Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica n. 46 - XVIII Luglio 2022
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 46
Data: 14/07/2022
Organi della Camera: Assemblea

 

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Ricognizione degli assetti organizzativi
delle principali società a partecipazione pubblica

 

 

 

 

 

Numero 46 - Luglio 2022

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE


A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 066760-3206/3576 – * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

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Indice

                                                                                                                                      

1. Il controllo pubblico sulle società partecipate dallo Stato e il loro monitoraggio……………………………………………………………………1……………………………………………………………………..1

2. In questo numero……………………………………………………………………………………………………………………………………..……8……………………………………………………………………………………………………………………………………………8

3 Aggiornamenti sull’attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

 

ALLEGATI

Allegato 1 - Organigramma delle società direttamente partecipate dal MEF e delle società partecipate di secondo livello……………………..45

 

Allegato 2 - Assetti organizzativi delle società direttamente partecipate dal MEF e delle società partecipate di secondo livello,

con indicazioni relative al rispetto della normativa in materia di quote di genere ……….……………………………………….…………………..77

 

Allegato 3 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione sono scaduti il 31/12/2019 ….………………………………………177

 

Allegato 4 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione sono scaduti il 31/12/2020 ….………………………………………181

 

Allegato 5 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione sono scaduti il 31/12/2021 ….………………………………………185

 

Allegato 6 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione scadranno il 31/12/2022 ….…………………………………………197

 

Allegato 7 - Assetti organizzativi delle società direttamente partecipate dai Ministeri della Cultura, della Difesa,

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle Politiche agricole alimentari e forestali, dello Sviluppo economico ………………………225

 

 


 

1. Il controllo pubblico sulle società partecipate dallo Stato e il loro monitoraggio

 

Dopo un lungo periodo durante il quale il sistema economico italiano è stato caratterizzato da una massiccia presenza dei soggetti pubblici - in particolare dello Stato - nell’economia, negli anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta sono state effettuate vaste operazioni di privatizzazione. La normativa relativa alle privatizzazioni ha lasciato peraltro indeterminato il problema delle modalità di esercizio del controllo pubblico sull’attività delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici rimaste sotto l’effettivo controllo dello Stato. In questo silenzio della normativa è venuto meno anche il controllo parlamentare. Le nomine dei presidenti e vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali erano, infatti, soggette alla disciplina prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, che per prima aveva introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di un parere parlamentare preventivo in ordine a nomine o proposte di nomina di competenza del Governo, affidandolo a una Commissione bicamerale, la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali. La Commissione bicamerale era altresì competente a esprimere un parere preventivo sui programmi pluriennali d’intervento delle imprese a partecipazione statale, oltre al controllo sull’attuazione di tali programmi, sull’ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, sull’acquisizione di imprese e sugli smobilizzi (articolo 13 della legge n. 675 del 1977).

Tale disciplina speciale per le partecipazioni statali fu mantenuta anche dopo l’approvazione della successiva legge di carattere generale 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, definiti come “istituti e (…) enti pubblici anche economici”, in base alla quale le proposte di nomina di presidenti e di vicepresidenti di enti pubblici sono trasmesse dal Governo alle Camere per l’espressione del parere parlamentare (articolo 1 della legge n. 14 del 1978), mentre, sempre con riferimento ai medesimi enti, per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione o dei commissari straordinari è prevista la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978).

Venuti meno gli enti di gestione delle partecipazioni statali, la disciplina generale di cui alla legge n. 14 del 1978 è stata ritenuta non applicabile alle società di diritto comune derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici, con il conseguente venir meno di ogni tipo di controllo parlamentare. A fronte dell’affievolimento delle funzioni parlamentari di controllo - indirizzo sulle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, è da notare che la Corte dei conti reputò, in relazione ai profili del controllo di sua competenza, che il semplice passaggio dalla forma giuridica dell’ente pubblico a quella della società di diritto comune non potesse essere considerato elemento sufficiente a escludere che le nuove società ricadessero nella sfera di controllo della magistratura contabile, riaffermando la propria competenza a esercitare il controllo nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali sulle quali lo Stato eserciti la propria influenza dominante.

 

Si ricorda che, con ricorso in data 15 febbraio 1993, la Corte dei conti sollevò un conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in relazione a quello che considerava un comportamento omissivo, consistente nell'impedimento[1] all'esercizio delle attribuzioni costituzionali spettanti alla stessa Corte e relative al controllo ex articolo 100, secondo comma, della Costituzione[2] sulle società per azioni succedute ad alcuni enti pubblici economici. Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 28 dicembre 1993, n. 466, nella quale la Corte rilevava, tra l’altro, che “Diversamente da quanto asserito dallo stesso Governo, la semplice trasformazione degli enti pubblici economici (...) non può essere (…) ritenuto motivo sufficiente a determinare l'estinzione del controllodella Corte dei conti fino a quando permanga inalterato nella sostanza l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse”. A seguito della citata sentenza è stata quindi ripristinata la funzione di controllo della Corte dei conti sugli enti che godono di un apporto dello Stato al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia, comprese le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale.

 

Attualmente il Ministero dell’economia e delle finanze esercita, tramite proprie partecipazioni esclusive o prevalenti, anche quando inferiori al 50 per cento, il controllo su di un gruppo rilevante di società, o perché caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere prevalentemente pubblicistico (es. Consip e Invitalia), o perché derivanti da enti o altri organismi fornitori di servizi pubblici trasformati in società per azioni (es. Ferrovie dello Stato, Poste italiane, Ipzs, ecc.) o, infine, perché svolgono attività in settori ritenuti strategici (es. Eni, Enel e Leonardo).

In considerazione della grande importanza che continuano a rivestire nell’economia nazionale le società a partecipazione diretta dello Stato e le ulteriori società partecipate da queste ultime, a partire dal gennaio 2009 il Servizio per il Controllo parlamentare effettua una ricognizione degli assetti organizzativi delle società partecipate direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze - Mef (società partecipate di primo livello) e sulle ulteriori società, con sede legale in Italia, nelle quali le società di primo livello detengono rilevanti quote di partecipazione (società partecipate di secondo livello). Tale ricognizione è stata quindi estesa alle società partecipate dai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[3], delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura[4], della difesa.

Lo sviluppo di una specifica Banca dati informatizzata, aggiornata periodicamente, permette attualmente al Servizio per il Controllo parlamentare di svolgere un monitoraggio costante del settore e di fornire notizie dettagliate in ordine alle suddette società.

Tale monitoraggio, che comprendeva inizialmente (marzo 2010) per ciascuna delle società di primo livello le società partecipate con una quota di capitale superiore o uguale al 45 per cento, era stato successivamente esteso alle società partecipate con una quota superiore o uguale al 30 per cento del capitale, quota che realizzava una potenziale situazione di controllo ai sensi della normativa allora vigente, corrispondendo tale percentuale alla soglia alla quale si determinava di norma, con riferimento alle società quotate, l’obbligo di Opa totalitaria.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito[5], all’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la disciplina relativa alle soglie di partecipazione nel capitale delle società quotate, oltre le quali sorge l’obbligo di promuovere l’Opa totalitaria, è divenuta più articolata[6]. Per le grandi imprese quotate essa è stata abbassata, di norma, al 25 per cento. Per le piccole e medie imprese (Pmi) essa in via generale resta fissata al 30 per cento, salva la possibilità concessa allo statuto della singola società di stabilirla tra il 25 e il 40 per cento del capitale sociale. A partire da ottobre 2017 (cfr. n. 27 del presente dossier), il campione monitorato prende in considerazione pertanto tutte le partecipazioni societarie pari o superiori al 25 per cento.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (vedasi infra, Paragrafo 3), che prevede il rispetto delle cosiddette “quote di genere” nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, è altresì disponibile, per ciascuna società, la percentuale del genere meno rappresentato.

 

Un’esposizione sintetica di una selezione dei dati disponibili nella Banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare sugli organi amministrativi delle società partecipate dal Mef e dai Ministeri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico[7] - sia di primo sia di secondo livello[8] - è riportata negli Allegati 2 (Mef) e 7 (altri Ministeri). I dati sono stati organizzati sia raggruppando le società partecipate di primo livello in un unico aggregato, sia indicando, per ognuna di esse, le relative società partecipate di secondo livello.

L’allegato 2 riporta altresì, con riferimento alle società partecipate dal Mef, l’indicazione dei dati relativi al rispetto della normativa in materia delle quote di genere (cfr. infra Paragrafo 3). Parimenti l’allegato 7 riporta dati analoghi con riferimento alle società partecipate dagli altri Ministeri.

 

I dati e le informazioni sulle società controllate dal Mef sono preceduti da organigrammi (Allegato 1) che visualizzano graficamente il quadro delle società con partecipazioni societarie detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze e quello delle ulteriori società partecipate da ognuna di esse[9].

 

Negli AllegatI 3, 4 e 5 sono elencate le società partecipate dal Mef (di primo e di secondo livello) i cui consigli sono scaduti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019[10], il 31 dicembre 2020[11] o il 31 dicembre 2021[12] e che risultano in corso di rinnovo, mentre nell’Allegato 6 sono riportate quelle, tra le suddette società, i cui organi amministrativi, una volta trascorsi gli esercizi annuali previsti per la loro durata in carica, scadranno il 31 dicembre 2022 e dovranno quindi essere rinnovati, a seconda di quanto contemplato dai rispettivi statuti, entro i successivi centoventi o centottanta giorni (30 aprile o 30 giugno 2023)[13].

