Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare |
Titolo: | Relazioni al Parlamento da obbligo di legge - XVIII Luglio 2022 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 7 |
Data: | 28/07/2022 |
Organi della Camera: | Assemblea |
Camera dei deputati |
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XVIII LEGISLATURA |
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SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE |
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RELAZIONI AL PARLAMENTO
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Luglio 2022 |
A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare ( 06.6760-3381/9886– * sgcp_segreteria@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
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RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE ANNUNCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2022…………….
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 giugno 2022
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministra per le politiche giovanili
Ministro per la pubblica amministrazione
Ministero dell’università e della ricerca
Garante del contribuente per la Toscana
Difensora civica della provincia autonoma di Bolzano
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
Nuove relazioni previste da fonti normative
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione, attraverso lo spoglio sistematico della Gazzetta Ufficiale, degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti, ovvero da ritenersi superati, pur se formalmente vigenti, alla luce di valutazioni scaturenti dall’analisi del contesto di fatto in cui si iscrivono e, ove possibile, del riscontro con i soggetti su cui ricade l’obbligo informativo (in primo luogo i diversi Ministeri).
Nella presente pubblicazione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, ulteriori elementi informativi finalizzati a renderne più agevole la fruizione. Si segnalano inoltre le relazioni di nuova istituzione, distinte tra “governative” e “non governative”, previste da disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1] nell’arco temporale di riferimento.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1
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Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l’incidente occorso a un aeromobile in località San Donà di Piave (Venezia) il 13 luglio 2018 |
IX Trasporti
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17/6/2022 |
L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è altresì trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente - salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine - ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.
Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità[2].
Si ricorda che l’ANSV, prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 1999, quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, e conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza, il cui unico obiettivo – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento – è prevenire futuri incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009 art. 6, co. 4
D.L. 76/2020, art. 42, co. 4
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Attività e deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) (Predisposta dal DIPE - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del CIPESS) (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CCLXII, n. 2) |
V Bilancio |
29/6/2022 |
L’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 4, stabilisce che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (ora CIPESS, v. infra) adottate nel corso dell'anno precedente.
La disposizione richiamata è stata integralmente sostituita dal comma 4 dell'articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il testo previgente prevedeva che il CIPE trasmettesse in via telematica alle Camere le proprie delibere “entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei Conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione”. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 evidenzia che la riformulazione del comma 4 della legge n. 196 del 2009 “trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una ‘relazione informativa’ più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica (…)”, inserendosi nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permettendo di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.
Il novellato comma 4 prevede altresì che a decorrere dall'anno 2022 la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile. Si ricorda che il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha impresso un nuovo indirizzo delle scelte da compiere in sede di programmazione economica, che dovranno sempre di più essere orientate al perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015[3], prevedendo, all’articolo 1-bis, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assumesse la denominazione di “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile” (CIPESS). Con delibera CIPE n. 79 del 2020 è stato modificato anche il regolamento interno del Comitato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Segretario del CIPESS, previa istruttoria del DIPE, ha quindi emanato la direttiva recante “Linee di indirizzo sull’azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l’anno 2022”, sottoscritta in data 7 dicembre 2021 e comunicata al Comitato nella seduta del 22 dicembre 2021, volta a rafforzare la coerenza delle politiche di investimento pubblico con gli obiettivi di sostenibilità derivanti dagli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale ed europea[4].
La direttiva prevede, inoltre, che il CIPESS adotti, entro l’anno 2022, una delibera contenente le linee guida generali e gli indicatori di sostenibilità sulla cui base dovranno essere valutate le istruttorie da sottoporre all’esame del Comitato. In sostanza nelle decisioni di investimento pubblico e nelle scelte di politica economica, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere pienamente integrati al fine di favorire la transizione ad un modello di sviluppo rigenerativo.
Da ultimo, si ricorda per completezza che, ai sensi dell’articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge 24 giugno 2013, n. 71, il CIPE (ora CIPESS) è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura e Ministro del turismo) e dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell’istruzione e Ministro dell’università e della ricerca), nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale e per gli affari regionali[5].
La relazione presentata (Doc. CCLXII, n. 2) fornisce in primo luogo informazioni generali sul Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) concernenti composizione, modalità di svolgimento delle sedute e delle riunioni preparatorie, il numero di delibere adottate nell’annualità di riferimento e il loro iter di perfezionamento, che nel 2021 ha registrato una riduzione dei tempi (pari a circa 84 giorni contro i circa 93 dell’anno precedente), segnando, dunque, un aumento di efficienza (V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 16). Si rappresentano quindi gli esiti del controllo preventivo di legittimità delle delibere e si fornisce l’elenco delle 22 informative rese al Comitato, in genere concernenti l’operato delle amministrazioni componenti connesse a delibere già approvate o da proporre o a politiche pubbliche ad esse collegate. Inoltre, si espongono le iniziative attuate per assicurare, soprattutto attraverso il sito istituzionale, un’idonea informazione in merito alle decisioni del Comitato, anche mediante approfondimenti tematici relativi alle connesse politiche pubbliche.
I successivi paragrafi della relazione analizzano dettagliatamente le delibere del CIPESS, suddivise secondo le seguenti tipologie di materia: infrastrutture strategiche e opere pubbliche; politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale e la ricostruzione nella regione Abruzzo post sisma 2009; iniziative per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e della salute, la riqualificazione del territorio e la difesa del suolo. Attività della SACE S.p.A. L’ultima categoria considerata riguarda le delibere CIPESS sui Nuclei di valutazione e sul Programma statistico nazionale e sul monitoraggio degli investimenti pubblici, delineato dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ciascun paragrafo fornisce preliminarmente un quadro sintetico dei dati inerenti le delibere rientranti nella categoria considerata, cui fa seguito un’analisi dettagliata.
Per quanto attiene alla materia delle infrastrutture strategiche e delle opere pubbliche, la relazione riferisce che la principale tipologia di atti istruiti dall’Ufficio investimenti infrastrutturali del DIPE per il CIPESS è costituita dalle delibere relative alle infrastrutture strategiche del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) (di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001, e successivi aggiornamenti del medesimo PIS), che rappresentano 4 delle 11 delibere sugli investimenti infrastrutturali nel 2021 e 59 delle 94 delibere adottate negli anni 2018-2021 (63 per cento del totale circa delle delibere CIPESS curate dall’ufficio investimenti infrastrutturali). Si segnala tuttavia che nell’ultimo anno vi è stata una riduzione della quota di opere PIS approvate (36 per cento circa del totale), effetto ricondotto ai DPCM di nomina di numerosi Commissari di Governo (al riguardo V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 46) e all’inclusione di molte opere strategiche/prioritarie nell’elenco degli interventi previsti per il PNRR, decisioni che hanno determinato un progressivo passaggio di competenze, in materia di approvazione di progetti e attività istruttorie connesse, dal CIPESS ai Commissari di Governo e/o ad altri soggetti, oltre all’uscita di alcune opere del PNRR dal perimetro CIPESS. Inoltre molte opere, soprattutto ferroviarie, di cui il progetto preliminare o il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) era stato già approvato dal CIPESS, a seguito del loro inserimento nel PNRR possono essere oggetto di project review e di successivo affidamento della progettazione esecutiva, senza più il passaggio nel CIPESS per l’approvazione del progetto definitivo. Le altre principali categorie di delibere riguardano gli “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa”, relativi a metropolitane, tranvie, filovie e filobus (9 nel 2018-2021), i “pareri su schemi di atti aggiuntivi a convenzioni con i concessionari autostradali e gli aggiornamenti dei piani economico finanziari” - PEF (4 nel 2021 e 14 nel 2018-2021), i “Pareri e le approvazioni su Contratti di programma o di servizio” dei principali gestori di infrastruttura nazionale in Italia – RFI, ANAS, ENAV o ENAC, e delle imprese di trasporto – Trenitalia (2 nel 2021 e 11 nel 2018-2021) e “altre tipologie di approvazioni o pareri” (1 nel 2021 e 2 nel 2018-2021). (V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 32).
Relativamente alle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale e la ricostruzione nella regione Abruzzo post sisma 2009, la relazione segnala che nel corso del 2021 il CIPESS ha adottato 66 deliberazioni, di cui: 54 relative al Fondo sviluppo e coesione; 5 concernenti le politiche di coesione europea (Accordo di Partenariato) e i Piani operativi complementari di azione e coesione; 7 relative al sisma Abruzzo 2009, per complessivi 522,43 milioni di euro assegnati.
Con riferimento al Fondo sviluppo e coesione (FSC), la relazione ricorda, tra l’altro, la delibera n. 2/2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, cosidetta “delibera quadro”, che ha dettato le regole in merito ai contenuti e alla governance dei Piani di sviluppo e coesione (PSC), e la delibera numero n. 86/2021 che stabilisce le regole unitarie per il trasferimento delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione. In ottemperanza alle disposizioni della citata delibera n. 2/2021, il CIPESS ha approvato i PSC di 10 Amministrazioni centrali, 21 Regioni (19 Regioni più le Provincie autonome di Trento e di Bolzano) e 12 Città metropolitane, per un totale di 43 delibere (un’ulteriore delibera si è resa necessaria per l’aggiornamento del PSC del Ministero della cultura a seguito del trasferimento delle risorse al PSC del Ministero del turismo). (V. Doc. CCLXII, n. 2, pagg. 52-53).
Nelle materie dello sviluppo sostenibile e del sostegno alle attività produttive, nel corso dell’anno 2021, sono state istruite e approvate 11 deliberazioni del CIPESS. La categoria “sviluppo sostenibile” risulta a sua volta articolata negli interventi di tutela della salute e della promozione delle politiche urbane e in quelli di tutela del territorio e delle attività green. Le risorse complessivamente assegnate con le citate delibere CIPESS ammontano a 153.964,57 milioni di euro, riferite ai seguenti ambiti: a) Interventi di sviluppo sostenibile a tutela della salute e per la promozione e sviluppo delle politiche urbane; b) Interventi a tutela del territorio; c) Interventi a sostegno delle attività produttive e nell’ambito delle attività relative al Green New Deal. (V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 67, Tabella 1).
Per ciò che riguarda, nello specifico, gli interventi di sviluppo sostenibile a tutela della salute e per la promozione e sviluppo delle politiche urbane, le deliberazioni sono state indirizzate al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale a valere sul Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’annualità 2021 e al riparto del Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e relativo alle annualità 2020 e 2021. (V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 66).
Il paragrafo 5 della relazione presentata riferisce in merito alla delibera CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021, con la quale, in conformità all’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - modificato dall’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito - a fronte di uno stanziamento di competenza pari a 2.811.210 euro, al netto dell’accantonamento annuale di 900.000 euro per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) - è stata ripartita tra i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali una quota pari a 1.911.210 euro. Nell’allocare quest’ultima cifra, il riparto ha confermato la proporzione tra Amministrazioni centrali e regioni implicita nelle percentuali stabilite nella delibera CIPE n. 14/2015: sulla base di tale proporzione, alle sette Amministrazioni centrali vengono destinati complessivamente 256.330,14 euro, per un importo pari a euro 36.618,59 ciascuna. (V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 76).
La relazione dà inoltre conto delle delibere n. 38 del 29 aprile 2021 e n. 90 del 22 dicembre 2021, rispettivamente di approvazione del Programma statistico nazionale (PSN) 2020-2022 e dell’aggiornamento 2021-2022 del medesimo Programma, adottate dal CIPESS ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, con un notevole miglioramento delle tempistiche di approvazione di detto Programma da parte del CIPESS, benché il processo di approvazione preveda un iter lungo e complesso.
Con la citata delibera n. 38 il Comitato ha approvato l’esecuzione da parte del SISTAN di 821 progetti, per una spesa stimata di 212,7 milioni di euro nel 2020. Con la delibera n. 90 sono stati invece approvati 809 progetti, per una spesa stimata di 228,5 milioni di euro nel 2021.
Per il solo ISTAT, con la delibera n. 38 sono stati approvati 316 progetti per una spesa stimata di 182,6 milioni euro per il 2020 cui si aggiungono 96,1 milioni di euro per le attività censuarie del 2020; con la delibera n. 90 sono stati approvati 317 progetti per una spesa stimata in 205,3 milioni di euro, cui si aggiungono 115,6 milioni di euro per le attività censuarie del 2021. (V. Doc. CCLXII, n. 2, pag. 77).
La relazione presentata illustra quindi l’attività di monitoraggio degli investimenti pubblici affidata al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) nell’ambito dei propri compiti istituzionali, svolta in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato (RGS). In particolare, la titolarità dell’anagrafe nazionale degli investimenti pubblici è in capo al DIPE, quale struttura servente il CIPESS, mentre la responsabilità del monitoraggio attuativo MOP-BDAP (Monitoraggio Opere Pubbliche-Banca dati delle amministrazioni pubbliche) è nella titolarità della RGS.
La relazione riferisce in merito al monitoraggio delle grandi opere (MGO), progetto avente l’obiettivo di intensificare l’effettività della tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici: in merito, si fa presente che nel 2021 il DIPE ha avviato un processo di implementazione e bonifica della Banca dati MGO, necessario a seguito dell’apertura dell’accesso della stessa alle prefetture e alle Stazioni appaltanti e per il fatto che i dati disponibili non possono ancora essere incrociati in modo opportuno. (V. Doc. CCLXII, n. 2, pagg. 79-80). Si dà inoltre conto dello sviluppo nel 2021 del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui il DIPE cura il coordinamento e la gestione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Tale sistema nell’anno 2021 ha registrato un incremento di 858.346 progetti, prevalentemente censiti per concessioni di incentivi ad unità produttive (oltre il 60 per cento), realizzazione di lavori pubblici (14 per cento), acquisto e realizzazione di servizi (10 per cento). Ad oggi, il Sistema registra complessivamente più di 7,6 milioni di progetti d’investimento pubblico attivi o chiusi (esclusi i cancellati e revocati).
La relazione rileva altresì che nuovi importanti sviluppi sono stati avviati per agevolare gli adempimenti previsti nell’ambito del PNRR da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, in particolare della Ragioneria generale dello Stato, e fornire assistenza nella raccolta e gestione delle informazioni necessarie alle attività di monitoraggio previste, con la finalità di registrare i valori previsionali dei target PNRR, per ciascun intervento, già a partire dal momento della generazione del CUP.
L’ultimo paragrafo della relazione illustra l’attività delle Strutture tecniche a supporto del CIPESS. Si riferisce pertanto in merito all’operato del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), nonché sull’attività del DIPE in materia di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 374/1997, art. 9, co. 2
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Stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i profili di propria competenza) (Dati relativi al secondo semestre dell’anno 2021, Doc. CLXXXII, n. 9) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
13/6/2022 |
L’articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, al comma 1, affida ai Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), in coordinamento tra loro, l'attuazione della medesima legge, disponendo, al comma 2, che gli stessi Ministri riferiscano in merito con una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari[6].
La legge n. 374 del 1997, all’articolo 1, vieta l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona. Il divieto riguarda altresì la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché l'utilizzazione e la cessione dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse e di tecnologie idonee alla loro fabbricazione[7].
L’articolo 2 della legge n. 374 del 1997 chiarisce che “Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un’esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona”.
La legge n. 347 del 1997 individua (articoli 3 e 4) gli obblighi a carico dei detentori di mine antipersona e dei diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla loro fabbricazione.
L’articolo 5 affida al Ministero della difesa la competenza in materia di distruzione delle scorte, da attuarsi, ai sensi dell’articolo 6, con modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale[8].
L’articolo 7 stabilisce le sanzioni a carico di chiunque violi i divieti e gli obblighi posti dalla legge, mentre l’articolo 8 introduce la previsione di misure di sostegno e assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo[9] [10].
La relazione trasmessa (Doc. CLXXXII, n. 9) riferisce in merito al proseguimento dell’azione di rafforzamento, nel quadro dell’attuazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sul piano sia nazionale che internazionale, della Convenzione di Ottawa sulla messa al bando delle mine antipersona. Al 31 dicembre 2021, la Convenzione contava 164 Stati Parte, due dei quali avevano ancora obblighi pendenti in relazione alla distruzione delle scorte (ex articolo 4 della Convenzione) mentre 33 Stati Parte avevano ancora obblighi pendenti relativi alla bonifica di territori contaminati (ex. articolo 5). V. Doc. CLXXXII, n. 9, pag. 2; v. anche nota 1.
Il documento fornisce una sintetica descrizione delle attività realizzate nell’ambito dei progetti, sostenuti con le risorse del Fondo sminamento umanitario presentati, da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il 21 luglio 2021 in occasione della XXIV Riunione del Comitato nazionale per l’azione umanitaria contro le mine antipersona – CNAUMA.
La relazione ricorda quindi che nel 2021, il Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi, istituito con la legge n. 58 del 2001, ha avuto una dotazione finanziaria pari a 8.590.733 euro. V. Doc. CLXXXII, n. 9, pag. 3.
I progetti da finanziare sono stati identificati tenendo conto di tre esigenze: finanziare progetti in Paesi parte della Convenzione di Ottawa; sostenere progetti in Paesi e aree geografiche di interesse strategico per l’Italia; identificare iniziative in linea con l’evoluzione del regime di Ottawa, mirate a privilegiare interventi di assistenza alle vittime e di educazione al rischio rispetto alle attività tradizionali di sminamento e bonifica. È stata, infine, tenuta in considerazione l’evoluzione della stessa natura del Fondo, che oggi consente di finanziare interventi in attuazione delle clausole di assistenza e di cooperazione internazionale previste non solo dalla Convenzione di Ottawa, ma anche dal V Protocollo sui residuati bellici esplosivi della Convenzione su certe armi convenzionali (Certain Conventional Weapons – CCW) e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all'anno 2021, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 38) |
I Affari costituzionali III Affari esteri V Bilancio
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17/6/2022 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.
Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[11], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[12], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[13], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[14].
Il comma 1-ter[15] dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
La relazione trasmessa in attuazione dell’articolo 68, comma 3, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 (Doc. CLXIV, n. 38) è introdotta dalla relazione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che descrive il quadro generale di riferimento e le priorità politiche per l’anno di riferimento, individuate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del 5 gennaio 2021. Tali priorità riguardano: il rapporto con l’Unione europea; i fenomeni migratori; la tutela degli interessi nazionali nel bacino del Mediterraneo; la prevenzione e la risoluzione delle crisi in atto nel Vicinato meridionale e orientale e in Africa; l’impegno per favorire la ripresa e la crescita dell’economia nazionale e dell’occupazione, in un contesto globale reso viepiù impegnativo dalle conseguenze della pandemia in atto, la promozione delle attività del MAECI e lo sviluppo della “diplomazia digitale”; il contributo allo svolgimento dei lavori della Presidenza italiana del G20, con specifico riferimento ai settori dell’energia, della protezione dell’ambiente, dello sviluppo, dell’anti-corruzione e del commercio internazionale.
Per quanto attiene all’attività di analisi e revisione della spesa, la relazione ricorda che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha assegnato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale uno stanziamento iniziale pari a 3,587 miliardi di euro, corrispondente ad una quota minima del bilancio dello Stato (0,34 per cento di 1.060,6 miliardi di euro, ivi compresa la quota di rimborso del debito) e del PIL (0,20 per cento di 1.789,7 miliardi di euro). Lo stanziamento complessivo del MAECI ha segnato un incremento di oltre 500 milioni di euro, rispetto all’importo di bilancio inizialmente assegnato al Dicastero nel 2020, riferito principalmente all’integrazione del Programma di spesa 16.5, relativo al “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy”. In particolare, nell’ambito di tale programma, va evidenziato lo stanziamento di 610 milioni di euro per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle piccole e medie imprese (PMI), con finalità di sostegno alle esportazioni italiane.
Al netto dei trasferimenti all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dei fondi FES, l’onere finanziario del MAECI ha rappresentato lo 0,24 per cento del bilancio complessivo dello Stato e lo 0,14 per cento del PIL nazionale. La relazione rileva che tale quota risulta “molto contenuta a paragone di quella che i partner europei delle nostre dimensioni impiegano nelle proprie amministrazioni per le funzioni di politica estera.
A ciò va aggiunto che la composizione delle assegnazioni sui capitoli rende la struttura del bilancio della Farnesina tendenzialmente rigida, in quanto la categoria prevalente di stanziamenti è costituita da oneri inderogabili, ovvero spese per trasferimenti a organizzazioni ed enti, spese di personale e altri oneri simili e quindi non consente ampi margini di flessibilità (come previsto, invece, per le spese di adeguamento al fabbisogno)”. V. Doc. CLXIV, n. 38, pag. 16.
La relazione riferisce che nel 2021 il MAECI ha proseguito la propria attività di razionalizzazione delle strutture all’estero, anche ricorrendo, stante la decrescente disponibilità di personale di ruolo, all’affidamento di determinate e circoscritte mansioni a personale a contratto reclutato localmente e alla valorizzazione della rete consolare onoraria.
Quanto alla già segnalata criticità caratterizzante il piano delle risorse umane, si ricorda che il personale delle aree funzionali è passato da 3.791 nel 2009 a 2.503 nel 2021 (pari a -33,9 per cento circa) ed ha riscontrato un innalzamento dell’età media (attualmente di 51 anni) e si dà conto delle misure autorizzative di nuove assunzioni previste dalle leggi di bilancio 2018, 2019 e 2021. V. Doc. CLXIV, n. 38, pag. 17.
Dal punto di vista economico, la relazione fa presente che, anche nel 2021, la carenza di risorse destinate al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività istituzionali è stata affrontata dal MAECI tramite il ricorso ad alcuni strumenti straordinari, in primo luogo, i provvedimenti concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.
Per l’anno di riferimento i DPCM di ripartizione del Fondo missioni internazionali hanno stanziato complessivamente sul bilancio del MAECI 397 milioni di euro, in gran parte destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo e ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e per una quota (41,75 milioni di euro) al rafforzamento delle misure di sicurezza e al funzionamento degli uffici, principalmente di quelli all’estero nelle aree di crisi.
Si riferisce inoltre che, come nei precedenti esercizi, nel 2021 i tempi di adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali e dei relativi atti parlamentari di autorizzazione, nonché quelli per la successiva adozione dei DPCM di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni, ai sensi della procedura prevista dalla legge n. 145 del 2016, hanno costretto l’Amministrazione a distogliere temporaneamente dalle attività istituzionali ordinarie risorse disponibili in bilancio per far fronte alle prioritarie esigenze di sicurezza della rete estera. Ciò ha contribuito a ritardare le procedure di pagamento del Ministero, influenzando negativamente l’indice di tempestività dei pagamenti.
Si segnalano quindi le integrazioni previste dal decreto-legge n. 41 del 2021 (“decreto sostegni”) e dal decreto-legge n. 73 del 2021 (“decreto sostegni bis”), che hanno attribuito, rispettivamente, 150 e 400 milioni di euro finalizzati alla concessione di contributi a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Inoltre, ulteriori 70 milioni di euro sono stati attribuiti al MAECI, nel 2021, in applicazione del DPCM del 23 dicembre 2020 di ripartizione del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato. V. Doc. CLXIV, n. 38, pag. 18.
Sul versante delle entrate, si ricorda che al MAECI sono riassegnate annualmente le entrate riscosse in valuta inconvertibile ed intrasferibile da parte di talune sedi estere. Nel corso del 2021 sono stati riassegnati complessivamente 881.000 euro per operazioni di finanziamento tramite prelevamento dai CCVT in valuta inconvertibile ed intrasferibile, che sono stati utilizzati dalle sedi interessate anche per spese di grande ristrutturazione o per acquisti di immobili.
