Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica n. 44 - XVIII Gennaio 2022
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 44
Data: 27/01/2022
Organi della Camera: Assemblea

 

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Ricognizione degli assetti organizzativi
delle principali società a partecipazione pubblica

 

 

 

 

 

Numero 44 - Gennaio 2022

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE


A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 066760-3206/3576 – * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

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Indice

                                                                                                                                      

1. Il controllo pubblico sulle società partecipate dallo Stato e il loro monitoraggio……………………………………………………………………5

2. In questo numero…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

3. Aggiornamenti sull’attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

 

ALLEGATI

Allegato 1 - Organigramma delle società direttamente partecipate dal MEF e delle società partecipate di secondo livello…………………….47

 

Allegato 2 - Assetti organizzativi delle società direttamente partecipate dal MEF e delle società partecipate di secondo livello,

con indicazioni relative al rispetto della normativa in materia di quote di genere ……….……………………………………….…………………..77

 

Allegato 3 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione sono scaduti il 31/12/2019 ….………………………………………165

 

Allegato 4 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione sono scaduti il 31/12/2020 ….………………………………………173

 

Allegato 5 - Società partecipate dal MEF i cui consigli di amministrazione sono scaduti il 31/12/2021 ….………………………………………173

 

Allegato 6 - Assetti organizzativi delle società direttamente partecipate dai Ministeri della Cultura, della Difesa,

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle Politiche agricole alimentari e forestali, dello Sviluppo economico ………………………181

 

 


 

1. Il controllo pubblico sulle società partecipate dallo Stato e il loro monitoraggio

 

Dopo un lungo periodo durante il quale il sistema economico italiano è stato caratterizzato da una massiccia presenza dei soggetti pubblici - in particolare dello Stato - nell’economia, negli anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta sono state effettuate vaste operazioni di privatizzazione. La normativa relativa alle privatizzazioni ha lasciato peraltro indeterminato il problema delle modalità di esercizio del controllo pubblico sull’attività delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici rimaste sotto l’effettivo controllo dello Stato. In questo silenzio della normativa è venuto meno anche il controllo parlamentare. Le nomine dei presidenti e vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali erano, infatti, soggette alla disciplina prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, che per prima aveva introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di un parere parlamentare preventivo in ordine a nomine o proposte di nomina di competenza del Governo, affidandolo a una Commissione bicamerale, la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali. La Commissione bicamerale era altresì competente a esprimere un parere preventivo sui programmi pluriennali d’intervento delle imprese a partecipazione statale, oltre al controllo sull’attuazione di tali programmi, sull’ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, sull’acquisizione di imprese e sugli smobilizzi (articolo 13 della legge n. 675 del 1977).

Tale disciplina speciale per le partecipazioni statali fu mantenuta anche dopo l’approvazione della successiva legge di carattere generale 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”, definiti come “istituti e (…) enti pubblici anche economici”, in base alla quale le proposte di nomina di presidenti e di vicepresidenti di enti pubblici sono trasmesse dal Governo alle Camere per l’espressione del parere parlamentare (articolo 1 della legge n. 14 del 1978), mentre, sempre con riferimento ai medesimi enti, per le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione o dei commissari straordinari è prevista la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978).

Venuti meno gli enti di gestione delle partecipazioni statali, la disciplina generale di cui alla legge n. 14 del 1978 è stata ritenuta non applicabile alle società di diritto comune derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici, con il conseguente venir meno di ogni tipo di controllo parlamentare. A fronte dell’affievolimento delle funzioni parlamentari di controllo - indirizzo sulle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, è da notare che la Corte dei conti reputò, in relazione ai profili del controllo di sua competenza, che il semplice passaggio dalla forma giuridica dell’ente pubblico a quella della società di diritto comune non potesse essere considerato elemento sufficiente a escludere che le nuove società ricadessero nella sfera di controllo della magistratura contabile, riaffermando la propria competenza a esercitare il controllo nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali sulle quali lo Stato eserciti la propria influenza dominante.

 

Si ricorda che, con ricorso in data 15 febbraio 1993, la Corte dei conti sollevò un conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in relazione a quello che considerava un comportamento omissivo, consistente nell'impedimento[1] all'esercizio delle attribuzioni costituzionali spettanti alla stessa Corte e relative al controllo ex articolo 100, secondo comma, della Costituzione[2] sulle società per azioni succedute ad alcuni enti pubblici economici. Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 28 dicembre 1993, n. 466, nella quale la Corte rilevava, tra l’altro, che “Diversamente da quanto asserito dallo stesso Governo, la semplice trasformazione degli enti pubblici economici (...) non può essere (…) ritenuto motivo sufficiente a determinare l'estinzione del controllodella Corte dei conti fino a quando permanga inalterato nella sostanza l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse”. A seguito della citata sentenza è stata quindi ripristinata la funzione di controllo della Corte dei conti sugli enti che godono di un apporto dello Stato al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia, comprese le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale.

 

Attualmente il Ministero dell’economia e delle finanze esercita, tramite proprie partecipazioni esclusive o prevalenti, anche quando inferiori al 50 per cento, il controllo su di un gruppo rilevante di società, o perché caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere prevalentemente pubblicistico (es. Consip e Invitalia), o perché derivanti da enti o altri organismi fornitori di servizi pubblici trasformati in società per azioni (es. Ferrovie dello Stato, Poste italiane, Ipzs, ecc.) o, infine, perché svolgono attività in settori ritenuti strategici (es. Eni, Enel e Leonardo).

In considerazione della grande importanza che continuano a rivestire nell’economia nazionale le società a partecipazione diretta dello Stato e le ulteriori società partecipate da queste ultime, a partire dal gennaio 2009 il Servizio per il Controllo parlamentare effettua una ricognizione degli assetti organizzativi delle società partecipate direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze - Mef (società partecipate di primo livello) e sulle ulteriori società, con sede legale in Italia, nelle quali le società di primo livello detengono rilevanti quote di partecipazione (società partecipate di secondo livello). Tale ricognizione è stata quindi estesa alle società partecipate dai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[3], delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura[4], della difesa.

Lo sviluppo di una specifica Banca dati informatizzata, aggiornata periodicamente, permette attualmente al Servizio per il Controllo parlamentare di svolgere un monitoraggio costante del settore e di fornire notizie dettagliate in ordine alle suddette società.

Tale monitoraggio, che comprendeva inizialmente (marzo 2010) per ciascuna delle società di primo livello le società partecipate con una quota di capitale superiore o uguale al 45 per cento, era stato successivamente esteso alle società partecipate con una quota superiore o uguale al 30 per cento del capitale, quota che realizzava una potenziale situazione di controllo ai sensi della normativa allora vigente, corrispondendo tale percentuale alla soglia alla quale si determinava di norma, con riferimento alle società quotate, l’obbligo di Opa totalitaria.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito[5], all’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la disciplina relativa alle soglie di partecipazione nel capitale delle società quotate, oltre le quali sorge l’obbligo di promuovere l’Opa totalitaria, è divenuta più articolata[6]. Per le grandi imprese quotate essa è stata abbassata, di norma, al 25 per cento. Per le piccole e medie imprese (Pmi) essa in via generale resta fissata al 30 per cento, salva la possibilità concessa allo statuto della singola società di stabilirla tra il 25 e il 40 per cento del capitale sociale. A partire da ottobre 2017 (cfr. n. 27 del presente dossier), il campione monitorato prende in considerazione pertanto tutte le partecipazioni societarie pari o superiori al 25 per cento.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (vedasi infra, Paragrafo 3), che prevede il rispetto delle cosiddette “quote di genere” nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, è altresì disponibile, per ciascuna società, la percentuale del genere meno rappresentato.

 

Un’esposizione sintetica di una selezione dei dati disponibili nella Banca dati gestita dal Servizio per il Controllo parlamentare sugli organi amministrativi delle società partecipate dal Mef e dai Ministeri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico[7] - sia di primo sia di secondo livello[8] - è riportata negli Allegati 2 (Mef) e 6 (altri Ministeri). I dati sono stati organizzati sia raggruppando le società partecipate di primo livello in un unico aggregato, sia indicando, per ognuna di esse, le relative società partecipate di secondo livello.

L’allegato 2 riporta altresì, con riferimento alle società partecipate dal Mef, l’indicazione dei dati relativi al rispetto della normativa in materia delle quote di genere (cfr. infra Paragrafo 3). Parimenti l’allegato 6 riporta dati analoghi con riferimento alle società partecipate dagli altri Ministeri.

 

I dati e le informazioni sulle società controllate dal Mef sono preceduti da organigrammi (Allegato 1) che visualizzano graficamente il quadro delle società con partecipazioni societarie detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze e quello delle ulteriori società partecipate da ognuna di esse[9].

 

Negli Allegato 3 e 4 sono elencate le società partecipate dal Mef (di primo e di secondo livello) i cui consigli sono scaduti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019[10] o il 31 dicembre 2020[11] e che risultano in corso di rinnovo, mentre nell’Allegato 5 sono riportate quelle, tra le suddette società, i cui organi amministrativi, trascorsi gli esercizi annuali previsti per la loro durata in carica, sono scaduti il 31 dicembre 2021 e dovevano quindi essere rinnovati, a seconda di quanto contemplato dai rispettivi statuti, entro i successivi centoventi o centottanta giorni (30 aprile o 30 giugno 2022)[12].

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva previsto[13], anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, che le assemblee ordinarie delle società si tenessero entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (la norma era riferibile all’esercizio 2019), dettando al contempo speciali modalità per il loro svolgimento, con la previsione di forme di partecipazione da remoto[14]. L’articolo 3, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, modificando il comma 1 del sopra richiamato articolo 106 aveva poi ulteriormente esteso l’efficacia della proroga, prevedendo che l’assemblea fosse convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, quindi con riferimento questa volta all’esercizio 2020[15].

Il testo originario del comma 7 dell’articolo 106 precisava che le disposizioni del medesimo articolo erano applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

 

Successivamente l’articolo 71, comma 1[16], del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha esteso l’efficacia temporale dei commi da 2 a 6 del suddetto articolo 106 alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020. Quindi l’articolo 3, comma 6, lett. b), del già richiamato decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito dalla legge n. 21 del 2021, novellando integralmente il comma 7 del medesimo articolo 106 del decreto-legge n.18 del 2020[17] ha esteso l’applicazione delle norme previste dal citato articolo 106 “alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.[18].

