Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici n. 44 - XVIII Gennaio 2022 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 44 |
Data: | 20/01/2022 |
Organi della Camera: | Assemblea |
XVIII LEGISLATURA
Il controllo parlamentare sulle nomine
negli enti pubblici
Numero 44 - Gennaio 2022
SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it
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INDICE
Cariche rinnovate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 o tuttora in itinere
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia nazionale del turismo - ENIT
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale
Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM
Autorità per la laguna di Venezia
Comitato italiano paralimpico (CIP)
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Ente parco nazionale del Gran Paradiso
Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese
Ente parco nazionale dell'Asinara
Ente parco nazionale della Val Grande
Ente parco nazionale del Vesuvio
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI
Istituto per il credito sportivo - ICS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
Stazione zoologica “Anton Dohrn”
Unione Italiana tiro a segno – UITS
Il 29 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB[1] in sostituzione di Carmine Di Noia[2].
Il 27 dicembre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Francesca Balzani e Mariacristina Rossi sono state nominate componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, per un mandato di sette anni, non rinnovabile.
Il 1° e il 2 dicembre 2021, rispettivamente, l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica[3] avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina, che erano stati richiesti con lettera[4] del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 10 novembre 2021, annunciata alla Camera e al Senato l’11 e il 16 novembre 2021. Le proposte erano state assegnate quindi alle suddette Commissioni permanenti, che ne avevano entrambe iniziato l’esame il 23 novembre 2021[5].
Il 15 dicembre 2021 la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha respinto la proposta di parere favorevole sulla nuova proposta di nomina di Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande[6] [7]. Il 30 novembre 2021 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro della transizione ecologica[8] del 25 novembre 2021, con la quale era stato nuovamente richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla sopraindicata proposta di nomina, che era stata assegnata alla suddetta Commissione del Senato e alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, che ne avevano iniziato l’esame rispettivamente il 14 e il 15 dicembre 2021 .
Il 14 dicembre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Costantino Vespasiano è stato nominato presidente dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024.
Il 23 novembre 2021 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica avevano in merito espresso entrambe parere favorevole.
Il 27 e il 28 ottobre 2021, rispettivamente alla Camera e al Senato, era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 ottobre 2021, con la quale erano stati richiesti i relativi pareri[9], il cui esame era stato assegnato alle suddette Commissioni parlamentari[10].
Risultano ancora da rinnovare gli incarichi del vice presidente e dei consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS[11].
Il 5 novembre 2021, con decreto del Ministro dell'istruzione, Antonella Mastrogiovanni è stata nominata componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI[12], quale componente del consiglio designato dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita dallo statuto dell’Ente.
Si ricorda che il 6 agosto 2021 il Ministro dell’istruzione aveva nominato, con distinti decreti, Roberto Ricci presidente e Renata Maria Viganò componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto[13] [14].
Il consiglio di amministrazione dell’Ente è ora quindi completo.
Il 28 ottobre 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Stefano Laporta è stato nominato presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, per un nuovo mandato quadriennale.
L’11 novembre 2021, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono stati altresì nominati i componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Ente Cinzia Giannini, Cristina Sgubin, Federico Testa e Nicola Lugeri[15] (quest'ultimo in qualità di rappresentante dei lavoratori). Anche per i componenti del consiglio la durata del mandato è quadriennale.
Il 18 ottobre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Luca Pancalli è stato nominato presidente del Comitato Italiano paralimpico - CIP, per un nuovo mandato quadriennale[16].
Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 17 settembre 2021, annunciata il 21 settembre 2021 sia alla Camera sia al Senato, era stato richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina[17]. La proposta era stata assegnata il 21 settembre 2021 alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che aveva dato in merito parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2021.
Parimenti il 17 settembre la richiesta di parere era stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato[18], che ne aveva iniziato e concluso l’esame il 22 settembre 2021, esprimendo anch’essa parere favorevole.
Il 7 ottobre 2021, con decreto del Ministro del turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, Roberta Garibaldi è stata nominata Amministratore delegato dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT, in sostituzione di Giuseppe Albeggiani.
Il 4 febbraio 2022 scadrà invece l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente del suddetto Ente.
Il 23 settembre 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cinzia Canali, in rappresentanza del suddetto Ministero, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, e Sandra D'Agostino, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi dell'Ente[19]. Le nomine hanno durata quadriennale.
Il consiglio di amministrazione, che annovera anche il Presidente Fadda (vedasi infra nella relativa scheda), è ora quindi completo.
Il 27 luglio 2021 sia le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati[20] sia le Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica[21] hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, per un nuovo mandato quadriennale[22].
Il 20 marzo 2020 era scaduto il precedente mandato dello stesso Mesini, nominato al suddetto incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2017.
Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM[23]. Si ricorda che il successivo 16 maggio 2021 è scaduto il mandato di Gabriella Muscolo quale componente della suddetta Autorità.
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Occorre sempre nominare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, in sostituzione di Rodolfo Giampieri, il cui incarico è scaduto il 1° dicembre 2020. In pari data è stata nuovamente pubblicata nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[24] “La raccolta di manifestazione di interesse” per il rinnovo degli organi di vertice dell'Autorità[25].
Il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alberto Chiovelli è stato nominato - a seguito delle dimissioni del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Annunziata - commissario straordinario della suddetta Autorità, a decorrere dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[26]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente della citata Autorità.
Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Il 26 aprile 2021 è scaduto inoltre l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio[27].
Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Il 30 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei. Il 31 dicembre 2021 è scaduto invece l’incarico di Giovanni Di Blasio quale vice direttore generale vicario.
Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.
Occorre nominare due nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. L’articolo 17 - decies del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha incrementato, infatti, da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia[28] [29]. La disposizione è in vigore dall’8 agosto 2021.
Il 14 settembre 2021 sono scaduti gli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC, Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna[30], Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.
L’11 ottobre 2021 è scaduto l’incarico di Giuseppe Priore quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese, nonché quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati con decreto del Ministro della transizione ecologica 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 e comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo del suddetto Ente[31].
Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente del suddetto Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente. Poiché tale organo non è ancora stato insediato, si è resa necessaria la proroga del suddetto organo commissariale.
Il 20 dicembre 2021 è scaduto il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, attualmente composto da Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Pierangelo Albini, Michele Buonerba, Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro, Barbara Gatto, Fiorito Leo, Fabiola Leuzzi, Francesco Marcelli[32], Vincenzo Marotta[33], Salvatore Muscarella, Barbara Orlandi, Gaetana Pagano, Enrico Ponti[34] e Beatrice Sassi[35] [36].
Il 21 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, attualmente composto[37] da Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi[38], Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei[39], Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati[40], Claudia Trovato, Alessandro Vecchietti[41].
Il 31 dicembre 2021 è scaduto il mandato di Andrea Abodi quale presidente dell’Istituto per il credito sportivo - ICS e quello dei componenti del consiglio di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari.
Il 19 gennaio 2022 scadrà l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn”.
Il 24 gennaio 2022 scadrà il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino.
Il 2 marzo 2022 scadrà l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Si ricorda che occorre sempre nominare il presidente del suddetto Ente.
Il 6 marzo 2022 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA Marina Valensise (in qualità di consigliere delegato), Margherita Rubino, Paolo Giansiracusa e Emanuele Giliberti.
Il 27 marzo e il 22 maggio 2022 scadranno rispettivamente gli incarichi dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM Vito Fernicola e Ettore Vittone, nominati con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018, il primo su designazione dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[42] e il secondo su designazione del medesimo Ministro[43].
Il 30 aprile 2022 scadranno gli incarichi dei consiglieri di amministrazione della società Sport e salute S.p.a., Simona Cassarà e Francesco Landi, nonché quello del consigliere aggiunto Carlo Leonardo Mornati (vedasi infra nella presente scheda).
Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente della neo istituita Autorità per la laguna di Venezia.
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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”[44]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[45], entro il 31 gennaio 2021.”.
Si segnala che conseguentemente sono state effettuate talune nomine nei suddetti Enti[46].
Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate nella presente pubblicazione.
Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[47], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, “sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, “comunque”, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
Si rileva inoltre che l’articolo 64-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inserito dalla legge di conversione 9 luglio 2021, n. 108, ha previsto che, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data del 31 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, sia prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
Con riferimento al presente numero di questa pubblicazione non risultano presidenti di Enti parco la cui scadenza fosse prevista tra il 31 luglio 2021 e il 31 maggio 2022. La norma appare quindi destinata ad esplicare i suoi effetti, per ciò che riguarda i presidenti di tali enti, solo in un momento successivo alla data da ultimo ricordata.
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L’11 ottobre 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministero dell’istruzione[48] del 1° ottobre 2021, con cui sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali con cui è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE. Si ricorda infatti che il 6 settembre 2021 e il 27 luglio 2021, rispettivamente, con decreti del suddetto Ministro - su propria designazione - Luigina Mortari è stata nominata presidente, mentre Cristina Grieco è stata nominata consigliere del medesimo Istituto. Il 7 settembre 2021, con analogo decreto del medesimo Ministro, Maria Francesca Cellai è stata anch’essa nominata nel suddetto organo collegiale, per un ulteriore mandato, all’esito di una procedura elettorale indetta tra il personale dell’Ente, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dello statuto. I suddetti mandati hanno durata quadriennale[49].
Il 21 ottobre 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri[50] del 15 ottobre 2021 con cui è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la nomina di Carlo Cacciamani a direttore dell'Agenzia ItaliaMeteo[51], effettuata con decreto del Presidente della Repubblica del l7 settembre 2021, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. La suddetta comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Per completezza informativa si segnala che è in scadenza il mandato di Giuseppe Leoni quale presidente dell’Aero Club d’Italia[52]. Leoni è stato nuovamente nominato al suddetto incarico il 20 luglio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per completare il quadriennio olimpico 2017-2021. La suddetta nomina non è stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare, in linea con la prassi seguita negli scorsi anni. Si ricorda che la nomina del presidente dell’Aero Club d’Italia è preceduta dalla designazione elettiva dell’assemblea dell’Ente medesimo[53].
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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale del turismo - ENIT |
Presidente:
Giorgio Palmucci
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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4/2/2022 |
Decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo |
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Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
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Amministratore delegato:
Roberta Garibaldi |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (nomina non ancora comunicata alla Camera) |
7/10/2021 |
Decreto del Ministro del turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative |
Il 7 ottobre 2021, con decreto del Ministro del turismo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, Roberta Garibaldi è stata nominata Amministratore delegato dell’Agenzia nazionale del turismo - ENIT, in sostituzione di Giuseppe Albeggiani[54]. La nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.
Il 4 febbraio 2022 scadrà invece l’incarico di Giorgio Palmucci quale presidente del suddetto Ente.
Palmucci è stato nominato il 4 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[55].
Si segnala che le competenze ministeriali relative al suddetto Ente sono ora di spettanza del ricostituito Ministero del turismo[56].
Si ricorda che la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, e la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, nella seduta del 20 dicembre 2018, avevano espresso parere favorevole alla suddetta nomina.
La richiesta di parere era stata trasmessa ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 30 novembre 2018, annunciata il 5 dicembre 2018 sia al Senato sia alla Camera.
Il 24 luglio 2018 era scaduto il mandato della precedente presidente, Evelina Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica il 24 luglio 2015[57].
Si ricorda che, con decreto del Ministro del turismo del 17 giugno 2021, erano stati nominati, quali nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, il suddetto Albeggiani (il cui incarico come sopra evidenziato è successivamente venuto meno) e Sandro Pappalardo, per la durata di un triennio, rinnovabile per non più di una volta. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.
Albeggiani era stato nominato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e aveva assunto contestualmente l’incarico di amministratore delegato (cosi come previsto dalla normativa ora vigente. Vedasi infra nella presente scheda), mentre Pappalardo è stato nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Si ricorda che - con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 2 maggio 2019 - erano stati nominati lo stesso Pappalardo e Magda Antonioli, i cui incarichi sarebbero dovuti scadere il 2 maggio 2022. Pappalardo era stato nominato su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre Antonioli era stata designata sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il 3 luglio 2018 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti del consiglio di amministrazione, Fabio Maria Lazzerini[58] e Antonio Preiti[59], nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 luglio 2015.
Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2019[60].
Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 179, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.17, ha dettato una disciplina sostanzialmente analoga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto[61].
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da due membri nominati dal Ministro del turismo, uno - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative - con funzioni di amministratore delegato, e un altro su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La principale differenza, con quanto previsto in precedenza dallo statuto, è costituita dalla circostanza che la figura del consigliere delegato - eventualmente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti - è ora sostituita da quella del consigliere amministratore delegato, nominato dal Ministro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.
