Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Riferimenti: SCH.DEC N.168/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 168
Data: 04/05/2020
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

4 maggio 2020
Atti del Governo


Indice

Premessa|La direttiva (UE) 2018/850|Contenuto|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo A.G. 168, composto da tre articoli, reca l'attuazione della direttiva (ue) 2018(850), che  modifica la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Lo schema, che interviene sul suddetto decreto, è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge  4 ottobre 2019, 117 (legge di delegazione europea 2018), che reca  specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva.

I suddetti principi e criteri direttivi, stando a quanto si legge nella Relazione tecnico - finanziaria che accompagna l'atto in esame - perseguono un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della direttiva e prevedono un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento dei criteri di apertura e di chiusura al progresso tecnologico, la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva.

Al riguardo, l'articolo 15 stabilisce che nel recepimento della direttiva il Governo è tenuto a:
a)     riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, con l'obiettivo di:
  • conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850
  • semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici.
b)     adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal D.Lgs. 99/1992) che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica (previsti dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva) e che consenta di:
  • adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti;
  • considerare adeguatamente le pratiche gestionali/operative del settore;
  • disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti e del fosforo;
  • garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
  • prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.
c)     adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
d)     definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Oltre ad intervenire sul decreto legislativo 36/2003 l'atto in esame emenda, assorbendole, anche le disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010 recante definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le linee guida "ISPRA" del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Lo schema reca otto Allegati, di cui gli Allegati 1 e 2 sostituiscono i vigenti Allegati del D.Lgs. n. 36.

Lo schema è munito di una relazione tecnico-finanziaria e di una tabella di concordanza recante le norme a confronto.


La direttiva (UE) 2018/850

La direttiva (UE) 2018/850, entrata in vigore il 4 luglio 2018, fa parte di un pacchetto di quattro direttive in materia di rifiuti[1], pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il  14 giugno 2018. Il pacchetto era stato proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare[2].

Per economia circolare si intende un nuovo modello economico volto a valorizzare ogni fase dalla catena del valore, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei materiali e dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione e al consumo dei   beni, dai regimi  di  riparazione,  rifabbricazione  e  riutilizzo  alla  gestione e al riciclaggio dei rifiuti, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo.  Un sistema in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili. Si segnala che l'11 marzo scorso la Commissione europea ha presentato un nuovo piano d'azione sull'economia circolare, incentrato sugli aspetti relativi alla progettazione dei prodotti, alla responsabilità dei consumatori nonché sui settori che utilizzano risorse con elevato potenziale di circolarità (es. settore tessile, della plastica, dell'elettronica)

Le direttive fissano ambiziosi obiettivi giuridicamente vincolanti fino al 2035 per il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica con scadenze prestabilite[3].

La direttiva (UE) 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti modifica la direttiva 1999/31/CE che disciplina la materia, al fine di rafforzarne gli obiettivi che stabiliscono le restrizioni sul collocamento in discarica e di favorire le operazioni di riciclo e recupero.

La direttiva (UE) 2018/850 prevede al riguardo un obiettivo vincolante in base al quale entro il 2035 potrà essere conferito in discarica al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani. La direttiva prevede inoltre metodi nuovi e uniformi per calcolare la performance al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sancisce il divieto di collocare in discarica rifiuti che provengono dalla raccolta differenziata destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o, a partire dal 2030, idonei al riciclo o al recupero.

Il termine per il recepimento della direttiva 2018/850 è il 5 luglio 2020.  

 
Più nel dettaglio, le principali modifiche apportate dalla direttiva (UE) 20018/850 alla direttiva 1999/31/CE riguardano i seguenti aspetti:
Obiettivo generale (art. 1 modificato dall'art. 1, par. 1, punto 1)
L'intervento è finalizzato a precisare che lo scopo della direttiva è garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare, per i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
Definizioni (art. 2 modificato dall'art. 1, par. 2, punto 2)
In merito alle definizioni di "rifiuto", "rifiuto urbano", "rifiuto non pericoloso", "rifiuto pericoloso", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il riutilizzo" "riciclaggio" e "smaltimento", è necessario riferirsi alla direttiva "madre" 2008/98, come modificata dalla direttiva 2018/851, sopprimendo di conseguenza le analoghe definizioni della direttiva del 1999/31/CE.
Viene inoltre consentito nelle regioni ultraperiferiche, ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cioè regioni soggette alla sovranità degli Stati membri ma caratterizzate da determinate condizioni geografiche e sociali, come distanza, insularità, superficie ridotta, clima difficile), l'applicazione della seguente definizione di "insediamento isolato":
  • un insediamento di non più di 2.000 abitanti per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, o con un numero di abitanti compreso tra 2.000 e 5.000 per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato e la cui produzione di rifiuti non superi le 3.000 tonnellate all'anno;
  • e un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.
Ambito di applicazione (art. 3 modificato dall'art. 1, par.1, punto 3)
La prima modifica riguarda le fattispecie elencate nell'ambito di esclusione dall'applicazione della direttiva 1999/31/CE, da cui viene escluso "il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave".
La seconda modifica interviene sul paragrafo 3, che viene sostituito, al fine di escludere la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma (vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo pre-produzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave)  dall'ambito di applicazione della presente direttiva, laddove rientri nell'ambito di applicazione di altri atti legislativi dell'Unione.
Conseguentemente, nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/31/CE, testé modificata, rimane compreso il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (vedi art. 2 della direttiva 2006/21che ne disciplina l'ambito di applicazione). 
Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica (art. 5 modificato dall'art. 1, par. 1, punto 4)
In primo luogo, viene soppresso l'obbligo del Consiglio di riesaminare ed eventualmente modificare, entro il 16 luglio 2014, l'obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica (cd. "Rub") che gli Stati membri avrebbero dovuto raggiungere entro il 16 luglio 2016 (-35% in peso rispetto al 1995).
Viene inoltre stabilito il divieto di ammissione in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.
Entro il 2030, è previsto che tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.
Entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dovrà essere ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).
Sono previste deroghe all'obiettivo previsto entro il 2035, fino ad un massimo di 5 anni a determinate condizioni, fissate in un Piano di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi da presentare alla Commissione.
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l'obiettivo previsto entro il 2035, al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi (art. 5- bis introdotto dall'art. 1, par. 1, punto 5)
L'articolo 5- bis, introdotto nella direttiva 1999/31/CE, individua le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, relativamente alle misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % e alle deroghe previste.
Al fine di applicare correttamente il metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani.
Ai fini del calcolo per il raggiungimento degli obiettivi, se i rifiuti urbani sono spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati.
Segnalazione preventiva (Early warning report) e  Scambio di informazioni e migliori prassi (art. 5- ter e art. 5- quater introdotti dall'art. 1, par. 1, punto 5)
Gli articoli 5-ter e 5-quater, introdotti nella direttiva 1999/31/CE, disciplinano, rispettivamente, la presentazione di un rapporto, redatto dalla Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, sui risultati conseguiti, relativamente al nuovo obiettivo vincolante di riduzione dei rifiuti urbani in discarica, e lo scambio di informazioni e migliori prassi sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva. Nello specifico, l'art. 5-ter prevede la presentazione del rapporto tre anni prima della scadenza in questione.
Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche (art. 6 modificato dall'art. 1, par. 1, punto 6)
Viene introdotta una condizione nell'applicazione delle deroghe al principio del divieto di collocare in discarica rifiuti non trattati (art. 6, comma 1, lettera a della direttiva 1999/31/CE), per cui l'applicazione della misura prevista non deve pregiudicare gli obiettivi di riciclaggio previsti dalla direttiva rifiuti 2008/98 (come modificata dalla direttiva 2018/851), in particolare il rispetto della gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio.
Procedure di ammissione dei rifiuti (art. 11 modificato dall'art. 1, par. 1, punto 7)
Viene soppresso il paragrafo 2, comma 2 dell'articolo 11 della direttiva 1999/31/CE, relativo alle informazioni sul tipo di rifiuti destinati alle discariche esonerate dal rispetto delle disposizioni della medesima direttiva 1999/31/CE.
 
