Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Ambiente |
Titolo: | Legge di bilancio 2019 - Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente |
Riferimenti: | AC N.1334/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 58/0/VIII |
Data: | 09/11/2018 |
Organi della Camera: | VIII Ambiente |
LEGGE DI BILANCIO 2019
Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente
A.C. 1334
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 78/0/8
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio Studi
Dipartimento Ambiente
Tel. 06 6760-3403 - st_ambiente@camera.it - @CD_ambiente
Progetti di legge n. 58/0/VIII
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Am0035
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2019-2021 di competenza di ciascuna Commissione.
I N D I C E
§ 1.La disciplina contabile della prima sezione
§ Articolo 12 (Proroga detrazioni sistemazione a verde)
§ Articolo 15 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali)
§ Articolo 16, commi 1-3 (Fondo investimenti Enti Territoriali)
§ Articolo 16, comma 4 (Ambiti territoriali delle centrali di committenza)
§ Articolo 17 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)
§ Articolo 28, comma 6 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente)
§ Articolo 59, commi 3-5 (Terra dei fuochi)
§ Articolo 64 (Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole)
§ Articolo 67 (Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)
§ Articolo 68 (Programma straordinario per le periferie urbane)
§ Articolo 79, comma 3 (Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia)
§ Articolo 79, comma 4 (Proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia)
§ 1.La disciplina contabile della seconda sezione
§ Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9 - Articolo 99)
§ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10 - Articolo 100)
§ Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2 - Articolo 92)
Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
Articolo 11
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)
L’articolo 11 dispone la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Il comma 1, lettera a), n.1) dell’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo dai provvedimenti di seguito illustrati, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese sostenute per:
§ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
§ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
§ l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
§ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.
§ la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011).
Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) ha elevato la misura al 65 per cento anche per i condomini (parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio). La legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), ha introdotto:
§ l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino a 60.000 euro;
§ l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a 30.000 euro.
La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 2015, art. 1, co.74, lett. a)) ha introdotto:
§ l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).
§ per gli interventi nei condomini, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato la detrazione per i condomini fino al 31 dicembre 2021. La misura è aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per i condomini situati in zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). la misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio (legge di bilancio 2018).
La legge di bilancio 2018, infine, ha prorogato le detrazioni illustrate al 31 dicembre 2018.
Il comma 1, lettera a), n.2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (a tal fine modificando il comma 2, lettera b-bis) dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).
Infine, la lettera a), n.3) estende al 2019 la detrazione prevista al 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (con una modifica al comma 2-bis, del citato articolo 14).
Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 3, del dossier “Legge di bilancio 2018” del Servizio studi di Camera e Senato. Si segnala infine la guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
La lettera b) n. 1) proroga al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013).
Si ricorda che gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR sono:
§ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
§ ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
§ realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
§ eliminazione delle barriere architettoniche;
§ misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
§ opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
§ opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
§ adozione di misure antisismiche;
§ bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 3, del dossier Legge di bilancio 2018 dei Servizi studi di Camera e Senato. Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie.
La lettera b), n. 2) proroga al 2019 la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all’articolo 16, comma 2, D.L.63/2013).
Si ricorda che a legislazione vigente per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013).
Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 3, del dossier Legge di bilancio 2018 dei Servizi studi di Camera e Senato. Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Articolo 12
(Proroga detrazioni sistemazione a verde)
L’articolo 12 proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.
La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:
a) la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:
i) le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
ii) le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986), per i quali si veda la relativa scheda di lettura (articolo 11).
Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.
Articolo 15
(Fondo investimenti Amministrazioni centrali)
L’articolo 15 istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019.
Il profilo finanziario del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 2,9 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,1 miliardi per l'anno 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 (commi 1 e 2).
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 3).
Tali D.P.C.M. di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019 (ultimo periodo del comma 3).
I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.
Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[1], istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il comma 3 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo, di cui al primo periodo del comma 3 (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 3).
Andrebbe inoltre chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).
Il comma 3 prevede, infine, che i medesimi decreti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Al riguardo sarebbe opportuno chiarire se la disposizione si riferisce oltre che alle banche anche agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario.
Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:
§ il comma 140 dell’articolo 1, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che reca la disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che prevede una norma del tutto analoga a quella prevista dal comma in esame;
§ il D.L. n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato - con i medesimi soggetti finanziatori;
§ l’articolo 10 del D.L. n. 104 del 201 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 4 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205/2017.
Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205/2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.
La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
Il comma 5, infine, autorizza la spesa per le finalità connesse alla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, istituita dall’articolo 17 del provvedimento in esame nell’ambito dell’Agenzia del Demanio, nell’importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Articolo 16, commi 1-3
(Fondo investimenti Enti Territoriali)
L’articolo 16, ai commi da 1 a 3, istituisce a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.
In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione di un Fondo da ripartire, per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali, con una dotazione di: 3 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l’anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l’anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558).
Il comma 2 definisce le finalità del Fondo, destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa:
§ dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza;
§ della manutenzione della rete viaria;
§ del dissesto idrogeologico;
§ della prevenzione del rischio sismico;
§ della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Le risorse del Fondo vengono altresì destinate, ai sensi del medesimo comma 2, alle finalità di copertura finanziaria previste dalle seguenti norme del disegno di legge in esame:
§ articolo 42, comma 2, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 2 miliardi di euro, con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;
§ articolo 60, comma 8, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (che reca le regole contabili armonizzate), con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;
§ articolo 61, comma 12, che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2020 e dall’attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
§ articolo 64, comma 2, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
Nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (seconda sezione), il Fondo (iscritto sul cap. 7558 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) presenta una dotazione finanziaria, considerando le coperture finanziarie sopra indicate, pari a 253,8 milioni per l’anno 2019, 250 milioni per l’anno 2020 e di 989 milioni per l’anno 2021.
In particolare, considerando le coperture finanziarie sopra indicate, le risorse disponibili del Fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali, istituito dall’articolo in esame, risultano dalla seguente tabella:
(milioni di euro)
|
Dotazione |
Art. 42, co. 2 |
Art. 60, co. 8 |
Art. 61, co. 12 |
Art. 64, co. 2 |
Stanziamento di bilancio (cap. 7558) |
2019 |
3.000,0 |
- |
- |
-2.496,2 |
-250,0 |
253,8 |
2020 |
3.400,2 |
- |
-404,0 |
-2.496,2 |
-250,0 |
250,0 |
2021 |
2.000,0 |
-50,0 |
-711,0 |
- |
-250,0 |
989,0 |
2022 |
2.600,0 |
-50,0 |
-1.334,0 |
- |
-250,0 |
966,0 |
2023 |
3.000,0 |
-200,0 |
-1.528,0 |
- |
-250,0 |
1.022,0 |
2024 |
3.400,0 |
-200,0 |
-1.931,0 |
- |
-250,0 |
1.019,0 |
2025 |
3.500,0 |
-200,0 |
-2.050,0 |
- |
-250,0 |
1.000,0 |
2026 |
3.500,0 |
-200,0 |
-1.891,0 |
- |
-250,0 |
1.159,0 |
2027 |
3.450,0 |
-200,0 |
-1.678,0 |
- |
-250,0 |
1.322,0 |
2028 |
3.250,0 |
-200,0 |
-1.500,0 |
- |
-250,0 |
1.300,0 |
2029 |
3.250,0 |
-200,0 |
-1.500,0 |
- |
-250,0 |
1.300,0 |
2030 |
3.250,0 |
-200,0 |
-1.500,0 |
- |
-250,0 |
1.300,0 |
2031 |
3.250,0 |
-200,0 |
-1.500,0 |
- |
-250,0 |
1.300,0 |
2032 |
3.250,0 |
-100,0 |
-1.500,0 |
- |
-250,0 |
1.400,0 |
2033 |
3.250,0 |
- |
-1.500,0 |
- |
-250,0 |
1.500,0 |
2034 |
1.500,0 |
- |
-1.500,0 |
- |
|
0 |
Per quanto riguarda la procedura di ripartizione del Fondo, il comma 3 rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro la data del 31 gennaio 2019, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. I decreti individuano le risorse da destinare a ciascun settore, i comparti cui destinare le risorse, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo e di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Si segnala che l’iter di adozione dei D.P.C.M. non prevede l’espressione di un parere parlamentare.