L'Agenzia nazionale del turismo - ENIT, ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo: Fabio Beltram
Maria Luisa Meneghetti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'art. 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006 |
20/7/2020 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[62], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[63].
Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[64], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[65].
Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[66] [67]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.
In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[68].
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[69] [70], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[71].
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[72].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA |
Componenti del consiglio di amministrazione:
2 componenti di nuova istituzione
|
Comunicazione ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
(La nuova disposizione che prevede l’ampiamento del consiglio di amministrazione è efficace dal 8/8/2021) |
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo) |
Occorre nominare due nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA.
L’articolo 17 - decies del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, ha incrementato, infatti, da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia[73] [74]. La disposizione è in vigore dall’8 agosto 2021.
Si ricorda che il 27 luglio 2021 con decreto del ministro della transizione ecologica, Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell’Agenzia, per la durata di un anno[75].
Il 29 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 22 giugno 2021 contenente la richiesta del parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. La lettera precisava che la nomina si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente presidente, Federico Testa, il quale aveva peraltro manifestato la disponibilità - su richiesta del suddetto Ministro - a restare in carica in attesa del perfezionamento della nomina del nuovo presidente. La X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio, turismo) si era quindi espressa favorevolmente in merito il 14 luglio 2021.
Al Senato la suddetta richiesta di parere era stata assegnata alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 30 giugno 2021, mentre l’annuncio in Assemblea era stato effettuato successivamente, il 6 luglio 2021. Nella data da ultimo indicata la summenzionata 10ª Commissione aveva espresso al riguardo parere favorevole.
Si ricorda che il 21 settembre 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa era stato nuovamente nominato quale presidente del suddetto Ente, per la durata di quattro anni. Con il medesimo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi sono stati nominati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano è stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’Ente, all’esito di una procedura elettorale svoltasi nel proprio ambito tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia.
Si ricorda che il 5 agosto 2020 la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 erano scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.
Si ricorda altresì che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, aveva nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.
Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Lanza erano stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè era stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.
Il commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[76]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[77].
Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” era stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente era formato da tre componenti, incluso il presidente, ed era nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[78].
Nelle procedure di nomina dell’Ente si sono determinate modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. In primo luogo l’articolo 2, comma 1, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”. L’articolo 2, comma 4, stabilisce invece, quanto alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente la competenza della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione ora è di spettanza del solo Ministro della transizione ecologica.
Lo statuto[79] dell’Ente[80] prevede all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.
Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”. Come sopra ricordato l’articolo 17 - decies del decreto legge n. 80 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 113 del 2021, ha incrementato a cinque il numero dei consiglieri di amministrazione.
Peraltro lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca e come successivamente previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 per la generalità degli Enti di ricerca, tra cui ENEA[81].
Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[82] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale |
Presidente:
Rodolfo Giampieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
|
1°/12/2020 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [83], d'intesa con i presidenti delle regioni interessate |
Occorre sempre nominare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, in sostituzione di Rodolfo Giampieri, il cui incarico è scaduto il 1° dicembre 2020.
Si ricorda che il 5 luglio 2021 Giovanni Pettorino è stato nominato Commissario della suddetta Autorità portuale[84] fino al ripristino degli ordinari organi di vertice dell’Ente. In pari data è stata nuovamente pubblicata[85] nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “La raccolta di manifestazione di interesse” per il rinnovo degli organi di vertice dell'Autorità[86].
Il 16 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Matteo Africano quale presidente della suddetta Autorità[87], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 maggio 2021 - audendo in pari data il candidato - e averlo proseguito nella seduta dell’8 giugno 2021.
Il 15 giugno 2021 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato aveva invece respinto la suddetta proposta di nomina, di cui aveva avviato l’esame il 18 maggio 2021. L’esame era proseguito il 26 maggio 2021[88] dopo aver informalmente audito, il 25 maggio 2021[89], il candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
Il 12 maggio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 7 maggio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. Alla lettera erano allegate l’intesa del presidente della regione Abruzzo e quella del presidente della regione Marche, cosi come previsto dalla legge.
Giampieri era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[90] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[91] [92].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale |
Presidente:
Andrea Annunziata
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
(dimissioni dal 2/2/2021) |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la regione interessata |
È attualmente vacante la carica di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale[93].
Si ricorda che il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [94] - Alberto Chiovelli è stato nominato commissario straordinario della suddetta Autorità, a decorrere dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[95].
Il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata era stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Annunziata era stato infatti nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 aprile 2017[96], per la durata di un quadriennio.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[97].
Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[98] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[99] [100].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato -AGCM |
Componente:
Gabriella Muscolo |
Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 287/1990 |
16/5/2021 |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati |
Il 16 maggio 2021 è scaduto il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. Muscolo è stata nominata con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 2 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si è insediata il 16 maggio 2014, subentrando a Piero Barucci. Si ricorda che il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a membro della suddetta autorità[101].
Si ricorda che il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, Roberto Rustichelli quale presidente dell’Autorità, ai sensi della suddetta disposizione normativa[102].
Il 1° ottobre 2018 era cessato anticipatamente l’incarico del precedente presidente, Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 18 novembre 2011.
Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avevano diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine era scaduto il 14 ottobre 2018.
L'Autorità è attualmente composta da Roberto Rustichelli e Michele Ainis, nominato con analoga determina il 3 marzo 2016 e insediatosi il successivo 8 marzo 2016, subentrando a Salvatore Rebecchini. Il mandato di Ainis scadrà l’8 marzo 2023.
Ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge n. 287 del 1990 l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale. Il presidente e i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.
La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ne ha ridotto la consistenza, dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[103] [104].
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per la laguna di Venezia |
Presidente:
Autorità in fase di costituzione |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 95 del D.L. n. 104/2020 |
Autorità in fase di costituzione |
Il presidente -scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità - è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia |
Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia.
Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce la suddetta Autorità, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[105], ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.
Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale di taluni ministeri, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Comitato italiano paralimpico - CIP
|
Presidente:
Luca Pancalli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e dell'art. 9 del D.Lgs. 43/2017 Annuncio del 21/9/2021 sia alla Camera sia al Senato Parere favorevole della 7ª Commissione del Senato il 22/9/2021 e della VII Commissione della Camera il 12/10/2021 |
18/10/2021 |
Decreto del Presidente della Repubblica, previa elezione da parte del consiglio nazionale dell’Ente |
Il 18 ottobre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Luca Pancalli è stato nominato presidente del Comitato Italiano paralimpico - CIP, per un nuovo mandato quadriennale[106].
Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 17 settembre 2021, annunciata il 21 settembre 2021 sia alla Camera sia al Senato, era stato richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina[107]. La proposta era stata assegnata il 21 settembre 2021 alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che aveva dato in merito parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2021.
Parimenti il 17 settembre la richiesta di parere era stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato[108], che ne aveva iniziato e concluso l’esame il 22 settembre 2021, esprimendo parere favorevole.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2018 Luca Pancalli era stato nominato presidente del Comitato per un periodo di quattro anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 su proposta del Ministro per lo sport.
Nella fattispecie Pancalli era stato eletto nella riunione del 24 gennaio 2018 per il quadriennio olimpico 2017-2020. La proposta di nomina di Pancalli si riferiva dunque alla prima costituzione dell’organo di vertice del Comitato nella sua nuova veste di ente pubblico.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pancalli con lettera del 22 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018. Tale proposta di nomina era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica beni culturali) del Senato, le quali tuttavia non avevano espresso alcun parere entro il termine regolamentare previsto. Si ricorda che comunque, ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l’organo di governo cui compete la nomina “può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni”.
Il Comitato italiano paralimpico è stato costituito come ente con personalità giuridica di diritto pubblico decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lett. f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono organi del CIP il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e presiede sia il consiglio nazionale sia la giunta nazionale. I mandati sono tutti quadriennali; il presidente e i componenti della giunta nazionale non possono restare in carica oltre tre mandati.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 43 del 2017 il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal suddetto decreto e dallo statuto. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 del decreto il presidente è eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto e, per effetto del successivo comma 3, è successivamente nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Il comma 4 dispone che la carica sia incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP[109]. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 2017 prevede che gli organi del CIP restino in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e)[110] non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del suddetto comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.
Il Comitato italiano paralimpico - CIP, ente pubblico a base associativa, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è la confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche da esso riconosciute. Il CIP promuove, disciplina e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare |
Presidente:
Ezio Mesini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 145/2015 Pareri favorevoli del 27/7/ 2021 sia delle Commissioni riunite VIII e X della Camera sia delle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
Il 27 luglio 2021 sia le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati[111] sia le Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica[112] hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, per un nuovo mandato quadriennale.
Il 7 luglio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, che è stata assegnata alle citate Commissioni riunite.
Il 20 marzo 2020 era scaduto il mandato dello stesso Mesini, nominato al suddetto incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.
Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare.
Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP
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Commissari componenti dell’organo di vertice:
Francesca Balzani
Mariacristina Rossi
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Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 e dell'art.1 della L. n. 14/1978 Annuncio dell’11/11/2021 alla Camera e del 16/11/2021 al Senato Pareri favorevoli su entrambe le proposte di nomina della XI Commissione della Camera dell’1°/12/2021 e della 11ª Commissione del Senato del 2/12/2021 |
27/12/2021 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Il 27 dicembre 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Francesca Balzani e Mariacristina Rossi sono state nominate componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[113], per un mandato di sette anni, non rinnovabile.
Il 1° e il 2 dicembre 2021, rispettivamente, l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica[114] avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina, che erano stati richiesti con lettera[115] del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 10 novembre 2021, annunciata alla Camera e al Senato l’11 e il 16 novembre 2021[116]. Le proposte erano stato assegnate quindi alle suddette Commissioni permanenti, che ne avevano entrambe iniziato l’esame il 23 novembre 2021[117].
Si ricorda che l’11 febbraio 2021 erano scaduti i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali commissari componenti dell’organo di vertice dell’ente, e per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente dell’Ente, Mario Padula.
Valeriani e Massicci erano stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[118] [119]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[120]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[121], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti dell’organo è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[122].
L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14” [123], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[124].
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB
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Componente della Commissione:
Carlo Comporti |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, terzo co., del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri |
Il 29 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Carlo Comporti[125] a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB in sostituzione di Carmine Di Noia[126].
Si ricorda che il 6 agosto 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Chiara Mosca è stata nominata componente della commissione, con un incarico di durata settennale.
Il 13 e 15 luglio 2021, rispettivamente, la 6ª Commissione (Finanze e tesoro)[127] del Senato della Repubblica e la VI Commissione (Finanze)[128] della Camera dei deputati avevano entrambe espresso al riguardo parere favorevole.
Si ricorda che il 29 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 giugno 2021 con la quale era stato chiesto il relativo parere parlamentare.
Al Senato la suddetta richiesta di parere parlamentare era stata assegnata il 30 giugno 2021 alla suddetta Commissione, mentre l’annuncio in Assemblea era intervenuto successivamente, il 6 luglio 2021.
La procedura di nomina era stata avviata dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2021.
Si ricorda che il 15 luglio 2021 era scaduto il mandato nel suddetto incarico di Anna Genovese, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 per la durata di sette anni.
La nomina di Genovese era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 25 giugno e del 3 luglio 2014[129]. Il parere parlamentare era stato richiesto, sempre ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014.
Il 15 dicembre 2013 era scaduto il mandato di Michele Pezzinga, nominato componente della CONSOB con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2006[130].
Si ricorda che l’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione, per la durata di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2019, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
La VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato avevano espresso al riguardo parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 7 marzo e del 26 febbraio 2019. La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina era stata trasmessa il 6 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, e annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato.
Il 13 settembre 2018 la CONSOB aveva reso noto con un comunicato che in pari data il presidente pro tempore, Mario Nava, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla Commissione, la quale, preso atto del loro carattere irrevocabile, le aveva contestualmente accettate, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che Mario Nava era stato nominato presidente della Commissione con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, per un mandato di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della scadenza del mandato di Giuseppe Vegas, intervenuta il 14 dicembre 2017.
Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 Paolo Ciocca è stato nominato componente della CONSOB per un mandato di sette anni. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri[131].
Quanto ai restanti componenti della Commissione, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016, sono stati nominati Giuseppe Maria Berruti e Di Noia (ora dimissionario)[132]. Pertanto risultano, allo stato, in carica quali componenti della CONSOB, oltre al presidente Savona, Giuseppe Maria Berruti, Paolo Ciocca, Chiara Mosca e il dimissionario Di Noia[133].
L’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, prevede che “La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.”[134]. Il richiamo all’articolo 1 e non all’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 determina che anche le nomine dei componenti diversi dal presidente siano soggette al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quanto alla durata del mandato del presidente e dei componenti, originariamente prevista - come appena ricordato - in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Istituita dal summenzionato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio del Ticino
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Presidente:
Alessandro Luigi Ubiali
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
24/01/2022 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Il 24 gennaio 2022 scadrà il mandato di Alessandro Luigi Ubiali quale presidente del Consorzio del Ticino. Ubiali è stato nominato il 24 gennaio 2018, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[135].