Comunicazione (art. 15 modificato dall'art. 1, par. 1, punto 8)
Viene sostituito integralmente l'articolo 15 della direttiva 1999/31/CE, al fine di modificare le modalità e i tempi di comunicazione tra Stati membri e Commissione (in precedenza effettuati in base a rapporti triennali).
Con la modifica in commento, si prendono a riferimento esclusivamente gli obiettivi di riduzione stabiliti dall'articolo 5 (compreso il nuovo obiettivo per il 2035), e i rapporti diventano annuali, da trasmettersi entro 18 mesi dalla fine del periodo preso a riferimento.
La Commissione deve inoltre pubblicare un rapporto sul quadro complessivo della situazione a livello europeo ogni 4 anni.
Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare (art. 15- bis introdotto dall'art. 1, par. 1, punto  9)
L'articolo 15-bis obbliga gli Stati membri a ricorrere a strumenti economici adeguati e adottare altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e conseguire gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE. Tali misure possono includere quelle individuate dall'allegato IV-bis della direttiva sui rifiuti 2008/98, inserito dalla direttiva 2018/851, che raccoglie esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2008/98.
Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche e criterio per il campionamento dei rifiuti (articoli 15- ter e 15- quater introdotti dall'art. 1, par. 1, punto 9)
Gli articoli 15-ter e 15-quater prevedono l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione per stabilire, rispettivamente, il metodo da utilizzare per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle discariche, e per sviluppare un criterio per il campionamento dei rifiuti, prevedendosi, nel caso dell'art. 15-quater, in attesa dell'adozione di tali atti, l'applicazione dei criteri e delle procedure nazionali.
Da ultimo, con riferimento agli Allegati, la direttiva 2018/850 modifica (art. 1, par. 1 punti 12-15) l'allegato I, in cui viene soppresso il punto 3.5, in coerenza con l'inserimento dell'art. 15-ter sul coefficiente di permeabilità delle discariche; l'allegato II, in cui è soppresso il punto 5 sul campionamento dei rifiuti per coerenza con l'art. 15-quater; l'allegato III, punto 2, in cui il primo comma è soppresso relativamente all'obbligo di fornire dati sui metodi di raccolta relativi ai dati meteorologici; e infine viene aggiunto l'allegato IV che individua le regole sul Piano di attuazione da presentare alla Commissione per fruire della deroga al raggiungimento degli obiettivi da presentare a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 1999/31/CE, aggiunto dalla direttiva.

[1]
Si tratta, oltre alla direttiva (ue) 2018/850, delle seguenti direttive : Direttiva (ue) 2018/849 sui veicoli fuori uso, Direttiva (ue) 2018/851 sui rifiuti, Direttiva (ue) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
[2]
COM(2015)614. Per ulteriori dettagli si veda anche il relativo approfondimento sui Temi Camera.
[3]
Si veda al riguardo la pagina sul sito del Parlamento europeo dedicata al pacchetto.

Contenuto

Lo schema si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dello schema, con le lettere da a) a r), reca novelle al decreto legislativo 36/2003 in materia di discariche di rifiuti, inserendo in tale D.Lgs. anche talune disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010 recante definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica nonché delle linee guida "ISPRA" del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

La relazione illustrativa allo schema afferma come il legislatore abbia inteso, con la sopra richiamata delega, perseguire 'un obiettivo ben più ambizioso della mera attuazione della nuova direttiva in materia di discariche, prevedendo alcuni princìpi e criteri aggiuntivi in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti'.

Al riguardo, con riferimento ai contenuti della delega sopra più ampiamente richiamata, si rammenta che essa ha previsto, alla sua lettera a), di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850 e di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici.

Riferimenti ad una riforma 'organica' sono espressamente menzionati, nella legge delega, in ordine alla specifica adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica (lettera b) della delega, sopra richiamata); tale materia non risulta tuttavia trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la lettera b) della delega suddetta risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema. Gli altri criteri di delega attengono (lett. c) e d) della delega) all'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, favorendo requisiti tecnici di tipo prestazionale, e alla definizione di modalità, criteri generali e obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Con riferimento alla legislazione delegata, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 250/2016) come nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, assumendo la direttiva comunitaria rilievo allo scopo di stabilire il contenuto e i limiti del potere del legislatore delegato; si è infatti affermato (sentenza n. 210/2015) che il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale si inserisce poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare se la norma delegata sia con essa coerente.

In relazione ai contenuti dello schema in esame, si segnala che esso reca nel titolo l'esclusivo riferimento alla 'Attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti', mentre i contenuti dello schema prevedono più ampiamente il riordino della regolamentazione vigente in materia.

 

Finalità e definizioni

La lettera a) dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 del D.Lgs. n. 36 del 2003 indicando le nuove finalità di:

  • garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti - di cui agli articoli 179 e 182 del c.d. Codice dell'ambiente - di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente;  in particolare la riduzione e prevenzione delle ripercussioni negative riguarda l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, l'inquinamento del suolo e dell'aria, le ripercussioni sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, le ripercussioni sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Il comma 2 del nuovo articolo 1, come novellato, prevede che si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, se sono soddisfatti i requisiti del D.Lgs. 36/2003.

Si ricorda che il D.Lgs. 46 del 2014 ha apportato numerose modifiche al c.d. Codice dell'ambiente in recepimento della normativa europea sulla prevenzione dell'inquinamento da attività industriali.
L'art. 179 del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152 del 2006, richiamato dalla disposizione, reca i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti. La norma prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante le attività indicate dalla disposizione, con riferimento tra l'altro alla promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali e la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Si segnala al riguardo che, nell'ambito del pacchetto per il recepimento delle direttive in materia di economia circolare, tale disposizione è oggetto di modifiche con l'A.G. n. 169, altresì in esame, che interviene in materia di gerarchia dei rifiuti.
L'articolo 182 del codice dell'ambiente prevede che lo  smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. La verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere quindi il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

 

 L'articolo 1, comma 1, lett. b), dello schema di decreto in esame, adegua le definizioni recate dall'art. 2 del d.lgs n. 36 del 2003 ai contenuti della direttiva in recepimento.

 In particolare si fa rinvio al Codice ambientale per quanto concerne alcune definizioni e sono inserite le definizioni di "gestione operativa" e di "gestione post-operativa", le quali designano, rispettivamente, l'insieme delle attività eseguite durante la coltivazione della discarica ovvero dopo la sua chiusura. Tali attività di gestione sono svolte secondo specifici Piani i cui contenuti sono specificati dall'Allegato 2, insieme al contenuto dei Piani di ripristino ambientale, di sorveglianza e controllo, economico-finanziario. Tale allegato è integralmente sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame. Al riguardo, si rammenta che l'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 117 del 2019, pone quale principio di delega l'adeguamento "al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale".

 

Ambito di applicazione

La lettera c) dell'articolo 1 dello schema novella l'articolo 3 del D.Lgs. n. 36 del 2003 aggiornando l'ambito di applicazione del decreto in linea con la direttiva (UE) 2018/850.

In particolare, si sopprime la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 vigente, che esclude dall'ambito applicativo della normativa sulle discariche il deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave. Tale modifica elimina quindi tale esclusione dall'elenco recato dal comma 2 dell'articolo 3 in materia di ambito di applicazione, recandosi  una nuova normativa in materia al comma 3 della norma novellata.

Si riscrive infatti il comma 3 della norma novellata, prevedendo ora che, fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, è esclusa dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 inerente alle discariche, la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave, prevedendo, rispetto al testo vigente, che ciò avviene laddove tale gestione rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117 del 2008 (recante la Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

Si ricorda che, in base al comma 2 dell'articolo 3, le disposizioni del decreto legislativo in materia di discariche non si applicano ad una serie di operazioni, con riferimento alle seguenti:
a) operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c) deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) con tale lettera – ora espunta per effetto dello schema – si esclude dall'applicazione del Decreto il deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
Il comma 3 vigente, qui oggetto di novella, prevede invece che, fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4: tale disposizione viene riscritta dalla novella in esame.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 117 del 2008 definisce quali rifiuti di estrazione i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave (lett.d), definendo poi industrie estrattive tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto (lett. g) art 3). Si prevede in materia di Ambito di applicazione, all'articolo 2, che il decreto legislativo si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione del sito o area di cantiere (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh)) e nelle strutture di deposito. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del decreto n. 117 e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore: a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;: b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti autorizzati da tale articolo; d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. Si ricorda poi che in base alla normativa dettata dal D. Lgs. 117 i rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano specifiche disposizioni recate dalla normativa stessa (si tratta degli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16), a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria indicata.