Per quanto concerne il monitoraggio, la disposizione in esame richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti (si rinvia, al riguardo, al Box nella scheda relativa all’art. 15 del presente dossier).
Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. di riparto del Fondo.
Articolo 16, comma 4
(Ambiti territoriali delle centrali di committenza)
L’articolo 16, comma 4 – che sostituisce il comma 5 dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici – stabilisce, ai fini dell’aggregazione e centralizzazione delle committenze, che gli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza, in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, coincidono con il territorio provinciale o metropolitano, prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.
Il nuovo testo del comma 5 dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici, che sostituisce il vigente comma 5, introduce un periodo transitorio - valevole fino alla qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici – per cui le province e le città metropolitane diventano l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza.
Conseguentemente, si introduce a favore dei comuni non capoluogo di provincia il ricorso per gli appalti di lavori pubblici alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane.
In tale ambito, rispetto al vigente comma 5 del citato art. 37, non si prevede più l’emanazione di un D.P.C.M., d’intesa con la Conferenza unificata, per l’individuazione degli ambiti territoriali e i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Inoltre, rispetto al testo vigente non è più prevista l’applicazione dell'articolo 216, comma 10 del medesimo Codice, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.C.M., i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L.179/12.
Sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, l’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) prevede un D.P.C.M. (non ancora emanato), sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, che definisca i requisiti tecnico-organizzativi, ai fini dell’iscrizione nell’elenco istituito presso l'ANAC, e che tra l’altro, per le centrali di committenza, individui il relativo ambito territoriale.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 179/12 è istituita presso l'ANAC l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, nel cui ambito è previsto l’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 66/14, recentemente aggiornato nella deliberazione 17 gennaio 2018, n. 31/2018.
Da ultimo, si ricorda che il comma 4 dell’art. 37 del medesimo Codice prevede che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, si proceda secondo una delle seguenti modalità: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 17
(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)
L’articolo 17 istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico nonché di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione. Per il funzionamento della Centrale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, che tuttavia l’articolo 15, comma 5, del disegno di legge dispone a favore di un ente (Agenzia del Demanio) distinto dalla Centrale e non collegato alla stessa da alcun rapporto di tipo funzionale o organizzativo.
Il comma 1 prevede l’istituzione, dal 1° gennaio 2019, della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” (di seguito Centrale).
A norma del comma 2, la Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un Coordinatore che ne dirige l’attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. Si stabilisce altresì che è assicurata l’indipendenza delle valutazioni della Centrale nell’esercizio delle funzioni ad essa demandate. Si prevede, poi, che il personale tecnico della Centrale svolga le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
Il comma 2, primo periodo, affida alla Centrale la progettazione delle opere pubbliche, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Si ricorda che l’art. 23 del Codice disciplina i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi. In particolare il comma 1 dispone che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il comma 14 stabilisce invece che la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
L’art. 24 disciplina la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e stabilisce, in particolare, che “le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici” possono essere espletate “dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge” (lettera c) del comma 1).
La stessa disposizione precisa che la Centrale provvede alla progettazione su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi (ai sensi del citato art. 24, comma 1, lettera c), del Codice) previa convenzione.
Si ricorda che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che, ai fini del testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Si fa notare che il successivo comma 2 dispone che le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Nel dettaglio, il secondo periodo del comma 3 affida alla Centrale i seguenti compiti:
a) progettazione di opere pubbliche e, quindi, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesto, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo al RUP (responsabile del procedimento) e al dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
Si tratta di una norma che ripropone, salvo lievi differenze (in quanto non viene considerato, dalla norma in esame, il coordinamento della sicurezza della progettazione), quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.
Personale necessario per l’operatività della Centrale (comma 4)
Il comma 4, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Centrale, autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70%, a livello impiegatizio e quadro nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, oltre al Coordinatore che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia.
Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una Commissione permanente di valutazione il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari regionali. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono stabiliti con DPCM, di concerto con i predetti Ministri
Il comma 5 prevede altresì, per garantire l’immediata operatività della Centrale e in sede di prima applicazione, che l’Agenzia (con oneri a proprio carico) provvede al reclutamento di un massimo di 50 unità di personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato:
§ sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3;
§ e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
Si valuti l’opportunità di chiarire se tali 50 unità di personale siano o meno ricomprese nel limite delle 300 unità da assumere.
Coordinamento delle attività della Centrale con le attività di progettazione di altri organi tecnici; organizzazione della Centrale (comma 6)
Il comma 6 rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, n. 400, la definizione delle misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da CONSIP. La stessa disposizione prevede, inoltre, che il citato D.P.R. stabilisca anche l’organizzazione della Centrale.
Considerato che a norma del comma 2 la Centrale gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, si valuti l’opportunità di chiarire che con il D.P.R. di cui al comma in esame si definisca anche la sede della stessa e la presenza di eventuali articolazioni territoriali.
Esenzione da imposte e tasse (comma 7)
In base al comma 7, tutti gli atti connessi con l’istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
Autorizzazione di spesa (comma 8)
Il comma 8 prevede che agli oneri connessi all’istituzione, al funzionamento e all’attività della Centrale si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 5 (il quale, a sua volta, dispone che per le finalità di cui all’articolo 17 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio).
Si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con il comma 5 dell’articolo 15, ove si prevede che la spesa sia autorizzata a favore dell’Agenzia del Demanio e non della Centrale, tenuto conto che non risultano specifiche disposizioni che prevedono che la Centrale sia istituita presso la predetta Agenzia o sia ad essa collegata.
L’articolo 18 prevede l’istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia” sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, tra cui in particolare quello di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali. L’articolo disciplina, inoltre, i profili relativi al personale della struttura e al coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale.
Per l’attuazione di tale articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita e disciplinata (ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 303/1999), una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 2, denominata «InvestItalia».
Il D.Lgs. 303/1999 (che disciplina l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede, all’art. 7, comma 4, che per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo.
Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’emanazione del decreto istitutivo.
Il comma 1 dispone che InvestItalia opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia “Strategia Italia”.
Tale cabina di regia è prevista dall’art. 40 del D.L. 109/2018 (in corso di conversione presso il Senato, A.S. 909), che ne ha demandato l’istituzione ad un apposito D.P.C.M. da adottare su proposta del Segretario del CIPE.
A tale struttura sono attribuiti i compiti di verifica dello stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adozione delle iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonché quelli di verifica dello stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e di proposizione di possibili rimedi.
In base al comma 2, a InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
§ analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
§ valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
§ verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
§ elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
§ affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
§ individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
§ elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
§ ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 3 stabilisce che a InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza.
Il comma 4 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all’art. 17, e con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.
Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che disciplina le misure per il coordinamento con le altre strutture competenti. Si valuti altresì l’opportunità di un coordinamento con il decreto istitutivo di cui al comma 1.
Una particolare esigenza di coordinamento riguarda il rapporto con la struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e disciplinata dall’art. 214, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale comma dispone che il MIT può avvalersi di tale struttura “per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture”. Lo stesso comma dispone che la struttura tecnica di missione “svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”.
Si ricorda che l’art. 1 della legge 144/1999, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, ha previsto l’istituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.
Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata, dal comma 5, la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Articolo 28, comma 6
(Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente)
L’articolo 28, comma 6, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale.
Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Il comma 6 – al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso – autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di un contingente di personale di 420 unità così suddivise:
§ 400 unità di livello non dirigenziale;
§ 20 unità di livello dirigenziale non generale (con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale interno).
Le suddette assunzioni sono effettuate mediante concorsi (affidati alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM) per titoli ed esami (valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione).
Viene altresì precisato che le assunzioni avvengono anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero viene incrementata di 320 unità (300 di livello non dirigenziale e 20 di livello dirigenziale non generale).
Le assunzioni in questione avvengono inoltre:
§ in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;
§ anche in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità);
§ senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.
La mobilità volontaria (di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.
La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
Conseguentemente si dispone, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, la progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10% nel 2020, al 20% nel 2021, al 50% nel 2022, al 70% nel 2023 e al 100% nel 2024. La riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 349 del 1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari. Le risorse derivanti dalle suddette riduzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario, con corrispondente riduzione, a regime, dei relativi stanziamenti di bilancio a seguito della quantificazione delle risorse che derivano dall’estinzione delle suddette convenzioni, demandata ad apposito decreto interministeriale nell’esercizio finanziario 2025.
Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.
Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.
Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni. Per approfondire i compiti del Ministero dell'ambiente e il ruolo della Sogesid S.p.A. si rinvia alla Deliberazione 6 agosto 2018, n. 16/2018/G della Corte dei conti.
Alla copertura degli oneri corrispondenti alle assunzioni autorizzate dal comma in esame si provvede (nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021) a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal disegno di legge in esame.
Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 800.000 euro per il 2019, a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.
Articolo 28, commi 10-12
(Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada)
L’articolo 28, commi 10-12, amplia il contingente di personale da assegnare all’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA).
Il comma 10 dell'articolo 28, al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), apporta alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. decreto legge Genova), ancora in corso di conversione.
L'articolo 12, è opportuno ricordare, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale Autorità succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).
Più nel dettaglio la disposizione in commento modifica, in primo luogo, la lettera b) del comma 9 dell'articolo 12, prevedendo un aumento della dotazione organica complessiva dell’Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità) (lett.a).
Il comma 9 prevede che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia sia deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo e sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. A tale regolamento è demandata dalla lettera b) la fissazione delle dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale.
Il comma 10, in secondo luogo, modifica il comma 12 dell'articolo 12 del c.d. decreto-legge Genova, il quale prevede l’incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale. In particolare la modifica in esame prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a 250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15) (lett. b).
Il comma 12 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 oltre all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, assegna all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.
Infine la disposizione in commento modifica il comma 15 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109, incrementando di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (incremento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020 e di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020 (lett. c).
Ai sensi del comma 15, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione.
Il comma 11 dell'articolo 28, inoltre, prevede che a tali oneri assunzionali, quantificati in euro 2.063.891 per l’anno 2019 e in euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo in commento.
In merito alla quantificazione del trattamento economico complessivo, la relazione tecnica precisa come siano stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC, che l’ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109.
Inoltre per il funzionamento dell’agenzia il comma 12 autorizza l’ulteriore spesa di 1 milione nel 2019 e a 2 milioni a decorrere dal 2020.
Gli oneri di funzionamento, come precisa la relazione tecnica, comprendono le spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.
Articolo 44
(Verifica dell’assegnazione degli stanziamenti
ordinari in conto capitale su base territoriale)
L’articolo 44 interviene sulle modalità di verifica del rispetto del principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento. La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell’ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Anas S.p.A.
L’articolo 44 interviene sulle modalità di verifica dell’assegnazione degli stanziamenti ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento, definite dall’articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016.
L’articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dell’economia e sentita l’Autorità politica di coesione, sono individuate:
§ le modalità con cui verificare, in riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali dello Stato, individuati con apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, se e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, le Amministrazioni medesime si conformino:
- all’obiettivo di destinare ai territori delle regioni del centro-sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) un volume annuale di stanziamenti ordinari di parte capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (pari a circa il 34% della popolazione nazionale);
- ad “altro criterio relativo a specifiche criticità” individuato dalla Direttiva medesima;
§ le modalità con le quali è monitorato il conseguimento da parte delle amministrazioni interessate del suddetto obiettivo, anche in termini di spesa erogata.
Una volta avviate le procedure di verifica, il Ministro per il sud presenta alle Camere una relazione annuale sui risultati della verifica, indicando anche le misure correttive eventualmente necessarie.
In attuazione dall’articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016 è stato adottato il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con cui sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento della verifica. In particolare, il D.P.C.M.:
§ ha circoscritto (in sede di prima applicazione) l’ambito applicativo della verifica ai Ministeri e alla Presidenza del consiglio dei ministri;
§ ha definito gli stanziamenti ordinari in conto capitale, ossia gli stanziamenti di bilancio dello Stato destinati a spese per investimenti e i contributi agli investimenti, che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione (FSC) o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale (trattandosi di risorse aggiuntive già dirette, in via prevalente, alle regione del Mezzogiorno);
§ ha incluso nel monitoraggio i programmi di investimento finanziati dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[2] e le autorizzazioni di spesa pluriennale in conto capitale;
§ ha definito la popolazione di riferimento come quella residente al 1° gennaio dell’anno più recente resa disponibile dall’Istat.
La disposizione modifica in più parti l’articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016, aggiungendovi tre nuovi commi.
Il comma 1 (con una modifica meramente formale) aggiorna i riferimenti al “Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno”, sostituiti con quelli al “Ministro per il Sud”, al fine di adeguarli alla nuova denominazione del dicastero.