In seguito è intervenuto l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le disposizioni legislative di cui all’Allegato A, tra cui figura, al punto 7, l’articolo 106, comma 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Da ultimo l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2022 l’efficacia della disposizione di cui al citato comma 7 dell’articolo 106.

 

 


 

2. In questo numero

La presente pubblicazione costituisce l’aggiornamento periodico del dossier “Ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica”, a cura del Servizio per il Controllo parlamentare. Rispetto al precedente numero del dossier, pubblicato nel mese di ottobre 2021, sono state aggiornate le informazioni relative ai mutamenti negli assetti societari e alle quote di partecipazione delle società monitorate, alla creazione di nuove società e alla cessazione di alcune di quelle esistenti. Inoltre sono state aggiornate la consistenza numerica dei consigli di amministrazione, la loro attuale composizione, con indicazione della percentuale del genere meno rappresentato in tali organi, le date di nomina, sia dei singoli amministratori sia dei consigli di amministrazione, e le date previste di scadenza. Le informazioni riportate sono attualmente riferite a quanto risulta dalla Banca dati Cciaa alla data del 31 dicembre 2021[19].

 

A tale data il sito del Mef riporta partecipazioni dirette in 30 società. Tale numero risulta invariato rispetto a quello rilevato alla data del 30 settembre 2021.

Dalle visure effettuate nella Banca dati Cciaa risulta però sempre esistente, anche se in liquidazione, Expo 2015 S.p.a..

Si ricorda poi che è stata costituita l’11 novembre 2020[20] la società Italia Trasporto Aereo S.p.a., con capitale sociale posseduto integralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Inoltre l’articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, modificando l’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dispone che, a far data dalla nomina del commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - Anpal, il Ministero dell’economia e delle finanze subentri al suddetto Ente nella titolarità del controllo totalitario di Anpal Servizi S.p.a., esercitando i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[21]. La norma precisa altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale sulla società, quale società in house del Ministero medesimo e dell’Anpal[22].

Si ricorda che il 5 agosto 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato l’ingresso della società nel novero di quelle controllate dal Mef, che ora detiene il 100 per cento del capitale sociale.

 

L’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. - partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti (successivamente ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna - per realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026.

Il 22 novembre 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato la costituzione della società, il cui capitale sociale, pari a un milione di euro è suddiviso tra i soci secondo quanto previsto dalla sopra illustrata disposizione legislativa. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e l’oggetto sociale consiste nella realizzazione di opere infrastrutturali relative agli impianti sportivi olimpici.

             

In considerazione di quanto sopra appena evidenziato, la platea delle società di primo livello partecipate direttamente dal Mef è quindi pari a 34, risultando conseguentemente incrementata di una unità rispetto al precedente numero del presente dossier (cfr. Allegato 1).

 

Si ricorda poi che l’articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32[23], introdotto dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, di una nuova società per azioni denominata Italia Infrastrutture S.p.a., con capitale sociale pari a 10 milioni di euro, interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze[24]. L’istituzione della nuova società è disposta, come risulta dalla citata disposizione legislativa, “in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche”.

Si evidenzia nuovamente, come avvenuto in precedenza (cfr. n. 35 - Ottobre 2019, n. 36 - Gennaio 2020, n. 37 - Aprile 2020, n. 38 - Luglio 2020, n. 39 - Ottobre 2020, n. 40 - Gennaio 2021, n. 41 - Aprile 2021, n. 42 - Luglio 2021 e n. 43 - Ottobre 2021 della presente pubblicazione), che alla data del 31 dicembre 2021 tale società non risulta ancora riportata nella Banca dati Cciaa. Conseguentemente di essa non si dà conto negli allegati di questo dossier.

Il 5 ottobre 2021 Banca Monte di Paschi di Siena S.p.a. ha reso noto di aver concluso l’attività di vendita delle n. 36.280.748 azioni proprie (pari complessivamente a circa il 3,62 per cento del proprio capitale sociale) detenute dal gruppo, derivanti dagli interventi di rafforzamento patrimoniale realizzati nel corso del 2017 [25].

Le operazioni di vendita, iniziate il giorno 22 febbraio e concluse il 4 ottobre 2021, sono state effettuate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.a. tramite l’intermediario Equita Sim S.p.a., per un controvalore complessivo di circa 43 milioni di euro.

Per completezza informativa si segnala, altresì, che il 7 ottobre 2021 la Banca ha dato notizia del perfezionamento, intervenuto in pari data, dell’accordo con Fondazione Monte dei Paschi di Siena - già precedentemente reso noto nelle sue linee essenziali - per la definizione di tutte le controversie insorte fra le due parti, a fronte del pagamento di 150 milioni di euro e di impegni circa la valorizzazione del patrimonio artistico della banca. L’accordo concerne anche la destinazione dell’immobile di Rocca Salimbeni (nel quale attualmente è ubicata la sede centrale della suddetta Banca), su cui insisterà una prelazione a favore della Fondazione.

 

Si segnala inoltre che, alla data di chiusura del presente dossier la partecipazione del Mef in Mefop S.p.a. è aumentata dal 57,70 al 58,15 per cento del capitale sociale rispetto a quanto rilevato alla data del 30 settembre 2021.

 

Quanto alle modifiche intervenute o in programma nel portafoglio delle società di primo livello, con riferimento alle quote societarie o all’acquisizione o dismissione di società da esse direttamente controllate[26] (quindi di secondo livello) con sede in Italia, si segnala, tra l’altro, che:

v  Il 15 ottobre 2021 Nugo S.p.a. - società integralmente controllata da Ferrovie dello Stato S.p.a. - secondo le risultanze della Banca dati Cciaa è stata posta in liquidazione ed è stato nominato un commissario liquidatore.

 

v  Il 22 ottobre 2021 una quota dell’82,14 per cento del capitale sociale di Nexive S.c.a.r.l. è stata acquisita - secondo le risultanze della Banca dati Cciaa - da Poste Italiane S.p.a.. Costituita nel 2012 la società ha sede a Milano (MI), dispone di un capitale sociale di 27.787,30 euro ed è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre persone. L’oggetto sociale consiste nella fornitura di servizi relativi alla raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali.

 

v  Il 22 ottobre 2021 il capitale sociale di Nexive Network S.r.l. è stato integralmente acquisito - secondo le risultanze della Banca dati Cciaa - da Poste Italiane S.p.a.. Costituita nel 2020 la società ha sede a Milano (MI), dispone di un capitale sociale di 50 mila euro ed è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 persone. L’oggetto sociale consiste nella fornitura di servizi relativi alla raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali senza obbligo di servizio universale.

 

v  Il 3 novembre 2021 l’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo - Invitalia S.p.a. ha reso noto il completamento della ricapitalizzazione, per l’importo totale di 18 milioni di euro, della società Canepa S.p.a., storico produttore di seta di San Fermo della Battaglia (Como), volta a consentire, superate le difficoltà finanziarie anche conseguenti alla pandemia, la prosecuzione delle attività, la salvaguardia dei 264 lavoratori dello stabilimento di Como e di quelli dell'indotto, e infine il pagamento dei debiti a circa 900 creditori. L’operazione prevede l'intervento del Fondo di Salvaguardia gestito da Invitalia per conto del Mise con 5 milioni di euro, che affiancherà quello di Muzinich&Co Sgr, gestore delegato al 100 per cento di Azimut Eltif Capital Solutions Fund, avente un importo di 9 milioni di euro e quello dell’imprenditore Michele Canepa, che ammonta a 4 milioni di euro. Nella Banca dati Cciaa la partecipazione di Invitalia in Canepa S.p.a., a partire dalla data dell’11 novembre 2021 (data di costituzione di quest’ultima), risulta del 42,86 per cento del capitale sociale, che ammonta complessivamente a 12.857.493,05 euro[27].

 

v  Il 19 novembre 2021 Eni S.p.a. ha reso noto di aver dato vita, insieme al gruppo Bf S.p.a., ad una joint-venture paritetica per lo sviluppo di prodotti agricoli sostenibili e per la produzione di biocarburanti. È previsto in particolare lo svolgimento di progetti di ricerca e sperimentazione agricola di sementi di piante oleaginose da utilizzare come materia prima nelle bioraffinerie di Eni. Inoltre, l’accordo prevede l’acquisto da parte di Eni di una partecipazione di minoranza nella controllata di Bf Bonifiche Ferraresi S.p.a. e l’ingresso di Eni nel capitale sociale di Bf attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato. L’operazione si inquadra nella strategia di Eni per raggiungere la completa neutralità carbonica entro il 2050, obiettivo che include la bioraffinazione quale elemento strategico, in relazione alla quale si prevede il raddoppio della capacità produttiva a circa 2 milioni di tonnellate entro il 2024 e un ulteriore aumento fino a 5/6 milioni di tonnellate entro il 2050.

 

v  Il 27 novembre 2021 Eni S.p.a. ha reso noto di aver concluso con Snam S.p.a. un accordo per la cessione a a quest’ultima del 49,9 per cento delle partecipazioni detenute (direttamente e indirettamente) nelle società che gestiscono i due gruppi di gasdotti internazionali che collegano l’Algeria all’Italia, in particolare i gasdotti onshore che si estendono dal confine tra Algeria e Tunisia fino alla costa tunisina (cd. gasdotto Ttpc) e i gasdotti offshore che collegano la costa tunisina all’Italia (cd. gasdotto Tmpc). L’operazione prevede il conferimento di tali partecipazioni da parte di Eni in una società italiana di nuova costituzione (NewCo), di cui Eni continuerà a detenere il 50,1 per cento del capitale, mentre il restante 49,9 per cento del capitale sarà ceduto a Snam per un importo di 385 milioni di euro. Snam finanzierà il pagamento del corrispettivo mediante mezzi propri. L’operazione rientra nella più ampia strategia di Eni che prevede l’ottimizzazione del portafoglio per accelerare la crescita nei settori relativi alla transizione energetica. L’accordo prevede un meccanismo di earn-in ed earn-out da calcolarsi sulla base dei ricavi che saranno generati dalle società cedute che hanno originato nel 2020 un utile netto (interamente di spettanza Eni) di circa 90 milioni di euro. Eni e Snam eserciteranno sulla nuova società un controllo congiunto, informato ai principi di governance paritetica. Pertanto le rispettive partecipazioni saranno per entrambe le società consolidate a bilancio con il metodo del patrimonio netto[28] [29].

