Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Individuazione dei beneficiari risorse del Fondo nazionale integrativo comuni montani |
Riferimenti: | SCH.DEC N.370/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 370 |
Data: | 25/03/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Individuazione dei beneficiari risorse del Fondo nazionale integrativo comuni montani
Atto del Governo n. 370
Articolo 1, comma 320, della legge
24 dicembre 2012, n. 228
Servizio Studi
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
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Dossier n. 528
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Atti del Governo n. 370
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BI0263.docx
Il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" č stato istituito dall'articolo 1, commi 319-321, della legge di stabilitŕ 2013 (legge n. 228/2012), con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario, per i comuni classificati interamente montani, di cui all'apposito elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il Fondo - le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2126) - č gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
L’articolo 1, comma 550, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha integrato i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani portandoli a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Considerando, tuttavia, gli interventi di spending review che, nel triennio 2017-2019, le Amministrazioni centrali dello Stato hanno effettuato sulle previsioni di spesa dei rispettivi Ministeri in sede di formazione del bilancio dello Stato - ai fini del concorso alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 232/2016 - lo stanziamento del capitolo 2126/MEF relativo al Fondo integrativo č stato ridotto a 4,9 milioni per l’anno 2017, a 4,3 milioni per l’anno 2018, a 4,5 milioni per l’anno 2019, assestandosi, dunque, a 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Tali importi affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul cap. 434 destinato al Fondo, ai fini del suo riparto. Va considerato, peraltro, che sullo stanziamento del predetto capitolo incidono, altresě – cfr. § successivo – ulteriori riduzioni che, per finalitŕ di risparmio, vengono disposte dalla Presidenza del Consiglio alle spese del proprio bilancio, ai sensi del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review, art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2) e della legge n. 190/2014 (art. 1, comma 291), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Le risorse del Fondo sono destinate – ai sensi del comma 321 della legge n. 228/2012 - al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario (e non possono quindi riferirsi alle attivitŕ svolte in via ordinaria dagli enti interessati), rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attivitŕ agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
o) promozione del turismo, del settore primario, delle attivitŕ artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessitŕ;
p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attivitŕ ed ai progetti delle seguenti istituzioni: Club alpino italiano (CAI); Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); Collegio nazionale delle guide alpine italiane; Collegio nazionale dei maestri di sci.
L’erogazione delle risorse del Fondo č regolata dal comma 320 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, il quale prevede che l’individuazione dei progetti destinatari delle risorse del Fondo č effettuata entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema č nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine, il decreto puň essere comunque adottato.
Si ricorda che non partecipano al riparto i comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano, dal momento che, dal 2010, esse sono escluse dalla ripartizione di finanziamenti statali, in seguito all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009.
Il citato comma 109 dell’art. 2 della legge n. 191/2009 ha, infatti, soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2010, le disposizioni della legge n. 386/1989 (in particolare, l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalitŕ per gli stessi previsti.
I criteri per l’individuazione dei soggetti destinatari del Fondo, la valutazione dei progetti, la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, le modalitŕ di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e monitoraggio dei progetti sono stati definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.
Per quanto riguarda i soggetti destinatari delle risorse del Fondo, il comma 319 della legge n. 228/2012 fa riferimento “ai comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”.
Tale elenco, costituito dall’Istat secondo una classificazione fornita dall’UNCEM, č stato elaborato in esito all’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”.
Ai fini dello schema di ripartizione in esame del Fondo integrativo, l’elenco dei comuni montani, in applicazione della legge 2 luglio 1952, n. 991, č riportato al Bando 28 giugno 2019.
Allo stato attuale, i comuni montani - nonché quelli parzialmente montani - sono individuati da un elenco elaborato dall’ISTAT, secondo una classificazione trasmessa all’ISTAT dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunitŕ ed Enti Montani), conseguente ad una disposizione contenuta all’articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 - ora abrogata - recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”, con cui venivano definiti "montani" i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Per “comuni parzialmente montani” venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri. La Commissione censuaria centrale, istituita presso il Ministero delle Finanze, fu incaricata di stilare e mantenere l’elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani.
