Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 35 - XVIII Giugno 2021
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 35
Data: 24/06/2021

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO

DA OBBLIGO DI LEGGE

ATTI DI INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

n. 35 – Giugno 2021

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

 

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE.. 3

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 5

In evidenza a maggio 2021. 6

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 maggio 2021. 9

Relazioni governative. 9

Presidenza del Consiglio dei ministri 9

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 14

Ministero dell'economia e delle finanze. 16

Ministero della giustizia. 38

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 45

Ministero dell'interno. 49

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 55

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 61

Ministro per la pubblica amministrazione. 63

Ministero della salute. 67

Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 71

Ministero della transizione ecologica. 75

Organo commissariale delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria. 80

Relazioni non governative. 86

Garante del contribuente per la regione Abruzzo. 86

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 88

Difensore civico della regione Basilicata. 90

Nuove relazioni previste da fonti normative. 93

Relazioni governative. 93

Sezione II. 95

ATTI DI INDIRIZZO.. 95

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 97

 

 

 

 

 


 

 


 


 

PREFAZIONE

 

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

Nella Sezione I si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A questo fine, il Servizio cura una banca dati che viene alimentata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo modificate).

Nella Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato. Per ciascun documento esaminato vengono forniti oltre all’inquadramento normativo, gli elementi informativi atti a renderne più agevole la fruizione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si segnalano inoltre le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi di relazione.

 

 


In evidenza a maggio 2021

In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che riguardano gli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala, in primo luogo, quanto previsto dall’articolo 1, comma 7-quinquies, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena[2].

I commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2021, come convertito, introducono misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia”. In particolare, nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il comma 7-bis stabilisce che allo scopo di assicurare l'operatività del suddetto ospedale, nel periodo 2021-2026, per la regione Sardegna non si tenga conto dei posti letto accreditati per tale struttura ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[3]. Il medesimo comma dispone altresì che la regione Sardegna assicuri, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il rispetto dei predetti parametri includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

Il comma 7-ter, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 7-bis, differisce al 31 dicembre 2026 la proroga - già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 -dell’autorizzazione per la regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie dell’ospedale “Mater Olbia” in deroga al tetto fissato per l’acquisto di tali prestazioni da soggetti privati dall’articolo 15, comma 14, del già richiamato decreto-legge n. 95 del 2012[4].

Il comma 7-quater consente per un biennio, nelle more della piena operatività della struttura, il riconoscimento all’ospedale “Mater Olbia” da parte della regione Sardegna dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[5]. Il medesimo comma 7-quater, richiamando una previsione già disposta a legislazione vigente, prevede inoltre che la regione Sardegna assicuri annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[6].

Il comma 7-quinquies dispone infine che il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurino il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, con riferimento alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica, nonché in merito al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il comma 7-quinquies dispone altresì che il Ministero della salute rediga annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato e la trasmetta alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

Un ulteriore obbligo di relazione al Parlamento è stato introdotto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19[7]

Il provvedimento di cui trattasi, all’articolo 4, commi da 4 a 11, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate[8] relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno conseguito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

            Il comma 10 dell’articolo 4 prevede che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021[9], trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

 

 


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-31 maggio 2021

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 246/2005,

art. 14, co. 10

 

Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. LXXXIII, n. 4)

I Affari costituzionali

6/5/2021

 

L’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, recante “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”, al comma 10, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunichino al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Il comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 stabilisce che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali[10]. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, l'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

Sempre l’articolo 14, al comma 4[11], definisce inoltre la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 5 dell’articolo 14 demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei criteri generali e delle procedure dell'AIR e della VIR, le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR. Ai sensi della lettera d) del comma 5, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procede all’individuazione dei criteri e dei contenuti generali della relazione al Parlamento prevista dal comma 10.

In attuazione del comma 5 dell’articolo 14 è stato da ultimo emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante il regolamento che disciplina sia l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sia la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)[12]. L’articolo 19 di tale provvedimento, al comma 1[13], stabilisce dettagliatamente i contenuti della relazione al Parlamento prevista dal comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005[14].

Il comma 6 dell’articolo 14 prevede che i metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, siano adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e siano sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio[15].

In conformità dei commi 7 e 8 i risultati dell'AIR sono comunicati dall'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1

 

Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Padova il 1° agosto 2018

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

10/5/2021

 

L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999, al comma 1[16], ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L’Agenzia si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010[17]. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 dell’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010.

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza aventi l’unico obiettivo di prevenire futuri incidenti o inconvenienti. Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o responsabilità[18].

 

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 374/1997,

art. 9, co. 2

 

Stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”

(Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i profili di propria competenza)

(Dati relativi al secondo semestre dell’anno 2020,

Doc. CLXXXII, n. 7)

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

21/5/2021

 

L’articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, al comma 1, affida ai Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), in coordinamento tra loro, l'attuazione della medesima legge, disponendo, al comma 2, che gli stessi Ministri riferiscano in merito con una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari[19] [20].

La legge n. 374 del 1997, all’articolo 1, vieta l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona[21]. Il divieto riguarda altresì la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché l'utilizzazione e la cessione dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse e di tecnologie idonee alla loro fabbricazione[22].

            La legge n. 347 (articoli 3 e 4) individua gli obblighi a carico dei detentori di mine antipersona e dei detentori di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona.

L’articolo 5 affida al Ministero della difesa la competenza in materia di distruzione delle scorte e l’articolo 6 demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale[23].

L’articolo 7 stabilisce le sanzioni a carico di chiunque violi i divieti e gli obblighi posti dalla legge, mentre l’articolo 8 introduce la previsione di misure di sostegno e assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo[24] [25].


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 145/2018,

art. 1, co. 507

 

Stato dei lavori e dei possibili sviluppi del Fondo indennizzo risparmiatori

(Dati aggiornati al 15 marzo 2021,

Doc. XXVII, n. 20)

VI Finanze

 

5/5/2021

 

 

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, al comma 493, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori, come definiti dal comma 494, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. testo unico della finanza).

Il comma 507 dispone che entro il 30 settembre 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito all'attuazione dei commi da 493 a 506 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020[26].

Ai sensi del comma 494[27] dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i destinatari delle prestazioni del Fondo sono i risparmiatori, intendendosi come tali le persone fisiche, imprenditori individuali (anche agricoli o coltivatori diretti), organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. L’accesso al Fondo è riconosciuto anche ai successori mortis causa di tali risparmiatori, nonché ai familiari costituiti dai rispettivi coniugi, soggetti legati da unione civile, conviventi more uxorio o di fatto ex legge 20 maggio 2016, n. 76, e parenti entro il secondo grado, ove questi siano succeduti nel possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate, in forza di un atto di trasferimento inter vivos a titolo particolare[28] [29].

Il comma 496 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni stabilisce che per gli azionisti la misura dell’indennizzo è commisurata al 30 per cento del costo d’acquisto, ovvero del prezzo medio in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti durante il periodo di possesso delle azioni. Per i titolari di obbligazioni subordinate, ai sensi del comma 497, la percentuale di indennizzo è innalzata al 95 per cento, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse[30].

Sia per gli azionisti che per i titolari di obbligazioni subordinate, inoltre, la misura dell’indennizzo non può superare il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto; l’indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche o di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento (comma 499), nonché, quanto ai soli obbligazionisti, del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente, calcolato dal Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) (comma 500).

In conformità del comma 501 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse[31]. Il medesimo comma demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo, nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Allo stesso decreto è altresì affidata l’istituzione e la disciplina di una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR[32].

Il comma 501 stabilisce inoltre che la domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, sia inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 agosto 2019, all’articolo 1, ha stabilito che ai fini dell’erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, fossero inviate entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione (21 agosto 2019) del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 237, ha fissato il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge n. 145 del 2018 al 18 aprile 2020, poi differito al 18 giugno 2020 dall’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27[33].

L’accesso alle prestazioni del FIR può avvenire con una procedura forfettaria riservata, in conformità di quanto previsto dal comma 502-bis[34] dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, agli aventi diritto che dimostrino di possedere un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ai 35.000 euro nell’anno 2018 (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita), ovvero un patrimonio mobiliare di valore inferiore ai 100.000 euro (esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo del FIR ed i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita). In base a quanto previsto dal comma 502, i risparmiatori che hanno accesso alla procedura di indennizzo forfettario sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. L’ammontare dell’indennizzo forfettario è determinato ai sensi dei commi 496 e 497 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni[35].

 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10,

co. 10-bis

 

L. 163/2016

art. 1, co. 6,

lett. g)

Rapporto sull'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile

(Dati aggiornati all’anno 2020 e proiezione relativa al periodo 2021-2024,

Allegato V al Documento di economia e finanza 2021, Doc. LVII, n. 4)

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

V Bilancio

5/5/2021

 

L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 10-bis, introdotto, unitamente al comma 10-ter[36], dall'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che in un apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 dell’articolo 10[37].

L’articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”, ha affidato il compito di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, al Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, da istituirsi presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del medesimo articolo 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze[38].

Per la selezione degli indicatori da includere nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 11 novembre 2016, ha scelto di partire dai 130 indicatori del progetto CNEL-ISTAT, pubblicati dal 2013 nel Rapporto BES dell'ISTAT, suddivisi in dodici domini. Su tale base, al fine di giungere a un insieme ristretto ed esaustivo d’indicatori, il Comitato ha seguito quattro criteri generali (non ordinati gerarchicamente tra loro) costituiti da: I) sensibilità alle politiche; II) parsimonia; III) fattibilità; IV) tempestività, estensione e frequenza delle serie temporali[39].

All’esito di tali valutazioni, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 ottobre 2017 ha individuato, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, i seguenti dodici indicatori BES da inserire nel ciclo di programmazione economico-finanziaria:

1)         reddito disponibile lordo corretto pro capite, ossia il rapporto tra il reddito lordo disponibile delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP) corretto (ovvero inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) a prezzi correnti e il numero totale di persone residenti;

2)      disuguaglianza del reddito netto (s80/s20), ossia il rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20 per cento della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20 per cento della popolazione con il più basso reddito. L'indicatore è riferito all'anno di conseguimento del reddito e non all'anno d'indagine;

3)      indice di povertà assoluta, ossia la percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa complessiva per consumi inferiore al valore soglia di povertà assoluta, sul totale delle persone residenti;

4)      speranza di vita in buona salute alla nascita, ossia numero medio di anni che un bambino nato nell'anno di riferimento può aspettarsi di vivere in buona salute, nell'ipotesi che i rischi di malattia e morte alle diverse età osservati in quello stesso anno rimangano costanti nel tempo;

5)      eccesso di peso, ossia proporzione standardizzata di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più;

6)      uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, intesa quale percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), che non è in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno due anni e non frequenta né corsi di istruzione né altre attività formative;

7)      tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere, ossia il rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi ‘disponibili’ (persone che non hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare) e la somma di forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi ‘disponibili’, riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni;

8)      rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli, ossia il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne della fascia di età indicata con almeno un figlio in età prescolare (0-5 anni) e il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli, per 100;

9)      indice di criminalità predatoria, ossia il numero di vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine per 1.000 abitanti;

10)   indice di efficienza della giustizia civile, ossia la durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti dei tribunali;

11)  emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti, ossia tonnellate di CO2 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e industriali, per abitante;

12)  indice di abusivismo edilizio, ossia numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni[40].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 2, co. 576

 

Fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip

(Dati aggiornati all’anno 2020,

Allegato VI al Documento di economia e finanza 2021,

Doc. LVII, n. 4)

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

V Bilancio

5/5/2021

L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al comma 576, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) una relazione sull’applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575, aventi ad oggetto la determinazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione, e sull’entità dei risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip[41].

Il comma 569 prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviino annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice dei contratti[42] [43].

Il comma 570 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individui indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni delle amministrazioni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo[44].

Il comma 571 dispone che gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 siano messi a disposizione delle amministrazioni quali strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di gestione delle amministrazioni.

Il comma 572 stabilisce che, in relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, predisponga e metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi da acquistare, nonché per l'utilizzo di detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Si ricorda che l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), ha dato avvio al programma e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti. In particolare, l’articolo 26, oggetto di successive modifiche, assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) il compito di stipulare convenzioni quadro sulla base delle quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni[45].

Il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi per gli acquisti autonomi (benchmark).

Il comma 507 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, definisca con proprio decreto le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999. Il medesimo comma 507 prevede altresì che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni, siano pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999[46].

Il comma 573 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 definisce l’ambito dei soggetti legittimati a effettuare acquisti attraverso convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, attribuendo la facoltà di adesione a tutte le stazioni appaltanti[47].

Il comma 574 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della rilevazione dei fabbisogni, individui con apposito decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi e il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla stessa Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici[48] [49].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 141/2010,

art. 30-ter, co. 9

 

Attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCXXVII, n. 4)

VI Finanze

 

17/5/2021

 

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, all’articolo 30-ter (introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64[50]), comma 1, istituisce nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della direttiva 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori), un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità[51].

La principale finalità del sistema di prevenzione è quella di consentire la verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria[52].

Il sistema è basato su un archivio centrale informatizzato e sul gruppo di lavoro previsto dal comma 9 dell’articolo 30-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio, per la cui gestione si avvale di Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.A., sulla base di un’apposita convenzione, sottoscritta il 22 luglio 2013[53].

Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. Il gruppo è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da ciascuna delle seguente autorità: Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di finanza[54].

Le categorie di soggetti, denominati “aderenti”, che partecipano al sistema di prevenzione sono indicate ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010 [55]. Il comma 6 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.

Come potenzialmente previsto dal comma 1 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010[56], nel tempo l’ambito operativo del Sistema si è progressivamente esteso[57], rispetto alle originarie finalità di prevenzione delle frodi creditizie ed identitarie, allo svolgimento di funzioni di supporto al controllo delle identità ed alla prevenzione del furto d’identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo, sia pure limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti[58].

Il comma 9 dell’articolo 30-ter dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 231/2007,

art. 4, co. 2

 

D.Lgs. 231/2007,

art. 5, co. 7

 

Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

(Predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria)

(Dati relativi all’anno 2019, corredati dal rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) sull'attività svolta, dalla relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF, nonché dal parere espresso dal Comitato di esperti sull’azione svolta dalla UIF, riferiti alla medesima annualità,

Doc. CLX, n. 3)

II Giustizia

VI Finanze

 

18/5/2021

 

 

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza al fine di prevenire e contrastare l'uso di tale sistema a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 (interamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90[59]), al comma 1, stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il comma 2 dell’articolo 4 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il medesimo Ministro presenti al Parlamento la relazione che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)[60] deve elaborare ai sensi del comma 7 dell’articolo 5.

Nello specifico, il citato comma 7 prevede che il CSF, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. Il medesimo comma 7 prevede inoltre che, a tal fine, l’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia (UIF)[61], le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e gli organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscano, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, indica specificatamente i dati che devono essere oggetto di trasmissione da parte della UIF al Comitato di sicurezza finanziaria. In particolare, è compito della UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni “nonché, i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte”[62].

L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce inoltre che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF sull'attività svolta[63], nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla medesima UIF.

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che disciplina i compiti e le funzioni della UIF, al comma 8, prevede che ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2. Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce che della documentazione da trasmettere al Parlamento ai sensi del comma 8 formi parte integrante il parere sull’azione della UIF la cui redazione è curata dal comitato di esperti da costituirsi presso la stessa UIF per l’efficace svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge e dagli obblighi internazionali[64].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 14, co. 2

 

 

Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmessa di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati relativi al primo semestre 2020,

Doc. LXXIII, n. 6)

Tutte le Commissioni permanenti

 

18/5/2021

 

 

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 14, comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 14.

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

a) sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l’ordinamento italiano;

c) procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

d) procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia a sindacato degli “aiuti di Stato”, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[65].

