Audizione di rappresentanti di Europol presso il Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione 28 gennaio 2020 |
Il ruolo dell'Agenzia
Entrata in funzione nel 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995, e più volte giuridicamente riformata, da ultimo, con il
regolamento n. 2016/794, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (
Europol) assiste le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge fornendo una piattaforma per lo
scambio e
l'analisi di informazioni su una serie di attività criminali gravi e a carattere transnazionale.
Il raggio di azione dell'Agenzia, previsto dall'articolo 88, paragrafo, 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, ricomprende la prevenzione e la lotta contro la criminalità grave che
interessa due o
più Stati membri, il
terrorismo e le
forme di
criminalità che ledono un
interesse comune oggetto di una
politica dell'Unione. In particolare, l'allegato I del regolamento citato specifica le tipologie di reato di competenza dell'Agenzia:
terrorismo,
criminalità organizzata, traffico di
stupefacenti, attività di
riciclaggio del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del
traffico di
migranti, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di
veicoli rubati,
omicidio volontario e lesioni personali gravi,
traffico illecito di
organi e tessuti umani,
rapimento,
sequestro e presa di ostaggi,
razzismo e
xenofobia,
rapina e
furto aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
truffe e
frodi,
reati contro gli
interessi finanziari dell'Unione, abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del
mercato finanziario, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
falsificazione di
monete e di altri mezzi di
pagamento, criminalità informatica, corruzione,
traffico illecito di
armi, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di
specie animali protette, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
abuso e
sfruttamento
sessuale, compresi materiale
pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Con sede a L'Aia (Paesi Bassi), l'Agenzia funge da:
Oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, l'Agenzia può sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri svolgendo attività di
coordinamento,
organizzazione e svolgimento di
indagini e
azioni operative comuni. Tuttavia,
Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di
competenza esclusiva delle pertinenti
autorità nazionali.
La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: un
consiglio di amministrazione; un
direttore esecutivo; se del caso, altri
organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione.
In particolare, il consiglio di amministrazione è il principale organo di
governance dell'Agenzia. Esso infatti è chiamato a stabilire gli
orientamenti strategici e a verificare l'attuazione dei suoi compiti. Il consiglio inoltre adotta i
programmi di
lavoro annuali e pluriennali, nonché il
bilancio annuale. Il
board è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro dell'UE che partecipa al regolamento Europol e da un rappresentante della Commissione europea. La Danimarca ha lo
status di osservatore. Il consiglio di amministrazione si riunisce in media quattro volte all'anno.
Il budget dell'Agenzia per il 2020 ammonta a oltre 154 milioni di euro.
La funzione di analisi delle attività criminali esercitata da Europol si traduce, tra l'altro, nella pubblicazione dei seguenti documenti periodici di valutazione:
L'Agenzia riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la condivisione di informazioni tra Stati membri in materia di criminalità. Al riguardo, il quadro giuridico di Europol disciplina le modalità di
interrogazione della
banca dati gestita dall'Agenzia (normalmente alimentata da informazioni inserite dalle autorità di contrasto degli Stati membri).
Nel corso degli anni sono stati costituiti, in seno all'Agenzia, una serie di centri specializzati nell'approfondimento di tipologie criminali ritenute di prioritaria importanza. Sono riconducibili a tali organismi, tra l'altro:
Presso Europol sono, infine, istituite l'unità
Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) e la rete
Financial Intelligence Units – FIU.net, volte rispettivamente al contrasto al crimine contro la proprietà intellettuale, e al sostegno alle Unità di Informazione Finanziaria degli Stati membri in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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L'Europol travel intelligence Centre (ETIC)
In linea con il documento di programmazione 2018-2020, è prevista l'istituzione all'interno di Europol di un organismo specializzato per il sostegno agli Stati membri per quanto riguarda l'uso operativo e strategico delle informazioni e dell'intelligence in materia di
viaggi forniti in base ai
codici di prenotazione (PNR), dalle
informazioni anticipate dei passeggeri (Advanced passengers information –API) e dal Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (
ETIAS).
I dati del codice di prenotazione (PNR) sono
informazioni personali fornite dai passeggeri che vengono raccolte e conservate dai vettori aerei. Il PNR contiene informazioni quali il nome del passeggero, la data di viaggio, l'itinerario, il posto assegnato, i bagagli, i dati di contatto e le modalità di pagamento. Le API sono
dati anagrafici (nome, luogo di nascita e cittadinanza dell'interessato, numero e data di scadenza del passaporto) e hanno una portata più limitata rispetto ai dati PNR; esse sono trasmesse dai vettori su richiesta delle autorità competenti per effettuare controlli sulle persone al momento dell'ingresso alle frontiere esterne di uno Stato membro Schengen. L'ETIAS è il
sistema informatico automatizzato concepito per individuare qualsiasi rischio di migrazione irregolare e minaccia alla sicurezza rappresentato da visitatori
esenti dall'obbligo del visto che si recano nello spazio Schengen.
