Politiche dell'UE in materia di tutela dei consumatori 15 febbraio 2022 |
La tutela dei consumatori nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Le politiche dell'UE in materia di tutela dei consumatori sono basate sugli articoli 4, paragrafo 2, lettera f), 12, 114 e 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché sull'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) configura la tutela dei consumatori quale
competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri.
Si ricorda che nelle materie concorrenti entrambi i livelli ordinamentali possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, con la precisazione, tuttavia, che gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria, e che, ove ciò sia avvenuto, essi possono tornare a esercitarla nella misura in cui l'Unione decida di cessare di esercitare la propria.
L'articolo 12 riconosce un
carattere trasversale alla tutela dei consumatori, stabilendo che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
L'articolo 114, in materia di
armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del
mercato interno, pone l'accento sull'obiettivo di assicurare, tra l'altro, la
protezione dei consumatori tenendo conto dei nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
Più specificamente, l'articolo 169 del TFUE prevede che al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione debba contribuire a tutelare la
salute, la
sicurezza e gli
interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'
informazione, all'
educazione e all'
organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Tale funzione, esercitata mediante la procedura legislativa ordinaria dell'UE, si traduce in:
La medesima disposizione consente ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre
misure di protezione
più rigorose (purché siano compatibili con i Trattati, e siano state notificate alla Commissione).
Infine l'articolo 38 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che nelle politiche dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
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Quadro istituzionale |
Commissione europea
La
Commissione europea, attraverso la
Direzione generale Giustizia e Consumatori (
DG Just), elabora e attua le politiche europee di settore, nell'ambito del generale potere d'iniziativa da un lato, e di esecuzione dall'altro lato, che i Trattati le conferiscono.
Il potenziamento della tutela dei consumatori è incluso tra le competenze assegnate al
Commissario alla giustizia Didier Reynders.
Riveste attualmente il ruolo di
direttore generale della DG Giustizia e consumatori
Ana Gallego Torres.
La Commissione elabora politiche in materia di tutela dei consumatori, tra l'altro sulla base di elementi acquisiti tramite strumenti di monitoraggio periodico. Si tratta, in particolare, del
Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori e del
Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo.
Tali strumenti servono ad analizzare le
condizioni nazionali dei consumatori dal punto di vista della
conoscenza e della
fiducia, dell'osservanza e dell'
applicazione della normativa, e delle dinamiche dei
reclami e delle
risoluzioni; includono altresì
indagini presso i
consumatori con particolare riguardo all'andamento di oltre 40 mercati di consumo, tra l'altro, con riferimento alla
comparabilità delle offerte, alla scelta disponibile sul mercato, alla misura in cui vengono soddisfatte le aspettative dei consumatori, nonché ai
danni causati dai problemi sperimentati dai consumatori.
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Parlamento europeo
Il
Parlamento europeo, presso il quale è incardinata una apposita Commissione permanente (la C
ommissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori –
IMCO), detiene un ruolo attivo di codecisore, dal momento che la legislazione in materia consumeristica viene adottata mediante la procedura ordinaria. Oltre a definire la legislazione unionale, il Parlamento elabora anche le agende politiche nel campo della protezione dei consumatori mediante l'adozione di
relazioni di
iniziativa. Il Parlamento, fra l'altro, si è adoperato in modo particolarmente attivo per assicurare maggiori dotazioni di bilancio per le misure di tutela dei consumatori e per lo sviluppo della rappresentanza dei consumatori negli Stati membri, soprattutto in quelli che hanno aderito all'UE dopo il 2004. Significativa attenzione è stata dedicata, durante l'emergenza pandemica da COVID-19, alla garanzia dei rimborsi relativi alle cancellazioni di servizi, e al contrasto della diffusione di informazioni false e della vendita di attrezzature mediche false o non conformi, o a prezzi eccessivi.
Presieduta dall'onorevole
Anna Cavazzini, del Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea (Germania), la Commissione è composta da
44 Parlamentari europei.
Si ricorda, infine, che la
Commissione per le petizioni (PETI), del Parlamento europeo ha la competenza per la trattazione delle petizioni; esse possono assumere la forma di una
denuncia o di una
richiesta e può fare riferimento a questioni d
'interesse pubblico o
privato. La petizione può contenere una richiesta personale, un
reclamo o un'
osservazione riguardo all'
applicazione della
normativa dell'UE o invitare il Parlamento europeo a pronunciarsi su una determinata questione. Le petizioni offrono al Parlamento europeo la possibilità di richiamare l'attenzione su eventuali
violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un'Istituzione.
L'oggetto della petizione può riguardare qualsiasi materia in cui interviene il diritto dell'UE, ivi compreso il settore della
tutela di consumatori.
Composta da
trentacinque eurodeputati, la Commissione è presieduta da
Dolors Montserrat del Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), proveniente dal Partito popolare (Spagna).
