Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 30 - XVIII Gennaio 2021
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 30
Data: 28/01/2021
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

 

 

 MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI

 

 

 

 

 

n. 30 – Gennaio 2021

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

INDICE

 

PREFAZIONE.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici 4

Cariche rinnovate nel mese di dicembre 2020 o tuttora in itinere. 6

Cariche scadute alla data del 31 dicembre 2020 o in scadenza entro il 30 aprile 2021 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo. 12

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI. 19

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.. 19

Automobile Club d'Italia – ACI. 22

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. 24

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. 26

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. 28

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. 30

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. 33

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. 36

Autorità di sistema portuale del Mare Ionio. 38

Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. 41

Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. 43

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. 46

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. 48

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. 50

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. 52

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. 54

Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP. 56

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.. 59

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA.. 63

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. 67

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC.. 71

Ente nazionale risi - ENR.. 74

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 77

Ente parco nazionale della Val Grande. 81

Ente parco nazionale del Vesuvio. 84

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC.. 88

Grande progetto Pompei 91

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.. 94

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM.. 98

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN.. 102

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV.. 106

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM.. 109

Istituto nazionale di statistica - ISTAT.. 113

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP. 116

Stazione zoologica “Anton Dohrn”. 119

Unione Italiana tiro a segno - UITS. 123

Sezione II. 127

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 127

Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo. 128

Note annunciate al 31 dicembre 2020 in attuazione di atti di indirizzo. 134

Ministero della giustizia. 134

Ministero dell’interno. 161

Ministro per le politiche giovanili e lo sport 162

Sezione III. 165

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE.. 165

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento. 166

In evidenza a dicembre 2020. 168

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 dicembre 2020. 175

Relazioni governative. 175

Presidenza del Consiglio dei ministri 175

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 178

Ministro per gli affari europei 188

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 190

Ministero dell'economia e delle finanze. 192

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 194

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 200

Ministero dell'interno. 202

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 205

Ministro per le pari opportunità e la famiglia. 212

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 216

Ministro per le politiche giovanili e lo sport 218

Ministero della salute. 224

Ministero dello sviluppo economico. 235

Relazioni non governative. 248

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - (ISMEA) 248

Nuove relazioni previste da fonti normative. 253

Relazioni governative. 253

 

 

 

 

 

 


 


 

PREFAZIONE

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, al fine di offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare sulle nomine di vertice negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti di competenza governativa.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto sulle relazioni al Parlamento, distinte tra “governative” e “non governative”, la cui trasmissione sia prevista da norme di legge. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, introdotte da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell’arco temporale di riferimento.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Sezione illustra l’attività di monitoraggio sulle nomine di vertice in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.


Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

 

La Sezione I dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.

Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l’individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La medesima procedura si applica qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, nonché per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l’organo competente può provvedere alla nomina[1].

Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l’esito.

Inoltre, l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 prende in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici di cui presidenti e vicepresidenti sono nominati previo parere parlamentare in ottemperanza dell’articolo 1. In tali casi, l’articolo 9 stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Anche tali provvedimenti devono fornire i motivi che li giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano. Nell’ambito del monitoraggio di cui si dà conto in questa pubblicazione rientra pertanto anche l’accertamento dell’avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi.

Infine, qualora la legge istitutiva di un singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull’effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.

Affinché il monitoraggio effettuato non si esaurisca nella mera presa d’atto degli atti posti in essere dal Governo, si provvede altresì a segnalare tempestivamente al Parlamento le cariche scadute o di prossima scadenza e le procedure previste per il loro rinnovo[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano soggetti a rinnovo nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi normativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All’individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.

 

 

 


 

Cariche rinnovate nel mese di dicembre 2020 o tuttora in itinere

Il 30 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Angelo Sticchi Damiani, quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI[3], in considerazione dell’avvenuta elezione del medesimo da parte dell’Assemblea dei soci[4]. Il 31 dicembre 2020 è poi scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente.

 

Il 30 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA composto, oltre che dal presidente, da Alberto Basset e Stefania De Pascale, su designazione del medesimo Ministro, da Enrica Onorati, su designazione della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da Domenico Perrone “[…] quale membro interno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’ente […].”[5]. Il decreto specifica che le nomine suddette saranno efficaci dalla data di nomina del presidente, che, peraltro, risulta precedente.

Infatti, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020 Carlo Gaudio è stato nominato presidente dell’Ente, a decorrere dalla data del provvedimento e per la durata di un quadriennio[6]. La procedura di nomina era stata avviata a seguito delle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione, operative dal 2 aprile 2019.

 

Il 29 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Sergio Prete[7] quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio, in attesa del completamento delle procedura di rinnovo dello stesso Prete quale presidente della suddetta Autorità.

Il 16 dicembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha avviato l’esame della proposta di nomina relativa a un nuovo mandato presidenziale di Prete[8], il quale è stato quindi audito nella seduta del 22 dicembre 2020. La Commissione ha poi rinviato, nella seduta del 23 dicembre 2020, l’esame della suddetta proposta di nomina[9].

L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo averne avviato l’esame il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 28 dicembre 2020 ha espresso al riguardo parere favorevole[10].

            Il 10 novembre 2020 era scaduto il mandato dello stesso Prete quale presidente dell’Ente.

 

Il 29 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paolo Emilio Signorini è stato nuovamente nominato quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale[11] [12].

 

Il 29 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Sommariva è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale[13] [14].

 

Il 23 dicembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 16 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 17 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla nomina, per un ulteriore mandato, di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[15]. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta di nomina il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 28 dicembre 2020 ne ha rinviato l’esame[16] [17].

Si ricorda che il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato dello stesso Rossi, quale presidente della suddetta Autorità.

 

Con lettera del 21 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[18] [19]. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Campania. Si ricorda che il 5 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Pietro Spirito quale presidente della medesima Autorità[20].

 

Il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[21].

Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[22] [23]. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[24].

 

Il 15 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto ha nominato, per un secondo mandato quadriennale [25], Zeno D’Agostino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale[26] [27].

 

Il 15 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, ha nominato Pino Musolino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[28] [29] [30] [31].

 

Con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS[32] [33].

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2020 Maria Rosaria Prisco è stata nominata componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nella relativa scheda) [34] [35] [36] [37]. Il consiglio dell’Ente è ora quindi completo.


 

Cariche scadute alla data del 31 dicembre 2020 o in scadenza entro
il 30 aprile 2021 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

Il 5 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR, Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura.

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico del componente del consiglio di amministrazione di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, Michele Morgante. Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del medesimo Ente[38].

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto l’incarico di Pierangelo Marcati, componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM.

 

Il 14 ottobre 2019 è scaduto il mandato del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Mauro Magnani.

 

Il 13 novembre 2019 è scaduto l’incarico di Alberto Tesi, il 9 febbraio 2020 quello di Tommaso Edoardo Frosini e il 20 febbraio 2020 quello di Mario Giovanni Melazzini, quali consiglieri di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR. Il 20 febbraio 2020 è scaduto altresì il mandato del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio.

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni[39].

Il 18 maggio 2020 è scaduto il mandato di Diederik Sybolt Wiersma, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM[40].

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

 

Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC[41]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente. Inoltre, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, sono cessati i mandati dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino.

 

            Il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[42].

 

            Il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Massimo Bocci quale presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.

 

Inoltre, l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, attualmente non ancora materialmente istituita, rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico[43].

 

Il 6 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio. Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Roberto Andò e Olga Cuccurullo[44].

 

Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri.

 

Il 31 dicembre 2020 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.

 

L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione -COVIP.

 

Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA[45].

 

Il 13 marzo 2021 scadrà l’incarico di Stefano Corsini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale[46] [47].

 

Il 4 aprile 2021 scadrà l’incarico di Andrea Annunziata, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale [48] [49].

 

Il 10 aprile 2021 scadrà l’incarico di Ugo Patroni Griffi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[50].

 

Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

 

Il 26 aprile 2021 scadrà inoltre l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

 

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Si segnala, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti Autorità di sistema portuale: - Mari Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio;- Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[51]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scadeva il 27 settembre 2020.

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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”[52]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[53], entro il 31 gennaio 2021.”.

Nelle prossime settimane dovrebbero pertanto essere effettuate le nomine in tali enti di ricerca.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricatoSospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati[54], che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate in questa sezione della presente pubblicazione.

Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[55], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, comunque, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

 

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Si segnala infine che l’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, prevede che il mandato dei componenti in carica del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sia prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale[56]. L’organismo è composto dal presidente Mauro Palma e da Emilia Rossi, i cui mandati sarebbero scaduti il 1° febbraio 2021 e da Daniela De Robert, il cui mandato sarebbe terminato il 3 marzo 2021. Per effetto dell’intervento legislativo ora illustrato i suddetti mandati scadranno nelle corrispondenti date dell’anno 2023.
 

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca - ANVUR

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Componenti del consiglio direttivo:

Fabio Beltram

 

Maria Luisa Meneghetti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006

20/7/2020

D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo)

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[57], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[58].

Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[59], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[60].

Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[61] [62]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.

In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[63].

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[64] [65], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[66].

LAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[67].


 

Automobile Club d'Italia – ACI

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Automobile

Club d'Italia - ACI

 

Presidente:

 

Angelo

Sticchi Damiani

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Procedura di nomina in corso

 

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

d'intesa con

il Ministro delle

infrastrutture

e dei trasporti

previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente

 

Il 30 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Angelo Sticchi Damiani, quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI[68], in considerazione dell’avvenuta elezione del medesimo da parte dell’Assemblea dei soci[69]. Il 31 dicembre 2020 è poi scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente.

            Si ricorda che Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani era stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani era stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.

Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.

Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente[70] ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.

Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Presidente:

 

Rodolfo Giampieri

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

1°/12/2020

 

 

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[71].

Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[72] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[73] [74].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale

Presidente:

 

Daniele Rossi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 9/12/2020 sia alla Camera sia al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 23/12/2020

Procedura di nomina in corso

 

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 23 dicembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, dopo aver avviato l’esame della relativa proposta nella seduta del 16 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 17 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla nomina, per un ulteriore mandato, di Daniele Rossi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale[75] [76] [77].

L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza, nella seduta del 28 dicembre ne ha rinviato l’esame[78].

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, corredata dalla prescritta intesa con la regione Emilia-Romagna, annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.

Si ricorda che il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato dello stesso Rossi, quale presidente della suddetta Autorità. Rossi è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rossi con lettera del 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parimenti parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[79].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[80] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[81] [82].

 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Presidente:

 

Ugo Patroni Griffi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

10/4/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Il 10 aprile 2021 scadrà il mandato di Ugo Patroni Griffi, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[83] [84]. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Patroni Griffi con proprio decreto del 5 aprile 2017 per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 aprile 2017[85].

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 16 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 febbraio 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 febbraio e dell’8 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Bari, di Brindisi e di Manfredonia i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[86].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[87] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[88] [89].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale

Presidente:

 

Zeno D’Agostino

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 25/11/2020 sia alla Camera sia al Senato

Parere favorevole dell’8ª Commissione

del Senato del 9/12/2020 e della IX Commissione della Camera del 10/12/2020

15/12/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 15 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto ha nominato, per un secondo mandato quadriennale [90], Zeno D’Agostino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

Il 25 novembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 23 novembre 2020 con la quale detto Ministro aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina[91]. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, rispettivamente, il 9 e 10 dicembre 2020 avevano espresso entrambe al riguardo parere favorevole.

Il 10 novembre 2020 era scaduto il mandato dello stesso D’Agostino quale presidente della suddetta Autorità[92] [93].

Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016, ha nominato D’Agostino presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 10 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Il commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana era lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[94] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[95] [96].

 


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

Presidente:

 

Pino Musolino

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

 

6/8/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti d’intesa con la regione interessata


Carica rinnovata e soggetto nominato

Data nomina

Procedura di nomina

Commissario straordinario:

 

Cinzia Zincone

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

(Non ancora comunicata alla Camera)

16/12/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

 

Il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[97] quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[98].

Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[99].

L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è stato motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[100].

Musolino era stato nominato presidente del suddetto Ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.

Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012[101].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[102] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[103] [104].

 

 

 


 

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale

Presidente:

 

Andrea Annunziata

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

4/4/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti d’intesa con la regione interessata

Il 4 aprile 2021 scadrà il mandato di Andrea Annunziata, quale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale[105] [106]. Annunziata è stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 aprile 2017[107], per la durata di un quadriennio.

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[108].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[109] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[110] [111].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Ionio


Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Ionio

Presidente:

 

Sergio Prete

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 9/12/2020 sia alla Camera sia al Senato

Parere favorevole del 28/12/2020 dell’8ª Commissione

del Senato

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata


Carica rinnovata e soggetto nominato

 

 

Commissario straordinario:

 

Sergio Prete

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

(Non ancora comunicata alla Camera)

29/12/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

 

Il 29 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, con proprio decreto, Sergio Prete[112] quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio, in attesa del completamento delle procedura di rinnovo dello stesso Prete quale presidente della suddetta Autorità.

Il 16 dicembre 2020 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha avviato l’esame della proposta di nomina relativa a un nuovo mandato presidenziale di Prete[113], il quale è stato quindi audito nella seduta del 22 dicembre 2020. La Commissione ha poi rinviato, nella seduta del 23 dicembre 2020, l’esame della suddetta proposta di nomina[114].

L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, invece, dopo aver avviato l’esame della suddetta proposta di nomina il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 28 dicembre ha espresso al riguardo parere favorevole.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina presidenziale con lettera dell’8 dicembre 2020[115], annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari.

            Il 10 novembre 2020 era scaduto il mandato dello stesso Prete quale presidente dell’Ente.

            Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato Prete presidente della suddetta Autorità con proprio decreto dell’8 novembre 2016.

            Con lettera del 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, lo stesso Ministro aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.

            Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi erano rimasti in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto era lo stesso Prete, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 e quindi prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.           

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali.

            Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

            Il presidente, secondo la vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[116] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[117] [118].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale

Presidente:

 

Paolo Emilio Signorini

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 2/12/2020 sia alla Camera sia al Senato

Pareri favorevoli del 17/12/2020 dell’8ª Commissione

del Senato e della IX Commissione della Camera

29/12/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

            Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 Paolo Emilio Signorini è stato nuovamente nominato quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale[119].

Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 26 novembre 2020[120], annunciata alla Camera e al Senato il 2 dicembre 2020. La proposta al Senato era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame il 9 dicembre 2020 e aver svolto il 17 dicembre 2020 un’audizione informale del candidato intervenuto in video conferenza, nella medesima data aveva espresso parere favorevole. Parimenti alla Camera la proposta era stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 14 dicembre 2020, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2020.

            Il 1° dicembre 2020 era scaduto il precedente mandato di Signorini quale presidente della suddetta Autorità.

Signorini era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Signorini con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016, esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

            L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Genova e di Savona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[121].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[122] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[123] [124].

 

 

 

 


Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale

Presidente:

 

Mario Sommariva

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 9/12/2020 sia alla Camera sia al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera il 23/12/2020 e dell’8ª Commissione del Senato il 28/12/2020

29/12/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

i presidenti delle regioni interessate

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2020 Mario Sommariva è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale.

Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020, corredata dalle intese dei presidenti della regione Liguria e della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge.

La proposta al Senato era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame il 14 dicembre 2020 e aver svolto il 21 dicembre 2020 in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, un’audizione informale del candidato, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 28 dicembre 2020.

Parimenti alla Camera la proposta era stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 16 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 17 dicembre 2020, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020.

            Si ricorda che il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente della suddetta Autorità. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva frattanto nominato Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa[125]. Si ricorda che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[126].

Roncallo era stata nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 9 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 16 dicembre 2016.

Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla sopraindicata proposta di nomina con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 23 novembre 2016.

Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 6 dicembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 6 dicembre 2012, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di La Spezia e di Marina di Carrara, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[127].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[128] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[129] [130].


 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale


Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale

Presidente:

 

Andrea Annunziata

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

 

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Con lettera del 21 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale[131]. La lettera è corredata dall’intesa del presidente della regione Campania, cosi come previsto dalla legge.

Si ricorda che il 5 dicembre 2020 è scaduto il mandato di Pietro Spirito quale presidente della medesima Autorità[132]. Spirito è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 5 dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[133].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[134] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[135] [136].


 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale

Presidente:

 

Pino Musolino

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 25/11/2020 sia alla Camera sia al Senato Parere favorevole dell’8ª Commissione

del Senato del 9/12/2020 e della IX Commissione della Camera del 10/12/2020

15/12/2020

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

           

Il 15 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto ha nominato Pino Musolino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale[137] [138].

Il 25 novembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera con la quale detto Ministro aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina[139].

La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, rispettivamente, il 9 e 10 dicembre 2020 avevano espresso entrambe al riguardo parere favorevole.

            Si ricorda che il 25 novembre 2020 era scaduto l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale[140].

            Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con decreto del 24 novembre 2016, Di Majo al suddetto incarico per un quadriennio, a decorrere dal 25 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera nelle rispettive sedute dell’8 e del 15 novembre 2016.

            L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi di amministrazione[141] sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente.

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[142] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[143] [144].


 

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio

Presidente:

 

Autorità in fase di costituzione

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Autorità in fase di costituzione

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

            Il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Ente attualmente non ancora materialmente istituito, rientra tra quelli per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare, entro il 27 settembre 2020, una manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico[145].

Si ricorda che la suddetta Autorità di sistema portuale - comprendente i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia - è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, scindendo l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto[146].

            L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è destinata a subentrare all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione[147] resteranno in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente.

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[148] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[149] [150].


 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Presidente:

 

Stefano Corsini

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

13/3/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

            Il 13 marzo 2021 scadrà l’incarico di Stefano Corsini quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale[151] [152].

            Corsini è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2017, per la durata di un quadriennio.

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[153].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa[154] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[155] [156].


 

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare

Presidente:

 

Ezio Mesini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015

20/3/2020

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, Ezio Mesini, nominato con decreto del 20 marzo 2017.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.

Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.


 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Commissione

di vigilanza

sui fondi pensione - COVIP

 

Componenti dell’organo di vertice:

 

Antonella Valeriani

 

Francesco Massicci

 

Richieste di parere parlamentare trasmesse ai sensi

dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 

252/2005 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978

11/2/2021

 

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze

 

            L’11 febbraio 2021 scadranno i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[157]. Si ricorda, per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente, Mario Padula.

            Valeriani e Massicci sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[158] [159]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[160]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[161], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti dell’organo è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[162].

            L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [163], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

            La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[164].


 

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

Presidente:

 

Massimo Inguscio

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D. Lgs. n. 213/2009

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Alberto Tesi

13/11/2019

 

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Tommaso Edoardo Frosini

9/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mario Giovanni Melazzini

20/2/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base di una terna proposta dalla Confindustria e dall'Unione italiana delle CCIAA

 

Il 9 febbraio 2020 è scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione del Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR Tommaso Edoardo Frosini[165], mentre il 20 febbraio 2020 sono cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[166], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[167].

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[168] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[169], tuttora in attesa di rinnovo.

Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[170] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[171] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[172].

Il nuovo statuto[173] del CNR[174], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[175] testé illustrato.

La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[176]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA



Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consiglio

per la ricerca

in agricoltura

e l'analisi

dell'economia agraria - CREA

 

Presidente:

 

Carlo Gaudio

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alle Camere il

18/11/2020

Parere favorevole della 9ª Commissione

del Senato del 2/12/2020

e della XIII Commissione della Camera del 3/12/2020

28/12/2020

 

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

 

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Alberto Basset e Stefania De Pascale

(Entrambi su designazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

 

Enrica Onorati

(designata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome)

 

Domenico Perrone

(eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

(Non ancora comunicate alla Camera)

30/12/2020

 

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

due componenti designati dallo stesso Ministro

un componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; un altro componente è eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020 Carlo Gaudio è stato nominato presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, a decorrere dalla data del relativo provvedimento e per la durata di un quadriennio.

Il 18 novembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 16 novembre 2020, con cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare. La richiesta era stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati che, dopo aver avviato la discussione il 24 novembre 2020 e audito Gaudio il 3 dicembre 2020, in pari data aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Parimenti la proposta era stata assegnata alla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, che, dopo aver avviato la discussione e audito Gaudio il 1° dicembre 2020, aveva espresso anch’essa parere favorevole il 2 dicembre 2020. Il 10 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, aveva quindi deliberato la suddetta proposta di nomina, specificando che l’incarico sarebbe decorso dall’insediamento degli organi di gestione ordinari dell’Ente.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2020 è stato nominato altresì il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ente composto, oltre che dal presidente, da Alberto Basset e Stefania De Pascale, su designazione del medesimo Ministro, da Enrica Onorati, su designazione della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da Domenico Perrone “[…] quale membro interno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’ente […].”[177]. Il decreto di nomina del consiglio specifica che le nomine suddette saranno efficaci dalla data di nomina del presidente che, peraltro, come detto, risulta precedente, essendo intervenuta il 28 dicembre 2020.

La procedura di nomina era stata avviata a seguito delle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione, operative dal 2 aprile 2019[178].

Al riguardo si ricorda che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 29 maggio 2017, aveva nominato Michele Pisante e Alessandra Gentile componenti del consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio. Quindi, con decreto del medesimo Ministro dell’11 settembre 2017, Marco Remaschi era stato nominato quale membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Infine, con analogo decreto del 31 ottobre 2017 era stato nominato Domenico Perrone quale membro eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente[179].

L’Ente, per effetto delle dimissioni sopra ricordate, era guidato dal commissario straordinario Gian Luca Calvi, inizialmente nominato con D.P.C.M. del 18 aprile 2019 per la durata di sei mesi[180], e dal medesimo Gaudio e da Massimo Bagarani in qualità di sub-commissari[181]. L’incarico del commissario era stato rinnovato con D.P.C.M. 24 dicembre 2019, per ulteriori sei mesi, e comunque non oltre la definizione della procedura di nomina del nuovo presidente e del consiglio di Amministrazione[182] [183], ora intervenuta.

            Si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017, Salvatore Parlato era stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio. La nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 7 aprile 2017. La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 21 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017. Al riguardo la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 14 e del 22 marzo 2017.

            In forza di tale nomina era automaticamente cessato il mandato commissariale dello stesso Parlato, che era stato da ultimo confermato in tale incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il 26 gennaio 2017. Il 2 gennaio 2017 erano infatti scaduti il mandato commissariale dello stesso Parlato e quelli dei sub-commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante, che erano stati prorogati per un periodo massimo di un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 31 dicembre 2015. Parlato, Gentile e Pisante erano stati inizialmente nominati dal predetto Ministro con decreti del 2 gennaio 2015 e del 31 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 381 - 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che aveva disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA, che aveva nel contempo assunto la nuova denominazione sopra indicata di CREA.

            Il commissario straordinario si era sostituito agli organi di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato e Rita Clementi, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'11 luglio 2012, e da Gianni Salvadori, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e nominato con decreto ministeriale del 13 novembre 2014.

            Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello statuto dell’Ente[184], il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[185], è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale[186]. Il primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 4 dello statuto prevede che il presidente duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.

            L’articolo 5, comma 1, del vigente statuto stabilisce poi che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti e istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e uno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente[187]. Il successivo comma 3, primo periodo, dispone che il consiglio di amministrazione duri in carica quattro anni e che i componenti possano essere rinnovati una sola volta.

            Il CREA, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, è vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Al suo interno operano numerose strutture scientifiche che, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente operata nel 2015, hanno dato vita a 12 centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale.

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park

Presidente:

 

Sergio Paoletti

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs.

n. 213/2009

 

27/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Componente del consiglio di amministrazione:

Michele Morgante

14/10/2019

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico di Sergio Paoletti, presidente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park[188], mentre il 14 ottobre 2019 era scaduto l’incarico del componente di designazione ministeriale del consiglio di amministrazione dello stesso Ente di ricerca, Michele Morgante.

Paoletti è stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un quadriennio, con decreto del 27 aprile 2016. Il suddetto Ministro ha comunicato al Parlamento la summenzionata nomina con lettera del 2 maggio 2016, annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente l’11 e il 13 maggio 2016[189].

Quanto alla nomina di Morgante, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio, il medesimo Ministro l’aveva comunicata con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015[190].

Si ricorda che il 17 aprile 2020, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su designazione dalla comunità scientifica ed economica di riferimento, Sabrina Strolego è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente[191], in sostituzione di Laura Chies, il cui incarico, di durata quadriennale, era scaduto il 9 febbraio 2020[192]. Laura Chies era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, su designazione della comunità scientifica ed economica di riferimento, subentrando a Roberto Della Marina, il cui mandato quadriennale era scaduto l'11 novembre 2015.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[193] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[194] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[195].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[196]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area science park, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[197] [198].

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento.

Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 15 prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente, mentre è oggetto di una analitica regolamentazione l’iter per individuare il rappresentante della comunità scientifica ed economica di riferimento[199] [200].

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park ha il compito, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, di favorire e promuovere l’innovazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il Consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.


 

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

 

Presidente:

Nicola Zaccheo

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

28/10/2020

(Dimissioni)

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

 

Consiglieri di amministrazione:

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

mm

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti (vedasi infra nel testo)

Angela Stefania Bergantino

20/5/2020

(Dimissioni)

 

Manlio Mele

6/5/2020

(Dimissioni)

 

Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020. Si rende pertanto necessario procedere all’elezione del nuovo presidente dell’Ente.

Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.

Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.

Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[201] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[202].

Inoltre, sono cessati i mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020, dei consiglieri di amministrazione dell’Ente Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino. Si ricorda che i suddetti consiglieri erano stati nominati, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[203] del 14 settembre 2016 unitamente ad Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni, esercitando le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.


 

Ente nazionale risi - ENR

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale risi - ENR

 

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Silvano Saviolo

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

5/10/2019

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base della designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di un rappresentante delle regioni interessate alla risicoltura

 

A seguito della scadenza, intervenuta il 5 ottobre 2019, dell’incarico del componente del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale risi - ENR Silvano Saviolo, a suo tempo designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, deve essere nominato un ulteriore componente del suddetto consiglio di amministrazione.

Si ricorda infatti che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2019, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Ente per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto stesso. Il consiglio risulta allo stato composto, oltre che dal Presidente Paolo Carrà[204] - già confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019, con decorrenza 5 ottobre 2019 - da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue[205]. Il 5 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Oltre ai già citati Carrà, Saviolo, Preve e Tagliabue faceva parte dell’organismo anche Gianmaria Melotti.

Si ricorda che, in forza dell'articolo 5 dello statuto dell'Ente, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La durata dell’incarico è di quattro anni e il medesimo soggetto non può essere confermato per più di due volte.

Ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal presidente, pure quadriennale, può invece essere rinnovato una sola volta, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente appartenente alla stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.

L'Ente nazionale risi - ENR è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori[206].

L’articolo 15 dello statuto dell’Ente precisa peraltro che l’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.

 


 

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Presidente:

 

Tommaso Pellegrino

 

Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate

 

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere

 

            Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pellegrino è stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[207].

La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[208]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[209]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[210].

Ente parco nazionale della Val Grande



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Val Grande

Presidente:

 

Massimo Bocci

Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate

 

3/12/2020

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere

 

Il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Massimo Bocci, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[211]. 
La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[212]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[213]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[214].

Ente parco nazionale del Vesuvio



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio

 

Presidente:

 

Agostino Casillo

 

 

Richiesta eventuale di parere parlamentare - ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 - da richiedere solo in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate

 

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del relativo parere

 

            Il 26 aprile 2021 scadrà l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Casillo infatti è stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.

            Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[215], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era stato poi divenuto commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando profondamente la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga una terna di soggetti caratterizzati da particolare esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La disposizione prevede inoltre che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[216].

La precedente formulazione della norma prevedeva che il suddetto Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina. Parimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, che prima era richiesto in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora appare necessario solo ove non intervenga la suddetta intesa. Inoltre, sul piano sistematico, la disposizione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora illustrata, rendendo, in quanto norma speciale, inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli Enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, inibisce contestualmente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembra, alla luce di una prima interpretazione della norma, che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, tra cui i commissari straordinari degli Enti parco, non siano più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14.

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi[217]. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[218]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[219].

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC



Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC

Presidente:

 

Felice Laudadio

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997

6/12/2020

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Il presidente e tre componenti sono nominati su designazione dello stesso Ministro

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Giancarlo Giannini

Carlo Verdone Roberto Andò

26/1/2021

Componente

del consiglio

di amministrazione:

 

Olga Cuccurullo

26/1/2021

(Il sito della Fondazione riporta dimissioni intervenute il 22/1/2018)

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione dal Ministro dell'economia e delle finanze

 

Il 6 dicembre 2020 è scaduto il mandato del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC Felice Laudadio, nominato per quattro anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 6 dicembre 2016. Sulla relativa proposta di nomina, trasmessa dal suddetto Ministro con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, avevano espresso pareri favorevoli la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera nelle rispettive sedute del 23 e del 28 novembre 2016.

Il 26 gennaio 2021 scadranno anche i restanti componenti del consiglio di amministrazione. Si ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 26 gennaio 2017, aveva confermato Olga Cuccurullo[220], Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone quali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per la durata di quattro anni. Per tutti i componenti si trattava del secondo mandato consiliare.

Le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina erano state trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera del 7 dicembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 14 dicembre 2016. Tali richieste erano state assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che le aveva esaminate nella seduta del 20 dicembre 2016 esprimendo al riguardo pareri favorevoli, e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 gennaio 2017 aveva espresso, anch’essa, pareri favorevoli nella seduta dell’11 gennaio 2017.

Nicola Giuliano si è poi dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione[221] ed è stato sostituito da Giancarlo Giannini, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 aprile 2017 fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione[222].

Successivamente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 ottobre 2018 è stato nominato Roberto Andò[223], anch’egli fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione. La nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione si era resa necessaria a seguito della decadenza di Aldo Grasso, dichiarata nella seduta del medesimo consiglio di amministrazione del 19 marzo 2018.