I commi 2 e 3 prevedono:
§ che i programmi di spesa oggetto di verifica e monitoraggio siano individuati annualmente del Documento di economia e finanza (DEF), e non più mediante una specifica direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, come attualmente previsto (si consideri, tuttavia, che la direttiva in questione non è stata mai adottata); per il solo anno 2019 l’individuazione dei programmi di spesa è demandata alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF).
§ che un nuovo D.P.C.M. di attuazione della norma venga adottato entro il 30 giugno 2019; con tale decreto, in particolare, potrà essere stabilito, in alternativa al criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente, un eventuale “altro criterio relativo a specifiche criticità” (possibilità, questa, attualmente rimessa alla suddetta direttiva del Presidente del consiglio);
§ che venga monitorato anche l’andamento della spesa erogata.
§ che le Amministrazioni interessate, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettano l’elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud; in sede di prima applicazione tale trasmissione è effettuata entro il 31 agosto 2019;
§ che anche i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., siano predisposti in conformità all’obiettivo della destinazione territoriale, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente. Anche i contratti di programma vigenti sono soggetti alle attività di monitoraggio e verifica[3];
Il nuovo testo dell’articolo 7, comma 2 prevede che la verifica e il monitoraggio siano effettuati a decorrere dalla legge di bilancio 2018; appare, pertanto, opportuno modificare tale decorrenza, atteso che l’applicazione della regola della assegnazione proporzionale delle risorse potrà trovare applicazione non prima dell’esercizio di bilancio 2020 (considerato che il termine per l’adozione del D.P.C.M. per la definizione delle modalità di verifica è il 30 giugno 2019 e che l’individuazione dei programmi di spesa su cui la regola troverà applicazione verrà stabilito dalla NADEF 2019).
Si segnala, altresì, che il comma 4 riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 7-bis, comma 3, del DL n. 243/2016; si valuti pertanto l’opportunità della sua soppressione.
Articolo 59, commi 3-5
(Terra dei fuochi)
L’articolo 59 prevede, al comma 3 sopprime l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni. Sopprime inoltre la norma che finalizzava le risorse, già destinate al pagamento del canone di affitto, alla Regione Campania quale contributo dello Stato per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. Si segnala peraltro che l’articolo 26, comma 3, lettera e), del D.L. 119/2018 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), attualmente all’esame del Senato, prevede quale copertura dello stesso decreto, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, le somme di cui all’autorizzazione di spesa soppressa dal comma 3 in esame.
Il comma 4 incrementa di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il 2016 per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania.
Il comma 5 incrementa ulteriormente tale fondo nell’anno 2019 con le risorse disponibili iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente in relazione al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra.
Il comma 3 sopprime l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni.
Sopprime inoltre la norma che finalizzava le risorse, già destinate al pagamento del canone di affitto, alla Regione Campania quale contributo dello Stato per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.
Quanto alla prima soppressione, relativa all'art. 7, comma 6, terzo periodo, del D.L. n. 195 del 2009, si ricorda che il D.L. n. 195 ha disposto all'art. 7 il trasferimento di proprietà dell’impianto di termovalorizzazione alla Regione Campania. Il valore del trasferimento veniva determinato in 335 milioni di euro.
La norma disponeva che, nelle more del trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantenesse la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto e fosse autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso. Il comma 6 del medesimo articolo recava quindi una quantificazione dell'onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e rinviava all'articolo 18 del medesimo decreto-legge per la definizione della copertura. Veniva stabilito, al comma 6, un canone di euro 2.500.000 mensili, stabilendo che il contratto di affitto si risolvesse automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà.
Il terzo periodo del comma 6 del citato articolo 7 - qui oggetto di soppressione - prevedeva che all'onere derivante dall'attuazione del comma stesso, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, si facesse fronte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 195 del 2009 (norma di copertura finanziaria).
Quanto alla seconda soppressione, relativa all'art. 12, comma 9, D.L. n. 16 del 2012, si ricorda che questo disponeva, in considerazione dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra previsto dal comma 8 della norma medesima, che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto - di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge - fossero destinate alla Regione Campania quale contributo dello Stato. Si rammenta che il comma 8 dell’articolo 12 del D.L. n. 16/2012 autorizzava la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra e si prevedeva che le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, fossero trasferite alla stessa Regione.
Si ricorda che sulla vicenda del termovalorizzatore di Acerra si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258 del 24 novembre 2014, anche in ordine al conflitto di attribuzione tra enti, sollevato dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, a seguito dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012 mediante il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania dell'impianto di Acerra; la pronuncia ha respinto per manifesta inammissibilità il rilievo di incostituzionalità sollevato dal Tar Lazio nel giudizio di impugnazione del DPCM citato, rigettando la tesi che, per le norme in questione, potesse parlarsi di “legge provvedimento".
Della rinuncia al ricorso giurisdizionale incardinato dinanzi al TAR Lazio contro l’intervenuto trasferimento del termovalorizzatore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione Campania si dà menzione nella Delibera n. 550 del 04/09/2018 della Giunta regionale della Campania, ove si approva anche lo schema di contratto di subentro al contratto ancora risultante tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il soggetto gestore dell'impianto A2A per quanto attiene alla gestione del termovalorizzatore di Acerra.
Il comma 4 incrementa il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il 2016 per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale. L'incremento qui disposto è di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, con finalizzazione di tali somme alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania.
Il comma 476, come modificato dall'art. 1, comma 245, L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), ha previsto, al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.
L’articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come convertito, ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente, stabilendone la composizione: finalità dell'organo è determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania; al riguardo è stato adottato anche il D.P.C.M. 18 settembre 2014.
Il comma 5 incrementa ulteriormente tale fondo nell’anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 195 del 2009 relative all'affitto del termovalorizzatore di Acerra, che sono impegnate per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Si specifica che il comma in parola entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta Ufficiale.
La RT relativa ai commi 3 e 4 afferma che essi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l’incremento delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è compensato dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa prevista dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.
In ordine al comma 5, nella RT si afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto dispone che il Fondo sia ulteriormente incrementato, nell’anno 2019, con le risorse impegnate a valere sull’autorizzazione di spesa prevista dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 195, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stesso Fondo.
Si segnala che il D.L. n. 119/2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.S. 886), all'articolo 26, comma 3, lettera e), prevede quale copertura dello stesso decreto, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, le somme di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legge n. 195 del 2009, relative al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
Articolo 64
(Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole)
L’articolo 64 prevede l’attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma.
L’articolo 64 attribuisce un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.
Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:
§ per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;
§ per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.
Relativamente al Fondo sperimentale di riequilibrio, ai fini della formulazione della norma, si valuti l’opportunità di riferirsi alle “risorse assegnate per l’anno 2017 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale”.
La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.
Il comparto delle province è stato interessato, a partire dal 2010, da una serie di misure finanziarie volte ad assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici, in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica, quantificato in importi via via più consistenti, anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria.