L’articolo 1 della legge n. 991/1952 č stato tuttavia abrogato dall’articolo 29 della legge n. 142 del 1990, che ha riservato alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge regionale, le Comunitŕ montane, quali enti locali formati dall’unione di comuni montani e parzialmente montani. L’abrogazione disposta dalla legge n. 142/1990 ha di fatto impedito la possibilitŕ che tale classificazione fosse rivista e/o aggiornata nel tempo da parte della Commissione censuaria centrale.
I comuni totalmente montani, secondo l’elenco ISTAT, sono 3.471 (43,4% del totale) ed ospitano 8.863.185 abitanti (14,6% della popolazione totale) su una superficie di 147.531 kmq (48,8% del territorio nazionale)[1].
Si segnala, al riguardo, che il disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 11 marzo 2022, prevede all’articolo 2 un DPCM per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e per la redazione dell’elenco dei comuni montani.
Le risorse del Fondo integrativo per i comuni montani relative alle annualitŕ 2014-2017 (11,2 milioni di euro) sono state ripartite con il D.M. 8 marzo 2019.
Con lo schema di decreto in esame sono ripartite le risorse delle annualitŕ 2018-2021.
Si segnala, in tale sede, che l’articolo 1, commi 593-596, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) ha istituito il nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, con lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.
In tale Fondo - istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2068), la cui gestione č affidata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 441) – confluiscono il Fondo nazionale per la montagna (previsto dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994) e il Fondo integrativo per i comuni montani (previsto dall’articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 – legge di stabilitŕ 2013).
Nel bilancio per il 2022-2024, pertanto, le risorse dei due citati fondi sono state trasferite al nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, con conseguente azzeramento della loro dotazione a partire dal 2022.
Le risorse da ripartire per le annualitŕ 2018-2021
Per quanto concerne le risorse interessate dalla ripartizione di cui allo schema di decreto in esame, riguardo alle annualitŕ 2018-2019, il Fondo č stato oggetto di un Bando del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in data 28 giugno 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019) che ha definito la modalitŕ di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani, per un complesso di risorse, per le annualitŕ 2018, 2019 e i residui 2014-2017, pari a circa 16,3 milioni di euro, di cui 3,9 milioni relativi all’annualitŕ 2018, 4,5 milioni relativi all’annualitŕ 2019 e oltre 7,8 milioni corrispondenti ai residui delle annualitŕ 2014-2017.
Il Bando ha previsto l’assegnazione ai territori regionali di 34 quote di pari importo, pari 479.127 euro (una quota a ciascuna regione, una ulteriore quota alle regioni colpite dagli eventi meteorologici di fine ottobre 2018, ulteriori cinque quote alle regioni che presentavano il maggior disavanzo tra quanto assegnato e quanto calcolato in base ai resti delle annualitŕ 2014-2017 del Fondo).
Successivamente, con parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2020, č stato deciso di utilizzare anche l’annualitŕ 2020 del Fondo, di importo pari a 8.933.023 euro, attraverso lo scorrimento delle graduatorie predisposte dalle Regioni.
Sulla base dei progetti trasmessi dai comuni alle competenti regioni, e alla successiva valutazione di ammissibilitŕ dei progetti al finanziamento, sono state predisposte e trasmesse dalle regioni le relative graduatorie, sulla base dei criteri del Bando.
Le graduatorie dei progetti presentati dai comuni montani, predisposte dalle regioni, sono state asseverate con il decreto del 7 dicembre 2020.
Successivamente, alcuni comuni, risultati esclusi dalla graduatoria per carenza documentale, hanno richiesto la riammissione in graduatoria.
A seguito del ricorso, le Regioni interessate (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia nonché Abruzzo, quest’ultima per la correzione di un errore materiale) hanno provveduto ad una revisione delle graduatorie ed č stato quindi emanato il successivo decreto il 14 aprile 2021 (sostitutivo di quello del 7 dicembre 2020), con cui si provvede alla approvazione delle graduatorie finali per ciascuna regione.