 

Si segnala, peraltro, che il comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva previsto[14], anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, che le assemblee ordinarie delle società si tenessero entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (la norma era riferibile all’esercizio 2019), dettando al contempo speciali modalità per il loro svolgimento, con la previsione di forme di partecipazione da remoto[15]. L’articolo 3, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, modificando il comma 1 del sopra richiamato articolo 106 aveva poi ulteriormente esteso l’efficacia della proroga, prevedendo che l’assemblea fosse convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, quindi con riferimento questa volta all’esercizio 2020.

Il testo originario del comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 precisava che le disposizioni del medesimo articolo erano applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

 

Successivamente l’articolo 71, comma 1[16], del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha esteso l’efficacia temporale dei commi da 2 a 6 del suddetto articolo 106 alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020. Quindi l’articolo 3, comma 6, lett. b), del già richiamato decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito dalla legge n. 21 del 2021, novellando integralmente il comma 7 del medesimo articolo 106 del decreto-legge n.18 del 2020 ha esteso l’applicazione delle norme previste dal citato articolo 106 “alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.[17].

In seguito è intervenuto l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le disposizioni legislative di cui all’Allegato A, tra cui figura, al punto 7, l’articolo 106, comma 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Da ultimo l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2022 l’efficacia della disposizione di cui al citato comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

 


 

2. In questo numero

La presente pubblicazione costituisce l’aggiornamento periodico del dossier “Ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica”, a cura del Servizio per il Controllo parlamentare. Rispetto al precedente numero del dossier, pubblicato nel mese di aprile 2022, sono state aggiornate le informazioni relative ai mutamenti negli assetti societari e alle quote di partecipazione delle società monitorate, alla creazione di nuove società e alla cessazione di alcune di quelle esistenti. Inoltre sono state aggiornate la consistenza numerica dei consigli di amministrazione, la loro attuale composizione, con indicazione della percentuale del genere meno rappresentato in tali organi, le date di nomina, sia dei singoli amministratori sia dei consigli di amministrazione, e le date previste di scadenza. Le informazioni riportate sono attualmente riferite a quanto risulta dalla Banca dati Cciaa alla data del 30 giugno 2022[18].

 

Si segnala che il 13 giugno 2022 la Banca dati Cciaa ha registrato l’acquisizione da parte del Mef dell’intera partecipazione di SACE S.p.a. (già interamente controllata da Cassa e depositi e prestiti S.p.a.), che pertanto è divenuta società di primo livello.

 

Si segnala, peraltro, che alla data del 30 giugno 2022 il sito del Mef riporta per la prima volta la società Giubileo 2025, evidenziando che il suddetto Ministero ne detiene il controllo totalitario. La costituzione della suddetta società è stabilita dal comma 427 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022). Poiché alla data di chiusura del presente dossier tale società non è riportata nella Banca dati Cciaa, di essa non si dà conto negli allegati dello stesso, ad eccezione dell’allegato 1.

 

Alla data del 30 giugno 2022 il sito del Mef riporta pertanto partecipazioni dirette in 35 società.

Dalle visure effettuate nella Banca dati Cciaa risulta però sempre esistente, anche se in liquidazione, Expo 2015 S.p.a..

In considerazione di quanto sopra appena evidenziato, la platea delle società di primo livello partecipate direttamente dal Mef è quindi pari a 36, risultando conseguentemente incrementata di 2 unità rispetto al precedente numero del presente dossier (cfr. Allegato 1).

 

Si ricorda poi che l’articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32[19], introdotto dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, prevedeva l’istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, di una nuova società per azioni denominata Italia Infrastrutture S.p.a., con capitale sociale pari a 10 milioni di euro, interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze[20]. L’istituzione della nuova società sarebbe stata disposta, come risulta dalla citata disposizione legislativa, “in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche”.

Si evidenzia che l’articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 32 del 2019 è stato abrogato dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, non ancora convertito. Pertanto non si procederà più alla costituzione della suddetta società.

 

Si segnala, a finalità informativa, che i commi 1 e 2 dell’articolo 34 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, non ancora convertito, hanno disposto il commissariamento di Società Gestione Impianti Nucleari - So.G.I.N. S.p.a.[21], demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra menzionato decreto-legge n. 73 del 2022[22], la nomina dell’organo commissariale (un commissario e due vicecommissari), cui affidare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della suddetta società. Il comma 4 ha inoltre disposto la decadenza del consiglio di amministrazione in carica, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 73[23]. Pertanto, negli allegati del presente dossier, si dà ancora conto dell’attuale consiglio di amministrazione, da considerarsi però decaduto, in attesa della nomina dell’organo commissariale secondo la procedura sopra illustrata.

 

Il 22 giugno 2022 l’assemblea di Sport e Salute S.p.a. ha nominato i due nuovi consiglieri di amministrazione, Roberto Farnè per il Ministero dell’istruzione e Adriana Bonifacino per il Ministero della salute, in luogo di Francesco Landi e Simona Cassarà. È stato anche confermato come consigliere aggiunto Carlo Mornati. Poiché alla data del 30 giugno 2022 le nuove nomine non sono state registrate nella Banca dati Cciaa, di esse non se ne dà conto negli allegati al presente dossier e nei medesimi allegati figurano i nominativi dei due consiglieri uscenti.

 

Alla data del 30 giugno 2022 la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico in CFI – Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. risulta del 98,55 per cento, rispetto al 98,32 per cento del capitale sociale registrato al 31 marzo 2021, in occasione della predisposizione del precedente numero del presente dossier.

 

Si segnala, sempre a finalità informativa, che l’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, autorizza la costituzione della società 3-I S.p.a., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale, pari a 45.000.000 di euro, sarà interamente sottoscritto e versato dall’INPS, dall’INAIL e dall’ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente. Poiché la proprietà sarà di enti pubblici non di natura ministeriale, la suddetta società, una volta costituita, non rientrerà nel perimetro del monitoraggio del presente dossier.

 

Quanto alle modifiche intervenute o in programma nel portafoglio delle società di primo livello, con riferimento alle quote societarie o all’acquisizione o dismissione di società da esse direttamente controllate[24] (quindi di secondo livello) con sede in Italia, si segnala, tra l’altro, che:

 

v  Il 12 gennaio 2022 Vitrociset S.p.a., società totalitariamente controllata da Leonardo S.p.a., è stata cancellata dalla Banca dati Cciaa.

 

v  Il 13 aprile 2022 Poste Italiane S.p.a. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Poste Italiane di PSIA S.r.l., il cui capitale è interamente e direttamente detenuto dalla stessa Poste Italiane. L’operazione, che prevede l’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa per le operazioni di fusione di società interamente possedute, spiegherà la sua efficacia a decorrere dalla data dell’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2504 c.c. presso il Registro delle Imprese di Roma ovvero dalla data successiva eventualmente stabilita nell’atto di fusione, e non comporterà alcuna emissione di nuove azioni né comunque assegnazione di azioni di Poste Italiane, azionista unico della società partecipante alla fusione. La fusione si pone nell’ottica di una riorganizzazione societaria che permetterà a Poste Italiane di detenere direttamente azioni della società quotata NEXI S.p.a. (PSIA infatti ha come unico attivo una partecipazione pari a circa il 3,6 per cento del capitale sociale della stessa NEXI), semplificando in tal modo la struttura del Gruppo.- Il 24 giugno 2022 il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha quindi deliberato l’operazione di fusione per incorporazione[25]. L’operazione di fusione per incorporazione è stata altresì approvata, nella medesima data, dall’assemblea di PSIA. Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo atto di fusione.

 

v  Il 30 maggio 2022 la Banca dati Cciaa ha registrato l’acquisizione, da parte di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.a., del 30,01 per cento del capitale sociale di S.A.L.P. Società Appalto Lavori Pubblici S.p.a., pari a 13.330.000,00 euro, che diviene in tal modo una società di secondo livello. La suddetta società ha un consiglio di amministrazione di 5 membri e ha per oggetto sociale la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di acquedotti, gasdotti, fognature e di qualsiasi altro tipo di condotta o di linea.

 

v  Il 6 giugno 2022 la Banca dati Cciaa ha registrato l’acquisizione, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del 76 per cento del capitale sociale di Società Italiana per le Imprese all’Estero – SIMEST S.p.a., pari a 164.646.231,88 euro, che diviene in tal modo una società di secondo livello. La suddetta società ha un consiglio di amministrazione di 6 membri e ha per oggetto sociale la partecipazione a imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane.

 

v  Il 13 giugno 2022 SACE BT S.p.a. entra a far parte del perimetro di questo dossier come società di secondo livello, essendo divenuta la sua interamente controllante (SACE S.p.a.) società di primo livello (vedi supra). La suddetta società ha un capitale sociale di 56.539.356,00 di euro, ha un consiglio di amministrazione composto da 7 membri e ha per oggetto sociale l’esercizio, sia in Italia sia all’estero, dell’attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

 

v  Il 13 giugno 2022 SACE FCT S.p.a. entra a far parte del perimetro di questo dossier come società di secondo livello, essendo divenuta la sua interamente controllante (SACE S.p.a.) società di primo livello (vedi supra). La suddetta società ha un capitale sociale di 50.000.000,00 di euro, ha un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e ha per oggetto sociale la gestione, sia in Italia sia all'estero, di crediti di terzi derivanti dall'esercizio di impresa, arti o professioni.