La direttiva in recepimento prevede all'articolo 3, par. 3, che la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell'ambito di applicazione di altri atti legislativi dell'Unione.

Divieti di smaltimento in discarica ed esclusioni

La lettera d) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 36/2003, inserendovi due nuovi commi.

Il nuovo comma 4-bis prevede che, a partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani.

Si fa eccezione – rispetto a tale generale divieto – per i rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del Codice dell'ambiente in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti.

La disposizione dello schema rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 16-bis dello schema, per:

  • l'indicazione dei criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale
  • nonché la eventuale specifica elencazione dei medesimi rifiuti.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 16-bis qui citato, introdotto dallo schema in esame, fa riferimento tuttavia alla materia dell'adeguamento della normativa tecnica, prevedendo la possibile modifica degli Allegati introdotti dallo schema in esame, attraverso lo strumento del D.M. ed in base alla procedura delineata. Tale fonte del decreto ministeriale viene infatti prevista, dal suddetto articolo 16-bis, in relazione al principio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge delega, che concerne la semplificazione delle procedure di modifica degli 'allegati tecnici'. Si segnala che la disposizione in esame sembra invece demandare alla fonte del suddetto decreto ministeriale l'indicazione dei criteri stessi per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale e la 'eventuale' specifica elencazione dei medesimi rifiuti, non limitandosi alla materia dell'adeguamento tecnico degli allegati.

Si ricorda che la Direttiva in recepimento, all'articolo 5, par. 3-bis, prevede che gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Si valuti l'opportunità di chiarire il contenuto della disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo 1, laddove essa demanda alla fonte secondaria del decreto ministeriale la individuazione di criteri per la collocazione in discarica e la 'eventuale' specifica elencazione dei rifiuti in parola, anche ai fini della compatibilità con il quadro europeo.

Si valuti peraltro la formulazione della norma, laddove si fa riferimento alla eventualità di una specifica elencazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, al fine di meglio determinare il portato della disposizione.

In base alla nuova previsione, le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del Codice dell'ambiente, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre, si prevede che le Regioni modifichino altresì gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi.

Si ricorda che l'articolo 199, che disciplina nel dettaglio i Piani regionali in materia di gestione dei rifiuti, prevede che le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito, nel rispetto dei principi e delle finalità indicate dal Codice dell'ambiente, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del Codice ambientale in materia di VAS. Sono  rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. Si ricorda che le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi in materia .
Si ricorda che il principio di delega di cui alla lettera d), nel fare riferimento a modalità, criteri generali e obiettivi progressivi, per il rispetto degli obiettivi europei, fa riferimento anche al coordinamento con le Regioni.

La disposizione sembrerebbe fare riferimento agli atti autorizzativi già in essere, poiché si menzionano atti che 'consentono lo smaltimento in discarica di rifiuti non ammessi'.

Si valuti di chiarire la formulazione dell'ultimo periodo del cpv. 4-bis, con riferimento agli atti autorizzativi delle Regioni, anche al fine di chiarire i profili applicativi della disposizione.

Obiettivi di riduzione di smaltimento di rifiuti urbani in discarica

Con la lettera d) si introduce altresì un nuovo comma 4-ter, al fine di recepire l'articolo 5, par. 5 della Direttiva. Questo prevede che, entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano, anche sotto tale profilo, la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

 

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi e tracciabilità dei rifiuti

La lettera e) introduce nel D.Lgs. n. 36 il nuovo articolo 5-bis, recante le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi.

Il comma 1 della disposizione elenca le regole per calcolare se gli obiettivi di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica  - al 10% o a una percentuale inferiore del peso totale dei rifiuti urbani prodotti (ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter) - siano stati conseguiti, recependo l'articolo 5-bis della direttiva; si prevede che:

a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;

b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-bis dispone, al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché nel rispetto del divieto di smaltimento di alcuni rifiuti in discarica previsto all'articolo 6,  che la tracciabilità dei rifiuti urbani è garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 in materia di tracciabilità dei rifiuti nonché agli articoli 189, 190 e 193 del Codice dell'ambiente.

Si ricorda che il D.L.  n. 135 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) ha recat o all'articolo 6 disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti. Si prevede che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e conseguentemente, non sono dovuti i contributi previsti dalla relativa normativa. La norma ha recato una serie di abrogazioni, prevedendo poi al comma 3, citato dalla disposizione in esame, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fosse istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con decreto, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del codice ambientale. Si ricorda che gli articoli citati del codice dell'ambiente recano disposizioni sul catasto dei rifiuti, sul registro di carico e scarico nonché in materia di trasporto dei rifiuti. Per  ulteriori approfondimenti sui temi della tracciabilità, si veda il tema web a cura della Camera.

 

Il controllo della qualità dei rifiuti urbani è assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e verifiche a tal fine, nonché all'articolo 11 del decreto Lgs. n. 36.

Si ricorda che tali articoli sono oggetto di intervento da parte dello schema in esame. In particolare gli articoli da 7-bis a 7-octies risultano di nuova introduzione, mentre l'articolo 11 reca la nuova disciplina in materia di verifica in loco e procedure di ammissione in discarica.

Il comma 3 del nuovo articolo dispone che, qualora in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica.

In base al comma 4, fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE del Consiglio, del 26 aprile 1999, si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di definire:

  • le modalità e i 'criteri generali' per il raggiungimento degli obiettivi indicati dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 (su cui, si veda sopra);
  • e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Si ricorda che il citato par. 4 dell'articolo 5-bis della Direttiva ha previsto la possibile adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione europea, a fini di uniformità di applicazione. A tale riguardo, si segnala che è stata adottata una decisione di esecuzione nel 2019.

Si segnala che il previsto D.M. stabilirà modalità e criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5: al riguardo, va evidenziato che lo stesso comma 4-bis dell'articolo 5, come già sopra segnalato, rinvia peraltro già ad un D.M. (adottato ai sensi dell'articolo 16-bis dello schema) la definizione dei criteri per individuare i rifiuti per i quali il collocamento in discarica sia il miglior risultato ambientale, nonché la eventuale specifica indicazione dei rifiuti stessi.

Si valuti la disposizione recata dal comma 4 del nuovo articolo 5-bis laddove la formulazione rinvia alla fonte del decreto ministeriale, in luogo della definizione in norma primaria, la definizione di criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di conferimento in discarica.

Il D.M. è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ammissibilità dei rifiuti in discarica

Le lettere f) e g) disciplinano i criteri sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, in attuazione della delega posta dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 117 del 2019. Quest'ultima prevede che i decreti legislativi delegati debbano riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, al fine di adeguarli alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, le quali pongono, tra l'altro, alcuni obiettivi per la diminuzione della percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica.

La lett. f) modifica la disciplina concernente i rifiuti non ammessi in discarica di cui all'art. 6 del d.lgs n. 36 del 2003. La nuova formulazione proposta aggiorna la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica. Inoltre (in attuazione dell'art. 5, par. 3, lett. f), della direttiva 1999/31/CE, come modificata dalla direttiva in recepimento), si prevede che non possano essere ammessi in discarica rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell'allegato 3, introdotto dallo schema di decreto, recante gli elenchi dei rifiuti non ammissibili, con l'indicazione dei relativi codici EER. È inoltre proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3. Si segnala che tale tabella reca l'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica sulla base della Decisione 2000/532/CE e che l'allegato non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003.