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 121/2018,

art. 25, co. 1

 

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. XXVII, n. 21)

II Giustizia

 

17/5/2021

 

 

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, ha introdotto una normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (c.d. giovani adulti), finalizzata ad adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riferimento al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale, attraverso l’adozione di rilevanti modifiche delle misure alternative alla detenzione, ridenominate misure penali di comunità[66] [67]. L’articolo 1 del predetto decreto, al comma 2, stabilisce che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato; l’esecuzione tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

L’articolo 25 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al comma 1, prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 121 a valere sulle risorse da esso stanziate o comunque disponibili a legislazione vigente[68]. La relazione deve evidenziare eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che l’articolo 26 del decreto legislativo n. 121 del 2018, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 4 (affidamento in prova) e 6 (detenzione domiciliare), valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli articoli 16 (camere di pernottamento) e 17 (permanenza all’aperto), pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provveda mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205[69].

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 28/2010

art. 5, co. 1-bis

 

Effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCLI, n. 3)

II Giustizia

 

 

17/5/2021

 

 

 

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della mediazione allo scopo di diffondere la cultura della conciliazione, garantire a tutti un accesso paritario alla giustizia e produrre un effetto deflattivo del carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari[70], con ricadute positive anche al punto di vista economico.

L’articolo 5, comma 1-bis[71], stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”[72].

A seguito della modifica disposta dal comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1-bis dell’articolo 5 prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1-bis[73] [74].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 132/2014,

art. 11, co. 2-bis

 

 

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCXXVIII, n. 3)

II Giustizia

 

18/5/2021

 

 

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, al Capo II (articoli da 2 a 11), ha introdotto nell'ordinamento lo strumento della negoziazione assistita da uno o più avvocati.

La convenzione di negoziazione è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione – da redigere in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura[75]. Il comma 7 dell’articolo 2 stabilisce che è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Il decreto-legge n. 132 del 2014, come convertito, all’articolo 3, comma 1, qualifica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro[76]. L'articolo 6 regola una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’articolo 11 del decreto-legge n. 132 del 2014, come convertito, stabilisce, al comma 1, che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati e, al comma 2, che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmetta i dati al Ministero della giustizia[77].

Il medesimo articolo 11, al comma 2-bis, dispone che il Ministro della giustizia invii alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, contenente, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense a seguito del monitoraggio attuato ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

Il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio attraverso l’Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione, istituito ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. r), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 47/2015,

art. 15, co. 1

 

 

Applicazione delle misure cautelari personali e provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. XCIV, n. 5)

II Giustizia

 

20/5/2021

 

 

La legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, ha confermato la linea riformatrice diretta a conferire effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

L'articolo 15, al comma 1, dispone che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

L’articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), ha integrato il disposto del comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 47 del 2015. Conseguentemente, tale comma prevede ora che la relazione contenga altresì i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi[78].


 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 99/2009,

art. 50, co. 1

 

 

Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

(Dati relativi al II semestre dell’anno 2019

e al I e al II semestre dell’anno 2020,

Doc. LXXI-bis n. 4)

IX Trasporti

11/5/2021

 

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 50, comma 1, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) presenti alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un’effettiva liberalizzazione nel settore;

e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un’effettiva concorrenzialità del mercato[79].

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 205/2017

art. 1, co. 1075

 

L. 145/2018,

art. 1, co. 105

 

 

Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2020,

Doc. CCXL, n. 5)

VIII Ambiente

IX Trasporti

12/5/2021

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 1075, ha previsto che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse[80], anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma[81].

Il comma 95 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartirsi, ai sensi del comma 98 del medesimo articolo 1, con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo comma 105 prevede che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal predetto fondo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi[82].


 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 205/2017

art. 1, co. 1075

 

L. 145/2018,

art. 1, co. 105

 

 

Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell’interno finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCXL, n. 6)

I Affari costituzionali

17/5/2021

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 1075, ha previsto che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse[83], anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma[84].

Il comma 95 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartirsi, ai sensi del comma 98 del medesimo articolo 1, con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo comma 105 prevede che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal predetto fondo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi[85].

Per completezza si ricorda[86] che il contenuto della relazione da trasmettersi in attuazione del comma 1075 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è stato ulteriormente integrato dal comma 25 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Tale comma ha infatti previsto che in una apposita sezione della relazione ciascun Ministero illustri lo stato degli interventi finanziati dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 14 dell’articolo 1[87], finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti di carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, indicando le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi (comma 15).

Il comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il fondo di cui al comma 14 sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza[88].

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 267/2000,

art. 146, co. 2

 

Attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. LXXXVIII, n. 4)

I Affari costituzionali

26/5/2021

 

L’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, stabilisce che, fuori dai casi previsti dall'articolo 141[89], i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 267[90], emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori quali definiti all'articolo 77, comma 2[91], del citato decreto legislativo n. 267, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione che il prefetto competente per territorio invia al Ministro dell’interno a conclusione dell’indagine disposta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ed è immediatamente trasmesso alle Camere[92].

Il successivo articolo 144 prevede che con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso[93].

La gestione straordinaria è disciplinata dall’articolo 145 e, quanto ai profili finanziari, dall’articolo 145-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000[94].

In particolare, il comma 2 dell’articolo 145 prevede che per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria, entro sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. Il comma 4 del medesimo articolo 145 dispone che nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

L’articolo 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 2, dispone che il Ministro dell'interno presenti al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni[95].

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 285/1997,

art. 10, co. 1

 

 

Stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CLXIII, n. 3)

XII Affari sociali

4/5/2021

 

L’articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, al comma 1, prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali) trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285, tenuto conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al suddetto Ministro[96], ai sensi del comma 1 dell’articolo 9, entro il 30 giugno di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge n. 285 del 1997, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio.

L’articolo 1 della legge n. 285 del 1997, al comma 1, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 285 del 1997 sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti che perseguono le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione[97].

Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 285 del 1997 dispone che il Fondo sia ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che una quota delle risorse, pari al 30 per cento, sia riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari e stabilisce i criteri per la ripartizione[98].

La gestione del Fondo si è evoluta nel tempo, a seguito delle previsioni recate dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché della modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione[99], cui è conseguita l’attribuzione alle regioni della competenza in materia di politiche sociali e, dunque, di programmazione e di gestione dei fondi destinati alla promozione di tali politiche sul territorio.

In particolare, con l’entrata in vigore dell’articolo 80, comma 17, lett. g), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza sono confluiti nel Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, e poi regolato dall’articolo 20 della legge n. 328 del 2000, pur mantenendo la finalizzazione.

Dal 2003, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, i suddetti stanziamenti sono confluiti nel FNPS “senza vincolo di destinazione”[100].

Successivamente, l’articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha previsto che le risorse del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza destinate alle città riservatarie siano determinate annualmente e allocate fuori dal FNPS, con uno stanziamento autonomo, così recuperando, per la parte destinata alle suddette città, la propria autonoma identità rispetto alle risorse genericamente destinate al perseguimento delle politiche sociali confluite nel Fondo per le politiche sociali[101]. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

La ripartizione del Fondo, inizialmente affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento degli affari sociali) ove lo stesso è stato istituito, è stata successivamente attuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale per l’inclusione e per le politiche sociali (poi Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) - che vi ha provveduto con apposito decreto, da adottarsi annualmente di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata – ed è ora nuovamente demandata alla Presidenza del Consiglio di ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia[102]. L’ammontare complessivo che viene distribuito, come già ricordato, è stanziato dalla legge di bilancio ed in particolare dalla (ex) tabella C e riguarda, come sancito dall’articolo 1, comma 1258, della legge n. 296 del 2006, la quota del 30 per cento destinata ai quindici comuni “riservatari”[103].

Il monitoraggio degli effetti prodotti a seguito dell’utilizzo dei predetti fondi, in termini di conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla legge n. 285 del 1997 e dalla programmazione a livello centrale e territoriale, viene realizzato attraverso la banca dati dei “progetti 285”.

In merito si ricorda che per la realizzazione delle finalità della legge n. 285 del 1997, l’articolo 8 della medesima legge ha previsto l’attivazione di un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, tra le cui funzioni vi è quella di provvedere alla creazione e alla tenuta di una banca dati dei progetti e degli interventi realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, attualmente gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso una convenzione stipulata con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, che ne cura l’aggiornamento e l’implementazione. La banca dati costituisce la base informativa per la redazione della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 285 del 1997[104].

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 145/2018,

art. 1, co. 105

 

Stato degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145

(Dati aggiornati al mese di febbraio 2021,

Doc. CCXL-bis, n. 2)

XI Lavoro

11/5/2021

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 95, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato - secondo quanto stabilito dal successivo comma 96 - al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese[105].

Ai sensi del comma 98 dell’articolo 1, al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza[106] [107].

Il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del medesimo articolo 1, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi[108].

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/2015,

art. 8, co. 6

 

Attività del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCXXVI, n. 3)

XIII Agricoltura

 

19/5/2021

 

L'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, al comma 1, dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare[109], al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8.

Si ricorda che il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare è parte del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla salvaguardia delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, delineato dalla legge n. 194 del 2015[110].

Il comma 3 dell’articolo 8 assegna al Comitato, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo[111];

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali[112].

 


 

Ministro per la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 165/2001,

art. 53, co. 16

 

 

Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni

(Dati relativi agli anni 2018 e 2019,

Doc. CLI, n. 3)

I Affari costituzionali

XI Lavoro

7/5/2021

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, all’articolo 53, dispone in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici[113].

Il comma 16 dell’articolo 53 prevede che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Dipartimento della funzione pubblica riferisca al Parlamento sui dati raccolti in materia di incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni da parte delle amministrazioni pubbliche, adotti le relative misure di pubblicità e trasparenza e formuli proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi[114].

I commi da 1 a 10 dell’articolo 53 disciplinano le condizioni e il regime autorizzatorio cui è sottoposto il conferimento ai dipendenti pubblici di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, operato direttamente dall’amministrazione di appartenenza, da amministrazione diversa, o da soggetti pubblici o privati[115].

Il comma 2 dell’articolo 53 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati[116].

Ai sensi del comma 5, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il comma 7 dispone che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza che a tale fine verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. I commi 8 e 9, precisano che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi[117].

L’articolo 53 affianca al sistema autorizzatorio un’articolata disciplina volta al monitoraggio centralizzato del flusso di incarichi conferiti o autorizzati dalle pubbliche amministrazioni, stabilendo (ai commi da 11 a 14) una serie di obblighi di comunicazione a carico delle amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi.

In particolare, il comma 12[118] stabilisce che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti sono tenute a comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, nel termine di quindici giorni, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Il comma 13[119] dispone che le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica[120], in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati di cui al comma 11[121].

Il comma 14 dell’articolo 53 stabilisce che, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, che si riferiscono agli “incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo”, rispettivamente ai consulenti e ai dipendenti pubblici. Ai sensi del comma 14, le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi[122].

Sul piano sanzionatorio, il comma 15 prevede che l’inosservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi di comunicazione comporta l’impossibilità di conferire nuovi incarichi fino a quando non vi adempiano.


 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 125/2001,

art. 8, co. 1

 

 

Interventi realizzati ai sensi della legge

n. 125 del 2001 in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati

(Dati relativi agli interventi realizzati dalle regioni nell'anno 2019 e dal Ministero della salute nell’anno 2020,

Doc. CXXV, n. 3)

XII Affari sociali

 

10/5/2021

 

L’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), al comma 1, dispone che il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) trasmetta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge stessa, predisposta sulla base delle relazioni che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano devono a loro volta inviare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero della salute, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9[123].

La legge n. 125 del 2001 reca norme dirette alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, la legge persegue le seguenti finalità:

a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

L’articolo 3, al comma 1, demanda a un atto di indirizzo e coordinamento[124], la definizione:

a) dei requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b) degli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

c) dei criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d) delle azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Sempre l’articolo 3, al comma 4, prevede lo stanziamento di risorse finalizzate alla promozione di campagne di informazione istituzionale, volte alla prevenzione dei danni alcol correlati, e destinate al monitoraggio delle attività regionali in attuazione del disposto legislativo[125].

La legge n. 125 del 2001 ha altresì previsto l’istituzione di una Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati (articolo 4)[126], modifiche agli ordinamenti didattici universitari finalizzate all'apprendimento dell'alcologia (articolo 5)[127] e misure per contrastare i rischi dell’abuso di alcol da parte dei guidatori e per assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida (articolo 6)[128].

L’articolo 9 della legge n. 125 del 2001 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, l'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore[129].

La legge n. 125 del 2001 ha inoltre stabilito che il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati sia svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate (articolo 10) e che, nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital (articolo 11, comma 1)[130].

La legge n. 125 del 2001 consente alle regioni, alle aziende unità sanitarie locali e ai servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati di svolgere la propria attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento delle medesime e fissa i divieti alla pubblicità diretta o indiretta di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutela, in particolare, dei minori, nonché alla vendita e somministrazione di tali bevande nelle stazioni di servizio delle autostrade e nelle aree pubbliche. I divieti inerenti il consumo di alcol sui luoghi di lavoro sono oggetto di specifiche previsioni di cui all’articolo 15.

L’articolo 14-ter, inserito dal comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nel testo integrato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, vieta la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

 


 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10, co. 7

 

D.Lgs. 88/2011,

art. 7, co. 1

 

Interventi nelle aree sottoutilizzate

(Dati relativi all’anno 2020,

Allegato III al Documento di economia e finanza 2021,

Doc. LVII, n. 4)

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale)

X Attività produttive

5/5/2021

 

L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 7, prevede che il Ministro dello sviluppo economico[131] presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di economia e finanza, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi[132].

L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni - di cui al medesimo decreto legislativo n. 88 del 2011 – concernenti la destinazione e l’utilizzazione di risorse aggiuntive comunitarie e nazionali (Fondi strutturali e di investimento europei e Fondo per lo sviluppo e la coesione[133]), nonché all’effettuazione di interventi speciali al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Il comma 703[134] dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), alla lettera c), stabilisce che nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, siano illustrate le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti con riferimento ai piani operativi predisposti per ciascuna delle aree tematiche nazionali – da individuarsi da parte del Ministro (o del Sottosegretario di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato “Autorità politica per la coesione”, con le modalità disciplinate dalla lettera b) del medesimo comma 703 - e finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, da ripartire con delibere del CIPE (ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS).

Il comma 178 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), alla lettera d), ha ulteriormente integrato il contenuto della relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, stabilendo che tale relazione fornisca informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti con riferimento ai Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c) del medesimo comma 178[135].

I Piani, finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027[136], sono definiti, secondo quanto previsto dalla lettera c), secondo i princìpi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58[137], e sono approvati con deliberazioni del CIPE (ora CIPESS), ferme restando le competenze - di cui alla lettera d) del comma 178 - della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione[138] [139].


 

Ministero della transizione ecologica

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10, co. 9

 

 

Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

(Allegato IV al Documento di economia e finanza 2021,

Doc. LVII, n. 4)

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica)

VIII Ambiente

5/5/2021

 

L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, al comma 9, prevede che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sia presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

Con riferimento ai suddetti obblighi si ricorda che il Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997[140], finalizzato a ridurre nel periodo 2008-2012 il totale delle emissioni di gas serra almeno del 5 per cento rispetto a quelle registrate nel 1990 – considerato come anno base –, ha terminato la sua validità al 31 dicembre 2012[141].

L’impegno per una riduzione delle emissioni successivamente al 2012 è stato sottoscritto solo da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all’Unione europea, con l’approvazione del cosiddetto emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, che fissa impegni di riduzione dei Paesi industrializzati per il periodo 2013-2020[142]. Già nella primavera del 2007 il Consiglio europeo aveva comunque sancito la necessità che l’Unione avviasse una transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato tra le politiche in materia di clima ed energia, stabilendo una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020 (il cosiddetto “Pacchetto clima-energia 2020”)[143].

Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento di Doha, l'UE si è pertanto impegnata sin dal 1° gennaio 2013 a dare attuazione agli impegni in esso previsti, corrispondenti a quelli del “Pacchetto clima-energia” del 2007, perseguiti mediante una serie di strumenti normativi[144].

La XXI Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici, conclusasi il 12 dicembre 2015, ha adottato l’Accordo di Parigi volto a regolare il periodo post-2020. L’Accordo definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi per limitare l’aumento a 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali[145]. L’Accordo ha previsto inoltre, accanto alle misure di mitigazione, ovvero di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, anche la messa in atto di misure per l’adattamento al cambiamento climatico, finalizzate ad accrescere la capacità dei Paesi di far fronte agli effetti avversi dei cambiamenti climatici.

L’Accordo stabilisce che, al momento dell’adesione, ogni Paese deve predisporre e comunicare il proprio “Contributo determinato a livello nazionale” (INDC – Intended Nationally Determined Contribution) con l’obbligo di perseguire misure per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato, secondo un percorso di ambizione crescente che dovrebbe condurre le Parti al raggiungimento dell’obiettivo collettivo[146] [147].

Nelle Conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha indicato i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'Unione europea.

L'elemento centrale del “Quadro Clima-Energia 2030” è l'obiettivo di riduzione dei gas serra del 40 per cento a livello europeo rispetto all'anno 1990. Le citate Conclusioni prevedono, inoltre, l’aumento al 32 per cento per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili e un target indicativo di efficienza energetica; inoltre stabiliscono che l'obiettivo relativo ai gas serra sia ripartito tra i settori ETS e non-ETS[148], rispettivamente, in misura pari al 43 per cento e al 30 per cento rispetto al 2005[149].

Nel dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di realizzare un’Unione europea a impatto climatico zero entro il 2050 e la Commissione europea ha presentato la Comunicazione sul cosiddetto Green Deal con la stessa finalità.

Su mandato del Consiglio europeo del dicembre 2020, l’Unione ha aggiornato il proprio NDC, modificando l’obiettivo vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra dal -40 per cento al -55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030[150].

Per quanto riguarda il percorso di decarbonizzazione nazionale, i due principali strumenti di pianificazione di breve e lungo termine di cui si è dotata l’Italia, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sono: il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), con orizzonte al 2030, il cui obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione; la Strategia nazionale di lungo periodo sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, che individua possibili percorsi di decarbonizzazione, al fine di raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica al 2050[151] [152].

.

Organo commissariale delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 137/2019,

art. 1, co. 2-bis

 

 

Dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2020,

Doc. XXVII, n. 22)

IX Trasporti

17/5/2021

Per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria”, all'articolo 1, comma 1, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di riorganizzazione e di efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle società, previsto dal comma 3[153], un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi[154].

Il comma 2-bis dell'articolo 1 dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° febbraio 2020) della legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 e, successivamente, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società..

Si ricorda che la Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017. Con lo stesso decreto ministeriale sono stati nominati i commissari straordinari Gubitosi, Laghi e Paleari. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 maggio 2017, Alitalia Cityliner S.p.A. è stata anch'essa ammessa, su istanza di Alitalia, alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati i medesimi Commissari[155].

Il 5 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito web della Procedura l’invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-S.A.I. S.p.A. e Alitalia CityLiner S.p.A. entro il 18 marzo 2020. In concomitanza con lo svolgimento della procedura richiamata, il diffondersi dell’epidemia da COVID-19 ha comportato l’adozione di misure fortemente restrittive degli spostamenti interni e internazionali di viaggiatori che hanno prodotto effetti estremamente significativi su tutte le compagnie aeree, comprese le società in amministrazione straordinaria.

Per fronteggiare tale improvvisa ed eccezionale situazione, riconducibile alle previsioni dell’articolo 107, comma 2, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea ha previsto misure a sostegno del settore del trasporto aereo e, più nello specifico, dei vettori.

L’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2[156], ha riconosciuto a favore delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC, adempienti ad oneri di servizio pubblico alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, misure a compensazione dei danni subiti a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19 al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, l'efficacia della disposizione è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il medesimo articolo 79, al comma 7, ha previsto la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020[157].

L'articolo 198 del soprarichiamato decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di un fondo di 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli indicati dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti[158].

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 85, comma 5[159], ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico ad erogare, a valere sul fondo di cui al comma 7 dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta[160].

Per completezza si ricorda infine che l’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, al comma 3, ha autorizzato la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, disponendo che sia interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. Il testo originario del comma 3, aveva previsto tale autorizzazione “In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19”. Il successivo comma 4 aveva inoltre introdotto particolari misure per le società in amministrazione straordinaria, autorizzando il commissario straordinario ad assumere, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la cessione dei complessi aziendali, gli atti necessari e conseguenti fino all’effettivo trasferimento dei medesimi[161].

La disciplina originaria è stata sostanzialmente modificata dall’articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, il testo del comma 3 dell’articolo 79, come riformulato, ha previsto che la nuova società sia costituita per “l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci”. E’ pertanto venuto meno ogni collegamento tra la costituzione della nuova società e la situazione determinatasi per l’emergenza da COVID-19 e non vengono più menzionate le società del gruppo Alitalia. Inoltre, con la riformulazione del comma 4 attuata dall’articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020, le modalità di costituzione della nuova società non sono più rapportate a eventuali comportamenti dell’organo commissariale in amministrazione controllata funzionali all’operatività della nuova società, ora disciplinata dai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, anch’essi introdotti a seguito delle modifiche apportate dell’articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020[162].

Ulteriori modifiche all’articolo 79 sono state poi recate dall’articolo 87, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126[163], e dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73[164].


 


Relazioni non governative

Garante del contribuente per la regione Abruzzo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

3/5/2021

 

 

La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, comma 1, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[165].

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.


 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

d.P.C.M. 168/2012,

art. 18, co. 3

 

Conto finanziario dell'Autorità, approvato il 30 aprile 2021, e relazione sui risultati complessivi della gestione

(Dati relativi all’esercizio 2020)

 

I Affari costituzionali

V Bilancio

XII Affari sociali

11/5/2021

L’articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112), stabilisce che l’Autorità trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, prevista entro il 30 aprile di ogni anno[166].

Si ricorda che l'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - AGIA è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e alla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

L’Autorità è organo monocratico che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. La legge n. 112 del 2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l’indennità di carica spettante al titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell’attuazione in Italia della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Alle competenze assegnate all’Autorità dalla legge n. 112 del 2011 si sono aggiunte le funzioni previste dall’articolo 11 (come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220) della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Tale articolo dispone l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, attribuendo all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza la competenza alla selezione e formazione dei tutori volontari nelle regioni prive di garante territoriale, nonché il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 11[167].

La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, all’articolo 3, comma 1, individua l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza quale componente del Tavolo tecnico interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare un piano di azione sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.


 

Difensore civico della regione Basilicata[168]

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 127/1997

art. 16, co. 2

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXXVIII, n. 25)

I Affari costituzionali

19/5/2021

La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, all’articolo 16, comma 1, prevede che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

Il comma 2 dell’articolo 16 stabilisce che, entro il 31 marzo, i difensori civici inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

La figura del difensore civico, già prevista da numerose leggi regionali, è stata generalizzata dall’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” (poi articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in base al quale il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza[169].

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, all’articolo 25, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi ricorsi, al comma 4, prevede la possibilità per il richiedente, in caso di diniego o di differimento dell'accesso, di presentare richiesta di riesame al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito[170].

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all’articolo 5, ha introdotto la nozione di accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa[171]. Il comma 8 dell’articolo 5 ha previsto che, nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente possa presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito[172], il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso[173] [174].

La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico[175]. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria[176].


 

Nuove relazioni previste da fonti normative[177]

Relazioni governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 30/2021,

art. 1, co. 7-quinquies*

 

Ministero della salute

 

Attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”

*Il testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2021, n. 112.

I commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 30 del 2021, come convertito, introducono misure specifiche volte a garantire l’operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia”. In particolare, il comma 7-bis prevede che, nel periodo 2021-2026, per la regione Sardegna non si tenga conto dei posti letto accreditati per la suddetta struttura ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti stabiliti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il comma 7-ter, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma 7-bis, differisce al 31 dicembre 2026 la proroga (già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) dell’autorizzazione per la regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie dell’ospedale “Mater Olbia” in deroga al tetto per l’acquisto di tali prestazioni da soggetti privati fissato dall’articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 7-quater consente per un biennio, nelle more della piena operatività della struttura, il riconoscimento all’ospedale “Mater Olbia” da parte della regione Sardegna dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il comma 7-quater, richiamando una previsione a legislazione vigente, prevede inoltre che la regione Sardegna assicuri annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 7-quinquies stabilisce infine che il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurino il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, con riferimento alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica, nonché in merito al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il comma 7-quinquies stabilisce altresì che il Ministero della salute rediga annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato e la trasmetta alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

 


 

D.L. 41/2021,

art. 4, co. 10*

Ministro dell’economia e delle finanze

 

Criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi

*Il testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, S.O.

Il decreto-legge di cui trattasi, all’articolo 4, commi da 4 a 11, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno conseguito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Il comma 10 dell’articolo 4 prevede che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021 (ossia entro il 22 maggio 2021), trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.



 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 31 maggio 2021 sono stati segnalati 150 ordini del giorno[178] dei quali:

 

86 riferiti alla legge n. 61 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (A.C. 2945-A).

40 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 21 al Ministero della salute, 13 al Ministero dell’economia e delle finanze, 9 al Ministero dell’istruzione, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero della giustizia, 2 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 2 al Ministro per la disabilità, 1 al Ministero della cultura, 1 al Ministero dell’interno, 1 al Ministero dello sviluppo economico, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 1 al Ministro per la pari opportunità e la famiglia, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione;

 

29 riferiti alla legge n. 55 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (A.C. 2915-A).

18 sono stati inviati al Ministero della transizione ecologica, 9 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 5 al Ministero del turismo, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1 al Ministero della cultura, 1 al Ministero dell’economia e delle finanze, 1 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 1 al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione;

 

21 riferiti alla legge n. 71 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” (A.C. 2972-A).

11 sono stati inviati al Ministero della salute, 5 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 5 al Ministero dello sviluppo economico, 4 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero dell’istruzione;

 

10 riferiti alla legge n. 58 del 2021, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021” (A.C. 3002), inviati al Ministero dell’interno;

 

2 riferiti alla legge n. 62 del 2021, concernente “Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura” (A.C. 1027-A), inviati entrambi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro per la pubblica amministrazione;

 

1 riferito alla legge n. 60 del 2021, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018” (A.C. 2579), inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

1 riferito alla legge n. 70 del 2021, concernente “Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede” (A.C. 2657), inviato al Ministero della difesa.

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 8 mozioni[179]:

 

Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 19 risoluzioni:

 

 



[1] Si fa presente che gli adempimenti previsti da decreti-legge sono censiti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato con la relativa legge di conversione.

[2] Il testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2021, n. 112.

[3] Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review), all'articolo 15, comma 13, lett. c), al fine di ridurre gli oneri a carico del sistema sanitario regionale, ha disposto la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, da 4 posti letto per mille abitanti ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di una quota decimale (0,7 posti letto) per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse (…).

A seguito di tale norma, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, è stato adottato il regolamento che ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

[4]  Il comma 14 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, stabilisce il tetto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera sulla base della spesa per i contratti e gli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai quali si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La possibilità di derogare a tale tetto è stata prevista dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). In virtù di tale modifica, il comma 14 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che a decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale.

Si ricorda inoltre che l’acquisto in deroga delle prestazioni sanitarie dell’ospedale “Mater Olbia” da parte della regione Sardegna era stato già autorizzato dall’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), attraverso la modifica apportata all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tale modifica ha consentito alla regione Sardegna, per il triennio 2019-2021, di estendere dal 6 al 20 per cento il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da soggetti privati, rispetto al livello definito dal decreto-legge n. 95 del 2012 al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la medesima regione, presso l'ospedale “Mater Olbia”.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato, l’autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione di quelli relativi alla mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna devono comunque assicurare il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva, con oneri coperti annualmente all'interno del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

[5] L'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate, nell’ambito delle loro funzioni assistenziali, dalle strutture pubbliche (aziende sanitarie e ospedaliere, aziende ospedaliero universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, ospedali classificati e presidi ospedalieri) e privati accreditati, con i quali le regioni e le aziende stipulano accordi o contratti.

[6] In base al citato comma 836, dal 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato

[7] Il testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, S.O.

[8] Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[9] Ossia entro il 22 maggio 2021.

[10] Il comma 1 dell’articolo 14 è stato modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.

[11] Il comma 4 dell’articolo 14 è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

[12] In precedenza oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), entrambi abrogati dall’articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017.

   L’articolo 5 del DPR n. 169 del 2017, al comma 1, stabilisce che la disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa. Il comma 2 dell’articolo 5 prevede che per gli interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.

   La relazione presentata riferisce che “Nel corso del 2020, le amministrazioni statali hanno inviato al DAGL relazioni AIR con riferimento a n. 93 provvedimenti normativi. In particolare, sono state complessivamente inviate al DAGL 184 relazioni AIR, di cui n. 160 riferite a 69 schemi di atti normativi sottoposti all’esame del Consiglio dei ministri e 24 a corredo di regolamenti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Nel numero complessivo di n. 160 relazioni AIR, sono da annoverare, nello specifico, 80 relazioni riferite a decreti-legge, 34 a disegni di legge, 42 a decreti legislativi, 4 a decreti del Presidente della Repubblica”. V. Doc. LXXXIII, n. 4, pagg. 12-13.

   Rispetto alla precedente disciplina, con il nuovo regolamento, oltre alla previsione di nuove ipotesi di esclusione, è stato radicalmente rivisto il meccanismo per l’esenzione dall’AIR; infatti, il DPCM n. 170 del 2008 prevedeva la possibilità di esenzione dall’AIR in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti, mentre il regolamento vigente ha ridisegnato i criteri per l’esenzione dall’AIR, la quale può essere concessa - in riferimento all’intero provvedimento o a parti di esso – in presenza delle condizioni, congiuntamente considerate di: a) costi di adeguamento di scarsa entità, in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale; b) numero esiguo dei destinatari dell’intervento; c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. Altre semplificazioni introdotte dal citato DPCM concernono la previsione di una disciplina specifica e semplificata per l’istruttoria AIR per i decreti-legge e, inoltre, l’introduzione del criterio volto ad assicurare che l’analisi di impatto sia riservata esclusivamente ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (all’articolo 2, comma 3, del DPCM). In merito, V. Doc. LXXXIII, n. 4, pag. 15.

   Il nuovo regolamento, all’articolo 12, ha inoltre introdotto la programmazione dell'attività di verifica dell'impatto della regolamentazione, prevedendo che ogni amministrazione predisponga, sentito il DAGL, un piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR, nel quale devono rientrare: le leggi di conversione dei decreti-legge; gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative; gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.

[13] Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 stabilisce che:

La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:

a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;

b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;

c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;

d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;

e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;

f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;

g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;

h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;

i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni”.

Il comma 2 dell’articolo 19 inoltre anticipa, rispetto a quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (che indica la data del 31 marzo), al mese di febbraio il termine entro il quale ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente al DAGL gli elementi informativi per la predisposizione della relazione al Parlamento. Il comma 2 stabilisce altresì che il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza unificata, fornisca le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

[14] Si fa presente che il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 prevede che la relazione riguardi lo stato di applicazione dell’AIR e della VIR, mentre il comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 fa riferimento alla sola AIR.

[15] In attuazione di quanto disposto dal comma 6 è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (che ha abrogato la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013). La direttiva approva la “Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione” in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e stabilisce che l’AIR e la VIR siano redatte in conformità, rispettivamente, al modello di cui all’allegato 2 e all’allegato 3, che costituiscono parte integrante della direttiva medesima.