 

v  Il 29 novembre 2021 la banca dati Cciaa ha registrato l’ingresso di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo - Invitalia S.p.a. nel capitale di Corneliani S.p.a., con una partecipazione del 48,15 per cento. Costituita nel 2021, Corneliani ha sede a Milano, dispone attualmente di un capitale sociale di 13 milioni e mezzo di euro, ed è amministrata da un consiglio di amministrazione di 5 persone. L’oggetto sociale consiste nel commercio e nell’esportazione di articoli di abbigliamento e relativi accessori. Il 30 novembre 2021 Invitalia ha quindi reso noto il completamento dell’operazione di salvataggio della società di moda Corneliani, con il passaggio formale del ramo d’azienda alla neo costituita società[30].

 

v  Il 2 dicembre 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato la costituzione della società Eni Natural Energies S.p.a., interamente controllata da Eni S.p.a..  La nuova società dispone di un capitale sociale di 100 mila euro, ha sede a San Donato Milanese (Mi) ed è amministrata da un Cda composto da 3 persone. L’oggetto sociale consiste in “Attività nei settori delle nature based solutions”.

 

v   Il 3 dicembre 2021[31] Enel S.p.a. ha reso noto che nella medesima data è stata perfezionata la cessione dell’intera partecipazione da essa detenuta in Open Fiber S.p.a., pari al 50 per cento del capitale sociale, in favore di Macquarie Asset Management e Cdp Equity S.p.a - Cdpe, in seguito al verificarsi di tutte le condizioni previste dai contratti in precedenza stipulati[32]. A Macquarie Asset Management è stato ceduto il 40 per cento del capitale di Open Fiber a fronte di un corrispettivo di circa 2.199 milioni di euro, di cui circa 79 milioni di euro a titolo di “ticking fee[33], calcolata dal 1° luglio 2021 fino al perfezionamento dell’operazione. Tale corrispettivo include il trasferimento dell’80 per cento della porzione Enel del finanziamento soci concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati, pari a circa 248 milioni di euro. Contestualmente a Cdp Equity è stato ceduto il 10 per cento del capitale di Open Fiber a fronte di un corrispettivo di circa 534 milioni di euro, di cui circa 4 milioni di euro a titolo di “ticking fee”, calcolata dal 1° novembre 2021 fino al 30 novembre 2021. Tale corrispettivo include il trasferimento del 20 per cento della porzione Enel del finanziamento soci concesso a Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati, pari a circa 62 milioni di euro. Il corrispettivo complessivo incassato da Enel ammonta quindi a circa 2.733 milioni di euro e ha comportato la rilevazione di un provento a livello di gruppo di circa 1.763 milioni di euro e un effetto sull’indebitamento finanziario netto consolidato di circa 2.423 milioni di euro. Si ricorda che gli accordi tra le parti prevedono inoltre il riconoscimento in favore di Enel degli “earn - out”, legati ad eventi futuri e incerti, descritti nei comunicati stampa del 17 dicembre 2020 e del 30 aprile 2021. Si segnala che, secondo le risultanze della Banca dati Cciaa, Enel S.p.a., a datare dal 15 dicembre 2021, non detiene più quote del capitale sociale di Open Fiber. Detta società pertanto non è più ricompresa negli allegati del presente dossier.

 

v  Il 16 dicembre 2021 è stata cancellata dal registro delle imprese Aquadrome S.r.l., società in precedenza sottoposta al controllo totalitario di Eur S.p.a..

 

v  Il 16 dicembre 2021 è stata cancellata dal registro delle imprese Roma Convention Group S.p.a. società in precedenza sottoposta al controllo totalitario di Eur S.p.a..

 

v  Il 21 dicembre 2021 Aiace Reoco S.r.l. - società integralmente controllata da Banca Monte di Paschi di Siena S.p.a. - secondo le risultanze della Banca dati Cciaa è stata posta in liquidazione, con conseguente nomina di un commissario liquidatore.

 

v  Il 21 dicembre 2021 Enea Reoco S.r.l., società integralmente controllata da Banca Monte di Paschi di Siena S.p.a. -  secondo le risultanze della Banca dati Cciaa è stata posta in liquidazione, con conseguente nomina di un commissario liquidatore.

 

v  Il 21 dicembre 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato la costituzione della società Eni Corridor S.r.l., interamente controllata da Eni S.p.a..  La nuova società dispone di un capitale sociale di 50 mila euro, ha sede a San Donato Milanese (Mi) ed è amministrata da un amministratore unico. L’oggetto sociale consiste nella detenzione e amministrazione di partecipazioni in società che gestiscono infrastrutture di trasporto del gas naturale.

 

v  Il 21 dicembre 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato il venir meno della situazione di controllo totalitario da parte di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo - Invitalia S.p.a. su Marina di Portisco S.r.l. (in precedenza S.p.a.). Invitalia dalla suddetta data non risulta più presente nella compagine sociale della ex controllata.

 

v  Il 27 dicembre 2021 la Banca dati Cciaa ha registrato la costituzione della società South Italy Green Hydrogen S.r.l., partecipata al 50 per cento da Eni S.p.a..  La nuova società dispone di un capitale sociale di 10 mila euro, ha sede a Roma (Rm) ed è guidata da un amministratore unico. L’oggetto sociale consiste nella progettazione, sviluppo, costruzione, connessione alla rete di distribuzione nazionale e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro” al comma 1-quater, introdotto dalla legge di conversione 16 settembre 2021, n. 125, prevede che l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia sia autorizzata alla costituzione di una società da essa integralmente controllata, per condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron.

Si segnala nuovamente (cfr al riguardo il n. 43 - Ottobre 2021 della presente pubblicazione) che la costituenda società alla data del 31 dicembre 2021 non risulta ancora riportata nella Banca dati Cciaa. Conseguentemente di essa non si dà conto negli allegati del presente dossier.

 

Si ricorda che la Corte dei conti, nell’ambito delle funzioni di controllo a essa attribuite dall’articolo 100 della Costituzione (cfr. supra, Paragrafo 1), partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, pubblici o privati - ovvero, aventi forma privatistica - a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi e secondo le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259[34].

In particolare, ai sensi della legge n. 259[35], la Corte dei conti controlla:

?                    gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato e gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati a imporre o che siano a essi devolute (articolo 2). I rappresentanti dei collegi sindacali e/o di revisione degli enti sono tenuti a fornire alla Corte ogni informazione utile ai fini dell’espletamento del suo controllo;

?                    gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia. In questo caso, è previsto specificamente che il controllo sia esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12);

?                    le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale (sentenza della Corte costituzionale 28 dicembre 1993, n. 466 - cfr. supra, Paragrafo 1).

Il controllo esercitato dalla Corte su tali enti è un controllo referente: la Corte riferisce annualmente al Parlamento (articolo 7) e formula, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro dell’economia e al Ministro competente (articolo 8)[36]. Ciò allo scopo di fornire indicazioni per la riqualificazione della spesa pubblica e pervenire conseguentemente a un migliore utilizzo delle risorse finanziarie complessive[37].

 

Al riguardo si segnala che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 sono pervenute alla Camera le seguenti relazioni concernenti il controllo su società direttamente partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, presentate dalla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958:

 

?        Cassa depositi e prestiti S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 463, annuncio all’Assemblea del 6 ottobre 2021);

?        Difesa Servizi S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 464, annuncio all’Assemblea del 6 ottobre 2021);

?        Società Investimenti immobiliari italiani - Invimit Sgr S.p.a., per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 476, annuncio all’Assemblea del 2 novembre 2021);

?        Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.[38] per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 477, annuncio all’Assemblea del 2 novembre 2021);

?        Sport e salute S.p.a. per l’esercizio 2019 (Doc. XV, n. 480, annuncio all’Assemblea del 4 novembre 2021);

?        Enel S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 483, annuncio all’Assemblea dell’11 novembre 2021);

?        Poste italiane S.p.a. per l’esercizio 2020 (Doc. XV, n. 499, annuncio all’Assemblea del 10 dicembre 2021);

 

 

Si segnalano infine le seguenti operazioni di cessione o di acquisizione operate in Italia e all’estero, anche mediante società controllate indirettamente, da parte di società controllate dal Mef, che comunque non determinano effetti sul perimetro delle società oggetto di monitoraggio.

 

? Il 13 ottobre 2021 l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo - Invitalia S.p.a. ha reso noto che il giorno precedente - per il tramite del Fondo Cresci al Sud, da essa gestito e dedicato alle Pmi del Sud Italia - ha acquisito il 20 per cento del capitale di Tesi S.r.l., società specializzata nella produzione della componentistica e negli assemblaggi di parti strutturali per il settore aeronautico civile (attività che rappresenta circa il 96 per cento del fatturato), della difesa e spaziale. Nel capitale della società subentra per una quota di pari importo anche RedFish Long Term Capital (Rfltc, lead investor), holding specializzata in investimenti di capitale di rischio. La società partecipa a importanti programmi di costruzione di velivoli commerciali, quali Boeing 787, Atr e B767, svolgendo l’attività produttiva e di ricerca e sviluppo in due stabilimenti, situati uno a Cicerale in provincia di Salerno, dove sono presenti anche gli uffici amministrativi, e uno a Cercola in provincia di Napoli. Nel 2020, la società ha impiegato 137 persone con un fatturato di circa 19 milioni di euro e un Ebitda di circa 4,6 milioni di euro. 

 

? Il 19 ottobre 2021 Eni S.p.a. ha reso noto che la società Dhamma Energy, entrata nel gruppo nello stesso mese di ottobre 2021 per il tramite di Eni gas e luce S.p.a. che la controlla integralmente, ha inaugurato il parco di Athies-Samoussy, costituito da 5 impianti fotovoltaici completamente operativi.

La società detiene attualmente 120 Mwp di impianti fotovoltaici operativi in Francia e un novero di progetti solari in fase di sviluppo per una potenza complessiva di quasi 3 Gwp in Francia e in Spagna.

 

? Il 19 ottobre 2021 Eni S.p.a. ha reso noto che la società controllata Eni UK, quale capofila del consorzio che svilupperà il progetto integrato HyNet, ha annunciato che quest’ultimo è stato inserito tra progetti di Ccus[39] in Track 1 nella gara “Cluster Sequencing for Carbon Capture Usage and Storage Deployment: Phase 1” indetta dal Governo britannico, consentendone l’avvio entro il 2025[40].

