Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici n. 45 - Aprile 2022
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 45
Data: 20/04/2022
Organi della Camera: Assemblea

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllo parlamentare sulle nomine

negli enti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 45 - Aprile 2022

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

Cariche rinnovate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 o tuttora in itinere. 1

Cariche scadute alla data del 31 marzo 2022 o in scadenza entro il 31 agosto 2022 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo. 7

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 13

Aero Club d’Italia. 13

Agenzia nazionale del turismo - ENIT.. 15

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.. 18

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA.. 21

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. 26

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. 29

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.. 32

Autorità per la laguna di Venezia. 35

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM.. 38

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. 42

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali 44

Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB.. 47

Consorzio del Ticino. 51

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC.. 53

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 56

Ente parco nazionale del Gran Paradiso. 60

Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 64

Ente parco nazionale dell'Asinara. 68

Ente parco nazionale della Val Grande. 73

Ente parco nazionale del Vesuvio. 78

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA.. 83

Grande progetto Pompei 87

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.. 91

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS. 95

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL. 100

Sport e Salute S.p.a. 105

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 108

Unione Italiana tiro a segno - UITS. 112

 



 


Cariche rinnovate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022
o tuttora in itinere

Il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica[1] n. 135, Tommaso Pellegrino è stato nominato commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Pellegrino quale presidente dell'Ente.

 

Il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Luigi Spadone è stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.

 

Il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 134, Agostino Casillo è stato nominato commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Casillo quale presidente dell'Ente[2]. Casillo infatti era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.

 

Il 30 marzo 2002 l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Massimiliano Capitanio quale nuovo Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM. La nomina deve ora essere formalizzata mediante un decreto del Presidente della Repubblica.

La scadenza dell’incarico coinciderà con quella degli altri componenti dell’organismo, prevista per il 14 settembre 2027. Si ricorda che la nomina di un nuovo commissario si è resa necessaria in quanto il 10 dicembre 2021 è deceduto il commissario Enrico Mandelli.

Conseguentemente il 9 febbraio 2022 nel sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un “Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati[3]. Il termine per l’invio delle candidature è scaduto l’11 marzo 2022.

 

Il 15 marzo 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 16 marzo 2022 al Senato della Repubblica la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2022, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Leoni quale presidente dell’Aero Club d’Italia [4] per il quadriennio 2021-2025. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha avviato l’esame della proposta nella seduta del 23 marzo 2022, audendo il candidato il 30 marzo 2022. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica invece ne ha avviato l’esame nella seduta del 22 marzo 2022 e il 29 marzo 2022 ha audito informalmente il candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari[5].

 

Il 15 marzo 2022, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 55, Vincenzo Garofalo è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Il decreto è stato notificato in pari data all’interessato.

Il 9 marzo 2022 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver avviato l’esame della relativa proposta di nomina nella seduta del 2 marzo 2022 e aver audito il candidato il 3 marzo 2020, aveva espresso in merito parere favorevole. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta il 22 febbraio 2022 e aver svolto il 1° marzo 2022 l’audizione del candidato, aveva espresso lo stesso giorno parimenti parere favorevole.

 

Il 15 marzo 2022, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 54, Francesco Di Sarcina è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Il decreto è stato notificato in pari data all’interessato.

Il 9 marzo 2022 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver avviato l’esame della relativa proposta di nomina nella seduta del 2 marzo 2022 e aver audito il candidato il 3 marzo 2022, aveva espresso in merito parere favorevole. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta il 22 febbraio 2022 e aver svolto il 1° marzo 2022 l’audizione del candidato, aveva espresso lo stesso giorno parimenti parere favorevole.

 

Il 15 e il 16 marzo 2022, rispettivamente la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina di Marina Valensise, in qualità di consigliere delegato e, su designazione del Ministro dell’università e della ricerca, di Margherita Rubino, a componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA. Le nomine devono ora essere perfezionate con un decreto del Ministro della cultura.

 

Il 10 marzo 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica[6] del 7 marzo 2022, con la quale è stata comunicata la proroga di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, intervenuta con decreto ministeriale del 25 febbraio 2022 a partire dal 2 marzo 2022 per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

 

Il 22 febbraio 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, è stato nominato il consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese. In tal modo è stata ripristinata la gestione ordinaria del suddetto Ente, e pertanto non risulta più necessario il rinnovo dell’organo commissariale. Si ricorda, infatti, che Giuseppe Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo. In attesa della nomina era frattanto proseguita la gestione commissariale, costituita dallo stesso Priore quale commissario straordinario, nonché dai sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati con decreto del Ministro della transizione ecologica 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 e comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo del suddetto Ente.

 

Il 22 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Giovanni di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei[7]. La nomina deve essere ora formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura.

 

Il 25 gennaio 2022, con decreto del Presidente della Repubblica, Carlo Comporti è stato nominato, a decorrere dal 7 febbraio 2022 e per sette anni, componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB[8], in sostituzione di Carmine Di Noia.

 

Il 19 gennaio 2022 con decreto del Ministro della difesa sono stati nominati, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024, i nuovi consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Il suddetto decreto non è ancora stato comunicato alla Camera.

Nella prima riunione del Consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022, Marco Billi è stato indicato quale vice presidente[9]. La nomina deve essere ora formalizzata con decreto del Ministro della difesa, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

 

Il 18 gennaio 2022 il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato, con determina, Elisabetta Iossa quale nuovo componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

Il 13 gennaio 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Raffaele Bifulco e

Caterina Petrillo sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Il suddetto decreto non è ancora stato trasmesso alla Camera. L’articolo 17-decies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha incrementato, infatti, da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia[10] [11]. La disposizione è in vigore dall’8 agosto 2021. Il 27 luglio 2022 scadrà il mandato di Gilberto Dialuce quale presidente. Dialuce è stato infatti nominato a tale incarico il 27 luglio 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di un anno[12].

 

Il 25 agosto 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Ezio Mesini è stato nominato presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, per un nuovo mandato quadriennale.

Cariche scadute alla data del 31 marzo 2022 o in scadenza entro
il 31 agosto 2022 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

 

Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

 

Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

 

Il 14 settembre 2021 sono scaduti gli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC, Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna[13], Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.

 

 

Il 20 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, composto da Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Pierangelo Albini, Michele Buonerba, Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro, Barbara Gatto, Fiorito Leo, Fabiola Leuzzi, Francesco Marcelli[14], Vincenzo Marotta[15], Salvatore Muscarella, Barbara Orlandi, Gaetana Pagano, Enrico Ponti[16] e Beatrice Sassi[17] [18].

 

Il 21 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, composto[19] da Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi[20], Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei[21], Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati[22], Claudia Trovato, Alessandro Vecchietti[23].

 

Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino[24].

 

Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT.

 

Il 27 marzo 2022 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM Vito Fernicola. Il 22 maggio 2022 scadrà invece l’incarico di Ettore Vittone, quale componente del medesimo organo.

 

Il 30 aprile 2022 scadranno gli incarichi dei consiglieri di amministrazione della società Sport e Salute S.p.a., Simona Cassarà e Francesco Landi, nonché quello del consigliere aggiunto Carlo Leonardo Mornati (vedasi infra nella presente scheda).

 

Il 15 giugno 2022 scadrà il mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini.

 

Il 30 giugno 2022 scadrà l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn”. La scadenza, originariamente prevista per il 19 gennaio 2022, è stata prorogata per effetto del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2021, non ancora comunicato alla Camera.

 

Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente della neo istituita Autorità per la laguna di Venezia.

 

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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.[25]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[26], entro il 31 gennaio 2021.”.

Si segnala che conseguentemente sono state effettuate talune nomine nei suddetti Enti[27].

Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricatoSospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate nella presente pubblicazione.

Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[28], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, comunque, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

 

Si rileva inoltre che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inserito dalla legge di conversione 9 luglio 2021, n. 108, ha previsto che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data del 31 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, sia prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

L’unico presidente di Ente parco la cui scadenza era prevista tra il 31 luglio 2021 e il 31 agosto 2022 (data ultima considerata nel presente numero di questo dossier) è Fausto Giovannelli, presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, per cui il termine del mandato era previsto il 27 giugno 2022. Poiché il nuovo consiglio direttivo del suddetto Ente parco è stato nominato il 26 gennaio 2021 per un mandato quinquennale, il mandato di Giovanelli deve intendersi prorogato fino al 25 gennaio 2026.

 

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Si evidenzia infine che l’articolo 1, comma 24 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato del presidente dell’Istituto per il credito sportivo - ICS, Andrea Abodi, e quello dei componenti del consiglio di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari. La scadenza era precedentemente prevista il 31 dicembre 2021.

 

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Aero Club d’Italia


Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Aero Club d’Italia

 

Presidente:

 

Giuseppe Leoni

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 15/3/2022 alla Camera e del 16/3/2022 al Senato

 

Procedura di nomina in corso

DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[29], di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze

Il 15 marzo 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati e il 16 marzo 2022 al Senato della Repubblica la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2022, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Leoni quale presidente dell’Aero Club d’Italia[30] per il quadriennio 2021-2025. La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha avviato l’esame della proposta nella seduta del 23 marzo 2022, audendo il candidato il 30 marzo 2022. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica invece ne ha avviato l’esame nella seduta del 22 marzo 2022 e il 29 marzo 2022 ha audito informalmente il candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari[31].

Si ricorda che Leoni era stato nuovamente nominato al suddetto incarico il 20 luglio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per completare il quadriennio olimpico 2017-2021[32]. La suddetta nomina non era stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.

Si ricorda che la nomina del presidente dell’Aero Club d’Italia è preceduta dalla designazione elettiva dell’assemblea dell’Ente medesimo, secondo quanto previsto dal regolamento recante lo statuto dell'Ente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53[33], che contiene altresì il nuovo statuto tipo degli Aero Club locali federati. Ai sensi dell'articolo 1, l'AeCI è un ente di diritto pubblico[34] a carattere culturale, didattico e sportivo, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze. Finalità dell'Ente sono la promozione, la disciplina e l'inquadramento di tutte le attività tese allo sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. In base all'articolo 2 del predetto statuto, l'AeCI, è per gli sport aeronautici l’unica federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI. Sono organi dell'AeCI l'assemblea, il consiglio federale, il presidente, la commissione centrale sportiva aeronautica, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell’AeCI è nominato, su designazione dell’assemblea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati.

 


 

Agenzia nazionale del turismo - ENIT

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale

del turismo - ENIT

Presidente:

 

Giorgio Palmucci

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

 

4/2/2022

Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

del turismo

 

Il 4 febbraio 2022 è scaduto l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT.

