Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici n. 46 - XVIII Luglio 2022 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 46 |
Data: | 28/07/2022 |
Organi della Camera: | Assemblea |
XVIII LEGISLATURA
Il controllo parlamentare sulle nomine
negli enti pubblici
Numero 46 - Luglio 2022
SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
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INDICE
Cariche rinnovate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale del turismo - ENIT
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia spaziale italiana - ASI
Autorità per la laguna di Venezia
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Ente parco nazionale del Gran Paradiso
Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
Ente parco nazionale dell'Asinara
Ente parco nazionale del Vesuvio
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
Società italiana degli autori e degli editori – SIAE
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno - UITS
Il 22 giugno 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, è stato prorogato di 6 mesi l’incarico di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio, con decorrenza 1° luglio 2022.
Il 5 maggio 2022 era stata annunciata la lettera del Ministro della transizione ecologica del 3 maggio 2022, con la quale era stata comunicata la nomina, con decreto dello stesso Ministro n. 134 del 31 marzo 2022, di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. L’incarico sarebbe scaduto il 1° luglio 2022.
Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Casillo quale presidente dell'Ente[1]. Casillo infatti era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.
Come riportato sul sito web della società Sport e salute S.p.a., il 22 giugno 2022 si è riunita l’assemblea della medesima società che ha nominato i due nuovi consiglieri di amministrazione, Roberto Farnè per il Ministero dell’istruzione e Adriana Bonifacino per il Ministero della salute. È stato anche confermato come consigliere aggiunto Carlo Mornati.
Il 15 giugno 2022 e il 16 giugno 2022, rispettivamente, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica hanno dato parere favorevole, con due distinte votazioni, sulle proposte di nomina di Adriana Bonifacino e Roberto Farnè a componenti del consiglio di amministrazione della società.
Il 1° giugno 2022 alla Camera dei deputati e il 14 giugno 2022 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del Ministro dell’istruzione del 31 maggio 2022 con la quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, come sostituito dall’articolo 1, comma 633, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Farnè a componente del consiglio di amministrazione dell’Ente. Parimenti il 17 maggio 2022 alla Camera dei deputati e il 18 maggio 2022 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del Ministro della salute del 28 aprile 2022 con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Adriana Bonifacino a componente del medesimo Ente[2].
Si rappresenta che, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002[3], il 27 aprile 2022 è stato nominato, su designazione del CONI, Carlo Leonardo Mornati quale componente aggiunto del consiglio di amministrazione della medesima società. Si ricorda che il 30 aprile 2022 era scaduto il precedente incarico dello stesso Mornati.
Il 14 giugno 2022, con decreto del Ministro della difesa, Marco Billi è stato nominato quale vice presidente dell’Unione Italiana tiro a segno – UITS per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Nella prima riunione del Consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022, a seguito della nomina dei nuovi componenti[4], Billi era stato indicato per ricoprire il suddetto incarico[5].
Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 sono stati nominati, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024, i nuovi consiglieri dell’Ente, Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, lo stesso Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti)[6].
Il 16 maggio 2022, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Leoni è stato nominato presidente dell’Aero Club d’Italia per il quadriennio olimpico 2021-2024.
Il 21 aprile 2022 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e il 20 aprile 2022 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica[7] hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Leoni quale presidente dell’Ente.
Si ricorda che il 15 marzo 2022 era stata annunciata alla Camera dei deputati e il 16 marzo 2022 al Senato della Repubblica la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2022, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina[8].
Il 3 maggio 2022, con decreto del Ministro della cultura, è stato nominato il Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico – INDA, composto da Marina Valensise, con funzioni di consigliere delegato, Margherita Rubino, Michele Romano[9] [10], per la durata di quattro anni.
Il 30 maggio 2022, con decreto del medesimo Ministro, la composizione del consiglio è stata completata con la nomina di Giuseppe Voza su designazione della regione Sicilia[11].
Si ricorda che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 15 e del 16 marzo 2022, sulle proposte di nomina di Valensise, in qualità di consigliere delegato e, su designazione del Ministro dell’università e della ricerca, di Rubino, a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il 2 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Licia Mattioli è stata nominata presidente della Fondazione Ordine Mauriziano – FOM[12] per la durata di un quadriennio. La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del presidente Angelo Miglietta del 27 luglio 2021.
Il 21 aprile 2022 la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica e il 13 aprile 2022 la VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati hanno espresso rispettivamente parere favorevole sulla proposta di nomina di Licia Mattioli a presidente della Fondazione.
Il 5 aprile 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 6 aprile 2022 al Senato della Repubblica la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 30 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Mattioli quale presidente della Fondazione[13].
Il 28 aprile 2022 con decreto del Presidente della Repubblica Massimiliano Capitanio è stato nominato Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM.
Si ricorda che il 30 marzo 2002 l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Capitanio quale nuovo Commissario dell’Autorità. La scadenza dell’incarico coinciderà con quella degli altri componenti dell’organismo, prevista per il 14 settembre 2027. Si ricorda che la nomina di un nuovo commissario si è resa necessaria in quanto il 10 dicembre 2021 è deceduto il commissario Enrico Mandelli.
Conseguentemente il 9 febbraio 2022 nel sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un “Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati”[14]. Il termine per l’invio delle candidature è scaduto l’11 marzo 2022.
Il 17 marzo 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Giovanni Di Blasio è stato nominato direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Il 22 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Di Blasio a direttore generale dell’Ente[15].
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.
Il 14 settembre 2021 sono scaduti gli incarichi dei consiglieri di amministrazione dell’Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna, Alfredo Pallone e Luisa Riccardi[16]. Il consiglio di amministrazione nel suo complesso era stato nominato, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[17] del 14 settembre 2016.
Il 20 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, composto da Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Pierangelo Albini, Michele Buonerba, Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro, Barbara Gatto, Fiorito Leo, Fabiola Leuzzi, Francesco Marcelli[18], Vincenzo Marotta[19], Salvatore Muscarella, Barbara Orlandi, Gaetana Pagano, Enrico Ponti[20] e Beatrice Sassi[21] [22].
Il 21 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, composto[23] da Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi[24], Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei[25], Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati[26], Claudia Trovato, Alessandro Vecchietti[27].
Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino[28] [29]. Ubiali è stato nominato il 24 gennaio 2018, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica.
Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT.
Il 27 marzo 2022 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM Vito Fernicola. Il 22 maggio 2022 è scaduto invece l’incarico di Ettore Vittone[30], quale componente del medesimo organo.
Occorre nominare due nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana – ASI.
L’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha infatti incrementato da quattro a sei il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. La disposizione è in vigore dall’1° maggio 2022.
Il 15 giugno 2022 è scaduto il mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini.
Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sui siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un avviso concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo dei membri della Commissione di garanzia della legge sull'attuazione del diritto di sciopero. La designazione è di competenza dei Presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d'intesa tra loro.
Il 30 giugno 2022 è scaduto l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn”. La scadenza, originariamente prevista per il 19 gennaio 2022, è stata prorogata per effetto del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2021, non ancora comunicato alla Camera.
Il 1° luglio 2022 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Il 6 maggio 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transazione ecologica del 4 maggio 2022, con la quale è stata inviata la comunicata la nomina, con decreto dello stesso Ministro n. 135 del 31 marzo 2022, di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.
Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Pellegrino quale presidente dell'Ente.
Il 27 luglio 2022 scadrà l’incarico di Gilberto Dialuce quale presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –ENEA[31].
Dialuce è stato nominato a tale incarico il 27 luglio 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di un anno[32].
Il 2 settembre 2022 scadrà l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.
Si ricorda che occorre sempre nominare il presidente del suddetto Ente. Il 21 febbraio 2016 è infatti scaduto il mandato presidenziale di Pasquale Lorenzo Federici.
Il 28 ottobre 2022 scadrà l’incarico di Gabriele Papa Pagliardini quale direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.
L’incarico di Pagliardini è stato rinnovato il 28 ottobre 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per la durata di tre anni.
Il 29 ottobre 2022 scadrà l’incarico di Giulio Rapetti Mogol quale Presidente del consiglio di gestione Società italiana degli autori e degli editori – SIAE.
Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente della neo istituita Autorità per la laguna di Venezia.
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Si rileva che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inserito dalla legge di conversione 9 luglio 2021, n. 108, ha previsto che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data del 31 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, sia prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
L’unico presidente di Ente parco la cui scadenza era prevista tra il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2022 (data ultima considerata nel presente numero di questo dossier) è Fausto Giovannelli, presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, per cui il termine del mandato era previsto il 27 giugno 2022. Poiché il nuovo consiglio direttivo del suddetto Ente parco è stato nominato il 26 gennaio 2021 per un mandato quinquennale, il mandato di Giovanelli deve intendersi prorogato fino al 25 gennaio 2026.
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Si evidenzia che l’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato del presidente dell’Istituto per il credito sportivo - ICS, Andrea Abodi, e quello dei componenti del consiglio di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari. La scadenza era precedentemente prevista il 31 dicembre 2021.
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Aero Club d’Italia
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Presidente:
Giuseppe Leoni |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 15/3/2022 alla Camera e del 16/3/2022 al Senato Parere favorevole del 21/4/2022 della IX Commissione della Camera e del 20/4/2022 dell’8ª Commissione del Senato |
16/5/2022 |
DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[33], di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze |
Il 16 maggio 2022, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Leoni è stato nominato presidente dell’Aero Club d’Italia per il quadriennio olimpico 2021-2024[34].
Il 21 aprile 2022 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e il 20 aprile 2022 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica[35] hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Leoni quale presidente dell’Ente.
Il 15 marzo 2022 era stata annunciata alla Camera dei deputati e il 16 marzo 2022 al Senato della Repubblica la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2022, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina[36]. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha avviato l’esame della proposta nella seduta del 23 marzo 2022, audendo il candidato il 30 marzo 2022. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica invece ne ha avviato l’esame nella seduta del 22 marzo 2022 e il 29 marzo 2022 ha audito informalmente il candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari[37].
Si ricorda che Leoni era stato nuovamente nominato al suddetto incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, fino alla scadenza originaria del 2021[38]. La suddetta nomina non era stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.
Si ricorda che la nomina del presidente dell’Aero Club d’Italia è preceduta dalla designazione elettiva dell’assemblea dell’Ente medesimo, secondo quanto previsto dal regolamento recante lo statuto dell'Ente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53[39], che contiene altresì il nuovo statuto tipo degli Aero Club locali federati. Ai sensi dell'articolo 1, l'AeCI è un ente di diritto pubblico[40] a carattere culturale, didattico e sportivo, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze. Finalità dell'Ente sono la promozione, la disciplina e l'inquadramento di tutte le attività tese allo sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. In base all'articolo 2 del predetto statuto, l'AeCI, è per gli sport aeronautici l’unica federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI. Sono organi dell'AeCI l'assemblea, il consiglio federale, il presidente, la commissione centrale sportiva aeronautica, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell’AeCI è nominato, su designazione dell’assemblea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale del turismo - ENIT |
Presidente:
Giorgio Palmucci
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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4/2/2022 |
Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo |
Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT.
Palmucci è stato nominato il 4 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[41].