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 15 novembre 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta relativa alla suddetta nomina, che era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 30 novembre 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 21 novembre 2017 e dopo aver proceduto all’audizione informale di Ubiali nella seduta del 28 novembre 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2017.
In precedenza Ubiali era presidente facente funzione del Consorzio ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, in quanto componente più anziano di età del consiglio di amministrazione. Il 12 maggio 2015 era infatti scaduto il mandato del presidente uscente, Alessandro Folli, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 12 maggio 2011.
Tale ultima disposizione prevedeva d’altra parte che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, venissero approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione dei Consorzi ricostituiti[136]. Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino è stato approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 e ha previsto la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione[137].
Organi del Consorzio sono il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli utenti, l'assemblea generale del Consorzio e il collegio dei revisori dei conti. Tuttavia solo il presidente del Consorzio è organo amministrativo di nomina governativa. L’articolo 7 del vigente statuto prevede infatti che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - e che sia il capo e il rappresentante legale del consorzio. Il presidente, in forza del medesimo articolo designa il consigliere che lo sostituisce nei casi di sua assenza o di impedimento e in difetto di designazione dal consigliere di amministrazione più anziano di età. La norma specifica altresì che il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente del Consorzio, è altresì composto da quattro membri eletti dall'assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali (uno di monte e uno di valle) e due in rappresentanza degli utenti (uno per la sponda lombarda ed uno per la sponda piemontese) [138] [139].
Il Consorzio del Ticino, costituito nel 1928 come erede del Consorzio interprovinciale, dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano, ha quindi competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC |
Consiglieri di amministrazione:
Alfredo Pallone Luisa Riccardi Maria Teresa Di Matteo (Nominata il 12/2/2021, sostituendo Manlio Mele, dimessosi con decorrenza 6/5/2020) Pasquale Misciagna (Nominato il 12/2/2021, sostituendo Angela Stefania Bergantino, dimessasi con decorrenza 20/5/2020) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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14/9/2021
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D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (vedasi infra nel testo)
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Il 14 settembre 2021 sono scaduti gli incarichi dei consiglieri di amministrazione dell’Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna, Alfredo Pallone e Luisa Riccardi[140]. Il consiglio di amministrazione nel suo complesso era stato nominato, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[141] del 14 settembre 2016.
Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente e dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo altresì la possibilità che il mandato presidenziale possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo, analogamente a quanto previsto per i componenti del consiglio).
Si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021, Pierluigi Umberto Di Palma è stato nominato presidente del suddetto Ente.
Il 15 e il 16 giugno 2021, rispettivamente, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina[142].
Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 24 maggio 2021, annunciata alla Camera il 25 maggio 2021 e al Senato il 26 maggio 2021, era stato richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina, assegnata alle suddette Commissioni parlamentari, che ne avevano iniziato l’esame l’8 giugno 2021[143].
Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si era dimesso dal summenzionato incarico, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020, rendendo pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente.
Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.
Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[144] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[145].
Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 - sempre per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 - stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche in tal caso per un quinquennio. Il consiglio esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Presidente:
Tommaso Pellegrino
|
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
26/4/2021
|
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pellegrino è stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[146] - il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[147].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[148].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[149].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[150]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[151].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
nazionale del Gran Paradiso |
Presidente:
Italo Cerise |
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
12/7/2021 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Il 12 luglio 2021 è scaduto il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[152] - del 12 luglio 2016, per un mandato di cinque anni. Il suddetto Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 21 giugno 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 giugno 2016 e aver proceduto all'audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.
Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14 del 1978, di aver nominato, con proprio decreto del 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la nomina presidenziale di Cerise, tale mandato commissariale era venuto automaticamente meno.
Per Cerise si tratta del secondo mandato quale presidente del citato Ente parco, avendo già rivestito l’incarico per cinque anni, a seguito della nomina intervenuta con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto nell’incarico commissariale a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[153].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[154].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[155].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[156]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[157].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga |
Presidente:
Tommaso Navarra
|
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
9/6/2021
|
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Navarra è stato infatti nominato al suddetto incarico il 9 giugno 2016 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, - ora della transizione ecologica[158] - per la durata di un quinquennio.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Navarra, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo il consiglio direttivo dell'Ente aveva assicurato la gestione dell’Ente, dopo aver nominato al suo interno, il 18 agosto 2015, Maurizio Pelosi quale vicepresidente[159].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[160].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[161].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[162].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[163]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[164].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese |
Commissario straordinario:
Giuseppe Priore
|
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
|
11/10/2021
(Le cariche sono state prorogate il 31/3/2021 a decorrere dall’11/3/2021 e il 3/6/2021 a decorrere dall’11/6/2021) |
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Sub commissari:
Antonio Luca Conte Ennio Di Lorenzo |
L’11 ottobre 2021 è scaduto l’incarico di Giuseppe Priore quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese, nonché quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Detti incarichi erano stati ulteriormente prorogati con decreto del Ministro della transizione ecologica[165] 3 giugno 2021, per la durata di quattro mesi a decorrere dall’11 giugno 2021 e comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo del suddetto Ente[166].
Si ricorda che i suddetti organi straordinari erano stati nominati inizialmente con decorrenza 11 dicembre 2019[167], in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019[168], e successivamente sempre prorogati.
Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente del suddetto Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente. Poiché tale organo non è ancora stato insediato, si è resa necessaria la proroga del suddetto mandato commissariale[169].
Prima della nomina di Priore in qualità di commissario, era operativo il precedente organo commissariale. Il 26 febbraio 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, di Ilde Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019[170].
La scadenza dell’incarico di Ilde Gaudiello, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto ministeriale di nomina, avrebbe dovuto restare quella stabilita in origine dal decreto del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato Di Palma. Pertanto l’incarico avrebbe dovuto cessare entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove fossero stati nominati gli organi ordinari di gestione dell’Ente. L’incarico della Gaudiello, unitamente a quello dei sub commissari, era stato invece successivamente prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 maggio 2019, fino al 10 dicembre 2019[171].
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Si segnala che, successivamente alla nomina di Giuseppe Priore quale presidente dell’Ente, intervenuta come detto il 25 giugno 2020, è entrato in vigore l’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[172].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[173].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[174].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[175]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[176].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Asinara |
Presidente:
Vacante |
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)
|
21/2/2016 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
|
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
|
Commissario straordinario:
Gabriela Scanu |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
2/3/2022
|
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
Il 2 marzo 2022 scadrà l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Si ricorda che occorre sempre nominare il presidente del suddetto Ente. Il 21 febbraio 2016 è infatti scaduto il mandato presidenziale di Pasquale Lorenzo Federici.
Quanto alla gestione commissariale, si ricorda che il 31 agosto 2021 il Ministro della transizione ecologica[177], con proprio decreto, ha prorogato il relativo incarico, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2021[178]. La scadenza era in precedenza prevista per il 2 settembre 2021. Si ricorda, infatti, che il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, aveva dato comunicazione di una ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[179].
Il 28 settembre 2020 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 agosto 2020 con la quale lo stesso Ministro aveva trasmesso il proprio decreto 18 agosto 2020 con cui prorogava per sei mesi l’incarico commissariale a decorrere dal 2 settembre 2020, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.
Il 2 settembre 2020 infatti sarebbe scaduto il summenzionato incarico, inizialmente conferito con decreto del anzidetto Ministro del 26 febbraio 2020 per la durata di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2020 “e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco”[180]. Come evidenziato nel decreto di nomina da ultimo citato, il 15 gennaio 2020 era scaduto il mandato del consiglio direttivo dell’Ente.
Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 era terminato il regime di prorogatio del summenzionato organo, che negli ultimi anni aveva assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.
Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell'Ente con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[181].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[182].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[183].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[184]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[185].
Ente |
Carica da rinnovare e soggetto candidato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
|
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Luigi Spadone
(L’ente allo stato è guidato dal commissario straordinario Massimo Bocci) |
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) Annuncio del 30/11/2021 alla Camera e del 1°/12/2021 al Senato Parere contrario della 13ª Commissione del Senato del 15/12/2021 |
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
|
|
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
|
|
Commissario straordinario:
Massimo Bocci |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
21/10/2021 |
Decreto del Ministro della transizione ecologica |
|
Il 15 dicembre 2021 la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha respinto la proposta di parere favorevole sulla nuova proposta nomina di Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande[186] [187].
Il 30 novembre 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati e il 1° dicembre 2021 al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro della transizione ecologica[188] del 25 novembre 2021, con la quale era stato nuovamente richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alla sopraindicata Commissione del Senato e alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, che ne avevano iniziato l’esame rispettivamente il 14 e il 15 dicembre 2021.
Si ricorda che l’incarico del presidente Massimo Bocci era scaduto il 3 dicembre 2020 e il 21 ottobre 2021 era scaduto l’incarico dello stesso Bocci quale commissario straordinario del suddetto Ente, di durata semestrale[189] [190]. Si ricorda che il 4 giugno 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del citato Ministro del 27 maggio 2021 che aveva dato comunicazione della suddetta nomina commissariale, intervenuta il 21 aprile 2021.
Bocci era stato nominato presidente dell'Ente[191], con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[192].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[193].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[194].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[195]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[196].
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Vesuvio
|
Presidente:
Agostino Casillo
|
Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3, della L. n. 394/1991, come modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) |
26/4/2021
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Decreto del Ministro della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna |
Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio[197]. Casillo infatti è stato nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[198] - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.
Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.
Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[199], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era poi divenuto commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.
L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.
La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[200].
La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[201].
La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.
Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse soltanto in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come novellato.
Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978. Inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[202].
Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.
Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[203]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[204].
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Marina Valensise (consigliere delegato) |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998 |
6/3/2022 |
Decreto del Ministro della cultura |
su designazione dello stesso Ministro |
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Margherita Rubino
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Su designazione del Ministro dell’università e della ricerca |
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Paolo Giansiracusa |
Non previsto
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Su designazione della Conferenza unificata |
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Emanuele Giliberti |
Su designazione della regione Sicilia |
Il 6 marzo 2022 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico - INDA Marina Valensise (in qualità di consigliere delegato), Margherita Rubino, Paolo Giansiracusa e Emanuele Giliberti.
Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 7 marzo 2018, aveva nominato il consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di quattro anni, che in origine era composto da: Giancarlo Garozzo (quale sindaco pro tempore di Siracusa)[205], da Pier Francesco Pinelli, in qualità di consigliere designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato, e dai citati Rubino, consigliere designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Giliberti, consigliere designato dalla Regione Sicilia e Giansiracusa, consigliere designato dalla Conferenza unificata.
Il 19 dicembre 2019, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha nominato Marina Valensise componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente in sostituzione della scomparsa Maria Sgarlata, che a sua volta aveva frattanto sostituito Pierfrancesco Pinelli, dimissionario[206].
Si segnala che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del vigente statuto della Fondazione[207], il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora della cultura[208] [209]), ed è composto dal sindaco di Siracusa con funzioni di presidente[210], da un consigliere designato dal Ministro della cultura, con funzioni di consigliere delegato, nonché da tre consiglieri designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca (ora dell’università e della ricerca)[211], dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997, n. 281[212].
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998[213], il consigliere delegato e il consigliere designato dal Ministro dell’università e della ricerca sono nominati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva pertanto richiesto i pareri sulle proposte di nomina di Pinelli e Rubino con lettera del 23 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[214].
Per effetto della nomina del consiglio di amministrazione era terminata la gestione commissariale, alla quale la Fondazione INDA risultava precedentemente assoggettata. Commissario straordinario uscente era il già citato Pier Francesco Pinelli[215].
L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70 del 1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 20 del 1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto, atteso che la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Grande progetto Pompei
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Direttore generale di progetto:
Mauro Cipolletta |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112/2013
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30/6/2021 (L’incarico era stato rinnovato il 20/4/2021) |
D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura[216] (vedasi infra nel testo) |
Vice direttore generale vicario:
Giovanni Di Blasio |
31/12/2021 (L’incarico era stato rinnovato il 20/4/2021) |
Il 30 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei. Il 31 dicembre 2021 è scaduto invece l’incarico di Giovanni Di Blasio quale vice direttore generale vicario.
L’incarico direttoriale di Cipolletta era stato prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2021, fino al 30 giugno 2021. Con analogo decreto in pari data Di Blasio è stato invece nominato quale vice direttore generale vicario per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano dato pareri favorevoli per entrambe le proposte di nomina.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 marzo 2021[217], annunciata alla Camera dei deputati il 22 marzo 2021 e al Senato della Repubblica il 24 marzo 2021, aveva richiesto i relativi pareri parlamentari. Le sopraindicate proposte di nomina erano state quindi assegnate alle suddette Commissioni permanenti[218].
