Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca
Riferimenti: SCH.DEC N.105/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 105
Data: 24/09/2019
Organi della Camera: VII Cultura


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Istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca

24 settembre 2019
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto||


Presupposti normativi

La disciplina generale

 

L'art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero.

Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (così denominato in base all' art. 2 del d.lgs. 300/1999, a seguito dell'unificazione dei due previgenti ministeri), la tabella 1 ha previsto l'accorpamento dei contributi previsti dagli atti normativi sotto indicati:

(importi in migliaia di euro)

Atto normativo

Denominazione

2002

2003

2004

L. 549/1995, art. 1, co. 43

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi

9.229

9.229

9.229

L. 97/1968, art. 1

Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza

5

5

5

R.D. 1592/1933, art. 2

Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche

12.787

12.787

12.787

 

Ha, altresì, prescritto che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Aveva, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB veniva quantificata annualmente nella tab. C della legge di stabilità. A seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), operata con L. 163/2016, gli stanziamenti sono ora determinati direttamente dalla II sezione della legge di bilancio.

Sono stati, pertanto, unificati in un'unica UPB (UPB 25.1.2.1 - cap. 5843) i contributi agli istituti scientifici speciali ( poi, in base al DM 44/2008, che ha abrogato il DM 623/1996, " enti privati che svolgono attività di ricerca") e quelli ai c.d. enti operanti nel campo della didattica facenti capo, rispettivamente, al settore dell'università e della ricerca e al settore dell'istruzione.
A seguito della riarticolazione del MIUR in due distinti dicasteri durante la XV legislatura ( D.L. 181/2006 - L. 233/2006), le relative risorse, a partire dal 2007, sono state riallocate nei due stati di previsione.
Nella XVI legislatura si è nuovamente disposta l'unificazione dei due Ministeri ( art. 1 del D.L. 85/2008 –; L. 121/2008), ma le somme assegnate agli enti privati di ricerca e agli enti operanti nel campo della didattica continuano ad essere allocate in capitoli distinti e sono erogate sulla base di distinte procedure.

In particolare, l'importo destinato agli enti privati di ricerca è allocato nel cap. 1679/pg. 01, mentre l'importo riservato agli enti operanti nel campo della didattica è allocato sul cap. 1261.

 

La disciplina specifica per gli (ex) istituti scientifici speciali, ora enti privati di ricerca

 

I contributi agli istituti scientifici speciali sono stati concessi fino al 2007 sulla base delle indicazioni recate dal regolamento emanato con DM 623/1996.

Successivamente, il DM 8 febbraio 2008, n. 44, abrogando il DM 623/1996, ha significativamente modificato il quadro normativo, introducendo, in particolare, oltre alla modifica della denominazione della categoria di beneficiari (da "istituti scientifici speciali" a "enti privati di ricerca"), una nuova procedura in base alla quale gli stessi enti privati di ricerca possono fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale.

Quanto all'ambito soggettivo, il DM prevede che Requisiti per la partecipazionesono legittimati a presentare domanda gli enti di ricerca che:

  • hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni;
  • svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo,  si evidenzia, a titolo di esempio, che alcuni enti inclusi nello schema in esame sono anche destinatari di contributi erogati dal Mibact ai sensi dell' art. 1 della L. 534/1996, essendo stati inclusi nella tabella triennale degli enti culturali 2018-2020 emanata con D.I. 23 marzo 2018, n. 161. Si tratta, in particolare, di: Centro Camuno di Studi preistorici; Fondazione Adriano Olivetti, Fondazione Alcide De Gasperi, Fondazione Bettino Craxi, Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea-CDEC Onlus, Fondazione Centro studi filosofici di Gallarate, Fondazione Ezio Franceschini Onlus, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Fondazione Gramsci Onlus, Fondazione Lelio e Lilli Basso Issoco, Fondazione Memoria della deportazione, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Istituto internazionale Jacques Maritain, Istituto italiano di preistoria e protostoria, Istituto italiano per gli studi filosofici, Istituto italiano per gli studi storici, Istituto Luigi Sturzo, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi romani, Istituto nazionale – Ferruccio Parri, Società geografica italiana, Società internazionale per lo studio del Medioevo latino.

