Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 36 - XVIII Luglio 2021
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 36
Data: 19/07/2021
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO

DA OBBLIGO DI LEGGE

ATTI DI INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

n. 36 – Luglio 2021

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 


INDICE

 

 

 

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE.. 3

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 5

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 giugno 2021. 6

Relazioni governative. 6

Presidenza del Consiglio dei ministri 6

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. 11

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 13

Ministero della giustizia. 14

Ministero dell'istruzione. 17

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19

Ministro per le politiche giovanili 20

Ministro per la pubblica amministrazione. 21

Ministero della transizione ecologica. 23

Ministero dell’università e della ricerca. 25

Relazioni non governative. 27

Banca d’Italia. 27

Regione Emilia-Romagna. 29

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 30

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 32

Società italiana degli autori ed editori (SIAE) 34

Sezione II. 37

ATTI DI INDIRIZZO.. 37

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 39

Note annunciate al 30 giugno 2021 in attuazione di atti di indirizzo. 46

Ministero della salute. 46

 


 

 


 

PREFAZIONE

 

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

Nella Sezione I si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo modificate).

Nella Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, gli elementi informativi atti a renderne più agevole la fruizione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si segnalano inoltre le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi di relazione.

 

 


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-30 giugno 2021

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 1/2018

art. 5, co. 3*

 

Attività di protezione civile

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati riferiti all’anno 2019,

Doc. CXII, n. 3)**

VIII Ambiente

4/6/2021

*Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, all’articolo 5, comma 3, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali regolati dal Capo VI (articoli 43, 44 e 45) del suddetto codice.

Il citato comma 3 riproduce nella sostanza quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, abrogata dall'articolo 48, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 1 del 2018, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo (ossia dal 6 febbraio 2018). Il comma 4-quinquies, disponeva che il Governo riferisse annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali.

Si ricorda che in attuazione della delega recata dalla legge 16 marzo 2017, n. 30, il decreto legislativo n. 1 del 2018 ha inteso provvedere al riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative previgenti aventi a oggetto la disciplina del Servizio nazionale della protezione civile e delle relative funzioni.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del predetto Codice, il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, “è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”. L’articolo 2 stabilisce che sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

**La precedente relazione sull’attività di protezione civile, riferita all’anno 2017 (Doc. CXII, n. 2), annunciata nella seduta del 22 gennaio 2019, è stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 25 ottobre 2018, ancora ai sensi dell’articolo 5, comma 4-quinquies, della legge n. 225 del 1992, vigente nel periodo di riferimento.

 


Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

 

 

Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità dell'aeroporto di Asiago (Vicenza) il 13 agosto 2019

 

Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a due aeromobili in località ghiacciaio del Rutor, a La Thuile (Aosta), il 25 gennaio 2019

 

(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

11/6/2021

 

 

18/6/2021

* L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta concernente un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è altresì trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente - salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine - ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.

Il comma 4 dell’articolo 12 specifica che le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.

L’ANSV, prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999, quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, e conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza, il cui unico obiettivo – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento – è prevenire futuri incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.

 


 



Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 13, co. 1*

 

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei

Dati relativi all'anno 2021,

Doc. LXXXVI, n. 4)

XIV Politiche dell’Unione europea**

30/6/2021

 

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 13, comma 1, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione che indichi:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

**La relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) è stata assegnata, come di consueto, alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) per l’esame generale e, per l’esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché al Comitato per la legislazione congiuntamente alla comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 690 final – Annexes 1 to 4), di cui è stato dato annuncio nella seduta dell’Assemblea del 30 ottobre 2020.

 

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 13, co. 2*

 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei

Dati relativi all'anno 2020,

Doc. LXXXVII, n. 4)

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

30/6/2021

 

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, all’articolo 13, comma 2, dispone che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve altresì recare l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve altresì recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

 

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Si ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è esaminata congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea.

Per completezza si ricorda altresì che l'esame da parte dell’Assemblea della Camera dei deputati della precedente Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all’anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3), svoltosi congiuntamente all’esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (A.C. 2757), si è concluso nella seduta del 31 marzo 2021 con l'approvazione della risoluzione Galizia, De Luca, Emanuela Rossini e De Lorenzo n. 6-00172.

 


Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 113/2016,

art. 22, co. 6*

 

Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13)

(Dati relativi al periodo da giugno a dicembre 2020,

Doc. CCXXXV, n. 6)

VIII Ambiente

 

8/6/2021

 

*Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, all’articolo 22, comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al medesimo commissario.

Il successivo comma 6 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), nonché alle Commissioni parlamentari competenti, l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

Si ricorda che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 dicembre 2016, ha conferito i poteri straordinari di Commissario governativo per la gestione e la soluzione dell’emergenza legata alla mancata regolarizzazione di numerose discariche non conformi alle regole europee presenti nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto a Donato Monaco.

In sostituzione di quest’ultimo, dimessosi per motivi personali a gennaio 2017, con delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell’11 giugno 2019, Giuseppe Vadalà è stato nominato, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012, commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014.

Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (cosiddetto “decreto clima”), all'articolo 5, ha introdotto ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale, intervenendo (commi da 1 a 5) anche sulla nomina e sull'attività del commissario. In particolare,  le norme  richiamate  stabiliscono  che  il

Commissario possa avvalersi nei limiti della normativa europea, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.

