa vigente: o l'art. 7, comma 3, del DPCM del 25 gennaio 2008 pone quale requisito di accesso ai percorsi ITS il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; o successivamente, l'art. 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che l'accesso di giovani e adulti ai percorsi realizzati dagli ITS sia consentito, oltre che con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche con il possesso del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), sui quali cfr. la scheda di approfondimento che segue; o l'art. 11, comma 3, del DPR n. 89 del 2010 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) ha specificato che, al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, è rilasciato il titolo di diploma liceale, il quale consente l'accesso (tra l'altro) agli ITS e ai percorsi di IFTS di cui ai capi II e III del DPCM del 25 gennaio 2008.
Capo II - MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY
Il Capo II, costituito dagli articoli da 2 a 9, disciplina la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy. Articolo 2
L'articolo 2, modificato al Senato, definisce la missione degli ITS Academy. Il comma 1 attribuisce agli ITS Academy i seguenti compiti: i) il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Tale missione è finalizzata a sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, nell'ottica del graduale superamento del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie. E' prevista poi l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica; ii) il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, mediante azioni di: orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e informazione delle loro famiglie; aggiornamento e formazione, nel periodo di servizio, dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Il comma 2 prevede che costituisca priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. Con riguardo alla transizione digitale, la disposizione specifica che essa è anche finalizzata all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia. Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla "realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR". Nel complesso, la missione degli ITS Academy definita dal comma 1 dell'articolo in commento conferma - elevandoli a livello di fonte di rango primario - molti dei contenuti già presenti nel DPCM del 25 gennaio 2008 (e, nello specifico, all'articolo 1). In particolare, l'art. 1 - recante gli "Obiettivi" del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore - richiama: lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei; l'obiettivo di rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; gli ulteriori obiettivi di promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie, di sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, nonché di sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. Rispetto ai contenuti già presenti nel DPCM, il tratto innovativo della disposizione in commento è rappresentato dal richiamo ai fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale e all'innovazione; alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; alle infrastrutture per la mobilità sostenibile (comma 2 dell'articolo in esame). Articolo 3 L'articolo 3, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy. Il comma 1, primo periodo, individua la caratterizzazione di ciascun ITS Academy nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, introdotto in Senato, gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il richiamato decreto del Ministro dell'istruzione di individuazione delle aree tecnologiche è adottato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo in esame. L'art. 14, al comma 6, prevede che i decreti di attuazione della presente legge - per quanto non diversamente disposto - siano di natura non regolamentare e siano adottati secondo una determinata procedura che contempla: il parere del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico; l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni; un termine massimo per l'adozione del medesimo, corrispondente a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Rispetto a tale procedura, il comma 1 prevede che il decreto in oggetto: - sia adottato entro 90 giorni (e non 180) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; - sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data della trasmissione dello schema. La ragione del coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nel procedimento di adozione del decreto parrebbe rinvenirsi nel carattere strategico dell'individuazione delle aree tecniche, che richiede ampie valutazioni politiche da affiancare a quelle di carattere più squisitamente tecnico. Il comma 2 demanda al decreto di cui al comma 1 la definizione, in relazione ai percorsi formativi individuati al successivo art. 5: i) delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni, le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni (lett. a)); ii) degli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola (lett. b)); iii) dei diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi (lett. c)).
Si ricorda, al riguardo, che l'art. 4, comma 3, del DPCM 25 gennaio 2008 demanda a un medesimo decreto la determinazione dei diplomi di tecnico superiore conseguiti all'esito di un percorso ITS e dei certificati di specializzazione tecnica superiore conseguiti all'esito di un percorso IFTS, nonché l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi ITS e IFTS e dei relativi
standard delle competenze.
A detta disposizione è stata data attuazione - per la parte relativa alle figure nazionali di riferimento per i percorsi finalizzati a conseguire diplomi di tecnico superiore (ITS) - con
decreto interministeriale n. 8327 del 7 settembre 2011.
Ai sensi di tale decreto, sono state individuate
29 figure nazionali di riferimento afferenti alle 6 aree tecnologiche definite dall'art. 7 del medesimo DPCM (cfr.
infra) e connotate da un profilo culturale e professionale comune (di cui all'allegato 1 al decreto n. 8327 del 7 settembre 2011) e da competenze tecnico-professionali specifiche (definite dagli allegati A, B, C, D, F al medesimo decreto n. 8327).
