Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 37- XVIII Settembre 2021 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 37 |
Data: | 28/09/2021 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE |
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RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE ATTI DI INDIRIZZO |
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n. 37 – Settembre 2021 |
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A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE
Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento
In evidenza a luglio-agosto 2021
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2021
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero dello sviluppo economico
Commissari straordinari di ILVA S.p.a.
Ministero dell’università e della ricerca
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
Garante per la protezione dei dati personali
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
Nuove relazioni previste da fonti normative.
Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo
Note annunciate al 31 agosto 2021 in attuazione di atti di indirizzo
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
Nella Sezione I si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo modificate).
Nella Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, gli elementi informativi atti a renderne più agevole la fruizione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si segnalano inoltre le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi di relazione.
In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che riguardano gli obblighi di relazione al Parlamento, si segnalano, in primo luogo, le previsioni introdotte dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”[2].
Tale provvedimento, all’articolo 1, comma 1, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui sono destinate e il relativo profilo finanziario annuale.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 1 dispone che, a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sia presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.
Quest’ultima disposizione prevede che, ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (8 maggio 2021) del decreto-legge n. 59 del 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Il comma 7 specifica che le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza si dispone l’utilizzo del sistema informatico previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU.
Il comma 7-quinquies stabilisce che la relazione dallo stesso introdotta sia presentata unitamente alla relazione già prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” (sostituito dall'articolo 1, comma 310, lett. e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Il citato articolo 7-bis, al comma 1, dispone che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale curi l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il Ministro presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 7-bis, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
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Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”[3], all’articolo 62-bis, comma 1, al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, istituisce la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, “nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un’infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale”.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 62-bis, sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
Il comma 3 dell’articolo 62-bis demanda a un comitato di coordinamento, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (ossia entro il 23 settembre 2021), la predisposizione dello schema di statuto della fondazione, che disciplini, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione medesima da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 62-bis, la fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine, il medesimo comma prevede che la fondazione presenti una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
Si ricorda che il comma 7 individua le attività che la fondazione è tenuta a svolgere, tra le quali: l’individuazione di programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione; la promozione del costante confronto con il sistema di ricerca nazionale; la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione; la previsione di modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
Il comma 7 stabilisce inoltre che le modalità di attuazione delle attività della fondazione siano definite con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione stessa, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto.
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Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”[4], definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (PNIEC).
L’articolo 2 del predetto decreto-legge, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il medesimo comma elenca, alle lettere da a) a l) le attività che la Cabina di regia, tra l’altro, è chiamata a svolgere: nello specifico, la lettera e) dispone che trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La lettera g) del comma 2 stabilisce che la medesima relazione sia trasmessa, rispettivamente, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, istituito dall'articolo 3 sempre del decreto-legge n. 77 del 2021, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative.
Si ricorda che il citato comma 1045 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei ministri approvi e trasmetta alle Camere una relazione (predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, indicante le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
Il decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito, ha introdotto due ulteriori obblighi di relazione.
L’articolo 7 del provvedimento di cui trattasi definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR. Il comma 7 di tale articolo riguarda la Corte dei conti, a cui si attribuisce il compito di esercitare il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede altresì che la Corte dei conti riferisca, “almeno semestralmente”, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 20 del 1994.
Si rammenta che l'articolo 3 (rubricato “Norme in materia di controllo della Corte dei conti”) della legge n. 20 del 1994, al comma 4, prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, anche in base all'esito di altri controlli, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Il comma 6 del medesimo articolo 3 stabilisce che la Corte dei conti riferisca “almeno annualmente” al Parlamento ed ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito.
L’articolo 36-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 reca misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. Tale articolo, al comma 1, conferisce ai commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo - disciplinati da varie norme richiamate dal medesimo comma 1 - la denominazione unica di “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” e stabilisce che i medesimi commissari esercitino le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
L’articolo 36-ter prevede altresì (ai commi 2 e 3) che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del PNRR - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico.
Il comma 4 dell’articolo 36-ter stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
L'articolo 65 del decreto-legge n. 77 del 2021 modifica l'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. Ciò con la finalità – come dichiarato dalla relazione illustrativa del provvedimento - di meglio individuare e definire le competenze e le attività già attribuite a legislazione vigente all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Si anticipa che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali), al momento non convertito, prevede ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, nonché in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
Il comma 1 dell’articolo 65 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla lett. a), modifica il comma 1 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, così stabilendo che, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'ANSFISA promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis (quest’ultimo introdotto, come si dirà, dal medesimo articolo 65), sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 12.
Il comma 4 dell’articolo 12 - sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 65 del decreto-legge n. 77 del 2021 -, elenca i compiti dell'Agenzia con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali; tra questi si ricordano, in particolare:
la verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché dell'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza;
la promozione dell’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di sistemi di gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli nonché la relativa attività di formazione dei controllori;
la classificazione dei tratti a elevata concentrazione di incidenti, nonché della sicurezza della rete esistente;
l’effettuazione, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 12, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, delle ispezioni di sicurezza, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
l’adozione delle misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse.
L’articolo 65 del decreto-legge n. 77 del 2021, al comma 1, lettera c), inserisce all’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 il comma 5-bis. Quest’ultimo prevede che l’ANSFISA adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta della medesima Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo (con la precisazione che, relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma sia adottato entro il 31 agosto 2021). Il comma 5-bis prevede altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 svolte nel corso dell'anno precedente.
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Ulteriori nuovi obblighi di relazione sono stati introdotti dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”[5], che delinea il sistema nazionale di sicurezza cibernetica. Nell’ambito di tale sistema, al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuita in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale dello spazio cibernetico. Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta, sempre in via esclusiva, l’adozione della relativa strategia nazionale, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) - istituito dall’articolo 4 con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza -, nonché la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall’articolo 5, previa informativa al presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire all’Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni a lui non attribuite in via esclusiva.
Come già ricordato, l’articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021 istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Ai sensi del comma 2, l’istituzione dell’Agenzia è strumentale all’esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all’Autorità delegata, ove istituita. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze di polizia o di enti pubblici. L’articolo 5 stabilisce inoltre che l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
L’articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 individua le funzioni dell’Agenzia, qualificata “Autorità nazionale per la cybersicurezza” (ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121), cui compete il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza a livello nazionale e la promozione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore.
All’Agenzia sono attribuite, tra l’altro, le seguenti funzioni:
predispone la strategia nazionale di cybersicurezza - che è adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica - volta alla tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale;
svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, istituito dall’articolo 8 del decreto-legge n. 82 del 2021 (che prevede sia presieduto dal direttore generale dell’Agenzia o dal vice direttore dallo stesso delegato), a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento;
è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, attuativo della direttiva (UE) 2016/1148 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Network and Information Security);
è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (cosiddetto “decreto-legge perimetro”), e ai relativi provvedimenti attuativi, incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), che viene trasferito (ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7) presso l’Agenzia;
partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti attuativi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonché tutte le funzioni già assegnate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi;
acquisisce tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti;
assume iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza e provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, a tal fine avvalendosi anche del CSIRT Italia, istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 e trasferito presso l’Agenzia dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021;
coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale;
assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
è designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
L’articolo 14 del decreto-legge n. 82 del 2021, al comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. L’articolo 17, al comma 10-bis, lettera a), specifica che la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Sempre l’articolo 14, al comma 2, stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, relativamente ai profili di competenza del Comitato.
In merito si ricorda, tra l’altro, che il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 82 del 2021 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi preventivamente il COPASIR e le Commissioni parlamentari competenti riguardo alla nomina e alla revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 5, il COPASIR può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza; l’articolo 6 prevede inoltre il parere del COPASIR – nonché delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari - sul regolamento di organizzazione dell’Agenzia.
Al COPASIR – secondo quanto stabilito dall’articolo 11 - deve essere previamente comunicata la determinazione del fabbisogno annuo, operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, da assegnare all'Agenzia. Il COPASIR, inoltre, esprime il proprio parere sul regolamento di contabilità dell'Agenzia, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia; al Comitato - nonché alle Commissioni parlamentari competenti - sono altresì trasmessi il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti. Il parere del COPASIR è inoltre previsto sul regolamento per la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Ai sensi del successivo articolo 12, il regolamento recante la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia è adottato previo parere del COPASIR per i profili di competenza; inoltre, al COPASIR, oltre che alle Commissioni parlamentari competenti, è data tempestiva e motivata comunicazione dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia.
Da ultimo, si segnala che il comma 10-bis dell’articolo 17, alla lettera b), prevede che, entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione che dia conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 82 del 2021, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 241/1990, art. 27, co. 5
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Relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione (Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2019, Doc. LXXVIII, n. 3) |
I Affari costituzionali |
6/7/2021 |
L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al comma 5, prevede che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rediga una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e la comunichi alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita dal comma 1 dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 quale organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa legge n. 241. Quest’ultima ha introdotto il principio cardine della trasparenza dell’azione amministrativa, riconoscendo, all’articolo 22, il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, aventi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La legge n. 241 ha pertanto circoscritto l’esclusione del diritto di accesso ai casi tassativamente previsti dalla legge medesima (articolo 24, comma 1), in cui vi sia una concreta esigenza di tutela di particolari interessi pubblici, ritenuta prevalente, oltre a prevedere l’inammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (articolo 24, comma 3). La legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha modificato e integrato la legge n. 241, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione per l’accesso. In particolare, il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’articolo 17 della legge n. 15 del 2005, ha previsto e disciplinato il rimedio amministrativo del ricorso alla Commissione avverso gli atti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di limitazione o differimento dello stesso da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, stabilendo che entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, il cittadino possa presentare istanza di riesame alla Commissione o ricorso al tribunale amministrativo regionale. |
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La Commissione, oltre all’attività giustiziale, continua a svolgere, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, anche la propria attività consultiva e di vigilanza in materia di accesso ai documenti amministrativi. Con riferimento all’evoluzione del concetto di trasparenza, si ricorda che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto, all’articolo 11, il concetto di trasparenza intesa come accessibilità ai documenti cosiddetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo strumento della pubblicazione - sui siti internet istituzionali delle pubbliche amministrazioni - dei documenti concernenti gli andamenti gestionali e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. L’articolo 11 è stato abrogato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ne ha ripreso i principi e ampliato la portata attraverso l’introduzione del cosiddetto “accesso civico”, ossia la possibilità per chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione. Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha ulteriormente esteso i confini della trasparenza, novellando a sua volta il citato decreto legislativo n. 33 del 2013 e introducendo l’accesso civico cosiddetto generalizzato. In particolare, il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito, stabilisce il principio generale della trasparenza intesa come accessibilità per chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dagli obblighi di pubblicazione e a prescindere dall’esistenza di un interesse concreto e differenziato in capo al richiedente l’accesso. L’esercizio di tale diritto deve tuttavia svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, fissati dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dal decreto legislativo n. 97 del 2016. Tale disposizione esclude dall’accesso civico generalizzato tutti quei documenti e quelle informazioni la cui conoscenza possa mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Infine, l’accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Si ricorda da ultimo che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 (come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013), la Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. Il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione è membro di diritto della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I componenti la Commissione sono stati da ultimo nominati per un triennio a decorrere dal 21 novembre 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2020 e integrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile e 4 agosto 2020 e 4 febbraio e 6 maggio 2021. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 128/2003 art. 21, co. 6, lett. q)
