Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 6/XVIII novembre 2018 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 6 |
Data: | 27/11/2018 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
Note annunciate al 31 ottobre 2018 in attuazione di atti di indirizzo
Ministero dello sviluppo economico
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 ottobre 2018
Nuove relazioni previste da fonti normative
Relazioni governative………………………………………………… ………...
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio.
Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di ottobre 2018 (e nella prima parte del mese di novembre 2018), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2018 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2018, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di ottobre 2018 e l’inizio di quello di novembre 2018, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di dicembre 2018. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di ottobre 2018, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di dicembre 2018 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- La 4a Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera, nelle rispettive sedute del 7 novembre e del 14 novembre 2018, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.
- Il Ministro della difesa, con decreto in data 22 ottobre 2018, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’ente e comunque per un periodo massimo di un anno.
- La 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 ottobre 2018, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano FOM.
- La 7ª Commissione (Istruzione) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle sedute del 10 e dell’11 ottobre 2018 hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Giulio Rapetti Mogol a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE.
- Nel mese di ottobre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC, Vito Riggio. È altresì cessato anticipatamente il mandato del presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, Giovanni Pitruzzella.
- Nel mese di novembre 2018 scade il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari.
- Nel mese di dicembre 2018 scadranno infine i mandati del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, e dei consiglieri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS Alberto Corinti e Riccardo Cesari.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Cassa di previdenza delle Forze armate
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Presidente:
Agostino Biancafarina
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Pareri favorevoli espressi dalla 4a Commissione del Senato il 7/11/2018 e dalla IV Commissione della Camera il 14/11/2018 |
Procedura di nomina in corso
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 ottobre 2018 annunciata alla Camera il 31 ottobre 2018, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 7 novembre 2018 esprimendo parere favorevole, e alla IV Commissione (Difesa) della Camera, che l’ha esaminata nella seduta del 14 novembre 2018, esprimendo parimenti parere favorevole.
Presidente uscente della Cassa è Massimiliano Del Casale, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2017 fino al 9 febbraio 2020, ossia fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell’Ente. Del Casale tuttavia sarà collocato nell’ausiliaria per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 19 novembre 2018.
Per tale ragione, in vista della formulazione della proposta di nomina del nuovo presidente della Cassa, il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 2 ottobre 2018, ha anzitutto nominato il predetto Biancafarina componente effettivo del consiglio di amministrazione dell’Ente in sostituzione di Del Casale, a decorrere dal 19 novembre 2018 e fino al 9 febbraio 2020. Il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto infatti tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione, designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'art. 76, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010. Esso è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'art. 3 della L. n. 400/1988. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri. Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Unione italiana tiro a segno UITS
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Commissario straordinario:
Francesco Soro
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Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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22/10/2018 |
Decreto del Ministro della difesa |
Il Ministro della difesa, con proprio decreto in data 22 ottobre 2018 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha confermato il commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno UITS, Francesco Soro, fino alla nomina del presidente dell’ente e comunque per un periodo massimo di un anno.
Il 2 ottobre 2018 era scaduto infatti il mandato dello stesso Soro, che era stato nominato con analogo decreto del Ministro della difesa in data 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.
Il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'UITS, Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 – 2016.
Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[1], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) ed il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente pubblico a base associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Presidente:
Chiara Caucino
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Pareri favorevoli espressi dalla 1ª Commissione del Senato il 9/10/2018 e dalla VII Commissione della Camera l’11/10/2018
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 19 settembre 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 25 settembre 2018, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano FOM. Tale proposta è stata assegnata alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 9 ottobre 2018 esprimendo parere favorevole. La proposta è stata altresì assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che ne ha avviato l’esame nella seduta del 4 ottobre 2018 ed ha espresso parere favorevole l’11 ottobre 2018.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico[2], con piena autonomia statutaria e gestionale. Ai sensi dell’art. 6 sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. Ai sensi dell’art. 7 dello statuto, il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.
La proposta di nomina in esame è dunque la prima a essere presentata in seguito all’adozione del nuovo statuto della Fondazione. Commissario straordinario uscente della FOM è Giovanni Zanetti che, insieme al vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 419/1999 (ossia nelle more della revisione statutaria dell’Ente), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti in data 26 giugno 2014, 3 luglio 2015, 8 aprile 2016, 11 gennaio 2017 e 31 gennaio 2018.
In precedenza Zanetti e Maccagno erano già stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007[3]. I mandati[4] sono stati prorogati con analoghi decreti in data 9 ottobre 2009, 10 ottobre 2011 e 8 ottobre 2012 fino al provvedimento di esdebitazione e alla chiusura della procedura concorsuale.
Si ricorda che l'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato pertanto disposto dalla L. n. 1596/1962. L'art. 2 del D.L. n. 277/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 4/2005, ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione era subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'art. 1, commi 1349 e 1350, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, era stato approvato lo statuto della Fondazione. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario, ne era stato disposto, come ricordato supra, il commissariamento ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007.
Secondo l’art. 3 del nuovo statuto la FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari che nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE |
Presidente del consiglio di gestione:
Giulio Rapetti Mogol
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Pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 10/10/2018 e dalla VII Commissione della Camera l’11/10/2018
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 3 ottobre 2018 annunciata alla Camera e al Senato in pari data, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giulio Rapetti Mogol a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 10 ottobre 2018 esprimendo parere favorevole, e alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che l’ha esaminata nella seduta dell’11 ottobre 2018 esprimendo parimenti parere favorevole.
Ai sensi dell’art. 10 dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2018, sono organi della SIAE l'assemblea[5] (cui partecipano gli associati), il consiglio di sorveglianza (composto da non meno di 32 e non più di 42 membri eletti dall’assemblea), il consiglio di gestione (composto da 5 membri, compreso il presidente, eletti dal consiglio di sorveglianza) e il collegio dei revisori. Il consiglio di gestione determina l’indirizzo generale della gestione della SIAE e ad esso spetta, tra l’altro, la predisposizione dello schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo che devono essere approvati dal consiglio di sorveglianza.
Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, è designato tra i componenti di detto organo dal consiglio di sorveglianza ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze. I componenti del consiglio di gestione, ivi incluso il presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Il 26 luglio 2018 l’assemblea generale della SIAE ha eletto il nuovo consiglio di sorveglianza. Esso, nella seduta del 10 settembre 2018, ha designato quale presidente del consiglio di gestione Giulio Rapetti Mogol ed ha eletto componenti del medesimo organo Salvatore Nastasi, Roberto Maria Razzini, Claudio Buia e Federico Monti Arduini.
Presidente del consiglio di gestione uscente è Filippo Nicola Sugar, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 2015 in sostituzione di Gino Paoli, dimissionario.
Ente pubblico economico a base associativa, la SIAE svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore ai sensi della L. n. 2/2008 e del D.Lgs. n. 35/2017. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e li ripartisce tra gli aventi diritto. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC
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Presidente: Vito Riggio
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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21/10/2018 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Il 21 ottobre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013.
Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con D.P.R. del 27 settembre 2007[6] e prima ancora con D.P.R. dell'11 agosto 2003[7].
Si ricorda che l’art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, modificando la disciplina prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto incarico possa essere rinnovato per due mandati consecutivi dopo il primo (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione (costituito da quattro ulteriori componenti) ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Sonia Ferrari
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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24/11/2018
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Ente parco nazionale del Circeo |
Presidente:
Gaetano Benedetto |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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13/12/2018 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il presidente della regione interessata
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Il 24 novembre 2018 scade il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.
Il 13 dicembre 2018 scadrà il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.
Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM
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Presidente:
Giovanni Pitruzzella |
18/11/2011 |
18/11/2018
(mandato cessato anticipatamente il 1°/10/2018) |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
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Il 1° ottobre 2018 è cessato anticipatamente l’incarico di presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM di Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato presidente dell’AGCM per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 18 novembre 2011.
Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine è scaduto il 14 ottobre 2018.
La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. d) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era già allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.
L'Autorità è dunque attualmente composta da Gabriella Muscolo (subentrata il 2 aprile 2014 a Piero Barucci) e da Michele Ainis (subentrato il 3 marzo 2016 a Salvatore Rebecchini). Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età”.
I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’art. 10 della L. n. 287/1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza nel mercato. Come stabilito dalla L. n. 215/2004, l’AGCM valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano altresì all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS
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Consiglieri:
Riccardo Cesari, Alberto Corinti |
24/12/2012 |
24/12/2018 |
D.P.R. previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
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Il 24 dicembre 2018 scadranno i mandati a consiglieri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS di Riccardo Cesari e Alberto Corinti, che erano stati nominati per sei anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 2012.
L’IVASS era stato istituito dall'art. 13 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012. Ad esso sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP.
Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, nella fattispecie i predetti Cesari e Corinti, scelti - come previsto dal comma 13 del suddetto art. 13 del D.L. n. 95/2012 - tra persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri, che restano in carica per sei anni rinnovabili una sola volta, integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.
L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L'Istituto opera in base a principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2018 sono stati segnalati 48 ordini del giorno[8] dei quali:
44 riferiti alla legge n. 108 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (A.C. 1117-A).
7 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero della salute, 6 al Ministero dell'economia e delle finanze, 6 al Ministero dello sviluppo economico, 5 al Ministero dell’interno, 5 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministro per il Sud;
3 riferiti alla legge n. 117 del 2018, concernente “Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi” (A.C. 651).
2 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 1 al Ministero della salute;
1 riferito alla legge n. 111 del 2018, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018” (A.C. 851-A), inviato al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 11 mozioni[9]:
- D’UVA e MOLINARI n. 1/00044, sulla posizione da sostenere in sede europea circa l'applicazione nei confronti dell'Ungheria dell'articolo 7, paragrafo 1 del Trattato Ue, in relazione alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- D’UVA e MOLINARI n. 1/00047, concernente iniziative in relazione al prospettato riconoscimento della cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina residenti in Alto Adige, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- Francesco SILVESTRI, DE ANGELIS ed altri n. 1/00048, concernente iniziative per Roma Capitale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00033 (Testo modificato nel corso della seduta) e MOLINARI e D’UVA n. 1/00054, concernenti iniziative per la celebrazione del centesimo anniversario della vittoria della prima guerra mondiale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- CARFAGNA ed altri n. 1/00045, FIANO ed altri n. 1/00050, LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00051 (Testo modificato nel corso della seduta), CARBONARO, BELOTTI ed altri n. 1/00052 (Nuova formulazione) e FORNARO ed altri n. 1/00055, concernenti iniziative volte al contrasto dell’antisemitismo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- D’UVA e MOLINARI n. 1/00065, concernente iniziative per il rilancio del Mezzogiorno, al Ministro per il Sud.
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 7 risoluzioni:
- MOLINARI e D’UVA n. 6/00018, sulla relazione di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e D’UVA e MOLINARI n. 6/00023 (Nuova formulazione), relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, al Ministero dell’economia e delle finanze;
- MOLINARI e D’UVA n. 6/00025, sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- GALLO ed altri n. 8/00001, concernente iniziative per il superamento dell’attuale sistema di esternalizzazione dei servizi di pulizia e vigilanza nelle scuole, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- DEL MASTRO DELLE VEDOVE n. 8/00002 e Sabrina DE CARLO ed altri n. 7/00078, sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- D’ARRANDO ed altri n. 8/00003, concernente iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l’obesità, al Ministero della salute.