Con successivo
decreto interministeriale n. 82 del 5 febbraio 2013 sono stati modificati gli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo", le relative figure nazionali di riferimento e gli
standard delle competenze tecnico-professionali.
Si segnala, infine, che, limitatamente ai percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui al capo III del DPCM del 25 gennaio 2008, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del medesimo DPCM, è intervenuto il
decreto interministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013, il cui allegato C reca l'elenco delle specializzazioni IFTS correlato con la corrispondente area professionale e area tecnologica.
Il comma 3 prevede che - nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 - i singoli ITS Academy siano caratterizzati dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. Al riguardo, l'art. 7 del DPCM del 25 gennaio 2008 individua le seguenti 6 aree tecnologiche di riferimento per i percorsi realizzati dagli ITS: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione. Il comma 4 impone di tener conto - nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche nonché (a seguito di un'integrazione inserita in Senato) degli eventuali ambiti in cui esse si articolano (di cui al comma 1) - delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il comma 5 introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica (tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more della sua adozione, tra quelle di cui al comma 3), purché nella medesima Regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree (vale a dire in deroga alla condizione sopra enunciata). Si rileva che il richiamo, senza ulteriori specificazioni, all'articolo 14, comma 6, implica che il decreto ministeriale di deroga al menzionato principio (secondo cui gli ITS Academy non possono fare riferimento a più di un'area tecnologica se nella stessa Regione già operano ITS Academy che fanno riferimento a tali aree) - a differenza, come detto, del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo - è adottato senza il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari ed entro 180 (e non 90) giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. (Regime giuridico degli ITS Academy) L'articolo 4, modificato al Senato, reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS Academy. Quest'ultimo presenta talune analogie ed elementi di novità rispetto alla disciplina vigente, di rango secondario, dettata dal richiamato DPCM del 25 gennaio 2008 (in riferimento alla quale si rinvia alla seguente scheda di approfondimento).
Il comma 1 dispone che gli ITS Academy si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni ITS Academy acquistano la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000 (recante disciplina del procedimento per l'acquisto della personalità giuridica), mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede. Il comma 2 individua lo standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, rispondente alla seguente composizione: i) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lett. a)). Si segnala che nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale; ii) una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lett. b)). Nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione; iii) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lett. c)); iv) un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lett. d)). Rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame. Rispetto alle previsioni del DPCM del 25 gennaio 2008, ai sensi del comma in esame l'ente locale non è più previsto, come necessario, nell'ambito dei soggetti fonatori. Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy, prevedendo che esso rechi: i requisiti di partecipazione - incluse, a seguito di un'integrazione apportata in Senato, le modalità di verifica di essi, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione (di cui al comma 4) - nonché la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base di uno schema definito a livello nazionale con linee guida emanate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6. Come già segnalato in sede di commento dell'articolo 3, comma 1, l'art. 14, al comma 6, prevede che i decreti del Ministro dell'istruzione di attuazione della presente legge - per quanto non diversamente disposto - siano adottati secondo una determinata procedura che contempla: il parere del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico; l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni; un termine massimo per l'adozione del medesimo, corrispondente a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Rispetto alla procedura recata al richiamato articolo 14, comma 6, il comma 3 stabilisce che il decreto in oggetto sia adottato entro 90 giorni (e non 180) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La conformità dello statuto al suddetto schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi del provvedimento in esame. Il comma 4 definisce i requisiti dei soggetti fondatori (di cui al comma 2) che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy. In particolare, è richiesta loro una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli enti e alle agenzie che intendano diventare soggetti fondatori è altresì richiesto di contribuire al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli individuati al comma 2. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy, disponendo che alla sua costituzione contribuiscano tutti i soggetti fondatori, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy risulta così composto: i) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti (lett. a)); ii) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione (lett. b)); iii) dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (lett. c)); iv) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici (lett. d)). Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c). Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. La disposizione stabilisce le condizioni per il riconoscimento del medesimo credito, che presuppone la tracciabilità dell'avvenuta erogazione liberale, e la sua utilizzabilità da parte del contribuente. Nello specifico, il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del medesimo articolo 17. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta introdotto dal comma in esame inoltre non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti di imposta) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (recante disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, il comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Si ricorda che la legge n. 440 del 1997 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione), il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. La dotazione del Fondo, nel corso degli anni, è stata più volte soggetta a rideterminazione.
