Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 31 - XVIII Febbraio 2021
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 31
Data: 25/02/2021
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI

 

 

 

 

 

n. 31 – Febbraio 2021

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

INDICE

 

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici 4

Cariche rinnovate nel mese di gennaio 2021 o tuttora in itinere. 6

Cariche scadute alla data del 31 gennaio 2021 o in scadenza entro il 31 maggio 2021 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo. 10

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 17

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.. 17

Automobile Club d'Italia - ACI. 20

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. 22

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. 24

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. 26

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. 29

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. 31

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. 33

Autorità di sistema portuale del Mare Ionio. 35

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. 38

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. 41

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.. 43

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. 45

Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP. 47

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.. 50

Consorzio dell’Oglio. 54

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. 55

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC.. 59

Ente nazionale risi - ENR.. 62

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 65

Ente parco nazionale della Val Grande. 69

Ente parco nazionale del Vesuvio. 73

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC.. 77

Grande progetto Pompei 80

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.. 83

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM.. 86

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN.. 90

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV.. 94

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.. 97

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP. 101

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 104

Unione Italiana tiro a segno - UITS. 108

Sezione II. 113

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 113

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 114

Note annunciate al 31 gennaio 2021 in attuazione di atti di indirizzo. 119

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 119

Ministero della difesa. 121

Ministero dell’interno. 123

Sezione III. 125

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE.. 125

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 126

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 gennaio 2021. 128

Relazioni governative. 128

Presidenza del Consiglio dei ministri 128

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 132

Ministro per gli affari europei 134

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 135

Ministero della difesa. 137

Ministero dell'economia e delle finanze. 141

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 147

Ministero dell'interno. 155

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 169

Ministero della salute. 180

Ministero dello sviluppo economico. 183

Commissari del gruppo ILVA S.p.a. 186

Relazioni non governative. 189

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 189

Banca d’Italia. 192

Fondazione Italia sociale. 194

Garanti del contribuente. 198

 

 

 

 

 

 


 


 

PREFAZIONE

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.


Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

 

La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.

Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].

Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.

Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.

Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.

Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.

 

 

 


 

Cariche rinnovate nel mese di gennaio 2021 o tuttora in itinere

Il 27 gennaio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata[3] a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[4], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e aver audito il candidato il giorno successivo, 21 gennaio 2021. Al Senato la proposta è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 gennaio 2021[5] [6], che ne ha avviato l’esame il 13 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2021 ha svolto l’audizione informale[7] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari[8]. Si ricorda che il 5 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Pietro Spirito quale presidente della medesima Autorità.

 

Con lettera del 25 gennaio 2021 il Ministro pro tempore dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina di Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell’Oglio[9].

 

Il 14 gennaio 2021 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Sergio Prete presidente della Autorità di sistema portuale del Mare Ionio per un ulteriore mandato quadriennale[10] [11].

 

Il 14 gennaio 2021 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 13 gennaio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luciano Guerrieri quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale[12]. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge.

            La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che ne ha avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e ha audito il candidato il giorno successivo, 21 gennaio 2021. La richiesta è stata altresì assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato[13]. Si ricorda che il 13 marzo 2021 scadrà l’incarico di Stefano Corsini quale presidente della suddetta Autorità.

 

Il 12 gennaio 2021 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 7 gennaio 2021 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI. La proposta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che ne ha iniziato l’esame il 20 gennaio 2021, procedendo alla audizione informale del candidato il 27 gennaio 2021[14], e alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato.

Il 30 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina, in considerazione dell’avvenuta elezione del medesimo Sticchi Damiani da parte dell’Assemblea dei soci dell’Ente[15]. Il 31 dicembre 2020 è altresì scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente.

 

Il 12 gennaio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Daniele Rossi è stato nominato presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[16] [17].

 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2020, non ancora comunicato alla Camera, Simonetta Fraschetti è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato era scaduto il 14 ottobre 2019. L’incarico, di durata quadriennale, decorre da 1° gennaio 2021. La compagine del suddetto consiglio è quindi ora completa.

 

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, Alberto Aloisio è stato nominato componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di Michele Morgante, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019. Resta da nominare il presidente del medesimo Ente. Il 27 aprile 2020 è scaduto infatti l’incarico di Sergio Paoletti, quale presidente del suddetto Consorzio[18] [19].

 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2020, non ancora comunicato alla Camera, Susanna Terracini è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per quattro anni, in sostituzione di Pierangelo Marcati, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019. La compagine del suddetto consiglio è quindi ora completa.


 

Cariche scadute alla data del 31 gennaio 2021 o in scadenza entro
il 31 maggio 2021 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.

 

Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR[20]. Il 20 febbraio 2020 è scaduto altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni[21] [22].

 

Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM[23] [24].

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

 

Occorre sempre nominare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[25] quale commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[26].

Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[27]. L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente.

 

Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC[28]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente. Inoltre, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, sono cessati i mandati dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino.

 

            Il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[29].

 

            Il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande[30].

 

Inoltre, l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, attualmente non ancora materialmente istituita, rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico[31].

 

Il 6 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio. Il 26 gennaio 2021 sono scaduti anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Roberto Andò e Olga Cuccurullo[32].

 

Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri.

 

Il 31 dicembre 2020 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.

 

L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione -COVIP.

 

Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia.

 

Occorre rinnovare la carica di Presidente dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, allo stato vacante. Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario della suddetta Unione[33]. La conferma opererà, per l’appunto, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione dovrà avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”.

 

Il 4 aprile 2021 scadrà l’incarico di Andrea Annunziata, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale[34] [35].

 

Il 10 aprile 2021 scadrà l’incarico di Ugo Patroni Griffi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[36].

 

Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

 

Il 26 aprile 2021 scadrà inoltre l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

 

Il 16 maggio 2021 scadrà il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.

 

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Si segnala, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti Autorità di sistema portuale: - Mari Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; - Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[37]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scadeva il 27 settembre 2020.

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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”[38]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[39], entro il 31 gennaio 2021.”.

Si segnala che conseguentemente sono state effettuate talune nomine nei suddetti Enti[40].

Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricatoSospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.

Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[41], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, comunque, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

 

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca - ANVUR

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Componenti del consiglio direttivo:

Fabio Beltram

 

Maria Luisa Meneghetti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006

20/7/2020

D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo)

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[42], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[43].

Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[44], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[45].

Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[46] [47]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.

In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[48].

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[49] [50], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[51].

LAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[52].


 

Automobile Club d'Italia - ACI

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Automobile

Club d'Italia - ACI

 

Presidente:

 

Angelo

Sticchi Damiani

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 12/1/2021 sia alla Camera sia al Senato

 

Procedura di nomina in corso

 

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

d'intesa con

il Ministro delle

infrastrutture

e dei trasporti

previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente

 

Il 12 gennaio 2021 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 7 gennaio 2021 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha richiesto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI. La proposta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che ne ha iniziato l’esame il 20 gennaio 2021, procedendo alla audizione informale del candidato il 27 gennaio 2021[53], e alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato.

Il 30 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina, in considerazione dell’avvenuta elezione del medesimo Sticchi Damiani da parte dell’Assemblea dei soci[54].

Il 31 dicembre 2020 è altresì scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente. Si ricorda che Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani era stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani era stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.

Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.

Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente[55] ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.

Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.


 

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio

Presidente:

 

Autorità in fase di costituzione

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Autorità in fase di costituzione

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

            Il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio rientra tra quelli per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare, entro il 27 settembre 2020, una manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico[56].

Si ricorda che la suddetta Autorità di sistema portuale - comprendente i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia - è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, scindendo l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto[57].

            L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è destinata a subentrare all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione[58] resteranno in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente.

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[59] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[60] [61].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Presidente:

 

Rodolfo Giampieri

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

1°/12/2020

 

 

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[62].

Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[63] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[64] [65].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Presidente:

 

Daniele Rossi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 9/12/2020 sia alla Camera sia al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 23/12/2020 e della 8ª Commissione del Senato del 12/1/2021

12/1/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 12 gennaio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Daniele Rossi è stato nominato presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[66] [67], per un ulteriore mandato quadriennale[68].

Il 23 dicembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver avviato l’esame della relativa proposta nella seduta del 16 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 17 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.

L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato da rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l’ha proseguito nella seduta del 28 dicembre, esprimendo infine parere favorevole il 12 gennaio 2021.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalla prescritta intesa con la regione Emilia-Romagna, annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.

Si ricorda che il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato dello stesso Rossi, quale presidente della suddetta Autorità. Rossi è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rossi con lettera del 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parimenti parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[69].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[70] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[71] [72].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Presidente:

 

Ugo Patroni Griffi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

10/4/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 10 aprile 2021 scadrà il mandato di Ugo Patroni Griffi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[73] [74]. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Patroni Griffi con proprio decreto del 5 aprile 2017 per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 aprile 2017[75].

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 16 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 febbraio 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 febbraio e dell’8 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Bari, di Brindisi e di Manfredonia i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[76].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[77] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[78] [79].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

Presidente:

 

Pino Musolino

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

6/8/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti d’intesa con la regione interessata

 

Occorre sempre nominare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[80] quale commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[81].

Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[82].

L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è stato motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[83].

Musolino era stato nominato presidente del suddetto Ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.

Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012[84].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[85] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[86] [87].

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale

Presidente:

 

Andrea Annunziata

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

4/4/2021

(dimissioni dal 2 febbraio 2021)

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti d’intesa con la regione interessata

 

Il 4 aprile 2021 scadrà il mandato di Andrea Annunziata, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale[88] [89]. Annunziata è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 aprile 2017[90], per la durata di un quadriennio.

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[91].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[92] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[93] [94].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Ionio


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Ionio

Presidente:

 

Sergio Prete

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 9/12/2020 sia alla Camera sia al Senato

Parere favorevole del 28/12/2020 dell’8ª Commissione

del Senato e del 13/1/2021

della IX Commissione della Camera

14/1/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 14 gennaio 2021 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Sergio Prete presidente della Autorità di sistema portuale del Mare Ionio per un ulteriore mandato quadriennale[95] [96].

Il 16 dicembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati aveva avviato l’esame della relativa proposta di nomina, audendo Prete nella seduta del 22 dicembre 2020. La Commissione aveva poi rinviato, nella seduta del 23 dicembre 2020, l’esame della suddetta proposta di nomina, esprimendo infine parere favorevole nella seduta del 13 gennaio 2021.

L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta di nomina il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta del 28 dicembre 2020 aveva espresso al riguardo parere favorevole.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina presidenziale con lettera dell’8 dicembre 2020[97], annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.

            Il 10 novembre 2020 era scaduto il mandato dello stesso Prete quale presidente dell’Ente.

            Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Prete presidente della suddetta Autorità con proprio decreto dell’8 novembre 2016.

            Con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, lo stesso Ministro aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.

            Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi erano rimasti in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto era lo stesso Prete, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 e quindi prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.           

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali.

            Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

            Il presidente, secondo la vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[98] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[99] [100].


 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale


Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale

Presidente:

 

Andrea Annunziata

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 7/1/2021 alla Camera e del 12/1/2021 al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 27/1/2021

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 27 gennaio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[101], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e aver audito il candidato il giorno successivo, 21 gennaio 2021.

Al Senato la proposta è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 gennaio 2021, che ne ha avviato l’esame il 13 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2021 ha svolto l’audizione informale[102] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari[103].

Il 7 gennaio 2021 alla Camera dei deputati e il 12 gennaio 2021 al Senato della Repubblica[104] era stata annunciata la lettera del 21 dicembre 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Campania, cosi come previsto dalla legge.

Si ricorda che il 5 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Pietro Spirito quale presidente della medesima Autorità[105]. Spirito è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[106].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[107] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[108] [109].


 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale


Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Presidente:

 

Luciano Guerrieri

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 14/1/2021 sia alla Camera sia al Senato

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 14 gennaio 2021 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 13 gennaio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luciano Guerrieri quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale[110]. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge.

            La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che ne ha avviato l’esame nella seduta del 20 gennaio 2021 e ha audito il candidato il 27 gennaio 2021. La richiesta è stata altresì assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato[111]. Si ricorda che il 13 marzo 2021 scadrà l’incarico di Stefano Corsini quale presidente della suddetta Autorità.

            Corsini è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017, per la durata di un quadriennio.

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[112].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[113] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[114] [115].


 

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante della concorrenza

e del mercato -AGCM

Componente:

 

Gabriella Muscolo

Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287/1990

16/5/2021

Determinazione adottata d'intesa

dai Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

Il 16 maggio 2021 scadrà il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. Muscolo è stata nominata con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 2 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si è insediata il 16 maggio 2014, subentrando a Piero Barucci.

Si ricorda che il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, Roberto Rustichelli quale presidente dell’Autorità, ai sensi della suddetta disposizione normativa[116].

Il 1° ottobre 2018 era cessato anticipatamente l’incarico del precedente presidente, Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 18 novembre 2011.

Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avevano diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine era scaduto il 14 ottobre 2018.

L'Autorità è attualmente composta, oltre che da Roberto Rustichelli e Gabriella Muscolo, da Michele Ainis, nominato con analoga determina il 3 marzo 2016 e insediatosi il successivo 8 marzo 2016, subentrando a Salvatore Rebecchini. Il mandato di Ainis scadrà l’8 marzo 2023.

Ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge n. 287 del 1990 l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale. Il presidente e i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.

La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza, dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[117] [118].

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

 

 


 

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare

Presidente:

 

Ezio Mesini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015

20/3/2020

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, Ezio Mesini, nominato con decreto del 20 marzo 2017.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.

Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.


 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Commissione

di vigilanza

sui fondi pensione - COVIP

 

Commissari componenti dell’organo di vertice:

 

Antonella Valeriani

 

Francesco Massicci

 

Richieste di parere parlamentare trasmesse ai sensi

dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n.

252/2005 e dell'art.1 della L. n. 14/1978

11/2/2021

 

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze

 

            L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali commissari componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[119]. Si ricorda, per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente, Mario Padula.

            Valeriani e Massicci sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[120] [121]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[122]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[123], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti dell’organo è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[124].

            L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [125], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

            La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[126].


 

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

Presidente:

 

Massimo Inguscio

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D. Lgs. n. 213/2009

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Alberto Tesi

13/11/2019

 

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Tommaso Edoardo Frosini

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mario Giovanni Melazzini

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA

Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR Tommaso Edoardo Frosini[127] [128], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[129], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[130].

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[131] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero, assunto in pari data, con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[132], tuttora in attesa di rinnovo.

Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[133] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[134] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[135].

Il nuovo statuto[136] del CNR[137], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[138] testé illustrato.

La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[139]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.

Consorzio dell’Oglio

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consorzio dell’Oglio

Presidente:

 

Claudio Gandolfi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978

 

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Con lettera del 25 gennaio 2021 il Ministro pro tempore dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina di Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell’Oglio[140].

L’Ente è allo stato guidato da Luigi Santus, in qualità di presidente facente funzione[141]. In precedenza il Consorzio era guidato da Angelo Bergomi, nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 febbraio 2014[142].

L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli utenti del 21 ottobre 2020. Oltre a Luigi Santus, ne fanno parte Franco Frosio, Giuseppe Falconi, Marco Ruffini, Ivan Gabatel e Fabio Baresi.

Il Consorzio dell'Oglio è stato istituito quale ente autonomo, sulla base del regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito dalla legge 27 giugno 1929, n. 1189, con sede a Brescia, per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del lago d’Iseo, per l’esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all’esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell’acqua del lago e del suo emissario.

Il Consorzio è stato confermato, unitamente ai Consorzi dell’Adda e del Ticino, quale ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.


 

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park

Presidente:

 

Sergio Paoletti

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs.

n. 213/2009

 

27/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Carica rinnovata e soggetto nominato

Data nomina

 

Componente del consiglio di amministrazione:

Alberto Aloisio

 

23/12/2020

(a decorrere dal 1° gennaio 2021)

 

 

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 23 dicembre 2020, Alberto Aloisio è stato nominato componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione di Michele Morgante, il cui incarico era scaduto il 14 ottobre 2019. Resta da nominare il presidente del medesimo Ente. Il 27 aprile 2020 è scaduto infatti l’incarico di Sergio Paoletti, quale presidente del suddetto Consorzio[143] [144].

Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[145].

Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[146].

Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[147], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[148]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[149] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[150] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[151].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[152]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area science park, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[153] [154].

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.

Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[155] [156].

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.


 

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

 

Presidente:

Nicola Zaccheo

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

28/10/2020

(Dimissioni)

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

 

Consiglieri di amministrazione:

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti (vedasi infra nel testo)

Angela Stefania Bergantino

20/5/2020

(Dimissioni)

 

Manlio Mele

6/5/2020

(Dimissioni)

 

Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020. Si rende pertanto necessario procedere all’elezione del nuovo presidente dell’Ente.

Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.

Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.

Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[157] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[158].

Inoltre, sono cessati i mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino. Si ricorda che i suddetti consiglieri erano stati nominati, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[159] del 14 settembre 2016 unitamente ad Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni, esercitando le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.


 

Ente nazionale risi - ENR

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale risi - ENR

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Silvano Saviolo

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

5/10/2019

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura

 

A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.

Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta allo stato composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[160] - già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 - da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[161]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.

Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.

Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente appartenente alla stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.

L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[162].

L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.

 


 

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Presidente:

 

Tommaso Pellegrino

 

Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate

 

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere

 

            Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pellegrino è stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[163].

La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[164]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[165]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[166].

Ente parco nazionale della Val Grande



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Val Grande

Presidente:

 

Massimo Bocci

Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate

 

3/12/2020

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere

 

Il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Massimo Bocci[167], nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[168]. 
La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[169]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[170]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[171].

Ente parco nazionale del Vesuvio



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio

 

Presidente:

 

Agostino Casillo

 

 

Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate

 

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere

 

            Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Casillo infatti è stato nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.

            Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[172], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era stato poi divenuto commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[173].

La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli Enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[174]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[175]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[176].