La relazione riferisce che lo scorso anno la Farnesina ha conseguito introiti consolari, attraverso i servizi resi alle collettività degli italiani all’estero, pari a 69.028.623 di euro; l’Autorità Nazionale - Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento (UAMA) nel 2021 ha ottenuto la riassegnazione di entrate riscosse per i servizi resi alle imprese, correlati alle autorizzazioni necessarie per i materiali di armamento: al MEF sono state presentate richieste di riassegnazione degli importi versati all’erario per complessivi 1.588.440,03 euro, che sono stati integralmente riconosciuti.
La relazione segnala inoltre che nel 2021 il MAECI non ha fatto mai ricorso al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. La quota di prelevamento dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata invece pari a 313 milioni di euro.
I residui definitivi registrano un incremento rispetto all’ammontare rilevato negli anni precedenti: da circa 187 milioni di euro nel 2019, a circa 403 milioni nel 2020 e 736 milioni nel 2021. La parte principale di tale volume, pari a 300 milioni, è costituita dai contributi a fondo perduto da erogare tramite la SIMEST alle piccole e medie imprese italiane. V. Doc. CLXIV, n. 38, pag. 19.
Rispetto al 2020, nel 2021 le principali economie di bilancio sono state relative ai capitoli delle retribuzioni del personale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al pagamento dell’indennità di servizio all’estero, a causa di una sempre più consistente diminuzione della presenza di personale di ruolo presso le sedi estere, in conseguenza del citato turnover negativo degli ultimi anni.
La relazione consta infine di una Sezione II, contente i seguenti Allegati: a) Scheda indicatori per obiettivo da Note Integrative a Rendiconto Generale 2021; b) Piano degli obiettivi per programma da Note Integrative a Rendiconto Generale 2021; c) Schede obiettivo da Controllo strategico 2021.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all'anno 2021, Doc. CLXIV, n. 39) |
I Affari costituzionali IV Difesa V Bilancio
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17/6/2022 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[16].
La relazione presentata (Doc. CLXIV, n. 39), predisposta dall’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa, illustra in premessa l’attuale scenario internazionale, che appare più deteriorato del previsto e caratterizzato da elevata instabilità e imprevedibilità, oltre che gravato da minacce multipli, multidimensionali e in continua evoluzione, in cui lo schock sistemico causato dal Covid-19 ha amplificato tensioni e situazioni di crisi.
In particolare si evidenzia la minaccia ai vitali interessi nazionali rappresentati dal perdurare del fenomeno del terrorismo, dal ritorno alla competizione militare tra gli Stati, l’indebolimento dei regimi di controllo degli armamenti nell’area OSCE. Si evidenzia inoltre la crescente esposizione alla minaccia cibernetica e la necessità di massicci investimenti nella ricerca per assicurare alla difesa il mantenimento del tradizionale vantaggio tecnologico.
Vengono quindi richiamati i fattori di crisi che interessano l’area del Mediterraneo allargato, da sempre un crocevia strategico tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa e un importante bacino di approvvigionamento energetico, che si conferma pertanto epicentro di instabilità globale.
Sul versante orientale, si segnala la rinnovata competizione tra grandi potenze, nonché la penetrazione sempre più aggressiva nel settore finanziario e tecnologico al fine di posizionare e rafforzare una presenza a Occidente. In questo ambito si evidenzia il ruolo della Repubblica Popolare Cinese.
Altri scenari di crisi sono costituiti dalla drammatica evoluzione della crisi russo-ucraina, il perdurare del confronto tra vecchie e nuove potenze nel Golfo Persico, l’imprevedibile evoluzione della situazione in Afghanistan, la crescente instabilità dell’area balcanica.
La relazione illustra quindi l’Albero della performance (rappresentato nell’Allegato A), che trae origine dall’emanazione a inizio anno da parte del Ministro della difesa dell’atto di indirizzo che traduce in priorità politiche il mandato istituzionale e la missione del Dicastero. Il ciclo di programmazione strategica e di formazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2021 si è sviluppato su tre pilastri fondamentali: PP1 operatività ed impiego dello strumento militare; PP2 ammodernamento dello strumento; PP3 revisione della governance, razionalizzazione dell’organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane. La misurazione della performance (organizzativa ed individuale) viene, infine, rilevata attraverso appositi obiettivi/indicatori, correlati a valori target predefiniti in fase di programmazione.
Il paragrafo 3 della relazione concerne le risorse finanziarie. In particolare, si ricorda che “La legge di bilancio 2021-2023 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha operato ulteriori riduzioni di competenza e cassa sullo stato di previsione del Dicastero Difesa, pari a 30M€ a decorrere dal 2023: il contributo della Difesa agli obiettivi di spesa si aggiunge, peraltro, alle riduzioni, anch’esse strutturali e pari a 125M€, già introdotti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, andando ad incidere prevalentemente sul settore Esercizio ed evidenziando una cronica situazione di ipo-finanziamento.
In sostanza, anche nel 2021 viene ulteriormente confermata la tendenza alla “cristallizzazione” delle risorse riscontrato negli ultimi anni, strutturalmente indirizzate a copertura di esigenze a carattere incomprimibile (utenze, viveri, cooperazione internazionale, ecc.), incidendo in maniera solo parziale sul sostentamento delle aree di spesa strettamente correlate all’operatività dello Strumento militare (addestramento e formazione del personale, manutenzione delle piattaforme in inventario), la cui tendenziale stabilizzazione è raggiunta solo ricorrendo alle imprescindibili risorse affluite grazie al c.d.
‘Fuori Area’ ”(v. Doc. CLXIV, n. 39, pagg. 6-7).
Con riferimento alle risorse relative alle missioni internazionali, la relazione evidenzia che anche il 2021 come già il precedente esercizio finanziario, sia stato caratterizzato da significativi ritardi nelle tempistiche di afflusso, che confermano la necessità di interventi volti a rispettare le previsioni recate dalla legge 21 luglio 2016, n.145.
Ulteriori valutazioni riguardano la modifica introdotta dall’articolo 1, comma 1012, della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), che ha reso più efficace la disponibilità dei risparmi di spesa derivanti dalle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria dello strumento militare, avviata con la legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Si segnala quindi che l’esercizio finanziario 2021 ha confermato, seppur in misura inferiore rispetto al 2020, il risultato di un incompleto impegno dei volumi finanziari disponibili. In particolare “Nel dettaglio, per la Priorità Politica 2, a fronte di uno stanziamento complessivo a legislazione vigente pari a 4.726,82 M€ (risorse a Fabbisogno ed a Fattore Legislativo), sono stati registrati a fine anno impegni presso la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per 4.441,93 M€. I volumi non impegnati (c.d. residui di “stanziamento” o di “lettera F”) si sono attestati a circa 284,89 M€”.
Si segnala altresì che, nonostante le difficoltà riscontrate, la spesa per l’investimento ha conseguito una percentuale di finalizzazione del 93,5 per cento a fronte di uno stanziamento complessivo superiore all’anno precedente del 34 per cento. V. Doc. CLXIV, n. 39, pagg 8-9.
Il paragrafo 4 della relazione illustra l’andamento del personale, mentre il paragrafo 5 verte sui risultati raggiunti. A tale ultimo riguardo, in particolare, si osserva che “I livelli di performance conseguiti dal Dicastero appaiono in linea rispetto al 2020 ed in alcuni casi presentano dati che riportano i risultati attesi a quelli antecedenti alla pandemia, come ad esempio l’addestramento, la formazione e la prontezza operativa. Complessivamente, sono stati conseguiti livelli di output commisurati alla effettiva disponibilità di risorse, come emerge dall’esame degli indicatori e dei rispettivi elementi di dettaglio”. In particolare, si segnala, nel 2021, un importante incremento del grado di soddisfacimento delle esigenze alloggiative del personale militare; di contro, si riferisce sulle iniziative assunte per azzerare la situazione debitoria dell’Amministrazione Difesa - evidenziatasi dal 2012, misurata dal valore positivo dell’indicatore “tempestività dei pagamenti” (ITP) – in particolare nei confronti dei fornitori dei servizi di energia elettrica, acqua e gas, nonché circa l’accumulo di un significativo ritardo nei pagamenti di TARI - TARSU, “quale conseguenza diretta di una sottoalimentazione, a Legge di Bilancio, dei pertinenti capitoli di spesa a fabbisogno”. V. Doc. CLXIV, n. 39, pag. 10.
Il paragrafo 6 è dedicato all’impatto sociale ed economico dell’attività del Dicastero. In merito, si ricorda che anche nell’anno 2021 la Difesa ha messo a disposizione della collettività i propri assetti di personale, strumentali e logistici per il contrasto alla pandemia e per il sostegno alla campagna vaccinale. Con riferimento all’attività di procurement si evidenzia inoltre, come la Direttiva per la politica industriale della Difesa, che ha visto la luce nel corso del 2021, espliciti la necessità di una cooperazione sempre più attiva tra Forze armate e mondo industriale, volta a contemperare le prioritarie esigenze di sviluppo capacitivo dello strumento militare con gli obiettivi di innovazione tecnologica e di competitività dell’industria nazionale.
La relazione osserva nelle conclusioni che nonostante il ruolo centrale svolto anche nel 2021 dalla Difesa nel contrasto alla pandemia, i livelli di performance non ne hanno risentito, tanto che nel corso dell’anno tutti gli obiettivi sono stati portati a termine regolarmente. In particolare, nel 2021 sono tornati ai livelli dei set storici antecedenti all’emergenza sanitaria i settori che nel 2020 ne avevano maggiormente subito gli impatti, tra cui la formazione, il reclutamento e l’addestramento.
Tra i fattori di maggior rilievo si evidenza il risultato ottenuto nell’indice di realizzazione finanziaria (rapporto tra risorse impegnate e stanziate) che si posiziona al 96,4 per cento in linea con l’esercizio finanziario 2020, pur a fronte di un incremento del 7,4 per cento circa delle poste finanziarie complessivamente stanziate.
Quanto alle risorse per assicurare lo svolgimento della Priorità Politica 2 -Ammodernamento dello strumento- la percentuale di incremento rispetto al 2020 è dell’ordine del 51,5 per cento, con una finalizzazione di impegno dei fondi più performante rispetto al 2020.
Da ultimo si segnala che la relazione è corredata dai seguenti Allegati e Annessi: Allegato A - Albero della performance; Allegato B - Missioni-Programmi di bilancio di interesse della Difesa; Allegato C - Spesa per Missioni - Programmi e Priorità Politiche; Allegato D - Riepilogo generale del personale militare e civile; Allegato E - Indicatori dei risultati e delle risorse per Priorità Politiche; Allegato F- Dettaglio delle missioni internazionali delle Forze Armate; Annesso I - Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici al 31/12/2021; Annesso II - Adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, intervenuti nel corso del 2021, con particolare riguardo alla soppressione o all’accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; Annesso III - Supporto della Difesa alle attività emergenziali connesse con la pandemia Covid-19.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 141/2010, art. 30-ter, co. 9
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Attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CCXXVII, n. 5) |
VI Finanze
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20/6/2022
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Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, all’articolo 30-ter (introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64[17]), comma 1, istituisce nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI)[18].
La principale finalità del sistema di prevenzione è quella di consentire la verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.
Il sistema è basato su un archivio centrale informatizzato e sul gruppo di lavoro previsto dal comma 9 dell’articolo 30-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio, per la cui gestione si avvale di Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.A., sulla base di un’apposita convenzione, sottoscritta il 22 luglio 2013[19].
Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. Il gruppo è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da ciascuna delle seguente autorità: Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di finanza[20].
Le categorie di soggetti, denominati “aderenti”, che partecipano al sistema di prevenzione sono indicate al comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010 [21]. Il comma 5-bis, inserito dall'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), stabilisce che al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[22].
Il comma 6 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
Come potenzialmente previsto dal comma 1 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010[23], nel tempo l’ambito operativo del Sistema si è progressivamente esteso, rispetto alle originarie finalità di prevenzione delle frodi creditizie ed identitarie, allo svolgimento di funzioni di supporto al controllo delle identità ed alla prevenzione del furto d’identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo, sia pure limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
Il comma 9 dell’articolo 30-ter dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
La relazione presentata (Doc. CCXXVII, n. 5) è strutturata in sette capitoli, il primo dei quali offre una sintetica descrizione della normativa di riferimento del Sistema di prevenzione (SCIPAFI). In particolare, si riferisce in merito al percorso di adeguamento di tale Sistema al nuovo quadro normativo in materia di “privacy” delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché in merito alle attività e ai contatti portati avanti nel 2021 finalizzati al collegamento del Sistema con alcune nuove banche dati, in modo da rafforzare gli elementi di riscontro forniti agli aderenti. In proposito si cita, in particolare, la collaborazione con la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volta a potenziare il servizio di riscontro relativamente alla posizione previdenziale INPS.
Il capitolo II, concernente i rapporti con i soggetti aderenti al Sistema, illustra l’andamento dei riscontri effettuati dagli aderenti medesimi: in particolare, nel 2021 le richieste di riscontro sono state circa n. 19.600.000 (con una crescita complessiva delle interrogazioni del 43 per cento rispetto al 2020) fino a superare, alla fine del 2021, la soglia di oltre 400.000 richieste per settimana. Nel corso dell’anno la categoria di soggetti aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di riscontro è stata quella delle banche e delle società finanziarie (circa n. 13.200.000 riscontri effettuati), seguita dalle imprese di assicurazione (circa 3.000.000 riscontri effettuati). Complessivamente gli aderenti indiretti hanno veicolato il 53 per cento delle richieste di riscontro, ovvero circa n. 10.500.000 su n. 19.600.000. V. Doc. CCXXVII, n. 5, pag. 11.
Nel capitolo II si descrive inoltre l’impatto della pandemia da COVID-19 sul Sistema di prevenzione e si forniscono, in distinti paragrafi, i dati inerenti al convenzionamento degli aderenti diretti e indiretti e all’accesso al Sistema di prevenzione dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo (di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni). Vengono quindi descritti il funzionamento del servizio di assistenza agli utenti nell’uso del Sistema e le prestazioni erogate attraverso un help desk gestito da Consap, attivato dal 2015, come previsto dalla Convenzione con il MEF. Altri dati riportati riguardano l’attività di recupero delle somme dovute dai soggetti tenuti ad aderire al Sistema di prevenzione delle frodi, effettuata da Consap SpA tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Vengono quindi fornite le risultanze delle verifiche effettuate nel 2021 al fine di assicurare un uso del Sistema di prevenzione da parte degli aderenti coerente con il dettato normativo, in particolare per quanto riguarda l’effettiva pertinenza dei riscontri effettuati, e la corretta tenuta del parco utenti da parte degli aderenti stessi.
Il capitolo III concerne le attività del Gruppo di lavoro, con particolare riguardo alla valutazione delle ipotesi di ampliamenti del Sistema di prevenzione ad esso sottoposte nel 2020 e nel 2021 e all’elaborazione di una prima ipotesi di modello di efficacia basato su un insieme di indicatori atti a misurare il contributo del Sistema nella prevenzione delle frodi.
Il capitolo IV tratta dell’attività di promozione dell’utilità del Sistema ai fini antifrode, mentre il capitolo V verte sull’evoluzione del medesimo Sistema per renderlo più innovativo e coerente con le esigenze del mercato, a fronte di nuovi e particolarmente complessi tipi di frode derivanti dalle nuove frontiere della tecnologia applicata al mondo della finanza, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni (fintech, insurtech, bigtech).
Il capitolo VI offre una sintesi dei dati economico-finanziari relativi al 2020, mentre il capitolo VII espone le conclusioni in cui si evidenzia che “Le rilevazioni effettuate dal Gestore sui livelli di efficacia del Sistema nei vari ambiti e le informazioni fornite dagli aderenti nel corso degli anni hanno confermato la validità dello strumento ai fini del contrasto delle frodi perpetrate tramite furto di identità. Peraltro, è fortemente atteso dal mercato il suo potenziamento mediante il collegamento con ulteriori banche dati (in particolare con quelle dei documenti smarriti e rubati e dell’ANPR del Ministero dell’Interno e con quella delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali): tutto ciò per contrastare in modo sempre più efficace e più attuale il fenomeno delle frodi identitarie”.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 231/2007, art. 4, co. 2
D.Lgs. 231/2007, art. 5, co. 7
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Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria) (Dati relativi all’anno 2020, corredati dal rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) sull'attività svolta e dalla relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF, riferiti alla medesima annualità, Doc. CLX, n. 4) |
II Giustizia VI Finanze
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21/6/2022
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Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza al fine di prevenire e contrastare l'uso di tale sistema a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo[24].
L’articolo 4 (interamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90), al comma 1, stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il comma 2 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il medesimo Ministro presenti al Parlamento la relazione che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)[25] deve elaborare ai sensi del comma 7 dell’articolo 5.
Nello specifico, il citato comma 7 prevede che il CSF, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. Il medesimo comma 7 prevede inoltre che, a tal fine, l’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia (UIF)[26], le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e gli organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscano, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. Si ricorda che la UIF acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell’invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.
Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, indica specificatamente i dati che devono essere oggetto di trasmissione da parte della UIF al Comitato di sicurezza finanziaria. In particolare, è compito della UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni “nonché, i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte” [27].
L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce inoltre che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF sull'attività svolta[28], nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla medesima UIF.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che disciplina i compiti e le funzioni della UIF, al comma 8, prevede che ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2.
Da ultimo si ricorda che il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce i che della documentazione da trasmettere al Parlamento ai sensi del comma 8 formi parte integrante il parere sull’azione della UIF la cui redazione è curata dal Comitato di esperti da costituirsi presso la stessa UIF per l’efficace svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge e dagli obblighi internazionali[29].
La relazione trasmessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, riferita all’anno 2020 (Doc. CLX, n. 4) è suddivisa in undici capitoli, il primo dei quali descrive il sistema italiano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, illustrando il quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento.
Il capitolo secondo riguarda l’impatto della pandemia da covid-19 sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dà conto dell’attività di prevenzione e repressione attuata in ambito nazionale.
Il capitolo terzo descrive il ruolo, nel sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - originariamente istituito presso il MEF in ottemperanza agli obblighi assunti dall’Italia nel 2001 nell’ambito della strategia internazionale di contrasto al finanziamento del terrorismo - e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA), con un focus sui risultati raggiunti nell’annualità 2020 attraverso la collaborazione tra la stessa DNA e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), avviata nel 2009, con la Convenzione DNA-ADM, in attuazione del Protocollo tecnico sottoscritto il 2 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 90 del 2017.
Sempre il terzo capitolo riferisce in merito agli esiti della gestione da parte del Dipartimento del Tesoro del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, finalizzato a evitare il rischio che le piccole e medie imprese, nonché le famiglie in difficoltà economica si rivolgano ai circuiti malavitosi, atteso che l'usura, quale strumento di “pulizia” del “denaro sporco”, costituisce uno dei canali principali per reimpiegare il denaro illecitamente percepito, apportando alla criminalità organizzata ingenti profitti.
Il capitolo quarto analizza le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di proliferazione di armi di distruzione di massa che l’Unità di informazione finanziaria (UIF) è istituzionalmente deputata a ricevere e che intermediari finanziari, professionisti e altri operatori qualificati devono individuare, valutare e comunicare tempestivamente in base al cosiddetto “obbligo di collaborazione attiva”. Nel 2020, l’Unità ha ricevuto 113.187 segnalazioni di operazioni sospette, 7.398 in più rispetto all’anno precedente (+7,0%). Cfr. Doc. CLX, n. 4, pag. 21.
L’andamento delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2020 è descritto con riferimento anche alla categoria di segnalante e alla distribuzione territoriale.
La UIF, inoltre, riceve le comunicazioni oggettive - un ulteriore strumento informativo per rafforzare l’analisi delle SOS - che riportano le operazioni in contanti, anche frazionate, pari o superiori ai 10.000 euro mensili. Le “comunicazioni oggettive” relative al 2020 hanno evidenziato una media mensile di 3,4 milioni di operazioni in contante (circa 220.200 prelevamenti e 3,2 milioni di versamenti) per un importo di circa 18,0 miliardi di euro. Cfr. Doc. CLX, n. 4, pag. 30.
Il capitolo quarto dà conto anche della metodologia di analisi adottata per la valutazione del rischio delle operazioni segnalate, supportata dal sistema informatizzato RADAR, attivo sulla piattaforma Infostat-UIF, nonché dei provvedimenti di sospensione scaturiti da istruttorie avviate.
Ulteriori paragrafi riguardano l’estendersi nel 2020 di operazioni sospette pervenute alla UIF, in nuovi ambiti di rischio, in primo luogo sanitario, nonché l’attività di analisi strategica. Quest’ultima rientra tra le funzioni istituzionali delle FIU ai fini dell’individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, nonché punti di debolezza del sistema, attraverso l’utilizzo di informazioni e indicazioni derivanti dall’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, dall’analisi delle segnalazioni antiriciclaggio, dall’attività operativa, dalla collaborazione delle Autorità nazionali e internazionali e dagli accertamenti ispettivi. Tali fonti, all’occorrenza, sono integrate con ulteriori dati e notizie appositamente richiesti agli intermediari.
Un distinto paragrafo concerne le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo: nel corso del 2020. La UIF ha ricevuto 513 segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo (pari allo 0,5% di quelle complessivamente acquisite), con una flessione di un terzo rispetto alle 770 del 2019 e di circa la metà rispetto alle 1.066 del 2018. Cfr. Doc. CLX, n. 4, pag. 55.
Il capitolo quinto riguarda gli sviluppi investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette e riferisce in merito all’attività della Guardia di finanza e a quella della Direzione investigativa antimafia (DIA).
Quanto ai risultati complessivi dell’attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza, nel 2020, le indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria, nonché le investigazioni antiriciclaggio svolte dalla Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, hanno condotto alla scoperta e alla denuncia di 2.300 soggetti (per i reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c.p.), 253 dei quali tratti in arresto, con il conseguente sequestro di beni e disponibilità patrimoniali, per un ammontare di circa 526 milioni di euro, come rappresentato nella tabella 5.9. V. Doc. CLX, n. 4, pag. 65.
Al 31 dicembre 2020, nella banca dati della DIA, risultavano 978.067 SOS riconducibili a circa 4 milioni di soggetti segnalati, dei quali oltre due terzi costituiti da persone fisiche.
Nell’ambito c.d. “analisi massiva”, ovvero la prima fase di approfondimento delle segnalazioni giunte alla DIA, finalizzata a individuare i soggetti segnalati gravati da precedenti specifici o collegati alla criminalità organizzata, sono state esaminate 113.21374 SOS relative a complessive 1.075.819 operazioni finanziarie sospette riconducibili a 888.482 soggetti, dei quali 611.184 persone fisiche.
Nell’anno in esame, il numero di SOS evidenziate alla DNA (40.628 SOS) non si discosta molto da quello del 2019 (39.887), con un incremento di 741 SOS, pari a circa il 2 per cento del totale, a conferma della durevole efficacia delle procedure adottate dalla DIA. Cfr. Doc. CLX, n. 4, pagg. 83-84.
Il capitolo sesto, dedicato all’attività di controllo, illustra gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuate, rispettivamente, dalla UIF e dalla Guardia di finanza, il cui numero ha risentito, nel 2020, dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia.