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. comp. |
Oggetto |
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9/1117-A/14 Ordine del giorno
|
Saltamartini |
Assemblea |
31/10/2018 |
X |
Proroga dei termini in materia di iscrizione dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) |
L’ordine del giorno Saltamartini ed altri n. 9/1117-A/14, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 14 settembre 2018, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di chiarire se la proroga dei termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, debba essere riferita alla riapertura dei soli termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011.
In merito a tale impegno il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso la seguente nota:
“Si rappresenta che la competente Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha emanato, in data 19 ottobre 2018, la seguente circolare:
CIRCOLARE n. 3709/C
OGGETTO: Legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. Decreto Mille proroghe 2018) recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative:
Si fa riferimento alla normativa in oggetto, ed in particolare alle disposizioni dettate dall’art. 1 della legge n. 108/2018 in base alle quali il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, è stato convertito in legge con le modificazioni riportate nell’allegato alla legge stessa.
In proposito si evidenzia che dette modifiche hanno portato, tra l’altro, all’inserimento, dopo l’articolo 11, del seguente art. 11-ter concernente “Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio”.
1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.
Stante ciò, si ritiene opportuno riepilogare a codeste Camere di commercio le disposizioni scaturenti dalla sopracitata normativa, al fine di uniformare le procedure da attivare per gli inadempienti e/o i ritardatari, nonché di evitare disorientamento negli utenti.
Il richiamato decreto MISE del 26 ottobre 2011 recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” prevedeva:
- al comma 1 dell’art. 10 (norme transitorie), che al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto stesso (13 maggio 2012), compilassero la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrassero per via telematica, entro un anno dalla predetta data (13 maggio 2013), all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario avevano stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;
- al successivo comma 2 del medesimo articolo 10, che le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l’attività in questione presso alcuna impresa, sempre alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilassero la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “ARC” e la inoltrassero per via telematica entro un anno dalla predetta data, pena la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Successivamente, prima della scadenza dell’anno in questione, venne emanato il decreto ministeriale del 23 aprile 2013 concernente la proroga del suddetto termine alla data definitiva ed ultima del 30 settembre 2013 (proroga che, peraltro, riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio, che le altre tre categorie di ausiliari del commercio – agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi – che erano state interessate dalla soppressione dei ruoli camerali).
Stante quanto premesso, si è rilevato che alla suddetta scadenza del 30 settembre 2013 non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Ora, con la richiamata legge 21 settembre 2018, n. 108 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91), per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204 del 1985 sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa”.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[10]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.
Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.
Nell’ambito delle relazioni annunciate nel mese di ottobre si segnalano quei documenti il cui invio costituisce il primo adempimento delle disposizioni che ne prescrivono la trasmissione alle Camere. Sotto questo profilo si evidenzia la relazione, predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e trasmessa dal Ministro della salute, sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione, riferita all'anno 2017 (Doc. CCXXXII, n. 1). Tale relazione attua quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. La disposizione richiamata stabilisce che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica[11] all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.
Il Doc. CCXXXII, n. 1 espone i risultati dell’analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini (AEFI, Adverse Events Following Immunization) utilizzati per adempiere all’obbligo vaccinale, correntemente autorizzati in Italia, raccolte attraverso la Rete nazionale di farmacovigilanza (RNF) nell’anno 2017 (farmacovigilanza passiva o vaccinovigilanza), con dati preliminari rispetto al primo semestre 2018[12]. Nell’introduzione al documento si precisa che il monitoraggio post-marketing della sicurezza dei vaccini si basa essenzialmente sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse (spontanee e non) integrate dallo scambio di informazioni con altre autorità regolatorie a livello internazionale, da studi clinici ed epidemiologici, dalla letteratura scientifica, dai piani di gestione del rischio e dai rapporti periodici di sicurezza inviai dalle industrie farmaceutiche per obbligo di legge.
La parte prima della relazione elenca vaccini e obblighi previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, e descrive la metodologia di calcolo utilizzata nell’analisi descrittiva delle segnalazioni di sospette reazioni avverse[13] e i criteri seguiti per valutare il nesso di causalità tra esposizione al vaccino e sospetta reazione avversa. Viene quindi illustrato l'andamento delle segnalazioni di sospetti AEFI ai vaccini utilizzati per adempiere agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017 e inserite nella Rete nazionale di farmacovigilanza fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, secondo la loro distribuzione per fonte (medico, farmacista, altro operatore sanitario), per gravità ed esito, così come riportati nelle schede di segnalazione. Si fornisce inoltre una valutazione preliminare dell’andamento delle segnalazioni inserite nel primo semestre dell’anno 2018, evidenziando che tali dati non sono consolidati e quindi soggetti a notevoli variazioni.
Nella seconda parte del documento sono analizzate le segnalazioni per tipologia di vaccini utilizzati per adempiere all’obbligo vaccinale, inserite nella RNF nel 2017 e insorte nel medesimo intervallo temporale e la loro distribuzione per tipo di reazione, gravità ed esito. Un paragrafo della relazione è dedicato al confronto, attraverso il database europeo di farmacovigilanza, Eudravigilance, tra l’andamento delle segnalazioni di sospetti AEFI per tipologia di vaccino ottenuti a livello nazionale con quanto osservato nei Paesi europei con popolazione o calendario vaccinale confrontabili[14].
Le conclusioni esposte nel paragrafo finale della relazione evidenziano che in assenza di un’anagrafe vaccinale nazionale, al momento, non è possibile calcolare un’incidenza effettiva delle reazioni avverse sospette e correlabili rispetto al numero di dosi realmente somministrate all’intera popolazione nazionale oggetto del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito. Tuttavia “dai risultati complessivi delle analisi condotte per tipologia di vaccino nel 2017 non è emersa al momento nessuna possibile associazione tra sospetti rischi aggiuntivi e vaccini e quindi nessuna problematica che possa destare allarme sulla sicurezza dei vaccini medesimi (…)”.