Si ricorda che il precedente incarico direttoriale di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2020, essendo stato prorogato fino a tale data il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministro della cultura.
Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.
Il precedente incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato, infatti, originariamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.
La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[219] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.
L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.
Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[220]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.
In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[221], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.
Le nomine del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del vice direttore sono previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica, e sono effettuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM |
Componenti del consiglio di amministrazione:
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo) |
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Ettore Vittone (componente di designazione governativa)
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22/5/2022 |
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Vito Fernicola (designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento) |
27/3/2022 |
Il 27 marzo e il 22 maggio 2022 scadranno rispettivamente gli incarichi dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM Vito Fernicola e Ettore Vittone, nominati con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018, il primo su designazione dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[222] e il secondo su designazione del medesimo Ministro[223].
Si ricorda che il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca[224], Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato presidente dell’Istituto per un ulteriore mandato quadriennale[225]. Il 18 maggio 2020 era scaduto il suo precedente incarico presidenziale[226]. Si ricorda che il consiglio di amministrazione dell’Ente è composto dal presidente e da due componenti.
Wiersma era stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina era stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Wiersma era subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[227] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[228]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[229] [230]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.
L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[231]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato - nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente - che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[232].
L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS |
Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza:
Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi, Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei, Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati, Claudia Trovato e Alessandro Vecchietti |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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21/12/2021
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative |
Il 21 dicembre 2021 è scaduto il mandato del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, attualmente composto da Guglielmo Loy (Presidente), Sabina Valentini (Vicepresidente), Massimo Blasi[233], Marco Valerio Broccati, Roberto Caponi, Ciro Giulio Colecchia, Giulia Dongiovanni, Giuseppe Gargiulo, Michele Gentile, Riccardo Giovani, Maria Magri, Romano Magrini, Antonio Marsilia, Elvira Massimiano, Paolo Mattei[234], Rosario Giuseppe Meli, Antonio Donato Pantaleo Pellegrino, Fabio Pontrandolfi, Francesco Rampi, Emiliano Strinati[235], Claudia Trovato, Alessandro Vecchietti[236].
Il suddetto consiglio è stato nominato, nel suo complesso, per un mandato quadriennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina[237].
Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, quale suo presidente Guglielmo Loy, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché quale vicepresidente Sabina Valentini, scelta tra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza precedente, che erano stati nominati con analogo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, metà dei membri del CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.
Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l’attuale composizione del CIV dell’INPS, pari a 22 componenti, è stata raggiunta a seguito dell’applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vicepresidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri del CIV di INPS e INAIL nonché ai consiglieri di amministrazione[238].
Quanto agli altri organi, si ricorda che il 24 febbraio 2020 Marialuisa Gnecchi è stata nominata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[239], vice presidente dell’Istituto, per un quadriennio.
Il 19 dicembre 2019 l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. La richiesta di parere era pervenuta alle Camere con lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2019 ed era stata annunciata sia alla Camera sia al Senato nelle rispettive sedute del 12 dicembre 2019.
Il 16 dicembre 2019 Rosario De Luca, Roberto Lancellotti e Patrizia Tullini sono stati nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali “condivisa dal Ministro dell’economia e delle finanze”, componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente per un quadriennio.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2019 Pasquale Tridico è stato nominato presidente dell’Ente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[240].
Le suddette nomine hanno completato il nuovo assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all’articolo 25, ha nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione[241] dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricorda che anche il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, cosi come i componenti del CIV, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994.
Il comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 a seguito della modifica dello stesso articolo 25 operata dalla legge di conversione n. 26 del 2019, prevede che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’INPS (nonché dell’INAIL) sia compreso il vice presidente, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l’esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari[242].
Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[243], ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS[244].
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP
Già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Andrea Martella (in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Giovanni Bocchieri (in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome)
Cinzia Canali (in rappresentanza del suddetto Ministero, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni)
Sandra D'Agostino (in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi dell'Ente) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 (Nomine non ancora comunicate alla Camera) |
23/9/2021 |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (vedasi infra nel testo) |
Il 23 settembre 2021, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Cinzia Canali, in rappresentanza del suddetto Ministero, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, e da Sandra D'Agostino, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi dell'Ente[245]. Le nomine, che non sono ancora state comunicate alla Camera, hanno durata quadriennale.
Il consiglio di amministrazione, che annovera anche il Presidente Fadda (vedasi infra nella presente scheda), è ora quindi completo.
Il 7 dicembre 2020 erano scaduti i mandati del consigliere Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e quello dello stesso Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[246].
Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza era fissata al 7 dicembre 2020[247].
Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[248]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[249], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal sopra illustrato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[250], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.
La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio[251].
Quanto al presidente dell’Ente, l’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede che debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.
Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.
Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.
Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.
In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[252].
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[253], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[254].
Il 20 dicembre 2021 è scaduto il mandato del il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, composto da Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Pierangelo Albini, Michele Buonerba, Gian Luigi De Gregorio, Ferdinando Di Lauro, Barbara Gatto, Fiorito Leo, Fabiola Leuzzi, Francesco Marcelli[255], Vincenzo Marotta[256], Salvatore Muscarella, Barbara Orlandi, Gaetana Pagano, Enrico Ponti[257] e Beatrice Sassi.
L’organo nel suo complesso è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017[258].
La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 20 dicembre 2021[259].
Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Giovanni Luciano quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza precedente, che erano stati nominati con analogo D.P.C.M. 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti. Si ricorda inoltre che l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Uno dei componenti di tale organo, è infatti nominato in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL, mentre i restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l’attuale composizione del CIV dell’INAIL, pari a 17 componenti, è stata raggiunta a seguito dell’applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Quanto ai restanti organi dell’Ente, si ricorda che il 17 febbraio 2020 Paolo Lazzara è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[260], vice presidente dell’Istituto, per un quadriennio.
L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e l’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, rispettivamente il 15 e il 28 gennaio 2020, avevano espresso al riguardo entrambe parere favorevole[261].
Il 16 dicembre 2019 Teresa Amato, Francesca Maione e Cesare Damiano sono stati nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali “condivisa dal Ministro dell’economia e delle finanze”, componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, sempre per un quadriennio.
È stato in tal modo completato l’assetto degli organi di vertice del suddetto Ente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Si ricorda che in precedenza è intervenuta la nomina di Franco Bettoni quale Presidente dell’Ente, disposta per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, previa deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
Si ricorda inoltre che il 6 novembre 2019 al Senato della Repubblica e l’11 novembre 2019 alla Camera dei deputati era stata annunciata la lettera del 29 ottobre 2019 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aveva comunicato che, con decreto 28 ottobre 2019 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, erano stati attribuiti, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a Franco Bettoni - già nominato presidente dell’INAIL con il già citato D.P.R. del 30 luglio 2019 - i poteri degli ordinari organi dell’Istituto in attesa del perfezionamento delle nomine del vice presidente e degli altri tre membri del consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto Paolo Lazzara veniva nominato vice di Bettoni nel summenzionato incarico temporaneo.
Al riguardo, il decreto evidenziava in premessa che la nomina di Bettoni e Lazzara, ai sensi del richiamato articolo 25, era finalizzata a consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INAIL che non avrebbe potuto essere altrimenti garantita nelle more del completamento del consiglio di amministrazione dell’Ente [262].
Al riguardo si ricorda che - nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 - era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo amministrativo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV).
Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019 è stato nuovamente modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[263]. Continua invece ad applicarsi per la nomina del presidente la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa è pertanto effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 precisa che resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Anche in tal caso trova pertanto applicazione l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978.
Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell’INAIL (così come dell’INPS), si segnala che la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell’articolo 25, in tal modo introducendo all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio sia compreso il vice presidente, nominato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Poiché tale legge, all’articolo 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’esplicito richiamo contenuto nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 alla legge n. 14 del 1978 conferma ulteriormente che il parere parlamentare è necessario anche per la nomina del vice presidente (oltre che, naturalmente, del presidente) dell’INAIL e – si ricorda – dell’INPS (v. supra).
Per inciso, poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli “altri amministratori” (diversi quindi dai presidenti e dai vice presidenti) degli istituti ed enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente per le nomine del presidente e del vice presidente del suddetto ente.
Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 78 del 2010.
L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori[264].
Ente |
Carica rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI |
Componente del consiglio di amministrazione
Antonella Mastrogiovanni |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009 |
5/11/2021
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Decreti del Ministro dell’istruzione[265] su designazione della comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo) |
Il 5 novembre 2021, con decreto del Ministro dell'istruzione, Antonella Mastrogiovanni è stata nominata componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI[266], quale componente del consiglio designato dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita dallo statuto dell’Ente.
Si ricorda che il 6 agosto 2021 il Ministro dell’istruzione aveva nominato, con distinti decreti, Roberto Ricci presidente e Renata Maria Viganò componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto[267] [268].
Il consiglio di amministrazione dell’Ente è ora quindi completo.
Si ricorda che lo stesso Ricci era stato eletto all’incarico di componente del consiglio di amministrazione dal personale dell’Ente[269], ma la procedura non è stata perfezionata, essendo frattanto intervenuta, come sopra riferito, la nomina presidenziale.
I suddetti incarichi hanno tutti durata quadriennale.
Il 1° agosto 2021 era scaduto il mandato presidenziale di Anna Maria Ajello nonché quello dei consiglieri Arduino Salatin e dello stesso Roberto Ricci, che erano stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti del 3 agosto 2017[270], per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.
A tale data scadevano i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente. Il predetto Ministro infatti, con propri decreti del 29 luglio 2013, aveva nominato Cinzia Angelini e il già citato Arduino Salatin consiglieri per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013, insieme a Paolo Sestito quale presidente dell’Istituto[271]. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Sestito a decorrere dal 4 dicembre 2013, il Ministro, con proprio decreto del 5 febbraio 2014, aveva nominato la suddetta Anna Maria Ajello nuovo presidente dell’Istituto fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.
Gli enti di ricerca originariamente vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[272] - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro competente (nel caso di specie il Ministro dell’istruzione), durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro[273] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[274].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[275]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’INVALSI, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[276] [277]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti dei suddetti enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Lo statuto dell’Ente in esame - approvato definitivamente dal consiglio di amministrazione il 29 settembre 2017- all’articolo 9, comma 1, stabilisce che sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del medesimo articolo richiama per quanto riguarda la nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione quanto previsto dal sopra illustrato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009.
Il comma 3 ribadisce che i componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca - ora da intendersi quale Ministro dell’istruzione[278] - e durano in carica quattro anni[279] [280].
L’INVALSI, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto effettua, tra l’altro, verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per il credito sportivo - ICS
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Presidente:
Andrea Abodi
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
31/12/2021 |
D.P.C.M. o decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport[281], d'intesa con il Ministro della cultura[282], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Antonella Baldino Pierfrancesco Barletta Elisa Grande Paolo Vaccari
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
D.P.C.M. o decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, d’intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (sulle designazioni vedasi infra nel testo) |
Il 31 dicembre 2021 è scaduto il mandato di Andrea Abodi quale presidente dell’Istituto per il credito sportivo - ICS. Si ricorda che il Ministro per lo sport, con proprio decreto del 16 ottobre 2017, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha nominato Abodi presidente del suddetto Istituto per un periodo di quattro esercizi. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017. Il 31 dicembre 2021 sono scaduti altresì i componenti del consiglio di amministrazione Antonella Baldino, Pierfrancesco Barletta, Elisa Grande e Paolo Vaccari [283].
Il Ministro per lo sport aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Abodi con lettera del 5 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato l’8 e il 13 giugno 2017. Al riguardo la VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6ª Commissione (Finanze) del Senato avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 giugno 2017.
L'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico nonché banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), era stato posto in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70 del predetto decreto legislativo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il Ministro aveva infatti disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell'Istituto e la Banca d'Italia, con provvedimento del 28 dicembre 2011, aveva nominato Marcello Clarich e Paolo D'Alessio commissari straordinari, sempre con effetto dal 1° gennaio 2012[284]. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Clarich a far data dal 3 settembre 2014, commissario dell'ICS era rimasto il solo D'Alessio.