Con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), citato dalla norma in esame, il concorso alla finanza pubblica delle province è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, relativi alle seguenti categorie di spesa: spese per acquisto di beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ma il concorso più rilevante è quello richiesto dall’art. 1, comma 418, legge n. 190/2014, che (anche a seguito della riforma avviata con la legge n. 56/2014 che limita il novero delle funzioni da esercitare dalle province/Città metropolitane) richiede alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 diversi sono stati i contributi trasferiti alle province e città metropolitane per l’esercizio delle funzioni fondamentali e, in particolare, in materia di strade e scuole. Alcuni di questi contributi[4], ai sensi del citato articolo 1, comma 839, della legge n. 205/2017, sono stati versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.
A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell’anno di erogazione, il comma 1 dispone che le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.
L’ultimo periodo del comma 1 prevede, infine, una integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha dato facoltà alle province di procedere dal 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinare, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica (articolo 1, comma 845, legge n. 205/2017). L’integrazione è volta a precisare che tali assunzioni, relativamente alle attività di edilizia scolastica, sono riferite a figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione del contributo in esame alle province si provvede a valere sulle risorse del Fondo investimenti enti territoriali, istituito dall’articolo 16 del disegno di legge in esame, che viene a tal fine ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (comma 2).
Il comma 3 stabilisce, infine, le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in esame, da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.
Per un quadro sulle procedure di monitoraggio delle opere pubbliche, come disciplinate dal decreto legislativo n.229 del 2011, si rinvia al box contenuto nel commento dell’articolo 15 nel presente dossier.
Articolo 67
(Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)
L’articolo 67 detta norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell’economia e finanze e del Ministero dell’interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.
L’articolo 67 prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e del Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali.
L’intervento è volto ad aggiornare la disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici (definita sulla base del vecchio codice dei contratti pubblici) al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (previsto dall’allegato 2/4 al decreto legislativo n.118/2011) al nuovo codice dei contratti pubblici (adottato con decreto legislativo n.50/2016).
Secondo la relazione illustrativa l’aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato “determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici”.
A tal fine vengono modificati l’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011, e gli articoli 183, comma 3, e 200, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267/2000 (quest’ultimo per mere finalità di coordinamento normativo).
L’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011 e l’articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico degli enti locali), di contenuto sostanzialmente analogo, attualmente prevedono che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara (formalmente indetta) per l'affidamento dei lavori, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, mentre in mancanza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
Il Fondo pluriennale vincolato è stato previsto dall’articolo 9 della legge n.243 del 2012, che in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ha introdotto norme per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, stabilendo che si considerano in equilibrio i bilanci che, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altri termini, il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.
Per approfondimenti sul funzionamento del Fondo pluriennale vincolato si rinvia al seguente link.
Per quanto concerne il decreto legislativo n.118/2011 e i principi contabili applicati, volti all’armonizzazione della contabilità di regioni ed enti locali, si rinvia al seguente link.
Articolo 68
(Programma straordinario per le periferie urbane)
L’articolo 68 interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. La norma dà seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.
L’articolo 68 interviene sulle risorse destinate al Programma straordinario per le periferie urbane , dando seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali e, quindi, superando quanto stabilito, da ultimo, dal DL 91/2018 (cd. proroga termini), che aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019 per 96 enti beneficiari.
Il comma 1 prevede la revoca delle risorse finanziarie derivanti da eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito “Programma”) di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le risorse in questione rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo sviluppo e coesione. Le medesime risorse sono destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.
Il comma 2 stabilisce che le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma producono effetti nel corso dell’anno 2019, ma unicamente con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.
Il comma 3 dispone che al rimborso delle spese sostenute e certificate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità (la Relazione tecnica, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dagli enti, stima le spese da rimborsare in 450 milioni per il 2019, a fronte di residui nel FSC, per la medesima finalità, pari a 530 milioni di euro).
Il comma 4 prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 208/2015) ha stabilito procedure finalizzate alla predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di province. Per il finanziamento del programma è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, allocata sul capitolo 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il programma è finalizzato:
§ alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
§ al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile,
§ allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).
Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (in attuazione dei commi 975-976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti e istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della selezione dei progetti medesimi.
Con il successivo D.P.C.M. 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario (120 progetti). In particolare, l'art. 1 del D.P.C.M. 6 dicembre 2016 prevede che i primi 24 progetti della graduatoria (pubblicata in allegato al decreto), sono finanziati mediante le risorse stanziate dalla citata legge di stabilità 2016, attraverso la stipula della relativa convenzione/accordo di programma, mentre gli ulteriori progetti in graduatoria sono finanziati mediante le risorse successivamente disponibili.
Con riferimento alla graduatoria dei progetti, si fa notare che lo stanziamento complessivo richiesto per la realizzazione di tutti i 120 progetti, è pari a 2.061,3 milioni di euro, di cui:
§ 501,9 milioni relativi ai primi 24 progetti della graduatoria;
§ 1.559,4 milioni, necessari per la realizzazione degli altri 96 progetti.
Al finanziamento del complesso dei progetti si è provveduto tramite tre tranche di risorse, stanziate:
§ 500 milioni dalla legge di stabilità per il 2016;
§ 761,32 milioni dalle deliberazioni del CIPE 3 marzo 2017, n. 2 e 7 agosto 2017, n. 72, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, in attuazione del comma 141 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, ripartite per 603,9 milioni in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 157,4 milioni in favore del Centro Nord;
§ 800 milioni derivanti da riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[5], di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, ai sensi del D.P.C.M 29 maggio 2017.
Le risorse autorizzate dal D.P.C.M 29 maggio 2017 (800 milioni) sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione (iscritto sul cap. 8000//MEF) e gestite secondo le procedure previste per la programmazione e l’utilizzo del FSC 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge n.190 del 2014.
Dunque, mentre la prima tranche di risorse stanziate in favore del Programma straordinario per la riqualificazione delle periferie (vale a dire i 500 milioni autorizzati dalla legge 208/2015) è stata iscritta sull'apposito capitolo 2097 del MEF (ora soppresso, in quanto lo stanziamento era annuale e riferito solo al 2016), le successive due tranches vengono a far capo al capitolo 8000 del MEF, relativo al Fondo Sviluppo e coesione, ed iscritte sull’apposito piano di gestione (PG10), su cui sono iscritti sia i 798,17 milioni deliberati dal CIPE (per appostazione diretta), sia gli 800 milioni di cui al D.P.C.M 29 maggio 2017 (per successivo trasferimento).
Il comma 3 del citato D.P.C.M. 29 maggio 2017 prevede che le erogazioni in favore dei soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 6 dicembre 2016 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2017).
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del D.P.C.M. 6 dicembre 2016, i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni da parte degli enti locali con gli enti promotori dei progetti medesimi. I termini per la stipula della convenzione sono stati fissati al 28 febbraio 2017.
Per quel che concerne i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei progetti e le condizioni necessarie per l'erogazione delle diverse quote di finanziamento, i decreti prevedono:
§ una quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, che viene erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;
§ le successive quote di finanziamento sono previste in base allo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi. In particolare, una quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. Una quota di finanziamento, pari ad un ulteriore 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento.
§ la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate (art. 5, D.P.C.M. 6/12/2017).
Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l’articolo 13 (commi 02 e 03) del decreto-legge n.91/2018 (cd. proroga termini) il quale ha disposto che l’efficacia delle convenzioni già concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del D.P.C.M. 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi della legge n. 232 del 2016 (ossia le convenzioni stipulate con i 96 enti successivi ai primi 24 beneficiari) è differita all’anno 2020 (per tali enti le convenzioni sono state quindi sostanzialmente congelate). Conseguentemente, le amministrazioni sono tenute, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.
La norma ha effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono state destinate a un Fondo di nuova istituzione (nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.
A seguito delle rimostranze dell’ANCI e dell’UPI per il congelamento delle risorse derivante dal decreto-legge n.91/2018, soprattutto in relazione agli impegni di spesa già assunti da numerose amministrazioni, si è avviato un confronto con il Governo che ha portato al raggiungimento di un accordo in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018.
Articolo 79, commi 1 e 2
(Esenzione IMU e proroga sospensione mutui
su immobili inagibili sisma 2012)
L’articolo 79, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2019 l’esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
Il comma 1, proroga l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
Per un’analisi approfondita delle disposizioni emanate nella XVI legislatura per il terremoto 2012 si rinvia al tema "Il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto" contenuto nel dossier della Camera dei deputati di inizio della XVII legislatura.
Si ricorda che l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 aveva fissato il predetto termine al 31 dicembre 2018.
Si rammenta inoltre che con il decreto legge n.148 del 2017, articolo 2-bis, comma 44, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza. In particolare, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale è composto da (comma 43): Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
Il comma 2 proroga inoltre fino al 31 dicembre 2019 la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni citati, ovvero in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 o da eccezionali eventi atmosferici nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
Il termine, da ultimo, era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 726, della legge di bilancio 2018. Tale comma aveva prorogato al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 2012.
Il secondo periodo del comma 2, dispone che per gli oneri previsti al primo periodo si provvede, nel limite di 200.000 euro per l’anno 2019, con le risorse di cui alle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale e intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Nello specifico, tali risorse provengono dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle erogazioni liberali.
Articolo 79, comma 3
(Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia)
L'articolo 79, comma 3, proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia. Inoltre incrementa di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali.
L'articolo in esame interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, già modificato da successive disposizioni.
In particolare, novella il comma 4-bis che attualmente disciplina una proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza per le aree terremotate (già prorogato con successivi provvedimenti) e definisce la copertura dei relativi oneri finanziari. La modifica prevede la soppressione del secondo periodo della disposizione, che prevede la possibilità di concedere un'ulteriore proroga con deliberazione del Consiglio dei Ministri per un periodo complessivo di dodici mesi, in deroga alle disposizioni del nuovo codice della protezione civile.
Si ricorda che il nuovo codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 24, comma 3, stabilisce un limite temporale allo stato di emergenza di rilievo nazionale, che non può superare i dodici mesi prorogabili per non più di ulteriori dodici. Lo stato di emergenza dichiarato nel 2016 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, era già stato prorogato fino al 28 febbraio 2018.
Il comma 4-bis è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per dettagli si veda il Dossier n. 22/1.
L’articolo introduce quindi il nuovo comma 4-ter che estende il periodo di emergenza fino al 31 dicembre 2019; per l'anno 2019 incrementa di 360 milioni di euro la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del nuovo codice della protezione civile.
Questo prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di un Fondo destinato a finanziare gli interventi conseguenti agli eventi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
Per una ricostruzione di tutte le precedenti proroghe e delle risorse già stanziate, si veda il documento di analisi DA/21 "Ricostruire".
Articolo 79, comma 4
(Proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia)
L’articolo 79, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2020 il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione che l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva fissato al 31 dicembre 2018. Ciò al fine di garantire un'accelerazione del processo di ricostruzione, la progressiva cessazione delle funzioni commissariali e la riassunzione delle stesse da parte degli enti competenti.
La suddetta proroga interessa anche le disposizioni di cui gli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto che riguardano rispettivamente: gli Uffici speciali per la ricostruzione e la relativa dotazione di personale; la struttura facente capo al Commissario straordinario; il personale dei Comuni e del Dipartimento delle Protezione civile reclutato per far fronte all'emergenza sismica.
In particolare, l'articolo 3, prevede l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale.
L'articolo 50 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplina l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2) la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale (di cui 100 unità provenienti da amministrazioni pubbliche), destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio.
L'articolo 50-bis stabilisce che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, fino al 700 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Per maggiori dettagli si veda il Dossier DA/21 (paragrafo Governance) a cura dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato, nonché il tema “Terremoti”, curato dal Servizio studi della Camera.
La proroga si applica nei limiti di spesa annui previsti per il 2018 in base alle disposizioni richiamate.
Tali disposizioni prevedono:
§ 3 milioni di euro per gli Uffici speciali per la ricostruzione;
§ 15 milioni di euro per la struttura commissariale, con la previsione che agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.;
§ 29 milioni di euro per il personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile.
Il comma in esame dispone che a partire dal giorno della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale, il personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro istituto analogo presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura Commissariale (con riferimento alle 100 unità provenienti dalle amministrazioni pubbliche) è prorogato automaticamente fino alla data della proroga indicata dal precedente periodo (31 dicembre 2020), salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.
In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:
§ le previsioni a legislazione vigente, che includono l’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
§ le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;
§ gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.
Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.
In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, essa deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi - anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti (c.d. rimodulazione orizzontale): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[6]. Queste variazioni costituiscono quella parte della manovra operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.
In base alla nuova procedura (art. 22-bis, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un obiettivo di spesa, definito con il Documento di economia e finanza, e ripartito tra le singole amministrazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Nel D.P.C.M. sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli interventi per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio e vengono successivamente monitorati nell’ambito di accordi tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio marzo.
Entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:
§ lo stato di previsione dell’entrata;
§ gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
§ il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.
Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:
§ Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);
§ Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
§ Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
§ Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(Tabella n. 9 - Articolo 99)
L’articolo 99 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021
Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), spese finali, in termini di competenza, pari a 830,7 milioni di euro nel 2019, a 781,5 milioni di euro per il 2020 e 707,7 milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero dell’ambiente nel ddl di bilancio per gli anni 2019-2021
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2018 |
Previsioni |
|||
Ddl di bilancio 2019 |
Diff. |
Ddl di bilancio 2020 |
Ddl di bilancio 2021 |
||
Spese correnti |
355,5 |
354,1 |
-1,4 |
348,1 |
345,4 |
Spese in c/capitale |
514,2 |
476,6 |
-37,6 |
433,4 |
362,2 |
SPESE FINALI |
869,7 |
830,7 |
-39,0 |
781,5 |
707,7 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
0,14 |
0,13 |
|
0,12 |
0,11 |
Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MATTM, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in diminuzione rispetto al 2018, in termini assoluti, di 39 milioni di euro (4,5 per cento), attribuibile per lo più alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale.
Gli stanziamenti di spesa del MATTM autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2019 in misura pari allo 0,13% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale si riduce, seppur lievemente, nei due esercizi successivi.