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC

Presidente:

 

Felice Laudadio

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997

6/12/2020

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Il presidente e tre componenti sono nominati su designazione dello stesso Ministro

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Giancarlo Giannini

Carlo Verdone Roberto Andò

26/1/2021

Componente

del consiglio

di amministrazione:

 

Olga Cuccurullo

26/1/2021

(Il sito della Fondazione riporta dimissioni intervenute il 22/1/2018)

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione dal Ministro dell'economia e delle finanze

 

Il 6 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio, nominato per quattro anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 6 dicembre 2016. Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa dal suddetto Ministro con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, avevano espresso pareri favorevoli la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera nelle rispettive sedute del 23 e del 28 novembre 2016.

Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 26 gennaio 2017, aveva confermato Olga Cuccurullo[177], Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone quali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per la durata di quattro anni. Per tutti i componenti si trattava del secondo mandato consiliare.

Le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina erano state trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera del 7 dicembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 14 dicembre 2016. Tali richieste erano state assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che le aveva esaminate nella seduta del 20 dicembre 2016 esprimendo al riguardo pareri favorevoli, e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 gennaio 2017 aveva espresso, anch’essa, pareri favorevoli nella seduta dell’11 gennaio 2017.

Nicola Giuliano si è poi dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione[178] ed è stato sostituito da Giancarlo Giannini, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2017 fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione[179].

Successivamente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 ottobre 2018 è stato nominato Roberto Andò[180], anch’egli fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione si era resa necessaria a seguito della decadenza di Aldo Grasso, dichiarata nella seduta del medesimo consiglio di amministrazione del 19 marzo 2018.

Si ricorda che il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del precedente presidente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione successivamente confermati, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2012.

Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti, tre designati dallo stesso Ministro e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dall'articolo 1 del citato decreto n. 426 del 1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 426 del 1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è peraltro la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi.

 


 

Grande progetto Pompei

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale

di progetto:

 

Mauro Cipolletta

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 112/2013

31/12/2020

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

(vedasi infra nel testo)

 

Il 31 dicembre 2020 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.

Si ricorda che il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2020.

Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.

L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[181] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.

L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.

Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.

Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[182]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[183], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.


 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA

 

Presidente:

 

Enrico Corali

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

16/2/2021

 

 

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Gabriele Beni

Speranzina

De Matteo

Francesco Laratta

Leonardo Di Gioia

Comunicazione alle

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

29/5/2021

Decreto

del Ministro delle politiche

agricole, alimentari

e forestali

 

 

            Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2017, per la durata di un quadriennio.

            La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.

            Il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia che sono stati nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 maggio 2017[184]. Il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali quale commissario straordinario dell'Ente, nonché quelli dei sub-commissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreti rispettivamente del 7 e del 13 gennaio 2016[185].

            Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.

            Il vigente statuto dell’ISMEA è stato approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della ricordata legge n. 208 del 2015.

            L’articolo 4 dello statuto definisce struttura, modalità di nomina e funzioni degli organi dell’Ente, costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale[186].

Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[187]. La nomina deve pertanto essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente che, nel caso di specie, è il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

            Il comma 3 stabilisce che il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal consiglio e in caso di urgenza provvede alle deliberazioni di competenza di tale organo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

            In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

            Il comma 4 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, dotato di poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico, mentre il comma 5 stabilisce che esso è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il comma 7 stabilisce che i componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili mentre il presidente può essere confermato per non più di due volte, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

            Il comma 8 prevede infine che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

            Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

            L’ Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.


 

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” -INDAM

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Susanna Terracini

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009

(non ancora comunicata alla Camera)

23/12/2020

(A decorrere dal 1° gennaio 2021)

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2020, non ancora comunicato alla Camera, Susanna Terracini è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per quattro anni, in sostituzione di Pierangelo Marcati. La compagine del suddetto consiglio è quindi ora completa.

L’incarico di Marcati era scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto anche dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015[188].

Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[189] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto del 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[190] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[191] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[192]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[193] [194]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[195] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essereun matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[196].

L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.

 


 

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

Componente del consiglio direttivo:

 

Piergiorgio Picozza

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

17/10/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo)

 

Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[197].

Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[198], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019 [199].

Si ricorda che fanno parte del consiglio direttivo oltre al presidente Zoccoli[200], i componenti della giunta esecutiva, i direttori delle sezioni e dei laboratori dell’ente, due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora università e ricerca - Valente e Campana[201], un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Picozza, un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo, Antonio Passeri, e un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo, Marino Nicoletto[202]. I mandati del presidente, dei rappresentanti ministeriali e dei rappresentanti del personale sono quadriennali e tale incarico può essere rivestito per un massimo di due volte.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[203] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[204].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[205].

L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.

L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[206]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[207] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[208]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.

Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[209], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.

 

 


 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV

 

Presidente:

 

Carlo Doglioni

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009

27/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[210] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo)

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni[211] [212], nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[213].

Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[214] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[215] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.

Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[216] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[217].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[218]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[219] [220]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[221], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].[222].

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.


 

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Presidente:

 

Diederik Sybolt Wiersma

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009

18/5/2020

Decreto del Ministro dell'università

e della ricerca

(vedasi infra nel testo)

 

Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM[223] [224].

Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.

Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[225] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[226], nominati per quattro anni con decreti ministeriali rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[227] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[228] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[229]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[230] [231]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.

L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[232]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[233].

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

 

Già Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori -

ISFOL

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Pietro Tagliatesta, (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

 

Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

7/12/2020

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(vedasi infra nel testo)

 

Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[234].

Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è stata fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016[235].

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[236]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.

Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[237], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal sopra illustrato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[238], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.

La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio.

L’articolo 5, comma 1, dello statuto ribadisce invece che il presidente dell’Ente debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.

Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.

Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.

Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[239].

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[240], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[241].


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Stazione zoologica

“Anton Dohrn”

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Simonetta

Fraschetti

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009

(Non ancora comunicata alla Camera)

28/12/2020

(a decorrere dall’1°/1/2021)

Decreto

del Ministro dell'università

e della ricerca[242]

su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2020, non ancora comunicato alla Camera, Simonetta Fraschetti è stata nominata componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato era scaduto il 14 ottobre 2019. L’incarico, di durata quadriennale, decorre da 1° gennaio 2021. La compagine del suddetto consiglio è quindi ora completa.

Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[243] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[244].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[245] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[246].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[247]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[248] [249]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[250].

Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 


 

Unione Italiana tiro a segno - UITS


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Unione Italiana tiro a segno - UITS

Presidente:

 

Incarico vacante

 

(L’ente allo stato è guidato dal commissario straordinario Igino Rugiero)

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

 

Decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente

Vice presidente:

 

Incarico vacante

 

 

 

Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi.

12 consiglieri

(tra cui viene designato il vice presidente)

 

Incarichi vacanti

 

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati

 

Occorre rinnovare le cariche di presidente, di vice presidente nonché quelle dei dodici consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, allo stato vacanti.

Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione[251]. La conferma opererà, per l’appunto, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione dovrà avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”.

Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.

La nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.

Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[252].

Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.

L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[253] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il presidente nazionale è coadiuvato da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[254] e quindi nominati dal Ministro della difesa.

Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[255], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[256]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell’articolo 39 dello statuto, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, la nomina del presidente e del vicepresidente appare soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede in merito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione trova invece applicazione l’articolo 9 della medesima legge, che dispone che i relativi decreti siano comunicati alle Camere. La medesima disciplina è applicabile alla nomina dei commissari straordinari.

L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[257] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 2 ordini del giorno e di 1 risoluzione.

Di tali note 1 è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 dal Ministero della difesa e 1 dal Ministero dell’interno.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 2 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

 

1 dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2500-AR, divenuto legge n. 77 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2500-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 354, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2648, divenuto legge n. 120 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2648, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 67, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.

 

 


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 31 gennaio 2021 sono stati segnalati 147  ordini del giorno[258] dei quali:

 

110 riferiti alla legge n. 176 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (A.C. 2828).

44 sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze, 19 al Ministero dello sviluppo economico, 14 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 12 al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 6 al Ministero della salute, 5 al Ministero dell’istruzione, 5 al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 4 al Ministero della giustizia, 4 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero della difesa, 2 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero dell’interno, 1 al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 1 al Ministro per la pubblica amministrazione, 1 al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

 

37 riferiti alla legge n. 173 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”  (A.C. 2727).

22 sono stati inviati al Ministero dell'interno, 11 al Ministero dell’economia e delle finanze, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero della giustizia, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero dell’istruzione, 2 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 mozioni[259]:

·         LAZZARINI, VERSACE, BELLUCCI ed altri n. 1/00246 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), BOLOGNA ed altri n. 1/00407 (Testo modificato nel corso della seduta) e IANARO, DE FILIPPO, STUMPO, CARNEVALI, PROVENZA n. 1/00415, concernenti iniziative per la cura e il sostegno dei pazienti colpiti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle relative famiglie, al Ministero della salute.

 

Nel periodo considerato sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 5 risoluzioni:


 

Note annunciate al 31 gennaio 2021
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2500-AR/350

Ordine del giorno

Fitzgerald Nissoli

Assemblea

12/1/2021

III

Incremento del personale a contratto in servizio presso le sedi all’estero e immissione in ruolo del personale a contratto

 

L’ordine del giorno Fitgerald Nissoli n. 9/2500-AR/350, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 luglio 2020, impegna l'esecutivo, ai fini della funzionalità della rete diplomatico-consolare, a incrementare il personale a contratto in servizio presso le sedi all’estero e a valutare l’opportunità di prevedere, con percorsi concorsuali ad hoc, l’immissione nei ruoli del personale a contratto già operante nelle sedi dove si registrano vacanze di organico.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ritiene assolutamente essenziale il contributo assicurato alla funzionalità della rete diplomatico-consolare dal personale a contratto in servizio presso le nostre Sedi all’estero e ha sempre posto la massima attenzione alle problematiche che lo riguardano. La considerazione della Farnesina per questa categoria di personale è ben rappresentata dalle autorizzazioni di aumento del relativo contingente disposte negli ultimi anni, in occasione della predisposizione della Legge di Bilancio (o per ragioni particolari come nel caso della Brexit).

Al primo degli impegni previsti dall’OdG in esame - ossia “valutare l'opportunità di prevedere un incremento del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia” - si è dunque già data attuazione attraverso la Legge di Bilancio per il 2021 che prevede, a seguito dell’approvazione di un emendamento fortemente sostenuto dalla Farnesina, un incremento del personale a contratto di 80 unità, portando il contingente complessivo massimo a 3.000.

Per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo – che impegna il Governo “a valutare l'opportunità di prevedere, con percorsi concorsuali ad hoc che ricalchino la ratio della Legge 442 del 2001, l'immissione nei ruoli, in aggiunta a quanto già previsto dal piano assunzionale del MAECI e con conseguente aumento della relativa pianta organica del personale a contratto già operante nelle nostre strutture oltre confine al fine di consentirne l'inserimento nelle rappresentanze oltre confine dove attualmente si registrano vacanze di organico in ragione delle mancate richieste di trasferimento nella prospettiva di ottimizzare le competenze delle risorse esistenti e di valorizzarne il ruolo determinante nella strategia di sostegno economico del Paese”- occorre valutare attentamente, da un lato, gli orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, come consolidatisi successivamente al 2001, sul principio del concorso pubblico e sulla legittimità di eventuali deroghe, e, dall’altro, le caratteristiche specifiche delle professionalità delle diverse categorie di personale del MAECI.

Si ricorda in ogni caso che in tutti i concorsi espletati e da espletare per il reclutamento di nuove Aree Funzionali e la loro immissione nei ruoli MAECI, l’Amministrazione ha previsto e prevede, in conformità con la normativa (art. 167 DPR 18/67), riserve di posti a favore del personale a contratto della rete estera, proprio al fine di valorizzarne l’esperienza e la professionalità.

La Farnesina è infatti impegnata ad invertire il trend di progressiva riduzione del personale dovuto al blocco del “turn over” che nell’ultimo decennio aveva portato a perdere oltre il 30% delle aree funzionali, con un progressivo innalzamento dell’età media a 56 anni ed un conseguente impatto atteso sul tasso di pensionamento. Si sono appena concluse, nonostante la pandemia, le procedure per la selezione di 265 nuovi dipendenti della Terza Area per il profilo amministrativo, contabile e consolare (che saranno assunti nel corso del mese di febbraio 2021). Inoltre, siamo in attesa di avviare le procedure relative a concorsi che, con le autorizzazioni previste dalla legge di bilancio approvata dal Parlamento (rispettivamente per 100 Seconde Aree e 50 Terze Aree), consentiranno ulteriori assunzioni per un totale di 300 Seconde Aree e 222 Terze Aree. Infine, è in corso l’esame da parte delle competenti istanze del piano assunzionale presentato in corso d’anno dal MAECI in base al quale è prevista l’assunzione di un cospicuo numero di ulteriori unità sia in seconda che in terza area – anche attraverso le modalità flessibili introdotte con la Legge 56/2019.”


 

Ministero della difesa

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

8/00011

Risoluzione conclusiva

Deidda

Commissione

14/1/2021

IV

Impiego dei “carabinieri ausiliari”

 

La risoluzione conclusiva Deidda ed altri n. 8/00011, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 16 gennaio 2019, impegna l'esecutivo a consentire a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa), nonché a valutare l'opportunità di istituire, all'esito delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate avviata dalla Commissione difesa della Camera, un tavolo tecnico per verificare la fattibilità dell'assegnazione, anche all'Arma dei carabinieri, di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Con riferimento alla tematica proposta nell'atto di indirizzo in argomento, si rappresenta preliminarmente che:

- il decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 1945 aveva esteso ai militari di leva la possibilità di arruolarsi nell'Arma dei carabinieri, come “carabinieri ausiliari”, ai fini dell'assolvimento della coscrizione obbligatoria;

- la legge n. 226 del 2004, nel sospendere la leva obbligatoria, ha istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - le figure professionali del volontario in ferma prefissata annuale/quadriennale (VFP1/VFP4);

- a seguito della sospensione della leva obbligatoria, l'Arma dei carabinieri non ha più reclutato “carabinieri ausiliari”, che - di fatto - seppur arruolati su base volontaria, assolvevano a una “ferma di leva”.

Partendo da queste premesse, con riguardo alla possibilità, per coloro che hanno prestato servizio senza demerito quali “carabinieri ausiliari”, di accedere al Sistema Informativo Lavoro e Difesa (SILD), si evidenzia che il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, ha da sempre posto una particolare attenzione alle aspirazioni del personale che negli anni, a vario titolo, ha prestato servizio con pieno merito nei ruoli delle Forze armate. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, nel tempo, l'Arma dei carabinieri ha adottato diverse misure per incentivare il transito dei carabinieri ausiliari nel servizio permanente. In particolare, ha promosso nel triennio 2002/2004, a seguito della predetta sospensione della leva obbligatoria, le immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, assegnando il 30 per cento di tutti gli arruolamenti ordinari, nonché eventuali posti riservati ai volontari delle Forze armate, qualora non coperti. Ha sostenuto nel biennio 20052006 il transito in ferma quadriennale di quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo.

Ha proposto e ottenuto, nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto “carabiniere di quartiere”, che l'incremento organico di 700 unità avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere, esclusivamente, dai carabinieri ausiliari in servizio/congedo.

D'altro canto occorre, però, anche evidenziare che, a seguito della suddetta sospensione dell'obbligo di leva, il decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, ha previsto, in particolare agli articoli 1013 e 1014, misure per favorire il ricollocamento sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, individuando esplicitamente come beneficiari di tali misure i volontari in ferma breve e i volontari in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma. A tal fine è stato istituito il menzionato SILD, il quale è un portale creato dal Ministero della difesa allo scopo di porre i volontari in servizio o in congedo, attraverso un percorso strutturato, nelle migliori condizioni per una ricerca attiva di un'occupazione nel mondo del lavoro.

Ne consegue che la normativa attualmente vigente non contempla la possibilità per la figura del carabiniere ausiliario di usufruire di quei benefici che la legge, in via espressa, riserva alla figura del volontario delle Forze armate. Ciò in quanto si tratta di figure istituite per fronteggiare esigenze diverse e per questo aventi natura e funzioni dissimili, sottendendo profili giuridici e di reclutamento completamente differenti. Si evidenzia, infatti, che il volontario in ferma prefissata, a differenza del carabiniere ausiliario, è un soggetto completamente svincolato dagli obblighi derivanti dalla coscrizione obbligatoria e il cui arruolamento avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami e non per mera espressione di preferenza in sede di arruolamento alla leva.

Infine, relativamente alla possibilità di destinare parte del contingente dei militari reclutati in ferma prefissata all'Arma dei carabinieri - anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate esperita dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati, la quale ha mostrato come negli ultimi anni si sia assistito a una netta perdita di attrattività del reclutamento, dovuta principalmente al venir meno delle certezze in termini di prospettive di carriera - si ritiene funzionale che la figura del volontario in ferma prefissata debba rimanere una prerogativa esclusiva di Esercito, Marina e Aeronautica, onde evitare situazioni di insostenibile competitività con le Forze di Polizia, che condurrebbero a gravi e ulteriori criticità nell'ambito dei reclutamenti delle Forze armate.”