[16] Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. In attuazione di tale previsione il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, da ultimo, nel mese di aprile 2021 la relazione riferita all’anno 2020, Doc. LXXV n. 5.

[17] L’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 stabilisce che ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell’aviazione civile o sotto il controllo di tale autorità in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa, o per conto proprio o mediante accordi con altre autorità investigative per la sicurezza. Tale autorità è indipendente sul piano funzionale, in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche competenti in materia di aeronavigabilità, certificazione, operazioni di volo, manutenzione, rilascio delle licenze, controllo del traffico aereo o gestione degli aerodromi e in generale nei confronti di qualsiasi altra parte o ente i cui interessi o finalità possano entrare in conflitto con il compito ad essa assegnato o influenzarne l’obiettività.

[18] L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e dal regolamento UE n. 996/2010.

[19] Con lettera del 30 novembre 2010 al Servizio per il controllo parlamentare il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non avere più alcun contributo da fornire per la predisposizione della relazione avendo cessato le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona. Il Ministero della difesa, con lettera del 28 marzo 2012, ha a sua volta segnalato di avere già da tempo completato ogni attività di distruzione dell'arsenale delle mine antipersona, disposta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374. Pertanto, l'obbligo a riferire continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di propria competenza. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2 - XVI Leg.), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010.

[20] La relazione presentata dà conto dell’azione di rafforzamento, nel quadro dell’attuazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sul piano sia nazionale che internazionale, della Convenzione di Ottawa sulla messa al bando delle mine antipersona e riferisce in merito ai progetti sostenuti con le risorse del Fondo sminamento umanitario presentati, da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il 27 luglio 2020 in occasione della XXIII Riunione del Comitato nazionale per l’azione umanitaria contro le mine antipersona – CNAUMA.

La relazione ricorda che nel 2020, il “Fondo per lo Sminamento Umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi” (Fondo Sminamento Umanitario), istituito con la legge n. 58/2001 ha avuto una dotazione finanziaria pari a 4.090.733 euro. V. Doc. CLXXXII, n. 7, pag. 3.

[21] Fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.

L’articolo 2 della legge n. 374 del 1997 chiarisce che “Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un’esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona”.

[22] Il comma 3-bis dell’articolo 1 della legge n. 374 del 1997, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1999, n. 106, specifica che i divieti di cui alla legge medesima non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.

[23] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 ottobre 1998.

[24] A tal fine l’articolo 8 della legge n. 374 del 1997 aggiunge la lett. m-bis) all'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”, successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, che ha interamente ridelineato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo.

[25] In merito all’articolo 9 si è detto preliminarmente. L’articolo 10 esclude la materia disciplinata dalla legge n. 374 del 1997 dall’applicazione delle norme sul segreto di Stato.

[26] La relazione precisa nell’introduzione che “Il comma 507 della citata l. n. 145/2018 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sull’attuazione del Fondo.

A tale fine, si trasmette la Relazione al Parlamento concernente l’attività espletata fino alla fine di febbraio u.s., premettendo che sino al 18 giugno 2020 (data in cui si è chiusa la finestra temporale per la presentazione delle domande di indennizzo) quest’ultima ha avuto carattere preparatorio e organizzativo, anche con riferimento alla successione delle integrazioni normative intervenute medio tempore, mentre la vera e propria azione istruttoria e deliberativa è stata necessariamente avviata successivamente a detta data”. V. Doc XXVII, n. 20, pag. 1.

[27] Il comma 494 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, è stato modificato dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 238, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[28] Il comma 494 prevede che nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute.

[29] In base al comma 495 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

Il comma 505 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come modificato all'articolo 175-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce inoltre che non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

[30] I commi 496 e 497 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come modificati, da ultimo dall’articolo 1, comma 1143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), stabiliscono, rispettivamente, che in attesa della predisposizione del piano di riparto, all’azionista e all’obbligazionista subordinato può essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

[31] Per indennizzare i risparmiatori - come già ricordato nel testo - il Fondo è stato dotato di una copertura finanziaria complessiva di 1.575.000.000 di euro per gli anni 2019-2021. Al riguardo, nella relazione presentata si osserva che “le ultime stime statistiche effettuate da Consap, sulla base di scenari probabilistici circa l’esborso totale atteso per gli indennizzi, riportano che tale dotazione finanziaria iniziale appare adeguata a soddisfare gli indennizzi attesi a questa data. La dotazione finanziaria del FIR è confermata secondo le disposizioni legislative originarie della legge n. 145/2018 e non quindi ha subìto riduzioni. A chiusura di ciascun esercizio finanziario sono necessarie, perciò, solo le operazioni contabili che consentano di effettuare i pagamenti in relazione alle previsioni della nuova legge di bilancio. A fronte della descritta dotazione finanziaria, sono indennizzabili, nello specifico, le azioni ed obbligazioni subordinate emesse da 11 banche: Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, BCC Banca Brutia, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Sen. Pietro Grammatico di Paceco, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto e Banca Padovana Credito Cooperativo”. Doc. XXVII, n. 20, pag. 3.

[32] Il comma 501 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che la citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, da nominare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

Le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) sono state disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019 che ha altresì istituito la Commissione tecnica, i cui componenti sono stati nominati con successivo decreto ministeriale del 4 luglio 2019. La Commissione si è insediata il 25 luglio 2019 e resterà in carica sino al completamento dell’attività, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

[33] La relazione presentata riferisce che “Dai dati più aggiornati, risulta che, al 15 marzo 2021: sono già state approvate n. 25.189 domande per un importo di rimborsi pari a 41,1 milioni di euro di cui euro 31,1 milioni corrispondenti al 40% dell’indennizzo erogato a titolo di acconto, ed euro 10,6 milioni di euro afferenti alle pratiche liquidate al 100% dell’importo riconosciuto, in relazione alle quali sono state avviate le verifiche finalizzate all’esecuzione materiale dei pagamenti; inoltre, si provvederà alla liquidazione del saldo del 60% in relazione alle posizioni corrispondenti 3,8 milioni di euro per le quali è già stato erogato l’acconto dell’indennizzo nella misura stabilita del 40%; sono, inoltre, disponibili per l’attività di competenza della Commissione tecnica n. 37.742 istanze di rimborso, che saranno liquidate al 100% dell’importo riconosciuto.

Gli indennizzi a oggi disposti afferiscono esclusivamente allo strumento finanziario delle azioni. Relativamente alle obbligazioni subordinate si è reso necessario, sulla scorta della normativa di riferimento, definire con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi un accordo quadro, allo scopo di calcolare il differenziale delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente (…)”. V. Doc. XXVII, n. 20, pag. 5.

[34] Il comma 502-bis dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è stato inserito dall'articolo 36, comma 2, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 238, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[35] La relazione presentata riferisce che “Alla chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande di accesso al FIR, sono risultati registrati oltre 92 mila utenti, e pervenute complessivamente n. 144.245 domande di indennizzo – di cui l’87% afferisce alla cosiddetta procedura forfettaria e il 13% a quella ordinaria. Le domande di indennizzo pervenute afferenti al regime forfettario sono state complessivamente n. 125.085 così ripartite:

17.910 (14%) basate sul parametro del patrimonio mobiliare

107.175 (86%) basate sul parametro del reddito IRPEF. (…)

Tra le domande, oltre 140 mila sono state inviate da persone fisiche, mentre circa 2 mila da persone giuridiche. Sono pervenute anche 685 domande dall’estero. Quanto al numero degli strumenti finanziari contenuti nelle domande pervenute, si evidenzia che oltre 180 mila sono costituiti da azioni, mentre circa 21 mila da obbligazioni”. Cfr. Doc. XXVII, n. 20, pagg. 4-5.

[36] Il comma 10-ter dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, predisponga una relazione da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, in cui sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, l’11 marzo 2021, la relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile con dati aggiornati al 2019 (Doc. LIX, n. 3).

Nel rapporto presentato si rileva che “La Relazione BES 2021, inviata al Parlamento l’11 marzo 2021, descriveva l’andamento dei dodici indicatori (dashboard) che monitorano otto domini del benessere equo e sostenibile fino al 2019 e, alla luce delle misure contenute nella Legge di Bilancio per il 2021, delineava per alcuni di essi l’andamento per il quadriennio 2020-2023. Per tutti gli indicatori è stata presentata anche una valutazione qualitativa delle misure contenute nella Legge di Bilancio.

L’Allegato BES al DEF 2021, sulla base dei più recenti dati definitivi o delle stime preliminari fornite dall’Istat, aggiorna l’analisi dell’andamento degli indicatori includendo anche il 2020 e, quindi, l’impatto che la crisi sanitaria ha avuto sul dashboard BES. Inoltre, tenendo conto del nuovo quadro macroeconomico tendenziale e programmatico, definito nel Documento di Economia e Finanza 2021 adottato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, il presente Allegato aggiorna la previsione per il triennio 2021-2023, contenuta nella Relazione BES 2021, estendendola fino al 2024 in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziaria”. Cfr. Allegato V al DEF 2021, pag. 1.

[37] L’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 5, prevede che la terza sezione del DEF rechi lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

[38] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 163 del 2016, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

[39] Si veda in merito quanto riportato dalla relazione finale del Comitato del 20 giugno 2017.

[40] Il rapporto allegato al DEF 2021 è strutturato in tre capitoli. Nel Capitolo I, oltre a considerazioni di carattere introduttivo, si riporta l’elenco dei dodici indicatori BES e si espone una sintesi del contenuto del documento. Nel Capitolo II viene effettuata una valutazione qualitativa sulla base dei 12 indicatori BES delle singole misure (investimenti e riforme) previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Parlamento il 27 aprile 2021. Nel Capitolo III a ciascuno dei 12 indicatori BES è dedicato un paragrafo che include un’analisi statistica descrittiva del trend in corso e passato e, per gli indicatori per cui è attualmente possibile effettuare delle previsioni, l’andamento nel periodo 2021-2024.

[41] Per quanto attiene ai risparmi conseguiti, si veda Allegato VI al DEF 2021, pag.18.

[42] Il riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stato attuato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che all’articolo 217, comma 1, lett. e), ha abrogato il codice previgente, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163.

[43] Per quanto attiene alle previsioni di cui al comma 569, l’Allegato VI al DEF 2021 riferisce che “Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2020 si attesta sui 5 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’anno precedente (circa 4,3 miliardi di euro). Nell’anno è stata svolta l’attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all’individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa prevista si confermano il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 77% del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri”. Cfr. Allegato VI al DEF 2021, pag. 9.

[44] In merito alle attività finalizzate alla costruzione e diffusione di indicatori di spesa sostenibile, volti a indirizzare le amministrazioni verso modelli di comportamento virtuosi, orientati all’efficienza dei consumi, v. Allegato VI al DEF 2021, pagg. 10-11.

[45] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, il Ministero può avvalersi di società di consulenza specializzate: con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato è sttao attribuito a Consip Spa.

[46] In attuazione di quanto previsto dal comma 507 è stato da ultimo emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 aprile 2021, recante “Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.”.

Si ricorda per completezza che il comma 5 dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) presenti annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del medesimo articolo 26, nonché i risultati conseguiti. In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso nel mese di febbraio 2021 la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXV, n. 2).

[47] Ciò per effetto della modifica apportata al comma 573 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 dall’articolo, 1 comma 496, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha sostituito il riferimento alle “amministrazione aggiudicatrice” con quello più ampio di “stazione appaltante”.

   In merito a quanto previsto dal comma 573 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, la relazione riferisce che “Il valore di erogato 2020 delle stazioni appaltanti risulta inferiore a quello registrato nel 2019 (da circa 859 milioni di euro nel 2019 a circa 738 milioni di euro nel 2020); analogo andamento decrementale si registra con riferimento al Risparmio Diretto (da circa 168 milioni di euro nel 2019 a circa 78 milioni di euro nel 2020), per l’effetto combinato della riduzione dell’erogato e dell’aggiornamento delle percentuali di risparmio delle molteplici categorie merceologiche considerate ai fini della valorizzazione della grandezza”. Cfr. Allegato VI al DEF 2021, pag. 16.

[48] Il comma 574 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è stato modificato dall’articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). Il comma 574, nel testo previgente alle modifiche apportate, prevedeva l’individuazione non solo di gare su delega, ma anche di accordi-quadro obbligatori.

In attuazione di quanto previsto da tale comma nel testo originario, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2009, sono state individuate le sotto elencate merceologie, per il cui acquisto le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere a Consip Spa ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro:

1. Carburanti avio - Gara su Delega;

2. Trasferte di lavoro - Accordo Quadro;

3. Ristorazione collettiva - Accordo Quadro.

   A seguito delle modifiche apportate al comma 574 dalla legge di bilancio per il 2020, il ricorso agli accordi-quadro non è obbligatorio per le amministrazioni statali a decorrere dal 1° gennaio 2020. V. Allegato VI al DEF 2021, pagg. 11-12.

[49] Per completezza, si ricorda che il comma 575 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 stabilisce che le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[50] Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità), ha introdotto al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l’intero Titolo V-bis (articoli da 30-bis a 30-octies).

[51] Il “furto d’identità” consiste in una condotta illecita realizzata occultando la propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di altro soggetto (impersonificazione).

L’impersonificazione può essere: totale mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto, in vita o deceduto; parziale, mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto.

[52] Cfr. Doc. CCXXVII, n. 4, pag. 4.

[53] La Convenzione, della durata di 9 anni, è stata modificata con un primo atto integrativo approvato con decreto direttoriale del 2 dicembre 2016 che ha previsto l’innalzamento dell’importo degli oneri e costi di gestione dell’Archivio informatico furto di identità.

[54] Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro, i quali durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

I componenti del “Gruppo di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi attraverso il furto d’identità” sono stati nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017.

[55] Ai sensi del comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dall’articolo 25, comma 3, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, “Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto;

b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c-bis) le imprese di assicurazione;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il comma 5-bis, inserito dall'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), stabilisce che al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si ricorda che il “Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità”, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 95 del 2014, ha distinto i soggetti aderenti al sistema in “diretti” e “indiretti”. Sono aderenti diretti: banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, gestori dell'identità digitale.

Sono aderenti “indiretti”: gestori di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Gli aderenti “indiretti” partecipano al Sistema di prevenzione previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti.

La differenziazione tra le tipologie di aderenti non è meramente nominalistica ma ha rilevanza anche ai fini del pagamento del contributo di adesione al sistema di prevenzione.

Infine, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all’articolo 25, comma 3, lett. b), ha disposto l’accesso a titolo gratuito al sistema di prevenzione anche per i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.

Per l’adeguamento del sistema di prevenzione al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), v. Doc. CCXXVII, n. 4, pagg. 6-7.

A tutto il 2020 aderiscono al Sistema complessivamente n. 1.217 soggetti risultanti dagli elenchi predisposti dal MEF ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 95 del 2014. V. Doc. CCXXVII, n. 4, pag. 10.

La relazione presentata riferisce che “L’andamento del numero totale di riscontri del 2020 ha risentito in modo significativo del contesto storico di riferimento: l’emergenza sanitaria da contagio COVID-19 ha esplicato i suoi effetti attraverso un’iniziale significativa contrazione del livello di utilizzo di SCIPAFI” - Sistema Centralizzato Informatico Prevenzione Amministrativa Furto di Identità – “in concomitanza del primo lockdown, seguita da una forte ripresa del traffico veicolato sul Sistema con l’allentarsi delle misure restrittive adottate a livello nazionale.

Nel corso dell’anno la categoria di soggetti aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di riscontro è stata quella delle banche e società finanziarie (circa n. 10.300.000 riscontri effettuati da 322 soggetti su 824 aderenti abilitati), seguita dalle imprese di assicurazione (circa n. 1.800.000 riscontri effettuati da 17 soggetti su 111 aderenti abilitati).

Complessivamente gli aderenti indiretti hanno veicolato il 54% delle richieste di riscontro, ovvero circa n. 7.500.000 su n. 13.700.000”. V. Doc. CCXXVII, n. 4, pag. 12.