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.497,2 milioni di euro nel 2019, a 884,3 milioni di euro nel 2020 e a 711,7 milioni di euro nel 2021.
Le spese per l’anno 2019
Lo stato di previsione del MATTM (Tabella 9) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 837,7 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 7 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:
Spese finali del MATTM - anno 2019
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
|||||
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Modifiche Sez. II |
Ddl bilancio Sez II |
effetti Sez. I |
DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II |
|
Spese correnti |
355,5 |
358,6 |
357,2 |
-3,1 |
354,1 |
- |
354,1 |
Spese in c/capitale |
514,2 |
529,0 |
480,5 |
-3,9 |
476,6 |
- |
476,6 |
SPESE FINALI |
869,7 |
887,6 |
837,7 |
-7,0 |
830,7 |
- |
830,7 |
Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 830,7 milioni per il 2019.
Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019, rispetto alla legge di bilancio 2018, la prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono il 57,4% delle spese finali del Ministero (rispetto al 59,1% della legge di bilancio 2018).
Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per Missioni/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2018.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MATTM |
|||||||||
|
Missione/Programma |
2018 |
2019 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
||||||||
1 |
Sviluppo sostenibile e tutela del terr. e dell'ambiente (18) |
743,0 |
759,8 |
711,6 |
- |
-4,0 |
707,7 |
- |
707,7 |
1.1 |
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) |
15,0 |
16,0 |
16,6 |
- |
-0,4 |
16,2 |
- |
16,2 |
1.2 |
Sviluppo sostenibile, attività internaz.li (18.5) |
86,9 |
87,3 |
39,4 |
- |
-2,2 |
37,2 |
- |
37,2 |
1.3 |
Vigilanza ambientale (18.8) |
20,3 |
20,3 |
20,7 |
- |
- |
20,7 |
- |
20,7 |
1.4 |
Coordinamento e comunic. (18.11) |
15,3 |
15,8 |
10,3 |
- |
-0,0 |
10,3 |
- |
10,3 |
1.5 |
Risorse idriche, territorio e bonifiche (18.12) |
380,3 |
388,6 |
398,9 |
- |
-0,2 |
398,7 |
20,2 |
418,9 |
1.6 |
Biodiversità, ecosistema marino (18.13) |
149,4 |
149,5 |
146,0 |
- |
-0,6 |
145,5 |
- |
145,5 |
1.7 |
Gestione dei rifiuti (18.15) |
67,4 |
72,2 |
71,1 |
- |
-0,0 |
71,0 |
-20,2 |
50,8 |
1.8 |
Cambiamenti climatici, en.rinn. (18.16) |
8,4 |
10,1 |
8,6 |
- |
-0,6 |
8,1 |
- |
8,1 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
90,3 |
90,3 |
91,2 |
- |
- |
91,2 |
- |
91,2 |
2.1 |
Ricerca in materia amb.le (17.3) |
90,3 |
90,3 |
91,2 |
- |
- |
91,2 |
- |
91,2 |
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32) |
36,5 |
37,6 |
34,8 |
- |
-3,1 |
31,7 |
- |
31,7 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
19,8 |
20,1 |
18,1 |
- |
-3,0 |
15,0 |
- |
15,0 |
3.2 |
Servizi e affari generali (32.3) |
16,7 |
17,5 |
16,8 |
- |
-0,0 |
16,7 |
- |
16,7 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
869,7 |
887,6 |
837,7 |
- |
-7,0 |
830,7 |
- |
830,7 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
La spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, di cui la principale è “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)”, che rappresenta circa l’85% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo.
In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione sono pari a 707,7 milioni di euro per il 2019.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra una lieve riduzione (4 milioni di euro).
A tali lievi variazioni vanno aggiunti due interventi di Sezione I derivanti:
§ dall’art. 59, comma 3, che sopprime l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, il quale determina una riduzione di 20,2 milioni di euro sul cap. 7521 (Spese per l'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania);
§ dall’art. 59, comma 4, che incrementa di 20,2 milioni di euro il Fondo per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania (cap. 7515 - fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei).
Poiché tali variazioni sono di uguale importo ma di segno opposto si compensano, pertanto a livello di Ministero non si hanno effetti derivanti dagli interventi di Sezione I.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Tabella n. 10 - Articolo 100)
L’articolo 100 del disegno di legge di bilancio autorizza l’impegno ed il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e reca altresì diverse disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle capitanerie di porto, nonché (al comma 7) alla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali.
Di seguito si restringe l’analisi dello stato di previsione del Ministero alle sole missioni di competenza dell’VIII Commissione, vale a dire le missioni 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica” e 19 “Casa e assetto urbanistico”.
La tabella successiva espone le previsioni di bilancio integrate per il 2019 per le missioni considerate (e i relativi programmi) a raffronto con i dati dell’esercizio 2018. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione del Ministero. In proposito si ricorda che le modifiche della Sezione II includono anche gli effetti finanziari delle norme del decreto legge n. 119/2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale), attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge.
Relativamente alle misure adottate nel corso del 2018, che hanno effetti sul bilancio a legislazione vigente 2019, la Relazione illustrativa richiama, tra i decreti legge che hanno fornito un effetto di ricomposizione della spesa nel triennio 2019-2021, tra cui il D.L. n. 55/2018, (misure in favore dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia), il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica ed il D.L. 28 settembre 2018, n. 109 per la città di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero delle infrastrutture e trasporti- Missioni 14 e 19
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|||||||
|
Missione/Programma |
2018 |
2019 |
|||||
Legge di Bilancio. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1 |
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) |
5.623,9 |
4.736,9 |
-1.882,4 |
-0,314 |
2.854,2 |
- |
2.854,2 |
1.1 |
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) |
3.556,9 |
2.962,6 |
-1.882,4 |
-0,200 |
1.080,1 |
- |
1.080,1 |
1.2 |
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) |
159,0 |
69,0 |
- |
- |
69,0 |
- |
69,0 |
1.3 |
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) |
6,1 |
7,7 |
- |
- |
7,7 |
- |
7,7 |
1.4 |
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) |
1.901,9 |
1.697,6 |
- |
-0,114 |
1.697,4 |
- |
1.697,4 |
3 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
262,6 |
195,8 |
- |
- |
195,8 |
- |
195,8 |
3.1 |
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) |
262,6 |
195,8 |
- |
- |
195,8 |
- |
195,8 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
15.059,0 |
13.892,7 |
-1.885,7 |
-126,7 |
11.880,3 |
131 |
12.011,3 |
Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MIT in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, è riportata la numerazione generale.
Relativamente alla missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica”, si ha una riduzione di circa 1.882,7 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente, dovuto principalmente ad una rimodulazione, operata dalla sezione II (v. infra), nell’ambito del programma 14.11 “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, per 1.827,4 milioni sulle risorse destinate all’ANAS”, e di 15 milioni di euro per la realizzazione dell'asse viario Marche – Umbria (entrambe le risorse vengono spostate dal 2019 agli anni 2020 e 2021), nonché da uno spostamento di 40 milioni di euro per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali (tali ultime risorse vengono spostate dal 2019 al 2021).