Il rapporto del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni nel 2020
(2021/2019(INI)), offre una ricognizione generale sugli ambiti cui sono riconducibili le
1.573 petizioni ricevute dagli Stati membri nel
2020. Il volume delle petizioni ricevute nel 2020 registra un
aumento del
15,9 per cento rispetto al
2019 e del
28,9 per cento al
2018.
Sono
ottanta le petizioni riconducibili al tema della protezione dei consumatori trattate
nel 2021 dalla Commissione PETI (dato sostanzialmente in linea con l'anno precedente).
Sette di queste sono state presentate da cittadini italiani e riguardano, tra l'altro, la regolamentazione degli
OGM, servizi correlati alla
fornitura di
acqua, e la vendita
online di
pesticidi.
Nel 2020 le petizioni rivolte alla Commissione da cittadini italiani sono state
tre, concernenti, tra l'altro, il servizio di distribuzione del
gas, e la presunta violazione dei diritti dei consumatori rispetto all'assegnazione di
voucher per
voli cancellati nel contesto dell'epidemia di COVID-19.
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Il Consiglio dell'UE
La tutela dei consumatori rientra nella sfera di competenza del
Consiglio dell'UE occupazione,
politica sociale,
salute e
consumatori, nonostante il carattere trasversale della materia faccia sì che questioni specifiche settoriali possano trovare posto anche nell'agenda di configurazioni del Consiglio dell'UE normalmente dedicate ad altre politiche. Al riguardo si richiamano, inoltre, le
Riunioni informali dei Ministri competenti per la protezione dei consumatori, in questo caso argomento esclusivo all'ordine del giorno dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri. Si ricorda, in tal senso, la Riunione informale del 24 e 25 settembre 2021, organizzata dalla Presidenza di turno slovena, in occasione della quale i Ministri hanno discusso su come migliorare la protezione dei consumatori per le generazioni future nell'era della
digitalizzazione e del
turismo.
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Il Comitato economico e sociale europeo
Il
Comitato economico e sociale europeo (
CESE) è un
organo consultivo dell'Unione europea. La sua consultazione da parte della Commissione, del Consiglio o del Parlamento è
obbligatoria nei casi previsti dai trattati e facoltativa negli altri casi. Il Comitato può anche formulare pareri di propria iniziativa. I suoi membri non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Il CESE è costituito attualmente da 329 membri, così ripartiti tra gli Stati membri: 24 ciascuno per Germania, Francia e Italia; 21 ciascuno per Polonia e Spagna; 15 per la Romania; 12 per Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Ungheria; 9 ciascuno per Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia; 7 ciascuno per Estonia, Lettonia e Slovenia; 6 ciascuno per Lussemburgo e Cipro; 5 per Malta.
Christa Schweng è stata eletta Presidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE) il 28 ottobre 2020 per un mandato di due anni e mezzo che terminerà nel marzo 2023.
I membri del CESE sono redistribuiti nei seguenti tre gruppi:
datori di lavoro (I gruppo);
lavoratori (II gruppo);
diversità Europa (III gruppo). Per l'elaborazione dei suoi pareri dispone delle 6 sezioni seguenti specializzate nei vari settori di attività dell'UE (e può istituire sottocommissioni incaricate di trattare argomenti specifici): agricoltura, sviluppo rurale, ambiente (NAT); unione economica e monetaria, coesione economica e sociale (ECO); occupazione, affari sociali, cittadinanza (SOC); relazioni esterne (REX); mercato unico, produzione e
consumo (INT); trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione (TEN).
La protezione dei consumatori è uno degli ambiti per i quali il Trattato sul funzionamento dell'UE stabilisce che, per poter deliberare, il Consiglio o la Commissione debbano preventivamente
consultare il Comitato
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La Giornata europea del consumatore e il Summit europeo dei consumatori
Il
CESE organizza ogni anno la Giornata europea del consumatore, evento lanciato nel 1999 su iniziativa dell'allora Presidente del CESE
Beatrice Rangoni Machiavelli, supportata dalla
Commissaria europea per la salute ed i consumatori,
Emma Bonino. Le prime edizioni della manifestazione si sono svolte a Bruxelles, mentre la maggior parte delle successive hanno trovato sede nei Paesi della Presidenza di turno del Consiglio dell'UE. L'evento mira a riunire rappresentanti dei Governi, delle Istituzioni europee e della società civile per discutere temi legati alla tutela dei consumatori. L'ultima edizione si è svolta a Bruxelles in formato ibrido il 10 dicembre 2021, ed è stata dedicata al punto di vista dei consumatori sulla
transizione
verde e
digitale. Lo svolgimento della prossima giornata europea del consumatore è previsto nell'autunno 2022.
Si ricorda, infine, il
Summit europeo dei consumatori, forum annuale co-organizzato dalla Commissione europea e dalla Presidenza di turno dell'UE, in connessione con la
Giornata mondiale dei diritti del consumatore (15 marzo).