Ministero dell’interno

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2648/91

Ordine del giorno

De Lorenzis

Assemblea

12/1/2021

I

Comunicazione relativa alla perdita di punti sulla patente di guida e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione del Codice dalla strada

 

L’ordine del giorno De Lorenzis ed altri n. 9/2648/91, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 9 settembre 2020, impegna l’esecutivo a valutare l'opportunità di intervenire con eventuali provvedimenti normativi volti a:

???a) prevedere la massima trasparenza in merito alle somme incassate dagli enti locali anche attraverso l'obbligo di pubblicazione on-line presso i siti istituzionali, e alle altre informazioni relative ai dati sulle sanzioni per le violazioni del Codice della strada, incluse le destinazioni di tali proventi, nonché meccanismi di penalità nell'accesso a risorse statali per gli enti che non trasmettano tali informazioni e non le rendano fruibili in formato aperto al ministero e all'opinione pubblica;

???b) intervenire sulla disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportino la perdita di punti della patente e sugli altri elementi di semplificazione che possono liberare risorse umane ed economiche affinché migliori l'efficienza amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei suoi uffici territoriali;

???c) disporre la dematerializzazione dei documenti di circolazione e di guida e la eliminazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, qualora a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente accertatore abbia verificato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito;

???d) favorire lo sviluppo del trasporto pubblico, le modalità di spostamento alternativo all'uso dell'auto privata e la graduale, ma rapida e costante, riduzione del parco veicolare privato circolante, anche attraverso incentivi economici per l'utilizzo quotidiano di mezzi a zero emissioni, nonché per l'acquisto di mezzi per la logistica soprattutto urbana;

???e) favorire opportunamente, anche attraverso le risorse europee del recovery plan, la transizione delle città italiane verso il modello europeo di città a 30 km/h, con la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di incidentalità stradale;

???f) sostenere ampie e continue campagne di informazione e sensibilizzazione sui media generalisti, sulle reti e sulle sulle piattaforme sociali, nonché negli istituti scolastici, sulla sicurezza stradale, la moderazione della velocità e il rispetto dell'utenza più vulnerabile, stanziando stabili e adeguate risorse.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Si fa riferimento all’ordine del giorno, concernente le modalità di comunicazione relative alla perdita di punti sulla patente di guida e alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada.

Con riferimento alla prima tematica, si rappresenta che il 22 ottobre u.s. il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero ha trasmesso agli organi di polizia stradale copia della circolare con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha resa nota una nuova disciplina della materia.

In particolare, si segnala che con il predetto atto amministrativo sono state innovate le modalità di comunicazione che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare agli interessati in caso di variazione del punteggio della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente; la procedura novellata prevede ora che la comunicazione avvenga tramite il Portale dell’Automobilista, che, previa registrazione, invia all’interessato una e-mail a seguito dell’avvenuta decurtazione del punteggio.

Sempre sul citato Portale internet, il cittadino può scaricare un’attestazione contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi.

La citata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, ha anche sostituito, in caso di cambio di residenza, l’obbligo per il cittadino di applicare sul documento di circolazione un tagliando adesivo con l’onere di richiedere l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (A.N.V.).

In relazione alla seconda tematica, si rappresenta che con decreto n. 608 del 30 dicembre 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, è stato approvato il modello con il quale gli enti locali devono indicare l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. La trasmissione del modello avviene per via telematica, ad entrambi i suddetti Ministeri, avvalendosi della piattaforma informatica predisposta dalla Direzione centrale per la finanza locale di questo Dicastero.”

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.

Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[260]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.

 


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-31 gennaio 2021

 

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1

 

Relazione di inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile sul Monte Rho, in località Arcisate/Bisuschio (Varese),

il 19 novembre 2016

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

12/1/2021

 

 

L’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994”, al comma 1, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAV), alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

L’articolo 1[261] ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) quale ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L’Agenzia si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010[262]. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 dell’articolo 5 del regolamento UE n. 996/2010.

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza aventi l’unico obiettivo di prevenire futuri incidenti o inconvenienti. Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o responsabilità[263].


 

L. 400/1988,

art. 5, co. 3,

lett. a-bis)

 

Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LXXXIV, n. 3)

I Affari costituzionali

II Giustizia

III Affari esteri

VIII Ambiente

XI Lavoro

XII Affari sociali

12/1/2021

 

La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, all’articolo 5, comma 3, lettera a-bis) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro, promuova gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano e che le comunichi tempestivamente alle Camere ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, presentando annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

La lettera a-bis) è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante “Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo”.

Le modalità organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 12 del 2006 sono state disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007.

Tale decreto (articolo 1) stabilisce che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, comunica tempestivamente all'amministrazione interessata, se già non direttamente informata, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.

Il Dipartimento invita l'amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l'individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.

Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, può favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equità adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo[264]. In tale attività può essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007, il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo indirizzate all'Autorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce e inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione in via telematica. Il medesimo comma 1 stabilisce altresì che il Dipartimento predisponga, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento sullo stato di esecuzione delle pronunce prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge n. 400 del 1988, con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte[265].


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 145/2018,

art. 1, co. 288

 

Interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CCLXI, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

III Affari esteri

 

26/1/2021

 

 

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, al comma 287, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125[266].

Il comma 288 dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.

 


 

Ministro per gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 14, co. 1

 

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati relativi al quarto trimestre dell’anno 2020,

Doc. LXXIII-bis, n. 12)

 

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

26/1/2021

 

 

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, all’articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea[267].


 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 444/1998,

art. 1, co. 4

 

Relazione in merito agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge

n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti

(Dati relativi all’anno 2020)

VII Cultura

12/1/2021

 

L’articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante “Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali”, al comma 4, stabilisce che entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora per i beni e le attività culturali e per il turismo) predisponga una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti e che la relazione sia trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, la legge n. 444 del 1998, al comma 1 dell’articolo 1, autorizza la spesa di 18 miliardi per l’anno 1998 e di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819[268]. Il comma 2 dell’articolo 1 inserisce all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, il comma 2-bis. Con tale modifica si stabilisce che le somme del conto speciale siano utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per gli interventi sugli immobili adibiti a teatro e che le modalità e i limiti di erogazione siano individuati con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo[269].

Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 444 del 1998 autorizza un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e prevede che, a tal fine, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individui le priorità con proprio provvedimento, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati.

Gli interventi finanziari in favore di immobili adibiti a teatro disposti con la legge n. 444 del 1998 sono stati riproposti ed estesi, per le medesime finalità, con la legge 21 dicembre 1999, n. 513 (Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali), che ha autorizzato (articolo 2, comma 1) ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo di lire a decorrere dall'anno 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000. Gli interventi regolamentati dalle due leggi indicate si riferiscono, in attesa dell’adozione della legge di disciplina generale dell’attività teatrale, al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo[270].

 


 

Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana – LNI

(Dati relativi all'attività svolta nel 2019, corredati dal bilancio preventivo e dal conto consuntivo per la medesima annualità, nonché dalla dotazione organica e dal bilancio di previsione per il 2020)

IV Difesa

IX Trasporti

 

18/1/2021

 

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

La Lega navale italiana, fondata a La Spezia nel 1897, è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa apolitica, disciplinata dagli articoli da 65 a 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come da articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

La LNI, sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza, persegue lo scopo, in conformità al proprio Statuto[271], di diffondere nella popolazione, in particolare giovanile, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.

La LNI collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, in qualità di centro di istruzione per la nautica da diporto, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze Armate

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2020 e dalla dotazione organica)

IV Difesa

XI Lavoro

 

20/1/2021

 

 

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

La Cassa di previdenza delle Forze Armate, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, le cui norme sono ora confluite nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come da articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è ente pubblico non economico derivante dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

La Cassa di previdenza delle Forze Armate è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione competenti per materia.

L’ente gestisce i fondi previdenziali nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari, ora confluite nel Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori - ONFA

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo, dal bilancio di previsione e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2020)

IV Difesa

 

20/1/2021

 

 

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” (articoli da 54 a 58) e dallo Statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2011[272].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Unione italiana tiro a segno – UITS

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo, dal bilancio di previsione e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2020)

IV Difesa

VII Cultura

 

20/1/2021

 

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L'Unione italiana tiro a segno (UITS), ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61 del citato DPR n. 90 del 2010[273]. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 243/2012

art. 6, co. 3 e 5

 

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze)

(Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, già aggiornata per l'anno 2020 con la Relazione al Parlamento approvata il 26 novembre 2020 dalle Camere con le relative Risoluzioni di approvazione, in relazione alle ulteriori misure che il Governo si appresta ad approvare per il contrasto agli effetti del protrarsi della pandemia da Covid-19 nell'anno 2021,

Doc. LVII-bis, n. 4)

V Bilancio

 

15/1/2021

 

 

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali previsti dal comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b)[274].

Sulla relazione predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 4) e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l’Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 20 gennaio 2021 approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Fornaro, Fusacchia, Gebhard e Tasso n. 6-00169.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 209/2000,

art. 6, co. 1

 

Stato di attuazione della legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

(Dati aggiornati al 30 giugno 2020,

Doc. CLXXXIII, n. 3)

III Affari esteri

 

15/1/2021

 

 

La legge 25 luglio 2000, n. 209, recante “Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati”, è lo strumento normativo di cui l’Italia si è dotata per partecipare all’iniziativa internazionale per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri, denominata Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC)[275], e promuovere misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

L’articolo 1 della legge n. 209 del 2000, al comma 2, stabilisce che ai Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione internazionale per lo Sviluppo (IDA)[276] i crediti individuati dall'articolo 2[277] sono annullati, con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che si impegnino a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà. Ai Paesi di cui al comma 2 che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale HIPC[278] l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale[279].

L’articolo 3 della legge n. 209 del 2000 stabilisce che le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati (comma 1) e che l'annullamento può essere perseguito anche mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'àmbito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori (comma 2).

Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture (comma 3)[280].

Ai sensi dell’articolo 4, la fissazione dei criteri e delle modalità per la stipula degli accordi di attuazione della legge n. 209 del 2000, nonché delle modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti è stata rimessa a un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell’economia e delle finanze), da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale) previo parere delle competenti Commissioni parlamentari[281].

L’articolo 5 della legge n. 209 del 2000 stabilisce che i crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, nonché in caso di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative[282].

L’articolo 6 della legge n. 209 del 2000 prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell’economia e delle finanze) trasmetta al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno[283], una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge. La relazione deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione deve altresì essere corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, nonché delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione devono inoltre essere riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi indicati dall'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 209 del 2000. La relazione deve, infine, contenere dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

 

           

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 50/2019,

art. 19, co. 4

 

Relazione sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)

(Dati relativi all’anno 2019)

Relazione sull’attività svolta dall’ANSF,

predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CLXXX, n. 3)

IX Trasporti

13/1/2021

 

Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie[284] che ha sostituito la direttiva n. 2004/49/CE, già attuata con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162[285], conseguentemente abrogato. Il decreto legislativo n. 50 del 2019 è finalizzato, come enunciato dall’articolo 1, allo sviluppo e all’accrescimento della sicurezza del sistema ferroviario, nonché al miglioramento dell’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.

L’articolo 4 individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)[286] i soggetti del sistema ferroviario competenti nello sviluppo e nel miglioramento della sicurezza ferroviaria. All’Agenzia viene affidata in generale una funzione di controllo sui gestori dell’infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, affinché mettano in atto le necessarie misure di controllo del rischio, applichino la normativa UE e nazionale e istituiscano i sistemi di gestione della sicurezza previsti dall'articolo 8.

Quanto all’ambito di applicazione, il decreto si estende all'intero sistema ferroviario, vale a dire a tutte le reti ferroviarie del territorio nazionale, e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura e del traffico, nonché l'interazione fra le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e gli altri soggetti operanti nel sistema ferroviario che, in base alla normativa previgente, non risultavano essere individuati quali soggetti coinvolti - o comunque incidenti - sul sistema complessivo della sicurezza ferroviaria[287].

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 1, dispone che l'ANSFISA pubblichi annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano e la trasmetta, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA).

La relazione di cui al comma 1 rende conto dei seguenti aspetti:

a) evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi a livello nazionale dei common safety indicator (CSI);

b) modifiche sostanziali intervenute nella legislazione e nella regolamentazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, rappresentando, nel rispetto delle norme sulla produzione delle fonti, l'eventuale esigenza di apportare modifiche legislative e regolamentari nel settore di competenza, ulteriori rispetto all'ambito di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto n. 50 del 2019;

c) evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;

d) risultati ed esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attività dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, compresi il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit;

e) deroghe decise a norma dell'articolo 14;

f) esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti metodi comuni di sicurezza (Common safety method - CSM).

Il comma 4 dell’articolo 19[288] prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'ANSFISA, relativamente all'anno precedente[289].

Si ricorda che l’ANSFISA, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata istituita dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130[290], con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, nelle forme e modalità previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12.

Contestualmente all’istituzione dell’ANSFISA, l’articolo 12 del decreto-legge n. 109 ha disposto, al comma 2, la soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), il precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attribuendo l’esercizio delle relative funzioni all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’ANSF e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. Il comma 19 del medesimo articolo 12 ha peraltro stabilito che la data della piena operatività dell’ANSFISA fosse determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che gli organi dell’ANSF rimanessero in carica fino alla nomina degli organi dell’ANFISA. L’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 6, ha quindi disposto che, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite, come previste dal medesimo decreto n. 50 del 2019, fossero svolte dall'ANSF.

Con nota del 3 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l’intervenuta registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si è proceduto alla nomina del comitato direttivo dell’ANSFISA, atto con cui è stata completata la costituzione degli organi dell’Agenzia[291]. Tale condizione, in conformità del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2020, n. 520, emanato in attuazione dell’articolo 12, comma 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, ha determinato la piena operatività dell’ANSFISA e la soppressione dell’ANSF (prevista, come ricordato, dal comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018) a decorrere dal 4 dicembre 2020, data di acquisizione della predetta comunicazione.

Ciò premesso, la relazione sulla sicurezza delle ferrovie riferita all’anno 2019 è stata predisposta ancora dall’ANSF e la relazione della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa alla medesima annualità riguarda l’attività della medesima ANSF.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.P.R. 204/2006,

art. 2, co. 6

 

Attività svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici

(Predisposta dal medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici)

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXCVI, n. 1)

VIII Ambiente

18/1/2021

 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, già regolato dal regio decreto 3 maggio 1923 e successivamente disciplinato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni, è stato riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici). Tale decreto, all’articolo 2, comma 6, dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici predisponga annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta, nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.

Il Consiglio, cui è riconosciuta piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione, è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato[292]. Il Consiglio[293], articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti, è stato incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72.

Il Consiglio superiore esercita funzioni consultive ed esprime pareri di carattere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro[294]. Per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Consiglio superiore esprime parere sui progetti preliminari.

Il Consiglio superiore esprime, altresì, parere sulle questioni sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici e dalle altre autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresì può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

Il Consiglio superiore cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale, di linee guida e studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale in materia di opere pubbliche, pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, trasporti, infrastrutture e assetto del territorio finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi costruttivi. Si tratta di norme di indirizzo, quindi non cogenti, che costituiscono strumenti di supporto alle diverse attività che caratterizzano il settore delle costruzioni dalla produzione dei materiali, alla loro messa in opera, ai controlli in corso d'opera e finali[295].

Nell’ambito delle costruzioni, ulteriori competenze sono state assegnate al Consiglio superiore dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. m), indica il Consiglio quale “amministrazione competente” per il requisito base delle opere n. 1 (resistenza meccanica e stabilità) che è pertanto riconosciuto quale autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e i prodotti da costruzione in relazione al citato requisito base n. 1.

L’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 106 ha istituito presso il Consiglio superiore il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, avente il compito di coordinare le attività delle varie amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determinare gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità ed il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Inoltre, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA), l’articolo 7 del decreto legislativo n. 106 ha istituito un organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici[296], oltre che della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche. L'ITAB è designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento.

Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante “Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”, all’articolo 4, comma 1, ha disposto che le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale siano esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici[297]. La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza[298].

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2

 

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2020/2318, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

VIII Ambiente

XIV Politiche dell’Unione europea

18/1/2021

 

L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti[299].


 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 119/2014,

art. 6, co. 2-bis

 

D.Lgs. 142/2015, art. 20, co. 4

 

Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LI, n. 3)

I Affari costituzionali

 

 

7/1/2021

 

L’articolo 6 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 (Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno), al comma 2-bis, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.

L’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), al comma 4, dispone che nella relazione prevista dal comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti dell'attività di controllo della gestione delle strutture di accoglienza di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20.

            Ai sensi del comma 1 dell’articolo 20[300], l’attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza è assegnata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno che la svolge anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, le quali possono a loro volta avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

L'attività di cui al comma 1 ha un duplice oggetto. Il primo è costituito dalla verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394[301], e successive modificazioni, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015[302], con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori.

L’attività di controllo e monitoraggio ha altresì a oggetto le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39[303].

Si ricorda che per far fronte al numero in costante crescita di stranieri sbarcati in Italia e richiedenti protezione internazionale, a partire dal 2014 si è intervenuti sulle relative procedure al fine di accelerarne lo svolgimento assicurando al contempo le necessarie garanzie, anche alla luce delle prescrizioni definite dall’Unione europea.

Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ha aumentato e potenziato il numero e le sezioni delle commissioni territoriali - e del relativo personale - incaricate del riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo che esse siano insediate presso le prefetture, attribuendo, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

L’articolo 6 del medesimo provvedimento che, come detto al comma 2-bis, prevede l’obbligo di relazionare sul funzionamento del sistema di accoglienza, al comma 1, incrementa per l’anno 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e, al comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per far fronte alle esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, stabilendo che sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, connesse al rimpatrio degli stranieri verso il Paese di origine ovvero di provenienza.

Il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto “decreto accoglienza”) ha ridisegnato il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, intervenendo altresì su profili quali l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati[304], le procedure di esame delle domande di protezione internazionale, la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale, il trattenimento del richiedente.

In particolare, con il decreto legislativo n. 142 del 2015 sono stati riconvertiti i centri per i richiedenti asilo (CARA) – già disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25[305] – nonché i centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA), istituiti ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per l'emergenza sbarchi in Puglia, prevedendo anche l'attivazione di hub temporanei (centri di accoglienza straordinaria CAS) nel caso in cui, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi, il sistema di accoglienza non riuscisse a far fronte all'emergenza e le strutture esistenti non fossero in grado di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti[306].

La gestione dei centri di prima accoglienza può essere affidata ad enti locali, ad enti pubblici e privati che operano nei settori dell'immigrazione o dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici (articolo 9).