Inoltre, l’approvazione ottenuta permetterà a Eni UK, in collaborazione con il Governo britannico, di definire entro il 2025 le condizioni di un nuovo modello di busines regolato che ha come scopo la gestione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO2. Questo includerà il perfezionamento di accordi con le aziende interessate a utilizzare le infrastrutture di Eni UK per la cattura e lo stoccaggio sicuro e permanente delle proprie emissioni di anidride carbonica.

 

? Il 26 ottobre 2021 Eni S.p.a. e Point Resources - società del fondo HitecVision - proprietarie rispettivamente del 69,85 e del 30,15 per cento di Vår Energi As, hanno reso nota l'intenzione di avviare una revisione strategica riguardante il futuro assetto proprietario di Vår Energi, al fine di perseguire al meglio la crescita futura e di massimizzare la generazione di valore. La revisione prenderà in considerazione varie alternative, inclusa una possibile offerta pubblica iniziale ("Ipo"). Eni continuerà a detenere una quota di maggioranza nella suddetta società, mantenendone il consolidamento a patrimonio netto.

 

? Il 2 novembre 2021 Eni S.p.a. ha reso nota l’intenzione di rafforzare la propria presenza nel mercato dell’eolico offshore del Regno Unito, mediante un accordo con Equinor e con Sse Renewables per l'acquisizione di una quota del 20 per cento del progetto da 1.2 Gw Dogger Bank C, che costituisce la terza fase del più grande parco eolico offshore al mondo attualmente in costruzione, che disporrà di una potenza totale di 3,6 Gw. La produzione sarà avviata in fasi successive. La prima partirà nel 2023, le altre due rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Una volta completata la costruzione, Dogger Bank genererà circa 18 Twh di energia rinnovabile all’anno, capacità pari al 5 per cento della domanda dell’intero Regno Unito ed equivalente al consumo di sei milioni di famiglie inglesi. L’acquisto farà seguito all’avvio del project financing, mentre il perfezionamento dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2022 ed è soggetto alle autorizzazioni delle Autorità competenti. Una volta completata l'operazione, la nuova compagine azionaria per tutte e tre le fasi del progetto Dogger Bank (A, B e C) sarà composta da Sse Renewables (40 per cento), Equinor (40 per cento) ed Eni (20 per cento).

 

? Il 29 novembre 2021 l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo - Invitalia S.p.a. ha reso noto di aver partecipato, attraverso il Fondo salvaguardia imprese da essa gestito per conto del Ministero dello sviluppo economico, all’aumento di capitale - per un importo complessivo di 9,4 milioni di euro - di Sicamb S.p.a., storica azienda di Latina, specializzata nella produzione di sedili eiettabili e componentistica per il settore aeronautico, mediante l’acquisto di una quota di minoranza per un controvalore di 4,5 milioni di euro. Soci privati internazionali e il socio storico disporranno della maggioranza del capitale sociale. L’operazione è volta a consentire la continuità produttiva e la salvaguardia dei 281 posti di lavoro impiegati dalla società.

 

? Il 21 dicembre 2021 Enel S.p.a. ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo accordo, per il tramite di Enel X International S.r.l., società interamente controllata dalla società del gruppo Enel X S.r.l, con due holding, una controllata da Sixth Cinven Fund e l’altra controllata da Seventh Cinven Fund - fondi entrambi gestiti dalla società di private equity internazionale Cinven. L’accordo concerne l’acquisto in via indiretta, per il tramite di una holding, di circa il 79 per cento del capitale di Ufinet Latam S.l.u. da Sixth Cinven Fund e la contestuale vendita dell'80,5 per cento del capitale della Società a Seventh Cinven Fund, al fine di rinnovare la partnership in essere in Ufinet. In base a tale accordo, Enel X International manterrà quindi una partecipazione indiretta del 19,5 per cento nel capitale di Ufinet[41] [42]. Inoltre Enel X International conserverà una rappresentanza nei consigli di amministrazione di Ufinet e della sua holding, nonché i diritti standard quale azionista di minoranza. Seventh Cinven Fund potrà vendere la sua partecipazione con diritto di drag along[43] su quella di Enel X International, mentre quest’ultima avrà un diritto di tag along[44] nel caso in cui Seventh Cinven Fund venda la propria partecipazione. ll perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022, in linea con il Piano Strategico 2022-24 del gruppo Enel. L’operazione, nel suo complesso, genererà un flusso netto di cassa positivo stimato in circa 60 milioni di euro e un impatto positivo sui risultati operativi di circa 200 milioni di euro.

 

? Il 23 dicembre 2021 Enel S.p.a. ha reso noto di aver siglato insieme a Intesa Sanpaolo S.p.a., per il tramite delle società rispettivamente partecipate Enel X S.r.l. e Banca 5 S.p.a., un accordo con Schumann Investments Sa, società controllata dal fondo internazionale di private equity Cvc Capital Partners Fund VI, per l'acquisizione del 70 per cento del capitale sociale di Mooney S.p.a., società fintech operante nei servizi di proximity banking e payment. In particolare, Enel X acquisirà il 50 per cento del capitale di Mooney, mentre Banca 5, che attualmente già detiene il 30 per cento del capitale, aumenterà la propria partecipazione fino a detenere il restante 50 per cento del capitale.

L'accordo, fondato su un enterprise value di Mooney pari a 1.385 milioni di euro, prevede che Enel X riconosca un corrispettivo compreso tra 334 e 361 milioni di euro[45] e Intesa Sanpaolo un corrispettivo compreso tra 88 e 94 milioni di euro[46].

Il perfezionamento dell’operazione, previsto per la fine del secondo trimestre del 2022, è subordinato a diverse autorizzazioni amministrative, quali il nulla osta delle competenti autorità garanti della concorrenza e della Banca d'Italia nonché all'esito positivo della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito del closing, tutte le attività relative ai servizi finanziari di Enel X in Italia, commercializzate con il marchio Enel X Pay, saranno vendute a Mooney. In particolare, Enel X cederà a Mooney, per un corrispettivo di 140 milioni di euro, l’intero capitale sociale di Enel X Financial Services S.r.l., CityPoste Payment e Paytipper S.p.a. (previo esercizio da parte di Enel X dell’opzione call per aumentare la propria partecipazione in quest'ultima società dall’attuale quota del 55 per cento.


 

3. Aggiornamenti sull’attuazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

 

La legge 12 luglio 2011, n. 120 (cosiddetta legge Golfo-Mosca), recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”, ha previsto una specifica disciplina per assicurare un maggiore equilibrio tra i generi nell’ambito delle società quotate e in quelle sottoposte a controllo pubblico. In particolare, l’articolo 1 del provvedimento ha inserito un comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Detto comma 1-ter stabilisce che lo statuto delle società quotate debba prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato doveva originariamente ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti e tale criterio di riparto doveva applicarsi alle società quotate per tre mandati consecutivi.

La norma prevedeva e prevede che, in caso di violazione della disposizione in esame, la Consob diffidi la società quotata interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica[47]. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure, da adottare con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma in esame, applicabili anche alle società organizzate secondo il sistema monistico. Il comma 2 dell’articolo 1 della medesima legge n. 120 del 2011 ha poi aggiunto un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Tale disposizione prevede che qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applichino le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, sopra illustrate.

L’articolo 3 della citata legge n. 120 del 2011, rubricato “Società a controllo pubblico”, prevede poi che le disposizioni della legge si applichino anche alle società costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati e controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. I termini e le modalità di attuazione di tali disposizioni, in forza del comma 2 del suddetto articolo 3, sono stati definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ciò al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione della normativa in esame, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

 

Con l’entrata in vigore, il 12 febbraio 2013, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, che reca il regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011, è divenuta operativa la normativa che detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.

Il regolamento, in particolare, dispone che le società a controllo pubblico prevedano, nei propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (un quinto, per il primo rinnovo).

Il regolamento di cui al D.P.R. n. 251 del 2012 prevede inoltre, all’articolo 2, comma 3, un meccanismo di arrotondamento qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, per cui tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Le società pubbliche non quotate devono prevedere, altresì, le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di partecipazione del genere meno rappresentato prevista dalla normativa. La quota di partecipazione si applica anche ai sindaci supplenti, che subentrano nell'ordine atto a garantirne il rispetto, nel caso di cessazione dell’incarico di uno o più sindaci effettivi.

Sul piano della decorrenza, il regolamento prevede che l’obbligo del rispetto della quota di genere nella composizione degli organi sociali delle società pubbliche valga (anche in caso di sostituzione) per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del 2012 (quindi dal 12 febbraio 2013).

Si ricorda che, ai fini del monitoraggio sull'applicazione della normativa, il regolamento pone a carico delle società controllate dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[48], l'obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione, in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

È fatto poi obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le pari opportunità, la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato (articolo 4, commi 2 e 3 del summenzionato D.P.R. n. 251 del 2012)[49].

 

In ordine alle sanzioni, si prevede una doppia diffida, ciascuna con termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il secondo termine, è prevista la decadenza degli organi. La normativa dispone che si provveda di seguito alla ricostituzione dell'organo venuto meno nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

 

Sulla materia delle quote di genere è intervenuta la disposizione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Detto comma - considerato che il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico - prevede in primo luogo che “Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno”.

 

Alla luce della disposizione ora illustrata, si segnala che, nell’ambito delle società del Mef considerate nel presente monitoraggio, le società amministrate da un organo monocratico alla data del 31 dicembre 2021 sono 32. Tra queste, 4 sono guidate da una donna, con una incidenza percentuale pari al 12,5 per cento[50].

 

Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 stabilisce inoltre che, qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto debba prevedere che “la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120..

 

L’intervento normativo di cui si è appena dato conto stabilizza anche “a regime”, successivamente quindi al “terzo rinnovo” degli organi sociali, la regola che nelle società pubbliche garantisce al genere meno rappresentato almeno un terzo delle posizioni disponibili negli organi amministrativi collegiali[51].

 

L’articolo 15, comma 1[52], del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede poi l’individuazione di una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale affidare il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle norme contenute nel medesimo decreto legislativo.

 

La struttura di controllo è stata quindi individuata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2017, nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, denominata “valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico”. Sembra pertanto che la verifica sul rispetto delle norme in materia di parità di genere nella composizione degli organi delle società a controllo pubblico non quotate sia ora affidata al suddetto Dipartimento del Tesoro (con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016) e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità (riguardo alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251 del 2012). Peraltro, le due normative sopra indicate presentano, sul piano pratico, profili di parziale coincidenza.