 

v  Il 22 giugno 2022 la Banca dati Cciaa ha registrato l’acquisizione, da parte di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.a., del 25 per cento del capitale sociale di Walcor S.p.a., pari a 14.544.000,00 euro, che diviene in tal modo una società di secondo livello. La suddetta società ha un consiglio di amministrazione di 5 membri e ha per oggetto sociale la lavorazione del cacao e derivati, nonché il commercio degli stessi.

 

v  Il 22 giugno 2022 Cassa Deposti e Prestiti S.p.a. ha reso noto che, in attuazione delle linee guida del “Piano Strategico 2022-2024”, il consiglio di amministrazione ha approvato il riassetto dell’area real estate del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di CDP nel settore attraverso una chiara distribuzione di competenze e responsabilità e una più razionale allocazione del portafoglio immobiliare del Gruppo in due centri di competenza, con la soppressione di CDP Immobiliare Srl. Nel dettaglio:

CDP Immobiliare SGR S.p.a., dedicata alle attività di asset e fund management, focalizzata sugli investimenti in valorizzazione e rigenerazione urbana, infrastrutture sociali dell’abitare e settore del turismo;

Fintecna S.p.a., focalizzata sull’erogazione di servizi immobiliari e gestione dei processi liquidatori e anche sulla vendita del portafoglio di immobili per il quale non è prevista attività di valorizzazione.

Il riassetto dell’area immobiliare sarà completato, una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, con l’estensione dell’operatività di CDP Immobiliare SGR S.p.a. al settore delle infrastrutture e contestuale ridenominazione della società in CDP Real Asset SGR S.p.a[26].

 

v   Il 30 giugno 2022 Invitalia Global Investment S.p.a., società integralmente controllata da Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.a., è stata cancellata dalla Banca dati Cciaa. La società era stata posta in liquidazione il 26 gennaio 2022.

 

Alla data del 30 giugno 2022 Integra S.p.a. non risulta più partecipata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che in precedenza possedeva il 50 per cento del suo capitale sociale. Integra S.p.a. risulta ora controllata totalitariamente da Unicoop Firenze Società Cooperativa. Pertanto Integra S.p.a. non è più riportata negli allegati del presente dossier.

 

Alla data del 30 giugno 2022 la Banca dati Cciaa registra il cambio di denominazione di Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l., società totalitariamente partecipata da Enel S.p.a., in Enel Grids S.r.l..

 

Alla data del 30 giugno 2022 la partecipazione di Enel S.p.a in Enel X Way S.r.l. risulta del 100 per cento, rispetto al 99,57 per cento del capitale sociale registrato al 31 marzo 2022, in occasione della predisposizione del precedente numero del presente dossier.

 

Alla data del 30 giugno 2022 Eni new energy S.p.a. non risulta più partecipata direttamente da Eni S.p.a., che in precedenza possedeva il controllo totalitario del suo capitale sociale. Eni new energy S.p.a. risulta ora controllata totalitariamente da Eni Plenitude S.p.a., controllata a sua volta dalla capogruppo. Pertanto Eni new energy S.p.a. non è più riportata negli allegati del presente dossier, essendo divenuta una società di terzo livello.

 

Alla data del 30 giugno 2022 Greenit S.p.a. non risulta più direttamente partecipata da Eni S.p.a., che in precedenza possedeva il 51 per cento del suo capitale sociale. Greenit S.p.a. risulta ora controllata al 51 per cento da Eni Plenitude S.p.a. e al 49 per cento da Cdp Equity S.p.a.. Pertanto Greenit S.p.a. non è più riportata negli allegati del presente dossier, essendo divenuta una società di terzo livello, con riferimento sia al gruppo Eni sia al gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

 

Alla data del 30 giugno 2022 la partecipazione di Eni S.p.a. in Serfactoring S.p.a. risulta del 100 per cento, rispetto al 49 per cento del capitale sociale registrato al 31 marzo 2022, in occasione della predisposizione del precedente numero del presente dossier.

 

Si ricorda che la Corte dei conti, nell’ambito delle funzioni di controllo a essa attribuite dall’articolo 100 della Costituzione (cfr. supra, Paragrafo 1), partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, pubblici o privati - ovvero, aventi forma privatistica - a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi e secondo le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259[27].

In particolare, ai sensi della legge n. 259[28], la Corte dei conti controlla:

?                    gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato e gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati a imporre o che siano a essi devolute (articolo 2). I rappresentanti dei collegi sindacali e/o di revisione degli enti sono tenuti a fornire alla Corte ogni informazione utile ai fini dell’espletamento del suo controllo;

?                    gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia. In questo caso, è previsto specificamente che il controllo sia esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12);

?                    le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale (sentenza della Corte costituzionale 28 dicembre 1993, n. 466 - cfr. supra, Paragrafo 1).

Il controllo esercitato dalla Corte su tali enti è un controllo referente: la Corte riferisce annualmente al Parlamento (articolo 7) e formula, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro dell’economia e al Ministro competente (articolo 8)[29]. Ciò allo scopo di fornire indicazioni per la riqualificazione della spesa pubblica e pervenire conseguentemente a un migliore utilizzo delle risorse finanziarie complessive[30].

 

Al riguardo si segnala che nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 sono pervenute alla Camera le seguenti relazioni concernenti il controllo su società direttamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, presentate dalla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958:

 

?        Sogesid S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 551, annuncio all’Assemblea del 29 aprile 2022);

?        Consap S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 558, annuncio all’Assemblea del 17 maggio 2022);

?        PagoPA S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 560, annuncio all’Assemblea del 20 maggio 2022);

?        Equitalia Giustizia S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 561, annuncio all’Assemblea del 20 maggio 2022);

?        Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 562, annuncio all’Assemblea del 24 maggio 2022);

?        Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 569, annuncio all’Assemblea del 27 maggio 2022);

?        Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.[31] [32] per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 580, annuncio all’Assemblea del 17 giugno 2022);

?        Società investimenti immobiliari italiani – Società di gestione del risparmio (Invimit Sgr) S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 581, annuncio all’Assemblea del 20 giugno 2022);

?        RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 582, annuncio all’Assemblea del 21 giugno 2022).

 

E’ pervenuta inoltre la relazione relativa a ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.a., società interamente partecipata dal Ministero della cultura, per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 574, annuncio all’Assemblea del 13 giugno 2022).

 

Si segnalano infine le seguenti operazioni di cessione o di acquisizione operate in Italia e all’estero, anche mediante società controllate indirettamente, da parte di società controllate dal Mef, che comunque non determinano effetti sul perimetro delle società oggetto di monitoraggio.

 

? Il 13 aprile 2022 i consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) e della controllata Cdp Equity (CDPE) hanno deliberato di procedere alla cessione dell’intera partecipazione del 17,5 per cento detenuta da CDPE nel capitale di BF S.p.a., la principale azienda agricola italiana quotata a Piazza Affari, attiva nei settori dell’agro-industriale, agritech, sementi, fertilizzanti e alimentare. Una quota del 5,5 per cento di BF Spa è rilevata da ARUM S.p.a. e una del 6 per cento da Dompè Holdings. Entrambi gli acquirenti sono già azionisti di BF: ARUM con il 14,3 per cento e Dompè Holdings con circa il 14 per cento. La quota residua del 6 per cento sarà collocata presso altri investitori nelle prossime settimane con un’opzione di vendita da parte di CDPE esercitabile entro il mese di novembre 2022 nei confronti di ARUM. Per CDP l’operazione è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 ed in particolare con il principio della rotazione di capitale, ovvero la valutazione di potenziali opzioni di razionalizzazione del portafoglio partecipativo esistente una volta raggiunti gli obiettivi dell’intervento nel capitale, anche al fine di sostenere nuove iniziative con le risorse disponibili. L’ingresso di CDPE nel capitale di BF Spa era avvenuto nel 2017 per favorire la diffusione delle tecniche dell’agricoltura di precisione e il consolidamento del settore promuovendo la creazione di un operatore in grado di svolgere il ruolo di aggregatore nella filiera. Il settore agroalimentare, ancor più nel corrente contesto economico e sociale post-pandemico, rimane comunque strategico per il Gruppo CDP. Per questo, CDPE ha approvato l’investimento per 40 milioni nel Fondo Italiano Agritech&Food (FA&F), gestito dal controllato Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.a.. In questa operazione CDPE ha al suo fianco la stessa BF Spa, che ha contribuito al progetto FA&F con una sottoscrizione di 60 milioni di euro.

 

? Il 26 aprile 2022 Leonardo S.p.a. ha reso noto che la controllata statunitense Leonardo DRS ha firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella joint venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales. Il closing dell’operazione è soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni di closing ed è previsto per la seconda metà del 2022. AAC è una joint venture tra Leonardo DRS e Thales Defense & Security. AAC è una società statunitense attiva nel campo dei sistemi avanzati di sonar, formazione e gestione della conoscenza. L'azienda lavora con la Marina degli Stati Uniti, fornendo sistemi e soluzioni innovativi nel dominio della sensoristica subacquea della Marina. Con oltre 200 dipendenti, AAC ha generato ricavi per 80 milioni di dollari nel 2021.

 

? Il 5 maggio 2022 Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha reso noto che è stata finalizzata l’acquisizione della partecipazione dell’88,06 per cento di Autostrade per l’Italia detenuta da Atlantia da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A. (HRA), veicolo di investimento costituito in Italia e partecipato da CDP Equity S.p.a. (CDPE) (51 per cento), Blackstone Infrastructure Partners (24,5 per cento) e dai fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5 per cento).