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015 ha disposto che nei centri di prima accoglienza siano assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e siano adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.

A partire dalla fine del 2015, il sistema di accoglienza nazionale si è ulteriormente arricchito della previsione dei cosiddetti hotspot, istituiti in seguito agli impegni assunti dallo Stato italiano nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, che ha prefigurato l'istituzione di un nuovo metodo basato sui punti di crisi (hotspot)[307] [308].

Una volta esaurita la fase di primissima e prima accoglienza, finalizzata all’espletamento delle procedure di identificazione e di assistenza materiale e sanitaria, assicurata presso gli hotspot e presso i centri di accoglienza disciplinati dagli articoli 9 e 11, l’impianto delineato dal decreto legislativo n. 142 del 2015 ha previsto per i richiedenti la protezione internazionale (e anche per coloro ai quali detto status è stato riconosciuto), privi di mezzi sufficienti di sostentamento, la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), cioè quei servizi predisposti su base volontaria dalla rete degli enti locali mediante progetti finanziati prevalentemente a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)[309].

Per quanto riguarda le condizioni materiali di accoglienza, il decreto legislativo n. 142 del 2015 (articolo 12) prevede di assicurare livelli di accoglienza uniformi sul territorio nazionale e garantisce la trasparenza delle procedure di affidamento dei centri, demandando ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione di uno schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento di tutte le strutture di accoglienza[310].

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha modificato la tipologia di beneficiari che possono accedere al sistema di seconda accoglienza e le modalità di accesso, riservando i servizi di accoglienza degli enti locali che aderiscono allo SPRAR (ridenominato SIPROIMI) ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. La riforma attuata con il decreto-legge n. 113 del 2018 ha previsto inoltre la possibilità di essere accolti nel Sistema per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (protezione sociale e vittime di tratta, violenza domestica e grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile[311]. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018, ossia in base alla normativa che trova applicazione nell’annualità 2019 cui fa riferimento la relazione presentata (Doc, LI, n. 3), per i richiedenti protezione internazionale, a meno del verificarsi delle condizioni per il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)[312], si prevede l’accesso solo alle misure previste nell'ambito dei centri di prima accoglienza[313] [314].

In ordine alla prima accoglienza, il sistema di gestione dei centri è stato modificato a seguito dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con decreto del Ministro dell’interno 20 novembre 2018, del nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza. Tale schema, rimasto invariato nel 2019, diversifica le strutture di accoglienza articolandole nelle due tipologie di “singole unità abitative” e “centri collettivi”[315].

Si ricorda che il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha nuovamente modificato le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI). L’inserimento nelle strutture di tale circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva) che erano stati esclusi dal decreto-legge n. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo[316]. All’ampliamento dei destinatari corrisponde una diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

Le nuove disposizioni non mutano il quadro dei destinatari delle attività di prima accoglienza, che continuano ad essere svolte nei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015. L’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 130 del 2020 ha invece ridefinito, per tali strutture, le condizioni materiali di accoglienza, integrando quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015[317].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 92/2008,

art. 7-bis, co. 2

 

Modalità attuative del Piano d'impiego di un contingente del personale militare appartenente alle Forze armate di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008

(Dati relativi alle modalità attuative del Piano d’impiego fino al 31 dicembre 2020 di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale delle Forze Armate per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19)

I Affari costituzionali

IV Difesa

 

 

12/1/2021

 

L’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, al comma 1, prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, possa essere autorizzato un Piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere[318]. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia[319].

Il comma 2 dell’articolo 7-bis dispone che il Piano di impiego del personale delle Forze armate sia adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 stabilisce altresì che il Ministro dell’interno “riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari”[320]. Di prassi le modalità di attuazione del Piano di impiego disposto con il decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, sono illustrate nell’allegato che costituisce parte integrante del medesimo decreto.

Il primo Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. “operazione strade sicure”), è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008. Il Piano (operativo dal 4 agosto 2008) riguardava un contingente di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta, in conformità di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008[321].

Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 24, comma 74, ha disposto che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009, il Piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 potesse essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto- legge n. 78 del 2009, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania[322], l’operatività del Piano di impiego è di volta in volta prorogata con appositi interventi normativi, che hanno riguardato anche l’entità numerica del contingente, ad esempio per far fronte a specifici eventi (EXPO 2015, “Giubileo straordinario della Misericordia”, Vertice G7 di Taormina di maggio 2017, sisma nel Centro Italia e sull’isola di Ischia, XXX Universiade di Napoli del 2019).

Per quanto attiene alle misure più recenti, si ricorda che l’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito.

Ulteriori compiti sono stati attribuiti al dispositivo “Strade sicure” connessi alle esigenze di contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 74, comma 01, al fine di salvaguardare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del medesimo decreto-legge n. 18, ha disposto l’integrazione del contingente di 7.050 unità delle Forze armate operante, congiuntamente alle Forze di polizia, nell’ambito del dispositivo “Strade sicure”, di ulteriori 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego (24 febbraio 2020)[323].

Il successivo articolo 74-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato l’integrazione di 253 unità del contingente per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Il comma 2 dell’articolo 74-ter ha inoltre precisato che l'intero contingente, come integrato[324], può essere impegnato nei suddetti compiti di contenimento[325].

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 22, comma 1, lettera a), ha prorogato fino al 31 luglio 2020 l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito. La lettera b) del medesimo comma ha inoltre integrato il contingente di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino alla data indicata[326].

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, all’articolo 35, comma 1, ha prorogato l'incremento delle 753 unità di personale fino al 15 ottobre 2020[327].

L’impiego del contingente integrativo di 753 unità è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, a seguito della modifica apportata a tale norma dall'articolo 1, comma 3, lett. a), n. 8), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

In conformità delle disposizioni richiamate, l’allegato al decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 27 novembre 2020[328], dà conto delle modalità attuative del Piano di impiego fino al 31 dicembre 2020 di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare di personale delle Forze armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

Si segnala per completezza che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’articolo 1, comma 1023, nell’ambito del dispositivo “strade sicure”, ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate.

Inoltre, il comma 1025, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 68/1999,

art. 21, co. 1

 

Stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Dati relativi agli anni 2016, 2017 e 2018,

Doc. CLXXVIII, n. 1)

XI Lavoro

18/1/2021

 

L’articolo 21, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 68, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso[329].

Significative modifiche alla legge n. 68 del 1999 sono state apportate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che, al Capo I (articoli da 1 a 13) ha introdotto misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.

Ai sensi dell’articolo 1, la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato[330] e trova applicazione con riferimento: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222[331]; b) agli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute[332]; d) agli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni[333].

L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 con cui sono stabiliti anche i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidanti.

La legge n. 68 del 1999, all’articolo 3, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze una quota di lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1[334] fissata nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; di due lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti; di un lavoratore, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha soppresso il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 che limitava per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione di un lavoratore con disabilità solo al caso di nuove assunzioni[335]. La modifica ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2018 a seguito del differimento operato dall’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Il comma 5 dell’articolo 3 stabilisce le ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali previste dal medesimo articolo 3, che rispondono a difficoltà contingenti nelle quali il datore di lavoro viene a trovarsi, subordinate a precise limitazioni di ordine temporale, quantitativo e territoriale. Le fattispecie in cui la sospensione opera sono state progressivamente estese e ricomprendono anche casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga fra cui mobilità in deroga, CIGS in deroga e contratti di solidarietà[336].

I criteri di computo della quota di riserva sono disciplinati dall’articolo 4 della legge n. 68 del 1999[337]. Il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha inserito all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, il comma 3-bis. In virtù di tale modifica, si stabilisce che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti[338].

La legge n. 68 del 1999 regola all’articolo 5 le ipotesi di sospensione, esclusione ed esonero parziale agli obblighi previsti dalla medesima normativa. In particolare, il comma 3 dell’articolo 5 consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione in considerazione delle speciali condizioni della loro attività che non consentono di occupare l’intera percentuale di persone con disabilità, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (di cui all’articolo 14) un contributo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato[339] [340].

Il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha inserito all’articolo 5 della legge n. 68 del 1999 il comma 3-bis. Tale comma dispone che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti. L’esonero è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999) di un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato[341].

L’articolo 5, al comma 8, sancisce che gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18[342] devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia[343].

Il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha riformulato il comma 8-ter dell’articolo 5[344], estendendo il meccanismo di compensazione territoriale automatica anche per i datori di lavoro pubblici, in precedenza sottoposti ad autorizzazione[345].

Per le persone con disabilità, di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che abbiano compiuto sedici anni di età[346] e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile e risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, l’articolo 8 della medesima legge n. 68 prevede l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato[347]. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Per ogni persona, il comitato tecnico annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti[348] provvedono al collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.

Il comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 68 del 1999 stabilisce che i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi, disciplinati dal comma 6 dell’articolo 9, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti dai quali risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori con disabilità[349].

Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 68 del 1999, il comma 6-bis dell’articolo 9, inserito dal decreto legislativo n. 151 del 2015, ha istituito nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati[350].

Per quanto attiene alle modalità delle assunzioni obbligatorie, l’articolo 7[351] della legge n. 68 del 1999, al comma 1, come sostituito dal decreto legislativo n. 151 del 2015, stabilisce che ai fini dell'adempimento dell'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni disciplinate all'articolo 11.

Con la modifica dell’articolo 7 della legge n. 68 del 1999 apportata dal decreto legislativo n. 151 del 2015, la richiesta nominativa viene consentita in maniera generalizzata, laddove, in precedenza, era concessa a determinate condizioni[352]. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro[353].

Il decreto legislativo n. 151 del 2015, con l’introduzione del comma 1-ter dell’articolo 7, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettui uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni concernenti l’occupazione delle persone con disabilità e il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il comma 2 dell’articolo 7 disciplina le modalità di assunzione dei datori di lavoro pubblici[354], stabilendo che per le assunzioni selettive di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso[355].

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, l’articolo 11 della legge n. 68 del 1999 prevede apposite convenzioni di inserimento lavorativo che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro[356] [357].

Il comma 2 dell’articolo 11 stabilisce che nella convenzione siano fissati i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare[358]. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo[359].

Il decreto legislativo n. 151 del 2015, all’articolo 10, ha profondamente innovato l’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, che disciplina gli incentivi alle assunzioni dei lavoratori con disabilità e il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora del lavoro e delle politiche sociali) dal comma 4 dell’articolo 13. Le modifiche introdotte hanno comportato il superamento del sistema previgente, che prevedeva il riparto annuale dello Stato alle regioni e la successiva erogazione dalle regioni ai datori di lavoro, sulla base delle assunzioni effettuate l’anno precedente.

In conformità di quanto attualmente disposto dal comma 1-ter dell’articolo 13, l’incentivo viene corrisposto mediante conguaglio delle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall’INPS. A tale Istituto sono trasferite, ai sensi del comma 5, mediante un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aggiornato annualmente, le risorse che affluiscono al Fondo attraverso il versamento dei contributi esonerativi previsti dal comma 3-bis dell’articolo 5 della legge n. 68 del 1999[360].

L’incentivo economico viene rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziale e varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. Anche la durata del beneficio contributivo varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia del rapporto di lavoro[361].

Il comma 1-bis dell’articolo 13 prevede che l'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto[362] [363].

L’articolo 14 della legge n. 68 del 1999 ha istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo da assicurare una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge n. 68 del 1999 e i contributi versati dai datori di lavoro non confluiti nel Fondo di cui all’articolo13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

Il Fondo eroga: contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge n. 68 del 1999.

Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 sono correlate a due distinti tipi di infrazione. La prima concerne il ritardato invio del prospetto informativo (di cui all’articolo 9, comma 6) ed è riferita ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 15, essa comporta l’irrogazione di una sanzione pari a 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo[364]. La seconda, invece, attiene al mancato adempimento, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di assunzione della persona con disabilità. Tale sanzione deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999. L’articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, correttivo del decreto legislativo n. 151 del 2015, ha modificato il comma 4 dell’articolo 15 della legge n. 68 del 1999, inasprendo le sanzioni ossia stabilendo che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d’obbligo, lo stesso datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (di cui all’articolo 14) di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo previsto dal comma 3-bis dell’articolo 5, pari a 30,64 euro al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato[365].

Per quanto riguarda invece le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, ai responsabili di inadempienze relative alle disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego (articolo 15, comma 3).

L'articolo 17, comma 1, della legge n. 68 del 1999[366] prevede che le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a gare di appalto pubbliche o intrattengano rapporti giuridici sia di natura convenzionale che di concessione con pubbliche amministrazioni, siano tenute a presentare alle stesse, pena l’esclusione, una preventiva dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità[367].

Nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, viene attribuita in favore dei soggetti richiamati, una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari a un punto percentuale[368].

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 282/1986,

art. 8, co. 5

 

Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia

(Dati relativi all’anno 2019

Doc. LXXVI, n. 3)

XII Affari sociali

12/1/2021

 

L’articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari”, per consentire la compiuta e articolata conoscenza dell’andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, al comma 1, dispone che il Ministero della salute raccolga, attraverso un centro di raccolta informatizzata, i risultati delle analisi effettuate dai laboratori del controllo ufficiale e le informazioni sulle risultanze delle indagini effettuate dal Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), dal Corpo forestale dello Stato[369], dall’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi dell’amministrazione finanziaria operanti nei posti di dogana.

Il comma 5 dell’articolo 8 dispone che i dati raccolti vengano trasmessi annualmente al Parlamento. Tali dati sono integrati con quelli relativi alle attività di controllo ufficiale effettuate dalle ASL ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 16 novembre 2016 recante “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”.

Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande riguarda sia i prodotti (italiani o di altra provenienza) destinati ad essere commercializzati sul territorio nazionale, sia quelli destinati ad essere spediti in un altro Stato dell’Unione europea oppure esportati in uno Stato terzo. I controlli sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione, del magazzinaggio, del trasporto, del commercio e della somministrazione.

Il controllo ufficiale esamina:

- lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture;

- le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti ed ogni altro prodotto utilizzato nella produzione o preparazione per il consumo;

- i prodotti semilavorati;

- i prodotti finiti;

- i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

- le procedure di disinfezione, di pulizia e di manutenzione;

- i processi tecnologici di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari;

- l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;

- i mezzi di conservazione.

I controlli ufficiali comprendono le seguenti attività:

- esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori e i risultati ottenuti (HACCP);

- ispezioni;

- presentazione, etichettatura e modalità di conservazione;

- prelievo e successiva analisi dei campioni. Gli accertamenti analitici sono effettuati dai laboratori di sanità pubblica istituiti presso alcune regioni, dalle ARPA e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Le frequenze di campionamento e le tipologie di analisi a cui sottoporre i prodotti alimentari lungo l’intera filiera agroalimentare vengono stabilite ogni anno mediante i Piani regionali integrati di controllo ufficiale. I Piani regionali sono predisposti in base ad una valutazione del rischio e tenendo conto dei diversi fattori che possono incidere sulla sicurezza alimentare, come il profilo di rischio dell’impresa alimentare, il sistema di autocontrollo che l’operatore del settore adotta per prevenire e tenere sotto controllo i pericoli, la tipologia di alimento e le sue caratteristiche di composizione quanti-qualitativa, la fascia di popolazione a cui è destinato, le modalità di consumo, nonché le informazioni messe a disposizione degli acquirenti con l’etichettatura. I Piani regionali integrati di controllo ufficiale non comprendono le ricerche analitiche previste dagli appositi Piani nazionali[370].

I controlli all’importazione sugli alimenti di origine animale provenienti da Paesi terzi sono svolti dai posti di ispezione frontaliera (PIF) che sono riconosciuti ed abilitati ad effettuare i controlli veterinari secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 97/78/CE e del Regolamento (CE) n. 136/2004. Tale normativa prevede che sulle partite di alimenti di origine animale importati ed elencati nella decisione della Commissione 2007/275/CE siano effettuati i seguenti controlli veterinari: documentali, per la verifica dei certificati e degli altri documenti ufficiali che accompagnano la partita; di identità, per accertare la corrispondenza tra le informazioni contenute nei documenti ufficiali ed i prodotti importati; fisici, per ispezionare materialmente il prodotto e se necessario prelevare campioni per l’esecuzione di analisi di laboratorio.

Tutte le partite di alimenti di origine animale presentate per l’importazione sono sottoposte a controlli documentali e d’identità, mentre i controlli fisici e, eventualmente, i campionamenti per le analisi di laboratorio sono eseguiti su una percentuale variabile di partite. Tale percentuale dipende da diversi fattori tra cui i rischi associati a determinati alimenti e alle loro provenienze, i flussi d’importazione, la necessità di attuare misure di salvaguardia o controlli rafforzati e da frequenze di controllo programmate[371].


 

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 317/1986

art. 8, co 3

 

D.Lgs. 223/2017

art.1, co 1,

lett m)

 

Modalità di utilizzo da parte dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo

(Dati relativi agli anni 2018 e 2019,

Doc. CCLX, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

X Attività produttive

14/1/2021

 

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, a loro volta finalizzati a innovare il quadro normativo europeo previgente, non più in linea con gli sviluppi intervenuti nell’ambito della normazione, il cui obiettivo principale consiste nella definizione di specifiche tecniche o qualitative volontarie alle quali processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. Il decreto legislativo n. 233 del 2017 ha pertanto modificato la legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativa della precedente corrispondente normativa in materia.

L’articolo 4 della legge n. 317 del 1986, come novellato, stabilisce che continuino ad operare quali organismi nazionali di normazione quelli già indicati nell'allegato II della direttiva 98/34/UE, abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535: l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI)[372], nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM).

L’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 223 del 2017 ha integralmente sostituito l’articolo 8 della legge n. 317 del 1986 relativo al contributo finanziario agli organismi nazionali di normazione, semplificando e unificando tutte le principali finalità per le quali tale contributo già era in precedenza previsto dalle norme previgenti.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 8 dispone la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani di un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al successivo comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI e del 33 per cento per il CEI.