La lett. g) modifica la disciplina concernente i rifiuti ammessi in discarica di cui all'art. 7 del d.lgs n. 36 del 2003. Si ricorda che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, non applicandosi tale previsione ai casi indicati. La modifica mira quindi a specificare le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto il trattamento prima della collocazione in discarica. A tal fine, la disposizione fa rinvio all'allegato 8 (che non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003) il quale definisce i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, le modalità e la frequenza della misurazione dell'indice IRDP e delle analisi merceologiche sui rifiuti. Eventuali modifiche all'allegato medesimo non dovranno pregiudicare, specifica il testo proposto, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva in recepimento.

Si segnala che l'IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale) consente di misurare la stabilità biologica - da intendersi quale misura del grado di decomposizione - di una sostanza organica facilmente biodegradabile.

Ulteriori modifiche stabiliscono che i criteri di valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applichino alle sottocategorie di discarica e che per verificare l'ammissibilità in discarica si debba procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base dei rifiuti, nonché alla verifica di conformità. I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall'allegato 6. Tali attività sono svolte da persone ed istituzioni "indipendenti e qualificate", tramite laboratori accreditati. I relativi oneri sono a carico del gestore della discarica o del detentore dei rifiuti. Si segnala che le modifiche all'articolo 2 del d.lgs. n. 36 del 2013 (v. sopra lett. b) dell'articolo in commento) hanno espunto le definizioni di gestore di discarica e di detentore di rifiuti, rinviando alle omologhe definizioni recate dal codice ambientale (d.lgs. 152/2006).

In sintesi, l'allegato 6 è strutturato in tre paragrafi, dedicati rispettivamente a: metodo di campionamento e analisi dei rifiuti urbani biodegradabili; analisi degli eluati e dei rifiuti; campionamento ed analisi dei rifiuti contenenti amianto. Quanto alla nozione di "eluato", si segnala che le modifiche all'articolo 2 del d.lgs. n. 36 del 2013 (v. sopra lett. b)) recano la nuova definizione di "soluzione ottenuta da una prova di eluizione in laboratorio".

Per operazione di eluizione si intende l'operazione di riportare in soluzione una sostanza adsorbita da un mezzo adsorbente (caolino, ossido di alluminio, carbone attivo, resine scambiatrici, ecc.)" ( cfr: Treccani, Dizionario delle Scienze Fisiche).

 

Infine, la novella all'art. 7 prevede che alle operazioni di smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinati organici persistenti si applichi quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).

I POP sono composti chimici tossici persistenti che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel suolo. I dodici POP identificati come prioritari dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) sono: aldrin, clordano, dicloro difenil tricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, eptacloro, mirex, toxafene, esaclorofene e tre gruppi di composti, policlorobifenili (PCB), policlorodibenzodiossine (PCDD o più comunemente detta diossina), policlorodibenzofurani (PCDF). Si ricorda che la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti prevede un insieme di regole per l'eliminazione e la diminuzione dell'uso dei POP.

Caratterizzazioni, verifica di conformità, sottocategorie e depositi sotterranei (Introduzione dei nuovi articoli da 7-bis a 7-octies nel D.Lgs. n. 36 del 2003)

Gli articoli da 7-bis a 7-octies, introdotti nel decreto legislativo n. 36/2003 per effetto dell'articolo 1, lettera h), inseriscono nel testo del D.Lgs. n. 36 talune disposizioni già recate dal D.M. 27 settembre 2010 recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene abrogato dall'Atto del Governo in esame (si veda il successivo art. 2).

La relazione allo schema evidenzia come la delega abbia previsto un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica (lett.a) della delega); la relazione afferma poi che tali disposizioni inserite nel decreto legislativo, e mutuate dal D.M. vigente, vengono emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi, sottolineando la finalità di apprestare un'unica fonte normativa per gli operatori.

L'articolo 7-bis reca norme sulla caratterizzazione di base.

La normativa vigente è recata dall'articolo 2 del D.M. 27 settembre 2010, di cui si riprendono i contenuti, aggiornando i riferimenti normativi al nuovo Allegato 5 introdotto dallo schema in esame.

In sintesi, si prevede che al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica, da svolgere prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza ed è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto; si precisa che vada effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5. Tale allegato, introdotto dallo schema in esame, reca le disposizioni relative alle caratterizzazioni di base, indicando i relativi requisiti fondamentali.

In linea con la norma già vigente nel citato decreto ministeriale, e ora introdotta nel decreto legislativo sulle discariche, la caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria, soetta do al produttore di rifiuti garantire la correttezza delle informazioni fornite. Il gestore è inoltre tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

L'articolo 7-ter reca norme sulla verifica di conformità. La normativa vigente è recata dall'articolo 3 del D.M. 27 settembre 2010 sulla ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene ricalcato aggiornando i riferimenti alle nuove disposizioni, ora trasfuse nel decreto legislativo n. 36 dallo schema in esame, e con il riferimento all'Allegato 6 introdotto dallo schema.

In sintesi, i rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione - prevista dall'articolo 7-bis ora introdotto dallo schema - sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista. Il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, che devono comprendere almeno un test di cessione per lotto; si prevede siano utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6, che reca norme sul campionamento e le analisi.

I nuovi articoli 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies riguardano le discariche e l'ammissibilità dei rifiuti per tipologie degli stessi. Si riformulano e aggiornano i criteri di ammissibilità nelle discariche già previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010.

Come si evince dalla Relazione illustrativa, si tratta di punti qualificanti dell'Atto del Governo in commento, in quanto il complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica è una delle esplicite previsioni recate nella delega data dal legislatore per mezzo dell'articolo 15 della legge di delegazione europea 2018.

Il nuovo articolo 7-quater interessa i rifiuti inerti, mentre gli articoli 7-quinquies e 7-sexies i rifiuti non pericolosi, rispettivamente in riferimento alle discariche e alle sottocategorie di discariche.

 

Si ricorda che, secondo l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2003, si definiscono inerti i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana e neppure alla qualità delle acque, superficiali e sotterranee, quale che sia la loro tendenza a dare luogo a percolati. La categoria dei rifiuti definiti non pericolosi, invece, fa riferimento al comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale a sua volta si richiama all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

Il comma 1 dell'articolo 7-quater stabilisce quali rifiuti inerti saranno smaltiti nelle apposite discariche. La lettera a) del comma 1 afferma che i rifiuti elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 4 dello schema possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza necessità di accertamenti analitici su di essi; si specifica che deve trattarsi di una singola tipologia di rifiuti e la fonte di provenienza deve essere unica.

La tabella 1 dell'Allegato 4 di cui sopra elenca undici tipologie di rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione; tra queste, vetro (compresi imballaggi di vetro e scarti di materiali in fibra a base di vetro), cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, terra e rocce. La Tabella 2 fissa i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7-quater consente lo smaltimento nelle discariche anche per i rifiuti passati attraverso la caratterizzazione di base regolata dal nuovo articolo 7-bis a condizione che sussistano determinati requisiti (eluato conforme ai limiti posti dalla tabella 2 dell'Allegato 4 e assenza di contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate da un'altra delle tabelle dell'Allegato 4, la n. 4, che comprende oli minerali e altro).

Il comma 2 dell'articolo 7-quater pone il divieto di conferire in discarica i rifiuti inerti contenenti PCB, diossine e furani, in concentrazioni superiori ai valori riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4, in materia di previsti limiti di accettabilità in discariche per inerti.

Ai sensi del comma 2, rispetto alla vigente disposizione del D.M. del 2010, si prevede con la norma in esame che per altri inquinanti organici persistenti valgono i limiti indicati dal regolamento (CE) n. 2019/1021, Allegato IV (in vigore dal 15 luglio 2019). 

Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 già sopra citato è relativo agli inquinanti organici persistenti e l'allegato IV reca l' elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

Il terzo comma dell'articolo 7-quater disciplina i casi in cui la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti risulti dubbia, oppure un esame visivo o l'origine del rifiuto inducano a sospettare contaminazioni. In questi casi i rifiuti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 4 andranno sottoposti ad analisi o potranno anche essere direttamente respinti dal gestore della discarica. Inoltre, il comma 3 impone l'esclusione dalla discarica per rifiuti inerti se i rifiuti contengono altri materiali o sostanze quali metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche (o sono contaminati da quei materiali e da quelle sostanze) in quantità tali da causare rischi ambientali o da richiedere il loro smaltimento in discariche predisposte per rifiuti di categoria diversa.