 

? Il 29 maggio 2022 Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha reso noto che CDP Equity S.p.a. (CDPE), società interamente partecipata da CDP, Teemco Bidco S.à.r.l., società lussemburghese controllata da uno o più fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), Macquarie Asset Management (Macquarie), Open Fiber S.p.a. e TIM S.p.a. hanno sottoscritto un protocollo di intesa non vincolante (Memorandum of Understanding, MoU) relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber. L’obiettivo del MoU è avviare un processo volto alla creazione di un solo operatore delle reti di telecomunicazioni, non verticalmente integrato, controllato da CDPE e partecipato da Macquarie e KKR, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica e delle infrastrutture VHCN (Very High Capacity Networks) sull’intero territorio nazionale, permettendo così l’accesso ai servizi più innovativi ed efficienti offerti dal mercato alla generalità della popolazione, agli enti pubblici e alle imprese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo più celere, duraturo e sostenibile del Paese. Le parti hanno condiviso che l’operazione possa articolarsi mediante la separazione delle attività infrastrutturali di rete fissa da quelle commerciali di TIM - mediante un’operazione societaria o combinazione di operazioni societarie da definirsi - e l’integrazione delle prime con la rete controllata da Open Fiber con modalità da definirsi. Ad esito di tale operazione TIM, sul mercato italiano, potrà focalizzare in via prioritaria le proprie attività nei servizi di telecomunicazione e trasmissione di dati.

? Il 16 giugno 2022 Enel S.p.a. ha reso che sono stati firmati gli accordi relativi alla cessione dell'intera partecipazione da essa detenuta nel capitale sociale di PJSC Enel Russia ("Enel Russia"). Al riguardo Enel ha sottoscritto due distinti accordi, rispettivamente, con PJSC Lukoil (“Lukoil”) e il Closed Combined Mutual Investment Fund “Gazprombank-Frezia” (il “Fondo”) per la cessione della suddetta partecipazione in Enel Russia, pari al 56,43 per cento del capitale sociale di quest’ultima, per un corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro che sarà corrisposto al closing. Con il completamento dell’operazione, Enel cederà tutti i suoi asset di generazione elettrica in Russia, che includono circa 5,6 GW di capacità convenzionale e circa 300 MW di capacità eolica in diverse fasi di sviluppo, garantendo continuità ai propri dipendenti e clienti. L'operazione è in linea con l'obiettivo strategico del Gruppo di concentrare le proprie attività principalmente nei Paesi in cui una posizione integrata lungo la catena del valore può guidare la crescita e migliorare la creazione di valore facendo leva sulle opportunità offerte dalla transizione energetica. Il perfezionamento dell'operazione, previsto entro il terzo trimestre di quest'anno, è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione governativa russa per il monitoraggio degli investimenti esteri e del Servizio federale antimonopoli russo.

 

? Il 19 giugno 2022 Eni S.p.a ha reso noto che ha firmato l'accordo di partnership con QatarEnergy per la creazione della nuova joint venture JV. QatarEnergy deterrà una quota del 75 per cento e Eni il restante 25 per cento. La JV a sua volta deterrà il 12,5 per cento dell'intero progetto North field east (NFE), di cui fanno parte 4 mega treni di gas naturale liquefatto (GNL) con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (MTPA). Il progetto NFE consentirà di aumentare la capacità di esportazione di GNL del Qatar dagli attuali 77 MTPA a 110 MTPA. Con un investimento di 28,75 miliardi di dollari, NFE dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025 e impiegherà tecnologie e processi all'avanguardia per minimizzare l'impronta carbonica complessiva, tra cui la cattura e lo stoccaggio della CO2. L'accordo, segna il completamento di un processo competitivo iniziato nel 2019, e ha una durata di 27 anni. Si tratta di una mossa strategica per Eni, che rafforza la propria presenza in Medio Oriente ottenendo l'accesso a un produttore di GNL leader a livello globale, con riserve di gas naturale tra le più grandi al mondo. Questa collaborazione rappresenta inoltre una tappa significativa nella strategia di diversificazione dell'azienda, che amplia il proprio portafoglio di fonti energetiche più pulite e affidabili.

 

? Il 21 giugno 2022 Leonardo S.p.a. ha reso noto che la controllata statunitense Leonardo DRS e RADA Electronic Industries Ltd. hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest’ultima. RADA Electronic Industries Ltd. è un fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati. Per effetto della fusione Leonardo DRS acquisirà il 100 per cento del capitale sociale di RADA, in cambio dell’assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5 per cento circa nella Leonardo DRS, di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l'80,5 per cento. Al perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo DRS sarà quotata sia al NASDAQ che al TASE (borsa di Tel Aviv).

 

? Il 23 giugno 2022 i consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e della controllata CDP Equity (CDPE) hanno deliberato la sottoscrizione di un accordo di investimento che prevede, al venir meno delle condizioni sospensive ivi previste, l’ingresso di CDPE nel capitale di GPI S.p.a., gruppo quotato sul mercato Euronext Milan (EXM) gestito da Borsa Italiana. GPI è un operatore a capitale di riferimento italiano tra i principali player nel settore della sanità digitale, in cui occupa una posizione di rilievo principalmente nell’ambito dei prodotti e servizi tecnologici (software e ICT), in quello dei servizi gestionali e amministrativi in outsourcing (servizi di CUP, contact center, gestione diretta di front-end e back-office) e in progetti di telemedicina (tele visita, tele consulto e tele monitoraggio). L’operazione prevede, nel contesto di un aumento del capitale sociale di GPI per un importo complessivo di 140 milioni di euro, la sottoscrizione da parte di CDPE di una tranche pari alla metà di detto aumento, che ammonta a 70 milioni, a completamento della quale CDPE deterrà una partecipazione non inferiore al 17 per cento del capitale sociale di GPI. Per il Gruppo CDP l’investimento è coerente con quanto indicato dal “Piano Strategico 2022-20242”, sia in termini di sostegno a settori chiave per lo sviluppo del Paese sia in termini di rotazione del portafoglio di partecipazioni. È inoltre previsto il coinvolgimento, in qualità di sottoscrittori delle restanti tranche dell’aumento di capitale, dell’attuale azionista di controllo FM S.r.l. ? holding che fa riferimento all’attuale presidente e amministratore delegato di GPI, Fausto Manzana ? e di altri investitori istituzionali secondo il principio del crowding-in, ossia la capacità di attrarre risorse sul mercato dei capitali. L’operazione si perfezionerà secondo i tempi richiesti per l’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari e ha l’obiettivo di sostenere la strategia di investimento di GPI volta ad accelerare il processo di digitalizzazione della sanità italiana, migliorando la capacità di accesso alle cure dei cittadini, sempre più urgente alla luce dei trend demografici prevalenti nel Paese.


 

3. Aggiornamenti sull’attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

 

La legge 12 luglio 2011, n. 120 (cosiddetta legge Golfo-Mosca), recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”, ha previsto una specifica disciplina per assicurare un maggiore equilibrio tra i generi nell’ambito delle società quotate e in quelle sottoposte a controllo pubblico. In particolare, l’articolo 1 del provvedimento ha inserito un comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Detto comma 1-ter stabilisce che lo statuto delle società quotate debba prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato doveva originariamente ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti e tale criterio di riparto doveva applicarsi alle società quotate per tre mandati consecutivi.

La norma prevedeva e prevede che, in caso di violazione della disposizione in esame, la Consob diffidi la società quotata interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica[33]. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure, da adottare con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma in esame, applicabili anche alle società organizzate secondo il sistema monistico. Il comma 2 dell’articolo 1 della medesima legge n. 120 del 2011 ha poi aggiunto un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Tale disposizione prevede che qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applichino le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, sopra illustrate.

L’articolo 3 della citata legge n. 120 del 2011, rubricato “Società a controllo pubblico”, prevede poi che le disposizioni della legge si applichino anche alle società costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati e controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. I termini e le modalità di attuazione di tali disposizioni, in forza del comma 2 del suddetto articolo 3, sono stati definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ciò al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione della normativa in esame, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

 

Con l’entrata in vigore, il 12 febbraio 2013, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, che reca il regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011, è divenuta operativa la normativa che detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.

Il regolamento, in particolare, dispone che le società a controllo pubblico prevedano, nei propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (un quinto, per il primo rinnovo).

Il regolamento di cui al D.P.R. n. 251 del 2012 prevede inoltre, all’articolo 2, comma 3, un meccanismo di arrotondamento qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, per cui tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Le società pubbliche non quotate devono prevedere, altresì, le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di partecipazione del genere meno rappresentato prevista dalla normativa. La quota di partecipazione si applica anche ai sindaci supplenti, che subentrano nell'ordine atto a garantirne il rispetto, nel caso di cessazione dell’incarico di uno o più sindaci effettivi.

Sul piano della decorrenza, il regolamento prevede che l’obbligo del rispetto della quota di genere nella composizione degli organi sociali delle società pubbliche valga (anche in caso di sostituzione) per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del 2012 (quindi dal 12 febbraio 2013).

Si ricorda che, ai fini del monitoraggio sull'applicazione della normativa, il regolamento pone a carico delle società controllate dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[34], l'obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione, in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

È fatto poi obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato (articolo 4, commi 2 e 3 del summenzionato D.P.R. n. 251 del 2012)[35].