L. 7/2018 art. 2, co. 1 |
Attività e risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CCLV, n. 3) |
X Attività produttive
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6/7/2021 |
L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante “Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”, interamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, anche con riferimento ai servizi operativi correlati. Il comma 6 dell’articolo 21 elenca i compiti del Comitato, stabilendo, tra l’altro, che: definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo; indirizza e supporta l’Agenzia spaziale italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese. Il medesimo comma 6, alla lettera q), prevede che il Comitato predisponga, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale. Si ricorda che allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana, la sopracitata legge n. 7 del 2018, all’articolo 1, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri individui, con proprio decreto, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali. |
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Si ricorda inoltre che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, come modificati dall’articolo 4-quater, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura e Ministro del turismo), delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ora delle politiche agricole alimentari e forestali), dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell’istruzione e Ministro dell’università e della ricerca), dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. A seguito della modifica della composizione del Comitato attuata dall’articolo 4-quater del decreto-legge n. 86 del 2018, come convertito, il presidente dell'A.S.I., laddove convocato, partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009 art. 6, co. 4
D.L. 76/2020, art. 42, co. 4
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Attività e deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (Predisposta dal DIPE - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CCLXII, n. 1 (PRIMA RELAZIONE) |
V Bilancio |
8/7/2021 |
Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come sostituito dal comma 4 dell'articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. Il testo previgente, invece, prevedeva che il CIPE trasmettesse in via telematica alle Camere le proprie delibere “entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei Conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione”. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 evidenzia che la riformulazione del comma 4 della legge n. 196 del 2009 “trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una ‘relazione informativa’ più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica (…)”, inserendosi nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permettendo di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE. Il novellato comma 4 prevede altresì che a decorrere dall'anno 2022 la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile. Si ricorda che l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile” (CIPESS). |
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Al fine di rafforzare, nell’ambito dei processi di programmazione economica nazionale, l’inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile, con delibera CIPE n. 79 del 2020 è stato modificato anche il regolamento interno del Comitato. Per completezza si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge 24 giugno 2013, n. 71, il CIPE (ora CIPESS) è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura e Ministro del turismo) e dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell’istruzione e Ministro dell’università e della ricerca), nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali. Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, nonché i presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano affrontati problemi che interessino i rispettivi enti. Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute del CIPESS possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (ove non coincida con il Segretario del Comitato). Ove siano all’ordine del giorno decisioni strategiche per il sistema portuale, il CIPESS è integrato dal presidente dell’autorità portuale competente. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 21/2012, art. 3-bis, co. 1
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Attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi all’anno 2020, Doc. LXV, n. 3) |
I Affari costituzionali IV Difesa V Bilancio VI Finanze IX Trasporti X Attività produttive |
8/7/2021 |
L’articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, al comma 1, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal medesimo decreto-legge n. 21, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri. Si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012 ha disciplinato organicamente i poteri speciali (golden power) che il Governo può esercitare nei confronti delle imprese considerate di rilevanza strategica operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La disciplina originariamente prevista è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni. I poteri speciali relativi al comparto di difesa e sicurezza nazionale consistono nella facoltà di imporre specifiche condizioni in caso di acquisto di partecipazioni nelle imprese considerate strategiche, nel potere di veto riferito all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di natura straordinaria delle medesime imprese, quali, tra l’altro, fusioni, scissioni o trasferimenti di parti di azienda, trasferimento all’estero della sede sociale, ovvero cessione di diritti reali o dell’utilizzo di beni materiali o immateriali, nonché l’assunzione di vincoli al loro impiego. L’esercizio del potere speciale può altresì consistere nell’opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa strategica da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, anche indirettamente, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. L’esercizio dei poteri speciali richiede la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, da valutare in conformità dei criteri a tal fine indicati dal decreto-legge n. 21 del 2012, tra i quali, ad esempio, l’esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto o le norme del diritto internazionale. |
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Ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali sono esercitabili esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, precisati dal medesimo comma 7. Le circostanze da valutare ai fini dell’esercizio dei poteri speciali sono state ampliate con l’inserimento all’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 del comma 3-bis, operato dall’articolo 4-bis del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, qualora l’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche sia effettuato da parte di soggetti esterni all’Unione europea. Il decreto-legge n. 21 del 2012 ha altresì individuato le delibere, gli atti e le operazioni societarie che devono essere oggetto di dettagliata informativa al Governo ai fini della valutazione dell’esercizio dei poteri speciali, nonché le sanzioni (di norma sanzioni amministrative pecuniarie) che derivano dall’inosservanza degli obblighi di notifica. Il decreto-legge di cui trattasi ha inoltre previsto (articolo 2) l’individuazione delle reti e degli impianti, compresi quelli necessari all'approvvigionamento minimo e all'operatività dei servizi pubblici essenziali, dei beni e dei rapporti ritenuti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 il comma 1-ter, affiancando ai suddetti settori quelli “ad alta intensità tecnologica”. Il comma 1-ter è stato poi riformulato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha previsto l’individuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico - dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019. Tale previsione è stata attuato con il regolamento adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179. In conformità dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, le imprese detentrici degli attivi strategici sono anch’esse assoggettate, analogamente a quelle operanti nel comparto difesa e sicurezza, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali del Governo, all’obbligo di notificare atti e operazioni societarie di natura straordinaria, ovvero la modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea. Il Governo può esercitare il potere di veto o di imporre specifiche prescrizioni o condizioni nei confronti delle delibere, degli atti e delle operazioni soggette a notifica che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Ugualmente soggetto a notifica è l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni di controllo in società detentrici di attivi strategici da parte di un soggetto esterno all'Unione europea (la nozione di “soggetto esterno all’Unione europea” è stata successivamente specificata dal comma 5-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal decreto-legge n. 105 del 2019). Qualora tale acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata dal Governo all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei suddetti interessi; in casi eccezionali, qualora detti rischi non siano in tal modo eliminabili, il Governo può opporsi all'acquisto. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha inserito nel decreto-legge n. 21 del 2012 l’articolo 1-bis. Tale norma ha qualificato i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di veto o di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. È stato, quindi, introdotto l’obbligo di notifica dei contratti di acquisto (successivamente modificato in “acquisizione” dal già citato decreto-legge n. 105 del 2019) di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. Il decreto-legge n. 105 del 2019, che ha istituito il c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, rendendo il procedimento sostanzialmente simmetrico a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Significative modifiche alla disciplina dei poteri speciali sono state apportate dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. In particolare, l’articolo 15 ha sostituito il comma 3 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, con i commi da 3 a 3-quater. Il comma 3, come riformulato, estende l’ambito di applicazione degli obblighi di notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 all’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, precisando che nel settore finanziario si intendono ricompresi quelli creditizio e assicurativo e, nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale. I nuovi commi da 3-bis e 3-quater dell’articolo 4-bis hanno inoltre introdotto una disciplina temporanea (fino al 31 dicembre 2020) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale disciplina estende l’obbligo di notifica alle delibere, atti o operazioni straordinarie delle imprese che detengono attivi strategici anche nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452; l’obbligo di notifica è inoltre esteso nel caso di acquisto di quote di controllo in imprese strategiche, da parte di qualunque acquirente estero, anche appartenente all’Unione europea; nel caso in cui invece l’acquirente estero non appartenga all’Unione europea, l’obbligo di notifica è disposto anche per le partecipazioni che attribuiscano diritti di voto o una quota del capitale – ove almeno di un milione di euro - pari al 10 per cento, ovvero che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Inoltre, il nuovo comma 3-bis ha stabilito che il criterio da valutarsi per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, ossia se l’acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, si applichi anche con riferimento all’amministrazione pubblica un Paese membro dell’Unione europea. Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha altresì introdotto la possibilità di avviare d’ufficio il procedimento per l’esercizio dei poteri speciali anche nei casi di violazione degli obblighi di notifica. Da ultimo, si ricorda per completezza che il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, all’articolo 16, comma 10, modifica l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, prevedendo che la notifica dei contratti o degli accordi aventi a oggetto l’acquisizione di beni, reti o servizi funzionali basati sulla tecnologia 5G includa la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) relativa all’esito delle valutazioni dallo stesso effettuate. |
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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D.L. 105/2019, art. 1, co. 19-bis
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Attività svolte per l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Doc. XXVII, n. 24) (UNA TANTUM) |
I Affari costituzionali IX Trasporti |
14/7/2021
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L’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, al comma 1, istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, o utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il comma 19-bis del medesimo articolo 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il comma 19-bis dispone altresì che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sulle attività svolte. Detto regolamento, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54, è entrato in vigore l’8 maggio 2021. La relazione inviata (Doc. XXVII, n. 24), come dichiarato in premessa al medesimo documento, non tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, la cui conversione non era ancora intervenuta al momento della trasmissione. Il decreto-legge n. 82 del 2021, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, ha tra l’altro istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che assume (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. h) tutte le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche. |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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L. 234/2012 art. 14, co. 1
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Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea (Trasmesso dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei) (Dati relativi al secondo trimestre del 2021, Doc. LXXIII-bis, n. 14) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
20/7/2021 |
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Per completezza, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. |
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Commissione competente per materia |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Automobile Club d'Italia – ACI Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2020, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l’anno 2021) |
IX Trasporti
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5/8/2021
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L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Si ricorda che l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico ai sensi dell’articolo 1 del proprio statuto, è la federazione che associa 103 Automobile Club provinciali e locali (anch’essi enti pubblici non economici con propria autonomia) ed istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha disposto tra l'altro, che la vigilanza sull'ACI, a decorrere dal 24 luglio 2017, viene esercitata, nell'ambito delle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di indirizzo e vigilanza sull’ACI, sono state delegate alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021 (articolo 1, comma 1, lett. e). |
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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D.L. 78/2010, art. 14, co. 13-quater
D.Lgs. 61/2012 art. 13, co. 1 |
Rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale (Dati relativi all’anno 2018, Doc. CC, n. 2, Dati relativi all’anno 2019, Doc. CC, n. 3, Dati relativi all’anno 2020, Doc. CC, n. 4) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
28/7/2021 |
L’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), al comma 13-quater (introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61), prevede che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell’interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. Si ricorda che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 78, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il sindaco del comune di Roma fosse nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico finanziaria del comune e delle società partecipate, con l’esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, per predisporre e attuare un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. Ai sensi dell’articolo 78 (commi 3 e 4), la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data. Inoltre la gestione commissariale è titolare di una contabilità speciale. Come previsto dal comma 5 dell’articolo 78, l’attivazione della procedura straordinaria per la gestione economica e finanziaria del comune di Roma esclude la possibilità di procedere alla dichiarazione di dissesto, di cui all’articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il Piano di rientro, presentato il 30 settembre 2008 e successivamente integrato il 22 ottobre 2008, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 5 dicembre 2008. L’articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha altresì disposto che con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fossero individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII (rubricato “Enti locali deficitari o dissestati”) del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), di cui può avvalersi il Commissario straordinario. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008. |
