Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore 6 agosto 2021 |
PremessaIl testo unificato adottato dalla VII Commissione quale testo base nella seduta del 17 dicembre 2020, modificato dalla stessa Commissione nella seduta del 31 marzo 2021 e ulteriormente modificato, dopo l'espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni, il 21 luglio 2021, prevede innanzitutto l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposto dal secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933. Conseguentemente, introduce una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Più nello specifico, l'
art. 142,
secondo comma, del
R.D. 1592/1933 vieta l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, salvo il disposto dell'art. 39, primo comma, lett.
c), che consentiva l'iscrizione degli studenti delle università e degli istituti superiori alle scuole speciali e di perfezionamento di cultura militare istituiti presso le Regie università e presso i Regi Istituti superiori di ingegneria
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Cenni al quadro normativo: i corsi di studio e i relativi titoli erogabili dalle università e dalle istituzioni AFAMIn base all'art. 3 del regolamento emanato con DM 270/2004, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, gli stessi istituiscono corsi di laurea, di laurea magistrale (c.d. 3+2), di specializzazione e di dottorato di ricerca, con rilascio degli omonimi titoli. Inoltre, gli atenei possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. I titoli possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. In base all'art. 6, i titoli di ammissione sono costituiti dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i corsi di laurea, dalla laurea per i corsi di laurea magistrale (tranne che per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e per i corsi di specializzazione, dalla laurea magistrale per i corsi di dottorato di ricerca.
Per quanto concerne le istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 2, co. 1, della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. In base al co. 5 del medesimo art. 2 – come modificato dall'art. 3, co. 10, del D.L. 80/2021, definitivamente approvato il 5 agosto 2021- le stesse istituzioni rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Al riguardo, l'art. 3 del regolamento emanato, sulla base della stessa L. 508/1999, con DPR 212/2005, ha specificato che il diploma di perfezionamento può anche assumere il nome di "master". Inoltre, ha disposto che le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente con altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello. In base all' art. 7 dello stesso DPR 212/2005, i titoli di ammissione sono costituiti dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i corsi di diploma accademico di primo livello, dal diploma accademico di primo livello o dalla laurea per i corsi di diploma accademico di secondo livello e per i corsi di diploma accademico di specializzazione, nonché per i corsi di diploma di perfezionamento o master (tranne nelle ipotesi, definite dalle istituzioni, nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale), dal diploma accademico di secondo livello o dalla laurea magistrale per i corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca (ora, a seguito del D.L. 80/2021, corsi di dottorato di ricerca) |
ContenutoL'obiettivo dell'intervento
Le relazioni illustrative di cui erano corredate tutte le proposte di legge abbinate sottolineavano, in particolare, la necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri paesi europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l'interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro. Alcune relazioni illustrative, inoltre, evidenziavano che il divieto di iscrizione contemporanea impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di titoli congiunti, lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un "double degree" solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri (a titolo di esempio, v. qui). In materia di compatibilità dell'iscrizione a più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, la Direzione generale per il personale scolastico dell'allora MIUR, con nota 1788 del 13 novembre 2009, richiamando la nota 2234 del 26 ottobre 2009 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio, aveva precisato che "è ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti".
Successivamente, l'art. 29, co. 21, della L. 240/2010 ha previsto – sostanzialmente in deroga a quanto disposto dall'art. 142, secondo comma, del R.D. 1592/1933 –; che con decreto del Ministro, da emanare previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dovevano essere disciplinate le modalità organizzative per consentire la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso alcune istituzioni AFAM, ovvero i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza. E', dunque, intervenuto il DM 28 settembre 2011 che, in particolare, ha previsto che lo studente deve presentare, al momento dell'iscrizione, i piani di studio previsti dai due ordinamenti, per la verifica della compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso, e la conseguente approvazione da parte dei competenti organi delle strutture didattiche. Queste ultime concordano inoltre le modalità per la verifica di vari aspetti, fra i quali il rispetto dei piani di studio, le attività formative svolte, l'acquisizione dei crediti formativi che, comunque, non possono essere più di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti. Per completezza, si ricorda che l' art. 22, co. 3, della L. 240/2010 prevede che la titolarità dell' assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero. Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria
L'articolo 1 abroga il secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933 (co. 7) e stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi (co. 5), è consentita l'iscrizione contemporanea a:
Le suddette iscrizioni contemporanee sono consentite presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere (co. 4).