 

In ordine alle sanzioni, si prevede una doppia diffida, ciascuna con termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il secondo termine, è prevista la decadenza degli organi. La normativa dispone che si provveda di seguito alla ricostituzione dell'organo venuto meno nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

 

Sulla materia delle quote di genere è intervenuta la disposizione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Detto comma - considerato che il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico - prevede in primo luogo che “Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno”.

 

Alla luce della disposizione ora illustrata, si segnala che, nell’ambito delle società del Mef e degli altri Ministeri considerate nel presente monitoraggio, le società amministrate da un organo monocratico alla data del 30 giugno 2022 sono 35. Tra queste, 7 sono guidate da una donna, con una incidenza percentuale pari al 20 per cento[36].

 

Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 stabilisce inoltre che, qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto debba prevedere che “la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120..

 

L’intervento normativo di cui si è appena dato conto stabilizza anche “a regime”, successivamente quindi al “terzo rinnovo” degli organi sociali, la regola che nelle società pubbliche garantisce al genere meno rappresentato almeno un terzo delle posizioni disponibili negli organi amministrativi collegiali[37].

 

L’articolo 15, comma 1[38], del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede poi l’individuazione di una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale affidare il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle norme contenute nel medesimo decreto legislativo.

 

La struttura di controllo è stata quindi individuata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2017, nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, denominata “Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico” - ora Direzione VII (Valorizzazione del patrimonio pubblico)[39]. Sembra pertanto che la verifica sul rispetto delle norme in materia di parità di genere nella composizione degli organi delle società a controllo pubblico non quotate sia ora affidata al suddetto Dipartimento del Tesoro (con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016) e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità (riguardo alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251 del 2012). Peraltro, le due normative sopra indicate presentano, sul piano pratico, profili di parziale coincidenza.

Inoltre si evidenzia che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’articolo 1, comma 302 e ss., interviene nella materia della parità di genere negli organi amministrativi delle società quotate, dettando una disciplina parzialmente diversa da quella prevista in precedenza.

In particolare, il comma 302 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 innova il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il genere meno rappresentato deve ottenere ora, nei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, almeno due quinti degli amministratori eletti, in luogo del terzo degli amministratori stabilito dalla precedente formulazione della norma. Tale nuovo criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi, in luogo dei tre in precedenza previsti[40]. La restante parte della norma rimane invariata rispetto alla formulazione precedente.

 

Poiché la nuova formulazione del citato comma 1-ter dell’articolo 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, unitamente alla generalità delle norme della legge n. 160 del 2019, la nuova disciplina delle quote di genere è applicabile solo a partire dai rinnovi dei consigli di amministrazione delle società quotate effettuati dall’inizio del 2020.

 

Pertanto per le società quotate si applica, a partire dal primo rinnovo effettuato dal 1° gennaio 2020 e per sei rinnovi, la quota dei due quinti, mentre per le società non quotate a controllo pubblico, amministrate da organi non monocratici, continua ad applicarsi, per tre rinnovi, a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del 2012, la precedente quota di un terzo (un quinto per il primo rinnovo) dei componenti degli organi di amministrazione[41].

Si segnala[42] che, con delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, la Consob ha approvato le modifiche al regolamento emittenti per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali delle imprese quotate, confermando i criteri già indicati nella propria comunicazione del 30 gennaio 2020, con cui aveva reso, in via d’urgenza, chiarimenti interpretativi sulle modalità applicative della novella legislativa sopra illustrata. Con la suddetta delibera la Consob ribadisce che il criterio per il computo dei posti negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato è - come regola generale e in continuità rispetto alla disciplina previgente - quello dell'arrotondamento per eccesso previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 251 del 2012.

Il regolamento Consob prevede, infatti, l'arrotondamento per difetto solo nel caso degli organi sociali formati da tre componenti, tenuto conto della impossibilità aritmetica di garantire l'equilibrio di genere in base all'arrotondamento per eccesso[43].

 

Pertanto ove il numero dei consiglieri sia pari o inferiore a cinque, le vecchie e le nuove disposizioni in ogni caso porterebbero a risultati coincidenti.

 

Ciò premesso, il monitoraggio i cui esiti sono riferiti nel presente dossier riguarda anche la verifica dell’applicazione della normativa in materia di quote di genere. Infatti, nell’ambito della consueta ricognizione svolta sui rinnovi degli organi di amministrazione delle società partecipate, il Servizio per il Controllo parlamentare, dal primo rinnovo degli organi amministrativi di queste società successivo all’approvazione del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 251 sulle “quote di genere”, ha rilevato, per ogni singola società, la percentuale relativa alla rappresentanza di genere in tali organi.

Per effetto della novella contenuta nell’articolo 1, comma 302 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, a partire dal n. 37 - aprile 2020 - del presente dossier sono segnalate specificamente le società, oggetto del presente monitoraggio, quotate in mercati regolamentati, che abbiano rinnovato gli organi di amministrazione successivamente al 1° gennaio 2020, indicando per esse la diversa quota di genere attesa (il 40 per cento in luogo del 33 per cento[44]).

 

Tale monitoraggio, pur limitato a un campione parziale delle società a partecipazione pubblica costituito da un universo di riferimento di 217 società[45] - tra quelle di primo livello partecipate dal Mef e dagli altri Ministeri e quelle di secondo livello nelle quali le società capofila detengono una quota di partecipazione superiore o uguale al 25 per cento del capitale[46] - ha fornito un quadro degli effetti della normativa relativa alle quote di genere sugli assetti organizzativi di tali società[47]. Dalle informazioni disponibili al 30 giugno 2022, risulta che 29 società sono attualmente amministrate da consigli di amministrazione nominati in sede di “primo rinnovo” degli amministratori dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere”. Di queste, 22 società (pari al 75,86 per cento) hanno rispettato la percentuale minima di genere prevista per il primo rinnovo, pari ad almeno un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione. Ulteriori 96 società hanno effettuato il secondo o il terzo rinnovo dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere”. Di queste, 82 società (pari all’85,42 per cento) hanno rispettato la percentuale in questo caso prevista, pari ad almeno un terzo dei componenti (cfr. Tabella 1).


 

 

TABELLA 1 Quote di genere negli organi di gestione delle società a partecipazione pubblica oggetto di monitoraggio dopo il primo, il secondo o il terzo rinnovo dall’entrata in vigore della legge 120/2011 e del D.P.R. 251/2012

(Fonte: elaborazione propria da dati resi disponibili dalle CCIAA)

Società oggetto

di monitoraggio attualmente amministrate

da organi nominati in sede di primo rinnovo dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere”

Società oggetto

di monitoraggio che hanno rispettato

la quota minima di genere negli organi di gestione dopo il primo rinnovo (limite minimo di 1/5 per il genere meno rappresentato)

Percentuale

di attuazione dopo

il primo rinnovo

Società oggetto

di monitoraggio attualmente amministrate

da organi nominati

in sede di secondo o di terzo rinnovo degli organi di gestione dopo l’entrata

in vigore della normativa sulle “quote di genere”

Società oggetto

di monitoraggio che hanno rispettato

la quota minima

di genere negli organi di gestione al

 secondo o al terzo rinnovo

Percentuale

di attuazione al

secondo o al terzo rinnovo

29

22

75,86%

96

82

85,42%

 

 

A titolo di confronto, si segnala che delle 39 società oggetto del presente monitoraggio amministrate da un consiglio di amministrazione che hanno effettuato rinnovi successivi al terzo, 35 presentano una percentuale di presenza del genere meno rappresentato superiore al 33 per cento, con una incidenza percentuale dell’89,74 per cento del totale.

 

Quanto alla novella di cui all’articolo 1, comma 302 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 sopra illustrata, si segnala che alla data del 30 giugno 2022 le società quotate comprese nel presente monitoraggio Avio, Banca Monte dei Paschi di Siena, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste italiane, Rai Way e Saipem hanno ricostituito i propri organi sociali dopo il 1° gennaio 2020, effettuando cosi il primo rinnovo nella vigenza della nuova disciplina, che risulta per queste società pienamente rispettata.

Peraltro il legislatore è da ultimo nuovamente intervenuto su tale questione mediante il disposto dell’articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162[48]. Detta norma, rubricata “Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche” prevede, al comma 1, che le suddette disposizioni di cui al comma 1- ter dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applichino anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge[49] sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si ricorda peraltro che l’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 175 del 2016, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 giugno 2017, n. 100 ha stabilito che “L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.”. Detta disposizione, che – si ricorda - non risulta applicabile alle società pubbliche quotate, dovrebbe pertanto determinare una riduzione numerica dei consigli di amministrazione, che non dovrebbero quindi comunque superare i cinque componenti. Ciò premesso si segnala, circa il suddetto ampliamento della platea interessata dalla nuova disciplina, che nel prosieguo dell’anno è previsto il rinnovo degli organi di amministrazione di 8 società[50] attualmente dotate di consigli di amministrazione con più di cinque membri comprese nel presente monitoraggio, che potrebbero quindi essere immediatamente interessate dagli effetti del suddetto emanando regolamento.

 

Sempre in materia di quote di genere, si segnala che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva pubblicato il 20 ottobre 2017 i dati, aggiornati a fine settembre 2017, relativi al rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni e all’attività di monitoraggio da esso compiuta sull’applicazione del D.P.R n. 251 del 2012.