Inoltre il 23 novembre 2021, a seguito di ulteriore verifica della graduatoria da parte della regione Lazio, č stato pubblicato un terzo decreto di revisione della graduatoria aggiornata predisposta dalla Regione.
I citati decreti ministeriali 14 aprile 2021 e 23 novembre 2021, di asseveramento delle graduatorie, non dispongono tuttavia l’impegno al finanziamento dei progetti, che compete - ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge di stabilitŕ 2013 - allo schema di decreto in esame.
Il completamento delle graduatorie ha richiesto un tempo pari a circa due anni.
In questo lasso di tempo si sono pertanto rese disponibili – come indicato nella Relazione illustrativa dello schema - anche le risorse del Fondo relative all’annualitŕ 2021, per un importo pari a 8.885.367 euro, da assegnare anch’esso attraverso lo scorrimento delle graduatorie predisposte dalle Regioni.
Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa dello schema in esame, rispetto agli importi stanziati nel bilancio dello Stato (9,5 milioni di euro a decorrere dal 2020) e trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (sul cap. 434), le disponibilitŕ effettive del Fondo per l’anno 2021 – come peraltro quelle relative all’annualitŕ 2020 - risultano ridotte a circa 8,9 milioni di euro, a seguito degli accantonamenti preventivi che, per finalitŕ in termini di spending review, vengono disposti dalla Presidenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 1, comma 291, della legge n. 190/2014 (legge di stabilitŕ 2015).
Tale norma, si rammenta, richiede alla Presidenza del Consiglio di assicurare, a decorrere dall'anno 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, da versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato (quantificati, secondo le informazioni fornite nella Relazione illustrativa allo schema in esame, in circa 50,9 milioni di euro).
Gli importi effettivi delle annualitŕ 2020 e 2021, pari, rispettivamente, a 8.933.023 euro e 8.885.367 euro, sono ripartiti in 19 quote regionali uguali, consentendo di attribuire, ad ogni regione, un’ulteriore quota pari a 470.159 euro per l’annualitŕ 2020 e di 467.650 euro per l’annualitŕ 2021.
Tali importi si aggiungono a quanto inizialmente previsto nel Bando del 2019 per i territori regionali (16.290.318 euro), per una disponibilitŕ complessiva del Fondo pari a 34.108.708 euro.
Tuttavia, lo schema di decreto in esame provvede a ripartire un importo inferiore, pari a 33.883.120 euro, in quanto:
1) la quota del 2021 destinata al territorio della regione Valle d’Aosta (467.650 euro) non viene assegnata – in quanto la graduatoria dei comuni ammessi si esaurisce con l’utilizzo dell’annualitŕ 2020 - ma accantonata, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 4, dello schema, al fine di destinarla al territorio stesso nella prossima procedura di attribuzione del Fondo;
2) sulle risorse dell’annualitŕ 2021 la Presidenza del Consiglio ha provveduto ad effettuare - come detto nella Relazione illustrativa dello schema in esame - una rimodulazione degli accantonamenti operati sugli stanziamenti di bilancio per misure di spending review (ex art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.L. n. 95/2012 e art. 1, comma 291, della legge n. 190/2014), che ha determinato una maggiore disponibilitŕ di 242.063 euro sull’annualitŕ 2021 del Fondo (9.127.430 euro rispetto alla stima iniziale di 8.885.367 euro).