[56] Il comma 1 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dall'articolo 61, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, prevede che il sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

[57] In merito agli ampliamenti del sistema pubblico di prevenzione delle frodi identitarie proposte al gruppo di lavoro nel 2020, si veda quanto riferito dalla relazione al paragrafo III.1, Doc. CCXXVII, n. 4, pag. 21-23.

[58] La relazione presentata richiama, in particolare, le modifiche normative recate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, relative all’inclusione dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, ai gestori dell'identità digitale (Spid) e all'ingresso dei soggetti tenuti all'adeguata verifica della clientela per la prevenzione del reato di riciclaggio, nonché l’ingresso nel sistema di prevenzione dei soggetti tenuti all’adeguata verifica della clientela per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. V. Doc. CCXXVII, n. 4, pag. 5.

[59] Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione. Le direttive richiamate sono state modificate dalla direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha pertanto sostanzialmente riscritto il decreto legislativo n. 231 del 2007.

La direttiva (UE) 2015/849 è stata a sua volta modificata dalla direttiva 2018/843/UE (V direttiva antiriciclaggio), recepita dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che introduce modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90, e 25 maggio 2017, n. 92 (quest’ultimo ha previsto una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei cosiddetti “compro oro”). Con la direttiva 2018/843/UE si è inteso potenziare l’apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e segnatamente di finanziamento del terrorismo, a seguito dell’ondata di attentati che ha investito l’Europa nel 2015 e 2016, rafforzando l’ambito applicativo della direttiva (UE) 2015/849, anche con riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento (quali le carte prepagate e le valute virtuali).

Per la descrizione delle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, v. Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sull’Atto del Governo n. 95/XVIII, pp. 6 e 7.

Si veda inoltre quanto evidenziato in merito all’implementazione dell’intero impianto normativo di prevenzione nella relazione presentata, in particolare con riferimento, oltre che alle ulteriori modifiche agli articoli 49 e 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 apportate dall’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, attraverso la normativa secondaria. V. Doc. CLX, n. 3, pagg. 10-13.

[60] Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, nell’ambito dell’azione per il contrasto del terrorismo internazionale. La competenza del Comitato è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza nazionale dai decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109, e 21 novembre 2007, n. 231.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Comitato di sicurezza finanziaria elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prevista dall'articolo 14; propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo; propone altresì al medesimo Ministro l'esenzione di taluni soggetti - operatori economici che esercitano in modo occasionale o su scala limitata un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza dei requisiti indicati dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell’articolo 4 – dall'osservanza degli obblighi di cui al decreto n. 231; formula i pareri e le proposte previsti dal medesimo decreto n. 231 e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), nel quadro delle proprie competenze, ha elaborato nel corso del 2018 l’Analisi nazionale dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che aggiorna quella già condotta nel 2014. L’Analisi è stata approvata dal CSF il 21 marzo 2019.

[61] L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce, al comma 1, che l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tale regolamento è stato approvato con la deliberazione della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019.

Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilisce che il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore del medesimo istituto, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

[62] Il medesimo comma 7 stabilisce altresì che “(…) è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109”.

[63] Il comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce che la UIF esercita le seguenti funzioni:

a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;

b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra Financial Intelligence Unit (FIU), ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;

d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:

a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al decreto n. 231 del 2007 e successive modificazioni;

b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.

In conformità del comma 6 dell’articolo 6, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 la UIF:

a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il comma 7 stabilisce che, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel corso del 2019, l’UIF ha ricevuto 105.789 segnalazioni di operazioni sospette, 7.759 unità in più rispetto all’anno precedente (+7,9 per cento). Nel 2018 erano state complessivamente 98.030, circa 4.200 in più rispetto a quelle del 2017 (+4,5 per cento). L’incremento, quasi raddoppiato rispetto al 2018, deriva principalmente dall’andamento espansivo delle segnalazioni degli intermediari e altri operatori finanziari (+52,7%) nonché di quelle degli operatori nel comparto dei giochi (+27,7%). V. Doc. CLX, n. 3, pag. 26.

Le segnalazioni classificate dai soggetti obbligati per sospetto finanziamento del terrorismo si sono attestate, nel 2019, a 770 unità, pari allo 0,7 per cento del numero totale ricevuto dalla UIF. Si registra una flessione di oltre un quarto (-27,8 per cento) rispetto alle 1.066 SOS del 2018 e di circa un quinto (-21,5 per cento) rispetto alle 981 del 2017. V. Doc. CLX, n. 3, pagg. 55-56.

[64] Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni dispone che per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF sia costituito un comitato di esperti, del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi. Il comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF.

[65] La relazione presentata si articola in due parti: la prima avente carattere di sintesi, espone i dati salienti di contenzioso - ivi compreso l’impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull’oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

La relazione segnala preliminarmente che, alla data del 30 giugno 2020, le procedure di infrazione attive nei confronti dell’Italia risultano pari a 92 (erano 77 al 31 dicembre 2019). Di queste, 68 riguardano presunte violazioni del diritto dell’Unione e 24 attengono al mancato recepimento nell’ordinamento interno di direttive UE. Cfr. Doc. LXXIII, n. 6, pag. 10.

La relazione riferisce altresì che dall’analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2020, risulta che, dei 92 casi esposti, 26 sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica.

Alla data del 30 giugno 2020, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2019, le procedure di infrazione che riguardano l’Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche: 20 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE (nessuna delle quali presenta un’incidenza finanziaria sul bilancio pubblico); 3 procedure che sono entrate in una fase successiva nell’ambito dell’iter previsto dal TFUE (di cui una presenta un’incidenza finanziaria sul bilancio pubblico; si tratta della procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”); 7 procedure archiviate dalle Autorità europee (per nessuna delle procedure archiviate sussiste la possibilità che residuino effetti finanziari per il bilancio dello Stato). Cfr. Doc. LXXIII, n. 6, pagg. 17-23.

Per l’elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano entrate nella sequenza procedurale disciplinata dall’art. 260 TFUE e, quindi, sono prossime al “secondo” pronunciamento della Corte UE comportante sanzioni pecuniarie, o hanno già costituito oggetto di tale verdetto, si v. Doc. LXXIII, n. 6, pagg. 24-30.

[66] La relazione presentata ricorda in premessa che in data 15 gennaio 2020 sono state diffuse le “Linee di indirizzo per l’applicazione del decreto legislativo n. 121 del 2018”. Il documento è il risultato di un'approfondita attività di studio e analisi intrapresa dai gruppi di lavoro costituiti appositamente nell'anno 2019 a cui hanno partecipato tutte le articolazioni centrali e territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

[67] L’articolo 2 del decreto legislativo n. 121 del 2018 individua le seguenti misure penali di comunità: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari. Il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che “Le misure penali di comunità sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo”.

Per la tabella illustrativa dei dati di flusso (anni dal 2017 al 2020) relativi ai minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili del Ministero della giustizia per l’esecuzione di una misura penale di comunità si v. Doc. XXVII, n. 21, pag. 13.

“Nel 2020 i minorenni/giovani adulti in carico ai servizi minorili per l'esecuzione di misure penali di comunità e misure alternative sono stati 515; per 290 di loro il provvedimento è stato emesso nel corso dell'anno. Se precedentemente la misura dell'affidamento in prova, nelle sue diverse tipologie, è stata quella maggiormente applicata, i dati del 2020 evidenziano una contrazione del numero di minori in affidamento in prova al servizio sociale, anche con collocamento in comunità, di contro un considerevole aumento delle disposizioni di detenzione domiciliare; dati che sono sicuramente da ricondurre all'applicazione dell'istituto della detenzione domiciliare ex decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 137/2020, provvedimenti legislativi adottati in funzione di contrasto alla diffusione dell'epidemia da SARS COV-2”. V. Doc. XXVII, n. 21, pag. 15.

[68] La relazione presentata descrive preliminarmente l'assetto organizzativo, a livello centrale e periferico, dei servizi minorili della giustizia, nonché gli aspetti più significativi dell'attuazione della nuova normativa, con particolare riferimento all'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione centrale, richiamando l’impatto dell’emergenza pandemica nell’annualità di riferimento sull’attualizzazione dei modelli organizzativi e delle modalità operative dei servizi minorili al dettato normativo del decreto legislativo n. 121 del 2018. Nei paragrafi successivi si esamina l'attuazione delle diverse disposizioni concernenti l'esecuzione penale esterna e le misure penali di comunità, la disciplina dell'esecuzione, l'intervento educativo e l'organizzazione degli istituti penali per i minorenni. Per quanto riguarda le misure penali di comunità e gli ingressi negli istituti penali per i minorenni, il testo riporta una breve analisi dei dati statistici relativi ai flussi di utenza del quadriennio 2017- 2020 (in merito si vedano le tabelle di cui al Doc. XXVII n. 21, pagg. 48-51).

[69] Il comma 475 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), istituisce presso il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, nonché - a seguito della modifica apportata al comma 475 dall'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) – “a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia”.

[70] La relazione presentata segnala che l'importanza deflattiva dell'istituto della mediazione civile e commerciale è stata riconosciuta anche nella fase emergenziale ancora in atto: in merito si ricorda che il comma 6-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ha stabilito che “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

[71] Il comma 1-bis dell’articolo 5 è stato introdotto dall'articolo 84, comma 1, lett. b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per le modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012, si rimanda alla relazione presentata, Doc. CCLI, n. 3, pagg. 2-3

[72] Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il comma 1-bis non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

A norma del comma 2-bis, se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo la condizione di procedibilità si considera avverata.

[73] Il decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, ha reso strutturale la disciplina della mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, la cui efficacia era in precedenza limitata ai quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore.

[74] La relazione presentata riferisce che nell’anno 2020 risultano iscritti presso gli organismi di mediazione 125.754 procedimenti nelle materie obbligatorie, di cui n. 109.437 definiti. La maggioranza delle 125.754 istanze di mediazione depositate verte in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, locazioni, comodati e affitto aziende (53,79 per cento, per un totale di 67.649); le controversie in tema di contratti bancari, finanziari e assicurativi rappresentano il 24,21 per cento delle mediazioni (30.448), mentre il risarcimento del danno riguarda il 4,88 per cento dei procedimenti (6.135). La relazione evidenzia un decremento delle iscrizioni nell'anno 2020 di circa il 15 per cento rispetto a quelle del 2019, frutto della marcata flessione nei primi sei mesi dell'anno imputabile all'emergenza sanitaria da COVID-19. Il 75 per cento delle procedure viene avviata perché riguarda materie obbligatorie, il 13 per cento è demandata dal giudice, il 12 per cento è su base volontaria.

Le mediazioni obbligatorie definite nell'anno 2020 sono state n. 82.089, di cui n. 22.985 concluse con accordo.

Le mediazioni demandate dal giudice sono state nell'anno 2020 n. 14.252, di cui n. 2.208 concluse con accordo. V. Doc. CCLI, n. 3, pagg. 5-7.

[75] L’articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, come convertito, al comma 2, lett. a), stabilisce che il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, sia in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

[76] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, l'improcedibilità non trova invece applicazione: per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né per quelle in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori; ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile esercitata nel processo penale; ai sensi del comma 7 dell’articolo 3, quando la parte può stare in giudizio personalmente.

[77] In merito alle criticità concernenti il metodo di raccolta dei dati, si veda quanto riportato preliminarmente nella relazione.

   La relazione presentata, preso atto, come già evidenziato nelle precedenti annualità, della parzialità ed incompletezza dei dati, riferisce che nel corso del 2020 risultano segnalati al Consiglio nazionale forense 6099 accordi conclusi, con un calo di circa 700 unità rispetto all’anno precedente (atteso che la rilevazione dei dati definitivi per l’anno 2019 indica la conclusione di 6785 accordi). La ragione presumibile è data dall’incidenza della situazione di rischio epidemiologico.

La gran parte delle procedure sono state svolte nella materia della crisi coniugale (ben 5218 accordi su 6099) e, in particolare, 2697 accordi in materia di separazione personale dei coniugi, 2121 in materia di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 400 relativi a modifiche delle condizioni di separazione o divorzio (quest'ultimo settore fa segnalare, a differenza dei primi due, un aumento rispetto all'anno precedente). Nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda, sono stati conclusi 842 accordi, di cui 838 relativi al pagamento di somme non eccedenti 50.000,00 euro (al di fuori dei casi in cui è previsto l'obbligatorio ricorso alla mediazione), e solo i restanti 4 relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Gli ulteriori 25 accordi raggiunti in settori di contenzioso diversi dalle materie sottoposte a negoziazione obbligatoria e dalla materia della crisi coniugale (genericamente indicati come “altro contenzioso”), riguardano in 8 casi il pagamento di somme eccedenti i 50.000,00 euro. Cfr. Doc. CCXXVIII, n. 3, pagg. 1-3.

[78] In attuazione degli obblighi richiamati il Doc. XCIV n. 5 si articola in due parti: la prima relativa all’analisi delle misure cautelari; la seconda dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati. Nella seconda parte si evidenzia preliminarmente la necessità di distinguere i casi di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314 e 315 del codice di procedura penale) da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario (articolo 643 del codice di procedura penale), che non costituiscono oggetto specifico della relazione. A quest’ultimo riguardo, v. Doc. XCIV, n. 5, pagg. 22-23.

   Per la sintesi dei dati forniti con riferimento a entrambi gli ambiti oggetto della relazione, si rimanda alle conclusioni, Doc. XCIV, n. 5, pagg. 33-35.

[79] Gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 50, comma l, della legge n. 99 del 2009 sono attuati con il documento, allegato alla relazione, redatto dall'ENAC in qualità di autorità di regolazione e controllo per tutti gli aspetti che disciplinano il settore aeroportuale; tale documento è suddiviso in termini temporali in tre semestri (2° semestre 2019, l° semestre 2020 e 2° semestre 2020) sia per attenersi a quanto previsto dall’articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia per una maggiore chiarezza espositiva.

La relazione segnala che “I dati del traffico aereo passeggeri relativi al 2020, anticipati dall'ENAC il 12 aprile 2021, confermano gli effetti della forte contrazione del traffico aereo, dovuta all'emergenza Covid-19, che ha determinato il crollo del traffico nazionale e internazionale. Negli scali nazionali aperti al traffico commerciale sono stati registrati 52,95 milioni circa di passeggeri, che rappresentano una riduzione circa il 72,53% rispetto al 2019. La riduzione del traffico cargo è stata del -24,07%. Timidi segnali positivi si sono registrati solo nel mese di giugno, al termine del primo semestre, per poi proseguire sempre debolmente e solo limitatamente ai mesi della stagione estiva 2020”.

La medesima relazione evidenzia altresì che la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, recepita in Italia con il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, si applica “ad ogni aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale e avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci”. A seguito della contrazione verificatasi, gli aeroporti che hanno raggiunto la soglia prevista per la liberalizzazione del settore, sono stati, nel 2020, solamente 9: Bergamo, Bologna, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino e Venezia Tessera.

Nel 2019, gli aeroporti liberalizzati erano, invece, 20 e cioè: Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Catania, Cagliari, Firenze, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Verona e Venezia. V. Doc. LXXXI-bis, n. 4, pag. 2.

[80] Il comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha assegnato al fondo istituito dal medesimo comma una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il comma 1072 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha rifinanziato il fondo per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

[81] Il comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 individua i settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Il comma 140 ha inoltre stabilito che l'utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data dell'assegnazione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 13, comma 01, ha integrato la procedura per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo disponendo - nel caso in cui essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse del fondo sono state assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che le ha ripartite tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte destinata a ogni Ministero, a eccezione di una tranche di 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, precedentemente assegnata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie.

Il DPCM 21 luglio 2017 ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) l’importo complessivo di 21.009.658.434 euro, ripartito negli anni dal 2017 al 2032. Al riguardo, nella relazione presentata si evidenzia che la predetta assegnazione ricomprende l’importo di euro 10.271.397.962 iscritto sul capitolo 7122 del Ministero dell’economia e delle finanze e destinato al Contratto di Programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 (Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) si è provveduto al riparto delle risorse conferite al fondo dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha utilizzato 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 per interventi urgenti per la città di Genova.