Si ricorda che il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del precedente presidente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione successivamente confermati, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2012.

Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti, tre designati dallo stesso Ministro e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dall'articolo 1 del citato decreto n. 426 del 1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 426 del 1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è peraltro la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi.

 


 

Grande progetto Pompei

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale

di progetto:

 

Mauro Cipolletta

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 112/2013

31/12/2020

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo

(vedasi infra nel testo)

 

Il 31 dicembre 2020 è scaduto l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale del Grande progetto Pompei.

Si ricorda che il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2020.

Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.

L’incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[224] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.

L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.

Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.

Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[225]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[226], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

La nomina del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei è prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.


 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA

 

Presidente:

 

Enrico Corali

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

16/2/2021

 

 

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Gabriele Beni

Speranzina

De Matteo

Francesco Laratta

Leonardo Di Gioia

Comunicazione alle

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

29/5/2021

Decreto

del Ministro delle politiche

agricole, alimentari

e forestali

 

 

            Il 16 febbraio 2021 scadrà l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2017, per la durata di un quadriennio.

            La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017, a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.

            Per completezza informativa si segnala che il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia che erano stati nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 maggio 2017[227]. Il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali quale commissario straordinario dell'Ente, nonché quelli dei sub-commissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreti rispettivamente del 7 e del 13 gennaio 2016[228].

            Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

            Il vigente statuto dell’ISMEA è stato approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della ricordata legge n. 208 del 2015.

            L’articolo 4 dello statuto definisce struttura, modalità di nomina e funzioni degli organi dell’Ente, costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale[229].

Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[230]. La nomina deve pertanto essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente che, nel caso di specie, è il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

            Il comma 3 stabilisce che il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal consiglio e in caso di urgenza provvede alle deliberazioni di competenza di tale organo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

            In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

            Il comma 4 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, dotato di poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico, mentre il comma 5 stabilisce che esso è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il comma 7 stabilisce che i componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili, mentre il presidente può essere confermato per non più di due volte, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

            Il comma 8 prevede infine che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

            Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

            L’ Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche al Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.


 

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” -INDAM

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Pierangelo Marcati

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009

 

14/10/2019

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Per completare il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM occorre che sia nominato il componente del suddetto organismo designato dal Ministro dell’università e della ricerca, in sostituzione di Pierangelo Marcati. L’incarico di Marcati è scaduto il 14 ottobre 2019, unitamente a quello dei restanti componenti del consiglio, composto anche dal presidente dell’Ente, Giorgio Patrizio, e dal consigliere di amministrazione eletto dalla comunità scientifica, Gioconda Moscariello. Il consiglio di amministrazione in precedenza era stato rinnovato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015[231].

Si ricorda che il 17 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 27 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[232] dell’8 gennaio 2020, con cui è stato trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero del 30 dicembre 2019 con il quale Giorgio Patrizio è stato nominato, per un ulteriore mandato quadriennale, presidente dell’Istituto. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Si ricorda, altresì, che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso il decreto del 24 ottobre 2019 del proprio Ministro con il quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Gioconda Moscariello per un ulteriore mandato quadriennale quale componente del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, “in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica dell’Istituto”.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[233] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[234] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[235]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[236] [237]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il comma 1 dell’articolo 4 del nuovo statuto dell’Ente[238] detta peraltro una disciplina speciale per la selezione del presidente. Dopo aver previsto che debba essereun matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa” e aver ribadito che il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, la norma detta una disciplina di carattere tendenzialmente elettivo, prevedendo che: “In ragione della specificità dell'Ente, di cui all' art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.”. L’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio sia composto, oltre che dal presidente e da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dal citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009, da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento interno[239].

L’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM è stato riordinato, come ricorda il suo sito internet, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare, includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, della formazione e del perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l’Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l’Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione in ambito europeo.

 


 

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

Componente del consiglio direttivo:

 

Piergiorgio Picozza

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

17/10/2020

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi infra nel testo)

Il 17 ottobre 2020 è scaduto il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico. La nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[240].

Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[241], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019 [242].

Si ricorda che fanno parte del consiglio direttivo oltre al presidente Zoccoli[243], i componenti della giunta esecutiva, i direttori delle sezioni e dei laboratori dell’ente, due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora università e ricerca - Valente e Campana[244], un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Picozza, un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo, Antonio Passeri, e un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo, Marino Nicoletto[245]. I mandati del presidente, dei rappresentanti ministeriali e dei rappresentanti del personale sono quadriennali e tale incarico può essere rivestito per un massimo di due volte.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[246] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[247].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[248].

L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.

L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[249]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[250] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[251]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente.

Si ricorda infine che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[252], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.

 

 


 

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV

 

Presidente:

 

Carlo Doglioni

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009

27/4/2020

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca[253] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo)

 

Il 27 aprile 2020 è scaduto l’incarico del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV, Carlo Doglioni[254], nominato per un mandato quadriennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2016[255].

Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata invece annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020, con cui il Ministero[256] dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto del Ministro dello stesso dicastero 30 dicembre 2019, con il quale Francesca Bozzano e Roberto Scarpa sono stati nominati componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, entrambi per la durata di un quadriennio. La comunicazione del decreto di nomina è stata trasmessa alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera.

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 12 novembre 2019 al Senato della Repubblica era stata annunciata, invece, la lettera del 7 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[257] aveva trasmesso il decreto del Ministro del suddetto dicastero 24 ottobre 2019, con il quale Fabio Florindo e Gilberto Saccorotti sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto, su designazione della comunità scientifica di riferimento.

Si ricorda che il 14 ottobre 2019 erano scaduti i mandati, di durata quadriennale, dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del suddetto Istituto Alessandro Nicola Pino, Giulio Selvaggi, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[258] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[259].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[260]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell’INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[261] [262]. L’articolo 8, comma 1, dello statuto[263], prevede che: “1. Il Consiglio di Amministrazione dell’INGV è nominato con decreto del Ministro ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell’INGV ed esperti di alta amministrazione. Gli altri due componenti vengono eletti dalla comunità scientifica e tecnologica dell’INGV. Le modalità e le procedure di elezione sono disciplinate dal ROF [Regolamento di organizzazione e funzionamento – N.d.R.].[264].

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Ai sensi del proprio statuto, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L’Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.


 

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM

Presidente:

 

Diederik Sybolt Wiersma

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009

18/5/2020

Decreto del Ministro dell'università

e della ricerca

(vedasi infra nel testo)

 

Il 18 maggio 2020 è scaduto l’incarico di Diederik Sybolt Wiersma quale presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM[265].

Wiersma è stato nominato il 18 maggio 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. La nomina è stata comunicata con lettera dello stesso Ministro del 19 maggio 2016, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 7 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Wiersma è subentrato al precedente presidente Massimo Inguscio, dimessosi il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.

Per completezza si ricorda che, oltre al presidente, fanno parte del consiglio di amministrazione dell'INRiM Vito Fernicola, designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento[266] ed Ettore Vittone, componente di designazione governativa[267], nominati per quattro anni con decreti ministeriali rispettivamente del 27 marzo e del 22 maggio 2018. Essi scadranno pertanto rispettivamente il 27 marzo e il 22 maggio 2022.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[268] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[269] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[270]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[271] [272]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto dell’Ente, l’articolo 6, comma 2, prevede che il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti e istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, sia nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, duri in carica quattro anni e possa essere confermato una sola volta.

L’articolo 7, a sua volta, disciplina ai commi 2 e 3 le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, richiamando al riguardo le procedure di cui al sopra ricordato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[273]. Il procedimento elettorale per la scelta del rappresentante dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento è preceduto da una selezione da parte di un comitato – nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente – che individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi, da sottoporre al voto del personale di ruolo dell’Ente[274].

L’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM è - come ricorda l’articolo 1 del proprio statuto - ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di ordinamento autonomo, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2004, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’INRiM svolge e promuove la ricerca nell’ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica -ISTAT

Componente del consiglio:

 

Maria Rosaria Prisco

 

in rappresentanza di ricercatori e tecnologi:

 

(Nel consiglio venuto a scadenza non era prevista una rappresentanza dei ricercatori e tecnologi

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della legge n. 14/1978

(Non ancora comunicata alla Camera)

29/10/2020

D.P.C.M.

all’esito di una procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2020 Maria Rosaria Prisco è stata nominata componente del consiglio dell’Istituto nazionale di statistica - ISTAT, quale consigliere elettivamente individuato tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra)[275] [276] [277] [278]. Il consiglio dell’Ente è ora quindi completo.

Si ricorda che il 1° luglio 2020 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono state comunicate le nomine, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2020[279] [280], di tre dei quattro componenti del consiglio dell’Istituto e precisamente quelle di Mauro Gasperini e di Monica Pratesi, designati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, e quella di Federico Visconti, designato dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente.

Il mandato dei precedenti componenti del consiglio dell'Istituto, Monica Pratesi, Maurizio Franzini, Daniela Cocchi e Pier Paolo Italia era scaduto il 14 dicembre 2019.

L’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’Ente[281] stabilisce che il consiglio è composto dal presidente dell’Istat[282], che lo presiede, da un membro designato tra i propri componenti dal comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica dell’Ente, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da un ricercatore o da un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che i componenti del consiglio diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei consiglieri rimasti in carica.

Si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 8 dello statuto, recentemente modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019, interviene sulla materia regolata dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166[283].

Si ricorda che delle nomine dei membri del consiglio deve essere data comunicazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Si ricorda altresì che il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[284] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Come specificato dall'articolo 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l’Istituto nazionale di statistica - ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.


 

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

 

Già Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori -

ISFOL

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Pietro Tagliatesta, (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

 

Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

7/12/2020

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(vedasi infra nel testo)

Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è stata fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016[285].

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[286]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.

Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[287], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal sopra illustrato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[288], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.

La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio.

L’articolo 5, comma 1, dello statuto ribadisce invece che il presidente dell’Ente debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.

Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.

Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.

Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[289].

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[290], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[291].


 

Stazione zoologica “Anton Dohrn”


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Stazione zoologica

“Anton Dohrn”

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Mauro Magnani

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009

14/10/2019

Decreto

del Ministro dell'università

e della ricerca[292]

su designazione dello stesso Ministro

(vedasi infra nel testo)

Per completare il consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” deve essere nominato il consigliere di amministrazione di designazione ministeriale in sostituzione di Mauro Magnani, il cui mandato è scaduto il 14 ottobre 2019.

Magnani era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. La nomina era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si trattava del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Si ricorda che il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica e il 30 gennaio 2020 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera dell’11 dicembre 2019 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[293] ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto 11 dicembre 2019 del Ministro del medesimo dicastero con il quale Adrianna Ianora è stata nominata componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica dell’Ente. Adrianna Ianora ha sostituito Serena Fonda, il cui mandato era scaduto il 22 ottobre 2019. Fonda era stata nominata, sempre su designazione della comunità scientifica di riferimento, a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011[294].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'università e della ricerca - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale, e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del suddetto Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[295] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[296].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[297]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come quello della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[298] [299]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca – ora dell’Università e della ricerca - quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Quanto allo statuto, la procedura di nomina è disciplinata dall’articolo 8[300].

Come specificato dall’articolo 1 del proprio statuto, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, che riconosce le sue origini nell’Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l’evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini. La stazione Zoologica è stata dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, che ha provveduto al suo riordino. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell’università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all’estero.

 


 

Unione Italiana tiro a segno - UITS


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Unione Italiana tiro a segno - UITS

Commissario straordinario:

 

Igino Rugiero

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

(Non ancora comunicata alla Camera)

 

18/11/2020

Decreto

del Ministro della difesa

Con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione italiana tiro a segno - UITS[301]. Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.

La conferma opererà fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione dovrà avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”.

Si ricorda che la nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.

Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[302].

Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.

L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[303] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il presidente nazionale è coadiuvato da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale, e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[304] e quindi nominati dal Ministro della difesa.

Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[305], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[306]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.

L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[307] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

 


Il controllo parlamentare sugli atti di indirizzo

 

La Sezione II concerne gli atti di indirizzo accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Per “atti di indirizzo” si intendono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno come previsti e disciplinati dal Regolamento della Camera dei deputati. Si tratta di strumenti contenenti uno o più impegni da attuare da parte del Governo, volti a condizionarne l’azione in un determinato settore (le mozioni e le risoluzioni), ovvero nell’applicazione di previsioni introdotte da un testo di legge (gli ordini del giorno). Tali atti vengono censiti dal Servizio per il controllo parlamentare in un’apposita banca dati e segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri di volta in volta individuati, previa analisi del contenuto dell’impegno assunto, come soggetti competenti per materia ad attuarli. Ciò al fine di promuovere l’acquisizione di ogni notizia che le amministrazioni ritengano di fornire in merito a quanto attuato per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Parlamento. Si consideri infatti che i regolamenti di Camera e Senato, pur avendo tradizionalmente previsto e disciplinato l’attività di indirizzo, non contemplano alcun obbligo per l’Esecutivo di comunicare se e in quale modo sia stato dato effettivamente seguito agli orientamenti formulati dal Parlamento.

Nella medesima Sezione viene pubblicato il testo integrale delle note governative con le quali i diversi Dicasteri illustrano quanto realizzato in merito agli impegni accolti, ovvero eventuali ragioni ostative. Nello specifico ciascuna nota di attuazione trasmessa è posta a confronto con il contenuto dell'impegno cui la stessa nota si riferisce, in modo da consentire un’immediata valutazione anche dell’effettiva coerenza tra quanto riferito e quanto il Governo si era impegnato a compiere. Le informazioni così ottenute costituiscono, in primo luogo per i firmatari dell’atto di indirizzo, nonché per ciascun altro deputato o parte politica, uno strumento di valutazione dell’attività dell’Esecutivo, sulla cui base decidere l’eventuale attivazione degli strumenti di controllo (in primo luogo interrogazioni o interpellanze) con cui esprimere, se del caso, una censura politica nei confronti di un operato del Governo ritenuto non corrispondente agli indirizzi formulati dal Parlamento.

La Sezione II fornisce anche i dati numerici degli atti di indirizzo segnalati all’Esecutivo nel periodo considerato dalla pubblicazione e delle note di attuazione pervenute nel medesimo arco temporale, che ovviamente riferiscono in merito ad impegni assunti con atti approvati in precedenza, dato che ben difficilmente è ipotizzabile l’immediata realizzabilità di interventi spesso molto complessi. Fermo restando che il Governo non ha alcun obbligo formale di riferire in merito a tali interventi e che, dunque, un ridotto tasso di trasmissione di note di attuazione non è di per sé necessariamente indicativo di inadempienza da parte del Governo medesimo, appare tuttavia evidente che un'elevata percentuale di comunicazioni in merito all'attuazione degli atti di indirizzo è indicativa della “sensibilità” dell’Esecutivo nei confronti degli orientamenti espressi dal Parlamento e può, pertanto, rappresentare un elemento significativo di valutazione ricavabile dai dati riportati nella presente pubblicazione. Va altresì rilevato che la trasmissione delle note di attuazione può costituire per lo stesso Esecutivo un utile strumento per illustrare l’attività posta in essere in determinati ambiti, in particolare per porre in luce esiti che si ritengano indice di particolare efficienza.

Il circuito informativo sopra descritto assume rilievo tanto più in considerazione del fatto che in tempi recenti l’attività legislativa ha visto una costante contrazione della funzione emendativa, specialmente evidente proprio nel caso dei provvedimenti sui quali più si accentua il confronto politico: è innegabile che in tali situazione il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia sul testo predisposto dal Governo di fatto impedisca il confronto sugli emendamenti, il cui contenuto viene di norma trasfuso dai presentatori in ordini del giorno.

In questa prospettiva, la concreta verifica del seguito dato al complesso degli atti in cui si sostanzia la funzione di indirizzo costituisce un aspetto della funzione di controllo delle Camere sull’attività dell’Esecutivo nella sua accezione più consolidata e può rappresentare uno strumento parziale di compensazione della contrazione della funzione propriamente legislativa.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 18 ordini del giorno.

 Di tali note 16 sono state trasmesse dal Ministero della giustizia, 1 dal Ministero dell’interno e 1 dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 18 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

 

12 danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2547, divenuto legge n. 70 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della giustizia.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2547, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 79, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 14 note di attuazione.

 

3 note di attuazione danno seguito a ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2402-A, divenuto legge n. 13 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della giustizia e dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2402-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 75, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2463, divenuto legge n. 27 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della giustizia.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2463, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 291, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 5 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2500-AR, divenuto legge n. 77 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della giustizia.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2500-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 354, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione.

 

1 nota di attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2648, divenuto legge n. 120 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2648, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 67, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 4 note di attuazione.

 


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2020 sono stati segnalati 32 ordini del giorno[308] riferiti alla legge n. 159 del 2020, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (A.C. 2779).

10 sono stati inviati al Ministero della salute, 8 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero dell’interno, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 3 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 al Ministero della difesa, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dell’istruzione.

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 8 risoluzioni[309]:


 

Note annunciate al 31 dicembre 2020
in attuazione di atti di indirizzo

Ministero della giustizia

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/5

Ordine del giorno

Bruno

Assemblea

23/12/2020

II

Opportunità di istituire fondi ad hoc per avviare e sostenere in modo permanente laboratori per lo svolgimento di attività manuali e creative negli istituti detentivi

 

L’ordine del giorno Bruno ed altri n. 9/2547/5, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di istituire un fondo ad hoc al fine di avviare e sostenere in modo permanente laboratori per lo svolgimento di attività manuali e creative all’interno degli istituti detentivi.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che per tutti gli Istituti Penali per i Minorenni sono stati approvati in sede di programmazione numerosi progetti destinati all'utenza nel settore delle attività culturali e ricreative che, insieme alle attività scolastiche, di formazione professionale e tirocinio lavorativo, integrano l'offerta trattamentale. In quest'area di attività si segnalano molti laboratori che consentono una diversificazione delle proposte da rivolgere ai minori e ai giovani adulti detenuti. In particolare: laboratori musicali, laboratori espressivo-corporei, teatrali, circensi, di pittura, di scrittura, di restauro, di cucina, di panificazione.

La gestione di tali laboratori, attraverso enti esterni e in collaborazione con esperti e volontari, ha registrato un periodo di sospensione a causa dell'emergenza Covid 19 ma, in seguito ad una verifica sulle possibilità di rimodulazione, sono ripartiti nel rispetto delle norme di sicurezza e delle Linee guida approvate il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie locali, con l'Accordo “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-Covid 19 nelle comunità residenziali e del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni”. Complessivamente le risorse finanziarie annualmente a disposizione del Dipartimento sono più che sufficienti per assicurare la continuità di tali laboratori. Inoltre, ai progetti finanziati con fondi di bilancio del Ministero della Giustizia si aggiungono le iniziative cofinanziate con fondi strutturali, le progettualità finanziate dagli enti locali e dal privato sociale, che contribuiscono ad arricchire l'offerta trattamentale per i ragazzi presenti nelle strutture residenziali.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/6

Ordine del giorno

Perantoni

Assemblea

23/12/2020

II

Opportunità di favorire l’esecuzione della custodia cautelare presso case famiglia protette o presso gli Icam per le donne incinte o madri di famiglia con prole di età inferiore ai sei anni

9/2547/7

Ordine del giorno

Ascari

Stipula donazioni con gli enti locali finalizzate a promuovere l’individuazione di case famiglia protette

 

L’ordine del giorno Perantoni ed altri n. 9/2547/5, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di favorire, per le donne incinte o con prole di età inferiore ai sei anni, l’esecuzione della misura cautelare presso case famiglia protette e, in via subordinata, presso gli istituti di custodia attenuata per detenute madri.

L’ordine del giorno Ascari ed altri n. 9/2547/7 impegna l’esecutivo a incentivare la stipula di convenzioni con gli Enti locali finalizzate a promuovere l’individuazione di case famiglia protette, anche valorizzando gli immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e a intervenire a livello normativo al fine di prevedere per i minori, a partire dai nove mesi di età, un percorso di crescita al di fuori del sistema penitenziario.

In merito a tale impegni il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“È opportuno premettere che all'interno del circuito penale minorile è molto contenuto il numero delle minorenni o giovani adulte che sono sottoposte a misure che prevedono la detenzione in carcere (in data odierna la presenza è di 11 unità) e pochissimi sono i casi di bambini che entrano nelle sezioni detentive insieme alla madre. Seppure ciò avvenga raramente e per un tempo limitato, è prevista, nelle due sezioni femminili attive presso gli IPM di Roma e di Nisida e nell'unico istituto femminile di Pontremoli, un'apposita stanza riservata alle detenute madri, provvista degli arredi e di quant'altro necessario alla permanenza del bambino. La normativa in vigore consente, infatti, all'Autorità giudiziaria competente, di applicare misure diverse dalla detenzione in carcere per le donne incinte e madri. Inoltre quella relativa allo specifico settore penale minorile prevede una tale molteplicità di misure penali, da applicarsi nei confronti di coloro che hanno commesso il reato prima del 18° anno di età, che l'A.G. minorile, laddove possibile, evita di disporre provvedimenti privativi della libertà, optando per il differimento della pena, il collocamento in comunità, la messa alla prova, la detenzione domiciliare. In caso di collocamento in comunità, l'individuazione della stessa e gli oneri finanziari di mantenimento sono a carico del DGMC, i cui servizi sociali collaborano con quelli territoriali per tutto ciò che riguarda la presa in carico della giovane mamma e del bambino e per il soddisfacimento dei loro bisogni. Ad oggi, a fronte di numeri molto ridotti di casi, non si sono registrate difficoltà nell'individuare comunità residenziali specializzate nell'accoglienza del nucleo mamma-bambino e delle gestanti.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/82

Ordine del giorno

Ruffino

Assemblea

23/12/2020

II

Iniziative volte a potenziare il personale degli Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM)

 

L’ordine del giorno Ruffino n. 9/2547/82, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a potenziare il personale degli Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM) al fine di garantire un’adeguata assistenza a tutti i minori.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si fa presente che, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per esami per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, pubblicato nella G.U. n. 12 del 09 febbraio 2018 - 4* serie speciale - Concorsi ed esami, da dicembre 2019 sino alla data odierna sono state assunte complessivamente 323 unità di servizio sociale, di cui 67 sono state assegnate agli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni.

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160, questa Amministrazione è stata autorizzata allo scorrimento di ulteriori n. 60 unità da assegnare in quota parte agli USSM e agli UEPE, a copertura, anche parziale, degli organici di sede.”


 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/86

Ordine del giorno

Versace

Assemblea

23/12/2020

II

Previsione di luoghi protetti che favoriscano la serenità degli incontri tra genitori e figli all’interno degli istituti di pena e delle case circondariali

 

L’ordine del giorno Versace n. 9/2547/86, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile affinché in ogni istituto di pena e nelle case circondariali sia previsto un luogo protetto che favorisca la serenità degli incontri tra genitori e figli.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che in tutti gli Istituti Penali per i Minorenni sono state adottate iniziative per innalzare il livello di tutela per i figli dei genitori detenuti e garantire il diritto alla continuità del legame affettivo. Tali iniziative trovano impulso nelle raccomandazioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministro della Giustizia con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Bambini Senza sbarre. Per quanto attiene ai colloqui con i figli, è prassi consolidata, sin dall'ingresso in istituto, richiedere all'A.G competente l'autorizzazione all'effettuazione di colloqui tra i giovani/le giovani ristrette e i loro figli minori affinché possano, durante tutto il periodo di detenzione, mantenere il legame affettivo. Molta attenzione viene prestata alle modalità con cui i figli vengono ammessi al colloquio: gli operatori dell'istituto illustrano le procedure e le regole per accedere alle visite, il personale educativo in molti casi assicura il sostegno alla famiglia durante il colloquio per favorire un clima emotivo-relazionale accogliente. Negli Istituti, laddove lo spazio strutturale lo consenta, sono stati realizzati ‘spazi bimbi’ presso le sale colloqui; inoltre, se le condizioni atmosferiche lo permettono, vengono utilizzate le aree verdi delle strutture, appositamente attrezzate, per effettuare i colloqui. Occorre evidenziare che laddove possibile le équipe trattamentali rappresentano all'A.G. competente le esigenze dei detenuti in relazione al bisogno di coltivare il rapporto con i figli al fine di richiedere o l'applicazione di misure alternative alla detenzione oppure la concessione di permessi premio in occasione di ricorrenze significative. Infine si sottolinea che il recente D.Lgs. 121/2018 recante ‘Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p) della legge 23/06/2017, n. 103’ presta particolare attenzione alla tutela dell'affettività, prevedendo l'ampliamento dei colloqui mensili da svolgersi, almeno una volta al mese, anche durante i giorni prefestivi e festivi e la possibilità per il/la giovane detenuto/a di poter usufruire di visite prolungate da svolgersi all'interno di unità abitative appositamente attrezzate; obiettivo che il Dipartimento sta perseguendo riadattando gli spazi disponibili e introducendo tale specifica nelle progettazioni relative alle strutture di nuova acquisizione.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/91

Ordine del giorno

Orsini

Assemblea

23/12/2020

II

Attivazione di corsi specifici, rivolti a tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, al fine di individuare e gestire comportamenti tendenti alla radicalizzazione estremistica a finalità terroristica

 

L’ordine del giorno Orsini n. 9/2547/86, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere l’attivazione di corsi specifici, rivolti a tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, al fine di individuare e gestire comportamenti tendenti alla radicalizzazione estremistica a finalità terroristica.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Il ruolo assunto dall'Italia nella lotta internazionale al terrorismo e nella stabilizzazione delle aree di crisi è sempre stato diretto a fornire una risposta istituzionale in grado di armonizzare i profili della prevenzione e della repressione con le politiche pubbliche di accoglienza, integrazione ed inclusione sociale. In ambito penitenziario, il pericolo del proselitismo e dell'indottrinamento ideologico, attraverso messaggi religiosi distorti, ha imposto l'adozione di interventi di deradicalizzazione che postulino un approccio di natura multidisciplinare, orientato al superamento della dimensione meramente repressiva ed al contestuale potenziamento delle politiche di prevenzione ed integrazione, incentrate sul recupero umano, sociale e professionale dell’individuo, attraverso il pieno coinvolgimento dell'ambiente familiare e del tessuto sociale.

Gli interventi adottati in questa direzione dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità hanno, infatti, determinato l'avvio di una intensa attività di analisi finalizzata, nel rispetto del precetto costituzionale della libera professione della fede religiosa, ad intercettare e neutralizzare il rischio di radicalizzazione e di proselitismo da parte dei terroristi di matrice jihadista.

Al fine, quindi, di consentire la rilevazione di eventuali processi di radicalizzazione, con nota circolare n. 1 del 2019, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha individuato una serie di indicatori, divisi per macro aree, la cui presenza rende necessaria l'intensificazione dell'attività di vigilanza, da espletarsi nelle forme della discreta osservazione, senza alcun pregiudizio alla costruzione del progetto educativo e trattamentale individualizzato. Gli elementi meritevoli di attenzione sono stati evidenziati, a titolo esemplificativo, nel rafforzamento o meno della professione religiosa, nella partecipazione alle diverse attività trattamentali proposte, nei cambiamenti manifestati. nell'aspetto esteriore o nella organizzazione della camera di pernottamento, nonché nelle modalità di relazione adottate con gli operatori e con altre persone, ivi compresi coloro che professano altro credo religioso. L'attività di raccolta ed analisi di tali dati viene garantita da un referente, appositamente individuato, appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, della professionalità pedagogica e di servizio sociale, in relazione al contesto di interesse, che procede ad assicurare la tempestività nelle comunicazioni ai superiori Uffici di tutti gli aspetti meritevoli di rilievo, al fine di attivare la promozione di interventi di natura socio-educativa, con sviluppo di progettualità di sostegno ed accompagnamento interistituzionale, integrati e multidisciplinari.

L'eterogeneità delle singole situazioni di rischio (si pensi ai casi estremamente differenti dei minori non accompagnati provenienti dal medio oriente o dei giovani musulmani nati in Italia) non consente di individuare nel dettaglio modalità rigide di intervento e presa in carico, dovendosi necessariamente modulare caso per caso le azioni necessarie per prevenire ed arginare l'insorgenza di forme di radicalizzazione ed estremismo violento. L'individuazione di politiche differenziate è tuttavia resa necessaria in considerazione del fatto che, pur nella diversità delle situazioni, occorre assicurare, soprattutto nei servizi residenziali, il rispetto e l'osservanza di regole generali improntate a garantire un positivo clima di accoglienza, sostegno ed integrazione, con conseguente diminuzione del rischio di radicalizzazione e di estremismo violento.

Con specifico riferimento ai servizi minorili, va evidenziato l'impegno mostrato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per realizzare una metodologia di intervento ispirata al principio della umanizzazione del trattamento, in aderenza alle regole penitenziarie europee ed in considerazione del fatto che i minori necessitino di una attenzione speciale rispetto agli adulti, agevolando lo sviluppo ed il potenziamento di politiche di integrazione sociale e la puntuale individualizzazione dei programmi di intervento. Il finalismo rieducativo della pena che presuppone, pertanto, la costruzione di percorsi trattamentali individualizzati, determina gli operatori ad una maggiore consapevolezza dell'importanza della conoscenza della persona, del rispetto dei diversi patrimoni culturali e della promozione dei diritti fondamentali, ivi compresa la libertà di professione del credo religioso. Tale percorso agevolato, altresì, dall'importante contributo offerto da specifiche figure professionali (imam e mediatori culturali), le cui competenze consentono di distinguere l'adesione a forme violente da approcci anche severi ma non violenti ai precetti religiosi, viene rafforzato anche tramite l'adozione di adeguate misure volte ad esaminare, in ottica preventiva, tutti quegli elementi che possano lasciare ipotizzate rischi di indottrinamento ideologico al terrorismo, attraverso la propagazione di messaggi religiosi improvvisati e pericolosi.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha inteso, pertanto, investire nella formazione e nell’aggiornamento professionale del personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto funzioni centrali, nella consapevolezza che l'attività di prevenzione del fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo violento, sia all'interno degli Istituti penali per minorenni che in ambiente libero, con riguardo ai soggetti sottoposti a misure di comunità, imponga un continuo aggiornamento e scambio informativo tra gli operatori del settore chiamati ad intervenire per il recupero dei soggetti radicalizzati, le Forze di Polizia e la Magistratura di sorveglianza. La necessità di garantite una adeguata formazione e l'inevitabile esigenza di definire una strategia di approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento di operatori interni (educatori e assistenti sociali) e di esperti del mondo scientifico e religioso (imam e studiosi islamici, antropologi, criminologi, sociologi e psichiatri) ha indotto l’Amministrazione ad avviare specifici corsi di formazione finalizzati alla conoscenza della lingua araba, all'approfondimento della cultura islamica nei suoi molteplici aspetti ed alla individuazione delle diverse modalità di comportamento da adottare a fronte di potenziali situazioni di rischio. L'attività di analisi richiede, infatti, una innovativa formazione professionale su tutti gli aspetti della cultura islamica, (storici, religiosi, sociologici e antropologici) al fine di garantire varietà e terzietà degli operatori e dei mediatori culturali, nel rispetto dei diversi patrimoni culturali.