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La normativa che disciplina la gestione commissariale presenta pertanto profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali, e ciò con particolare riferimento alla attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L’articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 26, ha infatti previsto una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro riconducibili alla tipologia dei c.d. debiti fuori bilancio. In particolare, e tra le altre, sono invece applicabili alla gestione commissariale le disposizioni di cui all’articolo 248, commi 2, 3, e 4, del TUEL che riguardano l’impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, l’impignorabilità delle somme di competenza della gestione commissariale e il blocco degli interessi. Inoltre, si applica il comma 12 dell’articolo 255, secondo cui la massa attiva non può essere assoggettata a sequestri o a procedure esecutive. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all’articolo 4, comma 8-bis, ha previsto la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sostituzione del sindaco del comune di Roma, di un commissario straordinario, con il compito di procedere alla predisposizione definitiva della ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel piano. L’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 13-bis (sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), ha stabilito che il Commissario straordinario del Governo desse immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze all'accertamento definitivo del debito, congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. Il commissario di Governo in sostituzione del sindaco di Roma è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, con l’incarico, tra l’altro, di attuare la predetta ricognizione entro il 15 giugno 2010. Il documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010 è stato approvato, con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010, dal comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (inserito dal citato decreto-legge n. 225 del 2010, come convertito). Tale documento non ha quantificato in via definitiva importo dovuto per alcune categorie di debiti, che il Commissario straordinario si riservava pertanto di aggiornare. Il medesimo documento ha peraltro introdotto significative novità rispetto al piano di rientro del 2008 in ordine al calcolo della massa attiva e passiva, tra cui, in primo luogo, la distinzione tra debito accertato e da accertare, quest’ultimo relativo a partite debitorie per le quali non era possibile procedere, allo stato degli atti, con l’accertamento definitivo. L’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, al comma 7 (attraverso l’inserimento all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del comma 196-bis), ha introdotto la possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario, di procedere all’accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento concernente l’accertamento del debito, di cui all’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010. Successivamente, l’articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che il Commissario straordinario proponga alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno. In conformità di tale previsione, su proposta del Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, sono stati da ultimo approvati gli aggiornamenti del piano al 31 maggio 2020 e al 30 novembre 2020. L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 927, fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro ai sensi del ricordato comma 751 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, ha stabilito il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2019) della medesima legge n. 145, per la presentazione da parte dei servizi competenti per materia di Roma Capitale, di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro. Ai sensi dei successivi commi 930 e 932, la rilevazione definitiva deve essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario. Al medesimo decreto è demandata l’individuazione del termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, la conclusione dell’attività commissariale. La normativa di riferimento della gestione commissariale è stata ulteriormente aggiornata dall’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, l’articolo richiamato ha introdotto all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 il comma 932-bis, che disciplina la gestione dei crediti e debiti di competenza della gestione commissariale al termine dei 36 mesi previsti per l’accertamento definitivo della massa passiva, con particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale. L’articolo 38, ai commi da 1-bis a 1-sexies, regola inoltre l’accollo da parte dello Stato del debito residuo derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345 per cento, con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798). Il medesimo articolo 38 destina poi, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della gestione commissariale ad un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, destinato al concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane. Il comma 2 dell’articolo 38 autorizza il comune di Roma Capitale a concedere alla gestione commissariale anticipazioni di liquidità al fine di sopperire a temporanee carenze. Da ultimo si ricorda che il finanziamento della gestione commissariale è stato previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha assegnato stabilmente alla gestione commissariale, a partire dall’esercizio 2011, risorse pari a 500 milioni di euro annui. Il comma 14 prevede la costituzione di un apposito fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La restante quota di 200 milioni euro è reperita mediante l’istituzione, fino al conseguimento del suddetto ammontare, di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e da un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF dello 0,4 per cento. La gestione commissariale è stata inoltre destinataria di ulteriori fondi sulla base del combinato disposto del comma 14-bis dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell’articolo 16, comma 12-octies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Da ultimo si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018 Alessandro Beltrami è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro fino al 31 dicembre 2018; l'incarico di Beltrami è stato prorogato per un triennio, a decorrere da 1° gennaio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2018. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 145/2016, art. 3, co. 1
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Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2020, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021, Doc. XXVI, n. 4) |
III Affari esteri IV Difesa |
2/7/2021 |
L’articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”, al comma 1 (modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per quanto di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della durata programmata. Tale relazione deve precisare per ciascuna missione, comprese quelle concluse nell'anno in corso, l'andamento e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo “Donne, Pace e Sicurezza”) e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per la loro attuazione. La relazione analitica, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere inoltre integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. L'ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 dispone che con la medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. |
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Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 23-ter, comma 3 (introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha stabilito che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del medesimo articolo 23-ter, che dispone in materia di partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. Il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (inserito dall’articolo 6 del già citato decreto-legge n. 148 del 2017) ha disposto che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.Tale comma prevede che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Si ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha inteso introdurre una disciplina di carattere generale riguardante le missioni internazionali, in precedenza demandata quanto ai profili di autorizzatori alle prassi parlamentari, mentre quelli inerenti la copertura finanziaria nonché il trattamento economico, giuridico e amministrativo del personale militare e civile operante all’estero erano regolati di volta in volta con i decreti-legge di finanziamento delle missioni. La legge n. 145 del 2016 ha definito in via permanente la procedura da seguire, rispettivamente, per l’avvio di nuove missioni internazionali (articolo 2, comma 2) e la prosecuzione di quelle in corso di svolgimento (articolo 3, comma 1). Come sancito dall’articolo 1, le disposizioni di cui alla legge n. 145 trovano applicazione al di fuori di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione (ossia di dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte. L’articolo 2 della legge n. 145 del 2016, al comma 1, stabilisce che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa. Ai sensi del comma 2, le suddette deliberazioni sono trasmesse dal Governo alle Camere, che le discutono tempestivamente e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo deve indicare, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo istituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2, le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009. L’esame congiunto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016 della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2021 (Doc. XXVI, n. 4) e della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (Doc. XXV, n. 4), da parte delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera, si è concluso nella seduta del 14 luglio 2021 con l’approvazione della relazione per l’Assemblea. La discussione di tale documento (Doc. XVI, n. 5) si è concluso nella seduta dell’Assemblea del 14 luglio 2021 con l’approvazione della risoluzione Migliore, Ferrari, Quartapelle, Maria Tripodi, Ripani, Iovino, Ermellino n. 6-00194. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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L. 80/1999, art. 1, co. 2
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Attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CXXI, n. 4) |
III Affari esteri |
8/7/2021 |
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La legge 19 marzo 1999, n. 80, recante “Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo”, all’articolo 1, comma 2, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia. Si ricorda che il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli esteri 15 febbraio 1978, n. 519, allo scopo di assolvere in via principale agli obblighi assunti dall’Italia in esecuzione dei numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella materia della protezione e promozione dei diritti umani. Il Comitato è stato ridefinito quanto ai compiti e struttura con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2007, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ricostituito con decreto del Ministro degli affari esteri 5 settembre 2013, n. 2000/517. Attualmente il CIDU è presieduto da un alto funzionario della carriera diplomatica ed è composto da rappresentanti di Ministeri, amministrazioni ed enti che a vario titolo si occupano delle tematiche dei diritti umani. Il Comitato opera sia attraverso specifici gruppi di lavoro, sia attraverso riunioni in sessione plenaria, convocate generalmente su base trimestrale. Il CIDU, che assicura il coordinamento dell’azione governativa in materia di adeguamento agli obblighi previsti dagli accordi internazionali in tema di diritti umani, svolge molteplici compiti: realizza un sistematico esame di ogni tipo di misura (legislative, regolamentari, amministrative ed altre) adottate nell’ordinamento interno per attuare gli impegni assunti dall’Italia in virtù delle Convenzioni internazionali sui diritti umani; promuove l’adozione di provvedimenti che si rendano necessari od opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall’Italia a seguito della ratifica delle Convenzioni internazionali da essa sottoscritte; cura la redazione dei rapporti periodici che il Governo italiano è tenuto a presentare agli organi di monitoraggio internazionali; in questo ambito particolare rilievo riveste la stesura dei rapporti nazionali per la Revisione periodica universale (Universal Periodic Review – UPR), il meccanismo di esame complessivo dello standard di tutela dei diritti umani di cui alla risoluzione 60/251 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 marzo 2006. Inoltre, il Comitato predispone la relazione annuale al Parlamento prevista dall’articolo 1 della legge n. 80 del 1999, collabora nelle attività volte ad organizzare e a dar seguito in Italia ad iniziative internazionali attinenti ai diritti umani (quali conferenze, simposi e celebrazioni di ricorrenze internazionali) e mantiene e implementa i rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani. Il CIDU ha altresì il compito di svolgere le cosiddette attività di follow-up, tra cui la predisposizione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani. |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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L. 125/2014, art. 14, co. 2
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Risultati conseguiti nelle attività di cooperazione allo sviluppo e utilizzo dei relativi stanziamenti (Allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, A.S. 2308, conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, parte I, volume VIII) |
III Affari esteri V Bilancio
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6/7/2021*
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L’articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, al comma 1, prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal suddetto Ministero, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti all’anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 12. Si ricorda che l’articolo 12 della legge n. 125 del 2014 stabilisce che il Documento triennale sia approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Il Documento indica, tenuto conto della relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente e sui risultati conseguiti (prevista dal comma 4 dell’articolo 12), la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento, inoltre, fornisce uno specifico quadro di riferimento per le iniziative multilaterali, stabilendo l’insieme di obiettivi, criteri e principi guida da seguire per l’allocazione delle risorse finanziarie. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, ha approvato il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 125 del 2014, nella riunione del 3 settembre 2020. *Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020” (A.S. 2308), presentato il 1° luglio 2021, è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea del Senato del 6 luglio 2021. |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2020, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità) |
X Attività produttive |
22/7/2021
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L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Si ricorda che l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011. L’Agenzia è stata inizialmente sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le materie di rispettiva competenza, con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che ha attribuito al MAECI le funzioni già spettanti al MISE in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, inclusi i poteri di indirizzo e vigilanza sull’ICE Agenzia, all’articolo 2, comma 7, ha disposto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, lo statuto dell'ICE fosse modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico. Le modifiche allo statuto dell’ICE Agenzia, deliberate nella seduta del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019, sono state approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2020. |
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In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, lett. c), del decreto-legge n. 104 del 2019, la decaduta Convenzione fra ICE-Agenzia, MAECI e MISE del 6 luglio 2012 sull’operatività della rete estera dell’Agenzia è stata sostituita a seguito dell’adozione del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 6 luglio 2020 n. 3622/320-bis. Il nuovo decreto ministeriale ha regolato tutti i principali aspetti dell’attività all’estero di ICE, quali: il coordinamento delle attività svolte dalle sedi estere dell’Agenzia con le Ambasciate ed i Consolati italiani; il contingente e le modalità di selezione del personale di ruolo dell’ICE da destinare all’estero; le procedure di notifica e accreditamento presso le autorità locali e le norme generali relative al personale locale dell’ICE all’estero; l’integrazione logistica degli uffici ICE all’interno di locali adibiti a sede di missioni diplomatiche, uffici consolari o istituti italiani di cultura. L’ICE opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo sulla base di un piano annuale deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (dal 2020 dal Maeci di concerto con il MiSE). Il Piano ordinario 2020 è stato deliberato dal consiglio di amministrazione il 27 novembre 2019 e approvato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 24 febbraio 2020. I servizi offerti dall’ICE, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese, riguardano, tra l’altro, l’organizzazione della partecipazione a esposizioni e fiere internazionali, di missioni all’estero di operatori italiani, di missioni in Italia di operatori stranieri, gli interventi a sostegno del Made in Italy presso le grandi distribuzioni estere, i seminari, i workshop, le azioni pubblicitarie e di comunicazione.Tra i servizi svolti dall’Agenzia è prevista anche un’attività di formazione effettuata in Italia e all’estero con l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti conoscitivi per avviare o consolidare un percorso di internazionalizzazione. Dal 2015 all’ICE-Agenzia è inoltre affidata l’attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, istituito dal comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 “Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia (…)”. Il piano viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio, attraverso risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dal 2020 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui si somma – per alcuni interventi – il contributo finanziario delle imprese a titolo di compartecipazione ai costi di realizzazione. Per completezza, si ricorda che l’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il “Fondo per la promozione integrata”, per la realizzazione, tra l’altro, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e per il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, da realizzarsi anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 133/2014, art. 30, co. 8 |
Stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, (PRIMA RELAZIONE) con allegati:
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X Attività produttive XIII Agricoltura |
5/8/2021
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D.L. 133/2014, art. 30, co 3-bis
L. 190/2014, art. 1, co. 202, terzo periodo
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il rapporto sugli interventi svolti nel 2020 a sostegno della promozione del Made in Italy e dell’attrazione degli investimenti in Italia (predisposto dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane);
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L. 232/2016, art. 1, co. 58
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la relazione sull’utilizzo delle somme destinate all’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero per la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding (PRIMA RELAZIONE) |
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Dati relativi all’anno 2020 Doc. CXLIII n. 4 |
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Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), all’articolo 30, comma 8, dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui al comma 1 del medesimo articolo 30, e sui risultati raggiunti. Si ricorda che il Piano è stato istituito dal comma 1 dell’articolo 30 “Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia (…)”. |