Quanto alla procedura, il DM stabilisce che l'elenco triennale in base al quale gli enti privati di ricerca possono usufruire dei contributi è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato dal medesimo Ministro alla scadenza del triennio precedente.

La valutazione delle domande, ai fini della formulazione di una proposta al Ministro, è affidata ad una commissione di 5 esperti tecnico-Criteri di valutazionescientifici, nominata con decreto dello stesso Ministro per ciascun triennio.

I criteri di valutazione e di ripartizione delle risorse attengono a:

  • tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale e internazionale e sua attualità;
  • qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell'Unione europea;
  • coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
  • consistenza e qualificazione delle risorse umane;
  • consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Il contributo è erogato per il 50% a titolo di anticipazione e per 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. Il giudizio negativo sulle attività o la mancata rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti comportano la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme già erogate.

L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge di bilancio. Se lo stanziamento è maggiore del 20% rispetto a quello dell'anno precedente, l'elenco può essere aggiornato.

Le previsioni del bando per il triennio 2017-2019 rilevanti per lo schema in esame

 

Il bando pubblico ai fini dell'elaborazione della tabella triennale 2017-2019 è stato emanato con D.D. 7 settembre 2017, n. 2235.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, nel parere sullo schema di decreto ministeriale istitutivo della tabella triennale 2014-2016 (A.G. 260), reso il 24 febbraio 2016, la VII Il parere sullo schema 2014-2016 Commissione della Camera aveva anzitutto sottolineato che, allo scopo previsto dal DM 44/2008 di attribuire contributi per il funzionamento degli enti, se ne era affiancato, di fatto, un altro, considerato che i punteggi attribuiti dalla commissione valutatrice erano improntati all'intento di premiare la qualità della ricerca degli enti.
Infatti, l'art. 5 del bando per la concessione dei contributi per il triennio 2014-2016, emanato con D.D. 13 ottobre 2014, n. 3057 , aveva previsto la ripartizione fra i criteri previsti dal DM 44/2008 di 50 punti, nei termini seguenti:
a)      qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell'UE, e risultati conseguiti nell'ultimo triennio per l'attività di ricerca richiesta come requisito: max 20 punti;
b)      tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale e internazionale e sua attualità: max 15 punti;
c)       coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente: max 5 punti;
d)      consistenza e qualificazione delle risorse umane: max 5 punti;
e)      consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale: max 5 punti.
Aveva, altresì, disposto che sarebbero state approvate solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 15 punti per l'attività di ricerca e almeno 10 punti per la tradizione storica.
 
La VII Commissione della Camera aveva, dunque, formulato la condizione che, ai fini della successiva tabella triennale, fossero modificati i punteggi, in modo da riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al funzionamento e contributi volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca.
Aveva, altresì, rilevato che la quota minima di contributo da assegnare, fissata dal medesimo bando, all'art. 4, in € 50.000 – pur tesa ad evitare la polverizzazione dei finanziamenti – aveva determinato una eccessiva concentrazione degli stessi e la conseguente esclusione di un numero troppo alto di enti. Pertanto, sempre ai fini della successiva tabella triennale, aveva formulato la condizione che fosse ridotto l' importo minimo del contributo da assegnare.
Infine, aveva formulato la condizione che lo schema di decreto istitutivo della tabella triennale 2017-2019 fosse trasmesso alle Camere entro il 31 gennaio 2017.

Con riguardo alla tempistica e alle modalità di accesso ai contributi per il triennio 2017-2019, l'art. 10 del bando ha disposto che le domande potevano essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO, nel periodo compreso fra le ore 12.00 dell'11 settembre 2017 e le ore 15.00 del 12 ottobre 2017. Una volta effettuata la trasmissione, il file PDF della domanda trasmessa doveva essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inviato ad un indirizzo PEC del MIUR appositamente indicato. Il termine perentorio per l'arrivo al MIUR delle domande firmate è stato fissato nel 19 ottobre 2017 alle ore 15.00.