L'evento, a partire dal 2009, ha riunito rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee, organizzazioni dei consumatori, mondo accademico e imprese con l'obiettivo di discutere le
priorità operative nell'ambito dell'agenda dei consumatori per l'anno in corso e per i successivi. In occasione dell'ultimo Summit, svoltosi il 10 febbraio 2022, si sono discussi i seguenti temi:
I circa 500 stakeholders che hanno partecipato all'evento hanno individuato le tre più importanti azioni congiunte da intraprendere per l'anno a venire:
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Altri organismi
Sotto il profilo degli organi preposti alla tutela consumeristica, la
Rete dei Centri Europei dei Consumatori
ECC-Net,
cofinanziata dalla
Commissione Europea e dagli
Stati membri con l'incarico di
informare i cittadini europei sui loro diritti quando acquistano beni e servizi all'interno del mercato Unico e fornire loro assistenza per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con un venditore/prestatore di servizi che ha sede in un Paese europeo differente dal proprio. La rete è costituita da 30 centri presenti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in Norvegia, Islanda e Regno Unito. In Italia, il Centro (con sede a
Roma e a
Bolzano) riceve tale finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Commissione Europea.
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Le politiche generali: l'Agenda della Commissione europea 2020
Gli obiettivi generali dell'UE in materia consumatori sono stati aggiornati con l'
Agenda adottata dalla Commissione europea nel novembre del 2020 (c.d.
New Deal for consumers), recante un programma di
cinque anni ancorato alle principali politiche che sono state avviate per superare gli effetti della crisi generata dalla pandemia da Covid-19. L'agenda stabilisce obiettivi e misure pe riguarda cinque settori di intervento. In particolare:
Si ricorda che con le
conclusioni del 22 febbraio 2021 sulla nuova agenda dei consumatori, il Consiglio dell'UE ha, tra l'altro, espresso apprezzamento per l'intenzione della Commissione di affrontare, nelle prossime proposte legislative, questioni quali il "
diritto alla riparazione", la protezione dei consumatori
online e
offline, la
sicurezza dei
prodotti e la prevenzione del
sovraindebitamento.
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Normativa orizzontale e misure settoriali
Le politiche e le azioni europee nell'ambito della tutela consumeristica interessano una pluralità assai variegata di settori. In particolare, alcuni regimi sono stati elaborati per un'applicazione di tipo orizzontale (strumenti di tutela giuridica ed economica a carattere generale), mentre altre discipline interessano campi economici limitati riconducibili al servizio specifico o al prodotto oggetto di consumo.
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Sistema per la sicurezza generale dei prodotti e vigilanza del mercato
In tale ambito viene principalmente in considerazione la
direttiva 2001/95/CE, recante un
sistema per la sicurezza generale dei prodotti; in base al meccanismo qualsiasi
prodotto di consumo immesso sul mercato, anche se non soggetto a una legislazione settoriale specifica, deve rispettare determinate norme per quanto concerne le
informazioni fornite ai consumatori, le misure per evitare i
rischi alla sicurezza, il
monitoraggio della sicurezza dei prodotti e la
tracciabilità. Se un prodotto pone una minaccia grave che richiede un intervento rapido, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione attraverso
RAPEX, un sistema per lo
scambio rapido di
informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
La Commissione europea ha avviato la riforma del regime vigente presentando una proposta di regolamento
COM(2021)346 che mira ad adattare il regime vigente alle sfide poste dalle nuove tecnologie e dalla vendita
online.
Gli elementi chiave della proposta, oltre al massimo grado di armonizzazione tra ordinamenti nazionali ricercato tramite la forma del regolamento, sono, tra l'altro:
La proposta è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee. In particolare, la Commissione IMCO Mercato interno e consumatori del Parlamento europeo dovrebbe approvare il
progetto di relazione e le relative eventuali proposte emendative nella sessione del 16-17 marzo 2022, in vista dell'esame in Assemblea planaria, tuttora non calendarizzato. In sede di Consiglio dell'UE la proposta è oggetto di approfondimento del Gruppo di lavoro in materia di tutela e informazione dei consumatori.
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Responsabilità per i prodotti difettosi e indicazione del prezzo; obsolescenza programmata
La
direttiva 1999/34/CEE stabilisce il principio della
responsabilità oggettiva, o responsabilità non colposa del produttore, in caso di danni provocati da prodotti difettosi. Il consumatore danneggiato che chiede il risarcimento ha
tre anni di tempo per provare il danno, il difetto del prodotto e una connessione causale.
La
direttiva 98/6/CE relativa ai prezzi unitari obbliga i commercianti a indicare i
prezzi di
vendita e i prezzi per
unità di misura al fine di migliorare e semplificare il raffronto di prezzi e quantità tra i prodotti presenti sul mercato.
La
direttiva 1999/44/CE stabilisce una serie di garanzie dei prodotti per i consumatori prescrivendo ai professionisti che vendono beni di consumo nell'UE di
correggere i
difetti esistenti al momento della consegna e che si manifestano entro
due anni.
Si ricorda che sullo specifico tema dell'
obsolescenza programmata, il 25 novembre 2020 il Parlamento ha approvato una
risoluzione dal titolo «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori», in cui ha sottolineato l'importanza della
durabilità e della
riparabilità dei prodotti di consumo e di fornire ai consumatori maggiori diritti e informazioni per aiutarli a compiere scelte sostenibili.