Inoltre si evidenzia che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’articolo 1, comma 302 e ss., interviene nella materia della parità di genere negli organi amministrativi delle società quotate, dettando una disciplina parzialmente diversa da quella prevista in precedenza.

In particolare, il comma 302 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 innova il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il genere meno rappresentato deve ottenere ora, nei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, almeno due quinti degli amministratori eletti, in luogo del terzo degli amministratori stabilito dalla precedente formulazione della norma. Tale nuovo criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi, in luogo dei tre in precedenza previsti[53]. La restante parte della norma rimane invariata rispetto alla formulazione precedente.

 

Poiché la nuova formulazione del citato comma 1-ter dell’articolo 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, unitamente alla generalità delle norme della legge n. 160 del 2019, la nuova disciplina delle quote di genere è applicabile solo a partire dai rinnovi dei consigli di amministrazione delle società quotate effettuati dall’inizio del 2020.

 

Pertanto per le società quotate si applica, a partire dal primo rinnovo effettuato dal 1° gennaio 2020 e per sei rinnovi, la quota dei due quinti, mentre per le società non quotate a controllo pubblico, amministrate da organi non monocratici, continua ad applicarsi, per tre rinnovi, a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del 2012, la precedente quota di un terzo (un quinto per il primo rinnovo) dei componenti degli organi di amministrazione[54].

Si segnala[55] che, con delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, la Consob ha approvato le modifiche al regolamento emittenti per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali delle imprese quotate, confermando i criteri già indicati nella propria comunicazione del 30 gennaio 2020, con cui aveva reso, in via d’urgenza, chiarimenti interpretativi sulle modalità applicative della novella legislativa sopra illustrata. Con la suddetta delibera la Consob ribadisce che il criterio per il computo dei posti negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato è - come regola generale e in continuità rispetto alla disciplina previgente - quello dell'arrotondamento per eccesso previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 251 del 2012.

Il regolamento Consob prevede, infatti, l'arrotondamento per difetto solo nel caso degli organi sociali formati da tre componenti, tenuto conto della impossibilità aritmetica di garantire l'equilibrio di genere in base all'arrotondamento per eccesso[56].

 

Pertanto ove il numero dei consiglieri sia pari o inferiore a cinque, le vecchie e le nuove disposizioni in ogni caso porterebbero a risultati coincidenti.

 

Ciò premesso, il monitoraggio i cui esiti sono riferiti nel presente dossier riguarda anche la verifica dell’applicazione della normativa in materia di quote di genere. Infatti, nell’ambito della consueta ricognizione svolta sui rinnovi degli organi di amministrazione delle società partecipate, il Servizio per il Controllo parlamentare, dal primo rinnovo degli organi amministrativi di queste società successivo all’approvazione del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 251 sulle “quote di genere”, ha rilevato, per ogni singola società, la percentuale relativa alla rappresentanza di genere in tali organi.

Per effetto della novella contenuta nell’articolo 1, comma 302 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, a partire dal n. 37 - aprile 2020 - del presente dossier sono segnalate specificamente le società, oggetto del presente monitoraggio, quotate in mercati regolamentati, che abbiano rinnovato gli organi di amministrazione successivamente al 1° gennaio 2020, indicando per esse la diversa quota di genere attesa (il 40 per cento in luogo del 33 per cento[57]).

 

Tale monitoraggio, pur limitato a un campione parziale delle società a partecipazione pubblica costituito da un universo di riferimento di 206 società[58] - tra quelle di primo livello partecipate dal Mef e quelle di secondo livello nelle quali le società capofila detengono una quota di partecipazione superiore o uguale al 25 per cento del capitale[59] - ha fornito un quadro degli effetti della normativa relativa alle quote di genere sugli assetti organizzativi di tali società[60]. Dalle informazioni disponibili al 31 dicembre 2021, risulta che 34 società sono attualmente amministrate da consigli di amministrazione nominati in sede di “primo rinnovo” degli amministratori dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere”. Di queste, 25 società (pari al 73,5 per cento) hanno rispettato la percentuale minima di genere prevista per il primo rinnovo, pari ad almeno un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione. Ulteriori 100 società hanno effettuato il secondo o il terzo rinnovo dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere”. Di queste, 86 società (pari all’86 per cento) hanno rispettato la percentuale in questo caso prevista, pari ad almeno un terzo dei componenti (cfr. Tabella 1)[61].


 

 

TABELLA 1 Quote di genere negli organi di gestione delle società a partecipazione pubblica oggetto di monitoraggio dopo il primo, il secondo o il terzo rinnovo dall’entrata in vigore della legge 120/2011 e del D.P.R. 251/2012

(Fonte: elaborazione propria da dati resi disponibili dalle CCIAA)

Società oggetto

di monitoraggio attualmente amministrate

da organi nominati in sede di primo rinnovo dopo l’entrata in vigore della normativa sulle “quote di genere”

Società oggetto

di monitoraggio che hanno rispettato

la quota minima di genere negli organi di gestione dopo il primo rinnovo (limite minimo di 1/5 per il genere meno rappresentato)

Percentuale

di attuazione dopo

il primo rinnovo

Società oggetto

di monitoraggio attualmente amministrate

da organi nominati

in sede di secondo o di terzo rinnovo degli organi di gestione dopo l’entrata

in vigore della normativa sulle “quote di genere”

Società oggetto

di monitoraggio che hanno rispettato

la quota minima

di genere negli organi di gestione dopo

il secondo o il terzo rinnovo

Percentuale

di attuazione dopo

il secondo o terzo rinnovo

34

25

73,5%

100

86

86%

 

 

A titolo di confronto, si segnala che delle 26 società oggetto del presente monitoraggio amministrate da un consiglio di amministrazione che hanno effettuato rinnovi successivi al terzo, 22 presentano una percentuale di presenza del genere meno rappresentato superiore al 33 per cento, con una incidenza percentuale dell’84,6 per cento del totale.

 

Quanto alla novella di cui all’articolo 1, comma 302 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 sopra illustrata, si segnala che alla data del 31 dicembre 2021 le società quotate comprese nel presente monitoraggio Avio, Banca Monte dei Paschi di Siena, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste italiane, Rai Way e Saipem hanno ricostituito i propri organi sociali dopo il 1° gennaio 2020, effettuando cosi il primo rinnovo nella vigenza della nuova disciplina, che risulta per queste società pienamente rispettata.

Peraltro il legislatore è da ultimo nuovamente intervenuto su tale questione mediante il disposto dell’articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162[62]. Detta norma, rubricata “Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche” prevede, al comma 1, che le suddette disposizioni di cui al comma 1- ter dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applichino anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge[63] sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si ricorda peraltro che l’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 175 del 2016 ha stabilito che “L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.”. Detta disposizione, che – si ricorda - non risulta applicabile alle società pubbliche quotate, dovrebbe pertanto determinare una riduzione numerica dei consigli di amministrazione, che non dovrebbero quindi comunque superare i cinque componenti. Ciò premesso si segnala, circa il suddetto ampliamento della platea interessata dalla nuova disciplina, che nel corso del 2022 è previsto il rinnovo degli organi di amministrazione di 9 società[64] attualmente dotate di consigli di amministrazione con più di cinque membri comprese nel presente monitoraggio, che potrebbero quindi essere immediatamente interessate dagli effetti del suddetto emanando regolamento.

 

 

Sempre in materia di quote di genere, si segnala che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva pubblicato il 20 ottobre 2017 i dati, aggiornati a fine settembre 2017, relativi al rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni e all’attività di monitoraggio da esso compiuta sull’applicazione del D.P.R n. 251 del 2012.

Tali dati in primo luogo aggiornavano quelli trasmessi con la prima relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa di cui al citato D.P.R. n. 251, per il periodo 12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016 (Doc. CCXLII, n. 1 - XVII Legislatura)[65]. Da essi si ricava che dal 12 febbraio 2013 al 6 ottobre 2017 erano stati complessivamente avviati, in attuazione del Piano di vigilanza o a seguito delle segnalazioni ricevute, 331 procedimenti amministrativi nei confronti di altrettante società - ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa in esame - i cui consigli di amministrazione o collegi sindacali non erano conformi al principio dell’equilibrio di genere. Il Dipartimento evidenziava, al riguardo, un elevato livello di reattività delle società interessate. Infatti, in 62 casi l’adeguamento delle società alle prescrizioni di legge era avvenuto successivamente all’avvio del procedimento ma anteriormente al primo provvedimento di diffida, in 116 casi successivamente alla prima diffida ma prima dell’adozione del secondo provvedimento di diffida e in 102 casi dopo il secondo provvedimento di diffida, ma ancora entro i termini.

Solo in 11 casi i termini per l’adeguamento previsti a seguito della seconda diffida erano trascorsi invano, determinando la decadenza dell’organo composto in violazione delle regole sull’equilibrio di genere. 40 procedimenti erano ancora complessivamente in itinere, alla data del 4 ottobre 2017, come evidenziato dalla Tabella 2.


 

TABELLA 2 Procedimenti finalizzati all’adozione del provvedimento di diffida da parte del Dipartimento per le pari opportunità (12 febbraio 2013 – 4 ottobre 2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

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II Dipartimento per le pari opportunità aveva contestualmente pubblicato ulteriori dati, frutto delle elaborazioni mensili effettuate dalla società Cerved Group, dai quali si rilevava che la percentuale delle donne che ricoprivano ruoli di vertice nelle società a partecipazione pubblica era sensibilmente aumentata in Italia nel quadriennio 2013-2017.


 

In particolare, a settembre 2017, le donne rappresentavano il 30,9 per cento (quasi un terzo) dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare, rispetto ad aprile 2014 (prima acquisizione di dati Cerved), un incremento di 12,6 punti percentuali (dal 18,3 al 30,9 per cento). In termini numerici, le titolari d’incarico erano aumentate di 660 unità. Detto incremento si era peraltro realizzato in un contesto caratterizzato da un forte calo del numero delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ridottosi di oltre il 20 per cento (da circa 4000 società nel 2014 a circa 3100 a settembre 2017), con una contestuale diminuzione di quasi 8 mila unità del numero dei componenti di genere maschile dei loro organi collegiali di direzione e controllo, come evidenziato nella Tabella 3.