Il DPCM 28 novembre 2018 ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’importo complessivo di euro 13.202.050.000, ripartito negli anni dal 2018 al 2033. La predetta assegnazione ricomprende l’importo di euro 5.900.000.000 iscritto sul capitolo 7122 del Ministero dell’economia e delle finanze e destinato al Contratto di Programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.A.

[82] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019 “Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato assegnato l’importo complessivo di euro 16.101.000.000, ripartito negli anni dal 2019 al 2033. La predetta assegnazione è stata ridotta a euro 15.917.978.664 a seguito di successive disposizioni di legge nonché per corrispondere alle richieste di obiettivi di risparmio per la manovra 2020 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e ricomprende l’importo di euro 7.263.736.421 iscritto sul capitolo 7122 di tale Ministero destinato al Contratto di Programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, ai sensi del comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono stati assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili euro 900.000.000, per gli anni dal 2019 al 2027, per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Cfr. Doc. CCXL, n. 5, pag. 2.

[83] Il comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha assegnato al fondo istituito dal medesimo comma una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il comma 1072 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha rifinanziato il fondo per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

[84] Il comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 individua i settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Il comma 140 ha inoltre stabilito che l'utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data dell'assegnazione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 13, comma 01, ha integrato la procedura per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo disponendo - nel caso in cui essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse del Fondo sono state assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che le ha ripartite tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte destinata a ogni Ministero, a eccezione di una tranche di 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, precedentemente assegnata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie.

Il DPCM 21 luglio 2017 ha assegnato al Ministero dell’interno la somma complessiva di 1.432.011.000,00 euro per il periodo 2017-2032 a favore del finanziamento dei progetti di investimento prioritari individuati dai singoli Dipartimenti riconosciuti nella normativa. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha destinato 13 milioni di euro del Fondo investimenti a copertura delle spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri. Cfr. Doc. CCXL, n. 6, pagg. 2-3.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 (Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) si è provveduto al riparto delle risorse conferite al fondo dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha utilizzato 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 per interventi urgenti per la città di Genova.

Il DPCM 28 novembre 2018 ha assegnando al Ministero dell'interno la somma complessiva di 1.708.914.190 euro distribuita tra le annualità dal 2018 al 2033. Cfr. Doc. CCXL, n. 6, pag. 3.

[85] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019 “Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” al Ministero dell’interno sono state assegnate risorse per un importo complessivo pari a 1.900.000.000 euro, ripartite negli anni dal 2019 al 2033. Cfr. Doc. CCXL, n. 6, pag. 3.

[86] In merito si veda anche il Doc. CCXL, n. 6, pag. 4.

[87] Il comma 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

[88] Il comma 24 dispone altresì che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (per la cui adozione il medesimo comma 24 indica il termine del 15 febbraio 2020) di riparto del fondo di cui al comma 14 individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

   Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 (Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese), ha assegnato al Ministero dell'interno risorse per un totale di 465.300.000 euro, ripartite negli anni dal 2020 al 2034. Cfr. Doc. CCXL, n. 6, pag. 4.

[89] L’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, dispone che “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

[90] L’articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, i richiami all’articolo 59, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'articolo 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012, che dispone in materia di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.

[91] Il comma 2 dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che per amministratori degli enti locali si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

[92] Il comma 3 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che nella relazione del prefetto, siano indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica.

Per completezza, si ricorda che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 107, comma 10, ha disposto la sospensione dei termini, previsti dai commi 3, 4 e 12 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (inerenti alla procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare), dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 18 fino al 31 agosto 2020 e ne ha prolungato la durata per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020. In particolare, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 i termini di quarantacinque giorni, di tre mesi e di sessanta giorni, previsti, dai commi 3, 4 e 12 dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono elevati rispettivamente, a novanta giorni, centoventi giorni e novanta giorni.

L'attuale emergenza epidemiologica ha, inoltre, inciso anche sullo svolgimento delle elezioni in alcuni comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000. In merito, cfr. Doc. LXXXVIII, n. 4, pag. 10-13.

[93] La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 144, le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite e le modalità di pubblicizzazione degli atti da essa adottati sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[94] In merito alle iniziative poste in essere dalle commissioni straordinarie per migliorare le condizioni finanziarie degli enti amministrati, alcuni dei quali interessati da procedure relative a pregressi dissesti o riequilibri finanziari pluriennali, v. Doc. LXXXVIII, n. 4, paragrafo 4, pagg. 66 e seguenti.

[95] La relazione presentata segnala che nel corso dell'anno 2020 hanno operato 52 commissioni straordinarie che hanno amministrato 21 comuni in Calabria, 14 in Sicilia, 8 in Puglia, 7 in Campania, 1 in Basilicata, 1 in Valle D'Aosta, per una popolazione complessiva di 704.728 abitanti. Hanno altresì operato ulteriori 2 commissioni straordinarie che hanno amministrato, rispettivamente, le Aziende sanitarie provinciali di Reggio Calabria (con un bacino di utenza di 553.861 abitanti) e di Catanzaro (con un bacino di utenza di 370.000 abitanti). V. Doc. LXXXVIII, n. 4, pag. 14.

Gli scioglimenti di consigli comunali disposti nell'anno 2020 sono stati 11, di cui 4 in Calabria, 3 in Sicilia, 2 in Campania, 1 in Puglia e 1 in Valle d'Aosta.

I comuni tuttora commissariati, tra i quali non vi sono capoluoghi di provincia, sono di diverse fasce demografiche variando dai 61.006 abitanti di Vittoria (RG) ai 610 abitanti del comune di Bompensiere (CL).

Quanto alla localizzazione dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata nel tessuto politico-amministrativo degli enti locali, la quasi totalità degli enti commissariati è concentrata nelle regioni del sud Italia: Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata, mentre si conferma una tendenza di crescita nel nord Italia. Lo scioglimento del consiglio comunale di Saint Pierre nella regione Valle D'Aosta, disposto nel 2020, è infatti il nono provvedimento dissolutorio disposto nei confronti di un comune del nord e il primo cha ha interessato la menzionata regione. V. Doc. LXXXVIII, n. 4, pag. 5.

[96] Nella lettera di trasmissione si fa presente che il Doc. CLXIII, n. 3 è stato redatto sulla base delle relazioni annuali presentate, con riferimento all'anno 2018, dalle città cosiddette riservatarie, che continuano a fruire di una quota di risorse destinata anche successivamente alla confluenza del Fondo di cui alla legge n. 285 in quello nazionale, indistinto, per le politiche sociali. In merito, v. supra nel testo.

   Si segnala inoltre che l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha sostituito l'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. A seguito della modifica così introdotta, la competenza sul Fondo nazionale infanzia e adolescenza è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia.

[97] Le finalità indicate dall’articolo 3 sono ulteriormente precisate dagli articoli da 4 a 7 della legge n. 285 del 1997.

[98] Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 285 del 1997 stabilisce che la ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia;

b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali in base alle rilevazioni ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose.

[99] Attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[100] La Corte dei conti, nella relazione sugli esiti dell’indagine sulla gestione 2014-2016 del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (Deliberazione 3 agosto 2018 n. 15/2018/G) ricorda che “deve considerarsi come la giurisprudenza costituzionale abbia più volte sottolineato che, nonostante la perdurante disapplicazione del novellato testo dell’art. 119 Cost., tuttavia, in esso debbano ricercarsi le basi per la disciplina del finanziamento delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, Cost.

Sul punto, in particolare, la Consulta ha, in più occasioni, ribadito l’illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano l’istituzione di fondi nazionali con vincolo di destinazione in materie di competenza esclusiva e concorrente delle regioni. Queste ultime, infatti, sarebbero, in tal modo, esautorate dall’esercizio delle competenze loro spettanti, in ragione di un argomento tanto rilevante quanto pervasivo come quello del finanziamento delle attività istituzionalmente loro intestate che dovrebbero trovare copertura nell’ambito dell’autonomia di entrata riconosciutagli”. Cfr. pag. 26.

[101] La Corte dei conti, nella relazione sugli esiti dell’indagine sulla gestione 2014-2016 del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (Deliberazione 3 agosto 2018 n. 15/2018/G), evidenzia nelle conclusioni da una parte “la difficoltà di individuare gli specifici interventi di competenza regionale a favore dei minori effettuati a valere sulle risorse del Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo di destinazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali, dall’altra parte, la finalizzazione esclusiva delle risorse stanziate in tabella C per i quindici comuni riservatari. Circostanza quest’ultima che ha limitato, di fatto, alle stesse città l’ambito di operatività del Fondo in esame e la possibilità di perseguimento, in concreto, delle finalità per le quali lo stesso è stato istituito e che sono numerose e articolate”. Cfr. pag. 125.

[102] L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha sostituito il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 285 del 1997. Il comma 3, come sostituito, attribuisce alla Presidenza del Consiglio di ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, la competenza a ripartire, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, le quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

[103] Per l'anno 2018, cui si riferisce la relazione presentata (Doc. CLXIII, n. 3), il riparto del Fondo nazionale infanzia e adolescenza per la quota destinata ai Comuni “riservatari”, per l'importo di 28.335.898,00 euro, è stato attuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia e le disabilità 9 agosto 2018.

La relazione presentata riferisce che “Nel 2018 il finanziamento del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di progetti nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997 presenta una contrazione del 29% rispetto al fondo disponibile nel 2010, passando il finanziamento ministeriale dai 39.964.078 ai 28.335.898.

Nello stesso arco temporale, i progetti sono diminuiti da 499 a 307, con una riduzione percentuale del 38%, mentre il costo totale della progettualità ha subito una riduzione del 48% passando dai poco più di 65 milioni del 2010 ai quasi 33 milioni del 2018”. Cfr. Doc. CLXIII, n. 3, pag. 28.

In merito ai progetti per l’infanzia e l’adolescenza nel 2018, con riferimento a costi, finanziamenti e caratteristiche, si veda il Doc. CLXIII, n. 3, capitolo 2, pagg. 28-38.

[104] Cfr. Doc. CLXIII, n. 3, pag. 45.

In merito alle valutazioni sulla banca dati 285 espresse nella relazione della Corte dei conti sull’indagine sulla gestione 2014-2016 del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e sull’avvio del percorso di progettazione e costruzione del Sistema per la gestione del Fondo nazionale infanzia e adolescenza (FNIA) ai fini del monitoraggio del Fondo stesso e della progettazione realizzata dalle Città riservatarie, Cfr. Doc. CLXIII, n. 3, pagg. 43-47.

[105] Il comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 assegna al fondo una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 95 è stata rideterminata dall'articolo 94-bis, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, dall'articolo 213, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[106] Il secondo periodo del comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvede al riparto del fondo di cui al comma 95 individuino i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. L'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 15, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, in attesa di conversione, stabilisce che per gli anni 2020 e 2021 le disposizioni indicate dal secondo periodo del comma 98 non abbiano applicazione.

Il comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede inoltre che gli schemi dei decreti di riparto siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

[107] In conformità del comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il fondo di cui al comma 95 della medesima legge è stato ripartito tra le amministrazioni centrali dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, dell’11 giugno 2019, sulla base dei programmi settoriali presentati dalle medesime amministrazioni per le materie di competenza.

La relazione trasmessa segnala che a seguito del riparto del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2019, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione è stata assegnata una disponibilità di tre milioni di euro annui per il triennio 2019- 2021 sul capitolo di bilancio 782l “Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro” Piano gestionale 4 “Hardware e software di base - Riparto fondo investimenti 2019- comma 95” per un totale complessivo di nove milioni di euro. V. Doc. CCXL-bis, n. 2, pag. 1.

[108] Si segnala che, secondo la dizione testuale del comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i Ministeri sono chiamati a riferire sugli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del medesimo articolo 1 e sull’effettivo utilizzo delle risorse assegnate in una apposita sezione della relazione prevista dal comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Il comma 1075 stabilisce a sua volta che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma.

[109] Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora distinti in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca), da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

   La composizione del Comitato è stata definita con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2016, n. 24532. Successivamente, con decreto ministeriale n. 15202 del 14 maggio 2018, sono stati sostituiti il rappresentante del Ministero della salute e il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[110] La legge n. 194 del 2015 ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare costituito, oltre che dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare: dall’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per permettere la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione.

[111] Di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012.

[112] La relazione presentata riferisce in merito agli esiti delle riunioni svolte dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare nel corso del 2020 per analizzare e discutere le seguenti tematiche: azioni da sostenere con le risorse di cui all’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194; indicazioni per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e del relativo Portale; definizione della composizione del Comitato tecnico-scientifico incaricato di aggiornare il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo; inserimento nell’Anagrafe delle razze iscritte nei libri genealogici e nei registri anagrafici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e all’articolo 3, comma 4, della legge n. 194 del 2015; proposta di sviluppo del logo/marchio identificativo delle attività svolte dagli agricoltori e allevatori custodi.

[113]Il rapporto di lavoro pubblico è storicamente caratterizzato dal cosiddetto regime delle incompatibilità in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali, artigiane e professionali in costanza di rapporto di lavoro, a tutela del principio di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico, sancito dall’articolo 98 della Costituzione.

Cfr. Doc. CLI, n. 3, pag 5.

[114] La relazione fornisce, distintamente per l’annualità 2018 e 2019, le risultanze informative ricavabili dalla banca dati denominata Anagrafe delle prestazioni, sulla base dei dati immessi dalle singole amministrazioni.

L’Anagrafe delle prestazioni è il sistema di rilevazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti e ai consulenti e collaboratori esterni, istituita dall’articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso il Dipartimento della funzione pubblica, con la finalità di misurare qualitativamente e quantitativamente tali incarichi e di monitorare e controllare la spesa pubblica ad essi destinata.

Per la sintesi del quadro informativo che emerge dall’analisi dei dati trasmessi all’Anagrafe delle prestazioni per le annualità 2018 e 2019, si rimanda al paragrafo “Conclusioni e proposte” della relazione presentata, Doc. CLI, n. 3, pagg. 51-52.

[115] La relazione presentata ricorda che “Nell’alveo del principio di incompatibilità e del divieto di cumulo d’impieghi che riguardano il dipendente pubblico, si distingue un regime generale di incompatibilità, applicabile a tutti i pubblici dipendenti e sancito dagli articoli 60 e seguenti del T.U. sul pubblico impiego (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), e un regime speciale, applicabile al personale richiamato dall’articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Gli interventi modificativi apportati nel corso degli anni all’articolo 53, a partire dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge c.d. Anticorruzione), hanno infatti introdotto un regime autorizzatorio per alcune attività extra lavorative, consentendo incarichi occasionali retribuiti, o anche a titolo gratuito, a pubblici dipendenti quando questi non si pongano in contrasto con i compiti istituzionali dell’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio e laddove siano previsti espressamente da leggi e altre fonti normative”. Cfr. Doc. CLI, n. 3, pagg. 5-6.

[116] Il comma 3-bis dell’articolo 53, inserito dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), demanda ad appositi regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, l’individuazione, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

   La relazione presentata evidenzia che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 5-bis, inserito dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vieta alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. L’inosservanza di tale divieto, che ai sensi dell’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 75 del 2017, si applica agli incarichi conferiti successivamente al 1° luglio 2019, comporta la nullità dei contratti posti in essere e la conseguente responsabilità del dirigente per danno erariale. Cfr. Doc. CLI, n. 3, pag. 9.

[117] L’articolo 53, al comma 6 (da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) prevede alcune esclusioni dal proprio ambito di applicazione, sia soggettive che oggettive.

   In particolare, il comma 6 specifica che i commi da 7 a 13 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il medesimo comma 6.

Il comma 6 specifica altresì che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

[118] Il comma 12 è stato modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

[119] Il comma 13 è stato modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. g), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

[120] I dati oggetto di pubblicazione sono acquisiti dal Dipartimento per via telematica, tramite l’apposito applicativo messo a disposizione nell’ambito della piattaforma PerlaPA (www.perlapa.gov.it).