Per quanto attiene all’operato della Guardia di finanza, la relazione ricorda che in seguito all’approvazione dei decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, che hanno recepito la direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio) e rinnovato l’impianto del decreto legislativo n. 231 del 2007, è stata attribuita, in via esclusiva, alla Guardia di finanza, la responsabilità di controllo sul rispetto della disciplina antiriciclaggio da parte dei money transfer, i compro oro e i distributori/esercenti dei servizi di gioco, che non rientrano tra i soggetti obbligati elencati dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il capitolo settimo illustra l’attività di vigilanza svolta, rispettivamente, dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB e dall’IVASS.
La Banca d’Italia ha il compito di verificare l’adempimento, da parte degli intermediari finanziari da essa stessa vigilati, degli obblighi relativi all’antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo. I controlli - di carattere sia ispettivo che cartolare – vengono condotti secondo un percorso di analisi che, con cadenza annuale, identifica e valuta il profilo di rischio di riciclaggio a cui è esposto ciascun intermediario, basato su indicatori quantitativi – relativi alla dimensione, alle caratteristiche operative e al livello di conformità dei soggetti vigilati – e indicato riqualitativi, derivanti da risultanze, sia cartolari che ispettive, sull’adeguatezza dei presidi aziendali.
La relazione dà conto delle risultanze dei controlli di vigilanza cartolare, delle ispezioni di vigilanza, della collaborazione con la Banca centrale europea e della partecipazione ai Collegi di supervisione antiriciclaggio, nonché dei provvedimenti sanzionatori assunti all’esito di verifiche ispettive e cartolari. Tra l’altro, sono stati irrogati 19 provvedimenti sanzionatori (tutti nei confronti di persone giuridiche) per un ammontare di circa 5.600.000 di euro, pari a circa il 55 per cento del totale delle sanzioni irrogate nell’anno e in significativo aumento rispetto al 2019. Cfr. Doc. CLX, n. 4, pag. 103.
La relazione riferisce quindi sulla funzione di sorveglianza, attribuita alla Banca d’Italia, sul sistema dei pagamenti. Si illustra inoltre l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo esercitata dalla CONSOB nei confronti delle società di revisione e dei revisori legali con incarichi su enti di interesse pubblico o a regime intermedio, e quella svolta dall’IVASS sulle imprese di assicurazione.
Il capitolo ottavo descrive i presidi e i procedimenti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In questo ambito si analizzano le sanzioni amministrative, il contenzioso e la giurisprudenza inerente la violazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, si osserva che nel corso del 2020 sono stati avviati 81 procedimenti relativi a violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, 5 dei quali sono stati archiviati, mentre 76 si sono conclusi con l’emanazione di un provvedimento sanzionatorio, con irrogazione di sanzioni per complessivi 8.595.738 di euro. Cfr. Doc. CLX, n. 4, pag. 115.
Un paragrafo ha ad oggetto i procedimenti ammnistrativi sanzionatori presso il Ministero dell’economia e delle finanze relativi alle infrazioni valutarie contestate non definite con il ricorso al pagamento in misura ridotta. Nella relazione si fa presente che “Nel corso del 2020, a seguito dei processi verbali di accertamento pervenuti dagli Organi accertatori, sono stati definiti con provvedimento n. 242 procedimenti amministrativi sanzionatori. I procedimenti definiti nel 2018 erano stati n. 380, mentre quelli conclusi nel 2019 erano stati n. 340 (…)”.Il rilevante decremento del numero di procedimenti definiti con provvedimento, registrato nel 2020, è riferibile all’emergenza sanitaria mondiale derivante dalla pandemia di COVID-19: emergenza che - ha comportato, nell’immediato, il sostanziale azzeramento degli spostamenti tra Stati riconducibili al traffico privato nonché, “a regime”, un drastico ridimensionamento del numero di passaggi transfrontalieri, che si è riverberato anche sul numero di violazioni accertate (- 45% circa rispetto al 2019). Cfr. Doc. CLX, n. 4, pag. 117.
Il capitolo ottavo illustra inoltre l’attività sanzionatoria delle ragionerie territoriali dello Stato.
Il capitolo nono riguarda le sanzioni finanziarie nel contesto internazionale. In particolare, si dà conto del residuale regime sanzionatorio delle Nazioni Unite e dell’Unione europea e dell’impatto della normativa statunitense nei confronti dell’Iran; si riferisce altresì in merito alle misure restrittive nei confronti della Federazione russa, rinnovate nel 2020 dall’Unione europea confermando i pacchetti sanzionatori adottati nel 2014, e sull’impatto del quadro sanzionatorio statunitense, inasprito nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina. Nel medesimo capitolo si richiamano le misure restrittive internazionali ed europee adottate nei confronti della Corea del nord e le sanzioni decise dall’Unione europea nei confronti del Venezuela e della Bielorussia.
Altri profili trattati riguardano il quadro sanzionatorio ONU e dell’Unione europea verso la Libia e la Siria. Si richiamano inoltre le misure restrittive introdotte dall’Unione Europea volte a scoraggiare e contrastare gli attacchi informatici che minacciano l’UE e gli Stati membri, nonché gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali, e le sanzioni contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Il capitolo X illustra il quadro istituzionale internazionale ed europeo delle iniziative - volte in primo luogo al congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea - assunte dalla Comunità internazionale per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo. Nel medesimo capitolo si riferisce in merito alla minaccia terroristica derivante da ISIL, Al Qaeda e gruppi affiliati anche dopo i successi militari conseguiti dalla Coalizione anti-Daesh che hanno portato, il 23 marzo 2019, alla liberazione dell’ultima roccaforte del Califfato a Baghuz (Siria), nonché sulla partecipazione italiana al Counter ISIS finance group (CIFG). Si fornisce quindi un aggiornamento in merito alla minaccia e al rischio di finanziamento del terrorismo in Italia, anche alla luce dell’influenza esercitata nel 2020 dall’esplosione della pandemia da Covid-19.
L’ultimo capitolo della relazione è dedicato all’attività di prevenzione del riciclaggio in ambito europeo e internazionale e dà conto della partecipazione della delegazione italiana, nel corso del 2020, ai lavori del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF).
Tra l’altro, il capitolo riferisce in merito agli sforzi condotti in ambito europeo nel periodo di riferimento per predisporre, sulla base del Piano d'azione pubblicato dalla Commissione europea il 7 maggio 2020, il pacchetto di riforma della normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, volto a preservare, in maniera più efficace, l’integrità del sistema finanziario unionale.
Un ulteriore aspetto oggetto di approfondimento riguarda, nell’ambito della prevenzione dell’uso del sistema finanziario per fini illegali, l’attività condotta nel 2020 volta a rafforzare la protezione del sistema medesimo dagli attacchi cibernetici e al contenimento dei connessi rischi cyber.
Da ultimo, si riferisce sulla partecipazione della UIF alle attività del Gruppo Egmont (organizzazione globale delle FIU, costituita, attualmente, da 166 membri), contribuendo all’elaborazione di policy e linee guida finalizzate al miglioramento della collaborazione tra le FIU, e della Banca d'Italia ai lavori dell’Anti-money laundering expert group (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio al Comitato stesso, nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Si ricorda che alla relazione presentata (Doc.CLX, n. 4) è allegato il Rapporto dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) sull’attività svolta, riferito al 2020, nonché la Relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF concernente la medesima annualità.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. terzo
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Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” (Trasmessa dal Ministro della giustizia per i profili di propria competenza) (Relazione riferita all’anno 2021, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2021, Doc. XXXVII-bis, n. 5) |
II Giustizia XII Affari sociali |
14/6/2022 |
L'articolo 16, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del proprio Dicastero, relative, in particolare, alla violazione delle norme penali previste dall’ordinamento in materia di interruzione di gravidanza (di cui agli articoli da 17 a 21 della legge n. 194), nonché alle attività di volontaria giurisdizione, di competenza del giudice tutelare, concernenti l’autorizzazione all’interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni ovvero per le maggiorenni interdette (di cui agli articoli 12 e 13).
Si ricorda che il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato gli articoli 17 e 18 della legge n. 194 del 1978, ricollocandone contestualmente le previsioni incriminatrici agli articoli 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) e 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) del codice penale, inseriti nel nuovo Capo I-bis del Titolo XII del Libro II, intitolato ai “Delitti contro la maternità”[30].
La relazione presentata (Doc. XXXVII-bis, n. 5) fornisce preliminarmente i dati di sintesi inerenti la giurisdizione penale (con riferimento agli anni 1995-2021) e la giurisdizione volontaria (anni 1989-2021) sull’interruzione di gravidanza.
Quanto al primo profilo, ossia la repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, si evidenzia come il fenomeno sia sempre stato, sotto il profilo quantitativo, di proporzioni ridotte.
In particolare, nel corso del 2021 sono stati iscritti presso le procure 54 nuovi procedimenti con 87 persone coinvolte. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2021, presso le procure e gli uffici giudicanti congiuntamente considerati, risultano complessivamente pari a 287 con 525 persone coinvolte. L’incidenza delle persone di nazione di nascita straniera rispetto al totale delle persone iscritte (87), sempre abbastanza marcata nel corso del periodo esaminato, è risultata per l’anno 2021 del 32,5 per cento.
Dai dati raccolti presso le procure non emergono indici significativi di una possibile tendenza ad eseguire interruzioni di gravidanza in violazione dell’articolo 19 della legge n. 194 del 1978 in modo organizzato presso strutture pubbliche o private.
Quanto alla giurisdizione volontaria, la relazione segnala la continua diminuzione, in riferimento agli anni 1989 – 2021, delle richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni per ottenere l’autorizzazione all’IVG, nei casi in cui sia mancato l’assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (articolo 12 della legge n. 194 del 1978). L’andamento delle richieste da parte delle donne minorenni è rimasto pressoché stazionario fino al 2007, con una media annua di circa 1.300 casi, e poi continuamente decrescente fino al 2020, ove le richieste di autorizzazione all’IVG sono state 301, circa 1/5 di quelle presentate nell’anno 1989 (1.390). Per il 2021 si è tuttavia registrato un lieve aumento, con un numero di richieste pari a 348.
Si segnala che per l’anno 2021 non si è proceduto alla rilevazione delle richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione all’IVG da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge), in considerazione dell’assoluta esiguità del dato rilevato fino all’anno 2017. Si valuterà comunque la possibilità di rilevare nuovamente questo dato per l’anno 2022, per verificare la sussistenza di eventuali variazioni. Cfr. Doc. XXXVII-bis, n. 5, pagg. 2-3.
Nel prosieguo, per quanto attiene la giurisdizione penale, la relazione approfondisce, in distinti paragrafi, specifici aspetti quali: la modalità di rilevazione dei dati e gli Uffici interessati dall’attività di rilevazione; il numero dei procedimenti iscritti presso le procure, unitamente alla loro distribuzione percentuale per area geografica, il numero di persone coinvolte alle quali siano stati contestati i reati di cui agli articoli 593-bis e 593-ter del codice penale e di cui agli articoli 19 (IVG volontaria, ossia operata con il consenso della donna, ma senza osservare le disposizioni prescritte dalla legge) e 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l’identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge) della legge n. 194 del 1978; i procedimenti pendenti e definiti, la nazione di nascita e la professione delle persone iscritte.
Per quanto attiene alla giurisdizione volontaria, la relazione, alla luce della normativa vigente, chiarisce che il monitoraggio rileva il numero di richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione all’IVG da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l’assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (articolo 12 della legge n. 194 del 1978), e da parte di donne maggiorenni interdette (articolo 13), specificando, come già ricordato preliminarmente, che nell’ultimo triennio non si è proceduto alla rilevazione delle richieste ex articolo 13, in considerazione dell’assoluta esiguità del dato rilevato fino all’anno 2017.
Si dà quindi conto degli uffici interessati alla rilevazione, osservando che la percentuale di risposta degli uffici dei giudici tutelari relative al periodo 2003-2021 è stata abbastanza elevata, con la sola eccezione dell’anno 2013, per il quale ha raggiunto solo il 64 per cento, probabilmente a causa della soppressione e contestuale riorganizzazione di molti uffici, conseguente all’approvazione dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012.
Per ciò che riguarda invece l’andamento del numero delle richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni l’osservazione della serie storica dei dati relativi agli anni 1989-2021 ne conferma - come già evidenziato - la sostanziale stazionarietà fino all’anno 2007 (anno di picco dell’intera serie storica con 1.435 richieste) e la successiva costante diminuzione fino al 2020, ove si sono avute 301 richieste. Per il 2021 si è tuttavia registrato un lieve aumento rispetto al 2020, con un numero di richieste pari a 348.
Da ultimo, si segnala che la relazione è corredata dai seguenti allegati: la Tabella di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria (anno 2021); le Tabelle relative alla giurisdizione penale (anni 1995-2021); le Tabelle relative alla giurisdizione volontaria (anni 1989-2021).
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 67/2014, art. 7, co. 2
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Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CCVII, n. 5) |
II Giustizia |
14/6/2022 |
La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, all’articolo 7, comma 2, stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato.
Le disposizioni di cui trattasi sono contenute nel Capo II (articoli da 3 a 8) della legge n. 67 del 2014. In particolare, l’articolo 3[31] disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, inserendo nel codice penale gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater.
L’articolo 168-bis ha stabilito che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva fino a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale[32], l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Si è così esteso anche ai reati commessi da adulti, nei casi richiamati, l'istituto della “messa alla prova”, già previsto nell'ambito del processo minorile. La peculiarità dell'istituto consiste nella realizzazione, fin nella fase procedimentale, di un percorso diverso rispetto a quello personale restrittivo custodiale, al fine di evitare all'imputato - ancor prima della sua condanna definitiva - i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento, di frequentazione di determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato[33].
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta ed è interdetta ai delinquenti e contravventori abituali, professionali o per tendenza, di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
L’articolo 168-ter sospende il corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L’articolo 168-quater stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo, ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
La relazione presentata (Doc. CCVII, n. 5) richiama in premessa il ventaglio di sanzioni e misure cd “di comunità”, disegnate dal sistema punitivo italiano per le pene che non superino i 4 anni di detenzione, sulla scia del probation di stampo europeo.
La relazione fornisce quindi una dettagliata analisi, supportata da numerosi grafici, dell’andamento statistico e dell’evoluzione dell’istituto della messa alla prova. Tale analisi conferma la tendenza, delineatasi negli ultimi dieci anni, alla progressiva diminuzione del numero dei detenuti e, per contro, il notevole e costante incremento dei soggetti in carico agli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE).
Con riferimento all’evoluzione quantitativa della misura della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, si precisa che il numero dei casi è passato da 34.931 nel 2020 a 48.008 nel 2021, registrando un incremento pari all’37 per cento. Detto incremento, oltre a confermare la crescita costante conosciuta dalla misura fin dalla sua introduzione nell’ordinamento nazionale, costituisce presumibilmente un chiaro segnale del superamento dell’impatto che la pandemia legata all’infezione da covid-19 ha determinato, in particolare nel 2020, sull’attività degli uffici giudiziari e, di conseguenza, sul sistema di esecuzione penale esterna a livello nazionale. Il forte incremento del ricorso alla messa alla prova, registrato nel corso del 2021, tra l’altro, è risultato uniforme sull’intero territorio nazionale, pari al 40 per cento al centro, al 37 per cento al nord e al 36 per cento al sud d’Italia. Al considerevole incremento del numero di messe alla prova corrisponde, come negli anni passati, un numero contenuto e in ulteriore calo di revoche, pari all’1,5 per cento (nel 2020 risultava pari al 2,2 per cento e nel 2019 al 2,7 per cento). V. Doc. CCVII, n. 5) pag. 5
La relazione segnala che, a distanza di otto anni dall’introduzione dell’istituto, nonostante la problematica della pandemia da covid-19, il numero di misure in corso a fine mese continua a mantenere un andamento incrementale e, in particolare, dal 31 dicembre 2021 (24.400) al 31 marzo 2022 (24.749) l’aumento è risultato pari al +2 per cento. Da marzo 2021 a marzo 2022, delle istanze pervenute agli UEPE, risultano concluse 19.525 e 21.486 pendenti V. Doc. CCVII, n. 5) pag. 8.
La relazione fornisce inoltre dati in merito alle caratteristiche dell’imputato medio ammesso all’istituto della messa alla prova, dalla cui analisi trovano conferma le risultanze già riscontrate negli anni precedenti. Si tratta, in prevalenza, di soggetti: di giovane età (il 26 per cento degli imputati ha un’età compresa fra i 18 e i 29 anni e il 23 per cento fra i 30 e i 39); di sesso maschile (84 per cento); di cittadinanza italiana (84 per cento); imputati per violazione del codice della strada (32 per cento); lavoratori dipendenti (35 per cento). Sempre dall’analisi dei dati trova inoltre conferma che l’imputato ammesso all’istituto, nella maggior parte dei casi, non è ancora avviato al processo deviante; pertanto, l’ammissione alla messa alla prova, e la conseguente presa in carico da parte degli uffici di esecuzione penale esterna, può effettivamente svolgere una funzione di prevenzione della devianza, prevalentemente nei confronti di persone italiane di giovane età, con un’occupazione stabile e imputate per un reato di lieve entità, frequentemente legato alla violazione del codice della strada.
La relazione si sofferma quindi sull’attività di supporto all’azione degli uffici di esecuzione penale esterna al fine di potenziare le possibilità di accesso alla Map e renderne effettiva l’applicabilità, attraverso: attività di impulso e coordinamento degli uffici territoriali per la stipula e/o l’aggiornamento di protocolli operativi con i tribunali ordinari; mediante la diffusione di sportelli per la messa alla prova/lavori di pubblica utilità; la costituzione presso i Tribunali ordinari di osservatori permanenti/tavoli tecnici.
Un ulteriore profilo affrontato dalla relazione concerne la specializzazione degli operatori degli uffici di esecuzione penale esterna, nell’ottica di rendere la gestione della messa alla prova un sistema a sé rispetto alle misure alternative alla detenzione, da affiancare al potenziamento organizzativo in senso multiprofessionale, volto a conferire maggiore qualità ai processi di lavoro all’interno degli uffici stessi e a favorire l’elaborazione di programmi di trattamento maggiormente individualizzati e calibrati.
La relazione dà inoltre dettagliatamente conto dell’azione proseguita nel 2021 per la promozione della stipula, sia a livello centrale che locale, di convenzioni e protocolli con enti e organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, finalizzata a rispondere alla richiesta di un numero crescente e diversificato di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di coloro che chiedono di essere ammessi all’istituto della messa alla prova. In particolare (come evidenziato anche dal grafico n. 15, V. Doc. CCVII, n. 5, pag. 21), il confronto tra il 31 marzo 2021 e il 31 marzo 2022, evidenzia l’incremento di posti disponibili per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte della Croce Rossa Italiana (+20 per cento), dell’Ente Nazionale Protezione Animale-ENPA (+8 per cento), dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada-AFVS (+11 per cento), dell’Istituto Don Calabria (+6 per cento), dell’Associazione Volontari Italiani Sangue-AVIS (+30 per cento), dell’US ACLI (+26 per cento), di Legambiente (+19 per cento).
I dati rappresentati sono il risultato di un’approfondita attività di monitoraggio effettuata in collaborazione con gli enti convenzionati a livello centrale. Tale sistema consente inoltre di affermare che, dal giugno 2019 ad oggi, sono 2.457 gli imputati adulti sottoposti alla misura della messa alla prova che hanno potuto svolgere il lavoro di pubblica utilità presso le strutture locali degli enti firmatari di convenzioni con il Ministro della giustizia a livello centrale, registrando rispetto allo scorso anno una percentuale di incremento pari al +71 per cento. V. Doc. CCVII, n. 5, pagg. 21-22.
La relazione illustra altresì l’andamento delle convenzioni attive localmente con enti pubblici e privati no profit, che registra un evidente incremento anche nelle regioni del centro-sud Italia.
Ulteriori paragrafi della relazione riguardano l’attività di promozione del volontariato nell’ambito dell’esecuzione penale esterna e il contributo dei volontari del Servizio civile universale, nonché le sperimentazioni avviate dagli Uffici di esecuzione penale esterna in materia di giustizia riparativa e mediazione penale, nell’ottica di restituire alla vittima pari dignità rispetto al reo e promuovere l’uso degli strumenti di giustizia riparativa.
Viene infine affrontata la tematica delle risorse assegnate: all’esecuzione penale esterna in attuazione di misure e sanzioni di comunità; alla sottoscrizione delle convenzioni con gli esperti ex articolo 80 della legge n. 354 del 1975; per le attività trattamentali progettate negli interdistretti, sulla base degli indirizzi programmatici forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nel documento annuale di programmazione generale; per interventi a favore di soggetti tossicodipendenti. Si richiamano inoltre le misure e le iniziative adottate nel periodo di riferimento per la razionalizzazione e l’adeguamento dell’organico.
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L. 85/2009, art. 19, co. 1
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Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Dati relativi al primo e al secondo semestre 2021, Doc. CLXI, n. 3) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
14/6/2022 |
La legge 30 giugno 2009, n. 85, autorizza l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005 tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria, finalizzato a rafforzare la cooperazione di polizia, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.
Al fine di realizzare quanto stabilito dall’articolo 2 del Trattato, che impegna le parti contraenti a creare e a gestire gli schedari nazionali di analisi del DNA, l’articolo 5 della legge n. 85 del 2009 ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell'interno della banca dati nazionale del DNA, finalizzata alla raccolta dei profili del DNA e, presso il Ministero della giustizia, del laboratorio centrale per la medesima banca dati nazionale, che provvede alla tipizzazione del profilo del DNA e alla conservazione dei campioni biologici.
L’articolo 19 della legge n. 85 del 2009, al comma 1, dispone che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.
Si ricorda che il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale è stato emanato, in attuazione dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87[34].
La banca dati nazionale del DNA è attiva da fine gennaio 2017 a seguito della pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016 con cui sono state definite le procedure per il trattamento dei dati, da parte della medesima Banca dati e del laboratorio centrale, e per la trasmissione del profilo del DNA, da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016
L'attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, relativa alla ricezione, ispezione, processamento dei campioni biologici - prelevati nelle c.d. stanze bianche appositamente allestite presso gli Istituti di pena - ai fini dell'estrazione del profilo del DNA e il successivo inserimento nella banca dati nazionale del DNA ha preso regolare avvio nel mese di dicembre 2017, dopo aver ottenuto il certificato di accreditamento da parte dell'Ente nazionale di accreditamento ACCREDIA. L'accreditamento certifica la competenza tecnica del laboratorio centrale per le finalità dettate dalla normativa vigente, senza il quale non sarebbe stato possibile procedere alla profilazione dei campioni biologici prelevati alle persone detenute rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9[35] della legge n. 85 del 2009. Il comma 6 di tale articolo stabilisce che il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
La relazione presentata (Doc. CLXI, n. 3) riferisce che l'attività dell'Ufficio VI Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, relativa al processamento dei campioni biologici prelevati ai sensi della legge n. 85 del 2009 ed al successivo inserimento dei profili genetici nella Banca dati nazionale del DNA del Ministero dell’interno, ha confermato anche nel corso dell'anno 2021 il trend in crescita del numero degli inserimenti, precisando che alla data del 31 dicembre 2021 risultano ricevuti presso il Laboratorio Centrale complessivamente n. 68.896 campioni biologici salivari. Sempre alla stessa data risultano inseriti in CODIS (Combined DNA Index System) complessivamente 41.598 profili.