Il Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso la prima relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all’anno 2017 e al primo semestre 2018 (Doc. CCXXXIII, n. 1), in ottemperanza di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
L’articolo richiamato, che introduce misure e interventi finalizzati a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, al comma 1, ne riconosce l’importanza quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari presenti sul mercato. In questa prospettiva il comma 2 definisce, in conformità con quanto già espresso in sede internazionale dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il concetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, chiarendo che essa consiste nel processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale.
Il comma 3 dell’articolo 24-bis affida al Ministero dell’economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di adottare, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 237 (ossia entro il 22 agosto 2017), il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”, indicandone i principi ispiratori. L’attuazione della strategia è demandata al “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, da istituirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico[15].
Il comma 5 dell’articolo 24-bis dispone quindi che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della strategia, che può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma, da adottarsi con le medesime procedure previste dal comma 4 per l’approvazione dello schema del medesimo programma, ossia previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari[16].
Il Doc. CCXXXIII, n. 1 riferisce che la prima attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria - i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, 3 agosto 2017 - è stata la redazione di una traccia della strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale che ne definisse la missione, gli obiettivi da perseguire e i metodi per perseguirli. Il punto di partenza per la definizione della traccia è stata l’analisi dei dati e delle informazioni sia sul livello di conoscenze e competenze finanziarie degli italiani sia sull’offerta di educazione finanziaria disponibile in Italia. Al riguardo la relazione segnala che le ridotte conoscenze degli italiani nel campo della finanza sono testimoniate da molteplici indagini e che anche in ambito assicurativo si riscontra un ritardo nazionale rispetto ai principali paesi europei; sul piano previdenziale, inoltre, i dati confermano la prevalenza di un atteggiamento di procrastinazione nelle decisioni di pianificazione del proprio percorso previdenziale. Quanto alle iniziative esistenti in Italia, il quadro delineato da un censimento relativo al triennio 2012-2014 si presenta frammentario ed eterogeneo. Inoltre, le iniziative individuate (circa 200) risultano mediamente di ridotte dimensioni, tali da coinvolgere per i due terzi meno di mille persone.
La relazione elenca le quattro direttive principali individuate per l’attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale [17] e fa presente che la bozza della strategia medesima è stata sottoposta a consultazione pubblica dal 16 aprile al 31 maggio 2018[18].
Il documento illustra quindi il Programma nazionale attraverso il quale verrà data attuazione alla strategia nel triennio 2017-2019, adottato dal Governo dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni Finanze e Bilancio dei due rami del Parlamento[19].
In merito alle attività del 2017 e del primo semestre 2018, si riferisce sulla realizzazione del portale web “Quellocheconta”, avviata dal Comitato subito dopo la propria costituzione, volto ad offrire ai cittadini una fonte informativa indipendente sui temi dell’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa, e sui relativi contenuti. La relazione evidenzia quindi che, successivamente alla messa on line del portale, il Comitato ha lanciato un nuovo censimento dei programmi di educazione finanziaria attualmente presenti in Italia condotto, per conto del Comitato medesimo, dalla Banca d’Italia per raccogliere informazioni aggiornate sull’offerta formativa disponibile rispetto alla rilevazione concernente il triennio 2012-2014. Si segnalano inoltre le iniziative riguardanti la collaborazione con TV e giornali nazionali nonché l’avvio di una campagna di sensibilizzazione e informazione che si avvarrà di strumenti pubblicitari e di spazi sui mezzi di comunicazione di massa e sui social media. La relazione ricorda che per ottobre 2018 è stato programmato il “Mese dell’educazione finanziaria” e che per l’anno 2018 il Comitato ha deliberato l’istituzione di due borse di studio e di quattro premi destinati a tesi di laurea o di dottorato e a lavori accademici attinenti all’alfabetizzazione o allo sviluppo delle competenze in campo finanziario.
Conclusivamente, sulla base del confronto con le esperienze di analoghe istituzioni avviate in altri paesi, si individua nella presenza di una struttura permanente una delle chiavi di successo delle strategie nazionali adottate per accrescere il livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione e si suggerisce l’istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa con l’impiego di risorse attualmente disponibili presso la pubblica amministrazione e pertanto senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ancora il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso la prima relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 (Doc. XXVII, n. 2), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Tale articolo, inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90[20], prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle “azioni” come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione stabilendo, al comma 7, che la concreta attuazione di tale previsione avvenga al termine di una fase di sperimentazione iniziata con l'esercizio 2017 e che si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione.
Ai fini di tale valutazione il comma 8 dell'articolo 25-bis stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti[21], predisponga una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato (30 giugno di ogni anno), di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009.
Si segnala che l’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 25-bis è stato riformulato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116[22]. Tale periodo prevede ora che le azioni possono essere modificate, sulla base della relazione di cui al primo periodo del comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, laddove il testo previgente stabiliva che tale modifica potesse determinarsi con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata l’individuazione dell’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiranno le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.
Il decreto legislativo n. 116 del 2018, all'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 2), ha inoltre introdotto all’articolo 25-bis il comma 8-bis: il nuovo comma stabilisce che, conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, in ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.