L’erogazione del contributo è finalizzata a consentire l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, a contenere i costi di acquisto delle norme, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali, nonché di permettere al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico.

Il contributo previsto, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea. A tal fine esso non può comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico può adottare direttive circa le priorità e le ulteriori finalità cui destinare il predetto contributo.

Il comma 2 dell’articolo 8 pone la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[373]. Per tali finalità, il medesimo comma 2[374], stabilisce che sia versato all'entrata del bilancio dello Stato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a titolo di contribuzione per l'attività di ricerca in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro[375].

Il comma 3 dell'articolo 8 dispone che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale che illustri l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo.

 


 

Commissari del gruppo ILVA S.p.a.

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 1/2015,

art. 3, co. 3

 

D.L. 243/2016, art. 1, co. 2,

lett. a)

Utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055

(Dati relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 2020,

Doc. XXVII, n. 19)

V Bilancio

X Attività produttive

 

25/1/2021

 

L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”, al comma 2, stabilisce che, ai fini dell’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l’organo commissariale per l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l’organo commissariale[376] rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

Si ricorda che il decreto-legge n. 1 del 2015 ha previsto l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così determinando la cessazione della precedente gestione commissariale (ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89), e il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 61 del 2013.

Il Piano è stato modificato a norma dell'articolo 1, comma 8.1[377], del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017. Si ricorda che, a seguito delle previsioni introdotte dall’articolo 6, comma 10-bis, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023.

Si segnala che il Doc. XXVII n. 19 fa riferimento al disposto di cui al comma 8.5 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

Il comma 8.5, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, deve essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico.

Il citato decreto-legge n. 243 del 2016, all’articolo 1, comma 2, lettera a), dispone che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di sostegno siano destinate le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2015 e i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Ai sensi di tale previsione, il Doc. XXVII n. 19 riferisce che la realizzazione della parte del programma dell’amministrazione straordinaria per le attività di cui all’articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015 è stata approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, mentre non risultano utilizzi di fondi.

 


Relazioni non governative

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio


D.Lgs. 152/2006,

art. 172,

co. 3-bis

 

Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell’ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato

(Dati relativi al secondo semestre dell’anno 2020,

Doc. CXLVI, n. 6)

VIII Ambiente

12/1/2021

 

L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”, al comma 1, lett. i), ha riscritto i commi da 1 a 5 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici[378].

Il comma 3-bis dell’articolo 172 ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito[379]; b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito[380] e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

Si ricorda che l’ARERA è un organismo indipendente con il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici. L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte.

L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso successivi interventi normativi.

L’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481[381], le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, soppressa dal comma 13 dell’articolo 21. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha quindi disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assumesse la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, all’articolo 10, commi 17 e 18, ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, da esercitarsi con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 527, ha conferito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ulteriori funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di gestione dei rifiuti. Il comma 528 della citata legge n. 205 del 2017 ha ridenominato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).


 

Banca d’Italia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 133/2013,

art. 4,

co. 6-bis

 

Operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CXL, n. 3)

VI Finanze

15/1/2021

 

Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”, all’articolo 4 detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d’Italia.

L’articolo 4, al comma 1, ribadisce che la Banca d'Italia, è istituto di diritto pubblico[382], banca centrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema europeo di Banche centrali e autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013[383], indipendente nell’esercizio dei propri poteri e nella gestione delle proprie finanze.

Il comma 2 autorizza l’Istituto ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7.500.000.000 euro; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di 25.000 euro ciascuna. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell’Istituto, costituiti da: banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252[384].

Il comma 4-bis dispone che, ove le banche e le imprese di assicurazione partecipanti al capitale della Banca d’Italia dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti dalle norme. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto.

Ai sensi del comma 5, ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Il comma 6 consente alla Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio superiore con il parere favorevole del Collegio sindacale[385] ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie dell’Istituto.

Il comma 6-bis dispone che la Banca d'Italia riferisca annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dall’articolo 4.

Fondazione Italia sociale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 106/2016,

art. 10, co. 8

 

Attività svolte dalla Fondazione Italia sociale

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCXLI, n. 3)[386]

XII Affari sociali

18/1/2021

L’articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, al comma 1, istituisce la Fondazione Italia sociale, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore[387], caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

Il comma 3 disciplina i contenuti dello statuto della Fondazione, da adottarsi (secondo quanto disposto dal comma 4) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 10, lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, deve prevedere:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016[388].

L’articolo 10 della legge n. 106 del 2016 (commi 5 e 6) stabilisce inoltre che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità e che la stessa si doti di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, il comma 7 dell’articolo 10 assegna alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro[389].

Infine, il comma 8 dispone che la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

In conformità di quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 106 del 2016, lo Statuto della Fondazione Italia sociale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017[390], definisce la Fondazione Italia sociale una persona giuridica privata che risponde ai princìpi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro e con durata illimitata, volta a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico. Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 2 dello Statuto prevede che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa porre in essere le seguenti attività:

a) investire in progetti anche imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia;

b) promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;

c) investire in strumenti di finanza sociale - quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) - mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale;

d) acquistare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili privati ovvero, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, pubblici, da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore;

e) sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi;

f) promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;

g) svolgere attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, capacity building e tutoraggio;

h) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;

i) attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;

l) promuovere iniziative per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali al fine di ottimizzare le proprie attività a sostegno degli enti del Terzo settore[391].

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 106 del 2016.

Nello specifico, il patrimonio è composto:

a) dal Fondo di dotazione costituito da 100.000 euro conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016;

b) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione deliberata dal Comitato di gestione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da delibera del Comitato di gestione ad incremento del patrimonio;

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

f) dal Fondo di gestione costituito:

1. dalla dotazione iniziale dello Stato pari a 900.000 euro conferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016;

2. dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati;

3. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di dotazione per delibera del Comitato di gestione;

4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;

5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

6. da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

L’articolo 3 dello Statuto, al comma 3, prevede altresì che la Fondazione possa acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché di carattere non speculativo e coerenti con le finalità sociali della Fondazione medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

Garanti del contribuente

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente per la regione Puglia

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

25/1/2021

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2020)

VI Finanze

25/1/2021

 

La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni, all’articolo 13, commi 1 e 2, prevede l’istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico[392], operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 13-bis dell’articolo 13 dispone che con relazione annuale il Garante del contribuente fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Si ricorda che il Garante è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti[393] o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente[394].

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.



[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.

[3] Si anticipa che il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Si anticipa inoltre che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 febbraio 2021, Alberto Chiovelli è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Si veda al riguardo infra e nelle relative schede.

[4] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[5] Il 7 gennaio 2021 alla Camera dei deputati e il 12 gennaio 2021 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 21 dicembre 2020 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente della suddetta Autorità. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Campania, cosi come previsto dalla legge.

[6] Al Senato l’assegnazione ha quindi preceduto l’annuncio in Assemblea. Si veda supra la nota precedente.

[7] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[8] Si ricorda che il termine per l’espressione del parere dell’8ª Commissione del Senato è scaduto il 27 gennaio 2021.     

[9] Si anticipa che la suddetta proposta di nomina è stata annunciata sia al Senato sia alla Camera il 17 febbraio 2021.

[10] Il 29 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con proprio decreto, lo stesso Prete quale commissario straordinario del suddetto Ente, in attesa del completamento della procedura di rinnovo dell’incarico presidenziale. Tale nomina commissariale non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[11] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37e il relativo richiamo nel testo.

[12] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37e il relativo richiamo nel testo.

[13] Si anticipa che il 3 febbraio 2021, dopo l’audizione informale del candidato, intervenuto in videoconferenza, l’8ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame. Parimenti si anticipa che la IX Commissione della Camera ha espresso al riguardo parere favorevole il 18 febbraio 2021.

[14] Si anticipa che la IX Commissione della Camera ha espresso al riguardo parere favorevole il 18 febbraio 2021.

[15] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.

[16] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37e il relativo richiamo nel testo.

[17] Il mandato decorre dal giorno successivo, 13 gennaio 2021, nel quale il suddetto decreto è stato notificato all’interessato.

[18] Si anticipa che il 23 febbraio 2021 il sito dell’Ente ha reso noto che, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, Caterina Petrillo è stata nominata presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, per un quadriennio.

[19] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[20] Si anticipa che l’Ente, nel proprio sito internet, ha reso noto che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto del 10 febbraio 2021, ha nominato quali componenti del consiglio di amministrazione Lucio d’Alessandro, scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), Patrizio Bianchi, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, e il prof. Gabriele Fava, scelto sulla base della terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Poiché il 14 novembre 2019 è stato nominato il componente del consiglio di amministrazione Nicola Fantini, eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per completare l’organismo restava da nominare il presidente dell’Ente. Si ricorda tuttavia che il 13 febbraio 2021 Patrizio Bianchi è entrato in carica quale Ministro dell’istruzione. Il sito dell’Ente ha quindi reso noto, il 14 febbraio 2021, che sono pervenute le dimissioni di Bianchi da componente del consiglio di amministrazione, unitamente a quelle di Fava, rassegnate “per incompatibilità con l’incarico di componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti.”. Pertanto residuavano in carica solo due consiglieri su cinque. Il 13 febbraio 2021 non si è tenuta la prevista riunione dell’organo “data la mancanza del numero legale”. Il 19 febbraio 2021 in sostituzione di Fava è stata quindi nominata, con analogo decreto, Nicoletta Amodio. Si ricorda che i suddetti mandati hanno durata quadriennale.

[21] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[22] Si anticipa che il 20 febbraio 2021 il sito dell’Ente ha reso noto che, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, Carlo Doglioni è stato riconfermato alla guida dell’Ente.

[23] Si anticipa che il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato alla guida dell’Ente.

[24] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[25] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[26] Musolino è stato infatti nominato presidente della suddetta Autorità di sistema portuale il 15 dicembre 2020. Si veda al riguardo infra nella relativa scheda.

[27] Anche la nomina commissariale di Musolino non risulta ancora comunicata alla Camera.

[28] Ciò a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020 (si veda infra nella relativa scheda).

[29] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[30] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Enti pubblici vigilati – Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella relativa scheda.

[31] Si veda al riguardo infra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[32] Il sito della Fondazione riporta che Olga Cuccurullo si è dimessa il 22 gennaio 2018.

[33] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[34] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[35] Si anticipa che il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Si anticipa inoltre che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 febbraio 2021, Alberto Chiovelli è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Si veda al riguardo supra e infra nelle relative schede.

[36] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[37] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto

Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare Ionio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; - Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale.

L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.

La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".

In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale. Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.

[38] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.

[39] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.

[40] Nel mese di gennaio 2021 sono stati in specie completati i consigli di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM e della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in entrambi i casi con la nomina del componente di designazione ministeriale (vedasi supra e infra nelle relative schede). È stato inoltre nominato il componente del consiglio di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. Per la nomina di Caterina Petrillo e per la riconferma del Presidente Doglioni all’INGV e di Diederik Sybolt Wiersma all’INRiM si vedano infra le note 143, 211 e 223. Si vedano altresì al riguardo supra le note 19, 21 e 24 e infra le relative schede.

[41] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

[42] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.

[43] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

[44] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[45] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.

[46] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

[47] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.

[48] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.

[49] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[50] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[51] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[52] Si veda supra la nota 49.

[53] Si anticipa che la IX Commissione della Camera ha espresso al riguardo parere favorevole il 18 febbraio 2021.

[54] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.

[55] L’articolo 8, comma 1, lett. a), dello statuto dell’Ente precisa che l’elezione avviene a scrutinio segreto, mentre la lett. l) del medesimo comma affida all’assemblea il compito di adottare il regolamento per la elezione del Presidente.

[56] Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[57] Si ricorda che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto

[58] L’ultimo commissario straordinario alla guida della suddetta Autorità portuale è Andrea Agostinelli, nominato con decreto ministeriale del 5 maggio 2016, unitamente al commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo.

[59] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[60] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[61] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[62] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[63] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[64] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[65] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[66] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[67] Il mandato decorre dal giorno successivo, 13 gennaio 2021, nel quale il suddetto decreto è stato notificato all’interessato.

[68] Si segnala che il sito dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale riporta che l’Ente dal 27 settembre al 28 ottobre 2019 è stato amministrato da Paolo Ferrecchi in qualità di commissario straordinario, in forza di due distinti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati rispettivamente il 16 e il 27 settembre 2019.

[69] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Ravenna era Giuseppe Meli, il cui mandato era stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli era succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012.

[70] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[71] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[72] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[73] L’Autorità amministra i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

[74] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[75] Il decreto di nomina era stato notificato all’interessato il 10 aprile 2017. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[76] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale barese era Francesco Palmiro Mariani, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi decreti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale di Bari per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era già stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Brindisi era invece Mario Valente che, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi provvedimenti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Valente era succeduto al presidente Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 succedendo a Giuseppe Giurgiola, a sua volta nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007. L’Autorità portuale di Manfredonia era invece sottoposta a regime commissariale. Commissario era Gaetano Falcone, e commissario aggiunto Guido Capurso, nominati rispettivamente il 5 agosto e 6 settembre 2005 e confermati da ultimo l’8 novembre 2005.

[77] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[78] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[79] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[80] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[81] Musolino è stato infatti nominato presidente della suddetta Autorità di sistema portuale il 15 dicembre 2020. Si veda al riguardo infra nella relativa scheda.

[82] Anche la nomina commissariale di Musolino non risulta ancora comunicata alla Camera.

[83] Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[84] In precedenza Costa era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008. Inoltre era stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente, dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 e quindi con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, nelle more delle procedure amministrative volte, rispettivamente, alla sua prima e alla sua seconda nomina presidenziale.

[85] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[86] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[87] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[88] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[89] Si anticipa che il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Si anticipa inoltre che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 febbraio 2021, Alberto Chiovelli è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

[90] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[91] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Augusta era Antonio Donato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e prorogato con analogo provvedimento del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Catania era invece Nunzio Martello, nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con provvedimento del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

[92] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[93] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[94] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[95] Il 29 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con proprio decreto, lo stesso Prete quale commissario straordinario del suddetto Ente, in attesa del completamento della procedura di rinnovo dell’incarico presidenziale. Tale nomina commissariale non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[96] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 31 e il relativo richiamo nel testo.

[97] La richiesta è corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Puglia.

[98] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[99] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[100] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[101] Si anticipa che il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Si anticipa inoltre che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 febbraio 2021, Alberto Chiovelli è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Si veda al riguardo infra nella relativa scheda.

[102] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[103] Si ricorda che il termine per l’espressione del parere dell’8ª Commissione del Senato è scaduto il 27 gennaio 2021. 

[104] Al Senato l’assegnazione ha quindi preceduto l’annuncio in Assemblea.

[105] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[106] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli era Antonio Basile, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno era invece Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012.

[107] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[108] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[109] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[110] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 37 e il relativo richiamo nel testo.

[111] Si anticipa che il 3 febbraio 2021, dopo l’audizione informale del candidato, intervenuto in videoconferenza, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame. Parimenti si anticipa che la IX Commissione della Camera ha espresso al riguardo parere favorevole il 18 febbraio 2021.

[112] L’ultimo commissario straordinario dell’Autorità portuale livornese è stato Giuliano Gallanti, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2016 e che, già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015. In precedenza Gallanti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno per quattro anni con decreto ministeriale dell’11 aprile 2011. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Piombino era invece Luciano Guerrieri, che, prorogato con decreti ministeriali del 6 maggio 2016, 6 novembre 2015, 5 maggio 2015, 30 ottobre 2014, 29 luglio 2014 e 27 gennaio 2014, era stato nominato il 23 luglio 2013 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.

[113] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[114] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[115] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[116] Si segnala che il Presidente Rustichelli, insediatosi il 6 maggio 2019, terminerà il mandato il 6 maggio 2026.

[117] Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.

[118] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.”.

[119] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.

[120] Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Tarelli, Valeriani e Massicci con lettere del 17 dicembre 2013, annunciate alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 15 gennaio 2014, mentre l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo aver avviato e proseguito l'esame nelle sedute del 14, 15, 22 e 28 gennaio 2014, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 5 febbraio 2014. Tali nomine erano state definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2014.

[121] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente all’avvio della XVII Legislatura, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.

[122] In particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, aveva disposto che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica al momento della entrata in vigore del decreto medesimo continuasse ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.

[123] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016. L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[124] L’articolo 1, comma 15-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

[125] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.

[126] Per mera completezza informativa si ricorda che il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP e alla COVIP, ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e a un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però cassate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del predetto decreto-legge n. 95 del 2012.

[127] Si anticipa che l’Ente, nel proprio sito internet, ha reso noto che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto del 10 febbraio 2021, ha nominato quali componenti del consiglio di amministrazione Lucio d’Alessandro, scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), Patrizio Bianchi, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome, e il prof. Gabriele Fava, scelto sulla base della terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Poiché il 14 novembre 2019 è stato nominato il componente del consiglio di amministrazione Nicola Fantini, eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per completare l’organismo restava da nominare il presidente dell’Ente (vedasi infra nella presente scheda). Si ricorda tuttavia che il 13 febbraio 2021 Patrizio Bianchi è entrato in carica quale Ministro dell’istruzione. Il sito dell’Ente ha quindi reso noto, il 14 febbraio 2021, che sono pervenute le dimissioni di Bianchi da componente del consiglio di amministrazione, unitamente a quelle di Fava, rassegnate “per incompatibilità con l’incarico di componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti.”. Pertanto residuavano in carica solo due consiglieri su cinque. Il 13 febbraio 2021 non si è tenuta la prevista riunione dell’organo “data la mancanza del numero legale”. Il 19 febbraio 2021 in sostituzione di Fava è stata quindi nominata, con analogo decreto, Nicoletta Amodio. Si ricorda che i suddetti mandati hanno durata quadriennale.

[128] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[129] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.

[130] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è scaduto il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.

[131] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[132] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.

[133] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[134] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[135] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[136] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[137] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.

[138] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.