In via ulteriore, la dimensione internazionale del fenomeno ha reso necessaria la partecipazione del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità ad alcuni progetti presentati dinanzi alla Commissione europea, aventi ad oggetto le attività di prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta nel contesto penitenziario e nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Il progetto Rasmorad P&P (Raising Awareness and Staf Mobility on violent RADdicalisation in Prision and Probation Services), approvato e finanziato dall'Unione al fine di migliorare le metodologie di prevenzione e di valutazione del rischio di radicalizzazione violenta in contesti carcerari e di probation services, ha determinato l’elaborazione di un protocollo condiviso e la creazione di una rete nazionale di esperti del fenomeno.

Il progetto T.R.A. In Training (Transfer Radicalisation Approaches In Training), realizzato con il proposito di rafforzare la collaborazione tra i soggetti istituzionali impegnati nelle attività di prevenzione della radicalizzazione violenta, con azioni di formazione e metodologie di lavoro condivise e scambi informativi sui soggetti e sulle situazioni da monitorare, ha contribuito alla preparazione di programmi ed interventi di deradicalizzazione.

Il Progetto MATES ‘Multi Agency Training Exit Strategies for Radicalized Youth’, presentato da un ente di ricerca IPRS-Italia al fine di favorire l'attuazione di strategie di reintegrazione sociale per i giovani in probation (exit strategies) e di realizzare efficaci programmi di desensibilizzazione alla radicalizzazione violenta.

Tali progettualità sono realizzate nel solco della ‘strategia dell'UE per combattere la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi’ (Consiglio UE, 19 maggio 2014) e delle Guidelines for prison and probation sulla prevenzione della radicalizzazione, adottate dal Consiglio d'Europa il 2 marzo 2016.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità partecipa, infine, attivamente alla rete di lavoro permanente fondata nel 2011 (Radicalization Awareness Network) sul tema della radicalizzazione e dell'estremismo violento e, nell'ambito delle singole iniziative progettuali, favorisce il coinvolgimento di tutte le professionalità (insegnanti, agenti di polizia, operatori del settore sociale) che sono chiamate ad interagire per la prevenzione del fenomeno nell'ottica della reintegrazione sociale degli estremisti violenti.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/92

Ordine del giorno

Marrocco

Assemblea

23/12/2020

II

Monitoraggio sulla continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi-residenziali per i minorenni

 

L’ordine del giorno Marrocco n. 9/2547/92, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo a prevedere un monitoraggio sulla continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi-residenziali per i minorenni.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si rende noto che, al fine di contemperare le esigenze di prevenzione della diffusione del contagio e di tutela della salute sia degli operatori che dell'utenza con la necessità di garantire l'esercizio del diritto all'affettività, e per mantenere le relazioni con i genitori, durante il periodo di cd. lock down, in ottemperanza alla normativa vigente durante le diverse fasi dell'emergenza, nei Servizi Residenziali dell'Amministrazione è stato possibile continuare a svolgere i colloqui visivi a distanza mediante apparecchiature e collegamenti nella disponibilità dell'Amministrazione. Con la ripresa del movimento delle persone fisiche sul territorio nazionale, nella cd ‘fase due’ dell'emergenza, oltre ai colloqui visivi da remoto sono state diffuse indicazioni per procedere a riorganizzare i colloqui in presenza, stabilendo in primo luogo la necessità che le Aziende Sanitarie locali competenti in materia di misure di profilassi contro le malattie infettive fossero interpellate al fine di valutare le modalità organizzative dei colloqui in relazione alle caratteristiche strutturali del Servizio.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/93

Ordine del giorno

Spena

Assemblea

23/12/2020

II

Previsione di specifici protocolli tra gli uffici locali per l’esecuzione della pena esterna (U.E.P.E.), i servizi sociali territoriali e il personale civile che opera negli istituti penitenziari per i minorenni, al fine di potenziare l’assistenza nei confronti dei minori e favorire il loro reinserimento sociale

 

L’ordine del giorno Spena n. 9/2547/93, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a prevedere specifici protocolli tra gli uffici locali per l’esecuzione della pena esterna (U.E.P.E.), i servizi sociali territoriali e il personale civile che opera negli istituti penitenziari per i minorenni, al fine di potenziare l’assistenza nei confronti dei minori e favorire il loro reinserimento sociale.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che l’interazione tra USSM, IPM[311] (personale di tutti i comparti) e servizi territoriali è sempre stata molto forte, in attuazione dei principi di cui al DPR 448/88, ulteriormente rafforzati dal D.Lgs. 121/18. Quest'ultimo richiede un raccordo strettissimo tra IPM e USSM, consolidato nei Progetti d’Istituto e negli accordi operativi definiti a livello territoriale tra i due servizi minorili, e tra questi ultimi e i servizi socio-sanitari territoriali.

Strumento di tale azione congiunta è l'équipe interprofessionale e interistituzionale, che segue e valuta il percorso del minorenne e predispone i contributi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria. L'efficacia della presa in carico si basa soprattutto su un buon funzionamento dell'équipe, da cui dipende pertanto la buona riuscita del progetto di intervento educativo individualizzato.

L'attivazione dell'équipe interprofessionale e interistituzionale consente di osservare i delicatissimi compiti che il D.Lgs. 121/18 definisce, ed in particolare:

-           osservazione e acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali;

-          predisposizione della proposta di programma di intervento educativo individualizzato;

-          eventuale individuazione di un domicilio idoneo o di altra situazione abitativa;

-          eventuale segnalazione per la valutazione in merito all'applicazione dell'art. 32 comma 4 del DPR 448/88;

-          controllo, assistenza e sostegno durante l'esecuzione;

-          costante aggiornamento della magistratura di sorveglianza e formulazione di proposte per le valutazioni di competenza dell'A.G.

Per tutta la durata della permanenza in Istituto e dell'esecuzione di misure penali non detentive, i servizi minorili della Giustizia garantiscono l’accompagnamento del minore e della sua famiglia, attraverso colloqui strutturati di aggiornamento e verifica con il giovane, i familiari e le figure di riferimento coinvolte, (scuola, contesto lavorativo, referenti delle attività previste nel progetto, etc.), calendarizzati in relazione al programma di intervento e alle relative prescrizioni, che si svolgono anche nel contesto territoriale di appartenenza del minore o in altri ambiti significativi. Determinante è la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

I servizi socio-sanitari territoriali sono investiti a pieno titolo, dalla normativa, della funzione di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione della misura penale, al pari dei servizi minorili della Giustizia. La normativa evidenzia, ripetutamente, il ruolo fondamentale ricoperto dai servizi socio-sanitari territoriali, i quali concorrono all'osservazione e all'acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, nonché alla predisposizione del programma di intervento educativo individualizzato e alle attività di controllo, assistenza e sostegno durante l'esecuzione. Inoltre il D.Lgs. 121/18 prevede, terminata l'esecuzione della pena detentiva o della misura di comunità, la presa in carico del soggetto da parte dei servizi socio-sanitari territoriali, al fine di garantire la continuità dell'intervento educativo e l'inserimento sociale, nonché la prosecuzione delle attività di assistenza e sostegno, senza trascurare i contatti con i familiari e le altre figure di riferimento. Ancora più marcato è il ruolo dei servizi socio-sanitari territoriali con riferimento ai minorenni/giovani adulti privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata.

Tali funzioni, espressamente previste dalla normativa in capo ai servizi socio-sanitari territoriali, sono riferite a tutti i destinatari del D.Lgs. 121/18, anche qualora abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I servizi minorili favoriscono in ogni modo la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, attivando tempestivamente i presidi socio sanitari territoriali e coinvolgendoli già in fase di definizione del progetto di intervento educativo. Tale collaborazione è certamente agevolata dalla co-presenza di un provvedimento civile o amministrativo.

In tale ambito, tuttavia, si registra una sempre maggiore difficoltà dei servizi socio-sanitari territoriali dovuta alla penuria di risorse umane e finanziarie. Particolarmente significativo, ad esempio, è il progressivo venire meno delle compartecipazioni degli enti locali alle rette di inserimento presso le comunità del privato sociale. Analoghe difficoltà si riscontrano al momento del passaggio di consegne al termine della misura penale.

Al fine di affrontare tale criticità, l'Amministrazione della Giustizia minorile e di comunità sta moltiplicando gli sforzi per offrire il proprio fattivo contributo nell'ambito dei tavoli deputati, a livello regionale e locale, al coordinamento delle politiche sociali, portando la propria competenza tecnica nell'attivazione di progettualità e nella lettura dei contesti e promuovendo la formalizzazione di atti di intesa tra i servizi minorili della Giustizia e gli enti locali che definiscano le modalità per la ‘presa in carico congiunta dei minori e dei giovani adulti’. L'entrata in vigore della nuova disciplina costituisce, infatti, un'occasione preziosa per rinsaldare le collaborazioni presenti e consolidare la rete interservizi, rete che, soprattutto in alcune realtà territoriali, appare ancora particolarmente debole. Tale azione è oggi ancor più importante per diffondere una piena conoscenza delle novità introdotte dal D.Lgs. 121/18. È doveroso sottolineare, peraltro, come tale tipo di coordinamento costituisce un comune vantaggio nella definizione di politiche e programmi, operazione che necessita di una approfondita e costantemente aggiornata conoscenza dell'utenza e dei relativi bisogni. La giustizia minorile e di comunità si pone, infatti, come un osservatorio privilegiato per registrate ed esaminare i fenomeni emergenti e i nuovi bisogni espressi da adolescenti e giovani adulti, potendo in tal modo offrire ai tavoli di coordinamento conoscenze e competenze tecniche per leggere le nuove realtà, premessa indispensabile per definire congiuntamente le opportune strategie di intervento e prevenzione.”


 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/103

Ordine del giorno

Savino Elvira

Assemblea

23/12/2020

II

Diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali durante le conversazioni telefoniche delle persone detenute

 

L’ordine del giorno Elvira Savino n. 9/2547/103, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere che le corrispondenze telefoniche delle persone detenute siano svolte nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta come l’entrata in vigore del D.Lgs. 121/18 abbia triplicato la frequenza e raddoppiato la durata delle conversazioni telefoniche a cui hanno diritto i detenuti minorenni per il mantenimento dei rapporti con i loro familiari e le persone ritenute significative. All'ampliamento del diritto ha fatto riscontro, da parte di questo Dipartimento, l'individuazione di una soluzione in grado di garantire tale diritto, contemperando le necessità di gestione, supervisione e manutenzione, nel rispetto delle previsioni di legge in merito alle attività di controllo e alla garanzia della riservatezza delle conversazioni. L'occasione è stata proficuamente colta nell'ambito dei lavori per l'installazione presso gli Istituti penali per i minorenni dei sistemi di videosorveglianza, potendo così implementare le linee telefoniche fisse per le chiamate dei detenuti, destinando inoltre degli spazi a ciò appositamente dedicati, laddove non vi fossero già, in grado di garantire la riservatezza della corrispondenza telefonica grazie anche al controllo da remoto svolto con le telecamere. Inoltre è stato adottato un unico sistema informatizzato interconnesso a tutti gli Istituti in grado di automatizzare la gestione, l'autorizzazione, la calendarizzazione, il controllo delle chiamate e la riservatezza della conversazione, nei termini richiesti dalla legge sull’ordinamento penitenziario e suo regolamento di esecuzione.”


 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/104

Ordine del giorno

Novelli

Assemblea

23/12/2020

II

Azioni preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo all’interno degli istituti penitenziari

 

L’ordine del giorno Novelli n. 9/2547/104, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere negli istituti penitenziari azioni preventive e di profilassi relative alla salute mentale, alla prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo, al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei detenuti e degli internati.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Si rappresenta che il DPCM 1 aprile 2008 di Riforma della Sanità Penitenziaria ha attribuito alle Regioni ed alle loro articolazioni territoriali le funzioni sanitarie di prevenzione e di cura di coloro che sono sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale. In applicazione di tale normativa, nell'ambito della tematica relativa alla prevenzione del rischio autolesivo e suicidario è stato dapprima approvato un Accordo, in Conferenza Stato Regioni, nel 2012 ‘Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali’ che prevedeva l'attuazione di un programma operativo da sperimentare in ogni Regione. A seguito di un monitoraggio effettuato che aveva messo in evidenza un'elevata difformità territoriale ed, in alcuni casi, un'incompleta attuazione delle azioni di prevenzione, si è giunti, in stretta collaborazione con le Regioni ad approvare, in sede di Conferenza Stato Regioni, nell'ottobre del 2017 un Accordo recante ‘Piano Nazionale per la prevenzione del rischio suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità’. Il Piano prevede la costituzione di una rete di referenti della sanità a livello locale e la definizione di Protocolli Regionali e di successivi Piani Locali di azione. In tutte le Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia, ultima in ordine cronologico a recepire l'Accordo, sono stati definiti i Protocolli Regionali; per quanto attiene ai Piani locali la maggior parte dei Servizi Minorili hanno concluso l'iter di definizione e formalizzazione e laddove non ancora avvenuto, suppliscono prassi operative consolidate.

Per quanto attiene alle azioni di prevenzione e di profilassi relative alla salute mentale dell’utenza ristretta, anche quest'ambito d'intervento, in osservanza della Riforma citata in precedenza, compete all'Autorità Sanitaria. Occorre osservare che sia il DPR 448/88 che il D.Lgs. 121/2018 prevedono l'applicazione, in specifiche condizioni giuridiche, nei confronti di coloro che manifestano disagio psichico, quando non sono addirittura portatori di patologie psichiatriche, di misure diverse dalla restrizione in carcere. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità nell'ambito delle proprie competenze è costantemente impegnato, in primo luogo nella sede del Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità Penitenziaria, a condividere con gli altri attori del sistema, e soprattutto con le Autorità Sanitarie, ogni possibile azione per individuare risposte adeguate ai bisogni di cura e di prevenzione di questa particolare utenza e alla carenza di strutture comunitarie terapeutiche destinate agli adolescenti.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/90

Ordine del giorno

Mandelli

Assemblea

23/12/2020

II

Protocolli sulla adeguatezza delle misure di profilassi negli istituti penitenziari, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i detenuti

 

L’ordine del giorno Mandelli n. 9/2547/90, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere specifici protocolli sulla adeguatezza delle misure di profilassi negli istituti penitenziari, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i detenuti.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Si fa presente che sin dalla fase iniziale del diffondersi dell'epidemia (nota prot. 11787 del 25/02/2020; nota prot. 15463 del 12/03/2020) questo Dipartimento ha disposto che le Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni si rapportassero, ai sensi del comma 13 - art. 11 - Legge 354/75, con il Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale in materia di adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e di garanzia delle condizioni igieniche e sanitarie delle strutture, affinché si definisse preventivamente un protocollo operativo da adottare per eventuali riscontri di casi sospetti o confermati tra l'utenza, il personale dell'Amministrazione, i collaboratori/fornitori. Si è altresì prescritto che, nel caso in cui fosse segnalato un caso sospetto o confermato, sia tra l'utenza che tra il personale interno e/o esterno, si provvedesse a richiedere l'immediato intervento dell'Azienda Sanitaria Locale per l'applicazione del protocollo e di ogni ulteriore misura sanitaria ritenuta necessaria. Le Direzioni degli Il.PP.MM. hanno tempestivamente ottemperato a quanto disposto. L'interlocuzione con l'ASL è risultata difficile nelle prime settimane dell'emergenza sanitaria, in relazione alle immani proporzioni del fenomeno che ha investito tutti gli strati sociali, lavorativi e organizzativi del Paese, determinando, almeno nei primi mesi, difficoltà operative, organizzative e modalità estremamente difformi di collaborazione da parte delle varie Autorità Sanitarie Locali. Successivamente, a seguito anche di più capillari disposizioni governative e regionali, si è attivata una rete di maggiore e più efficiente collaborazione con le Regioni e con le Aziende Sanitarie Territoriali che ha consentito di adottare modalità più uniformi e condivise per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento alla fase di ingresso dell'utenza, tra le quali:

- installazione di strutture mobili sanitarie di pre-triage;

- definizione di protocolli di ingresso, che comprendono la domiciliazione fiduciaria, con separazione del nuovo giunto dal resto della popolazione detenuta;

- accertamenti diagnostici con i tamponi orofaringei, divenuti sempre più frequenti (soprattutto in ingresso e in uscita);

- assicurazione, in ogni IPM, della presenza di almeno un operatore socio sanitario.

Si evidenzia che in tutte le fasi dell'epidemia, le Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni, dietro espressa sollecitazione di questo Dipartimento, hanno accompagnato l'applicazione delle misure di sicurezza sanitarie e l'adeguamento delle modalità organizzative conseguenti con una costante attività di informazione e supporto nei confronti dell'utenza e del personale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle operazioni di sanificazione periodica degli ambienti e di costante approvvigionamento dei DPI e di prodotti disinfettanti.

Si è dato grande impulso alle attività da remoto e ai video-colloqui con i familiari, per assicurare la tutela del diritto all’affettività, garantendo al contempo il principio di massima precauzione.

In applicazione del D.L. 10/05/2020 n. 29, che ha previsto la possibilità di ripresa di colloqui visivi in presenza, sono state diffuse specifiche indicazioni alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile e a quelle degli II.PP.MM, affinché, in collaborazione con l'Autorità Sanitaria Locale competente e nel rispetto delle ordinanze, fossero definite le procedure da adottare per assicurare la realizzazione dei colloqui in sicurezza (limitazione del numero dei visitatori; prenotazioni; distanziamento; DPI; percorsi differenziati in ingresso e in uscita; arredi e sanificazione; utilizzo spazi verdi) e fossero stabilite le caratteristiche degli spazi destinati ai colloqui in presenza.

In attuazione della Riforma della Sanità Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità è componente del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria (Allegato A del D.P.C.M. 1 aprile 2008) costituito, ai fini del coordinamento nazionale, presso la Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie Locali, con l'obiettivo di garantire l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale. In tale ambito si è condotta e si sta tuttora conducendo un'intensa attività di consultazione e confronto con i referenti istituzionali del Tavolo ed, in particolare, con i referenti dei servizi sanitari regionali. In quella sede sono state riportate ed affrontate le questioni più urgenti, in modo da poter adottare modalità condivise di applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e delle ordinanze regionali. Il processo di lavoro ha consentito che fosse sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Province Autonome Città e Autonomie locali, in data 9 luglio 2020, l'Accordo recante ‘Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS­ Covid 19 nelle comunità residenziali e del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e i giovani adulti, e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni’. Tale documento prevede, per ciò che attiene al contesto detentivo: procedure di accesso degli operatori esterni; modalità di distribuzione delle attività trattamentali nell'arco della giornata e della settimana per piccoli gruppi proporzionali alla dimensione del luogo e degli spazi, da effettuarsi in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie; procedure di igienizzazione degli ambienti, adozione di DPI per l'utenza e per il personale; misure di prevenzione per rientro da permessi e lavoro all'esterno, da adottarsi compatibilmente con quanto indicato dai provvedimenti ministeriali e regionali.

Con l'attuale recrudescenza dell'emergenza pandemica, che ha determinato l'adozione da parte del Governo e contestualmente di alcune Regioni di svariati provvedimenti tra cui il DPCM del 29 ottobre 2020, il Dipartimento ha ritenuto necessario emanare una nuova direttiva (prot. 49315 del 29 ottobre 2020), attraverso la quale si è richiamato al rispetto di alcune modalità organizzative per garantire l'erogazione dei servizi nella piena osservanza dell'esigenza di tutela della salute dei giovani ristretti e del personale. In particolare si è potenziata l'attività di monitoraggio dei casi sospetti e dei casi confermati all'interno dell'Amministrazione. A tale scopo è stato predisposto uno specifico strumento di raccolta delle informazioni/segnalazioni (checklist) che le Direzioni dei Servizi sono state invitate ad utilizzare per assicurare una puntuale informativa e agevolare 1'esecuzione dei primi adempimenti da adottare nel caso di conoscenza di un caso sospetto e/o confermato, sia tra l'utenza che tra il personale. In particolare nella checklist si indicano i passaggi necessari da attivare nell'immediatezza per favorire il tracciamento dei contatti e le interlocuzioni con le Autorità Sanitarie di riferimento. Allo stato attuale il Dipartimento, sulla base delle informazioni e delle segnalazioni che pervengono, avvia un'azione di costante monitoraggio ed assicura immediato intervento laddove le situazioni contingenti lo richiedano, come quella, a titolo esemplificativo, di eventuale saturazione degli spazi di isolamento precauzionale, di contemporanea presenza di quarantene disposte dall'Autorità Sanitaria, sia nei confronti del personale che dell'utenza.

Avendo constatato inoltre che le differenti procedure dei Protocolli Sanitari - recentemente rimodulate in molti contesti territoriali in relazione alle ultime disposizioni del Ministero della Salute e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie - determinano difficoltà operative e organizzative nei Servizi Residenziali, si è ritenuto di avviare una nuova ricognizione delle procedure sanitarie attualmente adottate e degli accertamenti diagnostici prescritti, riferiti al momento dell'ingresso e dell' uscita dell'utenza dai Servizi Residenziali (II.PP.MM, CPA e Comunità ministeriali) oltre che degli spazi detentivi destinati ad isolamento precauzionale e/o sanitario. Il quadro di informazione che ne deriverà potrà consentire a questo Dipartimento, nel caso si individuassero situazioni di difficoltà, di sostenere le Direzioni dei CGM e dei Servizi nell'interlocuzione con le Autorità Sanitarie Locali per attuare prontamente delle soluzioni operative.

In concomitanza col DPCM del 03/11/2020, finalizzato a rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, sono state fomite ai Servizi dipartimentali ulteriori indicazioni, in ragione delle diverse aree di rischio, in particolare in relazione alle limitazioni allo spostamento che costituiscono inevitabile ostacolo allo svolgimento dei colloqui in presenza con i familiari, orientando le Direzioni ad agevolare e promuovere quanto più possibile lo svolgimento dei colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti nella disponibilità dell'Amministrazione.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2547/102

Ordine del giorno

Mugnai

Assemblea

23/12/2020

II

Previsione di test sierologici per tutti gli agenti della polizia penitenziaria al fine di evitare il diffondersi del contagio Covid-19 all’interno delle carceri

 

L’ordine del giorno Mugnai n. 9/2547/102, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 giugno 2020, impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere test sierologici per tutti gli agenti della polizia penitenziaria al fine di evitare il diffondersi del contagio Covid-19 all’interno delle carceri.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Si evidenzia che nel corso della cosiddetta ‘fase due’ in quasi tutte le regioni sono stati avviati screening di tipo sierologico sul personale dipendente da questo Dipartimento, sia della Giustizia Minorile che dell'Esecuzione Penale Esterna. In alcuni casi i test sono stati ripetuti periodicamente, come nella Regione Sicilia.

Qualche difficoltà in più si riscontra per l'effettuazione di test mediante tampone molecolare o tampone antigenico, ben più richiesti da tutto il personale e più significativi in termini di rilevazione della presenza attuale di soggetti positivi.

La situazione risulta particolarmente diversificata da regione a regione.

La sola regione che risulta garantire screening periodici e programmati sul personale di tutti i comparti (non solo di Polizia Penitenziaria) a mezzo test molecolari è la Campania, che oltretutto garantisce anche test aggiuntivi sul personale, anche quando siano stati rilevati casi positivi o sospetti tra operatori esterni all'Amministrazione che abbiano fatto accesso nelle strutture residenziali in ragione dell'attività svolta (fornitori, volontari, operatori di attività sportive/formative, etc.).

Altre regioni quali la Lombardia, la Sardegna, il Lazio, la Puglia, la Basilicata, non assicurano screening a tappeto, ma garantiscono, per le strutture residenziali, l'intervento con test molecolari per il tracciamento dei contatti stretti al personale di tutti i comparti (non solo di Polizia Penitenziaria).

L'Assessorato alla salute della Regione Sicilia ha donato un quantitativo una tantum di test antigenici destinati agli istituti penitenziari, non fornendo però indicazioni operative alle Aziende Sanitarie sulle priorità di utilizzo.

Nel Lazio sono state avviate campagne una tantum. Per il solo personale della Polizia Penitenziaria della città metropolitana di Roma è stata acquisita la disponibilità del Policlinico Militare del Celio per l'effettuazione dei tamponi molecolari.

Nei casi di segnalazione di positività al Covid-19 di soggetti che avessero fatto accesso in strutture residenziali ed avuto contatti stretti con dipendenti o ospiti della struttura, non è mancata l'esecuzione degli esami del tampone rinofaringeo rivolto alla popolazione detenuta presente in struttura (con eventuale rintraccio dei soggetti scarcerati ma presenti nel periodo sospetto).

In questo contesto il Dipartimento ha invitato i Centri per la Giustizia Minorile e gli Istituti Penali per i Minorenni a rafforzare il raccordo con le competenti Aziende Sanitarie Locali affinché trovino attuazione le competenze del medico penitenziario che, oltre alla popolazione detenuta, siano rivolte alle prestazioni medico legali al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in ossequio all'Accordo sancito in Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009. In tale prospettiva è stato indirizzato uno specifico intervento rivolto al CGM di Torino affinché perseguisse tale obiettivo con la Regione Piemonte. Infatti, il monitoraggio tematico che questo Dipartimento sta svolgendo dall'inizio della condizione emergenziale ha evidenziato una più efficace gestione delle procedure in territori dove tali accordi sono operativi ovvero in quei territori in cui i Dipartimenti per la prevenzione delle Aziende Sanitarie hanno pienamente preso in carico il personale di Polizia Penitenziaria con particolare riferimento alle procedure di tracciamento relative ai casi sospetti o confermati, ivi inclusa l'effettuazione dei test molecolari.

Al fine di rafforzare ulteriormente tale azione, questo Dipartimento, unitamente al DAP, ha recentemente avviato interlocuzioni con la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di acquisire 1500 tamponi cd. rapidi per le esigenze dei Servizi per la Giustizia Minorile e di comunità.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2500-AR/132

Ordine del giorno

Bruno

Assemblea

23/12/2020

II

Risorse aggiuntive volte all’allestimento e alla manutenzione da parte degli istituti detentivi di aree attrezzate all’aperto destinate ai colloqui dei detenuti con soggetti esterni, con particolare attenzione alle attrezzature e ai giochi necessari all’accoglienza dei bambini

L’ordine del giorno Bruno ed altri n. 9/2500-AR/132, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 luglio 2020, impegna l'esecutivo a valutare l’opportunità di garantire lo stanziamento di risorse aggiuntive volte all’allestimento e alla manutenzione da parte degli istituti detentivi di aree attrezzate all’aperto destinate ai colloqui dei detenuti con soggetti esterni, con particolare attenzione alle attrezzature e ai giochi necessari all’accoglienza dei bambini.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“La competente Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento nel gennaio del corrente anno aveva provveduto a fare una ricognizione degli istituti penitenziari dotati di aree attrezzate all’aperto evidenziando la presenza di aree verdi nella maggioranza degli Istituti (107 sedi su 190), quasi tutte dotate di attrezzature ludiche destinate ai bambini. Opere di allestimento risultavano in corso in altre 15 sedi penitenziarie.

Allo stato risultano ancora sprovvisti di aree esterne per i colloqui n. 34 istituti penitenziari (All. 1).

Tanto premesso, si comunica che la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento con nota del 28 ottobre 2020, indirizzata ai Provveditorati Regionali ed alle Direzioni degli Istituti penitenziari, ha provveduto a richiedere notizie in merito alla necessità dì fondi: per la realizzazione delle suddette aree ove non presenti; per interventi di ripristino/manutenzione di spazi verdi già esistenti e da ultimo per i finanziamenti necessari all’allestimento delle aree verdi con attrezzature ludiche.

Allegato 1

 

Risultano, allo stato, sprovvisti di aree esterne per i colloqui gli istituti sottoindicati:

 

TRIVENETO

CC UDINE

 

 

CC BELLUNO

 

 

CC GORIZIA

 

 

CC TRIESTE

 

PIEMONTE e LIGURIA

 

FOSSANO

 

 

SALUZZO

 

 

IMPERIA

 

PRAP LOMBARDIA

VARESE

 

 

LECCO

 

 

SONDRIO

 

 

MANTOVA

 

PRAP TOSCANA e

UMBRIA

GROSSETO

 

 

PISA

 

 

PERUGIA CAPANNE

 

 

TERNI

 

 

SPOLETO

 

PRAP EMILIA e

MARCHE

FERMO

 

 

FORLI'

 

LAZIO.ABRUZZO e MOLISE

REGINA COELI ROMA

 

 

PESCARA

 

 

ISERNIA

 

PRAP CAMPANIA

SANTA MARIA CV

 

 

ARIENZO

 

PRAP PUGLIA e

BASILICATA

TURI

 

 

SAN SEVERO

 

 

TRANI

 

 

BARI

 

 

LUCERA

 

PRAP SICILIA

CALTANISSETTAl

 

 

SAN CATALDO:

 

 

NOTO

 

 

SIRACUSA

 

 

CATANIA p.zza LANZA

 

SARDEGNA

NUORO

 

Ad integrazione, si fa presente che la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento ha comunicato di aver provveduto ad espletare una ricognizione - attraverso le richieste di assegnazione fondi pervenute dai Provveditorati Regionali per gli istituti penitenziari ricadenti nei rispettivi distretti

di competenza - diretta alla quantificazione del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e/o al rispristino ed allestimento di aree esterne da destinare ai colloqui tra detenuti con i familiari.