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Contratti tra consumatori e venditori
La
direttiva 2011/83/UE, sostitutiva della direttiva sulla vendita a distanza (97/7/CE) e della direttiva sulle vendite a domicilio (85/577/CEE), armonizza le norme in materia di
contratti tra consumatori e venditori.
Aggiornata con la
direttiva (UE) 2019/2161, si tratta di un regime applicabile a un'ampia gamma di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, in particolare
contratti di vendita,
contratti di servizio, contratti per
contenuti digitali online e contratti per la fornitura di
acqua,
gas,
elettricità e
teleriscaldamento; essa riguarda sia i contratti conclusi nei negozi e sia quelli conclusi
fuori sede (ad es. presso l'abitazione del consumatore) o a
distanza (ad esempio,
online).
L'aggiornamento operato con la direttiva (UE) 2019/2161 ha esteso il campo di applicazione ai contratti in base ai quali il professionista fornisce o si impegna a fornire
servizi digitali o
contenuti digitali al consumatore, e il consumatore fornisce o si impegna a fornire
dati personali. La normativa stabilisce, tra l'altro, una serie di obblighi di
informazione a carico dei professionisti. In particolare, essi, prima di concludere un contratto, devono fornire ai consumatori, in un linguaggio semplice e comprensibile, informazioni quali:
È infine previsto che i mercati online informino i consumatori se il fornitore di terze parti sia un professionista o non professionista (un consumatore), avvertendo il consumatore della
non applicabilità delle norme di tutela del consumatore dell'UE ai contratti conclusi con non professionisti. La medesima direttiva ha introdotto la disposizione grazie alla quale i professionisti hanno l'obbligo di informare i consumatori se il prezzo è stato
personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
La direttiva 2011/83/UE include un articolato complesso di disposizioni in materia di
recesso, in forza del quale, tra l'altro, i consumatori possono recedere da contratti a distanza e fuori sede
entro 14 giorni dalla consegna della bene o dalla conclusione del contratto di servizio, con determinate eccezioni, senza alcuna spiegazione o costo; se il consumatore non è portato a conoscenza dei suoi diritti, il periodo di recesso è prorogato a
12 mesi.
La direttiva (UE) 2019/2161 ha infine imposto agli Stati membri di introdurre
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire i professionisti che infrangono le norme nazionali che recepiscono la direttiva indicandone i criteri (almeno il
4% del fatturato annuo del venditore o fornitore, ovvero di
2 milioni di euro).
Il
recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 è in corso di attuazione attraverso l'articolo 4 del DDL di delegazione europea, all'esame del Senato
A.S. 2481 e già approvato il 16 dicembre 2021 dalla Camera.
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Pratiche commerciali sleali
La
direttiva 2005/29/CE definisce le
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate nell'Unione europea (Unione). Anche tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2019/2161, tra l'altro, per affrontare i nuovi sviluppi del mercato, in particolare nel
settore digitale.
Sono considerate sleali le pratiche commerciali contrarie ai requisiti della
diligenza
professionale e che hanno la probabilità di
falsare in misura rilevante il
comportamento economico del
consumatore medio. Sono qualificate pratiche commerciali
particolarmente sleali quelle che inducono il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
altrimenti non avrebbe assunto: le pratiche commerciali
ingannevoli (per azioni od omissioni) e le pratiche commerciali
aggressive.
L'allegato I della direttiva riporta una lista nera di pratiche commerciali ritenute in ogni caso sleali.
La citata direttiva (UE) 2019/2161 garantisce ai consumatori rimedi individuali (ad esempio, risarcimento, riduzione del prezzo ecc.) nel caso in cui siano danneggiati da pratiche commerciali sleali. Essa prevede il regime già citato di sanzioni anche per i professionisti che infrangono le disposizioni nazionali riguardanti tali pratiche.
Da ultimo si ricorda la
direttiva 2006/114/CE volta a tutelare i professionisti dalla
pubblicità ingannevole delle altre imprese, ritenuta assimilabile a una pratica commerciale sleale. In tale contesto, essa fissa anche le condizioni alle quali la
pubblicità comparativa può essere ritenuta
lecita.
Ai sensi della normativa, tra l'altro, i tribunali o gli organi amministrativi dei paesi dell'UE devono poter: far
sospendere la pubblicità illecita anche in assenza di prova di una perdita, di un danno reale o di un'intenzionalità di negligenza, oppure vietare una pubblicità illecita non ancora pubblicata.
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Cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento CPC)
Il
regolamento (UE) 2017/2394 in materia cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento Consumer Protection Cooperation - CPC) reca un regime orizzontale per le
infrazioni alle discipline settoriali in materia di consumatori.
Il regolamento distingue tipologie diverse di
infrazione in base alla rispettiva natura
transfrontaliera, e stabilisce una serie di strumenti di cooperazione (assistenza reciproca e azione coordinata) tra
autorità nazionali e
Commissione europea per affrontare pratiche illecita o omissioni.