[139] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[140] Si anticipa che la suddetta proposta di nomina è stata annunciata il 17 febbraio 2021 sia al Senato sia alla Camera.

[141] Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza.

[142] Non risulta che in merito a tale nomina siano stati richiesti i pareri delle competenti commissioni della Camera e del Senato.

[143] Si anticipa che il 23 febbraio 2021 il sito dell’Ente ha reso noto che, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, Caterina Petrillo è stata nominata presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, per un quadriennio.

[144] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[145] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.

[146] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[147] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.

[148] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.

[149] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[150] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[151] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[152] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[153] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[154] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[155] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.

2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:

a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;

c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;

d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

[156] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[157] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.

[158] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.

[159] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.

[160] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà, infatti, era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ciò in quanto il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011.

[161] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato supra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola […]. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

[162] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018 ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dall’esercizio 2019.

[163] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[164] La norma prevede altresì che “Alla nomina di presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”.

[165] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[166] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[167] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Enti pubblici vigilati – Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[168] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[169] La norma prevede altresì che “Alla nomina di presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”.

[170] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[171] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[172] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.

[173] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[174] La norma prevede altresì che “Alla nomina di presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”.

[175] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[176] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[177] Secondo quanto riporta il sito della Fondazione Olga Cuccurullo, nominata su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, si è dimessa il 22 gennaio 2018, ma non risulta sia stata sostituita.

[178] Con nota del 22 febbraio 2017 prot. n. 1515/17.

[179] Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 3 marzo 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne avevano iniziato l’esame nelle rispettive sedute del 28 marzo 2017 e l’avevano concluso nelle sedute del 29 marzo 2017, entrambe esprimendo parere favorevole.

[180] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2018. La richiesta era stata altresì assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2018.

[181] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[182] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.

[183] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.

[184] Tali nomine non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[185] Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'articolo 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della società Istituto sviluppo agroalimentare - ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare - SGFA S.r.l..

[186] L’articolo 4 recita: “1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. La conferma del Presidente non può essere effettuata per più di due volte, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.”.

[187] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[188] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[189] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[190] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[191] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[192] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[193] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[194] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[195] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.

[196] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[197] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.

[198] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[199] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.

[200] Si ricorda che l’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Il mandato di Ferroni sarebbe scaduto il 22 ottobre 2019. Per Ferroni si trattava del secondo e quindi ultimo mandato alla guida dell'Istituto, in quanto in precedenza aveva già presieduto l’Istituto per un quadriennio, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 21 ottobre 2011. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.

[201] Quanto alle modalità di formalizzazione di tali nomine ministeriali si veda infra nel testo.

[202] Passeri e Nicoletto sono stati nominati con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente n. 15196 del 28 giugno 2019, che ha ratificato la loro elezione rispettivamente da parte del personale ricercatore, tecnologo e tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettere g) e h) dello statuto dell’Ente.

[203] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[204] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[205] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[206] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.

[207] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[208] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 3, dello statuto prevede che: “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.

[209] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.

[210] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[211] Si anticipa che il sito dell’Ente il 20 febbraio 2021 ha reso noto che, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, Carlo Doglioni è stato riconfermato alla guida dell’Ente.

[212] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[213] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.

[214] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[215] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[216] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[217] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[218] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[219] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[220] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[221] Vedasi la delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.

[222] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[223] Si anticipa che il 19 febbraio 2021, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, Diederik Sybolt Wiersma è stato riconfermato alla guida dell’Ente.

[224] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[225] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.

[226] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.

[227] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[228] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[229] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[230] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[231] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[232] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:

a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;

b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.

c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.

[233] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[234] Il sito dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente dedicata al consiglio di amministrazione riporta quanto segue: “Alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2), i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca (D. Lgs n. 218/2016) scaduti sono prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza, avviato con Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”. Sul punto si veda supra la nota n. 38 e il relativo richiamo nel testo.

[235] I suddetti decreti di nomina non risultano comunicati alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[236] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’Ente, allora denominato ISFOL, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011, già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.

[237] Lo statuto dell’INAPP è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed è in vigore dal 2 maggio 2018.

[238] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.

[239] Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.

[240] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.

[241] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.

[242] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[243] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[244] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il precedente mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.

[245] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[246] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[247] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[248] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[249] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[250] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[251] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[252] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[253] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.

[254] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

[255] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.

[256] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.

[257] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

[258] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[259] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

[260] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.

[261] Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1999 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. In attuazione di tale previsione il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha da ultimo trasmesso nel mese di aprile 2020 la relazione riferita all’anno 2019, Doc. LXXV n. 4.

[262] L’articolo 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 stabilisce che ciascuno Stato membro provvede affinché le inchieste in materia di sicurezza siano condotte o vigilate, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell’aviazione civile o sotto il controllo di tale autorità in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa, o per conto proprio o mediante accordi con altre autorità investigative per la sicurezza. Tale autorità è indipendente sul piano funzionale, in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche competenti in materia di aeronavigabilità, certificazione, operazioni di volo, manutenzione, rilascio delle licenze, controllo del traffico aereo o gestione degli aerodromi e in generale nei confronti di qualsiasi altra parte o ente i cui interessi o finalità possano entrare in conflitto con il compito ad essa assegnato o influenzarne l’obiettività.

[263] L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e dal regolamento UE n. 996/2010.

[264] Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione medesima.

Le decisioni adottate dalla Corte nei confronti dell’Italia nell’anno 2019 sono state 55, delle quali 41 di radiazione dei ricorsi dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole tra le parti o dichiarazione unilaterale del Governo accettata dalla Corte. Cfr. Doc. LXXXIV, n. 3, pag. 48.

[265] Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2007 prevede che al fine della predisposizione della relazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione delle attività svolte ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 1 del medesimo decreto.

[266] Ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Il bando emanato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) per “il finanziamento di interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, proposti da organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26 della L. 125/2014”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2019, n. 171.

Le 16 proposte risultate ammissibili sono state esaminate da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore AICS n. 333 del 4 novembre 2019 e composta da funzionari AICS e della Direzione generale cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I lavori della commissione si sono conclusi con l’elaborazione di una graduatoria per punteggi delle iniziative esaminate. La graduatoria è stata approvata con delibera del direttore AICS n. 16 del 24 marzo 2020. Sono risultate idonee, utilmente collocate in graduatoria e finanziabili le seguenti quattro iniziative: Involving! Garantire un’educazione inclusiva e di qualità a Bagdad con focus su diritti umani e costruzione di resilienza delle minoranze perseguitate, realizzata dalla OSC Fondazione Giovanni Paolo II in Iraq; RELIEF - Miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più vulnerabili della popolazione irachena appartenente alla minoranza cristiano-caldea rifugiata in Libano, realizzata dalla OSC ICU in Libano; Sostegno alla minoranza cristiana di Maaloula per il ritorno al loro villaggio e ripristino della coesione sociale e interreligiosa nella comunità, realizzata dalla OSC Perigeo in Siria; Integrazione socio-economica delle minoranze cristiane in Terra Santa attraverso la tutela del patrimonio artistico, gastronomico e ambientale locale, realizzata dalla OSC VIS nei Territori Palestinesi. Cfr. Doc. CCLXI; n. 1, pag. 3-4.

[267] L’articolo 14 della legge n. 234 del 2012, al comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. In attuazione di tale previsione è stata da ultimo trasmessa nel mese di agosto 2020 la relazione con i dati riferiti al primo semestre 2019, Doc. LXXIII n. 4.

[268] La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante “Interventi a favore del credito cinematografico”, è stata abrogata dall'articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

[269] Il regolamento recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro è stato emanato con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo 4 dicembre 1997, n. 516, modificato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 febbraio 2000.

L’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

[270] La relazione presentata (pag. 1) riferisce che “Mediante lo strumento dei limiti di impegno, sono stati assegnati con D.M. 19.11.1999, ai sensi della legge n. 444/98, complessivi € 1.549.370,70 annui per 20 anni a decorrere dal 1999. Con la successiva legge n. 513/99 vennero autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali per la realizzazione del programma straordinario di cui al punto precedente, di € 516.456,90 a decorrere dall’anno 1999 e di € 1.549.370,70 a decorrere dall’anno 2000 (art. 2 comma 1 Legge 513/99)”.

   La relazione segnala altresì che in occasione della scadenza di giugno 2006 l’Istituto finanziatore (Cassa depositi e prestiti Spa e altri istituti di credito) ha rimodulato la durata del piano di ammortamento nonché il tasso applicato. Tale operazione ha portato a ridefinire in 35 anni il periodo di ammortamento dei mutui, inizialmente previsto in venti o quindici anni.

[271] Lo Statuto della Lega navale italiana è stato approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti 21 maggio 2012.

[272] Lo Statuto dell’ONFA è stato aggiornato con decreto del Ministro della difesa 11 dicembre 2015.

[273] Le attività di tiro a segno svolte presso le Sezioni tiro a segno nazionali sono soggette alla vigilanza degli organi del Ministero dell'interno, a norma della legge 18 aprile 1975, n 110, e successive modificazioni. L'uso dei poligoni è regolato dall'UITS d'intesa con il Ministero della difesa; l'uso degli impianti per sole armi e strumenti ad aria compressa è regolato dall'UITS.

[274] Si ricorda che i commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota di aggiornamento, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai richiamati documenti.

[275] L’iniziativa Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) è lanciata stata nel 1996, su proposta dei Paesi G7 al Vertice di Lione, dalla Banca Mondiale (BM) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) per promuovere la riduzione del debito dei Paesi maggiormente indebitati, considerato che il ricorso ai tradizionali meccanismi di riduzione del debito e l’erogazione di finanziamenti alle condizioni di mercato più favorevoli non si erano dimostrati sufficienti a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri maggiormente indebitati a livelli sostenibili. 

Il Vertice G7 di Colonia del 1999 ha poi ampliato la portata dell’HIPC, lanciando la cosiddetta Iniziativa HIPC Rafforzata (Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative), per offrire una più ampia, rapida e incisiva remissione del debito ai Paesi più poveri e indebitati, ma anche per rafforzare il legame tra riduzione del debito e lotta alla povertà. Ai Paesi beneficiari, infatti, è stato richiesto un impegno specifico a destinare le risorse liberate con la cancellazione del debito all’adozione di misure per la riduzione della povertà individuate nel Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), elaborato dai Paesi con l’assistenza delle IFI.

Nel periodo di riferimento della relazione presentata (luglio 2019 – giugno 2020) è stata approvata un’altra importante iniziativa in materia di debito da parte della Comunità internazionale, la Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Per far fronte alle forti esigenze di liquidità dei Paesi più poveri colpiti dalla pandemia da Covid-19, il G20 insieme al Club di Parigi hanno deciso di concedere la sospensione dei pagamenti dovuti da maggio a dicembre 2020 a tutti i 77 Paesi rientranti nella categoria IDA e dei Least Developed Countries che ne facciano richiesta, purché rispettino determinate condizioni. L’iniziativa coinvolge tutti i creditori sovrani, anche se non membri del G20 o del Club di Parigi, ed è aperta alla partecipazione su base volontaria dei creditori privati. A settembre 2020 hanno fatto richiesta di sospensione 44 Paesi, che hanno ottenuto una sospensione del servizio del debito per oltre 5 miliardi di dollari. Cfr. Doc. CLXXXIII, n. 3, pag. 8.

[276] L’International Development Association (IDA), è l’Agenzia della Banca Mondiale creata per concedere prestiti a condizioni fortemente concessionali ai Paesi in via di sviluppo molto poveri; elargisce prestiti e doni ai Paesi che hanno un reddito medio pro-capite annuo inferiore a USD 1.175 (per l’anno fiscale 2020), che non hanno la capacità di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e di promozione dello sviluppo.

[277] L’articolo 2 della legge n. 209 del 2000, come modificato dall’articolo 80, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recita:

“1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle L. 9 febbraio 1979, n. 38, L. 3 gennaio 1981, n. 7, e L. 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

b) crediti assicurati ai sensi delle L. 22 dicembre 1953, n. 955, L. 5 luglio 1961, n. 635, L. 28 febbraio 1967, n. 131, e L. 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.

2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della società civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente”.

[278] L’Iniziativa HIPC è ormai in gran parte attuata. Ad oggi, i Paesi qualificati o potenzialmente ammissibili all’Iniziativa HIPC rafforzata sono 39, di cui 33 dell’Africa sub-sahariana, 5 dell’America Latina e 1 dell’Asia. Al 30 giugno 2020, 36 dei 39 Paesi qualificati o potenzialmente ammissibili (v. Doc. CLXXXIII, n. 3, Allegato 1) hanno raggiunto il completion point. La Somalia ha raggiunto a marzo del 2020 la prima fase del decision point. Restano nella fase di pre-decision point due Paesi, Eritrea e Sudan, che non hanno ancora raggiunto il decision point, a causa della prolungata situazione di instabilità politica e dell’accumulo di ingenti arretrati verso le istituzioni finanziarie internazionali (IFI). La Somalia, il 25 marzo 2020 ha raggiunto i parametri richiesti per il decision point dell’Iniziativa HIPC, come attestato da dichiarazioni dei Consigli d’Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, e ha quindi potuto accedere al processo per la cancellazione del debito. Per i dati riportati, v. Doc. CLXXXIII, n. 3, pagg. 19-20.

[279] Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale. I Paesi in via di sviluppo diversi dagli HIPC e dagli IDA-only sono identificati dall’articolo 2, comma 1, lett. o), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 4 aprile 2001, n. 185, “Regolamento recante norme di attuazione della L. 25 luglio 2000, n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati”.

[280] Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 4 aprile 2001, n. 185, all’articolo 3, comma 2, lettera b), dispone che la stipula e l’efficacia degli accordi bilaterali con i Paesi interessati sono subordinate alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 209 del 2000 e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge. Il decreto, all’articolo 3, comma 3, stabilisce che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il Paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l’Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (PRSP) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

[281] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 4 aprile 2001, n. 185, “Regolamento recante norme di attuazione della L. 25 luglio 2000, n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati”.

[282] La conversione del debito è un meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito concessionale in valuta dovuto all’Italia dal Paese in via di sviluppo, a fronte della messa a disposizione, da parte dei Paesi debitori, di risorse equivalenti in valuta locale per realizzare progetti concordati con il Paese creditore, finalizzati allo sviluppo socio-economico, alla protezione ambientale e alla riduzione della povertà. Sono ammissibili a operazioni di conversione i Paesi per i quali sia previamente intervenuta un’intesa al Club di Parigi, se l’accordo di ristrutturazione raggiunto prevede specificamente la possibilità di procedere alla conversione del debito. Tuttavia, il comma 1310 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha sostituito l’articolo 5 della legge n. 209 del 2000 in modo da consentire, nei casi ivi previsti, la conversione anche di quei crediti di aiuto che non abbiano subito in precedenza una ristrutturazione benché non vi sia un’intesa a monte del Club di Parigi che preveda la possibilità di conversione del debito. Per questioni di trasparenza e nel rispetto del principio di solidarietà, il Club di Parigi deve comunque essere informato sull’intenzione da parte dei Paesi membri di concludere operazioni di conversione debitoria. Cfr. la relazione presentata (Doc. CLXXXIII, n. 3), pagg. 9-10.

Il Club di Parigi è un gruppo informale di creditori costituito nel 1956 allo scopo di assicurare un trattamento ordinato del debito sovrano estero verso creditori sovrani. Il suo obiettivo è infatti quello di individuare soluzioni coordinate e sostenibili per i Paesi debitori con difficoltà di pagamento, nella forma della ristrutturazione e/o della cancellazione, totale o parziale, del debito sovrano. Gli accordi del Club di Parigi riguardano solo i crediti di aiuto e i crediti commerciali con garanzia governativa vantati nei confronti di debitori sovrani. Il Club di Parigi conta 22 Paesi membri permanenti (da ultimo, nel 2016 sono entrati a farne parte anche la Corea e il Brasile), che vantano di norma la maggior parte dei crediti.

[283] A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 209 del 2000.

[284] La direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie costituisce uno dei tre atti legislativi che riguardano gli aspetti tecnici del quarto pacchetto ferroviario che mira a rivitalizzare il settore ferroviario e a fornire una migliore qualità del servizio e maggiori possibilità di scelta per i passeggeri. Essa si affianca al regolamento (UE) 2016/796 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alla direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità della rete ferroviaria dell’Unione. A seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19 nel 2020, la direttiva è stata modificata dal regolamento (UE) 2020/698 e dalla direttiva (UE) 2020/700 per prorogare il termine per l’integrazione della direttiva nel diritto nazionale dei Paesi dell’Unione.

[285] Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è stato abrogato dall'articolo 32, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2019, a decorrere dal 16 giugno 2019.

[286] In merito al mantenimento in capo all’ANSF delle funzioni dell’ANSFISA nelle more della piena operatività di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2019, si veda infra nel testo.

[287] Il decreto n. 50 del 2019 non trova invece applicazione con riferimento alle metropolitane e ai tram (analogamente a quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 162 del 2007), nonché alle altre infrastrutture e veicoli indicati dal comma 3 dell’articolo 2.

[288] Con riferimento alle reti isolate dal punto di vista funzionale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2019, il comma 3 dell’articolo 19 prevede che l'ANSFISA pubblichi annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, e la trasmetta, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale relazione deve contenere quantomeno informazioni circa l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, delle certificazioni e delle autorizzazioni di cui al Capo VI, nonché i risultati e l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attività dei soggetti che operano su tali reti, compresi il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 4, stabilisce che le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 50 del 2019, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In attuazione di tale previsione, le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono state individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2019, n. 347.

[289] Gli adempimenti recati dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2019 riproducono in larga parte quelli già previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 – come premesso ora abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2019 – con riferimento all’attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie (ANSF), istituita dall’articolo 4 del medesimo decreto n. 162.

Nello specifico, l’articolo 7, al comma 1, prevedeva che l’ANSF pubblicasse annualmente e trasmettesse entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed all’Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Il comma 2 stabiliva che la relazione di cui al comma 1 contenesse informazioni circa:

a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;

b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;

c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;

d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attività dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese ferroviarie;

d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7”.