La relazione segnala che “Nel contesto delle attività investigative condotte da altre Forze di Polizia e/o di indagini disposte dall'Autorità giudiziaria, nel corso dell'anno 2021 sono pervenute all'Ufficio 112 richieste in cui è stata rappresentata dall'Autorità giudiziaria, o dalle Forze di Polizia delegate, l’esigenza di profilazione di campioni biologici di soggetti detenuti, o che sono stati detenuti negli Istituti Penitenziari, e del conseguente inserimento del profilo del DNA nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero dell’interno, ai fini della comparazione con altro profilo ricavato dai campioni biologici prelevati da altre Forze di Polizia”. V. Doc. CLXI, n. 3, pag. 2.
Si illustrano inoltre i risultati conseguiti in termini di cooperazione transfrontaliera attraverso la comparazione con i profili di DNA inseriti dalla Polizia di altro Stato e si dà conto degli esiti della prima visita di valutazione del Laboratorio Centrale, avvenuta nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2021, a cura dell'Ente Italiano di Accreditamento, successiva al rinnovo dell'accreditamento ottenuto nel mese di giugno 2020.
La relazione descrive quindi l’attività di movimentazione verso il Laboratorio centrale dei campioni biologici prelevati presso gli Istituti penitenziari del territorio nazionale e provenienti dai punti di raccolta allestiti presso i Provveditorati regionali (PRAP), nonché dei campioni biologici prelevati dalle altre Forze di Polizia e provenienti dagli omologhi punti di raccolta. Nel corso dell'anno 2021, da gennaio a dicembre, sono stati movimentati ed accettati presso il Laboratorio centrale 19.206 campioni biologici, di cui n. 13.984 campioni provenienti dai Provveditorati regionali e 5.222 campioni movimentati dalle altre Forze di Polizia.
Quanto alle spese per la gestione ed il funzionamento del Laboratorio, si riferisce che come per i precedenti esercizi finanziari, il budget annuo del 2021 di 2.282.580,00 euro è stato impiegato prevalentemente per l'acquisto di beni e servizi specificatamente necessari alle attività del medesimo Laboratorio.
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L. 193/2000, art. 5, co. 3
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Svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CXCIV, n. 4) |
II Giustizia XI Lavoro |
14/6/2022 |
La legge 22 giugno 2000, n. 193, recante “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”, all’articolo 5, comma 3, prevede che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), presenti ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. Il medesimo comma prevede altresì che la relazione contenga una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.
Si ricorda che il lavoro penitenziario, ai sensi della normativa vigente, può essere svolto alle dipendenze sia dell'Amministrazione medesima (prevalentemente nei cosiddetti lavori domestici ed, in alcune realtà, presso lavorazioni industriali gestite direttamente dagli istituti penitenziari) sia di soggetti terzi (imprese o cooperative) che possono gestire lavorazioni presenti all'interno delle strutture detentive in forza di apposite convenzioni con gli istituti medesimi, ai sensi dell'articolo 20[36], comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che assumono detenuti ammessi al lavoro esterno, alla semilibertà o comunque in misura alternativa.
Si ricorda inoltre che l’articolo 20-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, di riforma dell’ordinamento penitenziario, ha previsto che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni[37].
La relazione presentata (Doc. CXCIV, n. 4), per quanto attiene al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, riferisce che sul capitolo 7361 “Industria” (sul quale gravano i costi per l'allestimento delle officine penitenziarie, per la manutenzione dei macchinari e per l'acquisto delle materie prime) per l'esercizio finanziario 2021 è stata stanziata la somma di 14.336.355,00 euro, consentendo di soddisfare le esigenze di arredo e casermaggio richieste dagli istituti penitenziari. Si riferisce altresì che i detenuti impiegati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in attività di tipo industriale risultano essere, al 31 dicembre 2021, ultimo dato disponibile, 802 (erano 707 al 30 giugno 2020).
La relazione chiarisce che con i fondi messi a disposizione per il 2021 sull'apposito capitolo di bilancio, si è mantenuta l'attività produttiva (letti, sedie, armadi, tavoli e scaffalature, per i detenuti e per le caserme agenti, federe, coperte e lenzuola per detenuti, tute, camici e scarpe anti-infortunistiche per detenuti lavoranti e, presso le officine tipografiche, stampati per gli istituti, ecc.) con l'assegnazione di commesse di lavoro presso una serie di istituti elencati nel documento (V. Doc. CXCIV, n. 4, pag. 2). Si riferisce inoltre che nel corso del 2021 sono proseguite attività propedeutiche per la realizzazione di progetti volti ad incrementare l'offerta di lavoro qualificato e la formazione professionale a favore della popolazione detenuta.
Il numero dei detenuti lavoranti impegnati nei servizi di istituto, che assicurano il mantenimento di condizioni di igiene e pulizia all'interno delle zone detentive, al 31 dicembre 2021, ultimo dato disponibile, era di 15.054 unità (erano 14.174 al 30 giugno 2020).
La relazione evidenzia, tramite un’apposita tabella, l'andamento delle assegnazioni ottenute sul capitolo delle retribuzioni per i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria negli anni dal 2013 al 2021, in rapporto alle presenze medie annuali. In merito si ricorda che le tabelle salariali in vigore sono state, in ultimo, aggiornate dal Servizio informatico penitenziario il 1° luglio 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 354 del 1975, come modificato dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che ha soppresso la Commissione per la rideterminazione delle mercedi, prevedendo che le retribuzioni siano aggiornate dal Dipartimento penitenziario sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
I fondi assegnati sul capitolo delle retribuzioni per i detenuti lavoranti (cap. 1764) per l'anno 2021 ammontano a 124.016.095,00 euro.
Per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle colonie e dei tenimenti agricoli presenti all'interno degli istituti penitenziari, per l'esercizio finanziario 2021, sono stati stanziati 8.400.000,00 euro. Il numero dei detenuti lavoranti addetto al settore agricolo era, al 31 dicembre 2021, di 340 unità (al 30 giugno 2020 era di 299 unità).
Per quanto attiene al lavoro alle dipendenze di imprese o cooperative, la relazione segnala che a seguito della circolare n. 330874 del 10 settembre 2021 (disposizioni attuative per l’anno 2022 della legge 22 giugno 2000, n. 193, c.d. legge “Smuraglia”, che definisce le misure di vantaggio per le cooperative sociali e le imprese che vogliano assumere detenuti in esecuzione penale all'interno degli istituti penitenziari), sono giunte richieste da 367 imprese e cooperative, per un importo di sgravi fiscali di 9.199.483,50 euro, in sensibile aumento rispetto al 2020. Tali richieste presuppongono l'assunzione di 1.976 soggetti detenuti così distribuiti: 1.246 assunti nelle lavorazioni all'interno degli istituti, 426 ammessi al lavoro all'esterno, 186 in regime di semilibertà e 118 soggetti che hanno scontato la pena ma che possono fruire degli sgravi fiscali nei 18 mesi successivi alla scarcerazione.
L’articolo 20-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, di riforma dell’ordinamento penitenziario, ha previsto che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni.
La relazione evidenzia la costante crescita degli accordi siglati con comuni, aree metropolitane, istituzioni pubbliche, soggetti del settore privato ed imprese di grandi dimensioni interessate ad intraprendere un percorso di collaborazione per favorire il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena. In particolare, si fa presente che attualmente i protocolli d'intesa stipulati sono circa 100. Sono stati inoltre siglati protocolli “Mi riscatto per il futuro”, per l'impiego dei detenuti in attività di pubblica utilità alle dipendenze di soggetti pubblici o privati con previsione di retribuzione, elencati dalla relazione (v. Doc. CXCIV, n. 4, pagg. 11-13).
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D.Lgs. 28/2010 art. 5, co. 1-bis
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Effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CCLI, n. 4) |
II Giustizia
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14/6/2022
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Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della mediazione allo scopo di diffondere la cultura della conciliazione, garantire a tutti un accesso paritario alla giustizia e produrre un effetto deflattivo del carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, con ricadute positive anche al punto di vista economico.
L’articolo 5, al comma 1-bis, prevede la mediazione obbligatoria nelle materie ivi espressamente elencate, stabilendo che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…)[38]. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” [39].
A seguito della modifica disposta dal comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1-bis dell’articolo 5 prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1-bis[40].
Si ricorda per completezza che con la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, il Governo è stato tra l'altro delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo l, comma 4[41].
La relazione presentata (Doc. CCLI, n. 4) fornisce preliminarmente una dettagliata descrizione dell’istituto della mediazione, la cui introduzione, a opera del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, risponde all’intento di diffondere la cultura della conciliazione, per garantire a tutti un accesso paritario alla giustizia e fronteggiare l'eccesso di contenzioso dinanzi ai giudici.
Scopo diretto della mediazione è quello di soddisfare tutti gli interessi delle parti e di instaurare una relazione positiva duratura che non solo chiuda la controversia, ma abbia alte probabilità di porre fine anche al conflitto. A tal fine il legislatore, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, ha configurato l’istituto quale condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda; ha assegnato al procedimento una durata molto contenuta; ha previsto costi ridotti e la gratuità per i non abbienti; ha stabilito che produca gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e che impedisca la decadenza.
La relazione sottolinea che “Le esperienze ormai consolidate in altri paesi europei hanno dimostrato che la mediazione può costituire un importante strumento di riduzione sia del contenzioso giudiziario civile sia, conseguentemente, dei tempi di attesa della decisione della controversia. Si tratta di un beneficio di notevole rilevanza, specie se rapportato a quello che certamente è il principale problema del sistema giudiziario italiano, ossia l'eccessiva durata dei processi civili”. (V. Doc. CCLI, n. 4, pag. 2).
La relazione ricorda quindi le modifiche recate dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al testo originario del decreto legislativo n. 28 del 2010 a seguito della sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, della disciplina relativa alla cd. mediazione obbligatoria. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 11-ter, ha poi conferito una matrice strutturale alla disciplina della mediazione obbligatoria, cui il comma 1-bis dell’articolo 5, come introdotto dal citato decreto-legge n. 69 del 2013, aveva attribuito una connotazione temporanea, limitandone l’efficacia a un periodo di quattro anni. Ciò considerato, alla luce dell'attuale disciplina, rimangono operative tutte le quattro ipotesi di mediazione: mediazione facoltativa (o volontaria); mediazione cd. obbligatoria (ex lege o ante causam); mediazione delegata (o demandata); mediazione concordata (o consensuale).
La relazione riferisce che nell'anno 2021 risultano iscritti presso gli organismi di mediazione 166.511 procedimenti nelle materie obbligatorie, di cui 152.919 definiti.
La maggioranza delle istanze di mediazione depositate verte in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, locazioni, comodati e affitto aziende (per un totale di n. 87.089, pari al 52,30 per cento), mentre le controversie in tema di contratti bancari, finanziari e assicurativi rappresentano il 25,51 per cento delle mediazioni (per un totale di 42.479); infine, il risarcimento del danno riguarda il 4,18 per cento dei procedimenti (6.953).
Il documento evidenzia un incremento delle iscrizioni nell'anno 2021 di circa il 32 per cento rispetto a quelle del 2020, imputabile almeno in parte alla ripresa dell'attività giudiziaria a seguito del progressivo miglioramento della situazione sanitaria dovuta al covid-19. Il 71 per cento delle procedure viene avviata perché riguarda materie obbligatorie, il 16,20 per cento è demandata dal giudice, il 12,80 per cento è su base volontaria. Ulteriori dati forniti riguardano l’esito per materia dei procedimenti e la loro distribuzione nelle regioni e nelle aree geografiche del Paese.
Conclusivamente, la relazione si sofferma sull’importanza deflattiva dell’istituto della mediazione civile e commerciale (riconosciuta anche nella fase emergenziale ancora in atto nell’anno 2021, come evidenziato dal disposto del comma 6-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) resa, di contro, meno incisiva dalla mancata attribuzione, nel caso di mediazione conclusa favorevolmente, del credito d'imposta previsto dall'articolo 20, comma l, del decreto legislativo n. 28 del 2010, attribuzione che presuppone l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, finora non emanato.
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L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all'anno 2021, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 40) |
I Affari costituzionali V Bilancio
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23/6/2022 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[42].
Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della suddetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni.
La relazione presentata (Doc. CLXIV, n. 40) illustra preliminarmente l’assetto organizzativo del Ministero dell’interno alla luce della missione a esso assegnata, fornendo, con riferimento al 2021, l’organigramma e l’articolazione delle strutture centrali (costituite dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e da 5 Dipartimenti) e territoriali (103 Prefetture-UTG, presenti in ciascuna Provincia e rette da un prefetto che rappresenta il Governo sul territorio; 2 Commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano, 106 questure, quali articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, cui si aggiungono tutti gli altri Uffici periferici della Polizia di Stato, 18 Direzioni regionali, 1 Direzione interregionale Veneto e Trentino – Alto Adige e 105 Comandi provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, cui si aggiungono altre strutture periferiche).
Con l’ausilio di distinte tabelle vengono forniti i dati inerenti le risorse umane (personale dell’amministrazione civile dell’interno, della Polizia di Stato e del CNVVF, per un totale generale di 151.295 unità) e i risultati di gestione conseguiti dal Ministero dell’interno durante l’esercizio finanziario 2021.
Un’ulteriore tabella elenca le 6 missioni - articolate in 12 programmi, a loro volta ripartiti in azioni - assegnate al Dicastero nell’ambito della classificazione del bilancio dello Stato relativo al 2021: amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio; relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; ordine pubblico e sicurezza; soccorso civile; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
Il paragrafo 2 della relazione delinea il quadro generale di riferimento in cui ha operato il Ministero nell’anno di riferimento, per quanto attiene al contesto esterno e interno.
Quanto al primo aspetto, si evidenzia che l’azione del Ministero dell’interno è stata influenzata da una serie di fenomeni particolarmente rilevanti, emergenti dall’attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, tra i quali si richiamano: la criminalità interna ed internazionale, che ha richiesto una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali; il moltiplicarsi dei reati informatici (cybercrime); gli elementi critici - tra cui quelli connessi alla dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di ordinata convivenza civile – che compromettono la sicurezza sul territorio; l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che ha richiesto e richiede uno straordinario sforzo del personale sanitario della Polizia di Stato; il consistente arrivo di migranti nel territorio nazionale, che ha continuato a rappresentare un fenomeno di particolare rilievo in un contesto aggravato dalla situazione di crisi in Afghanistan, che nel 2021 ha comportato una situazione di ulteriore pressione sul sistema di accoglienza; l’azione di sostegno agli enti locali, in particolare attraverso l’erogazione dei fondi loro destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche l’esercizio delle connesse attività di monitoraggio, rendiconto e verifica della spesa finale; le emergenze ambientali, anche derivanti dai cambiamenti climatici, tra le quali gli incendi boschivi durante la stagione estiva; il più ampio scenario internazionale, nell’ambito del quale sono proseguiti gli interventi di collaborazione tra la NATO e i Paesi del “Partenariato per la Pace”, attraverso l’Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC); l’attività di controllo per fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, che ha registrato un incremento anche per l’anno di riferimento; le politiche governative legate alla ripresa economica, segnatamente il PNRR, che vede il Corpo nazionale destinatario di una specifica linea di finanziamento, pari a 424 milioni di euro; il processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, che impone di attuare strategie di sviluppo organizzativo e di innovazione digitale.
L’analisi del contesto interno illustra l’operato dei cinque Dipartimenti in cui si articola il Ministero (della pubblica sicurezza; per le libertà civili e l’immigrazione; per gli affari interni e territoriali; dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie), indicando specificatamente per ciascuno di essi i punti di forza e di debolezza nell’azione condotta.
Il paragrafo 2 si chiude con l’illustrazione delle priorità politiche definite in armonia con le priorità di Governo e di settore, i cui contenuti sono stati, per omogeneità di impostazione, trasfusi anche nella correlata programmazione economico-finanziaria. Le priorità individuate sono le seguenti:
a) proseguire l’attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce terroristiche;
b) ottimizzare il sistema nazionale di accoglienza; nell’ottica della tutela dei diritti dei richiedenti asilo e promuovere l’inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale; garantire vie di accesso sicure e legali a chi ne abbia realmente diritto attraverso i “corridoi umanitari”; implementare i progetti di rimpatrio volontario assistito, accelerare il percorso finalizzato al riconoscimento dello status per gli aventi diritto;
c) rafforzare la collaborazione interistituzionale, nell’ottica del miglioramento della coesione sociale e di una maggiore interazione con le autonomie locali; assicurare la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e favorire l’attività cognitiva della situazione della finanza pubblica locale; realizzare interventi volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali nonché ogni forma di condizionamento delle stesse;
d) sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali e internazionali; consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella gestione delle crisi. Realizzare linee di azione mirate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio e promuovere anche in partenariato la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio, di vita;
e) realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi e incentivando iniziative volte alla diminuzione dei costi e al recupero di risorse.
Il paragrafo 3 descrive, in relazione a ciascuna priorità politica, i principali risultati che conseguono dalle strategie attuate nell’annualità 2021. Per ciascun obiettivo strategico sono riportati, in dettaglio, in una scheda dedicata, gli indicatori di misurazione utilizzati per verificarne il grado di attuazione, i target fissati per le annualità di riferimento ed i valori registrati a consuntivo 2021, con le motivazioni degli scostamenti riscontrati. Il quadro generale delle statistiche è stato completato con dati relativi al personale addetto, suddiviso per qualifiche professionali.
Si ricorda infine che alla relazione presentata è allegato il Rapporto sull’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa del Ministero dell’interno riferito all’anno 2021, in conformità a quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il Rapporto è il risultato dell’analisi predisposta dai singoli Centri di responsabilità del Ministero (Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; singoli Dipartimenti), ognuno per la parte di propria competenza, delle dinamiche della formazione dei debiti, con indicazione delle misure adottate per evitare il formarsi di nuove situazioni debitorie, nonché delle voci di spesa considerate incomprimibili cioè necessarie per la continuità del funzionamento degli Uffici, per le quali deve essere assicurata un’adeguata copertura finanziaria.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 309/1990, art. 131, co. 1
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Stato delle tossicodipendenze in Italia (Dati relativi all’anno 2021, Doc. XXX, n. 5) |
II Giustizia XII Affari sociali
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29/6/2022
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L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, dispone che il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all’erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha trasferito i compiti in materia di politiche antidroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri[43]. L’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, al comma 1, indica il Dipartimento per le politiche antidroga quale struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga, stabilendo, al comma 2, che il medesimo Dipartimento provveda alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze[44].
Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del Piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle misure di prevenzione delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e la mortalità della popolazione, derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, attuando la sorveglianza e il controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali, nonché dagli altri organismi internazionali.
Come premesso, il Dipartimento provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze; inoltre, promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol e assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo a tal fine il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche incentivando progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.
Il Dipartimento per le politiche antidroga ha centralizzato e istituzionalizzato in Italia il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe (SNAP). Tale Sistema, inserito in un circuito che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione europea, nasce con l’obiettivo di individuare precocemente i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica correlati alla comparsa di nuove droghe circolanti sul territorio (nazionale, europeo e internazionale) e di nuove modalità di consumo di sostanze stupefacenti già tabellate, e di attivare segnalazioni di allerta che coinvolgano gli enti e le strutture deputate alla tutela e alla promozione della salute, responsabili dell’eventuale adozione di adeguate misure in risposta alle allerte segnalate[45].
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990[46], le tabelle contenenti l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati da porre sotto controllo devono essere tempestivamente aggiornate anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, ovvero a nuove acquisizioni scientifiche, funzione assegnata all’Ufficio centrale stupefacenti (UCS) del Ministero della salute. Quest’ultimo, dopo aver acquisito gli aggiornamenti degli elenchi internazionali o l’esistenza di evidenze scientifiche in materia di droghe, tenuto conto delle segnalazioni di nuove molecole identificate per la prima volta in Europa, o delle informative su sequestri effettuati in Italia, pervenute da parte dell’Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento per le politiche antidroga, procede all’avvio dell’istruttoria per l’aggiornamento delle tabelle, che consiste nel raccogliere tutta la documentazione relativa alla nuova sostanza e richiedere formalmente il parere tecnico di competenza all’Istituto superiore di sanità. Se tale parere identifica la sostanza come psicoattiva e avente capacità di indurre dipendenza, l’UCS trasmette, con una relazione di accompagnamento, il parere dell’Istituto superiore di sanità al Consiglio superiore di sanità, che ne valuta l’eventuale inserimento in una delle tabelle degli stupefacenti. Per le sostanze aventi attività farmacologica e terapeutica deve essere anche valutato l’inserimento nella tabella dei medicinali stupefacenti.
Il decreto ministeriale di aggiornamento delle tabelle viene quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale[47].
La relazione presentata (Doc. XXX, n. 5), relativa all’anno 2021, come segnalato nell’introduzione del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga, per la prima volta, integra le consuete serie di indicatori epidemiologici descrittivi del fenomeno delle dipendenze a livello nazionale e territoriale con informazioni fornite da tutte le regioni e provincie autonome. La relazione illustra dettagliatamente la situazione inerente la disponibilità delle sostanze psicoattive illegali presenti sul territorio nazionale, la diffusione dei consumi e il profilo dei consumatori, descrivendo inoltre le azioni di contrasto del fenomeno delle dipendenze e di prevenzione dei consumi, nonché le strutture e le iniziative dirette al reinserimento, nell’ottica di fornire elementi utili a valutare l’effettivo impatto delle misure legislative in materia di prevenzione.
Il documento è strutturato in sette parti, suddivise in dieci capitoli.
La prima parte comprende due capitoli: il primo analizza il mercato delle sostanze stupefacenti, fornendo dati sui sequestri, sulle variazioni di prezzo e sulle analisi qualitative delle sostanze sequestrate, sul Sistema nazionale di allerta precoce e l’aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope; il secondo capitolo esamina le strategie dirette alla riduzione dell’offerta e la situazione delle denunce penali per i reati droga-correlati, anche con riferimento alla presenza nel circuito penali di minorenni e giovani adulti (tra i 14 e i 25 anni d’età).
La parte seconda della relazione descrive in dettaglio la diffusione e le tendenze di consumo nella popolazione, in particolare fra i giovani e gli studenti, con riferimento ai diversi tipi di sostanze, dando conto anche della percezione in merito al livello di rischio e all’accessibilità del reperimento. Ulteriori profili indagati riguardano il crescente consumo di GHB/GBL (note come “droghe dello stupro”), l’utilizzo pericoloso anche di sostanze legali (ad esempio, l’assunzione di psicofarmaci non prescritti o il binge drinking), il diffondersi di nuove dipendenze e di comportamenti a rischio, quali la dispersione scolastica e ritiro sociale volontario (Hikikomori), l’utilizzo problematico dell’accesso Internet o il suo abuso, con lo sviluppo di fenomeni quali il cyberbullismo, il gaming, le Internet challenge. Vengono inoltre illustrati i dati in merito alla correlazione nella popolazione studentesca tra comportamenti violenti e dipendenze.
La terza parte si occupa, nel dettaglio, delle attività di prevenzione del fenomeno delle dipendenze messe in atto da tutti gli attori istituzionali del panorama nazionale. Oltre alla tematica della prevenzione dell’incidentalità stradale notturna alcol/droga correlata, la relazione tratta della prevenzione ambientale e universale, riguardante interventi di promozione della salute, competenze di vita, competenze educative e genitoriali, volta a modificare gli ambienti culturali, sociali, fisici ed economici all’interno dei quali le persone compiono le proprie scelte rispetto al consumo di droga, e la prevenzione selettiva. Quest’ultima interviene su gruppi specifici, famiglie o comunità, che possono avere maggiori probabilità di approcciare l'uso di droghe o di progredire nella dipendenza. Formano oggetto di distinta illustrazione gli interventi di prevenzione in ambito scolastico.