 

TABELLA 3 Composizione per genere degli organi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni (aprile 2014 – settembre 2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

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Il Dipartimento aveva segnalato, tuttavia, che il forte decremento delle posizioni ricoperte dagli uomini negli organi collegiali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni era stato però accompagnato da un incremento delle nomine di uomini come amministratori unici. Infatti, mentre il numero di donne che ricoprivano questa carica era rimasto pressoché invariato dal 2014 (le donne risultavano circa 100 sia all’inizio sia alla fine del periodo di riferimento), nel settembre 2017 si contavano 100 amministratori unici uomini in più rispetto al 2014, anche per la maggiore incidenza di società guidate da organi monocratici, aspetto illustrato nella Tabella 4.

 

TABELLA 4 Numero società controllate dalla P.A. (2014 – 2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

L’incremento delle società amministrate da un amministratore unico, passate nel periodo di riferimento dal 29 al 40 per cento del totale, aveva quindi determinato effetti anche sulle dinamiche concernenti l’equilibrio dei generi. Secondo i dati relativi all’anno 2017, nel 92 per cento dei casi l’amministratore unico risultava essere di genere maschile, come rilevato nella Tabella 5.

 

TABELLA 5 Amministratori unici per genere (2017)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

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Come sopra ricordato, l’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che ha previsto anche riguardo agli amministratori unici norme in materia di equilibrio di genere, ha inciso in tale stato di cose.

In effetti i dati pubblicati dal Dipartimento, aggiornati a marzo 2019, sembrano indicare una tendenza all’aumento della percentuale di amministratori unici donna, come evidenzia la Tabella 6.

TABELLA 6 Distribuzione per tipologia di organo amministrativo e genere dei componenti (marzo 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

DONNE NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA P.A. - MARZO 2019

ORGANO AMMINISTRATIVO

N. società

donne

uomini

% donne

Consiglio di Amministrazione

1789

2188

5296

28,5

Amministratore Unico

1551

191

1360

12,3

Elaborazione Dipartimento Pari Opportunità su dati Cerved

 

Rispetto alla rilevazione del settembre 2017, la percentuale totale di amministratori unici donna sale infatti, dall’8,3 al 12,3[66] per cento del totale, mentre il loro numero complessivo cresce da 104 a 191, anche per effetto della maggiore ricorrenza di società gestite da organi monocratici, rispetto a quelle amministrate da organi collegiali.

Dal 30 settembre 2017 a marzo 2019 la percentuale di società a controllo pubblico guidate da organi monocratici sale infatti dal 40 al 46,4 del totale[67]. Ciò appare del resto in linea con le sopra ricordate disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che prevedono che di norma le società a partecipazione pubblica siano guidate da amministratori unici.

 

Appaiono degni di nota altresì i dati contenuti nella Tabella 7, anch’essi aggiornati a marzo 2019, i quali indicano che la percentuale nazionale di presenza femminile nei consigli di amministrazione aumenta, rispetto ai dati di monitoraggio aggiornati a settembre 2017, passando dal 26,2 al 28,5 per cento del totale[68] (cfr. Tabelle 3 e 7).

 

TABELLA 7 Prospetto riepilogativo (marzo 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto alla presenza del genere meno rappresentato nel complesso degli organi delle società pubbliche, nello stesso intervallo temporale la percentuale cresce dal 30,9 al 32,6[69] per cento.

Nel Sud e nelle Isole la percentuale di presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica continua a risultare inferiore al 20 per cento del totale, quota minima prevista (in sede di primo rinnovo degli organi) di presenza del genere meno rappresentato.

La circostanza sembra indicare che la normativa per la parità di genere non sia stata in tali ambiti territoriali oggetto di generalizzata applicazione, nel periodo preso in esame dalla suddetta relazione.

Da ultimo si segnala che è pervenuta la seconda relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa di cui al citato D.P.R. n. 251 del 2012, per il periodo 12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019 (Doc. CLVIII, n. 1 - XVIII Legislatura)[70] [71].

Riepilogata la normativa in materia di parità di genere, la relazione si sofferma in primo luogo sulle novità intervenute nel triennio e contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tuspp), riportate supra nel presente paragrafo, giungendo a conclusioni interpretative analoghe[72].

La relazione illustra quindi i dati rilevati dal Dipartimento, relativi alle comunicazioni circa la composizione degli organi sociali, effettuate dalle società ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 251 del 2012. Dette comunicazioni sono state, dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019, n. 1119 (n. 1027 sono pervenute on line tramite la piattaforma web e 92 tramite Pec).

Da tali comunicazioni si rileva che, quanto alle società che hanno adempiuto l’obbligo, 262 hanno nominato un amministratore unico, che in 27 casi è di genere femminile. Le donne, pertanto, rappresentano il 10,3 per cento degli organi monocratici di amministrazione delle società che hanno comunicato la composizione dei loro organi. Per quanto riguarda la percentuale di donne negli organi collegiali di queste società, essa risulta pari al 35 per cento.


 

Nel medesimo periodo, sia a seguito delle comunicazioni on line pervenute al Dipartimento, sia per effetto delle estrazioni effettuate tramite il database fornito dalla società Cerved Group nel 2014, sono stati complessivamente avviati n. 194 procedimenti corrispondenti ad altrettanti casi di inottemperanza rispetto alle prescrizioni del D.P.R. n. 251 del 2012. Con riferimento ai predetti procedimenti, il 20 per cento delle società non in regola si è adeguato alla normativa dopo l’avvio; il 36 per cento di tali società si è adeguato dopo il primo provvedimento di diffida e il 41 per cento dopo il secondo provvedimento di diffida. Non vi è stata, da parte di tali società, alcuna contestazione in merito alla procedura adottata al riguardo. Inoltre, soltanto il 3 per cento delle suddette società sono incorse nella decadenza di cui all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251 del 2012. La Tabella 8 ricapitola i dati testé esposti.

 

TABELLA 8 Prospetto riepilogativo (12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

ATTI EMANATI

PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA

Dipartimento pari opportunità

12 febbraio 2016 - 12 febbraio 2019

 

n. atti

Percentuale società adeguate dopo l’avvio del

procedimento

Percentuale società adeguate dopo I diffida

Percentuale società adeguate dopo II diffida

 

Comunicazione decadenza organo

Avvio del procedimento

194

20%

36%

41%

3%

 


 

 

La Tabella 9 evidenzia poi l’incidenza percentuale femminile nei consigli di amministrazione e tra i sindaci effettivi e supplenti.

 

TABELLA 9 Percentuale di donne negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche (2016 - 2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 


La Tabella 10 confronta l’incidenza percentuale femminile nei consigli di amministrazione, nonché tra i sindaci effettivi e quelli supplenti nelle diverse aree geografiche dell’Italia. Anche tali dati evidenziano che la percentuale di donne nei consigli di amministrazione nel Sud e nelle Isole risulta ancora al di sotto della quota stabilita dalla legge.

 

TABELLA 10 Percentuale di donne negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche per ripartizione geografica (2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 

 

 

 


 

La Tabella 11 confronta il numero delle società pubbliche amministrate rispettivamente da amministratori unici e da consigli di amministrazione nel 2016 con gli analoghi dati registrati nel 2019.

 

TABELLA 11 Numero di società pubbliche guidate da amministratori unici e da consigli di amministrazione (2016-2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 


 

La Tabella 12 confronta le percentuali di amministratori unici suddivisi per genere rilevati rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

 

TABELLA 12 Percentuale degli amministratori unici suddivisi per genere (2016-2019)

(Fonte: Dipartimento per le pari opportunità)

 

 

 


La relazione evidenzia la prosecuzione, nel secondo triennio di vigenza della normativa in esame, dell’attività volta a sensibilizzare circa gli obblighi in essa previsti, per mezzo di apposite iniziative di informazione e di formazione, messe in atto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con enti di ricerca, università, fondazioni e associazioni[73]. La relazione ricorda altresì l’avvio della Banca dati delle professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni[74].

Fra le altre iniziative intraprese dal Dipartimento per promuovere l’applicazione della normativa sull’equilibrio di genere, si segnala la sottoscrizione il 22 novembre 2018 di un protocollo d’intesa con la Consob e la Banca d’Italia per l’istituzione di un “Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane”, allo scopo di rendere più efficace, coordinata e incisiva l’azione a sostegno della presenza delle donne negli organi societari delle società quotate, di quelle non quotate controllate dalle pubbliche amministrazione e delle banche[75]. Sulla base di tale protocollo, Consob e Banca d’Italia forniscono al Dipartimento i dati e le informazioni in proprio possesso concernenti la presenza delle donne negli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali italiane.

 



[1] Tale impedimento all'esercizio della funzione di controllo si sarebbe realizzato sia mediante il mancato invito ai magistrati della Corte dei conti a partecipare alle sedute degli organi di amministrazione e revisione di tali società, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione delle stesse, sia con il mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, con la mancata ottemperanza dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, così come richiesto dalla Corte dei conti.

[2] L’articolo 100, secondo comma, della Costituzione prescrive che: “La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.”.

[3] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[4] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

[6] La nuova formulazione dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel regolare l’offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevede che: “1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile. […].”.

[7] Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’articolo 9, comma 1, rubricato Gestione delle partecipazioni pubbliche, prevede che: “Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.”.

[8] Alla data del 31 dicembre 2021 solo società controllate dal Mef risultano avere partecipazioni pari o superiori al 25 per cento in altre società.

[9] Tra le società partecipate direttamente dal Mef, Anpal Servizi, Arexpò, Cinecittà, Consap, Consip, Equitalia Giustizia, Expo 2015, Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Invimit Sgr, Italia trasporto aereo, Mefop, PagoPa, Ram, Sogesid, Sose e Studiare Sviluppo non risultano detenere, alla data di chiusura del presente dossier, partecipazioni pari o superiori al 25 per cento in altre società con sede in Italia che risultino attive. Si segnala che nella Banca dati Cciaa non sono presenti informazioni relative a Stm Holding, società di cui il Mef controlla il 50 per cento del capitale sociale, in quanto la suddetta società ha sede all’estero, cosi come la sua partecipata Stmicroelectronics.

[10] Per queste società il rinnovo sarebbe dovuto avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2020.

[11] Per queste società il rinnovo sarebbe dovuto avvenire, sulla base delle previsioni statutarie di ciascuna società, entro centoventi o centottanta giorni dalla data di scadenza e quindi entro il 30 aprile o il 30 giugno del 2021.