Il comma 4 disponeva che il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmettesse al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 febbraio 2020, ha da ultimo trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2018 (Doc. CLXXX, n. 2).

[290] L’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 è stato modificato dall’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

[291] L’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al comma 6, stabilisce che sono organi dell’ANSFISA: a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti.

Il comma 8 stabilisce che le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia sono disciplinate dallo statuto, che reca principi generali in ordine alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Lo statuto dell’ANSFISA è stato emanato con decreto del Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2020, n. 24.

[292] Cfr. l’articolo 215, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

[293] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 febbraio 2020, n. 85, si è provveduto a definire, per il triennio 2020-2023, la composizione dell’Assemblea del Consiglio superiore, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006, sulla base delle designazioni presentate dalle amministrazioni e dagli enti interessati; con lo stesso provvedimento si è fatta riserva di provvedere all’integrazione della composizione.

Ai sensi dell’articolo 3 sopra citato il Consiglio superiore è costituito dal Presidente del Consiglio superiore, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai componenti effettivi e dai componenti di diritto in ragione del loro ufficio. Per l’esame dei progetti di lavori pubblici sono invitati a partecipare, di volta in volta con diritto di voto, un rappresentante del comune e della provincia in cui l’opera è localizzata, nonché un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore del 1° dicembre 2020, n. 417, è stata poi definita la composizione delle tre Sezioni nelle quali si articola il Consiglio, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72.

[294] L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come sostituito dall'articolo 8, comma 7, lett. d), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di accelerare e semplificare le procedure di realizzazione di opere pubbliche, prevede che “In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Il comma 5-bis dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture siano stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica. Ai sensi di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2020, che ha abrogato (all’articolo 2, comma 1) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2015.

[295] Cfr. Doc. CXCVI, n. 1, pag. 6.

[296] Il Servizio tecnico centrale, istituito dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, provvede, sotto l’indirizzo e il coordinamento del Presidente del Consiglio superiore, a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, nonché alla disciplina ed al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli Uffici esecutivi. Il Servizio tecnico centrale ha acquisito, sia in campo nazionale che europeo, complesse e delicate funzioni nelle materie dell’ingegneria civile finalizzate alla sicurezza delle costruzioni, pubbliche e private. Tra le attività del Servizio vanno ricomprese anche le molteplici funzioni nel settore della normazione tecnica per la sicurezza delle costruzioni, quali l’elaborazione di norme, circolari e linee guida.

[297] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006, la Commissione è composta dal Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.

[298] Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), all’articolo 12, comma 4-bis, ha trasferito le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea, all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), divenuta operativa dal 4 dicembre 2020.

[299] Il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[300] I commi 1 e 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono stati modificati dall'articolo 12, comma 2, lett. i), nn. 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

[301] L’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, disciplina le modalità di trattenimento dello straniero. Il comma 8 stabilisce che le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

   L’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è stato modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che ha, tra l’altro sostituito la denominazione “centro di identificazione ed espulsione” con quella di “centro di permanenza per i rimpatri”. Ulteriori modifiche sono state apportate dall'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha sostituito il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il nuovo testo stabilisce che “Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno”.

[302] L’articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e successive modificazioni stabilisce che lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, è adottato con decreto del Ministro dell'interno in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro. Sullo schema di capitolato sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.

[303] La relazione presentata riferisce che il numero complessivo delle ispezioni realizzate dalle Prefetture nel corso dell’intero 2019 è pari a 3.570 e ha riguardato 2.223 strutture di accoglienza. Nella relazione si legge che “Tenendo presente la netta prevalenza, nel sistema di accoglienza italiano, di centri di dimensioni medie o piccole, rispetto a centri con più ampia capienza, è inoltre utile notare (grafico 2) che anche i controlli realizzati hanno seguito lo stesso andamento, con una percentuale maggiore (83% delle ispezioni totali) di visite ispettive realizzate in strutture con capienza fino a 50 persone, rispetto a quelle effettuate in strutture con capienza da 51 e 300 persone ( 15% delle ispezioni totali), nonché superiore a 300 (2% delle ispezioni totali). Particolarmente interessante risulta, allora, quanto emerge dal grafico 3, dal quale si evince che, a fronte di una media nazionale di l,6 visite per centro oggetto di ispezione, i centri con capienza superiore a 300 ospiti sono stati quelli oggetto del maggior numero di controlli, con una media di circa 13 visite per centro.

   Con riferimento agli esiti dei controlli in argomento, dalla ricognizione è emerso che, a seguito dell’interlocuzione con gli enti gestori e degli inviti e raccomandazioni a migliorare il livello di accoglienza, sono state realizzate 2.519 contestazioni formali e applicate conseguenti penali, per oltre 483.000,00 euro, mentre si è provveduto alla risoluzione contrattuale per gravi inadempienze nei confronti di 84 enti gestori, per altrettante strutture”. Cfr. Doc. LI, n. 3 pagg. 46-49.

[304] Il decreto legislativo n. 142 del 2015, all’articolo 19, comma 1, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lett. a) e b), della legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che “Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2”.

Si ricorda che per fare fronte agli arrivi consistenti e ravvicinati in particolare di stranieri minori non accompagnati il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all’articolo 1-ter, ha consentito al prefetto, nel caso in cui l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni, di disporre l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. La disciplina organica della materia è stata poi introdotta dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, che ha modificato le disposizioni relative ai minori non accompagnati contenute, in particolare, nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nel decreto legislativo n. 142 del 2015 con la finalità di definire un testo normativo unitario volto a rafforzare le tutele nei confronti dei minori e a garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.

   La relazione presentata riferisce che “Sebbene negli anni precedenti il numero dei minori stranieri non accompagnati sbarcati nel nostro Paese abbia subìto un notevole incremento, a partire da luglio 2017 le più generali strategie deterrenti per limitare gli sbarchi messe in campo dall’Italia hanno inciso anche sugli arrivi via mare dei MSNA. Infatti, se tra il 2017 ed il 2018 la riduzione degli arrivi di MSNA via mare è stata del 39%, nel 2019 la riduzione complessiva è stata di circa il 52% rispetto all'anno precedente. Complessivamente, al 31 dicembre 2019 il dato è pari a 1.680 MSNA, mentre alla stessa data del 2018 il dato era pari a 3.536. Tuttavia, è utile evidenziare che si è ravvisata una inversione di tendenza a partire dalla seconda metà dell’anno 2019. Nei mesi compresi tra luglio e dicembre 2019 sono giunti 1.302 MSNA, con un incremento pari al 244% rispetto ai 378 arrivi registrati da gennaio a giugno dello stesso anno. In termini percentuali, rispetto allo stesso periodo del 2018 - che ha registrato 915 attivi via mare di MSNA tra luglio e dicembre - l'incremento è del 42%”. Cfr. Doc. LI, n. 3, pag. 36.

[305] L’articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato abrogato dall'articolo 25, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

[306] Già nel 2014, nell'intesa sottoscritta il 10 luglio tra Governo, regioni ed enti locali (“Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari”) per riordinare il sistema complessivo di accoglienza, era stato previsto che, per far fronte alla saturazione del sistema derivante dall'altro numero di stranieri giunti in Italia attraverso flussi non programmati, fosse possibile da parte del Ministero dell'interno attivare strutture temporanee, in raccordo con gli enti territoriali, per assicurare un'accoglienza di breve durata diretta al soddisfacimento delle esigenze fondamentali ed immediate dei richiedenti protezione, in attesa del trasferimento in altre strutture.

[307] L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha introdotto nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-ter in base al quale lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto in appositi “punti di crisi” per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza. Si prevede, inoltre, che i punti di crisi possono essere allestiti nell'ambito delle strutture istituite ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995, ossia i CDA (centri di accoglienza), istituiti per rispondere alle emergenze degli sbarchi dei profughi provenienti dall'ex Jugoslavia, ovvero all'interno delle strutture di prima accoglienza, come disciplinate dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che adempiono anche alle esigenze di espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero.

   La relazione presentata segnala che “Gli hotspot attivi nel 2019 sono 4 ubicati a Lampedusa (96 posti, nelle more dei lavori di ristrutturazione che porteranno la capienza complessiva a circa 450 posti), Pozzallo (RG) (con capienza di 234 posti), Messina (con capienza 160 posti) e Taranto (160 posti). Il centro di Trapani-Milo, ha cessato la funzione di hotspot dal 24 settembre 2018 per riassumere quelle di Centro di permanenza per il rimpatrio”. Cfr. Doc. LI, n. 3, pag. 18.

[308] La relazione presentata, nel paragrafo 5, dedicato alla prima accoglienza, riferisce che “Nel corso dell’anno 2019 si è registrata una riduzione del numero delle presenze nei centri di accoglienza, da attribuire alla diminuzione dei flussi in ingresso (riduzione tuttavia non proporzionale alla diminuzione degli sbarchi registratasi nello stesso anno) e all'accelerazione dei tempi di esame delle domande di asilo da parte delle Commissioni territoriali. In particolare, il numero dei migranti presenti in accoglienza alla data del 31 dicembre 2019 risulta pari a 66.529 con una diminuzione del 37,9% rispetto al medesimo periodo del 2018 allorquando i migranti accolti erano 107.188. Si evidenzia, parimenti, una riduzione della rete di accoglienza che, come risulta dalle tabelle sotto riportate, alla data del 31 dicembre 2019 è costituita da n. 9 strutture di accoglienza” (Bari, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Foggia- chiuso poi nel corso del 2020 -, Gradisca d'Isonzo (GO), Messina, Treviso, Udine) “e da n. 5.465 strutture di accoglienza temporanea con una diminuzione, rispetto alle 8.102 del 2018, pari al 32,5%”. Cfr. Doc. LI, n. 3, pag. 20.

[309] Il sistema di accoglienza territoriale è stato istituzionalizzato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, attraverso l’inserimento nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, degli articoli 1-sexies e 1-septies volti a prevedere un sistema di accoglienza pubblico, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'interno ed enti locali. Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore.

Il finanziamento degli interventi è posto a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (FNPSA), disciplinato dall’articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, alimentato da: apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno; assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, nella formulazione originaria, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies ha accesso il richiedente che ha formalizzato la domanda di accoglienza e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari.

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 14, nel testo originario, le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1 sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17, quali minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone affette da malattie mentali o vittime di violenza, torture, mutilazioni genitali.

Il coordinamento dello SPRAR è demandato al Servizio centrale, attivato dal Ministero dell’interno e affidato con convenzione all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Successivamente, le risorse destinate alla fase della c.d. seconda accoglienza sono state aumentate, con particolare riguardo agli stanziamenti del Fondo per i servizi di asilo e alla accoglienza degli immigrati, e sono state adottate misure finalizzate a definire un sistema di gestione dell'accoglienza sul territorio ispirato al principio di leale collaborazione tra enti territoriali e alla centralità dello SPRAR, la rete degli enti locali che realizza progetti di “accoglienza integrata” sul territorio. I progetti della c.d. seconda accoglienza non si limitano ad interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale, come l'insegnamento della lingua italiana, la formazione e la qualificazione professionale, l'orientamento legale, l'accesso ai servizi del territorio, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, oltre che la tutela psico-socio-sanitaria.

Il 26 settembre 2017, il Ministro dell'interno ha inoltre presentato, nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, il Primo piano nazionale di integrazione rivolto ai beneficiari di protezione internazionale, previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, volto ad agevolare il pieno inserimento nella società dei rifugiati e a raggiungere una equa distribuzione dei migranti e dei rifugiati sul territorio (in base a criteri di proporzionalità e sostenibilità), destinando specifiche risorse ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

[310] Lo schema di capitolato adottato con decreto del Ministro dell’interno 2 marzo 2017 è stato successivamente sostituito da un nuovo schema di capitolato di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2018. V. anche infra nel testo.

[311] Per effetto del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, scomparso come istituto generale, è stato sostituito dai seguenti permessi di soggiorno: per casi speciali (vittime di violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo); per cure mediche; per calamità; per motivi di particolare valore civile.

È stato inoltre introdotto un nuovo permesso di soggiorno per “protezione speciale” per i casi in cui non sia stata accolta la domanda di protezione internazionale dello straniero e al contempo ne sia vietata l'espulsione o il respingimento, nell'eventualità che questi “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, oppure esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura.

[312] I centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono stati ridenominati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, centri di identificazione ed espulsione (CIE), a loro volta sostituiti dai centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge13 aprile 2017, n. 46.

[313] In deroga alla normativa al momento vigente, l’articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto specifiche misure relative all'accoglienza e alla tutela della salute degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

[314] La relazione presentata ricorda che l’esigenza di adeguare il sistema di accoglienza alle citate disposizioni normative ha comportato la necessità della revisione del decreto del Ministro dell'interno con il quale, per espressa previsione contenuta nella legge n. 189 del 2002, sono regolamentate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di gestione dei progetti finanziati. Il nuovo decreto è stato adottato il 18 novembre 2019.

   La relazione segnala inoltre che “Alla data del 31 dicembre 2019, i progetti SIPROIMI finanziati sono 844 (di cui 631 ordinari, 166 destinati ai minori non accompagnati e 47 a persone con disagio mentale o disabilità), con una disponibilità generale pari a 33.625 posti finanziati (31.260 posti attivi), di cui, nello specifico 28.686 ordinari, 4255 destinati ai minori stranieri non accompagnati e 684 destinati a persone con disagio mentale o disabilità, di cui alla medesima data risultano occupati 23.981”. V. Doc. LI, n. 3, pag. 34.

[315] In merito allo schema di capitolato di appalto di cui al decreto del Ministro dell’interno 20 novembre 2018, v. Doc. LI, n. 3, pagg. 24-29.

[316] Il decreto-legge n. 130 del 2020, all’articolo 4, comma 3, lettera b), ha sostituito il comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, con i seguenti:

“1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) calamità, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.”

[317] Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 130 del 2020, come convertito, prevede che “Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri”.

[318] In merito alla possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico, si ricorda che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, all’articolo 89, include tra i compiti delle Forze armate il concorso “alla salvaguardia delle libere istituzioni” e lo svolgimento “di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza”.

Con riferimento ai profili informativi inerenti il piano di impiego, si ricorda che nella seduta del 17 aprile 2019 la IV Commissione (Difesa) della Camera ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione cosiddetta “Strade sicure”. Il documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 30 luglio 2020.

[319] Il comma 3 dell’articolo 7-bis stabilisce che “Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale”.

[320] La lettera di trasmissione al Presidente della Camera dei deputati del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 27 novembre 2020, concernente l'impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale delle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19, specifica che, sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle Commissioni IV (Difesa) e I (Affari costituzionali).

Al decreto è allegata la ratifica del provvedimento del 14 novembre 2020 con cui il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, ha rimodulato per ragione di necessità e urgenza il numero delle unità di personale delle Forze armate facenti parte del contingente di 7.050 unità di personale militare attraverso il contestuale recupero di pari aliquota dalla sede di Napoli, impiegata per i medesimi servizi.

[321] L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 stabilisce che “Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità”.

[322] L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recita: “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121”.

[323] Il primo periodo del comma 01 dell’articolo 74 autorizza a tal fine la spesa complessiva di 4.111.000 euro.

Il terzo periodo del comma 01 prevede che al contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

[324] Per un totale di 7.303 unità. Cfr. in proposito la nota esplicativa depositata presso la IV Commissione (Difesa) della Camera dal sottosegretario di Stato per la Difesa Calvisi e pubblicata come allegato 2 al resoconto della seduta del 15 aprile 2020.

[325] Il comma 3 dell’articolo 74-ter, allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui 8.032.564 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 2.130.494 euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

[326] Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 34 del 2020 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di 9.404.210 euro, di cui 5.154.191 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4.250.019 euro per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

[327] Il comma 2 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

[328] Il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica previsto ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2008, è stato espresso nella riunione del 28 ottobre 2020.

[329] La parte seconda della relazione presentata (Doc. CLXXVIII, n. 1) si compone delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 68 del 1999 per il triennio 2016-2017-2018, attraverso la compilazione della Scheda di rilevazione dedicata, cui si aggiunge il riepilogo delle informazioni principali estratte dai questionari provinciali di competenza.

[330] Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 68 del 1999 “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.

[331] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.

[332] L’articolo 1, comma 3, della legge n. 68 del 1999 mantiene ferma la normativa speciale relativa al collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi e i terapisti della riabilitazione non vedenti. Pertanto, le persone non vedenti, oltre alla possibilità di fruire del collocamento ai sensi della legge n. 68 del 1999, possono accedere al sistema del collocamento obbligatorio previsto da leggi speciali per i non vedenti, che presuppongono l’iscrizione in Albi professionali nazionali. Tuttavia, al fine di semplificare il procedimento per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto la soppressione del relativo Albo. Pertanto, per fruire del collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, i privi della vista abilitati secondo le norme di cui all’articolo 2 della medesima legge che risultino disoccupati, sono tenuti ad iscriversi direttamente nell’apposito elenco per il collocamento dei centralinisti non vedenti tenuto dal servizio per il collocamento mirato. Rimangono in vigore l’Albo terapisti della riabilitazione non vedenti, articolato a livello regionale, di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, per il quale le iscrizioni sono effettuate dagli Ispettorati territoriali o interregionali del lavoro ovvero dalla regione, nonché l’Albo massaggiatori e massofisioterapisti della riabilitazione non vedenti, (ex lege 21 luglio 1961, n. 686 e ex lege 19 maggio 1971, n. 403) in cui le iscrizioni sono state effettuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla data del 23 luglio 2018. Per effetto dell’articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ha conferito all’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), fra le altre, le funzioni in materia di collocamento delle persone con disabilità, le attività connesse alla gestione degli Albi, un tempo di competenza del Ministero del lavoro, sono attualmente svolte dall’ANPAL.