Con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria il controllo sulle nomine nell'Istituto era dunque momentaneamente transitato dall'ambito parlamentare a quello della vigilanza bancaria, di competenza appunto della Banca d'Italia. In precedenza infatti le nomine degli organi di amministrazione dell'ICS erano avvenute in ottemperanza alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [285]. Successivamente la Banca d’Italia, con provvedimento del 15 aprile 2014, ha dato il nulla osta all’avvio della procedura di nomina degli organi di gestione ordinaria dell’Istituto. Dopo la nomina di Abodi a presidente dell’ICS[286] è intervenuta, come detto, quella dei restanti componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto. Nel frattempo la procedura di amministrazione straordinaria è stata reiteratamente prorogata, da ultimo con provvedimento della Banca d’Italia del 24 ottobre 2017 per la durata di due mesi a decorrere dal 1° novembre 2017.
Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207, aveva provveduto al riordino dell'Istituto a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Detto regolamento ha ridotto da nove a cinque membri (sempre compreso il presidente) la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, e aveva modificato la procedura di nomina dei componenti e del presidente. Tale disciplina è stata poi recepita nel nuovo statuto dell'ICS, approvato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 24 gennaio 2014.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato D.P.R. n. 207 del 2011[287], il presidente dell'Istituto, che ne presiede il consiglio di amministrazione, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata), d'intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione, sempre ai sensi del medesimo comma 1, un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e due designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i componenti designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell’Istituto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere comunicate alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi; i componenti possono essere confermati una sola volta.
L'Istituto per il credito sportivo ICS, istituito dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, quale Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai fini della costruzione, dell'ampliamento, dell'attrezzatura e del miglioramento degli impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree e dei relativi immobili.
Ente |
Cariche rinnovate e soggetti nominati |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
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Presidente:
Stefano Laporta
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Richiesta di parere ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 123/2010 Annuncio alla Camera del 15/7/2021 e al Senato del 20/7/2021 Pareri favorevoli del 28/7/2021 sia della 13ª Commissione del Senato sia dell’VIII Commissione della Camera |
28/10/2021 |
D.P.C.M, su proposta del Ministro della transizione ecologica[288], previo parere delle competenti Commissioni parlamentari |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Cinzia Giannini, Cristina Sgubin Federico Testa Nicola Lugeri (quest'ultimo in qualità di rappresentante dei lavoratori) |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 (Nomine non ancora comunicate alla Camera) |
11/11/2021
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Decreto del Ministro della transizione ecologica (ma vedasi infra nel testo |
Il 28 ottobre 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Stefano Laporta è stato nominato presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, per un nuovo mandato quadriennale.
Il 28 luglio 2021 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato[289] e l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera[290] avevano espresso, nelle rispettive sedute, parere favorevole in merito alla suddetta nomina.
Il 15 e il 20 luglio 2021 era stata annunciata, rispettivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica la lettera del Ministro della transizione ecologica del 14 luglio 2021, con cui era stato richiesto il relativo parere parlamentare.
L’11 novembre 2021, con decreto del Ministro per la transizione ecologica, sono stati altresì nominati i componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Ente Cinzia Giannini, Cristina Sgubin, Federico Testa e Nicola Lugeri[291] (quest'ultimo in qualità di rappresentante dei lavoratori). Anche per i componenti del consiglio la durata del mandato è quadriennale[292].
Si ricorda che il 15 luglio 2021 erano scaduti i mandati dello stesso Laporta quale presidente dell’Ente, e quello dei componenti del precedente consiglio di amministrazione Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino.
Laporta era stato nominato presidente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2017 per la durata di un quadriennio, insediandosi con decorrenza 15 luglio 2017.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010 n. 123, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Laporta con lettera del 16 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 marzo 2017. Su tale proposta di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera[Cdd1] nelle rispettive sedute del 28 marzo e del 5 aprile 2017.
Per effetto della nomina presidenziale di Laporta era venuto automaticamente meno l’incarico di commissario straordinario dell’ISPRA attribuito a Bernardo De Bernardinis con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 marzo 2017. In precedenza l’Ente era amministrato dallo stesso De Bernardinis in qualità di presidente, dapprima nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2010 e poi confermato per un ulteriore mandato triennale con analogo decreto del 16 gennaio 2014.
Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino sono stati invece nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 maggio 2017, anch’essi per un mandato quadriennale.
Il 7 settembre 2016 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, composto oltre che dagli stessi De Girolamo Vitolo e Libè, da Vittorio Amadio e Michele Fina, nominati per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 settembre 2013.
Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. L’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, prevede che il presidente sia nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2[293], del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora della transizione ecologica, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina[294].
Quanto al profilo del controllo parlamentare, la disposizione regolamentare appare sostanzialmente ripetitiva rispetto alla previsione dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che detta una identica disciplina[295] [296]. Per tale ragione e per il rango primario della disposizione da ultimo citata, dovrebbe ritenersi necessaria, per quanto riguarda le nomine dei consiglieri di amministrazione, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978[297].
Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell’Ente, l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 123 del 2010 prevedeva che esso fosse composto dal presidente e da altri sei membri scelti tra persone con competenze tecniche, scientifiche o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica. Tuttavia - poiché ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli organi di amministrazione degli enti pubblici devono essere costituiti da non più di cinque componenti - non sono mai stati nominati più di quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto oltre al presidente.
Il nuovo statuto dell’ISPRA[298] all’articolo 4, comma 1, prevede ora che “Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto oltre che dal Presidente dell'Istituto, da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: a) tre scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto; b) uno eletto tra il personale dell'Istituto inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto Enti Pubblici di Ricerca.”.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, deve essere assicurata la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca[299].
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 dello statuto prevede inoltre che “Il Presidente dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta.”. il comma 3 del medesimo articolo dispone che “Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n, 382: se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, ovvero analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”.
Si ricorda infine il disposto del tuttora vigente articolo 4, comma 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che nell’estendere da tre a quattro anni la durata dei mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA ha stabilito che essi possono essere confermati una sola volta. Lo statuto ha pertanto previsto tale limite per il presidente (articolo 3, comma 1, ultimo periodo), per i componenti del collegio dei revisori (articolo 5, comma 1, ultimo periodo) e per quelli del consiglio scientifico (articolo 6, comma 1, ultimo periodo), senza però nulla disporre in merito ai componenti del consiglio di amministrazione.
L'ISPRA è stato istituito dall’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dei soppressi Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM. Sempre per effetto della citata legge n. 132 del 2016, l’ISPRA fa parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente[300].
Sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica, l'Istituto è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.
Ente |
Cariche da rinnovare e titolari uscenti |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Sport e salute S.p.a. |
Componenti del Consiglio di amministrazione:
Simona Cassarà Francesco Landi
Carlo Leonardo Mornati (consigliere aggiunto) |
Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. 138/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 178/2002, come sostituito dall’art. 1, co. 633, lett. d), della L. n. 145/2018, |
30/4/2022 |
1 componente del consiglio è nominato dal Ministro della salute; 1 componente è nominato dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: |
Il 30 aprile 2022 scadranno gli incarichi dei consiglieri di amministrazione della società Sport e salute S.p.a., Simona Cassarà e Francesco Landi, nonché quello del consigliere aggiunto Carlo Leonardo Mornati (vedasi infra nella presente scheda).
Si ricorda inoltre che con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 2 marzo 2020, Vito Cozzoli è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato della società[301]. Il 4 e il 12 febbraio 2020, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Cozzoli quale presidente dell’Ente.
Il 30 gennaio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del 29 gennaio 2020 con la quale il Ministro per le politiche giovanili e lo sport aveva trasmesso - ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 633, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina.
La proposta di nomina faceva seguito alle dimissioni del precedente presidente della società, Rocco Sabelli.
In precedenza, come riportato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’assemblea della società Sport e Salute S.p.a. (già CONI Servizi S.p.a.), riunitasi il 9 maggio 2019, aveva nominato il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente Sabelli, poi dimessosi, con funzioni anche di amministratore delegato, da Simona Cassarà e Francesco Landi[302].
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, nelle rispettive sedute del 2 maggio 2019 e del 17 aprile 2019, avevano espresso, ciascuna con 3 separate votazioni, parere favorevole sulle suddette proposte di nomina.
La richiesta di parere relativa alla nomina di Sabelli quale presidente era stata trasmessa con lettera del 5 aprile 2019 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con distinte lettere dell’8 aprile 2019, avevano inviato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina, rispettivamente, di Francesco Landi e di Simona Vittoriana Cassarà.
Si ricorda che la nuova formulazione del citato articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 138 del 2002, dispone, in particolare, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. La norma prevede inoltre che il presidente sia nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport e i due restanti componenti del consiglio di amministrazione rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tutte e tre le nomine il comma 4 prevede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si ricorda che in precedenza gli amministratori di CONI Servizi S.p.a. (ora divenuta Sport e salute S.p.a.) erano nominati dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI).
Si ricorda inoltre che la riforma che ha mutato la denominazione della società non ha inciso sulla titolarità delle azioni, che resta attribuita al MEF, già titolare dell’intero capitale sociale di CONI Servizi S.p.a..
L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019, ha infine stabilito i requisiti soggettivi degli amministratori[303] della società, mentre l’articolo 2 ha stabilito le cause di inconferibilità dell'incarico[304].
Sport e Salute S.p.a. ha come oggetto sociale la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale in favore dello sport secondo le direttive e gli indirizzi dell’autorità di Governo competente in materia di Sport.
Ente |
Carica da rinnovare e titolare uscente |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Stazione zoologica “Anton Dohrn”
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Presidente:
Roberto Danovaro
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009 |
19/1/2022 |
Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[305] |
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Il 19 gennaio 2022 scadrà l’incarico di Roberto Danovaro quale presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn”.
Si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio.
Il 4 dicembre 2017 era scaduto, infatti, il precedente mandato dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale il 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.
Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.
on decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2020, trasmesso con lettera[306] pervenuta il 29 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, Simonetta Fraschetti è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato era scaduto il 14 ottobre 2019. L’incarico, sempre di durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2021. Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Si ricorda altresì che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[307] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata, per un quadriennio, componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.
Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[308] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[309].
Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[310]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[311] [312]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.
Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[313].
Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.
Ente |
Cariche rinnovata e soggetto nominato |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Unione Italiana tiro a segno - UITS |
Presidente:
Costantino Vespasiano
(L’ente allo stato è guidato dal commissario straordinario Igino Rugiero) |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 27/10/2021 alla Camera e del 28/10/2021 al Senato Pareri favorevoli del 23/11/2021 sia della 4ª Commissione del Senato sia della IV Commissione della Camera |
14/12/2021
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Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente |
Cariche da rinnovare e soggetti candidati |
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12 consiglieri (tra cui viene designato il vice presidente)
Engelbert Zelger Fabio Sacchetti Barbara Creatini Marco Billi Roberto Brogli Davide Brutto Luigi Giardinieri Sara Barbieri Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici) Martina Pica Tiziana Ferrando Alfredo Marconi (rappresentanti atleti)
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati. Il vicepresidente è nominato con decreto del medesimo Ministro, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi |
Con decreto del Presidente della repubblica 14 dicembre 2021 Costantino Vespasiano è stato nominato presidente dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, per la durata del quadriennio olimpico 2021-2024[314].
Il 23 novembre 2021 la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati e la 4ª Commissione (Difesa) del Senato avevano espresso in merito entrambe parere favorevole.
Il 27 e il 28 ottobre 2021, rispettivamente alla Camera e al Senato, era stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 ottobre 2021, con la quale erano stati richiesti i relativi pareri parlamentari[315], il cui esame era stato assegnato alle suddette Commissioni parlamentari[316].
Occorre rinnovare altresì le cariche del vice presidente e quelle dei consiglieri dell’ente medesimo, allo stato vacanti.
Si ricorda che il 3 luglio 2021 l’assemblea nazionale elettiva ha scelto come presidente lo stesso Vespasiano e come consiglieri Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici) e Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Le nomine dovranno essere ora perfezionate mediante le procedure previste (si veda infra nella presente scheda).
Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione[317]. La conferma opererà, per l’appunto, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione avrebbe dovuto avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 12 marzo 2021, peraltro, il commissario straordinario, ha annunciato l’intenzione di avviare[318] le procedure di indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva. Nel testo del comunicato si evidenzia che la riunione del suddetto organismo “[…] verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021.”. Con lettera di convocazione del 23 aprile 2021, pubblicata il 3 maggio 2021, Il commissario straordinario ha convocato l’assemblea nazionale elettiva per i giorni 2 e 3 luglio 2021, rispettivamente in prima e in seconda e terza convocazione[319] [320].
Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.
La nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[321].
Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.
L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[322] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il presidente nazionale è coadiuvato, ai sensi del suddetto comma, da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[323] e quindi nominati dal Ministro della difesa.
Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[324], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[325]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell’articolo 39 dello statuto, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.
Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, la nomina del presidente e del vicepresidente appare soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede in merito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione trova invece applicazione l’articolo 9 della medesima legge, che dispone che le relative nomine siano comunicate alle Camere. La medesima disciplina è applicabile alla nomina dei commissari straordinari.