Si segnala che le competenze ministeriali relative al suddetto Ente sono ora di spettanza del ricostituito Ministero del turismo[42].
La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina.
La richiesta di parere era stata trasmessa ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.
Il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato della precedente presidente, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 luglio 2015[43].
Quanto al consiglio di amministrazione il 7 ottobre 2021, con decreto del Ministro del turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, Roberta Garibaldi è stata nominata Amministratore delegato del suddetto Ente, in sostituzione di Giuseppe Albeggiani[44]. La nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.
Si ricorda che, con decreto del Ministro del turismo del 17 giugno 2021, erano stati nominati, quali nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, il suddetto Albeggiani (il cui incarico come sopra evidenziato è successivamente venuto meno) e Sandro Pappalardo, per la durata di un triennio, rinnovabile per non più di una volta. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.
Albeggiani era stato nominato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e aveva assunto contestualmente l’incarico di amministratore delegato (cosi come previsto dalla normativa ora vigente. Vedasi infra nella presente scheda), mentre Pappalardo è stato nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Si ricorda inoltre che - con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 2 maggio 2019 - erano stati nominati lo stesso Pappalardo e Magda Antonioli, i cui incarichi sarebbero dovuti scadere il 2 maggio 2022. Pappalardo era stato nominato su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre Antonioli era stata designata sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il 3 luglio 2018 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti del consiglio di amministrazione, Fabio Maria Lazzerini[45] e Antonio Preiti[46], nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 luglio 2015.
Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022[47]. L’articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha previsto l’armonizzazione dello statuto dell’Ente con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo.
L’ultimo statuto dell’Ente era stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2019.
Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 179, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dettato una disciplina sostanzialmente analoga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto[48].
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da un membro nominato dal Ministro del turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro del turismo, su designazione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La principale differenza è costituita dalla circostanza che la figura del consigliere delegato è ora sostituita da quella del consigliere amministratore delegato, nominato dal Ministro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.
L'Agenzia nazionale del turismo - ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'art. 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[49], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[50].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[51], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[52].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[53] [54]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[55].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[56] [57], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[58].
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[59].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA |
Presidente:
Gilberto Dialuce
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell`art. 1 della L. n. 14/1978
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27/7/2022 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica (per le modifiche recentemente intervenute nelle modalità di nomina e riguardo alla precedente disciplina vedasi infra nel testo) |
Il 27 luglio 2022 scadrà l’incarico di Gilberto Dialuce quale presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –ENEA[60].
Dialuce è stato nominato a tale incarico il 27 luglio 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di un anno[61].
Il 29 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 22 giugno 2021 contenente la richiesta del parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. La lettera precisava che la nomina si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente presidente, Federico Testa, il quale aveva peraltro manifestato la disponibilità - su richiesta del suddetto Ministro - a restare in carica in attesa del perfezionamento della nomina del nuovo presidente. La X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio, turismo) si era quindi espressa favorevolmente in merito il 14 luglio 2021.
Al Senato la suddetta richiesta di parere era stata assegnata alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 30 giugno 2021, mentre l’annuncio in Assemblea era stato effettuato successivamente, il 6 luglio 2021. Nella data da ultimo indicata la summenzionata 10ª Commissione aveva espresso al riguardo parere favorevole.
Si ricorda che il 13 gennaio 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Raffaele Bifulco e Caterina Petrillo sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente[62]. L’articolo 17-decies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha incrementato, infatti, da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia[63] [64]. La disposizione è in vigore dall’8 agosto 2021.
Si ricorda che il 21 settembre 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa era stato nuovamente nominato quale presidente del suddetto Ente, per la durata di quattro anni. Con il medesimo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi sono stati nominati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano è stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’Ente, all’esito di una procedura elettorale svoltasi nel proprio ambito tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia.
Si ricorda che il 5 agosto 2020 la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 erano scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.
Si ricorda altresì che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, aveva nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Lanza erano stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè era stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.
Il commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[65]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[66].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” era stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente era formato da tre componenti, incluso il presidente, ed era nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta.
Nelle procedure di nomina dell’Ente si sono determinate modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. In primo luogo l’articolo 2, comma 1, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”. L’articolo 2, comma 4, stabilisce invece, quanto alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente la competenza della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione ora è di spettanza del solo Ministro della transizione ecologica.
Lo statuto[67] dell’Ente[68] prevede all’articolo 6, comma 2, che “Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque componenti, il Presidente e quattro Consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una Commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina.”.
Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”. Come sopra ricordato l’articolo 17-decies del decreto legge n. 80 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 113 del 2021, ha incrementato a cinque il numero dei consiglieri di amministrazione.
Peraltro lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca e come successivamente previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 per la generalità degli Enti di ricerca, tra cui ENEA[69].
Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[70] sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
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Direttore:
Gabriele Papa Pagliardini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e articolo 7 del decreto legislativo 74/2018 |
28/10/2022
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Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali |
Il 28 ottobre 2022 scadrà l’incarico di Gabriele Papa Pagliardini quale direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.
L’incarico di Pagliardini è stato rinnovato il 28 ottobre 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per la durata di tre anni.
Il 23 ottobre 2019 la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole in merito alla relativa proposta di nomina.
La richiesta di parere era stata trasmessa con lettera del 1° ottobre 2019 dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, annunciata il 10 ottobre 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, e assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Il precedente mandato di Papa Pagliardini alla guida dell’Agenzia era scaduto il 14 settembre 2019[71].
Si ricorda che, in precedenza, Papa Pagliardini era stato nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 14 settembre 2016, previo parere favorevole espresso dalla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera nelle rispettive sedute del 27 luglio 2016 e del 2 agosto 2016.
Con la nomina a direttore era automaticamente cessato il mandato di commissario straordinario dell'Agenzia conferito allo stesso Papa Pagliardini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2016, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fino appunto alla definizione della procedura di nomina del direttore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 4 luglio 2016. Il commissariamento dell'AGEA aveva fatto seguito alle dimissioni - rassegnate il 21 giugno 2016 e con decorrenza 4 luglio 2016 - del precedente direttore dell'Agenzia, Stefano Antonio Sernia[72].
Si ricorda che l’AGEA è stata negli ultimi anni oggetto di successivi interventi legislativi. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 12, comma 13, ha previsto quali organi dell’AGEA il direttore - da scegliersi in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare - e il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 14 ha stabilito che il direttore sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, da esprimersi entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere.
Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, all’articolo 7 ribadisce che sono organi dell'Agenzia il direttore e il collegio dei revisori dei conti, specificando alla lettera a) che il direttore è nominato con decreto del Ministro, “previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari delle due Camere”. Contestualmente, l’articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018, al comma 1, lettera f), ha abrogato il comma 13 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, ma non il comma 14 che, come su evidenziato, prevede che la trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari sia preliminare alla formulazione del parere di competenza.
Da ultimo il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n 116, all’articolo 2, comma 1, lett. l), ha modificato il comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018, precisando che il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, da esprimere entro i termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari delle due Camere[73].
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, agisce come organismo di coordinamento a livello nazionale nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. Quale organismo pagatore dello Stato ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi[74].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia spaziale italiana - ASI |
Componente del consiglio di amministrazione:
2 componenti di nuova istituzione
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
(La nuova disposizione che prevede l’ampliamento del consiglio di amministrazione è in vigore dal 1° maggio 2022) |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca (v. infra nel testo) |
Occorre nominare due nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana – ASI.
L’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha incrementato da quattro a sei il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. La disposizione è in vigore dal 1° maggio 2022.
L’articolo 30 del suddetto decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha provveduto al riordino dell’Ente, modificando al comma 1 il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, rubricato “Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”. In particolare la lettera a), n. 2) del citato articolo 30 ha modificato il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2003, trasferendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora dell’università e della ricerca) al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario di Stato delegato. La lettera c), n. 2) del suddetto articolo 30 ha novellato il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 128, disponendo che “Il presidente […] È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta”. La lettera d), n. 4), ha inoltre modificato il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 128, prevedendo che “Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi”, mentre il n. 5) della medesima lettera d), ha a sua volta modificato il comma 3 del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 128, prevedendo che “I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta”.
Il comma 3 dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, dispone che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto[75], l’Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.”.
Il comma 4 prevede che “In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato assegna all’ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”.
Il comma 5 infine statuisce che “Gli organi dell’Agenzia spaziale italiana, integrati ai sensi del comma 1, lettera d), numero 4), rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.”.
Si ricorda che con decreti del Ministro dell’università e della ricerca del 19 novembre 2020 Duilio Farina e Fabrizio Giulianini sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia su designazione rispettivamente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze. Farina, in particolare, sostituiva Alessandra Celletti, dimessasi il 20 febbraio 2020 da componente del consiglio[76] [77]. Prima della nomina di Giulianini invece risultava non ricoperto l’incarico di componente del consiglio designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, non essendo intervenuta tale nomina in occasione del rinnovo del presidente e dell’intero consiglio. La composizione del consiglio di amministrazione risultava così completa.
Si ricorda che il 3 maggio 2019 si era insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Agenzia[78] composto, oltre che dalla Celletti, da Giorgio Saccoccia, in qualità di presidente, e dai consiglieri Luisa Riccardi e Maurizio Cheli[79]. La nomina dei suddetti soggetti, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 aprile 2019, era stata comunicata alle Camere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e annunciata il 2 maggio 2019 alla Camera dei deputati e il 14 maggio 2019 al Senato della Repubblica.
Il previgente articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 2018, n. 7, prima dell’attuale riordino dell’Agenzia, prevedeva che “il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [ora dell’università e della ricerca – N.d.R. [80] [81]], sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze”[82].
Si segnala che il nominativo di Giorgio Saccoccia era compreso nella rosa di cinque candidati individuati dal Comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, comitato previsto dal comma 1 dell’articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 213 del 2009[83] [84].
Con l’insediamento dei suddetti componenti del consiglio era cessato l’incarico di Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell'Agenzia. Benvenuti era stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 14 novembre 2018, per la durata di un semestre e comunque non oltre la data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico il commissario straordinario Benvenuti era coadiuvato da Giovanni Cinque, con funzioni di sub-commissario.
Si ricorda che, in precedenza, con decreto sempre del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 ottobre 2018, era stato revocato, con effetto immediato, il presidente Roberto Battiston: quest’ultimo era stato nominato una prima volta presidente dell'ASI, per la durata di un quadriennio, con decreto 16 maggio 2014, alla scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli[85]. Battiston era stato poi confermato nell’incarico, per un ulteriore quadriennio, il 7 maggio 2018.
Per quanto riguarda la precedente composizione del consiglio di amministrazione, si evidenzia che Alessandro Aresu e Sergio Marchisio, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca dell’8 ottobre 2014. Il Ministro aveva inoltre nominato membri del consiglio, il 21 luglio 2014, Enrico Costa e Alberto Rosso, designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dal Ministro della difesa.
