Interventi per il diritto allo studio universitario 13 marzo 2019 |
PremessaLa proposta di legge è finalizzata a favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari. In particolare, amplia la platea degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e prevede che la borsa di studio è concessa a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità. |
Cenni al quadro normativo vigente
Il riparto delle competenze
Preliminarmente, si ricorda che la riforma del
titolo V della parte II della Costituzione – operata con la
L. costituzionale 3/2001 – ha attribuito alla
competenza legislativa esclusiva dello
Stato la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett.
m), Cost.).
Nell'ambito di tale titolo, la
potestà legislativa in materia di
diritto allo studio universitario spetta esclusivamente alle
regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente.
Nel contesto costituzionale descritto, l'
art. 5 della L. 240/2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.
E' stato, dunque, emanato il
d.lgs. 68/2012, che ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio universitario, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, Stato, regioni, università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
In particolare, in base all'
art. 3:
Inoltre, l'
art. 6 – nell'indicare gli
strumenti e i
servizi per il conseguimento del pieno successo formativo (in particolare, oltre alle
borse di studio per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi:
servizi abitativi e di ristorazione,
attività a tempo parziale,
trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura,
servizi di orientamento e tutorato,
servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico) – ha disposto che
regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM
possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano
risorse proprie (art. 18, co. 9).
La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
L'
art. 7 del
d.lgs. 68/2012 ha definito i LEP per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all'
assistenza sanitaria e alle
borse di studio.
In particolare, i LEP di assistenza sanitaria – garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale – consistono nella fruizione dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università (o istituzione AFAM) cui gli studenti sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
Le borse di studio
Sempre in base all'
art. 7 del
d.lgs. 68/2012, al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'
importo standard delle
borse di studio tiene in considerazione le
differenze territoriali correlate ai
costi di mantenimento agli studi, calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura (più ampiamente, si veda par. Contenuto).
Nello specifico, l'importo standard deve essere stabilito, con cadenza triennale, con
decreto interministeriale (MIUR-MEF), emanato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Il decreto non è stato finora emanato.
Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, gli importi minimi delle borse di studio sono stati stabiliti, da ultimo, per l'a.a. 2018/2019, con il
DM 15 marzo 2018, n. 218, che – in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, così come disposto dall'art. 9, co. 8, del
DPCM 9 aprile 2001 –, ha fissato gli stessi in € 5.174,66 per gli studenti fuori sede, € 2.852,71 per gli studenti pendolari ed € 1.950,44 per gli studenti in sede.
In base all'
art. 8 del
d.lgs. 68/2012, la concessione delle borse di studio è assicurata,
nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo
decreto interministeriale che fissa con cadenza triennale l'importo delle stesse.
I
requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della
durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai
valori mediani della relativa classe di laurea. Le
condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (
ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (
ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (
ISPE).
Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal già citato
DPCM 9 aprile 2001, che ha individuato i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi universitari (CFU) (art. 6), e ha stabilito che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE (art. 5). Sono previste come modalità integrative di selezione l'ISEE estero e l'ISPE. I limiti di ciascun Indicatore – entro cui regioni, province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale.
Da ultimo, il
DM 27 marzo 2018, n. 248 ha fissato, per l'a.a. 2018/2019, l'importo minimo e massimo dell'ISEE, rispettivamente, ad € 15.748,78 e € 23.253,00, e l'importo minimo e massimo dell'ISPE ad € 27.560,39 e € 50.550,00.
Con riguardo al
finanziamento delle borse di studio, l'
art. 18 del
d.lgs. 68/2012 – come modificato dall'art. 2, co. 2-
ter, del
D.L. 104/2013 (
L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (
d.lgs. 68/2011), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso:
E', conseguentemente intervenuto il
D.I. 798 dell'11 ottobre 2017 (adottato, in realtà, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni), il cui art. 7 ha stabilito che lo stesso "ha vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'
art. 7 del d.lgs. n. 68/2012";
Limiti alla contribuzione studentesca ed esoneri
Preliminarmente, si ricorda che l'art. 1, co. 252-267, della
L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha ridefinito la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali con l'istituzione, anzitutto, di un
contributo annuale onnicomprensivo (che ha assorbito la pregressa tassa di iscrizione e comprende anche i contributi per attività sportive).
Inoltre, ha istituito la c.d. "
no tax area", prevedendo l'esonero dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo per gli studenti che soddisfano
congiuntamente – fatta eccezione per quanto indicato per il requisito di cui alla lett.
a) – i seguenti requisiti:
a) appartengono ad un nucleo familiare con
ISEE
fino a € 13.000 (unico requisito da soddisfare in caso di iscrizione al primo anno accademico);
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla
durata normale del corso
di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione agli anni accademici successivi al primo, conseguano il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) indicati.