Palmucci è stato nominato il 4 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[35].

Si segnala che le competenze ministeriali relative al suddetto Ente sono ora di spettanza del ricostituito Ministero del turismo[36].

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina.

La richiesta di parere era stata trasmessa ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.

Il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato della precedente presidente, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 luglio 2015[37].

Quanto al consiglio di amministrazione il 7 ottobre 2021, con decreto del Ministro del turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, Roberta Garibaldi è stata nominata Amministratore delegato del suddetto Ente, in sostituzione di Giuseppe Albeggiani[38]. La nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.

Si ricorda che, con decreto del Ministro del turismo del 17 giugno 2021, erano stati nominati, quali nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, il suddetto Albeggiani (il cui incarico come sopra evidenziato è successivamente venuto meno) e Sandro Pappalardo, per la durata di un triennio, rinnovabile per non più di una volta. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.

Albeggiani era stato nominato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e aveva assunto contestualmente l’incarico di amministratore delegato (cosi come previsto dalla normativa ora vigente. Vedasi infra nella presente scheda), mentre Pappalardo è stato nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si ricorda inoltre che - con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 2 maggio 2019 - erano stati nominati lo stesso Pappalardo e Magda Antonioli, i cui incarichi sarebbero dovuti scadere il 2 maggio 2022. Pappalardo era stato nominato su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre Antonioli era stata designata sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il 3 luglio 2018 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti del consiglio di amministrazione, Fabio Maria Lazzerini[39] e Antonio Preiti[40], nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 luglio 2015.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2019[41].

Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 179, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dettato una disciplina sostanzialmente analoga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto[42].

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da due membri nominati dal Ministro del turismo, uno - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative - con funzioni di amministratore delegato, e un altro su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La principale differenza, con quanto previsto in precedenza dallo statuto, è costituita dalla circostanza che la figura del consigliere delegato - eventualmente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti - è ora sostituita da quella del consigliere amministratore delegato, nominato dal Ministro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

L'Agenzia nazionale del turismo - ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.

 


 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca - ANVUR

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Componenti del consiglio direttivo:

Fabio Beltram

 

Maria Luisa Meneghetti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'art. 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006

20/7/2020

D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo)

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[43], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[44].

Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[45], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[46].

Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[47] [48]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.

In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[49].

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[50] [51], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[52].

LAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[53].

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA

Presidente:

 

Gilberto Dialuce

 

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell`art. 1 della L. n. 14/1978

 

 

27/7/2022

Decreto del Ministro della transizione ecologica (per le modifiche recentemente intervenute nelle modalità di nomina e riguardo alla precedente disciplina vedasi infra nel testo)

Cariche di nuova istituzione e soggetti nominati

Data nomina

2 ulteriori componenti del consiglio di amministrazione:

 

Raffaele Bifulco

Caterina Petrillo

Comunicazione ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

(decreto di nomina non ancora trasmesso alla Camera)

13/1/2022 fino alla scadenza dell’intero cda prevista per il 21/9/2024

 
Il 13 gennaio 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Raffaele Bifulco e 
Caterina Petrillo sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Il suddetto decreto non è ancora stato trasmesso alla Camera. L’articolo 17-decies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha incrementato, infatti, da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia[54] [55]. La disposizione è in vigore dall’8 agosto 2021.
 Il 27 luglio 2022 scadrà il mandato di Gilberto Dialuce quale presidente. Dialuce è stato infatti nominato a tale incarico il 27 luglio 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di un anno[56]. 

Il 29 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 22 giugno 2021 contenente la richiesta del parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. La lettera precisava che la nomina si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente presidente, Federico Testa, il quale aveva peraltro manifestato la disponibilità - su richiesta del suddetto Ministro - a restare in carica in attesa del perfezionamento della nomina del nuovo presidente. La X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio, turismo) si era quindi espressa favorevolmente in merito il 14 luglio 2021.

Al Senato la suddetta richiesta di parere era stata assegnata alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 30 giugno 2021, mentre l’annuncio in Assemblea era stato effettuato successivamente, il 6 luglio 2021. Nella data da ultimo indicata la summenzionata 10ª Commissione aveva espresso al riguardo parere favorevole.

Si ricorda che il 21 settembre 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa era stato nuovamente nominato quale presidente del suddetto Ente, per la durata di quattro anni. Con il medesimo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi sono stati nominati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano è stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’Ente, all’esito di una procedura elettorale svoltasi nel proprio ambito tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia.

Si ricorda che il 5 agosto 2020 la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 erano scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.

Si ricorda altresì che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, aveva nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.

Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.

Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Lanza erano stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè era stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.

Il commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[57]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[58].

Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” era stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente era formato da tre componenti, incluso il presidente, ed era nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[59].

Nelle procedure di nomina dell’Ente si sono determinate modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. In primo luogo l’articolo 2, comma 1, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”. L’articolo 2, comma 4, stabilisce invece, quanto alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente la competenza della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione ora è di spettanza del solo Ministro della transizione ecologica.

Lo statuto[60] dell’Ente[61] prevede all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.

Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”. Come sopra ricordato l’articolo 17 - decies del decreto legge n. 80 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 113 del 2021, ha incrementato a cinque il numero dei consiglieri di amministrazione.

Peraltro lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca e come successivamente previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 per la generalità degli Enti di ricerca, tra cui ENEA[62].

Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[63] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Presidente:

 

Vincenzo Garofalo

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 15/2/2022 alla Camera e del 17/2/2022 al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 9/3/2022 e della 8ª Commissione del Senato del 1°/3/2022

15/3/2022

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [64], d'intesa con

i presidenti

delle regioni interessate

 

Il 15 marzo 2022, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 55, Vincenzo Garofalo è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Il decreto è stato notificato in pari data all’interessato.

Il 9 marzo 2022 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver avviato l’esame della relativa proposta di nomina nella seduta del 2 marzo 2022 e aver audito il candidato il 3 marzo 2022, aveva espresso in merito parere favorevole. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta il 22 febbraio 2022 e aver svolto il 1° marzo 2022 l’audizione del candidato, aveva espresso lo stesso giorno parimenti parere favorevole.

Il 15 febbraio 2022 era stata annunciata alla Camera dei deputati e il 17 febbraio 2022 al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 10 febbraio 2022, con la quale erano stati richiesti i suddetti pareri[65].

Si ricorda che il 1° dicembre 2020 era scaduto l’incarico di Rodolfo Giampieri a presidente dell’Ente e che il 5 luglio 2021 Giovanni Pettorino era stato nominato Commissario della suddetta Autorità portuale[66] fino al ripristino degli ordinari organi di vertice dell’Ente. In pari data era stata nuovamente pubblicata[67] nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “La raccolta di manifestazione di interesse” per il rinnovo degli organi di vertice dell'Autorità[68].

Il 16 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Matteo Africano quale presidente della suddetta Autorità[69], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 maggio 2021 - audendo in pari data il candidato - e averlo proseguito nella seduta dell’8 giugno 2021.

Il 15 giugno 2021 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato aveva invece respinto la suddetta proposta di nomina, di cui aveva avviato l’esame il 18 maggio 2021. L’esame era proseguito il 26 maggio 2021[70] dopo aver informalmente audito, il 25 maggio 2021[71], il candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il 12 maggio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 7 maggio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. Alla lettera erano allegate l’intesa del presidente della regione Abruzzo e quella del presidente della regione Marche, cosi come previsto dalla legge.

Giampieri era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[72] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[73] [74].

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale

Presidente:

 

Francesco Di Sarcina

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 15/2/2022 alla Camera e del 17/2/2022 al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 9/3/2022 e della 8ª Commissione del Senato del 1°/3/2022

15/3/2022

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, d’intesa con la regione interessata

 

Il 15 marzo 2022, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 54, Francesco Di Sarcina è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Il decreto è stato notificato in pari data all’interessato.

Il 9 marzo 2022 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver avviato l’esame della relativa proposta di nomina nella seduta del 2 marzo 2022 e aver audito il candidato il 3 marzo 2020, aveva espresso in merito parere favorevole. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta il 22 febbraio 2022 e aver svolto il 1° marzo 2022 l’audizione del candidato, aveva espresso lo stesso giorno parimenti parere favorevole.

Il 15 febbraio 2022 era stata annunciata alla Camera dei deputati e il 17 febbraio 2022 al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 10 febbraio 2022, con la quale erano stati richiesti i suddetti pareri[75] [76].

Si ricorda che il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[77] - Alberto Chiovelli era stato nominato commissario straordinario della suddetta Autorità, a decorrere dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[78].

Il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata era stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Annunziata era stato infatti nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 aprile 2017[79], per la durata di un quadriennio.

          Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[80].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[81] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[82] [83].


 

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità garante della concorrenza

e del mercato -AGCM

Componente:

 

Elisabetta

Iossa

Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 287/1990

18/1/2022

Determinazione adottata d'intesa

dai Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 18 gennaio 2022, Elisabetta Iossa quale nuovo componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il 16 maggio 2021 era scaduto il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità. Muscolo era stata nominata con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 2 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si era insediata il 16 maggio 2014, subentrando a Piero Barucci. Si ricorda che il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a membro della suddetta autorità[84].

Si ricorda che il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, Roberto Rustichelli quale presidente dell’Autorità, ai sensi della suddetta disposizione normativa[85].

Il 1° ottobre 2018 era cessato anticipatamente l’incarico del precedente presidente, Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 18 novembre 2011.

Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avevano diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine era scaduto il 14 ottobre 2018.

L'Autorità è attualmente composta, oltre che da Elisabetta Iossa e da Roberto Rustichelli, da Michele Ainis, nominato con analoga determina il 3 marzo 2016 e insediatosi il successivo 8 marzo 2016, subentrando a Salvatore Rebecchini. Il mandato di Ainis scadrà l’8 marzo 2023.

Ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge n. 287 del 1990 l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale. Il presidente e i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.

La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ne ha ridotto la consistenza, dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[86] [87].

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

Autorità per la laguna di Venezia


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per la laguna di Venezia

Presidente:

 

Autorità in fase di costituzione

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 95 del D.L. n. 104/2020

Autorità in fase di costituzione

Il presidente -scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità - è nominato con

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili

sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia

 

Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia.

Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce la suddetta Autorità, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[88], ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale di taluni ministeri, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.