Il comma 7 individua quali organi minimi necessari delle fondazioni ITS Academy: i) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione (lett. a)); ii) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il presidente (lett. b)); iii) l'assemblea dei partecipanti (lett. c)); iv) il comitato tecnico-scientifico, cui sono attribuiti compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy (lett. d)); v) il revisore dei conti (lett. e)). Nel testo approvato in prima lettura si segnala che: i) il Presidente risultava essere (in ogni caso, e non "di norma") espressione delle imprese fondatrici; ii) fra gli organi necessari era contemplato anche il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione. Rispetto al DPCM 25 gennaio 2008, fra gli organi necessari non sono più previsti il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva ed è inserito, invece, il Consiglio di amministrazione. Il comma 8 prevede che al prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy spetti l'esercizio del controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II ("Delle associazioni e delle fondazioni") del libro I, titolo II ("Delle persone giuridiche"), del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma (sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume), 25 (controllo sull'amministrazione delle fondazioni), 26 (coordinamento dell'attività di più fondazioni e unificazione della loro amministrazione), 27 (estinzione della persona giuridica) e 28 (trasformazione delle fondazioni). Il comma 9 estende ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy (di cui all'articolo 5) l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997 (di attuazione della delega in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici nonché alle agevolazioni fiscali ivi previste, con particolare riguardo a quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Prevede, inoltre, l'applicazione, alle fondazioni ITS Academy, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Il comma 10 dispone che i diplomi di quinto e di sesto livello EQF (quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico (sul quadro europeo delle qualifiche e i livelli richiamati, si veda la scheda di lettura relativa all'art. 5, comma 1). Demanda altresì a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la determinazione della tabella di corrispondenza dei titoli e dei crediti riconoscibili. Il comma 11 consente alle fondazioni ITS Academy di essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla n. 134 del 2012 (gli articoli richiamati recano interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica). Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo in commento. Articolo 5 L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi. Il comma 1, modificato nel corso dell'esame in Senato, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base dei seguenti parametri: i) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800ore di formazione (nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedevano "almeno 1.800/2.000 ore"), corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (lett. a)); ii) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. La disposizione consente di attivare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lett. b)).
Si anticipa che l'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di sesto livello EQF congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 13).
L'introduzione dei percorsi formativi di sesto livello, con la conseguente parificazione ai corsi di laurea triennale, costituisce un'importante novità rispetto alla disciplina recata dal citato DPCM 25 gennaio 2008. Si ricorda infatti che l'art. 7, comma 2, del DPCM prevede, in via ordinaria, percorsi biennali. Nello specifico, stabilisce che, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1.800/2.000 ore, precisando altresì che, per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, senza inquadrare tuttavia tali percorsi nel sesto livello EQF.
La raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) n. 2017/C189/03 del 22 maggio 2017 (che ha abrogato la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) specifica che i livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti (considerando n. 5).
Raccomanda, pertanto, agli Stati membri di usare l'EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell'Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II alla raccomandazione e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III. In considerazione del fatto che i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche sono soggetti a cambiamento nel corso del tempo, raccomanda altresì di rivedere e aggiornare la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III (recante criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF), tenendo in debita considerazione il contesto nazionale.
L'allegato II alla raccomandazione contiene i descrittori che definiscono i livelli dell'EQF.
In particolare, al livello 5 - richiamato alla lett.
a) del comma in esame - corrispondono i seguenti risultati dell'apprendimento: conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze; una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti; saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili, nonché saper esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.
Per quanto concerne il livello 6 - richiamato alla lett.