In base a tale regime ciascun paese dell'UE deve designare e fornire le risorse per:
Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere degli organismi designati, se del caso, per raccogliere informazioni riguardanti un'infrazione o per adottare misure di esecuzione, a certe condizioni del regolamento.
Il regolamento elenca i
poteri di
indagine e di
esecuzione
minimi delle autorità competenti, compreso il potere di ottenere impegni da parte di un operatore a
porre fine all'
infrazione o a
fornire i
rimedi ai consumatori interessati.
Inoltre, le autorità possono:
Ai sensi del regolamento, qualora vi sia un ragionevole sospetto di
infrazione diffusa, le autorità interessate devono informare senza indugio la Commissione, altre autorità competenti e gli uffici di collegamento e avviare
un'azione coordinata secondo gli accordi, con un coordinatore designato.
La Commissione deve segnalare qualsiasi presunta infrazione di cui sia venuta a conoscenza alle autorità nazionali. Qualora vi sia un sospetto di infrazione a livello dell'UE su
larga scala, le autorità nazionali devono condurre le adeguate indagini e avviare un'azione coordinata nel caso in cui da tali indagini emerga che possa verificarsi un'infrazione. Le azioni coordinate intese ad affrontare infrazioni diffuse aventi una
dimensione unionale devono essere sempre
coordinate dalla
Commissione.
I paesi dell'UE possono
rifiutare di partecipare a un'azione coordinata, per esempio nel caso in cui ci siano già dei
procedimenti giudiziari o un'indagine abbia rilevato che gli effetti effettivi o potenziali della presunta infrazione sono
trascurabili in quel Paese.
In base a tale meccanismo di cooperazione, la Commissione europea e le autorità nazionali per la protezione dei consumatori hanno recentemente presentato i risultati di uno screening dei siti web a livello dell'UE che pubblicano
recensioni dei
consumatori
online.
L'indagine ha riguardato 223 principali siti web per recensioni ingannevoli dei consumatori. Secondo le risultanze dell'indagine circa due terzi dei negozi online, dei
marketplace, dei siti web di prenotazione, dei motori di ricerca e dei siti di servizi di confronto analizzati suscitano dubbi sull'
affidabilità delle recensioni. Le perplessità riguardano in particolare la mancanza di trasparenza sul modo in cui sono raccolte le recensioni, sugli strumenti per evitare
fake e sul divieto di caricare recensioni a pagamento.
Nella citata Agenda la Commissione europea ha, tra l'altro, preannunciato l'intenzione di valutare entro il 2023 l'applicazione del regolamento CPC per determinare se l'applicazione delle norme permetta di contrastare efficacemente le
pratiche che
violano il diritto europeo dei consumatori.
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Procedure di risoluzione alternativa delle controversie e risoluzione delle controversie online
La
direttiva 2013/11/UE è volta a garantire ai consumatori la possibilità di sollevare una
controversia contrattuale contro un
professionista dell'UE in relazione a un prodotto o servizio, dinnanzi a un
organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Essa stabilisce requisiti di qualità vincolanti per tali organismi, in modo da garantire taluni aspetti quali la trasparenza, l'indipendenza, l'equità e l'efficacia. La conformità è garantita dalle autorità nazionali competenti designate dai paesi dell'UE. La direttiva obbliga, inoltre, i professionisti a informare i consumatori in merito a tali organismi e a far sapere quando sono obbligati a usare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie e quando non possono risolvere bilateralmente una controversia con il consumatore.
In sostanza, l'organismo ADR è un
organismo pubblico o
privato istituito su
base permanente, competente per le procedure di risoluzione alternativa delle controversie. Nell'ordinamento italiano tali organismi sono iscritti in un
apposito elenco (previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo) tenuto dall'autorità di competenza.
In particolare il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del codice del consumo, cura l'elenco articolato nelle due sezioni seguenti: organismi che operano mediante
negoziazioni paritetiche, per i settori in cui non esista alcun autorità indipendente di regolazione e per quelli in cui, pur esistendo un'autorità di regolazione, la stessa non abbia in concreto adottato ed applicato specifiche disposizioni relativamente all'iscrizione di tale tipologia di organismi; organismi costituiti dalle
Camere di commercio.
La normativa europea obbliga i professionisti a informare i consumatori in merito all'ADR e a far sapere quando sono tenuti a usare le procedure ADR e quando non possono risolvere bilateralmente una controversia con il consumatore.
L'organismo ADR può:
Il quadro giuridico si si completa con il
regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online ODR.
L'Online Dispute Resolution consiste in una
piattaforma telematica attraverso la quale il consumatore che ha riscontrato problemi nell'acquisto di un bene o un servizio, può attivare una procedura online di risoluzione extragiudiziale della controversia.
Il funzionamento della piattaforma prevede: un
formulario di denuncia elettronico, che informa la parte convenuta della avvenuta denuncia,
l'identificazione degli
organismi di
mediazione nazionali e la gestione elettronica del caso. Tutti i paesi dell'UE devono designare un
punto di contatto ODR, che comprenda almeno due consulenti.