 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM



Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM

Commissario:

 

Massimiliano Capitanio

La nomina con D.P.R. dei commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento

Procedura di nomina in corso

D.P.R. previa elezione da parte della Camera dei deputati

 

Il 30 marzo 2002 l’Assemblea della Camera dei deputati ha eletto Massimiliano Capitanio quale nuovo Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM. La nomina deve ora essere formalizzata mediante un decreto del Presidente della Repubblica.

La scadenza dell’incarico coinciderà con quella degli altri componenti dell’organismo, prevista per il 14 settembre 2027.

Si ricorda che la nomina si è resa necessaria in quanto il 10 dicembre 2021 è deceduto il commissario Enrico Mandelli. Conseguentemente il 9 febbraio 2022 nel sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un “Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati[89]. Il termine per l’invio delle candidature è scaduto l’11 marzo 2022.

Si ricorda che il 15 settembre 2020, con decreto del Presidente della Repubblica, Giacomo Lasorella è stato nominato presidente dell’Autorità. L’8 agosto 2020 il Consiglio dei ministri aveva deliberato su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, l’avvio della procedura per la suddetta nomina. Il 9 settembre 2020 l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati avevano espresso in merito parere favorevole[90], entrambe con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.

Con analogo decreto del Presidente della Repubblica, emanato sempre il 15 settembre 2020, sono stati eletti, oltre a Mandelli, Antonello Giacomelli, Laura Aria ed Elisa Giomi. Si ricorda che il 14 luglio 2020 la Camera dei deputati aveva eletto Giacomelli e Mandelli e il Senato della Repubblica Aria e Giomi.

Il mandato del precedente presidente Marcello Cardani era scaduto il 25 luglio 2019, unitamente a quello degli altri componenti uscenti dell’Autorità Antonio Martusciello[91], Francesco Posteraro, Antonio Nicita, e Mario Morcellini[92].

Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020.

Infine, l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all`insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’AGCOM, sono organi dell’Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari.

In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, il nominativo del presidente designato dell’Autorità è previamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest’ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all’audizione del designato. Infine, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell’Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell’AGCOM.

Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni[93][4] e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall`articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

La legge istitutiva affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l’Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste.

 


 

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Presidente:

 

Ezio Mesini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 145/2015

Pareri favorevoli del 27/7/ 2021 sia delle Commissioni riunite VIII e X della Camera sia delle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato

25/8/2021

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti

 

Il 25 agosto 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Ezio Mesini è stato nominato presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, per un nuovo mandato quadriennale.

Il 27 luglio 2021 sia le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati[94] sia le Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica[95] avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.

Il 7 luglio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, che è stata assegnata alle citate Commissioni riunite.

Il 20 marzo 2020 era scaduto il mandato dello stesso Mesini, nominato al suddetto incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2017.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.

Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare.

Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede ora presso il Ministero della transizione ecologica[96] e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.

 

 

 

 

 

 

 

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Commissione

di garanzia

dell'attuazione della legge sull'esercizio

del diritto

di sciopero

nei servizi pubblici essenziali

Componenti:

 

Giuseppe Santoro Passarelli (presidente)

Alessandro Bellavista

Franco Carinci Domenico Carrieri

Orsola Razzolini

Designazione

dei Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

Intesa intervenuta il 30/7/2021

15/6/2022

 

D.P.R. previa

designazione

dei Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

Il 15 giugno 2022 scadrà il mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Giuseppe Santoro Passarelli (presidente), Alessandro Bellavista, Franco Carinci, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini.

Si ricorda che il 9 settembre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Franco Carinci è stato nominato membro della Commissione, previa designazione intervenuta d’intesa il 30 luglio 2021 tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della relativa candidatura[97]. La nomina di un nuovo componente della Commissione, il cui mandato scadrà il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, si è resa necessaria a seguito della prematura scomparsa della professoressa Lauralba Bellardi.

            Si rammenta che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, oltre a Lauralba Bellardi, sono stati nominati componenti della Commissione Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Giuseppe Santoro Passarelli, previa designazione congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avvenuta il 31 maggio 2016, per la durata di sei anni. I nuovi componenti della Commissione si sono insediati il 15 giugno 2016 e nella prima riunione hanno eletto all'unanimità Giuseppe Santoro Passarelli quale presidente della suddetta Autorità.

            Il 28 febbraio 2016 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti dell’organismo, Roberto Alesse, Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Nunzio Pinelli, Iolanda Piccinini e Salvatore Vecchione, che erano stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009[98]. La durata dei mandati, dapprima fissata in tre anni, era stata estesa a sei anni dai commi 23-duodecies e 23-terdecies dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La decorrenza era stata fissata in concomitanza dell'entrata in vigore della legge di conversione, il 28 febbraio 2010.

            All'atto del rinnovo della Commissione è stata tra l'altro data attuazione al dettato dall'articolo 23, comma 1, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva previsto la riduzione della consistenza dell'Autorità dai nove componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

            Il successivo comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che la Commissione, nominata per sei anni, elegga nel proprio seno il presidente. La norma dispone altresì che i membri possano essere confermati una sola volta.

              La Commissione è un’amministrazione indipendente tra le cui funzioni rilevano tra l'altro: la segnalazione all'autorità competente per la precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; la valutazione dell'idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili; l'invito al differimento dell'astensione dal lavoro qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti; l'imposizione di una "provvisoria regolamentazione" alle parti in sciopero e la sanzione delle condotte non rispettose dei dettami normativi.


 

Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB

 

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa -

CONSOB

 

Componente della Commissione:

 

Carlo Comporti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, terzo co.,

del D.L. n. 95/1974, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 216/1974

e dell'art. 1

della L. n. 14/1978

Annuncio del 11/1/2022 alla Camera e del 12/1/2022 al Senato

Parere favorevole

della VI Commissione della Camera e della 6ª Commissione del Senato il 19/01/2022

25/1/2022

a decorrere dal 7/2/2022

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

 

Il 25 gennaio 2022, con decreto del Presidente della Repubblica, Carlo Comporti è stato nominato, a decorrere dal 7 febbraio 2022 e per sette anni, componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB[99], in sostituzione di Carmine Di Noia[100]. Pertanto risultano, allo stato, in carica quali componenti della CONSOB, oltre al presidente Savona e a Comporti, Giuseppe Maria Berruti, Paolo Ciocca e Chiara Mosca [101].

Sulla proposta di nomina di Comporti avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 19 gennaio 2022[102]. Il parere parlamentare era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 30 dicembre 2021, annunciata alla Camera dei deputati l’11 gennaio 2022 e al Senato della Repubblica il 12 gennaio 2022[103], ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Si ricorda che il 6 agosto 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Chiara Mosca è stata nominata componente della commissione, con un incarico di durata settennale.

Il 13 e 15 luglio 2021, rispettivamente, la 6ª Commissione (Finanze e tesoro)[104] del Senato della Repubblica e la VI Commissione (Finanze)[105] della Camera dei deputati avevano entrambe espresso al riguardo parere favorevole.

Si rammenta che il 29 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 giugno 2021 con la quale era stato chiesto il relativo parere parlamentare.

Al Senato la suddetta richiesta di parere parlamentare era stata assegnata il 30 giugno 2021 alla suddetta Commissione, mentre l’annuncio in Assemblea era intervenuto successivamente, il 6 luglio 2021.

La procedura di nomina era stata avviata dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2021.

            Il 15 luglio 2021 era scaduto il mandato nel suddetto incarico di Anna Genovese, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 per la durata di sette anni.

            La nomina di Genovese era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 25 giugno e del 3 luglio 2014[106]. Il parere parlamentare era stato richiesto, sempre ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014.

            Il 15 dicembre 2013 era scaduto il mandato di Michele Pezzinga, nominato componente della CONSOB con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2006[107].

Si ricorda che l’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione, per la durata di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2019, su proposta del Presidente del Consiglio.

La VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato avevano espresso al riguardo parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 7 marzo e del 26 febbraio 2019. La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina era stata trasmessa il 6 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, e annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato.

Il 13 settembre 2018 la CONSOB aveva reso noto con un comunicato che in pari data il presidente pro tempore, Mario Nava, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla Commissione, la quale, preso atto del loro carattere irrevocabile, le aveva contestualmente accettate, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che Mario Nava era stato nominato presidente della Commissione con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, per un mandato di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio a seguito della scadenza del mandato di Giuseppe Vegas, intervenuta il 14 dicembre 2017.

Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 Paolo Ciocca è stato nominato componente della CONSOB per un mandato di sette anni. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri[108].

Quanto ai restanti componenti della Commissione, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016, sono stati nominati Giuseppe Maria Berruti e Di Noia (ora dimessosi)[109].

L’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, prevede che “La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.”[110]. Il richiamo all’articolo 1 e non all’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 determina che anche le nomine dei componenti diversi dal presidente siano soggette al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quanto alla durata del mandato del presidente e dei componenti, originariamente prevista - come appena ricordato - in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Istituita dal summenzionato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.


 

Consorzio del Ticino

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Consorzio

del Ticino

 

Presidente:

 

Alessandro Luigi

Ubiali

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

24/01/2022

Decreto

del Ministro della transizione ecologica

 

Il 24 gennaio 2022 è scaduto il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino[111]. Ubiali è stato nominato il 24 gennaio 2018, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[112].

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 15 novembre 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina, che era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 30 novembre 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 21 novembre 2017 e dopo aver proceduto all’audizione informale di Ubiali nella seduta del 28 novembre 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2017.

In precedenza Ubiali era presidente facente funzione del Consorzio ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, in quanto componente più anziano di età del consiglio di amministrazione. Il 12 maggio 2015 era infatti scaduto il mandato del presidente uscente, Alessandro Folli, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 12 maggio 2011.

Tale ultima disposizione prevedeva d’altra parte che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, venissero approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione dei Consorzi ricostituiti[113]. Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino è stato approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 e ha previsto la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione[114].

Organi del Consorzio sono il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli utenti, l'assemblea generale del Consorzio e il collegio dei revisori dei conti. Tuttavia solo il presidente del Consorzio è organo amministrativo di nomina governativa. L’articolo 7 del vigente statuto prevede infatti che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - e che sia il capo e il rappresentante legale del consorzio. Il presidente, in forza del medesimo articolo designa il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione dal consigliere di amministrazione più anziano di età. La norma specifica altresì che il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente del Consorzio, è altresì composto da quattro membri eletti dall'assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali (uno di monte e uno di valle) e due in rappresentanza degli utenti (uno per la sponda lombarda ed uno per la sponda piemontese) [115] [116].