L’ASI, istituita nel 1988, è un ente pubblico nazionale, indirizzato e supportato dal "Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e all'Aerospazio" (COMINT). L'ASI, pur restando vigilata dal Ministero dell'università e della ricerca, svolge le proprie attività istituzionali in conformità con gli indirizzi del Governo, sulla base dei quali predispone il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN) ed il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS). Il COMINT è stato istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n.7, che, modificando il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 ("Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana"), ristruttura organizzazione e compiti dell'ASI. L'Agenzia ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso le proprie attività, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per la laguna di Venezia |
Presidente:
Autorità in fase di costituzione |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 95, co. 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, successivamente modificato dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, non ancora convertito |
Autorità in fase di costituzione |
Il presidente -scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità - è nominato con D.P.C.M. e dei trasporti (ora dell’infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia |
Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia.
Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce la suddetta Autorità, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[86], ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.
Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora dell’infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale di taluni ministeri, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM |
Commissario:
Massimiliano Capitanio |
La nomina con D.P.R. dei commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento |
28/4/2022 |
D.P.R. previa elezione da parte della Camera dei deputati |
Il 28 aprile 2022 con decreto del Presidente della Repubblica Massimiliano Capitanio è stato nominato Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM.
Si ricorda che il 30 marzo 2002 l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Capitanio quale nuovo Commissario dell’Autorità. La scadenza dell’incarico coinciderà con quella degli altri componenti dell’organismo, prevista per il 14 settembre 2027.
La nomina si è resa necessaria in quanto il 10 dicembre 2021 è deceduto il commissario Enrico Mandelli. Conseguentemente il 9 febbraio 2022 nel sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un “Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati”[87]. Il termine per l’invio delle candidature è scaduto l’11 marzo 2022.
Si ricorda che il 15 settembre 2020, con decreto del Presidente della Repubblica, Giacomo Lasorella è stato nominato presidente dell’Autorità. L’8 agosto 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la suddetta nomina. Il 9 settembre 2020 l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati avevano espresso in merito parere favorevole[88], entrambe con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.
Con analogo decreto del Presidente della Repubblica, emanato sempre il 15 settembre 2020, sono stati eletti, oltre a Mandelli, Antonello Giacomelli, Laura Aria ed Elisa Giomi. Si ricorda che il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati aveva eletto Giacomelli e Mandelli e il Senato della Repubblica Aria e Giomi.
Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani era scaduto il 25 luglio 2019, unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità Antonio Martusciello[89], Francesco Posteraro, Antonio Nicita, e Mario Morcellini[90].
Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.
Infine, l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all`insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’AGCOM, sono organi dell’Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.
In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, il nominativo del presidente designato dell’Autorità è previamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest’ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all’audizione del designato. Infine, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).
Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell’Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell’AGCOM.
Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni[91][4] e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall`articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
La legge istitutiva affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l’Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Componenti:
Giuseppe Santoro Passarelli (presidente) Alessandro Bellavista Franco Carinci Domenico Carrieri Orsola Razzolini |
Designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
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15/6/2022
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D.P.R. previa designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati |
Il 15 giugno 2022 è scaduto il mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini.
Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato sui siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un avviso concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo dei membri della Commissione di garanzia della legge sull'attuazione del diritto di sciopero. La designazione è di competenza dei Presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d'intesa tra loro.[92].
Si ricorda che il 9 settembre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Franco Carinci è stato nominato membro della Commissione, previa designazione intervenuta d’intesa il 30 luglio 2021 tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.
Il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della relativa candidatura[93]. La nomina di un nuovo componente della Commissione, il cui mandato scade il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, si era resa necessaria a seguito della prematura scomparsa della professoressa Lauralba Bellardi.
Si rammenta che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, oltre a Lauralba Bellardi, sono stati nominati componenti della Commissione Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Giuseppe Santoro Passarelli, previa designazione congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avvenuta il 31 maggio 2016, per la durata di sei anni. I nuovi componenti della Commissione si sono insediati il 15 giugno 2016 e nella prima riunione hanno eletto all'unanimità Giuseppe Santoro Passarelli quale presidente della suddetta Autorità.
Il 28 febbraio 2016 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti dell’organismo, Roberto Alesse, Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Nunzio Pinelli, Iolanda Piccinini e Salvatore Vecchione, che erano stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009[94]. La durata dei mandati, dapprima fissata in tre anni, era stata estesa a sei anni dai commi 23-duodecies e 23-terdecies dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La decorrenza era stata fissata in concomitanza dell'entrata in vigore della legge di conversione, il 28 febbraio 2010.
All'atto del rinnovo della Commissione è stata tra l'altro data attuazione al dettato dall'articolo 23, comma 1, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva previsto la riduzione della consistenza dell'Autorità dai nove componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che la Commissione, nominata per sei anni, elegga nel proprio seno il presidente. La norma dispone altresì che i membri possano essere confermati una sola volta.
La Commissione è un’amministrazione indipendente tra le cui funzioni rilevano tra l'altro: la segnalazione all'autorità competente per la precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; la valutazione dell'idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili; l'invito al differimento dell'astensione dal lavoro qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti; l'imposizione di una "provvisoria regolamentazione" alle parti in sciopero e la sanzione delle condotte non rispettose dei dettami normativi.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio del Ticino
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Presidente:
Alessandro Luigi Ubiali
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
24/01/2022 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino[95] [96]. Ubiali è stato nominato il 24 gennaio 2018, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[97].
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 15 novembre 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina, che era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 30 novembre 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 21 novembre 2017 e dopo aver proceduto all’audizione informale di Ubiali nella seduta del 28 novembre 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2017.
In precedenza Ubiali era presidente facente funzione del Consorzio ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, in quanto componente più anziano di età del consiglio di amministrazione. Il 12 maggio 2015 era infatti scaduto il mandato del presidente uscente, Alessandro Folli, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 12 maggio 2011.
Tale ultima disposizione prevedeva d’altra parte che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, venissero approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione dei Consorzi ricostituiti[98]. Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino è stato approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 e ha previsto la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione[99].
Organi del Consorzio sono il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli utenti, l'assemblea generale del Consorzio e il collegio dei revisori dei conti. Tuttavia solo il presidente del Consorzio è organo amministrativo di nomina governativa. L’articolo 7 del vigente statuto prevede infatti che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - e che sia il capo e il rappresentante legale del consorzio. Il presidente, in forza del medesimo articolo designa il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione dal consigliere di amministrazione più anziano di età. La norma specifica altresì che il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente del Consorzio, è altresì composto da quattro membri eletti dall'assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali (uno di monte e uno di valle) e due in rappresentanza degli utenti (uno per la sponda lombarda ed uno per la sponda piemontese) [100] [101].
Il Consorzio del Ticino, costituito nel 1928 come erede del Consorzio interprovinciale, dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano, ha quindi competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC |
Consiglieri di amministrazione:
Alfredo Pallone Luisa Riccardi Maria Teresa Di Matteo (Nominata il 12/2/2021, sostituendo Manlio Mele, dimessosi con decorrenza 6/5/2020) Pasquale Misciagna (Nominato il 12/2/2021, sostituendo Angela Stefania Bergantino, dimessasi con decorrenza 20/5/2020) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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14/9/2021
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D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (vedasi infra nel testo)
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Il 14 settembre 2021 sono scaduti gli incarichi dei consiglieri di amministrazione dell’Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna, Alfredo Pallone e Luisa Riccardi[102]. Il consiglio di amministrazione nel suo complesso era stato nominato, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[103] del 14 settembre 2016.
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente e dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo altresì la possibilità che il mandato presidenziale possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo, analogamente a quanto previsto per i componenti del consiglio).
Si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021, Pierluigi Umberto Di Palma è stato nominato presidente del suddetto Ente.
Il 15 e il 16 giugno 2021, rispettivamente, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina[104].
Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 24 maggio 2021, annunciata alla Camera il 25 maggio 2021 e al Senato il 26 maggio 2021, era stato richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina, assegnata alle suddette Commissioni parlamentari, che ne avevano iniziato l’esame l’8 giugno 2021[105].
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si era dimesso dal summenzionato incarico, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020, rendendo pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente.
Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[106] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[107].
Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 - sempre per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 - stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche in tal caso per un quinquennio. Il consiglio esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Presidente:
Tommaso Pellegrino
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Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
26/4/2021
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Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Commissario straordinario:
Tommaso Pellegrino |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
1°/7/2022 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Il 1° luglio 2022 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Il 6 maggio 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transazione ecologica del 4 maggio 2022, con la quale è stata inviata la comunicata la nomina, con decreto dello stesso Ministro n. 135 del 31 marzo 2022, di Tommaso Pellegrino quale commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.
Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Pellegrino quale presidente dell'Ente. Pellegrino era stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[108] - il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[109].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[110].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[111].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[112]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[113].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
nazionale del Gran Paradiso |
Presidente:
Italo Cerise |
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
12/7/2021 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[114] - del 12 luglio 2016, per un mandato di cinque anni. Il suddetto Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 21 giugno 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 giugno 2016 e aver proceduto all'audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.
Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14 del 1978, di aver nominato, con proprio decreto del 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la nomina presidenziale di Cerise, tale mandato commissariale era venuto automaticamente meno.
Per Cerise si tratta del secondo mandato quale presidente del citato Ente parco, avendo già rivestito l’incarico per cinque anni, a seguito della nomina intervenuta con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto nell’incarico commissariale a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[115].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[116].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[117].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[118]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[119].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga |
Presidente:
Tommaso Navarra
|
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
9/6/2021
|
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Navarra è stato infatti nominato al suddetto incarico il 9 giugno 2016 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, - ora della transizione ecologica[120] - per la durata di un quinquennio.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Navarra, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo il consiglio direttivo dell'Ente aveva assicurato la gestione dell’Ente, dopo aver nominato al suo interno, il 18 agosto 2015, Maurizio Pelosi quale vicepresidente[121].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[122].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[123].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[124].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[125]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[126].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Asinara |
Presidente:
Vacante |
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)
|
21/2/2016 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Commissario straordinario:
Gabriela Scanu |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 Nomina annunciata alla Camera il 10/3/2022 |
2/9/2022 (ultima proroga)
|
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Il 2 settembre 2022 scadrà l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.
Si ricorda che occorre sempre nominare il presidente del suddetto Ente. Il 21 febbraio 2016 è infatti scaduto il mandato presidenziale di Pasquale Lorenzo Federici.
Quanto alla gestione commissariale, si ricorda che il 10 marzo 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica[127] del 7 marzo 2022, con la quale è stata comunicata la proroga di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 2022 a partire dal 2 marzo 2022 per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.
Si ricorda che il 2 marzo 2022 sarebbe scaduto l’incarico di Scanu quale commissario straordinario dell'Ente, di durata semestrale. La precedente proroga era infatti intervenuta il 31 agosto 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2021[128]. Si rammenta, infatti, che il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, aveva dato comunicazione di una ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[129].
Il 28 settembre 2020 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 agosto 2020 con la quale lo stesso Ministro aveva trasmesso il proprio decreto 18 agosto 2020 con cui prorogava per sei mesi l’incarico commissariale a decorrere dal 2 settembre 2020, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.