Il Doc. XXVII, n. 2 illustra preliminarmente le finalità dell’introduzione delle azioni quali ulteriori articolazioni del bilancio dello Stato. Premesso che quest’ultimo rappresenta la principale fonte di informazione e rappresentazione delle politiche adottate e delle risorse ad esse dedicate e che quindi la leggibilità, la significatività e la qualità dei dati esposti costituiscono requisiti fondamentali del documento contabile, si osserva che le azioni, a partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, esprimendo in maniera più dettagliata le finalità perseguite attraverso i programmi, si prefiggono di migliorare la comprensione della destinazione della spesa e quindi di contribuire a operare scelte più consapevoli nell’allocazione delle risorse. In prospettiva, in fase di gestione del bilancio, le azioni, costituendo di fatto unità più aggregate rispetto ai capitoli di spesa, dovrebbero semplificare la gestione e a consentire una maggiore flessibilità sull’uso delle risorse nel corso dell’anno[23]. In merito, la relazione fornisce un approfondimento su un’analoga articolazione del bilancio in missioni, programmi e azioni adottata in Francia con la legge organica di riforma della finanza pubblica del 1° agosto 2001, la cosiddetta Loi organique aux lois de finances (LOLF).
La relazione espone quindi le risultanze dell’esperienza finora maturata in merito alla rappresentatività delle azioni di bilancio e al trattamento delle voci di spesa comuni alle amministrazioni. In particolare si illustrano i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono state individuate le azioni del bilancio dello Stato, nonché della Nota metodologica allegata alla circolare della Ragioneria generale dello Stato del 23 giugno 2016, n. 20, che ne specifica ulteriormente le indicazioni, evidenziando le modifiche che l’introduzione delle azioni ha prodotto sulla struttura del bilancio, con effetti anche sull’organizzazione in missioni e programmi e sulla concreta realizzazione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa. Nella relazione si osserva che “L’individuazione delle azioni ha infatti suggerito, in diversi casi, un ulteriore affinamento dell’elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti. Inoltre in diversi casi è stato necessario ripartire le spese originariamente contenute in un determinato capitolo tra più azioni (…)”.
Nella relazione si osserva inoltre che un riferimento fondamentale per l’individuazione delle azioni sono le autorizzazioni di spesa, come specificato dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 14 ottobre 2016. Nel documento si fa presente che “Raggruppando autorizzazioni omogenee per finalità, le azioni possono infatti meglio evidenziare la politica messa in atto con l’insieme delle risorse corrispondenti. In tal senso, l’individuazione delle azioni costituisce pertanto una rilevante occasione di semplificazione e riordino normativo, soprattutto in quelle aree in cui si è intervenuti in maniera frammentaria e ripetuta negli ultimi anni”. Si osserva altresì che “Indirettamente l’adozione delle azioni comporta anche una riflessione sulle modalità con le quali favorire una rideterminazione degli stanziamenti, superando il metodo cosiddetto della spesa storica”.
La relazione esamina quindi le azioni sotto il profilo della rappresentatività, che risente di talune difficoltà già esistenti nell’individuazione dei programmi di spesa. Un’attenzione specifica è dedicata ai programmi di spesa composti da una sola azione, laddove, di norma, dovrebbero, comprendere più di un’azione, di cui una inerente alle “Spese di personale per il programma”. Il contenuto peculiare di tale specifica azione è, a sua volta, oggetto di approfondimento, così come la struttura e il contenuto delle azioni dei programmi di spesa trasversali alle amministrazioni 032.002 “Indirizzo politico” e 032.003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”.
Un ulteriore paragrafo del documento trasmesso riguarda le modifiche alla Nota integrativa al bilancio, di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti all’introduzione delle azioni, in termini di contenuto e di modalità di rappresentazione delle informazioni. Conclusivamente la relazione affronta la tematica dell’ampliamento della flessibilità di bilancio in corso di gestione per effetto delle azioni.
Con riferimento ai nuovi obblighi di relazione alle Camere introdotti da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre, si segnala quanto previsto dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121[24], recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”. Il provvedimento introduce una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (cd. giovani adulti) al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. Il decreto mira inoltre ad adeguare il sistema vigente agli input derivanti dagli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione di svariati atti internazionali ed europei (le Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori...).
Nel merito il decreto legislativo n. 121 del 2018 si compone di 26 articoli suddivisi in 4 Capi: il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 2-8) interviene in materia di esecuzione esterna e misure penali di comunità; il Capo III (articoli 9- 13) ha ad oggetto la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità e delle misure alternative alla detenzione; il Capo IV (articoli 14-26) reca disposizioni in tema di intervento educativo e in materia di organizzazione degli istituti penali per minorenni.
L’articolo 25 prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 121 del 2018 a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Sempre con riferimento alle nuove disposizioni di legge pubblicate nel mese di ottobre che incidono sul novero degli obblighi di relazione alle Camere, si segnala che il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124[25], recante “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, all’articolo 2, comma 1, lett. a), ha sostituito l’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone in tema di lavoro penitenziario. Il nuovo testo dell’articolo 20, al comma 15, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente, così riproducendo testualmente quanto già previsto dall’ultimo comma dell’articolo 20 nel testo previgente[26].
Ancora per quanto attiene alle nuove disposizioni di legge pubblicate nel mese di ottobre, si segnalano le modifiche introdotte dall’articolo 3 e dall’articolo 8 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”[27] [28].
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 116, al comma 1, lett. a), ha sostituito il comma 3 dell’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, così attuando la revisione dell’allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza intitolato “Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali”[29], conseguentemente ridenominato “nota illustrativa”. Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 10-bis, nel testo previgente alla modifica, stabilisce che la Nota di aggiornamento al DEF sia corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare[30].
La riformulazione introdotta dal decreto legislativo n. 116 elimina la parte dell’allegato relativa al commento dei dati organizzati per missioni di spesa da acquisire da parte dei Ministeri in un’ottica, come evidenziato nella relazione del Governo illustrativa del provvedimento[31], di snellimento e di ottimizzazione, con l’intento altresì di migliorare l’iter di rilevazione dei dati. In particolare, il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 10-bis prevede ora che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata dalla “nota illustrativa” sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota deve riportare i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate e i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 34. Il testo riformulato dispone che i Ministeri competenti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa entro il 31 luglio, mentre il testo previgente prevedeva che tale comunicazione avvenisse entro il 30 giugno.