L'art. 5, co. 4, dello stesso bando ha stabilito che al termine dei lavori – per il quale non è stata indicata una data - la Commissione avrebbe proposto al Ministro la graduatoria delle domande con i punteggi attribuiti, elaborando una proposta di assegnazione. Sulla base di tale proposta, il Ministro avrebbe provveduto all'assegnazione dei contributi.

 

Con riferimento ai criteri di valutazione, l'art. 5, co. 2 e 3, ha previsto la ripartizione di 50 punti nei seguenti termini, diversi da quelli I criteri di riparto del punteggioprevisti dal bando precedente:

a) qualità delle attività di ricerca (max 10 punti) in termini di:

1. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo (max 2 punti);

2. rilevanza dei programmi mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'UE (max 2 punti);

3. risultati conseguiti negli anni 2014, 2015 e 2016 per l'attività di ricerca nei termini indicati dal DM 44/2008 (max 6 punti);

b) qualità dei soggetti proponenti (max 10 punti) in termini di:

1. tradizione storica dell'ente richiedente (max 4 punti); 2. rilevanza nazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);

3. rilevanza internazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);

4. attualità dell'ente sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica (max 2 punti);

c) coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto (max 20 punti) di cui:

1. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 10 punti);

2. rilevanza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento sostenute dall'ente (max 10 punti);

d) qualità della struttura (max 10 punti) in termini di: 1. consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti);

2. qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti);

3. consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti); 4. consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti;) 5. consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto).

Ha, altresì, disposto che sarebbero state approvate solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 6 punti nei criteri di cui alle lett. a) e b) e almeno 12 punti nel criterio di cui alla lett. c).

 

Con riguardo alla misura del contributo, l'art. 4, co. 3, ha disposto che a ciascun soggetto sarebbe stato La misura del contributoriconosciuto un finanziamento fra € 30.000 ed € 60.000 su base annua, pari al 60% dei costi di funzionamento.


Contenuto

Lo schema di decreto individua gli enti privati di ricerca da ammettere al contributo ordinario per il triennio 2017-2019 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per ciascuno degli anni del triennio.

Lo schema è corredato da 6 allegati. Si tratta di:
1)    DM 8 febbraio 2008, n. 44, Regolamento contenente criteri e modalità per la concessione dei contributi;
2)    DM 17 marzo 2017 n. 152, Istituzione della Commissione di valutazione;
3)    DD 7 settembre 2017, n. 2235, Bando per la concessione dei contributi per il triennio 2017-2019;
4)    Verbale del 9 agosto 2018 della Commissione di valutazione e relativo allegato recante la graduatoria finale con relativa proposta di assegnazione del contributo annuale per il 2017;
5)    Nota illustrativa redatta dalla Commissione di valutazione;
6)    Nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 24367 del 1° agosto 2019.

Dalla nota illustrativa della Commissione di valutazione, si evince che le domande presentate e valutate dalla Le domande presentatestessa sono state 105.

 

Delle 105 domande presentate e valutate per il triennio 2017-2019, 33 provengono da enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2014-2016 e 72 da enti nuovi.

 

Sul totale delle domande presentate e valutate, 23 non sono state ammesse al finanziamento per non aver conseguito almeno 35 punti.

Dei medesimi 23 enti non ammessi al finanziamento, nessuno era inserito nella tabella 2014-2016.

Degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2014-2016, 9 non risultano tra i beneficiari del finanziamento per il triennio 2017-2019.

 

Gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2017-2019 sono, dunque, 82 (di cui 33 già destinatari dei contributi nel periodo 2014-2016), che hanno riportato punteggi compresi tra 44 e 36.

Le schede con i giudizi espressi dalla Commissione per ogni ente valutato non risultano allegate allo schema.

Il verbale del 9 agosto 2018 evidenzia che le schede con i giudizi numerici e analitici espressi per ogni ente valutato, acquisite dal MIUR, saranno inserite sulla piattaforma telematica a cura del servizio tecnico di SIRIO.