Il 2 settembre 2020 infatti sarebbe scaduto il summenzionato incarico, inizialmente conferito con decreto del anzidetto Ministro del 26 febbraio 2020 per la durata di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2020 “e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco”[130]. Come evidenziato nel decreto di nomina da ultimo citato, il 15 gennaio 2020 era scaduto il mandato del consiglio direttivo dell’Ente.
Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 era terminato il regime di prorogatio del summenzionato organo, che negli ultimi anni aveva assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.
Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell'Ente con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[131].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[132].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[133].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[134]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[135].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Vesuvio
|
Presidente:
Agostino Casillo
|
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
26/4/2021
|
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Carica rinnovata e soggetto prorogato |
Data nomina |
|||
Commissario straordinario:
Agostino Casillo |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
22/6/2022 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Il 22 giugno 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, è stato prorogato di 6 mesi l’incarico di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio[136], con decorrenza 1° luglio 2022.
Il 5 maggio 2022 era stata annunciata la lettera del Ministro della transizione ecologica del 3 maggio 2022, con la quale era stata comunicata la nomina, con decreto dello stesso Ministro n. 134 del 31 marzo 2022, di Agostino Casillo quale commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. L’incarico sarebbe scaduto il 1° luglio 2022.
Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Casillo quale presidente dell'Ente[137]. Casillo infatti era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[138] - ora della transizione ecologica - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.
Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[139], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era poi divenuto commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[140].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[141].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978. Inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[142].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[143]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[144].
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Marina Valensise (consigliere delegato) |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998 come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2004 Annuncio del 2/3/2022 alla Camera e al Senato Pareri favorevoli della VII Commissione della Camera del 16/3/2022 e della 7ª Commissione del Senato del 15/3/2022 |
3/5/2022 |
Decreto del Ministro della cultura |
su designazione dello stesso Ministro |
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Margherita Rubino
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su designazione del Ministro dell’università e della ricerca |
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Michele Romano |
Non previsto
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su designazione della Conferenza unificata |
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Giuseppe Voza |
su designazione della regione Sicilia |
Il 3 maggio 2022, con decreto del Ministro della cultura, è stato nominato il Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico – INDA, composto da Marina Valensise, con funzioni di consigliere delegato, Margherita Rubino, Michele Romano [145] [146], per la durata di quattro anni.
Il 30 maggio 2022, con decreto del medesimo Ministro, la composizione del consiglio è stata completata con la nomina di Giuseppe Voza su designazione della regione Sicilia[147].
Si ricorda che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 15 e del 16 marzo 2022, sulle proposte di nomina di Valensise, in qualità di consigliere delegato e, su designazione del Ministro dell’università e della ricerca, di Rubino, a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il 2 marzo 2022 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del suddetto Ministro del 28 febbraio 2022, con la quale era stato richiesto il parere parlamentare sulle relative proposta di nomina. Si ricorda che il 6 marzo 2022 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, composto - oltre che da Valensise e Rubino anche da Paolo Giansiracusa e da Emanuele Giliberti.
Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (quale sindaco pro tempore di Siracusa)[148], da Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato, e dai citati Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia e Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata.
Il 19 dicembre 2019, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo aveva nominato Marina Valensise componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente in sostituzione della scomparsa Maria Sgarlata, che a sua volta aveva frattanto sostituito Pierfrancesco Pinelli, dimissionario[149].
Si segnala che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del vigente statuto della Fondazione[150], il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora della cultura[151] [152]), ed è composto dal sindaco di Siracusa con funzioni di presidente[153], da un consigliere designato dal Ministro della cultura, con funzioni di consigliere delegato, nonché da tre consiglieri designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca (ora dell’università e della ricerca)[154], dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997, n. 281[155].
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998[156], il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[157].
Per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale, alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli[158].
L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto, atteso che la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.
Ente |
Cariche rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Presidente
Licia Mattioli
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 5 aprile 2022 alla Camera e del 6 aprile 2022 al Senato Parere favorevole del 13/4/2022 della VII Commissione della Camera e del 21/4/2022 della 1ª Commissione del Senato |
2/5/2022 |
D.P.C.M.
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Il 2 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Licia Mattioli è stata nominata presidente della Fondazione Ordine Mauriziano – FOM[159] per la durata di un quadriennio. La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del presidente Angelo Miglietta del 27 luglio 2021.
Il 21 aprile 2022 la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica e il 13 aprile 2022 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati hanno espresso rispettivamente parere favorevole sulla proposta di nomina di Licia Mattioli a presidente della Fondazione.
Il 5 aprile 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 6 aprile 2022 al Senato della Repubblica la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 30 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Mattioli quale presidente della Fondazione[160].
Si ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2019, Angelo Miglietta era stato nominato presidente per un quadriennio. Nelle sedute rispettivamente del 19 e del 12 febbraio 2019, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione. La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata il 30 gennaio 2019 sia alla Camera sia al Senato.
Al riguardo si segnala che, in relazione alla suddetta fondazione, la 1ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera, nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 ottobre 2018, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino, in origine proposta per l’assunzione della suddetta carica[161].
Si ricorda che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico[162], con piena autonomia statutaria e gestionale. Ai sensi dell’articolo 6 sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
Commissario straordinario uscente della FOM è Giovanni Zanetti che, insieme al vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, era stato nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (ossia nelle more della revisione statutaria dell’Ente), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti in data 26 giugno 2014, 3 luglio 2015, 8 aprile 2016, 11 gennaio 2017 e 31 gennaio 2018.
In precedenza Zanetti e Maccagno erano già stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[163]. I mandati erano stati prorogati con analoghi decreti in data 9 ottobre 2009, 10 ottobre 2011 e 8 ottobre 2012 fino al provvedimento di esdebitazione e alla chiusura della procedura concorsuale.
Si ricorda che l'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato pertanto disposto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione era subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, era stato approvato lo statuto della Fondazione. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario, ne era stato disposto, come ricordato supra, il commissariamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Secondo l’articolo 3 del nuovo statuto la FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Giovanni Di Blasio |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112/2013 Annuncio del 9/2/2022 alla Camera e del 10/2/2022 al Senato Parere favorevole della 7ª Commissione del Senato il 22/2/2022 della VII Commissione della Camera il 3/3/2022 |
17/3/2022 (decorrenza 1°gennaio 2022) |
D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura[164] (vedasi infra nel testo) |
Il 17 marzo 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Giovanni Di Blasio è stato nominato direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Il 22 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Di Blasio a direttore generale dell’Ente[165].
La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022. Il 9 febbraio 2022 alla Camera dei deputati e il 10 febbraio 2022 al Senato della Repubblica era stata annunciata la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022, con la quale era stato richiesto il suddetto parere parlamentare[166]. Si ricorda che il 30 giugno 2021 era scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale e il 31 dicembre 2021 quello di Giovanni Di Blasio quale vice direttore generale vicario.
L’incarico direttoriale di Cipolletta era stato prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2021, fino al 30 giugno 2021. Con analogo decreto in pari data Di Blasio è stato invece nominato quale vice direttore generale vicario per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano dato pareri favorevoli per entrambe le proposte di nomina.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 marzo 2021[167], annunciata alla Camera dei deputati il 22 marzo 2021 e al Senato della Repubblica il 24 marzo 2021, aveva richiesto i relativi pareri parlamentari. Le sopraindicate proposte di nomina erano state quindi assegnate alle suddette Commissioni permanenti[168].
Si ricorda che il precedente incarico direttoriale di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2020, essendo stato prorogato fino a tale data il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministro della cultura.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
Il precedente incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato, infatti, originariamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[169] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[170]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[171], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
Le nomine del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del vice direttore sono previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica, e sono effettuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM |
Componenti del consiglio di amministrazione:
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
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Ettore Vittone (componente di designazione governativa)
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22/5/2022 |
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Vito Fernicola (designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento) |
27/3/2022 |
Il 27 marzo 2022 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM Vito Fernicola. Il 22 maggio 2022 è scaduto invece l’incarico di Ettore Vittone[172], quale componente del medesimo organo.
Fernicola e Vittone sono stati nominati con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018, il primo su designazione dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[173] e il secondo su designazione del medesimo Ministro[174].
Si ricorda che il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca[175], Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato presidente dell’Istituto per un ulteriore mandato quadriennale[176]. Il 18 maggio 2020 era scaduto il suo precedente incarico presidenziale[177]. Si ricorda che il consiglio di amministrazione dell’Ente è composto dal presidente e da due componenti.
Wiersma era stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina era stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma era subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[178] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[179]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[180] [181]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[182]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato - nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente - che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[183].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS |
Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza:
Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi, Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei, Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati, Claudia Trovato e Alessandro Vecchietti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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21/12/2021
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative |
Il 21 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, composto da Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi[184], Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei[185], Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati[186], Claudia Trovato, Alessandro Vecchietti[187].
Il suddetto consiglio è stato nominato, nel suo complesso, per un mandato quadriennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina[188].
Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, quale suo presidente Guglielmo Loy, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché quale vicepresidente Sabina Valentini, scelta tra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza precedente, che erano stati nominati con analogo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, metà dei membri del CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.
Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l’attuale composizione del CIV dell’INPS, pari a 22 componenti, è stata raggiunta a seguito dell’applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri del CIV di INPS e INAIL nonché ai consiglieri di amministrazione[189].
Quanto agli altri organi, si ricorda che il 24 febbraio 2020 Marialuisa Gnecchi è stata nominata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[190], vice presidente dell’Istituto, per un quadriennio.
Il 19 dicembre 2019 l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. La richiesta di parere era pervenuta alle Camere con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2019 ed era stata annunciata sia alla Camera sia al Senato nelle rispettive sedute del 12 dicembre 2019.
Il 16 dicembre 2019 Rosario De Luca, Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini sono stati nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali “condivisa dal Ministro dell’economia e delle finanze”, componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente per un quadriennio.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2019 Pasquale Tridico è stato nominato presidente dell’Ente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[191].
Le suddette nomine hanno completato il nuovo assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[192] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricorda che anche il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, cosi come i componenti del CIV, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994.
Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 a seguito della modifica dello stesso articolo 25 operata dalla legge di conversione n. 26 del 2019, prevede che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL) sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari[193].
Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[194], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[195].
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Il 20 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, composto da Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Pierangelo Albini, Michele Buonerba, Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro, Barbara Gatto, Fiorito Leo, Fabiola Leuzzi, Francesco Marcelli[196], Vincenzo Marotta[197], Salvatore Muscarella, Barbara Orlandi, Gaetana Pagano, Enrico Ponti[198] e Beatrice Sassi.
L’organo nel suo complesso è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017[199].
La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 20 dicembre 2021[200].
Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Giovanni Luciano quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza precedente, che erano stati nominati con analogo D.P.C.M. 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti. Si ricorda inoltre che l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Uno dei componenti di tale organo, è infatti nominato in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL, mentre i restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l’attuale composizione del CIV dell’INAIL, pari a 17 componenti, è stata raggiunta a seguito dell’applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Quanto ai restanti organi dell’Ente, si ricorda che il 17 febbraio 2020 Paolo Lazzara è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[201], vice presidente dell’Istituto, per un quadriennio.
L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, rispettivamente il 15 e il 28 gennaio 2020, avevano espresso al riguardo entrambe parere favorevole[202].