Si segnala che il decreto legislativo n. 116 del 2018, all’articolo 8, è inoltre intervenuto, sia pure indirettamente, su un ulteriore obbligo di relazione, già previsto dall’articolo 38-septies[32] della più volte citata legge n. 196 del 2009. L’articolo richiamato, al comma 1, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvii un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, “per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere”. Il comma 3-bis del medesimo articolo 38-septies dispone che sulla sperimentazione del bilancio di genere di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione[33] [34].
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2018, al comma 1, lettera a), ha riformulato il comma 1 dell'articolo 38-septies definendo diversamente la finalità della sperimentazione. Nello specifico, le parole: “per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere” sono ora sostituite dalle seguenti: “anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis”.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2018, alla lettera b), ha inoltre introdotto all’articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 il comma 1-bis. Tale comma dispone che ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione della sperimentazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca[35]..
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 76/1998, art. 8, co. 7
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Erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi al 2017 e verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti, Doc. LXIV, n. 1) |
V Bilancio |
25/10/2018 |
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 113/2016, art. 22, co. 6* |
Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13)** (Dati aggiornati a giugno 2018, Doc. CCXXXV, n. 1) |
VIII Ambiente |
26/10/2018 |
*L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1. **Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 dicembre 2016, ha conferito i poteri straordinari di Commissario governativo per la gestione e la soluzione dell’emergenza legata alla mancata regolarizzazione di numerose discariche non conformi alle regole europee tuttora presenti nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto a Donato Monaco. In sostituzione di quest’ultimo, dimessosi per motivi personali a gennaio 2017, è stato nominato Commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017 Giuseppe Vadalà. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 180/1992, art. 1, co. 3
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Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (Dati relativi al 2017, Doc. LXXXI, n. 1) |
III Affari esteri |
15/10/2018 |
L. 948/1982, art. 3, co. quarto
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Attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Dati relativi al 2017, Doc. CLXXII, n. 1) |
III Affari esteri |
15/10/2018 |
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 54, co. 1*
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Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (Dati relativi al 2017, Doc. CCXVIII, n. 1) |
V Bilancio VI Finanze XIII Agricoltura XIV Politiche dell’Unione europea |
15/10/2018 |
*L’articolo 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), al comma 1, stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e presenti annualmente una relazione al Parlamento. |
L. 234/2012, art. 14, co. 1*
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Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati riferiti al terzo trimestre 2018, Doc. LXXIII-bis n. 3) |
Tutte le Commissioni permanenti
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29/10/2018 |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 152/2006, art. 180, co. 1-bis* |
Aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (Dati aggiornati al 31 dicembre 2017, Doc. CCXXIV, n. 1) |
VIII Ambiente |
1°/10/2018 |
*Il comma 1-bis dell'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi del medesimo comma 180, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. |
Ministero per i beni e le attività culturali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 19/1998, art. 24, co. 3
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Attività svolta dalla Fondazione “La Biennale di Venezia” (Dati relativi al 2017, corredati dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno, Doc. CLXX, n. 1) |
VII Cultura |
1°/10/2018 |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 536, co. 1* |
Documento programmatico pluriennale per la Difesa (Dati relativi al triennio 2018-2020, Doc. CCXXXIV, n. 1 ) |
IV Difesa V Bilancio |
23/10/2018 |
*L'articolo 536 è stato sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 243/2012 art. 6, co. 3 e 5* |
Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all’aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo MTO) (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri quale Annesso alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII, n. 1-bis)** |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti |
5/10/2018 |
*Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b). **I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota di aggiornamento. Sulla relazione annessa alla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e sulla richiesta di autorizzazione in essa contenuta l'Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta dell’11 ottobre 2018, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Molinari e D’Uva n. 6-00018. |
L. 196/2009, art. 10-bis, co. 3, 4 e 5*
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Spese di investimento e relative leggi pluriennali (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri quale Allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII, n. 1-bis) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti |
5/10/2018 |
*Il comma 3 dell’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato sostituito dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Il comma 3, nel testo previgente alla revisione attuata dal decreto legislativo n. 116, prevedeva che la Nota di aggiornamento del DEF fosse corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 4 disponeva che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allegasse un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. Il comma 5 stabiliva che in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 fosse esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, concorrenti al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. La riformulazione attuata dal decreto legislativo n. 116 elimina la parte dell’allegato relativa al commento dei dati organizzati per missioni di spesa da acquisire da parte dei Ministeri in un’ottica, come evidenziato nella relazione del Governo illustrativa dello schema di decreto, di snellimento e di ottimizzazione, con l’intento altresì di migliorare l’iter di rilevazione dei dati. In particolare, il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 10-bis prevede ora che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da una “nota illustrativa” sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota deve riportare i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate e i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 34. Il testo riformulato dispone che i Ministeri competenti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa entro il 31 luglio, mentre il testo previgente prevedeva che tale comunicazione avvenisse entro il 30 giugno. Ai sensi di quanto disposto dalla lett. b) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2018, il comma 4 dell’articolo 10-bis è soppresso, mentre il comma 5, riformulato dalla lett. c), prevede ora che la rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisca la base informativa per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. |
L. 196/2009, art. 10-bis, co. 5-bis*
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Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri quale Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII, n. 1-bis) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti |
5/10/2018 |
*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 5-bis, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. |
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L. 196/2009, art. 10-bis.1, co. 1 e 3* |
Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva** (Trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri quali Allegati III e IV alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII, n. 1-bis) |
V Bilancio e per il parere tutte le Commissioni permanenti |
5/10/2018 |
*L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi. **Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto il Governo “si avvale della ‘Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva’, predisposta da un'apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”, in conformità del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016. |
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L. 209/2000, art. 6, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (Dati aggiornati al 30 giugno 2018, Doc. CLXXXIII, n. 1) |