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Il comma 2 stabilisce che il Piano si articoli secondo le seguenti linee di azione: a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali. Il comma 1 dell’articolo 30 aveva affidato l’adozione del Piano al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, quest’ultimo con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari. Il Piano è stato quindi adottato per la prima volta per il triennio 2015-2017 con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, all’articolo 2, comma 1, ha successivamente trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a decorrere dal 22 settembre 2019, le funzioni precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ivi inclusa la responsabilità per la definizione del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Il comma 9 dell’articolo 2 ha quindi modificato il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, stabilendo che le modifiche al Piano siano adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, quanto alle azioni di sua competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il medesimo comma 9 ha inoltre novellato il comma 8 dell'articolo 30, così stabilendo che a riferire con relazione al Parlamento sull’attuazione del Piano sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e non più, come originariamente disposto, il Ministro dello sviluppo economico. L’attuazione del Piano, ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, è stata affidata all’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera operante nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Il comma 3-bis dell’articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto che l'ICE invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 202, terzo periodo, ha altresì disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi”. Il richiamato comma 202, al quinto periodo, ha inoltre previsto che per la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding (secondo la linea di azione di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014) fosse destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero una quota delle risorse stanziate per l'ICE dal primo periodo del medesimo comma 202, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), all’articolo 1, comma 58, ha incrementato di 1 milione di euro, per l'anno 2017, l'importo di cui al quinto periodo del comma 202 della legge n. 190 del 2014 e disposto che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell’utilizzazione di tali somme. A seguito del ricordato trasferimento delle funzioni di promozione del Made in Italy, attuato con il decreto-legge n. 104 del 2019, l’obbligo è ora di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per il proseguimento del Piano straordinario, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 297, ha stanziato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 28, comma 3, ha incrementato per l’anno 2020 lo stanziamento per la realizzazione del Piano di 6,5 milioni di euro. I fondi per l’attuazione del Piano straordinario sono stati ripartiti tra ciascuna linea di intervento con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’11 maggio 2020. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2020, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 31) |
I Affari costituzionali IV Difesa V Bilancio
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14/7/2021
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L’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 68 prevede che la relazione dia conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi. Quanto alle previsioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, detta norma stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della suddetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 536, co. 1
L. 147/2013, art. 1, co. 39 |
Documento programmatico pluriennale per la Difesa (Dati relativi al triennio 2021-2023, Doc. CCXXXIV, n. 4)
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IV Difesa V Bilancio
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4/8/2021
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L'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al comma 1, prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, il Ministro della difesa provveda a trasmettere annualmente al Parlamento, entro la data del 30 aprile, l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548 del medesimo decreto legislativo n. 66. L’aggiornamento deve comprendere il piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 536, nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 devono essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 39, prevede che in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Si ricorda che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2010, al comma 2, dispone che il Ministro della difesa presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni, evidenziando le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate. |
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Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 del 2010 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, prevede che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto n. 66 del 2010, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Il Ministro della difesa ha trasmesso la relazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2010, riferita all'anno 2020 (Doc. XXXVI-bis n. 3), il 27 gennaio 2021. L’articolo 548 del medesimo decreto legislativo stabilisce che il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma devono essere indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. Al riguardo, si ricorda che tale legge è stata abrogata dall'articolo 217, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 129, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Le relazioni illustrative di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono state presentate dal Ministro della difesa il 26 ottobre 2020. Dette relazioni sono riferite all’anno 2019, salvo la relazione prevista dalla lettera a), riguardante le previsioni di spesa per l’anno 2021. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 398/2003, art. 44, co. 3
L. 432/1993, art. 2, co. 3 |
Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (Dati relativi all’anno 2020, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, A.S. 2308, conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, parte I, volume IV, tomo I, allegato n. 2) |
V Bilancio
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6/7/2021*
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L’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - conto consuntivo del Ministero, una relazione sull'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il Fondo, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante “Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”, è finalizzato a ridurre l’ammontare del debito pubblico sia attraverso il riacquisto sul mercato di titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza. A seguito della riformulazione del comma 1 dell’articolo 44, attuata dall’articolo 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, il Fondo è stato trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. La convenzione che disciplina le modalità gestionali del Fondo, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, è giunta a scadenza il 31 dicembre 2019. La convenzione, rinnovata per altri 5 anni con decorrenza 1° gennaio 2020, e stata resa successivamente esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020. *Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020”, presentato il 1° luglio 2021 (A.S. 2308), è stato annunciato nella seduta dell’Assemblea del Senato del 6 luglio 2021. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 41/2021, art. 4, co. 10 |
Criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi (Doc. XXVII, n. 25) (UNA TANTUM) |
VI Finanze
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14/7/2021
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Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, all'articolo 4, commi da 4 a 11, disciplina l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. Si tratta delle fattispecie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'agevolazione prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021 opera in favore delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito del medesimo importo. Il comma 10 dell'articolo 4 prevede che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021 (ossia entro il 22 maggio 2021), trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari. Si ricorda che il decreto-legge n. 119 del 2018, all’articolo 3, ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, in linea con gli interventi in precedenza previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dall’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017). Con l’adesione alla definizione agevolata al contribuente è stato consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, beneficiando dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Il pagamento può essere rateizzato. |
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L’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha inoltre disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (30 giugno 2019), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali fosse già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3. L’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 ha differito al 31 luglio 2019 i termini per aderire, tramite apposita dichiarazione all’agente della riscossione, alla definizione (prima fissato al 30 aprile). Il medesimo articolo 16-bis ha inoltre riaperto al 31 luglio 2019 il termine - già stabilito al 30 aprile -per rendere la dichiarazione del cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, secondo le modalità disciplinate dai commi da 184 a 198 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si ricorda che fino al 30 settembre 2006 il servizio nazionale della riscossione era affidato in concessione a 36 società per azioni e 2 rami d'azienda bancari, la cui proprietà era distribuita tra 54 istituti di credito e 35 soggetti privati. A decorrere dal 1° ottobre 2006, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tale sistema è stato soppresso e il servizio nazionale della riscossione è stato affidato a “Riscossione SpA”, società partecipata al 51 per cento da Agenzia delle entrate e al 49 per cento da INPS, che dal 12 marzo 2007 ha assunto la denominazione “Equitalia S.p.A”. Il modello organizzativo societario era composto dalla capogruppo Equitalia SpA e da 38 società partecipate, articolate in 37 agenti della riscossione (derivanti dalle preesistenti società private e rami di azienda bancari) e una società di servizi, Equitalia Servizi SpA (ex CNC Consorzio nazionale dei concessionari). Successivamente, tra il 2007 e il 2011, attraverso operazioni societarie straordinarie, il gruppo è stato riorganizzato in 5 società: Equitalia SpA (holding), Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, Equitalia Giustizia, quest’ultima costituita nel 2008 per svolgere attività di recupero dei crediti di giustizia. Nel 2016 Equitalia ha avviato un processo di riorganizzazione che si è concluso con la confluenza di Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud in un’unica società operativa, Equitalia Servizi di riscossione, sottoposta alla direzione e al coordinamento della holding Equitalia SpA. Dal 1° luglio 2017, ai sensi dell’articolo 1 del già richiamato decreto-legge n. 193 del 2016, le società del gruppo Equitalia sono state sciolte (tranne Equitalia Giustizia, le cui azioni sono state cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze) ed è stato istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, quale ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale ente ha assunto la qualifica di “Agente della riscossione” sull'intero territorio nazionale, ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, esclusione che verrà meno, a partire dal 1° ottobre 2021, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. |
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 78/2015, art. 9, co. 11
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Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Dati aggiornati al mese di giugno 2021, Doc. CLXVII, n. 4) |
V Bilancio XII Affari sociali
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20/7/2021
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Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, all’articolo 9, comma 11, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere. Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, al comma 377, dispone in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Il comma 377, a seguito della modifica ad esso apportata dal comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, continua ad applicarsi anche nel caso in cui le strutture che ne sono oggetto modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il comma 1-bis (introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015) estende le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalle stesse università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. |
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 20 febbraio 2014 ha identificato i policlinici gestiti direttamente da università non statali nel Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma e nel Policlinico “Campus Bio-medico” di Roma, rispettivamente gestiti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università Campus Bio-medico. Il medesimo decreto ha individuato i parametri in base ai quali all’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata assegnata una percentuale pari all’88,423 per cento del finanziamento (dell’importo complessivo di 50.000.000 di euro) e al Campus Bio-medico il restante 11,577 per cento per i relativi policlinici. I Protocolli d’intesa tra la regione Lazio e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché tra la medesima regione e l’Università Campus Bio-medico sono stati sottoscritti, rispettivamente, il 30 settembre e il 28 ottobre 2014. Il comma 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha disposto il rifinanziamento per l’anno 2014, per l’importo di 30 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa, di analogo ammontare, di cui all’articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Per l’anno 2013 il rifinanziamento, per l’importo di 12,5 milioni di euro, era stato disposto dall’articolo 1, comma 275, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si ricorda che il comma 33 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011 ha a sua volta previsto l’incremento per l’anno 2012 del fondo, istituito su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’erogazione di un contributo fisso annuo di 50 milioni di euro a favore dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, in considerazione della specificità ed innovatività dell'assistenza di tale struttura nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale. Le disposizioni richiamate hanno pertanto stabilito temporanee integrazioni (di 12,5 milioni per l’anno 2013 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2014) del contributo fisso annuo di 50 milioni di euro a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale conferito all’ospedale pediatrico. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2 |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/2040, avviata, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 |
VI Finanze XIV Politiche dell’Unione europea
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22/7/2021
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L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti. Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del TFUE. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 269/2003, art. 5, co. 16
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Attività svolte e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Dati relativi all’anno 2020, Doc. LIV, n. 4) |
V Bilancio VI Finanze |
3/8/2021 |
L’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, al comma 16, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., riferisca annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal medesimo ente. Si ricorda che l’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha disposto la trasformazione di Cassa depositi e prestiti (CDP), in società per azioni. La trasformazione ha avuto effetto dal 12 dicembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 5. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista in forza dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile sull’azionista unico. Le fondazioni private senza fini di lucro, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale di CDP S.p.A. A CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari finanziari, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto vigilato. L’articolo 5, comma 17, del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede inoltre che CDP S.p.A. sia soggetta al controllo della Corte dei conti esercitato sugli enti ai quali lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio in capitale, ovvero mediante concessione di garanzie finanziaria, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269, alla lettera a), stabilisce che CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico; CDP S.p.A. finanzia altresì (comma 7, lettera b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero. |
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Ai sensi del successivo comma 7-bis, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti mediante contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. Ai finanziamenti concessi da CDP S.p.A da destinare in via esclusiva alle predette finalità si applica il regime fiscale agevolato di cui al comma 24 dell’articolo 5. Il comma 8 dell’articolo 5 stabilisce che per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. si avvalga, ai soli fini contabili ed organizzativi, di una gestione separata. Quest’ultima utilizza come provvista prevalente il risparmio postale garantito dallo Stato, ovvero la raccolta che avviene attraverso i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. Le forme di raccolta da parte di CDP in gestione separata, in primo luogo la raccolta postale, beneficiano della garanzia dello Stato in caso di inadempimento dell'emittente. La gestione ordinaria impiega come provvista la liquidità proveniente da emissioni di titoli e operazioni di raccolta ad hoc, non assistite da garanzia dello Stato. La gestione separata è soggetta al potere di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze ed è sottoposta alla vigilanza da parte della Commissione parlamentare di vigilanza prevista dall’articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. Si tratta di una Commissione mista, composta da quattro senatori e quattro deputati, tre consiglieri di Stato e un consigliere della Corte dei conti. Per il tramite di tale Commissione il Parlamento esercita il controllo sull’attività della Cassa depositi e prestiti di cui all’articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Nell’esercizio della sua attività, la Commissione approva i rendiconti consuntivi della Cassa e presenta al Parlamento una relazione annuale, ai sensi dell'articolo 4 del citato regio decreto n. 453 del 1913, sulla “direzione morale” e sulla “situazione materiale” della Cassa. Inoltre, per l’amministrazione della gestione separata la composizione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e degli enti locali (articolo 5, comma 10). Con riferimento ai più recenti interventi normativi, si ricorda che l’articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e della finanze un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un’anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale che versino in uno stato di carenza di liquidità, derivante, anche dall’emergenza pandemica. Il comma 2 dell’articolo 115 rinvia ad una convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. la definizione delle modalità operative del Fondo. La convenzione è stata sottoscritta il 28 maggio 2020 e il successivo 10 settembre l’apposito addendum previsto dall’articolo 55, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per completezza, si ricorda altresì che l’articolo 27 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, autorizza CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, finalizzato ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché liquidità. All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. L’Assemblea di CDP S.p.A. ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio il 26 maggio 2021, divenuto operativo il 2 luglio 2021. Il comma 18-bis dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che gli effetti prodotti e i risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 siano oggetto di una specifica relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno. |