Il 16 dicembre 2019 Teresa Amato, Francesca Maione e Cesare Damiano sono stati nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali “condivisa dal Ministro dell’economia e delle finanze”, componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, sempre per un quadriennio.
È stato in tal modo completato l’assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Si ricorda che in precedenza è intervenuta la nomina di Franco Bettoni quale Presidente dell’Ente, disposta per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, previa deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda inoltre che il 6 novembre 2019 al Senato della Repubblica e l’11 novembre 2019 alla Camera dei deputati era stata annunciata la lettera del 29 ottobre 2019 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aveva comunicato che, con decreto 28 ottobre 2019 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, erano stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con il già citato D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e degli altri tre membri del consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto Paolo Lazzara veniva nominato vice di Bettoni nel summenzionato incarico temporaneo.
Al riguardo, il decreto evidenziava in premessa che la nomina di Bettoni e Lazzara, ai sensi del richiamato articolo 25, era finalizzata a consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INAIL che non avrebbe potuto essere altrimenti garantita nelle more del completamento del consiglio di amministrazione dell’Ente [203].
Al riguardo si ricorda che - nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 - era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo amministrativo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV).
Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019 è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[204]. Continua invece ad applicarsi per la nomina del presidente la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa è pertanto effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 precisa che resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Anche in tal caso trova pertanto applicazione l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.
Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio sia compreso il vice presidente, nominato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Poiché tale legge, all’articolo 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’esplicito richiamo contenuto nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 14 del 1978 conferma ulteriormente che il parere parlamentare è necessario anche per la nomina del vice presidente (oltre che, naturalmente, del presidente) dell’INAIL e – si ricorda – dell’INPS (v. supra).
Per inciso, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vice presidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente per le nomine del presidente e del vice presidente del suddetto ente.
Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.
L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori[205].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE
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Presidente del consiglio di gestione:
Giulio Rapetti Mogol
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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29/10/2022 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze |
Il 29 ottobre 2022 scadrà l’incarico di Giulio Rapetti Mogol quale Presidente del consiglio di gestione Società italiana degli autori e degli editori – SIAE.
Il 27 novembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2018, con il quale Giulio Rapetti Mogol è stato nominato, per un quadriennio, presidente del consiglio di gestione dell’Ente. Si ricorda che sulla proposta di nomina erano intervenuti i pareri favorevoli della 7ª Commissione (Istruzione) del Senato e della VII Commissione (Cultura) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 10 e dell’11 ottobre 2018.
Precedentemente il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 3 ottobre 2018 annunciata alla Camera e al Senato in pari data, aveva richiesto il parere parlamentare su tale proposta di nomina. Ai sensi dell’art. 10 dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 16 marzo 2018, sono organi della SIAE l'assemblea[206] (cui partecipano gli associati), il consiglio di sorveglianza (composto da non meno di 32 e non più di 42 membri eletti dall’assemblea), il consiglio di gestione (composto da 5 membri, compreso il presidente, eletti dal consiglio di sorveglianza) e il collegio dei revisori. Il consiglio di gestione determina l’indirizzo generale della gestione della SIAE e ad esso spetta, tra l’altro, la predisposizione dello schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo che devono essere approvati dal consiglio di sorveglianza.
Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, è designato tra i componenti di detto organo dal consiglio di sorveglianza ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (ora della cultura) e il Ministro dell’economia e delle finanze. I componenti del consiglio di gestione, ivi incluso il presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Il 26 luglio 2018 l’assemblea generale della SIAE ha eletto il nuovo consiglio di sorveglianza, che, nella seduta del 10 settembre 2018, ha designato quale presidente del consiglio di gestione Giulio Rapetti Mogol e ha eletto componenti del medesimo organo Salvatore Nastasi, Roberto Maria Razzini, Claudio Buia e Federico Monti Arduini.
Presidente del consiglio di gestione uscente è Filippo Nicola Sugar, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2015 in sostituzione di Gino Paoli, dimissionario.
Ente pubblico economico a base associativa, la SIAE svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore ai sensi della legge 9 gennaio 2008, n. 2, e del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e li ripartisce tra gli aventi diritto. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali (ora della cultura), congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Sport e Salute S.p.a.
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Componenti del Consiglio di amministrazione:
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Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. 138/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 178/2002, come sostituito dall’art. 1, comma 633, lett. d), della L. n. 145/2018 |
22/6/2022 |
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Adriana Bonifacino |
Annuncio del 17/5/2022 alla Camera e del 18/5/2022 al Senato. Parere favorevole del 15/6/2022 della VII Commissione della Camera e del 16/6/2022 della 7a Commissione del Senato |
1 componente del consiglio è nominato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze |
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Roberto Farnè |
Annuncio del 1°/6/2022 alla Camera e del 14/6/2022 al Senato. Parere favorevole del 15/6/2022 della VII Commissione della Camera e del 16/6/2022 della 7a Commissione del Senato |
1 componente del consiglio è nominato dal Ministro dell’istruzione |
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Carlo Leonardo Mornati (consigliere aggiunto) |
Non previsto (vedi infra nel testo) |
27/4/2022 |
Su designazione del CONI |
Come riportato sul sito web della società Sport e salute S.p.a., il 22 giugno 2022 si è riunita l’assemblea della medesima società che ha nominato i due nuovi consiglieri di amministrazione, Roberto Farnè per il Ministero dell’istruzione e Adriana Bonifacino per il Ministero della salute. È stato anche confermato come consigliere aggiunto Carlo Mornati.
Il 15 giugno 2022 e il 16 giugno 2022, rispettivamente, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica hanno dato parere favorevole, con due distinte votazioni, sulle proposte di nomina di Adriana Bonifacino e Roberto Farnè a componenti del consiglio di amministrazione della società.
Il 1° giugno 2022 alla Camera dei deputati e il 14 giugno 2022 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del Ministro dell’istruzione del 31 maggio 2022 con la quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, come sostituito dall’articolo 1, comma 633, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Farnè a componente del consiglio di amministrazione dell’Ente. Parimenti il 17 maggio 2022 alla Camera dei deputati e il 18 maggio 2022 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del Ministro della salute del 28 aprile 2022 con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Adriana Bonifacino a componente del medesimo Ente[207].
Si rappresenta che, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002[208], il 27 aprile 2022 è stato nominato, su designazione del CONI, Carlo Leonardo Mornati quale componente aggiunto del consiglio di amministrazione della medesima società. Si ricorda che il 30 aprile 2022 era scaduto il precedente incarico dello stesso Mornati.
Si ricorda inoltre che con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 2 marzo 2020, Vito Cozzoli è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato della società[209]. Il 4 e il 12 febbraio 2020, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Cozzoli quale presidente dell’Ente.
Il 30 gennaio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del 29 gennaio 2020 con la quale il Ministro per le politiche giovanili e lo sport aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 138 del 2002, come convertito, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina.
La proposta di nomina faceva seguito alle dimissioni del precedente presidente della società, Rocco Sabelli.
In precedenza, come riportato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’assemblea della società Sport e Salute S.p.a. (già CONI Servizi S.p.a.), riunitasi il 9 maggio 2019, aveva nominato il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente Sabelli, poi dimessosi, con funzioni anche di amministratore delegato, da Simona Cassarà e Francesco Landi[210].
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, nelle rispettive sedute del 2 maggio 2019 e del 17 aprile 2019, avevano espresso, ciascuna con 3 separate votazioni, parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.
Si ricorda che la nuova formulazione del citato articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 138 del 2002, dispone, in particolare, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. La norma prevede inoltre che il presidente sia nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport e i due restanti componenti del consiglio di amministrazione rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tutte e tre le nomine il comma 4 prevede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si ricorda che in precedenza gli amministratori di CONI Servizi S.p.a. (ora divenuta Sport e salute S.p.a.) erano nominati dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI).
Si ricorda inoltre che la riforma che ha mutato la denominazione della società non ha inciso sulla titolarità delle azioni, che resta attribuita al MEF, già titolare dell’intero capitale sociale di CONI Servizi S.p.a..
L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019, ha infine stabilito i requisiti soggettivi degli amministratori[211] della società, mentre l’articolo 2 ha stabilito le cause di inconferibilità dell'incarico[212].
Sport e Salute S.p.a. ha come oggetto sociale la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell’autorità di Governo competente in materia di Sport.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Stazione zoologica “Anton Dohrn”
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Presidente:
Roberto Danovaro
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009 |
30/6/2022 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[213] |
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Il 30 giugno 2022 è scaduto l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn”. La scadenza, originariamente prevista per il 19 gennaio 2022, è stata prorogata per effetto del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2021, non ancora comunicato alla Camera. In particolare l’articolo 1 del decreto precisa che Danovaro “[…] è confermato fino alla nomina del nuovo organo di presidenza che sarà individuato in esito alla procedura di selezione […] e comunque fino al 30 giugno 2022.”.
Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio.
Il 4 dicembre 2017 era scaduto, infatti, il precedente mandato dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale il 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.
Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
on decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2020, trasmesso con lettera[214] pervenuta il 29 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, Simonetta Fraschetti è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato era scaduto il 14 ottobre 2019. L’incarico, sempre di durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2021. Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda altresì che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[215] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata, per un quadriennio, componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[216] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[217].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[218]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[219] [220]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[221].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Vicepresidente
Marco Billi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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14/6/2022
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Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del Consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi |
Con decreto del Ministro della difesa 14 giugno 2022 Marco Billi è stato nominato quale vice presidente dell’Unione Italiana tiro a segno – UITS per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024. Nella prima riunione del Consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022, a seguito della nomina dei nuovi componenti[222], Billi era stato indicato per ricoprire il suddetto incarico [223].
Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 sono stati nominati, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024, i nuovi consiglieri dell’Ente, Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, lo stesso Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti)[224].
Il 3 luglio 2021 l’assemblea nazionale elettiva aveva indicato per la carica di consiglieri i suddetti nominativi e come presidente dell’Ente Costantino Vespasiano, che è stato nominato a tale incarico con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2021, sempre per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024[225].
Il 23 novembre 2021 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato avevano espresso in merito entrambe parere favorevole.
Il 27 e il 28 ottobre 2021, rispettivamente alla Camera e al Senato, era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 ottobre 2021, con la quale erano stati richiesti i relativi pareri[226], il cui esame era stato assegnato alle suddette Commissioni parlamentari[227].
Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero era stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione[228]. La conferma era destinata ad operare fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione avrebbe dovuto avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 12 marzo 2021, peraltro, il commissario straordinario, aveva annunciato l’intenzione di avviare[229] le procedure di indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva. Nel testo del comunicato si evidenziava che la riunione del suddetto organismo “[…] verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021.”. Con lettera di convocazione del 23 aprile 2021, pubblicata il 3 maggio 2021, il commissario straordinario aveva quindi convocato l’assemblea nazionale elettiva per i giorni 2 e 3 luglio 2021, rispettivamente in prima e in seconda e terza convocazione[230] [231].
Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[232].
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dal commissario straordinario Rugiero, frattanto nominato.