La stessa legge, poi, ha fissato i criteri per la determinazione dell'
importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per studenti con
ISEE fino a € 30.000.
In particolare:
A decorrere
dall'a.a. 2020/21, i limiti degli
importi
ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni sono
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del
monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle disposizioni introdotte.
Un'ulteriore previsione riguarda gli
studenti dei
corsi di dottorato di ricerca che
non sono
beneficiari di borsa di studio, i quali sono
esonerati dal pagamento delle tasse o dei contributi universitari.
L'importo del contributo onnicomprensivo annuale – che può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale – deve essere stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca di ciascuna università statale, che può disporre
eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti (v. anche
infra).
In sede di prima applicazione, il regolamento doveva essere approvato entro il 31 marzo 2017 ed entrare in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. Le Istituzioni AFAM dovevano adeguare a questa nuova disciplina i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017.
La nuova disciplina non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.
In conseguenza della nuova disciplina, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è stato incrementato di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui dal 2018.
La
L. 232/2016 ha peraltro fatto salve le disposizioni in materia di esonero e di graduazione dei contributi di cui all'
art. 9 del
d.lgs. 68/2012, che – rilegificando aspetti precedentemente disciplinati con gli artt. 7 e 8 del
DPCM 9 aprile 2001 –; ha disposto, in particolare, che, ai fini della
graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
L'
esonero totale è concesso agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, agli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, agli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), agli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti. Per tale periodo, questi ultimi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno, stabilito dalle università.
Le università statali e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente
ulteriori esoneri, totali o parziali, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, di studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, o di studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.
Da ultimo, si ricorda che, in base all'art. 5 del
DPR 306/1997 – come da ultimo modificato dall'
art. 1, co. 638, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – la contribuzione studentesca non può eccedere il
limite del 20% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul
FFO.
Al raggiungimento del limite non concorrono i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le
scuole di specializzazione, nonché i contributi dovuti dagli studenti
fuori corso e dagli
studenti internazionali.
Per ulteriori specifiche normative, si veda il par.
Contenuto.
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ContenutoModifiche alla disciplina in materia di borse di studio e altri strumenti per il diritto allo studio (art. 1, co. 1, lett. a), b), c), d), f), g), e co. 2 e 3)
L'articolo 1 modifica, principalmente ma non solo, il d.lgs. 68/2012.
Innanzitutto, introduce esplicitamente tra i principi cui riferirsi per il perseguimento delle finalità del medesimo d.lgs., la concessione, mediante concorso, di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (comma 1, lett. a). A tal fine, novella l'art. 2 del d.lgs. 68/2012.
I principi esplicitamente enunciati dal testo vigente dell'art. 2 riguardano:
La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che in tal modo "si coniuga saldamente il diritto allo studio con i parametri meritocratici e con le condizioni economiche e strumentali del cittadino".
Al riguardo si ricorda, comunque, che tale principio, pur non essendo presente nel citato art. 2, è - di fatto – declinato, all'art. 8, nella previsione della concessione delle borse di studio agli studenti in possesso di requisiti relativi al merito e alla condizione economica.
Relativamente alla disciplina in materia di Le borse di studioborse di studio, l'art. 1 modifica, anzitutto – novellando l'art. 7, co. 1 e 2, del d.lgs. 68/2012 –, le modalità di determinazione del relativo importo (comma 1, lett. c). In particolare, l'Importoimporto standard della borsa di studio non è più definito tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari ma è considerato quale importo minimo della stessa (da determinare a prescindere dalle stesse differenze). Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che le eventuali differenze di costo di mantenimento rispetto all'importo standard possono essere integrate dalle regioni attraverso l'esercizio della propria competenza legislativa, determinando autonomamente gli importi e tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio. Conseguentemente, la rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, sulla base della quale continuerebbe ad essere definito l'importo standard della borsa di studio (alinea del co. 2 dell'art. 7 del d.lgs., non modificato dal progetto di legge in esame), si intenderebbe da riferire ai costi medi nazionali. Si valuti, dunque, l'opportunità di esplicitare il riferimento alla rilevazione dei costi medi nazionali di mantenimento agli studi nell'alinea del co. 2 dell'art. 7 del d.lgs. 68/2012. Con riferimento alle Voci di costovoci di costo, si include nella voce "materiale didattico" anche la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti tecnici o informatici, e nella voce "alloggio" anche l'affitto in camera singola.
In particolare, in base al vigente
art. 7, co. 2, del d.lgs. 68/2012:
Il medesimo art. 1 dispone, inoltre, che la borsa di studio è concessa a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità.