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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D.P.R. 115/2002, art. 294, co. 1 |
Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali (Dati aggiornati al 31 dicembre 2020, Doc. XCVI, n. 3) |
II Giustizia |
8/7/2021 |
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L’articolo 294 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone che il Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento, ogni due anni, una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa. Il Ministero della giustizia ha ottemperato al richiamato obbligo, come di consueto, con due distinte relazioni, riferite, rispettivamente, alle spese dello Stato nei procedimenti civili e in quelli penali. Si ricorda che il patrocinio a spese dello Stato, riconosciuto dall’articolo 24, comma terzo, della Costituzione (“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”), è disciplinato dalla Parte III del DPR n. 115 del 2002. In particolare, il titolo I del citato testo normativo contiene le norme generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (articoli da 74 a 89), mentre il titolo IV (articoli da 119 a 141) le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario. L’articolo 74 del DPR n. 115 del 2002, al comma 1, stabilisce che “è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria”. L’articolo 90 assicura altresì il patrocinio allo straniero e all'apolide residente nello Stato. Ai sensi dell’articolo 75, l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. Il comma 2-bis dell’articolo 75, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha poi esteso il beneficio del patrocinio alle procedure attive e passive di consegna, nell’ambito del mandato di arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69. La legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ha esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni il beneficio del patrocinio penale, in precedenza limitato ai soli delitti e alle contravvenzioni connesse a delitti. |
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Possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (persone offese e danneggiate dal reato). La persona maggiorenne deve sempre e comunque presentare l’istanza per ottenere l’ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d’ufficio. Il minorenne può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza, ma qualora non lo faccia, l’ammissione è effettuata d’ufficio. L’ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito annuo imponibile rientrante nel limite fissato dall’articolo 76 (integrato con la previsione di cui all’articolo 92 laddove l’istante conviva con il coniuge o altri familiari), da adeguarsi ogni due anni, ai sensi dell’articolo 77. Da ultimo tale limite è stato determinato in 11.746,68 euro con decreto dirigenziale 23 luglio 2020. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni reati tassativamente indicati - ad esempio quello di cui all’articolo 416-bis del codice penale “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” - il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. Tale previsione è stata poi oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione richiamata nella parte in cui non ammette che i suddetti condannati forniscano prova contraria. Le persone offese da determinati reati, anch’essi tassativamente indicati, possono invece essere ammesse al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Specifiche disposizioni riguardano il minore straniero non accompagnato e i figli minori o i maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di un genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o dal convivente, i quali possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti. Ai sensi dell’articolo 91 del DPR n. 115 del 2002, l'ammissione al patrocinio è esclusa per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché se il richiedente è assistito da più di un difensore. Per effetto dell’ammissione al patrocinio, alcune spese sono gratuite (ad esempio quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l’esercizio della difesa), mentre altre sono anticipate dallo Stato (articolo 107 del DPR 115 del 2002). Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte…). Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi (indicati dall’articolo 112 del DPR 115 del 2002, ad esempio un’intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l’ammissione), può emettere un decreto di revoca del beneficio. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione. |
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Commissione competente per materia |
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D.P.R. 115/2002, art. 294, co. 1 |
Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili (Dati relativi agli anni 2019 e 2020, Doc. XCVI, n. 4) |
II Giustizia |
8/7/2021 |
L’articolo 294 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone che il Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento, ogni due anni, una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa. Il Ministero della giustizia ha ottemperato al richiamato obbligo, come di consueto, con due distinte relazioni, riferite, rispettivamente, alle spese dello Stato nei procedimenti civili e in quelli penali. Si ricorda che il patrocinio a spese dello Stato, riconosciuto dall’articolo 24, comma terzo, della Costituzione (“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”), è disciplinato dalla Parte III del DPR n. 115 del 2002. In particolare, il titolo I del citato testo normativo contiene le norme generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (articoli da 74 a 89), mentre il titolo IV (articoli da 119 a 141) le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario. L'articolo 74, in particolare, al comma 1 prevede che: “1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria”. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che: “È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”. La norma richiamata stabilisce pertanto una differenza fondamentale tra la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione e quella relativa al processo penale. Infatti, mentre per quest'ultimo l'unico presupposto per l'ammissione è costituito dalla non abbienza, in tutti gli altri procedimenti deve invece sussistere l’ulteriore elemento costituito dalla necessità che la pretesa che si intende far valere in giudizio non sia manifestamente infondata. Ai sensi dell’articolo 75 l'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato si estende ad ogni grado e fase del processo, nonché alle eventuali procedure ad esso connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi. In merito al presupposto della non abbienza, si ricorda che l’ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito annuo imponibile rientrante nel limite fissato dall’articolo 76 (integrato con la previsione di cui all’articolo 92 laddove l’istante conviva con il coniuge o altri familiari), da adeguarsi ogni due anni, ai sensi dell’articolo 77. Da ultimo tale limite è stato determinato in 11.746,68 euro con decreto dirigenziale 23 luglio 2020. |
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Ai sensi dell’articolo 136 del DPR n. 115 del 2002, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione, con effetto dal momento dell'accertamento. L’articolo 119 estende il trattamento previsto per il cittadino italiano allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. La relazione riferisce altresì in merito agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui ai commi 5-bis e 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): tali disposizioni ammettono lo straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato - oltre che all’assistenza da parte di un difensore d’ufficio e, ove necessario di un interprete - nel procedimento di convalida del provvedimento con cui è disposto l'accompagnamento alla frontiera (comma 5-bis) e, tramite rinvio all’articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nel caso di ricorso presentato all'autorità giudiziaria ordinaria avverso il decreto di espulsione (comma 8). |
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Commissione competente per materia |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta dalla Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2020, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dal bilancio di previsione 2021) |
XI Lavoro |
8/7/2021 |
L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Si ricorda che la Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, già Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, di cui alla legge 17 marzo 1927, n. 361, ha assunto l’attuale denominazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 384. L’articolo 2 della medesima legge pone la Cassa cancellieri sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. La Cassa cancellieri è ente pubblico mutualistico, di previdenza complementare, privo di dotazione organica, in quanto non prevista dalla legge n. 384 del 1951 né dal regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1987, n. 519. A norma dell’articolo 3 della legge n. 384 del 1951 sono soci di diritto coloro che abbiano conseguito la nomina a direttori e i dirigenti di seconda fascia per i quali non vi sia stato, su richiesta dell’interessato, un provvedimento ministeriale di cancellazione dalla Cassa cancellieri. La Cassa persegue gli scopi elencati dall'articolo 4 della medesima legge n. 384, che consistono nella concessione ai soci: di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, a fronte di un periodo minimo di dieci anni, in favore degli iscritti o dei loro eredi legittimi; di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti ed alle famiglie di questi ultimi in seguito a gravi sventure, malattie o eventi straordinari. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 205/2017 art. 1, co. 1075
L. 145/2018, art. 1, co. 105
L. 160/2019 art. 1., co. 25
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Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia, finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Dati aggiornati al 31 maggio 2021, Doc. CCXL, n. 9) |
II Giustizia |
8/7/2021
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Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Il comma 140 prevede che l’utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Il citato fondo, ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, è stato rifinanziato dal comma 1072 della legge n. 205 del 2017. La ripartizione delle ulteriori risorse tra le amministrazioni centrali dello Stato è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 105, stabilisce che in un’apposita sezione della relazione già prevista dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 95 del medesimo articolo 1, finalizzato - secondo quanto stabilito dal successivo comma 96 - al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. |
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Ai sensi del comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Il fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è stato ripartito tra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019. Infine, si ricorda che il comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stabilisce a sua volta che in un’apposita sezione sempre della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14 del medesimo articolo 1, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il fondo di cui al comma 14 sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Il fondo di cui al comma 14 della legge n. 160 del 2019 è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020. Si ricorda che sugli schemi di riparto dei fondi sopra richiamati (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/2043, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti |
IX Trasporti XIV Politiche dell’Unione europea |
1°/8/2021 |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti. Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del TFUE. |
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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L. 238/1993, art. 1, co. 2-bis
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Relazione informativa concernente il secondo atto integrativo al contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con Rete ferroviaria italiana S.p.A. |
IX Trasporti |
5/8/2021 |
L’articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante “Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.”, al comma 2-bis, prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma e ai contratti di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. “che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge”, il Ministro trasmetta al Parlamento un’informativa. Il medesimo comma 2-bis chiarisce che per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi sia relativi al singolo programma o progetto di investimento. Si ricorda che l'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'holding Ferrovie dello Stato S.p.A., tra Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), società titolare della concessione sessantennale della rete e che gestisce l'infrastruttura, e Trenitalia S.p.A., società che effettua il trasporto e che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Le direttive comunitarie sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario sono state, a suo tempo, recepite dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria”, che ha imposto la separazione contabile e societaria fra il gestore dell’infrastruttura e l’esercente dei servizi di trasporto ferroviario. Il decreto legislativo n. 188 del 2003 è stato sostituito e abrogato dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (cosiddetta direttiva Recast), che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico, provvedendo alla rifusione delle precedenti direttive comunitarie in materia ferroviaria. Il decreto legislativo n. 112 del 2015, all'articolo 15, comma 1, stabilisce che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato siano disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma. I contratti di programma con il gestore sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 112 del 2015. |
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In esecuzione della delibera n. 4 del 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), i rapporti dello Stato con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati non da un solo contratto, ma attraverso due distinti atti: il Contratto di programma-parte investimenti (CdP-I), finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo infrastrutturale, relativi alla sicurezza e all’adeguamento agli obblighi di legge, alle tecnologie, agli interventi di potenziamento e sviluppo della rete, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria; il Contratto di programma-parte servizi (CdP-S) per la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, finalizzata a garantirne l’utilizzabilità in condizioni di sicurezza e affidabilità e delle attività di Safety, Security e Navigazione. L’articolo unico della legge n. 238 del 1993, al comma 1, prevede che gli schemi dei contratti di programma e dei contratti di servizio siano trasmessi, prima della loro sottoscrizione, alle competenti Commissioni parlamentari, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186, le quali esprimono un parere motivato da rendersi - ai sensi del comma 2 - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di assegnazione. Ciò per effetto del comma 681 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), che ha modificato il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 238 del 1993, ripristinando il parere parlamentare anche sugli schemi dei contratti di servizio. Tale parere era stato infatti soppresso dal comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, abrogato dal comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020. I pareri parlamentari erano inoltre originariamente previsti sia sui contratti di programma, sia sui relativi aggiornamenti. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, all’articolo 15, comma 1-bis, ha poi introdotto all’articolo 1 della legge n. 238 del 1993, il comma 2-bis che, come premesso, limita il parere parlamentare ai soli aggiornamenti che contengano modifiche sostanziali. Sullo schema di contratto di programma 2016-2021- parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 agosto 2016, formalizzato con delibera n. 13 del 2017. Sullo schema di contratto la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera hanno espresso parere favorevole con osservazioni, rispettivamente, nelle sedute del 31 gennaio e dell'8 febbraio 2017. Il contratto è in vigore dal 2 ottobre 2017, a seguito della registrazione presso la Corte dei conti del decreto ministeriale di approvazione 12 luglio 2017, n. 359. Il primo atto integrativo al Contratto di programma 2016-2021–parte servizi è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2020, n. 206, e ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 16 giugno 2020. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2020, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 32) |
I Affari costituzionali V Bilancio
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16/7/2021
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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 68 prevede che la relazione dia conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi. Quanto alle previsioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, detta norma stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della suddetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/2059, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) |
XI Lavoro XIV Politiche dell’Unione europea |
9/8/2021 |
L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti. Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del TFUE. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 205/2017 art. 1, co. 1075
L. 145/2018, art. 1, co. 105*
L. 160/2019 art. 1, co. 25
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Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Dati aggiornati al 30 giugno 2021, Doc. CCXL, n. 10) |
XIII Agricoltura |
27/7/2021 |
Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma. Il comma 140 prevede che l’utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Il citato fondo, ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, è stato rifinanziato dal comma 1072 della legge n. 205 del 2017. La ripartizione delle ulteriori risorse tra le amministrazioni centrali dello Stato è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. |
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La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 105, stabilisce che in un’apposita sezione della relazione già prevista dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 95 del medesimo articolo 1, finalizzato - secondo quanto stabilito dal successivo comma 96 - al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Ai sensi del comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Il fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è stato ripartito tra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019. Infine, si ricorda che il comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stabilisce a sua volta che in un’apposita sezione sempre della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14 del medesimo articolo 1, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il fondo di cui al comma 14 sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Il fondo di cui al comma 14 della legge n. 160 del 2019 è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020. Si ricorda che sugli schemi di riparto dei fondi sopra richiamati (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CLXIV, n. 34) |
I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali |
29/7/2021 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 68 prevede che la relazione dia conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. primo
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Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Dati definitivi dell’anno 2019, Doc. XXXVII, n. 3) |
XII Affari sociali |
2/8/2021 |
L’articolo 16, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, prevede che entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge n. 194, il Ministro della sanità (ora della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. L’articolo 16 dispone altresì che le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Per completezza, si ricorda che l’articolo 16 prevede che sull’attuazione della legge n. 194 del 1978 presenti una relazione anche il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero (relative alle violazioni delle norme penali previste dall'ordinamento in materia di interruzione di gravidanza, nonché alle attività di volontaria giurisdizione, di competenza del giudice tutelare, concernenti l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni ovvero per le maggiorenni interdette). Il Ministro della giustizia ha trasmesso alle Camere la relazione riferita all’anno 2020 (Doc. XXXVII-bis n. 4) il 26 maggio 2021. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 135/1990, art. 8, co. 3
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Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV (Dati relativi all’anno 2019, Doc. XCVII, n. 3) |
XII Affari sociali |
2/8/2021 |
L’articolo 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS”, al comma 3, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, la legge n. 135 del 1990 autorizza (articolo 1) interventi pluriennali riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS. Il Piano nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) rappresenta il documento programmatico finalizzato a contrastare la diffusione dell’infezione da HIV. La Conferenza Stato-regioni ha sancito l’intesa sul Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) 2017-2019 il 26 ottobre 2017. Obiettivi prioritari del Piano sono: la definizione di modelli di intervento volti a ridurre il numero delle nuove infezioni; facilitare l’accesso al test e l’emersione del sommerso; garantire a tutti l’accesso alle cure; favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento; migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA (persone che vivono con HIV AIDS); coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale; tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA; promuovere la lotta allo stigma; promuovere l’empowerment e coinvolgimento attivo delle popolazioni chiave. Ulteriori interventi previsti dalla legge n. 135 riguardano l’assunzione e la formazione di personale medico e infermieristico, la creazione di strutture per malattie infettive e l’attivazione dei servizi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 376/2000, art. 8, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 376 del 2000 recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CXXXV, n. 4) |
XII Affari sociali
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2/8/2021
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L’articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, prevede che il Ministro della sanità (ora della salute) presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376, nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (attualmente dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, v. infra). La legge n. 376 del 2000, all’articolo 1, stabilisce che l’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei princìpi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Il comma 2 dell’articolo 1 dispone che costituiscono doping “la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 376 del 2000 equipara al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 376 del 2000, i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del Comitato olimpico internazionale (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità (ora della salute), d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali (ora della cultura), su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge n. 376 del 2000. |
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Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183), all’articolo 2, comma 1, lett. h), ha trasferito le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2, articolato in sezioni, nell’ambito del quale opera la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD). Tale Sezione aggiorna la lista di farmaci contenenti sostanze dopanti; programma ed effettua l’attività di controllo antidoping sulle manifestazioni sportive amatoriali; promuove progetti di ricerca e campagne di informazione/formazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping; predispone la proposta di relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della legge n. 376 del 2000 e sull’attività della Sezione medesima. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi all’anno 2020, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 33) |
I Affari costituzionali V Bilancio IX Trasporti X Attività produttive
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22/7/2021
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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 68 prevede che la relazione dia conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi. Quanto alle previsioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, detta norma stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della suddetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 1/2015, art. 3, co. 3
D.L. 243/2016, art. 1, co. 2, lett. a) |
Utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 (Dati relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, Doc. XXVII, n. 23) |
V Bilancio X Attività produttive
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13/7/2021 |
L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”, al comma 2, stabilisce che, ai fini dell’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l’organo commissariale per l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l’organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere. Il 13 giugno 2017 i Commissari straordinari hanno attivato, presso la tesoreria di Stato, la contabilità speciale n. 6055, denominata “COMM STRAORD ILVA DL 1-2015”, sulla quale sono confluite le risorse finanziarie rinvenienti dal prestito obbligazionario emesso dall'organo commissariale di ILVA, sempre nel mese di giugno 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015. Si ricorda che il decreto-legge n. 1 del 2015 ha consentito l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così determinando la cessazione della precedente gestione commissariale (di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89) e il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano. |
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L’adozione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14 marzo 2014 è stata prevista e regolata dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2013, che ha disciplinato in via generale (all’articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all’articolo 2) il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 (all’articolo 1, comma 5) ha quindi stabilito che il Piano prevedesse le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. Il Piano è stato modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 (inserito dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, che ha sostituito l’originario comma 8 con i commi da 8 a 8.3) del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”. A seguito delle previsioni introdotte dall’articolo 6, comma 10-bis, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023. Il comma 8.5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il medesimo comma 8.5 prevede altresì che il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, sia approvato dal Ministro dello sviluppo economico. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Il decreto-legge n. 243 del 2016, all’articolo 1, comma 2, lettera a), dispone che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di sostegno siano destinate le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2015 e i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 113/1991, art. 1, co. 6
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Relazione sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica realizzate ai sensi della legge n. 113 del 1991, con allegate le relazioni scientifiche degli enti beneficiari dei finanziamenti (Dati relativi al triennio 2015-2017) |
VII Cultura |
2/8/2021 |
L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”, al comma 6, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell’università e della ricerca scientifica) riferisca al Parlamento, ogni tre anni, sulle iniziative realizzate in attuazione della medesima legge n. 113, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente beneficiario di finanziamenti, inserito nella tabella prevista dal comma 3 del medesimo articolo 1. Si ricorda che la legge n. 113 del 1991, modificata e integrata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, all’articolo 1, comma 1, prevede che per promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica adotti iniziative volte, tra l’altro, a promuovere: la ricognizione del patrimonio scientifico di interesse storico e la riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione e nella valorizzazione della cultura e del patrimonio tecnico-scientifici; l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale e le attività di formazione e aggiornamento professionale a tal fine richieste; la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza; l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendo la sinergia con il mondo del lavoro e della produzione. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione e il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, dei musei civici di storia naturale e degli orti botanici, nonché l'adozione delle misure necessarie a una incisiva opera di divulgazione. |
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Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il comma 3 individua i requisiti di cui devono essere in possesso enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per accedere ad un finanziamento triennale destinato al loro funzionamento (personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale). I soggetti in possesso dei predetti requisiti sono inseriti, a domanda, in una tabella da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo 2-quater della legge n. 113 del 1991 (inserito dall'articolo 5 della legge 10 gennaio 2000, n. 6) e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura. La relazione trasmessa fa riferimento alla Tabella triennale 2015-2017, approvata con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 26 maggio 2016, n. 323. L’articolo 2-bis della legge n. 113 del 1991 riserva annualmente almeno il 60 per cento delle risorse stanziate per l’attuazione della legge medesima al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi di cui al comma 3 dell’articolo 1, nonché delle intese e degli accordi che il Ministro può promuovere, ai sensi del successivo comma 4, con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative per la diffusione della cultura scientifica. L’articolo 2-bis stabilisce inoltre che il finanziamento sia ripartito, sentito il Comitato tecnico-scientifico, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 95/2012, art. 13, co. 5
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Attività svolta (Dati relativi all’anno 2020 con aggiornamenti al mese di giugno 2021, Doc. CXCVII, n. 4) |
VI Finanze |
6/7/2021 |
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 13, comma 5, stabilisce che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) trasmetta annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività. Lo statuto dell’IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, specifica che la relazione è trasmessa entro il mese di giugno di ogni anno. Si ricorda che l'IVASS è stato istituito dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto–legge n. 95 del 2012 “al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria”, evidente nell’assetto di governance dell’istituto, caratterizzato dalla partecipazione di figure organiche alla Banca d’Italia (ai sensi del proprio statuto, presidente dell’IVASS è il direttore generale della Banca d’Italia e il direttorio integrato, che ha funzioni di indirizzo e direzione strategica, è presieduto dal governatore del medesimo istituto). L’articolo 13, al comma 32, ha inoltre disposto la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo-ISVAP, a decorrere dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2013) dello statuto dell'IVASS, stabilendo che quest’ultimo succedesse all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi. L'IVASS è chiamato a operare sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Le funzioni dell’IVASS sono dirette a garantire l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. |
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L’IVASS accerta le condotte illecite da parte dei soggetti vigilati e applica sanzioni amministrative-pecuniarie e disciplinari. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari. La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’articolo 1, comma 33, ha disposto che l’IVASS eserciti poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 124, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale, prevedendo che dell'esito dell'attività svolta sia dato specificamente conto nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 152/2006, art. 172, co. 3-bis
D.L. 133/2014, art. 7, co. 1, lett. i) |
Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (Dati relativi al primo semestre del 2021, Doc. CXLVI, n. 7) |
VIII Ambiente |
12/7/2021 |
L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”, al comma 1, lett. i), ha sostituito i commi da 1 a 5 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5, al fine di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici. L’articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - anch’esso modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014 – stabilisce, al comma 1, che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni e che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipino obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito – individuato, per ciascun ambito territoriale ottimale, dalla competente regione - al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il comma 3-bis dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (introdotto, come ricordato, dal decreto-legge n. 133 del 2014) ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. Si ricorda che l’ARERA è un organismo collegiale indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. |
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L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso successivi interventi normativi. In particolare, l’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, soppressa dal comma 13 dell’articolo 21. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha quindi disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”. Si ricorda altresì che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, all’articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 527, ha conferito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ulteriori funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di gestione dei rifiuti. Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha ridenominato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA). |
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
Data annuncio |
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L. 239/2004 art. 1, co. 89 |
Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita (Dati relativi all’anno 2019, Doc. XCVIII, n. 3) |
X Attività produttive
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5/8/2021 |
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La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, all’articolo 1, comma 89, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA[6]) effettui annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invii una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) e dell’interno, nonché alla Conferenza unificata e al Parlamento. Come ricordato preliminarmente dalla relazione trasmessa, fino al 2012, ai fini del monitoraggio, l’Autorità aveva definito e analizzato la generazione distribuita come l’insieme degli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA, indipendentemente dalla rete cui sono connessi, facendo riferimento alla legge n. 239 del 2004 e considerando che, storicamente, gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA sono sempre stati trattati come impianti “non rilevanti” ai fini della gestione del sistema elettrico complessivo. A partire dall’anno 2012, per rendere i dati confrontabili con quelli degli altri Paesi europei, si è utilizzata la definizione di “generazione distribuita” introdotta dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che la identifica come l’insieme degli “impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione”, indipendentemente quindi dal valore di potenza dei medesimi impianti. Con riferimento alla nozione di “piccola generazione” e di “microgenerazione” si continua a fare riferimento alle definizioni introdotte dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), poiché esse sono di carattere nazionale. Pertanto, ai fini del monitoraggio sono considerati “piccola generazione (PG)”, l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW; di microgenerazione (MG), l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione inferiore a 50 kWe. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 196/2003, art. 154, co. 1, lett. e) |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CXXXVI, n. 3) |
II Giustizia
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14/7/2021 |
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è stato profondamente modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. L’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 101 del 2018), disciplina i compiti del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo, al comma 1, lett. e), che trasmetta al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la relazione sull’attività svolta, predisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679. Quest’ultima disposizione stabilisce che ogni autorità di controllo nazionale elabori una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 101 del 2018 - individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di controllo che l'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 prevede sia disposta da ogni Stato membro per sorvegliare l'applicazione del regolamento medesimo: ciò al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e per agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Peraltro, l’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003 già anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101 del 2018 prevedeva - al comma 1, lett. m) - la predisposizione da parte del Garante di una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del codice in materia di dati personali al momento vigente, da trasmettersi al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. L'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito presso il Ministero dell'interno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, quale base di dati di interesse nazionale sottoposta ad un audit di sicurezza, con cadenza annuale, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Il medesimo comma 1 dell’articolo 62 prevede che i risultati dell'audit siano inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. |