L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[233] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato, ai sensi del suddetto comma, da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[234] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[235], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[236]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell’articolo 39 dello statuto, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, la nomina del presidente e del vicepresidente appare soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede in merito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione trova invece applicazione l’articolo 9 della medesima legge, che dispone che le relative nomine siano comunicate alle Camere. La medesima disciplina è applicabile alla nomina dei commissari straordinari.
L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[237] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
[1] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.
[2] Al Senato, la 7ª Commissione, dopo aver avviato l’esame della proposta di nomina di Bonifacino in data 24 maggio 2022, il 14 giugno 2022 congiunge la proposta di nomina di Farnè in un unico procedimento, esprimendo il 16 giugno 2022 parere favorevole con due distinti esiti dopo aver audito, in pari data, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport. Alla Camera l’esame delle proposte di nomina dei due componenti del consiglio di amministrazione si è svolto congiuntamente esprimendo parere favorevole con due distinte votazioni.
[3] Il comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 recita: “Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.”.
[4] Nel corso della riunione sono stati inoltre definiti i componenti del consiglio di presidenza, che risulta formato, per il quadriennio olimpico 2021-2024, oltre che dal presidente neo eletto Costantino Vespasiano, dal suddetto Marco Billi e dai consiglieri Engelbert Zelger, Pierluigi Ussorio e Alfredo Marconi.
[5] Si segnala che la formalizzazione della nomina è avvenuta senza che il Ministro della difesa abbia richiesto il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti, come invece è disposto dall’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede il suddetto parere per i presidenti e i vicepresidenti degli istituti e degli enti pubblici nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri o dai singoli Ministri.
[6] Il suddetto decreto non è ancora stato comunicato alla Camera.
[7] In particolare l’8° Commissione del Senato ha evidenziato in premessa in un constatato [… designazione del Presidente eletto in data 21 giugno 2021 non va riferita al quadriennio 2021/2025, come proposto, bensì al quadriennio olimpico 2021/2024, come stabilito dalle disposizioni normative e dalla Carta Olimpica…], […per quanto sopra: preso atto che la vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato rende efficace le procedure adottate ed il risultato elettorale;
fermo restando che la non conformità dello Statuto alla disposizione di legge sopra richiamata potrebbe, comunque, determinare l'eventuale illegittimità del provvedimento adottato sulla base della previsione statutaria dell'articolo 26, comma 2 non adeguata, deducibile da chiunque ne abbia diritto o interesse;
consapevole che l'eventuale nomina di un commissario o l'accertamento giudiziario dell'illegittimità del mancato adeguamento dello Statuto, potrebbero coinvolgere anche il parere espresso da questa Commissione, realizzando, così, un nocumento a scapito del Parlamento;
stante la permanenza della condizione potenzialmente illegittima, si richiamano le competenze ed i doveri in capo alle vigilanti Amministrazioni ministeriali e non - considerato che il parere dell'Avvocatura dello Stato è ampiamente precedente alla richiesta di parere a questa Commissione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - e, pertanto, solo ed esclusivamente in ragione del pedissequo rispetto della vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato,
esprime parere favorevole].
[8] La richiesta di parere è stata trasmessa a seguito della relativa deliberazione dell’85ª assemblea ordinaria (elettiva) dell’Aero Club d’Italia del 26 giugno 2021 che ha votato per un nuovo mandato presidenziale di Leoni.
[9] La designazione di Romano da parte della Conferenza unificata è stata deliberata nella seduta del 2 marzo 2022.
[10] Il decreto evidenzia in premessa che si ritiene opportuno procedere comunque alla nomina dell’organo nelle more della designazione, da parte della regione Sicilia, del proprio rappresentante, richiesta con nota prot. 4584 del 18 febbraio 2022.
[11] L’incarico avrà durata fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione dell’Ente nominato con decreto del 3 maggio 2022.
[12] Al riguardo il decreto di nomina evidenzia in premessa che con nota prot. n. 734 del 29 luglio 2021, il Presidente del Collegio dei revisori e i consiglieri di amministrazione della suddetta Fondazione hanno comunicato le dimissioni di Miglietta dalla carica di Presidente della Fondazione e componente del Consiglio di amministrazione a far data dal 27 luglio 2021.
[13] La richiesta di parere è corredata dalla lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022 con la quale si conferisce l’incarico a Mattioli secondo lo Statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 16 aprile 2018, prevede, all'articolo 7, che il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. .
[14] Il testo dell’Avviso è il seguente: “09/02/2022 Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, la Camera dei deputati è chiamata a procedere all'elezione di un commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. I commissari, ai sensi del predetto comma, sono scelti sulla base del merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima dell'elezione del commissario, i curricula ricevuti dalla Camera dei deputati saranno pubblicati sul relativo sito istituzionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza, essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.Coloro che intendono candidarsi a commissario dell'Autorità, devono pertanto inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro l'11 marzo 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: agcom.curricula@certcamera.it
I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni; b) copia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nel sito internet della Camera dei deputati e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.
[15] La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022.
[16] Si ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, Maria Teresa Di Matteo e Pasquale Misciagna erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione rispettivamente di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.
[17] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.
[18] Francesco Marcelli è stato nominato, con D.P.C.M. 2 aprile 2020, in sostituzione del dimissionario Alberto Fortis, su designazione della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[19] Vincenzo Marotta è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Gabriele Brachetta, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL). Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[20] Enrico Ponti è stato nominato, con D.P.C.M. 25 ottobre 2018, in sostituzione della dimissionaria Silvana Roseto, su designazione della Unione Italiana del Lavoro - UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[21] L’organo nel suo complesso è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017. Allo stato, le nomine contenute nel suddetto decreto non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[22] La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 20 dicembre 2021.Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente.
[23] II suddetto consiglio è stato nominato, nel suo complesso, per un mandato quadriennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 21 dicembre 2021.Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente.
[24] Massimo Blasi è stato nominato, con D.P.C.M. 5 aprile 2019, in sostituzione del dimissionario Walter De Candiziis, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[25] Paolo Mattei è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Claudio Durigon, su designazione dell’Unione Generale del Lavoro - UGL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[26] Emiliano Strinati è stato nominato, con D.P.C.M. 3 dicembre 2019, in sostituzione del dimissionario Maurizio Oliviero, in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.
[27]Alessandro Vecchietti è stato nominato, con D.P.C.M. 12 marzo 2019, in sostituzione di Jole Vernola, deceduta, su designazione di Confcommercio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato.
[28] Al momento l’Ente è guidato dal facente funzioni Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto consortile vigente.
[29] Il 28 giugno 2022 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati” del sito del Ministero della transizione ecologica è stato reso noto nella sezione riguardante i Consorzi di regolazione dei grandi laghi, che sono attualmente in corso le procedure per la nomina del nuovo Presidente del Consorzio Ticino, essendo cessato il 24 gennaio 2022 l’incarico conferito al dott. Alessandro Ubiali.
[30] Si anticipa che, con decreto 6 luglio 2022, il Ministro dell’università e della ricerca ha nominato, su propria designazione, Giovanni Betta quale componente del consiglio di amministrazione dell’Ente in sostituzione di Ettore Vittone, il cui mandato era scaduto il 22 maggio 2022.
[31] Si anticipa che il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 22 luglio 2022 annunciata alla Camera il 22 luglio stesso, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gilberto Dialuce a presidente dell’Ente. La suddetta proposta di nomina è stata assegnata in pari data alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera.
[32] Circa la durata dell’incarico, il decreto di nomina fa riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rileva in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come il vigente statuto dell’Ente, all'articolo 5, comma 3, attribuisca al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determina in capo al presidente dell’Ente la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto prevede che l’incarico di Dialuce debba essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.
[33] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[34] Nel summenzionato decreto di nomina in premessa recita: “[…] l'articolo 16, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 242 del 1999, con il quale è stabilito che «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati...» […] l’articolo 6, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, con il quale è stabilito che «i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.» […] la delibera n. 5/2021 adottata dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, nella seduta del 26 giugno 2021, con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 8 del 2018 l'arch. Giuseppe Leoni, avendo riportato, nelle elezioni allo scopo tenutesi, 74 voti rispetto al numero di 129 votanti, corrispondenti, in percentuale, al raggiungimento di una maggioranza del 57,5 % dei votanti medesimi, è stato designato quale Presidente dell'Ente medesimo per il quadriennio 2021-2025, ai fini della successiva nomina; […]”. Si segnala, infine, che il suddetto decreto di nomina è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2022 con la seguente osservazione: “[…] rilevando l’esigenza che l’AECI modifichi il proprio statuto in aderenza a quanto prescritto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, come modificato dall’art. 2, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 8, con attivazione, in caso di persistente inadempimento, da parte del CONI, dei poteri sostitutivi (nomina di commissario ad acta) indicati dalla riferita disposizione di legge.”.
[35] In un “Constatato” contenuto nella premessa del parere approvato dall’8° Commissione del Senato si legge in particolare: “[…] la designazione del Presidente eletto in data 21 giugno 2021 non va riferita al quadriennio 2021/2025, come proposto, bensì al quadriennio olimpico 2021/2024, come stabilito dalle disposizioni normative e dalla Carta Olimpica; […] per quanto sopra: preso atto che la vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato rende efficace le procedure adottate ed il risultato elettorale;
fermo restando che la non conformità dello Statuto alla disposizione di legge sopra richiamata potrebbe, comunque, determinare l'eventuale illegittimità del provvedimento adottato sulla base della previsione statutaria dell'articolo 26, comma 2 non adeguata, deducibile da chiunque ne abbia diritto o interesse;
consapevole che l'eventuale nomina di un commissario o l'accertamento giudiziario dell'illegittimità del mancato adeguamento dello Statuto, potrebbero coinvolgere anche il parere espresso da questa Commissione, realizzando, così, un nocumento a scapito del Parlamento;
stante la permanenza della condizione potenzialmente illegittima, si richiamano le competenze ed i doveri in capo alle vigilanti Amministrazioni ministeriali e non - considerato che il parere dell'Avvocatura dello Stato è ampiamente precedente alla richiesta di parere a questa Commissione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - e, pertanto, solo ed esclusivamente in ragione del pedissequo rispetto della vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato […]”.
[36] La richiesta di parere è stata trasmessa a seguito della relativa deliberazione dell’85ª assemblea ordinaria (elettiva) dell’Aero Club d’Italia del 26 giugno 2021 che ha votato per un nuovo mandato presidenziale di Leoni.
[37] La IX Commissione della Camera ha proseguito l’esame nella seduta del 6, del 12, del 13 e del 20 aprile 2022 mentre l’8ª Commissione del Senato lo ha proseguito nella seduta del 5, del 12 e del 20 aprile 2022.
[38] Il summenzionato decreto di nomina contiene, in un Considerato presente nella sua premessa, che la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8693/2019, ha sottolineato in motivazione come alle amministrazioni governative titolari del potere di nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia non residui alcuna discrezionalità, ove il nominando sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina e il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell’Ente si sia svolto legittimamente.
[39] Il nuovo statuto dell'AeCi, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 26 ottobre 2012 ed in via definitiva il 26 febbraio 2013, è stato infine adottato con D.P.R. n. 53 del 18 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2013.