All'interno della piattaforma, i consumatori e i professionisti possono interagire in tutte le lingue ufficiali dell'UE (ad esempio, per presentare reclami o ricevere notifiche) grazie a uno strumento di
traduzione automatica per le comunicazioni a testo libero. Tuttavia le parti possono chiedere che i risultati della procedura ADR siano tradotti da un traduttore professionista. La piattaforma
identifica gli organismi ADR competenti a trattare il caso e deferisce la controversia all'organismo ADR concordato dalle parti.
Gli organismi ADR possono utilizzare il sistema di gestione dei casi della piattaforma per svolgere l'intera procedura ADR online. La piattaforma prevede termini precisi per garantire la celerità del procedimento.
Ad oggi, gli
organismi ADR italiani iscritti alla
piattaforma ODR (notificati alla Commissione europea dal Ministero dello Sviluppo Economico) sono 47.
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Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
La
decisione 2001/470/CE ha istituito una
rete giudiziaria europea che mira ad assistere i cittadini che sono coinvolti in controversie transfrontaliere, rafforzando i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia
civile e
commerciale e fornendo ai cittadini informazioni pratiche onde agevolare il loro accesso alla giustizia.
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Azioni rappresentative (class action) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
La
direttiva 2009/22/CE ha armonizzato i
provvedimenti inibitori volti a tutelare gli
interessi collettivi dei consumatori. A partire dal 25 giugno 2023 tale direttiva sarà sostituita dalla
direttiva (UE) 2020/1828 che estende l'ambito di applicazione del sistema dei provvedimenti inibitori per includere diversi strumenti orizzontali e settoriali specifici dell'UE rilevanti per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tale regime stabilisce altresì le
procedure per un
ricorso di
natura
risarcitoria.
In particolare il nuovo regime legittima le
organizzazioni o gli
enti pubblici designati dai Paesi dell'Unione europea a chiedere
provvedimenti inibitori o
provvedimenti risarcitori per conto di
gruppi di consumatori attraverso azioni rappresentative (comprese azioni rappresentative
transfrontaliere). Ciò include la richiesta di risarcimento ai professionisti che violano i diritti dei consumatori in settori quali i servizi
finanziari, i viaggi e il
turismo,
l'energia, la
salute, le
telecomunicazioni e la protezione dei
dati, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.
Un provvedimento inibitorio è un provvedimento
provvisorio o
definitivo teso a far
cessare o a
vietare una pratica. Entrambi possono essere utilizzati per interrompere una pratica esistente o vietare una pratica imminente. A seconda del diritto nazionale, può essere previsto l'obbligo di rendere pubblica la decisione o la dichiarazione rettificativa degli organi giurisdizionali. L'ente legittimato
non è tenuto a provare le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione, o la condotta intenzionale o negligente del professionista
Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire rimedi quali un
indennizzo, la
riparazione, la
sostituzione, una
riduzione del
prezzo, la
risoluzione del
contratto o il
rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.
Gli Stati membri sono tenuti a:
La
direttiva 2014/104/UE stabilisce una serie di norme per consentire alle imprese vittime di un
cartello o di violazioni
antitrust di essere
risarcite dei danni subiti. Essa mira inoltre a migliorare l'efficienza dei
programmi di clemenza (ossia i casi in cui le imprese ammettono il loro coinvolgimento in un cartello o l'abuso delle loro posizioni di mercato dominanti, ricevendo in cambio una
riduzione dell'ammenda o l'
immunità).
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Azioni dell'UE nel settore della sanità
Tra gli strumenti di attuazione di
politica sanitaria si richiamano l'istituzione di agenzie specializzate come l'Agenzia europea per i medicinali (
EMA) nel 1993 e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (
ECDC) nel 2004. La politica di sanità si completa con iniziative intraprese in settori differenti di intervento quali, tra gli altri, l'ambiente e l'alimentazione. Anche l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (
ECHA) nel 2006 nel quadro della
normativa REACH (per la valutazione e la registrazione delle sostanze chimiche) e l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (
EFSA) nel 2002 concorrono agli sforzi volti a tutelare la salute dei cittadini dell'Unione.
Può considerarsi sostanzialmente concluso l'iter legislativo del
regolamento relativo a un ruolo rafforzato dell'
Agenzia europea per i medicinali (EMA) nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici.
Il quadro giuridico prevede il rafforzamento dell'Agenzia di fronte alla situazione di
carenza di medicinali e di dispositivi medici vitali e nel caso di emergenze di salute pubblica. In particolare, sono previsti due
gruppi direttivi, rispettivamente per i medicinali e i dispositivi medici, nonché una
piattaforma europea di monitoraggio delle carenze per facilitare la
raccolta dei dati. Il nuovo regime include norme volte a coinvolgere più direttamente tutti gli attori della catena di approvvigionamento, con la consulenza di esperti rappresentanti dei pazienti e di professionisti del settore medico, nonché di titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, di distributori all'ingrosso e di altri soggetti strettamente coinvolti nell'assistenza sanitaria. Si prevede altresì la creazione di una pagina web con informazioni pubbliche sulle carenze, mentre ulteriori misure di trasparenza riguardano i dati relativi alle
sperimentazioni cliniche e le informazioni sui prodotti medicinali autorizzati.