Il nuovo articolo 7-quinquies, che riprende i contenuti dell'articolo 6 del D.M. citato, composto da sette commi, disciplina l'ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, ponendo alcuni limiti e divieti al riguardo, e disciplinando ai comma 1 e  5 anche i rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi.

Il comma 1 dell'articolo 7-quinquies prevede l'ammissione in discarica di rifiuti non pericolosi urbani, o di altra origine che però soddisfino i criteri di ammissione delineati dal presente schema, nonché dei rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi (lett. a), b) e c) dell'art. 7- quinquies, co. 1). Per quest'ultima tipologia, il comma 1 rimanda al comma 5 del medesimo articolo 7-quinquies.

Il comma 2 dell'articolo in oggetto consente di smaltire nelle discariche per rifiuti non pericolosi, senza caratterizzazione analitica, i rifiuti urbani classificati non pericolosi in sede di elenco europeo dei rifiuti, capitolo 20, riguardante i rifiuti urbani.

Il menzionato elenco europeo dei rifiuti, noto anche come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), fu concepito allo scopo di unificare preesistenti cataloghi ed elenchi in materia, tenendo conto anche delle numerose notifiche provenienti all'epoca da vari Paesi. Esso fu istituito con Decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e trasposto nella legislazione italiana in forma di Allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In seguito, l'originario elenco europeo è stato oggetto di modificazioni, in particolare attraverso la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014. I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.  Il Catalogo Europeo dei Rifiuti si applica sia ai rifiuti destinati allo smaltimento che a quelli destinati invece al recupero. La classificazione si basa sulla provenienza del rifiuto o sulla funzione che rivestiva il prodotto e, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, sull'origine o sul contenuto di sostanze pericolose. In tal modo il Catalogo Europeo dei Rifiuti risponde all'esigenza degli operatori di identificare i propri rifiuti in maniera corretta ed uniforme e a quella degli Enti locali di adeguare i sistemi amministrativi e di controllo. In Italia, il monitoraggio della catalogazione europea dei rifiuti ai fini degli opportuni adeguamenti in ambito nazionale è curato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. 

Il comma 3 dell'articolo 7-quinquies precisa che i rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che sono ammessi in discarica saranno collocati in aree diverse fra loro.

Il comma 4 dell'articolo 7-quinquies dispone che, fatte salve le deroghe previste dal nuovo all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36/2003 (introdotto dalla lettera o) dell'articolo 1 dello schema in esame), saranno smaltiti nelle discariche per i rifiuti non pericolosi quei rifiuti che rientrano nei limiti della tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che presentano un eluato conforme alle concentrazioni in linea con essa allorché sono sottoposti a test di cessione. 

La tabella 5-bis del già citato Allegato 4 allo schema reca parametri per PCB, PCDD/PCDF e sostanze secche, stabilendo i limiti di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi. Il test di cessione è una prova tecnica, consistente in una simulazione di rilascio di contaminanti, effettuata ponendo in contatto per un tempo definito un solido con un lisciviante (agente separatore) e separando quindi le due fasi per ottenere un eluato (liquido prodotto all'esito del test). Sulle analisi degli eluati e dei rifiuti disposizioni sono recate dal l'Allegato 6 dell'Atto del Governo in esame, che si riferisce all'articolo 7 dello schema e reca la disciplina del campionamento dei rifiuti.

Il comma 5 dell'articolo 7-quinquies, facendo salve le previsioni di cui all'articolo 16-ter introdotto nel decreto legislativo n. 36/2003 con lo schema in esame, regola l'ammissione in discarica dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi. Ai sensi del comma 5, i rifiuti pericolosi sono considerati stabili e non reattivi se, sottoposti a trattamento preliminare, presentano un comportamento alla lisciviazione tale da non prefigurare alterazioni significative nel lungo periodo nelle collocazioni in discarica. Inoltre, nelle lettere a) e d) del comma sono indicati ulteriori specifici risultati di prove tecniche richiesti ai fini dello smaltimento in discarica, mentre la lettera b) stabilisce che in ogni caso i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. Quanto alla lettera c) del comma 5, essa prescrive che per la valutazione delle prove geotecniche in ordine alla stabilità fisica e alla capacità di carico si possa fare riferimento ai criteri fissati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito, ricalcando la regolamentazione recata dal vigente articolo 6 del D.M. 27 settembre 2010, sopra citato, con la modifica ai riferimenti al mutato quadro degli allegati tecnici.

Il comma 6 dell'articolo 7-quinquies vieta il conferimento, in discarica per rifiuti non pericolosi indicate, dei rifiuti aventi le caratteristiche individuate nella tabella 5-bis dell'Allegato 4, inerente i limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi. Si segnala peraltro che, nella tabella di corrispondenza dei testi allegata allo schema, la dicitura del testo permette, e non vieta, tale conferimento.

Si valuti di chiarire il comma 6, atteso che la formulazione appare in contrasto con il comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al conferimento dei rifiuti in relazione alle caratteristiche previste dalla tabella 5-bis dell'Allegato 4.

Il comma 7 prevede lo smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti costituiti da: fibre minerali artificiali (lettera a) del comma), materiali non pericolosi a base di gesso (lettera b) del comma) e (lettera c) del comma) dei materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi conformi ai dettami del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248 (recante il Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto). Il comma definisce procedure e modalità, anche per quanto riguarda le fibre minerali artificiali e relativamente ai materiali a base di gesso, prevedendo tra l'altro che essi non vanno depositati in aree destinate ai rifiuti pericolosi non biodegradabili, mentre per i materiali edili contenenti amianto di cui sopra esso puntualizza che non sono sottoposti a prove, ricalcando il testo del vigente D.M. del 2010 all'articolo 6, nel rispetto delle prescrizioni stabilite negli indicati punti dell'Allegato 1.

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, la lettera c) del comma 7 si richiama ai requisiti dei materiali indicati all'Allegato 4 e ad alcune prescrizioni stabilite nell'Allegato 1 finalizzate alla protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque, le quali invece possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente, in linea con quanto stabilito dal D.M. del 2010 già citato.

 Si segnala al riguardo che disposizioni concernenti i rifiuti che contengono amianto si trovano nel punto 3 dell'Allegato 6 al presente Atto del Governo. Esse riguardano le metodiche di analisi del rifiuto in tale fattispecie.

 

L'articolo 7-sexies attribuisce alle autorità territorialmente competenti la facoltà di autorizzare, anche per settori confinati, una serie di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. L'articolo, che riprende, con modifiche, la normativa attualmente recata dal D.M. del 2010 al suo articolo 7, è correlato all'Allegato 7 introdotto dallo schema in esame. Tale Allegato 7 è specificamente dedicato alle informazioni relative ai rifiuti da includere nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi.

Ai sensi del comma 1, si fa riferimento a discariche per rifiuti inorganici a contenuto organico basso o biodegrabile, oppure di discariche per rifiuti in gran parte organici le quali fungono da bioreattori con recupero di biogas e di discariche per rifiuti organici pre-trattati, oppure ancora di rifiuti misti non pericolosi caratterizzato da elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas. Il comma 2 affida alle autorità territorialmente competenti l'individuazione dei criteri di ammissibilità, caso per caso, in base al tipo di sottocategoria. Si terrà conto delle caratteristiche dei rifiuti in questione, delle valutazioni di rischio connesso alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito. In base all'Allegato 7, di cui si introduce il riferimento, possono essere date deroghe soltanto per specifici parametri.

Nell'Allegato 7, infatti, si prevede che la procedura dell'autorizzazione delle sottocategorie di discarica non può essere utilizzata per ammettere lo smaltimento di qualsiasi rifiuto in deroga per qualsiasi parametro, ma dovrà essere impiegata per specifici rifiuti individuati di cui si conosce la natura e i profili della provenienza.  