[40] Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, l'AeCI aveva mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico, poi ribadita dall’articolo 1 del vigente statuto, sebbene l'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo preveda che le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.
[41] Ciò per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che aveva affidato al suddetto ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, aveva successivamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo.
[42] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[43] La nomina della Christillin e il conseguente completamento del consiglio di amministrazione (composto - come ricordato nel testo - anche da Lazzerini e Preiti) avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, nel quadro della trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
[44] Pertanto allo stato, il consiglio di amministrazione dell’Ente risulta composto dal presidente Palmucci, dall’amministratore delegato Roberta Garibaldi e da Sandro Pappalardo (vedasi infra nel testo).
[45] Lazzerini era stato designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
[46] Preiti era stato designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
[47] Il decreto è stato sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Garofoli.
[48] Il testo vigente del comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 è il seguente: “Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.”.
[49] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[50] L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[51] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[52] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[53] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[54] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fondava, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.
[55] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevedeva che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[56] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[57] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[58] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[59] Si veda supra la nota 57.
[60] Si anticipa che il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 22 luglio 2022 annunciata alla Camera il 22 luglio stesso, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gilberto Dialuce a presidente dell’Ente. La suddetta proposta di nomina è stata assegnata in pari data alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera.
[61] Circa la durata dell’incarico, il decreto di nomina fa riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rileva in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come il vigente statuto dell’Ente, all'articolo 5, comma 3, attribuisca al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determina in capo al presidente dell’Ente la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto prevede che l’incarico di Dialuce debba essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.
[62] Il suddetto decreto non risulta ancora stato trasmesso alla Camera. I nuovi componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica fino allo scadere del Consiglio già insediato, previsto per il 21 settembre 2024.
[63] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.
[64] Per completezza si segnala che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, aveva anch’esso incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. La legge 6 agosto 2021, n. 113 ha peraltro disposto l’abrogazione integrale di tale decreto legge, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti.
[65] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[66] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[67] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[68] Approvato nella 14a riunione del Consiglio di Amministrazione ENEA del 23 febbraio 2017 con delibera n. 5/2017/CA, aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38a riunione del Consiglio di Amministrazione ENEA del 30 aprile 2019 con delibera n. 30/2019/CA e revisionato, ai sensi del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, nella 5a riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, ed aggiornato nella 8a riunione del Consiglio di Amministrazione del 1° settembre 2021 e nella 11a riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021.
[69] La modifica statutaria è intervenuta successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[70] Come già evidenziato supra nella nota n. 67 l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
[71] Nelle more della scadenza di Papa Pagliardini, è pervenuta il 14 agosto 2019 alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera la proposta di nomina di Andrea Comacchio quale nuovo direttore dell’AGEA, formulata dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Due giorni dopo, il 16 agosto 2019, il medesimo Ministro, con proprio decreto, ha nominato a tale incarico il suddetto Comacchio a decorrere dal 14 settembre 2019.
Il 27 settembre 2019 è stata quindi annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 20 settembre con la quale il nuovo Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel frattempo insediatosi, ha trasmesso il decreto di annullamento della proposta e della nomina di Andrea Comacchio. Nel decreto di annullamento si eccepisce, tra l’altro, il ristretto lasso temporale intercorso tra la comunicazione della proposta e la nomina, tale da non consentire l’effettivo esercizio delle prerogative delle Commissioni parlamentari, nonché la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della scelta operata con la designazione di Comacchio nell’ambito della terna di candidati individuati dalla commissione chiamata a valutarne i curricula.
[72] Sernia, già nominato commissario straordinario dell'AGEA con analogo D.P.C.M. 6 giugno 2014, ne era divenuto direttore per tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 luglio 2014.
[73] Gli articoli 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati e 139-bis del Regolamento del Senato della Repubblica prevedono che, nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere il parere parlamentare, i rispettivi Presidenti assegnino alle Commissioni competenti per materia la richiesta e che le Commissioni, in ordine a tali atti, deliberino il parere nel termine di giorni venti, prorogabile una sola volta per non più di dieci giorni.
[74] I compiti dell’agenzia sono adesso specificamente definiti, in primo luogo, dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. Detta norma prevede che: “1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.”.
[75] Il decreto n. 36 del 2022 è entrato in vigore il 1° maggio 2022. Quindi il nuovo statuto deve essere adeguato entro il 1° novembre 2022.
[77] Il 21 aprile 2020 Alessandra Celletti è stata nominata componente del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
[78] L’articolo 1, comma 2, del decreto di nomina fissa la decorrenza del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dalla data di insediamento del consiglio medesimo.
[79] Il decreto di nomina specificava che Alessandra Celletti era stata designata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luisa Riccardi dal Ministero della difesa e Maurizio Cheli dal Ministero dello sviluppo economico.
[80] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[81] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[86] Il comma 2 specifica che: “All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i princìpi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In particolare l'Autorità:
a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;
d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) può svolgere attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attività di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché la riscossione delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;
t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-
Il comma 3 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.
[87] Il testo dell’Avviso è il seguente: “09/02/2022 Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, la Camera dei deputati è chiamata a procedere all'elezione di un commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. I commissari, ai sensi del predetto comma, sono scelti sulla base del merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima dell'elezione del commissario, i curricula ricevuti dalla Camera dei deputati saranno pubblicati sul relativo sito istituzionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza, essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità. Coloro che intendono candidarsi a commissario dell'Autorità, devono pertanto inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro l'11 marzo 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: agcom.curricula@certcamera.it
I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni; b) copia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nel sito internet della Camera dei deputati e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.
[88] Il 2 settembre 2020 sia alla Camera sia al Senato era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relativa richiesta di parere parlamentare.
[89] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.
[91] In forza del disposto dell’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
[92] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per il rinnovo della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero. Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i cinque membri della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I membri della Commissione sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali. La Commissione è nominata per sei anni e i suoi membri non possono essere confermati. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Dovendosi procedere al rinnovo della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 giugno 1990, n. 146; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[93] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la designazione di un membro della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero. Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e nominati con Decreto del Presidente della Repubblica. I membri della Commissione sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di Diritto del lavoro e di relazioni industriali. La Commissione è nominata per sei anni e i suoi membri non possono essere confermati. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Dovendosi procedere alla sostituzione - per il restante periodo di durata in carica - di uno dei membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero, i cui componenti sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 giugno 1990, n. 146; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[94] La Commissione era composta originariamente anche da Gaetano Caputi e da Giovanni Pitruzzella, che era stato altresì eletto presidente il 24 settembre 2009, per poi dimettersi a decorrere dal 18 novembre 2011, a seguito della nomina a presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. La Commissione il 21 novembre 2011 aveva quindi eletto Roberto Alesse, successivamente dimessosi il 2 maggio 2016, con contestuale assunzione delle funzioni da parte del commissario decano Vecchione. Caputi si era invece dimesso a decorrere dal 5 marzo 2013.
[95] Al momento l’Ente è guidato dal facente funzioni Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto consortile vigente.
[96] Il 28 giugno 2022 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati” del sito del Ministero della transizione ecologica è stato reso noto nella sezione riguardante i Consorzi di regolazione dei grandi laghi, che sono attualmente in corso le procedure per la nomina del nuovo Presidente del Consorzio Ticino, essendo cessato il 24 gennaio 2022 l’incarico conferito al dott. Alessandro Ubiali.
[97] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[98] Il Consorzio de Ticino, insieme agli omologhi Consorzio dell'Adda e Consorzio dell’Oglio, era stato soppresso dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva contestualmente disposto l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad un unitario Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, vigilato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale disposizione tuttavia è stata soppressa, prima della costituzione del nuovo ente, dall'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Ai citati Consorzi sono state quindi riattribuite le funzioni esercitate in precedenza.
[99] In precedenza la più ampia composizione di tale organo comprendeva anche rappresentanti delle province interessate e dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e dell’economia e delle finanze. Sono complessivamente quattro i componenti di nomina ministeriale del consiglio di amministrazione venuti meno per effetto della ricordata modifica statutaria.
[100] L’articolo 16 dello statuto recita; “L’’Assemblea degli Utenti è composta dai rappresentanti di singoli Enti o privati consorziati, così come definiti all’articolo 2, comma1. L’Assemblea degli Utenti in base alle candidature presentate delibera, a maggioranza semplice e con voto pro capite, sulla designazione dei quattro membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori. Possono presentare le proprie candidature o essere candidati tutti i consorziati titolari di una concessione di Grande derivazione, così come individuata dalle norme vigenti. Dei quattro membri suddetti uno deve essere scelto tra i rappresentanti irrigui della sponda sinistra del Ticino, uno tra i rappresentanti irrigui della sponda destra e due tra i rappresentanti degli Utenti industriali: uno di monte e l’altro di valle.”.
[101] Gli utenti e le utenze sono individuati ai sensi dell'art. 2 dello statuto del Consorzio.
[102] Si ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, Maria Teresa Di Matteo e Pasquale Misciagna erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione rispettivamente di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.
[103] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.
[104] Il 20 maggio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina. La delibera definitiva è invece intervenuta il 30 giugno 2021.
[105] La IX Commissione della Camera aveva audito il candidato nel corso della stessa giornata, mentre l’8ª Commissione del Senato aveva svolto l’audizione il giorno successivo.
[106] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[107] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.
[108] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[109] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[110] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[111] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[112] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[113] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[114] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[115] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[116] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[117] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[118] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[119] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[120] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[121] Ciò ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 16 dello statuto dell’Ente Parco. Nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
[122] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[123] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[124] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[125] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[126] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[127] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[128] La scadenza del suddetto incarico era in precedenza prevista per il 2 settembre 2021. Si ricorda, infatti, che il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, aveva dato comunicazione di una ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. Si anticipa che la lettera del Ministro della transizione ecologica del 24 settembre 2021, con cui è stata data comunicazione della suddetta nomina, è stata annunciata alla Camera il 5 ottobre 2021.
[129] La comunicazione è stata annunciata alla Camera il 1° aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
[130] L’11 giugno 2020 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2020 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della suddetta nomina.
[131] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[132] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[133] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[134] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[135] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[136] Il decreto non è ancora stato comunicato alla Camera.
[137] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.
[138] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[139] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.
[140] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[141] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[142] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[143] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[144] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[145] La designazione di Romano da parte della Conferenza unificata è stata deliberata nella seduta del 2 marzo 2022.
[146] Il decreto evidenzia in premessa che si ritiene opportuno procedere comunque alla nomina dell’organo nelle more della designazione, da parte della regione Sicilia, del proprio rappresentante, richiesta con nota prot. 4584 del 18 febbraio 2022.
[147] L’incarico avrà durata fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione dell’Ente nominato con decreto del 3 maggio 2022.
[148] Attualmente presiede ratione muneris il consiglio di amministrazione il sindaco di Siracusa Francesco Italia.
[149] Si ricorda che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019, sulla relativa proposta di nomina. La lettera con cui il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo aveva chiesto - ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 - il prescritto parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata annunciata alla Camera dei deputati il 25 novembre 2019 e assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), mentre al Senato della Repubblica era stata assegnata il 26 novembre 2019 alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e il relativo annuncio era avvenuto il 2 dicembre 2019. La nomina si era resa necessaria - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello statuto della Fondazione - a seguito del decesso di Maria Rita Sgarlata. Si ricorda che il decreto di nomina di Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli, era stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali il 28 dicembre 2018. La nomina avrebbe dovuto operare fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022 (vedasi infra nel testo).