È altresì stabilito che il Commissario sia scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio e si avvalga di una struttura di supporto, di non più di dodici unità, che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.

Con delibera del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, come convertito, il mandato commissariale di Vadalà è stato confermato per un triennio dalla data della medesima deliberazione.


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

 

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2020,

corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 29)

I Affari costituzionali

III Affari esteri

V Bilancio

 

15/6/2021

*L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 prevede che la relazione dia conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

Quanto alle previsioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, detta norma stabilisce che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della suddetta legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni.

 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/1978,

art. 16, co. terzo*

 

Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”

(Trasmessa dal Ministro della giustizia per i profili di propria competenza)

(Relazione riferita all’anno 2020,

comprensiva dei dati relativi

al periodo 1995-2020,

Doc. XXXVII-bis, n. 4)

II Giustizia

XII Affari sociali

4/6/2021

*L'articolo 16, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del proprio Dicastero, relative, in particolare, alle violazioni delle norme penali previste dall’ordinamento in materia di interruzione di gravidanza (di cui agli articoli da 17 a 21), nonché alle attività di volontaria giurisdizione, di competenza del giudice tutelare, concernenti l’autorizzazione all’interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni ovvero per le maggiorenni interdette (di cui agli articoli 12 e 13).

Si ricorda che il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato gli articoli 17 e 18 della legge n. 194 del 1978, ricollocandone contestualmente le previsioni incriminatrici agli articoli 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) e 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) del codice penale, inseriti nel nuovo Capo I-bis del Titolo XII del Libro II, intitolato ai “Delitti contro la maternità”. A norma di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 21 del 2018, i richiami alle disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge n. 194 del 1978, si intendono in ogni caso rispettivamente riferiti agli articoli 593-bis e 593-ter del codice penale.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 67/2014,

art. 7, co. 2*

 

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCVII, n. 4)

II Giustizia

15/6/2021

*La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, all’articolo 7, comma 2, stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell’imputato.

Le disposizioni di cui trattasi sono contenute nel Capo II (articoli da 3 a 8) della legge n. 67 del 2014. In particolare, l’articolo 3 disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, inserendo nel codice penale gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater.

Il nuovo articolo 168-bis ha stabilito che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva fino a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento, di frequentazione di determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta ed è interdetta ai delinquenti e contravventori abituali, professionali o per tendenza, di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

Per completezza si segnala che l'articolo 8 della legge n. 67 del 2014 demanda a un regolamento del Ministro della giustizia la disciplina delle convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o, su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 85/2009,

art. 19, co. 1*

 

Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

(Dati relativi al primo e al secondo semestre 2020, Doc. CLXI, n. 2)

I Affari costituzionali

II Giustizia

16/6/2021

*La legge 30 giugno 2009, n. 85, autorizza l’adesione dell’Italia al Trattato di Prum, concluso il 27 maggio 2005 tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria, finalizzato a rafforzare la cooperazione di polizia, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Al fine di realizzare quanto stabilito dall’articolo  2 del Trattato, che impegna le parti contraenti a creare e a gestire gli schedari nazionali di analisi del DNA, l’articolo 5 della legge n. 85 del 2009 ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell'interno della banca dati nazionale del DNA, finalizzata alla raccolta dei profili del DNA e, presso il Ministero della giustizia, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, che provvede alla tipizzazione del profilo del DNA e alla conservazione dei campioni biologici.

L’articolo 19 della legge n. 85 del 2009, al comma 1, dispone che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

Si ricorda che il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati è stato emanato, in attuazione dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.

La Banca dati nazionale del DNA è attiva da fine gennaio 2017 a seguito della pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016 con cui sono state definite le procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale, e per la trasmissione del profilo del DNA, da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.

L'attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, relativa alla ricezione, ispezione, processamento dei campioni biologici - prelevati nelle c.d. stanze bianche appositamente allestite presso gli Istituti di pena - ai fini dell'estrazione del profilo del DNA e il successivo inserimento nella banca dati nazionale del DNA ha preso regolare avvio nel mese di dicembre 2017, dopo aver ottenuto il certificato di accreditamento da parte dell'Ente nazionale di accreditamento ACCREDIA. L'accreditamento certifica la competenza tecnica del laboratorio centrale per le finalità

dettate dalla normativa vigente, senza il quale non sarebbe stato possibile procedere alla profilazione dei campioni biologici prelevati alle persone detenute rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9 della legge n. 85 del 2009.

 


Ministero dell'istruzione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 205/2017

art. 1, co. 1075

 

L. 145/2018,

art. 1, co. 105

 

L. 160/2019,

art. 1, co. 25*

 

Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, concernenti l'edilizia scolastica e l'innovazione digitale, finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

(Dati aggiornati al 30 aprile 2021,

Doc. CCXL, n. 7)

VII Cultura

 

 

4/6/2021

 

*Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma.

Il comma 140 prevede che l’utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Il citato fondo, ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, è stato rifinanziato dal comma 1072 della legge n. 205 del 2017. La ripartizione delle ulteriori risorse tra le amministrazioni centrali dello Stato è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 105, stabilisce che in un’apposita sezione della relazione già prevista dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 95 del medesimo articolo 1, finalizzato - secondo quanto stabilito dal successivo comma 96 - al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Ai sensi del comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Il fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è stato ripartito tra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

Infine, si ricorda che il comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stabilisce a sua volta che in un’apposita sezione sempre della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14 del medesimo articolo 1, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Il comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il fondo di cui al comma 14 sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Il fondo di cui al comma 14 della legge n. 160 del 2019 è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020.