Gli interventi da realizzarsi nel prossimo esercizio finanziario interesseranno un numero di 71 siti per i quali viene stimato nel massimo di anni uno il tempo utile di esecuzione.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2402-A/25

Ordine del giorno

Varchi

Assemblea

23/12/2020

II

Dispositivi di protezione individuale per gli agenti di polizia penitenziaria e per tutto il personale degli istituti penitenziari, ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica, e limitazioni all’accesso agli istituti penitenziari del personale esterno

9/2402-A/68

Ordine del giorno

Morrone

 

Gli ordini del giorno Varchi ed altri n. 9/2402-A/25 e Morrone ed altri n. 9/2402-A/68, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 febbraio 2020, impegnano l'esecutivo ad assumere iniziative volte a prevedere dispositivi di protezione individuale per gli agenti di polizia penitenziaria e per tutto il personale degli istituti penitenziari, ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica, nonché a limitare l’accesso agli istituti penitenziari del personale esterno

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, la seguente nota:

“Per ciò che riguarda la dotazione e l'impiego di idonei dispositivi di prevenzione e protezione del personale, sia di Polizia Penitenziaria che di altri Comparti, in servizio presso le strutture residenziali e non residenziali dipendenti da questo Dipartimento, si sintetizzano le azioni poste in essere:

a) Sin dall'inizio dell'emergenza pandemica il Dipartimento ha sollecitato le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile e degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, garantendo la relativa copertura finanziaria, a procedere all'acquisto dei generi occorrenti in via d'urgenza, quali DPI (mascherine, guanti, camici, occhiali, calzari, termometri e scanner per la misurazione della temperatura corporea a distanza) e presidi igienico sanitari (disinfettanti per tessuti e superfici, saponi, gel e dispenser per le mani). Nei primi mesi dell'emergenza, inoltre, questo Dipartimento ha assicurato, con acquisti centralizzati, l'approvvigionamento di detti materiali sia per la sede centrale che per le sedi territoriali, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate dal contagio, ovvero con difficoltà nell'approvvigionamento in proprio.

b) Con riferimento ai misuratori della temperatura corporea a distanza, sono state acquistate (sia mediante procedure centralizzate che mediante procedure locali) telecamere termiche con caratteristiche specifiche di impiego, per dotarne gli Istituti e gli Uffici con flusso di utenza medio/alto, mentre le sedi con basso flusso di utenza sono state fornite di uno o più termometri ad infrarossi.

c) Le direzioni territoriali degli Uffici e Servizi, nel loro ruolo di datori di lavoro, sono state chiamate a rivedere i DVR, in accordo con il RSPP ed il medico competente ex lege 81/2008, anche al fine di precisare le corrette disposizioni in tema di utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione, oltre che di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.

d) Ad oggi, continua ad essere effettuata l'attività di monitoraggio bisettimanale, condotta congiuntamente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla consistenza dei DPI in tutto il territorio nazionale. Si è provveduto e si continua a provvedere all'acquisizione dei suddetti presidi anche per il tramite del Comitato Operativo della Protezione Civile, sia in sede Nazionale che Regionale. Considerando il perdurare dello stato emergenziale e persistendo la necessità di supportare le azioni intraprese dalle direzioni degli uffici e servizi territoriali sulla base delle indicazioni delle autorità di governo e di sanità nazionali, regionali e locali, è stato da poco istituito uno specifico gruppo di lavoro con il mandato di proseguire l'attività relativa al monitoraggio dell'approvvigionamento dei DPI e del materiale igienizzante, coordinato sin dalle prime fasi dell'emergenza direttamente dall'Unità di crisi costituita presso questo Dipartimento.

e) Oltre alle attività di acquisto ed approvvigionamento dei DPI e dei presidi igienico sanitari attraverso canali ordinari, si continua a provvedere alla distribuzione di mascherine cd. ‘di comunità’, frutto dell'autoproduzione dei laboratori degli istituti penitenziari per adulti, messe a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Con riferimento all'accesso agli istituti penitenziari da parte del personale esterno ed alle modalità che lo disciplinano, nell'interesse della salute pubblica, si sintetizzano le azioni poste in essere.

Per quanto attiene alle attività trattamentali e lavorative, durante la fase del cd. lock down, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria adottate dal governo italiano e dalle regioni per contrastare il rischio di contagio, le attività in presenza sono state sospese; il personale esterno, pertanto, non ha avuto accesso alle strutture per l'intero periodo. Nella fase successiva, con la ripresa della movimentazione delle persone fisiche sui territori, si è lavorato per consentire la progressiva riapertura delle attività in presenza in condizioni di sicurezza; a seguito di importante attività di sollecitazione da parte di questa Amministrazione, in ragione della peculiarità dell'utenza in carico, sono stati condotti numerosi approfondimenti in sede di ‘Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria’, istituito ai sensi del DPCM 01/04/2008, che hanno consentito l'approvazione, in data 9 luglio 2020, nell'ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie locali, dell'Accordo recante '’Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-Covid 19 nelle comunità residenziali e del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni’.

Tale documento, diffuso tra le Direzioni dei Servizi e degli Uffici periferici per la sua piena applicazione in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, prevede:

• per gli operatori in ingresso: programmazione e scaglionamento dell’entrata, informativa sulle misure di prevenzione sanitarie stabilite e impegno al loro rispetto, pre-triage e valutazione anamnestica;

• distribuzione delle attività nell'arco della giornata e della settimana, per piccoli gruppi commisurati alla dimensione del luogo e degli spazi, valutazione quest'ultima da effettuarsi in collaborazione con i Dipartimenti. di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

• procedure di igienizzazione degli ambienti, adozione DPI per il personale e l'utenza.

In merito alle attività lavorative intramurarie, oltre al rispetto delle disposizioni impartite per la ripresa delle attività trattamentali, l'Accordo richiama l'osservanza dei provvedimenti ministeriali e regionali che disciplinano la ripresa della specifica tipologia di attività e del Protocollo sulle misure da adottare negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali.

Con riferimento alle misure di controllo nei confronti dei detenuti che fanno ingresso dall'esterno, si sintetizzano le azioni poste in essere.

Sin dalla fase iniziale del diffondersi dell'epidemia si è disposto che le Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni si rapportassero con il Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale in materia di adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive a garanzia delle condizioni igieniche e sanitarie delle strutture, affinché si definissero preventivamente dei protocolli operativi atti a delineare, sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute, le modalità di accoglienza dei ristretti nelle strutture. L'interlocuzione con l'Autorità Sanitaria Locale è risultata a volte complessa, in alcuni territori, nelle prime settimane dell'emergenza, in relazione alle dimensioni dell'evento da contenere. Successivamente, anche a seguito di più capillari disposizioni governative e regionali, si è attivata una rete di maggiore e più efficiente collaborazione con le Regioni e le Aziende Sanitarie Territoriali che ha consentito di adottare modalità più uniformi e condivise per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento alla fase di ingresso dell'utenza, tra le quali:

• installazione di strutture mobili sanitarie di pre-triage;

• definizione di protocolli di ingresso, che comprendono la domiciliazione fiduciaria, con separazione del nuovo giunto dal resto della popolazione detenuta;

• accertamenti diagnostici con i tamponi orofaringei, divenuti sempre più frequenti (soprattutto in ingresso e in uscita).

Inoltre, in tutte le strutture penali minorili viene effettuata, unitamente al personale sanitario, un'opera di chiarificazione, sostegno e supporto nei confronti dell'utenza per affrontare i disagi che l'urgenza di contenere gli sviluppi dell'epidemia ha determinato, in modo repentino e drammatico, tanto che a tutt'oggi l'utenza ristretta non ha mostrato segnali di palese insofferenza, né si sono registrati episodi di protesta. Oltre all'attività di costante vicinanza di tutti gli operatori, sono stati programmati e realizzati incontri con le Autorità Sanitarie Locali al fine di far acquisire ai ragazzi maggiore consapevolezza della grave situazione pandemica e fornire dettagliate informazioni sulle disposizioni governative, con particolare riguardo alla tutela della loro salute e dei loro familiari.

Allo stato attuale, in considerazione delle ulteriori disposizioni governative e di quanto prescritto dal Ministero della Salute in data 12 ottobre 2020, è stato avviato un monitoraggio delle procedure sanitarie adottate nei confronti dell'utenza che, a vario titolo, entra o esce dagli istituti.

Occorre precisare che l'applicazione delle disposizioni emanate per gestire l'emergenza sanitaria è stata facilitata dal contenuto numero delle presenze giornaliere registrate negli II.PP.MM, che si è attestato in media sulle 300 unità su tutto il territorio nazionale. Su tale fenomeno hanno inciso le norme introdotte riguardanti l'applicazione della detenzione domiciliare speciale, contenute nei Decreti Legge che si sono succeduti, a partire dal DL n. 18 del marzo 2020, per finire con l'ultimo in ordine di tempo, il D.L. 137/2020 dello scorso ottobre che ha anche normato l'ampliamento del periodo di fruizione dei permessi premio.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che, a partire dalla ripresa progressiva delle movimentazioni delle persone fisiche e delle attività economiche sul territorio nazionale, il numero degli ingressi sta progressivamente aumentando, soprattutto in alcune aree territoriali del nord, già strutturalmente sofferenti prima della diffusione del Covid. Inoltre, sebbene le presenze medie risultino tuttora contenute, la disponibilità degli spazi degli Istituti risulta fortemente condizionata dalle misure di prevenzione imposte per i nuovi ingressi o per coloro che fanno rientro da permessi.

Con riferimento alla possibilità di effettuare le udienze che riguardano l'utenza detenuta attraverso l'utilizzo delle videoconferenze, si sintetizzano le azioni poste in essere.

Per quanto riguarda la partecipazione alle udienze, a decorrere dal 3 marzo 2020, dapprima nei territori allora definiti ‘zone rosse’, è stata assicurata la possibilità di partecipazione alle udienze mediante videoconferenza in tutti i casi in cui l'Autorità Giudiziaria procedente lo richiedesse. A seguito dell'evoluzione della pandemia e dei conseguenti provvedimenti normativi, la suddetta modalità di partecipazione a distanza è stata estesa a tutte le strutture residenziali del territorio nazionale. Ogni servizio residenziale, pertanto, dispone, quanto meno da fine marzo/inizio aprile 2020, di attrezzature idonee a consentire la partecipazione dei detenuti alle udienze da remoto.

Al momento della ripresa della circolazione fisica dei cittadini sull'intero territorio nazionale e delle udienze in presenza presso le sedi di alcuni Tribunali, sono state inoltre impartite disposizioni in merito alle modalità di traduzione per motivi di giustizia (accertamenti sanitari all'attualità della movimentazione, sanificazione automezzi, adozione DPI per utenza e scorta, scrupolosa osservanza delle prescrizioni regionali e locali in merito alle modalità di movimento delle persone fisiche sul territorio nazionale e sulle modalità dell'uso dei mezzi di trasporto).

Allo stato attuale, in attuazione dell'art. 23 comma 4 del D.L. 137/2020, che recita ‘la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, firmate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia’, le traduzioni per motivi di giustizia sono ridotte al minimo, in quanto i servizi residenziali della giustizia minorile sono tutti attrezzati per assicurare la partecipazione mediante videoconferenza o con collegamento da remoto e le Direzioni si accertano sempre presso gli Uffici Giudiziari della possibilità che le udienze vengano celebrate secondo tali indicazioni.”

 

 

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2463/187

Ordine del giorno

Dori

Assemblea

27/12/2020

II

Criticità relative alla procedura di liquidazione e pagamento delle spese di giustizia e dei compensi a favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti tecnici di parte

 

L’ordine del giorno Dori ed altri n. 9/2463/187, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 aprile 2020, impegna l'esecutivo a risolvere le criticità relative alla procedura di liquidazione e pagamento delle spese di giustizia e dei compensi a favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti tecnici di parte.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Si osserva che, nell’ordine del giorno n. 9/2643/187, oltre alla formulata richiesta di incremento dell'organico dell'Ufficio preposto alla liquidazione dei compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, viene prospettata, per quanto di competenza di questa Direzione[312], la necessità di ‘digitalizzare l'intera procedura di liquidazione e pagamento dei compensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2002, da realizzarsi mediante la predisposizione di una piattaforma telematica consultabile on line’ (punto c) dell'ordine del giorno.

 Sul punto si osserva che in data 06.10.2020, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha emanato, ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il provvedimento che individua e regola le modalità telematiche per il deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le richieste di cui al provvedimento suddetto possono essere effettuate telematicamente sul servizio esposto LSG[313] (https://lsg.giustizia.it) accessibile attraverso il Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo https://pst.giustizia.it.

L'accesso a LSG avviene previa registrazione del depositante l'istanza che prevede la compilazione dei campi obbligatori in apposita maschera.

Il depositante, dopo la registrazione, ha a disposizione un'interfaccia web in cui può completare i dati di registrazione, inserire i propri dati fiscali, creare l'istanza di liquidazione, visualizzare le istanze trasmesse all'ufficio giudiziario, sia telematiche che cartacee, stampare la certificazione dei redditi corrisposti dagli uffici giudiziari.

Nella creazione dell'istanza di liquidazione su LSG, il depositante può allegare due file contenenti la documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. Come indicato nel provvedimento delle specifiche tecniche, i documenti allegati devono essere in formato pdf e non possono superare i 10 MB ciascuno. Attraverso l'apposita funzione ‘download’ presente su LSG, la richiesta e i file vengono trasmessi all'ufficio giudiziario; il personale amministrativo, tramite l'utilizzo dell'applicativo Siamm Spese di Giustizia, gestisce le richieste pervenute tramite LSG e provvedendo a inviare le relative comunicazioni al depositante, di accettazione o meno del deposito e le successive vicende dell'istanza. Tali comunicazioni vengono inviate con messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata del depositante, indirizzo indicato nella procedura di registrazione. Il depositante da LSG può costantemente verificare lo stato della richiesta di liquidazione.”

Ministero dell’interno

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2648/39 Ordine del giorno

Paternoster

Assemblea

23/12/2020

I

Individuazione dei soggetti autorizzati ad utilizzare veicoli muniti di targa di prova anche se immatricolati

 

L’ordine del giorno Paternoster ed altri n. 9/2648/39, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 3 dicembre 2020, impegna l'esecutivo a chiarire quali soggetti siano autorizzati ad utilizzare veicoli muniti di targa di prova anche se immatricolati, consentendo ad autoriparatori e rivenditori di poter svolgere il proprio lavoro.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che la disciplina della targa prova è finalizzata a consentire ai veicoli non immatricolati di circolare su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o allestimento.

La validità della norma contenuta nell'art. 1 del DPR n. 474/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) - richiamata nel testo dell'Atto Camera in oggetto - è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020. Tuttavia, non potendosi non tenere conto che un'applicazione rigorosa della norma comporterebbe non poche difficoltà agli operatori del settore, nel 2018 questo Ministero ha provveduto a diramare una circolare agli organi di polizia stradale con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consente l'utilizzazione della targa prova anche sui veicoli già immatricolati.

Si rappresenta, inoltre, che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Dicastero ha avviato una attività di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha consentito la predisposizione di una bozza di regolamento finalizzato ad ammettere la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati, introducendo, però, anche elementi di maggior tutela per prevenire gli abusi derivanti dall'uso improprio di tale strumento.”

 


 

Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Tipo atto e numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Commissione competente

Oggetto

9/2402-A/38

Ordine del giorno

Belotti

Assemblea

23/12/2020

VII

Svolgimento delle competizioni sportive a porte chiuse in tutto il territorio nazionale e trasmissione in chiaro delle partite di serie “A”, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica.

 

 

L’ordine del giorno Belotti n. 9/2402-A/38, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 febbraio 2020, impegna l’esecutivo a svolgere le competizioni sportive a porte chiuse in tutto il territorio nazionale e ad assicurare la trasmissione in chiaro delle partite di serie “A”, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica.

In merito a tale impegno il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione al primo punto dell’ordine del giorno, si comunica che in data 28 febbraio u.s. si è svolta una riunione promossa dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport alla quale hanno partecipato il Presidente della F.I.G.C., i Presidenti delle Leghe calcio, della categoria Dilettanti e dell’Associazione Calciatori, avente per oggetto la discussione delle misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Sulla base delle evidenze scientifiche rese note dal Ministero della salute, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha richiesto, in via cautelativa, la sospensione di tutte le manifestazioni sportive calcistiche per il periodo 29 febbraio 2020 al fine settimana successivo, 8 marzo 2020 compreso. Tale periodo avrebbe consentito di valutare i successivi sviluppi dell’epidemia e le conseguenti misure da adottare.

I rappresentanti del mondo del calcio hanno comunicato la loro pronta disponibilità a rinviare talune partite previste in calendario nelle regioni interessate dalle misure restrittive, nonché la possibilità di prevedere lo svolgimento di alcuni incontri a porte chiuse, in quanto il rinvio non risultava possibile per motivi di mancanza di date disponibili tra campionato, coppa Italia, coppe europee e campionati europei.

Fermo restando che la sospensione dei campionati è una prerogativa della Lega calcio, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica, con DPCM 1 marzo 2020 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19’, il Governo ha stabilito il divieto di allontanamento dai comuni delle ‘zone rosse’, introducendo di fatto il divieto di trasferta per i tifosi delle squadre interessate dalle misure di contenimento.

L'articolo 1, let. C) del DPCM 4 marzo 2020, ha successivamente sospeso gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, consentendo nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Con DPCM 9 marzo 2020 sono state poi estese a tutto il territorio nazionale le misure restrittive per lo svolgimento degli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina.

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, lo scrivente Ufficio di Gabinetto ha tenuto diversi incontri con il CONI, i rappresentanti del mondo dello sport e delle principali tv pubbliche e private. È stato avviato, compatibilmente con le priorità dovute alla situazione emergenziale in corso, l'analisi del vigente quadro normativo e la predisposizione di utili strumenti volti al superamento delle limitazioni previste dalla cd. ‘Legge Melandri’.

Nelle more, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha inviato una lettera al Presidente della FIGC e, per conoscenza, al Presidente della Lega Calcio Serie A, (resa pubblica) con la quale si chiedeva la disponibilità a valutare le ‘favorevoli condizioni, rispettose della normativa vigente e degli accordi in essere’ per consentire la libera fruizione televisiva degli incontri di calcio in programma nel week­ end del 7-8 marzo u.s.. L'intento, come pubblicamente affermato in quei giorni e ampiamente riportato dalla stampa, era quello di consentire la trasmissione in chiaro delle partite al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati, permettendo a migliaia di italiani la visione delle partite di calcio in un momento così delicato per il paese.

La disponibilità di massima dichiarata dalla Lega Serie A e dalle emittenti televisive private non si è poi rivelata pienamente concreta e, di fatto, sono state riscontrate diverse criticità, senza tuttavia che ciò facesse venir meno l'impegno a ricercare utili soluzioni condivise e rispettose delle competenze di ciascuno e dei rispettivi interessi in campo.

Nei pochi giorni successivi, la gravità della situazione sanitaria ha reso necessaria la sospensione di tutte le manifestazioni sportive sancita dal DPCM 9 marzo 2020. Solo a seguito di tale provvedimento, la FIGC ha deliberato la sospensione di tutte le competizioni sportive calcistiche.

L'approfondimento tecnico avviato ha riguardato sia eventuali ipotesi di modifiche normative alla cd. ‘Legge Melandri’, sia la percorribilità di soluzioni che, con l'accordo di tutti i soggetti interessati e a legislazione vigente, ha consentito la riduzione dei tempi di embargo delle immagini su tutte le reti televisive e, in particolare, ha previsto per tutte le giornate rimanenti del Campionato 2019/2020 la visione dei cd. ‘highlights’ in chiaro sui canali Rai - in particolar modo su Rai Due - al termine delle partite.”


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione riguarda la trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni, previste dalle norme vigenti, pervenute nel periodo in esame. La sezione dà altresì conto degli obblighi di relazione introdotti da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo periodo, nonché di quelli conclusi.

Il controllo parlamentare sulle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il monitoraggio si completa con l’accertamento degli obblighi di relazione conclusi a seguito dell’abrogazione della norma che li aveva introdotti ovvero, pur se formalmente vigenti, da ritenersi superati o, comunque, non più attuali o rilevanti alla luce della situazione di fatto successivamente determinatasi (si pensi, ad esempio, all’obbligo di riferire in merito all’attuazione di misure pensionistiche nel frattempo superate da riforme successive). Ciò nella logica di favorire la valorizzazione dei documenti di concreto valore informativo ai fini dell’espletamento dell’attività del Parlamento e la razionalizzazione del contesto normativo.

Per definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli obblighi di relazione a carico di ciascun Ministero[314]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, sia per agevolare lo scambio di informazioni in merito all’attuazione dell’obbligo (o alle ragioni della mancata attuazione nei termini previsti), sia per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data stabilita o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

Nella Sezione III si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio sopra illustrata con riferimento alle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Con riferimento al medesimo arco temporale, si illustrano inoltre tutte le modifiche normative che determinano l’insorgere o il venir meno di obblighi a riferire alle Camere.

 


In evidenza a dicembre 2020

In merito alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione che riguardano gli obblighi di relazione al Parlamento, si segnalano le previsioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023[315].

In primo luogo, il comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 178 dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. Il comma 104, alla lettera d), prevede che la relazione sia redatta con il contributo del “Comitato impresa donna”, istituito dal medesimo comma 104, la cui composizione e le cui modalità di nomina saranno stabilite, ai sensi del comma 106, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia[316].

Il Comitato, in conformità di quanto stabilito dal comma 104, conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa (lettera b); formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (lettera c); contribuisce, come già anticipato, alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102 (lettera d).

La lettera a) del comma 104 prevede inoltre che il Comitato impresa donna contribuisca ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del “Fondo a sostegno dell'impresa femminile”, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 178. Il Fondo, cui è assegnata dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è finalizzato a “promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese”.

Ai sensi del comma 98 il Fondo sostiene: interventi per supportare l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia; programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

            Il comma 99 chiarisce che gli interventi di cui al comma 98, possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali[317];

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020[318].

Il comma 103 dell’articolo 1 stabilisce che la ripartizione tra i diversi interventi della dotazione finanziaria del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge n. 178 del 2020, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo, siano determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 178[319]. Il comma 103 prevede altresì che il Ministero dello sviluppo economico possa utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

Un ulteriore obbligo di relazione è stato introdotto dal comma 1045 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Si segnala che i commi da 1037 a 1050 dell’articolo 1 dettano le misure per l’attuazione del programma Next Generation EU[320]. In particolare, il comma 1037 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023[321].

Il comma 1038 stabilisce che le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato[322]. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Programma Next Generation EU. Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, il comma 1040 prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata[323].

Il comma 1042 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 demanda a uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 178[324], la determinazione delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché delle modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione di cui al comma 1037.

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il comma 1043 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppi e renda disponibile un apposito sistema informatico.

Il comma 1044 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi.

Il comma 1045 stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[325], nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione deve inoltre indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Da ultimo si segnala l’obbligo di relazione al Parlamento previsto dal comma 1074 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Si ricorda che i commi da 1068 a 1074 stabiliscono che una quota delle risorse del Fondo di rotazione istituito dal comma 1037 siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico e ne disciplinano la gestione.

Nello specifico, il comma 1068 dell’articolo 1, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, destina 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037, al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.

Il comma 1069 stabilisce che le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

Il comma 1070 prevede che la gestione delle risorse di cui al comma 1068 sia affidata alla società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata (“gestore”). Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento.

Ai sensi del comma 1071, il gestore provvede a:

a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;

c) verificare che le imprese istanti:

1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[326];

5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74[327].

            Il comma 1072 prevede che il gestore, effettuate le verifiche di cui al comma 1071, comunichi, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069, l'accoglimento delle domande. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073.

Ai sensi del comma 1073, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1071, o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, ovvero non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati.

Il comma 1073, alla lettera b), stabilisce che il gestore provvede a rendicontare, su base semestrale, in relazione all'attività svolta, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute in conformità del comma 1070.

Infine, il comma 1074 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui alla lettera b) del comma 1073, relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.


 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-31 dicembre 2020

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 10, co. 2

 

 

 

Stato della disciplina militare e stato dell'organizzazione delle Forze armate

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. XXXVI, n. 4)

IV Difesa

10/12/2020

Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, stabilisce che il Ministro della difesa propone al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione annuale da presentare al Parlamento in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione riferendo, in particolare: a) sul livello di operatività delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 186/1982,

art. 31,

co. primo

 

 

Stato della giustizia amministrativa e incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LXI, n. 3)

II Giustizia

22/12/2020

 

La legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, all’articolo 31, primo comma, affida al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa prevedendo che riferisca annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma dell’articolo 29 della medesima legge n. 186.

L’articolo 29 riguarda il collocamento fuori ruolo, stabilendo che può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni e che, fermo restando quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018[328], la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi. L’articolo 29 stabilisce inoltre che, dopo tale periodo, un nuovo collocamento fuori ruolo non è ammesso se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto. In nessun caso è possibile il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità.

In particolare, il terzo comma dell’articolo 29 stabilisce che il collocamento fuori ruolo dei magistrati della giurisdizione amministrativa è consentito solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114[329].

Si ricorda che il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, all’articolo 22, ha previsto l’inserimento all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dei commi 320-bis e 320-ter. Con tali modifiche è stata incrementata la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa e conseguentemente riscritta la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 401/1990,

art. 3, co. 1,

lett. g)

 

 

Attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

(Dati relativi all’anno 2019)

Doc. LXXX, n. 3)

III Affari esteri

VII Cultura

27/12/2020

 

La legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante “Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”, all’articolo 2, enuncia che la Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, finalizzata allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, e affida al Ministero degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale)[330] la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.

L’articolo 3 della legge n. 401 elenca le funzioni del Ministero ai fini dichiarati dall’articolo 2, stabilendo, tra l’altro, che definisca gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne curi l'attuazione, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, assicurando loro la necessaria assistenza tecnica.

Il Ministero definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero e coordina le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della legge; il Ministero provvede altresì, con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 7, all’istituzione e alla eventuale soppressione degli Istituti italiani di cultura all’estero, nei confronti dei quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Il Ministero, infine, cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nel suo complesso, avvalendosi delle informazioni che al riguardo le amministrazioni statali, nonché gli enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a trasmettere, così come associazioni, fondazioni e privati.

L’articolo 3 della legge n. 401, al comma 1, lettera g), dispone che il Ministero presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della legge medesima per diffondere all’estero la lingua e la cultura italiana[331].

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha operato una profonda ristrutturazione dell’articolazione del Ministero degli affari esteri (poi divenuto Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) che ha comportato, tra l’altro, la soppressione della Direzione generale per la promozione culturale e la creazione di una Direzione generale per la promozione del sistema Paese (DGSP). Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lett. b), del citato decreto, la DGSP, tra l’altro, “cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana; tratta le questioni culturali e scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali”[332].

Per quanto attiene agli Istituti italiani di cultura all'estero, l’articolo 7 della legge n. 401 del 1990 prevede che siano istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Gli Istituti sono previsti e soppressi con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Dicastero. Nel quadro della funzione di indirizzo e vigilanza dell'amministrazione degli affari esteri, gli Istituti godono di autonomia operativa e finanziaria, con controllo consuntivo della Corte dei conti sui bilanci annuali.

In conformità dell’articolo 7, i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta[333].

Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, mediante ripartizione dell'apposito stanziamento di bilancio annuale.

Gli Istituti di cultura, in vista di specifiche attività o settori di studio e ricerca, incluse quelle relative all'insegnamento della lingua italiana, possono creare proprie sezioni distaccate a valere sui fondi già stanziati per l'Istituto fondatore, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio. Della gestione finanziaria e patrimoniale delle sezioni distaccate rispondono i direttori degli Istituti fondatori[334].

Ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 401 del 1990 gli Istituti italiani di cultura all'estero: stabiliscono contatti con le istituzioni e le personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante, favorendo tutte le iniziative volte alla conoscenza della cultura italiana e alla collaborazione culturale e scientifica, e forniscono le relative documentazioni e informazioni; promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre; sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, onde agevolare tanto la loro integrazione nel Paese ospitante quanto il legame culturale con la madrepatria; assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nelle loro attività di ricerca e studio all’estero; promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante la collaborazione dei lettori di italiano presso le università del Paese ospitante e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità perseguite dagli Istituti.

A capo dell’Istituto italiano di cultura opera un direttore, nominato fra il personale del Ministero appartenente all’area della promozione culturale, oppure un addetto reggente. L’articolo 14 della legge n. 401 del 1990 prevede la possibilità di assegnare la direzione di Istituti italiani di cultura a “persone di prestigio culturale ed elevata competenza”, entro il limite massimo di dieci unità, per un periodo di due anni rinnovabile una sola volta.

Si ricorda che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), all’articolo 1, comma 587, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020[335].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 80/1999,

art. 1, co. 2

 

 

Attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CXXI, n. 3)

III Affari esteri

27/12/2020

 

La legge 19 marzo 1999, n. 80, recante “Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo”, all’articolo 1, comma 2, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli esteri 15 febbraio 1978, n. 519, allo scopo di assolvere in via principale agli obblighi assunti dall’Italia in esecuzione dei numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella materia della protezione e promozione dei diritti umani. Il Comitato è stato ridefinito quanto ai compiti e struttura con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2007, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ricostituito con decreto del Ministro degli affari esteri 5 settembre 2013, n. 2000/517[336].

Attualmente il CIDU è presieduto da un alto funzionario della carriera diplomatica ed è composto da rappresentanti di Ministeri, amministrazioni ed enti che a vario titolo si occupano delle tematiche dei diritti umani [337].