Con autorizzazioni adeguatamente motivate, saranno ammessi nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, ma nei limiti fissati dalle procedure di valutazione dei rischi delineate dall'Allegato 7 (comma 2, secondo periodo).

Il punto 7.2 di tale Allegato 7.2, in materia di valutazione del rischio, stabilisce i contenuti dell'analisi del rischio, quale insieme di valutazioni tecniche in grado di stabilire idoneità del sito, possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di biogas e percolato, idoneità dei presidi ambientali e delle modalità gestionali della discarica, prevedendosi poi nel dettaglio le modalità di calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria.

Il comma 3 dell'articolo 7-sexies rimanda all'Allegato 7 per il quadro delle informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi. Le autorità territorialmente competenti, in base al comma 4, riprendendosi i contenuti delle vigenti disposizioni del D.M. del 2010 all'articolo 7, potranno autorizzare discariche mono-dedicate per i rifiuti non pericolosi originati da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da bonifiche dei siti inquinati, in base ai parametri previsti dal codice dell'ambiente.

La disposizione rinvia infatti alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo V (Bonifica dei siti contaminati), e la relativa tabella I, colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) dell'Allegato 5 (rubricato: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti).  
   

L'articolo 7-septies reca norme in materia di discariche per rifiuti pericolosi, la cui vigente normativa è recata dall'articolo 8 del citato D.M. del 2010. Rispetto alla normativa vigente, la disposizione non elenca le fattispecie per lo smaltimento in discariche per rifiuti pericolose, bensì si prevede che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter in materia di deroghe, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4, che detta i limiti di accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi, e che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'Allegato 4 medesimo, rinviando dunque agli allegati introdotti dallo schema in esame. Le analisi di controllo indicate, relative a PCB(policlorobifenili), diossine, furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. Le autorità  possono poi autorizzare, all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso e previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, introdotto dal medesimo schema, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi; tale previsione ricalca sul punto quanto già previsto dal citato D.M. del 2010, aggiornando il riferimento al nuovo art. 7-sexies.

L'articolo 7-octies introdotto dallo schema in esame reca norme sui criteri di ammissibilità in depositi sotterranei. La disposizione riprende la vigente normativa recata dall'articolo 9 del citato D.M. del 2010, mutando i riferimenti ai relativi punti degli allegati di nuova introduzione.

In sintesi, la norma prevede che sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3. E' svolta da parte del richiedente la valutazione della sicurezza e non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito, elencandosi di seguito le esclusioni.

Sono ricompresi tra le esclusioni: a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1, in materia di rifiuti non ammessi in discarica;  b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi cambiamento di volume o generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi; c)  i rifiuti biodegradabili; d) i rifiuti dall'odore pungente; e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva; f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità, tenuto conto delle condizioni geomeccaniche; g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

E' effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 1, relativo alle caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti.

 

 Domande di autorizzazione  e procedure di ammissione in discarica

La lettera i) interviene sull'articolo 8 del d.lgs 36/2003 relativo alle domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle discariche, al fine di attuare le disposizioni di delega (lettera c) della stessa). Le modifiche apportate riguardano i dati e le informazioni contenuti nelle domande e rappresentano una riformulazione di carattere procedimentale.

In particolare, al comma 1 le lettere c), d), e) ed f) vengono così riformulate:

  • la lettera c), relativa all'indicazione della capacità totale della discarica, viene riformulata al fine di prevedere che questa sia determinata tenendo conto degli strati di copertura giornalieri;
La norma vigente fa invece riferimento all'assestamento dei rifiuti e alla perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas.
  • alla lett. d) relativa alla descrizione del sito, viene specificato che la descrizione deve consentire l'identificazione dei terreni, degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di circolazione idrica del sottosuolo. Viene inoltre specificato che l'indagine stratigrafica che correda la descrizione del sito debba essere accompagnata anche dalla valutazione di tutte le grandezze fisico meccaniche che contribuiscono alla scelta della localizzazione della discarica;
  • alla lettera e), che riguarda l'indicazione dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, viene inserito il riferimento alle acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di fondazione e all'aria;
  • alla lettera f) che si riferisce alle informazioni indicanti la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento, si inserisce il riferimento ai sistemi di barriera, secondo quanto indicato nell'allegato I.

Sempre al comma 1 sono introdotte le seguenti modifiche:

  • viene introdotta la lettera f-bis) che inserisce tra le informazioni anche gli accorgimenti progettuali atti a garantire la stabilità dei manufatti e del terreno di fondazione con riferimento alle varie fasi dell'opera, facendo riferimento anche agli stati limite d'uso previsti dalle norme tecniche vigenti in materia di campo statico che sismico;
  • alla lettera i) viene specificato che il piano di sorveglianza e controllo è redatto secondo i criteri del nuovo allegato 2.
L'allegato 2, modificato dall'articolo 1, lettera r) dello schema in esame (su cui vd. infra), stabilisce, tra l'altro, le modalità di gestione e le procedure minime di sorveglianza e controllo nella fase operativa e post operativa di una discarica.
Inoltre, tra gli elementi contenuti nel piano si inseriscono le misure adottate per evitare emissioni fuggitive di biogas e quelle da adottare per la gestione delle non conformità;
  • la lettera m), che riguarda il piano economico e finanziario, viene riscritta, prevedendo il riferimento al nuovo allegato 2 introdotto dallo schema in esame e modificando il richiamo alla regolamentazione europea con il riferimento al regolamento 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio.
    La nuova formulazione prevede infatti che il piano sia redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 e fa riferimento ad una serie di costi coperti dal gestore, tra cui i costi di realizzazione e di esercizio della discarica, costi di chiusura e di gestione post-operativa per almeno trent'anni.

La lettera l) dello schema in esame sostituisce l'articolo 11 sulle procedure di ammissione in discarica. In base alla nuova formulazione, il nuovo articolo disciplina le modalità di verifica in loco e di procedure di ammissione. Esso individua le operazioni da seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti. Tale disposizione rappresenta una riformulazione dell'articolo 11 d.lgs n. 36/2003 e dell'articolo 4 del d.m. 27 dicembre 2010, che disciplina le verifiche in loco.

In particolare, in base alla nuova formulazione si prevede che:

  • ai fini dell'ammissione in discarica il gestore deve procedere all'ispezione visiva di ogni carico e verificare che la relativa documentazione risponda ai criteri di ammissibilità di cui al presente decreto (comma 3);
  • i rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione (comma 4).Tale disposizione è prevista dall'articolo 4 del D.M. 27 dicembre 2010;
  • sono ammessi in discarica i rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base, alla verifica di conformità di cui rispettivamente agli articoli 7-bis  e 7-ter - introdotti nel D. Lgs. n. 36 dallo schema in esame - e quelli conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, secondo quanto previsto dall'articolo 7 (comma 5). La caratterizzazione di base è ripresa dall'articolo 4 del d.m. 27 settembre 2010.
  • Il comma 6 disciplina il prelevamento dei campioni da effettuare al momento del conferimento in discarica. Tale operazione sarà svolta secondo cadenze stabilite dall'autorità competente ma comunque con una frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati dovranno poi essere tenuti a disposizione per almeno due mesi.
  • Il comma 7 definisce i compiti del gestore, aggiornando il riferimento alla normativa richiamata dal vigente decreto legislativo n. 36/2003.  Tra i compiti del gestore vi sono:
  1. controllare la documentazione relativa ai rifiuti. Il nuovo comma aggiorna i riferimenti normativi previsti dal decreto vigente facendo riferimento, tra i documenti da controllare, al formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  documenti previsti dal Regolamento (CE) n 1013/2006 ((lettera a). In tema di trasporto dei rifiuti il citato decreto, recante norme in materia ambientale, all'articolo 193 prevede che quei rifiuti non soggetti al sistema di tracciabilità (SISTRI), siano accompagnati da un apposito formulario che contenga una serie di informazioni (origine, tipologia, quantità del rifiuto, destinazione e nome del destinatario).Il regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alla spedizione dei rifiuti, stabilisce obblighi generali di informazione (art.18) per i rifiuti non pericolosi mentre per gli altri tipi di rifiuti prevede una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (artt. 4-17). Sia nel primo che nel secondo caso è prevista la compilazione di appositi documenti (in base agli allegati I, II, IV del Reg.).
  2. verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità del presente decreto. Anche in questo caso viene inserito il riferimento al formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006  (lettera b);
  3. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le caratteristiche dei rifiuti depositati, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina la materia. Nel caso di rifiuti pericolosi il registro dovrà contenere apposita documentazione o una mappatura che consenta di individuare la zona della discarica dove è smaltito il rifiuto (lettera c);
  4. sottoscrivere le copie del formulario di identificazione (lettera d); 
  5. comunicare alla regione e alla provincia competente la mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal citato regolamento (CE) n. 1013/2006 (lettera e).