La quarta sezione della relazione è dedicata ai servizi di trattamento delle persone che presentano dipendenza da sostanze forniti sia dai Servizi territoriali per le dipendenze che dalle strutture residenziali e semiresidenziali del Privato Sociale. La sezione è articolata in due capitoli concernenti, rispettivamente, l’offerta dei servizi per le dipendenze e la domanda di trattamento.
Vengono pertanto descritti organizzazione, accessibilità e disponibilità dei servizi per le dipendenze, pubblici e privati, le nuove tipologie di servizi, progettati e sviluppati con lo scopo di “andare incontro” alle persone, soprattutto a quelle più giovani, adolescenti e giovani adulti, i percorsi terapeutici di limitazione del rischio e riduzione del danno, che mirano a contenere i danni associati all'uso di droghe, con un approccio che consenta di entrare in contatto con i consumatori nei loro ambienti naturali e con l’obiettivo di lavorare con l'individuo o con il gruppo per minimizzare gli effetti dannosi del comportamento di consumo a rischio.
Il capitolo dedicato alla domanda di trattamento fornisce i dati inerenti caratteristiche degli assistiti, la situazione patologica, le sostanze usate e le prestazioni erogate dai servizi per le dipendenze pubblici e del privato sociale. Ulteriori dati rappresentati riguardano i detenuti tossicodipendenti e le misure alternative al carcere per persone tossicodipendenti.
La quinta parte della relazione ha ad oggetto i danni correlati al consumo di sostanze stupefacenti, a partire dall’incidentalità stradale. Vengono, inoltre, presi in esame indicatori che descrivono la diffusione delle malattie (infettive, sessualmente trasmissibili, HIV, AIDS) e i ricoveri ospedalieri tra coloro i quali fanno uso di droghe e la mortalità droga-correlata.
Le ultime due sezioni, infine, sono dedicate, rispettivamente, alle attività promosse specificatamente dal Dipartimento per le politiche antidroga, attraverso la conclusione di accordi di collaborazione interistituzionale e con organismi internazionali, e alle principali evidenze emerse dal percorso partecipativo alla VI Conferenza nazionale sulle dipendenze “Oltre le Fragilità”, iniziato nel mese di giugno 2021 e conclusosi con una sessione plenaria, tenutasi a Genova nei giorni 27 e 28 novembre 2021.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 322/1989, art. 24, co. 1
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Relazione sull’attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale (Dati relativi all’anno 2021, con allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito alla medesima annualità, Doc. LXIX, n. 5) |
I Affari costituzionali |
13/6/2022 |
Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400”, all’articolo 24, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetta al Parlamento[48], entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del Programma statistico nazionale in vigore (PSN).
Il comma 2 dell'articolo 24 stabilisce che alla relazione sia allegato il rapporto annuale che la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis) deve redigere ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 322 del 1989.
La Cogis, reistituita dal medesimo articolo 12 (come sostituito dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha il compito di vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari; la Cogis contribuisce ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali ed esprime un parere sul Programma statistico nazionale.
Si ricorda che il Programma statistico nazionale (PSN), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi. Il PSN ha durata triennale e viene aggiornato annualmente[49]. Le linee di indirizzo del PSN sono definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), organo di governo del Sistema statistico nazionale, all'inizio di ogni triennio. Il PSN, sottoposto – come detto - al parere della Cogis, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE (ora CIPESS)[50].
Il Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022, deliberato dal COMSTAT nella riunione del 26 novembre 2019 e su cui la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica ha espresso parere favorevole nella riunione del 22 giugno 2020, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022.
Il Comitato ha approvato l’aggiornamento 2021-2022 del programma nella riunione del 16 dicembre 2020. Sull’aggiornamento la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica ha espresso parere favorevole nella riunione del 15 marzo 2021[51].
Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”, all'articolo 1, comma 3-bis, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale da trasmettersi al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989 siano ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi del medesimo decreto-legge n. 30. Tale provvedimento, in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria da SARS-COV-2, all'articolo 1, comma 1, autorizza - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'ISTAT in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza[52]. Le modalità dell’indagine sono individuate dal medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2020 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche allegate al citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
Si ricorda, da ultimo, che l’ISTAT, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è ufficialmente annoverato fra gli enti pubblici di ricerca (EPR). L’ISTAT fa parte del Sistema statistico europeo (Ess) e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale (Sistan).
La relazione presentata (Doc. LXIX, n. 5) è articolata in tre parti aventi a oggetto, rispettivamente, le attività dell’ISTAT nella fase della ripartenza, il Sistema statistico nazionale e lo stato di attuazione dei lavori previsti nel Programma statistico nazionale.
La parte prima del documento, al capitolo 1, evidenzia che l’attività svolta nel 2021 continua a essere caratterizzata da ritmi intensi derivanti dagli adempimenti legati ai regolamenti comunitari, dall’emergenza pandemica, dai processi innovativi per quanto attiene al sistema dei registri e dalla necessità di analizzare l’evoluzione dell’impatto socioeconomico della crisi sanitaria. Vengono quindi illustrate le iniziative più significative realizzate dall’ISTAT nella fase della ripartenza nei settori tematici in cui si è articolata la produzione statistica concernenti: le condizioni socio-economiche, l’andamento dei prezzi, i registri tematici, il mercato del lavoro, la salute e la sanità. Sempre nel capitolo 1 si riferisce in merito alle statistiche in ambito socio-demografico, economico, territoriale e ambientale, nonché inerenti la contabilità nazionale, benessere e sostenibilità, valutazione delle politiche.
A seguire si richiamano alcune delle tematiche rappresentate.
Per quanto riguarda le statistiche sulle condizioni socio-economiche, si evidenzia che nel 2021 si è recuperato il ritardo dovuto alla pandemia e si sono concluse le operazioni sul campo dell’Indagine su reddito e condizioni di vita Eu-Silc 2020 e 2021. In collaborazione con la Banca d’Italia, inoltre, è proseguita la costruzione di distribuzioni congiunte delle variabili riferite a reddito, consumi e ricchezza e dei relativi indicatori.
L’ISTAT ha inoltre lavorato, insieme all’Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali, al progetto sulle discriminazioni nel mondo del lavoro nei confronti di persone lesbiche, gay, bisex e transessuali (Lgbt).
Nell’ambito delle statistiche sui prezzi, è stato esteso ad altri canali distributivi, come gli hard discount, l’uso di scanner data per la stima dell’inflazione e si è fatto ricorso a nuove fonti e tecniche di rilevazione ai fini dell’indagine sui prezzi al consumo.
In merito alla stima dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi, è continuata l’intesa col Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’Osservatorio dei prezzi e delle tariffe, con il Ministero dello sviluppo economico.
In tema di registri, è stato realizzato il primo prototipo del Registro sulla disabilità ed è proseguito lo sviluppo del Registro tematico del lavoro e del Registro tematico su istruzione e formazione.
Sul versante del mercato del lavoro, nel 2021 sono state avviate: la rilevazione sulle forze di lavoro, richiesta dal nuovo regolamento europeo sulle statistiche sociali (Integrated European Social Statistics – Iess n. 1700/2019); la Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ed è iniziata la reingegnerizzazione della Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese, mentre per quanto riguarda la Rilevazione su occupazione, retribuzioni, oneri sociali e sono stati studiati nuovi modelli per l’indagine trimestrale su posti vacanti e ore lavorate.
In merito alla statistiche su salute e sanità, si segnala il rilascio dei dati dell’Indagine europea sulla salute (Ehis), prevista dal Regolamento (Ue) n. 255/2018 e il contributo dell’ISTAT al gruppo di lavoro inter-istituzionale per la redazione del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, relativo alla certificazione elettronica delle cause di morte; è stato inoltre fornito costante supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui l’ISTAT è membro permanente. Da segnalare anche il rilascio dei dati comunali dell’Indagine sulla spesa sociale dei Comuni.
Sul tema della previdenza è stato pubblicato un report sulle condizioni di vita dei pensionati.
Per quanto riguarda le statistiche socio-demografiche, si evidenzia che nel 2021 l’ISTAT è stato impegnato soprattutto nel Censimento permanente popolazione e abitazioni, col processo di produzione e validazione del conteggio della popolazione al 31 dicembre 2020. Inoltre, è stato progettato il nuovo ciclo del Censimento permanente popolazione e abitazioni.
Nel 2021 è proseguito inoltre il rilascio di dati per monitorare le conseguenze della pandemia sulla dinamica della popolazione, che hanno evidenziato il rafforzamento del malessere demografico che induce nella popolazione giovanile il ritardo nell’accesso alle tappe dell’età adulta (nuzialità, natalità) e la forte contrazione della popolazione (con un calo di quasi 616 mila unità).
Nell’ambito delle statistiche sociali, l’indagine Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri, ha fornito informazioni su vari aspetti della vita quotidiana dei ragazzi nel periodo della pandemia.
Nonostante le difficoltà del periodo, nel 2021 non si è interrotta la produzione di statistiche economiche, che hanno segnato alcune importanti innovazioni. Per quanto riguarda le statistiche congiunturali, è stato adottato il nuovo Sistema integrato per le statistiche sulle imprese, per la conduzione della rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi. Inoltre, sono proseguite le attività di miglioramento della misurazione degli attuali indici dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e dei prezzi dell’import.
Con riguardo alle statistiche di commercio estero, in applicazione del nuovo regolamento europeo European Business Statistics, si sono concluse le attività per l’implementazione dell’interscambio obbligatorio tra i Paesi membri dei micro-dati riservati sulle cessioni (Micro-Data Exchange).
Quanto alle statistiche strutturali, la relazione segnala, tra l’altro, la terza edizione del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche, inclusiva di una sezione sul lavoro agile, per rilevare le azioni adottate per assicurare continuità all’attività istituzionale durante l’emergenza pandemica. E’ stata inoltre condotta la rilevazione speciale Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha permesso di cogliere comportamenti e strategie delle imprese a quasi due anni dall’inizio della crisi sanitaria. Infine, è stata diffusa la prima edizione del Rapporto sulle imprese e la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 - Aggiornamento 2022.
Sul tema ambiente e territorio, si segnalano le statistiche sulle Ecoregioni, l'indagine sui Dati ambientali nelle città, la rilevazione Dati meteoclimatici e idrologici e la rilevazione Pressioni antropiche e rischi naturali. Nel 2021, inoltre, è stata implementata l’indagine Consumi energetici delle famiglie e si è svolta l’edizione del Censimento delle acque per uso civile riferita al 2020, che illustra la gestione della filiera pubblica delle risorse, dei servizi e delle infrastrutture idriche. Inoltre, l’ISTAT si è impegnato nel miglioramento del Registro base dei luoghi e nella sua integrazione con altri registri, nel progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020, nell’aggiornamento delle aree interne italiane, costituite da comuni significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali.
Quanto all’ambito del turismo, è stata avviata l’attività per valorizzare a fini statistici i dati gestionali delle piattaforme di prenotazione online (Airbnb, Booking.com, ecc.) acquisiti da Eurostat; sperimentare la costruzione di stime delle presenze per soggiorni di breve durata; ampliare la conoscenza dei flussi turistici legati all'economia collaborativa; inoltre, l’ISTAT ha pubblicato il “Conto satellite del turismo”, uno strumento utile a misurare la dimensione economica dell’industria turistica in termini di domanda e offerta.
Quanto al versante della cultura, le rilevazioni annuali su musei e biblioteche, svolte nell’ambito della convenzione con l’Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per le politiche di coesione, hanno consentito di descrivere lo stato del patrimonio culturale nel corso della crisi pandemica. Inoltre, l’ISTAT ha realizzato e integrato l’Indagine annuale sulla produzione libraria, dedicando uno specifico approfondimento alla raccolta di informazioni sull’impatto della pandemia e sulle politiche e le strategie di rilancio del settore.
Sul versante dei trasporti sono stati elaborati tutti i dati previsti dai regolamenti comunitari e sono proseguite le azioni di miglioramento dei processi di produzione statistica.
Quanto al comparto agricoltura, la relazione segnala che è stata condotta la raccolta dati del 7° Censimento generale dell’agricoltura; che consente anche di valutare gli effetti della pandemia sulle aziende agricole e, in particolare, sulla performance economica degli agriturismi.
Circa la contabilità nazionale, si riporta, tra l’altro, che nel 2021 sono entrate definitivamente a regime le innovazioni su metodi e fonti per i conti economici concordate a livello europeo. Le revisioni straordinarie hanno comportato la ricostruzione delle serie storiche dal 1995 nei diversi domini di stima (annuale, trimestrale, territoriale, istituzionale). Per la finanza pubblica le usuali fonti di dati sono state integrate con quelle provenienti dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Sono stati diffusi i risultati definitivi dei conti economici territoriali per gli anni dal 2018 al 2020 e sono state anche realizzate le stime aggiornate all’anno 2019 dell’economia non osservata.
Sono inoltre proseguite le attività per lo sviluppo e la promozione dei conti economici ambientali, in ottemperanza agli specifici Regolamenti europei.
Nel 2021 è ripresa la pubblicazione della nota La ricchezza dei settori istituzionali in Italia. Anni 2005-2020. Le stime, elaborate congiuntamente dall’ISTAT e dalla Banca d’Italia, consentono una lettura integrata dello stock della ricchezza, netta e lorda, dei settori istituzionali dell’economia. Sono state aggiornate le stime sulle misure di produttività, diffuse per gli anni 1995- 2020, e si sono conclusi i lavori della Task Force Eurostat per promuovere la diffusione di indicatori di produttività a livello europeo.
Nel 2021 l’attività dell’ISTAT nell’ambito del monitoraggio degli indicatori di benessere e sostenibilità ha acquisito un’ulteriore importanza, soprattutto rispetto alla definizione e alla successiva implementazione del PNRR.
Quanto al progetto Benessere equo e sostenibile (Bes), la relazione osserva che l’edizione 2020 del rapporto (pubblicata il 10 marzo 2021) ha presentato un’analisi degli indicatori di benessere nei dieci anni dall’avvio del progetto (2010-2020), fornendo un primo quadro sull’andamento del benessere nel primo anno di pandemia, successivamente approfondito con l’esame dei dati relativi al secondo anno di emergenza.
Per quanto riguarda le attività relative a indicatori e metodologie per la valutazione delle policy, l’impatto della pandemia ha stimolato l’avvio di nuove iniziative volte all’estensione delle basi dati disponibili attraverso il ricorso a nuove fonti, alla riduzione dei tempi di fornitura ed elaborazione, a nuove integrazioni e al miglioramento delle metodologie attualmente utilizzate.
Il secondo capitolo della parte prima della relazione è dedicato ai servizi di supporto alla produzione statistica. Si illustrano pertanto le attività di raccolta dei dati, nonché quelle condotte in ambito metodologico, concernenti innanzitutto la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione per migliorare i processi di produzione statistica.
Altre tematiche affrontate riguardano gli sforzi connessi all’innovazione tecnologica e all’interoperabilità tra banche dati, infrastrutture e sistemi informativi, l’attività di promozione della cultura statistica e quella di cooperazione in ambito internazionale. Ulteriori aspetti trattati attengono alla disciplina sulla protezione dei dati personali ai fini del bilanciamento tra la tutela dei diritti degli interessati e la produzione di informazione statistica di qualità. Si dà inoltre conto del supporto fornito dall’ISTAT, nell’annualità di riferimento, alle Commissioni parlamentari e ad altre istituzioni tramite audizioni e memorie scritte.
La parte seconda della relazione verte sul Sistema statistico nazionale alla luce degli esiti dell’Indagine annuale Enti, uffici, persone (Eup). In particolare, si riferisce che “Al 31 dicembre 2021 risultano attivi 3.332 uffici di statistica (Us). Rispetto agli anni passati, non si riscontrano significative variazioni sia nella numerosità totale sia nella distribuzione per tipologia di ente. Gli uffici di statistica sono presenti in tutte le regioni e province autonome, camere di commercio e città metropolitane (tranne quella di Catania). La loro copertura, inoltre, è pressoché totale nei ministeri e nelle prefetture-uffici territoriali di governo (Utg) e si attesta all'78,3 per cento nelle province (Tavola 1.1). I Comuni, con quasi tremila uffici, costituiscono la tipologia di ente maggiormente presente nel network Sistan, costituendo l’88,7 per cento del totale degli uffici”.
Si dà conto dell’organizzazione degli uffici di statistica (in particolare in risposta al Covid-19, con il ricorso allo smart working), della consistenza del personale, di criticità strutturali derivanti dall’inadeguatezza delle risorse a fronte della crescente onerosità dei compiti assunti dalla statistica ufficiale, in particolare nel biennio 2020-2021, del tasso di coinvolgimento degli enti del Sistan nelle attività collegate al PNRR.
La terza e ultima parte della relazione riferisce in merito agli esiti della rilevazione, svolta a gennaio 2022, sullo stato di attuazione nel 2021 del Programma statistico nazionale, dando conto dei lavori Psn effettivamente realizzati, di quelli riprogrammati e quelli annullati, mettendo in evidenza le difficoltà riscontrate. Tra l’altro, la relazione segnala che nel 2021, nonostante il permanere di alcune difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, sono stati portati a realizzazione 740 degli 809 lavori programmati per il 2021 nel Psn 2020-2022 – Aggiornamento 2021-2022.
La relazione evidenzia che solo per tre aree tematiche, caratterizzate da un numero piuttosto limitato di lavori, non si rileva alcuno scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato: Indicatori congiunturali dell’industria e delle costruzioni; Statistiche sui prezzi; Benessere e sostenibilità. In altre otto aree la percentuale di lavori effettivamente svolti supera il 90 per cento; fra queste si segnala in particolare l’area Salute, sanità e assistenza sociale che, nonostante sia quella con il maggior numero di lavori (117), evidenzia un buon tasso di realizzazione, pari al 90,6 per cento. La situazione è invece piuttosto problematica nelle aree Istruzione e formazione, con il 77,3 per cento dei lavori effettivamente realizzati, e Agricoltura, foreste e pesca (80,5 per cento). Nel complesso, spesso le criticità incontrate non sono riconducibili a una sola motivazione (in media 1,7 per lavoro), ma senza dubbio il problema principale è la mancanza di risorse umane, citato per oltre la metà dei lavori, seguito dalle difficoltà legate alla qualità e/o al reperimento dei dati (34,9 per cento) e dalle difficoltà di natura tecnico-metodologica (19,3 per cento).
Si ricorda che alla relazione sull’attività dell'ISTAT nell’anno 2021 è allegato il Rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis), a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito alla medesima annualità.
Il rapporto descrive in primo luogo funzioni e organizzazione della Cogis. In merito all’attività svolta, si riferisce sui pareri formulati nel corso delle riunioni tenute dalla Commissione nel 2021 (tre, svoltesi in modalità on line, rispettivamente in data 15 marzo, 12 maggio e 26 ottobre, oltre a diverse riunioni informali), sugli aggiornamenti del Programma statistico nazionale 2020-2022, e sul nuovo Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali.
Il rapporto illustra inoltre le criticità emerse nel corso del 2021 da segnalare al Parlamento, concernenti, in particolare: l’importanza di dati e analisi statistiche approfonditi sul PNRR e della realizzazione di adeguati strumenti statistici per la valutazione delle performance e dell’impatto delle azioni; la necessità di migliorare il Sistema statistico nazionale, come esposto nel parere della Cogis sul Programma PSN 2020-2022 – aggiornamento 2022 (deliberato nella riunione del 26 ottobre 2021), atteso che, alla data del PSN 2020-2022 aggiornato al 2022, solo 16 Regioni e Province autonome sul totale di 21 hanno previsto per norma la redazione del Programma statistico regionale (Psr) o provinciale (Psp). Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia e Umbria non hanno una normativa che prescriva il Psr e quindi non presentano una Programmazione statistico regionale. Puglia e Sardegna non hanno mai attivato una programmazione. L’ultimo piano regionale in molte aree è datato: Abruzzo 2012-2014; Lazio 2010-2012; Piemonte 1990; Molise 2015; Toscana 2006-2008; Sicilia 2014-2015; Valle d’Aosta 2016-2018; Veneto 2007-2009. L’unica regione che ha aggiornato il piano al 2020-2022 è l’Emilia-Romagna.
Il Rapporto fornisce inoltre il Programma delle attività che la COGIS si propone di attuare per assolvere al compito di vigilare sulla completezza dell’informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale, per quanto attiene, in particolare, alla valutazione della conformità di tali informazione al Sistema Statistico Europeo (SSE), all’impiego del nuovo sistema di vigilanza, approvato dalla Cogis nel mese di ottobre 2021, con la denominazione di Sistema di Valutazione Peer Review (VPR), alla valutazione dell’opportunità di coinvolgere, in forma e modalità in linea con il dettato normativo, rappresentanti degli stakeholder più significativi nel panorama nazionale con il fine di migliorare le attività di vigilanza sulla completezza dell'informazione statistica prodotta dal Sistema Statistico Italiano.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. primo
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Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Dati definitivi dell’anno 2020, Doc. XXXVII, n. 4) |
XII Affari sociali |
13/6/2022 |
L’articolo 16, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, prevede che entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge n. 194, il Ministro della sanità (ora della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. L’articolo 16 dispone altresì che le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Per completezza, si ricorda che l’articolo 16 prevede che sull’attuazione della legge n. 194 del 1978 presenti una relazione anche il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero (relative alle violazioni delle norme penali previste dall'ordinamento in materia di interruzione di gravidanza, nonché alle attività di volontaria giurisdizione, di competenza del giudice tutelare, concernenti l'autorizzazione all'interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni ovvero per le maggiorenni interdette)[53].
La relazione trasmessa (Doc. XXXVII, n. 4), riferita all’anno 2020, ricorda preliminarmente che i dati presentati vengono raccolti grazie al Sistema di sorveglianza epidemiologica delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), attivo in Italia dal 1980, che vede impegnati l’Istituto superiore di sanità (ISS), il Ministero della salute, l’ISTAT, le regioni e le province autonome. Il monitoraggio avviene a partire dai modelli D12 dell’ISTAT che devono essere compilati per ciascuna IVG nella struttura in cui è stato effettuato l’intervento, poi raccolti e trasmessi dalle regioni. Il monitoraggio e le modalità di acquisizione dei dati delle indagini sulla salute riproduttiva, inclusa anche l’indagine sulle IVG, sono variate a partire dall’anno 2018 a seguito della predisposizione da parte dell’ISTAT di un’unica piattaforma web (GINO++), tramite la quale vengono raccolti i dati individuali e svolte le varie attività di monitoraggio del flusso.
Le criticità organizzative incontrate dalle regioni durante la pandemia sono state oggetto di una rilevazione ad hoc predisposta, nel maggio 2020, dall’Istituto superiore di sanità. Oltre la metà delle regioni ha dichiarato che nessuna struttura ha segnalato problemi. In alcuni casi è stata indicata dalle regioni l’autonoma decisione di alcune strutture di ridurre il numero di interventi settimanali (in 4 regioni), di sospendere le procedure di IVG farmacologica (in 4 regioni) e chirurgica (in 2 regioni). Un terzo dei referenti regionali ha segnalato problemi relativi all’inserimento dei dati.
I dati definitivi 2020 segnalano che, in totale, nel periodo di riferimento sono state notificate 66.413 IVG, confermando il continuo andamento in diminuzione (-9,3 per cento rispetto al 2019) registrato a partire dal 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in Italia (234.801 casi).