[150] Il nuovo statuto è stato deliberato il 3 gennaio 2018 dal commissario straordinario e approvato il 1° marzo 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
[151] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[152] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[153] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33.
[154] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[155] La lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 del vigente statuto dell’INDA prevede che il rappresentante indicato dalla Conferenza unificata sarà nominato fin quando non opereranno le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto per la nomina di un rappresentante dei soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori. Il combinato disposto del comma 1, lettere f) e g), e del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998 sembra invece disegnare un assetto parzialmente diverso. Dette disposizioni considerano infatti necessaria in ogni caso la presenza di un componente designato dalla Conferenza unificata. Esse invece prevedono che fino a quando non si saranno verificate le condizioni per la nomina da parte di eventuali soggetti privati di un rappresentante nel consiglio, un ulteriore componente sia designato dal Ministro per i beni e le attività culturali - ora della cultura. In realtà il consiglio ha sempre visto la partecipazione di un solo componente designato dal suddetto Ministro. L’assetto dell’organo, allo stato, sembra rispecchiare quindi la previsione statutaria.
[156] Il nuovo statuto dell’INDA, all’articolo 17, comma 1, dispone che, per quanto non espressamente previsto dallo statuto medesimo, si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione, nonché il decreto legislativo n. 20 del 1998 e le successive modificazioni e integrazioni.
[157] Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.
[158] Pinelli era stato nominato il 5 febbraio 2016 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.
[159] Al riguardo il decreto di nomina evidenzia in premessa che con nota prot. n. 734 del 29 luglio 2021, il Presidente del Collegio dei revisori e i consiglieri di amministrazione della suddetta Fondazione hanno comunicato le dimissioni di Miglietta dalla carica di Presidente della Fondazione e componente del Consiglio di amministrazione a far data dal 27 luglio 2021.
[160] La richiesta di parere è corredata dalla lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022 con la quale si conferisce l’incarico a Mattioli secondo lo Statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 16 aprile 2018, prevede, all'articolo 7, che il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. .
[161] Detta proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 19 settembre 2018, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 25 settembre 2018.
[162] Al riguardo vedasi anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 7 ottobre 2015.
[163] Si precisa che mentre con il D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 Zanetti e Maccagno erano stati rispettivamente nominati “commissario” e “vice-commissario” proprio in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, invece con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 citato supra nel testo Zanetti e Maccagno erano nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario” ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.
[164] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[165] La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022.
[166] Nella lettera si precisa che il Ministro della cultura ha espresso l'auspicio che Di Blasio, già nominato Vice Direttore generale vicario del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2021, per la durata di un anno a decorrere dal l° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, possa ora svolgere le funzioni di Direttore generale di progetto fino al 31 dicembre 2022.
[167] Nella richiesta di parere si precisa che: “[…] con nota del 20 gennaio 2021, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro della cultura -N.d.R.] pro tempore ha espresso l'auspicio che il Generale di Divisione Mauro Cipolletta, nominato Direttore generale del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 e successivamente confermato, fino al 31 dicembre 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2020, possa continuare a svolgere tali funzioni fino al 30 giugno 2021. Il Ministro, con la medesima nota, nell'ottica di assicurare al Direttore generale di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, ha, altresì, proposto di nominare il Generale di Brigata Giovanni Di Blasio in qualità di Vice Direttore generale vicario dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.
[168] La 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame delle proposte il 30 marzo 2021, mentre la VII Commissione della Camera ha iniziato l’esame in pari data, concludendolo il giorno successivo.
[169] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[170] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[171] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[172] Si anticipa che, con decreto 6 luglio 2022, il Ministro dell’università e della ricerca ha nominato, su propria designazione, Giovanni Betta quale componente del consiglio di amministrazione dell’Ente in sostituzione di Ettore Vittone, il cui mandato era scaduto il 22 maggio 2022.
[173] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[174] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[175] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[176] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[177] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[178] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[179] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[180] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[181] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[182] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.Lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[183] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[184] Massimo Blasi è stato nominato, con D.P.C.M. 5 aprile 2019, in sostituzione del dimissionario Walter De Candiziis, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[185] Paolo Mattei è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Claudio Durigon, su designazione dell’Unione Generale del Lavoro - UGL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[186] Emiliano Strinati è stato nominato, con D.P.C.M. 3 dicembre 2019, in sostituzione del dimissionario Maurizio Oliviero, in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.
[187]Alessandro Vecchietti è stato nominato, con D.P.C.M. 12 marzo 2019, in sostituzione di Jole Vernola, deceduta, su designazione di Confcommercio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato.
[188] Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente. Si vedano supra nella presente scheda le note 233, 234, 235,236 e infra nel testo.
[189] Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.
[190] Il decreto è stato oggetto di pubblicazione nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 aprile 2020, successivamente alla sua registrazione da parte della Corte dei conti, perfezionatasi il 13 marzo 2020.
[191] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi, con riferimento a tale nomina, la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa è pertanto effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[193] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.
[194] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e all’11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
[195] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.
[196] Francesco Marcelli è stato nominato, con D.P.C.M. 2 aprile 2020, in sostituzione del dimissionario Alberto Fortis, su designazione della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[197] Vincenzo Marotta è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Gabriele Brachetta, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e e Invalidi del lavoro (ANMIL). Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[198] Enrico Ponti è stato nominato, con D.P.C.M. 25 ottobre 2018, in sostituzione della dimissionaria Silvana Roseto, su designazione della Unione Italiana del Lavoro - UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[199] Allo stato, le nomine contenute nel suddetto decreto non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[200] Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente. Si vedano supra nella presente scheda le note 255, 256, 257 e infra nel testo.
[201] Il decreto è stato oggetto di pubblicazione nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 aprile 2020.
[202] Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 13 novembre 2019, aveva designato Lazzara al suddetto incarico. A seguito di tale designazione, con lettera 17 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, che è stata annunciata l’8 gennaio 2020 in entrambe le Camere e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.
[203] Il decreto del 28 ottobre 2019 premetteva inoltre che il D.P.R. 30 luglio 2019, di nomina dello stesso Bettoni quale presidente dell’INAIL, non era stato oggetto di notifica agli interessati, “in quanto ancora in corso la procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto e che quindi il sig. Franco Bettoni non è ancora nell'esercizio delle funzioni di presidente”. Il decreto precisava altresì che “il citato D.P.R. 30 luglio 2019, che prevede anche la decadenza dell’attuale presidente Massimo De Felice sarà notificato agli interessati contestualmente all'adozione del presente decreto.”.
[204] Il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del ricordato intervento riformatore prevedeva al riguardo che, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del CIV dell’Ente, che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
[205] All’INAIL sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.
[206] Ai sensi dell’art. 12, comma 9, dello statuto, l’assemblea generale degli associati può, in determinate fattispecie, delegare determinate funzioni ad una assemblea dei delegati appositamente nominata.
[207] Al Senato, la 7ª Commissione, dopo aver avviato l’esame della proposta di nomina di Bonifacino in data 24 maggio 2022, il 14 giugno 2022 congiunge la proposta di nomina di Farnè in un unico procedimento, esprimendo il 16 giugno 2022 parere favorevole con due distinti esiti dopo aver audito, in pari data, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport. Alla Camera l’esame delle proposte di nomina dei due componenti del consiglio di amministrazione si è svolto congiuntamente esprimendo parere favorevole con due distinte votazioni.
[208] Il comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 recita: “Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.”.
[209] La durata dell’incarico del presidente amministratore delegato è triennale, con decorrenza dalla data di nomina, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo.
[210] Un comunicato del CONI, diffuso nella medesima data, riferisce anche della nomina - quale consigliere aggiunto - di Carlo Leonardo Mornati. Tale comunicato rende noto inoltre che l’assemblea ha anche deliberato - in seduta straordinaria - le modifiche da apportare allo statuto sociale. Si segnala altresì che lo statuto della società è stato aggiornato il 26 marzo 2020 e, da ultimo, il 9 settembre 2021.
[211] Tale disposizione prevede che: “1. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della società Sport e Salute Spa, ai sensi del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonché aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: (2) a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell'incarico: a) conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni; b) esperienza nell'esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo; c) esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse alloro esercizio; d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo; e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società; f) esperienza di progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale nonché esperienza di carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo; g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali; h) conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana; i) altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura. 2. Per gli altri organi delle società continuano ad applicarsi criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente.”.
[212] Tale disposizione recita: “1. Costituisce causa di inconferibilità dell'incarico: a) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti: 1) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; 4) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) l'emissione a carico del candidato di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. Costituisce altresì causa di inconferibilità dell'incarico l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla precedente lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.”.
[213] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[214] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’università e della ricerca.
[215] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[216] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[217] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[218] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[220] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[221] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[222] Nel corso della riunione sono stati inoltre definiti i componenti del consiglio di presidenza, che risulta formato, per il quadriennio olimpico 2021-2024, oltre che dal presidente neo eletto Costantino Vespasiano, dal suddetto Marco Billi e dai consiglieri Engelbert Zelger, Pierluigi Ussorio e Alfredo Marconi.
[223] Si segnala che la formalizzazione della nomina è avvenuta senza che il Ministro della difesa abbia richiesto il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti, come invece è disposto dall’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede il suddetto parere per i presidenti e i vicepresidenti degli istituti e degli enti pubblici nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri o dai singoli Ministri.
[224] Il suddetto decreto non è ancora stato comunicato alla Camera.
[225] La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, il 9 dicembre 2021.
[226] Nella lettera si precisa che la procedura per la nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, nella seduta del 19 ottobre 2021.
[227] La IV Commissione della Camera ha iniziato l’esame della proposta nella seduta del 9 novembre 2021, cosi come la 4ª Commissione del Senato. Quest’ultima ne ha proseguito l’esame anche nella seduta del 16 novembre 2021.
[228] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[229] Il testo del comunicato è il seguente: “Gentilissimi Presidenti e Cari amici e amiche del Tiro a Segno, come promesso, Vi informo che abbiamo ricevuto il Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e finanze, concernente l’approvazione del Nuovo Statuto UITS, di cui si allega copia, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione in “sunto” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto sopra e come da norma, trascorsi 15 giorni dalla data del Decreto (8 marzo 2021), sarà mia cura dare mandato al Segretario Generale di attivare tutte le procedure (logistica, individuazione azienda per voto elettronico, procedure per servizi sanitari COVID19 e quant’altro necessario) per l’indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva, a cui farà seguito la delibera per la convocazione che, verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021. Cordialmente. Igino Rugiero”.
[230] L’ordine del giorno riportato nella suddetta lettera di convocazione prevedeva anche la nomina del presidente onorario, ai sensi dell’articolo 54 del vigente statuto.
[231] Nel sito dell’Ente sono riportati gli elenchi dei candidati ammessi all’assemblea nazionale elettiva e di quelli esclusi.
[232] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[233] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[234] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[235] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[236] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.
[237] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.