Con riguardo alla Proceduraprocedura di determinazione dell'importo standard minimo della borsa di studio, stabilisce che questo è definito ogni anno dal MIUR. Al contempo, tuttavia, non si elimina la previsione – contenuta nell'art. 7, co. 7, del d.lgs. – in base alla quale, come si è visto, l'importo della borsa di studio è stabilito, con cadenza triennale, con decreto interministeriale (MIUR-MEF), emanato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Al riguardo, occorre un chiarimento.
Parallelamente, l'art. 1 elimina dai parametri sulla base dei quali sono determinati i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio relativi alle condizioni economiche dello studente il riferimento alla situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM (comma 1, lett. d). A tal fine, novella l'art. 8, co. 3, del d.lgs. 68/2012. Inoltre, incrementa (dal 40%) al 50% dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio la Quota dovuta dalle regioniquota dovuta dalle regioni – oltre al gettito derivante dall'importo derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio – per il finanziamento delle borse di studio (comma 1, lett. g). A tal fine, novella l'art. 18, co. 1, del d.lgs. 68/2012. Con specifico riguardo alla Tassa regionaletassa regionale per il diritto allo studio, l'art. 1 modifica la disciplina per la determinazione del suo importo, recata dall'art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995 (comma 3, lett. b).
In base all'
art. 3, co. 20-23, della
L. 549/1995, come modificato dall'
art. 18, co. 8, del d.lgs. 68/2012, le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in
3 fasce. La
misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in
€ 120 e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in
€ 140 e
€ 160 per coloro che presentano un ISEE rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il
livello massimo della tassa è fissato in
€ 200. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di € 140. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. Le
regioni (e le province autonome) concedono l'
esonero parziale o totale dal pagamento della tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore – che ora si propone di sopprimere (v.
infra) –, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. Il
gettito della tassa è
interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e degli stessi
prestiti d'onore che ora si propone di sopprimere.
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia, anzitutto, che si sostituiscono le vigenti modalità di calcolo con un parametro legato alle regioni di residenza dello studente. Tuttavia, la nuova procedura di calcolo non risulta del tutto chiara. Infatti, da un lato, non sono modificati i primi due periodi dell'art. 3, co. 21, della L. 549/1995, ai sensi dei quali:
Dall'altro, fermo restando che la misura minima della fascia più bassa della tassa resta fissata in € 120, si dispone – sostituendo i successivi periodi del medesimo co. 21 – che "i restanti valori" sono calcolati moltiplicando la misura minima per il rapporto tra il reddito pro capite regionale e il reddito pro capite nazionale calcolati in base ai dati dell'ISTAT relativi all'anno precedente a quello di riferimento. La relazione illustrativa evidenzia che "l'importo sarà pari, quindi, alla quota fissa di 120 euro per il coefficiente derivante dal rapporto tra reddito pro capite regionale e reddito pro capite nazionale. Ad esempio, qualora il reddito pro capite in Lombardia sia di 21.000 euro e il reddito pro capite nazionale sia di 18.000 euro, la tassa universitaria sarà calcolata moltiplicando 120 euro per 1,17 (rapporto tra reddito pro capite regionale e reddito pro capite nazionale): la tassa per il diritto allo studio per uno studente residente in Lombardia sarà pertanto pari a 140,4 euro. Nel caso di uno studente siciliano, invece, ipotizzando che il reddito pro capite siciliano sia di 13.000 euro, si moltiplica 120 euro per 0,72 e la tassa sarà pari a 86,4 euro". Pertanto, risulterebbe, di fatto, che:
Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento. In ogni caso, è necessario coordinare le disposizioni ed indicare nel testo che si prende come riferimento il reddito pro capite della regione dove ha residenza lo studente. Relativamente agli ulteriori strumenti per il diritto allo studio, il medesimo art. 1 sopprime, innanzitutto, le disposizioni che disciplinano il Prestito d'onoreprestito d'onore e il prestito d'onore aggiuntivo (comma 1, lett. b), n. 2)). Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che "non si ritiene opportuno (…) che lo Stato debba promuovere un meccanismo legato al diritto allo studio che conduca alla creazione della figura del laureato indebitato che, alla fine del percorso di studio, dovrà restituire un debito contratto con gli istituti di credito. A tal fine, abroga l'art. 3, co. 5-7, del d.lgs. 68/2012.
L'
art. 3 del
d.lgs. 68/2012 ha disposto che
regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio, e sulla base di criteri definiti con
decreto MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni – disciplinano le modalità per la concessione di
prestiti d'onore agli studenti (anche quelli iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione) che possiedono i requisiti di merito. Il decreto non è stato finora emanato.
I medesimi soggetti
possono altresì concedere un
prestito d'onore aggiuntivo rispetto alla borsa di studio – a condizioni agevolate e in misura massima pari all'importo della borsa – agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio.