L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[326] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
[1] Si anticipa che l’11 gennaio 2022 è stata annunciata la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 30 dicembre 2021 con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina.
[2] Le dimissioni di Di Noia, formalizzate il 22 dicembre 2021, saranno operative dal 7 febbraio 2022 e sono state motivate dall’interessato “alla luce della nomina a Direttore del Directorate for Financial and Enterprise Affairs dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).”.
[3] Al Senato l’assegnazione alla suddetta Commissione permanente è intervenuta il 15 novembre 2021, prima quindi dell’annuncio in Assemblea.
[4] Nella lettera si precisa che la procedura è stata avviata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 4 novembre 2021.
[5] Le audizioni di Balzani e di Rossi presso le suddette Commissioni permanenti si sono svolte il 24 novembre 2021 alla Camera e il 1° dicembre al Senato.
[6] Nella lettera si precisa che, sulla base della terna proposta, è stata espressa la formale intesa del presidente della regione Piemonte.
[7] Il nominativo di Spadone infatti era già stato proposto per il suddetto incarico. Si ricorda che il 16 luglio 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera, in pari data, del Ministro della transizione ecologica con la quale era stata ritirata la relativa proposta di nomina, in considerazione del parere contrario espresso in merito dalla 13ª Commissione permanente del Senato. La richiesta di parere parlamentare era stata formulata, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del suddetto Ministro del 23 giugno 2021, annunciata alla Camera il 29 giugno 2021. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ne aveva quindi iniziato l’esame il 6 luglio 2021, audendo in pari data il candidato. Al Senato la richiesta era stata assegnata il 30 giugno 2021 alla suddetta Commissione permanente, mentre l’annuncio in Assemblea era avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021. La 13ª Commissione aveva infine, come detto, espresso al riguardo parere contrario il 13 luglio 2021. Anche in tal caso la richiesta puntualizzava che su detta proposta era intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro, l’intesa del presidente della regione Piemonte.
[8] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[9] Nella lettera si precisa che la procedura per la nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, nella seduta del 19 ottobre 2021.
[10] La IV Commissione della Camera ha iniziato l’esame della proposta nella seduta del 9 novembre 2021, cosi come la 4ª Commissione del Senato. Quest’ultima ne ha proseguito l’esame anche nella seduta del 16 novembre 2021.
[11] Si segnala che il 3 luglio 2021 l’assemblea nazionale elettiva ha scelto come presidente Costantino Vespasiano e come consiglieri Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici), Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Le nomine del vicepresidente e dei consiglieri dovranno essere ora perfezionate mediante decreto ministeriale (si veda infra nella relativa scheda).
[12] Il 16 novembre 2021 è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione dell’11 novembre 2021, con la quale è stato trasmesso alla Camera il suddetto decreto di nomina, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[13] I decreti riferiscono che il 23 giugno 2021 sono stati pubblicati due “Avvisi di chiamata pubblica” relativi ai suddetti incarichi.
[14] L’11 ottobre 2021 è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, pervenuta alla Camera dei deputati il 1° ottobre 2021, con la quale sono stati trasmessi i decreti ministeriali di nomina di Ricci e Viganò a presidente e componente del consiglio di amministrazione dell’Ente, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[15] Le suddette nomine ministeriali non risultano ancora comunicate alla Camera.
[16] Il 15 ottobre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio dei ministri aveva deliberato la nomina presidenziale di Pancalli.
[17] Nella lettera si precisa che la procedura per la nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 settembre 2021. Il 25 maggio 2021 Pancalli era stato eletto dal consiglio nazionale per il quadriennio 2021-2024. Alla lettera è allegata la proposta di inserimento all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri avanzata alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali a cui, nell’ambito del Governo Draghi, sono state delegate le funzioni in materia di sport, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021.
[18] Quindi al Senato l’assegnazione ha preceduto l’annuncio.
[19] Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera. Si segnala peraltro che l’articolo 3 del citato decreto di nomina stabilisce che esso sia pubblicato nel sito del Ministero e che della pubblicazione si dia avviso in Gazzetta Ufficiale, senza prevederne la trasmissione alle Camere.
[20] Alla Camera dei deputati le Commissioni riunite sopra indicate hanno avviato e concluso l’esame della proposta lo stesso giorno 27 luglio 2021, audendo in pari data il candidato.
[21] Al Senato le ricordate Commissioni riunite hanno avviato l’esame della proposta il 20 luglio 2021, audendo il candidato nel medesimo giorno.
[22] Il 7 luglio 2021 era stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina.
[23] Il testo dell’avviso pubblicato nel sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la nomina di un membro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i membri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Dovendosi procedere alla nomina di un membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[24] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale originariamente rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.
[25] Il termine per la presentazione dei curricula degli interessati scadeva il 26 luglio 2021.
[26] La suddetta nomina non risulta annunciata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[27] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero della transizione ecologica è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella relativa scheda.
[28] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.
[29] Per completezza si segnala che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, aveva anch’esso incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. La legge 6 agosto 2021, n. 113 ha peraltro disposto l’abrogazione integrale di tale decreto legge, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti.
[30] Si ricorda che Di Matteo e Misciagna sono stati nominati il 12 febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sostituzione di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.
[31] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera.
[32] Francesco Marcelli è stato nominato, con D.P.C.M. 2 aprile 2020, in sostituzione del dimissionario Alberto Fortis, su designazione della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[33] Vincenzo Marotta è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Gabriele Brachetta, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL). Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[34] Enrico Ponti è stato nominato, con D.P.C.M. 25 ottobre 2018, in sostituzione della dimissionaria Silvana Roseto, su designazione della Unione Italiana del Lavoro - UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[35] L’organo nel suo complesso è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017. Allo stato, le nomine contenute nel suddetto decreto non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[36] La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 20 dicembre 2021.Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente.
[37] II suddetto consiglio è stato nominato, nel suo complesso, per un mandato quadriennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017, a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. I relativi incarichi sono scaduti pertanto il 21 dicembre 2021.Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente.
[38] Massimo Blasi è stato nominato, con D.P.C.M. 5 aprile 2019, in sostituzione del dimissionario Walter De Candiziis, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[39] Paolo Mattei è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Claudio Durigon, su designazione della Unione Generale del Lavoro - UGL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[40] Emiliano Strinati è stato nominato, con D.P.C.M. 3 dicembre 2019, in sostituzione del dimissionario Maurizio Oliviero, in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.
[41]Alessandro Vecchietti è stato nominato, con D.P.C.M. 12 marzo 2019, in sostituzione di Jole Vernola, deceduta, su designazione di Confcommercio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato.
[42] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[43] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[44] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.
[45] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.
[46] Nel mese di gennaio 2021 sono stati in specie completati i consigli di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM e della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in entrambi i casi con la nomina del componente di designazione ministeriale. Sempre nel mese di gennaio del 2021 è stato nominato il componente del consiglio di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. Nel mese di febbraio 2021 sono invece stati nominati i presidenti dell’INGV, dell’INRiM e del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. Nel mese di febbraio 2021 sono state effettuate nomine relative anche al CNR. Il 23 ottobre 2020 Piergiorgio Picozza era stato inoltre nominato, su designazione del Ministero dello sviluppo economico, componente del Consiglio direttivo dell’INFN, mediante disposizione del presidente del suddetto Ente.
[47] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.
[48] La lettera è sottoscritta dal Dirigente generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
[49] Per una disanima più esaustiva si veda la scheda relativa all’INDIRE contenuta nel precedente numero della presente pubblicazione (n. 43 - Ottobre 2021).
[50] La lettera è firmata dal Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Segretariato generale - Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo - Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze.
[51] Sulla base della prassi consolidata, le nomine oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi di tale disposizione non sono prese in considerazione dal monitoraggio sotteso alla presente pubblicazione, neppure qualora riguardino la nomina di direttori di Agenzie aventi natura di Enti pubblici.
[52] Si segnala che il 26 giugno 2021 l’85ª l’assemblea ordinaria (elettiva) dell’Aero Club d’Italia ha votato per un nuovo mandato presidenziale di Leoni.
[53] Il summenzionato decreto di nomina riferisce, in un Considerato contenuto nella sua premessa, che la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8693/2019, ha sottolineato in motivazione come alle amministrazioni governative titolari del potere di nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia non residui alcuna discrezionalità, ove il nominando sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina e il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell’Ente si sia svolto legittimamente. Si ricorda che l’articolo 5 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, stabilisce che “Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.”.
[54] Pertanto allo stato, il consiglio di amministrazione dell’Ente risulta composto dal presidente Palmucci, dall’amministratore delegato Roberta Garibaldi e da Sandro Pappalardo (vedasi infra nel testo).
[55] Ciò per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che aveva affidato al suddetto ministero le competenze in materia di turismo, prima spettanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, aveva successivamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo.
[56] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[57] La nomina della Christillin e il conseguente completamento del consiglio di amministrazione (composto - come ricordato supra nel testo - anche da Lazzerini e Preiti) avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, nel quadro della trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
[58] Lazzerini era stato designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
[59] Preiti era stato designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
[60] Il decreto è stato sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore Giorgetti.
[61] ) Il testo vigente del comma 5 è il seguente: “Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.”.
[62] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.
[63] L’8 aprile 2020 la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
[64] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
[65] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.
[66] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.
[67] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fondava, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.
[68] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevedeva che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.
[69] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[70] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[71] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
[72] Si veda supra la nota 70.
[73] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.
[74] Per completezza si segnala che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, aveva anch’esso incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ENEA. La legge 6 agosto 2021, n. 113 ha peraltro disposto l’abrogazione integrale di tale decreto legge, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti.
[75] Circa la durata dell’incarico, il decreto di nomina fa riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. La suddetta norma prevede che i suddetti rapporti siano comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Il decreto rileva in motivazione che per le cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità, non opera il vincolo temporale, sottolineando però come il vigente statuto dell’Ente, all'articolo 5, comma 3, attribuisca al presidente poteri di direzione e gestione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò determina in capo al presidente dell’Ente la compresenza sia di compiti di indirizzo e di governo, sia di compiti di direzione e di gestione. Sulla base di tali considerazioni il decreto prevede che l’incarico di Dialuce debba essere svolto solo a titolo gratuito e per un anno.
[76] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.
[77] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
[78] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.
[79] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[80] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.
[81] La modifica statutaria è intervenuta successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[82] Come già evidenziato supra nella nota n. 79 l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
[83] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[84] Tale nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[85] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale originariamente rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.
[86] Il termine per la presentazione dei curricula degli interessati scadeva il 26 luglio 2021.
[87] Il parere favorevole è l’effetto del respingimento della proposta di parere contrario formulata dal relatore.
[88] La Commissione nella suddetta seduta aveva deliberato di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l’espressione del parere, originariamente fissato al 1° giugno 2021, ai sensi dell’articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento di quel ramo del Parlamento.
[89] L’audito è intervenuto in videoconferenza.
[90] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[92] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[93] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Quindi, il 25 agosto 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha nuovamente previsto, mediante un apposito avviso, denominato “Raccolta di manifestazioni di interesse per Autorità di sistema portuale Mare di Sicilia orientale”, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 20 settembre 2021.
[94] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.
[95] Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[96] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.
[97] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Augusta era Antonio Donato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e prorogato con analogo provvedimento del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Catania era invece Nunzio Martello, nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con provvedimento del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.
[98] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[99] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
[100] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.
[101] Il testo dell’avviso pubblicato nel sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la nomina di un membro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i membri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Dovendosi procedere alla nomina di un membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.
[102] Si segnala che il Presidente Rustichelli, insediatosi il 6 maggio 2019, terminerà il mandato il 6 maggio 2026.
[103] Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.
[104] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.”.
[105] Il comma 2 specifica che: “All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-
Il comma 4 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.
[106] Il 15 ottobre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri aveva deliberato la nomina presidenziale di Pancalli.
[107] Nella lettera si precisa che la procedura per la nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 settembre 2021. Il 25 maggio 2021 Pancalli è stato eletto dal consiglio nazionale per il quadriennio 2021-2024. Alla lettera è allegata la proposta di inserimento all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri avanzata alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali a cui, nell’ambito del Governo Draghi, sono state delegate le funzioni in materia di sport, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021.
[108] Quindi al Senato l’assegnazione ha preceduto l’annuncio.
[109] Il comma 5 del medesimo articolo 9 prevede che il presidente sia eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;
b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.
Detti requisiti sono richiamati altresì dall’articolo 7, comma 2, dello statuto, riguardante la figura del presidente.
Ulteriori requisiti sono imposti dall’articolo 4, comma 4, dello statuto che recita:
“I componenti degli organi del CIP, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.”