Il Consorzio del Ticino, costituito nel 1928 come erede del Consorzio interprovinciale, dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano, ha quindi competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Consiglieri di amministrazione:

 

Alfredo Pallone

Luisa Riccardi

Maria Teresa Di Matteo

(Nominata il 12/2/2021, sostituendo Manlio Mele, dimessosi con decorrenza 6/5/2020)

Pasquale Misciagna

(Nominato il 12/2/2021, sostituendo Angela Stefania Bergantino, dimessasi con decorrenza 20/5/2020)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

14/9/2021

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili

(vedasi infra nel testo)

 

Il 14 settembre 2021 sono scaduti gli incarichi dei consiglieri di amministrazione dell’Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna, Alfredo Pallone e Luisa Riccardi[117]. Il consiglio di amministrazione nel suo complesso era stato nominato, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[118] del 14 settembre 2016.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente e dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo altresì la possibilità che il mandato presidenziale possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo, analogamente a quanto previsto per i componenti del consiglio).

Si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021, Pierluigi Umberto Di Palma è stato nominato presidente del suddetto Ente.

Il 15 e il 16 giugno 2021, rispettivamente, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina[119].

Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 24 maggio 2021, annunciata alla Camera il 25 maggio 2021 e al Senato il 26 maggio 2021, era stato richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina, assegnata alle suddette Commissioni parlamentari, che ne avevano iniziato l’esame l’8 giugno 2021[120].

Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si era dimesso dal summenzionato incarico, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020, rendendo pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente.

Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.

Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.

Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[121] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[122].

Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 - sempre per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 - stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche in tal caso per un quinquennio. Il consiglio esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Presidente:

 

Tommaso Pellegrino

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Carica rinnovata e soggetto nominato

Data nomina

Commissario straordinario:

 

Tommaso Pellegrino

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

(decreto non ancora comunicato alla Camera)

31/3/2022

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

Il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 135, Tommaso Pellegrino è stato nominato commissario straordinario dell'ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Pellegrino quale presidente dell'Ente. Pellegrino era stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[123] - il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[124].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[125].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[126].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[127]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[128].


 

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco

nazionale

del Gran Paradiso

Presidente:

 

Italo Cerise

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

12/7/2021

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

            Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[129] - del 12 luglio 2016, per un mandato di cinque anni. Il suddetto Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 21 giugno 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 giugno 2016 e aver proceduto all'audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.

            Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14 del 1978, di aver nominato, con proprio decreto del 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la nomina presidenziale di Cerise, tale mandato commissariale era venuto automaticamente meno.

            Per Cerise si tratta del secondo mandato quale presidente del citato Ente parco, avendo già rivestito l’incarico per cinque anni, a seguito della nomina intervenuta con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto nell’incarico commissariale a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[130].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[131].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[132].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[133]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[134].

 


Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Presidente:

 

Tommaso Navarra

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del

D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

9/6/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Navarra è stato infatti nominato al suddetto incarico il 9 giugno 2016 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, - ora della transizione ecologica[135] - per la durata di un quinquennio.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Navarra, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo il consiglio direttivo dell'Ente aveva assicurato la gestione dell’Ente, dopo aver nominato al suo interno, il 18 agosto 2015, Maurizio Pelosi quale vicepresidente[136].

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[137].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[138].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[139].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[140]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[141].

 


Ente parco nazionale dell'Asinara


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Asinara

Presidente:

 

Vacante

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

 

21/2/2016

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Carica rinnovata e soggetto prorogato

Controllo parlamentare previsto

Data

nomina

Procedura di nomina

Commissario straordinario:

 

Gabriela Scanu

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

Nomina annunciata alla Camera il 10/3/2022

2/3/2022

(proroga)

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

Il 10 marzo 2022 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica[142] del 7 marzo 2022, con la quale è stata comunicata la proroga di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 2022 a partire dal 2 marzo 2022 per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Si ricorda che occorre sempre nominare il presidente del suddetto Ente. Il 21 febbraio 2016 è infatti scaduto il mandato presidenziale di Pasquale Lorenzo Federici.

Quanto alla gestione commissariale, si ricorda che il 2 marzo 2022 sarebbe scaduto l’incarico di Scanu quale commissario straordinario dell'Ente, di durata semestrale. La precedente proroga era infatti intervenuta il 31 agosto 2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2021[143]. Si rammenta, infatti, che il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, aveva dato comunicazione di una ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[144].

Il 28 settembre 2020 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 agosto 2020 con la quale lo stesso Ministro aveva trasmesso il proprio decreto 18 agosto 2020 con cui prorogava per sei mesi l’incarico commissariale a decorrere dal 2 settembre 2020, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Il 2 settembre 2020 infatti sarebbe scaduto il summenzionato incarico, inizialmente conferito con decreto del anzidetto Ministro del 26 febbraio 2020 per la durata di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2020 e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco[145]. Come evidenziato nel decreto di nomina da ultimo citato, il 15 gennaio 2020 era scaduto il mandato del consiglio direttivo dell’Ente.

Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 era terminato il regime di prorogatio del summenzionato organo, che negli ultimi anni aveva assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.

Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell'Ente con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[146].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[147].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[148].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[149]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[150].


 

Ente parco nazionale della Val Grande

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Val Grande

Presidente:

 

Luigi Spadone

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

Annuncio del 30/11/2021 alla Camera e del 1°/12/2021 al Senato

Parere contrario della 13ª Commissione del Senato del 15/12/2021

31/03/2022

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

Il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Luigi Spadone è stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, per la durata di cinque anni.

Il 15 dicembre 2021 la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva respinto la proposta di parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.

Il 30 novembre 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati e il 1° dicembre 2021 al Senato della Repubblica la lettera del Ministro della transizione ecologica[151] del 25 novembre 2021, con la quale era stato nuovamente richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina[152] [153], che era stata assegnata alla sopraindicata Commissione del Senato e alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, che ne avevano iniziato l’esame rispettivamente il 14 e il 15 dicembre 2021.

Si ricorda che l’incarico del precedente presidente Massimo Bocci era scaduto il 3 dicembre 2020 e il 21 ottobre 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Bocci quale commissario straordinario del suddetto Ente, di durata semestrale[154] [155] [156]. Si ricorda che il 4 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del citato Ministro del 27 maggio 2021 che aveva dato comunicazione della suddetta nomina commissariale, intervenuta il 21 aprile 2021.

Bocci era stato nominato presidente dell'Ente[157], con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[158].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[159].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[160].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[161]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[162].

Ente parco nazionale del Vesuvio



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio

 

Presidente:

 

Agostino Casillo

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della L. n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Carica rinnovata e soggetto nominato

Data nomina

Commissario straordinario:

 

Agostino Casillo

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

(decreto non ancora comunicato alla Camera)

31/3/2022

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

Il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 134, Agostino Casillo è stato nominato commissario straordinario dell'ente Parco nazionale del Vesuvio, per la durata di tre mesi dalla data del 1° aprile 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Il 26 aprile 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Casillo quale presidente dell'Ente[163]. Casillo infatti era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[164] - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.

            Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[165], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era poi divenuto commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[166].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[167].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978. Inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[168].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[169]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[170].


 

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA


Ente

Cariche da rinnovare e soggetti candidati

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione

Istituto nazionale per il dramma antico -

INDA

 

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Marina Valensise

(consigliere delegato)

Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs.

n. 20/1998 come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2004

Annuncio del 2/3/2022 alla Camera e al Senato

Pareri favorevoli

della VII Commissione della Camera del 16/3/2022 e della 7ª Commissione del Senato del 15/3/2022

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

della cultura

su designazione dello stesso Ministro

Margherita Rubino

 

su designazione del Ministro dell’università e della ricerca

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Data scadenza

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Paolo Giansiracusa

Non previsto

 

6/3/2022

 

 

 

 

su designazione della Conferenza unificata

Emanuele Giliberti

su designazione della regione Sicilia

 

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 15 e del 16 marzo 2022, sulle proposte di nomina di Marina Valensise, in qualità di consigliere delegato e, su designazione del Ministro dell’università e della ricerca, di Margherita Rubino, a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA. Le suddette nomine devono ora essere formalizzate con un decreto del Ministro della cultura.

Il 2 marzo 2022 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del suddetto Ministro del 28 febbraio 2022, con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulle relative proposta di nomina. Si ricorda che il 6 marzo 2022 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, composto - oltre che da Valensise e Rubino anche da Paolo Giansiracusa e da Emanuele Giliberti.

Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (quale sindaco pro tempore di Siracusa)[171], da Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato, e dai citati Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia e Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata.

Il 19 dicembre 2019, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo aveva nominato Marina Valensise componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente in sostituzione della scomparsa Maria Sgarlata, che a sua volta aveva frattanto sostituito Pierfrancesco Pinelli, dimissionario[172].

Si segnala che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del vigente statuto della Fondazione[173], il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora della cultura[174] [175]), ed è composto dal sindaco di Siracusa con funzioni di presidente[176], da un consigliere designato dal Ministro della cultura, con funzioni di consigliere delegato, nonché da tre consiglieri designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca (ora dell’università e della ricerca)[177], dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997, n. 281[178].

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998[179], il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[180].

Per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale, alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli[181].

L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto, atteso che la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.


 

Grande progetto Pompei

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale di progetto:

 

Giovanni Di Blasio

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla L.

n. 112/2013

Annuncio del 9/2/2022 alla Camera e del 10/2/2022 al Senato

Parere favorevole

della 7ª Commissione del Senato il 22/2/2022

della VII Commissione della Camera il 3/3/2022

Procedura di nomina in corso

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

della cultura[182]

(vedasi infra nel testo)

 

Il 22 febbraio 2022 e il 2 marzo 2022, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera hanno dato parere favorevole sulla proposta di nomina di Giovanni di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei[183]. La nomina deve essere ora formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura.

La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022. Il 9 febbraio 2022 alla Camera dei deputati e il 10 febbraio 2022 al Senato della Repubblica era stata annunciata la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022, con la quale era stato richiesto il suddetto parere parlamentare[184]. Si ricorda che il 30 giugno 2021 era scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale e il 31 dicembre 2021 quello di Giovanni Di Blasio quale vice direttore generale vicario.

L’incarico direttoriale di Cipolletta era stato prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2021, fino al 30 giugno 2021. Con analogo decreto in pari data Di Blasio è stato invece nominato quale vice direttore generale vicario per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano dato pareri favorevoli per entrambe le proposte di nomina.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 marzo 2021[185], annunciata alla Camera dei deputati il 22 marzo 2021 e al Senato della Repubblica il 24 marzo 2021, aveva richiesto i relativi pareri parlamentari. Le sopraindicate proposte di nomina erano state quindi assegnate alle suddette Commissioni permanenti[186].