Al contempo, conseguentemente, l'art. 1 sopprime i riferimenti al prestito d'onore presenti nell'art. 3, co. 20, 22 e 23, della L. 549/1995 (relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio) (comma 3, lett. a), c) e d)). A seguito di tale modifica, dunque, i proventi della tassa regionale per il diritto allo studio sarebbero interamente destinati alla erogazione delle borse di studio.
Inoltre – fermo restando che le università e le Istituzioni AFAM organizzano i propri servizi, compresi quelli di Servizi di orientamento e tutoratoorientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi –, sopprime la disposizione in base alla quale i medesimi soggetti promuovono le attività di servizio di orientamento e di tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, svolte – dall'a.a. 2002/2003 – ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.L. 212/2002 (L. 268/2002) (comma 1, lett. b), n. 1). A tal fine, abroga l'art. 3, co. 4, lett. b), del d.lgs. 68/2012. Inoltre, abroga l'art. 7, co. 1, del D.L. 212/2002 (comma 2). Si valuti l'opportunità di collocare in un unico contesto le due abrogazioni. Lo stesso articolo introduce, altresì, il divieto di affidare a studenti beneficiari di borsa di studio le collaborazioni per attività connesse ai servizi e al tutorato (c.d. Attività a tempo parzialeattività a tempo parziale) (comma 1, lett. f). A tal fine, novella l'art. 11, co. 4, del d.lgs. 68/2012, affiancando tale nuovo criterio a quelli già previsti per l'emanazione degli appositi regolamenti universitari.
L'
art. 11 del d.lgs. 68/2012 – come modificato dall'
art. 1, co. 291, della L. 232/2016 – ha disposto che le università, le istituzioni AFAM e gli enti delle regioni e delle province autonome erogatori dei servizi per il diritto allo studio disciplinano con propri
regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi offerti e al tutorato (
art. 13, L. 341/1990), esclusi attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle rispettive risorse e sulla base di graduatorie formulate secondo
criteri di merito e
condizione economica.
Tale forma di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato.
Modifiche alla disciplina in materia di limiti alla contribuzione studentesca ed esoneri (art. 1, co. 1, lett. e), ed artt. 2 e 3)
L'articolo 3 prevede l'Ampliamento della plateaampliamento della platea degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (c.d. no tax area), innalzando (da € 13.000) a € 21.000 la soglia ISEE di riferimento. A tal fine, novella l'art. 1, co. 255, lett. a), della L. 232/2016. Non è, però, modificato il co. 257, che riguarda gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001 e € 30.000.
L'articolo 2 stabilisce che gli esoneri totali o parziali dalle "tasse", nonché dai contributi universitari per i corsi di diploma di laurea sono disposti dalle università sulla base dell'ISEE presentato dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio. Le università sono tenute a effettuare adeguati controlli, anche a campione.
In base all'
art. 71 del DPR 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Prevede, inoltre, che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, allo studente è attribuito l'esonero effettivamente spettante sulla base del valore accertato dell'ISEE, ed è irrogata una Sanzionisanzione amministrativa pari al doppio dell'esonero indebitamente assegnato. Tale sanzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 38, co. 3, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), tranne nel caso in cui l'importo dell'esonero indebitamente assegnato sia inferiore a € 250.
In base alla disposizione citata, ferma restando la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate – comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario –, si applica una sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000.
Infine, l'articolo 1, comma. 1, lett. e), prevede un limite massimo di € 100 all'importo stabilito dalle università quale Importo massimo del diritto fissodiritto fisso dovuto dagli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per ciascun anno accademico in cui non sono risultati iscritti (per i quali resta comunque fermo l'esonero totale). A tal fine, novella l'art. 9, co. 5, del d.lgs. 68/2012.
Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria (art. 4)
L'articolo 4 dispone che agli Copertura finanziariaoneri derivanti dal (solo) art. 1 – quantificati in € 4 mln annui a decorrere dal 2018 - si provvede con l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Occorre aggiornare la decorrenza dell'onere. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge è corredata di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario perché si modificano disposizioni normative primarie. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIn materia, deve essere richiamata la competenza legislativa esclusiva dello Stato per la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost). La Corte costituzionale, nella sentenza 282/2002, ha precisato che la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali non rappresenta una "materia" in senso stretto, ma "una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle". In seguito la Corte ha confermato che questa competenza ha carattere trasversale, ben potendo incidere anche su materie assegnate alle regioni, e «si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali.» (cfr., ex multis, sentenze 248/2006 e 387/2007). |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliIn base all'art. 34, commi terzo e quarto, della Costituzione, "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". |
Formulazione del testoAll'articolo 1, co. 1:
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