III Affari esteri |
9/10/2018 |
L. 234/2012, art. 14, co. 2
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Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Trasmessa di concerto con il Ministro per gli affari europei)* (Dati riferiti al secondo semestre 2017, Doc. LXXIII, n. 1) |
Tutte le Commissioni permanenti |
18/10/2018 |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 2, dispone che la relazione sia trasmessa ogni sei mesi alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei. |
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D.L. 237/2016, art. 24-bis, co. 5* |
Stato di attuazione della “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” (Dati relativi all’anno 2017 e al primo semestre 2018 Doc. CCXXXIII, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
VI Finanze |
23/10/2018 |
*Il comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”; il comma 3 detta altresì i principi ispiratori a cui la suddetta strategia deve conformarsi. Il comma 5 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia, che può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3. Per l'attuazione della Strategia è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 3 agosto 2017, il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. |
L. 196/2009, art. 25-bis, co. 8*
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Efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato (Dati relativi all’anno 2017 Doc. XXVII, n. 2) |
V Bilancio |
23/10/2018 |
*L'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle “azioni” come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione. La concreta attuazione di tale previsione avverrà al termine di una fase di sperimentazione iniziata con l'esercizio 2017 e che si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione. Ai fini di tale valutazione, il comma 8 dell'articolo 25-bis stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato (30 giugno di ogni anno), di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009. L'ultimo periodo del comma 8, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, stabilisce che sulla base della relazione di cui al primo periodo del medesimo comma le azioni individuate ai sensi del comma 6 possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, laddove il testo previgente stabiliva che la modifica avvenisse con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata l’individuazione dell’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Il comma 8-bis dell’articolo 25-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legislativo n. 116 del 2018 dispone che, conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7. Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016. |
L. 196/2009, art. 38-septies, co. 3-bis* |
Sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere (Dati all'esercizio finanziario 2017, Doc. XXVII, n. 3) |
V Bilancio |
23/10/2018 |
*L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 1, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, prevede, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvii un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 38-septies, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, il comma 1-bis dell’articolo 38-septies, introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/2079, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione in relazione all'assenza del “progressive report” sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale previsto dalla direttiva 2010/40/UE 2018 |
IX Trasporti XIV Politiche dell’Unione europea |
23/10/2018 |
*L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) (Dati riferiti al 2016, corredati dal bilancio consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità e dal bilancio di previsione 2017) |
VII Cultura |
5/10/2018 |
*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il Centro europeo dell'educazione, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è stato trasformato con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59. L'INVALSI è stato da ultimo riordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2016. |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 376/2000, art. 8, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 376 del 2000 recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive* (Dati relativi al 2017, Doc. CXXXV, n. 1) |
XII Affari sociali |
10/10/2018 |
*L'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha previsto che le funzioni già esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive fossero trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2, ed articolato in tredici sezioni, tra le quali la sezione h), denominata Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. La Commissione ha continuato a operare fino a maggio 2015. I componenti il Comitato tecnico sanitari sono stati nominati con decreto ministeriale 20 maggio 2015, parzialmente modificato dal decreto 4 giugno 2015. Nel corso del 2017, come già nel 2016, la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive non è stata al completo per la mancata designazione di alcuni componenti e del vicepresidente. |
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D.L. 73/2017, art. 1, co. 3-bis*
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Risultati del sistema di farmacovigilanza e dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione (Predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco AIFA) (Dati relativi all'anno 2017, Doc. CCXXXII, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
XII Affari sociali |
16/10/2018 |
*Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la predetta relazione alle Camere. |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 165/2001, art. 46, co. 3 |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) |
Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti (Dati aggiornati al 31 dicembre 2017) |
V Bilancio XI Lavoro |
2/10/2018 |
L. 157/1992, art. 19-bis, co. 6 |
Regione Lombardia |
Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE (Dati riferiti all’anno 2017) |
XIII Agricoltura |
2/10/2018 |
L. 196/2009, art. 17, co. 9* |
Corte dei Conti |
Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre considerato (Dati relativi al quadrimestre maggio-agosto 2018, Doc. XLVIII, n. 3 |
V Bilancio |
23/10/2018 |
*Il comma 9 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), dispone che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmetta alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.Lgs. 121/2018, art. 25, co. 1 |
Ministro della giustizia |
Stato di attuazione del decreto legislativo n. 121 del 2018, recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni |
*Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2018, n. 250, S.O. Il comma 1 dell’articolo 25 prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 121 a valere sulle risorse stanziate da tale decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
[1] Ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato”.
[2] Al riguardo vedasi anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 7 ottobre 2015.
[3] Si precisa che mentre con il D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 Zanetti e Maccagno erano stati rispettivamente nominati “commissario” e “vice-commissario” proprio in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007, invece con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 citato supra nel testo Zanetti e Maccagno erano nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 419/1999.
[4] Più precisamente con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 erano stati nominato, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza. Con nota del 18 febbraio 2011 Braja ha poi rinunciato all'incarico di vice-commissario.
[5] Ai sensi dell’art. 12, comma 9, dello statuto, l’assemblea generale degli associati può, in determinate fattispecie, delegare talune funzioni ad una assemblea dei delegati appositamente nominata.
[6] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.
[7] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2003.
[8] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[9] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
[10] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.
[11] L’articolo 19 del Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, emanato a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che nell’ambito dell'Agenzia operano, anche a supporto dell'attività del Consiglio di amministrazione e comunque in raccordo tra loro, la “Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci” e il “Comitato prezzi e rimborso”. Entrambi gli organismi sono nominati con decreto del Ministro della salute e sono composti ciascuno da dieci membri di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti di diritto il direttore generale dell'Agenzia e il presidente dell'Istituto superiore di sanità. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica sono scelti tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di diritto del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.
La Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA e il Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA (CPR) sono stati ricostituiti con decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018.
[12] Nell’introduzione alla relazione si ricorda che le attività svolte sono di competenza specifica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in adempimento alla normativa europea in materia di farmacovigilanza e alla relativa legislazione nazionale di recepimento. In qualità di autorità competente nazionale, AIFA si coordina con le altre agenzie regolatorie europee e con l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) nel monitoraggio dell’uso sicuro dei prodotti medicinali autorizzati sul territorio europeo, compresi i vaccini. Allo scopo di ottimizzare questo insieme complesso di attività, l'AIFA ha istituito nel 2014 un Gruppo di lavoro per la vaccinovigilanza che prevede la collaborazione di rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dei Centri regionali di farmacovigilanza e di Centri regionali di prevenzione, nonché la partecipazione ad hoc di esperti nazionali.
[13] Si precisa che nell’analisi descrittiva delle segnalazioni di sospetto AEFI per tipologia di vaccino sono stati utilizzati due diversi tassi di segnalazione: il tasso di segnalazione per dosi vendute è stato calcolato per confrontare i dati del 2017 con gli anni precedenti ed è stato ottenuto rapportando il totale delle segnalazioni inserite nella Rete nazionale e insorte nel 2017 al totale delle dosi vendute nell’anno; il tasso di segnalazione per dosi somministrate è stato ottenuto rapportando le segnalazioni riferite ad eventi avversi gravi e correlabili che si sono verificate nel 2017 ai dati resi disponibili dalle anagrafi vaccinali regionali, come richiesto dal decreto-legge n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017.
[14] Le nazioni europee confrontabili con l’Italia in base alla popolazione sono la Francia e il Regno Unito; in base al calendario vaccinale /prevalenza d’uso dei vaccini Germania e Olanda.
[15] Ai sensi del comma 8 dell’articolo 24-bis, il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.
[16] Il comma 4 dell’articolo 24-bis prevede che lo schema del programma di cui al comma 3 sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.
[17] Le direttive per la strategia segnalate nella relazione sono le seguenti: iniziative su vasta scala e per tutti, con l’impiego di mezzi di comunicazione di massa e gli strumenti tipici della pubblicità; un sistema di incentivi, per promuovere iniziative presso gruppi sociali specifici in collaborazione con terzi; l’eccellenza perché soltanto iniziative di elevata qualità possono produrre l’impatto atteso; lavorare insieme, ovvero l’enfasi sul coordinamento delle iniziative.
[18] Per la consultazione è stata utilizzata la piattaforma delle consultazioni pubbliche della Presidenza del Consiglio dei ministri. I contributi ricevuti sono visualizzabili su Italia OPEN GOV all’indirizzo http://open.gov.it/itaedufin/. Nella relazione pervenuta si fa presente che le osservazioni e le proposte indicate dai partecipanti sono ora al vaglio del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che renderà pubblico l’esito della consultazione attraverso un rapporto di sintesi.
[19] Sullo schema di programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" (Atto del Governo n. 497) le Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, nelle sedute del 17 gennaio e del 7 febbraio 2018; la 5a Commissione (Bilancio) del Senato ha formulato parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2018.
[20] Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, reca “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
[21] Sulla prima relazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in merito all’efficacia dell’introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017, la Corte dei conti si è espressa, in sede consultiva a sezioni riunite, con propria relazione, nell’adunanza del 25 giugno 2018.
[22] Il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2018, n. 235.
[23] Cfr. il Doc. XXVII, n. 2, pag. 2.
[24] Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2018, n. 250, S.O.
[25] Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2018, n. 250, S.O.
[26] L’ultimo comma dell’articolo 20 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, recita: “Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente”. L’ultima relazione in attuazione di tale previsione, con dati riferiti al 2017 (Doc. CXVIII, n. 1), è stata trasmessa nel mese di maggio 2018.
[27] Il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2018, n. 235.
[28] In merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, all’articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), si è già riferito nelle pagine precedenti.
[29] Le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, predisposte in conformità dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 nel testo previgente alla riformulazione attuata dall’articolo 3 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, sono state trasmesse dal Presidente Consiglio dei ministri quale Allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII, n. 1-bis, annunciato nella seduta dell’Assemblea del 5 ottobre 2018.
[30] Il comma 4 dell’articolo 10-bis, sempre nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2018, dispone che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze alleghi un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. Il comma 5 prevede che, in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 sia esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al medesimo comma 5. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
Ai sensi di quanto disposto dalla lett. b) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2018, il comma 4 dell’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 è abrogato, mentre il comma 5, riformulato dalla lett. c), dispone ora che la rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
[31] Sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto del Governo n. 32), le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno espresso entrambe parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 7 agosto 2018.
[32] Si ricorda che l’articolo 38-septies è stato introdotto nella legge n. 196 del 2009 dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.
[33] La sperimentazione è stata avviata con la redazione di un bilancio di genere riferito al conto del bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, sulla base della metodologia generale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017 e della circolare n. 25 del 2017, in cui la Ragioneria generale dello Stato ha dettato alle amministrazioni le istruzioni di dettaglio con gli adempimenti da porre in essere.
Per l’esercizio 2016 è disponibile la relazione presentata alle Camere (Doc. XXVII, n. 31), comprensiva di un allegato contenente le risposte delle amministrazioni ai questionari relativi alle politiche del personale e a quelle settoriali in una chiave di genere.
[34] Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato la relazione sulla sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, riferita all’esercizio finanziario 2017 (Doc. XXVII, n. 3) il 12 ottobre 2018.
[35] Il comma 1-bis prevede altresì che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
[36] Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.