b) del comma in esame - i risultati dell'apprendimento corrispondono a: conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e princìpi; abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio; saper gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili nonché saper assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
Rispetto al testo licenziato in prima lettura alla Camera, risulta innovativa la richiamata introduzione del principio secondo il quale nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere istituiti solo al ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico, si tratta di percorsi formativi per figure professionali che richiedono, da un lato, un elevato numero di ore di tirocinio, che non può essere assicurato con l'articolazione biennale, e, dall'altro, specifiche esigenze. A tal fine la disposizione demanda l'individuazione delle figure professionali (e dei relativi percorsi formativi) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi di cui alle (sopra richiamate) lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano - previa verifica e valutazione finali ai sensi dell'articolo 6 - rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I relativi modelli sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. Nel corso dell'esame in Senato, è stata modificata la denominazione del diploma conseguito. Nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del "diploma di tecnico superiore". I predetti diplomi sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al medesimo articolo 6, dal Ministero dell'istruzione, che provvede a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali diplomi costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi e, a seguito di una modifica introdotta in Senato, si precisa che sono validi su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 disciplina le caratteristiche comuni dei percorsi formativi degli ITS Academy, le quali costituiscono standard minimi. Nello specifico, tali percorsi: i) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, con la finalità di ottenere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea (lett. a)); ii) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, nell'ottica di consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e - a seguito di una modifica intervenuta in Senato - dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale (lett. b)); iii) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati (lett. c)). Il comma 4 stabilisce criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy: i) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Si tratta di una previsione di carattere innovativo (sia rispetto al testo approvato in prima lettura che rispetto alla disciplina vigente) introdotta in Senato. Quanto agli stage aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame in Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Stage e tirocini possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio (lett. a)); Con specifico riferimento alla finalità da ultimo richiamata, nel disegno di legge vi sono due previsioni dirette a favorirne l'attuazione: o all'articolo 4, comma 6, si stabilisce che le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, cui è riconosciuto il credito di imposta di cui all'articolo 4, devono essere destinate, con priorità, fra l'altro al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio in commento; o all'articolo 11, si dispone che le risorse dell'istituendo Fondo per l'istruzione tecnologica superiore siano destinate con priorità, fra l'altro, le a tali borse di studio (comma 2, lettera d)) e ad esse deve essere destinata una quota del predetto fondo pari almeno al 3% (comma 4); ii) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico. Nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi "possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico". Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi (lett. b)); iii) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche (lett. c)); iv) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo (lett. d)); v) i medesimi percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale (lett. e)); vi) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico ovvero a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso (lett. f)).
In relazione alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo in commento, si ricorda che l'art. 4 del DPCM del 25 gennaio 2008 definisce talune
caratteristiche dei percorsi riferite all'offerta formativa sia degli ITS sia delle strutture IFTS.
L'articolo in esame codifica in fonte di rango primario le suddette caratteristiche (con riferimento ai percorsi ITS
Academy) e ne aggiunge ulteriori.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 del DPCM, i percorsi sono progettati e organizzati in relazione alle esigenze di: assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità; consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; favorire la partecipazione anche degli adulti occupati.
I percorsi rispondono, inoltre, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.
I percorsi ITS e IFTS, ai sensi del medesimo art. 4, devono inoltre conformarsi ai seguenti
standard minimi di organizzazione: a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli
stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero; b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento; c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.
Sono previste misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale.
Infine, la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata a un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli ITS ovvero alla gestione dei percorsi IFTS.
Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera. Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 3 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il comma in esame, modificato in Senato, risulta innovativo rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel quale si prevedeva che tutti i docenti dovessero provenire dal mondo del lavoro ed essere in possesso del requisito di un'esperienza (peraltro quinquennale) nei settori produttivi correlati all'area tecnologica dell'ITS.
Con riguardo al quadro normativo vigente, si rileva che l'art. 4, comma 2, lett.
e), del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che i docenti provengano "per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni".
Il medesimo comma 5, all'ultimo periodo - introdotto in Senato -, contempla l'ipotesi del coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS Academy, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente. Inoltre, il suddetto coinvolgimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Articolo 6
L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina della verifica e valutazione finali nonché della certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Il comma 1 prevede che, ai fini del rilascio dei diplomi specializzazione per le tecnologie applicate e specializzazione superiore per le tecnologie applicate, di cui all'articolo 5, comma 2, i relativi percorsi si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni AFAM e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le prove di verifica finale dei percorsi ITS nonché la costituzione delle commissioni di esame sono attualmente disciplinate dall'art. 1 del
DM n. 713 del 16 settembre 2016 (Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori), il quale - in attuazione dell'art. 1, comma 47, lett. a), della legge n. 107 del 2015 - ha provveduto a "semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali".
Con riguardo alle verifiche finali dei percorsi ITS, l'art. 8, comma 1, del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che esse siano "condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro".