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Il comma 1024 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha disposto che nella relazione annuale prevista dall'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali dia conto dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1023 ove ravvisi il rischio che dal trattamento di dati personali derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati e dei provvedimenti conseguentemente adottati. L’articolo 22 del decreto legislativo n. 101 del 2018, al comma 5, ha poi stabilito che “A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies”. Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all’articolo 37, comma 1, individua nel Garante per la protezione dei dati personali l’autorità di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme di cui al medesimo decreto legislativo n. 51, a tal fine conferendo al Garante medesimo le ulteriori funzioni elencate al comma 2. Il comma 3 dell’articolo 37, alla lettera h), dispone che nella relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003, può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte. |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 127/1997 art. 16, co. 2 |
Difensora civica della provincia autonoma di Bolzano |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CXXVIII, n. 26) |
I Affari costituzionali |
14/7/2021 |
L. 127/1997 art. 16, co. 2 |
Difensore civico della provincia autonoma di Trento |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CXXVIII, n. 27) |
I Affari costituzionali |
22/7/2021 |
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”. Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i Difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1. La figura del difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in base al quale il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza. L’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi ricorsi, al comma 4, ha previsto la possibilità per il richiedente, in caso di diniego o di differimento dell'accesso, di presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. |
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Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che ha introdotto la nozione di accesso civico, quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora questa sia stata omessa, all’articolo 5, comma 8, ha previsto che nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente possa presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Si ricorda inoltre che l’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), riconosce ai difensori civici la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti reati commessi ai danni di persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 249/1997, art. 1, co. 6, lett. c), n. 12
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Attività svolta e programmi di lavoro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati aggiornati al 30 aprile 2021, Doc. CLVII, n. 4) |
VII Cultura IX Trasporti
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15/7/2021 |
La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), all’articolo 1, istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiamata a operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle telecomunicazioni, dell'editoria, dei mezzi di comunicazione di massa e, più recentemente, delle poste. Il comma 6 dell’articolo 1 individua le competenze dell’Autorità, prevedendo alla lettera c), n. 12, che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità medesima presenti al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. Il medesimo comma 6 stabilisce altresì che la relazione contenga, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario. L’articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale - istituita dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 - cui erano state trasferite le funzioni di regolamentazione del settore postale, in precedenza affidate al Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, e le ha attribuite all’AGCOM, che pertanto esercita anche le attività di vigilanza e di regolamentazione del mercato postale. |
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L’AGCOM rappresenta un organismo complesso, quanto a obiettivi assegnati dalla legge, competenze attribuite, funzioni svolte, rapporti con gli stakeholder e reti istituzionali di cui fa parte a livello nazionale ed internazionale. Si richiamano, a seguire, talune norme attinenti specifiche competenze esercitate dall’Autorità. L’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha assegnato all’Autorità il compito di costituire, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati e successiva verifica, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet fisse e mobili di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. L’Autorità ha pertanto realizzato e reso disponibile online da gennaio 2017 una banca dati delle infrastrutture nazionali di telecomunicazione (Broadband Map) in formato aperto che consente agli utenti (cittadini, imprese, istituzioni), attraverso un apposito sistema cartografico, di visualizzare l’offerta dell’accesso ad internet sull’intero territorio nazionale, attraverso valutazioni comparative sulle diverse tecnologie e velocità disponibili. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), all’articolo 1, comma 545, ha conferito all’Autorità poteri di accertamento e contrasto – prevedendo specifiche sanzioni – di attività illecite o non autorizzate messe in opera nel mercato secondario dei biglietti di eventi di intrattenimento, venduti tramite reti di comunicazione elettronica da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione. L’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), integrata e modificata dalla legge n. 145 del 2018, ha attribuito all’AGCOM la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo in ambito nazionale e locale (PNAF). Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, all’articolo 9, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, attribuendo all’AGCOM lo svolgimento delle attività di vigilanza e sanzionatorie in ordine al rispetto del divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo. L’articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha attribuito all’AGCOM nuove responsabilità in tema di monitoraggio, regolamentazione e vigilanza dei mercati delle comunicazioni elettroniche in relazione alle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Con specifico riferimento alla tutela del diritto d’autore online, si ricorda che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 195-bis, ha riconosciuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di ordinare, su istanza del titolare dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), all’articolo 1, comma 515, ha modificato la legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità, assegnando a quest’ultima competenze in materia di applicazione nell’ordinamento italiano del regolamento (UE) 2019/1150, noto anche come regolamento Platform to Business (P2B), a tutela degli utenti commerciali che usufruiscono di servizi di intermediazione e di motori di ricerca forniti da piattaforme online che, anche se non stabilite nel nostro Paese, offrono servizi in Italia. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 50/2016, art. 213, co. 3, lett. e) |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2020, Doc. XLIII, n. 3) |
I Affari costituzionali VIII Ambiente
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16/7/2021 |
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, all’articolo 213, comma 1, attribuisce la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), specificando che l’azione dell’ente è finalizzata a prevenire e contrastare illegalità e corruzione. Il comma 3 dell’articolo 213, che elenca dettagliatamente i compiti dell’ANAC in materia di contratti pubblici, stabilisce alla lettera e), che l’Autorità predisponga e invii al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, integrato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio del proprio mandato. La lettera e) è stata modificata dall’articolo 125, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”). Si è così risolto un possibile dubbio interpretativo generato dalla formulazione originaria della lettera e), che prevedeva la predisposizione e l’invio da parte dell’Autorità di una relazione annuale sull’attività svolta, senza specificare se tale obbligo si aggiungesse a quello già previsto dalla legge n. 190 del 2012 o se esso fosse adempiuto con l’invio della relazione già prevista da tale legge. Si ricorda che l’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, al comma 2, aveva previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, operasse anche quale Autorità nazionale anticorruzione e che, in tale veste, riferisse alle Camere presentando entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha stabilito che la Commissione assumesse la denominazione di “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)” e ne ha contestualmente modificato la composizione e le modalità di nomina dei componenti. |
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Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’articolo 19, comma 1, ha poi disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-AVCP (istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ridenominata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e previsto, al comma 2, che i compiti e le funzioni da essa svolti fossero trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, conseguentemente ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione” (ANAC). Il comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha previsto che nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dia altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 19, inerenti l'assunzione dei compiti già spettanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla conseguente riorganizzazione, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni originarie della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento all’attività svolta dall’ANAC, si ricorda che il decreto legislativo n. 50 del 2016, all’articolo 211 (commi 1-bis e 1-ter), conferisce all’Autorità la legittimazione ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del medesimo codice. L’ANAC collabora inoltre attivamente, comunicando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dati sulla base della propria attività di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici e sugli operatori economici nello stesso operanti, all’attuazione dell’istruttoria finalizzata al conferimento del rating di legalità alle imprese che ne fanno richiesta. L’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 10, ha inoltre previsto l’affidamento all’ANAC del rilascio del rating d’impresa, mediante una certificazione connessa a requisiti reputazionali dell’operatore economico, da valutarsi sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che attestino l’affidabilità dell’impresa. Il successivo articolo 84, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha confermato la qualificazione delle imprese tramite il sistema che prevede il rilascio di un attestato da parte di speciali organismi di diritto privato con funzioni pubblicistiche, le SOA (società organismo di attestazione). Ai sensi del comma 6 dell’articolo 84, l’ANAC vigila sul sistema di qualificazione, effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Si ricorda che all’Autorità nazionale anticorruzione sono conferiti compiti di vigilanza in materia degli obblighi di pubblicazione e l’esercizio dei connessi poteri sanzionatori in applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Si ricorda anche che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e sostituito dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha previsto nell’ordinamento nazionale l’istituto del whistleblowing, demanda all’ANAC l’adozione delle misure sanzionatorie poste a tutela del dipendente che segnala condotte illecite. Da ultimo, si evidenzia che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 53, comma 5, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016. In particolare, si prevede il rafforzamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), alla quale dovranno essere inviate tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. Si prevede quindi che l'ANAC, attraverso la BDNCP, garantisca la pubblicazione dei dati ricevuti, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilendo che gli effetti degli atti pubblicati decorrano dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 215/2004, art. 8, co. 1
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Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi (Dati aggiornati al mese di giugno 2021, Doc. CLIII, n. 7) |
I Affari costituzionali |
5/8/2021 |
La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), all’articolo 8, comma 1, dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenti al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla medesima legge n. 215. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi sono indicate dall’articolo 6 della legge n. 215 del 2004. Ai sensi del comma 1 di tale articolo l'Autorità accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità che l'articolo 2, comma 1, stabilisce per il titolare di cariche di governo nello svolgimento del proprio incarico, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e nei casi di inosservanza promuove: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza. Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 215 del 2004, al comma 1, dispone che “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può: a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato”. |
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L’articolo 2, al comma 4, stabilisce che l'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6, l’AGCM è altresì competente ad accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi quali definite dall'articolo 3 della legge n. 215 del 2004. A tal fine l’Autorità è tenuta a verificare gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dello stesso titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215 del 2004. Funzionali all’esercizio delle attività di controllo e vigilanza di cui trattasi sono gli obblighi dichiarativi che l’articolo 5 prevede a carico dei titolari di cariche di Governo e che il comma 6 di detto articolo estende al coniuge e ai parenti entro il secondo grado. Tali soggetti sono infatti obbligati a comunicare all’Autorità i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; nell'obbligo di comunicazione rientrano anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni previste dal comma 8 dell’articolo 6, l'Autorità in conformità del comma 9, riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 132/2016, art. 10, co. 3
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Attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CCXXXVII, n. 4) |
VIII Ambiente
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22/7/2021 |
La legge 28 giugno 2016, n. 132, istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. L’articolo 10, al comma 3, prevede che, entro il secondo trimestre di ciascun anno, il Presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale (disciplinato dall’articolo 13), trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale nell'anno precedente. Come enunciato all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, il Sistema è finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio “chi inquina paga”, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla stessa legge n. 132 del 2016. Ai sensi dell'articolo 2, il Sistema opera quale rete demandata ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della legge n. 132 del 2016 e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 9 prevede che i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’articolo 3 elenca le funzioni che la legge n. 132 del 2016 attribuisce al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Tra di esse: il monitoraggio dello stato dell’ambiente; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; la ricerca; il supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi; il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche aventi funzioni amministrative in materia ambientale; la collaborazione nella predisposizione di programmi di educazione ambientale; la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali di protezione civile. Per completezza, si ricorda che L'ISPRA è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo ente. |
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L'articolo 4 della legge n. 132 del 2016 qualifica l'ISPRA persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica). Il medesimo articolo stabilisce che l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale. Il presidente dell’ISPRA presiede il Consiglio del Sistema nazionale, istituito dall’articolo 13 della legge n. 132 del 2016 al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti dell’esecutivo aventi natura tecnica in materia ambientale; il Consiglio segnala inoltre l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla stessa legge n. 132 del 2016. |
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.lgs. 45/2014, art. 6, co. 4, lett. h)
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Attività svolte e stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale (Dati relativi all’anno 2020, Doc. CCLVIII, n. 2) |
VIII Ambiente X Attività produttive |
9/8/2021 |
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, all’articolo 6, comma 4, lettera h), prevede che il direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dal medesimo Ispettorato e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. Si ricorda che il decreto legislativo n. 45 del 2014 – modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, all’articolo 6, comma 1, individua l’ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6, l’ISIN espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. L’ISIN emana inoltre guide tecniche e fornisce supporto ai Ministeri nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce altresì supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN garantisce altresì la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi. |
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L'Ispettorato ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (e costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011), soppressa, prima ancora di divenire operativa, dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali funzioni e compiti erano stati attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in via transitoria e fino all’adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. La citata direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia, contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo inoltre ulteriori temi, in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni), o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici). Il decreto legislativo n. 101 del 2020, all’articolo 61, comma 6, stabilisce che, ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014, le amministrazioni territoriali titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII del medesimo decreto legislativo, trasmettano all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del medesimo decreto o delle prescrizioni dell'autorizzazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo 61, comunicate dagli organi di vigilanza, e sui provvedimenti adottati. Il comma 6 ha così riprodotto quanto già stabilito dal comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, abrogato dall'articolo 243 dello stesso decreto legislativo n. 101 del 2020. Quest’ultimo provvedimento, all’articolo 73, comma 1, stabilisce che l’ISIN, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014. Si ricorda che la direttiva 2013/59/Euratom (come già ricordato recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 101 del 2020), dedica specifica attenzione alle sorgenti orfane, ossia alle sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare, o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione. In particolare, ha previsto che la direzione degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (compresi i grandi depositi e i più importanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici) e la direzione di importanti nodi di transito, sia informata della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti (articolo 16). Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che già disciplinava la materia delle sorgenti orfane, è stato abrogato dall'articolo 243, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. |