Si ricorda che il precedente incarico direttoriale di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2020, essendo stato prorogato fino a tale data il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministro della cultura.

Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.

Il precedente incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato, infatti, originariamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[187] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.

L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.

Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.

Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[188]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[189], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

Le nomine del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del vice direttore sono previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica, e sono effettuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.


 

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11,

comma 5,

del D.Lgs. n. 213/2009

Decreto del Ministro dell'università

e della ricerca

(vedasi infra nel testo)

 

Ettore Vittone (componente di designazione governativa)

 

22/5/2022

 

Vito Fernicola (designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento)

27/3/2022

 

Il 27 marzo 2022 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM Vito Fernicola. Il 22 maggio 2022 scadrà invece l’incarico di Ettore Vittone, quale componente del medesimo organo.

Fernicola e Vittone sono stati nominati con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018, il primo su designazione dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[190] e il secondo su designazione del medesimo Ministro[191].

Si ricorda che il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca[192], Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato presidente dell’Istituto per un ulteriore mandato quadriennale[193]. Il 18 maggio 2020 era scaduto il suo precedente incarico presidenziale[194]. Si ricorda che il consiglio di amministrazione dell’Ente è composto dal presidente e da due componenti.

Wiersma era stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina era stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Wiersma era subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[195] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[196]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[197] [198]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.

L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[199]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato - nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente - che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[200].

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

della

previdenza

sociale -

INPS

Componenti

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:

 

Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi, Marco Valerio Broccati,

Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia,

Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo,

Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei, Rosario Giuseppe Meli,

Antonio Donato Pantaleo Pellegrino,

Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati, Claudia Trovato e Alessandro Vecchietti

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

21/12/2021

 

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche

sociali,

sulla base

delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

            Il 21 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, composto da Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi[201], Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei[202], Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati[203], Claudia Trovato, Alessandro Vecchietti[204].

Il suddetto consiglio è stato nominato, nel suo complesso, per un mandato quadriennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina[205].

Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, quale suo presidente Guglielmo Loy, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché quale vicepresidente Sabina Valentini, scelta tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza precedente, che erano stati nominati con analogo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, metà dei membri del CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.

Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l’attuale composizione del CIV dell’INPS, pari a 22 componenti, è stata raggiunta a seguito dell’applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri del CIV di INPS e INAIL nonché ai consiglieri di amministrazione[206].

Quanto agli altri organi, si ricorda che il 24 febbraio 2020 Marialuisa Gnecchi è stata nominata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[207], vice presidente dell’Istituto, per un quadriennio.

Il 19 dicembre 2019 l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. La richiesta di parere era pervenuta alle Camere con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2019 ed era stata annunciata sia alla Camera sia al Senato nelle rispettive sedute del 12 dicembre 2019.

Il 16 dicembre 2019 Rosario De Luca, Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini sono stati nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali “condivisa dal Ministro dell’economia e delle finanze”, componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente per un quadriennio.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2019 Pasquale Tridico è stato nominato presidente dell’Ente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[208].

Le suddette nomine hanno completato il nuovo assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[209] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricorda che anche il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, cosi come i componenti del CIV, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994.

Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 a seguito della modifica dello stesso articolo 25 operata dalla legge di conversione n. 26 del 2019, prevede che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL) sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari[210].

Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[211], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[212].

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

 


 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro -

INAIL

 

Componenti

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:

 

Giovanni Luciano

(presidente),

Marco Abatecola (vice presidente),

Bruno Adinolfi,

Pierangelo Albini,

Michele Buonerba,

Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro,

Barbara Gatto,

Fiorito Leo,

Fabiola Leuzzi,

Francesco Marcelli,

Vincenzo Marotta,

Salvatore Muscarella,

Barbara Orlandi,

Gaetana Pagano,

Enrico Ponti e

Beatrice Sassi

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

 

20/12/2021

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per un componente,

su designazione della Associazione nazionale mutilati

e invalidi

del lavoro

 

Il 20 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, composto da Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Pierangelo Albini, Michele Buonerba, Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro, Barbara Gatto, Fiorito Leo, Fabiola Leuzzi, Francesco Marcelli[213], Vincenzo Marotta[214], Salvatore Muscarella, Barbara Orlandi, Gaetana Pagano, Enrico Ponti[215] e Beatrice Sassi.

L’organo nel suo complesso è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017[216].

La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 20 dicembre 2021[217].

            Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Giovanni Luciano quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza precedente, che erano stati nominati con analogo D.P.C.M. 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti. Si ricorda inoltre che l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Uno dei componenti di tale organo, è infatti nominato in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL, mentre i restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l’attuale composizione del CIV dell’INAIL, pari a 17 componenti, è stata raggiunta a seguito dell’applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

            Quanto ai restanti organi dell’Ente, si ricorda che il 17 febbraio 2020 Paolo Lazzara è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[218], vice presidente dell’Istituto, per un quadriennio.

L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, rispettivamente il 15 e il 28 gennaio 2020, avevano espresso al riguardo entrambe parere favorevole[219].

Il 16 dicembre 2019 Teresa Amato, Francesca Maione e Cesare Damiano sono stati nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali “condivisa dal Ministro dell’economia e delle finanze”, componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, sempre per un quadriennio.

È stato in tal modo completato l’assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Si ricorda che in precedenza è intervenuta la nomina di Franco Bettoni quale Presidente dell’Ente, disposta per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, previa deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

Si ricorda inoltre che il 6 novembre 2019 al Senato della Repubblica e l’11 novembre 2019 alla Camera dei deputati era stata annunciata la lettera del 29 ottobre 2019 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aveva comunicato che, con decreto 28 ottobre 2019 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, erano stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con il già citato D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e degli altri tre membri del consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto Paolo Lazzara veniva nominato vice di Bettoni nel summenzionato incarico temporaneo.

Al riguardo, il decreto evidenziava in premessa che la nomina di Bettoni e Lazzara, ai sensi del richiamato articolo 25, era finalizzata a consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INAIL che non avrebbe potuto essere altrimenti garantita nelle more del completamento del consiglio di amministrazione dell’Ente [220].

Al riguardo si ricorda che - nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 - era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo amministrativo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV).

Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019 è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[221]. Continua invece ad applicarsi per la nomina del presidente la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa è pertanto effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 precisa che resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Anche in tal caso trova pertanto applicazione l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio sia compreso il vice presidente, nominato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Poiché tale legge, all’articolo 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’esplicito richiamo contenuto nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 14 del 1978 conferma ulteriormente che il parere parlamentare è necessario anche per la nomina del vice presidente (oltre che, naturalmente, del presidente) dell’INAIL e – si ricorda – dell’INPS (v. supra).

Per inciso, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vice presidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente per le nomine del presidente e del vice presidente del suddetto ente.

Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.

L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori[222].

Sport e Salute S.p.a.

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Sport e Salute S.p.a.

Componenti del Consiglio di amministrazione:

 

Simona Cassarà

Francesco Landi

 

Carlo Leonardo Mornati

(consigliere aggiunto)

Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. 138/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 178/2002, come sostituito dall’art. 1, co. 633, lett. d), della L. n. 145/2018,

30/4/2022

1 componente del consiglio è nominato dal

Ministro della salute;

1 componente è nominato dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

 

Il 30 aprile 2022 scadranno gli incarichi dei consiglieri di amministrazione della società Sport e Salute S.p.a., Simona Cassarà e Francesco Landi, nonché quello del consigliere aggiunto Carlo Leonardo Mornati (vedasi infra nella presente scheda).

Si ricorda inoltre che con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 2 marzo 2020, Vito Cozzoli è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato della società[223]. Il 4 e il 12 febbraio 2020, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Cozzoli quale presidente dell’Ente.

Il 30 gennaio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del 29 gennaio 2020 con la quale il Ministro per le politiche giovanili e lo sport aveva trasmesso - ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 633, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina.

La proposta di nomina faceva seguito alle dimissioni del precedente presidente della società, Rocco Sabelli.

In precedenza, come riportato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’assemblea della società Sport e Salute S.p.a. (già CONI Servizi S.p.a.), riunitasi il 9 maggio 2019, aveva nominato il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente Sabelli, poi dimessosi, con funzioni anche di amministratore delegato, da Simona Cassarà e Francesco Landi[224].

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, nelle rispettive sedute del 2 maggio 2019 e del 17 aprile 2019, avevano espresso, ciascuna con 3 separate votazioni, parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.

La richiesta di parere relativa alla nomina di Sabelli quale presidente era stata trasmessa con lettera del 5 aprile 2019 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con distinte lettere dell’8 aprile 2019, avevano inviato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina, rispettivamente, di Francesco Landi e di Simona Vittoriana Cassarà.

Si ricorda che la nuova formulazione del citato articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 138 del 2002, dispone, in particolare, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. La norma prevede inoltre che il presidente sia nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport e i due restanti componenti del consiglio di amministrazione rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tutte e tre le nomine il comma 4 prevede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si ricorda che in precedenza gli amministratori di CONI Servizi S.p.a. (ora divenuta Sport e salute S.p.a.) erano nominati dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI).

Si ricorda inoltre che la riforma che ha mutato la denominazione della società non ha inciso sulla titolarità delle azioni, che resta attribuita al MEF, già titolare dell’intero capitale sociale di CONI Servizi S.p.a..

L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019, ha infine stabilito i requisiti soggettivi degli amministratori[225] della società, mentre l’articolo 2 ha stabilito le cause di inconferibilità dell'incarico[226].

Sport e Salute S.p.a. ha come oggetto sociale la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell’autorità di Governo competente in materia di Sport.


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Stazione zoologica “Anton Dohrn”

 

Presidente:

 

Roberto Danovaro

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009

30/6/2022

Decreto

del Ministro dell'università

e della ricerca[227]

           

Il 30 giugno 2022 scadrà l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn”. La scadenza, originariamente prevista per il 19 gennaio 2022, è stata prorogata per effetto del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2021, non ancora comunicato alla Camera. In particolare l’articolo 1 del decreto precisa che Danovaro “[…] è confermato fino alla nomina del nuovo organo di presidenza che sarà individuato in esito alla procedura di selezione […] e comunque fino al 30 giugno 2022.”.

Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio.

Il 4 dicembre 2017 era scaduto, infatti, il precedente mandato dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale il 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.

Quanto al consiglio di amministrazione, si ricorda che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2020, trasmesso con lettera[228] pervenuta il 29 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, Simonetta Fraschetti è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato era scaduto il 14 ottobre 2019. L’incarico, sempre di durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2021. Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Si ricorda altresì che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[229] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata, per un quadriennio, componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[230] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[231].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[232]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[233] [234]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[235].

Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 

 

 

 


 

Unione Italiana tiro a segno - UITS


Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Unione Italiana tiro a segno - UITS

12 consiglieri

(tra cui viene designato il vice presidente)

 

Engelbert Zelger

Fabio Sacchetti

Barbara Creatini

Marco Billi

Roberto Brogli

Davide Brutto

Luigi Giardinieri

Sara Barbieri

Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici)

Martina Pica

Tiziana Ferrando Alfredo Marconi (rappresentanti atleti)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

(decreto non ancora comunicato alla Camera)

 

 

19/1/2022

Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati. Il vicepresidente è nominato con decreto del medesimo Ministro, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Vicepresidente

 

Marco Billi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

 

Procedura di nomina in corso

Decreto del Ministro della difesa, previa

designazione del Consiglio

direttivo dell'ente tra i propri membri

            Con decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 sono stati nominati, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024, i nuovi consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Il suddetto decreto non è ancora stato comunicato alla Camera.

Nella prima riunione del Consiglio direttivo, svoltasi il 19 febbraio 2022, Marco Billi è stato indicato quale vice presidente[236]. La nomina deve essere ora formalizzata con decreto del Ministro della difesa, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Si ricorda che il 3 luglio 2021 l’assemblea nazionale elettiva aveva indicato per la carica di consiglieri i suddetti nominativi e come presidente dell’Ente Costantino Vespasiano, che è stato nominato a tale incarico con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2021, sempre per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024[237].

Il 23 novembre 2021 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato avevano espresso in merito entrambe parere favorevole.

Il 27 e il 28 ottobre 2021, rispettivamente alla Camera e al Senato, era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 ottobre 2021, con la quale erano stati richiesti i relativi pareri[238], il cui esame era stato assegnato alle suddette Commissioni parlamentari[239].

Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero era stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione[240]. La conferma era destinata ad operare fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione avrebbe dovuto avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 12 marzo 2021, peraltro, il commissario straordinario, aveva annunciato l’intenzione di avviare[241] le procedure di indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva. Nel testo del comunicato si evidenziava che la riunione del suddetto organismo “[…] verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021.”. Con lettera di convocazione del 23 aprile 2021, pubblicata il 3 maggio 2021, il commissario straordinario aveva quindi convocato l’assemblea nazionale elettiva per i giorni 2 e 3 luglio 2021, rispettivamente in prima e in seconda e terza convocazione[242] [243].

Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.

La nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.

Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[244].

Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dal commissario straordinario Rugiero, frattanto nominato.

L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[245] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il presidente nazionale è coadiuvato, ai sensi del suddetto comma, da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[246] e quindi nominati dal Ministro della difesa.

Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[247], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[248]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell’articolo 39 dello statuto, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, la nomina del presidente e del vicepresidente appare soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede in merito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione trova invece applicazione l’articolo 9 della medesima legge, che dispone che le relative nomine siano comunicate alle Camere. La medesima disciplina è applicabile alla nomina dei commissari straordinari.

L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[249] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

 

 

 



[1] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[2] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[3] Il testo dell’Avviso è il seguente: “09/02/2022 Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, la Camera dei deputati è chiamata a procedere all'elezione di un commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. I commissari, ai sensi del predetto comma, sono scelti sulla base del merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima dell'elezione del commissario, i curricula ricevuti dalla Camera dei deputati saranno pubblicati sul relativo sito istituzionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza, essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.Coloro che intendono candidarsi a commissario dell'Autorità, devono pertanto inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro l'11 marzo 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: agcom.curricula@certcamera.it

I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni; b) copia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nel sito internet della Camera dei deputati e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.

[4] La richiesta di parere è stata trasmessa a seguito della relativa deliberazione dell’85ª assemblea ordinaria (elettiva) dell’Aero Club d’Italia del 26 giugno 2021 che ha votato per un nuovo mandato presidenziale di Leoni.

[5] Si anticipa che la IX Commissione della Camera ha proseguito l’esame nella seduta del 6 aprile 2022 mentre l’8ª Commissione del Senato lo ha proseguito nella seduta del 5 aprile 2022.

[6] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[7] La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022.

[8]  La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2022, su proposta del Presidente del Consiglio.

[9] Nel corso della riunione sono stati inoltre definiti i componenti del consiglio di presidenza, che risulta formato, per il quadriennio olimpico 2021-2024, oltre che dal presidente neo eletto Costantino Vespasiano, dal suddetto Marco Billi e dai consiglieri Engelbert Zelger, Pierluigi Ussorio e Alfredo Marconi.

[10] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.

[11] Per completezza si segnala che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, aveva anch’esso incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. La legge 6 agosto 2021, n. 113, ha peraltro disposto l’abrogazione integrale di tale decreto legge, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti.

[12] Circa la durata dell’incarico, il decreto di nomina fa riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rileva in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come il vigente statuto dell’Ente, all'articolo 5, comma 3, attribuisca al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determina in capo al presidente dell’Ente la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto prevede che l’incarico di Dialuce debba essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.

[13] Si ricorda che Di Matteo e Misciagna sono stati nominati il 12 febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sostituzione di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.

[14] Francesco Marcelli è stato nominato, con D.P.C.M. 2 aprile 2020, in sostituzione del dimissionario Alberto Fortis, su designazione della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[15] Vincenzo Marotta è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Gabriele Brachetta, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL). Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[16] Enrico Ponti è stato nominato, con D.P.C.M. 25 ottobre 2018, in sostituzione della dimissionaria Silvana Roseto, su designazione della Unione Italiana del Lavoro - UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[17] L’organo nel suo complesso è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017. Allo stato, le nomine contenute nel suddetto decreto non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[18] La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 20 dicembre 2021.Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente.

[19] II suddetto consiglio è stato nominato, nel suo complesso, per un mandato quadriennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 21 dicembre 2021.Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente.

[20] Massimo Blasi è stato nominato, con D.P.C.M. 5 aprile 2019, in sostituzione del dimissionario Walter De Candiziis, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.

[21] Paolo Mattei è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Claudio Durigon, su designazione dell’Unione Generale del Lavoro - UGL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.

[22] Emiliano Strinati è stato nominato, con D.P.C.M. 3 dicembre 2019, in sostituzione del dimissionario Maurizio Oliviero, in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.

[23]Alessandro Vecchietti è stato nominato, con D.P.C.M. 12 marzo 2019, in sostituzione di Jole Vernola, deceduta, su designazione di Confcommercio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato.

[24] Al momento l’Ente è guidato dal facente funzioni Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto consortile vigente.

[25] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.

[26] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.

[27] Nel mese di gennaio 2021 sono stati in specie completati i consigli di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM e della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in entrambi i casi con la nomina del componente di designazione ministeriale. Sempre nel mese di gennaio del 2021 è stato nominato il componente del consiglio di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. Nel mese di febbraio 2021 sono invece stati nominati i presidenti dell’INGV, dell’INRiM e del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. Nel mese di febbraio 2021 sono state effettuate nomine relative anche al CNR. Il 23 ottobre 2020 Piergiorgio Picozza era stato inoltre nominato, su designazione del Ministero dello sviluppo economico, componente del Consiglio direttivo dell’INFN, mediante disposizione del presidente del suddetto Ente.

[28] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

[29] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[30] La richiesta di parere è stata trasmessa a seguito della relativa deliberazione dell’85ª assemblea ordinaria (elettiva) dell’Aero Club d’Italia del 26 giugno 2021 che ha votato per un nuovo mandato presidenziale di Leoni.

[31] Si anticipa che la IX Commissione della Camera ha proseguito l’esame nella seduta del 6 aprile 2022 mentre l’8ª Commissione del Senato lo ha proseguito nella seduta del 5 aprile 2022.

[32] Il summenzionato decreto di nomina contiene, in un Considerato presente nella sua premessa, che la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8693/2019, ha sottolineato in motivazione come alle amministrazioni governative titolari del potere di nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia non residui alcuna discrezionalità, ove il nominando sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina e il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell’Ente si sia svolto legittimamente.

[33] Il nuovo statuto dell'AeCi, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 26 ottobre 2012 ed in via definitiva il 26 febbraio 2013, è stato infine adottato con D.P.R. n. 53 del 18 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2013.

[34] Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, l'AeCI aveva mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico, poi ribadita dall’articolo 1 del vigente statuto, sebbene l'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo preveda che le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

[35] Ciò per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che aveva affidato al suddetto ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, aveva successivamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo.

[36] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[37] La nomina della Christillin e il conseguente completamento del consiglio di amministrazione (composto - come ricordato supra nel testo - anche da Lazzerini e Preiti) avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, nel quadro della trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

[38] Pertanto allo stato, il consiglio di amministrazione dell’Ente risulta composto dal presidente Palmucci, dall’amministratore delegato Roberta Garibaldi e da Sandro Pappalardo (vedasi infra nel testo).

[39] Lazzerini era stato designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

[40] Preiti era stato designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[41] Il decreto è stato sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore Giorgetti.

[42] Il testo vigente del comma 5 è il seguente: “Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.”.

[43] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.

[44] L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

[45] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[46] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.

[47] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

[48] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fondava, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.

[49] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevedeva che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.

[50] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[51] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[52] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[53] Si veda supra la nota 61.

[54] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.

[55] Per completezza si segnala che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, aveva anch’esso incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. La legge 6 agosto 2021, n. 113 ha peraltro disposto l’abrogazione integrale di tale decreto legge, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti.

[56] Circa la durata dell’incarico, il decreto di nomina fa riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rileva in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come il vigente statuto dell’Ente, all'articolo 5, comma 3, attribuisca al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determina in capo al presidente dell’Ente la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto prevede che l’incarico di Dialuce debba essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.

[57] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.

[58] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.

[59] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.

[60] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[61] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.

[62] La modifica statutaria è intervenuta successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[63] Come già evidenziato supra nella nota n. 79 l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.

[64] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[65] Nella lettera di richiesta di parere è segnalato che sul nominativo di Garofalo è stata acquisita, ai sensi di quanto disposto dal novellato articolo 1, comma 1, della legge n. 84 del 1994, l'intesa della regione Abruzzo e della regione Marche.

[66] Tale nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[67] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale originariamente rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

[68] Il termine per la presentazione dei curricula degli interessati scadeva il 26 luglio 2021.

[69] Il parere favorevole è l’effetto del respingimento della proposta di parere contrario formulata dal relatore.