Si ricorda che sugli schemi di riparto dei fondi sopra richiamati (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

 


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68*

 

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CLXIV, n. 30)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XI Lavoro

XII Affari sociali

29/6/2021

*L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 prevede che la relazione dia conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.


Ministro per le politiche giovanili

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.P.R. 309/1990,

art. 131, co. 1*

 

Stato delle tossicodipendenze in Italia

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. XXX, n. 4)

II Giustizia

XII Affari sociali

 

29/6/2021

 

 

*L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, dispone che il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all’erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, non ha più previsto nel novero dei Dicasteri il Ministero degli affari sociali, contestualmente affidando i compiti in materia di politiche antidroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni relative alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate, di cui al richiamato Testo unico approvato con DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni, sono state da ultimo delegate al Ministro per le politiche giovanili dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021; il medesimo articolo prevede altresì che per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministro si avvalga del Dipartimento per le politiche antidroga.

Si ricorda che l’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, al comma 1, indica il Dipartimento per le politiche antidroga quale struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga, stabilendo, al comma 2, che il medesimo Dipartimento provveda alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze.

Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative e di documentazione.

Il Dipartimento per le politiche antidroga ha centralizzato e istituzionalizzato in Italia il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe (SNAP), avente l’obiettivo di individuare precocemente i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica correlati alla comparsa di nuove droghe circolanti sul territorio (nazionale, europeo e internazionale) e di nuove modalità di consumo di sostanze stupefacenti.


Ministro per la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 322/1989,

art. 24, co. 1*

 

 

Relazione sull’attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale

(Dati relativi all’anno 2020,

con allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito alla medesima annualità,

Doc. LXIX, n. 4)

I Affari costituzionali

15/6/2021

*Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400”, all’articolo 24, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetta al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del Programma statistico nazionale in vigore (Psn).

Il comma 2 dell'articolo 24 stabilisce che alla relazione sia allegato il rapporto annuale che la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis) deve redigere ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 322 del 1989.

La Cogis, reistituita dal medesimo articolo 12 (come sostituito dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha il compito di vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica prodotta dal Sistema statistico nazionale, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari; la Cogis contribuisce ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali ed esprime un parere sul Programma statistico nazionale.

Si ricorda che il Programma statistico nazionale (Psn), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi. Il Psn ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Le linee di indirizzo del Psn sono definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), organo di governo del Sistema statistico nazionale, all'inizio di ogni triennio. Il Psn, sottoposto – come detto - al parere della Cogis, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE (ora CIPESS).

Il Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 è stato deliberato dal Comstat nella riunione del 26 novembre 2019 e formalmente trasmesso il 3 marzo 2020 alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 22 giugno 2020.

Il Comitato ha approvato l’aggiornamento 2021-2022 del programma nella riunione del 16 dicembre 2020. Sull’aggiornamento la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica ha espresso parere favorevole nella riunione del 15 marzo 2021.

Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”, all'articolo 1, comma 3-bis, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale da trasmettersi al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989 siano ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi del medesimo decreto-legge n. 30. Tale provvedimento, in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria da SARS-COV-2, all'articolo 1, comma 1, autorizza - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'ISTAT in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza. Le modalità dell’indagine sono individuate dal medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2020 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche allegate al citato decreto legislativo n. 196 del 2003. (In merito, si veda il Doc. LXIX, n. 4, cap. 6, pagg. 56-57).

Si ricorda che l’ISTAT, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è ufficialmente annoverato fra gli enti pubblici di ricerca (EPR). L’ISTAT fa parte del Sistema statistico europeo (Ess) e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Si ricorda da ultimo che l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989 è stata delegata al Ministro per pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, articolo 1, comma 2, lett. h).

 


Ministero della transizione ecologica

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 205/2017

art. 1, co. 1075

 

 

L. 145/2018,

art. 1, co. 105

 

 

L. 160/2019,

art. 1, co. 25

 

Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della transizione ecologica finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

(Dati aggiornati al 31 maggio 2021,

Doc. CCXL, n. 8)**

VIII Ambiente

28/6/2021

*Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il 15 settembre di ogni anno, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma.

Il comma 140 prevede che l’utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Il citato fondo, ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, è stato rifinanziato dal comma 1072 della legge n. 205 del 2017. La ripartizione delle ulteriori risorse tra le amministrazioni centrali dello Stato è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 105, stabilisce che in una apposita sezione della relazione già prevista dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia e  delle  finanze  dal  comma 95  del  medesimo  articolo 1,

finalizzato - secondo quanto stabilito dal successivo comma 96 – al  rilancio degli  investimenti delle

amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Ai sensi del comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Il fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è stato ripartito tra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

Infine, si ricorda che il comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stabilisce a sua volta che in un’apposita sezione sempre della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14 del medesimo articolo 1, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Il comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il fondo di cui al comma 14 sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Il fondo di cui al comma 14 della legge n. 160 del 2019 è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020.