Il CIDU, che assicura il coordinamento dell’azione governativa in materia di adeguamento agli obblighi previsti dagli accordi internazionali in tema di diritti umani, svolge le seguenti attività:

realizza un sistematico esame di ogni tipo di misura (legislative, regolamentari, amministrative ed altre) adottate nell’ordinamento interno per attuare gli impegni assunti dall’Italia in virtù delle Convenzioni internazionali sui diritti umani;

promuove l’adozione di provvedimenti che si rendano necessari od opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall’Italia a seguito della ratifica delle Convenzioni da essa sottoscritte;

segue l’attuazione delle Convenzioni internazionali e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale;

cura la preparazione dei rapporti periodici che il Governo italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali;

predispone la relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, di cui all’articolo 1 della legge n. 80 del 1999;

collabora nelle attività volte ad organizzare e a dar seguito in Italia ad iniziative internazionali attinenti ai diritti umani, quali conferenze, simposi e celebrazioni di ricorrenze internazionali;

mantiene e implementa i rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Le principali Convenzioni internazionali oggetto dell'attività del CIDU, oltre alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, sono: i due Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici; la Convenzione contro la discriminazione razziale; la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti; la Convenzione sui diritti del fanciullo ed i relativi Protocolli; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

Il Comitato interministeriale per i diritti umani ha altresì il compito di svolgere le cosiddette attività di follow-up, tra cui la predisposizione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani.

Sul piano internazionale, il CIDU cura quindi anche i rapporti con gli organi istituiti nell’ambito dei suddetti strumenti giuridici convenzionali, rappresentando il principale referente in Italia in tema di diritti umani, sia per il sistema delle Nazioni Unite, sia per l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

In particolare, in ambito ONU, i principali interlocutori sul tema comprendono l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e i diversi Comitati (“Treaty Bodies”) istituiti in virtù delle diverse Convenzioni delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, oltre che il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra (CDU).

Nel contesto europeo, il CIDU interloquisce principalmente con l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) dell’Unione Europea, con sede a Vienna, e con la Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo. In ambito Consiglio d’Europa, il CIDU cura anche i rapporti con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

Nel coadiuvare le attività di verifica (inclusi gli esami e le visite) che questi organismi svolgono in merito all’attuazione degli impegni assunti in tema di diritti umani, il CIDU deve predisporre anche tutta la documentazione che l’Italia ha l’obbligo di presentare alle rispettive organizzazioni internazionali. Ciò comporta un esteso ed approfondito esercizio di verifica della situazione dei diritti umani in Italia, che ha determinato, nel tempo, il rafforzamento dei rapporti con le associazioni non governative, così come con le principali organizzazioni internazionali presenti in Italia, operanti in tutti i settori dei diritti umani.

Come ricordato, tra le principali funzioni del CIDU, rientra la predisposizione, la discussione e l’aggiornamento dei rapporti periodici che l’Italia deve presentare agli organi di monitoraggio internazionali. In questo ambito particolare rilievo riveste la stesura dei rapporti nazionali per la Revisione periodica universale – UPR.

Si ricorda che la Revisione periodica universale (Universal Periodic Review – UPR), creata con la risoluzione 60/251 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 marzo 2006, è un meccanismo del Consiglio dei diritti umani dell’ONU in cui ogni Stato membro delle Nazioni Unite fornisce un aggiornamento sullo stato di attuazione dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani e riceve, dagli altri Stati, raccomandazioni per il rafforzamento e la tutela di diritti e libertà fondamentali[338].

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 58/2001,

art. 6, co. 1

 

 

Stato di attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CLXXIII, n. 3)

III Affari esteri

27/12/2020

 

L'articolo 6, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, recante “Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi”, prevede che il Ministro degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale) presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 58.

La legge n. 58, all’articolo 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il Fondo per lo sminamento umanitario. La legge 12 novembre 2009, n. 173, di ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, all’articolo 3, ha ampliato l’utilizzo del Fondo alle attività nelle aree con residuati bellici esplosivi e munizioni a grappolo.

L’articolo 1 della legge n. 58 del 2001, come modificato dall’articolo 3 della legge n. 173 del 2009, stabilisce che il “Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi”[339] è destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e alla bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalità, da attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;

d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi:

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;

g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo[340].

L’articolo 5 della legge 14 giugno 2011, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, al comma 2, ha introdotto all’articolo 1 della legge n. 58 del 2001, il comma 1-bis. Tale comma ha previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi sia destinato anche alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico.

 


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 374/1997,

art. 9, co. 2

 

 

Stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”

(Dati relativi al primo semestre dell’anno 2020,

Doc. CLXXXII, n. 6)

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

27/12/2020

 

La legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, all’articolo 1[341], vieta l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona[342]. Il divieto riguarda altresì

la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché l'utilizzazione e la cessione dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse e di tecnologie idonee alla loro fabbricazione[343].

            La legge n. 347 (articoli 3 e 4) individua gli obblighi a carico dei detentori di mine antipersona e dei detentori di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona.

L’articolo 5 affida al Ministero della difesa la competenza in materia di distruzione delle scorte e l’articolo 6 demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale[344].

L’articolo 7 stabilisce le sanzioni a carico di chiunque violi i divieti e gli obblighi posti dalla legge, mentre l’articolo 8 introduce la previsione di misure di sostegno e assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo[345].

L’articolo 9, al comma 2, stabilisce che i Ministri degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) presentino semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima [346] [347].

 

 


 

Ministro per gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 54, co. 1

 

 

 

 

 

 

Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF)

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CCXVIII, n. 3)

V Bilancio

VI Finanze

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell’Unione europea

2/12/2020

 

 

L’articolo 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, al comma 1, stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” (COLAF) e presenti annualmente una relazione al Parlamento.

Il Comitato è l’organo di Governo preposto all’elaborazione e allo sviluppo della strategia nazionale sul tema della lotta all’irregolarità e alle frodi in danno del bilancio dell’Unione europea.

Istituito dall’articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il Comitato è stato ridefinito nella composizione e nei compiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per le politiche europee, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

Al Comitato sono state attribuite funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento di tutte le Amministrazioni nazionali e regionali che svolgono attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità attinenti al settore fiscale, a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali[348].

Inoltre, il Comitato ha il compito di: monitorare il flusso di tutte le comunicazioni concernenti irregolarità e frodi che l’Italia invia all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto concerne, in particolare, le somme indebitamente erogate e quelle recuperate; predisporre il questionario annuale ex articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)[349], nonché ogni altro documento inerente alla peculiare tematica “antifrode”, la cui compilazione sia richiesta dalle Istituzioni europee; partecipare ai competenti tavoli di lavoro europei sul tema della lotta antifrode, ovvero al Comitato europeo lotta antifrode (Co.Co.L.A.F.) della Commissione e al Gruppo Anti Frode (GAF) del Consiglio dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Comitato ha assunto la qualifica di “Servizio centrale di coordinamento antifrode” ed è quindi deputato a facilitare un’effettiva cooperazione e lo scambio di informazioni, incluse quelle di natura operativa, con l’Ufficio europeo lotta antifrode – OLAF.

Il Comitato, presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo del Dipartimento per le politiche europee;

b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea;

c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee;

d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole e alla corretta utilizzazione dei fondi europei, che sono nominati dal Ministro per gli affari europei;

e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica composta da personale del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea operante presso il Dipartimento politiche europee[350].


 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 145/2015,

art. 25, co. 3

 

 

Effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun

(Dati relativi all’anno 2020,

Doc. CCV, n. 2)[351]

VIII Ambiente

X Attività produttive

22/12/2020

 

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, in attuazione della direttiva 2013/30/UE[352] e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, fissa gli standard minimi di sicurezza per l'esplorazione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di accadimento di incidenti gravi, di limitarne le conseguenze e di aumentare nel contempo la protezione dell'ambiente marino.

L'articolo 25, al comma 3, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun[353].

Il rapporto presentato segnala che, in continuità con il quadro descritto con riferimento all’annualità 2019[354], anche nel corso del 2020 non risultano essere state condotte campagne in mare che abbiano previsto l’uso della tecnica dell’airgun. L’arresto di tali attività viene ricondotto alla modifica apportata alla procedura della valutazione di impatto ambientale (VIA) dall’articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104[355], che ha disposto l’inclusione in tale procedura di tutti “i rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun”, comprensivi, quindi, anche di quelli condotti in mare dagli enti di ricerca scientifica. Inoltre, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’articolo 11-ter, ha previsto la sospensione delle attività collegate alle prospezioni e coltivazioni nel settore degli idrocarburi, nelle more dell’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)[356].


 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000,

art. 13, co. 13

 

Attività svolta dai Garanti del contribuente

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LII, n. 3)[357]

VI Finanze

18/12/2020

 

L’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, al comma 1, istituisce presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome il Garante del contribuente con funzioni di tutela dei contribuenti e di mediazione tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria. Il comma 13 dell’articolo 13 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

Il Garante del contribuente è organo monocratico[358] operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale, o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 13, il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 (commi da 7 a 11) il Garante può altresì: rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente; richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione.


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 208/2015,

art. 1, co. 871

 

 

Stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020 tra l'ANAS S.p.A.

e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(Relazione ricognitiva, predisposta da ANAS S.p.A., aggiornata al mese di settembre 2020,

corredata dal report sulla medesima relazione predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali)

V Bilancio

IX Trasporti

4/12/2020

 

Il comma 871 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, l’ANAS S.p.A. trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi; il medesimo comma prevede altresì che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmetta tempestivamente al CIPE[359], al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il contratto di programma (CdP) è lo strumento di attuazione, periodicamente aggiornato, della convenzione che regola il contratto di concessione sottoscritto il 31 dicembre 2002 dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e l’ANAS S.p.A. Ai sensi del comma 870 dell’articolo unico della legge n. 208 del 2015, il contratto di programma tra l’ANAS S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e disciplina gli aspetti centrali della concessione: le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell’ANAS S.p.A., nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l’ANAS S.p.A. garantisce in tutto il territorio nazionale;

Il comma 870 prevede altresì che il contratto di programma definisca il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale[360]. Il contratto di programma deve inoltre stabilire gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. 2016-2020, approvato con la delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, è divenuto pienamente efficace a seguito della registrazione avvenuta in data 28 dicembre 2017 da parte della Corte dei conti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2017, n. 588, di approvazione del contratto medesimo[361].

Nella seduta del 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato l’aggiornamento del contratto di programma 2016-2020[362] fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.[363] [364].

La relazione ricognitiva presentata da ANAS S.p.A. evidenzia, nella sezione introduttiva, che le misure di blocco della mobilità della popolazione adottate dal Governo per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 hanno causato un effetto negativo sul bilancio previsto di ANAS per il 2020, in quanto il corrispettivo di servizio previsto nel contratto di programma (quasi integralmente finanziato mediante il canone annuo sul pedaggio riscosso dalle concessionarie autostradali integrato del sovra canone, ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) è risultato notevolmente inferiore alle previsioni per i mesi di lockdown e per quelli immediatamente successivi, durante i quali sono state attivate severe misure di restrizione alla circolazione[365].

Al fine di compensare la riduzione delle entrate relative al 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 214[366], ha assegnato ad ANAS un contributo straordinario[367].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter

 

 

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi all’anno 2017,

Doc. CLXIV n. 27,

Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CLXIV n. 28,

corredate dai rispettivi rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio per i medesimi esercizi finanziari)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VIII Ambiente

IX Trasporti

18/12/2020

 

 

L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Il comma 68 stabilisce altresì che le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno[368], diano conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato[369], con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[370], con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi[371].

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 145/2018,

art. 1, co. 105

 

D.P.C.M. 11/6/2019,

art. 1, co. 4

 

Stato degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145

(Dati concernenti i progetti “Polo strategico Nazionale”, “IO” e “Sviluppo software PagoPA”,

aggiornati al 30 novembre 2020,

Doc. CCXL-bis, n. 1)[372]

I Affari costituzionali

17/12/2020

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1, comma 95, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato (secondo quanto previsto dal comma 96) al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese[373].

Il comma 98 dell’articolo 1 prevede che al riparto del fondo si provveda con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza[374].

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Le risorse del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono state ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. L’articolo 1 di tale decreto, al comma 4, prevede che ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati dal fondo di cui al comma 95 e delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, ciascun Ministero invii, entro il 15 settembre di ogni anno, ai sensi del comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia[375].


 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 121/1981,

art. 113,

co. unico

 

L. 128/2001,

art. 17, co. 5

 

D. Lgs. 159/2011,

art. 109, co. 1,

seconda parte

 

D.L. 93/2013,

art. 3, co. 3

 

D.L. 7/2015,

art. 2, co. 2

 

D.M. 35/2018,

art. 4, co. 1

Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. XXXVIII, n. 3)[376]

 

 

I Affari costituzionali

II Giustizia

9/12/2020

 

Il comma unico dell’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, prevede che il Ministro dell'interno presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

L'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, stabilisce che il Ministro dell'interno presenti, unitamente alla relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Il contenuto della relazione prevista dall’articolo 113 della legge n. 121 del 1981 è stato integrato da più disposizioni. In particolare, l'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17, concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio[377].

L'articolo 3[378] del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, al comma 3, prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, predisponga annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere e che tale analisi costituisca un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121[379].

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”, stabilisce che in un’apposita sezione della relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 il Ministro dell'interno riferisca in merito ai provvedimenti di cui allo stesso comma 2, nonché ai commi 3 e 4, concernenti il costante aggiornamento dell'elenco dei siti utilizzati per attività e condotte aventi finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, l'inibizione dell'accesso ai suddetti siti o la loro rimozione.

L'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 17 gennaio 2018, n. 35 (“Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105”), dispone che la relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981, riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali[380].

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 152/2001,

art. 19, co. 1

 

Costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché strutture, attività ed andamento economico degli istituti stessi

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CXCIII, n. 3)[381]

XI Lavoro

27/12/2020

 

La legge 30 marzo 2001, n. 152, recante “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”, all’articolo 19, comma 1, prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), presenti al Parlamento, entro il mese di dicembre di ogni anno, una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi.

La legge n. 152 del 2001, all’articolo 1, definisce gli istituti di patronato e di assistenza sociale “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità” senza fini di lucro. La Corte Costituzionale, con sentenza 42/2000, ha sottolineato che i patronati operano nel campo previdenziale quali strutture “direttamente riconducibili a quelle previste dall'articolo 38, quarto comma, della Costituzione” che pertanto costituiscono corpi sociali intermedi di diretta esecuzione delle garanzie previdenziali costituzionalmente previste, cui sono affidati compiti strumentali e funzionali alla tutela, anche costituzionale, in materia di lavoro e previdenza.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 152 del 2001 e successive modificazioni possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori in possesso di specifici requisiti[382].

In conformità dell’articolo 3, la costituzione e il riconoscimento dei Patronati presuppongono la presentazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di una domanda da parte dell'associazione promotrice, corredata da un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi sul territorio nazionale[383]. La costituzione degli istituti è approvata con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di presentazione della suddetta domanda. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento, una volta accertata la realizzazione del citato progetto, è concesso il riconoscimento definitivo. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, che abbiano ottenuto tale riconoscimento definitivo, hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale[384].

Per quanto attiene all’attività svolta, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 152 del 2001 gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

L’articolo 8 prevede che gli istituti di patronato svolgano attività di consulenza, di assistenza e di tutela riguardanti: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

Le attività elencate sono prestate a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla stessa legge n. 152 del 2001. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico, erogato agli istituti di patronato e di assistenza sociale con le modalità previste dall’articolo 13 della legge n. 152 del 2001.

Gli istituti di patronato assicurano, altresì, la tutela in sede giudiziaria in virtù dell'articolo 9 mediante apposite convenzioni sottoscritte con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi[385].

L’articolo 10[386], della legge n. 152 del 2001, al comma 1, lett. a), prevede che gli istituti di patronato possano svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, l'approvazione dello schema di convenzione che ne definisce le modalità di esercizio[387].

La lettera b) del comma 1 stabilisce che le attività di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale[388].

La lettera c) del medesimo comma 1 prevede che in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale[389].

Il comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 152 del 2001 stabilisce che gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[390].

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 10, gli istituti di patronato possono esercitare attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1[391], incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio[392].

In base a quanto disposto dall’articolo 11, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri (ora degli affari esteri e della cooperazione internazionale), attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto agli istituti medesimi con le modalità previste dall’articolo 13 della legge n. 152 del 2001, sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti dagli istituti medesimi, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dal comma 7 dell’articolo 13[393].

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, gli istituti di patronato forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Il citato decreto ministeriale n. 193 del 2008, agli articoli 7 e 8, ha delineato la struttura organizzativa degli istituti di patronato, stabilendo che sia articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero, funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice, e disciplinato le modalità di assegnazione del punteggio relativo alla valutazione dell’organizzazione[394].

L’articolo 15 della legge n. 152 del 2001 stabilisce che gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale[395].

Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 2008, all’articolo 10, comma 1, prevede che la vigilanza sugli istituti di patronato venga svolta con verifiche annuali espletate in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro; all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con proprio personale che abbia particolare competenza in materia[396].

Per completezza, si segnala che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 36, è intervenuto in materia di patronati, prevedendo talune deroghe alle disposizioni della legge n. 152 del 2001 e del regolamento ministeriale n. 193 del 2008. Si è così consentita, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l’acquisizione del mandato di patrocinio in via telematica[397]; la riduzione degli orari di apertura al pubblico delle sedi nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza[398]; la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e dei nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero entro il 30 giugno 2020[399].


 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 215/2003,

art. 7, co. 2,

lett. f)

 

 

Effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ed efficacia dei meccanismi di tutela, nonché attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

(Redatta dall’UNAR e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. CXXX, n. 4)

I Affari costituzionali

4/12/2020

 

Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, introduce le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 215 indica l’attuazione del principio di parità di trattamento nell’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Il medesimo articolo individua la prima ipotesi in un trattamento meno favorevole di quello che una persona riceve o avrebbe ricevuto rispetto ad un’altra in una situazione analoga a causa della razza o dell'origine etnica e definisce discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone[400].

L’articolo 3 delimita l’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento, stabilendo che si estende a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4[401], con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'àmbito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

f) assistenza sanitaria;

g) prestazioni sociali;

h) istruzione;

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio[402].

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. Ai sensi del comma 2, lett. f), l’Ufficio deve redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela[403].

In conformità di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (brevemente denominato UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) è stato costituito e organizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003[404].

L’UNAR, che svolge le funzioni proprie di un equality body, sin dal 2011 ha ampliato de facto le proprie competenze in relazione ad altri fattori di discriminazione quali: religione, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, sulla base delle direttive annuali per l’azione amministrativa[405].

L’ampliamento degli ambiti d’intervento ha contribuito ad un progressivo rafforzamento e riconoscimento del ruolo dell’UNAR nella sua funzione di presidio della parità di trattamento a livello nazionale, anche mediante l’interlocuzione e la collaborazione costante con le istituzioni a livello centrale e locale e con il privato sociale.

In linea con la specifica normativa comunitaria e costituzionale, le funzioni dell’UNAR possono essere raggruppate in quattro ambiti: attività destinate a prevenire qualsiasi comportamento o atto che abbia un effetto discriminatorio attraverso un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori di settore; attività finalizzate alla rimozione di qualsivoglia situazione comportante una discriminazione, da svolgere nel rispetto delle competenze riservate all’autorità giudiziaria, salva la possibilità di fornire assistenza legale gratuita alle vittime della discriminazione nei relativi procedimenti giurisdizionali ed amministrativi; promozione di azioni positive, di studi, di ricerche, di corsi di formazione e di scambi di esperienze anche in sinergia con le associazioni, le organizzazioni non governative e gli enti operanti nel settore in collaborazione con gli istituti specializzati nella rilevazione statistica; monitoraggio e verifica circa l’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e dell’efficacia dei meccanismi di tutela adottati, attraverso la presentazione della relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. f), del decreto legislativo. n. 215 del 2003[406].

Al fine di accrescere l’autonomia funzionale e gestionale dell’UNAR, nella direzione di quanto auspicato a livello europeo, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato in data 1° ottobre 2018 una circolare con cui si rafforza l’aspetto dell’autonomia nella gestione delle risorse[407]. Inoltre, l’UNAR è stato individuato come l’Equality body italiano deputato a trattare le discriminazioni nei confronti dei cittadini dell’Unione europea nell’ambito lavorativo al fine della libera circolazione degli stessi, in applicazione della direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure volte ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori cittadini dell’Unione e ai loro familiari, nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. In quest’ottica è in corso l’iter normativo per estendere il mandato dell’UNAR al fattore “nazionalità[408].

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2020,

con allegati il conto consuntivo per l'anno 2019,

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, nonché la dotazione organica per la medesima annualità)

XIII Agricoltura

 

2/12/2020

 

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) quale ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

L’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1, ha soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e, al comma 2[409], ha attribuito al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze da esso acquisite nel settore delle sementi elette, mentre le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA (Istituto nazionale conserve alimentari) sono state soppresse.

Il comma 381 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha inoltre disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria” (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017 è stato adottato lo statuto del CREA, poi modificato con nota n. 18386 del 18 ottobre 2017 per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124[410] [411].

Nell'ambito dei settori di competenza il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attività di sperimentazione.

Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

 

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

(Dati relativi all’attività svolta nell’anno 2019, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione 2020)[412]

VII Cultura

22/12/2020

 

La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il Comitato olimpico nazionale italiano è ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri[413], istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, con compiti di autogoverno dello sport italiano. Tale disciplina è stata profondamente innovata con l'approvazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in seguito novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15.

Il CONI, secondo quanto stabilisce l'articolo 1 dello statuto, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i normodotati, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport[414] [415].

Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all’articolo 8[416], ha previsto che per l’espletamento dei propri compiti il CONI si avvalesse di una società per azioni denominata CONI Servizi Spa, interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze. L’articolo 8 ha altresì stabilito che il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione fossero designati dal CONI e che la disciplina dei rapporti, anche finanziari, tra l’ente pubblico e la CONI Servizi Spa fossero disciplinati da un contratto di servizio annuale in cui il CONI individuava gli obiettivi da perseguire e i risultati dell'attività da svolgere nel corso dell'anno a favore della promozione sportiva in Italia e venivano stabilite l'entità delle risorse a ciò destinate[417].

            L’assetto così delineato è stato sensibilmente rivisto dall’articolo 1, commi da 629 a 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che ha modificato la denominazione della società CONI Servizi Spa in quella di “Sport e salute Spa” e soprattutto fissato nuove modalità per il finanziamento della società e per la nomina degli organi sociali, in particolare degli amministratori (che in precedenza erano nominati dal CONI), mentre la titolarità dell’intero capitale sociale di CONI Servizi Spa rimane attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze[418].

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, il consiglio di amministrazione di Sport e salute Spa è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport[419] previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[420], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Secondo la normativa previgente, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione erano designati dal CONI.

Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica mentre, in base alla normativa previgente, le cariche di vertice della società e del CONI potevano coincidere[421].

L’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al comma 633, lett. e), ha stabilito che il contratto di servizio sulla cui base il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della società, acquisti efficacia dopo l'approvazione da parte dell'autorità di Governo competente in materia di sport.

La legge di bilancio 2019 ha, inoltre, modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato.

In particolare, il comma 630 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Nell’ambito di tali risorse al CONI sono destinati 40 milioni di euro annui per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana. Alla Sport e salute Spa è assegnata una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui[422]. A valere su tale quota si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. In base alla legislazione previgente i soggetti indicati erano finanziati dal CONI.

Il comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (introdotto dal comma 633 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018) dispone che per il finanziamento degli organismi sportivi, la Sport e salute Spa istituisca un sistema separato a fini contabili e organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale[423] [424].

Si ricorda per completezza che alla società Sport e salute Spa sono state trasferite dall’articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, anche le risorse del Fondo “Sport e Periferie” [425]; la società subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e – secondo la previsione originaria - da qui al CONI, dall'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, allo scopo di potenziare l'attività sportiva agonistica nazionale e lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e periferiche, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e di incrementare la sicurezza urbana[426].

            Da ultimo si ricorda che la legge 8 agosto 2019, n. 86, all’articolo 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, secondo i princìpi e criteri direttivi elencati al comma 1, tra cui quello di “definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica”[427] [428].


 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 125/2001,

art. 8, co. 1

 

Interventi realizzati ai sensi della legge

n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati

(Dati relativi all'anno 2019,

Doc. CXXV, n. 2)

XII Affari sociali

 

2/12/2020

 

 

L’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”), al comma 1, dispone che il Ministro della sanità (ora della salute) trasmetta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge stessa, predisposta sulla base delle relazioni che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano devono a loro volta inviare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero della salute, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.

La legge n. 125 del 2001 reca norme dirette alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, la legge persegue le seguenti finalità:

a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

L’articolo 3, al comma 1, demanda a un atto di indirizzo e coordinamento[429], la definizione:

a) dei requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b) degli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

c) dei criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d) delle azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Sempre l’articolo 3, al comma 4, prevede lo stanziamento di risorse finalizzate alla promozione di campagne di informazione istituzionale, volte alla prevenzione dei danni alcol correlati, e destinate al monitoraggio delle attività regionali in attuazione del disposto legislativo[430].

La legge n. 125 ha altresì previsto l’istituzione di una Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati (articolo 4)[431], modifiche agli ordinamenti didattici universitari finalizzate all'apprendimento dell'alcologia (articolo 5) e misure per contrastare i rischi dell’abuso di alcol da parete dei guidatori e per assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida (articolo 6)[432].

La legge n. 125 ha inoltre stabilito che il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati sia svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate (articolo 10) e che, nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital (articolo 11, comma 1)[433].

La legge n. 125 consente alle regioni, alle aziende unità sanitarie locali e ai servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati di svolgere la propria attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento delle medesime e fissa i divieti alla pubblicità diretta o indiretta di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutela, in particolare, dei minori, nonché alla vendita e somministrazione di tali bevande nelle stazioni di servizio delle autostrade e nelle aree pubbliche. I divieti inerenti il consumo di alcol sui luoghi di lavoro sono oggetto di specifiche previsioni di cui all’articolo 15.

L’articolo 14-ter, inserito dal comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nel testo integrato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, vieta la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 40/2004,

art. 15, co. 2

 

Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

(Dati relativi all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2018,

Doc. CXLII, n. 3)

XII Affari sociali

 

2/12/2020

 

 

L’articolo 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, al comma 1, prevede che l'Istituto superiore di sanità predisponga, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati, raccolti ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. Il comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che, sulla base dei dati indicati al comma 1, il Ministro della salute presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge n. 40.

L’articolo 11 di tale legge dispone che con decreto del Ministro della salute sia istituito presso l'Istituto superiore di sanità il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime[434]. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 11, l'iscrizione al registro è obbligatoria[435]. Il comma 5 dell’articolo 11 prevede che le strutture autorizzate siano tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15, nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

La legge n. 40, all’articolo 1, al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, in assenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuoverne le cause, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla medesima legge, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito[436].

L’articolo 4 ha previsto il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita nei casi di sterilità o di infertilità inspiegate o accertata documentate da atto medico, stabilendo che tali tecniche siano applicate in base ai principi di gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, e del consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. Come è noto, l’articolo 4, al comma 3, vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo[437].

Ai sensi dell’articolo 5, alle tecniche di procreazione assistita possono accedere coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

L’articolo 6 disciplina le modalità del consenso informato. In particolare, si richiede che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura stabilendo che prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informi in maniera dettagliata i destinatari sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro[438].

L’articolo 7 ha disposto che le linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate, fossero definite con decreto emanato dal Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, da aggiornarsi almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica[439].

L’articolo 13 (commi 1 e 2) vieta qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano e stabilisce che la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative[440].

L’articolo 14 vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194; il comma 2 dispone che le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. Ai sensi del comma 3, qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

            L’impianto normativo recato dalla legge n. 40 del 2004 ha subìto importanti modifiche in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale intervenute nel corso degli anni su aspetti rilevanti della disciplina come originariamente delineata e che esplicano ovviamente effetti sull’attuazione della legge medesima, su cui si riferisce con la relazione presentata (Doc. CXLII, n. 3).

            La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale[441] dell’articolo 1, commi 1 e 2[442], e dell’articolo 4, comma 1, nella parte in cui circoscrivono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai casi di sterilità o di infertilità accertata e certificata da atto medico e dunque non consentono l’accesso a tali tecniche alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche.

La Corte ha altresì ritenuto incostituzionale[443] il comma 3 dell’articolo 4, che vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili. A seguito di tale sentenza, l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, al comma 298, al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, ha istituito presso l'Istituto superiore di sanità, il Centro nazionale trapianti e, nell'ambito del Sistema informativo trapianti (SIT), di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo[444].

L’articolo 14 della legge n. 40, al fine di evitare la formazione di embrioni sovrannumerari, al comma 2, ha indicato un numero massimo di tre embrioni da formare e trasferire in utero successivamente con un unico e contemporaneo impianto. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale[445] del comma 2 dell’articolo 14 della legge n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” e del comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.

Ulteriori evoluzioni hanno riguardato la diagnosi genetica preimpianto, non espressamente disciplinata dalla legge n. 40 del 2004[446].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 135/1990,

art. 8, co. 3

 

Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. XCVII, n. 2)

XII Affari sociali

27/12/2020

 

L’articolo 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS”, al comma 3, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.

Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, la legge n. 135 del 1990 autorizza (articolo 1) interventi pluriennali riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica[447] ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS[448], e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti. Ulteriori interventi previsti dalla legge n. 135 riguardano l’assunzione e la formazione di personale medico e infermieristico, la creazione di strutture per malattie infettive e l’attivazione dei servizi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

La legge n. 135[449] (articolo 1, comma 1) prevede che l’attuazione degli interventi prevenzione e la lotta contro l'AIDS si inquadri nell’ambito dell’apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS (CNA), istituita nel 1987 per coordinare tutte le misure necessarie al controllo del diffondersi della malattia. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183), all’articolo 2, ha istituito il Comitato tecnico sanitario (CTS) cui sono state trasferite le funzioni già esercitate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS[450]. Tali funzioni sono attualmente svolte dalla Sezione per la lotta contro l'AIDS (Sezione L) e dalla Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS (Sezione M) del CTS[451].

Nello specifico, le attività della Sezione L del CTS sono le seguenti: coordinare tutte le misure necessarie al controllo del diffondersi dell’HIV; fornire indicazioni sui messaggi prioritari oggetto delle campagne di informazione istituzionali sulla base della popolazione target, anche alla luce dei dati epidemiologici rilevati dal Centro operativo AIDS (COA) dell'Istituto superiore di sanità; delineare progetti di formazione medica continua; fornire indicazioni sui settori prioritari, sulle modalità di selezione dei progetti e gli approcci terapeutici innovativi; garantire la sorveglianza sui livelli quanti-qualitativi dell'assistenza erogata dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) alle persone con HIV e monitorare l’accesso omogeneo alla diagnostica e alle terapie in tutte le regioni; rappresentare un punto di riferimento, valutazione e sostegno delle istanze e dei bisogni delle persone sieropositive per HIV, singole o organizzate in Associazione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti civili, in specie nell'ambito dell'educazione, assistenza, lavoro e riservatezza. Su tutte le materie di competenza, la Sezione lavora sinergicamente con la Sezione M del volontariato per la lotta contro l’AIDS, e si avvale della collaborazione di Società scientifiche nazionali, di Istituzioni regionali (Assessorati) e nazionali (Ministeri, ISS, AIFA, Agenas), di Istituzioni e Agenzie Internazionali (WHO, UNICEF, ECDC, UNAIDS, etc).

La Sezione M ha, inoltre, il compito di esprimere pareri e formulare proposte nelle materie concernenti la lotta contro l’AIDS con particolare riguardo alle questioni informativo-educative, psico-sociali, etiche, dell’assistenza, della prevenzione e della lotta allo stigma verso le persone che vivono con HIV[452].

Il Piano nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS) rappresenta il documento programmatico finalizzato a contrastare la diffusione dell’infezione da HIV. La Conferenza Stato-regioni ha sancito l’intesa sul Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) il 26 ottobre 2017[453].

Obiettivi prioritari degli interventi previsti nel Piano sono: delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni; facilitare l’accesso al test e l’emersione del sommerso; garantire a tutti l’accesso alle cure; favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento; migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA (persone che vivono con HIV AIDS); coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale; tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA; promuovere la lotta allo stigma; promuovere l’empowerment e coinvolgimento attivo delle popolazioni chiave[454].


 

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 179/2012,

art. 32, co. 7

 

Stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2019,

Doc. CCXIII, n. 1)

X Attività produttive

22/12/2020

 

 

L'articolo 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2[455], presenti alle Camere, entro il 1° settembre di ogni anno[456], una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicandone in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative.

La Sezione IX (articoli da 25 a 32) del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, e successive modificazioni, ha introdotto la definizione di start-up innovativa e predisposto un quadro organico di agevolazioni tese a favorirne la nascita e lo sviluppo durante l’intero ciclo di vita.

In particolare, l’articolo 25, al comma 2, stabilisce i criteri che le imprese devono rispettare per poter ottenere lo status di start-up innovativa. Secondo il dettato normativo, alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: sono costituite da meno di 5 anni; hanno la sede principale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuiscono e non hanno distribuito utili; hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di ramo di azienda.

Queste imprese devono inoltre soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti: una quota pari al 15 per cento del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo[457]; un terzo della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia o all'estero presso istituti pubblici o privati, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi, da personale in possesso di laurea magistrale; essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), ovvero essere titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa[458] [459].

Un’impresa in possesso dei requisiti sopra menzionati può ottenere lo status di start-up innovativa registrandosi gratuitamente e volontariamente nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA) territorialmente competente (articolo 25, comma 8)[460]. I benefici di legge si applicano alla start-up innovativa a partire dalla data di iscrizione in tale sezione speciale e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione. La start-up innovativa è tenuta a confermare annualmente – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio– il possesso di tutti i requisiti sopra citati, pena la perdita dello status speciale (articolo 25, comma 15[461]) salvo casi specifici.

L’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha inoltre disciplinato la nozione di incubatore di start-up innovative certificato.

Il comma 5 dell’articolo 25 definisce incubatore certificato una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente fiscalmente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7[462].

Gli articoli da 26 a 31 del decreto-legge n. 179 del 2012 e l’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” e successive modificazioni, hanno disposto un vasto insieme di misure di supporto in favore delle start-up innovative, applicabili per un massimo di cinque anni dalla data di costituzione, salvo diversa previsione[463].

            Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, all’articolo 4, ha introdotto la definizione di “piccole e medie imprese innovative”, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità.

Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015, come convertito, definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

d) l'assenza di iscrizione al registro speciale delle start-up innovative e incubatori certificati, previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012;

e) il possesso di almeno due dei seguenti requisiti, indicativi della rilevanza dell’attività di innovazione e ricerca svolta:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa[464];

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le start-up innovative[465], prevedendosi l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le PMI innovative devono essere iscritte[466].

Si ricorda che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto specifiche misure a favore delle start-up e PMI innovative.

L’articolo 38 del citato decreto-legge, al comma 1, al fine rafforzare, sull’intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle start-up innovative, rifinanzia di 100 milioni, per l’anno 2020, la misura “Smart&Start Italia” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014[467].

Il comma 2, al fine di sostenere le start-up innovative, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, destina l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Il medesimo comma 2 prevede che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico siano definite le condizioni, le modalità e i termini per la concessione, in regime “de minimis”, delle predette agevolazioni.

Il comma 2-bis, al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, stabilisce che, con il decreto di cui al comma 2, fino al 5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al medesimo comma 2 siano destinate al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2[468].

Per le medesime finalità di rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative di cui al comma 1, il comma 3 dell’articolo 38, rifinanzia di 200 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Il comma 3 ha altresì stabilito che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa potrà ottenere sia pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento[469].

Il comma 4 modifica il comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così ricomprendendo le start-up innovative tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, così come università e istituti di ricerca, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il comma 5 dispone una proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese. Eventuali termini - previsti a pena di decadenza - dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi[470].

Il comma 6 riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative.

            Il comma 7 dell’articolo 38 ha inserito nel decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, l’articolo 29-bis. Tale disposizione consente di detrarre, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento[471].

Il comma 8 integra la disciplina agevolativa delle PMI innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, come convertito, inserendo in tale articolo il nuovo comma 9-ter. Viene così previsto per le PMI innovative lo stesso regime agevolativo fiscale in regime “de minimis” introdotto per le start-up innovative dal comma 7[472].

Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa al cosiddetto Investor Visa for Italy, modificando l'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, viene ridotto della metà l’importo minimo degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori nel caso tale società sia una start-up innovativa.

Il comma 11 estende le agevolazioni in favore delle start-up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle start-up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo si ricorda che l’articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020[473], al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

Il comma 2 dell’articolo 42 chiarisce che l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Ai sensi dei commi 3 e 4, per sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, con le disponibilità del Fondo per il trasferimento tecnologico[474], avvalendosi di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, previa stipula di apposita convenzione[475]. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico[476].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2

 

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2020/2266, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

VIII Ambiente

XIV Politiche dell’Unione europea

22/12/2020

 

L’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, al comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti[477].


 

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 266/1997,

art. 1, co. 1

 

Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive

(Dati aggiornati al 30 settembre 2020,

Doc. LVIII, n. 3)

X Attività produttive

27/12/2020

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l'economia”, all’articolo 1, comma 1, dispone che al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo presenti annualmente[478] alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione[479]. La relazione deve, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), all’articolo 10, comma 1, stabilisce nella relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, siano indicati: a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale; b) lo stato di attuazione delle singole normative; c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 1, ha sostituito l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, così istituendo il Registro nazionale degli aiuti di Stato[480]. Il comma 2 dell’articolo 14 stabilisce che le informazioni contenute nel Registro sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il medesimo comma prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2015, tale relazione sia predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio.


Relazioni non governative

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - (ISMEA)

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 102/2004,

art. 17, co. 5-ter

Attività svolta in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. XCII, n. 4)

XIII Agricoltura

18/12/2020

 

L’ISMEA è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali derivante dall’accorpamento dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo e della Cassa per la formazione della proprietà contadina, attuato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (articolo 6, comma 5), recante “Riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo l, comma 659, al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il funzionamento degli investimenti e l’accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica ha poi disposto l’incorporazione in ISMEA della società “Istituto sviluppo agroalimentare (Isa) s.p.a.” nonché della “Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) s.r.l”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della citata legge n. 208 del 2015, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 ottobre 2016, è stato adottato il nuovo statuto dell’ISMEA[481] che ne ha ridisegnato, in una logica di razionalizzazione e sviluppo, i compiti e le funzioni.

L’ISMEA svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale (Sistan), di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.

L’Ente persegue, inoltre, l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e la nuova imprenditorialità in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Titolo I, Capo III), come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Nell’ambito delle sue funzioni istituzionali di organismo nazionale per i servizi informativi, assicurativi, creditizi e finanziari l’ISMEA eroga finanziamenti, anche sotto forma di partecipazione al capitale e di rilascio di garanzie in favore di imprese operanti nel settore agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura nonché di prestazione di servizi riassicurativi, di gestione del rischio, di partecipazione al sistema assicurativo. Costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria, al fine di ridurre i rischi produttivi e di mercato, favorire il ricambio generazionale, la competitività, l’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica, agevolando il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorendo le imprese agricole nell’accesso al credito anche in assenza di adeguate garanzie personali o reali ottenendo, peraltro, una riduzione degli spread applicati dalle banche sui tassi di interesse e i confidi agricoli, ampliando e migliorando le capacità di garanzia nei confronti delle imprese agricole[482].

L’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito presso ISMEA il “Fondo per la riassicurazione dei rischi in agricoltura”, con conseguente attribuzione all’Istituto di un ruolo operativo nella sperimentazione di nuovi strumenti assicurativi, prevedendo che le modalità operative del fondo siano fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[483].

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, all’articolo 17, prevede interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.

Tale articolo, al comma 1, ha disposto l’incorporazione della Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, nell’ISMEA che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. A seguito di tale incorporazione, L’ISMEA ha assunto il compito di concedere garanzia sussidiaria nelle operazioni di credito agrario di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie)[484].

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, l'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine erogati da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni[485].

Il comma 2-bis[486] stabilisce che la garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente[487].

Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari (comma 3). Per le medesime finalità l'ISMEA (in conformità del comma 4) può intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni[488].

Il comma 5[489] dell’articolo 17 prevede che i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[490], siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[491].

L’attività di prestazione di garanzie dirette, che consiste nella concessione di fideiussione, cogaranzia e controgaranzia a fronte di finanziamenti bancari destinati ad imprenditori agricoli, è disciplinata dal decreto del 22 marzo 2011, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la garanzia ISMEA è stata estesa a titolo gratuito, nel limite del de minimis, a tutte le imprese agricole, per una spesa massima di 30 milioni di euro[492].

Il comma 5-bis dell’articolo 17 prevede che le garanzie prestate ai sensi dell’articolo 17 possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze[493].

Il comma 5-ter dell’articolo 17[494], al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad esercitare l’attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata. Il medesimo comma prevede altresì che l’ISMEA trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività di cui al medesimo articolo 17.

Per completezza, si segnala che in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 e alle misure restrittive per il contenimento del contagio, il consiglio di amministrazione di ISMEA ha deliberato l’adozione di alcuni provvedimenti straordinari volti a fronteggiare le gravi esigenze delle imprese del settore agricolo e agroalimentare che intrattengono rapporti con l’Istituto[495].

Inoltre, l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, al comma 11, ha stanziato 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il rilascio di garanzie a favore dei finanziamenti alle imprese agricole. Detti fondi sono stati incrementati dall’articolo 31 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con ulteriori 250 milioni di euro.

 


Nuove relazioni previste da fonti normative[496]

Relazioni governative

Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 178/2020,

art. 1, co. 102*

 

Ministero dello sviluppo economico

Attività svolta e possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese

*La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Il comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. Il comma 104 dell’articolo 1, alla lettera d), prevede che la relazione sia redatta con contributo del “Comitato impresa donna”, istituito dal medesimo comma 104, la cui composizione e le cui modalità di nomina saranno stabilite, ai sensi del comma 106, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Il Comitato, in conformità di quanto stabilito dal comma 104, conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa (lettera b); formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (lettera c); contribuisce, come già anticipato, alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102 (lettera d).

La lettera a) del comma 104 prevede inoltre che il Comitato impresa donna contribuisca ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del “Fondo a sostegno dell'impresa femminile”, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

 

L. 178/2020,

art. 1, co. 1045

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e risultati raggiunti

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

I commi da 1037 a 1050 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dettano le misure per l’attuazione del programma Next Generation EU. In particolare, il comma 1037 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 1044 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi.

Il comma 1045 stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione deve inoltre indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

 

L. 178/2020,

art. 1, co. 1074*

 

Ministro dello sviluppo economico

 

Rendicontazione dell’attività svolta dal gestore delle risorse finalizzate al sostegno di investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico nel quadro del programma Next Generation EU, ai sensi del comma 1068 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020,

delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi

*La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

I commi 1068-1074 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione istituito dal comma 1037 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’attuazione del programma Next Generation EU, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa o da una società da questa interamente controllata (“il gestore”).

Il comma 1074 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta una relazione annuale al Parlamento recante le informazioni circa l’attività di rendicontazione del gestore, il quale è tenuto, ai sensi del comma 1073, lett. b), a dare conto, su base semestrale, dell’attività svolta e delle spese di gestione. Nella relazione deve essere dato conto anche delle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070, nonché dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell’erogazione dei contributi per valutare l’alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma Next generation EU.

 



[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni, devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: “(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.

[3] Si anticipa che la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 12 gennaio 2021.

[4] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.

[5] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[6] Il 18 novembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 16 novembre 2020, con cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare. La richiesta era stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati che dopo aver avviato la discussione il 24 novembre 2020 e audito Gaudio il 3 dicembre 2020, in pari data aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Parimenti la proposta era stata assegnata alla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, che dopo aver avviato la discussione e audito Gaudio il 1° dicembre 2020, aveva espresso anch’essa parere favorevole il 2 dicembre 2020.

[7] La nomina commissariale di Prete non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[8] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[9] Si anticipa che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina il 13 gennaio 2021. Il 14 gennaio 2021 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi nominato Prete presidente della suddetta Autorità di sistema portuale per un ulteriore mandato quadriennale.

[10] Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina presidenziale con lettera dell’8 dicembre 2020, annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari. La richiesta è corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Puglia.

[11] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51e il relativo richiamo nel testo.

[12] Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 26 novembre 2020, corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Liguria, annunciata alla Camera e al Senato il 2 dicembre 2020. La proposta al Senato era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame il 9 dicembre 2020 e aver svolto il 17 dicembre 2020 un’audizione informale del candidato intervenuto in video conferenza, nella medesima data aveva espresso parere favorevole. Parimenti alla Camera la proposta era stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 10 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 14 dicembre 2020, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2020. Il 1° dicembre 2020 era scaduto il precedente mandato di Signorini quale presidente della suddetta Autorità.

[13] Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020, corredata dalle intese dei presidenti della regione Liguria e della regione Toscana, cosi come previsto dalla legge. La proposta al Senato era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame il 14 dicembre e aver svolto il 21 dicembre 2020 in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, un’audizione informale del candidato, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 28 dicembre 2020. Parimenti alla Camera la proposta era stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 16 dicembre 2020 e aver audito il candidato il 17 dicembre 2020, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 23 dicembre 2020.

[14] Si ricorda che il 16 dicembre 2020 sarebbe scaduto il mandato di Carla Roncallo quale presidente della suddetta Autorità. Poiché il 19 ottobre 2020 Roncallo è stata nominata componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva frattanto nominato Francesco Di Sarcina commissario straordinario dell’Ente, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, onde assicurare la necessaria continuità amministrativa. Tale nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.

[15] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[16] Si anticipa che l’8ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina il 12 gennaio 2021. Si anticipa inoltre che lo stesso giorno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Daniele Rossi è stato nominato presidente della suddetta Autorità per un ulteriore mandato quadriennale. Il mandato decorre dal giorno successivo, 13 gennaio 2021, nel quale il suddetto decreto è stato notificato all’interessato.

[17] Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 4 dicembre 2020, annunciata alla Camera e al Senato il 9 dicembre 2020 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari. La richiesta è corredata dall’intesa del presidente della regione Emilia-Romagna, cosi come previsto dalla legge.

[18] Si ricorda che Annunziata riveste allo stato l’incarico di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, in scadenza il 4 aprile 2021. Si veda al riguardo infra e nella relativa scheda.

[19] Si anticipa che la suddetta proposta di nomina è stata annunciata il 7 gennaio 2021 alla Camera dei deputati e il 12 gennaio 2021 al Senato della Repubblica.

[20] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[21] Musolino è stato infatti nominato presidente della suddetta Autorità di sistema portuale il 15 dicembre 2020. Si veda al riguardo infra e nella relativa scheda.

[22] La nomina commissariale di Musolino non risulta ancora comunicata alla Camera.

[23] L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento è stato motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019.

[24] Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[25] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, decorre il quadriennio di durata dell’incarico.

[26] Il 25 novembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del 23 novembre 2020 con la quale detto Ministro aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, corredata dalla prevista intesa del presidente della regione Friuli Venezia Giulia. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, rispettivamente, il 9 e 10 dicembre 2020 avevano espresso entrambe al riguardo parere favorevole. Il 10 novembre 2020 era scaduto il precedente mandato dello stesso D’Agostino quale presidente della suddetta Autorità.

[27] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[28] Il decreto di nomina è stato notificato il giorno successivo all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, decorre il quadriennio di durata dell’incarico.

[29] Il 25 novembre 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera con la quale detto Ministro aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. La richiesta risulta corredata dall’intesa del presidente della regione Lazio, cosi come previsto dalla legge. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, rispettivamente, il 9 e 10 dicembre 2020 avevano espresso entrambe al riguardo parere favorevole. Si ricorda che il 25 novembre 2020 era scaduto l’incarico di Francesco Maria Di Majo quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale

[30] Si ricorda che Musolino dal 6 agosto 2020 è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (si veda infra la relativa scheda).

[31] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[32] La nomina commissariale di Rugiero non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[33] La conferma opererà fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione dovrà avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 4 novembre 2020 era scaduto il suddetto incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.

[34] La nomina della Prisco non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[35] Si segnala al riguardo che la Prisco era stata proclamata eletta per il suddetto incarico con decreto del presidente dell’Istat del 1° luglio 2020.

[36] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tale nomina doveva intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza dell’intero consiglio dell’Ente recentemente nominato.

[37] Secondo quanto stabilito dal decreto di nomina il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio, prevista per il 30 aprile 2024.

[38] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[39] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[40] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[41] Ciò a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020 (si veda infra nella relativa scheda).

[42] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51e il relativo richiamo nel testo.

[43] Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[44] Il sito della Fondazione riporta che Olga Cuccurullo si è dimessa il 22 gennaio 2018.

[45] Per completezza informativa si segnala che il 29 maggio 2021 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia.

[46] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[47] Si anticipa che con lettera del 13 gennaio 2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato la richiesta di parere parlamentare per la nomina di Luciano Guerrieri a presidente della medesima Autorità. La richiesta è stata annunciata nella seduta del 14 gennaio 2021 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica.

[48] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[49]Si segnala che il 21 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Annunziata quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Vedasi infra nella relativa scheda.

[50] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 51e il relativo richiamo nel testo.

[51] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto

Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare Ionio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale.

L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.

La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".

In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.

Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.

Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.

[52] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.

[53] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.

[54] In particolare l’articolo 103, comma 1, recita: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”. Si segnala inoltre la prima parte del comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla legge di conversione, che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […].”. Si ricorda che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato fino al 15 maggio 2020 la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020.

[55] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

[56] Il suddetto comma prescrive che: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.”.

[57] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.

[58] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento - ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 76 del 2010 - con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

[59] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[60] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.

[61] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

[62] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fonda, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.

[63] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevede che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.

[64] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[65] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[66] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[67] Si veda supra la nota 64.

[68] Si anticipa che la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 12 gennaio 2021.

[69] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.

[70] L’articolo 8, comma 1, lett. a), dello statuto dell’Ente precisa che l’elezione avviene a scrutinio segreto, mentre la lett. l) del medesimo comma affida all’assemblea il compito di adottare il regolamento per la elezione del Presidente.

[71] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[72] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[73] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[74] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[75] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[76] Si anticipa che il 12 gennaio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Daniele Rossi è stato nominato presidente della suddetta Autorità per un ulteriore mandato quadriennale. Il mandato decorre dal giorno successivo, 13 gennaio 2021, nel quale il suddetto decreto è stato notificato all’interessato.

[77] Si segnala che il sito dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale riporta che l’Ente dal 27 settembre al 28 ottobre 2019 è stato amministrato da Paolo Ferrecchi in qualità di commissario straordinario, in forza di due distinti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati rispettivamente il 16 e il 27 settembre 2019.

[78] Si anticipa che il 12 gennaio 2021 l’8ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[79] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Ravenna era Giuseppe Meli, il cui mandato era stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli era succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012.

[80] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[81] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[82] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[83] L’Autorità amministra i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

[84] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[85] Il decreto di nomina è stato notificato all’interessato il 10 aprile 2017. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[86] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale barese era Francesco Palmiro Mariani, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi decreti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale di Bari per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era già stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Brindisi era invece Mario Valente che, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi provvedimenti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Valente era succeduto al presidente Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 succedendo a Giuseppe Giurgiola, a sua volta nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007. L’Autorità portuale di Manfredonia era invece sottoposta a regime commissariale. Commissario era Gaetano Falcone, e commissario aggiunto Guido Capurso, nominati rispettivamente il 5 agosto e 6 settembre 2005 e confermati da ultimo l’8 novembre 2005.

[87] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[88] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[89] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[90] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, decorre il quadriennio di durata dell’incarico.

[91] La richiesta risulta corredata dall’intesa del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, cosi come previsto dalla legge.

[92] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[93] Si ricorda che, poiché D’Agostino era stato dichiarato decaduto dal suddetto incarico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con proprio decreto del 5 giugno 2020, Mario Sommariva commissario straordinario della suddetta Autorità, “vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene accertata l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013” e considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente. La nomina era destinata a operare fino al ripristino degli ordinari organi di vertice. Peraltro il 30 giugno 2020 è stata depositata la sentenza n. 07292/2020 con cui la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo il ricorso della sopraindicata Autorità di sistema portuale, ha annullato il suddetto provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione. Conseguentemente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sempre del 30 giugno 2020, D’Agostino è stato reintegrato nella carica di presidente dell’Autorità a decorrere dal 1° luglio 2020, con contestuale cessazione del suddetto incarico commissariale.

[94] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[95] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[96] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[97] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[98] Musolino è stato infatti nominato presidente della suddetta Autorità di sistema portuale il 15 dicembre 2020. Si veda al riguardo infra nella relativa scheda.

[99] Anche la nomina commissariale di Musolino non risulta ancora comunicata alla Camera.

[100] Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[101] In precedenza Costa era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008. Inoltre era stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente, dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 e quindi con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, nelle more delle procedure amministrative volte, rispettivamente, alla sua prima e alla sua seconda nomina presidenziale.

[102] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[103] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[104] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[105] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[106] Si segnala che il 21 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Annunziata a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Vedasi infra nella relativa scheda.

[107] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[108] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Augusta era Antonio Donato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e prorogato con analogo provvedimento del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Catania era invece Nunzio Martello, nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con provvedimento del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

[109] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[110] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[111] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[112] La nomina commissariale di Prete non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[113] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ionio rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51e il relativo richiamo nel testo.

[114] Si anticipa che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina il 13 gennaio 2021. Il 14 gennaio 2021 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi nominato Prete presidente della suddetta Autorità di sistema portuale per un ulteriore mandato quadriennale.

[115] La richiesta è corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Puglia.

[116] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[117] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[118] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[119] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[120] La richiesta è corredata dalla prescritta intesa del presidente della regione Liguria.

[121] Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Genova era Giovanni Pettorino, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 23 maggio 2016. Presidente dell’Autorità portuale di Savona era invece Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con analogo decreto del 31 ottobre 2012 per quattro anni, a decorrere dal 6 novembre 2012.

[122] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[123] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[124] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[125] Tale nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.

[126] Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[127] Commissario straordinario dell’Autorità portuale carrarese era Francesco Messineo, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 3 agosto 2016. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale ligure, il predetto Ministro, con proprio decreto 10 novembre 2016, aveva nominato la stessa Carla Roncallo commissario straordinario per un periodo non superiore a tre mesi. La nomina commissariale di Roncallo si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l’8 novembre 2016 dal presidente uscente dell’Autorità portuale spezzina, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Per Forcieri si trattava del secondo mandato alla presidenza dell'Ente, essendo stato già nominato a tale incarico per un primo quadriennio con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.

[128] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[129] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[130] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[131] Si anticipa che la suddetta proposta di nomina è stata annunciata il 7 gennaio 2021 alla Camera dei deputati e il 12 gennaio 2021 al Senato della Repubblica.

[132] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[133] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli era Antonio Basile, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno era invece lo stesso Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012.

[134] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[135] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[136] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[137] Il decreto di nomina è stato notificato il giorno successivo all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, decorre il quadriennio di durata dell’incarico.

[138] Si ricorda che Musolino dal 6 agosto 2020 è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (si veda supra la relativa scheda).

[139] La richiesta risulta corredata dall’intesa del presidente della regione Lazio, cosi come previsto dalla legge.

[140] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[141] All’atto della sua cessazione l’Autorità portuale di Civitavecchia era guidata dal commissario straordinario Ilarione Dell'Anna, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016 per un periodo non superiore a sei mesi. Il medesimo giorno era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Pasqualino Monti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 22 luglio 2015 ed era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 5 febbraio 2016. In precedenza lo stesso Monti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.

[142] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[143] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[144] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[145] Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[146] Si ricorda che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

[147] L’ultimo commissario straordinario alla guida della suddetta Autorità portuale è Andrea Agostinelli, nominato con decreto ministeriale del 5 maggio 2016, unitamente al commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo.

[148] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[149] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[150] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[151] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 51 e il relativo richiamo nel testo.

[152] Si anticipa che, con lettera del 13 gennaio 2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato la richiesta di parere parlamentare per la nomina di Luciano Guerrieri a presidente della medesima Autorità. La richiesta è stata annunciata nella seduta del 14 gennaio 2021 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica.

[153] L’ultimo commissario straordinario dell’Autorità portuale livornese è stato Giuliano Gallanti, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2016 e che, già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015. In precedenza Gallanti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno per quattro anni con decreto ministeriale dell’11 aprile 2011. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Piombino era invece Luciano Guerrieri, che, prorogato con decreti ministeriali del 6 maggio 2016, 6 novembre 2015, 5 maggio 2015, 30 ottobre 2014, 29 luglio 2014 e 27 gennaio 2014, era stato nominato il 23 luglio 2013 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.

[154] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[155] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[156] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[157] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista dal ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.

[158] Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Tarelli, Valeriani e Massicci con lettere del 17 dicembre 2013, annunciate alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 15 gennaio 2014, mentre l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo aver avviato e proseguito l'esame nelle sedute del 14, 15, 22 e 28 gennaio 2014, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 5 febbraio 2014. Tali nomine erano state definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2014.

[159] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente all’avvio della XVII Legislatura, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.

[160] In particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, aveva disposto che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica al momento della entrata in vigore del decreto medesimo continuasse ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.

[161] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016. L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[162] L’articolo 1, comma 15-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

[163] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.

[164] Per mera completezza informativa si ricorda che il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP e alla COVIP, ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e a un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però cassate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del predetto decreto-legge n. 95 del 2012.

[165] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[166] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.

[167] Il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è scaduto il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.

[168] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[169] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.

[170] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[171] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[172] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[173] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[174] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.

[175] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.

[176] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[177] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[178] Come specificato nel decreto di nomina del commissario straordinario Calvi (vedasi infra nella presente scheda) del 18 aprile 2019, Alessandra Gentile e Michele Pisante si sono dimessi entrambi il 28 marzo 2019, mentre il giorno successivo, 29 marzo 2019, si sono dimessi Marco Remaschi e Domenico Perrone. Il presidente Parlato ha invece formalizzato le sue dimissioni il 1° aprile 2019. Sulla nomina del presidente Parlato e degli altri componenti del consiglio di amministrazione si veda infra nella presente scheda.

[179] Per effetto di quanto specificato dei singoli decreti di nomina, la scadenza per tutti i consiglieri sarebbe dovuta intervenire il 29 maggio 2021.

[180] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera.

[181] Gaudio e Bagarani sono stati nominati sub - commissari con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 28 maggio 2019 e rinnovati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 febbraio 2020. Tali decreti peraltro non risultano comunicati alla Camera.

[182] La lettera di richiesta precisa che “Il suddetto rinnovo, venuto a scadenza il 17 aprile u.s., è tuttavia da considerarsi prorogato ex lege in forza del sopravvenuto decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 100, comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale ‘I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.’ Considerato, poi, che per effetto dei successivi provvedimenti normativi, il perdurare dello stato di emergenza risulta da ultimo fissato alla data del 31 gennaio 2021, si ritiene opportuno avviare fin da subito l'iter per la nomina, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Presidente del CREA, al fine di ricostituire gli ordinari organi di amministrazione. A tal fine si rappresenta che nel mese di luglio è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente in questione, e che all'esito delle candidature scrutinate, il dott. Carlo Gaudio è risultato in possesso di una elevata qualificazione scientifica e professionale.”.

[183] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera.