(importi in euro)
Fondo integrativo per i comuni montani |
Risorse |
Residui 2014-2017 |
7.852.132 |
Annualitŕ 2018 |
3.918.415 |
Annualitŕ 2019 |
4.519.771 |
Totale 2014-2019 |
16.290.318 |
Annualitŕ 2020 |
8.933.023 |
Annualitŕ 2021 |
8.885.367 |
Totale 2018-2021 e residui 2014-2017 |
34.108.708 |
Maggiore disponibilitŕ annualitŕ 2021 |
242.063 |
Quota accantonata Regione Valle d’Aosta |
-467.650 |
TOTALE DA RIPARTIRE |
33.883.120 |
Lo schema di decreto ministeriale in esame reca il riparto delle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani stanziate per le annualitŕ 2018-2021 e dei residui degli anni 2014-2017 tra i comuni totalmente montani che sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie regionali asseverate con i decreti citati nel paragrafo precedente.
Sullo schema, in data 9 febbraio 2022 č stata raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.
L’importo complessivamente ripartito dallo schema ammonta a 33.883.120 euro ed č destinato al finanziamento di 80 interventi presentati dai comuni totalmente montani, che sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie asseverate, di cui al decreto 14 aprile 2021 e decreto del 23 novembre 2021, come disposto dall’articolo 1, comma 2 e 3, dello schema di decreto.
Le risorse complessive (33.883.120 euro) – come illustrato nel paragrafo precedente - sono quelle derivanti dal Bando del 28 giugno 2019, che prevedeva un importo originario di 16.290.318 euro, relativamente alle annualitŕ 2018-2019 e residui 2014-2017, sulla cui base sono state predisposte le graduatorie regionali. Ad esse si sono aggiunte, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata del 5 novembre 2020, le risorse dell’annualitŕ 2020, pari a 8.933.023 euro, che si č deciso di attribuire attraverso lo scorrimento delle predette graduatorie predisposte dalle Regioni.
Nelle premesse dello schema in esame risulta, infine, la decisione di utilizzare anche le risorse dell’annualitŕ 2021, con lo scorrimento delle graduatorie predisposte dalle Regioni, in analogia con quanto previsto per l’annualitŕ 2020. L’ammontare definitivo della disponibilitŕ di risorse dell’annualitŕ 2021 č risultato pari a 9.127.430 euro, considerando – come illustrato nel paragrafo precedente - la maggiore disponibilitŕ risultante a seguito della rimodulazione della spending review effettuata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non tutto l’importo dell’annualitŕ 2021 č stato peraltro ripartito; infatti, il comma 4 dell’articolo unico dello schema in esame stabilisce che la quota parte spettante ai territori della regione Valle d’Aosta (467.650 euro) venga accantonata e destinata a quel territorio nella prossima procedura di attribuzione del Fondo. Ciň in quanto per i territori della regione Valle d’Aosta, la graduatoria dei comuni ammessi si č esaurita con l’utilizzo dell’annualitŕ 2020.
Riguardo al riferimento contenuto nel comma 4 di una “prossima procedura di attribuzione” del Fondo, va segnalato che il Fondo č ora confluito - con le relative risorse finanziarie – nel nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, commi 593-596, legge n. 234/2021). Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento riguardo alle future procedure di assegnazione della quota residua spettante alla regione valle d’Aosta.
In particolare, nel nuovo Fondo confluiscono sia il Fondo integrativo per i comuni montani (di cui all’art. 1, commi 319-321, della legge n. 228/2012) sia il Fondo nazionale per la montagna (previsto dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994), le cui risorse si aggiungono, dunque, a quelle stanziate dalla legge di bilancio 2022 (100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 (cap. 2068/MEF)), per un complesso di risorse pari a 129,5 milioni per il 2022 e di 209,5 milioni a decorrere dal 2022.
Il nuovo Fondo - la cui gestione č affidata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 441) - č finalizzato a promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per la riduzione dei fenomeni di spopolamento, nonché a misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale altresě del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della montagna.
Per quanto riguarda gli 80 interventi che sono risultati ammissibili al riparto, si rammenta che il bando del 28 giugno 2019 (articolo 3, commi 1 e 2) - che ha definito le modalitŕ di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani - ha finalizzato le risorse del Fondo al finanziamento di interventi di carattere straordinario nei seguenti tre ambiti di intervento:
a) ripristino di aree danneggiate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 nei territori indicati nella Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano);
b) prevenzione del dissesto idrogeologico;
c) promozione del turismo, del settore primario, delle attivitŕ artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessitŕ (esclusi i finanziamenti rivolti al sostegno delle PMI).