Chiusura e gestione post- operativa delle discariche

La lettera m) modifica l'articolo 12 relativo alle procedure di chiusura della discarica inserendo il rinvio alla lettera f-bis dell'articolo 8. In particolare prevede che la procedura di chiusura può essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c) e) e f-bis)  che riguarda gli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.

La lettera n) modifica l'articolo 13 relativo alla gestione operativa e post-operativa, al fine di attuare le disposizioni di delega previste dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. In particolare inserisce il comma 6-bis relativo alla verifica del mantenimento delle pendenze adeguate per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche. Il suddetto comma stabilisce inoltre che l'effetto inquinante può definirsi esaurito se a seguito di quattro prelevamenti effettuati nell'arco di un anno solare si riscontra che i valori registrati rientrano nei limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006.

L'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 stabilisce i limiti di emissione degli scarichi idrici. La tabella 4 reca i limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo.

 

Adeguamento della normativa tecnica e deroghe

La lettera o) inserisce gli articoli 16-bis e 16-ter nel d.lgs. 36/2003. Entrambi sono volti ad attuare le disposizioni di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Nel dettaglio, l'articolo 16-bis disciplina l'adeguamento della normativa tecnica, stabilendo che la modifica degli allegati da 3 a 8 avviene ad opera di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988.

Il suddetto articolo 17, che disciplina l'emanazione dei regolamenti con DPR, al comma 3 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

L'articolo prevede inoltre che a tal fine il Ministero presenta all'ISPRA una richiesta di istruttoria tecnica da effettuarsi entro 120 giorni, decorsi i quali, se l'ISPRA non presenta una relazione tecnico-scientifica, il Ministero provvede comunque all'emanazione del decreto.

L'articolo 16-ter reca la disciplina relativa alle deroghe, riprendendo l'articolo 10 del D.M. 27 settembre 2010 la cui previsione viene ad essere dunque inserita nel D.Lgs. n. 36, e inserendovi il rimando agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente schema di decreto. In particolare, l'articolo 16-ter concede, ad alcune condizioni, la possibilità di superare i valori limite stabiliti per alcuni parametri specifici fissati dai suddetti articoli. Si introduce nella disposizione mutuata dal D.M. il riferimento all' Allegato 4 introdotto dallo schema e alle relative tabelle 3 e 4 (lett. a), b) e c) del comma 3, che elenca i parametri ai quali non si applica la suddetta deroga). Il comma 4 dell'articolo 16-ter prevede poi che ogni tre anni il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adempiendo agli obblighi di relazione previsti dalla direttiva 1999/31/CE (articolo 15), invia alla Commissione europea una relazione sulle autorizzazioni annuali concesse secondo le disposizioni del presente articolo.

L'articolo 15 della direttiva sulle discariche dei rifiuti, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/850, stabilisce obblighi di comunicazione annuali (v. infra la premessa al presente schema di decreto).

La relazione si basa sulle informazioni fornite dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372 ed è elaborata secondo il questionario di cui alla decisione 2000/738/CE della Commissione europea 2019/1885.

Il citato decreto reca il regolamento sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti e all'articolo 2, comma 1, lettera b) prevede l'aggiornamento della base informativa del catasto dei rifiuti attraverso i dati relativi alle autorizzazioni regionali.

Per quanto riguarda la richiamata decisione 2000/738/CE si segnala che essa è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 alla quale si dovrebbe pertanto fare rinvio.

La lettera p) reca modifiche all'articolo 17 del D.Lgs. n. 36, che reca le disposizioni transitorie e finali del D.Lgs. in materia di discariche, ove viene inserito un nuovo comma 7-bis. In base alla nuova disposizione, i limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h), dell'Allegato 4 - introdotto dallo schema - si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024. La lettera h) di tale Allegato riguarda i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805) purché presentino un valore IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) non superiore a 1000 mgO2/kgSVh. 

Si ricorda peraltro che in materia di acque reflue sono state avviate nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione per inadempienze nell'attuazione della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006).  La direttiva prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, secondo precise scadenze temporali, ormai già passate, in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell'area di scarico delle acque (area normale o area sensibile); per ulteriori approfondimenti, si veda la ricostruzione in materia di procedure di infrazioni ambientali, anche con riferimento alle acque reflue, nel dossier relativo alla c.d. legge clima. Le procedure avviate nei confronti dell'Italia riguardano l'assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui (2017_2181) e la presenza di agglomerati urbani non conformi alle prescrizioni della direttiva con mancanza o insufficienza di informazioni relative agli impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili (2014_059).

 

L'Allegato 4 indicato in disposizione, relativo alle discariche per rifiuti inerti, alla Tabella 5 reca i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi, stabilendo la Nota alla Tabella stessa un elenco di tipologie di rifiuti cui non si applica il limite di concentrazione per il parametro DOC; tra tali tipologie, i fanghi in parola sono indicati alla lettera h).

Si segnala come il tema dei fanghi fosse oggetto specifico di uno dei criteri della delega, che prevedeva alla lettera b) l'adozione di una nuova disciplina organica in tale materia. Al riguardo, lo schema in esame non appare contenere una rivisitazione organica, rispetto a tale principio di delega. La relazione illustrativa allo schema non reca peraltro, neanche nella parte generale, riferimento a tale lettera b) della legge delega.
Per approfondimenti in materia, si veda anche il tema web su rifiuti e discariche a cura della Camera dei deputati, con una apposita sezione riferita ai fanghi.

Con riguardo alla lettera p), la relazione allo schema afferma che 'tale disposizione riguarda l'introduzione di un limite di ammissibilità in discarica per il codice EER 190805 che non è di recepimento della direttiva 2018/850/UE e, pertanto, non comporta la mancata entrata in vigore della direttiva nei tempi prescritti'.

La lettera in esame richiama l'articolo 7-quinquies, comma 4, introdotto dallo schema, che concerne i limiti applicabili alle discariche di rifiuti non pericolosi, che richiama tuttavia la 'Tabella 5-bis' dell'Allegato 4, relativa ai limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi. La lettera p) qui in esame fa invece riferimento alla Tabella 5, in materia di limiti dell'eluato - nota lettera h) - di tale Allegato.

Si valuti l'opportunità di acquisire un chiarimento in ordine alla lettera p) dell'articolo 1, anche sul piano del coordinamento con il richiamato articolo 7-quinquies, co. 4 in materia di valori di concentrazione applicabili.

 

Introduzione degli Allegati

La lettera q) sostituisce ai vigenti Allegati 1 e 2 gli Allegati 1 e 2 introdotti dallo schema in esame.

Sul piano della formulazione del testo andrebbe corretto il riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, erroneamente indicato come n. 3.

La lettera r) inserisce dopo l'Allegato 2 gli Allegati da 3 a 8.

Tali allegati, introdotti dallo schema in esame, non trovano corrispondenza nella normativa vigente, né nella parte allegata alla Direttiva in recepimento. Per ulteriori dettagli, si veda la sezione 'Allegati', del presente dossier.