[12] In taluni casi sono riportate più date di scadenza, qualora il singolo statuto preveda che il termine per il rinnovo degli organi sia prorogato o sia prorogabile dagli amministratori in presenza di specifiche condizioni.

[13] L’articolo 106, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, nel testo originario prevedeva: “1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

[14] L’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, aveva aggiunto un periodo al comma 1 del suddetto articolo 106 che disponeva: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.". Tale secondo periodo del comma 1 è stato peraltro soppresso per effetto dell’articolo 3, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

[15] L’attuale formulazione dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone quindi che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.”.

[16] Tale comma disponeva: “1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.”.

[17] Vedasi supra la nota n. 12.

[18] Il comma 8 del medesimo articolo 106 chiarisce che, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[19] Al riguardo si deve tenere presente che l’aggiornamento di tale Banca dati non sempre è immediato.

[20] La società risulta iscritta nel registro Cciaa il 16 novembre 2020.

[21] Il 7 giugno 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Raffaele Michele Tangorra è stato nominato commissario straordinario dell’Anpal. Con la nomina di Tangorra sono venuti meno gli incarichi del Presidente dell’Ente Domenico Parisi e dei componenti del consiglio di amministrazione Claudio Di Berardino e Giovanni Capizzuto, oltre a quello del direttore generale Paola Nicastro.

[22] La norma precisa che, ai fini dell’esercizio del controllo analogo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Anpal, definisce con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approva le linee generali di organizzazione interna e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto.

[23] Il testo dell’articolo 5-quinquies è il seguente: “1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione. 2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d’intervento della società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all’importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all’importo di 11,5 milioni di euro per l’anno 2019 e all’importo di 7.309.900 euro a decorrere dall’anno 2020»;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.

[24] La norma precisa che sulla società il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili eserciterà il controllo previsto per le società in house, ai sensi dell’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[25] La cessione delle azioni proprie (di cui n. 21.511.753 azioni detenute direttamente e n. 14.768.995 azioni detenute indirettamente, per il tramite della controllata MPS Capital Services S.p.a.), è stata autorizzata dall’Assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020.

[26] Si segnala che non è allo stato attingibile per via telematica nella Banca dati Cciaa l’elenco delle partecipazioni societarie di Banca Mps S.p.a.. Tale elenco è quindi stato ricavato induttivamente da plurime fonti aperte e aggiornato sulla base del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020. Ugualmente, per la stessa ragione, l’elenco delle partecipazioni del gruppo Leonardo S.p.a. contenuto nel presente dossier è stato aggiornato sulla base del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020. Il requisito del controllo è stato quindi verificato, per le società di entrambi i sopramenzionati gruppi, tramite visura Cciaa compiuta direttamente su ciascuna società controllata di secondo livello. Tali verifiche sono state effettuate, come per le restanti società comprese nel monitoraggio di cui al presente numero del dossier, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021.

[27] Canepa S.p.a. è amministrata da un consiglio composto da sette membri. L’oggetto sociale consiste nella fabbricazione, trasformazione, lavorazione e commercio di articoli di abbigliamento e di arredamento.

[28] L’esecuzione dell’operazione è subordinata ad alcune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa antitrust e della cd. normativa golden power, l’esame dell’operazione da parte delle ulteriori competenti autorità regolamentari, nonché l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dello Stato tunisino e dei consensi e/o gradimenti da parte dei soci e dei consigli di amministrazione di talune delle società target. In ragione del differimento del perfezionamento dell’operazione per l’avveramento delle condizioni sospensive, sul corrispettivo pattuito, si prevede, dalla data del 30 giugno 2021, una ticking fee che sarà corrisposta da Snam a Eni al perfezionamento dell’operazione. Subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto (ovvero, a seconda dei casi, alla loro rinuncia), l’operazione potrebbe perfezionarsi entro il terzo trimestre 2022.  

[29] Per il dettaglio della regolamentazione dell’operazione, intercorrente tra parti correlate, si rinvia al comunicato ufficiale di Eni.

[30] Invitalia sottolinea che il nuovo progetto industriale è stato reso possibile grazie al ricorso al Fondo di salvaguardia gestito da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico, che ha partecipato all’aumento di capitale della società, realizzato insieme a un investitore privato per un ammontare complessivo di 17 milioni di euro, mediante un investimento di 6,5 milioni di euro.

[31] In pari data Cdp S.p.a. ha diffuso un analogo comunicato, annunciando di aver acquisito, attraverso la controllata Cdp Equity S.p.a., un’ulteriore partecipazione del 10 per cento del capitale di Open Fiber, divenendone in tal modo il maggiore azionista, con una quota complessiva del 60 per cento del capitale.

[32] Nel comunicato si fa rifermento a quanto annunciato con i comunicati stampa del 17 dicembre 2020, del 30 aprile e del 5 agosto 2021.

[33] Il contratto di cessione prevede infatti che il corrispettivo sia incrementato a un tasso pari al 9 per cento annuo, calcolato a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla conclusione dell’operazione.

[34] Tale controllo è esercitato mediante la Sezione del controllo sugli Enti. Con tale tipo di controllo si evidenziano gli esiti della gestione, mediante una valutazione complessiva dell’azione e dell’efficacia dell’attività monitorata e della sua efficiente ed economica realizzazione, attraverso la verifica di documenti economico finanziari, oltre che contabili, quali sono i bilanci d’esercizio e i conti consuntivi. La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono quote di risorse pubbliche si attengano a parametri di legittimità e improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità.

[35] L’articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di riforma dell’attività di controllo della Corte dei conti, ha mantenuto fermo il controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, disciplinato dalla citata legge 21 marzo 1958, n. 259, stabilendo che le relazioni della Corte contengano anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

[36] Tale articolo era stato abrogato dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 17 maggio 2001, ha accolto il ricorso della Corte dei conti dichiarando l’annullamento del suddetto comma.

[37] Ai fini dell’espletamento del controllo è previsto che gli enti debbano far pervenire alla Corte dei conti i consuntivi e i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

[38] Si ricorda che attualmente la società è una società per azioni ed è denominata esclusivamente “Cinecittà”.

[39] La sigla è l’acronimo di Carbon dioxide Capture & Utilization or Storage (cattura e utilizzazione o immagazzinamento dell’anidride carbonica).

[40] Questo successo consentirà a Eni UK e alle altre realtà appartenenti al consorzio HyNet di accelerare la realizzazione del progetto, che diverrà una delle prime infrastrutture di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica del Regno Unito. Eni UK svolgerà un ruolo fondamentale nel consorzio come operatore delle attività di trasporto e stoccaggio della CO2, utilizzando allo scopo i propri giacimenti di gas esauriti ubicati a circa 30 chilometri dalla costa nella Baia di Liverpool e per i quali ha ottenuto l’assegnazione nell’ottobre 2020 di una licenza per lo stoccaggio da parte delle autorità britanniche Oil & Gas.

[41] Più nel dettaglio, in linea con quanto previsto dall'accordo in essere con Sixth Cinven Fund, stipulato nel 2018, Enel X International - che al momento detiene indirettamente il rimanente 21 per cento circa del capitale della società, come indicato nel comunicato stampa del 3 luglio 2018 - eserciterà l'opzione call per acquistare il 79 per cento circa del capitale di Ufinet a fronte di un corrispettivo di 1.320 milioni di euro. In base al nuovo accordo Enel X International riceverà contestualmente circa 140 milioni di euro a titolo di distribuzione di riserve disponibili di Ufinet, cifra soggetta a potenziali aggiustamenti e, allo stesso tempo, venderà l'80,5 per cento del capitale della Società a Seventh Cinven Fund per un corrispettivo di circa 1.240 milioni di euro.

[42]  La società, che impiega circa 1.400 persone, realizza infrastrutture per le telecomunicazioni, offrendo principalmente servizi all’ingrosso concernenti la fibra ottica. Ufinet ha sede in Spagna e opera in 17 paesi dell’America Centrale e dell'America Latina, dove gestisce circa 80.000 chilometri di fibra, contando su contratti a lungo termine con grandi clienti industriali, tra cui importanti gruppi telefonici multinazionali. Nel 2020 Ufinet ha generato ricavi per circa 250 milioni di dollari USA.

[43] Il diritto dell’azionista di maggioranza di pretendere che gli azionisti di minoranza vendano le proprie partecipazioni alle medesime condizioni pattuite per la propria quota.

[44] Il diritto degli azionisti di minoranza di una società di vendere le proprie partecipazioni alle medesime condizioni pattuite dall’azionista di maggioranza per la vendita della propria partecipazione.

[45] Detto corrispettivo è costituito da 220 milioni di euro per la parte di equity e da una componente variabile legata ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo al closing.

[46] Tale corrispettivo è costituito a sua volta da 88 milioni di euro per l’equity, cui si aggiunge una componente variabile legata a un meccanismo di aggiustamento del prezzo al closing.

[47] Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto.

[48] Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.

[49] Per le società a controllo pubblico si delinea, inoltre, un controllo a carattere "diffuso", posto che la segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse (articolo 4, comma 4, del regolamento).

[50] Nell’ambito delle sei società controllate dai Ministeri diversi dal Mef, si segnala che una donna guida l’unica società il cui ordinario organo di vertice è monocratico. Un’altra delle suddette società è sottoposta a regime commissariale, con la contemporanea presenza di un commissario liquidatore e di un commissario giudiziale, entrambi appartenenti al genere maschile. Per quanto riguarda la neocostituita Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, sottoposta al controllo paritetico del Mef e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, risulta rispettare la normativa in materia di parità di genere.

[51] Si segnala che l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 - come modificato dapprima dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e quindi dall’articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - stabilisce cheLe disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.”. Per le suddette società, anche se a controllo pubblico, appare quindi da escludere la permanenza dell’obbligo relativo all’equilibrio di genere, una volta esauriti i rinnovi previsti dalla disciplina di cui alla legge n. 120 del 2011 e al D.P.R. n. 251 del 2012.

[52] L’articolo 9 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, ha aggiunto “l’indirizzo” ai compiti di controllo e monitoraggio già assegnati alla struttura.

[53] Si ricorda, invece, che per le società di proprietà pubblica non quotate (e non controllate da società quotate) il rispetto della quota di genere dovrebbe, come sopra illustrato nel testo, essere garantito in via permanente ai sensi del sopracitato articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Si veda al riguardo supra al richiamo della nota 51.

[54] Vedasi peraltro quanto illustrato supra al richiamo della nota n. 51 e alla nota n. 53.