Il Bando del 2019, che riguardava complessivi 16.290.318 euro, ha previsto l’assegnazione ai territori regionali di 34 quote di uguale importo (479.127 euro). Č stata infatti assegnata una quota a ciascun territorio regionale (19 quote), 10 quote alle regioni che sono state colpite dagli eventi meteorologici dell’ottobre 2018 e 5 quote a quelle regioni che presentavano il maggior disavanzo tra quanto assegnato e quanto calcolato in base ai resti delle annualitŕ 2014-2017 del Fondo.
A ciascun intervento č dunque destinato un importo pari ad una quota (479.127 euro). L’articolo 6, comma 2, del Bando indica che possono anche essere presentate richieste di finanziamento per interventi di importo inferiore alla suddetta quota, sempreché superiore al 50% di quello della quota intera e, quindi, di importo superiore a 239.563 euro.
L’utilizzo delle annualitŕ 2020 e 2021 (8.933.023 euro e 8.885.367 euro), ripartite ciascuna in 19 quote di pari importo, ha consentito di attribuire ad ogni territorio regionale ulteriori quote pari, rispettivamente, a 470.159 euro e a 467.650 euro, da aggiungersi a quanto inizialmente previsto nel Bando per i territori regionali.
L’importo complessivo considerato dallo schema in esame (33.883.120 euro) viene destinato al finanziamento di 80 interventi nei comuni totalmente montani, posti in posizione utile nelle graduatorie regionali, ripartiti tra i territori regionali secondo le tabelle allegate allo schema, che evidenziano:
§ le assegnazioni delle quote a ciascun territorio regionale sulla base degli elenchi dei comuni utilmente classificati nelle graduatorie cui č stato possibile assegnare integralmente l’importo progettuale richiesto, per un complesso di 74 comuni (Allegato 1);
§ le successive riassegnazioni ai territori dell’entitŕ del residuo regionale, cioč del residuo relativo a ciascun territorio regionale che, ai sensi dell’art. 9 del Bando, puň essere riassegnato ai comuni primi esclusi di ciascuna graduatoria, a fronte del cofinanziamento della differenza necessaria a coprire l’intero costo del progetto (Allegato 2a), e del c.d. resto nazionale (Allegati 2b e 2c): tali riassegnazioni hanno consentito il finanziamento di ulteriori 6 comuni montani.
Attribuzione quote territori regionali e residuo regionale e nazionale
(importi in euro)
Regione |
Assegnazione |
Assegnazioni resti regionali |
Assegnazioni resti nazionali |
Totale Assegnato |
N. Enti finanziati |
Piemonte |
1.208.127 |
- |
456.907 |
1.665.034 |
4 |
Valle d’Aosta |
765.436 * |
- |
- |
765.436 |
2 |
Lombardia |
2.013.254 |
- |
475.839 |
2.489.093 |
6 |
Veneto |
1.832.554 |
- |
- |
1.832.554 |
4 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.649.127 |
- |
- |
1.649.127 |
4 |
Liguria |
1.789.127 |
- |
- |
1.789.127 |
4 |
Emilia Romagna |
1.835.141 |
- |
- |
1.835.141 |
5 |
Toscana |
1.784.338 |
- |
- |
1.784.338 |
5 |
Marche |
1.437.254 |
- |
- |
1.437.254 |
3 |
Umbria |
1.422.626 |
- |
- |
1.422.626 |
3 |
Lazio |
1.665.557 |
230.506 |
- |
1.896.064 |
6 |
Abruzzo |
1.399.522 |
- |
- |
1.399.522 |
3 |
Molise |
1.356.127 |
- |
- |
1.356.127 |
3 |
Campania |
1.812.381 |
- |
470.000 |
2.282.381 |
5 |
Puglia |
1.436.954 |
- |
- |
1.436.954 |
3 |
Basilicata |
1.913.387 |
- |
- |
1.913.387 |
4 |
Calabria |
1.858.254 |
- |
- |
1.858.254 |
4 |
Sicilia |
2.009.127 |
366.064 |
- |
2.375.191 |
6 |
Sardegna |
2.216.381 |
- |
479.127 |
2.695.508 |
6 |
TOTALE |
31.404.676 |
596.570 |
1.881.873 |
33.883.120 |
80 |
* Per la Valle d’Aosta č stata accantonata la quota 2021 (467.650 euro), che sarŕ assegnata alla regione successivamente, in considerazione del fatto che la graduatoria regionale si č esaurita con l’utilizzo dell’annualitŕ 2020.