L'importo disponibile per il 2017 risulta pari ad € 2.750.000, a seguito dell'accantonamento delle somme destinate all'Istituto diImporto dei contributi 2017 studi politici S. Pio V di Roma (€ 1.500.000, ai sensi della L. 293/2003).

Con riferimento al finanziamento dell'Istituto di studi politici San Pio V, si ricorda che il verbale della riunione della Commissione di valutazione del 27 gennaio 2011 – allegato allo schema di decreto istitutivo della tabella triennale 2011-2013 ( Atto n. 460) – ricordava che il MEF, con nota del 5 dicembre 2007, aveva confermato che il finanziamento previsto dalla L. 293/2003 gravava sullo stanziamento del cap. 1679. Al riguardo si evidenziava, infatti, che, mentre per gli anni 2003 e 2004 il MEF aveva apportato le occorrenti variazioni di bilancio, per il 2005 e 2006 l'erogazione della somma dovuta all'Istituto S. Pio V era avvenuta mediante imputazione al cap. 1679. In occasione del riparto per il 2007 il MIUR, ritenendo che il finanziamento avesse natura aggiuntiva, aveva avanzato una richiesta al MEF, invitandolo a disporre le conseguenti variazioni di bilancio. Il MEF aveva comunicato quanto già sopra indicato.

La somma da ripartire per il 2017, rispetto alla somma disponibile per il 2014, primo anno di vigenza della tabella triennale 2014-2016 (D.I. 28 giugno 2016, n. 511), pari – al netto delle somme destinate all'Istituto di studi politici S. Pio V – a € 3.000.000, registra un decremento del – 8,3%.

 

Sempre per il 2017, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di € 30.000 a un massimo di € 48.000.

Le somme più consistenti sono attribuite a: Venice International University (€ 48 mila: – 17,9% rispetto alla tabella 2014-2016); Fondazione Gramsci Onlus (€ 43 mila: – 44,9% rispetto alla tabella 2014-2016); IIASS - Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici (€ 40 mila: – 47,7% rispetto alla tabella 2014-2016); Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (€ 40 mila, non presente nella tabella 2014-2016); Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (€ 40 mila: – 25,2% rispetto alla tabella 2014-2016); Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea CDEC Onlus (€ 40 mila, non presente nella tabella 2014-2016); Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del nonprofit (€ 40 mila, non presente nella tabella 2014-2016).

 

In corrispondenza degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2014-2016, si registrano variazioni, comunque negative, che vanno, sempre per il 2017, da un massimo di – 67,0% (Fondazione Humanitas per la ricerca) ad un minimo di – 17,9% (Venice International University).

 

Con riguardo ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019, l'art. 4, co. 1 e 2, del bando stabiliva che, considerati gli stanziamenti previsti per i medesimi anni dalla L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), l'importo complessivo, al netto delle somme destinate all'Istituto S. Pio V, sarebbe stato pari a € 2.682.384 per il 2018 e a 2.750.000 per il 2019, precisando, però, che, in caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo, esso sarebbe stato ridotto in proporzione. Qualora, invece, lo stanziamento complessivo, al netto degli accantonamenti, fosse risultato superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella poteva essere aggiornata.

 

Per gli anni 2018 e 2019 risultano disponibili, al netto delle somme destinate all'Istituto di studi Importo dei contributi 2018 2019politici S. Pio V di Roma, rispettivamente, € 1.182.384 e € 1.250.000.

Le riduzioni intervenute sono state ripartite proporzionalmente fra gli enti inseriti nella tabella.

In particolare, per il 2018, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di € 12.898,73 a un massimo di € 20.637,98.

Per il 2019, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di € 13.636,36 a un massimo di € 21.818,18.

 

Nella Tabella 1 allegata si opera un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2017-2019 e i contributi disposti dalla tabella triennale 2014-2016 (D.I. 28 giugno 2016, n. 511, per l'anno 2014), con le variazioni percentuali calcolate per l'anno 2017 rispetto al 2014.

 

Nella Tabella 2 allegata sono riportati gli enti presenti nel D.I. 28 giugno 2016, n. 511, non presenti nella proposta per il triennio 2017-2019.