La missione 19 “Casa e assetto urbanistico” non presenta variazioni tra il bilancio a legislazione vigente e il bilancio integrato per il 2019 pari a 195,8 milioni di euro.
I principali interventi della Sezione II relativamente alla missione 14 sono i seguenti:
§ rimodulazione, nell’ambito del programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, per 1.827,4 milioni di euro del cap. 7002 relativo al Fondo per gli investimenti dell'Anas: le risorse vengono spostate dal 2019 agli anni 2020 e 2021, per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma);
§ rimodulazione nell’ambito del programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, per 15 milioni di euro del cap. 7521 sulle somme da assegnare per la realizzazione dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1: s.s. 77 “Val di Chienti” tratta "Foligno-Pontelatrave" (le risorse vengono spostate dal 2019 al 2020);
§ rimodulazione (spostamento dal 2019 al 2021) nell’ambito del programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, per 40 milioni di euro sul cap. 7582 del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina.
Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) che consente di rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi spese predeterminate da leggi vigenti in senso “verticale” (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell’ambito dello stesso esercizio) o in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Le tabelle seguenti espongono per il triennio 2019-2021, rispettivamente, le rimodulazioni verticali e quelle orizzontali effettuate dal Ministero.
Con le rimodulazioni in senso “orizzontale” il Ministero ha spostato in avanti circa 1,8 miliardi di stanziamenti di competenza del Fondo per gli investimenti dell'ANAS dal 2019 agli anni 2020 e 2021, per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
|
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) |
||||||
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) |
||||||
LF n. 296/2006 art 1 co 981 punto 1/bis SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA (Cap-pg: 7002/17) |
0 |
-3 |
9 |
3 |
- |
- |
DL n. 185/2008 art 18 co 1 punto B ASSEGNAZIONE DI RISORSE A CARICO DEL FONDO INFRASTRUTTURE (Cap-pg:7002/2) |
- |
-200 |
400 |
200 |
- |
- |
DL n. 69/2013 art 18 co 3 ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA –MAXLOTTO 1:S.S.77 VAL DI CHIENTI TRATTA FOLIGNO-PONTELATRAVE |
- |
-15 |
45 |
15 |
- |
- |
LS n. 147/2013 art 1 co 68 ANAS (Cap-pg: 7002/1) |
- |
-1.490 |
2.99. |
1.490 |
- |
- |
LS n. 147/2013 art 1 co 69 ANAS (Cap-pg: 7002/3) |
- |
-22 |
77 |
22 |
- |
- |
LS n. 208/2015 art 1 co 640 punto 1 FONDO PER LA CICLABILITA’ (Cap-pg: 7582/1) |
- |
-40 |
40 |
- |
80 |
40 |
LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto A/primum RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7002/33) |
150 |
-50 |
307 |
- |
465 |
50 |
LB n. 232/2016 art 1 co 604 CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO CORTINA 2021-ANAS (Cap-pg: 7002/30) |
- |
-20 |
40 |
20 |
20 |
- |
LB n. 203/2017 art 1 co 1164 FINANZIAMENTO QUADRILATERO UMBRIA MARCHE SPA (Cap-pg: 7002/42) |
- |
-32 |
- |
-32 |
96 |
64 |
LB n. 203/2017 art 1 co 1169 FINANZIAMENTO HUB PORTUALE DI LA SPEZIA (Cap-pg: 7002/43) |
-- |
-10 |
20 |
10 |
- |
- |
Ministero dell’economia e delle finanze
(Tabella n. 2 - Articolo 92)
L’articolo 92 del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Di seguito si dà conto dei soli programmi di interesse dell’VIII Commissione.
Soccorso civile
La Missione 8 “Soccorso civile” presenta, rispetto ai dati della legge di bilancio 2018, un leggero decremento a legislazione vigente di 106 milioni di euro, pari al 2,9%.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente si registra, invece, un consistente aumento della missione per 881,5 milioni (pari al 24,8%), di cui 460 milioni nella Sezione II, e 421,5 milioni per gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019, indicati nella Sezione I, imputabile ai programmi 8.4 “Interventi per calamità pubbliche“ e 8.5 “Protezione civile”.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||||
|
Missione/Programma |
2018 |
2019 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
||||||||
6 |
Soccorso civile (8) |
3.666 |
4.089 |
3.560 |
- |
460 |
4.020 |
421 |
4.442 |
6.1 |
Interventi per pubbliche calamità (8.4) |
2.803 |
3.176 |
2.781 |
- |
400 |
3.181 |
61 |
3.242 |
6.2 |
Protezione civile (8.5) |
863 |
913 |
780 |
- |
60 |
840 |
360 |
1.200 |
Nello specifico, gli interventi della Sezione II, che incidono per il programma 8.4, prevedono una riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni per il cap. 8006 per la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (legge di bilancio 2017- legge n. 232 del 2016, art. 1 c. 362) e un rifinanziamento di 50 milioni per il cap. 7459 per il fondo per la prevenzione del rischio sismico (DL n. 39 del 2009 art. 10, comma 5-bis, sisma Abruzzo).
Per il programma 8.5, è previsto un rifinanziamento pari a 60 milioni che vanno al cap. 7441 per il fondo per le emergenze nazionali (DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1).
Nella Sezione I per il programma 8.4 è previsto uno stanziamento pari a 61,5 milioni a favore del citato cap. 8006, come disposto dall’art. 79, comma 4 del disegno di legge di bilancio 2019, per gli effetti determinati dalla proroga fino al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016.
Per il programma 8.5 è previsto uno stanziamento di 360 milioni per il citato cap. 7441, disposto dall’art. 79, comma 3 del disegno di legge di bilancio 2019, per la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016.
Casa e assetto urbanistico
La Missione 19 “Casa e assetto urbanistico”, presenta a legislazione vigente una dotazione pari a 170 milioni di euro, aumentata di 110 milioni rispetto al dato della legge di bilancio 2018 (60 milioni di euro), che nel disegno di legge di bilancio 2019 subisce un definanziamento di 2,7 milioni nella Sezione II.
Le risorse sono allocate complessivamente nel Programma 19.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”, in cui sono previsti 70 milioni per il Fondo di garanzia prima casa per la concessione di mutui ipotecari (cap. 7077) e 97,3 milioni per il fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099).
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||||
|
Missione/Programma |
2018 |
2019 |
||||||
Legge di Bilancio |
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
||||||||
13 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
60,0 |
60,0 |
170,0 |
- |
-2,7 |
167,3 |
- |
167,3 |
13.1 |
Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1) |
60,0 |
60,0 |
170,0 |
- |
-2,7 |
167,3 |
- |
167,3 |
[1] Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
[2] Per un approfondimento sulle risorse confluite nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per i decreti di riparto si rinvia al seguente tema del Servizio studi.
[3] Il contratti di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.a. sono stati recepiti con le delibere CIPE 7 agosto 2017, nn.65 e 66.
[4] Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
[5] Per un approfondimento sulle risorse confluite nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per i decreti di riparto si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.
[6] Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.