Risultano tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee sia la proposta di regolamento
COM(2020)726) volta a modificare il quadro giuridico del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sia la proposta di regolamento in materia di
gravi minacce per la
salute a
carattere transfrontaliero (
COM(2020)727), in merito alla quale il Parlamento europeo, nella seduta dell'11 novembre 2021, ha approvato una serie di emendamenti (al momento oggetto di negoziati interistituzionali).
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Sicurezza dei prodotti cosmetici, degli esplosivi per uso civile e dei giocattoli
In tale ambito si richiamano:
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Servizi della società dell'informazione, commercio elettronico e pagamenti elettronici e transfrontalieri
La
direttiva 2000/31/CE (direttiva
e-commerce) riguarda la responsabilità dei prestatori che hanno sede nell'UE e che forniscono
servizi online è in via di revisione mediante la
proposta di regolamento sul mercato unico dei servizi digitali (
Digital services act). In particolare, il nuovo regime aggiorna i principi base contenuti nella direttiva
e-commerce, rivedendo ed uniformando i
doveri di vigilanza dei prestatori di servizi di
intermediazioni
online e introducendo una regolamentazione per le piattaforme online che ospitano e diffondono i contenuti.
Sulla proposta, tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee (in fase di negoziato interistituzionale), la Commissione IX (Trasporti) della Camera dei deputati ha approvato un documento finale.
Per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al
dossier n. 51 predisposto dall'Ufficio Rapporti con l'UE della Camera dei deputati.
La
direttiva (UE) 2015/2366 sui bonifici transfrontalieri punta a migliorare le norme dell'UE in vigore per i pagamenti elettronici. Tiene in considerazione
servizi di
pagamento
emergenti, quali i pagamenti internet e mobile. La direttiva stabilisce norme che riguardano:
requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici e la
tutela dei dati finanziari dei consumatori, mirando a garantire una sicura autenticazione e a ridurre il rischio di frode; trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; diritti e doveri degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento.
La direttiva è completata dal
regolamento (UE) 2015/751 che fissa una soglia per le
commissioni d'interscambio addebitate fra banche per le transazioni tramite carte, al fine di ridurre i costi per i commercianti che accettano le carte di debito e di credito al consumo.
Il
regolamento (UE) 2021/1230 codifica le norme all'interno dell'Unione europea (Unione) per quanto concerne i
pagamenti transfrontalieri e la
trasparenza dei
tassi di conversione valutaria. Ai sensi del regolamento le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro o nella moneta nazionale degli Stati membri partecipanti dovrebbero essere uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro.
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Audiovideo e digitale
Gli obiettivi della
direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (AVMS) sono la libera circolazione dei
servizi di radiodiffusione e la tutela di determinati obiettivi di interesse pubblico, quali la
diversità culturale, il diritto di replica, la
protezione dei consumatori e la tutela dei
minori. Le disposizioni riguardano, tra l'altro, la pubblicità di bevande
alcoliche,
tabacco e
medicinali, come pure le televendite e i programmi che contengono scene pornografiche o di violenza estrema. La direttiva prevede, tra l'altro, che la pubblicità audiovisiva sia chiaramente
riconoscibile e non debba: utilizzare tecniche
subliminali; pregiudicare il rispetto della
dignità umana; contenere o promuovere la
discriminazione; incoraggiare comportamenti
pregiudizievoli per la
salute o la
sicurezza; incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione
dell'ambiente.
La
direttiva (UE) 2018/1808 ha esteso l'applicazione di alcune delle norme previste dalla direttiva AVMS alle
piattaforme di condivisione
video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di
social media; il nuovo regime mira a rafforzare la protezione dei
bambini e il contrasto al fenomeno del discorso d'odio. Su tali questioni è intervenuta altresì la proposta citata di legge sui
servizi digitali.
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Credito al consumo e credito ipotecario
La
direttiva 2008/48/CE armonizza le norme UE in materia di
credito concesso ai consumatori che prendono in prestito per
finanziare gli
acquisti di beni e servizi. Si tratta di
obblighi informativi antecedenti alla conclusione del contratto, che includono tutte le informazioni pertinenti, compresi i
costi del credito e il
tasso annuo effettivo
globale. I consumatori hanno il diritto di
recedere dal contratto di credito, senza doverne indicare il motivo, entro 14 giorni dalla sua conclusione e hanno facoltà di
rimborsare il debito
anticipatamente in qualsiasi momento, mentre il creditore può richiedere un indennizzo equo e obiettivamente giustificato.