Nel dettaglio:
§ nell’Allegato 1 al decreto č riportato l’elenco dei 74 comuni beneficiari del finanziamento del Fondo, ai quali č stato attribuito integralmente l’importo progettuale richiesto, in base alle graduatorie regionali asseverate a valere sulle annualitŕ 2018, 2019, 2020, 2021 e residui 2014-2017: l’importo complessivo assegnato č di 31.404.676 euro, con un resto su base regionale pari a 2.236.381 euro;
§ nell’Allegato 2a sono indicati i comuni primi esclusi di ciascuna graduatoria regionale, ai quali, per l’attribuzione dei residui regionali, č stato chiesto di cofinanziare la differenza necessaria a coprire l’intero costo del progetto presentato, sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 del bando 28 giugno 2019. Hanno aderito a tale richiesta 2 comuni, per un importo complessivo assegnato di 596.570 euro;
§ a seguito della riassegnazione dei resti regionali, č risultato un residuo complessivo nazionale di 1.639.811 euro (2.236.381 – 596.570) che, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del Bando di giugno 2019, č riassegnato a quei territori regionali che, a seguito degli importi attribuito dal bando (cfr. l’allegato 2 del Bando, riportato anche nelle premesse del decreto in esame), presentano la maggiore differenza negativa di arrotondamento: si tratta delle regioni Sardegna, Campania, Lombardia e Piemonte. Nell’allegato 2b al decreto sono individuati 3 comuni primi esclusi dei territori delle suddette regioni, che hanno potuto beneficiare dell’intero importo progettuale richiesto, a valere sulle disponibilitŕ del resto nazionale, per una somma pari a 1.424.966 euro, con un ulteriore resto nazionale di 214.844 euro;
§ infine, č stato possibile recuperare tra i beneficiari del riparto il comune di Netro (comune primo escluso della graduatoria della regione Piemonte, che non era stato in grado di accettare l’impegno al cofinanziamento, al quale č stata attribuita (oltre al residuo del resto nazionale di 214.844 euro) l’ulteriore disponibilitŕ di 242.063 euro emersa sull’annualitŕ 2021 del Fondo, a seguito della rimodulazione degli accantonamenti operati ai sensi della spending review (ex articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.L. n. 95 del 2012 e articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n.190) ) (allegato 2c).
Nella seguente Tabella sono riportati, ripartiti per territorio regionale, i comuni totalmente montani beneficiari delle risorse del Fondo integrativo delle annualitŕ 2018/2021.