Secondo la direttiva (UE) n. 2016/681, ogni Stato membro istituisce un'unità designata d'informazione sui passeggeri (UIP), responsabile della raccolta conservazione e trattamento dei codici PNR e dei risultati derivanti da tali dati, e del loro
trasferimento e scambio alle autorità nazionali competenti nonché alle corrispondenti unità degli altri Stati membri e ad
Europol.
L'istituzione dell'unità ETIC consentirà ad Europol l'analisi delle informazioni fornite dalle UIP in materia di viaggi ai fini sia del sostegno all'azione di contrasto degli Stati membri, sia della cooperazione con la Commissione europea e con altre Agenzie europee nell'ambito degli affari interni (in particolare Frontex e l'Agenzia EU-LISA sui sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia).
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L'unità EC3
Operativo dal gennaio del 2013, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) si concentra sulle
attività illegali online, con particolare riguardo alle
frodi e agli attacchi diretti contro l'
e-banking e altre attività
finanziarie
online, allo
sfruttamento sessuale dei minori
online e ai reati che colpiscono i
sistemi di informazione e delle infrastrutture critiche dell'UE.
Tali ambiti di intervento corrispondono a priorità individuate dal Consiglio dell'UE nel maggio del 2017 nell'ambito del cosiddetto Ciclo programmatico 2018-2021 per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale.
Il centro sostiene le autorità nazionali di contrasto alla criminalità sul piano
operativo,
investigativo e
forense.
La struttura funge da hub centrale per informazioni e intelligence criminali; sostiene le operazioni e le indagini degli Stati membri offrendo analisi operative e coordinamento; essa fornisce, inoltre, prodotti di analisi strategica e svolge attività di sensibilizzazione che colleghi le autorità di contrasto che affrontano la criminalità informatica con il settore privato, il mondo accademico e altri partner; la cellula sostiene infine la formazione e il rafforzamento delle capacità, in particolare per le autorità competenti negli Stati membri, e fornisce capacità di supporto tecnico legale e digitale. Le attività dell'EC3 sono supportate dal Cyber Intelligence Team (CIT), i cui analisti raccolgono ed elaborano le informazioni relative al crimine informatico da fonti pubbliche, private e aperte e identificano le minacce e i modelli emergenti, e dalla Task Force congiunta di azione sulla criminalità informatica (J-CAT), che lavora sui più importanti casi internazionali di criminalità informatica che colpiscono gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini. Ogni anno l'EC3 pubblica l'Internet IOCTA (Internet Organized Crime Threat Assessment), il suo report strategico recante le minacce emergenti, gli sviluppi nel crimine informatico e i risultati chiave dell'attività del centro. |
La protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di Europol
In considerazione della significativa massa di informazioni trattate e scambiate nell'ambito delle attività di Europol (cui partecipano autorità di Stati membri per finalità legate al contrasto del crimine), il rinnovato quadro giuridico dell'Agenzia include un apparato di disposizioni a tutela dei dati personali.
Tale regime, previsto al capo VI del richiamato regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), si basa sui principi contenuti nella Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (approvata a Strasburgo nel 1981 e ratificata dall'Italia nel 1997), e sulla raccomandazione n. R(87) del Comitato dei Ministri del medesimo organismo in materia di uso dei dati personali nel settore della polizia. La disciplina è, inoltre, coerente con quanto stabilito a livello UE dalla direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma (caratterizzato da elevati standard di protezione armonizzati) che ha previsto anche l'adozione del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
II pacchetto normativo, entrato in vigore nel maggio 2016 e diventato applicabile due anni dopo.
In sintesi, il Capo VI del regolamento Europol stabilisce, tra l'altro: i
principi generali in materia di protezione dei dati personali trattati dall'Agenzia (articolo 28), anche con riferimento a particolari categorie di dati (cosiddetti
dati sensibili), e di soggetti interessati al trattamento (articolo 30); i termini per la
conservazione e la
cancellazione dei dati (31); le disposizioni che vincolano l'Agenzia a garantire sotto diversi profili la
sicurezza dei dati (articoli 32 e 33); la
notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo (articolo 34), e la relativa
comunicazione (compresi i limiti dovuti ad esigenze connesse alla peculiare attività dell'Agenzia di sostegno alle attività di tutela della sicurezza) agli interessati (articolo 35). Disposizioni particolari sono altresì previste con riguardo, tra l'altro, al
diritto di accesso dell'
interessato ai propri dati (articolo 36), e ai connessi diritti di
rettifica,
cancellazione e limitazione dell'
accesso ai dati (articolo 37), il cui esercizio è circoscritto in funzione delle citate esigenze di tutela della sicurezza.