[184] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[185] L’articolo 3 della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[186] Il comma 2 del medesimo articolo 4 dello statuto prevede che “La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.”.

[187] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[188] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[189] Il 23 febbraio 2016 era scaduto il mandato del precedente presidente del Consorzio, Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012.

[190] Il 10 agosto 2015 era scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[191] Il decreto di nomina è stato trasmesso dal Ministero al Consorzio con lettera del 22 maggio 2020.

[192] Il sito dell’Ente specifica che Sabrina Strolego ricopre altresì il ruolo di vicepresidente, in precedenza rivestito da Laura Chies.

[193] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[194] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[195] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[196] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[197] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[198] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[199] L’articolo 15 dello statuto dispone: “1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.

2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:

a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;

c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;

d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo plenum, assume la carica di Vicepresidente pro tempore il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

[200] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[201] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.

[202] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.

[203] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.

[204] Sulla proposta di nomina di Carrà, trasmessa con lettera del 2 agosto 2019 del Ministro pro tempore per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta - ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - e annunciata il 18 settembre 2019 alla Camera e il 24 settembre 2019 al Senato, la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute svoltesi il 2 ottobre 2019. L’avvio della procedura di nomina era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2019, a seguito della proposta avanzata il 5 luglio 2019 dal Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il 31 agosto 2019 era scaduto il mandato dello stesso Carrà quale presidente dell'Ente. Carrà, infatti, era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015. Nelle more di tale riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ciò in quanto il 3 febbraio 2015 era scaduto il precedente mandato presidenziale dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011.

[205] Si segnala che nelle premesse del decreto di nomina del consiglio di amministrazione illustrato supra nel testo, si fa riferimento a una nota del 2 agosto 2019 “con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato il Dr. Marco Protopapa, quale rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell’Ente in parola […]. Peraltro, nel sito dell’Ente nazionale risi Marco Protopapa è stato riportato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

[206] Si segnala che il decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 10 agosto 2018 ha revocato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 908/2014, il riconoscimento dell’Ente nazionale risi quale organismo pagatore nazionale per il settore risicolo. Le relative funzioni sono state affidate, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, all’AGEA, a decorrere dall’esercizio 2019.

[207] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[208] La norma prevede altresì che “Alla nomina di presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”.

[209] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[210] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[211] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[212] La norma prevede altresì che “Alla nomina di presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”.

[213] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[214] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[215] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.

[216] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[217] La norma prevede altresì che “Alla nomina di presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”.

[218] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[219] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[220] Secondo quanto riporta il sito della Fondazione Olga Cuccurullo, nominata su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, si è dimessa il 22 gennaio 2018, ma non risulta sia stata sostituita.

[221] Con nota del 22 febbraio 2017 prot. n. 1515/17.

[222] Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 3 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne avevano iniziato l’esame nelle rispettive sedute del 28 marzo 2017 e l’avevano concluso nelle sedute del 29 marzo 2017, entrambe esprimendo parere favorevole.

[223] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 28 agosto 2018, annunciata alla Camera e al Senato l’11 settembre 2018, aveva richiesto, ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Roberto Andò. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2018. La richiesta era stata altresì assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 19 settembre 2018, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2018.

[224] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[225] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.

[226] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.

[227] Tali nomine non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[228] Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'articolo 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della società Istituto sviluppo agroalimentare - ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare - SGFA S.r.l..

[229] L’articolo 4 recita: “1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. La conferma del Presidente non può essere effettuata per più di due volte, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.”.

[230] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[231] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, ossia Vincenzo Ancona (presidente), Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati, per un quadriennio, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

[232] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[233] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[234] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[235] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[236] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[237] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[238] Adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 222 del 12 settembre 2018.

[239] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[240] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.

[241] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[242] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.

[243] Si ricorda che l’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Il mandato di Ferroni sarebbe scaduto il 22 ottobre 2019. Per Ferroni si trattava del secondo e quindi ultimo mandato alla guida dell'Istituto, in quanto in precedenza aveva già presieduto l’Istituto per un quadriennio, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 21 ottobre 2011. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.

[244] Quanto alle modalità di formalizzazione di tali nomine ministeriali si veda infra nel testo.

[245] Passeri e Nicoletto sono stati nominati con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente n. 15196 del 28 giugno 2019, che ha ratificato la loro elezione rispettivamente da parte del personale ricercatore, tecnologo e tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettere g) e h) dello statuto dell’Ente.

[246] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[247] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[248] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[249] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.

[250] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[251] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 3, dello statuto prevede che: “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.

[252] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.

[253] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[254] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[255] In precedenza Stefano Gresta era stato nominato presidente dell’Ente per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 marzo 2012.

[256] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[257] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[258] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[259] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[260] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[261] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[262] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[263] Vedasi la delibera del consiglio di Amministrazione n. 424 del 15 settembre 2017.

[264] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[265] Si segnala che il 9 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca un avviso di chiamata alla candidatura per gli incarichi di presidente di Area science park, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRiM. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

[266] Fernicola è subentrato a Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 14 gennaio 2014.

[267] Vittone è subentrato a Livio Battezzati, nominato su designazione del predetto Ministro con decreto del 20 febbraio 2014.

[268] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[269] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[270] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[271] Il comma 4, con riferimento, invece, ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[272] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[273] L’articolo 7, comma 2, dello statuto stabilisce che: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell’organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.”.

L’articolo 7, comma 3, dello statuto dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:

a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del D.lgs. 213/2009;

b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’INRiM.

c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.”.

[274] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[275] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[276] Si segnala al riguardo che la Prisco era stata proclamata eletta per il suddetto incarico con decreto del presidente dell’Istat del 1° luglio 2020.

[277] Secondo quanto previsto dal decreto di nomina, il mandato della Prisco si concluderà alla scadenza degli altri componenti del consiglio, prevista per il 30 aprile 2024.

[278] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tale nomina doveva intervenire entro il 31 dicembre 2020 per evitare la decadenza dell’intero consiglio dell’Ente recentemente nominato.

[279] L’articolo 2 del suddetto decreto di nomina precisava che il quarto e ultimo componente del consiglio sarebbe stato nominato con un successivo decreto, all’esito della procedura elettiva tra ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 8 dello statuto dell’Istituto (vedasi infra nel testo).

[280] La lettera di comunicazione delle suddette nomine del 19 giugno 2020 (vedasi supra la nota precedente) precisava che “Ferma restando la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo nominato con D.P.R. 4 febbraio 2019, il quinto componente del Consiglio non è stato ancora nominato in quanto la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2 dello stesso - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – ha escluso l'Istat e ha previsto che il relativo Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.”.

[281] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[282] Il presidente dell’Ente, Gian Carlo Blangiardo, è stato nominato il 4 febbraio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari I (Affari costituzionali) della Camera dei deputati e 1ª (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

[283] Tale disposizione prevede che il consiglio, presieduto dal presidente dell'Istituto, sia inoltre composto da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e da due membri nominati (rectius: designati) dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra professori ordinari oppure tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica. La norma prevede, altresì, che i componenti del consiglio, diversi dal presidente, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durino in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del componente nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. La differenza sostanziale consiste quindi nella sostituzione di un componente designato, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica con un ricercatore o un tecnologo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per la generalità degli enti di ricerca. Al riguardo l’articolo 10 del suddetto regolamento, modificato dal consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019, dispone: 1. Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio presso l’Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico. […]”. Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6097/2019 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Sul sito dell’ISTAT è stata pubblicata la delibera 4 maggio 2020 del presidente dell’Istituto con cui è stata indetta la procedura di elezione di un ricercatore o tecnologo da nominare quale componente del consiglio dell’ISTAT, secondo le nuove previsioni statutarie e regolamentari. Contestualmente è stata adottata un’apposita disciplina per lo svolgimento della suddetta procedura, nominando una specifica commissione elettorale.

[284] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti. La composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22, compreso il presidente, precedentemente previsti.

[285] I suddetti decreti di nomina non risultano comunicati alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[286] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’Ente, allora denominato ISFOL, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011, già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.

[287] Lo statuto dell’INAPP è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed è in vigore dal 2 maggio 2018.

[288] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.

[289] Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.

[290] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.

[291] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.

[292] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[293] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[294] Quanto alla presidenza dell’Ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nuovamente nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto Ente per la durata di un quadriennio. Infatti il 4 dicembre 2017 era scaduto il precedente mandato quale presidente dell’Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio. Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dello statuto dell’Ente recita: “Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. È nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.”.

[295] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[296] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[297] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[298] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[299] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[300] L’articolo 8 dello statuto prevede che: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione nel campo della ricerca tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale, riconosciuta anche a livello internazionale, di Enti Istituzioni pubbliche o private di ricerca, e precisamente: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla restante parte della Comunità scientifica nazionale di riferimento, secondo le modalità individuate di seguito. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Qualora un consigliere sia nominato in sostituzione di un altro consigliere, egli terminerà il proprio mandato insieme agli altri consiglieri già in carica e potrà essere rinominato solo una volta. 4. Alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e tecnologi dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della missione dell’Ente. 5. Il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente. In assenza di candidati interni o di almeno due idonei, si riapre la selezione con le stesse modalità. Ove perdurasse l’assenza di candidati interni la selezione si apre alle candidature ricevute dall’intera comunità scientifica di riferimento. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento. 7. La carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione designato dal MIUR è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o l’associatura presso la Stazione Zoologica. Per limitare gli eventuali conflitti di interesse, il terzo Consigliere di Amministrazione eletto ai sensi del comma 1, lett. c), se dipendente dell’Ente, non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dell’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa. Ai membri del CdA dell’Ente si applicano i criteri di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e, per quanto compatibile, l’art. 2391 del codice civile […].”. Al riguardo si veda anche la sentenza Tar Napoli, sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 7262, che ha ritenuto illegittima la mancata previsione statutaria di una riserva di elettorato passivo negli organi di governance dell’ente a favore dei ricercatori e tecnologi facenti parte del personale interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[301] Tale decreto non risulta ancora comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[302] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[303] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. ln caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.

[304] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

[305] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.

[306] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.

[307] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

[308] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[309] Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

[310] La relazione illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

[311] I due acronimi significano rispettivamente Uffici di Servizio sociale per i minorenni e Istituto per i minorenni.

[312] Si segnala che la nota in esame è stata predisposta dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Dicastero.

[313] L’acronimo LSG sta per liquidazione spese di giustizia.

[314] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma di legge che la prevede, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con il termine entro il quale si attende il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono inoltre separatamente segnalati i nuovi obblighi rilevati e quelli conclusi.

[315] La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

[316] Il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 chiarisce che “La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti”.

[317] L’articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualifica start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia un livello di spesa in attività di ricerca e sviluppo almeno pari al 15 per cento del valore maggiore tra costo e produzione, impieghi ricercatori per almeno un terzo della forza-lavoro, sia titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, oltre ad altri requisiti societari. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto la definizione di “piccole e medie imprese innovative”, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative.

[318] Il comma 100 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 specifica che gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:

a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.

[319] Ossia entro il 2 marzo 2021.

[320] Per approfondimenti sulla strategia europea di risposta alla crisi si v. il Dossier del Servizio studi “Le politiche di settore nel quadro europeo” (22 settembre 2020) e il Dossier dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea “Principali iniziative dell’Unione europea per fronteggiare l’impatto economico-sociale della pandemia COVID-19” (5 ottobre 2020).

[321] Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei princìpi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, il comma 1046 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce che le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti da esso previsti e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la sua durata. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

[322] Sul conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

[323] Ai sensi del comma 1041, le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

[324] La legge n. 178 del 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell'articolo 1 entrate in vigore il 30 dicembre 2020.

[325] Il comma 1050 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, un’apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU.

[326] L’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, prevede, tra gli effetti delle misure di prevenzione, che il soggetto non possa accedere a “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali” (comma 1, lett. g).

[327] L’articolo 12, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, al comma 2, prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, per i condannati per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

[328] La legge 21 dicembre 1950, n. 1018, recante “Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”, all’articolo 2, quinto comma, stabilisce che sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati del Consiglio di Stato nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari.

[329] La legge 27 luglio 1962, n. 1114, recante “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”, all’articolo 1, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, stabilisce che “Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

[330] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 “Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazione dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti”.

[331] La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che la relazione sia presentata unitamente al rapporto della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero istituita dall’articolo 4 della legge n. 401 del 1990, predisposto ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4. A seguito della soppressione della Commissione, disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 agosto 2014 è stato istituito il Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della lingua e della cultura italiana, che ha ereditato lo scopo della Commissione (avere un foro di confronto e concertazione tra gli enti e le istituzioni che operano nel settore della promozione culturale e linguistica), beneficiando però di una struttura più agile (11 membri rispetto ai 30 della Commissione nazionale).

[332] La lett. b) è stata modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260.

[333] Il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero è stato emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1995, n. 392.

[334] Presso ogni Istituto di cultura è istituito un fondo scorta per i pagamenti e le spese necessarie al funzionamento dell'Istituto medesimo, il cui iniziale ammontare è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che valutano le esigenze dei vari Istituti anche sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. Il citato regolamento adottato con decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, disciplina anche le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti.

[335] La dotazione del Fondo è stata incrementata dall'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente, dall'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

[336] La ricostituzione ha fatto seguito al parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 24 aprile 2013 (n. 76), che ha sancito che il CIDU dovesse essere sottratto all'ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), che ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi operanti in regime di proroga (ex articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), tra cui appunto il CIDU, ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano in quanto organismo di rilevanza internazionale, caratterizzato “da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze dell'Amministrazione di appartenenza”.

[337] Oltre al presidente, il Comitato prevede la figura di un vicepresidente e un segretario generale e per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari ed esperti qualificati nel settore dei diritti umani. In termini operativi, il Comitato opera sia attraverso specifici gruppi di lavoro, sia attraverso riunioni in sessione plenaria, convocate generalmente su base trimestrale.

[338] La relazione presentata (Doc. CXXI, n. 3) (pag. 11) sottolinea che nel 2019 – quindi nell’annualità di riferimento del documento -  un particolare impegno è stato dedicato dal CIDU ai complessi lavori preparatori in vista dell’esame orale dell’Italia (4 novembre 2019), nella cornice del Terzo ciclo di revisione periodica universale (Universal Periodic Review –UPR) del Consiglio dei diritti umani.

Le modalità di svolgimento dell’UPR sono state modificate con la risoluzione A/HRC/RES/16/21 adottata dal Consiglio dei diritti umani il 25 maggio 2011.

Il risultato dell’UPR confluisce in un “outcome report” che elenca le raccomandazioni che lo Stato in esame (SuR) è tenuto ad attuare prima della successiva revisione.

L’Italia è stata sottoposta a revisione periodica universale nel 2009, nel 2014 e nel 2019.

In merito, v. anche (Doc. CXXI, n. 3), pagg. 15 e 16.

[339] Nel 2019 il Fondo è stato rifinanziato con uno stanziamento di competenza pari a 4.090.733 euro. In particolare, 590.733 euro sono stati stanziati mediante la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 3.500.000 euro con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2019 sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nell’anno 2019. Cfr. Doc. CLXXIII, n. 3, pag. 6.

[340] Con apposito decreto ministeriale di attuazione della legge n. 58 del 2001, firmato nel dicembre 2001 previo parere positivo delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato, sono stati fissati i criteri chiave per la definizione delle priorità dell’azione italiana contro le mine: coerenza con le linee d’azione e gli obiettivi generali della politica estera italiana, in conformità con gli impegni internazionali, bilaterali e multilaterali del Paese; armonizzazione con le iniziative, già prese o solo programmate, dalla Comunità internazionale o da singoli donatori;  coerenza rispetto alle iniziative, già prese o solo programmate, dalla cooperazione italiana allo sviluppo; coordinamento con le altre iniziative nel settore del disarmo; promozione dell’universalizzazione della Convenzione di Ottawa e di Oslo. V. Doc. CLXXIII, n. 3, pag. 5.

[341] L’articolo 2 della legge n. 374 del 1997 chiarisce che “Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona”.

[342] Fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.

[343] Il comma 3-bis dell’articolo 1 della legge n. 374 del 1997, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1999, n. 106, specifica che i divieti di cui alla legge medesima non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.

[344] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 ottobre 1998.

[345] A tal fine l’articolo 8 della legge n. 347 del 1997 aggiunge la lett. m-bis) all'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”, successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n. 125, che ha interamente ridelineato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo.

[346] Con lettera del 30 novembre 2010 al Servizio per il controllo parlamentare il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non avere più alcun contributo da fornire per la predisposizione della relazione avendo cessato le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona. Il Ministero della difesa, con lettera del 28 marzo 2012, ha a sua volta segnalato di avere già da tempo completato ogni attività di distruzione dell'arsenale delle mine antipersona, disposta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374. Pertanto, l'obbligo a riferire continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di propria competenza. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010.

[347] L’articolo 10 esclude la materia disciplinata della legge n. 347 del 1997 dall’applicazione delle norme sul segreto di Stato.

[348] Cfr. l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91

[349] Ogni anno la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), sottopone agli Stati membri uno specifico questionario contenente domande su tematiche di volta in volta individuate, circa le azioni concretamente poste in essere a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il questionario viene pubblicato all’interno del Rapporto della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europeo sulla “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Lotta contro le frodi”, cosiddetta “Relazione TIF”.

Per l’anno 2019, la Commissione ha chiesto ai Paesi membri, attraverso il questionario ex articolo 325 TFUE, di rendere nota l’eventuale elaborazione di una propria “strategia nazionale antifrode” (NAFS) e in quali settori questa trova pratica applicazione. Lo stesso documento, come per prassi oramai consolidata, contempla una serie di domande concernenti le tre misure più importanti, nel settore legislativo, amministrativo, organizzativo od operativo, adottate a tutela del bilancio dell’Unione europea. Cfr. in merito il Doc. CCXVIII, n. 3, pag. 11.

[350] La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

[351] Il rapporto è stato redatto in collaborazione con l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e con la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[352] La direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, modifica la direttiva 2004/35/CE, già recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[353] Quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 25 ottempera alla condizione di cui al numero 8 contenuta nel parere (favorevole con condizioni ed osservazioni) espresso dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nella seduta del 4 agosto 2015 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

[354] Cfr. Doc. CCV, n. 1, trasmesso il 23 dicembre 2019.

[355] L’articolo 22 del decreto legislativo n. 104 del 2017, al comma 1, lett. c), sostituisce il punto 7 dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con i punti 7, 7.1 e 7.2.

[356] L’articolo 11-ter, come modificato dall'articolo 12, comma 4-bis, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilisce che entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 sia approvato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il “Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee” (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

Il comma 4 dell’articolo 11-ter dispone che nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sono sospesi. Il successivo comma 8, come modificato dall'articolo 12, comma 4-bis, lett. b), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilisce che in caso di mancata adozione del PiTESAI entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.

[357] La relazione è stata predisposta sulla base delle relazioni inviate dai Garanti del contribuente operanti presso ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000.

[358] Secondo le previsioni originarie l’organo aveva natura collegiale. Successivamente, al fine di perseguire l’obiettivo del generale contenimento della spesa pubblica, l’articolo 4, commi 36 e 37, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ne ha disposto il passaggio ad organo monocratico, pur lasciandone immutate le funzioni e le modalità di nomina.

[359] L'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”.

[360] L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

[361] Il contratto di programma, divenuto pienamente efficace il 29 dicembre 2017, decorre dal 1° gennaio 2016 e ha durata fino al 31 dicembre 2020; dopo tale scadenza, resta valido fino al perfezionamento del nuovo CdP.

[362] Nella relazione si segnala che l’aggiornamento ha riguardato i seguenti aspetti:

la revisione del Piano pluriennale degli investimenti nell’orizzonte quinquennale 2016-2020;

l’ottimizzazione nella riallocazione di fondi per la realizzazione degli investimenti e la contestuale ridefinizione della loro articolazione temporale in base ad un aggiornamento dell’appaltabilità;

il differimento del modello basato sul corrispettivo investimenti a partire dal prossimo CdP 2021- 2025, con conseguente finanziamento degli investimenti per il periodo 2019-2020 solo mediante contributo;

l’aggiornamento degli Allegati relativi alle parti modificate.

[363] Il CdP 2016-2020 aggiornato prevede investimenti per un totale di 29.948 milioni di euro, di cui 25.201 milioni di euro finanziati e un fabbisogno residuo pari a 4.747 milioni di euro. L’aggiornamento ha portato al passaggio da 23,4 miliardi di euro previsti nel CdP prima dell’aggiornamento del 2019, a 29,9 miliardi di euro di investimenti nel quinquennio, con un aumento di 6,5 miliardi reso possibile dalle modifiche legislative di stanziamento richiamate nella relazione presentata (pagg. 4-5).

Gli investimenti previsti di 29.949 milioni di euro si distribuiscono in tre gruppi di interventi:

opere, per un totale di 20.490 milioni di euro, pari al 68,4 per cento del totale del CdP, distinte in: adeguamenti e messa in sicurezza (6.558 milioni di euro); completamento di itinerari (9.262 milioni di euro); nuove opere (4.670 milioni di euro);

manutenzioni straordinarie, per un totale di 8.248 milioni di euro, pari al 27,5 per cento del CdP;

altri investimenti e interventi, per un totale di 1.211 milioni di euro, pari al 4,0 per cento del totale interventi previsti nel CdP.

A questi interventi si aggiungono quelli riferiti alla specifica fonte del Fondo investimenti 2019, finanziato con la legge di bilancio 2019, per un totale di 2.859,55 milioni di euro, ripartiti in due gruppi di interventi: ponti, viadotti e gallerie, per un ammontare totale di 2.642 milioni di euro, pari al 92,4 per cento del totale del Fondo investimenti 2019; rispristino viabilità sisma 2016, per un totale di 221 milioni di euro, corrispondente al 7,6 per cento degli stanziamenti del Fondo investimenti 2019.

La somma degli investimenti riferiti a tutte le fonti finanziarie disponibili porta quindi ad un totale di interventi nel CdP aggiornato pari a 32.807,6 milioni di euro; di questi, 28.060,3 milioni di euro (85,5 per cento) risultano finanziati. Nelle tabelle 2 e 3 della relazione presentata viene riportato il dettaglio della fonte di finanziamento e della ripartizione geografica degli investimenti compresi nel CdP aggiornato. Cfr. la relazione presentata, pagg. 4-6.

[364] Il decreto interministeriale di approvazione dell'aggiornamento è stato registrato dalla Corte dei conti al n. 3401 di repertorio in data 18 ottobre 2020.

[365] La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. fissato dal comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata integrata ai sensi del comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[366] L’articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, al comma 1, autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la misura della compensazione è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

[367] Sempre nella relazione ricognitiva presentata si richiamano le norme recate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che avranno un impatto sulla realizzazione di opere pubbliche e quindi anche sugli investimenti compresi nel contratto di programma tra MIT ed ANAS, rilevando che ad oggi non è possibile valutare in dettaglio gli effetti di tali previsioni.

[368] L’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ai commi 1 e 2, ha previsto che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il comma 2-bis dell’articolo 14 dispone che l'organismo indipendente di valutazione della performance sia costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica.

Il comma 4 dell’articolo 14 individua i compiti dell’organismo indipendente di valutazione della performance.

[369] Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato è stato istituito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. L'introduzione, da parte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e la contestuale individuazione di due nuovi soggetti, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), hanno depotenziato in modo significativo il ruolo del Comitato tecnico scientifico, che è stato definitivamente soppresso dall'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111. Il comma 14-bis del medesimo articolo 19 ha attribuito all’Ufficio per il programma di Governo (riorganizzato con decreto del Ministro per l’attuazione del programma 14 luglio 2014) le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico, già svolte dal soppresso Comitato tecnico scientifico.

Si ricorda per completezza che, contestualmente, il comma 9 dell’articolo 19 ha disposto il trasferimento delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[370] L’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dispone che ogni Ministro emani la direttiva annuale per l’azione amministrativa e per la gestione in coerenza a eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.

La direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2017 è stata emanata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2017, n. 26; per l’anno 2018 con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2018, n. 12.

[371] La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi è stata applicata a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, presentato il 1° ottobre 2007. La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura del bilancio dello Stato al tempo vigente.

Con la legge di bilancio 2017-2019 l’articolazione in missioni e programmi è stata profondamente rivisitata rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. In particolare, sono state introdotte in via sperimentale le “azioni”, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa che, pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, hanno comportato un affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.

Per l’analisi dell’evoluzione della riforma della contabilità e finanza pubblica si rimanda al “Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica” predisposto annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Si segnala anche la relazione, predisposta sempre dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, su “L’efficacia dell’introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato”.

[372] La società PagoPA S.p.A. è stata incaricata dell'attuazione dei progetti “IO” e “Sviluppo software per PagoPA” con contratti sottoscritti in data in data 30 aprile 2020 e 7 luglio 2020, registrati dalla Corte dei Conti, rispettivamente, in data 18 giugno 2020 e 14 agosto 2020. Cfr. Doc. CCXL-bis, n. 1, pag. 1 e pag. 3.

[373] Il comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 assegna al fondo una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 95 è stata rideterminata dall'articolo 94-bis, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, dall'articolo 213, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[374] Ai sensi del comma 98 i programmi possono essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

L’ultimo periodo del comma 98 stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo sono adottati entro il 31 gennaio 2019; l'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che per l’anno 2020 le disposizioni indicate dal secondo periodo del comma 98 non abbiano applicazione.

[375] Si segnala che, secondo la dizione testuale del comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i Ministeri sono chiamati a riferire sugli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del medesimo articolo 1 e sull’effettivo utilizzo delle risorse assegnate in una apposita sezione della relazione già in precedenza prevista dal comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Il comma 1075 stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un’indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Il fondo di cui al comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei settori di spesa di cui alle lettere da a) a l) del medesimo comma.

[376] La lettera di trasmissione evidenzia che il Doc. XXXVIII, n. 3 contiene un’autonoma sezione dedicata ad un'analisi criminologica della violenza di genere ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e un focus sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 17 gennaio 2018, n. 35.

La relazione inoltre analizza le iniziative assunte per fronteggiare i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata connessi alla situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla relazione sono allegati: Approfondimenti regionali e provinciali sulla situazione della criminalità in Italia; le relazioni semestrali del Ministro dell’interno al Parlamento (1° e 2° semestre 2019) sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga; i risultati dell’attività svolta nel 2019 nel settore della sicurezza da: Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Guardia di finanza; Polizia penitenziaria; articolazioni interforze del Dipartimento della P.S.

[377] Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, stabilisce che il Ministro dell'interno impartisca e aggiorni annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presìdi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

L’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), al comma 1, stabilisce che i piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato. Il comma 2 prevede che le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato siano determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa.

[378] L’analisi criminologica della violenza di genere, contenuta nella relazione presentata, ricorda come “Nella legislazione italiana manca una definizione di ‘violenza di genere’. Essa va mutuata dalla normativa internazionale, in particolare dalla ‘Dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne’ che, all’art. 1, sancisce che è ‘violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata’. Tale definizione è richiamata dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Istanbul, 11 maggio 2011) che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza.

La ‘violenza di genere’ comprende ogni forma di violenza esercitata nei confronti della donna in quanto tale, sia essa di natura fisica, psicologica, sessuale, economica e qualsiasi altra forma di prevaricazione che incida sulla dignità, integrità e libertà delle donne”. Cfr. Doc. XXXVIII, n. 3, pag. 85 e ss.

Si ricorda che nuove disposizioni finalizzate al perfezionamento dei meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso il potenziamento di strumenti propri delle indagini e dell’azione giudiziaria sono state introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

[379] Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, come convertito, prevede che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

Il medesimo comma 1 stabilisce che ai fini dell’articolo 3 si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

[380] L’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali è presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed è composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Unione delle province d'Italia.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 17 gennaio 2018, n. 35, l’Osservatorio promuove il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

In particolare, in tale contesto l'Osservatorio:

a) propone al Ministro dell'interno l'adozione di specifiche direttive da indirizzare ai Prefetti della Repubblica;

b) promuove studi e analisi per la formulazione di proposte normative in materia;

c) elabora mirate campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno;

d) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti istituzionali interessati, anche ai fini del supporto all'elaborazione di progettualità in tema di legalità, idonee a fronteggiare il fenomeno, finanziabili con specifiche risorse europee e nazionali;

e) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle università o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonché ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali;

f) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle scuole del sistema nazionale di istruzione o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di promozione della legalità con particolare riferimento alle giovani generazioni;

g) assicura un'attività di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese, anche ai fini delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

[381] Alla relazione presentata sono allegati: l’elenco degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riferito all’anno 2019; la tabella relativa ai dati dichiarati dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale ed accertati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Italia/Estero (anno 2013); la tabella relativa dati dichiarati dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale - Italia/Estero (anno 2019); il Prospetto sintetico relativo all'andamento economico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale elaborato sulla base dei bilanci presentati dai singoli Istituti e schede dei bilanci (anno 2019).

[382] L’articolo 2 della legge n. 152 del 2001, al comma 1, prevede che: “Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;

b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

Il comma 2 dell’articolo 2 specifica che il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

[383] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 152 del 2001, il progetto da allegarsi alla domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve contenere tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 7 del medesimo articolo 3 dispone che il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma del comma 2 dell'articolo 2.

[384] Attualmente sono costituiti 23 patronati, 19 tra essi aderiscono ai raggruppamenti:

CE.PA. - Centro Patronati

C.I.P.L.A. - Comitato di Intesa tra i Patronati dei Lavoratori Autonomi

C.I.P.A.S. - Coordinamento Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale

CO.P.A.S. - Coordinamento dei Patronati di Assistenza Sociale

Altri Patronati

[385] Il comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 152 del 2001 dispone che l’esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

[386] L’articolo 10 della legge n. 152 del 2001 è stato sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

[387] Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stato approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2015.

[388] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2015 recante “Individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea”.

[389] In attuazione di quanto disposto dalla lettera c) è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 settembre 2015, recante “Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio”.

[390] In conformità del comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 152 del 2001 è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2015 recante “Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati”.