[121] Il comma 11 dell’articolo 53, come sostituito dall’articolo 1, comma 42, lett. e), della legge n. 190 del 2012, prevede che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

[122] Il comma 14 prevede altresì che le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, siano trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del comma 14 in formato digitale standard aperto. Entro la medesima data il Dipartimento della funzione pubblica trasmette annualmente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

[123] Le modalità per la rilevazione, in collaborazione con le regioni e le province autonome, delle attività delle strutture pubbliche e private che si occupano del trattamento e recupero dei soggetti con problemi di alcolismo sono state definite con decreto del Ministro della sanità 4 settembre 1996 “Rilevazione di attività nel settore dell’alcoldipendenza”, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 1993. Cfr. Doc. CXXV, n. 3, pag. 98.

[124] Il Piano nazionale alcol e salute (PNAS), approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 marzo 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2007, n. 88, costituisce un documento programmatico di indirizzi concordati tra Ministero e regioni, secondo le previsioni della legge n. 125 del 2001, con la finalità di promuovere l’implementazione di un insieme di strategie e azioni finalizzate a rafforzare in ambito nazionale le attività di prevenzione e a ridurre la mortalità e morbilità alcol correlate.

Il PNAS aveva durata triennale (1 gennaio 2007-31 dicembre 2009), ma le linee strategiche in esso contenute hanno trovato collocazione dapprima nel Piano nazionale di prevenzione 2010-2013 e successivamente nel nuovo Piano nazionale di prevenzione 2014-2018 prorogato fino a dicembre 2019 con l’intesa Stato, regioni e province autonome del 21 dicembre 2017; entrambi i PNP ne hanno previsto il recepimento tra gli obiettivi dell’area della prevenzione universale, riguardante la prevenzione di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari.

I lavori per definire il nuovo PNP (2020-2025) sono stati avviati a settembre 2018 nell’ambito di un gruppo di lavoro composto da rappresentati del Ministero salute (Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione) e delle regioni, questi ultimi formalmente designati dal Coordinamento interregionale della prevenzione.

Il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 è stato adottato con l’intesa Stato regioni del 6 agosto 2020; al citato Piano è stata successivamente apportata una integrazione che è stata recepita con l’intesa Stato regioni del 17 dicembre 2020. Sulla base delle suddette intese, le regioni e le pubbliche amministrazioni dovranno completare la pianificazione dei Piani regionali di prevenzione entro il 31 maggio 2021, ed infine adottare, con apposito atto, il PRP entro il 30 settembre 2021. In merito, v. Doc. CXXV, n. 3, pagg. 116-120.

[125] La relazione presentata, nel paragrafo introduttivo dedicato alla presentazione dei dati, fa presente che “Le risorse destinate alle Regioni, in accordo con la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e con il sottogruppo per le dipendenze di detta Commissione, vengono annualmente assegnate per uno o più progetti su tematiche alcologiche. Attualmente sono in corso progetti che hanno come finalità l’elaborazione di documenti di analisi e, ove possibile, di consenso da presentare nella seconda Conferenza Nazionale Alcol, organizzata dal Ministero della Salute nel mese di dicembre 2021. I progetti prevedono lo sviluppo delle seguenti tematiche: 1) “Prevenzione in ambito scolastico”; 2) “Alcol e Guida”; 3) “Giovani e alcol. Modalità di ingaggio e di intervento sui giovani con modalità di consumo problematiche"; 4) “Le reti curanti: lo stato dell’arte, dall’applicazione della Legge 125/2001 alle innovazioni normative e progettuali, gli attori coinvolti, le condizioni complesse, le necessità formative; 5) “Pandemia Covid.19 e Servizi Territoriali per le Dipendenze. Criticità riscontrate e soluzioni adottate, al fine di individuare buone pratiche ed elementi innovativi da condividere su tutto il territorio nazionale. Le attività progettuali sono sviluppate dalle Regioni capofila Piemonte ed Emilia-Romagna, con il coinvolgimento di tutte le Regioni, e la supervisione del Ministero della Salute”. V. Doc. CXXV, n. 3, presentazione a cura del Ministro della salute; cfr. anche Doc. CXXV, n. 3, pag. 126.

[126] Il regolamento recante il funzionamento e l'organizzazione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 125 del 2001, è stato emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 giugno 2004, n. 199.

L’attività della Consulta è stata sospesa in quanto la Consulta medesima non è stata prevista tra gli organismi collegiali prorogati ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010. In merito e sull’opportunità del ripristino della Consulta, cfr. Doc. CXXV, n. 3, pagg. 113-114.

[127] La relazione presentata segnala tra le criticità del sistema delineato dalla legge n. 125 del 2001 la mancata attuazione dell’articolo 5, che prevede l'inserimento dell'alcologia negli ordinamenti didattici dei corsi universitari relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia. Si segnala altresì la mancanza di una regolamentazione univoca e condivisa dalle regioni rispetto alla pianificazione di un curriculum formativo universitario e di educazione continua in alcologia che garantisca livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa di problemi e patologie alcolcorrelate. cfr. Doc. CXXV, n. 3, pag. 113.

[128] In merito agli incidenti stradali alcolcorrelati, cfr. Doc. CXXV, n. 3, pagg. 63-66.

[129] La relazione presentata, nel paragrafo 5, dedicato alle “Criticità del sistema”, ricorda che la rimodulazione della competenza legislativa e amministrativa tra Stato e regioni, conseguita alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), subentrata poco dopo la legge n. 125 del 2001, ha prodotto in taluni ambiti una situazione di impasse e una non completa attuazione della stessa legge n. 125 del 2001. Cfr. Doc. CXXV, n. 3, pag. 113.

[130] Il comma 2 dell’articolo 11 stabilisce che la permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

[131] Si ricorda che il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, originariamente conferiti dal citato articolo 24 al Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati attribuiti al Ministero dello sviluppo economico con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (articolo 1, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, successivamente, in conformità dell'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le funzioni relative alla politica di coesione sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale.

L’esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno, è stato delegato al Ministro per il Sud e la coesione territoriale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021.

[132] In conformità con il disposto dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

[133] La relazione ricorda che “Gli interventi della politica di coesione comunitaria prevedono una forma di finanziamento misto, in parte a carico dei Fondi strutturali del bilancio UE e in parte a carico degli Stati membri. In Italia la maggior parte del cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (ex articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183)”.

“Per interventi speciali di sviluppo territoriale, dalla metà del 1998 è attivo un Fondo nazionale dedicato, oggi denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC (prima denominato Fondo per le aree sottoutilizzate e prima ancora Fondo per le aree depresse). Accanto alle iniziative e programmi finanziati dal FSC sono attivi anche altri programmi di coesione nazionale (cd. programmi complementari d’azione coesione - POC o PAC) finanziati da quote di Fondo di rotazione non utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari”. Cfr. Allegato III al Documento di economia e finanza 2021, Doc. LVII, n. 4, pag. 5, note 2 e 3.

Nel Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 81, che disciplina il Fondo, stabilisce espressamente il requisito dell’aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

L’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito che le risorse del FSC 2014-2020 siano assegnate per l’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, tenendo conto delle connaturate finalità del Fondo di riduzione dei divari economici, sociali e territoriali tra le aree del Paese.

[134] Il comma 703 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), che disciplina l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, alla lettera c), prevede che la ripartizione tra le diverse aree tematiche nazionali della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) iscritta in bilancio sia disposta dal CIPE (ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS), con propria delibera, a tal fine indicando la data del 30 aprile 2015. La medesima disposizione demanda ad una Cabina di regia, da istituirsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’incarico di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.

La Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016.

La lettera c) del comma 703 stabilisce inoltre che il lavoro di predisposizione dei piani operativi sia coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE (ora CIPESS) per la relativa approvazione.

Rispetto al cronoprogramma inizialmente fissato dal comma 703 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 - che prevedeva si potesse arrivare alla ripartizione delle risorse del Fondo già entro aprile 2015 - l'individuazione delle “aree tematiche nazionali” e la ripartizione tra di esse delle risorse del FSC è avvenuta il 10 agosto 2016 con le delibere del CIPE n. 25 (Individuazione aree tematiche nazionali e obiettivi strategici) e n. 26 (Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse). Fino a tale data si è proceduto, ai sensi della lettera e) del comma 703, mediante il piano stralcio, ovvero con assegnazione diretta da parte del CIPE dei fondi destinati agli interventi già approvati con propria delibera in via programmatica.

La delibera del CIPE n. 26 del 2016 ha introdotta un’ulteriore forma di pianificazione a carattere pattizio, i cd “Patti per lo sviluppo” fra lo Stato/regione o Città metropolitana.

Con la successiva delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, il CIPE ha fornito il quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo aggiornato con i rifinanziamenti e gli atti di programmazione intervenuti fino a tale data, provvedendo altresì all'aggiornamento del riparto per aree tematiche della dotazione complessiva a tale data. Cfr. il Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati “Il Fondo per lo sviluppo e la coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”, aggiornato al 21 aprile 2021.

[135] Il comma 178 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) definisce, alle lettere da a) a m), i meccanismi procedurali di programmazione, gestione finanziaria e di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), per il ciclo di programmazione 2021-2027, in analogia a quelli in precedenza definiti per il ciclo di programmazione 2014-2020, dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

[136] Il comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. Tale dotazione è stata oggetto di successive rideterminazioni.

Le risorse sono finalizzate esclusivamente a interventi per lo sviluppo, ripartiti secondo le percentuali dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, mantenendo, dunque, il vincolo di concentrazione territoriale già previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) per il ciclo di programmazione 2014-2020.

[137] Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione, l’articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni ha previsto una puntuale ricognizione e riclassificazione delle risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 a partire dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio nazionale. In merito, Allegato III al Documento di economia e finanza 2021, Doc. LVII, n. 4, pagg. 81-83.

[138] La Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione, articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. V. anche nota 122.

[139] La relazione presentata (Allegato III al DEF 2021) consta, oltre che di una premessa introduttiva, di quattro capitoli, il primo dei quali fornisce il quadro d’insieme della politica di coesione comunitaria e nazionale, con un focus sugli effetti indotti dalla pandemia sull’economia nazionale.

Il capitolo secondo, dedicato agli obiettivi e risultati della politica di coesione, illustra la programmazione e lo stato di attuazione dei fondi strutturali nel periodo 2014-2020, nonché le iniziative adottate dall’Unione europea e dal Governo nazionale al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza da COVID-19, anche con il riconoscimento di una maggiore flessibilità nell’uso delle risorse e la messa a disposizione degli Stati membri di liquidità aggiuntiva. Un focus è dedicato ai “Progressi realizzati per i principali risultati attesi degli Obiettivi tematici”.

Il capitolo secondo riferisce inoltre in merito alla politica di coesione nazionale, illustrando la programmazione complementare alle iniziative comunitarie, la programmazione e l’attuazione del Fondo sviluppo e coesione (FSC), i relativi trasferimenti a valere sui periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (con un focus dedicato a “I contratti istituzionali di sviluppo per infrastrutture ferroviarie e stradali” e “I contratti istituzionali territoriali”); un distinto paragrafo è dedicato alla riorganizzazione della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il ciclo 2021-2027.

Il secondo capitolo tratta inoltre dettagliatamente le strategie e gli strumenti delle politiche di coesione.

Il capitolo terzo descrive impostazione, evoluzione recente e prospettive delle attività di misurazione, valutazione e finalizzate alla trasparenza a sostegno della politica di coesione.

Il capitolo conclusivo è dedicato alla politica di coesione europea 2021-2027. In particolare si illustrano: gli esiti del negoziato sui regolamenti che disciplineranno la politica di coesione nel settennio di programmazione in fase di avvio; il processo per la definizione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e del pacchetto di misure straordinarie (Next generation EU-NGEU) per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia, finanziato attraverso il nuovo Strumento europea per la ripresa con funzione addizionale e complementare rispetto al QFP; l’iniziativa REACT-EU, ideata dalla istituzioni europee per interventi di mitigazione degli effetti della pandemia; la preparazione dell’Accordo di partenariato 2021-2027.

[140] Il protocollo di Kyoto è stato ratificato con la legge 1° giugno 2002, n. 120.

[141] Con il Protocollo di Kyoto l’Unione europea nel suo complesso si era impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra dell’8 per cento rispetto ai livelli del 1990. Successivamente, tale impegno, assunto collettivamente, era stato ripartito in maniera differenziata tra gli Stati membri. In tale contesto, l’Italia si era impegnata a ridurre le proprie emissioni del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. La relazione presentata ricorda che l’Italia ha rispettato gli impegni di riduzione assunti. V. Allegato IV al DEF 2021, pag. 12.

L’elemento cardine della politica europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori o produttori di energia è l’istituzione di un sistema di scambio di quote di emissione, l’European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). L’UE ETS fissa un tetto massimo alla quantità totale di emissioni consentite da parte di tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato diritti di emissione di CO2 in corrispondenza delle emissioni prodotte da ciascuno al fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa. Il quantitativo totale delle quote in circolazione nel sistema è definito a livello europeo in funzione degli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra. Il sistema di scambio è stato disciplinato dal 2005 con l’emanazione della direttiva 2003/87/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, aggiornata dalla direttiva 2009/29/CE, recepita con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Si ricorda che il sistema è stato ulteriormente modificato dalla direttiva 2018/410/UE, recepita con il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (che ha conseguentemente abrogato il decreto legislativo n. 30 del 2013): in merito alle principali novità introdotte dalla direttiva (EU) 2018/410, cfr. Allegato IV al DEF 2021, pag. 16.

[142] L’Italia ha depositato il proprio strumento di ratifica il 18 luglio 2016 e l’emendamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2020, a seguito della ratifica da parte di 147 Parti.

[143] Il pacchetto clima e energia (Integrated energy and climate change package - IECCP) impegna gli Stati membri dell’Unione europea a conseguire, entro il 2020, i seguenti obiettivi: riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990; riduzione dei consumi energetici del 20 per cento rispetto allo scenario business as usual; produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi energetici dell’Unione europea; uso dei biocombustibili per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti. Cfr. Allegato IV al DEF 2021, pag. 12.

[144] Tra i provvedimenti più rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione al 2020 si ricordano: la direttiva 2009/29/CE - recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/UE (c.d. direttiva “Emissions Trading”), che aveva disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU Emission Trading System- EU ETS); la decisione 406/2009/CE del 23 aprile 2009 (c.d. decisione “Effort Sharing”), che ha ripartito tra gli Stati membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non-ETS, cioè non regolati dalla direttiva 2009/29/CE (ossia i settori dei trasporti, civile, piccola industria, agricoltura e rifiuti). In tale ambito, per l'Italia l'obiettivo di riduzione è pari al 13 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.

Le assegnazioni annuali di emissioni di gas-serra di tutti gli Stati membri (già disposte dalla decisione 2013/162/UE per il periodo 2013-2020) sono state riviste per il periodo 2017-2020 dalla decisione 2017/1471/UE del 10 agosto 2017.

La relazione presentata, alla Tabella 3, riporta il consuntivo delle emissioni nazionali di gas ad effetto serra per gli anni 2013-2019 e il valore stimato per il 2020, comunicato alla Commissione europea il 15 marzo 2021 ai sensi del Regolamento 2018/1999.

La relazione riferisce che “Come evidenziato nella tabella, la piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell’8-9 marzo 2007, permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione ‘Effort Sharing’.

L’anno 2020, tuttavia, è anche severamente impattato dagli effetti delle chiusure dovute alla pandemia da COVD-19”. V. Allegato IV al DEF 2021, pag. 20.

Per l’elenco dei provvedimenti ed atti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili finalizzati al rispetto degli obiettivi di cui alla decisione 406/2009/CE, si veda Allegato IV al DEF 2021, pagg. 20-23.

[145] L'accordo di Parigi si integra con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015.