 

Abrogazioni e disposizioni transitorie

L'articolo 2 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie. In particolare:

il comma 1 dispone l'abrogazione del D.M.  27 settembre 2010, prevedendo tuttavia - a fronte di tale abrogazione – che le disposizioni relative ai limiti (previsti dall'articolo 6, tabella 5, nota lettera a) del medesimo D.M.) in materia di esclusione dei limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi per tipologie di fanghi continuino ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024. Per effetto di tale estensione, l'esclusione attualmente prevista per tali limiti di concentrazione, relativi a concentrazioni di talune sostanze, stabiliti dalla normativa indicata si prevede sia applicata sino alla suddetta data del 2024.

Il richiamato articolo 6 del D.M. reca disposizioni in materia di impianti di discarica per i rifiuti non pericolosi. La tabella 5 definisce i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi, precisando una serie di parametri. La Nota lettera a) elenca alcune categorie di rifiuti per le quali non si applica il limite di concentrazione per il parametro DOC (carbonio organico disciolto, 100mg/l). Si tratta in particolare di fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti, dai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e fanghi delle fosse settiche purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica.

Si tratta nel dettaglio dei fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) , fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29 gennaio 2007.

Sul piano della tecnica normativa, si valuti l'opportunità di prevedere la perdurante applicazione di norme di un D.M. contestualmente abrogato, in luogo della scelta di trasporne il contenuto in norme di rango primario.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), m) ed n), in materia di domande di autorizzazione, chiusura e gestione post-operativa  delle discariche (si veda sopra, per la trattazione di tali lettere), si applicano:

  • alle discariche di nuova realizzazione
  • nonché alla realizzazione di nuovi lotti nell'ambito di discariche esistenti, a condizione che la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.

La relazione illustrativa afferma che le citate lettere non sono di stretto recepimento della direttiva, e pertanto 'non si è ritenuto di introdurre l'obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate'.
Al riguardo, si deve segnalare che, con riferimento alle lettere i) e n), la tavola di concordanza allegata allo schema in esam, richiama espressamente come queste siano in attuazione del criterio di cui alla lettera c) della delega, relativo all'adeguamento al processo tecnologico nella realizzazione e chiusura delle discariche.
 

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria della disposizione.

  

Allegati

Lo schema in esame reca otto Allegati.

Si sostituiscono ai vigenti Allegati 1 e 2 del D. Lgs. 36 del 2003 gli Allegati 1 e 2 introdotti dallo schema in esame.

Si inseriscono inoltre i nuovi Allegati da 3 a 8, che non trovano speculare corrispondenza nella parte allegata alla Direttiva in recepimento. La direttiva 850 presenta infatti un solo allegato, che aggiunge l'allegato IV alla direttiva 1999/31, e che riguarda il piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 5, par 6, della direttiva, per la fattispecie di rinvio da parte di uno Stato membro dei termini per il conseguimento degli obiettivi.

L'Allegato 1 allo schema reca i " Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica", e sostituisce integralmente l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Il nuovo Allegato, mantenendo l'attuale divisione in tre parti rubricate rispettivamente "Impianti di discarica per rifiuti inerti", "Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi" e "Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti", modifica alcuni paragrafi del testo vigente. Qui di seguito si accenna in maniera sintetica solamente ad alcuni aspetti di rilievo. Riguardo all'elenco delle aree escluse per l'ubicazione degli impianti, il nuovo Allegato, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi al Codice ambientale e al Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserisce, tra le aree escluse, quelle corrispondenti a faglie attive o interessate da attività vulcanica. Inoltre, nella valutazione dei parametri da tenere in considerazione (punti n. 1.2 e 2.2, riguardanti i rifiuti inerti nonché quelli pericolosi e non pericolosi) vi è la presenza di "rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici".  Ulteriori modifiche riguardano le caratteristiche dei depositi sotterranei (parte 3). Lo schema di decreto, tra l'altro, integra il punto n. 3.1.1 sui criteri generali per la protezione delle matrici ambientali, dettando specifici criteri per la valutazione dei rischi, prevedendo che a tali fini sia necessario individuare: il rischio (i rifiuti depositati); i ricettori (la biosfera e, se del caso, le acque sotterranee); le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera e la valutazione di impatto di tali sostanze.

L'Allegato 2 reca i Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo economico finanziario delle discariche. Tale allegato è integralmente sostitutivo dell'allegato 2 vigente. Al riguardo si rammenta che l'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 117 del 2019, pone quale principio di delega l'adeguamento "al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale". I Piani disciplinati dall'Allegato 2 costituiscono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che: le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione; la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente; il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività. Lo schema di decreto specifica (nel punto n. 1 dedicato ai "Principi generali") che i Piani fissano le procedure finalizzate a prevenire non solo gli effetti negativi sull'ambiente (come nel testo vigente) ma anche "sul patrimonio culturale e il paesaggio e sulla salute umana". Sono conseguentemente proposte alcune modifiche in alcuni punti dell'Allegato, ad esempio specificando che il ripristino del sito investa gli aspetti ambientali e, secondo la modifica proposta, gli aspetti paesaggistici. Sono inoltre proposte alcune integrazioni riguardo alla natura dei dati da inviare all'autorità di controllo da parte del gestore i quali riguarderanno, tra l'altro, l'andamento stagionale dei rifiuti smaltiti, i prezzi di conferimento, i risultati dei controlli inerenti l'ammissibilità in discarica. Sono quindi dettate ulteriori disposizioni circa la modalità di presentazione delle relazioni alle autorità di controllo e agli aggiornamenti dettati da modifiche normative o tecnologiche. Si segnala, infine, che la nuova denominazione del Piano economico-finanziario (attualmente denominato "Piano finanziario" secondo il testo vigente).

Si segnala che la Tabella 1 concernente "Analisi delle acque sotterranee" rinvia al D.Lgs. 156/06, mentre sembrerebbe riferirsi al decreto legislativo 152 del 2006, Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta.

L'allegato 3 introdotto dallo schema di decreto reca alla tabella n. 1  'Rifiuti urbani da raccolta differenziata'. Si tratta dei rifiuti non ammissibili in discarica - ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 36 (come novellato dallo schema in esame), con l'indicazione dei relativi codici EER, con i relativi elenchi di cui alle tabelle 1 A e 1B. In base alla citata disposizione è proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3. Si segnala che tale tabella reca l'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica sulla base della Decisione 2000/532/CE e che l'allegato non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003.

L'Allegato 4 riporta una serie di tabelle che riguardano valori e limiti per i rifiuti inerti (par. 1). La tabella 1 dell'Allegato 4 elenca undici tipologie di rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione; tra queste, vetro (compresi imballaggi di vetro e scarti di materiali in fibra a base di vetro), cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, terra e rocce. La Tabella 2 fissa i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche. Le tabelle 3 e 4 recano limiti di accettabilità, in materia di rifiuti inerti.

Il par. 2 reca invece Discariche per rifiuti non pericolosi, con, alla Tabella 5, i limiti di concentrazione nell'eluato. Le tabelle 5-bis e e 5-abis si occupano di rifiuti non pericolosi, stabilendo limiti di accettabilità per PCB, PCDD/PCDF e sostanze secche.

Il par. 3 concerne le discariche per rifiuti pericolosi, stabilendo i limiti di concentrazione dell'eluato (Tabella 6) e i limiti di concentrazione (Tabella 6-bis).

Il par. 4 concerne i criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, con alla Tabella 7 i criteri di ammissibilità per tali rifiuti ove trattati.

Il par. 5 disciplina modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.

L'allegato 5, introdotto dallo schema in esame e richiamato dall'art. 7-bis di nuova introduzione, reca le disposizioni relative alle caratterizzazioni di base, indicando i relativi requisiti fondamentali.

I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall'allegato 6. In sintesi, l'allegato 6 è strutturato in tre paragrafi, dedicati rispettivamente a: metodo di campionamento e analisi dei rifiuti urbani biodegradabili; analisi degli eluati e dei rifiuti; campionamento ed analisi dei rifiuti contenenti amianto.

L'allegato 7 è dedicato alle informazioni relative ai rifiuti che vanno incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi.

L'allegato 8 reca i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica, recando il punto 1 relativo ai rifiuti da raccolta differenziata, il punto 2 relativo al citato indice Irdp e il punto 3 relativo alle analisi merceologiche.