Il tasso di abortività (numero di IVG per 1.000 donne di età compresa tra 15 e 49 anni residenti in Italia), che costituisce l’indicatore più accurato per una corretta valutazione del ricorso all’IVG, è risultato pari a 5,4 per 1.000 nel 2020 (con un decremento del 6,7 per cento rispetto al 2019), registrando una sostanziale diminuzione (68,5 per cento) rispetto al 1982. In particolare, il dato italiano rimane tra i valori più bassi a livello internazionale.
Il rapporto di abortività (numero di IVG per 1.000 nati vivi) è risultato pari a 165,9 per 1.000 nel 2020, con una riduzione del 4,9 per cento rispetto al 2019 (quando era pari a 174,5 IVG per 1.000 nati vivi).
Il numero di IVG è diminuito in tutte le aree geografiche del Paese, specie nell’Italia Meridionale e insulare. Rispetto al 2019, le regioni in cui si è osservata una maggiore riduzione nel numero assoluto di IVG sono Valle d’Aosta, Basilicata, Sicilia, Puglia, Lombardia e Sardegna.
I dati del 2020 descrivono una lieve diminuzione - dopo un periodo di sostanziale stabilità osservato dal 1990 - anche della percentuale di IVG effettuate da donne da donne con precedente esperienza abortiva, pari nel 2020 al 24,5 per cento (25,2 per cento nel 2019).
La relazione fa presente che la riduzione del numero di IVG osservata negli ultimi anni potrebbe essere in parte riconducibile all’aumento delle vendite dei contraccettivi di emergenza a seguito delle determine AIFA che hanno eliminato l’obbligo di prescrizione medica per l’Ulipristal acetato (ellaOne), noto come “pillola dei 5 giorni dopo” e per il Levonorgestrel (Norlevo), noto come “pillola del giorno dopo” per le donne maggiorenni e, quanto all’Ulipristal acetato, anche per le minorenni.
La relazione analizza quindi le caratteristiche delle donne che fanno ricorso all’IVG con riferimento alla classe d’età, allo stato civile, al titolo di studio, allo stato occupazionale, alla nazionalità.
Nel 2020 il ricorso all’IVG è diminuito rispetto al 2019 in tutte le classi di età, in particolare tra le giovanissime. I tassi di abortività più elevati permangono nelle donne di età compresa tra i 30 e i 34 anni. Tra le minorenni, il tasso di abortività per il 2020 e? risultato pari a 1,9 per 1.000 donne, valore inferiore a quello del 2019 (2,3 per 1.000 donne), in linea con il trend riscontrato a partire dal 2004 (quando era pari a 5,0 per 1.000 donne), con livelli più elevati nell’Italia insulare. Come negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all’aborto tra le giovani in Italia rispetto a quanto registrato negli altri Paesi dell’Europa Occidentale.
Rispetto al primo decennio dalla legalizzazione dell’aborto, quando prevaleva nettamente la percentuale di IVG effettuate da donne coniugate, negli anni si è osservata una tendenza che ha portato prima alla parificazione della distribuzione percentuale tra coniugate e nubili e, dal 2014-15, a una prevalenza delle nubili rispetto alle coniugate. Nel 2020 la distribuzione percentuale per stato civile mostra un 36,3 per cento di coniugate e un 58,0 per cento di nubili. La ripartizione percentuale per stato civile riflette anche l’incidenza sul fenomeno IVG delle cittadine straniere, tra le quali anche la distribuzione per tale variabile è diversa da quella delle italiane.
Dopo un aumento importante nel tempo, le IVG tra le donne straniere si sono stabilizzate e negli ultimi anni hanno mostrato una tendenza alla diminuzione. Nel 2020 le IVG effettuate da donne straniere rappresentano il 28,5 per cento di tutte le IVG (valore inferiore al 29,2 per cento rilevato nel 2019); tuttavia, le cittadine straniere permangono, comunque, una popolazione a maggior rischio di abortire rispetto alle italiane.
Quanto alle modalità di svolgimento dell’IVG, i dati forniti evidenziano che ai fini del rilascio della certificazione necessaria alla richiesta di IVG, anche per il 2020 risulta prevalente il ricorso al consultorio familiare rispetto agli altri servizi. In particolare, dal 1983 al 2020 i consultori familiari hanno raddoppiato la frequenza di rilascio della documentazione con un incremento costante, passando dal 24,2 al 43,1. Questo andamento sembra essere attribuibile prevalentemente al contributo delle donne straniere, le quali ricorrono più frequentemente a tale servizio, in quanto a più bassa soglia di accesso e spesso dotato della figura del mediatore culturale.
Nell’annualità di riferimento si osserva un incremento del ricorso alla procedura d’urgenza come già rilevato negli anni precedenti; percentuali superiori alla media nazionale si sono osservate in Puglia, Lazio, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.
Continua ad aumentare la percentuale di interventi effettuati precocemente, quindi meno esposti a complicanze. Inoltre, rispetto al 2019 si registra una leggera diminuzione dei tempi di attesa tra rilascio della certificazione e intervento.
Ulteriori informazioni fornite riguardano la tipologia di intervento e la durata di degenza. La percentuale di interventi effettuati senza anestesia continua ad aumentare nel tempo (29,3 per cento nel 2020, rispetto al 23,9 per cento nel 2019 e al 5,7 per cento nel 2012), come conseguenza del maggior uso dell’aborto farmacologico, ed ha subìto nel 2020 un’accelerazione (37,7 per cento nel 2020 rispetto al 44,8 per cento del 2019).
Quanto al tipo di intervento, l’isterosuzione, ed in particolare quella che utilizza la tecnica di Karman, rappresenta la tecnica più impiegata anche nel 2020 (55,8 per cento); permane un 8,6 per cento di interventi effettuati con raschiamento, con una forte variabilità per regione.
Prosegue l’aumento del ricorso all’aborto farmacologico, anche a seguito della pubblicazione della Circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone e prostaglandine” del 12 agosto 2020, che consente di effettuare l’IVG con metodo farmacologico fino a nove settimane compiute di età gestazionale. Nel 2020 il Mifepristone con successiva somministrazione di prostaglandine e? stato adoperato nel 31,9% dei casi, rispetto al 24,9% del 2019 e al 20,8% del 2018. Il ricorso all’aborto farmacologico, tuttavia, varia molto fra le Regioni: si passa dall’1,9% del Molise a oltre il 50% in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Basilicata.
Per quanto attiene all’obiezione di coscienza, nel 2020 le regioni hanno riferito che ha presentato obiezione di coscienza il 64,6 per cento dei ginecologi, valore in leggera diminuzione rispetto al 2019, il 44,6 per cento degli anestesisti e il 36,2 per cento del personale non medico, con ampie variazioni regionali per tutte e tre le categorie.
L’analisi del carico di lavoro settimanale attribuibile ad ogni ginecologo non obiettore per singola struttura di ricovero nel 2020 evidenzia che in 3 regioni sono presenti strutture con un carico di lavoro superiore alle 9 IVG a settimana (9,7 in Abruzzo; 9,9 in Campania e 16,1 in Sicilia).
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2020, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)[54] |
XII Affari sociali |
14/6/2022 |
La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
La Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è un ente pubblico a base associativa espressamente ricompreso tra gli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975[55], riconfermata quale ente pubblico non economico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 agosto 2019, è stato approvato il nuovo statuto della LILT, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giungo 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”. Tale statuto è stato elaborato anche tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto “Codice del Terzo settore”)[56]. Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2022, lo statuto del 2019 è stato ulteriormente modificato allo scopo di dare maggior risalto alla figura dei coordinatori regionali.
Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale delle associazioni provinciali, organismi associativi autonomi privati che operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio direttivo nazionale mediante apposite direttive[57].
La LILT ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica, con l’obiettivo di fornire al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione, e a tal fine collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e organismi, nazionali e internazionali.
La LILT opera senza fini di lucro ed attraverso un triplice livello di prevenzione.
Con la prevenzione primaria, che riguarda stili e abitudini di vita, viene perseguito lo scopo di ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza della malattia in campo oncologico, attraverso campagne informative, pubblicazioni di opuscoli informativi, educazione sanitaria, interventi nelle scuole, eventi vari.
La prevenzione secondaria è volta a promuovere una cultura della diagnosi precoce, con il fine di identificare lesioni tumorali allo stadio iniziale, aumentando così notevolmente la possibilità di completa guarigione. Tale attività si realizza attraverso esami e controlli periodici effettuabili presso gli ambulatori delle associazioni provinciali.
Si fa, invece, riferimento alla prevenzione terziaria quando la malattia è comparsa ed il malato è in cura o in via di guarigione. Questa forma di prevenzione rivolge particolare attenzione al malato e alla sua famiglia, considera le problematiche che insorgono durante il percorso di vita di chi ha sviluppato un cancro, attraverso pratiche quali l'assistenza domiciliare, la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale e occupazionale del malato oncologico[58].
La LILT conduce inoltre la “lotta al tabacco” attraverso la linea verde SOS LILT e le iniziative antifumo, le campagne informative e i corsi per smettere di fumare.
La relazione presentata descrive in primo luogo la struttura organizzativa e l’attività istituzionale della LILT, nonché degli organi di governo centrali (Consiglio direttivo nazionale; Presidente nazionale; Collegio dei revisori) e dei Comitati consuntivi (Comitato scientifico nazionale; Collegio dei probiviri; Comitato etico; Consulta femminile nazionale, Comitato giovanile nazionale). Il documento illustra inoltre l’assetto e le funzioni delle associazioni provinciali, in particolare alla luce delle previsioni recate dall’articolo 17 dello statuto, come modificato al fine di recepire le novità introdotte dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha disciplinato il cd. “Codice del terzo settore” e ulteriormente innovato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 febbraio 2022. Ulteriori informazioni fornite riguardano la struttura amministrativa centrale, definita da apposito regolamento di organizzazione che determina anche la dotazione organica.
Quanto alla gestione finanziaria, ricordato che la LILT, in materia amministrativo – contabile, è assoggettata alle disposizioni contenute nel DPR 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, la relazione riferisce che l’ente, per l’espletamento dei propri fini istituzionali, ha ricevuto dallo Stato, per l’anno 2020, sul cap. 3412 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, un contributo di 2.013.246,00 euro, importo determinato a seguito della ripartizione della somma prevista nel capitolo in parola, avvenuta con D.M. 26 novembre 2020. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2020 si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive nelle entrate: contributo da parte del Ministero della salute a titolo del 5 per mille, per la ricerca sanitaria, pari a 587.668,63 euro relativo all’anno finanziario 2018 e a 623.309,53 euro relativo all’anno finanziario 2019, pari a complessivi 1.210.978,16 euro; contributo da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a titolo del 5 per mille per l’anno finanziario 2018, relativo alla ricerca scientifica, pari a complessivi 378.517,74 euro. Al contributo statale vanno aggiunte le ulteriori disponibilità finanziarie derivanti dalle rendite del proprio patrimonio, dalle quote versate dalle associazioni provinciali, dai proventi derivanti dalle proprie attività, dai contributi di regioni e di enti locali, dalle oblazioni di enti e privati, da donazioni e da lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, nonché da contributi e finanziamenti di organismi nazionali ed internazionali, indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali (Cfr. relazione presentata, pag. 9).
La relazione, richiamate le misure adottate per garantire l’attività lavorativa durante l’emergenza pandemica, descrive il “Cruscotto Direzionale LILT”, ossia il progetto finalizzato alla costituzione di una banca dati delle associazioni provinciali LILT, distinta per organizzazione ed aree funzionali, compatibile ed interagente con quelle riguardanti gli aspetti economico finanziari e già operative presso la sede centrale.
Si riferisce quindi in merito all’attività del Comitato scientifico nazionale, insediatosi presso la LILT dal 2019, a cui è stato affidato il compito di supportare – in sede consultiva – le attività e le iniziative aventi una connotazione ed una rilevanza nell’ambito della ricerca sanitaria e della ricerca scientifico assistenziale.
La relazione elenca quindi, con indicazione dei rispettivi importi, i progetti di ricerca finanziati nel 2020 con i proventi del cinque per mille e si dà conto del bando di ricerca sanitaria LILT 2020-21 pubblicato a seguito dell’approvazione del Consiglio direttivo nazionale del 25 novembre 2020, cui è stato destinato un importo complessivo pari a 1.400.000, euro, anch’esso derivante dai proventi del 5 per mille (anno 2018-19).
Il documento presentato riferisce inoltre in merito alle campagne nazionali di sensibilizzazione della LILT, che anche nel 2020 hanno rappresentato uno strumento determinante nella corretta informazione per vincere i tumori (a titolo di esempio si citano la “Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica, 14-22 marzo 2020”; la “Giornata mondiale senza tabacco, 31 maggio 2020”; la “Campagna Nazionale Nastro Rosa - “LILT for women” – Ottobre 2020”).
Vengono infine illustrate le convenzioni poste in essere dalla LILT con una pluralità di soggetti, istituzionali e privati, per la realizzazione di specifici progetti: tra tutti, si ricorda la convenzione pluriennale con il Ministero dell’istruzione per la realizzazione del progetto “Guadagnare salute con la LILT”, avente l’obiettivo di potenziare conoscenze e competenze degli allievi in ordine alla relazione tra salute, ambiente ed esposizione a rischi ambientali e a contribuire alla riduzione di quei fattori di rischio che maggiormente incidono sugli stili di vita dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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L. 234/2012, art. 15, co. 2
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Relazione concernente le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2044, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti |
XII Affari sociali XIV Politiche dell’Unione europea
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20/6/2022
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L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del TFUE.
La relazione presentata illustra le iniziative assunte con riferimento ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ex articolo 260 TUEF, notificata il 19 maggio 2022 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2044, in ordine al mancato recepimento di talune prescrizioni della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
In merito, la relazione fa presente che è in corso l’iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determina, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e i criteri generici per l'adozione di misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del medesimo decreto legislativo n. 101 del 2020.
La relazione riferisce inoltre che presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della-salute e la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico - cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i Ministeri e degli enti contemplati dal comma l dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 101 del 2020, inclusi i rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni - che ha elaborato la proposta di Piano .nazionale d'azione per il radon, articolato in tre macro aree strategiche (Misurare, Intervenire, Coinvolgere), finalizzato a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radone ai suoi prodotti di decadimento. La relazione segnala che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato trasmesso il 7 giugno 2022 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per l’acquisizione della prevista intesa e che, una volta approvato, sarà notificato, ai sensi dell’articolo 33 del Trattato Euratom, alla Commissione europea.
Fonte istitutiva |
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Commissione competente per materia |
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L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all'anno 2021, Doc. CLXIV, n. 41) |
I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali
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29/6/2022 |
L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato[59].
La relazione presentata (Doc. CLXIV, n. 41) ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, illustra lo stato di attuazione della direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del 23 febbraio 2021, con riferimento sia ai risultati dell'Amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro della salute, sia al grado di realizzazione degli obiettivi, alle risorse assegnate e agli indicatori stabiliti, ricordando preliminarmente che il 2021 è stato caratterizzato dal proseguimento dell’emergenza di salute pubblica dovuta alla pandemia da Covid-19 e successive varianti.
Con la direttiva richiamata, elaborata in coerenza con gli indirizzi di politica economica formalizzati nel Documento di economia e finanza e contenuti nelle linee programmatiche del Governo, sono state individuate le seguenti priorità politiche:
1. Accrescimento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute;
2. Rafforzamento del governo dei processi di innovazione scientifica e tecnologica;
3. Valorizzazione del ruolo del Paese nelle politiche sanitarie internazionali;
4. Consolidamento della natura universalistica del sistema sanitario attraverso una maggiore equità, qualità, efficienza e appropriatezza dell’assistenza sanitaria, anche promuovendo interventi di adeguamento dei Livelli essenziali di assistenza ai mutamenti della realtà;
5. Sviluppo del sistema informativo e statistico sanitario;
6. Ammodernamento della governance farmaceutica e dei dispositivi medici;
7. Promozione degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la sicurezza degli alimenti;
8. Sviluppo di politiche di comunicazione istituzionale;
9. Ammodernamento delle politiche per l’efficienza gestionale del Ministero della salute.
In attuazione delle priorità politiche indicate, l’Amministrazione ha svolto un’attività di pianificazione strategica e finanziaria, individuando 19 obiettivi strategici, i quali sono stati a loro volta articolati in 29 obiettivi operativi, ripartiti tra i diversi centri di responsabilità amministrativa del Ministero.
Quanto agli obiettivi strategici, la relazione ricorda che, relativamente alla priorità politica della prevenzione, si è ritenuto prioritario sostenere la promozione delle azioni e degli interventi funzionali: al contrasto dell’emergenza pandemica da Covid-19; alla gestione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP); all'attuazione della strategia nazionale del nuovo Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza; all’implementazione delle strategie e degli indirizzi per la prevenzione e la riduzione del carico delle malattie oncologiche.
In tema di sviluppo di politiche di comunicazione istituzionale, si è mirato a rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse sanitario.
In ordine alle politiche in materia di ricerca sanitaria, si è ritenuto di promuovere la costituzione di una banca dati informatizzata per rendere fruibili i dati di base delle pubblicazioni correlate all'attività di ricerca corrente e finalizzata degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in linea con le indicazioni della campagna Lancet Reward; le azioni di contrasto all'emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19, attraverso il sostegno alla ricerca di metodi efficaci per la cura e per la vaccinazione dal virus e la diffusione dei risultati conseguiti.
In relazione alle politiche sanitarie internazionali, l’azione dell’Amministrazione è stata finalizzata a valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche attraverso l’implementazione della continuità dei rapporti con gli Organi della UE e gli organismi internazionali.
Per quanto riguarda la priorità politica di promozione dell’assistenza sanitaria, l’obiettivo strategico fissato concerne lo sviluppo di metodologie e strumenti a supporto della programmazione del Servizio sanitario nazionale per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di qualità, efficacia, efficienza e appropriatezza. Tale obiettivo strategico è stato articolato in obiettivi operativi riguardanti, tra l’altro: la revisione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; il miglioramento della conoscenza relativa alle prestazioni all'interno del flusso di emergenza -urgenza attraverso la mappatura nazionale, distinta per regioni e province autonome, delle strutture che fanno registrare accessi di Pronto Soccorso e l’approfondimento della coerenza della classificazione programmata a livello regionale con il dettato normativo corrente; il potenziamento del monitoraggio a vari livelli delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni individuate al punto 3.1 del vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa; il miglioramento della conoscenza in ordine alle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno; la promozione di un maggior accesso da parte degli stranieri ai programmi di aiuti umanitari, ottimizzando le risorse dedicate attraverso una proposta di procedimento standardizzato.
Nell’ambito del sistema informativo e statistico sanitario, l’obiettivo strategico è stato rivolto al miglioramento dell’accessibilità, della trasparenza e dei servizi on line del nuovo sito internet del Ministero della salute, nonché alla promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS integrata, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in sanità.
Con riferimento all’ammodernamento della governance farmaceutica e dei dispositivi medici, è stato individuato l’obiettivo del potenziamento degli interventi per il monitoraggio dei dati relativi agli impianti protesici mammari.
Circa la priorità politica della promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti, si è individuato l’obiettivo strategico del potenziamento della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica. Inoltre, si è posta l’attenzione sugli interventi in materia di corretta alimentazione attraverso il coordinamento delle azioni per superare le criticità dello stato nutrizionale della popolazione.
In tema di ammodernamento delle politiche per l’efficienza gestionale del Ministero della salute, si è ritenuto di incentivare l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie tramite il coordinamento delle attività per l'impiego ottimale degli strumenti di flessibilità di bilancio, nonché dei fondi stanziati nella legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in applicazione dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Inoltre, sono stati promossi gli interventi funzionali finalizzati al rafforzamento dell'attività di vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero della salute.
La relazione fornisce, attraverso un’apposita tabella, il quadro riassuntivo degli obiettivi per centro di responsabilità amministrativa, missione, programma e priorità politica (v. Doc. CLXIV, n. 41, pagg. 8-12). A tale quadro riassuntivo fa seguito la descrizione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, distinti per ciascun centro di responsabilità amministrativa (le dodici Direzioni generali in cui è strutturato il Ministero), con riferimento ai singoli obiettivi, incentrata sui temi più rilevanti emersi dall’analisi e sulle eventuali problematiche riscontrate nella fase di attuazione, evidenziando tra le attività svolte quelle ritenute più indicative.
La relazione precisa che il monitoraggio del livello di raggiungimento degli obiettivi degli obiettivi strategici si è svolto attraverso l’utilizzo di una applicazione dedicata, alimentata con i dati e le informazioni, prodotti e validati dai centri di responsabilità amministrativa, che ha consentito l’analisi qualitativa e quantitativa dello stato di avanzamento nelle varie fasi di attuazione; per ciascun obiettivo, il predetto livello di raggiungimento è esplicitato nella percentuale di realizzazione indicata dal sistema di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2021 (v. Doc. CLXIV, n. 41, pag. 6 e pag. 77).
A conclusione dell’analisi offerta, la relazione segnala che “Con riferimento alle previsioni di realizzazione degli obiettivi strategici assegnati ai centri di responsabilità amministrativa interessati emerge lo scostamento rispetto alla previsione iniziale per un solo obiettivo strategico. Inoltre occorre evidenziare che un solo obiettivo operativo è stato interessato da un intervento di rimodulazione”. Un apposito prospetto (tav. 4, v. Doc. CLXIV, n. 41, pag. 61) mostra per ciascun obiettivo strategico i risultati ottenuti nel 2021 raffrontati con i livelli prefissati per lo stesso periodo, riportando in ultimo la media semplice delle percentuali di raggiungimento, che è risultata essere pari a 99,87 per cento. Laddove gli indicatori sono rimasti gli stessi (…) è stato quindi possibile fare il raffronto, per quanto riguarda gli obiettivi strategici, tra i risultati raggiunti nel 2021 e quelli conseguiti nel 2020.
Il paragrafo 5 della relazione fornisce (anche in questo caso con l’ausilio di tabelle esplicative) i dati inerenti la distribuzione delle risorse finanziarie e di quelle umane, con l’indicazione degli stanziamenti disposti per il triennio e quelli risultanti dal consuntivo dell’anno precedente, gli impegni assunti a consuntivo e le spese di cassa sostenute con riferimento al 2021.
Le considerazioni conclusive, espongono, alla luce dell’analisi fornita, alcune sintetiche valutazioni sulle iniziative di miglioramento avviate nel corso del 2021 in ordine al processo di controllo strategico all’interno del Ministero della salute e sugli sviluppi futuri.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
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D.M. 7/2/2011, n. 26, art. 9
D.M. 29/11/2016 n. 937, art. 9
D.M. 30/11/2021 art. 10, co.7 |
Stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati aggiornati al 31 gennaio 2022) |
VII Cultura
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15/6/2022
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L'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”, dispone che la Commissione prevista dall’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 338 per l’istruttoria dei progetti finalizzati alla realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari cofinanziati dallo Stato, rediga una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi medesimi, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La medesima previsione è reiterata dall’articolo 9 del decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937, e dall’articolo 10, comma 7, del decreto ministeriale 30 novembre 2021.
Il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 prevede che la Commissione sia nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[60], d'intesa con la Conferenza permanente, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni[61].
Si ricorda che la legge n. 338 del 2000 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) prevede per alcuni soggetti pubblici (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano,, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali, università non statali, istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale) e privati (collegi universitari, cooperative di studenti, nonché, a seguito dell’ampliamento disposto dall’articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio), la possibilità di fruire di un cofinanziamento statale per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.
Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 fissava il limite massimo del cofinanziamento statale al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili, elevato al 75 per cento con la modifica apportata dall’articolo 64, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, nonché per l'erogazione dei relativi finanziamenti sono definite con decreti ministeriali[62].
Il comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell’università e della ricerca) la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, nonché delle linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione[63].
In conformità del successivo comma 5, il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Commissione paritetica (prevista, come si è detto, dal medesimo comma), individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
Secondo quanto previsto dai decreti attuativi, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un progetto di livello almeno definitivo, con l'obbligo, per gli interventi cofinanziati, di presentare il progetto esecutivo entro i termini previsti dai decreti di Piano, secondo una procedura articolata in due fasi resasi necessaria per evitare che i medesimi soggetti interessati dovessero sostenere costi rilevanti di progettazione ed autorizzazioni in assenza di certezza del cofinanziamento, tanto più che l'ammissione definitiva al cofinanziamento si attua in più momenti, in relazione alla disponibilità delle risorse.
Al termine della procedura di verifica e validazione delle richieste presentate, operata dalla Commissione paritetica, il Ministro approva i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi e cofinanziati, quelli ammessi con riserva (cioè subordinatamente alle disponibilità di risorse aggiuntive) e i non ammessi[64].
La relazione presentata, approvata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari nella riunione del 10 febbraio 2022, ricostruisce preliminarmente il quadro normativo delineato dai decreti ministeriali attuativi della legge n. 338 del 2000, attraverso i quali sono state specificate sia le modalità operative per poter presentare le richieste, sia i parametri tecnici ed economici da rispettare da parte dei soggetti individuati dalla medesima legge n. 338 per il conseguimento del cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.
Il documento riferisce che complessivamente, per i primi quattro bandi di applicazione della legge n. 338 del 2000, gli interventi inseriti nei decreti di Piano ammessi al cofinanziamento e attivi al 31 gennaio 2021 sono 319, per un numero complessivo di 38.126 posti alloggio, dei quali circa 23.574 di nuova realizzazione, pari a circa il 62 per cento del totale.
Lo Stato ha stanziato complessivamente per i quattro Piani oltre un miliardo di euro, utilizzati secondo il principio di “scorrimento” (da un Piano all'altro) dei fondi stanziati e delle risorse provenienti da ribassi e/o risparmi conseguiti durante le gare di appalto e la realizzazione degli interventi.
Il primo Piano aveva una disponibilità iniziale di circa 450 milioni di euro, il secondo (suddiviso in due decreti distinti) di circa 240 milioni di euro (di cui 120 milioni circa derivanti da rinunce ed economie del primo bando), il terzo di oltre 105 milioni (di cui 53 milioni circa derivanti da residui fondi FAS, rinunce e ribassi del primo e secondo bando) e il quarto (suddiviso in due decreti distinti) di oltre 135 milioni (di cui 40 milioni circa derivanti da residui fondi FAS, rinunce e ribassi del primo, secondo e terzo bando).
La relazione osserva che sommando al cofinanziamento statale le somme a carico dei soggetti beneficiari e i finanziamenti di soggetti terzi, si possono stimare, nell’arco di venti anni, investimenti complessivi pari a oltre 1,5 miliardi di euro. A tale cifra, inoltre, deve essere aggiunto il valore degli immobili, vincolati alla destinazione d’uso di alloggi e residenze per studenti universitari per almeno trenta anni, resi disponibili dai soggetti beneficiari a parziale o totale copertura della quota parte di finanziamento a proprio carico.
Le risorse stanziate per l’incremento del numero di posti alloggio disponibili per gli studenti e della qualità dei servizi offerti ha portato alla realizzazione di numerosi interventi, di cui molti in esercizio: 114 interventi su 114 per il primo bando pari al 100 per cento del totale; 80 interventi su 84 per il secondo bando, pari al 95,24 per cento del totale; 26 interventi su 41 per il terzo bando, pari al 63,41 per cento del totale; 17 interventi su 80 per il quarto bando, pari al 16,52 per cento del totale (V. relazione presentata, pag. 6).
La relazione osserva che i dati riportati certificano l’importanza e la validità della norma e che ad avviso della Commissione paritetica il potenziamento dei finanziamenti per le finalità della legge n. 338 del 2000 è dirimente nell’ambito del diritto allo studio universitario. In questa prospettiva, l’obiettivo di 60.000 nuovi posti alloggio che il PNRR si pone, in tema di residenzialità, per i prossimi anni, pur ambizioso, in considerazione della tempistica estremamente ridotta, risponde ad una esigenza evidente. Resta peraltro cruciale riservare una quota parte dei nuovi posti alloggio ai giovani che necessitano di un sostegno economico per accedere agli studi universitari.
Il documento evidenzia l’utilità di segnalare, indipendentemente dai bandi ai quali fanno riferimento, il numero di posti alloggio messi in funzione a partire dal gennaio 2020, atteso che sulle annualità 2020 e 2021 hanno inciso sensibilmente la crisi pandemica e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si riferisce pertanto che complessivamente sono stati messi in funzione 19 interventi per complessivi 1.773 posti alloggio, così suddivisi per area geografica: 11 interventi al nord, 6 interventi al centro e 2 interventi al sud-isole. In merito alla tipologia, gli interventi sono così suddivisi: 12 interventi sul patrimonio edilizio esistente, 2 interventi di nuova edificazione, 5 interventi di acquisto (V. relazione presentata, pagg. 9-10).
Vengono quindi analizzate dettagliatamente, con l’ausilio di numerose tabelle, i dati inerenti il terzo e il quarto bando della legge n. 338 del 2000 (di cui ai decreti ministeriali nn. 26 e 27 del 7 febbraio 2011 e nn. 936 e 937 del 28 e 29 novembre 2016). T
Tra l’altro, la relazione riferisce che l’importo complessivo delle richieste di cofinanziamento per il terzo bando ammonta a 380.271.488 euro, mentre per il primo bando era pari a 563.101.279 euro e per il secondo pari a 529.003.197 euro. L’ammontare del cofinanziamento relativo alle richieste ammesse al terzo Piano è pari a circa 288 milioni di euro per la realizzazione di 6.971 posti alloggio, di cui 5.550 posti alloggio nuovi, pari all’80 per cento circa del totale (V. relazione presentata, pag. 12).
Rispetto al terzo bando le richieste di cofinanziamento presentate per il quarto riguardano in generale importi inferiori: in media circa 4.000.000 di euro ad intervento per il quarto bando mentre per il terzo bando la media era di quasi 5.000.000 di euro ad intervento.
In sintesi, delle 109 richieste pervenute per il quarto bando, per complessivi 402.687.214 euro di cofinanziamento statale richiesto, 93 interventi sono stati giudicati ammissibili dalla Commissione per un totale di 10.610 posti alloggio - di cui 4.580 già esistenti messi a norma e 6.030 di nuova realizzazione - e un cofinanziamento complessivo pari 333.660.408 euro. (V. relazione presentata, pag. 31). Il quadro complessivo di attuazione degli interventi è illustrato dalla Tabella 16 (V. relazione presentata, pag. 51).
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all’anno 2021) |
VI Finanze |
13/6/2022 |
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale[65].
Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 127/1997 art. 16, co. 2
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Attività svolta (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CXXVIII, n. 31) |
I Affari costituzionali |
17/6/2022 |
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.
Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1[66].
La figura del difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in base al quale il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza[67].
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, all’articolo 25, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi ricorsi, al comma 4, prevede la possibilità per il richiedente, in caso di diniego o di differimento dell'accesso, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, di presentare richiesta di riesame al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito[68]
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come integrato e modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, all’articolo 5, ha introdotto (comma 1) la nozione di accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa. Il comma 2 del menzionato articolo 5 prevede poi la fattispecie dell’accesso civico generalizzato, a norma del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” [69]. Diversamente dall’accesso agli atti previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il comma 8 dell’articolo 5 ha previsto che, nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente possa presentare ricorso ai fini dell’accesso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito[70], il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso[71].
La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, il difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale [72].
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 146/2013, art. 7, co. 5, lett. g) |
Attività svolta (Dati aggiornati al mese di maggio 2022, Doc. CXV, n. 5) |
II Giustizia |
27/6/2022 |
L’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, ha istituito presso il Ministero della giustizia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia.
Si ricorda che il Garante nazionale è costituto da un collegio composto dal presidente e due componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica.
Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, alle lettere da a) a g), elenca i compiti del Garante, prevedendo (lett. g), che trametta annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia[73].
Riassuntivamente, le competenze del Garante consistono nel vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti, anche mediante l’effettuazione di visite, la consultazione di documentazione, i colloqui privati con i soggetti ristretti, avanzando indicazioni e formulando raccomandazioni per il corretto funzionamento delle amministrazioni interessate ove riscontri la fondatezza delle istanze e dei reclami avanzati dagli interessati. Il sopra citato decreto-legge n. 130 del 2020, come convertito, ha esteso la possibilità presentare istanze e reclami al Garante anche allo straniero irregolare trattenuto presso i centri di permanenza per i rimpatri per ragioni amministrative.
Il Garante nazionale ha altresì il compito di coordinare i garanti territoriali; a questi ultimi, in virtù di quanto previsto dal comma 5.1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, introdotto dal decreto-legge n. 130 del 2020, il Garante nazionale può delegare, per un periodo massimo di sei mesi, l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai centri di accoglienza per i rimpatri, quando particolari circostanze lo richiedano.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, introdotto anch’esso dal decreto-legge n. 130 del 2020, il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.
Il Garante, in conformità di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, esercita inoltre il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei Paesi di provenienza.
Infine, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Garante nazionale, in quanto NPM, esercita il proprio mandato anche in strutture per persone anziane non autosufficienti o per soggetti con disabilità, specialmente intellettuali o psicosociali, ove si possa configurare il rischio di segregazione de facto.
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 35/2017, art. 28, co. 5
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Risultati dell’attività svolta (Dati relativi all’anno 2021, Doc. CCXXX, n. 5) |
VII Cultura
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29/6/2022 |
L’articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”, al comma 5, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
La relazione deve essere trasmessa anche agli enti vigilanti di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori), in base al quale il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura) esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza[74].
Per completezza, si segnala che il comma 5 dell’articolo 28 dispone che la SIAE trasmetta la relazione sull’attività svolta “Oltre alla relazione di cui al comma 1 (…)”. Il comma 1 dell’articolo 28 prevede che, fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborino per ciascun esercizio finanziario, entro 8 mesi dalla fine dello stesso, una “relazione di trasparenza annuale”, da pubblicarsi sul proprio sito internet per almeno 5 anni, contenente le informazioni di cui all’Allegato al decreto legislativo n. 35 del 2017, e comprensiva della relazione speciale, prevista dal comma 3, riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto n. 35 per “organismo di gestione collettiva” si intende un soggetto, ivi compresa la SIAE che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: a) è detenuto o controllato dai propri membri; b) non persegue fini di lucro.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 2 del 2008, la Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), costituita a Milano il 23 aprile 1882, è attualmente ente pubblico economico a base associativa, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. È una società di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, la cui base associativa è costituita da autori, editori, concessionari[75].
La SIAE opera l’attività di intermediazione dei diritti d’autore per tutti i settori artistici, senza fini di lucro e può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; promuove inoltre studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
La relazione presentata, nella Sezione I, fornisce una presentazione complessiva dell’attività della SIAE e ne illustra struttura e compiti, governance e prospettive; si dà conto, inoltre, delle modifiche al quadro normativo di riferimento, segnalando il recepimento, nel corso del 2021, nonostante i rallentamenti causati dalla crisi pandemica, di importanti atti comunitari, in particolare delle direttive (UE) 2019/790, (UE) 2019/789 e (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuato, rispettivamente, con i decreti legislativi 8 novembre 2021, nn. 177, 181 e 208.
Nel 2021 ha poi trovato compiuta applicazione, in conformità all’articolo 32 della legge n. 220 del 2016, l’articolo 9, comma 3, del D.P.C.M. 8 gennaio 2018 (come modificato dal D.P.C.M. 21 settembre 2020), concernente l’istituzione, presso il Ministero della cultura, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, avvenuta il 15 giugno 2021.
La relazione riferisce quindi in merito all’attività di sostegno svolta a fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19, sulla base della premessa che “In ottemperanza a quanto previsto dagli atti amministrativi nazionali e previa gestione delle complesse procedure di distribuzione per conto dello Stato, nel 2021 l’attività di SIAE è consistita prevalentemente nell’attribuzione di contributi agli autori e mandatari rimasti senza sostentamento per la paralisi delle attività” (si v. tra l’altro Doc. CCXXX, n. 5, pag. 11, e pag. 21).
Quanto all’attività SIAE per gli associati e per gli utilizzatori, si ricorda, tra l’altro, che SIAE nel 2021 ha destinato oltre 0,6 milioni di euro a iniziative culturali e sociali e si sottolinea l’impegno verso i giovani, attraverso il mantenimento, in anni di crisi economica e finanziaria, del livello occupazionale, con l’assunzione di oltre 300 under 30. Si segnala poi l’evoluzione nel 2021 del progetto “Italia Music Export”, struttura creata da SIAE con la finalità di agevolare, sostenere e incrementare la diffusione della musica italiana all’estero, con la costituzione della Fondazione Italia Music Lab.
La relazione fornisce quindi i dati inerenti la gestione del diritto d’autore per tutti i settori artistici, attualmente suddivisi in cinque specifici repertori (Musica, Dor- Lirica, Olaf e Cinema).
Nel paragrafo intitolato “Focus sulle attività del 2021”, si riferisce che “SIAE ha provveduto a distribuire € 43 milioni a titolo di sostegno straordinario per gli associati, sulla base delle delibere assunte dagli Organi Sociali nel 2020 che avevano messo a disposizione € 60 milioni prelevati da Fondi sezionali e dal Fondo di Solidarietà. I restanti € 17 milioni sono stati erogati all’inizio del 2022. Sempre nel 2021, SIAE ha erogato circa € 9 milioni di anticipazioni straordinarie ai propri associati che saranno rimborsati nei successivi quattro anni”. V. Doc. CCXXX, n. 5, pag. 21.
Altri profili trattati dal documento presentato riguardano il processo di digitalizzazione, il personale SIAE, il versante della cultura e del sociale. A quest’ultimo riguardo, tra l’altro, si fa presente che “Nel corso dell’anno 2021 SIAE ha deciso di sostenere l’attività di promozione culturale per € 0,6 milioni e sociale per € 0,1 milioni, erogando complessivamente € 0,7 milioni di contributi. Tali contributi sono stati finanziati per € 0,4 milioni con i conti speciali sezionali e per € 0,3 milioni a carico del conto economico SIAE, per sostenere un programma di iniziative artistico culturali tra le più meritevoli”. V. Doc. CCXXX, n. 5, pag. 25.
La Sezione II della relazione riguarda la situazione economica e patrimoniale ed illustra la rendicontazione di gestione, la gestione finanziaria, i risultati di esercizio.
In particolare, nella relazione si legge “La gestione SIAE nel 2021 ha registrato una consistente perdita d’esercizio, pari a circa € 26 milioni al netto delle imposte, sostanzialmente riferibile alla contrazione della raccolta a causa della pandemia in atto e all’effetto di alcune operazioni di natura non ricorrente.
L’aliquota media delle quote provvigionali SIAE a carico degli associati risulta pari al 12,8% rispetto al 12,6% dell’esercizio precedente L’aliquota media delle quote di spettanza, che rappresentano il costo del servizio che SIAE presta ai propri associati, si sono ridotte costantemente negli ultimi anni, posizionando la Società tra le più competitive nel ranking mondiale”.
Nel 2021 il fatturato complessivo si è attestato a 597,9 milioni di euro (+ 31,7 milioni sul 2020).
I diritti ripartiti/liquidati agli aventi diritto (compresa la copia privata) ammontano a 567,3 milioni di euro.
Gli incassi per diritto d’autore registrati nel 2021 sono pari a 395,2 milioni di euro (+9,8 milioni di euro sul 2020). V. Doc. CCXXX, n. 5, pagg. 28-29.
In particolare, quanto alla gestione finanziaria, condizionata dal protrarsi della crisi pandemica in corso, che ha ostacolato la graduale ripresa delle attività spettacolistiche e dei relativi incassi, nella relazione si legge che la SIAE “(…) è stata sempre in grado di: far fronte a tutti i propri impegni finanziari verso iscritti e mandanti, personale, mandatari, istituti di credito ed altri aventi diritto; attuare il piano di sostegno agli associati (deliberato dagli Organi Sociali nel 2020) con flussi straordinari in uscita nel 2021 pari a circa € 38 milioni, (in aggiunta a quelli già erogati nel 2020 pari ad € 4 milioni); corrispondere contributi alla rete dei mandatari per circa € 2 milioni, coerentemente con quanto stabilito nel piano di resilienza; assicurare livelli di liquidità sufficienti per fronteggiare eventuali situazioni impreviste.
La tenuta finanziaria è stata garantita anche grazie ai finanziamenti accesi verso istituti bancari per complessivi € 215 milioni, di cui utilizzati € 155 milioni, (già accesi nel 2020) e gli altri € 60 milioni disponibili in forma di apertura di credito utilizzabili in caso di necessità”. V. Doc. CCXXX, n. 5, pag. 31.
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 60/2022, art. 15, co. 1
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Ministro della transizione ecologica |
Stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)” |
La legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)”[77], all’articolo 15, stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione del medesimo provvedimento.
Si ricorda che la legge n. 60 del 2022 persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi, volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla loro corretta gestione.
L’articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati (RAP) ai rifiuti delle navi, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883, e ne disciplina le modalità di gestione, stabilendo che a tal fine non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’articolo 2 stabilisce altresì la gratuità del conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - da parte del comandante della nave o del conducente del natante che approda in un porto, previa pesatura degli stessi.
Ulteriori misure introdotte riguardano l’estensione della definizione di rifiuti urbani ai rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, la copertura dei costi di gestione dei RAP, l’individuazione, tramite un apposito decreto - emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica - di misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento.
L'articolo 3 della legge n. 60 del 2022 disciplina lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti.
L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, e dunque nell'ottica della promozione dell'economia circolare, demanda a un regolamento ministeriale, da adottarsi con decreto del Ministro della transizione ecologica, l’individuazione di criteri e modalità in base ai quali i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, in quanto sottoposti a un’operazione di recupero.
L’articolo 5 della legge n. 60 del 2022 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell’ambiente naturale.
L’articolo 6, allo scopo di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, prevede che le Autorità di bacino distrettuali introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua. Il medesimo articolo prevede altresì che entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvii un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino, mentre l'articolo 8 prevede l’effettuazione di campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e delle strategie per l'ambiente marino, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
L’articolo 9 riguarda la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
L’articolo 10 inserisce una modifica all'articolo 52 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, affinché, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della “Giornata del mare” le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
L’articolo 11 disciplina l’attribuzione di un riconoscimento ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca assicurato dagli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzino materiali di ridotto impatto ambientale, partecipino a campagne di pulizia o conferiscano i rifiuti accidentalmente pescati, nonché ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperino e conferiscano a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.
L'articolo 12 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione siano sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).
L'articolo 13 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 60 del 2022 per l’emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente l’individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
L’articolo 14 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge n. 60 del 2022 e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi[78].
In merito all’articolo 15, recante l’obbligo di riferire al Parlamento in merito all’attuazione della legge n. 60 del 2022 si è detto in premessa; l’articolo 16 dispone che da tale attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 62/2022, art. 7, co. 1
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Ministro della salute |
Stato di attuazione della legge n. 62 del 2022, recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie” |
La legge 31 maggio 2022, n. 62[79], recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”, all’articolo 7, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo provvedimento.
La legge n. 62 del 2022 promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. In particolare, l’articolo 1 qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32 (tutela della salute), 41 (esercizio dell’iniziativa economica) e 97 (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Più precisamente, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni della legge n. 62 del 2022 intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria, nonché degli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.
La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati, da inserire nel registro pubblico telematico - denominato “Sanità trasparente” - da istituirsi, ai sensi dell'articolo 5, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute[80].
L'articolo 4 obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorrano le condizioni indicate dal medesimo articolo, da pubblicare nel registro di cui all’articolo 5.
L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Vengono previste le sanzioni in caso di omessa comunicazione telematica, da parte dell'impresa produttrice, delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette (di cui all'articolo 3).
L’articolo 8 stabilisce che, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della legge n. 62 del 2022 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 9 fissa il termine di decorrenza degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 3 e 4[81].
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
D.L. 36/2022, art. 27, co. 3, lett. e-bis)
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Il Governo |
Campi di intervento, prospettive di ricerca e implementazione delle funzioni del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) e possibili interventi normativi |
Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”[82], all’articolo 27, comma 1, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie attuate dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi, istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
Ai sensi del comma 2, il SNPS concorre alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente(SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132[83].
Il comma 3 dell’articolo 27 attribuisce al SNPS le seguenti funzioni:
a) identificare e valutare le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;
b) favorire l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorrere, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge n. 132 del 2016[84];
d) concorrere alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
e) assicurare il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
e-bis) predisporre una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 27, fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.
[1] Si fa presente che i nuovi obblighi di relazione previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.
[2] La relazione concernente l’incidente occorso all’elicottero VDS Yo-Yo serie III marche di identificazione I-C881, in località San Donà di Piave (Venezia), il 13 luglio 2018, ribadisce preliminarmente, in conformità al dettato normativo, che l’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza condotta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti. Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come, ad esempio, quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o responsabilità.
L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561) e dal regolamento UE n. 996/2010.
Ciò premesso, la relazione illustra i dettagli tecnici dell’incidente, documentati con l’ausilio di documentazione fotografica, fornendo informazioni sul luogo e metereologiche, nonché gli esiti degli esami strumentali condotti e gli elementi acquisiti attraverso le testimonianze rese.
Alla luce delle cause dell’incidente individuate, la relazione indirizza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la raccomandazione “di procedere, senza ulteriori indugi, ad una revisione dell’impianto normativo nazionale in materia di volo da diporto o sportivo, al fine di:
• adeguarlo al mutato scenario tecnologico;
• rimuovere le criticità più volte evidenziate dall’ANSV, che inficiano i livelli di sicurezza del volo. Al riguardo, si rimanda anche a quanto raccomandato con la raccomandazione di sicurezza ANSV-5/1280-18/1/A/20” (v. relazione presentata, pag. 15).
[3] Il 25 settembre 2015 con la risoluzione A/70/L.1 i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno adottato all'unanimità (con la risoluzione 70/1) l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile intitolata “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), impegnandosi a raggiungerli entro il 2030. L'Agenda è un programma d'azione che ingloba 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile articolati in 169 ‘target’ o traguardi che, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha sostituito i Millennium Development Goals fissati nel 2000.
[4] La relazione evidenzia che nel 2021 con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sullo sviluppo e gli investimenti sostenibili “è stato adottato il primo atto concreto finalizzato a dare effettività al cambio di nome (e di funzioni) del Comitato”. V.Doc. CCLXII, n. 2, pag. 26.
[5] Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare altri Ministri quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, nonché i presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano affrontati problemi che interessino i rispettivi enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alle sedute del CIPESS possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (ove non coincida con il Segretario del Comitato).
Ove siano all’ordine del giorno decisioni strategiche per il sistema portuale, il CIPESS è integrato dal presidente dell’autorità portuale competente.