Si ricorda che sugli schemi di riparto dei fondi sopra richiamati (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

**La relazione presentata (Doc. CCXL, n. 8) specifica in premessa che nel documento non sono riportati dati riguardanti gli investimenti nei settori di spesa già di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), trasferiti al Ministero della transizione ecologica ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le cui risorse finanziarie sono ancora allocate nello stato di previsione del MiSE. Il medesimo documento preannuncia l’integrazione delle informazioni successivamente all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, relativo alla definizione dei termini e delle modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica.

 

Ministero dell’università e della ricerca

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.M. 7/2/2011,

n. 26, art. 9

 

D.M. 29/11/2016

n. 937, art. 9*

Stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati aggiornati al 31 gennaio 2021)

VII Cultura

 

 

18/6/2021

 

 

*L'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”, dispone che la commissione prevista dall’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 338 per l’istruttoria dei progetti finalizzati alla realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari cofinanziati dallo Stato, rediga una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi medesimi, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La medesima previsione è reiterata dall’articolo 9 del decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937.

Il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 prevede che la commissione sia nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. L’attuale commissione paritetica è stata nominata con decreto ministeriale 8 aprile 2019, n. 321, e si è insediata il 13 giugno 2019.

Si ricorda che la legge n. 338 del 2000 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) prevede per alcuni soggetti pubblici (regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali, università non statali, istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale) e privati (collegi universitari, cooperative di studenti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché, a seguito dell’ampliamento disposto dall’articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio), la possibilità di fruire di un cofinanziamento statale per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.

Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000 fissava il limite massimo del cofinanziamento statale al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili, elevato al 75 per cento con la modifica di cui all’articolo 64, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in attesa di conversione.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 338 del 2000, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti sono definite con decreti ministeriali. In conformità del successivo comma 5, il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione paritetica, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale.

 

 


Relazioni non governative

Banca d’Italia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 262/2005,

art. 19, co. 4*

 

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXCVIII, n. 4)

V Bilancio

VI Finanze

15/6/2021

*La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, all’articolo 19, qualifica la Banca d’Italia istituto di diritto pubblico che costituisce parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, sancendo, al comma 3, che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti, nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri ad essa spettanti.

Il comma 4 dell’articolo 19 prevede che la Banca d'Italia trasmetta al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, che ha disciplinato l'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, all’articolo 6-bis (inserito dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), comma 3, prevede che la Banca d'Italia definisca, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o di pensione. Il comma 4 dell’articolo 6-bis dispone che, nell'ambito della relazione annuale di cui all’articolo 19, comma 4, della legge n. 262 del 2005, la Banca d'Italia fornisca al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.

Si ricorda che la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, è un istituto di diritto pubblico, che opera con autonomia e indipendenza.

Quale banca centrale della Repubblica italiana, costituisce parte integrante dell’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) dell’area dell’euro e dalla Banca centrale europea (BCE). L’Eurosistema e le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato l’euro compongono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), di cui la Banca d’Italia persegue gli obiettivi, in conformità all’articolo 127.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Banca concorre alle decisioni della politica monetaria unica nell'area dell'euro e svolge gli altri compiti che le sono attribuiti come banca centrale componente dell'Eurosistema. Può effettuare operazioni in cambi conformemente alle norme fissate dall’Eurosistema. Gestisce le riserve valutarie proprie, nonché una quota-parte di quelle della BCE per conto di quest’ultima.

È responsabile della produzione delle banconote in euro, in base alla quota definita nell'ambito dell'Eurosistema, della gestione della circolazione e dell'azione di contrasto alla contraffazione.

 

L'Istituto promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso la gestione diretta dei principali circuiti ed esercitando poteri di indirizzo, regolamentazione e controllo propri della funzione di sorveglianza.

La Banca espleta servizi per conto dello Stato quale gestore dei compiti di tesoreria, per gli incassi e pagamenti del settore pubblico, nel comparto del debito pubblico, nell'attività di contrasto dell'usura.

La Banca d'Italia svolge una intensa attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario e giuridico.

Come Autorità di vigilanza, l'Istituto persegue la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati.

La Banca d'Italia è l'Autorità nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) sulle banche, di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

In qualità di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la Banca svolge compiti di istruttoria e operativi nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico europeo delle banche in crisi con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area euro.

L'attività della Banca d'Italia comprende numerosi impegni internazionali che interessano le funzioni di central banking e, in particolare, i profili di stabilità finanziaria.

Il direttore generale della Banca d’Italia è anche presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); insieme a due consiglieri dell’IVASS, i membri del direttorio della Banca fanno parte del direttorio integrato dell’IVASS, presieduto dal governatore, il quale è competente ad assumere gli atti di rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

All’interno dell’Istituto opera, in condizioni di autonomia e indipendenza, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), che svolge funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

 


Regione Emilia-Romagna

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 157/1992,

art. 19-bis,

co. 6*

 

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE

(Dati relativi alla stagione venatoria

2020-2021)

XIII Agricoltura

16/6/2021

*La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’articolo 19-bis (sostituito dall’articolo 26, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97), comma 1, stabilisce che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della medesima legge n. 157.

Ai sensi del successivo comma 2, le deroghe possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati; devono inoltre essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare le specie che ne formano oggetto. In conformità del comma 3, le deroghe sono adottate sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Il comma 6 dell’articolo 19-bis, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al medesimo articolo 19-bis e che detta relazione sia altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (che ha sostituito e abrogato la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979), all’articolo 1, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e prevede, all’articolo 2, che tali Stati adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione delle medesime specie a un livello corrispondente alle necessità ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

L’articolo 9 della direttiva indica le ragioni in base alle quali gli Stati membri possono derogare ai divieti di cui agli articoli da 5 a 8 del direttiva medesima, ossia: a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.


Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 165/2001,

art. 46, co. 3*

 

Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2020)

V Bilancio

XI Lavoro

18/6/2021

*L’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al comma 1, stabilisce che agli effetti della contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN. Il medesimo comma 1 dispone che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l’ARAN operi in base agli indirizzi ricevuti, ai sensi degli articoli 41 e 47.

L’articolo 41 stabilisce che le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione.

L’articolo 47 prevede che i comitati di settore emanino gli atti di indirizzo per l’ARAN, da sottoporre al Governo, prima di ogni rinnovo contrattuale, nonché in tutti gli altri casi in cui è richiesta un’attività negoziale.

Il comma 3 dell’articolo 46 (come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), prevede che l’ARAN curi le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva; il medesimo comma prevede altresì che l’Agenzia predisponga a cadenza semestrale ed invii al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle Commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

Si ricorda che l’ARAN, istituita dall’articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante “Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165, e 27 ottobre 2009, n. 150, è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile – che svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale. Ai sensi del successivo comma 3, l'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

 


Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 146/2013,

art. 7, co. 5,

lett. g)*

Attività svolta

(Dati aggiornati al mese di aprile 2021,

Doc. CXV, n. 4)

II Giustizia

25/6/2021

*L’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, ha istituito presso il Ministero della giustizia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato il nome dell’Autorità in “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, eliminando il riferimento alle persone detenute, per dare rilievo, anche formale, alle effettive competenze del Garante medesimo, come delineatesi a seguito delle novelle normative e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia.

Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 elenca i compiti del Garante, prevedendo, alla lettera g), che trametta annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.

Si ricorda che il Garante nazionale è costituto da un collegio composto dal presidente e due componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica.

Riassuntivamente, le competenze del Garante, elencate alle lettere da a) a g) del comma 5 dell’articolo 7 consistono nel vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti, anche mediante l’effettuazione di visite, la consultazione di documentazione, i colloqui privati con i soggetti ristretti, avanzando indicazioni e formulando raccomandazioni per il corretto funzionamento delle amministrazioni interessate ove riscontri la fondatezza delle istanze e dei reclami avanzati dagli interessati. Il sopra citato decreto-legge n. 130 del 2020, come convertito, ha esteso la possibilità presentare istanze e reclami al Garante anche allo straniero irregolare trattenuto presso i centri di permanenza per i rimpatri per ragioni amministrative.

Il Garante nazionale ha altresì il compito di coordinare i garanti territoriali; a questi ultimi, in virtù di quanto previsto dal comma 5.1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, introdotto dal decreto-legge n. 130 del 2020, il Garante nazionale può delegare, per un periodo massimo di sei mesi, l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai centri di accoglienza per i rimpatri, quando particolari circostanze lo richiedano.

Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7, introdotto anch’esso dal decreto-legge n. 130 del 2020, il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.

Il Garante, in conformità di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, esercita inoltre il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei Paesi di provenienza.

Infine, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Garante nazionale, in quanto NPM, esercita il proprio mandato anche in strutture per persone anziane non autosufficienti o per soggetti con disabilità, specialmente intellettuali o psicosociali, ove si possa configurare il rischio di segregazione de facto.

 


Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 35/2017,

art. 28, co. 5*

 

Risultati dell’attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCXXX, n. 4)

VII Cultura

 

29/6/2021

*L’articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”, al comma 5, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.

La relazione deve essere trasmessa anche agli enti vigilanti di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori), in base al quale il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura) esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. L’articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017 ha poi previsto che sul rispetto delle disposizioni del medesimo decreto vigili l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per completezza, si segnala che il comma 5 dell’articolo 28 dispone che la SIAE trasmetta la relazione sull’attività svolta “Oltre alla relazione di cui al comma 1 (…)”. Il comma 1 dell’articolo 28 prevede che, fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborino per ciascun esercizio finanziario, entro 8 mesi dalla fine dello stesso, una “relazione di trasparenza annuale”, da pubblicarsi sul proprio sito internet per almeno 5 anni, contenente le informazioni di cui all’Allegato al decreto legislativo n. 35 e comprensiva della relazione speciale, prevista dal comma 3, riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto n. 35 per “organismo di gestione collettiva” si intende un soggetto, ivi compresa la SIAE che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: a) è detenuto o controllato dai propri membri; b) non persegue fini di lucro.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 2 del 2008, la Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), costituita a Milano il 23 aprile 1882, è attualmente ente pubblico economico a base associativa, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. È una società di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, la cui base associativa è costituita da autori, editori, concessionari. La SIAE opera l’attività di intermediazione dei diritti d’autore per tutti i settori artistici, senza fini di lucro.

La SIAE può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; promuove inoltre studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

La SIAE trae le risorse per la realizzazione dei suoi scopi dai risultati conseguiti nello svolgimento della propria attività e non si avvale - né direttamente, né indirettamente - di alcun trasferimento, sovvenzione, finanziamento o vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici. Conseguentemente, le risultanze della gestione economica e finanziaria di SIAE non concorrono né al fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni.