Il 30 giugno 2021 la Commissione europea ha presentato una
proposta di revisione di tale direttiva che, tra le misure chiave, dispone che le informazioni relative ai crediti debbano essere presentate in maniera chiara e adeguata ai
dispositivi digitali. Il nuovo regime interviene altresì sul tema della valutazione del
merito creditizio, ossia la capacità di un consumatore di rimborsare il credito ottenuto, allo scopo di evitare il problema dell'indebitamento eccessivo, e obbliga gli Stati membri a promuovere l'
educazione finanziaria e a garantire la messa a disposizione dei consumatori di una
consulenza in materia di debito.
Il quadro è completato dalla
direttiva 2014/17/UE che stabilisce un regime comune per gli accordi relativi ai crediti al consumo, garantiti da un'ipoteca o altrimenti, relativi a
beni immobili residenziali.
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Vacanze tutto compreso e multiproprietà immobiliari
La
direttiva (UE) 2015/2302 protegge i diritti fondamentali dei consumatori al momento dell'acquisto di un pacchetto vacanza o di altre forme di
servizi turistici combinati, ad esempio qualora vengano effettuate prenotazioni su un sito web per le combinazioni fai-da-te comprendenti volo e albergo o noleggio auto.
La
direttiva 2008/122/CE concernente i contratti di
multiproprietà, i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e i contratti di rivendita e di scambio, prevede l'obbligo per l'operatore di fornire
informazioni sugli elementi costitutivi del contratto e il diritto del consumatore di recedere dal contratto, senza sostenere costi e senza doverne indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario.
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Trasporti
I
regolamenti (CE) n. 261/2004 e
(CE) n. 2027/97 (quali modificati) hanno stabilito norme comuni in materia di
compensazione e
assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco,
cancellazione del volo o
ritardo
prolungato nonché in materia di
responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
Si ricorda che in tale ambito, nel giugno 2021, la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori hanno invitato le compagnie aeree a migliorare la gestione delle
cancellazioni nel contesto della pandemia di COVID-19. In particolare, le compagnie aeree che operano nell'UE sono state invitate a migliorare le loro pratiche con l'ausilio di un
elenco di misure elaborato dalla
Commissione e dalla
rete delle autorità per la tutela dei consumatori (CPC). L'iniziativa ha fatto seguito a un gran numero di reclami dei consumatori ed è stata concepita in base ai risultati di un'indagine volta a raccogliere dati sulla gestione dei reclami da parte di 16 grandi compagnie aeree.
Il
regolamento (CE) n. 80/2009 relativo ai
sistemi telematici di
prenotazione (CRS) per i servizi di
trasporto aereo, ha stabilito una serie di obblighi per i venditori dei sistemi (consentire a tutti i vettori aerei di partecipare a pari condizioni) e per i vettori (comunicare i dati a tutti i sistemi con pari tempestività e accuratezza. Il
regolamento (CE) n. 300/2008 ha introdotto norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.
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Mercati energetici
La
direttiva 2012/27/UE fornisce strumenti di
gestione del
consumo di energia, garantendo l'accesso a titolo gratuito ai
dati sul consumo mediante contatori individuali.
In tale ambito la Commissione europea, nel luglio 2021, ha presentato una
proposta di normativa volta a sostituire la direttiva citata del 2012 in materia di efficienza energetica.
L'iniziativa fa parte delle proposte nell'ambito del
Fit for 55%, con il quale la Commissione ha stabilito gli obiettivi di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il
2030 e di realizzare un'Europa
climaticamente neutra entro il
2050.
Il nuovo regime, tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee, mira a stabilire obblighi di risparmio energetico per gli Stati membri e obblighi specifici di
riduzione dei
consumi (-1,7% annuo) per il complesso del
settore pubblico (amministrazione, trasporti, istruzione, servizi sanitari, illuminazione stradale, ecc.). Esso prevede inoltre che gli Stati membri procedano ogni anno alla
riqualificazione energetica di almeno il 3% degli edifici della pubblica amministrazione e che requisiti di efficienza energetica vengano introdotti negli
appalti pubblici. Il testo comprende disposizioni per contrastare la povertà energetica e tutelare i consumatori vulnerabili.
Il
regolamento (UE) 2017/1369 sull'etichettatura energetica prevede la semplificazione delle informazioni sui
consumi e sulle
prestazioni energetiche di determinati elettrodomestici, al fine di consentire ai consumatori di prendere decisioni consapevoli in merito all'efficienza degli apparecchi acquistati.
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Misure attuate a seguito della pandemia di COVID-19
A causa delle crescenti irregolarità nelle offerte online nel corso della pandemia, le autorità per la tutela dei consumatori negli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno adottato una
posizione comune sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), chiedendo alle piattaforme online di adottare misure efficaci per eliminare le campagne di commercializzazione illegali. Anche la
comunicazione congiunta dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 — Guardare ai fatti» ha sottolineato la necessità di lottare contro la disinformazione per proteggere i consumatori.
A seguito delle perturbazioni causate dal ripristino dei controlli alle frontiere e delle restrizioni di viaggio, il 18 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato
orientamenti al fine di garantire l'applicazione coerente dei diritti dei consumatori dell'UE in tutta l'Unione.
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