[70] La Commissione nella suddetta seduta aveva deliberato di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l’espressione del parere, originariamente fissato al 1° giugno 2021, ai sensi dell’articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento di quel ramo del Parlamento.

[71] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[72] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[73] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[74] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[75] Nella lettera di richiesta di parere è segnalato che sul nominativo di Di Sarcina è stata acquisita, ai sensi di quanto disposto dal novellato articolo 1, comma 1, della legge n. 84 del 1994, l'intesa della Regione Siciliana.

[76] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Quindi, il 25 agosto 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha nuovamente previsto, mediante un apposito avviso, denominato “Raccolta di manifestazioni di interesse per Autorità di sistema portuale Mare di Sicilia orientale, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 20 settembre 2021.

[77] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[78] Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[79] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[80] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Augusta era Antonio Donato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e prorogato con analogo provvedimento del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Catania era invece Nunzio Martello, nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con provvedimento del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

[81] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[82] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[83] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[84] Il testo dell’avviso pubblicato nel sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la nomina di un membro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i membri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Dovendosi procedere alla nomina di un membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[85] Si segnala che il Presidente Rustichelli, insediatosi il 6 maggio 2019, terminerà il mandato il 6 maggio 2026.

[86] Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.

[87] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.”.

[88] Il comma 2 specifica che: “All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-

Il comma 4 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.

[89] Il testo dell’Avviso è il seguente: “09/02/2022 Avviso per la presentazione di candidatura a Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della elezione da parte della Camera dei deputati

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, la Camera dei deputati è chiamata a procedere all'elezione di un commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. I commissari, ai sensi del predetto comma, sono scelti sulla base del merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima dell'elezione del commissario, i curricula ricevuti dalla Camera dei deputati saranno pubblicati sul relativo sito istituzionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza, essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità. Coloro che intendono candidarsi a commissario dell'Autorità, devono pertanto inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro l'11 marzo 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: agcom.curricula@certcamera.it

I candidati, nell'inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni; b) copia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nel sito internet della Camera dei deputati e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.

[90] Il 2 settembre 2020 sia alla Camera sia al Senato era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 agosto 2020, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relativa richiesta di parere parlamentare.

[91] Il sito dell’Autorità riferisce che il commissario Martusciello è cessato dall’incarico il 29 febbraio 2020.

[92] Cardani era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Martusciello e Posteraro erano stati eletti rispettivamente da Camera e Senato il 6 giugno 2012. Antonio Nicita, era stato eletto dalla Camera il 14 novembre 2013 e Mario Morcellini dal Senato il 1° febbraio 2017. L’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che, in caso di dimissioni di un commissario, la Camera competente proceda all’elezione di un nuovo commissario il quale resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell’Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto il 14 novembre 2013 dalla Camera in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017 in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, sono scaduti contestualmente ai mandati degli altri commissari.

[93] In forza del disposto dell’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

[94] Alla Camera dei deputati le Commissioni riunite sopra indicate hanno avviato e concluso l’esame della proposta lo stesso giorno, 27 luglio 2021, audendo in pari data il candidato.

[95] Al Senato le ricordate Commissioni riunite hanno avviato l’esame della proposta il 20 luglio 2021, audendo il candidato nel medesimo giorno.

[96] Si segnala che per effetto dell’articolo 9 del D.P.C.M 27 luglio 2021, n. 128, il Comitato ha oggi sede presso il Ministero della transizione ecologica.

[97] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la designazione di un membro della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero. Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e nominati con Decreto del Presidente della Repubblica. I membri della Commissione sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di Diritto del lavoro e di relazioni industriali. La Commissione è nominata per sei anni e i suoi membri non possono essere confermati. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Dovendosi procedere alla sostituzione - per il restante periodo di durata in carica - di uno dei membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero, i cui componenti sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 giugno 1990, n. 146; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[98] La Commissione era composta originariamente anche da Gaetano Caputi e da Giovanni Pitruzzella, che era stato altresì eletto presidente il 24 settembre 2009, per poi dimettersi a decorrere dal 18 novembre 2011, a seguito della nomina a presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. La Commissione il 21 novembre 2011 aveva quindi eletto Roberto Alesse, successivamente dimessosi il 2 maggio 2016, con contestuale assunzione delle funzioni da parte del commissario decano Vecchione. Caputi si era invece dimesso a decorrere dal 5 marzo 2013.

[99]  La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2022, su proposta del Presidente del Consiglio.

[100] Le dimissioni di Di Noia, formalizzate il 22 dicembre 2021, sono operative dal 7 febbraio 2022 e sono state motivate dall’interessato “alla luce della nomina a Direttore del Directorate for Financial and Enterprise Affairs dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).”.

[101] Si segnala che l'articolo 22, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

[102] La VI Commissione della Camera aveva avviato e concluso l’esame in pari data, subito dopo aver audito il candidato. Al Senato la 6ª Commissione aveva avviato l’esame il giorno precedente, subito dopo aver audito il candidato.

[103] L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre 2021.

[104] La 6ª Commissione del Senato ha avviato e concluso la procedura il 13 luglio 2021, dopo aver audito Chiara Mosca nella medesima data.

[105] La VI Commissione della Camera ha iniziato l’esame della proposta il 13 luglio 2021, procedendo in pari data all’audizione informale della candidata.

[106] La VI Commissione della Camera aveva esaminato la proposta di nomina nelle sedute del 24 e del 25 giugno 2014, procedendo altresì all'audizione di Genovese in quella del 1° luglio 2014.

[107] La durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni, era stata portata a sette anni, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, sul quale si veda infra nella presente scheda.

[108] Al riguardo si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Nava e Ciocca con lettere del 22 dicembre 2017, annunciate alla Camera e al Senato il 9 gennaio 2018. Tali proposte erano state assegnate alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, le quali, dopo aver proceduto riunite all’audizione di Nava e Ciocca nella seduta del 17 gennaio 2018, nelle rispettive sedute in pari data avevano espresso su entrambe le proposte pareri favorevoli.

[109] Le relative proposte di nomina erano state trasmesse - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 22 dicembre 2015, annunciate alla Camera e al Senato rispettivamente l'11 e il 12 gennaio 2016. Al riguardo la VI Commissione (Finanze) della Camera, dopo averle esaminate nella seduta del 14 gennaio 2016, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016, mentre la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016. Le Commissioni congiunte, nella seduta del 19 gennaio 2016, avevano proceduto all'audizione di Berruti e Di Noia. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri è infine intervenuta il 28 gennaio 2016.

[110] La consistenza numerica della CONSOB era stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva disposto la riduzione da cinque a tre componenti, sempre compreso il presidente. Successivamente tuttavia l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato il citato articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 201 del 2011, determinando il ripristino della antevigente composizione. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques il 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese. La CONSOB risultava pertanto allora composta da Giuseppe Vegas, presidente, Paolo Troiano e dalla stessa Anna Genovese.

[111] Al momento l’Ente è guidato dal facente funzioni Pierluigi Castiglioni, consigliere anziano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto consortile vigente.

[112] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[113] Il Consorzio de Ticino, insieme agli omologhi Consorzio dell'Adda e Consorzio dell’Oglio, era stato soppresso dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva contestualmente disposto l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad un unitario Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, vigilato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale disposizione tuttavia è stata soppressa, prima della costituzione del nuovo ente, dall'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Ai citati Consorzi sono state quindi riattribuite le funzioni esercitate in precedenza.

[114] In precedenza la più ampia composizione di tale organo comprendeva anche rappresentanti delle province interessate e dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e dell’economia e delle finanze. Sono complessivamente quattro i componenti di nomina ministeriale del consiglio di amministrazione venuti meno per effetto della ricordata modifica statutaria.

[115] L’articolo 16 dello statuto recita; L’’Assemblea degli Utenti è composta dai rappresentanti di singoli Enti o privati consorziati, così come definiti all’articolo 2, comma1. L’Assemblea degli Utenti in base alle candidature presentate delibera, a maggioranza semplice e con voto pro capite, sulla designazione dei quattro membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori. Possono presentare le proprie candidature o essere candidati tutti i consorziati titolari di una concessione di Grande derivazione, così come individuata dalle norme vigenti. Dei quattro membri suddetti uno deve essere scelto tra i rappresentanti irrigui della sponda sinistra del Ticino, uno tra i rappresentanti irrigui della sponda destra e due tra i rappresentanti degli Utenti industriali: uno di monte e l’altro di valle.”.

[116] Gli utenti e le utenze sono individuati ai sensi dell'art. 2 dello statuto del Consorzio.

[117] Si ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, Maria Teresa Di Matteo e Pasquale Misciagna erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione rispettivamente di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.

[118] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.

[119] Il 20 maggio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina. La delibera definitiva è invece intervenuta il 30 giugno 2021.

[120] La IX Commissione della Camera aveva audito il candidato nel corso della stessa giornata, mentre l’8ª Commissione del Senato aveva svolto l’audizione il giorno successivo.

[121] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.

[122] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.

[123] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[124] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[125] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[126] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[127] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[128] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[129] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[130] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[131] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[132] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[133] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[134] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[135] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[136] Ciò ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 16 dello statuto dell’Ente Parco. Nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

[137] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[138] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[139] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[140] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[141] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[142] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[143] La scadenza del suddetto incarico era in precedenza prevista per il 2 settembre 2021. Si ricorda, infatti, che il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, aveva dato comunicazione di una ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. Si anticipa che la lettera del Ministro della transizione ecologica del 24 settembre 2021, con cui è stata data comunicazione della suddetta nomina, è stata annunciata alla Camera il 5 ottobre 2021.

[144] La comunicazione è stata annunciata alla Camera il 1° aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

[145] L’11 giugno 2020 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2020 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della suddetta nomina.

[146] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[147] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[148] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[149] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[150] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[151] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[152] Nella lettera si precisava che, sulla base della terna proposta, è stata espressa la formale intesa del presidente della regione Piemonte.

[153] Il nominativo di Spadone infatti era già stato proposto per il suddetto incarico. Si ricorda che il 16 luglio 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera, in pari data, del Ministro della transizione ecologica con la quale era stata ritirata la relativa proposta di nomina, in considerazione del parere contrario espresso in merito dalla 13ª Commissione permanente del Senato. La richiesta di parere parlamentare era stata formulata, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del suddetto Ministro del 23 giugno 2021, annunciata alla Camera il 29 giugno 2021. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ne aveva quindi iniziato l’esame il 6 luglio 2021, audendo in pari data il candidato. Al Senato la richiesta era stata assegnata il 30 giugno 2021 alla suddetta Commissione permanente, mentre l’annuncio in Assemblea era avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021. La 13ª Commissione aveva infine, come detto, espresso al riguardo parere contrario il 13 luglio 2021. Anche in tal caso la richiesta di parere puntualizzava che su detta proposta era intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro, l’intesa del presidente della regione Piemonte.