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte del Ministero della salute le note relative all’attuazione di 4 ordini del giorno.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 4 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

 

2 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2500-AR, divenuto legge n. 77 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2500-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 354, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2325-AR, divenuto legge n. 8 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2325-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 3 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2547, divenuto legge n. 70 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2547, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 79, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 15 note di attuazione.

 

 


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2021 sono stati segnalati 279 ordini del giorno[2] dei quali:

 

157 riferiti alla legge n. 69 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (A.C. 3099).

72 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 16 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 15 al Ministero della salute, 12 al Ministero dello sviluppo economico, 9 al Ministero della transizione ecologica, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 6 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 6 al Ministero dell’istruzione, 6 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 5 al Ministero della cultura, 5 al Ministero dell’interno, 5 al Ministero del turismo, 3 al Ministero della difesa, 3 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 3 al Ministero della giustizia, 2 al Ministro per la disabilità, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione, 2 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 1 al Ministero dell’università e della ricerca, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

 

92 riferiti alla legge n. 87 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (A.C. 3045-A).

49 sono stati inviati al Ministero della salute, 13 al Ministero dell’economia e delle finanze, 12 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 9 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero della giustizia, 5 al Ministero dello sviluppo economico, 4 al Ministero dell’interno, 4 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 3 al Ministero della cultura, 2 al Ministero dell’istruzione, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

25 riferiti alla legge n. 76 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (A.C. 3113).

9 sono stati inviati al Ministero della salute, 6 al Ministro per la pubblica amministrazione, 4 al Ministero dell’istruzione, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 al Ministero della difesa, 1 al Ministero dell’interno, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

5 riferiti alla legge n. 75 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia” (A.C. 3072).

4 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e 2 al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 mozioni[3]:

 

Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 risoluzioni:


Note annunciate al 30 giugno 2021
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero della salute

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2500-AR/7

Ordine del giorno

Misiti

Assemblea

8/6/2021

XII

Iniziative volte a garantire l'attuazione del Dossier farmaceutico attraverso l'istituzione di un “Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale”, al fine di garantire l'efficientamento della spesa farmaceutica

 

L’ordine del giorno Misiti ed altri n. 9/2500-AR/7, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 luglio 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'attuazione del Dossier farmaceutico attraverso l'istituzione di un “Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale” al fine di garantire l'efficientamento della spesa farmaceutica integrando, al contempo il fascicolo sanitario elettronico di ogni cittadino.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Riguardo alla richiesta di valutare l'opportunità di ‘adottare iniziative volte a garantire l'attuazione del dossier farmaceutico attraverso l'istituzione di un Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale’, nel precisare che nel testo dell'ordine del giorno non risulta essere riportata la definizione del citato ‘Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale’, si rappresenta che il 29 gennaio 2021 la Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ha approvato il documento sul Dossier farmaceutico prodotto nell'ambito di lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo del FSE di cui all'art. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento FSE). Detto documento rappresenta lo strumento uniforme a livello nazionale per l'implementazione del Dossier farmaceutico, definendone i contenuti, i formati, gli standard nonché i soggetti alimentanti. Le specifiche tecniche per l'implementazione del Dossier farmaceutico, predisposte secondo lo standard internazionale FHIR HL7 CDA R2, che consente lo scambio veloce dei singoli dati presenti all'interno dei documenti sanitari, sono state sottoposte al previsto ballottaggio dell'organismo di standardizzazione HL7 Italia.

Inoltre si rappresenta che il predetto Tavolo tecnico ha approvato, nell'ambito dei lavori di aggiornamento del Disciplinare tecnico del DPCM n. 178/2015 che sarà allegato al nuovo regolamento sul FSE, la revisione del ruolo del farmacista prevedendo che lo stesso potrà accedere, oltre che in lettura, anche in scrittura sia ai dati prescrittivi sia ai dati clinici dell'assistito presenti nel Dossier farmaceutico al fine di favorire l'aderenza alla terapia.

Così come disegnato il Dossier farmaceutico potrà meglio corrispondere, oltre che alle finalità di cura, alle finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria previste dal Regolamento FSE.

Per quanto riguarda l'istituzione dell'Armadio farmaceutico nazionale, ove lo stesso sia finalizzato a garantire l'efficientamento della spesa farmaceutica, si rappresenta che, piuttosto che l'introduzione di ulteriori strumenti, appare opportuno procedere, nel rispetto della tutela dei dati personali e delle finalità specifiche, con l'integrazione tra i dati del Dossier Farmaceutico del FSE e i dati NSIS per le prestazioni di assistenza farmaceutica, raccolti ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge 269/2003 per l'assistenza farmaceutica in regime convenzionale e ai sensi del DM 31 luglio 2007 e s.m. per l'assistenza farmaceutica in distribuzione diretta e per conto. Questi flussi di dati, peraltro, sono già inseriti nel decreto interconnessione (Decreto 7 dicembre 2016, n. 262 “Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio Sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”) che ne consente la lettura trasversale con altre prestazioni sanitarie assicurando, tramite la pseudonimizzazione, la piena tutela dei dati personali ai sensi del GDPR. Pertanto, le fonti NSIS già disponibili istituite per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale e il Dossier farmaceutico del FSE di prossima attuazione consentiranno di disporre di articolati e consistenti strumenti per assicurare l’efficientamento della spesa farmaceutica, senza la necessità di introdurre ulteriori strumenti di raccolta di dati”.