[391] Il comma 1 dell’articolo 7 della legge n. 152 del 2001 recita: “1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero”.

[392] Le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Ai sensi di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2015 recante “Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari”.

[393] Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152”, all’articolo 1, prevede che il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale sia corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti dagli istituti medesimi. L'articolo 6 del medesimo decreto ha stabilito che “ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato”.

[394] L’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, al comma 1, prevede che “L'organizzazione delle sedi è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

a) per la sede centrale: punti 20;

b) per ogni sede regionale: punti 1;

c) per ogni sede provinciale: punti 2;

d) per ogni sede zonale: punti 1;

e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;

f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.

Il comma 2 del medesimo articolo 8 stabilisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attività e la sede zonale almeno 250 punti-attività.

[395] L’articolo 15, al comma 1, stabilisce che per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

Ai sensi del comma 2, per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

[396] La relazione presentata, in premessa, oltre ad auspicare un aggiornamento del “sistema Patronati”, stante il fatto che la normativa di riferimento è da considerare non più attuale rispetto alla profonda trasformazione politico-sociale e tecnologica del Paese, rileva che “Al fine, poi, di un corretto svolgimento della vigilanza ministeriale andrebbe, altresì, disciplinata in modo più puntuale l’attività ispettiva da parte dell'Ispettorato del lavoro, atteso il ritardo con cui gli ispettori trasmettono gli esiti degli accertamenti svolti, determinando l'impossibilità, per questo Ministero di procedere all'erogazione del finanziamento statale di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, in tempi congrui”. Cfr. Doc. CXCIII, n. 3, pag. 2.

[397] In deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

[398] In deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193.

[399] In deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

[400] Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 215 del 2003 stabilisce che sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

[401] L’articolo 4 del decreto legislativo n. 215 del 2003, al comma 1, dispone che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 215 del 2003, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

Ai sensi dell’articolo 4-bis, la tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.

L’articolo 5, al comma 1, dispone che sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

Nell'elenco possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento iscritti nel registro di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2003. Le associazioni da inserire nell’elenco sono scelte sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione. La procedura di iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito presso l’UNAR ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2003, è stata riattivata con decreto del 6 settembre 2018, n. 85, a firma del Capo Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo che la procedura di iscrizione e di aggiornamento avvenga in modalità telematica sulla piattaforma online, tramite apposita area dedicata all’interno del sito istituzionale www.unar.it.

L’elenco congiunto è stato aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 13 marzo 2013; nell’elenco risultano iscritte 582 associazioni ed enti.

Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

[402] Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 215 del 2003 specifica che il decreto medesimo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

[403] Il comma 2 dell’articolo 7 stabilisce che i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7, l'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

[404] Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento pari opportunità, all’articolo 8, include tra le funzioni di garanzia dell’UNAR la competenza in materia di parità di trattamento per le persone LGBT, nonché la tutela contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

[405] Cfr. Doc. CXXX, n. 4, pag. 9.

[406] Cfr. Doc. CXXX, n. 4, pag. 11.

[407] La circolare precisa i profili di responsabilità del coordinatore dell’UNAR, considerato non solo quale dirigente pubblico, ma anche quale vertice di un organismo con peculiari caratteristiche di indipendenza. Inoltre, al fine di rafforzare l’autonomia e l’indipendenza dell’Ufficio, la gestione delle risorse finanziarie è stata delegata in toto al coordinatore dell’UNAR. Cfr. Doc. CXXX, n. 4, pag. 100.

[408] In proposito, v. Doc. CXXX, n. 4, pagg. 79-80.

[409] Il comma 2 dell’articolo 12 è stato modificato dall'articolo 1, comma 269, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[410] L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dispone che gli enti di ricerca, tra i quali è compreso il CREA, nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

a) la libertà di ricerca;

b) la portabilità dei progetti;

c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;

d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;

e) la valorizzazione professionale;

f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;

g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;

h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;

i) la tutela della proprietà intellettuale;

l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;

m) adeguati sistemi di valutazione;

n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

[411] Ai sensi dell’articolo 3 dello statuto, sono organi del CREA:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto dell’Ente, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

L’articolo 5, comma 1, del vigente statuto stabilisce poi che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e uno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente. Il successivo comma 3, primo periodo, dispone che il consiglio di amministrazione duri in carica quattro anni e che i componenti possano essere rinnovati una sola volta.

[412] Alla relazione sull’attività svolta dal CONI nel 2019 è allegata la reazione di Sport e salute Spa sui risultati economico-finanziari e sui servizi resi al CONI nella medesima annualità nell’ambito di quanto previsto dal contratto di servizio che regola annualmente i rapporti tra le parti.

[413] Il decreto legislativo n. 242 del 1999, all’articolo 1, pone il CONI sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”, all’articolo 1, comma 19, lett. a), ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.

Le funzioni in materia di sport sono state delegate al Ministro Spadafora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019.

[414] Ai sensi dell’articolo 5 dello statuto sono organi del CONI: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale; il collegio dei revisori dei conti. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio conservano la carica fino alla scadenza degli organi. I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della giunta nazionale, i quali non possono restare in carica oltre tre mandati.

[415] Si ricorda che il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, all'articolo 1, comma 1, ha disposto, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP).

Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale.

Al CIP è conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Lo Statuto del Comitato italiano paralimpico è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017 e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2019.

Sono organi del CIP: il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e presiede sia il consiglio nazionale che la giunta nazionale. I mandati sono tutti quadriennali; il presidente e i componenti della giunta nazionale non possono restare in carica oltre tre mandati.

In base al disposto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP dovevano essere stabiliti con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva determinare la parte delle risorse finanziarie, precedentemente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, con decreto del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 settembre 2017, le risorse da assegnare al CIP sono state determinate in 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017. In base allo stesso decreto tale importo non considera lo stanziamento di 0,5 milioni di euro annui destinati al programma internazionale Special Olympics Italia che, pertanto, è aggiuntivo (lo stanziamento di tale programma è poi stato incrementato di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dall'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha previsto che, al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.

[416] L’articolo 8 è stato modificato dall’articolo 34-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

[417] Ai sensi dell'articolo 8, comma 11, della legge n. 138 del 2002, il personale nei ruoli dell'ente pubblico CONI, dall'8 luglio 2002 è passato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi (compresi i rapporti di finanziamento con le banche) e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

[418] Il nuovo statuto di Sport e salute Spa è stato approvato nell’Assemblea del 16 gennaio 2019 e modificato in quelle del 9 maggio 2019 e del 26 marzo 2020.

[419] L’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al comma 633, lett. b), ha – tra l’altro - chiarito che l'organo di Governo preposto al controllo del CONI non è più il Ministro per i beni e le attività culturali bensì “l'Autorità di Governo competente in materia di sport”.

[420] In base alla previsione originaria, antecedente al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, istituendo il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca.

[421] Diversamente da quanto attualmente previsto a seguito delle modifiche recate dal comma 633 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (che ha sostituito il comma 4 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 e successive modificazioni, con gli attuali commi da 4 a 4-quater), la disciplina di CONI Servizi Spa non prevedeva espressamente l’incompatibilità tra le cariche di componente del consiglio di amministrazione della società con quelle ricoperte presso l’ente CONI; anzi, l’articolo 34-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80 - modificando il comma 4 del predetto articolo 8 - stabiliva che “al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell’Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere”.

Fino al maggio 2013 si è data piena applicazione a tale disposizione. Pertanto, i titolari delle cariche di presidente e segretario generale dell’ente CONI assumevano, rispettivamente, anche quelle di presidente e amministratore delegato della società CONI Servizi Spa.

[422] Ulteriori 2 milioni di euro annui sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui ai commi da 634 a 639 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

L’ultimo periodo del comma 630 ha disposto che per l’anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti destinatari (federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite) ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

Il comma 5 dell'articolo 82 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che alla spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 autorizzata dal medesimo articolo 82 per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[423] Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai sensi del comma 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, introdotto dal comma 633 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate agli organismi sportivi.

Resta fermo il principio di cui all’articolo 7, comma 2, lettere e) e f) del decreto legislativo n. 242 del 1999, secondo cui la giunta nazionale del CONI esercita il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari, e propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

[424] Ulteriori modifiche recate dall’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 all'ordinamento sportivo nazionale sono relative ai concorsi pronostici sportivi (commi da 634 a 639), alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A (commi 641 e 642), alla giustizia sportiva (commi da 647 a 650).

[425] Il CONI ha provveduto al trasferimento delle risorse residue alla suddetta data pari a 83.600.000 euro. Cfr. la relazione presentata, pag. 6.

[426] Ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, come convertito, il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale; d) attività volte alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

Il comma 3 dell’articolo 15 prevede che il CONI presenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 dell’articolo 15 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. L'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire al Fondo “Sport e Periferie” natura strutturale, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il DPCM 31 ottobre 2018, si è provveduto all’individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo Sport e Periferie.

Il comma 4 dell'articolo 15 dispone che il CONI presenti annualmente all'autorità vigilante una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 e che l'autorità vigilante trasmetta la relazione alle Camere.

Il Ministro per lo sport ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, la prima relazione - predisposta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di avanzamento degli interventi volti a favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, aggiornata al 31 dicembre 2017 (Doc. CCLIX, n. 1), con lettera in data 7 marzo 2018.

[427] Ai sensi della lett. e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2019, viene confermata, “in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale”. Al CONI vengono assegnati (lett. g) poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. Le norme delegate da emanare sono inoltre volte (lett. i) a sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici e a prevedere (lett. l) che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale.

In merito alle valutazioni del Comitato olimpico internazionale (CIO) sul disegno di legge, poi divenuto legge n. 86 del 2019, si v. la relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CONI riferita all’anno 2018, Doc. XV, n. 242, pag. 6, nota 8.

[428] Nella riunione del 26 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, finalizzato ad assicurare la piena operatività del CONI e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale (CIO).

[429] Il Piano nazionale alcol e salute (PNAS), approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 marzo 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2007, n. 88, costituisce un documento programmatico di indirizzi concordati tra Ministero e regioni, secondo le previsioni della legge n. 125 del 2001, con la finalità di promuovere l’implementazione di un insieme di strategie e azioni finalizzate a rafforzare in ambito nazionale le attività di prevenzione e a ridurre la mortalità e morbilità alcol correlate.

Il PNAS aveva durata triennale (1 gennaio 2007-31 dicembre 2009) ma le linee strategiche in esso contenute hanno trovato collocazione dapprima nel Piano nazionale di prevenzione 2010-2013 e successivamente nel nuovo Piano nazionale di prevenzione 2014-2018 prorogato fino a dicembre 2019 con l’intesa Stato, regioni e province autonome del 21 dicembre 2017; entrambi i PNP ne hanno previsto il recepimento tra gli obiettivi dell’area della prevenzione universale, riguardante la prevenzione di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari. I lavori per definire il nuovo PNP (2020-2025) sono stati avviati a settembre 2018 nell’ambito di un gruppo di lavoro composto da rappresentati del Ministero salute (Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione) e delle regioni, questi ultimi formalmente designati dal Coordinamento interregionale della prevenzione. In merito, si v. Doc. CXXV, n. 2, pag. 105 e ss.

[430] Dall’anno 2016 le risorse finanziarie per il monitoraggio dei dati alcologici vengono assegnate per sviluppare una progettualità, affidata alla regione capofila, che è individuata annualmente dalla Commissione salute coordinamento tecnico interregionale. Le risorse finanziarie dell’anno 2019 sono state assegnate dalla Commissione alle regioni Piemonte con il progetto: “Giovani e alcol. Modalità di ingaggio e di intervento sui giovani con modalità di consumo problematiche” ed Emilia Romagna con il progetto: “Le reti curanti: lo stato dell’arte, dall’applicazione della Legge 125/2001 alle innovazioni normative e progettuali, gli attori coinvolti, le condizioni complesse, le necessità formative”. Cfr. Doc. CXXV, n. 2, pag. 12-13.

[431] Il regolamento recante il funzionamento e l'organizzazione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 125 del 2001, è stato emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 giugno 2004, n. 199.

L’attività della Consulta è stata sospesa in quanto la Consulta medesima non è stata prevista tra gli organismi collegiali prorogati ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010. In merito e sull’opportunità del ripristino della consulta, cfr. Doc. CXXV, n. 2, pag. 92.

[432] Il Doc. CXXV, n. 2, nel paragrafo dedicato alla presentazione dei dati, evidenzia che “La Legge 125/2001 prevedeva una serie di adempimenti, che in parte sono stati attuati ed in parte non si sono tradotti in iniziative realizzate, pur mantenendo a tutt’oggi una riconosciuta validità. La modifica del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), subentrata poco dopo la Legge 125/2001, ha, come noto, rimodulato la competenza legislativa e amministrativa tra Stato e Regioni e questo ha avuto ripercussioni sull’attuazione della Legge stessa. Tra le maggiori inadempienze resta ancora oggi l’assenza di norme che regolino l’identificazione, l’organizzazione e la funzione dei Servizi per l’Alcologia. Ciò ha comportato una notevole frammentazione della risposta alle problematiche alcol correlate a livello regionale”.

Per le considerazioni contenute nel Doc. CXXV, n. 2, in merito alle inadempienze nell’attuazione della legge-quadro n. 125 del 2001, si veda il paragrafo “Criticità del sistema”, pag. 97.

[433] Il comma 2 dell’articolo 11 stabilisce che la permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

[434] Il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, è stato istituito con decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.

[435] I commi 3 e 4 dell’articolo 11 prevedono che l’Istituto superiore di sanità raccolga e diffonda, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti, nonché le istanze, le informazioni, i suggerimenti e le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

[436] L’articolo 2 della legge n. 40 del 2004, al comma 1, prevede che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possa promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. I fondi a tal fine previsti dall’articolo 2 sono diminuiti progressivamente nel tempo sino a risultare non più disponibili. Cfr. Doc. CXLII, n. 3, pag. 17.

[437] In merito agli effetti sull’applicazione della legge n. 40 del 2004 derivanti dalle pronunce della Corte costituzionale su aspetti controversi, quali appunto, la fecondazione eterologa, si veda infra nel testo.

[438] L’articolo 6 prevede (comma 1) che alla coppia debba essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita e che alla coppia debbano essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate (comma 2).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 6, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

[439] In attuazione di tale previsione le “Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita” sono state emanate con decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 e aggiornate con il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015.

Per completezza, si ricorda in estrema sintesi l’oggetto degli articoli non espressamente richiamati supra nel testo.

L’articolo 8 dispone in tema di stato giuridico dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, stabilendo che abbiano lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

L’articolo 9 disciplina le ipotesi di divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre.

L’articolo 10 della legge n. 40 stabilisce che gli interventi di procreazione medicalmente assistita siano realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11 e demanda ad un atto delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione: dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; delle caratteristiche del personale; dei criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; dei criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della legge n. 40 e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

L’articolo 11, come ricordato in premessa nel testo, concerne l’istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, del registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

L’articolo 12 introduce divieti e sanzioni relativi, tra altro, all’utilizzo e commercializzazione di gameti o embrioni o alla surrogazione di maternità, o alla realizzazione di un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

In merito agli articoli 13, 14 e 15 si riferisce nel testo.

L’articolo 16 disciplina l’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie stabilendone le modalità di esercizio, che esonera il medesimo personale dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

L’articolo 17 introduce disposizioni transitorie.

L’articolo 18, al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute. I criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18 sono stati individuati con decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004 e alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si è proceduto dal 2007 in base al prospetto che forma parte integrante del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2007.

Dal 2018, a seguito del contenimento della spesa pubblica, si è verificato il definanziamento totale dei contributi statali che erano previsti, attraverso il Fondo, di cui all’articolo 18 della legge n. 40 del 2004, per promuovere e sostenere le attività di competenza delle regioni nell’ambito della procreazione medicalmente assistita. Cfr. Doc. CXLII, n. 3, pag. 26.

[440] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 dispone che sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 dell’articolo 13;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre-11 novembre 2015, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2015, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della lettera b) nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 e accertate da apposite strutture pubbliche.

[441] Con sentenza 14 maggio – 5 giugno 2015, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2015, n. 23.

[442] L’articolo 1, al comma 1, prevede che, al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge n. 40, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Il comma 2 stabilisce che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

[443] Con sentenza 9 aprile – 10 giugno 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2014, n. 26.

[444] Il regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è stato adottato con il decreto del Ministro della salute 20 agosto 2019, n. 130.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n. 131, è stato adottato il regolamento di attuazione della Direttiva 2012/39/UE della Commissione del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane. Il regolamento indica gli esami da effettuarsi sui donatori di cellule riproduttive, con particolare riferimento alle cellule riproduttive da donatore diverso dal partner.

[445] Con sentenza 1° aprile-8 maggio 2009, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – prima Serie speciale, 13 maggio 2009, n. 19.

[446] In merito si rimanda a quanto riferito nella relazione presentata, Doc. CXLII, n. 3, pag. 20.

[447] Il sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV è stato istituito con decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008.

[448] Il Piano, partendo dall’analisi dei mutamenti osservati negli anni in termini epidemiologici e rispetto alle realtà socio-assistenziali, propone interventi basati sulle evidenze scientifiche e definisce obiettivi in linea con quelli delle principali agenzie internazionali – come Unaids, Oms ed Ecdc – che puntano a debellare l’Aids entro il 2030.

[449] La legge n. 135 del 1990, oltre a prevedere il piano di interventi per contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, disciplina, all’articolo 5, le modalità di accertamento dell’infezione, tali da garantire il rispetto dell’anonimato e vieta (articolo 6) ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.

[450] Istituita con decreto ministeriale 28 novembre 1991.

[451] L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, prevede che il Comitato si articoli in tredici sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione.

Il Comitato è stato ricostituito con decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2018.

La Sezione L è composta da 19 membri designati dal Ministro della salute (17 esperti e 2 rappresentanti del Ministero); la Sezione M è composta da 33 rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l’AIDS.

[452] Cfr. Doc. XCVII, n. 2, pagg. 27-28.

[453] L’intesa ha stabilito, tra l’altro, che stante la mutata situazione epidemiologica nel nostro Paese, anche al fine di orientare in modo efficiente le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministero della salute e le regioni dovranno dare attuazione al Piano mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro. Pertanto, per l’implementazione del PNAIDS sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro (aree: Prevenzione, Formazione operatori, Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale – Retention in Care, Dati/Sorveglianza). I gruppi sono composti da rappresentanti delle regioni, delle Sezioni L e M del Comitato tecnico sanitario e di società scientifiche.

Si è inoltre concordato sulla necessità di procedere a una revisione della legge n. 135 del 1990 e dei relativi decreti attuativi. Cfr. Doc. XCVII, n. 2, pagg. 28-29.

[454] Cfr. Doc. XCVII, n. 2, pagg. 93-94.

[455] Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, il comma 2 dell’articolo 32 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

[456] Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, all'articolo 4, comma 11-septies, ha modificato il comma 7 dell'articolo 32, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, sostituendo il termine del 1° marzo, entro il quale doveva essere annualmente trasmessa la relazione in base alla formulazione originaria dell'obbligo, con quello del 1° settembre.

[457] Il comma 2 dell’articolo 25 stabilisce che, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

[458] Il comma 4 dell’articolo 25 consente a una start-up innovativa di ottenere la qualifica di start-up a vocazione sociale se, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, opera nei settori indicati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale individuata dal comma 4 dell’articolo 25 nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attualmente sostituito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, che all’articolo 19, comma 1, ha abrogato il previgente decreto legislativo n. 155 del 2006.

[459]La relazione presentata segnala che “Qualitativamente, il primo requisito, la soglia abilitante di spese in R&S, è indicato da quasi i due terzi delle startup innovative iscritte a fine 2019 (6.401 startup, 58,8%). Il 20,9% ha

invece optato per il secondo requisito della forza lavoro qualificata, e meno del 13% ha dichiarato di essere in possesso di una proprietà intellettuale o di un software.

L’evidente prevalenza del primo requisito è presumibilmente attribuibile al fatto che, essendo l’attività di R&S uno dei principali motori dell’innovazione, le imprese caratterizzate da un alto contenuto d’innovatività, quali le startup innovative, spendono gran parte delle loro energie in tale ambito”. Cfr Doc. CCXIII, n. 1, pag. 33.

[460] Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, all'articolo 4, comma 10-bis, consente di redigere l'atto costitutivo della start-up innovativa (ivi incluse le successive modificazioni) per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione digitale. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016 è data attuazione alla disciplina, attraverso la predisposizione di un modello standard tipizzato di atto costitutivo/statuto digitale delle start-up innovative in forma di S.R.L..

[461] Il comma 15 è stato modificato dall'articolo 3, comma 1-sexies, lett. b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 38, comma 5), ha introdotto delle disposizioni di carattere straordinario a sostegno delle start-up per far fronte alle difficoltà economico finanziarie da queste subite in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Tra le misure adottate, la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

[462] I requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati sono stati disciplinati in dettaglio con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio 2013, sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016.

[463] In merito si rimanda alla scheda pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, sulla “Strategia nazionale per le startup e le PMI innovative”, aggiornata a ottobre 2020, che dà conto anche delle ulteriori agevolazioni introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le agevolazioni illustrate nella scheda, articolate in 15 punti, riguardano: la modalità di costituzione digitale e gratuita; incentivi fiscali per i soggetti che investono nel capitale di start-up innovative; accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le PMI; il programma di finanziamenti Smart&Start Italia dedicato alle start-up, istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione e semplificazione con D.M. 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; i servizi forniti dall’Agenzia ICE, la possibilità di trasformazione in PMI innovativa per le start-up innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili; esonero da diritti camerali e imposta di bollo; raccolte di capitali tramite campagne di equity crowdfunding (l’equity crowdfunding, inizialmente previsto per le sole start-up innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative e poi, con la legge di bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane); deroghe alla disciplina societaria ordinaria; disciplina del lavoro flessibile; remunerazione attraverso strumenti di partecipazione del capitale; maggiore facilità nella compensazione dei crediti IVA; proroga del termine per la copertura delle perdite; deroghe alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; Fail fast: in caso di insuccesso le start-up innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. In particolare, le start-up innovative sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto attiene alle agevolazioni previste per le start-up innovative si rimanda anche al Tema dell’attività parlamentare “Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati”.

La relazione presentata (Doc. CCXIII, n. 1), dedica il capitolo 6 (pag. 53 e ss.) all’analisi dei risultati delle misure a favore delle start-up innovative e delle PMI innovative.

[464] Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili, mentre sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

[465] L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico e le informazioni inserite al momento dell'iscrizione, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2015, devono essere aggiornate annualmente (comma 4) con le medesime modalità telematiche (nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it).

[466] La relazione presentata rileva che: “Dal confronto tra i requisiti d’accesso ai regimi di startup e di PMI innovativa si evince come quest’ultimo status rappresenti un’evoluzione naturale per quelle imprese che, pur avendo superato la fase di avvio, mantengono un carattere di innovatività. Per assicurare una fruizione senza soluzione di continuità delle varie agevolazioni comuni ai due regimi, è previsto un meccanismo di conversione semplice e automatico con cui le startup innovative che superano il quinto anno dalla costituzione, o i cinque milioni di euro di valore della produzione annuo o, ancora, che distribuiscono gli utili o si quotano su una piattaforma multilaterale di negoziazione, e che risultano già in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, comma 1 del d.l. 3/2015, possono accedere in continuità al regime agevolativo di PMI innovativa. Selezionando il codice 070 della modulistica d'impresa (“Startup: passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa”), infatti, la società esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione startup e, contestualmente, richiede l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI innovative”. Cfr. Doc. CCXIII, n. 1, pag. 47.

[467] La misura agevolativa “Smart&Start Italia”, riservata alle start-up innovative, è stata istituita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 “Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative in tutto il territorio nazionale”, ed è stata oggetto di recente revisione e semplificazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

[468] In attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2020.

[469] Le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative sono state definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2020.

[470] Ai fini del comma 5 dell’articolo 38, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

[471] La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

Il comma 3 del nuovo articolo 29-bis stabilisce che l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

[472] Il comma 9 dell’articolo 38 stabilisce che le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8 sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[473] In merito, cfr. la relazione presentata (Doc. CCXIII, n. 1), pag. 81.

[474] Il comma 3 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede ulteriormente che i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito da parte del Ministero dello sviluppo economico siano individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, recante “Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione”.

[475] A tal fine il comma 4 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 autorizza una spesa per il 2020 di 5 milioni di euro.

[476] Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 6 stabilisce che il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla Fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

Il comma 7 dell’articolo 42 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il Ministro dello sviluppo economico ha sottoscritto il decreto di approvazione dello statuto della Fondazione Enea Tech il 25 agosto 2020.

[477] Il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[478] Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede che la relazione sia presentata “entro il mese di aprile di ogni anno”. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) ha modificato tale termine, stabilendo, tra l’altro, che la relazione sia trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno. V anche infra nel testo.

[479] La relazione presentata (Doc. LVIII, n. 3) fornisce un quadro di monitoraggio sulle forme e tipologie di agevolazioni alle attività economiche e produttive che le amministrazioni hanno concesso ed erogato al sistema produttivo nel 2019 e nei cinque anni precedenti.

La nozione di agevolazione utilizzata è inclusiva degli interventi qualificabili come aiuti di Stato, in base alla disciplina comunitaria, ad eccezione degli aiuti di competenza di enti locali. Il perimetro delle agevolazioni censite comprende, altresì, gli incentivi che, sebbene siano considerabili “non aiuti”, sono idonei a rappresentare un vantaggio economico per i beneficiari.

La relazione descrive, inoltre, le criticità emerse a seguito della pandemia da COVID-19 e dà conto delle misure di sostegno alle imprese introdotte con: il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd “Cura Italia”); il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. “Liquidità”); il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Rilancio”).

I dati di monitoraggio sono raccolti tramite il sistema dedicato alla relazione (Piattaforma 266) con cui sono stati censiti 1.252 interventi agevolativi attivi nell’ultimo anno di rilevazione. Si ricorda che la procedura informatica di raccolta dei dati finalizzata alla predisposizione della relazione è stata prevista tramite un apposito questionario via web, accessibile all’indirizzo https://legge266.dgiai.gov.it. con circolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2019, n. 373236.

[480] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, operativo dal 12 agosto 2017, contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Il comma 5 dell’articolo 52 prevede che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA) di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato è stato emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Nel paragrafo introduttivo la relazione presentata (Doc. LVIII, n. 3), pag. 10, specifica che “Pur non essendo un sistema di monitoraggio, il RNA costituisce una base informativa estremamente utile e, in prospettiva, fondamentale per rilevare le caratteristiche di dettaglio degli aiuti di Stato e, ai fini dell’ambito di monitoraggio della presente Relazione, di un numero consistente degli interventi agevolativi. Allo stato attuale, la Piattaforma 266 e il RNA, oltre a risultare difficilmente interoperabili per via delle differenti caratteristiche strutturali, presentano un ambito oggettivo di monitoraggio non coincidente. Il RNA si riferisce esclusivamente a tutte le agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato (fatta eccezione per i settori dell’Agricoltura e della Pesca) a prescindere dal soggetto gestore; la Piattaforma 266 ha un ambito di applicazione esteso alle agevolazioni alle imprese (aiuti e non aiuti di Stato) limitato a due livelli di governo: le amministrazioni centrali e regionali. Risultano, pertanto, non coperte dal monitoraggio della Piattaforma 266 una serie di aiuti che fanno capo ad altri livelli di amministrazione o enti (i.e. amministrazioni locali ed enti). Sotto il profilo, inoltre, delle informazioni trattate va osservato che il RNA non fornisce, allo stato, i dati relativi alle erogazioni, né una serie storica paragonabile per monitorare gli andamenti del sistema agevolativo negli anni precedenti al 2019: per questa ragione si è scelto di ancorare il nucleo della Relazione alle informazioni provenienti dalla Piattaforma 266 (Capitolo 2), valorizzando le risultanze del Registro attraverso uno specifico capitolo della Relazione del tutto indipendente sul piano analitico”.

[481] Sono organi dell’ISMEA il presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Istituto, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Il presidente non può essere confermato per più di due volte.

[482] Cfr. La relazione della Corte dei conti sull’attività dell’ISMEA per l’esercizio 2019, Doc. XV, n. 351, pag. 4.

[483] In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 novembre 2002.

[484] L’articolo 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

[485] L'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 siano a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione di tale previsione il comma 2 dell’articolo 41 autorizza per l'anno 2019 la spesa di 30 milioni di euro in favore dell'ISMEA.

[486] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 1, comma 209, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[487] Il comma 2-bis stabilisce che per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del decreto legislativo n. 102 del 2004, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

[488] Il comma 4-bis (aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. bb), n. 2), del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82) dispone che le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.

[489] Il comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è stato modificato dall'articolo 10, comma 8, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

[490] L’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie già in capo al Fondo interbancario di garanzia.

[491] Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 22 marzo 2011 ha abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 febbraio 2006 con cui in precedenza erano stati definiti criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[492] La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

[493] Criteri, condizioni e modalità per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2004 sono stati fissati con decreto del direttore generale del Tesoro 24 marzo 2006.

[494] Il comma 5-ter dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è stato inserito dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, e poi modificato dal comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[495] I principali interventi riguardano: la sospensione di tutte le rate con scadenza nell’anno 2020; la sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell’articolo 13 comma 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016; l’esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la fine dell’emergenza nazionale dal computo del preammortamento dei piani di investimento autorizzati dall’Istituto; il posticipo al 31 maggio 2020 del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la vendita dei terreni in Banca delle terre, e conseguente slittamento del termine per la presentazione delle offerte economiche; la sospensione per il 2020 della pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani in agricoltura. In merito, cfr. la relazione della Corte dei conti sull’attività dell’ISMEA per l’esercizio 2019, Doc. XV, n. 351, pagg. 27-28.

[496] Si tratta di relazioni alle Camere previste da nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente documento.

In merito ai nuovi obblighi di relazione si veda anche, più estesamente, il paragrafo introduttivo “In evidenza”.