Nuove relazioni previste da fonti normative[7]
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 59/2021, art. 1, co. 7-quinquies* |
Il Governo |
Ripartizione delle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) |
*Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2021, n. 160. Il decreto-legge n. 59 del 2021, come convertito, all’articolo 1, comma 1, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 ripartisce tra le amministrazioni centrali competenti le risorse del Fondo, individuando i programmi e gli interventi cui sono destinate e il relativo profilo finanziario annuale. Il comma 7-quinquies dell’articolo 1 dispone che a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari sia presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7. Il comma 7-quinquies stabilisce inoltre che la relazione dallo stesso introdotta sia presentata unitamente alla relazione già prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” (sostituito dall'articolo 1, comma 310, lett. e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Il citato articolo 7-bis, al comma 1, dispone che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale curi l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il Ministro presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 7-bis, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 73/2021, art. 62-bis, co. 6* |
Ministro dell'università e della ricerca Ministro dello sviluppo economico Ministro dell'economia e delle finanze |
Attività svolta dalla fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive |
*Il testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n. 176, S.O. L’articolo 62-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito, al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, istituisce la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale. Ai sensi del comma 2, sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima. Il comma 3 dell’articolo 62-bis demanda a un comitato di coordinamento, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, la predisposizione dello schema di statuto della fondazione, che disciplini, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione medesima da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 62-bis, la fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine, il medesimo comma prevede che la fondazione presenti una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. Si ricorda che il comma 7 individua le attività che la fondazione è tenuta, tra l’altro, a svolgere, e stabilisce che le modalità di attuazione di tali attività siano definite con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione stessa, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 77/2021, art. 2, co. 2, lett. e)* |
Presidenza del Consiglio dei ministri
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Stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) |
*Il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181, S.O. Il decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (PNIEC). L’articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il medesimo comma elenca, alle lettere da a) a l) le attività che la Cabina di regia, tra l’altro, è chiamata a svolgere: nello specifico, la lettera e) dispone che trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La lettera g) del comma 2 stabilisce che la medesima relazione sia trasmessa, rispettivamente, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, istituito dall'articolo 3 sempre del decreto-legge n. 77 del 2021, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative. Si ricorda che il citato comma 1045 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approvi e trasmetta alle Camere una relazione (predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, indicante le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 77/2021, art. 36-ter, co. 4*
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Ministro della transizione ecologica |
Stato di attuazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico |
*Il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181, S.O. L’articolo 36-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 reca misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. Tale articolo, al comma 1, conferisce ai commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo - disciplinati da varie norme richiamate dal medesimo comma 1 - la denominazione unica di “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” e stabilisce che i medesimi commissari esercitino le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento. L’articolo 36-ter prevede altresì (ai commi 2 e 3) che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del PNRR - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Il comma 4 stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 109/2018, art. 12, co. 5-bis
D.L. 77/2021, art. 65, co. 1, lett. c)* |
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) |
Attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali |
*Il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181, S.O. L'articolo 65 del decreto-legge n. 77 del 2021 modifica l'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività già attribuite a legislazione vigente all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). In particolare, il comma 1, lett. a), dell’articolo 65 modifica il comma 1 del citato articolo 12, così stabilendo che, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sia direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al successivo comma 5-bis del medesimo articolo 12. Tale comma, introdotto dal comma 1, lett. c), dell’articolo 65, prevede che l’ANSFISA adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo (con la precisazione che, relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma sia adottato entro il 31 agosto 2021). Il medesimo comma 5-bis prevede altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 svolte nel corso dell'anno precedente. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 82/2021 art. 14, co. 1* |
Presidente del Consiglio dei ministri |
Attività svolta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale |
*Il testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185. L’articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021 istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze di polizia o di enti pubblici. L’articolo 5 stabilisce inoltre che l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L’articolo 7 individua le funzioni dell’Agenzia, qualificata “Autorità nazionale per la cybersicurezza”, cui compete il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza a livello nazionale e la promozione di azioni comuni dirette a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetiche, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. L’articolo 14 del decreto-legge n. 82 del 2021, al comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. L’articolo 17, al comma 10-bis, lettera a), stabilisce che la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, sia trasmessa entro il 30 novembre 2022. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 82/2021 art. 14, co. 2* |
Presidente del Consiglio dei ministri |
Attività svolta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, relativamente ai profili di competenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) |
*Il testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185. L’articolo 14 del decreto-legge n. 82 del 2021, al comma 2, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall’articolo 5, negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, relativamente ai profili di competenza del Comitato. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 82/2021 art. 17, co. 10-bis, lett. b)* |
Presidente del Consiglio dei ministri |
Stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 82 del 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale” |
*Il testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185. Il decreto-legge n. 82 del 2021 delinea il sistema nazionale di sicurezza cibernetica. Nell’ambito di tale sistema, al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuita in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale dello spazio cibernetico. Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta, sempre in via esclusiva, l’adozione della relativa strategia nazionale, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) - istituito dall’articolo 4 con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza -, nonché la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall’articolo 5, previa informativa al presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire all’Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Il comma 10-bis dell’articolo 17, alla lettera b), prevede che, entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione che dia conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 82 del 2021, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 77/2021, art. 7, co. 7* |
Corte dei Conti
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Valutazione dell’economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) |
*Il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181, S.O. L’articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito, definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR. Il comma 7 di tale articolo riguarda la Corte dei conti, a cui si attribuisce il compito di esercitare il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede altresì che la Corte dei conti riferisca, “almeno semestralmente”, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 20 del 1994. Si rammenta che l'articolo 3 (rubricato “Norme in materia di controllo della Corte dei conti”), della legge n. 20 del 1994, al comma 4, prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, anche in base all'esito di altri controlli, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Il comma 6 del medesimo articolo 3 stabilisce che la Corte dei conti riferisca “almeno annualmente”, al Parlamento ed ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. |
La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.
Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.
La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.
Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.
In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.
Le attuazioni governative:
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 2 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3002, divenuto legge n. 58 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3002, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 10, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
1 nota di attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3099, divenuto legge n. 69 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3099, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 157, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 3 note di attuazione.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2021 sono stati segnalati 458 ordini del giorno[8] dei quali:
175 riferiti alla legge n. 106 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (A.C. 3132-AR).
70 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 23 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 23 al Ministero della salute, 13 al Ministero dell’istruzione, 11 al Ministero dello sviluppo economico, 9 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 7 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 5 al Ministero della difesa, 5 al Ministero dell’interno, 5 al Ministero del turismo, 5 al Ministro per il sud e la coesione territoriale, 4 al Ministero della transizione ecologica, 4 al Ministero dell’università e della ricerca, 3 al Ministero della cultura, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministro per la pubblica amministrazione, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
141 riferiti alla legge n. 108 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (A.C. 3146-AR).
43 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 31 al Ministero della transizione ecologica, 28 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 9 al Ministero dell’interno, 9 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 8 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 8 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 al Ministero dello sviluppo economico, 5 al Ministero della cultura, 5 al Ministero della salute, 4 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 4 al Ministero della giustizia, 4 al Ministero dell’università e della ricerca, 4 al Ministro per il sud e la coesione territoriale, 3 al Ministero dell’istruzione, 3 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministero del turismo, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
68 riferiti alla legge n. 101 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (A.C. 3166).
37 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 20 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 7 al Ministero della salute, 6 al Ministro per il sud e la coesione territoriale, 5 al Ministero della transizione ecologica, 4 al Ministero della giustizia, 4 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 4 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero della cultura, 2 al Ministero dell’interno, 2 al Ministero dell’istruzione, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministro per la disabilità, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione;
34 riferiti alla legge n. 113 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (A.C. 3243).
23 sono stati inviati al Ministro per la pubblica amministrazione, 7 al Ministero dell'economia e delle finanze, 6 al Ministero dell’interno, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero dell’istruzione, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministero dell’università e della ricerca, 1 al Ministero della cultura, 1 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1 al Ministero della transizione ecologica, 1 al Ministero del turismo, 1 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
27 riferiti alla legge n. 109 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” (A.C. 3161-A).
21 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministro per la pubblica amministrazione, 2 al Ministero dell’interno, 2 al Ministero dello sviluppo economico, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero della salute, 1 al Ministro per il sud e la coesione territoriale;
13 riferiti alla legge n. 112 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” (A.C. 3201).
8 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 5 al Ministero dell'economia e delle finanze, 5 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 mozioni[9]:
Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 9 risoluzioni:
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/3099/44 Ordine del giorno |
Foscolo |
Assemblea |
12/7/2021 |
I |
Proroga delle disposizioni antincendio per le strutture ricettive |
L’ordine del giorno Foscolo n. 9/3099/44, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 19 maggio 2021, impegna l'esecutivo a prorogare le disposizioni di adeguamento incendi da parte delle strutture ricettive all’aria aperta che abbiano già presentato l’istanza preliminare per l’esecuzione dei lavori di prevenzione incendi.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Si segnala che la legge 17 giugno 2021, n. 87, ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid- 19’, ha inserito, nel testo del provvedimento, l'art. 11-duodecies rubricato ‘Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta’.
Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, la suddetta norma stabilisce che le attività turistico-ricettive in area aperta di cui al decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2014 che, alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'art. 6, comma l, lett. b), e comma 2, lett. b), del medesimo decreto del Ministro dell'Interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal cennato art. 6, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), fermo restando gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.”
Tipo atto e numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Commissione competente |
Oggetto |
9/3002/2 Ordine del giorno |
Lattanzio |
Assemblea |
27/7/2021 |
I |
Opportunità di individuare sedi alternative alle scuole per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021 |
L’ordine del giorno Lattanzio n. 9/3002/2, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 29 aprile 2021, impegna l'esecutivo a individuare sedi alternative alle scuole per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021, al fine di evitare ulteriori perdite di giorni di lezione e agevolare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Si premette, al riguardo, che, con circolare n. 4 dello scorso 23 febbraio, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Dicastero ha invitato le Prefetture U.T.G. a sensibilizzare i sindaci sulla necessità di svolgere ogni opportuno intervento per individuare, già in occasione delle prossime tornate elettorali previste tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, il maggior numero d'immobili come sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, per evitare il ripetersi d'interruzioni della didattica, tenuto altresì conto delle gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Successivamente, come è noto, l'art. 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - inserito dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 - ha previsto, al comma 1, che ‘In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali’.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 23-bis, in particolare, ‘I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021’.
Sulla scorta di tale previsione normativa, lo scorso 26 maggio il menzionato Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha emanato la circolare n. 25 finalizzata a dare ulteriore impulso all'azione dei sindaci per l'individuazione di sedi alternative.
Da ultimo, in attuazione di quanto stabilito dalla sopracitata normativa, con l'unito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, perfezionato lo scorso 15 luglio, sono stati individuati i criteri e le modalità di concessione dei contributi destinati agli Enti Locali.”
[1] Si fa presente che gli adempimenti previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.
[2] Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2021, n. 160.
[3] Il testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n. 176, S.O.
[4] Il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181, S.O.
[5] Il testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185.
[6] Per le notizie di sintesi inerenti l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA si v. supra, la scheda immediatamente precedente.
[7] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente documento.
In merito ai nuovi obblighi di relazione si veda anche, più estesamente, il paragrafo introduttivo “In evidenza”.
[8] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
[9] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.