In ordine alla disciplina dei crediti formativi, di cui ai successivi commi 5 e 6, si evidenzia anticipatamente che l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 ha abrogato l'art.1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale demandava a un decreto del Ministro dell'istruzione di natura regolamentare la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, la determinazione di: criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni medesime; indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi in questione. Il comma 3 dispone che alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di esame (di cui al comma 1) si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Prevede altresì che la definizione dei compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sia effettuata in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla tabella ad esso allegata (la quale reca determinazione dei compensi spettanti al presidente e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Il comma 4 disciplina la certificazione dei percorsi formativi degli ITS Academy, da inscrivere nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. La certificazione deve essere fondata su criteri di trasparenza, tali da favorire l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e rendere agevole il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
Si ricorda che l'art. 5, comma 1, del DPCM del 25 gennaio 2008, in relazione alla certificazione dei percorsi ITS e IFTS, prevede che essa sia "determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli".
Il comma 5 fornisce la definizione di «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, prevedendo che esso corrisponda all'insieme di competenze, acquisite all'esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Il riconoscimento del credito formativo acquisito è di competenza dell'istituzione alla quale l'interessato intende accedere, la quale tiene conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
Sia la definizione di credito formativo di cui al comma in esame sia la disciplina del riconoscimento dei crediti, di cui al successivo comma 6, ripropongono quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM del 25 gennaio 2008.
Il comma 6 reca disposizioni relative al riconoscimento dei crediti formativi, prevedendo che detto riconoscimento dispieghi la sua efficacia: i) al momento dell'accesso ai percorsi (lett. a)); ii) all'interno dei percorsi, allo scopo di ridurne la durata e di agevolare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (lett. b)); iii) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni AFAM (nell'ambito della loro autonomia) e di altri sistemi formativi (lett. c)). Il comma 7 autorizza gli ITS Academy a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, vincolandoli, a tal fine, a rendere pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma. Rispetto alla disciplina recata dal DPCM 25 gennaio 2008, la disposizione presenta un carattere innovativo poiché attribuisce agli ITS Academy la funzione da ultimo richiamata, peraltro riconosciuta, a determinate condizioni, anche ad altre istituzioni formative (v. subito infra).
Il decreto legislativo n. 276 del 2003 (di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) include tra i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (art. 6, comma 1, lett.
a)); le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (art. 6, comma 1, lett.
b)).
Articolo 7 L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy. Il comma 1 dispone che: i) a livello nazionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento (cfr. il successivo comma 4); ii) i suddetti requisiti e standard minimi siano recepiti dalle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle Regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. Il richiamato recepimento dei criteri di accreditamento - sebbene non sia esplicitato dalla disposizione in commento - parrebbe estendersi ai presupposti di revoca dell'accreditamento e alle modalità di revoca, ferma restando la facoltà delle regioni, nel rispetto delle loro prerogative, di prevedere criteri aggiuntivi. Il comma 2 demanda la determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità di cui al comma 1 a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contenuti del provvedimento dovranno rispettare quanto previsto al comma 4 del presente articolo (v.infra). Il comma 3 introduce disposizioni relative alla procedura di adozione del decreto di cui al comma 2, prevedendo che lo stesso sia adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Rispetto al testo licenziato in prima lettura, si registrano elementi innovativi nella procedura di approvazione del decreto ministeriale in commento: l'introduzione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il venir meno dei pareri dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. Il comma 4 prevede che la revoca dell'accreditamento rilasciato sulla base delle procedure di cui al comma 1 sia disposta qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva - nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 13 - un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente. La revoca comporta la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al finanziamento del sistema di istruzione tecnologica superiore (di cui al capo III). Il comma 5, introdotto in Senato, dispone che, nella ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Il comma 6, anch'esso introdotto in Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS Academy ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2. Il comma 7 dispone che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 8 L'articolo 8, modificato in Senato, introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il comma 1 prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nell'ambito della loro autonomia, rendano organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, con le finalità sia di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, sia di incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, nell'ottica di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi indirizzati all'innalzamento e alla specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive. Tali percorsi rivolti ai lavoratori possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
L'art. 3 della legge n. 240 del 2010 - nel disciplinare la federazione e fusione di atenei e la razionalizzazione dell'offerta formativa - al comma 2 prevede che la federazione possa avere luogo (altresì) tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli ITS di cui al capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, nonché gli istituti professionali di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 87 del 2010, e gli istituti tecnici di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 88 del 2010, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.
Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di: i) criteri generali e standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti (lett. a)); ii) criteri generali e modalità di passaggio reciproco tra i percorsi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, con parallelo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi (lett. b)); iii) criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi degli ITS Academy, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163 (lett. c)); iv) modalità che assicurino la trasparenza e favoriscano - mediante l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza - il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy (di cui all'art. 3, comma 2) e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'art. 6 (lett. d)). In ordine al riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si evidenzia che le cd. "lauree professionalizzanti", finalizzate all'esercizio delle professioni richiamate, costituiscono - unitamente ai percorsi ITS - la "formazione terziaria professionalizzante". Le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale fanno parte delle c.d. professioni regolamentate, il cui esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, «è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità». Ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate è richiesto il superamento dell'esame di Stato. Sul tema, è intervenuta di recente la richiamata legge n.163 del 2021. Per quanto di particolare interesse in questa sede, l'art. 2 di tale legge ha introdotto una disciplina innovativa relativa alle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Nello specifico, ha disposto che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato. Si ricorda che la richiamata legge ha altresì: i) disposto in materia di lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (art.1); stabilito che le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti, in cui si prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa (articolo 5); introdotto disposizioni ad hoc per coloro che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti (articolo 7). Inoltre ha previsto una procedura con cui è possibile riconoscere, con regolamenti del Governo e quindi senza la necessità di ulteriori interventi legislativi, ad ulteriori titoli universitari l'effetto abilitante all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream. La disciplina recata al comma 2, lett. d), presenta aspetti innovativi poiché il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS Academy secondo tabelle di corrispondenza per la prosecuzione di studi universitari non viene circoscritta, come disposto dalla normativa vigente, ai soli casi in cui tali crediti siano maturati nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso i patti federativi (di cui al comma 1).
In proposito, si segnala che la disciplina vigente (art. 14 della legge n. 240 del 2010) attribuisce ai singoli atenei il riconoscimento dei crediti (al comma 1) e demanda (al comma 2) a un decreto del Ministro dell'università di natura regolamentare la definizione delle modalità attuative e delle eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, nonché la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni disciplinate dalla medesima legge all'art.3 (art. 14, comma 3).
Invero l'art. 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015 - poi abrogato dal decreto-legge n. 130 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 171 del 2021 - demandava a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare la definizione dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II delle Linee Guida adottate con DPCM del 25 gennaio 2008. Nello specifico, la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS sarebbe dovuta avvenire secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ultimo periodo della disposizione richiamata fissava l'ammontare minimo dei crediti formativi universitari riconosciuti pari a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.
Il comma 3, in ordine alla procedura di adozione del decreto del ministro dell'istruzione di cui al comma 2, prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Il comma 4 prevede che ai comitati regionali di coordinamento, disciplinati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possano essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede in una determinata Regione.
Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 25 del 1998, i comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa Regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella Regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella Regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della Regione, riunita in seduta comune.
I comitati provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.
Il comma 5 prevede che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 9 L'articolo 9, modificato in Senato, introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. Il comma 1 prevede che la costituzione degli ITS Academy sul territorio nazionale rispetti le competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali. Il comma 2, introdotto in Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.
Ai sensi del successivo art. 10, comma 2, lett.
e), spetta al Comitato nazionale ITS
Academy, istituito presso il Ministero dell'istruzione, proporre criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali.
Il comma 3 - al fine di favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore - affida al Comitato nazionale ITS Academy (in luogo del Coordinamento nazionale presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura) di cui all'articolo 10 l'individuazione, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnologica superiore (di cui all'art. 11), di linee di azione nazionali orientate a promuovere: o attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy (lett. a)); o programmi pluriennali che prevedano: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei; iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy (nel testo approvato in prima lettura si faceva riferimento anche ai percorsi e formazione tecnica superiore). Tali programmi sono indirizzati a diffondere la conoscenza anche dei percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro (lett. b)); o programmi di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche con l'obiettivo di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei (lett. c)). Capo III - COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY E SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Il Capo III, costituito dagli articoli 10 e 11, istituisce il Comitato nazionale ITS Academy e disciplina il sistema di finanziamento. Articolo 10
L'articolo 10, modificato in Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale ITS Academy. Nello specifico, il Comitato propone: o le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni (lett. a)); o le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere (lett. b)); o l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area (lett. c)); o le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica (lett. c)); o la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale (lett. d)); o criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. la relativa scheda di lettura), nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale (lett. e)); o programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi (lett. f)). Alla luce del combinato disposto della lettera in esame nonché dell'articolo 3, commi 1 e 3 (si veda la relativa scheda di lettura), nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, parrebbe potersi fare riferimento, anche ai fini della lettera in commento, alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25 gennaio 2008. Il comma 3 affida a decreti di attuazione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, ai sensi del comma 2, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato. Dal combinato disposto del comma in esame e del comma 2, lett. a), si evince che i piani triennali di programmazione delle attività formative sono adottati dalle Regioni sulla base di linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione che tiene conto della proposta del Comitato (art. 10, comma 3). Con riguardo ai suddetti piani, essi sono richiamati in altre disposizioni del presente disegno di legge. Nello specifico, l'art. 11 del provvedimento in esame: i) pone tra le condizioni di accesso al Fondo per l'istruzione tecnologica superiore che le fondazioni siano incluse nei piani territoriali regionali (art. 11, comma 6); ii) ribadisce l'obbligo di cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy (art. 11, comma 8). Con riferimento alla disciplina dei menzionati piani territoriali dettata dal DPCM del 25 gennaio 2008, si rinvia alla seguente scheda di approfondimento.
Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle Regioni. Il comma 6 consente ai rappresentanti degli ITS Academy di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto. Dal combinato disposto dei commi 4 (che precisa che resta fermo quanto previsto al comma 5), 5 e 6 (in cui si individuano ulteriori componenti privi del diritto di voto) si evince che i rappresentanti delle Regioni partecipano ai lavori del Comitato con diritto di voto. Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Nell'ambito della procedura di adozione di detto decreto, come già ricordato, è assicurato il coinvolgimento delle Regioni, mediante la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo comma prevede, infine, che, per la partecipazione alle attività del Comitato, non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Per completezza di informazione, si segnala che il Commiato istituito ai sensi del presente articolo presenta talune affinità, quanto a funzioni e composizione, con il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui al DM del 28 gennaio 2000. Si veda in proposito la seguente scheda di approfondimento.
Articolo 11 L'articolo 11, modificato in Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. In base al comma 1, il Fondo è finalizzato a promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore e a riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale. Più nello specifico, ai sensi del comma 2, il Fondo finanzia prioritariamente: - la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati (di cui al capo II). La finalità perseguita è di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche attraverso la messa a disposizione di nuove sedi, il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy. Si tratta di finanziamenti che, pur essendo destinati alle fondazioni, sono vincolati nel loro utilizzo alle richiamate finalità (lett. a)); - le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie (ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b)) (lett. b)); - l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione (di cui agli articoli 12 e 13) (lett. c)); - le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) (lett. d)). Tale finalità, così come la successiva (subito infra) sono state introdotte in Senato); - le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) (lett. e)). Inoltre, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, si prevede altresì che una quota del Fondo sia destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS Academy e delle iscrizioni dei giovani ai relativi percorsi formativi. Ciò al fine di potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante nella prospettiva di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione (di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 2). Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi di cui al comma 2, lettera d). Agli oneri del Fondo, ai sensi del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006.
Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il suddetto decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro 120 giorni (anziché i 180 giorni previsti dall'articolo 14, comma 6, che - come già segnalato - disciplina la procedura di adozione del medesimo decreto ministeriale "[s]alvo quanto diversamente disposto" nel restante articolato) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Quanto alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo, in base al comma 6, essa è demandata a un distinto atto. Si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Siffatto decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Come si evince dal combinato disposto dei commi 5 e 6, in sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le modalità di riparto potranno essere individuati (con decreto da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore del presente disegno di legge) anche prima della definizione del programma triennale di cui al comma 5, tenuto conto che il decreto ministeriale che definisce tale programma può essere adottato successivamente (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge). Ai sensi del medesimo comma 6, le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali (in relazione ai quali cfr. la scheda di lettura relativa all'art. 10). Il comma 7 enuclea alcuni princìpi cui il citato decreto ministeriale (di cui al comma 6) è tenuto ad attenersi nel dettare criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: i) della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; ii) dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: i) per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; ii) per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. Il comma 8 specifica che resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono. Ai sensi del comma 9, gli ITS Academy possono avvalersi, per il perseguimento della propria missione (definita dall'articolo 2), anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
Si ricorda, in proposito, che l'art. 11, comma 3, del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che i piani territoriali triennali adottati dalle Regioni siano sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea (in relazione ai paini triennali, cfr. la scheda di lettura relativa all'art. 10).
Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute "secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8" (comma 10). La disposizione in esame parrebbe idonea ad integrare le funzioni di vigilanza in capo al Prefetto, definite dalle disposizioni del Codice civile richiamate al comma 8 dell'articolo 4 (articolo 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28 del Codice civile). In particolare, rispetto all'articolo 26, comma 1, cc. in virtù del quale l'autorità governativa è chiamata ad intervenire in presenza di violazioni particolarmente gravi, ai sensi del presente comma il controllo prefettizio sull'amministrazione delle fondazioni, estendendosi al corretto utilizzo delle risorse ricevute dalle fondazioni, parrebbe poter riguardare anche il rispetto delle scelte allocative effettuate dalle fondazioni rispetto ai parametri e ai vincoli definiti dal presente progetto di legge. Capo IV - ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Il Capo IV, costituito dagli articoli 12 e 13, dispone l'istituzione dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy (art. 12) e reca norme in materia di monitoraggio e valutazione (art. 13). Articolo 12 L'articolo 12, modificato in Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS di cui al capo II (comma 1) e l'adeguamento delle funzioni e dei compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 a quanto previsto dal provvedimento in esame (comma 2). Ai sensi del comma 1, la costituzione presso il Ministero dell'istruzione della richiamata Anagrafe nazionale avviene secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6. Al riguardo, il richiamato decreto - sebbene la disposizione non lo precisi testualmente - parrebbe doversi estendere anche alla definizione dei criteri e delle modalità di alimentazione e funzionamento della predetta Anagrafe. Il comma 2 dispone che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008, operante presso l'INDIRE, siano adeguati a quanto previsto dal disegno di legge in esame. A tal fine si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6.
Si segnala che, ai sensi del citato articolo 13, presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - ANSAS (denominazione attribuita all'INDIRE dal 2007 fino al 1° settembre 2012) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11 (comma 3). Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS Academy. Articolo 13
L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza. Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)) è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore. Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS Academy, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato - con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF - secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
Al riguardo si rammenta che l'art. 7, comma 4, del provvedimento in esame dispone che si proceda a revocare l'accreditamento all' ITS
Academy che, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione, abbia ricevuto un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente.
Come segnalato in precedenza, nell'ambito della
governance delle fondazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett.
b), è attribuito al comitato tecnico-scientifico il compito di monitoraggio e valutazione dell'offerta formativa degli ITS
Academy.
All'attuazione dell'articolo in commento, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (di cui all'articolo 11) e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3). Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, si ricorda che il comma 2, lett. c), dell'articolo 11 pone il sistema di monitoraggio e valutazione tra le misure di finanziamento prioritario da parte del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.
Il Capo V, costituito dagli articoli da 14 a 16, reca disposizioni per la disciplina della fase transitoria e per l'attuazione del provvedimento in esame (articolo 14), introduce una clausola di salvaguardia nei confronti delle Province autonome (articolo 15) e dispone in ordine alla entrata in vigore della legge (articolo 16). Articolo 14 L'articolo 14, modificato in Senato, reca disposizioni (in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS) applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Inoltre, introduce disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame. Il comma 1 individua le fondazioni che si intendono temporaneamente accreditate per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta, in particolare: delle fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019 (lett. a)); delle fondazioni ITS accreditate nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'articolo in esame richiede che si tratti di fondazioni già pienamente operative dal punto di vista dell'offerta formativa. Ad esse, nello specifico, si chiede che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva (lett. b)); delle fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (lett. c)). Ai sensi del comma 2, le fondazioni ITS Academy di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che alla data di entrata in vigore della legge facciano già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 individua la fase transitoria nella durata di tre anni dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi del comma 4, la disciplina della fase medesima. Tale disciplina deve anche tenere conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Il comma 4 affida al decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 3: i) la individuazione delle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria; ii) la definizione dei criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Il comma 5 introduce criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022. Si prevede che tale ripartizione sia effettuata sulla base delle previsioni dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'art. 1, commi 465, 466 e 467, della legge n. 145 del 2018. Si dispone, inoltre, la riserva di una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, destinandola alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione, come previsto dall'articolo 12, comma 5, del DPCM del 25 gennaio 2008. Con riguardo alle disposizioni del comma in esame, si rinvia alla scheda di approfondimento sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, inserita nella scheda di lettura relativa all'articolo 11. Il comma 6 dispone che, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni, all'attuazione della legge si provveda con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (ex art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 7 dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.
Articolo 15 L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Si tratta di una previsione già presente nell'ordinamento vigente ed in particolare nel citato DPCM del 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. Articolo 16
L'articolo 16 dispone che legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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