[154] La comunicazione della relativa nomina era stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera.

[155] Il decreto, nel preambolo, ricorda che il consiglio direttivo del parco è scaduto il 28 dicembre 2019. Tale circostanza ha quindi reso necessaria la nomina commissariale per assicurare la necessaria continuità amministrativa. Sull’assetto degli organi dell’Ente si veda infra nella presente scheda.

[156] In un “Considerato” contenuto nel citato decreto ministeriale di nomina di Spadoni del 31 marzo 20222 si legge tuttavia che “[…] il predetto incarico di Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Val Grande conferito al signor Massimo BOCCI, per effetto del regime di proroga degli organi ordinari e straordinari di cui all’articolo 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene in scadenza in data 31 marzo 2022;”.

[157] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[158] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[159] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[160] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[161] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[162] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[163] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[164] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[165] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.

[166] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[167] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[168] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[169] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[170] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[171] Attualmente presiede ratione muneris il consiglio di amministrazione il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

[172] Si ricorda che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019, sulla relativa proposta di nomina. La lettera con cui il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo aveva chiesto - ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 - il prescritto parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata annunciata alla Camera dei deputati il 25 novembre 2019 e assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), mentre al Senato della Repubblica era stata assegnata il 26 novembre 2019 alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e il relativo annuncio era avvenuto il 2 dicembre 2019. La nomina si era resa necessaria - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello statuto della Fondazione - a seguito del decesso di Maria Rita Sgarlata. Si ricorda che il decreto di nomina di Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli, era stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali il 28 dicembre 2018. La nomina avrebbe dovuto operare fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022 (vedasi infra nel testo).

[173] Il nuovo statuto è stato deliberato il 3 gennaio 2018 dal commissario straordinario e approvato il 1° marzo 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

[174] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[175] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[176] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33.

[177] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[178] La lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 del vigente statuto dell’INDA prevede che il rappresentante indicato dalla Conferenza unificata sarà nominato fin quando non opereranno le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto per la nomina di un rappresentante dei soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori. Il combinato disposto del comma 1, lettere f) e g), e del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998 sembra invece disegnare un assetto parzialmente diverso. Dette disposizioni considerano infatti necessaria in ogni caso la presenza di un componente designato dalla Conferenza unificata. Esse invece prevedono che fino a quando non si saranno verificate le condizioni per la nomina da parte di eventuali soggetti privati di un rappresentante nel consiglio, un ulteriore componente sia designato dal Ministro per i beni e le attività culturali - ora della cultura. In realtà il consiglio ha sempre visto la partecipazione di un solo componente designato dal suddetto Ministro. L’assetto dell’organo, allo stato, sembra rispecchiare quindi la previsione statutaria.

[179] Il nuovo statuto dell’INDA, all’articolo 17, comma 1, dispone che, per quanto non espressamente previsto dallo statuto medesimo, si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione, nonché il decreto legislativo n. 20 del 1998 e le successive modificazioni e integrazioni.

[180] Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.

[181] Pinelli era stato nominato il 5 febbraio 2016 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.

[182] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[183] La VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame nella seduta del 23 febbraio 2022, mentre la 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame il 22 febbraio 2022.

[184] Nella lettera si precisa che il Ministro della cultura ha espresso l'auspicio che Di Blasio, già nominato Vice Direttore generale vicario del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2021, per la durata di un anno a decorrere dal l° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, possa ora svolgere le funzioni di Direttore generale di progetto fino al 31 dicembre 2022.

[185] Nella richiesta di parere si precisa che: “[…] con nota del 20 gennaio 2021, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro della cultura -N.d.R.] pro tempore ha espresso l'auspicio che il Generale di Divisione Mauro Cipolletta, nominato Direttore generale del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 e successivamente confermato, fino al 31 dicembre 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2020, possa continuare a svolgere tali funzioni fino al 30 giugno 2021. Il Ministro, con la medesima nota, nell'ottica di assicurare al Direttore generale di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, ha, altresì, proposto di nominare il Generale di Brigata Giovanni Di Blasio in qualità di Vice Direttore generale vicario dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.

[186] La 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame delle proposte il 30 marzo 2021, mentre la VII Commissione della Camera ha iniziato l’esame in pari data, concludendolo il giorno successivo.

[187] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[188] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.

[189] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.

[190] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.

[191] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.

[192] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[193] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

[194] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[195] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[196] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[197] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[198] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[199] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:

a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.Lgs. 213/2009;

b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.

c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.

[200] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[201] Massimo Blasi è stato nominato, con D.P.C.M. 5 aprile 2019, in sostituzione del dimissionario Walter De Candiziis, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.

[202] Paolo Mattei è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Claudio Durigon, su designazione dell’Unione Generale del Lavoro - UGL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.

[203] Emiliano Strinati è stato nominato, con D.P.C.M. 3 dicembre 2019, in sostituzione del dimissionario Maurizio Oliviero, in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.

[204]Alessandro Vecchietti è stato nominato, con D.P.C.M. 12 marzo 2019, in sostituzione di Jole Vernola, deceduta, su designazione di Confcommercio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato.

[205] Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente. Si vedano supra nella presente scheda le note 233, 234, 235,236 e infra nel testo.

[206] Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.

[207] Il decreto è stato oggetto di pubblicazione nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 aprile 2020, successivamente alla sua registrazione da parte della Corte dei conti, perfezionatasi il 13 marzo 2020.

[208] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi, con riferimento a tale nomina, la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa è pertanto effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[209] Si evidenzia che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo amministrativo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta del 30 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Di contro, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, come successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, a 22.

[210] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.

[211] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e all’11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[212] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.

[213] Francesco Marcelli è stato nominato, con D.P.C.M. 2 aprile 2020, in sostituzione del dimissionario Alberto Fortis, su designazione della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[214] Vincenzo Marotta è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Gabriele Brachetta, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e e Invalidi del lavoro (ANMIL). Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[215] Enrico Ponti è stato nominato, con D.P.C.M. 25 ottobre 2018, in sostituzione della dimissionaria Silvana Roseto, su designazione della Unione Italiana del Lavoro - UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[216] Allo stato, le nomine contenute nel suddetto decreto non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[217] Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente. Si vedano supra nella presente scheda le note 255, 256, 257 e infra nel testo.

[218] Il decreto è stato oggetto di pubblicazione nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 aprile 2020.

[219] Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 13 novembre 2019, aveva designato Lazzara al suddetto incarico. A seguito di tale designazione, con lettera 17 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, che è stata annunciata l’8 gennaio 2020 in entrambe le Camere e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.

[220] Il decreto del 28 ottobre 2019 premetteva inoltre che il D.P.R. 30 luglio 2019, di nomina dello stesso Bettoni quale presidente dell’INAIL, non era stato oggetto di notifica agli interessati, “in quanto ancora in corso la procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto e che quindi il sig. Franco Bettoni non è ancora nell'esercizio delle funzioni di presidente”. Il decreto precisava altresì che “il citato D.P.R. 30 luglio 2019, che prevede anche la decadenza dell’attuale presidente Massimo De Felice sarà notificato agli interessati contestualmente all'adozione del presente decreto.”.

[221] Il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del ricordato intervento riformatore prevedeva al riguardo che, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del CIV dell’Ente, che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[222] All’INAIL sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.

[223] La durata dell’incarico del presidente amministratore delegato è triennale, con decorrenza dalla data di nomina, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo.

[224] Un comunicato del CONI, diffuso nella medesima data, riferisce anche della nomina - quale consigliere aggiunto - di Carlo Leonardo Mornati. Tale comunicato rende noto inoltre che l’assemblea ha anche deliberato - in seduta straordinaria - le modifiche da apportare allo statuto sociale.

[225] Tale disposizione prevede che: “1. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della società Sport e Salute Spa, ai sensi del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonché aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: (2) a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell'incarico: a) conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni; b) esperienza nell'esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo; c) esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse alloro esercizio; d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo; e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società; f) esperienza di progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale nonché esperienza di carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo; g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali; h) conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana; i) altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura. 2. Per gli altri organi delle società continuano ad applicarsi criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente.”.

[226] Tale disposizione recita: “1. Costituisce causa di inconferibilità dell'incarico: a) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti: 1) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; 4) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) l'emissione a carico del candidato di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. Costituisce altresì causa di inconferibilità dell'incarico l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla precedente lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.”.

[227] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[228] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’università e della ricerca.

[229] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[230] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[231] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[232] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[233] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[234] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[235] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[236] Nel corso della riunione sono stati inoltre definiti i componenti del consiglio di presidenza, che risulta formato, per il quadriennio olimpico 2021-2024, oltre che dal presidente neo eletto Costantino Vespasiano, dal suddetto Marco Billi e dai consiglieri Engelbert Zelger, Pierluigi Ussorio e Alfredo Marconi.

[237] La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, il 9 dicembre 2021.

[238] Nella lettera si precisa che la procedura per la nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, nella seduta del 19 ottobre 2021.

[239] La IV Commissione della Camera ha iniziato l’esame della proposta nella seduta del 9 novembre 2021, cosi come la 4ª Commissione del Senato. Quest’ultima ne ha proseguito l’esame anche nella seduta del 16 novembre 2021.

[240] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[241] Il testo del comunicato è il seguente: “Gentilissimi Presidenti e Cari amici e amiche del Tiro a Segno, come promesso, Vi informo che abbiamo ricevuto il Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e finanze, concernente l’approvazione del Nuovo Statuto UITS, di cui si allega copia, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione in “sunto” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto sopra e come da norma, trascorsi 15 giorni dalla data del Decreto (8 marzo 2021), sarà mia cura dare mandato al Segretario Generale di attivare tutte le procedure (logistica, individuazione azienda per voto elettronico, procedure per servizi sanitari COVID19 e quant’altro necessario) per l’indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva, a cui farà seguito la delibera per la convocazione che, verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021. Cordialmente. Igino Rugiero”.

[242] L’ordine del giorno riportato nella suddetta lettera di convocazione prevedeva anche la nomina del presidente onorario, ai sensi dell’articolo 54 del vigente statuto.

[243] Nel sito dell’Ente sono riportati gli elenchi dei candidati ammessi all’assemblea nazionale elettiva e di quelli esclusi.

[244] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[245] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.

[246] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

[247] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.

[248] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.

[249] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.