[146] L’Accordo di Parigi, adottato con la decisione 1/CP21, è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021. L’Italia ha ratificato l’Accordo con la legge 4 novembre 2016, n. 204. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia l’11 dicembre 2016.

[147] Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’Accordo, a Katowice durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del dicembre 2018 (COP24), è stato adottato il Katowice Climate Package, ricomprendente le norme necessarie ad una completa implementazione dell’Accordo di Parigi. La relazione presentata segnala che “Tuttavia, uno degli elementi cruciali che resta, ad oggi, ancora non attuato, è l’art. 6 dell’Accordo che riguarda i meccanismi di cooperazione volontaria, compresi meccanismi di mercato e non. Inoltre, restano da specificare alcuni importanti aspetti tecnici del quadro per la trasparenza. Tali dossier saranno ancora al centro del dibattito nella prossima COP26 di Glasgow, oltre a proseguire la discussione sull’adattamento e sugli aspetti finanziari”. V. Allegato IV al DEF 2021, pag. 10.

[148] Vedi nota n. 141.

[149] Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo 2021-2030 si è ulteriormente rivista, con la direttiva 2018/410/UE, la direttiva 2003/87/CE “Emissions trading”(già aggiornata dalla direttiva 2009/29/CE) e sono stati adottati il nuovo regolamento “Effort sharing” per i settori non-ETS (Regolamento 2018/842/UE), nonché il c.d. regolamento LULUCF (Regolamento 2018/841/UE) relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

   Per l’Italia il Regolamento 2018/842/UE “Effort sharing” (Allegato I), stabilisce una riduzione nei settori non-ETS del 33 per cento.

Si ricordano altresì la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, che prevede un obiettivo di efficienza energetica al 2030 pari al 32,5 per cento, nonché la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 per cento.

[150] La relazione presentata evidenzia che “Al momento, il citato obiettivo, tuttavia, non è ancora stato tradotto in normativa attuativa e, pertanto, nel seguito si descriverà il quadro normativo attualmente in vigore, che, però, è riferito al precedente obiettivo del -40% a livello UE rispetto al 1990, senza utilizzo di meccanismi di compensazione delle emissioni internazionali”. Cfr. Allegato IV al DEF 2021, pagg. 14-15. Si veda anche, al riguardo, pag. 25.

[151] L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 prevede che entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifichi alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 3 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi dovranno coprire ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo considerato dal piano precedente.

L’Italia ha inviato alla Commissione il proprio Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC) con orizzonte al 2030 il 31 dicembre 2019 e la Strategia nazionale di lungo periodo sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra il 10 febbraio 2021. V. Allegato IV al DEF 2021, pag. 15.

Sul testo definitivo del PNIEC italiano, la Commissione europea si è pronunciata in data 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final).

La relazione presentata illustra (figura 1) i principali obiettivi in termini percentuali su energia e clima dell’Unione europea e dell’Italia al 2020 e al 2030. V. Allegato IV al DEF 2021, pag. 26.

La relazione elenca le misure con orizzonte post-2020 adottate al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni, di efficienza energetica e di fonti rinnovabili. Il documento segnala inoltre che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il più ampio stanziamento di risorse è previsto per la missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, alla quale sarà destinato più del 31 per cento dell’ammontare complessivo del Piano, per circa 70 miliardi di euro. V. Allegato IV al DEF 2021, pag. 27.

[152] La relazione presentata fornisce la stima delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) al 2030 attese nell’ambito del cosiddetto “scenario PNIEC”. V. Allegato IV al DEF 2021, Tabella 4, pag. 28.

L’Allegato 2 alla relazione fornisce una Tabella in cui sono riportati gli impatti in termini di riduzioni attese dei principali obiettivi quantificati del PNIEC, “dal momento che le politiche e misure derivanti dalla completa attuazione del PNIEC sono in fase di compiuta definizione”. In merito, si ricorda che “Come anche descritto nel testo, rispetto alle proiezioni del DEF 2020, gli scenari sono stati aggiornati e questo ha determinato modifiche anche nei dati restituiti dagli scenari.

Sulla base degli scenari DEF 2020, infatti, l’impatto totale delle misure pianificate era pari a 56.2 Mt di CO2eq, mentre, aggiornando i parametri di input dei modelli rispetto ai più recenti dati disponibili, il dato aggregato è pari a 62.9 Mt di CO2eq”.

[153] Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 sia integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali funzionali alla tempestiva definizione delle procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria, di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali.

Il comma 4 ha disposto che l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria espleti le procedure di trasferimento, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, entro il termine del 31 maggio 2020.

   Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l’esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società in amministrazione straordinaria con decreto del 23 marzo 2018. Il termine di esecuzione del programma è stato prorogato al 23 marzo 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, su istanza motivata del collegio commissariale. Il termine è stato poi differito al 23 marzo 2021 con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2020, nonché di ulteriori sei mesi (quindi fino al 23 settembre 2021) ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[154] La relazione presentata segnala che in data 28 febbraio 2020 la Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare se il prestito di 400 milioni di euro che l’Italia ha concesso alle società in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 costituisca un aiuto di Stato e se sia conforme alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti alle imprese in difficoltà. V. Doc. XXVII, n. 22, pag. 15.

Il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, concesso in favore delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria con il decreto-legge n. 137 del 2019, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e al 30 giugno 2021 dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Si ricorda infine che l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non ancora convertito, ha previsto l'attribuzione (con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria di un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

[155] In sostituzione di Luigi Gubitosi, dimissionario, è stato nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2018, Daniele Discepolo. A seguito delle dimissioni di quest’ultimo e dei commissari straordinari Laghi e Paleari, rassegnate in data 10 dicembre 2019, con decreto del 12 dicembre 2019 del Ministro dello sviluppo economico è stato nominato Commissario straordinario unico Giuseppe Leogrande.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 l'organo commissariale delle Società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A e Alitalia Cityliner S.p.A. è stato integrato con la nomina dei commissari Gabriele Fava e Daniele Santosuosso.

[156] Il comma 2 dell’articolo 79, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, demanda l’individuazione delle modalità applicative delle misure compensative a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 settembre 2020.

[157] Con decisione assunta in data 4 settembre 2020, la Commissione europea ha ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del TFUE la misura compensativa di 199,45 milioni di euro per i danni patiti da Alitalia quale conseguenza diretta del diffondersi dell’epidemia da COVID-19 nel periodo 1° marzo - 15 giugno 2020. In data 23 settembre 2020, Alitalia ha ricevuto l’erogazione della predetta misura compensativa in ottemperanza delle modalità attuative dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, contenute nel DM 11 settembre 2020. L’istanza è oggetto di valutazione presso le competenti autorità nazionali e comunitarie. In data 5 ottobre 2020 (come successivamente integrata in data 17 novembre 2020), è stata presentata istanza di compensazione supplementare per il periodo intercorso tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020, ed è stato avviato il procedimento europeo sulla compatibilità dell’aiuto di Stato SA. 59188. Cfr. Doc. XXVII, n. 22, pag. 12.

[158] Ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'accesso al fondo di cui al medesimo comma è consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comma 1 prevede che le modalità applicative delle misure compensative, nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo del medesimo siano stabilite con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021.

   Il comma 1-bis dell’articolo 198, inserito dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha previsto che la misura di cui al comma 1 si applichi, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

[159] Il comma 5 dell’articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020 è stato modificato dall'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non ancora convertito.

Ai sensi del comma 5, l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, deve essere restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

[160] La relazione presentata riferisce che “(…) in data 24 novembre 2020, è stata presentata al MISE istanza di erogazione in via anticipata dell’indennizzo richiesto per Euro 150,55 milioni, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 (n. 104), convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sussistendone tutte le condizioni.

A tale istanza non è stato dato seguito e, a definizione del predetto procedimento comunitario, la DG Comp - modificando il criterio selettivo di determinazione del danno - ha ritenuto compatibile con la disciplina sugli aiuti di stato (in applicazione del criterio della profittabilità cessante su specifiche rotte intercontinentali e internazionali) l’erogazione di un indennizzo di Euro 73.022.000 euro con decisione assunta in data 29 dicembre 2020”. V. Doc. XXVII, n. 22, pagg. 12-13.

[161] Posto che tali atti avrebbero potuto avere impatti sul perimetro e sulle connotazioni dei complessi aziendali oggetto di cessione, il 26 marzo 2020 il Commissario straordinario ha comunicato ai soggetti interessati, previo nulla osta da parte del Ministro dello sviluppo economico, la sospensione della procedura di cessione ai sensi dell’articolo 9.2 dell’invito. Cfr. Doc. XXVII, n. 22, pag. 13.

[162] Si ricorda che il comma 4-bis dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dall’articolo 202, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato la nuova società ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, anche in amministrazione straordinaria. Tale possibilità è stata mantenuta anche a seguito dell’ulteriore riformulazione del comma 4-bis da parte dell’articolo 87 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La relazione presentata rileva che “Ne consegue che, nelle more, l’unico collegamento normativo tra la costituenda Newco e le Società in A.S. è divenuto quello dato dalle disposizioni del comma 4-bis che consentono alla Newco medesima di acquisire o prendere in affitto rami d’azienda di imprese anche (ma non solo) in amministrazione straordinaria, purché titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’ENAC”. La medesima relazione, precisa in nota che “Tale requisito, allo stato, è posseduto solo dalla Società in A.S. del Gruppo Alitalia”. Cfr. Doc. XXVII, n. 22, pagg. 14-15.

[163] Il citato articolo 87, al comma 1, lett. a) e b), è intervenuto sui commi 3 e 4-bis dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. Con le modifiche introdotte si stabilisce che l’esercizio dell’attività della nuova società è subordinato alle valutazioni – e non più all’autorizzazione, come nella formulazione precedente - della Commissione europea.

Inoltre si prevede che la società sia costituita “anche ai fini dell’elaborazione del piano industriale”, mentre nel testo anteriormente vigente la predisposizione del piano industriale non era indicata tra le finalità della costituzione della società, ma ne rappresentava (ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020) la prima attività operativa successiva alla costituzione. Viene inoltre determinato l’ammontare del capitale sociale iniziale, pari a 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di 3 miliardi di euro previsto dal comma 7. Si prevede altresì che il piano industriale sia trasmesso, oltre che alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell’espressione del parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e che la società proceda all’integrazione o alla modifica del piano industriale tenendo conto della decisione della medesima Commissione europea. Viene infine precisato che qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia espresso entro il termine di trenta giorni si possa prescindere da esso.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali di costituzione della nuova società, denominata Italia Trasporto Aereo S.p.A. è stato firmato il 9 ottobre 2020.

Sullo schema di piano industriale di ITA S.p.A. (Atto del Governo n. 237) la 8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera hanno espresso parere favorevole con osservazioni, rispettivamente nella seduta del 23 febbraio 2021 e nella seduta del 17 marzo 2021.

[164] L'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha espunto dal comma 4 dell’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 il riferimento all'anno 2020 quale limite temporale per la partecipazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze al capitale sociale e al rafforzamento della dotazione patrimoniale della nuova società di trasporto aereo.

[165] La relazione presentata (pag. 8) segnala nelle conclusioni che “Il numero delle segnalazioni che pervengono al Garante sembra rivelare un persistente interesse dei contribuenti nei confronti delle funzioni di questo Ufficio, la cui attività viene vista, anche se non con la piena consapevolezza dei suoi limiti, come strumento utile per la soluzione dei problemi con il fisco, in alternativa al ricorso alla giustizia tributaria. Resta tuttavia il fatto che - senza un intervento del legislatore che faccia chiarezza sulle problematiche concernenti il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria (con particolare riferimento agli Enti locali) e il Garante del Contribuente ed attribuisca a quest'ultimo più incisivi poteri (anche di tipo sanzionatorio) e maggiori risorse - ben difficilmente l'Ufficio del Garante riuscirà ad affermare, con la necessaria autorevolezza ed incisività, la propria azione”.

[166] Il conto finanziario 2020 illustra, a consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta all’Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante rep. 64/2019, prot. n. 2987 del 27 novembre 2019.

Il conto finanziario espone, per l’entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse durante l’esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2020. Registra, inoltre, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare nell’esercizio di riferimento.

Formano parte integrante del conto finanziario, oltre alla relazione illustrativa, i seguenti prospetti contabili:

1) Conto finanziario al 31 dicembre 2020, formulato secondo lo schema di bilancio del regolamento contabile dell’AGIA (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168); il documento dimostra altresì l’avanzo di esercizio al 31 dicembre 2020, e la situazione di cassa ed amministrativa al 31 dicembre 2020;

2) Riepilogo delle entrate e delle spese ordinate secondo la tassonomia del decreto del Presidente della repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

3) Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020;

4) Elenco dei residui attivi;

5) Elenco dei residui passivi.

Le entrate dell’Autorità nell’esercizio 2020 sono state complessivamente pari ad euro 2.524.595,00, con uno scostamento complessivo in diminuzione di euro 655.432,50 rispetto alle previsioni iniziali. V. relazione presentata, pag. 5.

Le spese impegnate dall’Autorità nell’esercizio 2020 sono state complessivamente pari ad euro 1.130.149,48, con uno scostamento complessivo in diminuzione di euro 4.005.669,41 rispetto alle previsioni iniziali. V. relazione presentata, pag. 6.

[167] Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all’adempimento anche in sede locale dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati previsti dall’articolo 11 della legge n. 47 del 2017, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), al comma 216, come modificato dall'articolo 1, comma 7-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha ampliato la struttura organizzativa dell’Autorità garante, autorizzata ad avvalersi per gli anni 2018-2023 di ulteriori 10 unità di personale.

[168] La legge della regione Basilicata 15 gennaio 2021, n. 5, ha istituito il Garante regionale dei diritti della persona. L’articolo 1, al comma 3, stabilisce che il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, “in conformità con quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto regionale”, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l'ufficio del Garante delle vittime di reato e l'ufficio del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità.

[169] L’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al comma 1, ha stabilito che lo statuto comunale e quello provinciale potessero prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 186, lett. a), al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ha soppresso la figura del difensore civico comunale.

[170] Il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che qualora il difensore civico competente per ambito territoriale non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

[171] Diversamente dall’accesso agli atti previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al comma 1, stabilisce tuttavia che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis, l'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

[172] Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata.

[173] Ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

[174] La relazione presentata segnala che alla data del 31 dicembre 2020 sono pervenute 882 istanze (richieste di intervento, chiarimenti, pareri, informazioni, solleciti, segnalazioni) e sono stati formalmente aperti 202 fascicoli per le istanze che hanno necessitato di una vera e propria istruttoria. In materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa sono stati presentati 93 ricorsi per il riesame del diniego (espresso o tacito) opposto dalle pubbliche amministrazioni alle istanze di accesso: 52 ricorsi per l’accesso documentale (ex lege n. 241 del 1990) e 41 ricorsi in materia di accesso civico (semplice o generalizzato), accesso ambientale (ex articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195) e accesso dei consiglieri comunali (ex articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000). V. Doc. CXXVIII, n. 25, pag. 75.

[175] La relazione presentata dal difensore civico della regione Basilicata riporta il documento approvato dall’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome del 30 luglio 2020 concernente le linee di indirizzo per la possibile attribuzione al difensore civico delle regioni e delle province autonome della funzione di “Garante per il diritto alla salute”, in conformità alla legge 8 marzo 2017, n. 24. V. Doc. CXXVIII, n. 25, pagg. 40 e ss.

   Per l’elenco delle disposizioni regionali con cui è stata attuata la previsione di cui all’articolo 2 della legge n. 24 del 2017, v. la relazione presentata, V. Doc. CXXVIII, n. 25, pagg. 59-64.

[176] Si ricorda inoltre che l’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), riconosce ai difensori civici la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti reati commessi ai danni di persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

[177] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente documento.

In merito ai nuovi obblighi di relazione si veda anche, più estesamente, il paragrafo introduttivo “In evidenza”.

[178] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[179] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.