Regione/Comune |
Risorse |
Piemonte |
1.665.034 |
Traversella – Valchiusa (TO) |
479.000 |
Garresio (CN) |
479.127 |
Torre Mondově (CN) |
250.000 |
Netro (BI) |
456.907 |
Valle d’Aosta |
765.436 |
Aymavilles |
445.056 |
Pont Saint Martin |
320.380 |
Lombardia |
2.489.093 |
Comunitŕ Montana Valtellina di Tirano (SO) |
479.127 |
Colorina (SO) |
240.000 |
Edolo (BS) |
415.000 |
Breno (BS) |
479.127 |
Valtorta (BG) |
400.000 |
Artogne (BS) |
475.839 |
Veneto |
1.832.554 |
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI) |
479.127 |
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (BL) |
479.127 |
Valbrenta (VI) |
395.300 |
Perarolo di Cadore (BL) |
479.000 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.649.127 |
Villa Santina (UD) |
479.127 |
Tarvisio (UD) |
300.000 |
Tolmezzo (UD) |
450.000 |
Dogna (UD) |
420.000 |
Liguria |
1.789.127 |
Unione Comuni Argentina e Armea (IM) |
479.127 |
Zignago (SP) |
455.000 |
Maissana (SP) |
470.000 |
Framura (SP) |
385.000 |
Emilia Romagna |
1.835.141 |
Palagano (MO) |
350.000 |
Ventasso (RE) |
479.127 |
Unione Montana Comuni Parma Est (comuni di Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma) |
450.000 |
San Benedetto Val di Sambro (BO) |
254.814 |
Toano (RE) |
301.200 |
Toscana |
1.784.338 |
Unione Comuni Garfagnana (LU) |
479.127 |
Unione dei Comuni montani del Casentino (AR) |
286.973 |
Borgo a Mozzano (LU) |
290.000 |
Bagnone (MS) |
479.127 |
Marciana (LI) |
249.111 |
Marche |
1.437.254 |
Unione Montana Alta Valle del Metauro (PU) |
479.127 |
Unione Montana del Catria e Nerone (PU) |
479.127 |
Monte Cerignone (PU) |
479.000 |
Umbria |
1.422.626 |
Sant’Anatolia di Narco (PG) |
479.127 |
Fratta Todina (PG) |
479.000, |
Stroncone (TR) |
464.499 |
Lazio |
1.896.064 |
Alvito (FR) |
300.000 |
Campodimele (LT) |
400.000 |
Atina (FR) |
257.667 |
Belmonte Castello (FR) |
240.000 |
Colle San Magno (FR) |
467.890 |
Settefrati (FR) |
230.506 |
Abruzzo |
1.399.522 |
Unione Montana di Comuni del Sangro (CH) |
479.127 |
Trasacco (AQ) |
441.268 |
Palena (CH) |
479.127 |
Molise |
1.356.127 |
Fossalto (CB) |
477.000 |
Castelpetroso (IS) |
479.127 |
Colli al Volturno (IS) |
400.000 |
Campania |
2.282.381 |
Olevano nel Tusciano (SA) |
479.127 |
Padula (SA) |
479.127 |
Conca dei Marini (SA) |
479.127 |
Savignano Irpino (AV) |
375.000 |
Castelpagano (BN) |
470.000 |
Puglia |
1.436.954 |
Alberona (FG) |
479.127 |
Faeto (FG) |
478.700 |
Motta Monte Corvino (FG) |
479.127 |
Basilicata |
1.913.387 |
Tito (PZ) |
479.127 |
Terranova di Pollino (PZ) |
477.260 |
Forenza (PZ) |
478.000 |
Anzi (PZ) |
479.000 |
Calabria |
1.858.254 |
Gimigliano (CZ) |
479.127 |
Cardinale (CZ) |
450.000 |
Mottafallone (CS) |
450.000 |
San Lorenzo (RC) |
479.127 |
Sicilia |
2.375.191 |
Castelmola (ME) |
479.127 |
Alcara Li Fusi (ME) |
310.000 |
Cerami (ME) |
470.000 |
Petralia Soprana (PA) |
300.000 |
Longi (ME) |
450.000 |
Fondachelli Fantina (ME) |
366.064 |
Sardegna |
2.695.508 |
Villagrande Strisaili (NU) |
479.000 |
Siliqua (SU) |
300.000 |
Castiadas (SU) |
479.127 |
Dorgali (NU) |
479.127 |
Unione dei Comuni del Meilogu (SS) |
479.127 |
Associazione dei Comuni di Tratalias-Narcao-Villapedruccio e Perdaxius (SU) |
479.127 |
TOTALE ASSEGNATO |
33.883.120 |