 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2500-AR/205

Ordine del giorno

Ianaro

Assemblea

8/6/2021

XII

Opportunità di consultare il Garante per la protezione dei dati personali sulla convenienza di aggiornare le Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di Dossier sanitario presenti sul sito dell'Autorità

 

L’ordine del giorno Ianaro ed altri n. 9/2500-AR/205, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 luglio 2020, impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità in sede applicativa del decreto-legge n. 34 del 2020 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), di consultare il Garante per la protezione dei dati personali, considerato il suo ruolo di preminente centralità e di guida, sulla convenienza di aggiornare le Linee guida in tema di Fascicolo sanitario e elettronico (FSE) e di Dossier sanitario, presenti sul sito dell'Autorità, risalenti al 16 luglio 2009, al fine di attualizzarle con la normativa approvata successivamente in ambito di privacy.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“In riguardo alla richiesta di impegno a valutare l'opportunità in sede applicativa del DL 34/2020 di ‘consultare il Garante per la protezione dei dati personali considerato il suo ruolo di preminente centralità e di guida’ si rappresenta che il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del FSE (art. 26 del DPCM n. 178/2020), istituito presso il Ministero della salute è composto da rappresentati delle Regioni e Province Autonome, del Ministero economia e delle finanze, dell'Agenzia per l'Italia Digitale e anche dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Detto Tavolo tecnico sta lavorando alla predisposizione delle modifiche al DPCM n. 178/2015, sia in applicazione delle modifiche introdotte dall’articolo 12 del DL n. 179/2012 dal DL n. 34/2020, sia per adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i contenuti, i formati e gli standard degli ulteriori documenti sanitari e socio-sanitari approvati dalla Cabina di Regia del NSIS (quali ad es: ‘Lettera di dimissione ospedaliera’, ‘Verbale di Pronto Soccorso’, ‘Referto di Radiologia’, ‘Dossier farmaceutico’, ‘Vaccinazioni’, etc.).

Nell'ambito dei lavori del predetto Tavolo tecnico, con riferimento alle novità introdotte dall'articolo 11 del DL n. 34/2020 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha fornito il 6 ottobre 2020 le proprie indicazioni che sono state recepite nella circolare applicativa emanata congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze il 17 febbraio 2021. Detta circolare riporta le indicazioni applicative per le Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano circa l'attivazione del FSE per tutti gli assistiti, in conseguenza all'eliminazione del consenso all'alimentazione e, con particolare riferimento ai diritti e alle libertà degli assistiti, fornisce le indicazioni su aspetti quali: documenti sanitari ‘pregressi’, documenti sanitari ‘a maggior tutela’, modalità di accesso da parte dell'assistito, modalità di accesso per gli assistiti minori tramite soggetto delegato.

Inoltre, al fine di uniformare l'informativa da fornire agli assistiti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, è stato predisposto, in collaborazione con la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali, un modello di informativa, allegato alla predetta circolare e reso disponibile a tutte le Regioni, per essere adottato e personalizzato per ogni contesto regionale”.

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2325-AR/84

Ordine del giorno

Menga

Assemblea

8/6/2021

XII

Disciplina dei flussi informativi sanitari istituzionali nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)

 

L’ordine del giorno Menga ed altri n. 9/2325-AR/84, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 19 febbraio 2020, impegna l'esecutivo a valutare: l’eventuale necessità di individuare, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economica, risorse finanziarie adeguate per l'implementazione del nuovo sistema informativo sanitario al fine di continuare a potenziare ed ottimizzare la qualità delle cure; l’opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche normative, per definire procedure che consentano, nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per finalità diagnostiche e di consulto specialistico, sia per studi epidemiologici e progetti di prevenzione mirati.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Con riguardo all'istituzione di ‘flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali’ e alle iniziative per la definizione di ‘procedure atte a consentire, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per le finalità diagnostiche e di consulto specialistico sia per studi epidemiologici e progetto di prevenzione mirati’ si rappresenta che al fine di istituire e disciplinare il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate, nell'ambito dell'assistenza territoriale, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 11 del Patto per la Salute 2014-2016, presso il Ministero della salute è stato istituito nell'aprile 2016 il Gruppo di lavoro inter-istituzionale sulle cure primarie, coordinato congiuntamente dalle Direzioni Generali della Digitalizzazione, del Sistema Informativo sanitario e della Statistica e della Programmazione Sanitaria, e composto da rappresentanti delle Regioni e della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati).

Nell'ambito delle attività di approfondimento condotte dal predetto Gruppo di lavoro, è stato somministrato a tutte le regioni un questionario finalizzato, tra l'altro, a completare il quadro conoscitivo delle informazioni rilevate a livello regionale dai sistemi informativi regionali per la rilevazione dei dati delle cure primarie e sui software di scheda sanitaria individuale più utilizzati a livello regionale, nonché a verificare il livello di diffusione della telemedicina a livello regionale e conoscere lo stato di attuazione della riorganizzazione delle cure primarie in attuazione di quanto previsto dall'articolo l del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Da detta rilevazione, relativamente alla presenza di sistemi informativi regionali a supporto dell'assistenza sanitaria territoriale, si è evidenziato un livello di implementazione eterogeneo da parte delle Regioni/Province Autonome. Con riferimento ai software di scheda sanitaria individuale, si è confermato che un numero limitato di applicazioni sono largamente diffuse e utilizzate da parte dei MMG e PLS (Millewin ed FpF per i MMG e Junior Bit e Infantia per i PLS).