Tali dati in primo luogo aggiornavano quelli trasmessi con la prima relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa di cui al citato D.P.R. n. 251, per il periodo 12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016 (Doc. CCXLII, n. 1 - XVII Legislatura)[51]. Da essi si ricava che dal 12 febbraio 2013 al 6 ottobre 2017 erano stati complessivamente avviati, in attuazione del Piano di vigilanza o a seguito delle segnalazioni ricevute, 331 procedimenti amministrativi nei confronti di altrettante società - ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa in esame - i cui consigli di amministrazione o collegi sindacali non erano conformi al principio dell’equilibrio di genere. Il Dipartimento evidenziava, al riguardo, un elevato livello di reattività delle società interessate. Infatti, in 62 casi l’adeguamento delle società alle prescrizioni di legge era avvenuto successivamente all’avvio del procedimento ma anteriormente al primo provvedimento di diffida, in 116 casi successivamente alla prima diffida ma prima dell’adozione del secondo provvedimento di diffida e in 102 casi dopo il secondo provvedimento di diffida, ma ancora entro i termini.

Solo in 11 casi i termini per l’adeguamento previsti a seguito della seconda diffida erano trascorsi invano, determinando la decadenza dell’organo composto in violazione delle regole sull’equilibrio di genere. 40 procedimenti erano ancora complessivamente in itinere, alla data del 4 ottobre 2017, come evidenziato dalla Tabella 2.


 

TABELLA 2 Procedimenti finalizzati all’adozione del provvedimento di diffida da parte del Dipartimento per le pari opportunità (12 febbraio 2013 – 4 ottobre 2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

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II Dipartimento per le pari opportunità aveva contestualmente pubblicato ulteriori dati, frutto delle elaborazioni mensili effettuate dalla società Cerved Group, dai quali si rilevava che la percentuale delle donne che ricoprivano ruoli di vertice nelle società a partecipazione pubblica era sensibilmente aumentata in Italia nel quadriennio 2013-2017.


 

In particolare, a settembre 2017, le donne rappresentavano il 30,9 per cento (quasi un terzo) dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare, rispetto ad aprile 2014 (prima acquisizione di dati Cerved), un incremento di 12,6 punti percentuali (dal 18,3 al 30,9 per cento). In termini numerici, le titolari d’incarico erano aumentate di 660 unità. Detto incremento si era peraltro realizzato in un contesto caratterizzato da un forte calo del numero delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ridottosi di oltre il 20 per cento (da circa 4000 società nel 2014 a circa 3100 a settembre 2017), con una contestuale diminuzione di quasi 8 mila unità del numero dei componenti di genere maschile dei loro organi collegiali di direzione e controllo, come evidenziato nella Tabella 3.

 

TABELLA 3 Composizione per genere degli organi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni (aprile 2014 – settembre 2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

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Il Dipartimento aveva segnalato, tuttavia, che il forte decremento delle posizioni ricoperte dagli uomini negli organi collegiali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni era stato però accompagnato da un incremento delle nomine di uomini come amministratori unici. Infatti, mentre il numero di donne che ricoprivano questa carica era rimasto pressoché invariato dal 2014 (le donne risultavano circa 100 sia all’inizio sia alla fine del periodo di riferimento), nel settembre 2017 si contavano 100 amministratori unici uomini in più rispetto al 2014, anche per la maggiore incidenza di società guidate da organi monocratici, aspetto illustrato nella Tabella 4.

 

TABELLA 4 Numero società controllate dalla P.A. (2014 – 2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

L’incremento delle società amministrate da un amministratore unico, passate nel periodo di riferimento dal 29 al 40 per cento del totale, aveva quindi determinato effetti anche sulle dinamiche concernenti l’equilibrio dei generi. Secondo i dati relativi all’anno 2017, nel 92 per cento dei casi l’amministratore unico risultava essere di genere maschile, come rilevato nella Tabella 5.

 

TABELLA 5 Amministratori unici per genere (2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

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Come sopra ricordato, l’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che ha previsto anche riguardo agli amministratori unici norme in materia di equilibrio di genere, ha inciso in tale stato di cose.

In effetti i dati pubblicati dal Dipartimento, aggiornati a marzo 2019, sembrano indicare una tendenza all’aumento della percentuale di amministratori unici donna, come evidenzia la Tabella 6.

TABELLA 6 Distribuzione per tipologia di organo amministrativo e genere dei componenti (marzo 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

DONNE NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA P.A. - MARZO 2019

ORGANO AMMINISTRATIVO

N. società

donne

uomini

% donne

Consiglio di Amministrazione

1789

2188

5296

28,5

Amministratore Unico

1551

191

1360

12,3

Elaborazione Dipartimento Pari Opportunità su dati Cerved

 

Rispetto alla rilevazione del settembre 2017, la percentuale totale di amministratori unici donna sale infatti, dall’8,3 al 12,3[52] per cento del totale, mentre il loro numero complessivo cresce da 104 a 191, anche per effetto della maggiore ricorrenza di società gestite da organi monocratici, rispetto a quelle amministrate da organi collegiali.

Dal 30 settembre 2017 a marzo 2019 la percentuale di società a controllo pubblico guidate da organi monocratici sale infatti dal 40 al 46,4 del totale[53]. Ciò appare del resto in linea con le sopra ricordate disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che prevedono che di norma le società a partecipazione pubblica siano guidate da amministratori unici.

 

Appaiono degni di nota altresì i dati contenuti nella Tabella 7, anch’essi aggiornati a marzo 2019, i quali indicano che la percentuale nazionale di presenza femminile nei consigli di amministrazione aumenta, rispetto ai dati di monitoraggio aggiornati a settembre 2017, passando dal 26,2 al 28,5 per cento del totale[54] (cfr. Tabelle 3 e 7).

 

TABELLA 7 Prospetto riepilogativo (marzo 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto alla presenza del genere meno rappresentato nel complesso degli organi delle società pubbliche, nello stesso intervallo temporale la percentuale cresce dal 30,9 al 32,6[55] per cento.

Nel Sud e nelle Isole la percentuale di presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica continua a risultare inferiore al 20 per cento del totale, quota minima prevista (in sede di primo rinnovo degli organi) di presenza del genere meno rappresentato.

La circostanza sembra indicare che la normativa per la parità di genere non sia stata in tali ambiti territoriali oggetto di generalizzata applicazione, nel periodo preso in esame dalla suddetta relazione.

Da ultimo si segnala che è pervenuta la seconda relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa di cui al citato D.P.R. n. 251 del 2012, per il periodo 12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019 (Doc. CLVIII, n. 1 - XVIII Legislatura)[56] [57].

Riepilogata la normativa in materia di parità di genere, la relazione si sofferma in primo luogo sulle novità intervenute nel triennio e contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tuspp), riportate supra nel presente paragrafo, giungendo a conclusioni interpretative analoghe[58].

La relazione illustra quindi i dati rilevati dal Dipartimento, relativi alle comunicazioni circa la composizione degli organi sociali, effettuate dalle società ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 251 del 2012. Dette comunicazioni sono state, dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019, n. 1119 (n. 1027 sono pervenute on line tramite la piattaforma web e 92 tramite Pec).

Da tali comunicazioni si rileva che, quanto alle società che hanno adempiuto l’obbligo, 262 hanno nominato un amministratore unico, che in 27 casi è di genere femminile. Le donne, pertanto, rappresentano il 10,3 per cento degli organi monocratici di amministrazione delle società che hanno comunicato la composizione dei loro organi. Per quanto riguarda la percentuale di donne negli organi collegiali di queste società, essa risulta pari al 35 per cento.


 

Nel medesimo periodo, sia a seguito delle comunicazioni on line pervenute al Dipartimento, sia per effetto delle estrazioni effettuate tramite il database fornito dalla società Cerved Group nel 2014, sono stati complessivamente avviati n. 194 procedimenti corrispondenti ad altrettanti casi di inottemperanza rispetto alle prescrizioni del D.P.R. n. 251 del 2012. Con riferimento ai predetti procedimenti, il 20 per cento delle società non in regola si è adeguato alla normativa dopo l’avvio; il 36 per cento di tali società si è adeguato dopo il primo provvedimento di diffida e il 41 per cento dopo il secondo provvedimento di diffida. Non vi è stata, da parte di tali società, alcuna contestazione in merito alla procedura adottata al riguardo. Inoltre, soltanto il 3 per cento delle suddette società sono incorse nella decadenza di cui all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251 del 2012. La Tabella 8 ricapitola i dati testé esposti.

 

TABELLA 8 Prospetto riepilogativo (12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

ATTI EMANATI

PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA

Dipartimento pari opportunità

12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019

 

n. atti

Percentuale società adeguate dopo l’avvio del

procedimento

Percentuale società adeguate dopo I diffida

Percentuale società adeguate dopo II diffida

 

Comunicazione decadenza organo

Avvio del procedimento

194

20%

36%

41%

3%

 


 

 

La Tabella 9 evidenzia poi l’incidenza percentuale femminile nei consigli di amministrazione e tra i sindaci effettivi e supplenti.

 

TABELLA 9 Percentuale di donne negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche (2016 - 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 


La Tabella 10 confronta l’incidenza percentuale femminile nei consigli di amministrazione, nonché tra i sindaci effettivi e quelli supplenti nelle diverse aree geografiche dell’Italia. Anche tali dati evidenziano che la percentuale di donne nei consigli di amministrazione nel Sud e nelle Isole risulta ancora al di sotto della quota stabilita dalla legge.

 

TABELLA 10 Percentuale di donne negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche per ripartizione geografica (2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 

 

 


 

La Tabella 11 confronta il numero delle società pubbliche amministrate rispettivamente da amministratori unici e da consigli di amministrazione nel 2016 con gli analoghi dati registrati nel 2019.