La disciplina delinea, inoltre, il quadro delle
responsabilità in materia di protezione dei dati personali, ripartendole in linea di massima tra
Europol e gli
Stati membri (articolo 38) viene altresì individuato tra i membri del personale dell'Agenzia un
responsabile della protezione, nominato dal consiglio di amministrazione dell'organismo (articolo 41).
Il regime include inoltre un articolato sistema di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 41-45), che coinvolge significativamente il
Garante europeo per la protezione dei dati personali e le
autorità di controllo nazionali.
Da ultimo, è previsto un apparato di
mezzi di ricorso e di
responsabilità che, in estrema sintesi, prevede il diritto degli interessati di presentare
reclamo al Garante citato e
ricorso alla Corte di giustizia dell'UE, nonché il diritto al
risarcimento, da parte di Europol o dello Stato membro (a seconda dei profili di responsabilità), del
danno cagionato da un
trattamento illecito di dati (articoli 47- 50).
La sorveglianza sulla protezione dei dati personali può altresì considerarsi inclusa nel
monitoraggio politico dal Gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol anche per quanto riguarda l'impatto sui
diritti e sulle
libertà fondamentali delle persone fisiche.
Il regolamento prevede, tra l'altro, la figura di un
responsabile della
protezione dei
dati personali nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del personale dell'Agenzia, dotato di specifiche garanzie di indipendenza, con il compito, tra l'altro di:
Oltre al potere di
accesso a tuti i dati trattati e tutti i locali dell'Agenzia, al responsabile è attribuita la facoltà di
chiedere ai principali organi direttivi di Europol di
porre rimedio alle
violazioni delle regole sulla protezione dei dati, potendo altresì, in caso di diniego,
rivolgersi direttamente al
Garante citato (articolo 42).
Il Capo VI del regolamento Europol attribuisce al Garante europeo per la protezione dei dati personali (GEPD - in cooperazione con le autorità nazionali designate dagli Stati membri) le principali funzioni di sorveglianza sul legittimo trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività dell'Agenzia.
Oltre ad un ruolo di tipo consultivo (di propria iniziativa o su richiesta di
Europol, anche in via
preventiva, rispetto a
nuovi tipi di
trattamento da effettuare), la disciplina conferisce a tale organismo poteri di
indagine che il GEPD svolge, tra altro, esercitando il potere di
accesso a tutti i
dati personali e informazioni, nonché a tutti i
locali di Europol.
Il GEPD può, tra l'altro:
La vigilanza del GEPD è svolta in
collaborazione con le
autorità nazionali designate, in particolare tramite il
Consiglio di cooperazione, un forum cui sono attribuite
funzioni consultive nel quale vengono principalmente discusse questioni di carattere comune e sviluppate
linee guida e
migliori pratiche (articolo 45). Da ultimo, si ricorda che le autorità nazionali svolgono la vigilanza sulla liceità del
trasferimento,
reperimento e
comunicazione a Europol di
dati personali da parte degli
Stati membri interessati.
Il nuovo regime attribuisce all'interessato lo strumento del
reclamo al GEPD ove si ritenga il trattamento dei dati non conforme alle disposizioni del regolamento Europol; su tale reclamo, a seconda dei casi, il GEPD decide autonomamente o in cooperazione con le autorità nazionali designate (articolo 47).
Avverso le decisioni del GEPD è possibile
ricorrere innanzi alla
Corte di giustizia dell'UE (articolo 48).
Infine, l'articolo 50 stabilisce che la persona fisica che subisca un
danno cagionato da un
trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il
risarcimento del danno da
Europol, conformemente all'articolo 340 TFEU, o dallo
Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente al diritto nazionale.
L'azione contro Europol è proposta dalle persone fisiche dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre quella contro lo Stato membro è da esse proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.
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Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol
Dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'approvazione del
regolamento (UE) 2016/794, dell'11 maggio 2016 recante il nuovo quadro giuridico di
Europol è stato introdotto un meccanismo di
controllo delle
attività dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali; tale meccanismo si è tradotto nella costituzione del
Gruppo congiunto di controllo parlamentare, che ha avviato i suoi lavori nel 2017.
In particolare, il Gruppo esercita un
monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui
diritti e sulle
libertà fondamentali delle persone fisiche.
Circa la costituzione del Gruppo:
Il Gruppo si riunisce normalmente
due volte l'anno, alternativamente nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE e nel Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).
Il regolamento Europol disciplina una serie di attività nell'ambito del monitoraggio del Gruppo. In particolare:
Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, tra l'altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:
Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere
conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.
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