Inoltre il predetto Gruppo ha effettuato una mappatura di dettaglio che delle informazioni rilevate dai principali software di scheda sanitaria individuale al fine di garantire la necessaria corrispondenza tra le informazioni in essi rilevate e quelle da prevedere nel dataset del sistema informativo nazionale da istituire. La proposta di dataset condivisa con le Regioni ha previsto la raccolta a livello nazionale,

oltre delle informazioni relative alla organizzazione delle cure primarie e ai singoli contatti dell'assistito con il MMG/PLS, per ciascun assistito i dati relativi a:

•          Caratteristiche socio-sanitarie

•          Fattori di rischio

•          Problema emergente

•          Problema cronico

•          Monitoraggi

•          Terapia pianificata

•          Visite/bilanci di salute

•          Prestazioni erogate direttamente

•          Prescrizioni farmaceutiche

•          Prescrizioni specialistiche

•          Prescrizione di ricovero

Sulla base degli elementi acquisiti si è quindi definito il progetto di massima della soluzione per la realizzazione del sistema informativo delle cure primarie che è stato inserito in uno studio di fattibilità.

Recentemente è stata avviata nell'ambito del Gruppo di lavoro della Cabina di Regia del NSIS per l'evoluzione dei flussi NSIS, un'attività di revisione delle informazioni sopra riportate e previste nel dataset del sistema informativo delle cure primarie anche in considerazione delle importanti novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introdotte dall'art. 11 del DL 34/2020 (c.d. ‘Decreto Rilancio’) che, in relazione alle necessità imposte dall'emergenza sanitaria relativa al Covid-19, eliminando (dal 19 maggio 2020) il consenso all'alimentazione per la creazione del FSE, ha comportato l'attivazione del FSE per tutti i cittadini. Tale attività si è resa opportuna al fine di prevenire/evitare la duplicazione della raccolta delle informazioni anamnestiche dell'assistito, le quali infatti potranno anche essere rese disponibili a livello centrale attraverso il FSE, per le previste finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Ciò con particolare riferimento alle informazioni presenti nel Profilo Sanitario Sintetico, il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato a cura dei MMG/PLS, che è previsto nel nucleo minimo del FSE e che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione sanitaria corrente conosciuta, con la finalità di favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento dell'assistito al momento di un suo contatto con il Servizio Sanitario Nazionale”.

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/18

Ordine del giorno

Bucalo

Assemblea

8/6/2021

XII

Divieto di utilizzo dei dati raccolti attraverso l’app anti-contagio “Immuni” a fini statistici o di ricerca scientifica

 

L’ordine del giorno Bucalo n. 9/2547/18, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo a escludere, nei provvedimenti di prossima emanazione, che i dati raccolti attraverso l’app anti-contagio “Immuni” possano essere utilizzati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Riguardo alla valutazione degli effetti applicativi delle disposizioni che hanno istituito il sistema di allerta COVID-19 e all'opportunità che ‘venga disposto l'obbligo di non utilizzare i dati raccolti per finalità diverse rispetto a quelle originariamente previste’, si rappresenta che il Sistema di allerta COVID-19 è costituito da una piattaforma unica nazionale per allertare gli utenti che hanno installato, su base volontaria, l'applicazione Immuni e che hanno avuto un contatto a rischio con altri utenti risultati positivi al SARS-CoV-2, al fine di tutelarne la salute attraverso le misure di prevenzione

previste nell'ambito delle iniziative di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19. L'articolo 6 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, prevede che i dati raccolti nel predetto Sistema possono essere utilizzati, per i soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, e solo in forma aggregata e anonima, in conformità agli articoli 6, co. 1, lett. e, e 9, co. 2, lett. i e j, del Regolamento (UE) 2016/679, e agli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.). Nello specifico l'Autorità Garante con il provvedimento n. 65 del 25 febbraio 2021 ha autorizzato lo scrivente Dicastero ad effettuare il trattamento dei dati raccolti nei sistemi di back end gestiti da Sogei, con le modalità descritte nell'attuale versione della valutazione d'impatto (DPIA versione 3 del 2 febbraio 2021). Tali modalità già prevedono che tutti i dati personali relativi ad un singolo soggetto od evento, siano trattati privi di ogni identificativo che consenta di risalire agli interessati e che comunque, per ciascun dato trattato dal Sistema di allerta COVID-19 è definito, nella citata DPIA, il tempo massimo di conservazione strettamente necessario alle finalità individuate, oltre il quale è prevista la cancellazione dello stesso.

Ad esempio le cosiddette Tek (chiavi temporanee di esposizione con cui il dispositivo dell'utente ha generato i codici casuali inviati ai dispositivi con cui è entrato in contatto) sono via via cancellate, al termine del quattordicesimo giorno di vita, sia sui dispositivi degli utenti che sull'infrastruttura centrale. Inoltre in ogni momento l'interessato può esercitare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679 e far cessare il trattamento semplicemente disinstallando l’App.

Tutti i dati personali saranno comunque cancellati entro il 31 dicembre 2021. Solo alcuni dati, opportunamente aggregati al fine di garantirne l'assoluto anonimato, potranno essere conservati dallo scrivente ed eventualmente usati per i fini di sanità pubblica, profilassi o ricerca scientifica”.

 



[1] Si fa presente che gli adempimenti previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.

[2] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[3] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.