[6] Con lettera del 30 novembre 2010 al Servizio per il controllo parlamentare, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non avere più alcun contributo da fornire per la predisposizione della relazione avendo cessato le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona. Il Ministero della difesa, con lettera del 28 marzo 2012, ha a sua volta segnalato di avere già da tempo completato ogni attività di distruzione dell'arsenale delle mine antipersona, disposta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374. Pertanto, l'obbligo a riferire continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di propria competenza. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2 - XVI Leg.), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010.
[7] Il comma 3-bis dell’articolo 1 della legge n. 374 del 1997, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1999, n. 106, specifica che i divieti di cui alla legge medesima non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
[8] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 ottobre 1998.
[9] A tal fine l’articolo 8 della legge n. 374 del 1997 aggiunge la lett. m-bis) all'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”, successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, che ha interamente ridelineato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo.
[10] In merito all’articolo 9 si è detto preliminarmente. L’articolo 10 esclude la materia disciplinata dalla legge n. 374 del 1997 dall’applicazione delle norme sul segreto di Stato.
[11] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
[12] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (istituito dall’articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, da ultimo sostituito dal DPCM 2 agosto 2021) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.
[13] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri.
[14] La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi è stata applicata a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, presentato il 1° ottobre 2007. La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura del bilancio dello Stato al tempo vigente.
A partire dalla legge di bilancio 2017-2019, la struttura in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato tramite il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In particolare, sono state introdotte in via sperimentale le “azioni”, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa che, pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, hanno comportato un affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.
[15] Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 è stato inserito dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[16] Per l’illustrazione più in dettaglio della normativa di riferimento, si rinvia alla scheda relativa all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, v. retro, pag. 15.
[17] Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità), ha introdotto al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l’intero Titolo V-bis (articoli da 30-bis a 30-octies).
[18] Il “furto d’identità” consiste in una condotta illecita realizzata occultando la propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di altro soggetto (impersonificazione).
L’impersonificazione può essere: totale mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto, in vita o deceduto; parziale, mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto.
[19] La Convenzione, della durata di 9 anni, è stata successivamente integrata con appositi atti, sottoscritti negli anni 2016 e 2019. Con particolare riferimento agli aspetti tecnologici, la relazione presentata evidenzia che gli accordi convenzionali con l’Ente gestore sono in corso di rimodulazione alla luce delle nuove strategie di esercizio dei sistemi informatici della pubblica amministrazione anche su piattaforme in cloud centralizzate messe a disposizione da altre strutture governative. V. Doc. CCXXVII, n. 5, pag. 8.
[20] Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro, i quali durano in carica un triennio. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, ne integra la composizione con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
I componenti del “Gruppo di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi attraverso il furto d’identità” sono stati nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017.
[21] Ai sensi del comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dall’articolo 25, comma 3, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, “Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto;
b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Il “Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità”, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, ha distinto i soggetti aderenti al sistema in “diretti” e “indiretti”. Sono aderenti diretti: banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, gestori dell'identità digitale.
Sono aderenti “indiretti”: gestori di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.
Ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto ministeriale, gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, da stipularsi ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 141 del 2010, e partecipano al sistema di prevenzione, previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti.
Per l’adeguamento del sistema di prevenzione al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), v. Doc. CCXXVII, n. 5, pagg. 6-7.
[22] Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all’articolo 25, comma 3, lett. b), ha disposto l’accesso a titolo gratuito al sistema di prevenzione per i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.
[23] Il comma 1 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dall'articolo 61, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, prevede che il sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
[24] Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, più volte modificato (da ultimo a opera del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione. Le direttive richiamate sono state modificate dalla direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha pertanto sostanzialmente riscritto il decreto legislativo n. 231 del 2007.
La direttiva (UE) 2015/849 è stata a sua volta modificata dalla direttiva 2018/843/UE (V direttiva antiriciclaggio), attuata dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che introduce modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90, e 25 maggio 2017, n. 92 (quest’ultimo ha previsto una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei cosiddetti “compro oro”). Con la direttiva 2018/843/UE si è inteso potenziare l’apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e segnatamente di finanziamento del terrorismo a seguito dell’ondata di attentati che ha investito l’Europa nel 2015 e 2016, rafforzando l’ambito applicativo della direttiva (UE) 2015/849, anche con riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (quali le carte prepagate e le valute virtuali).
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, ha attuato la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio.
Si ricorda inoltre che il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. In particolare, tale direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, e dal decreto legislativo di recepimento 14 luglio 2020, n. 75, ha inteso realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.
[25] Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, nell’ambito dell’azione per il contrasto del terrorismo internazionale. La competenza del Comitato è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza nazionale dai decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109, e 21 novembre 2007, n. 231.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
Il comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007 stabilisce che il funzionamento e l'attività del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022, n. 59 (Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato), che all’articolo 4, comma 2, ha abrogato il precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2010, n. 203.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Comitato di sicurezza finanziaria elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prevista dall'articolo 14; propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo; propone altresì al medesimo Ministro l'esenzione di taluni soggetti - operatori economici che esercitano in modo occasionale o su scala limitata un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza dei requisiti indicati dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell’articolo 4 – dall'osservanza degli obblighi di cui al decreto n. 231; formula i pareri e le proposte previsti dal medesimo decreto n. 231 e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Tra le altre competenze, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, il Comitato di sicurezza finanziaria assicura l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea, propone al Ministro dell’economia e delle finanze misure di congelamento nazionale e coordina le attività delle diverse autorità ed enti competenti in materia.
[26] L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce, al comma 1, che l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tale regolamento è stato approvato con la deliberazione della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019.
Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede la responsabilità per i danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilisce che il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore del medesimo istituto, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
[27] Il medesimo comma 7 stabilisce altresì che “(…) è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109”.
[28] Il comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce che la UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra Financial Intelligence Unit (FIU), ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al decreto n. 231 del 2007 e successive modificazioni;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
In conformità al comma 6 dell’articolo 6, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il comma 7 stabilisce che, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
[29] Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni dispone che per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF sia costituito un comitato di esperti, del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi. Il comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF.
[30] A norma di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 21 del 2018, i richiami alle disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge n. 194 del 1978, si intendono in ogni caso rispettivamente riferiti agli articoli 593-bis e 593-ter del codice penale.
[31] L’articolo 4 della legge n. 67 del 2014 modifica il codice di procedura penale, introducendo tra i procedimenti speciali il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), recante le disposizioni processuali inerenti al nuovo istituto: in particolare, vengono inseriti gli articoli da 464-bis a 464-novies e introdotto il nuovo articolo 657-bis, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall’imputato in caso di successiva revoca del beneficio.
L’articolo 5 novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendovi gli articoli 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova) e 141-ter (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova).
L’articolo 6 modifica l’articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’articolo 7, al comma 1, stabilisce che qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari circa le modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
L’articolo 8 della legge n. 67 del 2014 demanda a un regolamento del Ministro della giustizia la disciplina delle convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o, su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88.
Si ricorda che la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, all’articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato.
[32] L’articolo 550 del codice di procedura penale, al comma 2 indica i seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
[33] La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
[34] Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante “Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, all'articolo 3, comma 9, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla banca dati nazionale del DNA. L’articolo 4, ai commi 5 e 6, dispone che con il decreto di cui all'articolo 3, comma 9, siano specificati i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e siano definite le regole per la registrazione degli accessi ai locali e agli armadi del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi, effettuati degli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso.
L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, al comma 7, stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 3, comma 9, sono definite le regole per la trasmissione del profilo del DNA da parte delle istituzioni di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di polizia individuata dall'Autorità giudiziaria.
[35] L'articolo 9 della legge n. 85 del 2009, al comma 1, stabilisce che “Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva”.
Ai sensi del comma 2 “Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;
b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;
c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;
d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) reati previsti dal codice civile;
g) reati in materia tributaria;
h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
[36] Per completezza, si ricorda che il comma 15 dell’articolo 20 della legge n. 354 del 1975 dispone che il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente. In attuazione di tale previsione il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 luglio 2020, ha da ultimo trasmesso la relazione riferita all'anno 2019 (Doc. CXVIII, n. 3).
[37] La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
[38] Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il comma 1-bis non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
A norma del comma 2-bis, se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo la condizione di procedibilità si considera avverata.
[39] Il comma 2 dell’articolo 5 prevede invece la mediazione cosiddetta delegata, cioè la mediazione disposta dal giudice. Quest’ultimo, anche in sede di giudizio di appello, dopo aver compiuto una valutazione discrezionale che tenga conto della natura della causa, dell’istruttoria svolta e del comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
[40] Il decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, ha reso strutturale la disciplina della mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, la cui efficacia era in precedenza limitata ai quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore.
[41] Per quanto attiene la disciplina della procedura di mediazione, l’articolo 1 della legge n. 206 del 2021, al comma 4, individua i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;
b) armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, allo scopo raccogliendo tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC);
c) estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo la necessaria assistenza di un difensore;
d) definizione del rapporto tra mediazione obbligatoria, decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo;
e) riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) previsione della possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante sostanziale;
g) esclusione della responsabilità per colpa lieve dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in caso di conciliazione nel procedimento di mediazione,
h) legittimazione dell'amministratore di condominio all'attivazione, adesione e partecipazione al procedimento per conto del condominio;
i) producibilità in giudizio e valutabilità da parte del giudice della relazione dell'esperto nominato dal mediatore;
l) revisione della disciplina della formazione e dell'aggiornamento dei mediatori;
m) potenziamento dei requisiti di trasparenza e qualità del procedimento di mediazione, anche mediante riforma dei requisiti di serietà ed efficienza che gli enti devono soddisfare al fine di ottenere l'abilitazione a costituire organismi di mediazione;
n) razionalizzazione dei criteri di valutazione dell'idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;
o) incentivazione della mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati, da valutare anche ai fini della carriera dei magistrati stessi;
p) previsione dello svolgimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, su accordo delle parti, con modalità telematiche e tramite collegamenti da remoto.
[42] Per l’illustrazione più in dettaglio della normativa di riferimento, si rinvia alla scheda relativa all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, v. retro, pag. 15.
[43] Le funzioni relative alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate, di cui al richiamato Testo unico approvato con DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni, sono state da ultimo delegate al Ministro per le politiche giovanili dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021.
[44] La struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche antidroga” posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri o del sottosegretario delegato, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008.
Il Dipartimento, incardinato nelle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, è attualmente regolamentato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
[45] Il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe - National Early Warning System (NEWS) nel 2009, recependo le disposizioni europee in materia di nuove droghe (EU Council Decision 2005/387/JHA).
Dal 1° giugno 2016 il Dipartimento ha affidato il coordinamento operativo del Sistema nazionale di allerta precoce all'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Dipendenze e Doping (CNDD).
Lo SNAP collabora con cinque unità operative che sovrintendono rispettivamente:
la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), che ha funzioni di coordinamento delle Forze di Polizia, a sensi del DPR n. 309 del 1990, per le finalità connesse alla riduzione dell’offerta di droghe (supply reduction), in base alle direttive europee che hanno reso obbligatorie le comunicazioni sia verso l’Agenzia EUROPOL, sia nei confronti dell’International Narcotic Control Board (INCB) delle Nazioni Unite;
il Centro antiveleni e Centro nazionale di informazione tossicologica – Istituti Clinici Scientifici - Maugeri di Pavia, che ha il coordinamento e la gestione degli aspetti clinico-tossicologici;
il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (SBSP) dell’Università Politecnica delle Marche, per la cogestione degli aspetti clinico tossicologici;
il Centro controllo qualità e rischio chimico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per la cogestione degli aspetti clinico tossicologici;
l’Unità di ricerca di tossicologia forense del Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. dell’Università La Sapienza di Roma, che cura gli aspetti bio-tossicologici e analitici.
I principali compiti dello SNAP sono: identificare nuove droghe potenzialmente dannose per la salute pubblica circolanti sul territorio (nazionale, europeo e internazionale) e nuove modalità di consumo di sostanze stupefacenti già tabellate; valutare la presenza di adulteranti, di additivi pericolosi o di altre sostanze psicoattive o farmacologicamente attive in combinazione con sostanze psicotrope, spesso occultati in vari tipi di nuovi prodotti in vendita via web o nei cosiddetti smart shops, o elevate concentrazioni di principio attivo di sostanze già tabellate.
Inoltre il Sistema riceve le comunicazioni dall’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) di Lisbona e dalle Forze dell’ordine sul territorio nazionale relativamente alle intossicazioni e ai decessi cagionati dalle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) o da nuove modalità di assunzione di sostanze classiche. Cfr. Doc. XXX, n. 5, pagg. 61-62.
[46] Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, nelle tabelle allegate al testo unico di cui al medesimo DPR n. 309 del 1990. Il comma 1 prevede altresì che il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.
[47] I 9 decreti di aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope emanati nel 2021 hanno portato all’inserimento di 88 sostanze nella tabella I e di 5 sostanze nella tabella IV. In merito all’aggiornamento tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, V. Doc. XXX, n. 5, pagg. 73 e ss.
[48] L’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, articolo 1, comma 2, lett. h).
[49] La programmazione è a triennio fisso. Per ogni ciclo è prevista una programmazione triennale e due aggiornamenti, il primo dei quali relativo agli ultimi due anni del triennio, il secondo all'ultimo anno. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, gli aggiornamenti annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura del triennio.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all’articolo 1, comma 231, stabilisce che: “Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto”.
[50] Il comma 4-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, introdotto dal comma 72 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, prevede che il programma statistico nazionale comprenda un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il comma 4-bis prevede altresì che il programma statistico nazionale comprenda i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.
[51] Il CIPESS ha approvato il Programma statistico nazionale 2020-2022 con delibera n. 38 del 29 aprile 2021, e l’aggiornamento 2021-2022 con delibera n. 90 del 22 dicembre 2021.
[52] La relazione segnala che “Col rilascio del file dati e la pubblicazione delle tavole di dati definitivi, infine, si sono concluse le operazioni di trattamento e analisi dei dati dell’“Indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov-2”, svolta in collaborazione con il Ministero della Salute e la Croce rossa italiana, nel periodo maggio - luglio 2020”. V. FOCUS 1.10 Le iniziative in risposta al Covid-19 e in collegamento col PNRR, Doc. LXIX, n. 5, pag. 50.
[53] Il Ministro della giustizia ha trasmesso alle Camere la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza riferita all’anno 2021, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2021 (Doc. XXXVII-bis n. 5) il 10 giugno 2022. In merito, v. infra nel testo.
[54] Il personale dipendente della LILT è disciplinato dalla legge n. 70 del 1975, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018. La dotazione organica della LILT è costituita da 12 unità di personale con qualifica non dirigenziale, di cui 1 di area A, 7 di area B e 4 di area C. Per la dotazione organica, v. relazione presentata, pag. 7.
Nel 2020 il personale in servizio è risultato pari a 9 unità, le stesse presenti dal 2019.Cfr. la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della LILT (anno 2020), Doc. XV, n. 591, pag. 8.
[55] Si veda la legge 20 marzo 1975, n. 70, Tabella II.
[56] Ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, sono organi centrali della LILT:
a) il consiglio direttivo nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il collegio dei revisori.
Il consiglio direttivo nazionale, che rimane in carica per cinque anni, è composto dal presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre presidenti delle associazioni provinciali, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, eletti dall’assemblea dei presidenti delle associazioni provinciali, tenendo conto della rappresentatività geografica del territorio nazionale. Il consiglio direttivo nazionale adotta le direttive generali per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il presidente nazionale è un socio della LILT, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curriculum vitae, eletto dall’assemblea dei presidenti delle associazioni provinciali. Il presidente nazionale, come i componenti del CDN, resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato solo per un altro mandato.
Il collegio dei revisori, anch’esso di durata quinquennale, è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero della salute e l’altro nominato dal consiglio direttivo nazionale.
Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
[57] Ai sensi dell’articolo 17 dello statuto, le associazioni provinciali sono organizzate su base regionale, costituite su base associativa e disciplinate dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni. Perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT.
Le associazioni provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurati.
[58] La LILT fornisce assistenza al paziente oncologico attraverso: una corretta informazione sulle cure, l’accompagnamento gratuito alle terapie, l’assistenza medico-infermieristica, l’assistenza psicofisica, la collaborazione con gli hospice; la ricerca, assegnando borse di studio per la ricerca di base e clinica, rivolte a giovani laureati.
[59] Per l’illustrazione più in dettaglio della normativa di riferimento, si rinvia alla scheda relativa all’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, v. retro, pag. 15.
[60] Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, all'articolo 1, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
[61] L’attuale Commissione paritetica è stata nominata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2019, n. 321 (integrato dai decreti del Ministro dell’università e della ricerca 12 febbraio 2021, n.158, e 6 agosto 2021, n. 1055), e si è insediata il 13 giugno 2019.
[62] L’articolo 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ha modificato il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000, aggiungendo i seguenti periodi: “Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti”.
Il medesimo articolo 15 ha inoltre inserito all’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 il comma 4-bis. Tale comma prevede che “Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi”.
In attuazione del comma 3, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti sono state, da ultimo, definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 novembre 2021, n. 1257 (V bando). Tale decreto stabilisce le procedure e le modalità di accesso a circa 467 milioni di euro per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie. Di tale ammontare, 300 milioni sono parte dei 960 milioni previsti dal PNRR per portare il numero degli alloggi per studenti universitari dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026 (V. PNRR, Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7).
Il DM 30 novembre 2021, n. 1257, all’articolo 10, comma 9, prevede che la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 338 del 2000 presenti al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338.
[63] Il comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 prevede che il decreto ministeriale possa anche derogare alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla medesima legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il comma 4 stabilisce che il decreto preveda parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
Gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000, sono stati da ultimo definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 novembre 2021, n. 1256.
[64] L’articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto l’affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338 del 2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo da approvarsi con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La convenzione tipo è stata stipulata il 30 giugno 2005 approvata con decreto interministeriale 27 settembre 2005 e successivamente integrata.
[65] La relazione presentata segnala (v. pag. 3) che “I protocolli emessi dall'Ufficio del Garante del contribuente, nell'anno 2021, sono stati 201, cifra che comprende, oltre alle istanze, le risposte degli uffici, i solleciti inviati, le successive richieste di chiarimenti laddove la prima risposta non era sufficiente per definire la pratica.
Le istanze pervenute nel corso dell'anno sono state 99 ed hanno avuto esito contrario al contribuente in misura percentuale pari al 16%. Ciò determina che la maggior parte delle segnalazioni inviate a questo Organo di garanzia, si concludono con un esito positivo o parzialmente positivo per il contribuente.
Sono stati emessi 30 decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici (art. 3 D.L. 498/ 1961)”.
Tra le questioni particolari, il Garante del contribuente per la regione Toscana evidenzia l’invio di una nota contenente le proprie osservazioni all'Agenzia delle entrate in merito all'esposto inoltrato a tutti i Garanti d'Italia dall'Associazione nazionale commercialisti di Roma (ANC) e dall'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (ADC Nazionale) che lamentavano difficoltà riguardo alla modulistica predisposta per beneficiare degli “Aiuti di Stato”.
Altro profilo su cui la relazione richiama l’attenzione concerne il problema, costantemente posto dai contribuenti, del ritardo nella corresponsione dei rimborsi, pur a seguito del riconoscimento della richiesta da essi sollevata, senza che vengano loro comunicati i motivi del ritardo o i tempi necessari per ricevere il rimborso stesso.
[66] La relazione presentata segnala che “Il numero dei reclami e delle consulenze nel 2021 rimane molto alto rispetto a quello degli ultimi 7 anni.
Nel 2021 7981 persone hanno chiesto sostegno o consulenza alla Difesa civica della Provincia di Bolzano; 6831 sono state le consulenze e 1150 i reclami da trattare.
Il numero delle consulenze, rispetto alla situazione straordinaria venutasi a creare nel 2020, ha avuto una leggera flessione e ora si sta lentamente stabilizzando. Il numero dei reclami nell’anno 2021 ha continuato la sua costante ascesa: sono stati presentati 15 reclami in più facendo registrare una crescita dell’1,4 %.
A partire dal 2014 si assiste a un continuo aumento delle richieste di avvalersi dei servizi della Difesa civica, aumento che nel periodo si assesta complessivamente al 140 %.
Nel 2021 sono stati inoltre definiti 1151 reclami pendenti”. V. Doc. CXXVIII, n. 31, pag. 35.
La relazione segnala inoltre che dei 1150 reclami presentati nel 2021 il 29,3 per cento riguarda i Comuni, il 20 per cento l’amministrazione provinciale e il 19 per cento l’Azienda sanitaria. I reclami nei confronti delle residenze per anziani ammontano nel 2021 all’1,6 per cento del totale.
Nel 2021 sono stati inoltre rilevati i principali motivi di reclamo nei confronti dei comuni e si è riscontrato che come ormai da anni la maggior parte dei reclami (39,5 per cento) riguarda l’attività edilizia. V. Doc. CXXVIII, n. 31, pag. 46.
[67] L’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, ha stabilito che lo statuto comunale e quello provinciale potessero prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 186, lett. a), al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ha soppresso la figura del difensore civico comunale.
[68] Il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che qualora il difensore civico competente per ambito territoriale non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
[69] L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al comma 1, stabilisce tuttavia che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis, l'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il comma 3 dell’articolo 5-bis esclude il diritto di accesso previsto dal comma 2 dell'articolo 5 nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi quelli in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
[70] Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata.
[71] Ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
[72] Si ricorda inoltre che l’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), riconosce ai difensori civici la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti reati commessi ai danni di persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
[73] Si ricorda che i contenuti della relazione al Parlamento sull’attività svolta sono stati illustrati al Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 20 giugno 2022 dal presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Ci si limita pertanto a segnalare che, come nell’edizione precedente, la Relazione consta di due parti: la prima espone una riflessione generale, a partire dall’analisi di alcuni aspetti che hanno caratterizzato il 2021, e contiene le richieste conseguentemente prospettate al Parlamento e le raccomandazioni rivolte alle Amministrazioni. La seconda parte della relazione rappresenta, avvalendosi di dati numerici, l’attuale situazione nelle cinque aree in cui si esercita l’impegno del Garante: penale, relativa alle Forze di polizia, l’area dei migranti amministrativamente trattenuti e dei relativi rimpatri, l’area sanitaria e, infine, quella socio-assistenziale.
[74] L’articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017 ha poi previsto che sul rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo vigili l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
[75] L’organizzazione associativa e la governance della Società sono delineati dallo statuto.
Sono organi della Società: l’Assemblea, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori.
L’articolo 18 dello Statuto disciplina le Commissioni consultive, in numero di cinque, per ciascuna delle Sezioni in cui è articolata la Società.
[76] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente documento.
[77] La legge 17 maggio 2022, n. 60, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2022, n. 134.
[78] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 della legge n. 60 del 2022, il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
i) tre rappresentanti delle regioni;
l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;
m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.
Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
[79] La legge 31 maggio 2022, n. 62, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2022, n. 135.
[80] L’articolo 5 stabilisce che il registro pubblico telematico sia istituito nel sito internet istituzionale del Ministero della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2022. La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.
Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli standard degli open data.
Le comunicazioni così pubblicate sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.
[81] L’articolo 9 della legge n. 62 del 2022, al comma 1, dispone che gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applichino a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del medesimo avviso.
[82] Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022, n. 150.
[83] Il comma 6 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 36 del 2022, come convertito, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, la definizione delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Con il medesimo decreto, allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, l’effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
[84] L'articolo 9 della legge n. 132 del 2016, al comma 1, stabilisce che i LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.