[333] Per i soggetti di cui alla lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

[334] La relazione presentata segnala che nel 2018, si registrano 356 comunicazioni effettuate dagli uffici competenti agli Ispettorati territoriali del lavoro sul mancato rispetto degli obblighi di assunzione di cui all’articolo 3, per il 72 per cento effettuate nel Sud Italia. Cfr. CLXXVIII, n. 1, pag. 57.

[335] Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operino nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, permane la possibilità di computare la quota di riserva con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

[336] Il comma 6 dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 stabilisce che agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

[337] Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge n. 68 (persone con disabilità e categorie protette), quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Sono computati ai fini della copertura della quota di riserva i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

[338] Nella quota di riserva non possono essere computati i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia qualora abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se siano divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

[339] L’articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357, recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68”.

[340] I dati relativi al numero di esoneri parziali richiesti dai datori di lavoro, il numero di provvedimenti di autorizzazione all’esonero rilasciati dai servizi competenti e le cifre sulle posizioni interessate dai provvedimenti nel triennio di riferimento, considerando le informazioni valide restituite dai servizi provinciali, comunque sempre superiori al 73% delle province totali e all’85% dei rispondenti, sono riportati nella Tabella 8 della relazione presentata. Cfr. Doc. CLXXVIII, n. 1, pag. 55.

[341] Le modalità di versamento del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 sono state stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2016.

[342] In merito a quanto disposto dall’articolo 18, v. infra nel testo.

[343] I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 devono trasmettere in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

[344] Il comma 8-ter dell’articolo 5 è stato introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il testo originario del comma 8-ter prevedeva che “8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione”.

[345] Si è così stabilita la facoltà per i datori di lavoro pubblici, da affettuarsi mediante trasmissione telematica a ciascuno degli uffici competenti dell’apposito prospetto informativo (di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999), di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, anche in questo caso portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

[346] L’età minima necessaria per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è da intendersi pari a 16 anni, considerato che, per effetto dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’età per l’accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni. Invece, l’età minima per l’accesso al pubblico impiego è fissata a 18 anni, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

[347] La relazione presentata indica che nel 2018 gli iscritti risultano 733.708 (Tabella 19), dato abbastanza simile a quello indicato per il biennio 2014-2015. Nelle annualità 2016 e 2017 si rileva invece un calo di quasi il 20 per cento degli iscritti. Nel documento si osserva che “Tale decremento è dovuto molto probabilmente dal dato non pervenuto per queste annualità di nessuna provincia della regione Campania. Nel 2018, infatti, gli iscritti negli elenchi delle solo province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno sono 275.308”. In tutte e tre le annualità si registra una minore presenza di donne iscritte alle liste rispetto agli uomini, il dato conferma una tendenza presente anche negli anni precedenti: le differenze non sono mai così elevate da generare veri e propri squilibri di genere. Oltre il 94 per cento degli iscritti è rappresentato dagli invalidi civili, dato che si conferma per tutte e tre gli anni”. Cfr. Doc. CLXXVIII, n. 1, pag. 70.

[348] L’articolo 6 della legge n. 68 del 1999, al comma 1, denomina “uffici competenti” gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

[349] Il comma 6 dell’articolo 9 della legge n. 68 del 1999 è stato sostituito dall'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale comma chiarisce che se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Il modello unico di prospetto è stato definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 2 novembre 2010.

[350] L’articolo 10 della legge n. 68 del 1999 dispone che ai lavoratori assunti a norma della medesima legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Si prevede altresì che il datore di lavoro non possa chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni e si disciplinano le condizioni per la prosecuzione dell’attività lavorativa in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro.

[351] L’articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 1, ha disposto la sospensione per quattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge n. 68 del 1999.

[352] L’articolo 7, comma 1, come prima formulato, disponeva che si potesse assumere mediante la stipula di convenzioni o la richiesta di avviamento agli uffici competenti che poteva essere nominativa, anziché numerica, solo per: datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi; il 50 per cento delle assunzioni di datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti; il 60 per cento delle assunzioni dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

[353] Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7, nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

[354] Il comma 2 stabilisce che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

[355] Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’articolo 11-septies, comma 2, ha esteso agli orfani del disastro di Rigopiano la quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

[356] L’articolo 11 prevede che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della legge n. 68 del 1999, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i loro consorzi, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 68 del 1999.

[357] La relazione presentata riferisce che le convenzioni che consentono la programmazione degli inserimenti (ex articolo 11, comma 1) veicolano ancora (a seguito delle modifiche alla normativa da parte del decreto legislativo n. 151 del 2015 in ordine alle modalità di assunzione e ai criteri di accesso agli incentivi), una significativa quota di avviamenti nel corso dell’anno, con un numero di segnalazioni in aumento nel corso del triennio che si attestano, nel 2018, a 8.955 inserimenti lavorativi, di cui il 38 per cento donne. A seguire, seppure a grande distanza, si segnalano le convenzioni di integrazione lavorativa (ex articolo 11, comma 4), per le quali, invece, il numero più elevato si registra nel 2017 con 2.034 avviamenti, con una percentuale femminile lievemente superiore all’istituto precedente (42 per cento) e in ogni caso inferiore alla componente delle iscritte agli elenchi del collocamento mirato. Cfr. Doc. CLXXVIII, n. 1, pag. 87.

[358] Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

[359] Gli articoli 12 e 12-bis della legge n. 68 del 1999 disciplinano, rispettivamente le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative e le convenzioni di inserimento lavorativo. La relazione presentata riferisce che risultano quasi assenti le convenzioni ex articolo 12, mentre si segnala invece un numero circoscritto di convenzioni ex articolo 12-bis, concentrate prevalentemente nelle regioni nordorientali (145 sul totale di 173 nel 2018). Cfr. Doc. CLXXVIII, n. 1, pag. 87.

[360] In attuazione di tale previsione è stato da ultimo emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 luglio 2020.

[361] Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 13 stabilisce che, nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

[362] Il comma 3 dell’articolo 13 della legge n. 68 del 1999 dispone che gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della medesima legge n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.

[363] La relazione presentata riferisce che “Le assunzioni di lavoratori con disabilità nel triennio 2016-2018 interessate dagli incentivi economici previsti dall’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, nel complesso pari a 6.902 unità, si concentrano tra il 2016 ed il 2017 (rispettivamente il 45% ed il 43% del totale). Nel 2018 le assunzioni sono 815, un quarto di quelle osservate nel 2016, con una riduzione, rispetto all’anno prima, del 73%.

Il numero di lavoratori con disabilità assunti è rimasto pressoché costante nei primi due anni oggetto di rilevazione: in ciascun anno, i datori di lavoro hanno assunto quasi 3.000 lavoratori con disabilità, con una leggera flessione nel 2017 (-2,9%). In totale, in due anni sono stati assunti 6.087 lavoratori con disabilità (Tabella 12), quasi due volte e mezza il numero delle assunzioni nell’ultimo biennio considerato con la previgente disciplina.

Nell’anno 2018, le risorse stanziate sono risultate insufficienti a coprire il fabbisogno, in ragione del notevole ricorso all’incentivo da parte dei datori di lavoro e della natura pluriennale dell’incentivo medesimo”. Cfr. Doc. CLXXVIII, n. 1, pagg. 60-61.

[364] Il comma 5 dell’articolo 15 dispone che gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[365] L’attuale sanzione è quindi pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ciascuna posizione in quota d’obbligo non coperta.

La relazione presentata segnala che nel 2018 si registrano 356 comunicazioni effettuate dagli uffici competenti agli Ispettorati territoriali del lavoro sul mancato rispetto degli obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, per il 72 per cento effettuate nel Sud Italia. Si segnala altresì che “Osservando i dati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, in relazione al numero di sanzioni irrogate per ritardato invio del prospetto informativo (di cui all’art. 9, co. 6) e per mancata copertura della quota d’obbligo (di cui agli artt. 3 e 18) riepilogati nella tabella sottostante (Tabella 10), si evidenzia come il numero di sanzioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo nel 2018 sia quasi raddoppiato rispetto al 2016. Le sanzioni comminate per il ritardato invio del prospetto interessano, invece, un numero molto più contenuto di casi, ammontando nel complesso delle tre annualità” (si fa riferimento alle annualità considerate nel documento 2016-2017-2018) “a poco più di un centinaio. Come ricordato dalla stessa Direzione, si specifica che tali dati, risultanti dall’esito del monitoraggio dell’attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo in servizio presso gli uffici territoriali nelle annualità in esame, non comprendono le sanzioni eventualmente comminate dalla Regione Sicilia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto uffici aventi competenza autonoma in materia ispettiva e non rientranti nell’articolazione territoriale del suddetto Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Cfr. Doc. CLXXVIII, n. 1, pag. 57.

[366] L’articolo 16 della legge n. 68 del 1999 concerne la partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni., stabilendo che, a tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. Fatti salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

   Il comma 2 dell’articolo 16, come modificato dall'articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

[367] Le verifiche effettuate dagli uffici competenti sulle certificazioni di ottemperanza rese da imprese pubbliche o private su richiesta delle pubbliche amministrazioni nel 2018 raggiungono un totale di 56.551. Per i dati relativi alle certificazioni di ottemperanza ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, v. Tabella 9, Doc. CLXXVIII, n. 1, pag. 56.

[368] La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

La legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”, all’articolo 6, ha esteso la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

L'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha attribuito la quota di riserva anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

[369] Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Sempre in base al citato atto normativo e successivi atti applicativi, specifiche aliquote di personale e risorse strumentali sono state devolute ad altre amministrazioni (Corpo nazionale vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Direzione generale delle foreste (DIFOR) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in funzione delle relative specializzazioni.

[370] Quali ad esempio il Piano nazionale OGM, il Piano nazionale per i residui di farmaci veterinari, il Piano nazionale per i residui di prodotti fitosanitari, il Piano nazionale per i residui di additivi, conservanti e sostanze aromatizzanti e il Piano nazionale di controllo per gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti.

[371] In conformità alla normativa dell’UE, in particolare al Reg. (CE) n. 136/2004, nel corso del quinquennio 2015-2019, il Ministero della salute ha sviluppato annualmente un piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio negli alimenti di origine animale importati dai Paesi terzi. Il piano è stato attuato dai posti d’ispezione frontalieri (PIF) e stabilisce la frequenza di controllo minima da applicare sui prodotti e controlli mirati verso determinati matrici e pericoli o più specificamente matrici, pericoli e paesi terzi d’origine.

Per quanto concerne il volume d’importazione nel periodo di riferimento della relazione trasmessa (2015-2019) il numero di partite presentate per l’importazione ai PIF italiani è variato da 37.771 partite nel 2015 a 40.233 nel 2019 con una media di 39.694 partite (tabella 6.3); la percentuale di campionamento raggiunta annualmente è stata sempre superiore a quella programmata del 3% (2015: 4,9 per cento; 2016: 4,44 per cento; 2017: 5,01 per cento; 2018: 4,54 per cento; 2019: 3,92 per cento). Le analisi sono state disposte secondo le indicazioni del piano e le irregolarità più frequenti sono state di tipo chimico [tabella 6.5 (73 rischio chimico; 54 rischio microbiologico)].

Le notifiche RASFF sono derivate principalmente da pericoli svelati con test di laboratorio e in particolare hanno riguardato i metalli pesanti nei prodotti della pesca e l’E.coli STEC e la salmonella nelle carni. Quest’ultimi pericoli microbiologici sono stati più frequentemente evidenziati nel periodo 2017-2018 in seguito ai controlli scaturiti dallo scandalo carne fraca in Brasile. Cfr. Doc. LXXVI, n. 3, pag. 59.

Il sistema di allerta rapido europeo per alimenti e mangimi (RASFF) è stato istituito sotto forma di rete per notificare i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi agli alimenti e ai mangimi (Regolamento CE n. 178/2002), materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento CE n. 1935/2004), nonché per notificare i rischi diretti ed indiretti per la salute degli animali e dell’ambiente (Regolamento CE n. 183/2005). In merito, Cfr. Doc. LXXVI, n. 3, pag. 83.

[372] Si ricorda che UNI e CEI sono due organizzazioni senza fine di lucro nelle quali esperti trovano soluzioni a beneficio di tutti i cittadini, tramite un sistema aperto di condivisione e trasferimento di conoscenza e valori, con forma di partecipazione dal basso. Il compito di UNI e CEI è studiare, elaborare, approvare e pubblicare documenti, in primo luogo norme tecniche di applicazione volontaria, ma anche specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento che definiscono “come fare bene le cose”, garantendo prestazioni certe, sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale, economica e sociale di materiali, prodotti, processi, servizi, persone ed organizzazioni, in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.

[373] Il comma 617-bis dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), inserito da dall'articolo 6, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di riforma della struttura del bilancio dello Stato, stabilisce che, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale ultima norma, inserita dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 90 del 2016, dispone che, al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse, a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

[374] Il comma 2 dell’articolo 8 riproduce sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, abrogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

[375] Di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

[376] I commissari dell’ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria Gnudi, Carruba e Laghi, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, si sono dimessi, a decorrere dal 1° giugno 2019 con lettera del 23 aprile 2019. Nella medesima data, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stati nominati nuovi commissari straordinari dell’ex-Ilva di Taranto Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo. Alessandro Danovi è stato nominato commissario straordinario in sostituzione di Antonio Cattaneo con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2019.

[377] Il comma 8.1 è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 8 con gli attuali commi da 8 a 8.3.

[378] L’articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce, al comma 1, che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ossia, “il Presidente del Consiglio dei ministri, (…), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (…), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”.

Il comma 1 dell’articolo 147 stabilisce altresì che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

Il comma 1-bis dell’articolo 147 prevede che “Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4”.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 147, le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Il comma 2-bis dell’articolo 147 stabilisce che qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

[379] La relazione presentata segnala che tutte le regioni hanno provveduto a individuare gli ambiti territoriali ottimali (ATO) che al mese di giugno 2020 risultano essere 62. 12 regioni hanno previsto un unico ATO (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania; Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta); le restanti regioni hanno  optato per il mantenimento di un’organizzazione che preveda una pluralità di ATO all’interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia). Cfr. Doc. CXLVI, n. 6, pag. 6.

[380] La relazione presentata riferisce che alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell’ambito. Cfr. Doc. CXLVI, n. 6, pag. 10.

[381] La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) ha istituito l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo e con funzioni consultive nei confronti di Parlamento e Governo.

[382] La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, all’articolo 19, qualifica la Banca d’Italia istituto di diritto pubblico che costituisce parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, sancendo, al comma 3, che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri ad essa spettanti.

   La Banca d’Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, era già qualificata ente pubblico dall’articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141. L’articolo 20 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 6, del decreto-legge n. 133 del 2013.

[383] Con il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 sono stati attribuiti alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; in particolare, l'articolo 6 disciplina la cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

[384] Nella lettera di trasmissione del Doc. CXL, n. 3 si segnala che alla compagine dei partecipanti al capitale della Banca si sono aggiunti ventisette nuovi soggetti: un ente di previdenza, un fondo pensione, sei fondazioni di matrice bancaria e diciannove banche.

Le operazioni perfezionate nel 2020 hanno comportato il trasferimento di circa il 5,4 per cento del capitale (cfr. allegato A). Nel complesso, i partecipanti al capitale della Banca d’Italia al 31 dicembre 2020 risultano 147 (cfr. allegato B). Nel novero dei partecipanti al capitale figurano ancora 4 soggetti con quote superiori al limite del 3 per cento stabilito dalla legge.

[385] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, gli organi centrali dell’Istituto sono:

a) l’Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio superiore;

c) il Collegio sindacale;

d) il Direttorio;

e) il Governatore;

f) il Direttore generale e i Vice Direttori generali.

[386] Alla relazione è allegato lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 e il bilancio previsionale per l'anno 2021, approvato dal Comitato di gestione della Fondazione nella seduta del 10 dicembre 2020.

[387] Il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 106 del 2016, definisce Terzo settore “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”.

[388] L'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, al comma 1, dispone che con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provveda altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 dell’articolo 5 alle lettere da a) a i).

La lettera g) prevede il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge n. 106 del 2016.

[389] Il comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 106 del 2016 prevede che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[390] Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto sono organi della Fondazione: il Collegio dei partecipanti; il Comitato di gestione; il Presidente e il Vice Presidente; il Segretario generale; l'Organo di revisione.

Il Comitato di gestione, che amministra la fondazione, è composto da dieci membri: tre designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno nominato dal Consiglio nazionale del Terzo settore; sei in rappresentanza degli enti profit e non-profit che costituiscono il Collegio dei partecipanti. I membri del Comitato di gestione sono scelti tra persone di notoria indipendenza e comprovata esperienza, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche.

[391] Il comma 4 dell’articolo 2 dello Statuto della Fondazione Italia sociale stabilisce che la Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti.

[392] Il Garante del contribuente, originariamente previsto quale organo collegiale costituito da tre componenti è divenuto organo monocratico a seguito della modifica disposta dall'articolo 4, comma 36, lett. a), n. 1), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”.

[393] Non rientra nella cognizione del Garante la richiesta di accesso agli atti degli uffici tributari, perché, se anche essa coinvolge un ufficio dell’amministrazione finanziaria, tuttavia trattasi di un intervento di natura amministrativa e non fiscale, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che, all'articolo 25, regola la procedura da osservare in caso di diniego, espresso o tacito, all'accesso. Cfr. la relazione sull’attività svolta nell’anno 2020 presentata dal Garante del contribuente della regione Puglia, pag. 4. Nel medesimo documento (pag. 2) si ricorda inoltre che: “Il Garante non ha poteri coercitivi o sanzionatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questo significa che se, a suo giudizio, l'ente impositore o il soggetto della riscossione hanno commesso un errore, non può costringerli a correggerlo né può annullare il suo atto come potrebbe fare un Giudice, ma può soltanto esercitare un potere di sollecitazione e di segnalazione di attività scorrette o illecite alle autorità di competenza. L'efficacia dei suoi interventi poggia soltanto sulla moral suasion derivante dall'autorevolezza che è in grado di esprimere”.

[394] Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.