 

TABELLA 11 Numero di società pubbliche guidate da amministratori unici e da consigli di amministrazione (2016-2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 


 

La Tabella 12 confronta le percentuali di amministratori unici suddivisi per genere rilevati rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

 

TABELLA 12 Percentuale degli amministratori unici suddivisi per genere (2016-2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 


La relazione evidenzia la prosecuzione, nel secondo triennio di vigenza della normativa in esame, dell’attività volta a sensibilizzare circa gli obblighi in essa previsti, per mezzo di apposite iniziative di informazione e di formazione, messe in atto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con enti di ricerca, università, fondazioni e associazioni[59]. La relazione ricorda altresì l’avvio della Banca dati delle professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni[60].

Fra le altre iniziative intraprese dal Dipartimento per promuovere l’applicazione della normativa sull’equilibrio di genere, si segnala la sottoscrizione il 22 novembre 2018 di un protocollo d’intesa con la Consob e la Banca d’Italia per l’istituzione di un “Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane”, allo scopo di rendere più efficace, coordinata e incisiva l’azione a sostegno della presenza delle donne negli organi societari delle società quotate, di quelle non quotate controllate dalle pubbliche amministrazione e delle banche[61]. Sulla base di tale protocollo, Consob e Banca d’Italia forniscono al Dipartimento i dati e le informazioni in proprio possesso concernenti la presenza delle donne negli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali italiane.

 



[1] Tale impedimento all'esercizio della funzione di controllo si sarebbe realizzato sia mediante il mancato invito ai magistrati della Corte dei conti a partecipare alle sedute degli organi di amministrazione e revisione di tali società, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione delle stesse, sia con il mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, con la mancata ottemperanza dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, così come richiesto dalla Corte dei conti.

[2] L’articolo 100, secondo comma, della Costituzione prescrive che: “La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.”.

[3] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[4] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

[6] La nuova formulazione dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel regolare l’offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevede che: “1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile. […].”.

[7] Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’articolo 9, comma 1, rubricato Gestione delle partecipazioni pubbliche, prevede che: “Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.”.

[8] Alla data del 30 giugno 2022 solo società controllate dal Mef risultano avere partecipazioni pari o superiori al 25 per cento in altre società.

[9] Tra le società partecipate direttamente dal Mef, Anpal Servizi, Arexpò, Cinecittà, Consap, Consip, Equitalia Giustizia, Eutalia, Expo 2015 in liquidazione, Invimit Sgr, Mefop, PagoPa, Ram, Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Sogesid, Sose non risultano detenere, alla data di chiusura del presente dossier, partecipazioni pari o superiori al 25 per cento in altre società con sede in Italia che risultino attive. Si segnala che nella Banca dati Cciaa non sono presenti informazioni relative a Stm Holding NV, società di cui il Mef controlla il 50 per cento del capitale sociale, in quanto la suddetta società ha sede all’estero, cosi come la sua partecipata Stmicroelectronics.

[10] Per queste società il rinnovo sarebbe dovuto avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2020.

[11] Per queste società il rinnovo sarebbe dovuto avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2021.

[12] Per queste società il rinnovo deve avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2022.

[13] In taluni casi sono riportate più date di scadenza, qualora il singolo statuto preveda che il termine per il rinnovo degli organi sia prorogato o sia prorogabile dagli amministratori in presenza di specifiche condizioni.

[14] L’articolo 106, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, nel testo originario prevedeva: “1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

[15] L’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, aveva aggiunto un periodo al comma 1 del suddetto articolo 106 che disponeva: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.". Tale secondo periodo del comma 1 è stato peraltro soppresso per effetto dell’articolo 3, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

[16] Tale comma recita: “1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.”.

[17] Il comma 8 del medesimo articolo 106 chiarisce che, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[18] Al riguardo si deve tenere presente che l’aggiornamento di tale Banca dati non sempre è immediato.

[19] Il testo dell’articolo 5-quinquies era il seguente: “1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione. 2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’intervento della società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all’importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all’importo di 11,5 milioni di euro per l’anno 2019 e all’importo di 7.309.900 euro a decorrere dall’anno 2020»;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.

[20] La norma precisava che sulla società il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avrebbe esercitato il controllo previsto per le società in house, ai sensi dell’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[21] So.G.I.N. S.p.a. è interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

[22] Il decreto-legge n. 73 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143, è entrato in vigore il 22 giugno 2022.

[23] Vedi nota 22.

[24] Si segnala che non è allo stato attingibile per via telematica nella Banca dati Cciaa l’elenco delle partecipazioni societarie di Banca Mps S.p.a.. Tale elenco è quindi stato ricavato induttivamente da plurime fonti aperte e aggiornato sulla base della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021. Ugualmente, per la stessa ragione, l’elenco delle partecipazioni del gruppo Leonardo S.p.a. contenuto nel presente dossier è stato aggiornato sulla base del bilancio integrato al 31 dicembre 2021. Il requisito del controllo è stato quindi verificato, per le società di entrambi i sopramenzionati gruppi, tramite visura Cciaa compiuta direttamente su ciascuna società controllata di secondo livello. Tali verifiche sono state effettuate, come per le restanti società comprese nel monitoraggio di cui al presente numero del dossier, con riferimento alla data del 30 giugno 2022.

[25] La delibera è stata presa dal consiglio di amministrazione e non dall’assemblea in quanto trattasi di fusione per incorporazione semplificata, con società interamente controllata ai sensi dell’art. 20.2 dello Statuto sociale e dell’art. 2505, comma 2, del Codice Civile.

[26] Alla data di chiusura del presente dossier le operazioni non si sono ancora perfezionate.

[27] Tale controllo è esercitato mediante la Sezione del controllo sugli Enti. Con tale tipo di controllo si evidenziano gli esiti della gestione, mediante una valutazione complessiva dell’azione e dell’efficacia dell’attività monitorata e della sua efficiente ed economica realizzazione, attraverso la verifica di documenti economico finanziari, oltre che contabili, quali sono i bilanci d’esercizio e i conti consuntivi. La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono quote di risorse pubbliche si attengano a parametri di legittimità e improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità.

[28] L’articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di riforma dell’attività di controllo della Corte dei conti, ha mantenuto fermo il controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, disciplinato dalla citata legge 21 marzo 1958, n. 259, stabilendo che le relazioni della Corte contengano anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

[29] Tale articolo era stato abrogato dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 17 maggio 2001, ha accolto il ricorso della Corte dei conti dichiarando l’annullamento del suddetto comma.

[30] Ai fini dell’espletamento del controllo è previsto che gli enti debbano far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi e i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

[31] Nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 585-588, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per l’anno finanziario 2021), è stata disposta la trasformazione in società per azioni dal 1° gennaio 2021.

[32] Si segnala che in data 20 settembre 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato il cambio di denominazione in Cinecittà S.p.a..

[33] Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto.

[34] Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.

[35] Per le società a controllo pubblico si delinea, inoltre, un controllo a carattere "diffuso", posto che la segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse (articolo 4, comma 4, del regolamento).

[36] Nell’ambito delle sette società controllate dai Ministeri diversi dal Mef, si segnala che una donna guida l’unica società il cui ordinario organo di vertice è monocratico. Un’altra delle suddette società è sottoposta a regime commissariale, con la contemporanea presenza di un commissario liquidatore e di un commissario giudiziale, entrambi appartenenti al genere maschile. Per quanto riguarda la neocostituita Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., sottoposta al controllo paritetico del Mef e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, risulta rispettare la normativa in materia di parità di genere.

[37] Si segnala che l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 - come modificato dapprima dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e quindi dall’articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - stabilisce cheLe disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.”. Per le suddette società, anche se a controllo pubblico, appare quindi da escludere la permanenza dell’obbligo relativo all’equilibrio di genere, una volta esauriti i rinnovi previsti dalla disciplina di cui alla legge n. 120 del 2011 e al D.P.R. n. 251 del 2012.

[38] L’articolo 9 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, ha aggiunto “l’indirizzo” ai compiti di controllo e monitoraggio già assegnati alla struttura.

[39] Attualmente la struttura a cui è affidata la funzione è la Direzione VII (Valorizzazione del patrimonio pubblico) del Dipartimento del Tesoro. Si veda da ultimo al riguardo il decreto ministeriale 30 settembre 2021.

[40] Si ricorda, invece, che per le società di proprietà pubblica non quotate (e non controllate da società quotate) il rispetto della quota di genere dovrebbe, come sopra illustrato nel testo, essere garantito in via permanente ai sensi del sopracitato articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Si veda al riguardo supra al richiamo della nota 37.

[41] Vedasi peraltro quanto illustrato supra al richiamo della nota n. 37 e alla nota n. 40.

[42] Si veda al riguardo il comunicato Consob del 30 maggio 2020.

[43] La Consob ha ulteriormente chiarito, attraverso le modifiche regolamentari da ultimo introdotte, che il rafforzamento dei presidi voluto dal Legislatore a tutela del genere meno rappresentato vale per sei mandati consecutivi, da computare ex novo, a partire dal primo rinnovo degli organi sociali dopo l'entrata in vigore della legge n.160 del 2019, cioè dal primo gennaio 2020.

[44] Oppure in luogo di quella del 20 per cento prevista per il primo rinnovo.