Lo stesso articolo 1 stabilisce che resta fermo quanto disposto dal DM 270/2004 in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università (co. 6). A sua volta, l' articolo 4 rimanda ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ( ex art. 17, co. 3, L. 400/1988) entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ferma restando l' autonomia universitaria, la definizione dei criteri in base ai quali è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale ( co. 2). Al riguardo, si ricorda che, sulla base delle previsioni recate dall'art. 1 della L. 264/1999, sono oggi programmati a livello nazionale gli accessi a: a) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, corsi di laurea e di laurea magistrale in architettura, corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie; b) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria; c) corsi di formazione specialistica dei medici; d) scuole di specializzazione per le professioni legali. Con riferimento a tale previsione, nel parereespresso il 14 aprile 2021, la I Commissione ha fatto presente che, con la sentenza n. 383 del 1998 – richiamata, più di recente, nella sentenza n. 423 del 2004 – la Corte costituzionale, ricordando preliminarmente che «L'accesso ai corsi universitari è materia di legge», ha sottolineato che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione – in base al quale le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato – assume una funzione di «cerniera», attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria. La stessa sentenza ha, altresì, sottolineato che «La "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", sia imponendo all'autorità normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato». La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'Esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università. La I Commissione ha, conclusivamente, evidenziato la necessità di approfondire la compatibilità della previsione recata dall'art. 4, co. 2, con l'art. 33, sesto comma, della Costituzionale e con la giurisprudenza costituzionale in materia.
Nel successivo esame del 21 luglio 2021, la VII Commissione ha inserito nel testo la clausola di salvaguardia dell'autonomia universitaria. Non ha, invece, proceduto a definire, neanche a livello generale, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
Al riguardo, si valuti l'opportunità di un ulteriore approfondimento.
Lo stesso articolo 4 stabilisce, altresì, che le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'art. 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e le modalità per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti, devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e sentito, per le parti di competenza, il Ministro dell'istruzione. Infatti, lo stesso decreto deve stabilire, oltre che le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente (universitario), le modalità di raccordo con il curriculum dello studente (delle scuole secondarie di secondo grado), prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), nei termini previsti, per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, dall'art. 64, co. 2- quater, 2- nonies e 3- bis, del Codice dell'amministrazione digitale recato dal d.lgs. 82/2005 ( co. 1).L'art. 10, co. 1, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) ha previsto, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, la costituzione, da parte delle università statali e non statali legalmente riconosciute, del fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. Le specifiche relative alla costituzione del fascicolo sono state indicate nelle Linee guida per l'università digitale 2012, predisposte dalle università partecipanti al progetto "Università digitale" previsto dal Piano eGov 2012. Il curriculum dello studente è stato introdotto dall'art. 1, co. 28, della L. 107/2015, quale documento che individua il profilo dello studente associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. A sua volta, l'art. 21, co. 2, del d.lgs. 62/2017 – come modificato dall'art. 6, co. 5-quater, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) – ha stabilito che il curriculum è allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato del secondo ciclo. Da ultimo, l'art. 6, co. 5-ter, del già citato D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha disposto l'applicazione dell'art. 21, co. 2, del d.lgs. 62/2017 a decorrere dal 1° settembre 2020 e, dunque, dall'a.s. 2020/2021 (mentre, in base al co. 5-quinquies dello stesso art. 6, per l'a.s. 2019/2020 l'applicazione era facoltativa). Il modello del curriculum è stato adottato con DM 88 del 6 agosto 2020.Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio nelle istituzioni AFAM, ovvero a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM
L'articolo 2 dispone, anzitutto, che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi (co. 3), è consentita l'iscrizione contemporanea, anche presso più istituzioni AFAM, a:
Al riguardo, si ricorda che l'art. 11 del già citato DPR 212/2005 ha disposto che, fino all'entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore – che non è ancora intervenuto –, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Con nota 8093 del 20 giugno 2016, l'allora MIUR – considerato che l'art. 11 del DPR 212/2005 fa riferimento a soggetti preesistenti la L. n. 508/1999 "e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005" –; ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la L. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005. Tale principio è stato confermato dalla nota 1071 del 1 febbraio 2021, che ha sostituito la nota 8039/2016 al fine di consentire un più attento esame dei requisiti previsti dall'art. 11 del DPR 212/2005 e al contempo assicurare la conclusione del procedimento di esame delle istanze pervenute in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico. Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.Non è, invece, consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane, ovvero italiane ed estere (co. 4).