[55] Si veda al riguardo il comunicato Consob del 30 maggio 2020.

[56] La Consob ha ulteriormente chiarito, attraverso le modifiche regolamentari da ultimo introdotte, che il rafforzamento dei presidi voluto dal Legislatore a tutela del genere meno rappresentato vale per sei mandati consecutivi, da computare ex novo, a partire dal primo rinnovo degli organi sociali dopo l'entrata in vigore della legge n.160 del 2019, cioè dal primo gennaio 2020.

[57] Oppure in luogo di quella del 20 per cento prevista per il primo rinnovo.

[58] Che comprendono, come ricordato supra nel testo, anche alcune società quotate alle quali si applicano le specifiche norme sul rispetto delle quote di genere e non le norme speciali previste per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni. In tale dato sono altresì ricomprese le società guidate da amministratori unici e quelle dirette da organi, anche collegiali, non soggetti a rinnovi periodici (Commissari straordinari, commissari liquidatori).

[59] Sono pertanto escluse le società partecipate di livello inferiore al secondo.

[60] Per le società in precedenza non sottoposte a controllo pubblico, il conteggio dei rinnovi decorre, per le società di primo livello, dall’acquisto del loro controllo da parte del Mef o degli altri Ministeri considerati nel presente dossier. Per le società controllate di secondo livello decorre, invece, dall’acquisto del controllo da parte della società capogruppo.

[61] Per quanto riguarda le società controllate dai Ministeri diversi dal Mef, su un totale di 6 società, 4 risultano guidate da consigli di amministrazione e risultano in regola con gli obblighi in materia di parità di genere, una è guidata da un amministratore unico donna e una, in liquidazione, è sottoposta a regime commissariale (al riguardo vedasi supra la nota n. 50).

[62] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 novembre 2021.

[63] La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2021.

[64] Queste società sono: Axa Mps danni S.p.a., Axa Mps vita S.p.a., Microcredito di solidarietà S.p.a. (tutte appartenenti al gruppo Banca monte dei paschi di Siena), Cdp Immobiliare S.r.l., Sace S.p.a. (entrambe rientranti nel gruppo Cassa depositi e prestiti), Elettronica S.p.a. (gruppo Leonardo), Bancoposta Fondi Sgr S.p.a. (gruppo Poste italiane). Per informazioni sulla composizione dei relativi consigli di amministrazione cfr. Allegato 2. Inoltre anche Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., controllata dal Ministero dello sviluppo economico, dispone di un consiglio di amministrazione composto da più di cinque componenti. Al riguardo cfr. Allegato 6.

 

[65] Per una disamina del contenuto della suddetta relazione si veda in particolare il n. 23 - Ottobre 2016 - del presente dossier.

[66] Nella rilevazione immediatamente precedente effettuata dal Dipartimento, aggiornata al 30 settembre 2018, tale percentuale risultava invece del 12 per cento.

[67] Nella rilevazione immediatamente precedente effettuata dal Dipartimento, aggiornata al 30 settembre 2018, tale percentuale era peraltro leggermente più alta, ammontando al 47,6 per cento del totale.

[68] Al 30 settembre 2018 tale percentuale era pari al 27,9 per cento.

[69] Al 30 settembre 2018 tale percentuale ammontava al 32,1 per cento.

[70] La relazione è stata annunciata nella seduta della Camera del 30 gennaio 2020.

[71] Si segnala inoltre che notizie relative alla presenza del genere meno rappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle società a partecipazione pubblica in genere sono contenute nella relazione concernente la “Sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere” (Dati relativi all'esercizio finanziario 2020, Doc XXVII, n. 27), annunciata in Assemblea il 29 dicembre 2021.

[72] La relazione (pagina 9 e seguenti) precisa: “Il TUSPP ha introdotto un’organica disciplina riguardante la composizione dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, prevedendo il criterio generale per cui, di norma, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico (art. 11, comma 2), salvi i casi in cui, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea della società, con delibera motivata, disponga che quest’ultima sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (art. 11, comma 3, come sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 100/2017). In particolare, per quanto riguarda la disciplina sull’equilibrio di genere, un elemento di novità introdotto dal Testo Unico è costituito dal fatto che la quota di genere che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rispettare, nella misura di almeno un terzo, nella scelta degli amministratori delle società controllate, è da computarsi non sul numero dei membri dell’organo amministrativo interessato dalla nomina, ma avendo riguardo al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno dallo stesso ente pubblico socio (art. 11, comma 4, primo periodo). Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo Statuto prevede, ai sensi del secondo periodo del citato comma 4, che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei “criteri” stabiliti dalla legge n. 120/2011 (vale a dire che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti). A seguito dell’entrata in vigore del Testo unico sono state, pertanto, approfondite da parte del Dipartimento per le pari opportunità una serie di questioni interpretative rilevanti ai fini dell’attuazione della normativa in materia di quote di genere. In primo luogo, si è posto il problema di stabilire su chi ricada l’obbligo del rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui all’articolo 11, comma 4, primo periodo, del TUSPP e, in secondo luogo, quali siano le finalità di tale disposizione. Sul primo quesito, si è ritenuto che, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 120/2011, l’art. 11, comma 4, primo periodo del TUSPP, abbia introdotto un ulteriore e differente obbligo specificamente a carico delle Pubbliche Amministrazioni ’controllanti’, le quali, nella nomina degli amministratori delle società controllate, sono tenute a far sì che i soggetti nominati appartenenti al genere meno rappresentato siano pari ad almeno un terzo del numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell’anno solare dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

La disposizione in questione, che, come già evidenziato, dal punto di vista soggettivo introduce un obbligo specifico a carico delle Pubbliche Amministrazioni e non delle società controllate, si ritiene finalizzata ad estendere la portata applicativa del principio della parità di genere anche alle società dotate di un organo amministrativo monocratico, posto che le previsioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 impongono il rispetto del suddetto principio alle società che sono dotate di organi amministrativi e di controllo a composizione collegiale. Viceversa, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 4, secondo periodo, del TUSPP, al pari di quelli previsti dal D.P.R. n. 251/2012, grava direttamente sulle società controllate, le quali, in ossequio a tale previsione, nel caso di organi amministrativi collegiali, sono tenute ad adeguare i propri statuti, al fine di garantire che la nomina degli amministratori avvenga nel rispetto dei “criteri” stabiliti dalla legge n. 120/2011. Pertanto, la lettura congiunta delle disposizioni relative agli obblighi previsti dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012 porta a concludere che gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 175/2016 si aggiungono agli obblighi già previsti a carico delle società controllate dal D.P.R. n. 251/2012. Peraltro, tale disposizione, sotto il profilo oggettivo, non è incompatibile con la disciplina di cui alla legge n.120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 (applicabile esclusivamente alle società dotate di organi pluripersonali), in quanto impone alle Pubbliche Amministrazioni il rispetto di un criterio di calcolo della “quota di genere” sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno che è ulteriore e distinto rispetto a quello che le società controllate sono tenute ad osservare in forza del citato D.P.R. n. 251/2012, il quale, per il rispetto della quota di genere, richiede di aver riguardo alla composizione del singolo organo collegiale preso in considerazione e non al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno dall’ente pubblico controllante. Infine, merita evidenziare che le disposizioni sulla parità di genere di cui all’art. 11, comma 4, del TUSPP presentano alcune peculiarità. Innanzitutto, esse intervengono sulla parità di genere limitatamente alla composizione degli organi amministrativi, mentre le previsioni di cui alla legge n. 120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 afferiscono alla composizione degli organi amministrativi e di controllo collegiali delle società a controllo pubblico. Inoltre, tali disposizioni non hanno limiti temporali di durata ma hanno un’efficacia permanente, diversamente hanno natura transitoria quelli introdotti dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012. Alla scadenza del termine di efficacia previsto dal D.P.R. n. 251/2012 residua, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 4, del Testo Unico, che ha un’efficacia permanente ed è, pertanto, applicabile anche oltre il limite temporale stabilito dalla legge n. 120/2011, ossia tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell’organo.”.

 

 

 

[73] Si legge nella relazione che ciò è avvenuto mediante: “l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e convegni sul tema, nonché attraverso la diffusione, in specifici e programmati periodi, della campagna di comunicazione istituzionale ‘QUOTE DI GENERE – Un Paese più equilibrato ha un futuro migliore’.

Il Dipartimento per le pari opportunità, a partire dal 2016, ha realizzato nell’ambito di un progetto cofinanziato con risorse comunitarie, in collaborazione con l’Università di Udine, una Banca dati delle professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni, denominata ProRete PA, con la finalità di contribuire a promuovere la presenza femminile nei processi decisionali ed economici. La Banca dati, disponibile all’indirizzo www.prorete-pa.pariopportunita.gov.it, è volta a far convergere domanda e offerta di professionalità da inserire nelle posizioni di vertice di società controllate da Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici, promuovendo la partecipazione delle donne ai processi decisionali e l’emergere di nuovi modelli di governance basati sulla parità e sul merito.”.

[74] La relazione evidenzia che le professioniste possono inserire direttamente il proprio curriculum mettendo le competenze acquisite a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, le quali hanno a disposizione un bacino di professionalità al quale attingere in occasione delle nomine. La relazione sottolinea, altresì, che l’iscrizione è volontaria e gratuita e che la scelta di utilizzare ProRetePA in maniera vincolante o consultiva è rimessa alla libera volontà della singola Pubblica Amministrazione interessata. La relazione evidenzia inoltre come, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, siano stati sottoscritti cinque protocolli d’intesa - con il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con Confprofessioni - Confederazione italiana libere professioni (CONFPROF) e con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CONSLAV) - per promuovere la presenza femminile nei board.

[75] La relazione sottolinea che ciò consentirà al Dipartimento di svolgere attività di analisi ed elaborazione di dati, nonché attività di ricerca, anche tramite soggetti terzi, finalizzate a verificare nel tempo gli effetti della legge n. 120 del 2011, individuando potenziali profili di criticità sui quali eventualmente formulare proposte di intervento, in linea con i propri compiti istituzionali. L’Osservatorio definirà linee di indirizzo per svolgere analisi periodiche a carattere scientifico sulla presenza femminile negli organi delle società italiane, divulgando i relativi risultati, con cadenza annuale. Le parti contraenti si sono impegnate, inoltre, a condividere i risultati degli approfondimenti svolti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sul tema della presenza femminile ai vertici delle società italiane.