[45] Che comprendono, come ricordato supra nel testo, anche alcune società quotate alle quali si applicano le specifiche norme sul rispetto delle quote di genere e non le norme speciali previste per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni. In tale dato sono altresì ricomprese le società guidate da amministratori unici e quelle dirette da organi, anche collegiali, non soggetti a rinnovi periodici (Commissari straordinari, commissari liquidatori).

[46] Sono pertanto escluse le società partecipate di livello inferiore al secondo.

[47] Per le società in precedenza non sottoposte a controllo pubblico, il conteggio dei rinnovi decorre, per le società di primo livello, dall’acquisto del loro controllo da parte del Mef o degli altri Ministeri considerati nel presente dossier. Per le società controllate di secondo livello decorre, invece, dall’acquisto del controllo da parte della società capogruppo.

[48] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 novembre 2021.

[49] La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2021.

[50] Delle otto società, sette hanno già provveduto a rinnovare i propri organi sociali nell’anno in corso: Sace S.p.a. (società integralmente partecipata dal Mef), Axa Mps Danni S.p.a., Axa Mps Vita S.p.a. e Microcredito di Solidarietà S.p.a. (tutte e tre appartenenti al gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena), Cdp immobiliare S.r.l. (gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Elettronica S.p.a. (gruppo Leonardo), e Bancoposta Fondi Sgr S.p.a. (gruppo Poste Italiane). Per informazioni sulla composizione dei relativi consigli di amministrazione cfr. Allegato 2. L’ottava società, Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., controllata dal Ministero dello sviluppo economico, alla data di chiusura del presente dossier non ha ancora rinnovato i propri organi sociali. Al riguardo cfr. Allegato 7.

 

[51] Per una disamina del contenuto della suddetta relazione si veda in particolare il n. 23 - Ottobre 2016 - del presente dossier.

[52] Nella rilevazione immediatamente precedente effettuata dal Dipartimento, aggiornata al 30 settembre 2018, tale percentuale risultava invece del 12 per cento.

[53] Nella rilevazione immediatamente precedente effettuata dal Dipartimento, aggiornata al 30 settembre 2018, tale percentuale era peraltro leggermente più alta, ammontando al 47,6 per cento del totale.

[54] Al 30 settembre 2018 tale percentuale era pari al 27,9 per cento.

[55] Al 30 settembre 2018 tale percentuale ammontava al 32,1 per cento.

[56] La relazione è stata annunciata nella seduta della Camera del 30 gennaio 2020.

[57] Si segnala inoltre che notizie relative alla presenza del genere meno rappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle società a partecipazione pubblica in genere sono contenute nella relazione concernente la “Sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere” (Dati relativi all'esercizio finanziario 2020, Doc XXVII, n. 27), annunciata in Assemblea il 29 dicembre 2021.

[58] La relazione (pagina 9 e seguenti) precisa: “Il TUSPP ha introdotto un’organica disciplina riguardante la composizione dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, prevedendo il criterio generale per cui, di norma, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico (art. 11, comma 2), salvi i casi in cui, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea della società, con delibera motivata, disponga che quest’ultima sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (art. 11, comma 3, come sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 100/2017). In particolare, per quanto riguarda la disciplina sull’equilibrio di genere, un elemento di novità introdotto dal Testo Unico è costituito dal fatto che la quota di genere che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rispettare, nella misura di almeno un terzo, nella scelta degli amministratori delle società controllate, è da computarsi non sul numero dei membri dell’organo amministrativo interessato dalla nomina, ma avendo riguardo al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno dallo stesso ente pubblico socio (art. 11, comma 4, primo periodo). Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo Statuto prevede, ai sensi del secondo periodo del citato comma 4, che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei “criteri” stabiliti dalla legge n. 120/2011 (vale a dire che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti). A seguito dell’entrata in vigore del Testo unico sono state, pertanto, approfondite da parte del Dipartimento per le pari opportunità una serie di questioni interpretative rilevanti ai fini dell’attuazione della normativa in materia di quote di genere. In primo luogo, si è posto il problema di stabilire su chi ricada l’obbligo del rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui all’articolo 11, comma 4, primo periodo, del TUSPP e, in secondo luogo, quali siano le finalità di tale disposizione. Sul primo quesito, si è ritenuto che, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 120/2011, l’art. 11, comma 4, primo periodo del TUSPP, abbia introdotto un ulteriore e differente obbligo specificamente a carico delle Pubbliche Amministrazioni ’controllanti’, le quali, nella nomina degli amministratori delle società controllate, sono tenute a far sì che i soggetti nominati appartenenti al genere meno rappresentato siano pari ad almeno un terzo del numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell’anno solare dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

La disposizione in questione, che, come già evidenziato, dal punto di vista soggettivo introduce un obbligo specifico a carico delle Pubbliche Amministrazioni e non delle società controllate, si ritiene finalizzata ad estendere la portata applicativa del principio della parità di genere anche alle società dotate di un organo amministrativo monocratico, posto che le previsioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 impongono il rispetto del suddetto principio alle società che sono dotate di organi amministrativi e di controllo a composizione collegiale. Viceversa, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 4, secondo periodo, del TUSPP, al pari di quelli previsti dal D.P.R. n. 251/2012, grava direttamente sulle società controllate, le quali, in ossequio a tale previsione, nel caso di organi amministrativi collegiali, sono tenute ad adeguare i propri statuti, al fine di garantire che la nomina degli amministratori avvenga nel rispetto dei “criteri” stabiliti dalla legge n. 120/2011. Pertanto, la lettura congiunta delle disposizioni relative agli obblighi previsti dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012 porta a concludere che gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 175/2016 si aggiungono agli obblighi già previsti a carico delle società controllate dal D.P.R. n. 251/2012. Peraltro, tale disposizione, sotto il profilo oggettivo, non è incompatibile con la disciplina di cui alla legge n.120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 (applicabile esclusivamente alle società dotate di organi pluripersonali), in quanto impone alle Pubbliche Amministrazioni il rispetto di un criterio di calcolo della “quota di genere” sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno che è ulteriore e distinto rispetto a quello che le società controllate sono tenute ad osservare in forza del citato D.P.R. n. 251/2012, il quale, per il rispetto della quota di genere, richiede di aver riguardo alla composizione del singolo organo collegiale preso in considerazione e non al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno dall’ente pubblico controllante. Infine, merita evidenziare che le disposizioni sulla parità di genere di cui all’art. 11, comma 4, del TUSPP presentano alcune peculiarità. Innanzitutto, esse intervengono sulla parità di genere limitatamente alla composizione degli organi amministrativi, mentre le previsioni di cui alla legge n. 120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 afferiscono alla composizione degli organi amministrativi e di controllo collegiali delle società a controllo pubblico. Inoltre, tali disposizioni non hanno limiti temporali di durata ma hanno un’efficacia permanente, diversamente hanno natura transitoria quelli introdotti dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012. Alla scadenza del termine di efficacia previsto dal D.P.R. n. 251/2012 residua, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 4, del Testo Unico, che ha un’efficacia permanente ed è, pertanto, applicabile anche oltre il limite temporale stabilito dalla legge n. 120/2011, ossia tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell’organo.”.

 

 

 

[59] Si legge nella relazione che ciò è avvenuto mediante: “l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e convegni sul tema, nonché attraverso la diffusione, in specifici e programmati periodi, della campagna di comunicazione istituzionale ‘QUOTE DI GENERE – Un Paese più equilibrato ha un futuro migliore’.

Il Dipartimento per le pari opportunità, a partire dal 2016, ha realizzato nell’ambito di un progetto cofinanziato con risorse comunitarie, in collaborazione con l’Università di Udine, una Banca dati delle professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni, denominata ProRete PA, con la finalità di contribuire a promuovere la presenza femminile nei processi decisionali ed economici. La Banca dati, disponibile all’indirizzo www.prorete-pa.pariopportunita.gov.it, è volta a far convergere domanda e offerta di professionalità da inserire nelle posizioni di vertice di società controllate da Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici, promuovendo la partecipazione delle donne ai processi decisionali e l’emergere di nuovi modelli di governance basati sulla parità e sul merito.”.

[60] La relazione evidenzia che le professioniste possono inserire direttamente il proprio curriculum mettendo le competenze acquisite a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, le quali hanno a disposizione un bacino di professionalità al quale attingere in occasione delle nomine. La relazione sottolinea, altresì, che l’iscrizione è volontaria e gratuita e che la scelta di utilizzare ProRetePA in maniera vincolante o consultiva è rimessa alla libera volontà della singola Pubblica Amministrazione interessata. La relazione evidenzia inoltre come, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, siano stati sottoscritti cinque protocolli d’intesa - con il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con Confprofessioni - Confederazione italiana libere professioni (CONFPROF) e con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CONSLAV) - per promuovere la presenza femminile nei board.

[61] La relazione sottolinea che ciò consentirà al Dipartimento di svolgere attività di analisi ed elaborazione di dati, nonché attività di ricerca, anche tramite soggetti terzi, finalizzate a verificare nel tempo gli effetti della legge n. 120 del 2011, individuando potenziali profili di criticità sui quali eventualmente formulare proposte di intervento, in linea con i propri compiti istituzionali. L’Osservatorio definirà linee di indirizzo per svolgere analisi periodiche a carattere scientifico sulla presenza femminile negli organi delle società italiane, divulgando i relativi risultati, con cadenza annuale. Le parti contraenti si sono impegnate, inoltre, a condividere i risultati degli approfondimenti svolti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sul tema della presenza femminile ai vertici delle società italiane.