Resta altresì fermo quanto disposto dal DPR 212/2005 in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM (co. 5).
Sempre l'articolo 2 dispone che è altresì consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM (co. 6). In base a quanto dispone l'articolo 4, co. 3, si desumerebbe che anche in tal caso la contemporanea iscrizione è possibile presso istituzioni italiane ed estere.
L'articolo 4 stabilisce, infatti, che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti le contemporanee iscrizioni di cui all'art. 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Tali previsioni si applicano anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del DPR 121/2005 (v. ante) (co. 3). Si valuti, comunque, l'opportunità di prevedere la possibilità di iscrizione presso istituzioni italiane ed estere già nell'ambito dell'art. 2, co. 6.
Infine, l'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'art. 29, co. 21, della L. 240/2010, disponendo però, che, fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, co. 3, continua ad applicarsi quanto disposto dal DM 28 settembre 2011 (v. ante, par. L'obiettivo dell'intervento) (co. 7).
Disciplina del diritto allo studio nei casi di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore L' articolo 3 dispone che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi degli artt. 1 e 2 beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l' esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni ( co. 1). In base all'art. 6 del d.lgs. 68/2012, gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo comprendono servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio. Per quanto concerne il contributo onnicomprensivo annuale, si ricorda, molto sinteticamente, che esso è stato istituito e disciplinato dall'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) che, in particolare, ha disposto che lo stesso comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione. Inoltre, ha disposto – in aggiunta alle esenzioni già previste dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 - l'esonero dal pagamento dello stesso contributo (c.d. no tax area) per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 13.000, che soddisfacessero ulteriori requisiti, e ha fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per altre categorie di studenti. Nel prosieguo, l'art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), incrementando, per il 2020, di € 165 mln la dotazione del Fondo per il funzionamento ordinario delle università e di € 8 mln il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, ha consentito, in particolare, di elevare la no-tax area a € 20.000. Tali incrementi sono stati stabilizzati, da ultimo, dall'art. 1, co. 518, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021). Per approfondimenti, si veda il tema web Gli interventi per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM e il diritto allo studio , curato dal Servizio Studi della Camera.Inoltre, lo stesso articolo 3 prevede che le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo (co. 2).
Monitoraggio e valutazione di impatto della legge
L'articolo 5 dispone che il Ministro dell'università e della ricerca, entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.
Clausola di invarianza finanziaria L' articolo 6 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteIl 13 novembre 2019 la VII Commissione ha avviato l'esame degli abbinati A.C. 43, 1350, 1573, 1649, 1924 e 2069. Il 30 giugno 2020 è stato costituito un Comitato ristretto, che ha elaborato un testo unificato adottato dalla VII Commissione come testo base nella seduta del 17 dicembre 2020. Il 31 marzo 2021 la VII Commissione ha approvato alcuni emendamenti riferiti al testo base. Il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Il 21 luglio 2021 la VII Commissione ha approvato alcuni ulteriori emendamenti, volti a recepire le indicazioni delle Commissioni competenti in sede consultiva, nonchè a coordinare il testo. Ha, quindi, conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come modificato. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaIl 14 aprile 2021 la I Commissione ha espresso un parere favorevole con condizione e osservazioni. Il 20 aprile 2021 la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizione. Il 21 aprile 2021 la XI Commissione ha espresso parere favorevole. |