[110] Si tratta dei dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP (lettera c), di un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica (lettera d) e dei due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP (lettera e). In pratica risultano non interessati al suddetto limite di mandato i soli membri italiani dell'IPC (lettera b). Il presidente, che fa parte dell’organo (lettera a), è comunque sottoposto al suddetto limite. La disciplina peraltro appare meno stringente di quella prevista dallo statuto dell’Ente all’articolo 4, comma 2.
[111] Alla Camera dei deputati le Commissioni riunite sopra indicate hanno avviato e concluso l’esame della proposta lo stesso giorno, 27 luglio 2021, audendo in pari data il candidato.
[112] Al Senato le ricordate Commissioni riunite hanno avviato l’esame della proposta il 20 luglio 2021, audendo il candidato nel medesimo giorno.
[113] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.
[114] Al Senato l’assegnazione alla suddetta Commissione permanente è intervenuta il 15 novembre 2021, prima quindi dell’annuncio in Assemblea.
[115] Nella lettera si precisa che la procedura è stata avviata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 4 novembre 2021.
[116] L’assegnazione al Senato è intervenuta il 15 novembre 2021, prima quindi dell’annuncio in Assemblea.
[117] Le audizioni di Balzani e di Rossi presso le suddette Commissioni permanenti si sono svolte il 24 novembre 2021 alla Camera e il 1° dicembre al Senato.
[118] Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Tarelli, Valeriani e Massicci con lettere del 17 dicembre 2013, annunciate alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 15 gennaio 2014, mentre l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo aver avviato e proseguito l'esame nelle sedute del 14, 15, 22 e 28 gennaio 2014, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 5 febbraio 2014. Tali nomine erano state definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2014.
[119] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente all’avvio della XVII Legislatura, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.
[120] In particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, aveva disposto che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica al momento della entrata in vigore del decreto medesimo continuasse ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.
[121] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016. L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[122] L’articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.
[123] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.
[124] Per mera completezza informativa si ricorda che il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istituiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP e alla COVIP, ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e a un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però cassate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del predetto decreto-legge n. 95 del 2012.
[125] Si anticipa che l’11 gennaio 2022 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 30 dicembre 2021 con la quale è stato richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina.
[126] Le dimissioni di Di Noia, formalizzate il 22 dicembre 2021, saranno operative dal 7 febbraio 2022 e sono state motivate dall’interessato “alla luce della nomina a Direttore del Directorate for Financial and Enterprise Affairs dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).”.
[127] La 6ª Commissione del Senato ha avviato e concluso la procedura il 13 luglio 2021, dopo aver audito Chiara Mosca nella medesima data.
[128] La VI Commissione della Camera ha iniziato l’esame della proposta il 13 luglio 2021, procedendo in pari data all’audizione informale della candidata.
[129] La VI Commissione della Camera aveva esaminato la proposta di nomina nelle sedute del 24 e del 25 giugno 2014, procedendo altresì all'audizione di Genovese in quella del 1° luglio 2014.
[130] La durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni, era stata portata a sette anni, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, sul quale si veda infra nella presente scheda.
[131] Al riguardo si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Nava e Ciocca con lettere del 22 dicembre 2017, annunciate alla Camera e al Senato il 9 gennaio 2018. Tali proposte erano state assegnate alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, le quali, dopo aver proceduto riunite all’audizione di Nava e Ciocca nella seduta del 17 gennaio 2018, nelle rispettive sedute in pari data avevano espresso su entrambe le proposte pareri favorevoli.
[132] Le relative proposte di nomina erano state trasmesse - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 22 dicembre 2015, annunciate alla Camera e al Senato rispettivamente l'11 e il 12 gennaio 2016. Al riguardo la VI Commissione (Finanze) della Camera, dopo averle esaminate nella seduta del 14 gennaio 2016, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016, mentre la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016. Le Commissioni congiunte, nella seduta del 19 gennaio 2016, avevano proceduto all'audizione di Berruti e Di Noia. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri è infine intervenuta il 28 gennaio 2016.
[133] Si segnala che l'articolo 22, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
[134] La consistenza numerica della CONSOB era stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva disposto la riduzione da cinque a tre componenti, sempre compreso il presidente. Successivamente tuttavia l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato il citato articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 201 del 2011, determinando il ripristino della antevigente composizione. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques il 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese. La CONSOB risultava pertanto allora composta da Giuseppe Vegas, presidente, Paolo Troiano e dalla stessa Anna Genovese.
[135] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[136] Il Consorzio de Ticino, insieme agli omologhi Consorzio dell'Adda e Consorzio dell’Oglio, era stato soppresso dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva contestualmente disposto l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad un unitario Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, vigilato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale disposizione tuttavia è stata soppressa, prima della costituzione del nuovo ente, dall'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Ai citati Consorzi sono state quindi riattribuite le funzioni esercitate in precedenza.
[137] In precedenza la più ampia composizione di tale organo comprendeva anche rappresentanti delle province interessate e dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e dell’economia e delle finanze. Sono complessivamente quattro i componenti di nomina ministeriale del consiglio di amministrazione venuti meno per effetto della ricordata modifica statutaria.
[138] L’articolo 16 dello statuto recita; “L’’Assemblea degli Utenti è composta dai rappresentanti di singoli Enti o privati consorziati, così come definiti all’articolo 2, comma1. L’Assemblea degli Utenti in base alle candidature presentate delibera, a maggioranza semplice e con voto pro capite, sulla designazione dei quattro membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori. Possono presentare le proprie candidature o essere candidati tutti i consorziati titolari di una concessione di Grande derivazione, così come individuata dalle norme vigenti. Dei quattro membri suddetti uno deve essere scelto tra i rappresentanti irrigui della sponda sinistra del Ticino, uno tra i rappresentanti irrigui della sponda destra e due tra i rappresentanti degli Utenti industriali: uno di monte e l’altro di valle.”.
[139] Gli utenti e le utenze sono individuati ai sensi dell'art. 2 dello statuto del Consorzio.
[140] Si ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, Maria Teresa Di Matteo e Pasquale Misciagna erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione rispettivamente di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.
[141] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.
[142] Il 20 maggio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina. La delibera definitiva è invece intervenuta il 30 giugno 2021.
[143] La IX Commissione della Camera aveva audito il candidato nel corso della stessa giornata, mentre l’8ª Commissione del Senato aveva svolto l’audizione il giorno successivo.
[144] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.
[145] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.
[146] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[147] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[148] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[149] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[150] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[151] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[152] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[153] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[154] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[155] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[156] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[157] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[158] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[159] Ciò ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 16 dello statuto dell’Ente Parco. Nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
[160] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[161] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[162] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[163] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[164] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[165] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[166] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera.
[167] Unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo.
[168] Il relativo decreto non risulta ancora comunicato alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[169] Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020 con cui era stato chiesto il parere sulla relativa proposta di nomina.
[170] Il 15 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina di Di Palma a commissario straordinario dell'Ente, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. La nomina era stata disposta stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata necessaria ai sensi della normativa allora vigente per il rinnovo del presidente dell’Ente parco. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione. Con lo stesso decreto si provvedeva a nominare Vincenzo Cante e Rosanna Antonella Laraia quali sub commissari. Quindi, con decreto dello stesso Ministro del 7 marzo 2019, Giuseppe Priore era stato nominato sub commissario in sostituzione di Vincenzo Cante. Successivamente, con decreto del 22 marzo 2019, Giuseppe Nucci veniva nominato sub commissario in sostituzione di Rosanna Antonella Laraia.
Si ricorda che l’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012. Dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo. Si ricorda, altresì, che la nomina presidenziale di Totaro - primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
[171] Il 4 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della suddetta proroga, valevole per un ulteriore semestre a decorrere dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico.
[172] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[173] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[174] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[175] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[176] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[177] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[178] La scadenza del suddetto incarico era in precedenza prevista per il 2 settembre 2021. Si ricorda, infatti, che il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, aveva dato comunicazione di una ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco. Si anticipa che la lettera del Ministro della transizione ecologica del 24 settembre 2021, con cui è stata data comunicazione della suddetta nomina, è stata annunciata alla Camera il 5 ottobre 2021.
[179] La comunicazione è stata annunciata alla Camera il 1° aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
[180] L’11 giugno 2020 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2020 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della suddetta nomina.
[181] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[182] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[183] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[184] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[185] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[186] Nella lettera si precisava che, sulla base della terna proposta, è stata espressa la formale intesa del presidente della regione Piemonte.
[187] Il nominativo di Spadone infatti era già stato proposto per il suddetto incarico. Si ricorda che il 16 luglio 2021 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera, in pari data, del Ministro della transizione ecologica con la quale era stata ritirata la relativa proposta di nomina, in considerazione del parere contrario espresso in merito dalla 13ª Commissione permanente del Senato. La richiesta di parere parlamentare era stata formulata, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del suddetto Ministro del 23 giugno 2021, annunciata alla Camera il 29 giugno 2021. L’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ne aveva quindi iniziato l’esame il 6 luglio 2021, audendo in pari data il candidato. Al Senato la richiesta era stata assegnata il 30 giugno 2021 alla suddetta Commissione permanente, mentre l’annuncio in Assemblea era avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021. La 13ª Commissione aveva infine, come detto, espresso al riguardo parere contrario il 13 luglio 2021. Anche in tal caso la richiesta di parere puntualizzava che su detta proposta era intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro, l’intesa del presidente della regione Piemonte.
[188] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[189] La comunicazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera.
[190] Il decreto, nel preambolo, ricorda che il consiglio direttivo del parco è scaduto il 28 dicembre 2019. Tale circostanza ha quindi reso necessaria la nomina commissariale per assicurare la necessaria continuità amministrativa. Sull’assetto degli organi dell’Ente si veda infra nella presente scheda.
[191] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.
[192] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[193] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[194] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[195] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[196] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[197] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.
[198] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[199] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.
[200] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.
[201] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.
[202] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.
[203] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.
[204] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".
[205] Attualmente presiede ratione muneris il consiglio di amministrazione il sindaco di Siracusa Francesco Italia.
[206] Si ricorda che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 dicembre 2019, sulla relativa proposta di nomina. La lettera con cui il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo aveva chiesto - ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 - il prescritto parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata annunciata alla Camera dei deputati il 25 novembre 2019 e assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), mentre al Senato della Repubblica era stata assegnata il 26 novembre 2019 alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e il relativo annuncio era avvenuto il 2 dicembre 2019. La nomina si era resa necessaria - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello statuto della Fondazione - a seguito del decesso di Maria Rita Sgarlata. Si ricorda che il decreto di nomina di Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in sostituzione del dimissionario Pier Francesco Pinelli, era stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali il 28 dicembre 2018. La nomina avrebbe dovuto operare fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione, prevista per il 6 marzo 2022 (vedasi infra nel testo).
[207] Il nuovo statuto è stato deliberato il 3 gennaio 2018 dal commissario straordinario e approvato il 1° marzo 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
[208] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[209] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[210] Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33.
[211] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[212] La lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 del vigente statuto dell’INDA prevede che il rappresentante indicato dalla Conferenza unificata sarà nominato fin quando non opereranno le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del vigente statuto per la nomina di un rappresentante dei soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori. Il combinato disposto del comma 1, lettere f) e g), e del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998 sembra invece disegnare un assetto parzialmente diverso. Dette disposizioni considerano infatti necessaria in ogni caso la presenza di un componente designato dalla Conferenza unificata. Esse invece prevedono che fino a quando non si saranno verificate le condizioni per la nomina da parte di eventuali soggetti privati di un rappresentante nel consiglio, un ulteriore componente sia designato dal Ministro per i beni e le attività culturali - ora della cultura. In realtà il consiglio ha sempre visto la partecipazione di un solo componente designato dal suddetto Ministro. L’assetto dell’organo, allo stato, sembra rispecchiare quindi la previsione statutaria.
[213] Il nuovo statuto dell’INDA, all’articolo 17, comma 1, dispone che, per quanto non espressamente previsto dallo statuto medesimo, si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione, nonché il decreto legislativo n. 20 del 1998 e le successive modificazioni e integrazioni.
[214] Al riguardo la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2018.
[215] Pinelli era stato nominato il 5 febbraio 2016 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Il mandato commissariale di Pinelli era stato poi prorogato con analoghi decreti ministeriali 2 febbraio 2017, 27 luglio 2017 e 7 febbraio 2018, fino all’approvazione del nuovo statuto della Fondazione e alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione. Tra i compiti del commissario straordinario rilevava infatti la revisione dello statuto anche con riguardo alla ridefinizione degli organi dell’Ente e delle relative competenze.
[216] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[217] Nella richiesta di parere si precisa che: “[…] con nota del 20 gennaio 2021, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro della cultura -N.d.R.] pro tempore ha espresso l'auspicio che il Generale di Divisione Mauro Cipolletta, nominato Direttore generale del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 e successivamente confermato, fino al 31 dicembre 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2020, possa continuare a svolgere tali funzioni fino al 30 giugno 2021. Il Ministro, con la medesima nota, nell'ottica di assicurare al Direttore generale di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, ha, altresì, proposto di nominare il Generale di Brigata Giovanni Di Blasio in qualità di Vice Direttore generale vicario dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.
[218] La 7ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame delle proposte il 30 marzo 2021, mentre la VII Commissione della Camera ha iniziato l’esame in pari data, concludendolo il giorno successivo.
[219] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.
[220] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.
[221] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.
[222] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.
[223] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.
[224] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[225] Allo stato la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[226] Si segnala che il 9 dicembre 2020 era stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
[227] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[228] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[229] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[230] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[231] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.
L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.Lgs. 213/2009;
b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.
c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.
[232] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.
[233] Massimo Blasi è stato nominato, con D.P.C.M. 5 aprile 2019, in sostituzione del dimissionario Walter De Candiziis, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - CISAL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[234] Paolo Mattei è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Claudio Durigon, su designazione della Unione Generale del Lavoro - UGL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
[235] Emiliano Strinati è stato nominato, con D.P.C.M. 3 dicembre 2019, in sostituzione del dimissionario Maurizio Oliviero, in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.
[236]Alessandro Vecchietti è stato nominato, con D.P.C.M. 12 marzo 2019, in sostituzione di Jole Vernola, deceduta, su designazione di Confcommercio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato.
[237] Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente. Si vedano supra nella presente scheda le note 233, 234, 235,236 e infra nel testo.
[238] Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.
[239] Il decreto è stato oggetto di pubblicazione nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 aprile 2020, successivamente alla sua registrazione da parte della Corte dei conti, perfezionatasi il 13 marzo 2020.
[240] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi, con riferimento a tale nomina, la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa è pertanto effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[242] Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.”.
[243] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e all’11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.
[244] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.
[245] Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera. Si segnala peraltro che l’articolo 3 del citato decreto di nomina prevede che esso sia pubblicato nel sito del Ministero e che della pubblicazione si dia avviso in Gazzetta Ufficiale, senza prevederne la trasmissione alle Camere.
[246] Il sito dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente dedicata al consiglio di amministrazione riportava quanto segue: “Alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2), i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca (D.Lgs n. 218/2016) scaduti sono prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza, avviato con Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”. Si ricorda al riguardo che la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo del suddetto comma 2 dell’articolo 100 del decreto n. 18 del 2020, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[246], entro il 31 gennaio 2021. Tale norma però non riguarda gli incarichi qui esaminati, scaduti il 7 dicembre 2020, e quindi in una data successiva a quella di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 125 del 2020, intervenuta tre giorni prima, il 4 dicembre 2020.
[247] I suddetti decreti di nomina non risultano comunicati alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[248] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’Ente, allora denominato ISFOL, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011, già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.
[249] Lo statuto dell’INAPP è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed è in vigore dal 2 maggio 2018.
[250] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.
[251] La durata quadriennale dell’incarico e la possibilità di un solo rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione erano già previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
[252] Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.
[253] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.
[254] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.
[255] Francesco Marcelli è stato nominato, con D.P.C.M. 2 aprile 2020, in sostituzione del dimissionario Alberto Fortis, su designazione della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[256] Vincenzo Marotta è stato nominato, con D.P.C.M. 3 luglio 2018, in sostituzione del dimissionario Gabriele Brachetta, su designazione e in rappresentanza dell’Associazione nazionale fra lavoratori Mutilati e e Invalidi del lavoro (ANMIL). Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[257] Enrico Ponti è stato nominato, con D.P.C.M. 25 ottobre 2018, in sostituzione della dimissionaria Silvana Roseto, su designazione della Unione Italiana del Lavoro - UIL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[258] Allo stato, le nomine contenute nel suddetto decreto non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[259] Tale scadenza riguarda anche i componenti subentrati successivamente. Si vedano supra nella presente scheda le note 255, 256, 257 e infra nel testo.
[260] Il decreto è stato oggetto di pubblicazione nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 aprile 2020.
[261] Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 13 novembre 2019, aveva designato Lazzara al suddetto incarico. A seguito di tale designazione, con lettera 17 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, che è stata annunciata l’8 gennaio 2020 in entrambe le Camere e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.
[262] Il decreto del 28 ottobre 2019 premetteva inoltre che il D.P.R. 30 luglio 2019, di nomina dello stesso Bettoni quale presidente dell’INAIL, non era stato oggetto di notifica agli interessati, “in quanto ancora in corso la procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto e che quindi il sig. Franco Bettoni non è ancora nell'esercizio delle funzioni di presidente”. Il decreto precisava altresì che “il citato D.P.R. 30 luglio 2019, che prevede anche la decadenza dell’attuale presidente Massimo De Felice sarà notificato agli interessati contestualmente all'adozione del presente decreto.”.
[263] Il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del ricordato intervento riformatore prevedeva al riguardo che, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del CIV dell’Ente, che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
[264] All’INAIL sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL.
[265] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[266] Il 16 novembre 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione dell’11 novembre 2021, con la quale è stato trasmesso il suddetto decreto di nomina, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[267] I decreti riferiscono che il 23 giugno 2021 sono stati pubblicati due “Avvisi di chiamata pubblica” relativi ai suddetti incarichi.
[268] L’11 ottobre 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, pervenuta alla Camera dei deputati il 1° ottobre 2021, con la quale sono stati trasmessi i decreti ministeriali di nomina di Ricci e Viganò a presidente e componente del consiglio di amministrazione dell’Invalsi ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
[269] Il presidente pro tempore dell’Ente aveva indetto le elezioni del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello statuto, per il giorno 10 giugno 2021 e il 17 giugno 2021 aveva provveduto a proclamare eletto “Roberto RICCI, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, con 70 voti.”.
[270] I suddetti decreti sono stati annunciati il 12 settembre 2017 alla Camera dei deputati e il 10 ottobre 2017 al Senato della Repubblica.
[271] Si ricorda che la nomina del consiglio di amministrazione dell'INVALSI, avvenuta con i citati decreti ministeriali del 29 luglio 2013, aveva fatto venir meno il commissariamento dell’Istituto, che era stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del presidente Piero Cipollone e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato perciò nominato commissario straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato poi prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. A seguito quindi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale era stato conferito al già ricordato Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, in seguito prorogato con analoghi provvedimenti del 3 agosto 2012 e del 27 marzo 2013. Il vigente statuto dell’Invalsi è stato adottato dal consiglio di amministrazione il 29 settembre 2017. Il precedente statuto dell’Ente era stato adottato il 25 giugno 2015.
[272] Attualmente la maggior parte dei suddetti Enti di ricerca ricade nella sfera di vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente in esame è invece tra quelli sottoposti alla vigilanza di entrambi i Ministeri, istruzione e università e ricerca. I poteri di nomina, però, per detti enti sono rimasti affidati al Ministero dell’istruzione. Si veda subito infra la nota successiva.
[273] L’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida, tra l’altro, al Ministero dell’istruzione congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione.
[274] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[275] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[276] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.
[277] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[278] Si vedano supra le note 272 e 273 della presente scheda.
[279] Lo statuto non richiama invece espressamente il limite previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 (vedasi supra nel testo della presente scheda), che consente per tutti i componenti del consiglio di amministrazione degli Enti di ricerca un solo ulteriore mandato dopo il primo. Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. Peraltro l’articolo 22, comma 3, dello statuto prevede che “per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.”.
[280] L’articolo 11, comma 1, dello statuto, confermando le disposizioni generali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che “Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell’INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.
[281] Nell’ambito del Governo Draghi le funzioni in materia di sport sono state delegate alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021.
[282] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54-bis, 54-ter e 54-quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[283] I suddetti consiglieri sono stati nominati con decreto 31 gennaio 2018 del Ministro per lo sport. Tale decreto non risulta comunicato alla Camera.
[284] La Banca d'Italia aveva altresì nominato il comitato di sorveglianza, con provvedimento comunicato per estratto nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012.
[285] In particolare Clarich e D'Alessio erano subentrati ad Andrea Cardinaletti, già nominato presidente dell'Istituto con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 maggio 2007. Cardinaletti era stato poi nominato commissario straordinario dello stesso Istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2011, incarico quest'ultimo più volte prorogato sino al 30 dicembre 2011.
[286] Prima della nomina di Abodi si ricorda che la proposta di nomina di Eugenio Giani alla presidenza dell’Istituto, annunciata alla Camera e al Senato il 4 marzo 2015, non aveva avuto alcun seguito malgrado i pareri favorevoli espressi dalla 6ª Commissione del Senato e dalla VI Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 31 marzo e del 14 aprile 2015.
[287] L’articolo 1 del suddetto regolamento, rubricato “Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo” recita: “1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.
2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.
3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.”.
[288] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.
[289] La 13ª Commissione ha iniziato l’esame il giorno precedente, audendo, in pari data. il candidato.
[290] L’VIII Commissione ha iniziato l’esame il giorno precedente, audendo informalmente in videoconferenza, in pari data. il candidato.
[291] Le suddette nomine ministeriali non risultano ancora comunicate alla Camera.
[292] L’insediamento del nuovo consiglio è avvenuto il 14 novembre 2021.
[293] Tale comma prevede che: “I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.”.
[294] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[295] L’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recita: “1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.”.
[296] Del resto il D.P.C.M di nomina di Laporta nel preambolo fa espresso riferimento alla legge n. 14 del 1978.
[297] Detta disposizione prevede infatti che “Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.”.
[298] Approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente il 27 gennaio 2020.
[299] Per ciò che attiene gli organi scientifici, l’articolo 8, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 123 del 2010 prevedeva che nel consiglio scientifico fosse presente un componente eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, mentre una analoga disposizione non era prevista per il consiglio di amministrazione, quale organo di governo.
[300] In tale contesto l’Istituto svolge tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, attività di ricerca e sperimentazione, attività conoscitiva, di controllo, di monitoraggio, di formazione e di informazione in materia ambientale.
[301] La durata dell’incarico del presidente amministratore delegato è triennale, con decorrenza dalla data di nomina, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo.
[302] Un comunicato del CONI, diffuso nella medesima data, riferisce anche della nomina - quale consigliere aggiunto - di Carlo Leonardo Mornati. Tale comunicato rende noto inoltre che l’assemblea ha anche deliberato - in seduta straordinaria - le modifiche da apportare allo statuto sociale.
[303] Tale disposizione prevede che: “1. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della società Sport e Salute Spa, ai sensi del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonché aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: (2) a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell'incarico: a) conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni; b) esperienza nell'esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo; c) esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse alloro esercizio; d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo; e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società; f) esperienza di progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale nonché esperienza di carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo; g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali; h) conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana; i) altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura. 2. Per gli altri organi delle società continuano ad applicarsi criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente.”.
[304] Tale disposizione recita: “1. Costituisce causa di inconferibilità dell'incarico: a) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti: 1) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; 4) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) l'emissione a carico del candidato di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. Costituisce altresì causa di inconferibilità dell'incarico l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla precedente lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.”.
[305] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.
[306] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’università e della ricerca.
[307] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
[308] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[309] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
[310] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
[312] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
[313] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
[314] La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, il 9 dicembre 2021.
[315] Nella lettera si precisa che la procedura per la nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, nella seduta del 19 ottobre 2021.
[316] La IV Commissione della Camera ha iniziato l’esame della proposta nella seduta del 9 novembre 2021, cosi come la 4ª Commissione del Senato. Quest’ultima ne ha proseguito l’esame anche nella seduta del 16 novembre 2021.
[317] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
[318] Il testo del comunicato è il seguente: “Gentilissimi Presidenti e Cari amici e amiche del Tiro a Segno, come promesso, Vi informo che abbiamo ricevuto il Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e finanze, concernente l’approvazione del Nuovo Statuto UITS, di cui si allega copia, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione in “sunto” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto sopra e come da norma, trascorsi 15 giorni dalla data del Decreto (8 marzo 2021), sarà mia cura dare mandato al Segretario Generale di attivare tutte le procedure (logistica, individuazione azienda per voto elettronico, procedure per servizi sanitari COVID19 e quant’altro necessario) per l’indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva, a cui farà seguito la delibera per la convocazione che, verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021. Cordialmente. Igino Rugiero”.
[319] L’ordine del giorno riportato nella suddetta lettera di convocazione prevedeVA anche la nomina del presidente onorario, previsto dall’articolo 54 del vigente statuto.
[320] Nel sito dell’Ente sono riportati gli elenchi dei candidati ammessi all’assemblea nazionale elettiva e di quelli esclusi.
[321] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.
[322] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.
[323] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
[324] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.
[325] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.
[326] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.